VERBALE DI ACCORDO
VERBALE DI ACCORDO
Il giorno , in Milano
tra
• Intesa Sanpaolo S.p.A. (anche nella qualità di Capogruppo)
e
• le Delegazioni Sindacali di Gruppo delle OOSS
premesso che
• il comma 481 dell’art. 1 della legge 24 dicembre 2012 n.228 (c.d. legge di stabilità 2013) ha disposto la proroga, per il 2013, delle “misure sperimentali per l’incremento della produttività del lavoro” - già previste per il 2012 dall’art.33 della legge 12 novembre 2011 n.183 - ed ha rinviato la definizione delle modalità di attuazione della “speciale agevolazione” introdotta con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (di seguito DPCM) entro i limiti di onere prefissati;
• il citato DPCM, emanato il 22 gennaio 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 29 marzo
u.s. e già oggetto di Circolare attuativa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 3 aprile 2013 n.15, stabilisce, all’art. 1, che “per il periodo dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013 le somme erogate a titolo di retribuzione di produttività in esecuzione di contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale ai sensi della normativa di legge e degli accordi interconfederali vigenti da associazioni di lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ... omissis … sono soggette ad un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10%” (c.d. “detassazione”)”;
• l’art. 2 del decreto in parola stabilisce poi che “ai fini dell’applicazione del regime fiscale agevolato di cui all’art.1 per retribuzione di produttività si intendono le voci retributive erogate, in esecuzione di contratti, con espresso riferimento ad indicatori quantitativi di produttività/redditività/qualità/efficienza/innovazione, o, in alternativa le voci retributive erogate in esecuzione di contratti che prevedano l’attivazione di almeno una misura in almeno tre delle aree di intervento” ivi espressamente indicate;
• l’art.1, comma 2 e 3, del citato DPCM definisce beneficiari dell’imposta sostitutiva di cui sopra i lavoratori dipendenti del settore privato titolari di reddito, nell’anno 2012, non superiore a
40.000 euro (al lordo delle somme assoggettate alla medesima agevolazione nel corso del 2012), e fissa in 2.500 euro lordi l’importo massimo individualmente assoggettabile a tale beneficio;
Intesa Sanpaolo S.p.A.
(anche n.q. di Capogruppo)
DIRCREDITO FD FABI FIBA/CISL FISAC/CGIL
• il Protocollo delle Relazioni Industriali 23 dicembre 2010 ha demandato alla Delegazione Sindacale di Gruppo la facoltà di stipulare intese vincolanti per le Società del Gruppo Intesa Sanpaolo;
• le Parti sono nel tempo pervenute alla sottoscrizione di accordi vincolanti per tutte le Società del Gruppo che – per finalità di miglioramento della produttività, qualità e servizi offerti alla clientela – hanno introdotto misure nelle aree di intervento indicate nell’art. 2 del citato DPCM come meglio dettagliato più avanti;
• le misure in parola rispondono alle esigenze di pieno utilizzo delle strutture e di ricerca di maggiore produttività, anche attraverso l’individuazione di strumenti innovativi, soddisfano i requisiti previsti dall’art.2 del citato DPCM e, pertanto, le erogazioni ad esse collegate ed effettuate presso tutte le Società del Gruppo appartenenti al settore del credito (elencate in allegato) – così come quelle erogate a titolo di premio aziendale ai sensi dell’accordo 14 marzo 2013 – hanno titolo ad accedere al beneficio fiscale sulla base delle caratteristiche di seguito indicate;
si conviene quanto segue
1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo;
2. le Parti si danno atto che gli indicatori assunti a riferimento sono coerenti con la normativa vigente e che, per le società di cui all’allegato 1 – che forma anch’esso parte integrante e sostanziale del presente accordo - le erogazioni riportate a tal fine nel presente accordo:
- costituiscono remunerazione della produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione del lavoro raggiunta;
- ove riconducibili al Protocollo Occupazione e Produttività del 19 ottobre 2012 (di seguito Protocollo) rispondono alla nozione di “retribuzione di produttività” indicata dall’art. 2, del DPCM, secondo quanto dettagliato nel provvedimento e nella correlata Circolare esplicativa
n. 15 emanata il 3 aprile 2013 dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
a. PRESTAZIONI AGGIUNTIVE
per favorire il miglioramento della produttività ed il recupero della competitività, ed al contempo il raggiungimento dell’obiettivo di riduzione dei costi, contemperando gli effetti sul piano sociale con le esigenze indotte dagli obiettivi di riduzione condivisi nel Protocollo, il ricorso al lavoro straordinario/prestazioni aggiuntive deve essere oggetto di attenta limitazione ed essere disposto solo in caso di particolare urgenza e necessità.
Pertanto, con riferimento anche alla ridefinizione di sistemi di orari e della loro distribuzione con modelli flessibili volti al raggiungimento di obiettivi di produttività convenuti mediante una programmazione mensile della quantità e della collocazione oraria della prestazione lavorativa vengono corrisposte, di massima con la retribuzione del mese successivo a quello di svolgimento della maggiore prestazione, le voci retributive di seguito indicate:
• “Intervento lavorativo 125%/130%/155%/165%”
• “Intervento lavorato dom 125%”
Intesa Sanpaolo S.p.A.
