COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
COMUNE DI ANZOLA DELL'XXXXXX
Comunicata ai Capigruppo Consiliari il 04/10/2011Nr. Prot. 00000
XXXXXXXXX XX XXXXXXX
C O P I A
APPROVAZIONE CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA REGOLAZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICO AMMINISTRATIVI TRA COMUNE DI ANZOLA DELL'XXXXXX, AZIENDA USL – DISTRETTO DI COMMITTENZA E GARANZIA DI PIANURA OVEST E L'ASP SENECA.
Nr. Progr.
99
Data
09/06/2011
Seduta NR. Titolo Classe
Sottoclasse
24
7
9
0
L'anno DUEMILAUNDICI questo giorno NOVE del mese di GIUGNO alle ore 17:00 convocata con le prescritte modalità, nella Sede Municipale si è riunita la Giunta Comunale.
Fatto l'appello nominale risultano:
Cognome e Nome | Carica | Presente |
XXXX XXXXX | PRESIDENTE | S |
XXXXXXXXX XXXXXX | ASSESSORE | N |
XXXXXXXXXXX XXXXX | ASSESSORE | S |
XXXXXX XXXXX | ASSESSORE | S |
XXXXXXX XXXXXXXXXXXX | ASSESSORE | N |
XXXXXXXXXX XXXXXX | ASSESSORE | S |
XXXXXX XXXXX | ASSESSORE | S |
Totale Presenti: 5 | Totali Assenti: 2 |
Assenti giustificati i signori:
XXXXXXXXX XXXXXX, XXXXXXX XXXXXXXXXXXX
Partecipa il SEGRETARIO GENERALE del Comune, CICCIA XXXX XXXX.
Il Sig. XXXX XXXXX in qualità di SINDACO assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
OGGETTO:
APPROVAZIONE CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA REGOLAZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICO AMMINISTRATIVI TRA COMUNE DI ANZOLA DELL'XXXXXX, AZIENDA USL – DISTRETTO DI COMMITTENZA E GARANZIA DI PIANURA OVEST E L'ASP SENECA.
LA GIUNTA COMUNALE
Visti:
- l’art. 38 della L.R. 12.03.2003, n. 2, come sostituito dall’art. 39 della L.R.
22.12.2005, n. 20;
- l’art. 23 della L.R. 4/2008; la D.G.R. n. 772/2007;
- la D.G.R. n. 514/2009 “Primo provvedimento della Giunta regionale attuativo dell’art. 23 della L.R. 4/08 in materia di accreditamento dei servizi sociosanitari”;
- la D.G.R. n. 2110/2009, la D.G.R. n. 219/2010 e la D.G.R. n. 1336/2010 con le
quali è stato approvato il sistema omogeneo di tariffa valevole per l’accreditamento transitorio rispettivamente per i servizi socio-sanitari per anziani, per i servizi semiresidenziali socio-sanitari per disabili e per i servizi residenziali socio-sanitari per disabili;
- la D.G.R. n. 390 del 28.3.2011;
Preso atto che l’istituto dell’accreditamento, delineato dagli atti sopra citati, prevede la sottoscrizione di contratti di servizio tra soggetti pubblici committenti (Comuni ed Aziende USL) e soggetti gestori, pubblici e privati, nell’ambito della programmazione di cui al Piano di Zona per la salute ed il benessere sociale ed ai relativi programmi attuativi e delle risorse disponibili sul Fondo regionale della Non Autosufficienza (FRNA), di cui all’art. 50 della L.R. 2/2003;
Richiamate:
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 186 del 28.12.2010, con la quale si prorogava al 30.04.2011 il contratto di servizio tra il Comune di Anzola dell’Xxxxxx e l’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Seneca”, per la gestione dei servizi socio-sanitari rivolti ad anziani e disabili, oltre ai servizi rivolti a minori, al centro socio-ricreativo e al trasporto sociale, approvato con propria deliberazione n. 50 del 24.06.2008 e prorogato con successive deliberazioni n. 121 del 29.12.2008, n. 49 del 28.04.2009 e n. 130 del 28.12.2009, alle medesime condizioni contrattuali;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 72 del 28.04.2011 con la quale, nelle more dell’avvio dell’accreditamento socio-sanitario di cui all’art. 38 della L.R. 2/2003, si prorogava al 31.05.2011, e comunque fino alla sottoscrizione dei contratti di servizio, il succitato contratto di servizio;
Dato atto che, in osservanza della normativa sopracitata, il 31.12.2010 sono stati accreditati transitoriamente i gestori di servizi socio-sanitari per anziani e disabili soggetti ad accreditamento;
Considerato pertanto che risulta necessario, per il perfezionamento della procedura di accreditamento e la decorrenza degli effetti giuridici, la sottoscrizione dei relativi contratti di servizio;
Vista la delibera della Giunta Regionale n. 514/2009, la quale, al punto 8 prevede che:
- il contratto di servizio sia sottoscritto con i soggetti committenti anche dalle Aziende di Servizi alla Persona qualora gestiscano direttamente servizi accreditati;
- nel caso di servizi non gestiti direttamente dall’ASP, questa possa esercitare le funzioni di subcommittenza sottoscrivendo il contratto di servizio per la regolamentazione del rapporto di accreditamento con il soggetto privato gestore dei servizi accreditati;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 24.02.2011, con la quale è stata rinnovata tra Comuni dell’Associazione Intercomunale Terred’Acqua e l’Az. USL di Bologna la convenzione per il governo congiunto delle politiche e degli interventi socio-sanitari, per la gestione associata dell’Ufficio di Piano e per la gestione del Fondo per la Non Autosufficienza, che prevede, da parte dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona, nell’ambito delle attività già attribuite con propri precedenti atti, la sottoscrizione dei contratti di servizio per la regolamentazione del rapporto di accreditamento con i soggetti privati, così come disciplinato dal citato punto 8) della delibera di Giunta Regionale n. 514/2009;
Ritenuto di articolare il contratto di servizio, in funzione della natura dei servizi e della tipologia di gestione, come segue:
- servizi socio-sanitari soggetti ad accreditamento gestiti direttamente dall’ASP “Seneca”: casa-residenza per anziani non autosufficienti, centro diurno anziani;
- servizi socio-sanitari soggetti ad accreditamento gestiti da soggetti privati, per cui l’ASP agisce come subcommittente: assistenza domiciliare, casa-residenza per anziani non autosufficienti, centro socio-riabilitativo diurno per disabili, centro socio-riabilitativo residenziale per persone con disabilità;
- servizi sociali o socio-sanitari non soggetti ad accreditamento: attività di tutela dei minori, centro socio-ricreativo, funzioni amministrative trasporto sociale, gestione altri servizi accessori;
Ritenuto inoltre di prevedere che per i contratti per soggetti gestori di servizi, in particolare centri socio-riabilitativi residenziali per persone con disabilità, aventi sede al di fuori del distretto, l’ASP “Seneca” procederà con atto di adesione al contratto di servizio stipulato dal soggetto committente principale, come indicato dai competenti servizi della Regione Xxxxxx-Romagna;
Considerato inoltre di far decorrere, a parziale modifica delle deliberazioni della Giunta Comunale sopracitate, il nuovo sistema tariffario derivante dall’applicazione dell’accreditamento, e dei servizi connessi, che coinvolge la assistenza domiciliare, i centri diurni anziani, i centri socio-riabilitativi residenziali per disabili, dal 1° luglio 2011, per evitare le difficoltà amministrative e di gestione da parte degli utenti dell’avvicendarsi di un nuovo sistema di compartecipazione in corso di mese;
Ritenuto di provvedere all’approvazione del contratto di servizio con l’Azienda USL – Distretto di committenza e garanzia di Pianura Ovest e l’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Seneca”, nel testo allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
Dato atto che è stato acquisito:
a) il parere favorevole espresso dal Direttore dell’Area Servizi alla Persona in ordine alla regolarità tecnica;
b) il parere favorevole espresso dal Direttore dell’Area Economico/Finanziaria e Controllo in ordine alla regolarità contabile;
Con voti unanimi resi nei modi di legge
D E L I B E R A
1) Xx approvare lo schema di contratto di servizio, allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, che regola i rapporti giuridico amministrativi tra il Comune di Anzola dell’Xxxxxx, l’Azienda USL – Distretto di committenza e garanzia di Pianura Ovest e l’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Seneca” per:
- la gestione dei servizi socio-sanitari rivolti ad anziani gestiti direttamente dall’ASP “Seneca”, per i quali la stessa risulta già titolare di accreditamento transitorio;
- la sottoscrizione dei contratti di servizio con i soggetti privati gestori di servizi socio-sanitari rivolti ad anziani e disabili, già titolari di accreditamento transitorio;
- la gestione dei servizi sociali o socio-sanitari non soggetti ad accreditamento: attività di tutela dei minori, centro socio-ricreativo, funzioni amministrative trasporto sociale, gestione altri servizi accessori;
2) Di prevedere, per i servizi soggetti ad accreditamento per cui è stata approvata, con deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 03.02.2011, l’applicazione di una nuova retta, la decorrenza delle nuove rette dal 01.07.2011;
3) Di dare atto:
- che la spesa di € 215.500,00 derivante dal presente provvedimento per l’anno 2011 trova disponibilità nell’apposito Capitolo di spesa 104342 188 “Spese per servizi Azienda Servizi alla Persona – Disagio adulto e interventi a favore di specifiche categorie” del Piano Esecutivo di Gestione 2011;
- che la spesa relativa all’anno 2012 è prevista nel Bilancio Pluriennale 2012/2013;
4) Di autorizzare il Direttore dell’Area Servizi alla Persona, competente per materia, alla sottoscrizione del contratto di servizio;
5) Di dare atto che con successivo provvedimento il Direttore dell’Area Servizi alla Persona provvederà ad adottare gli atti necessari per l’impegno di spesa in relazione al contratto di servizio;
Con separata ed unanime votazione si dichiara immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134 - 4° comma - del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.
Contratto di servizio per la regolazione dei rapporti giuridico amministrativi tra Comune di Anzola dell’Xxxxxx, Azienda USL – Distretto di Committenza e Garanzia di Pianura Ovest e l’ASP Seneca.
Richiamati:
− l’articolo 38 della Legge Regionale 12 marzo 2003, n. 2, “Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
− la Deliberazione della Giunta Regionale 29 maggio 2007, n. 772, “Approvazione dei criteri, delle linee guida e dell’elenco dei servizi per l’attivazione del processo di accreditamento in ambito sociale e sociosanitario. Primo provvedimento attuativo Art. 38 LR 2/03 e ss. mm.”;
− l’articolo 23 della Legge Regionale 19 febbraio 2008, n. 4, ”Disciplina degli accertamenti della disabilità. Ulteriori norme di semplificazione ed altre disposizioni in materia sanitaria e sociale”;
− la Deliberazione della Giunta Regionale 20 aprile 2009, n. 514, “Primo provvedimento della Giunta Regionale attuativo dell’Art. 23 della LR 4/2008 in materia di accreditamento dei servizi sociosanitari”;
− la Deliberazione della Giunta Regionale 21 dicembre 2009, n. 2109, “Approvazione della composizione e delle modalità di funzionamento dell'organismo tecnico di ambito provinciale competente per la verifica dei requisiti per l'accreditamento, ai sensi dell'Art. 38 della L.R. 2/2003. Attuazione DGR 514/2009”;
− la Deliberazione della Giunta Regionale 21 dicembre 2009, n. 2110 “Approvazione del sistema omogeneo di tariffa per i servizi sociosanitari per anziani valevole per l’accreditamento transitorio”;
− la Deliberazione della Giunta Regionale 11 gennaio 2010, n. 219, “Approvazione del sistema omogeneo di tariffa per i servizi semiresidenziali per disabili valevole per l’accreditamento transitorio”;
− la Deliberazione della Giunta Regionale 13 settembre 2010, n. 1336 “Approvazione del sistema omogeneo di tariffa per i servizi residenziali sociosanitari per disabili valevole per l’accreditamento transitorio”;
− la Deliberazione della Giunta Regionale 13 aprile 2011, n. 390 “Accreditamento dei servizi socio-sanitari: attuazione dell’Art. 23 delle Legge Regionale n. 4/2008 e modifiche ed integrazione della DGR 514/2009 e DGR 2110/2009”;
Richiamate inoltre:
− la Direttiva regionale n. 124 dell’8.02.1999 “Criteri per la riorganizzazione delle cure domiciliari”;
− la Direttiva regionale del 26 luglio 1999, n. 1378, ”Direttiva per l’integrazione di prestazioni sociali e sanitarie ed a rilievo sanitario a favore di anziani non autosufficienti assistiti nei servizi integrati socio-sanitari di cui all’Art. 20 della L.R. 5/94”;
− la Direttiva regionale n. 2068/2004 “Il sistema integrato di interventi sanitari e socio- assistenziali per persone con gravissime disabilità acquisite in età adulte. Prime indicazioni”;
− la Circolare regionale del 25 giugno 2007, n. 7, ”Omogeneizzazione delle prestazioni sanitarie nella rete dei servizi per anziani non autosufficienti”;
− la Direttiva regionale n. 1206 del 26 luglio 2007 “Fondo regionale per la non autosufficienza. Indirizzi attuativi della deliberazione di Giunta regionale 509/2007”
− la Direttiva regionale n. 1230 del 2008 “Fondo regionale per la non autosufficienza – programma 2008 e definizione interventi in favore di persone adulte con disabilità”;
− la Direttiva regionale n. 840 /2008, “Prime linee d’indirizzo per le soluzioni residenziali e l’assistenza al domicilio per le persone con gravissima disabilità nell’ambito del FRNA e della DGR 2068/04”;
Premesso che:
- i Comuni dell’ambito distrettuale Pianura Ovest, con apposita Convenzione approvata dai rispettivi Consigli comunali, hanno individuato il Comune di San Xxxxxxxx in Persiceto quale soggetto istituzionale competente alla concessione dell’accreditamento (per il Comune di Xxxxxxxxx xx Xxxx, xxxxxxxxxxxxx x. 0 del 28.01.2010);
- il Piano di zona per la salute e il benessere sociale 2009-11, integrato dal successivo verbale del Comitato di Distretto del 9.12.2010, ha identificato il fabbisogno di servizi e strutture da accreditare;
- i Comuni dell’ambito distrettuale, con il presente atto formulano le linee tecnico-operative per la sottoscrizione dei contratti di servizio con gli enti Gestori e mettono a disposizione dell’ASP Seneca le risorse necessarie alla sottoscrizione dei contratti per i seguenti servizi oggetto di accreditamento transitorio: Casa residenza anziani (ex RSA) di Crevalcore, Centro socioriabilitativo residenziale per disabili La corte del sole, Centro socioriabilitativo semiresidenziale per disabili Le farfalle, Centro socioriabilitativo semiresidenziale per disabili Accanto, Centro socioriabilitativo semiresidenziale per disabili Maieutica, l’assistenza domiciliare.
