AERO CLUB D’ITALIA
AERO CLUB D’ITALIA
LOTTO 2
RISCHI RELATIVI ALLA PROPRIETA’ DEI FABBRICATI CAPITOLATO DI GARA
INDICE DEFINIZIONI
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
ART. 1 – DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO ART. 2 – COLPA GRAVE
ART. 3 - DURATA DEL CONTRATTO
ART. 4 - PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA ART. 5 – VARIAZIONE DEL RISCHIO
ART. 6 – REVISIONE DEI PREZZI E ALTRE CLAUSOLE CONTRATTUALI ART. 7 – CLAUSOLA DI RECESSO
ART. 8 – DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENZE SENZA DOLO O COLPA GRAVE ART. 9 – MODIFICHE DELL’ASSICURAZIONE
AET. 10 – FORMA DELLE COMUNICAZIONI DEL CONTRAENTE ALLA SOCIETA’ ART. 11 - ONERI FISCALI
ART. 12 - FORO COMPETENTE
ART. 13 – INTEPRETAZIONE DEL CONTRATTO
ART. 14 – ISPEZIONI E VERIFICHE DELLA SOCIETA’ ART. 15 – ASSICURAZIONE PER CONTO DI CHI SPETTA
ART. 16 – TITOLARITA’ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA
ART. 17 – OBBLIGO DI FORNIRE DATI SULL’ANDAMENTO DEL RISCHIO ART. 18 – COASSICURAZIONE E DELEGA
ART. 19 – RESPONSABILITA’ SOLIDALE IN CASO DI RTI ART. 20 – CLAUSOLA BROKER
ART. 21 – OBBLIGHI INERENTI LA TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI IN BASE ALLA LEGGE N. 136/2010
ART. 22 – RINVIO ALLE NORME DI LEGGE ART. 23 – RINUNCIA ALLA RIVALSA
ART. 24 – TRATTAMENTO DEI DATI ART. 25 – CLAUSOLE VESSATORIE ART. 26 – CAUZIONE DEFINITIVA ART. 27 – POSTA CERTIFICATA
SEZIONE 1) INCENDIO ED ALTRI DANNI AI BENI
ART. 1 – DESCRIZIONE DEL RISCHIO E SOMME ASSICURATE ART. 2 - OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
ART. 3 - ESCLUSIONI Art. 4 – ENTI ESCLUSI
ART. 5 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
ART. 6 - ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO
ART. 7 - PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO ART. 8 - MANDATO DEI PERITI
ART. 9 - DETERMINAZIONE DEL DANNO (valore a nuovo)
ART. 10 - ASSICURAZIONE PARZIALE - DEROGA ALLA PROPORZIONALE ART. 11 LIMITE MASSIMO DELL’INDENNIZZO
ART. 12 PAGAMENTO DELL’INDENNIZZO
ART. 13 INDENNIZZO SEPARATO PER CIASCUNA PARTITA ART. 14 REINTEGRO AUTOMATICO
ART. 15 - CONDIZIONI PARTICOLARI
ART. 16 - GARANZIE AGGIUNTIVE RELATIVE ALLA SEZIONE INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI
ART. 17 DIFFERENZIALE STORICO ARTISTICO
SEZIONE 2) FURTO E RAPINA
ART. 1 DESCRIZIONE DEL RISCHIO E SOMME ASSICURATE ART. 2 FRANCHIGIE, SCOPERTO E LIMITI DI RISARCIMENTO ART. 3 OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
ART. 4 ESCLUSIONI
ART. 5 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
ART. 6 ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO
ART. 7 PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO ART. 8 MANDATO DEI PERITI
ART. 9 DETERMINAZIONE DELL’AMMONTARE DEL DANNO
ART. 10 RIDUZIONE DELLE SOMME ASSICURATE A SEGUITO DI SINISTRO ART. 11 TITOLI DI CREDITO
ART. 12 PAGAMENTO DELL’INDENNIZZO ART. 13 RECUPERO DELLE COSE RUBATE ART. 14 LIMITE MASSIMO DELL’INDENNIZZO
SEZIONE 3) CRISTALLI
ART. 1 OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE ART. 2 ESCLUSIONI
ART. 3 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
ART. 4 PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO ART. 5 MANDATO DEI PERITI
ART. 6 INDENNIZZO
ART. 7 PAGAMENTO DELL’INDENNIZZO ART. 8 FORMA DELL’ASSICURAZIONE ART. 9 LIMITE DI RISARCIMENTO
SEZIONE 4) ELETTRONICA
ART. 1 DESCRIZIONE DEL RISCHIO E MASSIMALI ASSICURATI ART. 2 OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE ART. 3 ESCLUSIONI ART. 4 VALORE ASSICURABILE - ASSICURAZIONE PARZIALE ART. 5 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
ART. 6 ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO
ART. 7 PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO ART. 8 MANDATO DEI PERITI
ART. 9 DETERMINAZIONE DEL DANNO ART. 10 PAGAMENTO DELL’INDENNIZZO
ART. 11 CONDIZIONI PARTICOLARI RELATIVE ALLA SEZ. ELETTRONICA ART. 12 SUPPORTI DATI
ART. 13 MAGGIORI COSTI
SEZIONE 5) RESPONSABILITA’ CIVILE
ART. 1 DESCRIZIONE DEL RISCHIO E MASSIMALI ASSICURATI ART. 2 OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
ART. 3 PERSONE NON CONSIDERATE TERZI ART. 4 RISCHI ESCLUSI
ART. 5 OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
ART. 6 DENUNCIA DEI SINISTRI RELATIVI AI PRESTATORI DI LAVORO ART. 7 GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO – SPESE LEGALI
ART. 8 CONDIZIONI PARTICOLARI RELATIVE ALLA SEZIONE RESPONSABILITA’ CIVILE
SEZIONE 6) SOMME ASSICURATE
DEFINIZIONI
Alle seguenti definizioni le Parti attribuiscono il significato di seguito precisato:
ASSICURATO
Il soggetto, persona fisica o giuridica, il cui interesse è tutelato dall’Assicurazione
ASSICURAZIONE
Il contratto di Assicurazione
ARMADIO DI SICUREZZA
Armadio di sicurezza avente le seguenti caratteristiche minime:
a) Pareti e battenti in acciaio di spessore non inferiore a 3 mm,
b) Movimento di chiusura manovrato da volantino o maniglia che comanda catenacci multipli ad espansione su tre lati d’un battente
c) Peso minimo: 200 kg.
ARREDAMENTO ED ATTREZZATURA
Mobilio, cancelleria, stampati, oggetti d’arte e quadri d’autore del valore singolo non superiore a € 10.000,00, impianti di prevenzione, di allarme e di comunicazione, casseforti e simili (escluso il contenuto), macchine per scrivere, per calcolare, per fotocopiare, fatturatrici, affrancatrici, telefoni, terminali P.O.S., registratori di cassa, macchine ed apparecchi elettrocontabili ed elettronici, schede, dischi, nastri per elaboratori e calcolatori, documenti e registri, strumenti professionali, compresi:
a) valori comunque custoditi fino al 10% della somma assicurata col il massimo di € 2.500,00;
b) effetti personali dell’Assicurato e/o di suoi dipendenti e collaboratori
ATTIVITÀ STUDIO/UFFICIO
Attività prettamente amministrativa o di prestazione di servizi, senza esistenza alcuna di merci, tranne i campionari
BROKER
VERSPIERIEN ITALIA SRL quale mandatario incaricato dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società
CASSAFORTE A MURO
Cassaforte a muro avente le seguenti caratteristiche minime:
a) Pareti in acciaio di spessore non inferiore a 2 mm.;
b) Battente in acciaio, con aderente piastra in acciaio al manganese o di altro materiale avente caratteristiche di resistenza al trapano almeno pari a quelle dell’acciaio al manganese;
c) Movimento di chiusura azionante catenacci ad espansione multipli ;
d) Dispositivo di ancoraggio ricavato od applicato sul corpo della cassaforte in modo che questa, una volta incassata e cementata nel muro, non possa essere sfilata dal muro stesso senza demolizione del medesimo
CASSAFORTE DI GRADO A O SUPERIORE
Cassaforte avente le seguenti caratteristiche minime:
a) Pareti e battente di adeguato spessore, costituiti da difese atte a contrastare attacchi condotti con soli mezzi meccanici tradizionali (trapano, mola a disco, mazze, scalpelli, martelli a percussione, ecc.);
b) Movimento di chiusura: manovrato da maniglia o volantino che comanda catenacci ad espansione multipli o a lama continua, posti almeno sui due lati verticali del battente;
c) Peso minimo: 200 Kg.
Le casseforti di peso inferiore ai 200 Kg debbono essere ancorate rigidamente al pavimento e ad almeno una Parete
CONTRAENTE
Il soggetto che stipula l’assicurazione riportato nel frontespizio della presente polizza
ESPLOSIONE
Sviluppo di gas o di vapori ad alta temperatura e pressione dovuti a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
ESTORSIONE
Il reato di cui all’art. 629 del Codice Penale e più esattamente il caso in cui l’Assicurato e/o i suoi dipendenti vengano costretti a consegnare gli enti assicurati mediante minaccia o violenza, diretta sia verso l’Assicurato stesso e/o suoi dipendenti sia verso altre persone.
FABBRICATO
A titolo esemplificativo e non limitativo:
• tutte le costruzioni edili e murarie e/o di altro materiale di costruzione, di struttura e/o di finimento, di proprietà o in locazione, comodato, uso o comunque nelle disponibilità dell'Assicurato, complete o in corso di costruzione o ristrutturazione o riparazione, con i relativi fissi ed infissi, gronde, grondaie e simili, pareti vetrate polifunzionali, strutture architettoniche in vetro o materiale similare per rivestimento di edifici, e tutte le parti e opere murarie, funzionali e di finitura che non siano naturale complemento di singole macchine ed apparecchi, opere di fondazione od interrate, camini, cunicoli o gallerie di comunicazione tra i vari corpi di fabbricato, tutte le pertinenze quali strade, marciapiedi, pavimentazione esterna, fognature di pertinenza dei fabbricati assicurati, nonché eventuali quote spettanti delle parti comuni in caso di fabbricati in condominio o in comproprietà; impianti idrici ed igienici, impianti elettrici fissi, impianti di riscaldamento, di condizionamento d'aria, ascensori e relativi impianti.
S’intendono altresì compresi nella presente definizione i muri/pareti di recinzione in genere ed i relativi cancelli;
• gli impianti si intendono assicurati anche se interrati e comunque sino al punto di allacciamento alla relativa rete di pertinenza;
• si intendono inclusi nel novero dei fabbricati anche i beni posti all’aperto per loro uso e destinazione (fontane, gradinate, cabine elettriche, quadri elettrici, ecc.), le aree attrezzate, parchi e simili.
FENOMENO ELETTRICO
Si intende per fenomeno elettrico l'alterazione che, per effetto di correnti, sovratensioni, scariche, si manifesta (sotto forma di fusioni, scoppio, abbruciamento, ecc.) negli impianti macchinari, apparecchiatura, circuiti e simili, serventi alla produzione, trasformazioni distribuzione, trasporto di energia elettrica ed alla sua utilizzazione per forza motrici riscaldamento ed illuminazione.
FRANCHIGIA
La parte del danno, espressa in cifra fissa, o in percentuale sull’importo assicurato per singola partita, che l’Assicurato tiene a suo carico
FURTO
Il reato così come definito dall’art. 624 del Codice Penale
IMPLOSIONE
Repentino cedimento di contenitori per carenza di pressione interna
INCENDIO
Combustione con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare che può auto estendersi e propagarsi
INDENNIZZO/RISARCIMENTO
La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro
LASTRE
Tutte le superfici di cristallo, mezzo cristallo, specchio e vetro anche antisfondamento, piane o curve, fisse nelle loro installazioni o scorrevoli su guide, verticali od orizzontali, poste su vetrine, porte, finestre, banchi, mensole e mobili, comprese iscrizioni o decorazioni realizzate sulle stesse, ovunque poste nella ubicazione indicata in polizza
MACCHINE D’UFFICIO
Xxxxxxxx elettroniche ed elettromeccaniche quali: macchine per scrivere e per calcolare, telescriventi, telefax, fotocopiatrici, affrancatrici, fatturatrici, centralini telefonici, impianti citofonici e d’allarme e di relativa alimentazione elettrica, pese e bilance, terminali P.O.S.
MASSIMALE
La somma che rappresenta il limite massimo di Risarcimento in caso di Sinistro
MEZZI DI CHIUSURA DEI LOCALI
L'assicurazione furto è prestata alla condizione che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protetta da inferriate fissate nel muro. Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari di superficie non superiore a 900 cmq. con lato minore non superiore a 18 cm. o, se non rettangolari, di forma inscrivibile nei predetti rettangoli o di superficie non superiore a 400 cmq. Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cmq.