(anche n.q. di Capogruppo)
DIRCREDITO FD FABI FIBA/CISL FISAC/CGIL
• “Comp speciale domenicale”
• “Comp. Pres. oltre orario se”
• “Compenso domenicale 20%
• “Straord diur feriale 125%”
• “Straord diur festivo 130%”
• “Straord domenicale 125%”
• “Straord nott feriale 155%”
• “Straord nott festivo 165%”
• “Supplementare 100%”
Parimenti viene concordemente individuata come retribuzione di produttività quanto eventualmente corrisposto per la monetizzazione, ove possibile sulla base delle regole attualmente in atto, delle prestazioni aggiuntive riversate nella banca delle ore, con le voci retributive “Liquidaz BO ore 100%/125%”
b. INDENNITA’ COLLEGATE ALLO SVOLGIMENTO DI ORARIO NON STANDARD O ALLA MOBILITA’
L’Azienda, con l’obiettivo di ricercare soluzioni coerenti con il miglioramento della produttività ed una redditività sostenibile, ha esteso l’orario giornaliero di sportello dal lunedì al venerdì tra le 8 e le 20 ed ha previsto l’apertura di filiali nella giornata di sabato, in modo correlato con le esigenze commerciali e del mercato di riferimento, in aggiunta a quanto già applicato per ipermercati, mercati ittici, etc..
Come già previsto dal citato Protocollo, tali regimi di orario sono adottati anche al fine di occupare le risorse che saranno liberate a seguito della razionalizzazione della rete commerciale e della chiusura/accorpamento di filiali, unitamente allo svolgimento di attività commerciale anche al di fuori della rete fisica.
Rientrano pertanto tra le erogazioni finalizzate anche a consentire una distribuzione flessibile delle ferie, con introduzione del sabato come giornata lavorativa a fronte di riposo in altra giornata della settimana, ovvero a rendere compatibili lo svolgimento delle attività lavorative con la nuova organizzazione del lavoro (a titolo meramente esemplificativo, per lo svolgimento di attività commerciale fuori sede), sul presupposto definito nel Protocollo, le seguenti voci:
• “indennità turno diurno”
• “indennità slittamento orario”
• “indennità sabato”
• “AP ex Spimi”
• “Ind risc pom 14%-sp contan”
• “Ind risc pom 14%-sp esb_val”
• “inden. turno merc. ittico”
• “turno apert. merc. ittico”
• “Contributo uso auto”
• “Contributo mezzo pubblico”
• “Contributo spese viaggio”
Intesa Sanpaolo S.p.A.
(anche n.q. di Capogruppo)
DIRCREDITO FD FABI FIBA/CISL FISAC/CGIL
c. FUNGIBILITA’
Rientra tra le erogazioni previste anche al fine di garantire maggiore fungibilità di mansioni l’erogazione “assegno fungibilità” prevista alla maturazione del periodo di servizio aziendalmente stabilito corrispondente al trattamento economico del 4° livello retributivo della 3ª area professionale.
d. TRATTAMENTI ECONOMICI PER IL PERSONALE DELLA DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI (DSI)
Tutte le voci retributive erogate in applicazione dell’accordo 3 agosto 2005, confermato dal Protocollo, rientrano tra le erogazioni finalizzate a consentire anche una flessibilizzazione dell’orario di lavoro ed a rendere compatibili lo svolgimento delle attività lavorative con la nuova organizzazione del lavoro indotta dai processi di razionalizzazione della presenza territoriale e delle integrazioni societarie nonché all’adozione, presidio e monitoraggio di nuove tecnologie, innovazione e sviluppo tecnologico in coerenza con le strategie e gli obiettivi aziendali ed a tutela dei diritti fondamentali dei lavoratori.
3. La validità e l’efficacia del presente accordo sono subordinate alla vigenza degli accordi di secondo livello dallo stesso espressamente richiamati, che formano parte integrante e sostanziale della presente intesa intendendosi così integralmente trascritti, con la precisazione che i medesimi, aventi effetti economici, sono stati a suo tempo depositati nei termini previsti.
4. Nel caso il delineato quadro normativo dovesse modificarsi, le Parti si riservano di valutarne gli eventuali profili applicativi nel corso di un apposito incontro.
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ (ART. 3 DCPM 22 gennaio 2013)
Le Parti si danno atto che il presente accordo e tutti quelli ivi richiamati sono conformi alle disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 gennaio 2013 e che le erogazioni effettuate nel corso dell'anno 2013 in applicazione degli istituti elencati consentono l'agevolazione fiscale ai sensi della vigente normativa richiamata in premessa.
Intesa Sanpaolo S.p.A.
(anche n.q. di Capogruppo)
DIRCREDITO FD FABI FIBA/CISL FISAC/CGIL
SINFUB UGL CREDITO UIL CA