Viste le domande di accreditamento transitorio presentate per i seguenti servizi: casa residenza anziani, centro diurno per anziani, assistenza domiciliare, centro residenziale socio-riabilitativo per disabili,centro diurno socio-riabilitativo per disabili;
Visti, inoltre, gli atti di concessione dell’accreditamento transitorio rilasciati, in quanto ente istituzionalmente competente, dal Comune di San Xxxxxxxx in Persiceto,
- all’ASP Seneca per il servizio Casa Residenza Anziani, con scadenza 31 dicembre 2013 e relativi a complessivi n. 194 posti residenziali di Casa Residenza Anziani:
▪ di cui n. 60 presso la struttura operativa denominata “Centro assistenza anziani” di San Xxxxxxxx in Persiceto, determinazione dirigenziale n. 1288 del 31.12.2010;
▪ di cui n. 66 presso la struttura operativa denominata “Xxxxxx Xxxxxxx” di Crevalcore, determinazione dirigenziale n. 1289 del 31.12.2010;
▪ di cui n. 68 presso al struttura operativa denominata “Santa Xxxxx delle Laudi” di Sant’Agata Bolognese, determinazione dirigenziale n.1290 del 31.12.2010;
- all’ASP Seneca per il servizio Centro diurno anziani, con scadenza 31 dicembre 2013 e relativi a complessivi n. 54 posti semiresidenziali diurni:
▪ di cui n. 14 presso la struttura operativa denominata “Centro diurno Cavallini” di Crevalcore, determinazione dirigenziale n. 1294 del 31.12.2010;
▪ di cui n. 3 presso la struttura operativa denominata “Xxxxxx xxxxxx” xx Xxx Xxxxxxxx xx Xxxxxxxxx, determinazione dirigenziale n. 1296 del 31.12.2010;
▪ di cui n. 13 presso la struttura operativa denominata “Xxxxxx xxxxxx” xx Xxxxxxxxx xx Xxxx, determinazione dirigenziale n. 1293 del 31.12.2010;
▪ di cui n. 17 presso la struttura operativa denominata “Ca’ Rossa” di Anzola dell’Xxxxxx, determinazione dirigenziale n. 1292 del 31.12.2010;
▪ di cui n. 7 presso la struttura operativa denominata “Centro diurno” di Sala Bolognese, determinazione dirigenziale n. 1295 del 31.12.2010;
- alla Cooperativa C.A.D.I.A.I., con scadenza 31 dicembre 2013, per i servizi di:
▪ Casa residenza anziani di Crevalcore, relativo a 18 posti, determinazione dirigenziale n. 1291 del 31.12.2010;
▪ Centro socioriabilitativo residenziale per disabili La corte del sole, relativo a 19 posti, determinazione dirigenziale n. 1301 del 31.12.2010;
▪ Centro socioriabilitativo semiresidenziale per disabili Le farfalle, relativo a 15 posti, determinazione dirigenziale n. 1298 del 31.12.2010;
▪ Centro socioriabilitativo semiresidenziale per disabili Accanto, relativo a 16 posti, determinazione dirigenziale n. 1299 del 31.12.2010;
- al Consorzio Aldebaran, con scadenza 31 dicembre 2013, per i servizi di:
▪ Assistenza domiciliare, determinazione dirigenziale n. 1297 del 31.12.2010, così come modificata con determinazione dirigenziale n.
- alla Cooperativa Attività Sociali, con scadenza 31 dicembre 2013, per il servizio di:
▪ Centro socioriabilitativo semiresidenziale per disabili Maieutica, relativo a 16 posti, determinazione dirigenziale n. 1300 del 31.12.2010;
- i programmi di adeguamento dell’organizzazione e della gestione dei servizi;
L’anno 2011, il giorno 1 del mese di luglio, presso il Distretto di Committenza e Garanzia Pianura Ovest – Azienda USL, con la presente scrittura privata da valersi per ogni conseguente effetto di legge,
TRA
Il COMUNE di Anzola dell’Xxxxxx, con sede in Anzola dell’Xxxxxx, Xxx Xxxxxxxx x. 0, codice fiscale 80062710373, qui rappresentato dalla dott.ssa Xxxxxx Xxxx, nata a Bologna il 17.04.1964, che agisce in esecuzione della Deliberazione di Giunta n. 99 del 9.06.2011;
E
L’Azienda USL di Bologna con sede legale in xxx Xxxxxxxxxxx 00 – Bologna, codice fiscale 02406911202, qui rappresentata dal Direttore del Distretto di Committenza e Garanzia di Pianura Ovest, Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxx, che agisce su delega del Direttore Generale, Deliberazione n. 157 del 9.09.2009
E
Il Soggetto gestore ASP Seneca, d’ora in poi ASP, con sede legale in Crevalcore, Xxx Xxxxxxxxx 000, codice fiscale 02800411205, qui rappresentato dal Direttore Dott.ssa Xxxxx Xxxxxx, nata a Luzzara l’1.06.1956, che agisce in esecuzione della deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 1 dell’8 giugno 2011.
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
Art. 1 – PREMESSA, ELEZIONE DELLE SEDI ED INDIVIDUAZIONE DEI REFERENTI OPERATIVI
La premessa al presente contratto ne costituisce parte integrante e sostanziale.
Le parti, per le comunicazioni relative al presente Contratto, eleggono il loro domicilio e individuano i referenti operativi, come segue:
- per la Committenza
Comune di Anzola dell’Xxxxxx– presso la sede di Via Grimandi n. 1, Anzola dell’Xxxxxx - referente operativo individuato: Xxxxxx Xxxx;
Azienda USL di Bologna – Distretto di Committenza e garanzia Pianura Ovest, per la parte relativa alle prestazioni in ambito sanitario ed in quanto soggetto gestore del FRNA (Fondo regionale non autosufficienza) – presso la sede di xxx Xxxxxxxxx 0, referente operativo individuato: il Direttore Area Dipartimentale Integrazione Socio-sanitaria;
- per il soggetto gestore
ASP Seneca presso la sede di Sant’Agata Bolognese Referente operativo individuato: Dott.ssa Xxxxx Xxxxxx.
Art. 2 – OGGETTO DEL CONTRATTO
Il presente contratto regola i rapporti tra i contraenti in relazione:
A. alla gestione del servizio oggetto di accreditamento transitorio di Casa residenza anziani relativamente alle strutture operative:
▪ “Centro assistenza anziani” di San Xxxxxxxx in Persiceto;
▪ “Xxxxxx Xxxxxxx” di Crevalcore;
▪ “Santa Xxxxx delle Laudi” di Sant’Agata Bolognese;
B. alla gestione del servizio oggetto di accreditamento transitorio di Centro diurno relativamente alle strutture operative:
▪ “Centro diurno Cavallini” di Crevalcore; “Xxxxxx xxxxxx” xx Xxx Xxxxxxxx xx Xxxxxxxxx;
▪ “Xxxxxx xxxxxx” xx Xxxxxxxxx xx Xxxx;
▪ “Ca’ Rossa” di Anzola dell’Xxxxxx;
▪ “Centro diurno” di Sala Bolognese;
C. all’esercizio della subcommittenza per i seguenti servizi oggetto di accreditamento transitorio:
▪ Assistenza domiciliare, gestito dal Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx;
▪ Casa residenza anziani non autosufficienti, in particolare per ricoveri temporanei post dimissione relativamente alla struttura operativa di Crevalcore, gestito dalla Cooperativa C.A.D.I.A.I.;
▪ Centro socio-riabilitativo residenziale per disabili La Corte del Sole, gestito dalla Cooperativa C.A.D.I.A.I.;
▪ Centro semiresidenziale sociosanitario per disabili Accanto, gestito dalla Cooperativa C.A.D.I.A.I.;
▪ Centro semiresidenziale sociosanitario per disabili Le Farfalle, gestito dalla Cooperativa C.A.D.I.A.I.;
▪ Centro semiresidenziale sociosanitario per disabili Maieutica, gestito dalla Cooperativa Attività Sociali;
D. alla gestione dei servizi e degli interventi affidati all’ASP, non soggetti al regime dell’accreditamento:
▪ minori e famiglia;
▪ disabili adulti e utenti svantaggiati;
▪ Centri diurni per anziani, relativamente ai posti non accreditati;
▪ consegna pasti e assistenza domiciliare, relativamente alle ore non accreditate.
Art. 3 – DURATA DEL CONTRATTO
Vista la fase di avvio dell’istituto dell’accreditamento, il presente Contratto ha durata a far data dall’11.06.2011 e scade il 30.06.2012.
Al termine del periodo di validità il presente Contratto, relativo alla concessione dell’accreditamento transitorio, si procederà al rinnovo fino al termine dell’accreditamento transitorio stesso.
TITOLO I
CASE RESIDENZA E CENTRI DIURNI PER ANZIANI OGGETTO DI ACCREDITAMENTO TRANSITORIO IN GESTIONE ALL’ASP
Art. 4 – SERVIZI ACCREDITATI PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI
Il presente Contratto regola i rapporti, nell’ambito della concessione dell’accreditamento transitorio, tra i contraenti in relazione alla gestione del servizio Casa residenza anziani relativamente alle strutture operative indicate al punto A dell’art. 2.
Inoltre, il presente contratto regola i rapporti tra i contraenti in relazione alla gestione del servizio Centro diurno anziani relativamente alle seguenti strutture operative elencate al punto B dell’art.2.
Il Contratto include, altresì, gli obblighi che l’ASP ha assunto all’atto del rilascio dell’accreditamento ed in particolare:
• l’accettazione di modalità e percorsi di verifica in ordine al possesso dei requisiti, secondo quanto stabilito nella regolamentazione regionale e locale, nonché di valutazioni periodiche sui servizi erogati e sul loro modello gestionale;
• l’accettazione di tariffe predeterminate;
• l’assunzione di un debito informativo verso le Amministrazioni competenti come definito nell’ambito del progetto GARSIA e del relativo sistema operativo;
• l’accettazione dei principi e dei criteri che informano il sistema locale dei servizi a rete, così come precisato dalla L.R. 2/2003.
Le parti si danno atto che il presente contratto include i contenuti dell’atto di accreditamento e del Programma di adeguamento gestionale, comprese successive modificazioni e integrazioni, prevedendone anche gli adempimenti posti a carico dell’ASP. L’atto di accreditamento e il programma di adeguamento gestionale sono conseguentemente allegati al presente Contratto, del
quale fanno parte integrante e sostanziale. L’Ufficio di Piano é deputato alla verifica dei tempi e delle modalità di attuazione del programma di adeguamento.