OGGETTI D’ARTE
Quadri, dipinti, affreschi, mosaici, xxxxxx, statue, raccolte e/o collezioni d’antichità o numismatiche o filateliche e singoli oggetti antichi o di particolare pregio e valore artistico
POLIZZA
Il documento che prova l’assicurazione
PREMIO
La somma dovuta dal Contraente alla Società
PRIMO RISCHIO ASSOLUTO
Valutazione del danno indennizzabile senza l’applicazione del disposto dell’art. 1907 del Codice Civile, nei limiti delle Somme Assicurate e con l’applicazione delle franchigie e scoperti riportati nella presente polizza.
RAPINA
Il reato di cui all’art. 628 del Codice Penale e più precisamente: la sottrazione degli enti assicurati mediante violenza o minaccia alla persona, anche quando le persone sulle quali venga fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall’esterno e siano costrette a recarsi nei locali assicurati.
REGOLA PROPORZIONALE
Nelle assicurazioni a valore intero, la somma assicurata per ciascuna categoria di beni indicata in di polizza deve corrispondere, in ogni momento, alla somma del valore effettivo dei beni stessi. Come previsto dall’art. 1907 del Cod. Civ., qualora dalle stime fatte al momento del sinistro risulti una differenza tra valore effettivo e somma assicurata, l’indennizzo viene di conseguenza proporzionalmente ridotto
RISARCIMENTO
La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro
RISCHIO LOCATIVO
Questa copertura garantisce l'assicurato per i danni subiti dai locali da lui affittati, presi in locazione e/o in comodato d’uso, e causati da atti riconducibili alla sua responsabilità, da un incendio o da un altro evento dannoso compreso in polizza.
RISCHIO
La probabilità che si verifichi il sinistro e l’entità dei danni che possono derivarne
SCOPERTO
La percentuale di danno che l’Assicurato tiene a suo carico
SCOPPIO
Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo o del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.
SINISTRO
Il verificarsi dell’evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa
SISTEMI ELABORAZIONE DATI
Sistemi elettronici di elaborazione dati, calcolatori, computer e relative unità periferiche, stampanti, scanner, impianti di alimentazione elettrica
SOCIETÀ
L’impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici
SUPPORTI DATI
Qualsiasi materiale (magnetico, ottico, scheda o banda perforata) usato per memorizzare informazioni elaborabili automaticamente.
VALORE A NUOVO
Per “valore a nuovo” s’intende:
A) relativamente al FABBRICATO e al RISCHIO LOCATIVO il valore di ricostruzione a nuovo con le stesse caratteristiche costruttive (escluso il valore dell’area);
B) relativamente ad ARREDAMENTO, ATTREZZATURE, SISTEMI ELABORAZIONE DATI, MACCHINE D’UFFICIO, SUPPORTO DATI il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove uguali oppure equivalenti per uso e qualità
VALORI
Per “valori” si intendono monete, biglietti di banca, titoli di credito ed in genere qualsiasi carta rappresentante un valore, monete d’oro, medaglie, libretti di risparmio o qualsiasi altro titolo nominativo al portatore, buoni pasto, buoni benzina. Il tutto sia di proprietà dell’assicurato che di terzi e del quale l’assicurato stesso ne sia o non responsabile. Il tutto posto e custodito nei fabbricati del Contraente o delle ubicazioni assicurate.
VETRI ANTISFONDAMENTO
Vetri e cristalli stratificati costituiti da più lastre con interposto tra vetro e vetro uno strato di materiale plastico in modo da ottenere uno spessore complessivo non inferiore ai 6 mm, oppure costituiti da unico strato di materiale sintetico (policarbonato) di spessore non inferiore a 6 mm
TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente o dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all’accertamento ed alla liquidazione dei danni.
L’accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l’Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L’indennizzo liquidato a termine di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell’interesse assicurato
UNITA’ IMMOBILIARE
Porzione di Fabbricato
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 C.C..
Il Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio, così come previsto dal successivo Art. 6 Variazione del rischio.
Art.2 – Colpa Grave
Le garanzie di cui alla presente polizza sono operanti anche in caso di sinistro avvenuto per colpa grave dell’Assicurato o delle persone delle quali esso debba rispondere, fermo il diritto di rivalsa della Società ex art. 1916 c.c..
Art.3 - Durata del contratto
Il contratto ha la durata di tre anni con decorrenza ore 24.00 del 31.12.2017 e scadenza ore 24.00 del 31.12.2020 senza tacito rinnovo alla scadenza finale.
Alla scadenza del contratto, la Società si impegna, a semplice richiesta del Contraente e nelle more del perfezionamento delle ordinarie procedure di evidenza pubblica, a prorogare l’assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore, per un periodo di 120 (centoventi) giorni oltre la scadenza contrattuale; il relativo rateo di premio verrà corrisposto entro 60 giorni dall’inizio della proroga.
Il Contraente ha la facoltà di:
• chiedere, alla scadenza contrattuale riportata in frontespizio, il rinnovo del contratto per un ulteriore biennio;
• recedere dal contratto dalla prima scadenza annuale con lettera raccomandata da inviare con almeno 120 giorni di anticipo rispetto a ciascuna scadenza anniversaria.
Art.4 – Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
Il premio dell’Assicurazione è convenuto applicando a ciascuna Partita Assicurata il relativo tasso annuo lordo come risultante dalla Scheda di Polizza.
Il Contraente è tenuto a pagare il premio dell’assicurazione stabilito nella polizza, con applicazione a ciascuna delle rispettive scadenze di una mora di 60 giorni. Pertanto l'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati entro i 60 giorni successivi.
Se il Contraente, entro il termine di mora, non paga il premio o la prima rata di premio, i premi successivi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.).
I premi potranno essere pagati alla Direzione della Società o alla sede dell’Agenzia alla quale è assegnata la polizza, anche per il tramite del broker.
Per variazioni che comportino un pagamento di premio, il Contraente potrà pagare tale premio, nei modi di cui sopra, entro 60 giorni dal ricevimento delle relative appendici, salvo termini a lui più favorevoli previsti altrove in polizza.
Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che:
a) l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.
b) Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.
Art. 5 - Variazione del rischio
1. Per variazione del rischio si intende qualsiasi modifica che determini una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze, non previste o non prevedibili, al momento della stipula del contratto.
2. Qualsiasi elemento intervenuto successivamente all’aggiudicazione del contratto, che comporti una variazione del rischio deve essere comunicato immediatamente, ovvero entro quindici giorni dall’intervenuta conoscenza, per iscritto all’Assicuratore.
3. L’Amministrazione contraente non è tenuta a comunicare per iscritto le variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali.
Art. 6 - Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali
1. Per i contratti di durata pluriennale, qualora si intenda chiedere la revisione del prezzo, sei mesi prima della scadenza dell’annualità, sulla base dei dati a disposizione da comunicare all’Amministrazione, l’Assicuratore può segnalare all’Amministrazione contraente il verificarsi delle ipotesi di modifiche del rischio previsti all’Art.6 (Variazione del rischio) e richiedere motivatamente, ai sensi dell’art.106 del d.lgs. 50/2016, la revisione dei premi o delle condizioni contrattuali attinenti alle franchigie, agli scoperti o ai massimali assicurati.
2. L’Amministrazione contraente, entro 15 giorni, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria proposta di revisione.
3. In caso di accordo tra e parti, si provvede alla modifica del contratto a decorrere dalla nuova annualità.
Art. 7 - Clausola di recesso
1. In caso di mancato accordo ai sensi dell’art. 7 ( Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) tra le parti, l’Assicuratore può recedere dal contratto di assicurazione. Il recesso decorre dalla scadenza dell’annualità.
2. La facoltà di recesso si esercita entro 30 (trenta) giorni dalla proposta di cui al comma 1 dell’art. 7 (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali), presentata dall’Assicuratore, ovvero, nei casi di cui al comma 2 del medesimo articolo, entro trenta giorni dalla ricezione della controproposta dell’Amministrazione.
3. Qualora alla data di effetto del recesso l’Amministrazione contraente non sia riuscita ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest’ultima, l’Assicuratore s’impegna a prorogare l’assicurazione alle medesime condizioni, normative ed economiche, in vigore per un periodo massimo di 30 (trenta) giorni.
L’Amministrazione contraente contestualmente provvede a corrispondere l’integrazione del premio.
4. Il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei dati di cui all’art. 18 (Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio) riferiti fino al mese antecedente a quello di esercizio del recesso.
Art. 8 - Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave
Nell’ipotesi di cui all’art. 1893, comma 1, del codice civile, in assenza di dolo o colpa grave, il diritto di recesso dell’Assicuratore potrà avvenire, fermo restando l’obbligo della dichiarazione da farsi all'Amministrazione nei tre mesi successivi al giorno in cui l’Assicuratore ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, secondo la procedura di cui agli artt. 6 (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) e 7 (Clausola di recesso) e con decorrenza del termine di cui al comma 2 del citato art 6 (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) dalla ricezione della citata dichiarazione.
Art. 9 - Modifiche dell’assicurazione
Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto. Eventuali variazioni che comportino aumenti di premio si ritengono operanti dalla decorrenza richiesta, fermo restando il pagamento del relativo premio entro 60 giorni dalla ricezione dell’appendice di variazione formalmente ritenuta corretta.
Art.10 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società
Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo (PEC, telefax o simili) indirizzata alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.
Art. 11 - Oneri fiscali
Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, sono a carico del Contraente.
Art. 12 – Foro competente
Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente.
Art.13 - Interpretazione del contratto
Si conviene fra le Parti che, in caso di dubbio nell’interpretazione anche di una delle condizioni di polizza, si dovrà intendere che le stesse devono interpretarsi in senso conforme a quello in cui tali condizioni possano essere ritenute legittime e non contrarie a disposizione di legge; in ogni caso, verrà data l’interpretazione più estensiva e più favorevole all’Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.
Art.14 – Ispezioni e verifiche della Società
La Società ha sempre il diritto di ispezionare il rischio, visitando e verificando gli enti assicurati, potendo accedere, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a beni mobili ed immobili, luoghi, libri e registri, documenti amministrativi, ogni altro documento probatorio, atti, contratti, ecc... L'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni. Tutti gli oneri relativi a tali ispezioni sono posti per intero a carico della Società. Le ispezioni possono essere effettuate da personale dipendente della Società ovvero da soggetti terzi da essa incaricati, in quest’ultimo caso previo benestare dell’Assicurato.
Art.15 - Assicurazione per conto di chi spetta
La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e/o nell'interesse di chi spetta. In caso di sinistro però, i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Società e dal Contraente, né azione alcuna per impugnare la perizia, convenendosi che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal Contraente. L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà stata liquidata in contraddittorio non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati. Si conviene tra le parti che, in caso di sinistro che colpisca beni sia di terzi che del Contraente, su richiesta di quest'ultimo si procederà alla liquidazione separata per ciascun avente diritto.
A tale scopo i Periti e gli incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascun reclamante un atto di liquidazione, La Società effettuerà il pagamento del danno, fermo quant'altro previsto dalla presente polizza, a ciascun avente diritto.
Art.16 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.
Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti e con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.
Art. 17 - Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio
L’Assicuratore:
1. entro tre mesi dalla scadenza di ogni annualità e in ogni caso sei mesi prima della scadenza contrattuale, entro i 30 giorni solari successivi, pena l’applicazione delle penali di cui al successivo comma 2, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali, si impegna a fornire all’Amministrazione contraente l’evidenza dei sinistri denunciati a partire dalla data di decorrenza del contratto. Tale elenco dovrà essere fornito in formato Excel tramite file modificabili (quindi non nella modalità di sola lettura), e non modificabili, e dovrà riportare per ciascun sinistro:
· il numero del sinistro attribuito dall’Assicuratore;
· la data di accadimento dell’evento;
· la data della denuncia;
· la tipologia dell’evento;
· l’indicazione dello stato del sinistro secondo la seguente classificazione e con i dettagli di seguito indicati:
a) sinistro senza seguito;
b) sinistro liquidato, in data con liquidazione pari a € ;
c) sinistro aperto, in corso di verifica con relativo importo stimato pari a € .]:
2. l’Assicuratore si impegna a fornire ogni altra informazione disponibile, relativa al contratto assicurativo in essere che l’Amministrazione, d'intesa con l'Assicuratore, ritenga utile acquisire nel corso della vigenza del contratto. Al riguardo l’Amministrazione deve fornire adeguata motivazione.
Art. 18 - Coassicurazione e delega
In caso di coassicurazione l'Assicurazione è ripartita per quote tra gli Assicuratori indicati nel riparto allegato.
In caso di coassicurazione e/o di riassicurazione del rischio, la Società delegataria sarà tenuta ad assolvere, in ogni caso e comunque, direttamente e per l’intero, tutte le obbligazioni contrattuali assunte nei confronti del Contraente e/o degli aventi diritto come derivanti dal presente contratto, indipendentemente dai fatti, dagli eventi, dalle circostanze di fatto e/o di diritto, dai rapporti che possono interessare gli Assicuratori presso le quali il rischio è stato assicurato o ripartito.
La Società delegataria, pertanto, è espressamente obbligata ad emettere atto di liquidazione per l’intero importo dei sinistri ed a rilasciare al Contraente/Assicurato quietanza per l’ammontare complessivo dell’indennizzo, ferma a la responsabilità solidale tra assicuratori, in deroga al Art. 1911 C.C. Con la sottoscrizione della presente polizza le coassicuratrici danno mandato alla Società a firmare, anche per loro nome e per loro conto, ogni atto di gestione del contratto (appendice, modifica, integrazione, estensione di garanzia, variazione di massimale, somma assicurata ecc.) riconoscendo espressamente come validi e pienamente efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Società delegataria in ragione e/o a causa della presente polizza. In particolare, tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle relative al recesso e/o alla disdetta, alla gestione dei sinistri, all’incasso dei premi di polizza, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.
Art. 19 - Responsabilità solidale in caso di RTI
Nel caso in cui il contratto di assicurazione sia aggiudicato a un raggruppamento temporaneo di imprese, costituitosi in termini di legge, si deroga al disposto dell’art. 1911 c.c., essendo tutte le imprese sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti del contraente.
Art. 20 - Clausola Broker
L’Assicurato dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza alla Società indicata VERSPIEREN ITALIA S.r.l. in qualità di Broker, ai sensi del D. Lgs n. 209/05 e s.m.i. Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, la Società dà atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Società stessa e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso.
La Società inoltre, riconosce che il pagamento dei premi possa essere fatto tramite il Broker sopra designato e riconosce che tale atto è liberatorio per l’Assicurato/Contraente.
Nella formulazione del premio la Società ha tenuto conto anche del costo della provvigione per il servizio di brokeraggio assicurativo, attualmente previsto nella misura del 10,00 % sul premio imponibile.
Art. 21 – Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla legge n. 136/2010
La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010.
Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura- Ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.
L’Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all’appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l’assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
La Società s’impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010. Secondo quanto previsto dall’art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all’altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all’art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.
Art. 22 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Art.23 – Rinuncia alla rivalsa
La Società rinuncia, salvo il caso di dolo e colpa grave, al diritto di surrogazione derivante dall’art. 1916 del
c.c. verso le persone delle quali l’Assicurato deve rispondere a norma di legge, le Società controllate,
consociate e collegate ed i Clienti, purché l’Assicurato non eserciti egli stesso l’azione di risarcimento verso il responsabile medesimo.
Art.24 - Trattamento dei dati
Ai sensi del D.lgs. 196/2003, ciascuna delle parti (Contraente, Assicurato, Società, Broker) consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.
Art.25 – Clausole vessatorie
L’indicazione delle clausole che necessitano della specifica approvazione per iscritto ex artt. 1341 e 1342 del
c.c. è a carico della Società offerente, prima della data di effetto della polizza.
Art.26 – Cauzione definitiva
La Società deve produrre la dovuta cauzione definitiva costituita secondo le disposizioni dell’art. 103 del D.lgs. n. 50/2016.
Art. 27 – Posta certificata
Qualora il Contraente lo richieda, La Società si obbliga all’attivazione di almeno una postazione munita di posta elettronica certificata per l’inoltro e/o ricezione delle comunicazioni relative alla gestione sinistri.
SEZIONE 1) INCENDIO ED ALTRI DANNI AI BENI
ART. 1 – DESCRIZIONE DEL RISCHIO E SOMME ASSICURATE
Si assicurano contro i rischi riportati nella presente sezione, per le somme assicurate indicate:
− € 15.000.000,00 a Palazzina sita in Xxxx, Xxx Xxxxxx Xxxxxxxx, 00/X sede dell’Aeroclub d’Italia composta da un corpo principale, giardino e corpo secondario distaccato, da impianti antincendio rispondenti alle norme vigenti e protetta da impianti di sorveglianza con telecamere a circuito chiuso e da sistema anti intrusione collegato h 24 con impresa di vigilanza si assicurano contro i rischi dell’incendio;
− € 100.000,00 su mobilio e arredamento (esclusi quadri d’autore e oggetti d’arte non costituenti mobilio), arazzi, tappeti, oggetti di cancelleria, registri, stampati, casseforti (escluso contenuto), nonché su computer e altre attrezzature informatiche, calcolatrici, fotocopiatrici ed altre da ufficio, inclusi i server e gli impianti dei centri di elaborazione dati ed elettronici;
− € 260.000,00 a valore intero del quadro attribuibile alla scuola di Xxxxx Xxxx di circa cm. 258 x 254 raffigurante il “Ratto di Xxxxx”.
ART. 2 - OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, previste alle singole partite risultanti dalla scheda di polizza, causati da:
A) incendio, fulmine, esplosione o scoppio non causati da ordigni esplosivi;
B) caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate;
C) urto di veicoli non appartenenti al Contraente o all’Assicurato, in transito sulla pubblica via;
D) onda sonica determinata da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità supersonica.
La Società indennizza altresì:
E) Danni consequenziali
Se originati da incendio, scoppio, esplosione delle cose assicurate:
i danni causati alle stesse da fumi, gas, vapori, mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, da colaggio o fuoriuscita di liquidi.
F) Dolo o colpa grave
I danni conseguenti agli eventi di cui ai punti precedenti derivanti da dolo o colpa grave dei dipendenti o da colpa grave dell’Assicurato.
G) Guasti arrecati dai soccorritori
Allo scopo di arrestare o impedire i danni causati dagli eventi garantiti.
H) Onorari dei periti
Gli onorari di architetti, ingegneri, consulenti necessari per la riparazione e/o ricostruzione degli enti danneggiati a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza, nonché quelli del perito di parte e la quota parte relativa al terzo perito in caso di perizia collegiale, sino alla concorrenza del 5% del danno indennizzabile col massimo di € 3.500,00.
I) Acqua condotta
I danni causati alle cose assicurate da fuoriuscita d’acqua a seguito di rottura accidentale di impianti in genere esistenti nel fabbricato. Le spese sostenute per la ricerca del guasto e la riparazione sono indennizzabili fino ad un massimo di € 25.000,00 per sinistro e € 50.000.00 per anno assicurativo.
Sono esclusi i danni:
a) da traboccamento, rigurgito e rotture di fognature;
b) di rottura degli impianti di estinzione;
c) causati alle cose assicurate da acqua entrata nel fabbricato per intasamento delle grondaie e dei pluviali, causato esclusivamente da grandine e neve.
La garanzia è prestata con una franchigia fissa per sinistro di € 250,00.
J) Spese di demolizione e sgombero
Le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare, al più vicino scarico i residuati del sinistro sino al 10% dell’indennizzo.
K) Fenomeno elettrico
I danni alle cose assicurate prodotti da fenomeni elettrici, quali correnti, scariche o altri fenomeni elettrici, compresa l’azione del fulmine e dell’elettricità atmosferica fino alla concorrenza di € 5.000,00, con esclusione dei danni:
a) agli apparecchi e macchine elettroniche;
b) dovuti ad usura o manomissione.
La garanzia è prestata con una franchigia di € 250,00.
L) Eventi sociopolitici
A parziale deroga di quanto indicato dagli articoli 4.A e 11.A), i danni materiali e diretti cagionati alle cose assicurate da scioperi, tumulti, sommosse, atti vandalici e dolosi, terrorismo e sabotaggio. Questa garanzia è prestata col limite di indennizzo dell’70% della somma assicurata e con uno scoperto del 10% dell’importo indennizzabile con il minimo di 500,00.
M) Eventi atmosferici:
I danni materiali e diretti cagionati alle cose assicurate da grandine, uragani, bufere, tempeste, trombe d’aria, purché caratterizzati da violenza riscontrabile su più enti assicurati e su enti anche di terzi nelle località circostanti, compresi i danni d’acqua solo se penetrata all’interno del fabbricato esclusivamente attraverso brecce, rotture, lesioni al tetto, alle pareti, ai serramenti, causati dagli eventi predetti.
Sono esclusi i danni:
a) a vetrate, lucernari, tettoie;
b) da infiltrazioni, umidità, stillicidio;
c) da acqua penetrata attraverso aperture lasciate senza protezione;
d) da inondazioni, alluvioni, allagamenti, mareggiate.
Per quanto riguarda i danni da sovraccarico di neve, la garanzia è operante a condizione che il fabbricato sia conforme alle vigenti norme di legge e di eventuali disposizioni locali relative ai sovraccarichi di neve.
La garanzia viene prestata col limite di indennizzo dell’80% della somma assicurata e con uno scoperto del 10% dell’importo indennizzabile con il minimo di € 500,00.
ART. 3 - ESCLUSIONI
La Società non è obbligata unicamente (anche in deroga all'Art. 1912 c.c.) ad indennizzare i danni causati da:
A. atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione, di provvedimenti di qualsiasi governo od Autorità anche locale, di diritto o di fatto.
Si precisa che non sono considerati "atti di guerra od insurrezione" le azioni di organizzazioni terroristiche e/o politiche anche se inquisite per insurrezione armata contro i poteri costituiti o simili imputazioni;
B. esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni provocate da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche. Non sono comunque esclusi danni derivanti da:
a) esistenza e/o impiego di attrezzature, macchinari o impianti radianti o simili quali a solo titolo esemplificativo non limitativo: sterilizzatori, apparecchi a raggi x, apparecchi di indagine/analisi o altri;
b) incendio e/o altri eventi non esclusi da questa polizza, causato/i da esistenza e/o impiego (nell'ambito dell'attività dichiarata e/o dell'attività di terzi) di radioisotopi e/o altre sostanze radioattive;
C. dolo dell'Assicurato e del Legale Rappresentante dell’Ente; la Colpa Grave dei predetti invece, non pregiudica l'indennizzabilità di eventuali sinistri;
D. graduale deterioramento per effetto di: siccità, umidità atmosferica, corrosione, ruggine, a meno che detti danni non risultino come conseguenza di danno agli apparecchi di condizionamento causato da un evento non altrimenti escluso;
E. infedeltà dei dipendenti; appropriazione indebita;
N.B.: ai fini del presente paragrafo, per "infedeltà dipendenti" si intende il furto e/o appropriazione indebita attuato da dipendenti e/o con la loro complicità.
F. perdite di mercato.
G. danni indiretti di qualsiasi natura.
H. inquinamento di aria, acqua, suolo.
I. per smarrimenti od ammanchi constatati in sede di inventario. La presente polizza non copre inoltre i danni di:
X. xxxxxxxxxxx, usura, logorio, ossidazione causati da naturale uso o funzionamento.
K. per i quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore, il venditore o locatore delle cose assicurate (esclusione valevole per le attrezzature elettroniche e per le apparecchiature ad impiego mobile).
L. dovuti all’inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l’esercizio indicate dal costruttore e/o la cui riparazione/eliminazione è prevista dalle prestazioni normalmente comprese nei contratti di assistenza tecnica.
M. errori di lavorazione nel caso in cui essi influiscano direttamente o indirettamente sulle qualità, quantità, titolo o colore delle merci in produzione o già prodotte. Non è peraltro esclusa l'autocombustione e/o fermentazione;
N. di lavori di costruzione, modifica e trasformazione di fabbricati; di montaggi, smontaggi, manutenzione e revisione di macchinari. Non sono in ogni caso esclusi né i danni da incendio, esplosione, scoppio, né altri danni non direttamente ed esclusivamente causati dai lavori di costruzione, montaggio, revisione.
O. normale assestamento, restringimento o espansione di fondamenta, pareti, pavimenti, solai e tetti;
P. messa in esecuzione di ordinanze delle Autorità o di leggi che regolino la costruzione, ricostruzione o demolizione dei fabbricati assicurati, ad eccezione di quanto previsto dalle garanzie accessorie "spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro" e "ordinanze di Autorità - oneri di urbanizzazione"
Q. trasporto delle cose assicurate all’esterno delle aree private, aziendali e/o di cantiere;
R. guasti alle macchine in generale, ad esclusione dei guasti macchine alle attrezzature elettroniche che rientrano in copertura con la presente polizza.
Tutto quanto sopra (punti da A ad R), salvo che provocati da un altro evento non altrimenti escluso e/o che ne derivi altro danno non altrimenti escluso ai sensi della presente polizza, e in tale ultimo caso la Società sarà obbligata solo per la parte di danno non altrimenti escluso.