CAPO I
CASE RESIDENZA ANZIANI
Art. 5 – MODALITA’ DI REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO
L’ASP mette a disposizione n. 194 posti residenziali accreditati di Casa residenza anziani per l’assistenza sanitaria e socio-sanitaria erogata in forma residenziale in favore di anziani certificati non autosufficienti così suddivisi:
• n. 188 per accoglienza residenziale di tipo definitivo e continuativo;
• n. 6 per accoglienza residenziale temporanea di sollievo;
• entro la scadenza del presente contratto verranno attivati ulteriori 5 posti per accoglienza residenziale di tipo definitivo e continuativo, a seguito di autorizzazione al funzionamento ed accreditamento.
L’ASP realizzerà il servizio accreditato assicurando le modalità e i requisiti di qualità indicati nel successivo art. 6.
L’ASP, inoltre, si impegna:
1. ad accogliere Progetti Assistenziali Individualizzati (PAI), predisposti ed autorizzati in favore di anziani certificati non autosufficienti dal competente Distretto, come disciplinati nel successivo art. 21;
2. ad accogliere Progetti Assistenziali Individualizzati predisposti dalla competente Commissione Distrettuale in favore di disabili adulti portatori di Gravissime Disabilità Acquisite, come disciplinati dal successivo art. 22.
L’attivazione di tali Progetti si intende all’interno del numero di posti sopradefinito e potrà avvenire previo accordo tra l’ASP ed il Distretto sulla base delle effettive disponibilità di posti in struttura.
Le parti concordano sulla possibilità di modificare nel corso di validità del presente contratto il numero di posti residenziali messi a disposizione dall’ASP. In particolare ogni variazione (incremento o diminuzione) del numero complessivo di posti letto e/o di trasformazione di posti residenziali per accoglienza residenziale definitiva in posti residenziali di accoglienza temporanea potrà essere effettuata, su formale richiesta avanzata dalla Committenza, in ragione della programmazione approvata annualmente dal Comitato di Distretto. Eventuali incrementi del volume di attività dovranno essere contenuti nell’ambito del numero dei posti accreditati.
Ai sensi del vigente Regolamento aziendale sull’accoglienza temporanea durante il periodo estivo, nei limiti della programmazione annualmente approvata dal Comitato di Distretto, sulla base della reale disponibilità di posti letto, la Committenza potrà chiedere la temporanea attivazione di un maggiore numero di posti residenziali per l’accoglienza temporanea di sollievo rispetto a quanto precedentemente indicato, allo scopo di garantire risposte flessibili e congrue ai bisogni che potranno evidenziarsi sul territorio.
Allo stesso modo, allo scopo di fare fronte ad emergenze non prevedibili che possano produrre a livello territoriale un’improvvisa e/o non programmata flessione della disponibilità di posti letto per l’accoglienza di anziani non autosufficienti, la Committenza potrà chiedere all’ASP di ampliare in via transitoria il contingente di posti letto residenziali indicato per garantire il mantenimento dei livelli assistenziali territoriali e, se necessario, l’eventuale trasferimento di anziani da altre strutture.
Art. 6 – REQUISITI DI QUALITA’ DEL SERVIZIO
I livelli di qualità dei servizi sono determinati:
- dalle vigenti norme regionali sull’autorizzazione al funzionamento e sull’accreditamento;
- dal programma di adeguamento gestionale;
- dalla Carta dei servizi del servizio oggetto del presente contratto.
L’ASP si impegna alla corretta predisposizione ed utilizzo di protocolli assistenziali formalizzati, in forma scritta, conosciuti dagli operatori per:
1. inserimento in struttura;
2. alimentazione;
3. alzate;
4. bagno di pulizia;
5. conservazione e somministrazione dei farmaci;
6. igiene, antisepsi, disinfezione, sterilizzazione;
7. prevenzione e trattamento delle piaghe da decubito e corretto uso dei presidi antidecubito;
8. procedure assistenziali più diffuse o più complesse, quali ad esempio: cateterismo vescicale, medicazioni, catetere venoso eparinato, etc.;
9. procedure operative per far fronte ad emergenze;
10. protocollo misure di contenimento.
Tali protocolli dovranno essere presenti in forma scritta in ciascuna sede operativa e dovranno essere sistematicamente applicati dal personale. Il Distretto socio-sanitario si riserva il monitoraggio dei contenuti e della loro applicazione.
L’ASP, in particolare, si impegna ad assicurare:
- modalità di lavoro per progetti (PAI) formalizzati in forma scritta e con verifica ed eventuale riformulazione periodica (di xxxxx xxxxxxxxxx) degli stessi da parte della équipe multi professionale;
- diete speciali agli utenti che ne hanno necessità;
- disponibilità di assistenza religiosa per gli anziani che la richiedono;
- la predisposizione e attuazione di programmi di animazione di struttura sia per gruppi di interesse che per attività individuali, predisponendo il programma giornaliero di attività per gli ospiti;
- adozione di un programma di miglioramento della qualità della vita e dell’assistenza dei pazienti affetti da demenza in attuazione delle indicazioni tecniche regionali del Piano Regionale Demenze;
- adozione di programmi di miglioramento e di strumenti di monitoraggio per la valutazione del rischio e della stadiazione delle lesioni da decubito, per il controllo delle infezioni, per l’identificazione e la gestione di condizioni di alimentazione non corretta,
- a collaborare nell’ambito di sperimentazioni, piani e progetti di monitoraggio e miglioramento della qualità assistenziale sanitaria e socio-sanitaria proposti dall’Azienda USL;
- ad applicare le Linee Guida e i Protocolli operativi assistenziali che saranno definiti, anche in collaborazione con i Gestori, dall’Azienda USL;
- a garantire la partecipazione del proprio personale ad eventuali momenti formativi proposti dall’Azienda USL per il continuo miglioramento del livello assistenziale nell’ambito delle strutture.
L’ASP, entro sei mesi dalla stipulazione del Contratto di servizio, si impegna ad aggiornare la propria Carta dei servizi, nella quale, in conformità a quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale vigente, saranno descritti i livelli qualitativi e quantitativi del servizio erogato, le caratteristiche organizzative e qualitative delle prestazioni, i diritti e i doveri degli utenti.
In particolare nella Carta dei servizi saranno descritti:
▪ modalità e criteri di accesso alle prestazioni;
▪ modalità di erogazione, caratteristiche organizzative e qualitative delle prestazioni;
▪ modalità di segnalazione, di reclamo e di risarcimento;
▪ indicatori utili per il miglioramento dei processi di erogazione dei servizi, inclusi reclami e liste d’attesa.
La carta dei servizi sarà utilizzata quale strumento di informazione degli utenti, ma anche per esplicitare gli impegni dell’ASP nei confronti degli utenti stessi.
Art. 7 – VALUTAZIONE DEL CASE MIX
Al fine di aggiornare semestralmente la valutazione del livello assistenziale degli utenti e, conseguentemente, l’importo delle tariffe, l’ASP e i Committenti adotteranno i criteri e i tempi stabiliti nelle direttive regionali.
La rivalutazione semestrale degli ospiti sarà effettuata attraverso l’utilizzo del modulo operativo GARSIA STRUTTURE ANZIANI. La valutazione del case mix deve essere effettuata per tutti gli ospiti stabilmente e continuativamente inseriti del servizio casa residenza, e quindi anche di quelli temporaneamente assenti per ricovero ospedaliero. Sono confermati, come peraltro previsto dalla
DGR 2110/2009, i criteri, gli strumenti e le modalità previste dalla determinazione del Direttore Generale dell’Azienda USL di Bologna n. 7108 dell’11/08/1999.
L’aggiornamento semestrale della valutazione del case mix viene effettuato nel mese di maggio e di novembre di ogni anno a valere per i sei mesi successivi.
Art. 8 – AMMISSIONE DEGLI UTENTI SU POSTO RESIDENZIALE DI TIPO DEFINITIVO E CONTINUATIVO
L’ASP, come indicato anche nel precedente art. 5, mette a disposizione della Committenza complessivamente n. 188 posti residenziali di tipo definitivo e continuativo e 6 posti di sollievo (da incrementare di ulteriori 5 posti entro la scadenza del contratto e a seguito di autorizzazione al funzionamento ed accreditamento) per accoglienza di tipo definito e continuativo così suddivisi:
▪ n. 60 presso la struttura operativa denominata “Centro assistenza anziani” di San Xxxxxxxx in Persiceto;
▪ n. 66 presso la struttura operativa denominata “Xxxxxx Xxxxxxx” di Crevalcore;
▪ n. 68 presso al struttura operativa denominata “Santa Xxxxx delle Laudi” di Sant’Agata Bolognese.
Il percorso di accesso alla rete dei servizi residenziali ed i criteri di valutazione della situazione dell’anziano sono unici per tutto il territorio dell’Azienda USL di Bologna. L’ammissione degli ospiti in struttura su posto residenziale di tipo definitivo e continuativo dovrà essere sempre autorizzata in via preventiva dal Distretto attraverso le proprie strutture operative, sulla base della graduatoria unica distrettuale, per la cui gestione si rimanda alle modalità ed ai criteri indicati nel regolamento aziendale “Criteri di gestione delle graduatorie uniche distrettuali per l’inserimento di anziani non autosufficienti nelle strutture residenziali protette convenzionate con l’Azienda USL di Bologna” di cui alla Deliberazione n. 113 del 27.06.2006 ed eventuali successive mm. ed ii.
Attraverso il sistema operativo GARSIA STRUTTURE ANZIANI, sarà inviata all’ASP tutta la documentazione necessaria a garantire la presa in carico dell’anziano da parte degli operatori della struttura, compresa la scheda di valutazione multidimensionale (BINA) e la cartella socio-sanitaria dell’ospite.
Una copia del richiamato Regolamento aziendale dovrà essere sempre presente in ogni struttura. Il Distretto garantirà all’ASP le necessarie informative in caso di variazioni o integrazioni dello stesso.
Art. 9 – DIMISSIONI DALLA STRUTTURA E RICOVERI OSPEDALIERI DI ANZIANI ACCOLTI SU POSTO RESIDENZIALE DI TIPO DEFINITIVO E CONTINUATIVO
Le dimissioni dalla struttura dei pazienti accolti su posto residenziale di tipo definitivo e continuativo saranno formalizzate dal medico referente della struttura stessa, previo accordo con il Responsabile del caso, in coerenza con il piano assistenziale dell’anziano. Nel caso intervengano problematiche non considerate dal piano assistenziale precedentemente predisposto a livello territoriale e significative ai fini del rientro a domicilio dell’ospite il Distretto, previamente informato delle dimissioni, su richiesta del Responsabile del Caso, garantirà l’intervento della UVM per la formulazione di un nuovo progetto assistenziale sul territorio.
In caso di ricovero dell’anziano presso strutture ospedaliere, il pagamento della tariffa a carico del FRNA e la quota a carico dell’utente sarà ridotto al 45% ciascuna, a decorrere dal giorno successivo a quello di ricovero e fino al giorno precedente il rientro in struttura. Il decesso in ospedale il giorno stesso del ricovero è calcolato come presenza in struttura a tutti gli effetti.
Art. 10 – RICOVERI TEMPORANEI DI SOLLIEVO
L’ASP mette a disposizione della Committenza complessivamente n. 6 posti residenziali per l’accoglienza temporanea di cittadini non autosufficienti provenienti dal domicilio (ricoveri di sollievo). I posti residenziali per accoglienza temporanea sono, in linea di massima, così suddivisi tra le diverse sedi operative:
- quanto a n. 2 posti residenziali presso la struttura operativa di San Xxxxxxxx in Persiceto, denominata Centro assistenza anziani;
- quanto a n. 2 posti residenziali presso la struttura di Crevalcore, denominata Xxxxxx Xxxxxxx;
- quanto a n. 2 posti residenziali presso la struttura operativa di Sant’Agata Bolognese, denominata Santa Xxxxx delle Laudi.
L’accoglienza su posto residenziale temporaneo di sollievo sarà autorizzata dal Distretto sulla base dei percorsi e secondo le modalità previste dal Regolamento aziendale “Approvazione Regolamento Aziendale per l’attivazione e gestione di ricoveri di anziani non autosufficienti su posti temporanei”, approvato con Delibera del D.G. n. 151 del 12/09/2008. Copia del Regolamento dovrà essere sempre presente in ciascuna sede operativa. Il Distretto garantirà all’ASP le necessarie informative in caso di variazioni o integrazioni dello stesso. Per tutto quanto riguarda le tariffe praticate e gli oneri a carico del cittadino, si fa invece riferimento a quanto specificato nel presente contratto di servizio, all’art. 34.
Art. 11 – FORNITURA DELLE PRESTAZIONI SANITARIE
Sono classificate prestazioni sanitarie, da assicurare agli utenti ammessi al servizio oggetto del presente Contratto, le seguenti prestazioni:
- assistenza farmaceutica;
- assistenza medica;
- assistenza infermieristica;
- assistenza riabilitativa e protesica.
Per la specifica gestione delle prestazioni sanitarie si richiamano i contenuti della Circolare regionale n. 7 del 25/06/2007 “Omogeneizzazione delle prestazioni sanitarie nella rete dei servizi per anziani non autosufficienti”. Con particolare riferimento al personale sanitario si rimanda ai successi articoli, specificando che il rimborso del costo sostenuto dall’ASP per l’acquisizione diretta del personale infermieristico e della riabilitazione dovrà essere effettuato sulla base del rimborso orario della effettiva presenza in struttura, nei limiti massimi indicati dalla Regione con la propria Circolare 7/2007 sopracitata, come aggiornati con successive comunicazioni, di cui ultima la Nota RER del 12/05/2010 Prot. 128866.
Art. 12 – ASSISTENZA FARMACEUTICA
Rientrano nell’assistenza farmaceutica la fornitura dei farmaci previsti nel prontuario terapeutico vigente in Azienda USL e nei piani terapeutici personalizzati, l'approvvigionamento generale dei dispositivi ad uso corrente necessari per il governo dei processi terapeutici (per la somministrazione e gestione di terapia infusiva ed intramuscolare; la somministrazione e gestione di terapia antalgica; gestione del cateterismo vescicale; somministrazione e gestione nutrizione enterale con PEG o SNG e parenterale; somministrazione terapia O2; dispositivi medici di uso corrente necessari per il governo del processo diagnostico) e attraverso la prescrizione personalizzata gli ausili protesici di cui al DM 332/99; i dispositivi diagnostico terapeutici per utenti diabetici; i dispositivi medici per il trattamento di persone con patologie riconosciute ai fini dell'esenzione; le pompe per nutrizione enterale e parenterale; l'ossigeno per O2 terapia.
In riferimento a quanto sopra indicato, l’Azienda U.S.L di Bologna si impegna a garantire direttamente la fornitura di farmaci e parafarmaci di uso corrente, nonché di prodotti per l’alimentazione artificiale. Le modalità ed i contenuti delle forniture, effettuate tramite l’Ufficio Farmaceutico, sono quelli previsti nel documento “Assistenza Farmaceutica nelle strutture residenziali e semiresidenziali convenzionate”, che comprende anche il vigente prontuario terapeutico Case residenza anziani, scaricabili dal sito xxx.xxxxxxxxxx.xx.
Si intendono a carico dell’ASP, in quanto valorizzati tra i fattori produttivi remunerati dal sistema tariffario regionale: i presidi per l’incontinenza e altro materiale vario ad assorbenza, il materiale di medicazione, i detergenti e disinfettanti, i farmaci non compresi nel prontuario aziendale e altro materiale di consumo assistenziale. Per quanto sopra non costituiscono elemento di flessibilità e non sono esigibili nei confronti dell’utente.
L’Azienda si impegna inoltre ad attivare, a livello distrettuale, forme ed iniziative di sensibilizzazione dei Medici di Medicina Generale che operano nell’ambito delle strutture protette in relazione alla prescrizione di farmaci inseriti nel prontuario indicato al comma precedente.
L’Azienda USL evidenzierà, separatamente per ognuna delle strutture residenziali, la spesa annua da essa sostenuta per farmaci, parafarmaci, dispositivi medici di uso corrente e prodotti per l’alimentazione artificiale. Tali dati di costo saranno correlati, allo scopo di verificare l’adeguatezza dell’assistenza assicurata in struttura, alle modalità di erogazione dell’assistenza medica ed al case
mix degli ospiti. Eventuali modifiche a quanto sopra descritto e al prontuario farmaceutico, saranno tempestivamente comunicate all’ASP.
Art. 13 – ASSISTENZA MEDICA DI DIAGNOSI E CURA
L’Azienda USL si impegna ad assicurare, ai sensi del punto 3.1 e dell’Allegato 1 della Deliberazione della Giunta Regionale n. 1378/1999 e successive modificazioni apportate con DGR n.183/2003, l’attività di assistenza medica di base diurna, di diagnosi e cura all’interno delle case residenza anziani una presenza di n. 6 ore settimanali ogni 30 anziani non autosufficienti ospitati nelle singole sedi operative. Si definisce pertanto in n. 39 ore settimanali il fabbisogno di prestazioni mediche di diagnosi e cura. Tali prestazioni saranno garantite attraverso i MMG operanti nel Distretto Pianura Ovest.
L’Azienda USL si impegna a garantire le necessarie sostituzioni in caso di periodi di assenza dei MMG; in tali casi sarà cura dell’Azienda medesima comunicare alla struttura il nominativo del professionista che effettuerà la sostituzione del Medico di Medicina Generale.
Viene inoltre assicurata l’operatività del Servizio di Guardia Medica anche all’interno della struttura per affrontare le emergenze e le esigenze degli ospiti non risolvibili in loco.
L’Azienda USL assicura, come peraltro previsto nel medesimo punto 3.1 della DGR 1378/99, lo svolgimento dalla funzione di coordinamento dell’attività medica nelle strutture residenziali attraverso proprio personale medico operante nell’ambito del Dipartimento di Cure Primarie.
In ambito distrettuale saranno adottate, in accordo con i Gestori e con i Medici, opportuni sistemi di rilevazione dell’effettiva presenza dei medici impegnati a garantire l’effettuazione dell’attività di base di diagnosi e cura (fogli presenza o firma o timbratura in struttura).
Come previsto nell’allegato 1 della DGR 1378/1999, all’anziano accolto su posto definitivo e continuativo sarà sospesa la scelta del Medico di fiducia durante la permanenza in Casa Residenza, salvo diversa volontà espressa dallo stesso anziano all’atto dell’ammissione.
Art. 14 – ASSISTENZA INFERMIERISTICA
L’Azienda USL si impegna ad assicurare, ai sensi del punto 3.4 della Deliberazione della Giunta Regionale n. 1378/1999 e successive modificazioni ed integrazioni, quale parametro di erogazione delle prestazioni infermieristiche il rapporto di almeno 1 Infermiere ogni 12 ospiti non autosufficienti accolti sui posti continuativi e definitivi.
In relazione alla tipologia di ospiti presenti presso le Case Residenza Anziani, l’Azienda USL ritiene opportuno individuare un fabbisogno di attività derivante dal rapporto di 1 Infermiere ogni 10 ospiti non autosufficienti accolti sui n° sei posti tempor anei di sollievo, e 1 Infermiere ogni 11 ospiti non autosufficienti accolti sui n°. 188 posti continuat ivi e definitivi.
L’Azienda USL riconosce all’ASP il rimborso del costo sostenuto e documentato in ragione dell’utilizzo del personale infermieristico stimando una presenza lavorativa media per addetto pari a 1548 ore annue, a norma della circolare regionale n. 7/2007.
Tale monte ore è calcolato tenendo conto delle necessità di aggiornamento tecnico professionale. L’Azienda USL garantisce il Coordinamento Tecnico professionale dell’attività infermieristica. Tale attività sarà espletata in collaborazione con la struttura residenziale e fatti salvi i contenuti dell’art. 1 della L. 42/99, nell’intesa che all’interno della Casa Residenza Anziani, nel pieno rispetto delle competenze professionali di ognuno, l’attività infermieristica e l’attività socio/assistenziale devono integrarsi.
L’ASP individua, tra il proprio personale infermieristico, il Responsabile del Coordinamento delle attività sanitarie, che svolgerà, nell’ambito del proprio monte orario settimanale, le attività previste al punto 3.7 della Direttiva Regionale n. 1378/99.
Con cadenza semestrale le parti si impegnano a rivedere i parametri del personale assicurato in relazione al case mix rilevato.
I parametri verranno modificati solo in presenza di un significato scostamento del case mix: 30% in più o in meno dei livelli A e B.
In riferimento alla determinazione del volume di prestazioni infermieristiche necessarie in struttura si specifica che i posti temporanei saranno considerati di liv. B.
Art. 15 – ASSISTENZA RIABILITATIVA
L’Azienda USL si impegna a garantire assistenza riabilitativa nella misura indicata dalla Direttiva Regionale 1378/99. In particolare, in considerazione dei posti letto oggetto del presente contratto, nell’ambito delle suddette strutture viene stimato in n 5.005 ore annue di attività il fabbisogno di assistenza riabilitativa.
Tale monte ore è calcolato tenendo conto delle necessità di aggiornamento tecnico professionale. L’Azienda USL rimborserà all’ASP, nella misura indicata nel successivo art 18, il costo sostenuto e documentato in ragione dell’utilizzo di detto personale della riabilitazione.
Art. 16 – ASSISTENZA MEDICA SPECIALISTICA
L’Azienda USL si impegna a garantire, a favore degli anziani non autosufficienti, le prestazioni mediche specialistiche indicate nella Direttiva Regionale di cui alla DGR n.1378/99, nonché percorsi agevolati per l’accesso alle prestazioni specialistiche sulla base di specifici protocolli che saranno definiti con le macro strutture aziendali di riferimento.
L’Azienda USL assicura l’attività di consulenza, supervisione e coordinamento dell’attività, oltre alla dovuta attività diagnostica di tipo specialistico, allo scopo di perseguire un adeguato livello di qualità ed appropriatezza delle prestazioni erogate.
Art. 17 – ASSISTENZA PROTESICA
Ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale n. 564 del 1/3/2000, l’ASP deve garantire agli ospiti che ne hanno necessità l’erogazione dei seguenti ausili per il nursing:
- letti articolati con base regolabile in altezza;
- materassi e cuscini antidecubito;
- sollevatori e carrozzine a telaio rigido adeguato al danno muscolo-scheletrico.
Il costo di tali ausili protesici, per i quali non è richiesta personalizzazione, sono da intendersi a carico dell’ASP in quanto remunerati tra i fattori produttivi del sistema tariffario regionale.
Gli ausili posturali e per la mobilità attiva dell’ospite e relativa manutenzione potranno essere posti a carico del SSN, a condizione che siano prescritti dal Medico prescrittore con i requisiti di cui al D.M. 332/99 e nei limiti di quanto previsto dal D.M. stesso e a condizione che siano forniti dall’Azienda USL secondo la relativa procedura.
Art. 18 – RIMBORSO PRESTAZIONI SANITARIE
Con decorrenza 1.7.2011, l’Azienda USL di Bologna rimborserà all’ASP le prestazioni infermieristiche e riabilitative in conformità ai contenuti dei precedenti artt, 14 e 15 riconoscendo le seguenti tariffe orarie massime:
€. 25,36 per assistenza infermieristica;
€ .21,82 per assistenza riabilitativa.
Il rimborso delle prestazioni verrà effettuato sulla base dell’effettiva presenza del personale sanitario in struttura rilevata dal Distretto attraverso il sistema operativo GARSIA STRUTTURE ANZIANI. L’Azienda Usl a decorrere dal 1 luglio 2011si impegna a rimborsare il costo aggiuntivo relativamente al monte ore necessario alla sostituzione di personale assente per lunga malattia a decorrere dal 26° giorno di assenza.
L’ASP si impegna ad inviare al Servizio Economico Finanziario dell’Azienda USL di Bologna, specifica fatturazione.
L’ASP si impegna inoltre ad inviare, a mezzo fax, al competente ufficio amministrativo distrettuale, entro il giorno 5 del mese successivo a quello di fatturazione, copia della fattura sopraindicata.
L’Azienda USL provvederà all’effettuazione dei rimborsi entro 90 giorni dalla data di presentazione della fatturazione da parte dell’ASP.
Art. 19 – TRASPORTI SANITARI
L’Azienda USL assicura con onere a proprio carico il trasporto sanitario degli ospiti in caso di ricovero ordinario e dimissione da presidi ospedalieri pubblici e privati accreditati, purché allettati e non trasportabili con mezzi ordinari.
I trasporti relativi all’effettuazione da parte degli ospiti di visite specialistiche, prestazioni ambulatoriali e attività ricreative sono da intendersi a carico dell’ASP in quanto compresi nell’ambito dei fattori produttivi remunerati dal sistema tariffario regionale e quindi non sono esigibili dall’utenza.
Art. 20 – ALTRE ATTIVITA’ E PRESTAZIONI SANITARIE FORNITE DALL’ASP
Si intendono fornite direttamente dall’ASP con onere a suo carico le ulteriori seguenti attività:
• coordinamento sanitario interno alle strutture, secondo i parametri indicati dalla tabella A) della DGR 1378/1999;
• formazione e aggiornamento del personale sanitario interno, tenendo anche conto delle proposte formative definite a livello aziendale/distrettuale dall’Azienda USL;
• la fornitura delle divise e dei dispositivi di protezione individuale.
Art. 21 – PROGETTI ASSISTENZIALI INDIVIDUALIZZATI IN FAVORE DI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI
All’interno delle strutture in oggetto, sulla base della programmazione annualmente approvata dal Comitato di Distretto, possono essere realizzati specifici Progetti Assistenziali Individuali di assistenza (PAI) in favore di anziani non autosufficienti, su posti accreditati rispetto al volume di attività previsto al precedente art. 5. La predisposizione di tali progetti sarà concordata tra Committenza e ASP, sulla base dell’effettiva disponibilità di posti residenziali, fermo restando il numero complessivo di posti accreditati previsto dall’atto di accreditamento.