Art. 4 – ENTI ESCLUSI
La Società non è obbligata unicamente ad indennizzare danni subiti da:
1. Enti all’aperto non per naturale destinazione o per movimentazione e trasporto al di fuori delle ubicazioni assicurate, nelle aree private, aziendali e/o di cantiere. Si precisa che rientrano in regolare e totale copertura, nei limiti e nei termini contrattuali, tutti quegli enti, beni, cose ed oggetti che per loro destinazione sono posti all’aperto. Per tali beni la limitazione “Mezzi di chiusura”, riconducibile alla garanzia Furto/Rapina, non è operativa.
2. Strade e pavimentazioni esterne alle ubicazioni assicurate (al di fuori dei recinti degli stabilimenti aziendali);
3. Boschi, alberi, coltivazioni, animali in genere;
4. Gioielli, pietre e metalli preziosi;
5. Beni in leasing se già assicurati con altra polizza;
6. Natanti/imbarcazioni e veicoli iscritti al PRA.
ART. 5 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro il Contraente o l’Assicurato deve:
a) fare quanto gli è possibile per diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società ai termini dell’art. 1914 del Codice Civile;
b) entro trenta giorni da quando ne ha avuto conoscenza darne avviso scritto alla Agenzia assegnataria del contratto oppure alla Società.
L’inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’art. 1915 C.C.
Il Contraente deve altresì:
c) per i sinistri di origine presumibilmente dolosa, fare nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta alla Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, fornendo gli elementi di cui dispone;
d) conservare fino al verbale di accertamento del danno, le tracce e i residui del sinistro e gli indizi del reato eventualmente commesso senza avere in nessun caso, per tale titolo, diritto di indennità;
e) predisporre, con i tempi necessari, un elenco dei danni subiti con riferimento, alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi
documento che possa essere richiesto dalla Società o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche; la Società dichiara di accettare, quale prova dei beni danneggiati o distrutti, la documentazione contabile e/o altre scritture che il Contraente o l’Assicurato sarà in grado di esibire, o in luogo, dichiarazioni testimoniali. Xxxxx restando quanto stabilito dalla presente norma, è concesso al Contraente stesso di modificare, dopo aver denunciato il sinistro alla Società, lo stato delle cose nella misura necessaria per la ripresa dell’attività. Inoltre, trascorsi 10 giorni dalla denuncia, se il perito della Società non è intervenuto, il Contraente ha facoltà di prendere tutte le misure del caso.
ART. 6 - ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO
Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.
ART. 7 - PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO
L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:
a) direttamente dalla Società, o da un perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata;
oppure, a richiesta da una delle parti :
b) fra due periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.
I due periti dovranno nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
Se una delle parti non dovesse provvedere alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordassero sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.
Ciascuna della parti sostiene le spese del proprio perito, mentre quelle del terzo sono ripartite a metà.
ART. 8 - MANDATO DEI PERITI
I periti devono:
a) indagare su circostanze, natura causa, e modalità del sinistro;
b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all’Art. 5 della presente Sezione.
c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'Art.6 della presente Sezione.
d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero.
Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'Art. 7 - lettera b) della presente Sezione, i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.
I risultati delle operazioni di cui alle lettere c) e d) sono obbligatori per la parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza nonché violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.
La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.
I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità di legge.
ART. 9 - DETERMINAZIONE DEL DANNO (valore a nuovo)
Si conviene tra le parti che, in caso di danno, totale o parziale causato da eventi previsti dalla presente polizza, l’indennizzo verrà calcolato in base al costo di "ricostruzione e rimpiazzo a nuovo" delle cose distrutte o danneggiate.
La presente determinazione non è operante per la garanzia Furto e Rapina, mentre è operante per il Furto e Rapina dell’Attrezzatura Elettronica.
L’indennizzo verrà determinato come segue:
a) in caso di distruzione:
• per i fabbricati il costo di ricostruzione a nuovo (escluso il valore dell'area);
• per le infrastrutture interrate, oltre che il costo di ricostruzione a nuovo s’intendono comprese anche le spese sostenute per scavi, sterri e reinterri;
• per i beni mobili il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali;
• per le opere d'arte l’indennizzo verrà effettuato in base al valore di mercato al momento del sinistro, con i limiti di indennizzo specificati nella Sezione 6.
b) in caso di danno parziale:
• il costo integrale di riparazione, ripristino e restauro degli enti danneggiati.
c) relativamente a macchinari, impianti, attrezzature ed arredi, ecc., resta convenuto che quando il mercato non offrisse la possibilità di rimpiazzare una macchina, un apparecchio, un impianto od un attrezzo con un altro identico si stimerà il valore di rimpiazzo in base alla cosa più affine per equivalenza di prestazioni nelle stesse condizioni di impiego e destinazione, con opportuni correttivi se la cosa affine dia rendimento economico e prestazioni maggiori.
d) i lavori di "ricostruzione e rimpiazzo" (che possono anche essere eseguiti in altra sede ed in qualsiasi modo l'Assicurato ritenga confacente alle sue esigenze o richiesti da Enti preposti alla salvaguardia di fabbricati di valore storico od artistico, sempreché ogni variante non costituisca un aggravio di oneri per la Società) devono essere iniziate e condotti a termine con ragionevole sollecitudine.
e) La Società indennizza altresì le spese necessarie per il controllo ed il collaudo e relative prove di idoneità di
f) enti assicurati anche se non direttamente danneggiati, a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza.
g) qualora l'Assicurato non intendesse fare eseguire le operazioni di "ricostruzione e rimpiazzo" o le riparazioni ed i restauri, la Società provvederà all’indennizzo dei danni sofferti, in quanto liquidabili, ai sensi dell'art.1908 C.C..
h) per i danni derivanti dalla perdita di pigioni l'ammontare del danno si stabilisce determinando il tempo strettamente necessario per il ripristino dei locali danneggiati fermo quanto previsto all’Art.3 della presente sezione.
i) per i danni alle merci si stima il valore di acquisto al momento del sinistro.
j) per i danni agli archivi si stima il costo del materiale su cui vengono riportate informazioni nonché il costo di ricostruzione delle informazioni.
k) per le opere d'arte parzialmente danneggiate l’indennizzo comprenderà oltre alle spese di ripristino anche l’eventuale deprezzamento nel limite del 25% del valore stimato dell’opera e comunque non oltre il massimo esborso per singola opera specificato alla Sezione 6.
l) se per la ricostruzione o il ripristino dei fabbricati l’Assicurato dovrà rispettare le “Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche” vigenti al momento del sinistro e se la Contraente ha assicurato nel valore il costo per le suddette norme, si conviene che l’indennizzo sarà comprensivo di tali costi, restando comunque convenuto che tale condizione non si applicherà per i fabbricati non rispondenti alle “Norme tecniche per le costruzioni nelle zone sismiche” in vigore all’epoca della realizzazione degli stessi.
L'indennizzo sarà pari all'importo del danno come stimato ai punti a) usque l) che precedono oltre alle spese di salvataggio, alle spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro, ed alle spese tutte indennizzabili a termini di polizza, mentre verrà portato in deduzione l'eventuale valore di recupero dei residui.
Si conviene che, qualora il valore assicurato di una o più partite colpite da sinistro, prese ciascuna separatamente, risultasse inferiore ai valori stimati secondo quanto stabilito al presente articolo, punti a) usque l), è consentito addizionare nel computo dei valori assicurati di tali partite deficitarie le eventuali eccedenze rilevate sulle rimanenti partite colpite o non da sinistro.
ART. 10 - ASSICURAZIONE PARZIALE - DEROGA ALLA PROPORZIONALE
Se dalle valutazioni fatte con le norme dell'Art 9 della presente Sezione, risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto tra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro.
Se, in caso di sinistro, venisse accertata per una o più partita prese ciascuna separatamente, un'assicurazione parziale, non si applicherà il disposto del precedente comma, purché la differenza tra il valore stimato secondo quanto previsto all'Art.9 della presente Sezione e la somma assicurata con la presente polizza non superi il 20% di quest'ultima; per le partite ove tale percentuale risultasse superata il disposto del precedente comma resta integralmente operante per l'eccedenza del predetto 20% fermo in ogni caso che, per ciascuna partita, l'indennizzo non potrà superare la somma assicurata.
ART. 11 LIMITE MASSIMO DELL’INDENNIZZO
Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.
ART. 12 PAGAMENTO DELL’INDENNIZZO
Verificata l’operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell’indennizzo entro 30 giorni, purché non sia stata fatta opposizione. In caso di opposizione promossa dalla Società, l’Assicurato avrà comunque il diritto, nei termini di cui sopra, alla liquidazione parziale dell’importo pari alla minore somma proposta dall’opponente, salvi e impregiudicati i reciproci diritti e obblighi tutti derivanti dall’opposizione stessa.
Se è stata aperta un’inchiesta da parte delle Autorità sulla causa del sinistro per sospetto di reato, il pagamento sarà fatto se dalla documentazione attestante il risultato delle indagini preliminari non si evidenzi il caso di dolo da parte dell’Assicurato o del Contraente.
ART. 13 INDENNIZZO SEPARATO PER CIASCUNA PARTITA
Si conviene fra le Parti che, in caso di sinistro, dietro richiesta del Contraente, sarà applicato tutto quanto previsto dall'Art. 12 della presente Sezione a ciascuna partita di polizza singolarmente considerata, come se, per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una polizza distinta.
A tale scopo i Periti incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascuna partita un atto di liquidazione amichevole od un processo verbale di perizia.
I pagamenti effettuati a norma di quanto previsto saranno considerati come acconto, soggetti quindi a conguaglio su quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennità per il sinistro.
ART. 14 REINTEGRO AUTOMATICO
In caso di sinistro le somme assicurate alle singole partite si intendono ridotte, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile a termine della presente polizza al netto di eventuali franchigie o scoperti.
Resta però convenuto che la somma assicurata alle partite tutte verrà contemporaneamente ed automaticamente reintegrato di un importo pari a quello del danno risarcibile a termini di polizza, fermo l’obbligo da parte dell’Assicurato di corrispondere, alla fine dell’annualità assicurativa, il rateo di premio entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione dell’appendice di reintegro da parte della Società.
L’importo complessivo dei reintegri non potrà superare, per uno o più sinistri accaduti nello stesso anno assicurativo, la somma inizialmente assicurata.
ART. 15 - CONDIZIONI PARTICOLARI
A) Pagamento di anticipi di indennizzi
L’Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell’importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull’indennizzabilità del sinistro stesso e che l’indennizzo complessivo sia prevedibile di almeno € 50.000,00.
L’obbligazione della Società verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell’anticipo.
L’acconto non potrà comunque essere superiore a € 500.000,00 qualunque sia l’ammontare stimato del sinistro. Nel caso che l’assicurazione sia stipulata in base al “valore a nuovo”, la determinazione dell’acconto di cui sopra dovrà essere effettuata come se tale condizione non esistesse.
Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell’indennità relativa al valore che le cose avevano al momento del sinistro, l’Assicurato potrà tuttavia ottenere un solo anticipo, sul supplemento spettantegli, che verrà determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta.
B) Fumo
La Società risponde dei danni materiali e diretti arrecati agli enti assicurati da fumo fuoriuscito a seguito di un guasto improvviso ed accidentale verificatosi negli impianti per la produzione di calore facenti parte degli enti medesimi, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini.
Resta convenuto, ai fini della presente garanzia, che il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell’importo di € 250,00.
ART. 16 - GARANZIE AGGIUNTIVE RELATIVE ALLA SEZIONE INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI
A) Ricorso terzi
Qualora ne sia stata indicata in polizza la relativa somma assicurata e ne sia stato pagato il relativo premio, la Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, per danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza.
Ai soli fini della presente garanzia il sinistro si considera indennizzabile anche se causato da colpa grave dell’Assicurato.
L’assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell’utilizzo di beni nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.
L’assicurazione non comprende i danni:
A) a cose che l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell’Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico ovvero in sosta nell’ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
B) di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo. Non sono comunque considerati terzi:
C) il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine con lui convivente;
D) quando l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
E) le Società le quali, rispetto all’Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificati come controllanti, controllate e collegate ai sensi dell’art.2359 C.C. nel testo di cui alla legge 7 giugno 1974 n. 216, nonché gli amministratori delle medesime.
L’Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell’Assicurato.
L’Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.
Quanto alle spese giudiziali si applica l’art. 1917 del Codice Civile.
B) Rischio locativo
Qualora ne sia stata indicata in polizza la relativa somma assicurata e ne sia stato pagato il relativo premio, la Società, nei casi di responsabilità dell’Assicurato a termini degli art.1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, risponde, secondo le condizioni generali di assicurazione e con le norme di liquidazione da esse previste, dei danni diretti e materiali cagionati da incendio od altro evento garantito dalla presente polizza ai locali tenuti in locazione dall’Assicurato, ferma l’applicazione della regola proporzionale di cui all’art. 18 qualora la somma assicurata a questo titolo risultasse inferiore al valore dei locali calcolato a termini di polizza.