L’inserimento in struttura di anziani viene predisposto e autorizzato dal Distretto – Area Integrazione Socio-sanitaria, che determina tempi, durata, obiettivi del Progetto Assistenziale Individuale.
L’ASP in relazione a tali progetti si impegna al rispetto dei requisiti di qualità ed all’utilizzo dei protocolli e di quanto indicato al precedente art. 6.
Viene riconosciuta all’ASP una retta giornaliera pari al costo del servizio annualmente determinato: una quota pari al 75% della tariffa a carico del FRNA definita per i posti dedicati alla accoglienza residenziale definitiva e continuativa sarà contabilizzata direttamente al Distretto, la restante quota parte sarà posta a carico dell’anziano e/o dei suoi familiari e/o del Comune di residenza.
Al momento dell’ingresso in struttura dovrà essere sottoscritto dall’ASP, dall’anziano e dai suoi familiari e dal Comune di residenza dello stesso uno specifico contratto individuale di assistenza che individui chiaramente:
la durata, gli obiettivi e le modalità di verifica del progetto;
la retta complessiva, il suo il riparto economico e le modalità attraverso le quali si possa addivenire ad una sua modifica con particolare riferimento all’eventuale intervento economico del Comune di residenza.
In caso di ricovero ospedaliero si richiamano le indicazioni di cui al precedente art. 9.
Per le modalità ed i tempi di fatturazione valgono le indicazioni e condizioni descritte in riferimento ai posti per accoglienza residenziale definitiva.
Art. 22 – PROGETTI ASSISTENZIALI INDIVIDUALIZZATI IN FAVORE DI DISABILI PORTATORI DI GRAVISSIME DISABILITA’ ACQUISITE
Sulla base di specifici progetti individualizzati definiti dalla Commissione di Valutazione Distrettuale, previo accordo con l’ASP, è possibile l’inserimento sui posti accreditati delle sedi operative di cui all’art. 5, adulti portatori di:
a) gravissime cerebrolesioni acquisite (definite dalla DGR 2125/2005);
b) gravissime mielolesioni (definite dalla DGR 136/2008);
c) gravissimi esiti disabilitanti di patologie neurologiche involutive in fase avanzata. L’attivazione in struttura di tali Progetti Individualizzati viene autorizzato dal Distretto.
La definizione, il monitoraggio e la verifica del PAI sono di competenza della Commissione Distrettuale DGR 2068 e della USSI Disabili Adulti del Distretto. La gestione dei progetti assistenziali individualizzati in favore di disabili portatori di gravissime disabilità acquisite sarà effettuata, quando operativo, attraverso il modulo informatico GARSIA STRUTTURE DISABILI. I dati informativi afferenti l’utenza rientrano nell’ambito del Flusso Informativo Regionale GRAD e, al momento in attesa della necessaria implementazione del sistema operativo GARSIA, sono rilevati dalle USSI Disabili Adulti del Distretto.
CAPO II
CENTRI DIURNI PER ANZIANI
Art. 23 MODALITA’ DI REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO
L’ASP mette a disposizione n. 54 posti semiresidenziali accreditati di Centri diurni in favore di anziani certificati non autosufficienti così suddivisi:
▪ n. 14 presso la struttura operativa denominata “Centro diurno Cavallini” di Crevalcore, di cui 12 attualmente finanziati dal FRNA;
▪ n. 3 presso la struttura operativa denominata “Xxxxxx xxxxxx” xx Xxx Xxxxxxxx xx Xxxxxxxxx, di cui 2 attualmente finanziati dal FRNA;
▪ n. 13 presso la struttura operativa denominata “Centro diurno” di Calderara di Reno, di cui 12 attualmente finanziati dal FRNA;
▪ n. 17 presso la struttura operativa denominata “Ca’ Rossa” di Anzola dell’Xxxxxx, di cui 10 attualmente finanziati dal FRNA;
▪ n. 7 presso la struttura operativa denominata “Centro diurno” di Sala Bolognese, di cui 3 attualmente finanziati dal FRNA.
L’ASP realizzerà il servizio accreditato assicurando le modalità e i requisiti di qualità indicati al successivo art. 24.
Le parti concordano sulla possibilità di modificare nel corso di validità del presente contratto il numero di posti semiresidenziali messi a disposizione dall’ASP. Ogni variazione del numero dei posti potrà essere effettuata, su formale richiesta della Committenza, in ragione della programmazione approvata dal Comitato di Distretto.
Art. 24 - REQUISITI DI QUALITA’ DEL SERVIZIO
I livelli di qualità dei servizi sono determinati:
- dalle vigenti norme regionali sull’autorizzazione al funzionamento e sull’accreditamento;
- dal Programma di adeguamento gestionale;
- dalla Carta dei servizi del servizio oggetto del presente contratto.
L’ASP si impegna alla corretta predisposizione ed utilizzo di protocolli assistenziali formalizzati, in forma scritta, presenti in forma scritta in ciascuna sede operativa e sistematicamente applicati dal personale. Il Distretto si riserva il monitoraggio dei contenuti e della loro applicazione.
L’ASP, in particolare, si impegna ad assicurare:
- modalità di lavoro per progetti (PAI) redatti dal Responsabile del caso in forma scritta e con verifica ed eventuale riformulazione periodica (di xxxxx xxxxxxxxxx) degli stessi da parte della équipe multiprofessionale;
- diete speciali agli utenti che ne hanno necessità;
- la predisposizione e attuazione di programmi di animazione di struttura sia per gruppi di interesse che per attività individuali predisponendo il programma giornaliero di attività per gli ospiti;
- adozione di un programma di miglioramento della qualità della vita e dell’assistenza dei pazienti affetti da demenza in attuazione delle indicazioni tecniche regionali del Piano Regionale Demenze;
- a collaborare nell’ ambito di sperimentazioni, piani e progetti di monitoraggio e miglioramento della qualità assistenziale sanitaria e socio-sanitaria proposti dall’ Azienda USL;
- ad applicare le Linee Guida e i Protocolli operativi assistenziali che saranno definiti, anche in collaborazione con i Gestori, dall’ Azienda USL;
- a garantire la partecipazione del proprio personale ad eventuali momenti formativi proposti dall’Azienda USL per il continuo miglioramento del livello assistenziale nell’ ambito delle strutture.
L’ASP entro 6 mesi dalla stipulazione del presente contratto di servizio, si impegna ad aggiornare la propria carta dei servizi, nella quale, in conformità a quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale vigente, saranno descritti i livelli qualitativi e quantitativi del servizio erogato, le caratteristiche organizzative e qualitative delle prestazioni, i diritti e i doveri degli utenti.
In particolare nella carta dei servizi saranno descritti:
▪ modalità e criteri di accesso alle prestazioni;
▪ modalità di erogazione, caratteristiche organizzative e qualitative delle prestazioni;
▪ modalità di segnalazione, di reclamo e di risarcimento;
▪ indicatori utili per il miglioramento dei processi di erogazione dei servizi, ivi inclusi reclami e liste d’attesa.
La carta dei servizi sarà utilizzata quale strumento di informazione degli utenti, ma anche per esplicitare gli impegni dell’ASP nei confronti degli utenti stessi.
Art. 25 – AMMISSIONE DEGLI UTENTI SU POSTO SEMIRESIDENZIALE
L’ammissione degli ospiti in struttura su posto semiresidenziale avviene attraverso gli Sportelli sociali comunali, con successivo invio al Servizio assistenza anziani e valutazione dell’UVM. Attraverso il sistema operativo GARSIA STRUTTURE ANZIANI, sarà inviata all’ASP tutta la documentazione necessaria a garantire la presa in carico dell’ anziano da parte degli operatori della struttura, compresa la scheda di valutazione multidimensionale (BINA) e la cartella socio-sanitaria dell’ospite.
Art. 26 – VALUTAZIONE DELLA PRESENZA DI ANZIANI CON DISTURBI DEL COMPORTAMENTO
Al fine di aggiornare semestralmente la valutazione della presenza di anziani con disturbi del comportamento e, conseguentemente, l’importo delle tariffe, l’ASP e i Committenti adotteranno i criteri e i tempi stabiliti nelle direttive regionali.
La rivalutazione semestrale degli ospiti sarà effettuata attraverso l’ utilizzo del modulo operativo GARSIA STRUTTURE ANZIANI. La valutazione del case mix deve essere effettuata per tutti gli ospiti stabilmente e continuativamente inseriti nel servizio centro diurno e quindi anche di quelli temporaneamente assenti per ricovero ospedaliero. Sono confermati come peraltro previsto dalla DGR 2110/2009 i criteri, gli strumenti e le modalità previste dalla determinazione n. 7108/1999 del Direttore Generale Politiche Sociali Regione Xxxxxx-Romagna.
Art. 27 – DIMISSIONI DALLA STRUTTURA E RICOVERI OSPEDALIERI DI ANZIANI ACCOLTI SU POSTO SEMIRESIDENZIALE
Le dimissioni dalla struttura dei pazienti accolti su posto semiresidenziale saranno formalizzate all’ASP dal Responsabile del caso del Comune di riferimento. Il pagamento della tariffa sarà effettuato fino all’ultimo giorno di frequenza, anche parziale, della struttura.
In caso di ricovero dell’anziano presso strutture ospedaliere il pagamento della tariffa a carico del FRNA e la quota a carico dell’utente sarà ridotto al 45% di ciascuna, a decorrere dal giorno successivo a quello di ricovero e fino al giorno precedente il rientro in struttura.
Art. 28 – FORNITURA PRESTAZIONI SANITARIE
L’Azienda USL garantisce le prestazioni sanitarie di assistenza infermieristica attraverso il proprio servizio di assistenza domiciliare.
CAPO III
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
Art. 29 – AMBITI DI COORDINAMENTO DISTRETTUALE
Le parti concordano sulla necessità di costituire, a livello distrettuale, momenti di coordinamento finalizzati all’avvio ed al monitoraggio di percorsi di miglioramento dell’attività sul piano sociale, sociosanitario e sanitario. Tali coordinamenti saranno definiti in accordo tra le parti e potranno essere riferiti anche a specifiche attività o progetti.
La Committenza si riserva, attraverso l’Ufficio di Piano e la Direzione Distrettuale dell’Attività Socio- sanitaria, di definire momenti di coordinamento periodico che, in riferimento alle attività oggetto del presente contratto di servizio, coinvolgano tutti i referenti delle sedi operative presenti sul territorio. L’ASP si impegna alla partecipazione attiva e puntuale a tali momenti di coordinamento.
Nell’ambito delle attività di coordinamento distrettuale è attivo il gruppo di coordinamento distrettuale delle attività sanitarie, composto dal Responsabile del S.A.A, dal Medico Responsabile dell’attività di coordinamento dell’attività medica nelle strutture, dal Responsabile Tecnico professionale dell’attività infermieristica, dai Coordinatori delle Strutture. La responsabilità ed il coordinamento del
gruppo sono demandate al Direttore delle Attività Socio-sanitarie. In tale ambito saranno affrontate tutte le problematiche attinenti la qualità dell’erogazione delle prestazioni, con particolare riferimento all’integrazione socio-sanitaria, alle modalità di organizzazione del lavoro, all’illustrazione, proposta e verifica di eventuali progetti di formazione di valenza distrettuale/aziendale proposti dall’Azienda USL, alla valutazione periodica degli ospiti. Al gruppo è demandata la predisposizione di protocolli operativi di livello distrettuale che troveranno applicazione in ciascuna struttura/sede operativa. Tali protocolli sono volti a garantire il più alto livello di integrazione possibile tra le attività sanitarie e socio assistenziali all’interno delle strutture, nonché ad individuare le modalità di intervento al verificarsi di non preventivabili emergenze di tipo sanitario o socio-sanitario. La verifica della loro applicazione, come il loro aggiornamento, sono demandati al medesimo gruppo di coordinamento distrettuale. Al termine del primo semestre viene predisposta una relazione sull’attività svolta da inviare ai referenti istituzionali (Direzioni Distrettuali, Soggetti Gestori, Ufficio di Piano)
Art. 30 – RISORSE UMANE
L’ASP mette a disposizione il personale previsto dal Piano di adeguamento presentato in sede di domanda di accreditamento, nel rispetto delle qualifiche professionali prescritte dalle normative nazionali e regionali; assicura, altresì, il suo costante aggiornamento in coerenza alle evoluzioni professionali organizzative ed operative, per garantire che il servizio oggetto del Contratto sia dotato del migliore livello qualitativo professionale.
Per il personale messo a disposizione dall’ASP, dovrà essere assicurato il rispetto dei contratti di lavoro di riferimento, inclusa la contrattazione di secondo livello e tutte le relative indennità.