C) Danni indiretti
In caso di sinistro indennizzabile nei termini della presente Sezione, ed in aumento a quanto dovuto per danni diretti e materiali la Società si obbliga contro pagamento del premio dovuto e nei limiti delle somme assicurate specificate nella scheda di polizza ed alle condizioni che seguono, a risarcire l’Assicurato dei sotto indicati danni indiretti:
a) Interruzione anche parziale di attività
L’importo di ogni sinistro che riguardi il Fabbricato e/o l’Arredamento ed attrezzature verrà maggiorato forfettariamente di un 10 % a titolo di risarcimento per inattività anche parziale o intralci all’attività.
b) Spese per rimozione e ricollocamento dell’arredamento e delle attrezzature per il ripristino dei locali sino alla concorrenza del 5% dell’importo indennizzabile ,con il massimo di € 2.500.00;
c) Spese per la procedura di ammortamento per titoli di credito per i quali tale procedura è ammessa fino alla concorrenza della somma massima di € 1.500.00 ;
d) Spese per ricostruzione archivi e documenti, registri, schede, dischi e nastri per elaboratori e calcolatori nonché gli indennizzi eventualmente dovuti a terzi per legge, sino alla concorrenza della somma massima di
€ 1.500.00.
ART. 17 DIFFERENZIALE STORICO ARTISTICO
Nel limite globale della somma assicurata alla partita “Fabbricati”, la Società presta la propria garanzia anche per i maggiori danni che gli enti assicurati con particolari qualità storico-artistiche possano subire a seguito di sinistro indennizzabile e che eccedano le normali spese di ricostruzione e/o ripristino di carattere funzionale previste dall’art. 9 della presente sezione di polizza.
A titolo esemplificativo e non limitativo, tali danni possono riguardare affreschi, bassorilievi, ornamenti murari, monumenti, mosaici, soluzioni architettoniche e possono consistere nelle spese di ripristino e/o restauro (costi dei materiali, spese competenze degli artigiani e/o artisti) oppure nelle spese per opere di abbellimento diverse da quelle preesistenti purché non ne derivi aggravio per la Società, nonché nella perdita economica subita dall’Assicurato per la distruzione totale o parziale del manufatto storico e/o artistico.
La garanzia sarà prestata a Primo Rischio Assoluto, e cioè senza applicare la regola proporzionale di cui all’Art.1907 del Codice Civile, con il limite di indennizzo di Euro 100.000,00.
In caso di difforme valutazione circa l’opportunità e l’entità delle spese di ripristino e/o restauro, nonché in merito alla perdita economica dell’Assicurato per la distruzione totale o parziale, le Parti convengono fin d’ora di rimettersi al parere della Sovrintendenza ai beni storici e culturali competente per territorio ove si colloca l’ente danneggiato, cui verrà dato formale incarico di perito comune.
SEZIONE 2) FURTO E RAPINA
ART. 1 – DESCRIZIONE DEL RISCHIO E SOMME ASSICURATE
Si assicurano contro i rischi riportati nella presente sezione, per le somme assicurate indicate, in Xxxx, Xxx Xxxxxx Xxxxxxxx, x. 00/X sede dell’Aero Club d’Italia:
− € 15.000,00 su denaro, titoli in genere ed altri valori posti esclusivamente in cassaforte marca DOMAR, tipo CK 125 peso Kg. 530 del 1976 o altra di qualità e robustezza almeno pari a quella della sopranominata;
e ovunque in Italia;
− € 60.000,00 per la garanzia portavalori, con limite di € 30.000,00 per singolo portavalori:
− € 40.000,00 su mobilio e arredamento (esclusi quadri d'autore e oggetti d'arte non costituenti mobilio), arazzi, tappeti, oggetti di cancelleria, registri, stampati, casseforti (escluso contenuto), nonché su macchine per scrivere, per calcolare, per duplicare e per fotocopiare ed altre da ufficio, inclusi gli impianti dei centri meccanografici ed elettronici.
− € 260.000,00 a valore intero sopra quadro attribuibile alla scuola di Xxxxx Xxxx di circa cm. 258 x 254 raffigurante il “Ratto di Xxxxx”.
− € 60.000.00 a "Xxxxx Xxxxxxx Assoluto" su guasti cagionati dai ladri ai locali ed agli infissi.
L'assicurazione di cui all’ultimo punto (€ 60.000.00 a "Primo Rischio Assoluto" su guasti cagionati dai ladri ai locali ed agli infissi) vale per i guasti cagionati, in occasione di furto o di tentativo di furto, alle parti di fabbricato costituenti i locali che contengono le cose assicurate e agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi e aperture dei locali stessi ed è prestata a "Primo Rischio Assoluto" e cioè senza applicare la regola proporzionale di cui alle condizioni generali di assicurazione.
Alle condizioni tutte della presente polizza, in quanto non derogate dalle condizioni che seguono, si assicurano denaro, carte valori e titoli di credito in genere, preziosi e altri valori contro:
• il furto in seguito a infortunio o improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei valori;
• il furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso, o a portata di mano, i valori medesimi;
• il furto strappando di mano o di dosso alla persona i valori medesimi;
• la rapina (sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia);
• commessi sulle persone adibite a PORTAVALORI (ogni dipendente a seguito di regolare nomina da parte dell’Ente) al trasporto dei suddetti valori, mentre nell’esercizio delle loro funzioni relative al servizio esterno, che si svolge entro i confini della repubblica Italiana, della Repubblica di X. Xxxxxx e dello Stato Città del vaticano, detengono i valori stessi.
In caso di sinistro, l’Assicurato dovrà fornire prova di essersi attenuto alle disposizioni di cui sopra. Una stessa persona non può sostituire contemporaneamente più di una di quelle assicurate.
L’assicurazione è operante alla condizione che le persone sopra nominate:
• non abbiano minorazioni fisiche che le rendano inadatte al servizio portavalori, siano di età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 65 anni e siano dipendenti dell’assicurato stesso;
• non siano altrimenti assicurate contro i rischi del furto e della rapina per il trasporto di valori. Qualora venisse meno uno di tali requisiti, la garanzia per il portavalori assicurato cessa automaticamente.
Limitatamente alle mansioni di accompagnatore, capo macchina e autista, gli appartenenti alle Forze dell’ordine e agli Istituti di polizia privata sono convenzionalmente equiparati a “dipendenti”.
L’assicurazione vale soltanto durante l’orario di servizio tra le ore 05.00 e le ore 21.00;
Per “servizio esterno” si intende esclusivamente quello svolto al di fuori dei locali dell’assicurato. Qualora si trovino insieme due o più persone incaricate del trasporto dei valori, l’assicurazione si intende complessivamente limitata alla somma massima assicurata per una sola delle persone stesse. L’assicurazione è prestata a primo rischio assoluto, e cioè senza applicare la regola proporzionale di cui alle Condizioni generali di Assicurazione. A parziale deroga delle Condizioni medesime, il valore del recupero spetterà all’Assicurato fino a concorrenza della parte di danno che fosse eventualmente rimasta scoperta di assicurazione; il resto spetterà alla Società.
Le persone che svolgono le mansioni di accompagnatore devono essere di età non inferiore ai 18 anni né superiore ai 65 anni e non avere minorazioni fisiche che le rendano inadatte al compito cui sono adibite.
a) entro il limite di valore indicato, € 103.291,37, i trasporti valori potranno essere effettuati dal portavalori nominativamente indicato o suo sostituto con qualsiasi mezzo di locomozione.
b) In caso di sinistro, la società corrisponderà il 90% dell’importo liquidato a termini di polizza. Restando il rimanente 10%, fino al massimo di € 25.822,84, a carico dell’Assicurato stesso senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto a indennizzo, farlo assicurare da altri. L'assicurazione è estesa alla rapina (sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia) avvenuta nei locali suindicati.
ART. 2 FRANCHIGIE, SCOPERTO E LIMITI DI RISARCIMENTO
Stop Loss Furto/Rapina € 200.000,00 Rapina: Scoperto 15%
Portavalori: Scoperto 15%
In caso di mezzi di mezzi di chiusura difformi da quelli dichiarati lo scoperto per il Furto sarà del 20%.
ART. 3 OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
La società indennizza l’Assicurato dei danni materiali e diretti derivanti da:
A) Furto
A condizione che l’autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose assicurate:
a) violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, di grimaldelli o arnesi simili; non equivale ad uso di chiavi false l’uso di chiave vera anche se fraudolento;
b) per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
c) in modo clandestino, purché l’asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, a locali chiusi.
B) Rapina ed Estorsione
Rapina avvenuta nei locali indicati in polizza, quand’anche le persone su cui viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall’esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.
C) Scippo
Furto commesso strappando la cosa altrui di mano o di dosso alla persona che la detiene.
D) Furto con destrezza
Furto con destrezza nell'interno dei locali commesso durante l'orario di apertura al pubblico, purché constatato e denunciato entro le 72 ore immediatamente successive all'evento stesso.
E) Xxxxx commesso e/o agevolato dai dipendenti
La Società presta la garanzia contro i furti avvenuti nei modi previsti dalla definizione di "furto", anche se l'autore del furto sia un dipendente dell'Assicurato e sempre che si verifichino le seguenti circostanze:
a) che l'autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali, né di quelle dei particolari mezzi di difesa interni previsti dalla polizza, o della sorveglianza interna dei locali stessi;
b) che il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie le sue mansioni nell'interno dei locali stessi.
F) Guasti
I guasti causati ai locali ed agli infissi, compreso impianto d’allarme, nel caso di tentato o perpetrato furto fino ad un limite di indennizzo di € 1.500,00.
G) Furto di registri e documenti
I danni direttamente causati dalla mancanza temporanea o definitiva dei registri e documenti sottratti, comprese le spese necessarie per la ricostituzione di essi e gli indennizzi eventualmente dovuti per legge a terzi. La presente estensione di garanzia viene prestata senza applicazione di franchigia alcuna.
H) Perdita di valori trasportati
in conseguenza di scippo, rapina e furto commessi all’esterno dei locali precisati in polizza, sulla persona dell’Assicurato, dei suoi dipendenti o familiari durante il trasporto dei valori; la garanzia è prestata entro il limite del 10% della somma assicurata su Arredamento ed Attrezzature, col massimo di € 5.000,00 e con applicazione di uno scoperto del 20%.
La società per tutte le garanzie specificate in questo articolo non sarà tenuta a pagare somma complessiva superiore a quella assicurata su “Arredamento ed attrezzature”.
ART. 4 ESCLUSIONI
Sono esclusi i danni:
A) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato, occupazione militare, invasione, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
B) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, radiazioni contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni ed altri sconvolgimenti della natura, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
C) agevolati con dolo dal Contraente, dall’Assicurato, dagli amministratori o dai Soci a responsabilità illimitata;
D) commessi od agevolati con dolo:
a) da persone che abitino con quelle indicate alla lettera C) od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicati;
b) da persone del fatto delle quali il Contraente o l’Assicurato deve rispondere;
c) da incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;
d) da persone legate a quelle indicate alla lettera a) da vincoli di parentela o affinità anche se non coabitanti;
e) avvenuti a partire dalle ore 24 del quarantacinquesimo giorno se i locali contenenti le cose assicurate rimangono per più di 45 giorni consecutivi disabitati o, qualora non si tratti di abitazione, incustoditi. Relativamente a gioielli, preziosi, carte valori, titoli di credito in genere e denaro, l’esclusione decorre dalle ore 24 del quindicesimo giorno;
f) indiretti quali i profitti sperati, i danni del mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi;
g) causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall’autore del sinistro.
ART. 5 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro il Contraente o l’Assicurato deve:
A) darne avviso alla Società entro 48 ore da quando ne è venuto a conoscenza, specificando le circostanze dell’evento e l’importo approssimativo del danno, nonché farne denuncia all’autorità giudiziaria o di polizia del luogo, indicando la Società ed il numero di polizza;
B) fornire alla Società, entro i 15 giorni successivi, una distinta particolareggiata delle cose rubate o danneggiate con l’indicazione del rispettivo valore, nonché copia della denuncia fatta all’autorità;
C) denunciare inoltre tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire, se la legge lo consente, la procedura di ammortamento;
D) adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate.
L’inadempimento di uno degli obblighi di cui alle lettere A), B), C) e D) può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, ai sensi dell’art. 1915 C.C.
Le spese sostenute per adempiere agli obblighi di cui alle lettere C) e D) sono a carico della Società in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che le cose avevano al momento del sinistro, anche se l’ammontare delle spese stesse, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che la Società provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.
Il Contraente o l’Assicurato deve altresì:
E) tenere a disposizione fino ad avvenuta liquidazione del danno tanto le cose non rubate quanto le tracce e gli indizi materiali del reato, senza avere, per tale titolo, diritto ad indennizzo;
F) dare la dimostrazione della qualità, della quantità e del valore delle cose preesistenti al momento del sinistro oltre che della realtà e dell’entità del danno, tenere a disposizione della Società e dei Periti ogni documento ed ogni altro elemento di prova, nonché facilitare le indagini e gli accertamenti che la Società ed i Periti ritenessero necessarie esperire presso terzi.
ART. 6 ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO
L’Assicurato che esagera dolosamente l’ammontare del danno, dichiara essere state rubate cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose non rubate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce o gli indizi materiali del reato, perde il diritto all’indennizzo.
ART. 7 PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO
L’ammontare del danno è concordato dalle Parti, direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente, con apposito atto unico. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro od anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Xxxxxx interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Xxxxxx ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio Perito: quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.
ART. 8 MANDATO DEI PERITI
I Periti devono:
A) indagare sulle circostanze di tempo e di luogo e sulle modalità del sinistro.
B) verificare l’esattezza delle descrizioni o delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avevano mutato il rischio e non erano state comunicate.
C) verificare se l’Assicurato od il Contraente abbiano adempiuto agli obblighi di cui all’ art. 25;
D) verificare l’esistenza, la qualità, la quantità ed il valore delle cose assicurate (rubate o non rubate, danneggiate o non danneggiate);
E) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese, in conformità alle disposizioni contrattuali. I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi, oppure dalla maggioranza
nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.
I risultati delle valutazioni di cui alle lettere D) ed E) sono obbligatori per le Parti le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o di violazione dei patti contrattuali,
impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all’indennizzabilità del danno. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla: tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.
ART. 9 DETERMINAZIONE DELL’AMMONTARE DEL DANNO
L’ammontare del danno è dato dal valore che le cose sottratte avevano al momento del sinistro o dal costo di riparazione delle cose danneggiate col limite del valore che le stesse avevano al momento del sinistro.
ART. 10 RIDUZIONE DELLE SOMME ASSICURATE A SEGUITO DI SINISTRO
In caso di sinistro le somme assicurate con le singole partite di polizza ed i relativi limiti di indennizzo, si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie e/o scoperti senza corrispondente restituzione di premio. Resta tuttavia convenuto che le somme assicurate si intendono, con effetto dalle ore 24 del giorno in cui si è verificato il sinistro, reintegrate di un importo uguale a quello del danno risarcibile a termini di polizza, impegnandosi il Contraente a versare il corrispondente rateo di premio entro 30 giorni dalla data di emissione della relativa appendice.
Qualora a seguito del sinistro stesso la Società decidesse invece di recedere dal contratto, si farà luogo al rimborso del premio non goduto (escluse imposte) sulle somme assicurate rimaste in essere.
ART. 11 TITOLI DI CREDITO
Per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che:
A) la Società, salvo diverso accordo , non pagherà l’importo per essi liquidato prima delle rispettive cadenze, se previste;
B) l’Assicurato deve restituire alla Società l’indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento, se consentita, i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
C) il loro valore è dato dalla somma da essi portata.
Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l’assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l’esercizio dell’azione cambiaria.
ART. 12 PAGAMENTO DELL’INDENNIZZO
Verificata l’operatività della garanzia e valutato il danno la Società provvede al pagamento dell’indennizzo entro 30 giorni, sempreché non sia stata fatta opposizione e dalla documentazione attestante il risultato delle indagini preliminari relative al reato non si evidenzi alcuno dei casi previsti dalle esclusioni. Se l’Assicurato è un’impresa soggetta a procedura concorsuale la Società, prima del pagamento, può richiedere:
A) l’attestazione del tribunale civile circa la non apertura di procedure di fallimento, concordato preventivo ed altre simili procedure concorsuali;
B) il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura.
ART. 13 RECUPERO DELLE COSE RUBATE
Se le cose rubate vengono recuperate in tutto od in parte, l’Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che l’Assicurato rimborsi alla Società l’intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, l’Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell’importo dell’indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere. In quest’ ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall’ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull’importo così ottenuto viene ricalcolato l’indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli.
Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell’indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro. L’Assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare alla Società le cose recuperate che siano d’uso personale o domestico, salvo il diritto della Società di rifiutare l’abbandono pagando l’indennizzo dovuto.
ART. 14 LIMITE MASSIMO DELL’INDENNIZZO
Salvo il caso previsto dall’art. 1914 del C.C. per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.
SEZIONE 3) CRISTALLI
ART. 1 OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
La Società indennizza i danni materiali e diretti derivati all’Assicurato per la sostituzione, dovuta a rottura per causa accidentale o per fatto di terzi, delle lastre assicurate con altre nuove uguali od equivalenti per caratteristiche, comprensivi delle spese di trasporto ed installazione.
La Società indennizza altresì le rotture:
A) determinate da dolo o colpa grave delle persone di cui il Contraente o l’Assicurato deve rispondere a norma di legge;
B) verificatesi in occasione di scioperi, di tumulti popolari, di sommosse, di atti di terrorismo, di sabotaggio e di vandalismo;
C) verificatesi in occasione di furto o di rapina o nel tentativo di commettere tali reati;
D) causate da cicloni, da uragani, da trombe d’aria, da bufere e da grandine, (escluse insegne esterne). Le scheggiature e le rigature non costituiscono rotture indennizzabili a termini di polizza.
ART. 2 ESCLUSIONI
L’assicurazione non comprende le rotture:
A) determinate da dolo del Contraente o dell’Assicurato;
B) derivanti da crollo di fabbricato o distacco di parti di esso, cedimento del terreno o assestamenti del fabbricato, restauro dei locali, operazioni di trasloco, lavori edilizi o stradali nelle immediate vicinanze, lavori sulle lastre od ai relativi supporti, sostegni o cornici, rimozione delle lastre o degli infissi o dei mobili su cui le stesse sono collocate;
C) derivanti da eventi risarcibili a termini della Sezione incendio, in quanto operante;
D) di lastre che alla data dell’entrata in vigore della presente polizza non fossero integre ed esenti da difetti;
E) di sorgenti luminose e delle insegne a seguito di surriscaldamento o corto circuito;
F) di insegne esterne se causate da cicloni, uragani, trombe d’aria, bufere e grandine.
ART. 3 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro il Contraente o l’Assicurato deve darne avviso all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro trenta giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o ne ha avuto conoscenza. Il Contraente o l’Assicurato ha l’obbligo di conservare i residui fino alla liquidazione del danno e di fornire tutte le indicazioni, indizi o prove in suo potere sulle cause e sulle circostanze del sinistro onde contribuire all’accertamento del fatto e delle eventuali responsabilità.
ART. 4 PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO
L’ammontare del danno è concordato dalle Parti, direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.
I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Xxxxxx interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Xxxxxx ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordino sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.
ART. 5 MANDATO DEI PERITI
I periti devono:
A) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
B) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali;
C) verificare l’esistenza, la qualità e la quantità delle lastre assicurate nonché determinare il valore che le lastre medesime avevano al momento del sinistro;
D) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno.
I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere
attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di Xxxxxxx. I Periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità.
ART. 6 INDENNIZZO
La Società ha la facoltà di sostituire le lastre infrante o di pagarne per contanti il valore.
ART. 7 PAGAMENTO DELL’INDENNIZZO
Verificata l’operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell’indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione.
ART. 8 FORMA DELL’ASSICURAZIONE
L’assicurazione di cui al presente settore è prestata a Primo Rischio Assoluto.
ART. 9 LIMITE DI RISARCIMENTO
Resta convenuto che in nessun caso l’indennizzo per ogni singola lastra potrà superare il limite di € 1.000,00.
SEZIONE 4) ELETTRONICA
ART. 1 DESCRIZIONE DEL RISCHIO E MASSIMALI ASSICURATI
Si assicurano contro i rischi riportati nella presente sezione, per le somme assicurate indicate, in Xxxx, Xxx Xxxxxx Xxxxxxxx, 00/x sede dell’Aero Club d’Italia:
− € 50.000,00 su stampanti, computer e altre attrezzature informatiche, calcolatrici, fotocopiatrici ed altre da ufficio, inclusi i server e gli impianti dei centri elaborazione dati ed elettronici.
ART. 2 OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, collaudate e pronte per l’uso cui sono destinate, da un qualunque evento non espressamente escluso. Sono indennizzabili, fra gli altri, i danni derivanti da sinistri causati da:
A) imperizia, negligenza, errata manipolazione;
B) mancato o difettoso funzionamento di apparecchiature di comando, di controllo, di condizionamento d’aria o di automatismi di regolazione e di segnalazione;
C) corto circuito, variazione di corrente, sovratensione, arco voltaico, esplosione, implosione, scoppio;
D) fumo, bruciature, superamento del muro del suono;
E) incendio, opere di spegnimento e salvataggio, fulmine;
F) caduta di aerei o di cose da essi trasportate;
G) acqua e liquidi in genere, inondazione, alluvione, trombe, uragano, gelo, ghiaccio, neve, grandine, valanghe, caduta di massi;
H) furto, rapina, azioni dolose e colpose in genere commesse da dipendenti. La garanzia è prestata con una franchigia fissa di € 250,00.
ART. 3 ESCLUSIONI
Sono esclusi i danni :
A) per cause per le quali deve rispondere per legge o per contratto il fornitore, il venditore, il locatore;
B) di natura puramente estetica;
C) verificatisi in conseguenza di montaggio, rimontaggio per pulizia, traslochi, connessi a danni di altre parti delle macchine assicurate;
D) causati con dolo e colpa grave dell’Assicurato o del Contraente;
E) per mancata o inadeguata manutenzione;
F) I danni meccanici ed elettrici, difetti o disturbi di funzionamento la cui eliminazione è prevista dalle prestazioni normalmente comprese nei contratti di assistenza tecnica;
G) a tubi e a valvole elettronici, nonché a lampade ed altre fonti di luce, salvo che siano connessi a danni indennizzabili verificatisi anche ad altre parti delle cose assicurate;
H) per deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione che siano conseguenza naturale dell’uso o funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici;
I) per smarrimenti od ammanchi constatati in sede di inventario.
ART. 4 VALORE ASSICURABILE - ASSICURAZIONE PARZIALE
Per valore assicurabile si intende il costo di rimpiazzo a nuovo degli impianti e delle apparecchiature elettroniche, ossia il loro prezzo di listino o, in mancanza, il costo effettivo per la sostituzione con una cosa nuova eguale oppure, se questa non fosse più disponibile, con una cosa equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento, comprensivo delle spese di trasporto, dogana, montaggio e collaudo, nonché delle imposte, qualora queste non possono essere recuperate dall’ Assicurato. (Xxxxxx e prezzi di favore non influiscono nella determinazione del costo di rimpiazzo a nuovo). Se dalle stime fatte con le norme suddette risulta che il valore assicurabile di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedeva al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra la somma assicurata e il costo di rimpiazzo a nuovo risultante al momento del sinistro.
ART. 5 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro il Contraente o l’Assicurato deve:
A) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno, ottemperando alle disposizioni della Società prima della riparazione; le relative spese sono a carico della Società ai sensi dell’art. 1914 C.C.;
B) darne avviso all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza o alla Società entro trenta giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell’art. 1913 C.C. L’inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’ indennizzo ai sensi dell’art. 1915 C.C. Il Contraente o l’Assicurato deve altresì:
C) in caso di incendio, furto rapina o di sinistro presumibilmente doloso, fare, nei quindici giorni successivi, dichiarazione scritta all’Autorità Giudiziaria o di Polizia indicando il momento e la causa presunta del sinistro e l’entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
D) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna; la Società si riserva la facoltà di ritirare i residui delle parti sostituite; non ottemperando alla richiesta della Società, l’Assicurato decade dal diritto all’indennizzo;
E) fornire dimostrazione del valore delle cose danneggiate, dei materiali e delle spese occorrenti per la riparazione del danno e di quelle sostenute in relazione agli obblighi di cui al punto A). La riparazione del danno può subito essere iniziata dopo l’avviso di cui al punto B). Lo stato delle cose non può tuttavia essere modificato, prima dell’ispezione da parte di un incaricato della Società, che nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell’attività.
Se tale ispezione, per motivi indipendenti dal Contraente o dall’Assicurato, non avviene entro dieci giorni dall’avviso di cui al punto B), questi può prendere tutte le misure necessarie. Avvenuto il sinistro, l’assicurazione resta sospesa, per la cosa danneggiata, limitatamente ai danni di natura elettrica o meccanica, fino alla riparazione definitiva che ne garantisca il regolare funzionamento.