Art. 31 – REMUNERAZIONE DEL SERVIZIO
La remunerazione dei servizi accreditati, oggetto del Contratto di servizio è assicurata attraverso:
- il rimborso, a carico del Fondo Sanitario Regionale, dei costi delle prestazioni sanitarie erogate direttamente dall’ASP nei limiti dei volumi indicati ai precedenti artt. dal n. 11 al n. 20. Tali rimborsi sono di competenza del Distretto Pianura Ovest, per il solo servizio di Casa residenza anziani;
- le tariffe regionali per i servizi accreditati, a carico del Fondo regionale per la Non Autosufficienza. Il pagamento di tali tariffe regionali è di competenza, in quanto gestore del FRNA, del Distretto Pianura Ovest;
- le quote di contribuzione dovute dagli utenti direttamente sostenute dagli stessi o dai loro familiari cui dovrà essere indirizzata la relativa fatturazione.
Per gli utenti in determinate condizioni economiche, l’intera quota di contribuzione a carico dell’utente o parte di essa potrà essere sostenuta dal Comune di residenza, sulla base dei regolamenti comunali approvati.
Al momento dell’ingresso in struttura dovrà essere sottoscritto dall’ASP, dall’anziano e dai suoi familiari uno specifico contratto individuale di assistenza, che individui chiaramente il riparto economico della retta e le modalità attraverso le quali si possa addivenire ad una sua modifica.
Art. 32 – DETERMINAZIONE DEL COSTO DI RIFERIMENTO
L’entità delle tariffe e delle quote di contribuzione è calcolata sulla base:
- del costo di riferimento per il servizio accreditato;
- della valutazione del livello assistenziale degli utenti.
La valutazione del costo di riferimento per il servizio accreditato viene effettuato dalla Committenza sulla base dell’istruttoria condotta dall’Ufficio di Piano, tenendo conto degli elementi informativi forniti dall’ASP, previo contraddittorio con lo stesso, e delle indicazioni regionali; in particolare, per i servizi Casa residenza anziani e Centro diurno per anziani, si richiama la DGR 2110/2009 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.
Il costo del servizio viene determinato, in riferimento all’anno 2011, come di seguito indicato:
▪ €. 90,75 giornalieri per il servizio di Casa residenza anziani Centro assistenza anziani di San Xxxxxxxx in Persiceto;
▪ €. 91,46 giornalieri per il servizio di Casa residenza anziani Xxxxxx Xxxxxxx di Xxxxxxxxxx;
▪ €. 90,77 giornalieri per il servizio di Casa residenza anziani Santa Xxxxx delle Laudi di Sant’Agata Bolognese;
▪ € 52,00 giornalieri per il servizio di Centro diurno costo base ed €. 60,00 giornalieri per utenti con disturbi comportamentali.
Il costo di riferimento del servizio rideterminato annualmente in base alle tariffe previste dalla Regione Xxxxxx-Romagna viene comunicato al Distretto ai Comuni e agli utenti, contestualmente alla tariffa a carico del FRNA ed alla quota a carico dell’utente.
Nel caso in cui al gestore venga richiesto di effettuare attività di trasporto degli utenti per raggiungere il Centro diurno dalla propria abitazione e per rientrare alla conclusione delle attività, viene definita, così come previsto dalla DGR 2110/2009, la tariffa giornaliera di € 5,00 da ripartire in parti uguali alla quota a carico del FRNA e alla retta a carico dell’utente.
Art. 33 – DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE A CARICO DEL FRNA
L’importo della tariffa è calcolato dalla Committenza sulla base dell’istruttoria effettuata dall’Ufficio di Piano, del costo di riferimento del servizio accreditato e del case mix degli utenti per i posti ricompresi nel contratto di servizio e volti alla accoglienza residenziale definitiva e continuativa di anziani non autosufficienti.
In riferimento all’anno 2011, la tariffa a carico del FRNA si determina in:
▪ € 41,25 giornalieri per il servizio di Casa residenza anziani Centro assistenza anziani di San Xxxxxxxx in Persiceto;
▪ € 41,96 giornalieri per il servizio di Casa residenza anziani Xxxxxx Xxxxxxx di Xxxxxxxxxx;
▪ € 41,27 giornalieri per il servizio di Casa residenza anziani Santa Xxxxx delle Laudi di Sant’Agata Bolognese.
▪ € 23,00 giornalieri per il servizio di Centro diurno costo base ed €. 29,00 giornalieri per utenti con disturbi comportamentali.
▪ per l’assistenza residenziale temporanea di sollievo € 67 giornalieri a carico del FRNA limitatamente a soli 30 giorni di inserimento in struttura nell’arco dell’anno solare, anche se effettuati in periodi assistenziali diversi. Oltre il trentesimo giorno valgono le tariffe definite per i posti residenziali definitivi, mentre la quota a carico del FRNA è pari a € 44 giornalieri.
L’importo della tariffa è inclusiva di IVA se dovuta. Nello schema allegato al presente contratto è esplicitata la determinazione del costo del servizio, della tariffa a carico FRNA, della quota di contribuzione a carico dell’utente e/o del Comune di residenza di quest’ ultimo. Annualmente le schede di dettaglio per i due servizi dovranno essere aggiornate dalla Committenza e inviate formalmente all’ASP.
Per le Case residenza anziani le quote a carico del FRNA saranno adeguate in aumento o in decremento per il primo semestre dell’anno 2012, qualora la valutazione semestrale del case mix, effettuata nel mese di novembre 2011, evidenzi uno scostamento del 30% in più o in meno dei livelli A o B.
La Committenza darà formale comunicazione all’ASP della conferma o della modifica della tariffa a carico del FRNA e l’ASP provvederà a dare la necessaria informazione agli utenti.
In caso di ricovero ospedaliero dell’anziano la tariffa sarà corrisposta in misura pari al 45% a decorrere dal giorno successivo a quello di ricovero e fino al giorno precedente il rientro in struttura. Il Distretto, come previsto dalla convenzione in atto con il Comune capofila, provvederà alla liquidazione delle fatture relative alle quote a carico del FRNA.
L’ASP si impegna ad inviare al Servizio Economico Finanziario dell’Azienda USL di Bologna specifica fatturazione, sulla base della effettiva presenza degli ospiti in struttura e delle assenze programmate compresi ricoveri ospedalieri. I dati di attività relativi saranno acquisiti dal Distretto attraverso le rilevazioni mensili delle presenze assenze degli ospiti effettuate attraverso il sistema operativo GARSIA STRUTTURE ANZIANI. L’ASP si impegna, inoltre, ad inviare comunicare, a mezzo fax, al competente ufficio amministrativo distrettuale, entro il giorno 5 del mese successivo a quello di fatturazione copia della fattura sopraindicata.
Le fatture dovranno essere redatte tenendo conto degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell’art. 3 della L. 136 del 13.8.2010 e successive modificazioni, e di ogni altra norma prevista in materia.
Esse dovranno, inoltre, contenere i seguenti elementi:
- indicazione dettagliata del servizio prestato, con la indicazione degli ospiti di riferimento;
- indicazione del numero dell’ordine aziendale informatizzato.
L’Azienda USL provvederà all’effettuazione del pagamento della tariffa a carico del FRNA, tenendo conto delle rilevazioni delle giornate di presenza sopradette, entro 90 giorni dalla data di presentazione della fatturazione da parte dell’ASP.
Art. 34 – DETERMINAZIONE DELLE QUOTE DI CONTRIBUZIONE A CARICO DELL’UTENTE
La disciplina e la determinazione annuale delle quote di contribuzione a carico degli utenti, compete ai Comuni su istruttoria dell’Ufficio di Piano, nell’ambito degli indirizzi della Regione e del Comitato di Distretto. Tali quote vengono definite, di norma, entro la fine dell’esercizio precedente e vengono comunicate all’ASP contestualmente alla tariffa a carico del FRNA ed al costo del servizio.
Per l’anno 2011, le quote di contribuzione sono così determinate dai singoli Comuni:
▪ € 49,50 giornalieri per le Case residenza anziani;
▪ € 26,50 giornalieri per ricoveri temporanei di sollievo limitatamente a 30 giorni nell’anno solare;
▪ max € 20,50 giornalieri per il servizio di Centro diurno per anziani Cavallini di Crevalcore;
▪ max € 20,50 giornalieri per il servizio di Centro diurno per anziani di San Xxxxxxxx in Persiceto;
▪ max € 20,50 giornalieri per il servizio di Centro diurno per anziani di Calderara di Reno;
▪ max € 18,00 giornalieri per il servizio di Centro diurno per anziani Ca’ Rossa di Anzola dell’Xxxxxx;
▪ max € 20,50 giornalieri per il servizio di Centro diurno per anziani Centro diurno di Sala Bolognese.
Compete ai Comuni la raccolta della documentazione necessaria al calcolo della retta a carico dell’utente, mentre compete all’ASP l’individuazione dell’importo da porre a carico dell’utente.
L’ASP provvederà a comunicare all’utente o ai suoi familiari, e per conoscenza al Comune competente, la quota a loro carico provvedendo, inoltre, ad acquisire la formale accettazione dell’impegno a pagare la contribuzione dovuta.
Il Servizio Sociale comunica al Gestore i casi di esonero parziale o totale dal pagamento della contribuzione che viene posta a carico del Comune.
Art. 35 – RISCOSSIONE DELLE QUOTE DI CONTRIBUZIONE A CARICO DELL’UTENTE
L’ASP provvederà alla riscossione delle quote di contribuzione dovute dagli utenti, garantendo i seguenti elementi di trasparenza:
• la retta è giornaliera e viene pagata in via posticipata rispetto al mese di competenza;
• la retta a carico dell’anziano e la tariffa a carico del FRNA sono riconosciute dal primo giorno di ingresso nel servizio sino al giorno di dimissione/decesso compreso. Nel caso in cui il posto venga occupato nuovamente nello stesso giorno la stessa giornata non può essere contabilizzata una seconda volta;
• la retta a carico dell’ospite sarà pari al 45% per le giornate di ricovero ospedaliero o altre assenze concordate con l’ASP del servizio, in caso di posto oggetto del presente contratto di servizio;
• al momento dell’accesso in struttura residenziale deve essere corrisposto un deposito cauzionale pari ad una mensilità. Tale deposito sarà restituito all’anziano o ai suoi eredi al momento del decesso/dimissione mediante storno dalla retta residua dovuta o versamento entro 30 gg dal decesso/dimissioni;
• la retta a carico dell’utente sarà fatturata allo stesso o ai suoi familiari, secondo quanto previsto nel contratto di assistenza, mensilmente entro il 15 del mese successivo a quello di riferimento;
• le quote di compartecipazione del Comune verrà fatturata per tutti gli utenti mensilmente in un’unica fattura;
• in caso di errori di fatturazione l’ASP si impegna a restituire quote addebitate in eccesso o a trattenere quote addebitate in difetto, con la fattura del mese successivo, previa comunicazione all’utente.
Per agevolare il pagamento delle quote di contribuzione da parte degli utenti, l’ASP prevedrà le forme di riscossione più comuni (es. RID, bonifico bancario o utilizzo bollettini di c/c postale, POS).
L’utente che non paga entro il termine indicato è considerato “moroso”. L’ASP o suo incaricato invia all’utente moroso un sollecito di pagamento a mezzo raccomandata, avente valore di costituzione in mora. Nel sollecito l’ASP dovrà indicare le modalità ed il termine ultimo entro cui provvedere al pagamento. Trascorso inutilmente il termine indicato nel sollecito, l’ASP potrà procedere al recupero del credito tramite vie legali o normativamente ammesse.
All’utente moroso l’ASP addebita il corrispettivo dovuto, oltre al rimborso delle spese legali, le spese sostenute per il recupero del credito, le rivalutazioni ed interessi legali.
Al fine di evitare quanto sopra, l’ASP si impegna all’eventuale definizione, in accordo con l’utente, di modalità di pagamento rateizzato o dilazionato. Dalla seconda rata del piano di rateizzazione non corrisposta, l’utente è considerato moroso e l’ASP provvederà al recupero tramite le vie legali o normativamente ammesse.
L’ASP si impegna a certificare annualmente le spese per l'assistenza specifica, conteggiando, al netto di eventuali contributi e/o compartecipazione del Comune, il 50% della retta a carico dell'utente, ai sensi della DGR n. 2110/2009 par. p.a.
Art. 36 – SISTEMA INFORMATIVO – OPERATIVO GARSIA
Le parti assumono il sistema informativo GARSIA quale sistema unico di gestione e monitoraggio delle attività, movimentazione degli ospiti e risorse umane impiegate.
L’ASP si impegna all’utilizzo degli strumenti omogenei di presa in carico, valutazione e gestione, dei percorsi informatizzati di connessione gestionale ed informativa tra i diversi attori istituzionali del sistema di welfare e tra i diversi professionisti previsti nell’ambito del Sistema informativo-operativo GARSIA.
L’ASP si impegna, in particolare, all’utilizzo sistematico e continuo del modulo informatico GARSIA- STRUTTURE ANZIANI attraverso il quale sono gestiti:
- l’accesso/dimissione dell’anziano in struttura;
- il flusso informativo regionale FAR (assistenza residenziale e semiresidenziale per anziani);
- la rilevazione dei dati di attività e delle prestazioni erogate al fine di facilitare la gestione del presente contratto come, ad esempio: rilevazione presenze/ assenze degli ospiti, rilevazione presenza del personale infermieristico e della riabilitazione, rilevazione presenza del medico incaricato della attività clinica di diagnosi e cura;
- la valutazione periodica dell’anziano al fine della definizione semestrale del case-mix di struttura.
L’ASP si impegna a collaborare alla costante implementazione del Sistema informativo-operativo GARSIA, garantendo:
• l’utilizzo degli eventuali moduli aggiuntivi che saranno successivamente predisposti;
• il recepimento degli aggiornamenti che saranno via via proposti;
• la partecipazione del proprio personale agli specifici momenti formativi che saranno proposti/organizzati;
• la partecipazione ai momenti di verifica periodica sull’andamento del sistema che saranno predisposti a livello distrettuale e aziendale.
L’assolvimento dei debiti informativi locali, metropolitani e regionali, è riconosciuto dalle parti quale elemento indispensabile per il monitoraggio delle attività a sostegno della programmazione. L’eventuale mancato assolvimento dei debiti informativi da parte dell’ASP, fatto salvo il caso di impossibilità o ritardo non imputabile alla volontà dell’ASP stesso, comporta l’invio di una diffida e di un sollecito da parte del Distretto. Nel caso in cui l’ASP non ottemperi a quanto previsto nel sollecito, verrà applicata una penale di € 250.
Nel caso in cui sia verificata l’inattendibilità o la non veridicità dei dati forniti verrà comminata una penale pari a € 500 se, entro 15 giorni dalla contestazione, l’ASP non provvede alla sistemazione dei dati.
Penali di pari importo verranno reiterate nel caso di altri e successivi solleciti non ottemperati. Le penali verranno applicate mediante decurtazioni di pari importo sulla prima fattura successiva all’accertata inadempienza dell’ASP.
L’ASP assicura lo svolgimento in modo regolare e costante di ogni richiesta informativa definita dalla Regione o dalla Committenza, in base alle disposizioni ed alle modalità che saranno dagli stessi definite.
Art. 37 – FLUSSO INFORMATIVO SUI COSTI DI PRODUZIONE
I Committenti attivano, anche attraverso il sistema operativo GARSIA STRUTTURE ANZIANI, il necessario flusso informativo con l’ASP dei servizi, finalizzato a verificare, in modo condiviso e trasparente, la presenza o meno degli elementi di flessibilità gestionale che possono determinare la riduzione e/o l’aumento del costo di riferimento e il relativo adeguamento del sistema di remunerazione. I Committenti potranno predisporre strumenti idonei alla raccolta delle informazioni. A tal fine, l’ASP è tenuto a fornire tutta la documentazione necessaria. Ferme restando le responsabilità penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti, richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, l’ASP deve comunicare le eventuali variazioni sulle presenze di personale che modifichino gli elementi di cui si è tenuto conto, al fine della definizione del costo di riferimento, ciò per consentire di apportare le conseguenti necessarie riduzioni tariffarie.
L’eventuale mancato assolvimento dei debiti informativi da parte dell’ASP, fatto salvo il caso di impossibilità o ritardo non imputabile alla volontà dell’ASP stesso, comporta l’invio di un sollecito. L’eventuale mancato assolvimento dei debiti informativi da parte dell’ASP, fatto salvo il caso di impossibilità o ritardo non imputabile alla volontà dell’ASP stesso, comporta l’invio di una diffida e di un sollecito da parte del Distretto. Nel caso in cui l’ASP non ottemperi a quanto previsto nel sollecito, verrà applicata una penale di € 250.
Nel caso in cui sia verificata l’inattendibilità o la non veridicità dei dati forniti verrà comminata una penale pari a € 500 se, entro 15 giorni dalla contestazione, l’ASP non provvede alla sistemazione dei dati.
Penali di pari importo verranno reiterate nel caso di altri e successivi solleciti non ottemperati. Le penali verranno applicate mediante decurtazioni di pari importo sulla prima fattura successiva all’accertata inadempienza dell’ASP.
Art. 38 – CONFERIMENTO IN UTILIZZO DI BENI MOBILI ED IMMOBILI
I beni immobili, mobili, gli impianti, le attrezzature e i macchinari di proprietà dei Comuni o dell’Azienda USL, utilizzati per la realizzazione dei servizio oggetto del Contratto ed indicati nel Contratto di regolamentazione dell’uso di cui al successivo capoverso 5, sono concessi in uso, per la durata del presente Contratto di servizio, all’ASP, che ha l’obbligo di provvedere alla relativa conservazione e manutenzione ordinaria.
L’ASP potrà sub-concedere a terzi il godimento o l’uso dei beni o di parte di essi, qualora i terzi siano legati all’ASP da un contratto di fornitura per la realizzazione degli interventi e servizi previsti nel presente contratto, trasferendo sugli stessi i relativi obblighi ed oneri.
Le utenze relative agli impianti di esercizio degli immobili, sede del servizio oggetto del Contratto, ove possibile sono a carico all’ASP o ad altro soggetto da esso incaricato e di cui lo stesso risponda, in caso di non ottemperanza agli obblighi relativi,
La copertura assicurativa per danni a terzi – inclusi gli utenti, l’Ente proprietario e prestatori di lavoro
– a causa dell’attività espletata dall’ASP spetta all’ASP medesima. Nel caso di cui al capoverso 2, i terzi saranno tenuti anch’essi ad analoga copertura assicurativa.
Per disciplinare le modalità di gestione dei beni patrimoniali di cui trattasi, l’Ente proprietario e l’ASP sottoscrivono un apposito Contratto per disciplinare anche le modalità di valorizzazione dei beni stessi.
L’ASP ha l’obbligo di custodire i beni concessi in uso e di riconsegnare i beni medesimi all’Ente proprietario, alla cessazione della vigenza del presente Contratto, nello stato di fatto e di diritto nel quale si trovavano all’atto della consegna. La riconsegna dovrà constare da appositi verbali di consegna sottoscritti dalle parti.
Art. 39 – PROGRAMMI DI INVESTIMENTO
I rapporti tra i Committenti e l’ASP, in merito alla realizzazione degli investimenti, saranno formalizzati in apposita Convenzione, che prevedrà caratteristiche delle opere, modalità e tempi di realizzazione, criteri di finanziamento e oneri a carico di ciascun contraente.
TITOLO II
LINEE TECNICHE OPERATIVE PER L’ESERCIZIO DELLA SUBCOMMITTENZA DA PARTE DELL’ASP
Art. 40 – SERVIZI OGGETTO DI SUBCOMMITTENZA
Il Comune affida all’ASP l’esercizio della subcommittenza, nell’ambito della normativa regionale sull’accreditamento, per i seguenti servizi oggetto di accreditamento transitorio:
▪ assistenza domiciliare, gestito dal Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx;
▪ casa residenza anziani non autosufficienti per ricoveri temporanei post dimissione da strutture ospedaliere, relativamente alla struttura operativa di Crevalcore, gestito dalla Cooperativa C.A.D.I.A.I.;
▪ centro socio-riabilitativo residenziale per disabili La Corte del Sole, gestito dalla Cooperativa C.A.D.I.A.I.;
▪ centro semiresidenziale sociosanitario per disabili Accanto, gestito dalla Cooperativa C.A.D.I.A.I.;
▪ centro semiresidenziale sociosanitario per disabili Le Farfalle, gestito dalla Cooperativa C.A.D.I.A.I.;
▪ centro semiresidenziale sociosanitario per disabili Maieutica, gestito dalla Cooperativa Attività Sociali.
L’ASP, nell’esercizio della sub Committenza, è tenuta a rispettare:
− le linee tecniche operative espresse nel presente contratto;
− a fare riferimento, nell’elaborazione dei contratti di servizio da sottoscrivere con gli enti Gestori, agli schemi di contratto elaborati a livello di CTSS di Bologna, adattandoli alle caratteristiche tecniche dei servizi oggetto dei medesimi.
La riscossione delle quote di contribuzione per tutti i servizi di cui al presente articolo, limitatamente al periodo 1.07.2011 – 31.12.2011, verrà effettuata da ASP. Tale attività verrà compensata con una quota oraria (per il servizio di assistenza domiciliare) o giornaliera (per il centro sociosanitario diurno e residenziale per disabili) di € 0,70.
Con successivo protocollo tra committenza e subcommittenza verranno definite le modalità di gestione del recupero delle morosità e degli insoluti. Le parti convengono che, in ogni caso, per il periodo 1.07.2011 – 31.12.2011 questi ultimi non graveranno su ASP.
Art. 41 – SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE
I servizi domiciliari, nell’ambito degli interventi per la domiciliarità e, più complessivamente, del sistema locale dei servizi sociali a rete, sono volti ad assicurare il sostegno ai progetti di cura delle persone e delle famiglie nel loro ambiente di vita.
Il servizio verrà erogato attraverso il Consorzio Aldebaran, nell’ambito della concessione di accreditamento transitorio concesso, ai sensi della DGR 514/2009, con determinazione dirigenziale del Comune di San Xxxxxxxx in Persiceto, in quanto comune capofila, n. 1297 del 31.12.2010, così come modificata con determinazione dirigenziale n. 487 del 26.05.2011.
Nell’ambito della concessione al Consorzio Aldebaran, il contratto di servizio che l’ASP andrà a sottoscrivere con il medesimo Consorzio regolerà il rapporto tra i contraenti relativamente alla gestione dei seguenti servizi rivolti a:
a. assistenza domiciliare socio-assistenziale rivolta a persone non autosufficienti, numero ore indicativo: 29.000;
b. assistenza domiciliare per dimissioni protette, numero ore indicativo: 1.250;
c. assistenza domiciliare socio-educativa rivolta a disabili adulti non autosufficienti, numero ore indicativo 2.600.
Possono usufruire dei servizi domiciliari persone residenti o temporaneamente domiciliate nel territorio comunale che si trovano in condizione di fragilità sociale, di limitata autonomia o di non autosufficienza.
L’accesso al servizio avviene attraverso lo Sportello sociale comunale. La remunerazione del servizio in oggetto è assicurata attraverso:
a. le tariffe regionali per i servizi accreditati, a carico del Fondo Regionale per la Non Autosufficienza;
b. le quote di contribuzione dovute dagli utenti, eventualmente assunte a proprio carico, in misura totale o parziale, dai Comuni per gli assistiti in determinate condizioni economiche.
L’entità delle tariffe a carico del Fondo Regionale per la Non Autosufficienza e delle quote di contribuzione degli utenti è calcolata sulla base di quanto previsto dalla DGR 2110/2009:
Dall’1.07.2011
Servizio assistenziale con rimborso FRNA € 22,55
Costo per tempi di trasferimento € 18,00
Servizio socio educativo per disabili € 23,80
Costo per tempi di trasferimento € 19,50
Dall’1.01.2012, salvo adeguamenti dovuti alla normativa regionale:
Servizio assistenziale con rimborso FRNA € 23,25
Costo per tempi di trasferimento € 18,00
Servizio socio educativo per disabili € 24,50
Costo per tempi di trasferimento € 19,50
Art. 41 – CASA RESIDENZA ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI PER RICOVERI TEMPORANEI DA DIMISSIONI PROTETTE DA STRUTTURE OSPEDALIERE
Il servizio è destinato all’accoglienza di anziani non autosufficienti provenienti da dimissioni protette da strutture ospedaliere. Verrà erogato attraverso la Coop. C.A.D.I.A.I., nell’ambito della concessione di accreditamento transitorio, ai sensi della DGR 514/2009, con determinazione dirigenziale n. 1291 del 31.12.2010.
Il contratto di servizio che l’ASP andrà a sottoscrivere con la Coop. C.A.D.I.A.I. regolerà il rapporto tra i contraenti relativamente alla gestione del servizio Casa residenza anziani di Crevalcore – Polo Sanitario di Crevalcore per n. 18 posti per accoglienza residenziale temporanea a seguito di dimissione protetta dai reparti ospedalieri per acuti o da lungodegenze sanitarie, o in casi eccezionali e su richiesta della Committenza per ricoveri temporanei di sollievo.
L’accoglienza su posto residenziale temporaneo per dimissione protetta sarà autorizzata dal Distretto sulla base dei percorsi e secondo le modalità previste dal Regolamento Azienda USL “Approvazione regolamento aziendale per l’attivazione e gestione dei ricoveri di anziani non autosufficienti su posti temporanei”, approvato con Deliberazione del Direttore generale dell’Azienda USL n. 151 del 12.09.2008.