ART. 6 ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO
Il Contraente o l’Assicurato che esagera dolosamente l’ammontare del danno, dichiara distrutte o sottratte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all’indennizzo.
ART. 7 PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO
L’ammontare del danno è concordato dalle Parti, direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Xxxxxx interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Xxxxxx ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordino sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.
ART. 8 MANDATO DEI PERITI
I Periti devono:
A) Indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
B) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avrebbero potuto aggravare il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se il Contraente o l’Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all’art. 52;
C) verificare l’esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all’ art. 54;
D) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio in conformità al disposto dell’art.56 e successivi.
I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.
I risultati delle valutazioni di cui ai punti C) e D) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsiasi azione od eccezione inerente all’indennizzabilità dei danni.
La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla.
Tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo della perizia. I Periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità.
ART. 9 DETERMINAZIONE DEL DANNO
La determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita di polizza secondo le norme che seguono:
1) si stimano le spese di riparazione, valutate secondo i costi al momento del sinistro, necessarie per ripristinare lo stato funzionale delle cose danneggiate, nel caso di danno suscettibile di riparazione oppure le spese di rimpiazzo a nuovo, nel caso di danno non suscettibile di riparazione;
2) si stima il valore ricavabile dai residui, al momento del sinistro.
L’ammontare del danno sarà uguale all’importo stimato come in 1) diminuito dell’importo come in 2) a meno che la Società non si avvalga delle facoltà di cui all’art. 54, comma D), nel qual caso l’ammontare del danno sarà pari all’importo stimato come ad 1).
Nel caso di danno non suscettibile di riparazione, la precedente determinazione del danno riguarda solo impianti ed apparecchi in funzione ed è valida a condizione che:
a) i danni si siano verificati entro i tre anni dalla data della fattura di acquisto a nuovo del bene;
b) il rimpiazzo sia eseguito entro i tempi tecnici necessari;
c) il costruttore non abbia cessato la fabbricazione dell’impianto o dell’apparecchio danneggiato o distrutto, oppure questo sia ancora disponibile oppure ne siano disponibili i pezzi di ricambio.
Qualora non siano soddisfatte le condizioni del punto a), del b), e nessuna delle condizioni di cui al punto c), si applicano le norme che seguono:
3) si stima il valore dell’impianto o dell’apparecchio stesso al momento del sinistro, tenuto conto della sua vetustà e del suo deperimento per uso o altra causa;
4) si stima il valore ricavabile dai residui al momento del sinistro.
L’ammontare del danno sarà uguale all’importo stimato come in 3), diminuito dell’importo stimato come in 4).
Un danno si considera non suscettibile di riparazione quando le spese di riparazione eguagliano o superano il costo di rimpiazzo a nuovo di una cosa equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento.
La Società, comunque, si riserva il diritto di scegliere fra la riparazione o il rimpiazzo con altra cosa equivalente o superiore per caratteristiche, prestazioni e rendimento e di provvedere direttamente alla riparazione o al rimpiazzo in luogo di indennizzare il danno, nel qual caso deve darne comunicazione all’Assicurato.
Sono escluse dall’indennizzo le spese per eventuali tentativi di riparazione, riparazioni provvisorie, per modifiche o miglioramenti, le maggiori spese per ore straordinarie di lavoro e per trasporti aerei o altri mezzi di trasporto diversi dal normale.
Dall’indennizzo così ottenuto vanno detratte le franchigie e/o gli scoperti pattuiti in polizza.
ART. 10 PAGAMENTO DELL’INDENNIZZO
Verificata l’operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell’indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento sarà fatto solo quando l’Assicurato dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti.
ART. 11 CONDIZIONI PARTICOLARI RELATIVE ALLA SEZ. ELETTRONICA
A)Esclusione delle prestazioni normalmente comprese nei contratti di assistenza tecnica
Sono esclusi i danni la cui riparazione rientra nelle prestazioni del contratto di assistenza tecnica della casa costruttrice, o di organizzazioni da essa autorizzate, anche se detto contratto non è stato sottoscritto dall’Assicurato.
Sono comunque esclusi i costi di intervento o di sostituzione di componenti relativi a:
a) controlli di funzionalità;
b) manutenzione preventiva;
c) eliminazione dei difetti e disturbi a seguito di usura;
d) aggiornamento tecnologico dell’impianto;
I danni e disturbi alle componenti elettriche, elettroniche, elettromeccaniche dell’ impianto assicurato, verificatisi durante l’esercizio, senza palese riscontrabilità di cause esterne, sono indennizzabili con uno scoperto del 10% e con un minimo di € 750,00.
I danni imputabili a variazione di tensione nella rete elettrica di alimentazione sono indennizzabili a condizione che gli impianti assicurati siano protetti da apparecchi di protezione e di stabilizzazione e con una franchigia di € 150,00 per sinistro. In caso di inesistenza o di mancato allacciamento di apparecchi di protezione e di stabilizzazione i danni imputabili a variazione di tensione nella rete elettrica di alimentazione sono indennizzabili con uno scoperto del 10% del danno e con un minimo di € 500,00.
B) Impianto di condizionamento
Qualora il costruttore o il fornitore prescriva un impianto di condizionamento d’aria, non sono indennizzabili i danni che si verifichino in seguito a variazioni dei valori dell’umidità e della temperatura ambientali, causate da un mancato o difettoso funzionamento dello stesso, qualora non risulti funzionante un impianto di segnalazione ottica od acustica, completamente indipendente dall’impianto di condizionamento, che indichi o segni guasti o variazioni dei valori, e sempreché questa segnalazione sia in grado di provocare l’intervento immediato per prevenire o limitare il danno, anche al di fuori dell’orario di lavoro.
C) Danni da furto
Relativamente ai danni da furto, l’indennizzo avverrà considerando che siano attivi i seguenti mezzi di chiusura minimi definiti in polizza.
Nel caso in cui, al momento del sinistro venga accertata l’esistenza di aperture diversamente protette, la garanzia è operante secondo le seguenti modalità:
a) la Società indennizzerà il danno a termini di polizza, purché l’autore del furto si sia introdotto nei locali forzando mezzi di protezione e di chiusura conformi a quelli sopra descritti;
b) la Società corrisponderà all’Assicurato il 75% dell’importo del danno da liquidare, rimanendo lo scoperto del 25% a carico del medesimo, nel caso in cui l’autore del furto si sia introdotto nei locali forzando mezzi di chiusura e protezione difformi a quelli sopra descritti.
ART. 12 SUPPORTI DATI
Qualora ne sia stata indicata in polizza la relativa somma assicurata e ne sia stato pagato il relativo premio viene convenuto quanto segue:
A) La Società risponde dei danni materiali e diretti causati a nastri o dischi magnetici, schede perforate od altri supporti di dati indennizzabili in base alle condizioni tutte della presente polizza, ferme restando le esclusioni di cui all’Art. 3 della presente Sezione.
Per “supporti di dati” s’intende il materiale intercambiabile da parte dell’Assicurato, od anche il materiale fisso, ad uso memoria di massa per la memorizzazione di informazioni leggibili a macchina.
Per “dati” si intendono le informazioni logicamente strutturate, elaborabili e modificabili da parte dell’Assicurato a mezzo di programmi.
La Società indennizza i costi necessari ed effettivamente sostenuti per il riacquisto dei supporti di dati intercambiabili distrutti, danneggiati o sottratti nonché per la ricostituzione dei dati ivi contenuti e per quelli
elaborati e memorizzati su materiale fisso ad uso memoria di massa. Sono esclusi i costi derivanti da perdite od alterazione di dati senza danni materiali e diretti a supporti nonché da cestinatura per svista. Se la ricostituzione non è necessaria o non avviene entro 1 anno dal sinistro, vengono indennizzate le sole spese per il riacquisto dei supporti di dati privi di informazione.
B) L’assicurazione è prestata a primo rischio assoluto.
C) In nessun caso la Società indennizza per singolo supporto di dati somma superiore a quella indicata in polizza.
D) A parziale deroga dell’Art. 54 delle Condizioni Generali di Assicurazione, il Contraente o l’Assicurato deve immediatamente comunicare alla Società ogni danno ai supporti di dati mediante telegramma o telex.
ART. 13 MAGGIORI COSTI
Qualora ne sia stata indicata in polizza la relativa somma assicurata e ne sia stato pagato il relativo premio viene convenuto quanto segue:
A) in caso di sinistro, indennizzabile a termine del presente settore che provochi l’interruzione parziale o totale di funzionamento delle cose assicurate, la Società indennizza i maggiori costi sostenuti dall’Assicurato, rispetto a quelli normali necessari alla prosecuzione delle funzioni svolte dall’apparecchio o dall’impianto danneggiato o distrutto.
Sono assicurati unicamente i maggiori costi dovuti a:
a) uso di un impianto o apparecchio sostitutivo;
b) applicazione di metodi di lavoro alternativi;
c) prestazioni di servizi da terzi.
B) La Società non risponde dei maggiori costi dovuti a:
a) limitazioni dell’attività aziendale e difficoltà nella rimessa in efficienza dell’impianto o apparecchio distrutto o danneggiato derivanti da provvedimenti di governo o di altra autorità;
b) eventuali indisponibilità di mezzi finanziari da parte dell’Assicurato per la riparazione o il rimpiazzo dell’impianto o apparecchio distrutto o danneggiato;
c) modifiche, migliorie, revisioni eseguite in occasione delle riparazione o del rimpiazzo dell’impianto o apparecchio distrutto o danneggiato;
d) deterioramento, distruzione o danneggiamento di materie prime, semilavorati o prodotti finiti, approvvigionamenti destinati all’esercizio e ciò - se non altrimenti convenuto - anche se tali circostanze rappresentano o provocano ulteriori danni materiali e diretti ad un impianto o apparecchio assicurato;
e) danni ai supporti di dati;
f) ricostituzione di dati e programmi distrutti o danneggiati.
C) Nei limiti dell’indennizzo giornaliero convenuto, l’assicurazione è prestata a primo rischio assoluto e cioè senza applicazione della regola proporzionale.
D) Il periodo d’indennizzo sopraindicato per ogni singolo sinistro inizia dal momento in cui insorgono i maggiori costi e continua per il periodo necessario alla riparazione o sostituzione dell’apparecchio od impianto danneggiato ma comunque non oltre la durata massima di 180 giorni.
E) La Società risponde per singolo sinistro e per ciascuna annualità assicurativa fino all’importo giornaliero convenuto, riferito al periodo di indennizzo. La Società riconosce la compensazione dei costi giornalieri nell’ambito di ciascun mese o frazione del periodo di indennizzo effettivamente utilizzato.
F) Per ogni sinistro resta a carico dell’Assicurato la franchigia di 3 giorni.
G) A parziale deroga dell’art. 5, il Contraente o l’Assicurato deve immediatamente comunicare alla Società i danni di maggiori costi mediante telegramma o telex. Qualora la denuncia del sinistro non pervenisse alla Società entro 72 ore dalla data del sinistro, la Società non indennizza i maggiori costi prodottisi prima del ricevimento del telegramma o telex di notifica.
SEZIONE 5) RESPONSABILITA’ CIVILE
ART. 1 DESCRIZIONE DEL RISCHIO E MASSIMALI ASSICURATI
Si assicurano contro i rischi riportati nella presente sezione, per i massimali assicurate sotto indicati:
− Palazzina sita in Xxxx, Xxx Xxxxxx Xxxxxxxx, 00/x sede dell’Aero Club d’Italia.
Massimali assicurati:
− Per ogni sinistro € 1.500.000,00
− Con il limite per persona danneggiata di € 1.500.000,00
− Con il limite per danni a cose di € 1.500.000,00
ART. 2 OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
A) Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personale e per danneggiamenti a cose e animali, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all’attività assicurata. L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere, lavoratori parasubordinati compresi, ed è estesa a tutti i Paesi Europei. E’ esclusa ogni responsabilità inerente all’attività professionale o commerciale.
B) Responsabilità Civile verso Dipendenti (R.C.O. - R.C.I.), compresi soci prestatori di lavoro, soggetti all’assicurazione di legge contro gli infortuni (I.N.A.I.L.) (R.C.O.)
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, purché in regola, al momento del sinistro, con gli obblighi dell’assicurazione di legge, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:
a) ai sensi degli Articoli 10 e 11 del DPR 30 giugno 1965 n.1124 e dell’Art. 13 del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n.38, per gli infortuni (escluse le malattie professionali) per i quali l’I.N.A.I.L. sia tenuta ad erogare una prestazione.
b) ai sensi del Cod. Civ. a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del DPR 30 giugno 1965 n.1124 e del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n.38, cagionati ai lavoratori di cui al precedente punto a), per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata un invalidità permanente (escluse le malattie professionali) calcolata in base alla tabella delle menomazioni di cui all’Art. 13 del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n.38. L’assicurazione è prestata con una franchigia fissa e assoluta a carico dell’Assicurato di € 2.600,00 per ogni lavoratore infortunato.
C) Non soggetti all’assicurazione di legge contro gli infortuni (R.C.I.)
Sono considerati terzi, per gli infortuni subiti in occasione di lavoro, anche i dipendenti dell’Assicurato non soggetti all’obbligo di assicurazione ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, per lesioni corporali (escluse le malattie professionali) da essi subite in occasione di lavoro o di servizio.
Sia l’assicurazione R.C.T. quanto l’assicurazione R.C.O.- R.C.I., valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall’ I.N.P.S. ai sensi dell’art. 14 della legge 12 giugno 1984 n. 222. La garanzia vale entro il limite del massimale previsto in polizza, che rappresenta la somma messa a disposizione della Società per ogni anno assicurativo e ogni singola controversia.
ART. 3 PERSONE NON CONSIDERATE TERZI
Non sono considerati terzi ai fini dell’assicurazione R.C.T.:
A) il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente;
B) quando l’Assicurato sia una persona giuridica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui sopra;
C) coloro che, indipendentemente dall’esistenza di qualsiasi rapporto con l’Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione all’attività cui si riferisce l’assicurazione, salvo quanto sopra previsto.
ART. 4 RISCHI ESCLUSI
L’assicurazione R.C.T. non comprende i danni:
A) da furto o rapina;
B) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esso equiparato di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
C) a cose che l’Assicurato detenga a qualsiasi titolo;
D) cagionati dolosamente salvo quanto espressamente previsto;
E) da acqua in genere e da altri liquidi, da umidità e stillicidio, insalubrità dei locali;
F) da traboccamenti e rigurgiti delle fognature;
G) derivanti dall’esercizio, da parte dell’Assicurato o di terzi, di industrie, commerci, arti e professioni;
H) derivanti da straordinaria manutenzione, ampliamento, sopraelevazione, demolizione del Fabbricato;
I) a cose altrui derivanti da incendio, implosione, esplosione e scoppio di cose dell’Assicurato o da lui detenute;
J) derivanti da interruzioni, o sospensione totale o parziale di attività o servizi;
K) conseguenti a mancato uso delle cose danneggiate;
L) conseguenti ad inquinamento di natura non accidentale, dell’aria, dell’acqua o del suolo;
M) derivanti dalla detenzione o dall’impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l’accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo o con radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
N) derivanti da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o di prodotti contenenti amianto;
O) conseguenti o derivanti dall’emissione o generazione di onde e campi elettromagnetici.
ART. 5 OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro, l’Assicurato deve darne avviso scritto alla Società entro trenta giorni da quando ne ha avuto conoscenza (art. 1913 C.C.).
L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo (art. 1915 C.C.).
ART. 6 DENUNCIA DEI SINISTRI RELATIVI AI PRESTATORI DI LAVORO
Agli effetti dell’assicurazione di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro, l’Assicurato deve denunciare soltanto i sinistri per i quali ha luogo un’ iniziativa dell’I.N.A.I.L. o un procedimento del Tribunale competente.
ART. 7 GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO - SPESE LEGALI
La Società assume la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, civile e penale a nome dell'Assicurato, designando legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni che spettano all'Assicurato stesso, e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del/i danneggiato/i.
Qualora la tacitazione del/i danneggiato/i intervenga durante le fasi delle indagini preliminari, l'assistenza legale verrà ugualmente fornita se il pubblico ministero abbia già, in quel momento, deciso per la richiesta del rinvio a giudizio dell'Assicurato.
Sono a carico della Società le spese legali sostenute, sia per le vertenze civili che per quelle penali, per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite previsto dall'Art.1917 C.C..
La Società tuttavia riconosce le spese per legali o tecnici designati dall'Assicurato quanto questi siano stati nominati per motivi di urgenza e non vi sia stata la materiale possibilità di ricevere preventivo assenso da parte della Società stessa.
La Società non risponde di multe od ammende né delle spese di amministrazione di giustizia penale.
La Società, anche in presenza di eventuali franchigie e/o scoperti a carico del Contraente/Assicurato, è tenuta alla gestione delle vertenze ed al pagamento del danno a norma delle condizioni contrattuali. Si prende atto che la Società può affidare la gestione dei sinistri anche a Ditte terze all’uopo organizzazione e strutturate.
Si precisa altresì che per i sinistri che i quali la controparte/danneggiato abbia presentato querela nei confronti degli assicurati la Società si impegna al pagamento del danno, esclusivamente previo ritiro della querela stessa.
ART. 8 CONDIZIONI PARTICOLARI RELATIVE ALLA SEZIONE RESPONSABILITA’ CIVILE
A) Pluralità di assicurati
Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di assicurati, il massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra di loro.
B) Variazione nel numero degli addetti
Se il premio è stato convenuto in base al numero di addetti indicati in polizza, non costituisce “aggravamento” l’aumento del predetto numero avvenuto nel corso della annualità assicurativa, impegnandosi comunque il Contraente o Assicurato a comunicarlo alla Società ed a pagare l’aumento di premio previsto dalla tariffa, a partire dalla scadenza annuale successiva; in difetto si applicherà, a partire dalla predetta scadenza annuale, il disposto dell’art. 1898 del C.C.
C) Attività accessorie e complementari
La garanzia vale per l’attività assicurata, comprese tutte le attività accessorie e complementari quali, a titolo esemplificativo e non limitativo: gestione CRAL, bar e mense aziendali, servizi di vigilanza e sanitari, insegne pubblicitarie, fiere e mostre, detenzione di cani.
La garanzia vale altresì per l’esercizio del parcheggio, con applicazione della franchigia di € 150,00 .
D) Proprietà e/o conduzione di fabbricanti nei quali si svolge l’attività
L’assicurazione si estende alla responsabilità civile derivante all’Assicurato dalla sua qualità di proprietario e/o conduttore dei fabbricati nei quali si svolge l’attività assicurata e degli impianti fissi destinati alla loro conduzione, compresi ascensori e montacarichi. L’assicurazione comprende i rischi delle antenne radiotelevisive, gli spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato, anche tenuti a giardino, compresi parchi, alberi di alto fusto, attrezzature sportive e per giochi, strade private, cancelli, recinzioni.
La garanzia non comprende i danni derivanti:
a) da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamenti, sopraelevazione o demolizione;
b) da spargimento d’acqua o da rigurgiti di fogne, salvo che siano conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture nonché quelli derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali;
c) da attività esercitate nei fabbricati, all’infuori di quelle per le quali è stata stipulata l’assicurazione. Limitatamente ai danni da spargimento di acqua ,da rigurgiti di fogna e da proprietà di alberi d’alto fusto, il risarcimento viene corrisposto con una franchigia assoluta per ogni sinistro di € 150,00.
E) Responsabilità Civile personale dei dipendenti dell’Assicurato
La garanzia comprende la Responsabilità Civile personale dei dipendenti del Contraente per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso il Contraente stesso, nello svolgimento delle loro mansioni.
Agli effetti di questa estensione di garanzia sono considerati terzi anche i dipendenti del Contraente, sempreché dall’evento derivino la morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall’art. 583 del C.P.
F) Xxxxx causati da persone non dipendenti
S’ intendono compresi i danni cagionati da persone non in rapporto di dipendenza con l’Assicurato e della cui opera questi si avvalga nell’esercizio della propria attività.
S’intendono esclusi i danni all’Assicurato ed ai suoi dipendenti.
G) Estensioni qualifica di terzi
Sono considerati terzi le persone, non dipendenti dell’Assicurato, che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l’Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione anche non manuale alle attività cui si riferisce l’assicurazione.
H) Committenza veicoli
La garanzia prestata con la presente polizza si estende alla responsabilità civile incombente all’ Assicurato ai sensi dell’art. 2049 del Codice Civile, anche quando i dipendenti fanno uso di autovetture, cicli, ciclomotori e motoveicoli di loro proprietà od in locazione nell’esercizio delle incombenze a cui sono adibiti per ordine e conto dell’Assicurato stesso. La Società prende atto delle dichiarazioni dell’Assicurato che i mezzi suindicati di proprietà dei dipendenti sono, ove sia prescritto dalla legge, coperte da una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni arrecati a terzi e precisa che una eventuale sospensione della predetta polizza di assicurazione contratta dai dipendenti non comporterà la cessazione della anzidetta estensione di garanzia
in quanto riferita e limitata alla responsabilità civile dell’Assicurato nella sua qualità di committente. La validità dell’assicurazione di cui alla presente condizione, è subordinata al fatto che il dipendente/conducente sia regolarmente munito di patente di guida, ove questa sia prescritta dalla legge.
I) Lavoro interinale – utilizzatore - danni a terzi (L.196/97)
A parziale deroga delle Condizioni di assicurazione, la garanzia RCT è estesa ai danni cagionati a terzi, escluso l’Assicurato, da parte dei prestatori di lavoro temporaneo. La garanzia vale anche per la responsabilità civile personale degli stessi nello svolgimento delle loro mansioni.
Agli effetti della presente garanzia sono considerati terzi anche i dipendenti nonché i prestatori di lavoro temporaneo dell’Assicurato sempreché dall’evento derivino la morte ovvero lesioni personali gravi o gravissime così come definite dal Codice Penale.
L) Lavoro interinale - utilizzatore – infortuni subiti dai lavoratori interinali (L.196/97)
La garanzia RCO di cui al presente contratto esplica la propria efficacia anche nei confronti dei prestatori di lavoro temporaneo che esercitano la propria attività presso il Contraente/Assicurato, limitatamente agli infortuni sul lavoro in base a quanto disposto dalle Condizioni di Assicurazione della presente polizza. Nel caso in cui, invece, l’INAIL esercitasse l’azione surrogatoria ex art.1916 del Codice Civile, a parziale deroga delle Condizioni di Assicurazione e fermo quanto regolato in tema di assicurazione R.C.O., si conviene di considerare terzi i prestatori di lavoro temporaneo per gli infortuni subiti sul lavoro.
M) R.C. derivante dal D.lgs. n. 81/2008
Si dà atto che la garanzia prestata con la presente polizza ed alle condizioni della stessa previste, vale anche per la responsabilità civile derivante all’Assicurato per fatti connessi alla normativa di cui al D.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche, nonché per la responsabilità civile personale derivante ai responsabili della sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro, nominati dall’ Assicurato ai sensi della predetta legge, per l’attività da questi svolta esclusivamente a favore dell’Assicurato stesso.
SEZIONE 6) SOMME ASSICURATE
INCENDIO ED ALTRI DANNI AI BENI – Sezione 1 -
Partite, somme assicurate e calcolo del premio
Partita | Enti Assicurati | Somme Assicurate in Euro | Tasso Lordo ‰ | Premio Lordo Annuo |
1 | Fabbricati | 15.000.000,00 | ‰ | Vedi scheda offerta economica |
2 | Contenuto | 100.000,00 | ‰ | Vedi scheda offerta economica |
3 | Opere d’arte | 260.000,00 | ‰ | Vedi scheda offerta economica |
Totale | 15.360.000,00 |
FURTO E RAPINA – Sezione 2 -
Partite, somme assicurate e calcolo del premio
Partita | Enti Assicurati | Somme Assicurate in Euro | Tasso Lordo ‰ | Premio Lordo Annuo |
1 | Furto/rapina contenuto | 40.000,00 | ‰ | Vedi scheda offerta economica |
2 | Furto/rapina valori | 15.000,00 | ‰ | Vedi scheda offerta economica |
3 | Portavalori | 60.000,00 | ‰ | Vedi scheda offerta economica |
4 | Opere d’arte | 260.000,00 | ‰ | Vedi scheda offerta economica |
Totale | 375.000,00 |
CRISTALLI – Sezione 3 –
L’indennizzo per ogni singola lastra non potrà superare il limite di € 1.000,00.=
ELETTRONICA – Sezione 4 -
Partite, somme assicurate e calcolo del premio
Partita | Enti Assicurati | Somme Assicurate in Euro | Tasso Lordo ‰ | Premio Lordo Annuo |
1 | Apparecchiatura Elettronica | 50.000,00 | ‰ | Vedi scheda offerta economica |
Totale | 50.000,00 |
RESPONSABILITA’ CIVILE MASSIMALE – Sezione 5 –
€ 1.500.000,00 per sinistro con il limite di
€ 1.500.000,00 per danni a persone e
€ 1.500.000,00 per danni a cose e/o animali Retribuzioni lorde erogate € 1.210.000,00
Premio Xxxxx Xxxxx : Vedi scheda offerta economica
Scomposizione del premio complessivo di polizza ANNUO:
Premio annuo imponibile | € | Vedi scheda offerta economica |
Imposte | € | Vedi scheda offerta economica |
TOTALE | € | Vedi scheda offerta economica |