L’accoglienza residenziale temporanea, a seguito di dimissioni protette dai reparti ospedalieri o da lungodegenze, potrà essere effettuata anche attraverso la Centrale metropolitana post acuzie CEMPA, con contestuale segnalazione alla CCOT distrettuale e dalla Direzione delle attività sociosanitarie.
La remunerazione del servizio in oggetto è assicurata attraverso:
a. le tariffe regionali per i servizi accreditati, a carico del Fondo Regionale per la Non Autosufficienza, per i primi 30 giorni;
b. le quote di contribuzione dovute dagli utenti, eventualmente assunte a proprio carico, in misura totale o parziale, dai Comuni per gli assistiti in determinate condizioni economiche, per i giorni successivi ai primi 30.
L’entità delle tariffe e delle quote di contribuzione è calcolata, come previsto dalla DGR 2110/2009, sulla base del costo di riferimento per il servizio accreditato.
Il costo del servizio viene determinato in riferimento all’anno 2011 in complessivi € 90,89 giornalieri, come dall’allegata scheda di calcolo regionale.
Il costo di riferimento del servizio viene rideterminato annualmente di norma entro la fine dell’anno e comunque subordinatamente alle indicazioni regionali.
Art. 42 – CENTRO RESIDENZIALE SOCIO-RIABILITATIVO PER UTENTI DISABILI LA CORTE DEL SOLE
Il servizio è rivolto all’accoglienza residenziale di adulti disabili. Verrà erogato attraverso la Coop. C.A.D.I.A.I., nell’ambito della concessione di accreditamento transitorio, ai sensi della DGR 514/2009, con determinazione dirigenziale n. 1301 del 31.12.2010.
Il contratto di servizio che l’ASP andrà a sottoscrivere con la Cooperativa C.A.D.I.A.I. regolerà il rapporto tra i contraenti relativamente alla gestione del servizio Centro socio-riabilitativo residenziale
per disabili relativamente alla struttura operativa La corte del sole, ubicata in San Xxxxxxxx in Persiceto, per n. 18 posti residenziali di accoglienza residenziale di tipo definitivo e continuativo e n. 1 posto di accoglienza residenziale temporanea.
L’accesso al servizio avviene attraverso l’autorizzazione del Distretto/USSI Disabili, di concerto con lo Sportello sociale.
L’ASP e l’Azienda USL di Bologna – Distretto Pianura Ovest – per lo svolgimento delle funzioni sociali e socio-sanitarie si avvalgono di una équipe multidisciplinare competente per l’intero territorio di riferimento, composta da operatori comunali, dell’ASP e da operatori dipendenti dell’Azienda USL di Bologna (psicologi, assistenti sociali, educatori).
La remunerazione del servizio in oggetto è assicurata attraverso:
a. le tariffe regionali per i servizi accreditati, a carico del Fondo Regionale per la Non Autosufficienza;
b. le quote di contribuzione dovute dagli utenti, eventualmente assunte a proprio carico dai Comuni per gli assistiti in condizioni economiche disagiate, in misura totale o parziale.
L’entità delle tariffe e delle quote di contribuzione è calcolata, come previsto dalla DGR 1336/2010, sulla base:
− del costo di riferimento per il servizio accreditato;
− della valutazione del livello assistenziale degli utenti.
Con riferimento alla DGR 1336/10 punto 5, si valuta opportuno mantenere inalterato il costo del servizio relativo all’anno 2010 per cui a partire si riconosce fino al progressivo adeguamento al costo di riferimento regionale:
dall’1.07.2011 una quota giornaliera pro-capite pari a 173,37; dall’1.01.2012 una quota giornaliera pro-capite pari a €. 174,07.
Art. 43 – CENTRI SEMIRESIDENZIALI SOCIO-RIABILITATIVI PER UTENTI DISABILI
Il servizio è rivolto all’accoglienza di tipo semiresidenziale di persone disabili. Verrà erogato attraverso:
▪ la Coop. C.A.D.I.A.I., nell’ambito della concessione di accreditamento transitorio concesso, ai sensi della DGR 514/2009, con determinazione dirigenziale n. 1298 del 31.12.2010, per la struttura operativa Le Farfalle, ubicata a Xxx Xxxxxxxx xx Xxxxxxxxx, x. 00 posti;
▪ la Coop. C.A.D.I.A.I., nell’ambito della concessione di accreditamento transitorio concesso, ai sensi della DGR 514/2009, con determinazione dirigenziale n. 1299 del 31.12.2010, per la struttura operativa Accanto, ubicata a Crevalcore, n. 16 posti;
▪ la Coop. Attività sociali, nell’ambito della concessione di accreditamento transitorio concesso, ai sensi della DGR 514/2009, con determinazione dirigenziale n. 1300 del 31.12.2010, per la struttura operativa Maieutica, ubicata a Xxx Xxxxxxxx xx Xxxxxxxxx, x. 00 posti, di cui 3 a disposizione del Distretto Pianura Est;
L’ASP andrà a sottoscrivere il contratto di servizio con le Cooperative sopraindicate al fine di regolare il rapporto tra i contraenti relativamente alla gestione dei servizi sopra citati.
L’accesso al servizio avviene attraverso l’autorizzazione del Distretto/USSI Disabili, di concerto con lo Sportello sociale.
L’ASP e l’Azienda USL di Bologna – Distretto Pianura Ovest – per lo svolgimento delle funzioni sociali e socio-sanitarie si avvalgono di una équipe multidisciplinare competente per l’intero territorio di riferimento, composta da operatori comunali, dell’ASP e da operatori dipendenti dell’Azienda USL di Bologna (psicologi, assistenti sociali, educatori).
La remunerazione del servizio in oggetto è assicurata attraverso:
le tariffe regionali per i servizi accreditati, a carico del Fondo Regionale per la Non Autosufficienza;
le quote di contribuzione dovute dagli utenti, eventualmente assunte a proprio carico dai Comuni per gli assistiti in condizioni economiche disagiate, in misura totale o parziale.
L’entità delle tariffe e delle quote di contribuzione è calcolata, come previsto dalla DGR 1336/2010, sulla base:
− del costo di riferimento per il servizio accreditato;
− della valutazione del livello assistenziale degli utenti.
Tenendo conto della classificazione degli utenti per livello assistenziale al momento presenti in struttura e della presenza degli elementi di flessibilità gestionale, come esplicitati nell’allegata scheda di calcolo regionale, il costo per giornata di accoglienza si determina a seconda del livello di gravità:
Centro semiresidenziale socio-riabilitativo Le farfalle Dall’1.07.2011
livello MODERATO €. 53,87
livello SEVERO €. 74,10
livello COMPLETO €. 100,09
Dall’1.01.2012, salvo adeguamenti dovuti al case mix o alla normativa regionale: livello MODERATO €. 54,57
livello SEVERO €. 74,80
livello COMPLETO €. 100,79 Centro semiresidenziale socio-riabilitativo Accanto
Dall’1.07.2011
livello MODERATO €. 59,32
livello SEVERO €. 79,55
livello COMPLETO €. 105,54
Dall’1.01.2012, salvo adeguamenti dovuti al case mix o alla normativa regionale: livello MODERATO €. 60,02
livello SEVERO €. 80,25
livello COMPLETO €. 106,24 Centro semiresidenziale socio-riabilitativo Maieutica
Dall’1.07.2011
livello MODERATO €. 67,39
livello SEVERO €. 89,56
livello COMPLETO €. 117,94
Dall’1.01.2012, salvo adeguamenti dovuti al case mix o alla normativa regionale: livello MODERATO €. 68,09
livello SEVERO €. 90,26
livello COMPLETO €. 118,64
Sulla base del PAI/PEI definito il costo del servizio sarà così modificato:
▪ diminuzione di una quota del 20% del costo per il livello moderato nel caso di bisogni socio educativi lievi;
▪ aumento di una quota fino ad un massimo del 20% del livello completo in caso di presenza di disturbi comportamentali e bisogni socio assistenziali ed educativi complessi. Eventuali situazioni particolari che prevedano un rapporto individualizzato, potranno essere remunerate in modo specifico mediante un confronto puntuale sui maggiori costi effettivamente sostenuti e documentati dal Gestore, riconoscendo una percentuale di aumento fino al 35%.
Ai fini dell’aggiornamento della tariffa degli esiti della nuova valutazione hanno effetto dal punto di vista economico dal mese successivo alla valutazione stessa.
Il costo di riferimento del servizio viene rideterminato annualmente di norma entro fine anno.
Art. 44 – RISCOSSIONE
A partire dall’1.1.2012 i soggetti Gestori provvederanno alla riscossione delle quote di contribuzione dovute dagli utenti, garantendo i seguenti elementi di trasparenza:
• la retta è giornaliera e viene pagata in via posticipata rispetto al mese di competenza;
• la retta a carico dell’anziano e la tariffa a carico del FRNA sono riconosciute dal primo giorno di ingresso nel servizio sino al giorno di dimissione/decesso compreso. Nel caso in cui il posto venga occupato nuovamente nello stesso giorno la stessa giornata non può essere contabilizzata una seconda volta;
• la retta a carico dell’ospite sarà pari al 45% per le giornate di ricovero ospedaliero o altre assenze concordate con l’ASP del servizio, in caso di posto oggetto del presente contratto di servizio;
• al momento dell’accesso nelle strutture residenziali deve essere corrisposto un deposito cauzionale pari ad una mensilità. Tale deposito sarà restituito all’utente o ai suoi eredi al
momento del decesso/dimissione mediante storno dalla retta residua dovuta o versamento entro 30 gg dal decesso/dimissioni;
• la retta a carico dell’utente sarà fatturata allo stesso o ai suoi familiari e/o al Comune di residenza, secondo quanto previsto nel contratto di assistenza, mensilmente entro il 15 del mese successivo a quello di riferimento;
• in caso di errori di fatturazione l’ASP si impegna a restituire quote addebitate in eccesso o a trattenere quote addebitate in difetto, con la fattura del mese successivo, previa comunicazione all’utente.
Per agevolare il pagamento delle quote di contribuzione da parte degli utenti, i Gestori prevedranno le forme di riscossione più comuni (es. RID, bonifico bancario o utilizzo bollettini di c/c postale, POS).
L’utente che non paga entro il termine indicato è considerato “moroso”. Il Gestore o suo incaricato invia all’utente moroso un sollecito di pagamento a mezzo raccomandata, avente valore di costituzione in mora. Nel sollecito il Gestore dovrà indicare le modalità ed il termine ultimo entro cui provvedere al pagamento. Trascorso inutilmente il termine indicato nel sollecito, il Gestore provvederà all’invio di un secondo sollecito. Trascorso inutilmente il termine del secondo sollecito, il Gestore contatterà il Comune di residenza dell’utente moroso al fine di concordare modalità idonee al recupero del credito.
All’utente moroso il Gestore addebita il corrispettivo dovuto, oltre al rimborso delle spese legali, le spese sostenute per il recupero del credito, le rivalutazioni ed interessi legali.
Al fine di evitare quanto sopra, il Gestore si impegna all’eventuale definizione, in accordo con l’utente, di modalità di pagamento rateizzato o dilazionato.
Il Gestore si impegna a certificare annualmente le spese per l'assistenza specifica, conteggiando, al netto di eventuali contributi e/o compartecipazione del Comune, il 50% della retta a carico dell'utente, ai sensi della DGR n. 2110/2009 par. p.a.
Art. 45 – MONITORAGGIO
Il monitoraggio della regolare esecuzione del contratto di servizio verrà effettuato dall’ASP nei confronti dei sopracitati enti Gestori secondo le seguenti modalità:
- verifica periodica del PAI/PEI;
- invio mensile da parte dei soggetti Gestori all’ASP dei dati da quest’ultima richiesti ai fini dell’alimentazione del proprio sistema di controllo di gestione;
- esami documenti tecnici o amministrativo-contabili-gestionali;
- richieste di relazioni su specifici episodi o situazioni che potrebbero rappresentare inadempienza contrattuale;
- visite periodiche dell’Organismo Tecnico di Ambito Provinciale riguardanti il possesso da parte del servizio dei requisiti previsti dalla normativa sull’accreditamento.
Il servizio oggetto del presente Contratto dovrà consentire l’accesso alla propria sede, per le opportune verifiche, ai rappresentanti dell’ASP, che saranno nominativamente indicati all’ASP stesso.
TITOLO III
SERVIZI PER MINORI E MINORI E FAMIGLIE, DISABILI ADULTI E UTENTI SVANTAGGIATI ED ALTRI SERVZI NON SOGGETTI AD ACCREDITAMENTO
Art. 46 – MINORI E FAMIGLIE
Sono affidati all’ASP i servizi rivolti a minori e famiglie. In particolare:
o consulenza e aiuto alle famiglie che presentano difficoltà nella gestione dei figli;
o valutazione delle segnalazioni provenienti da terzi circa maltrattamenti subiti da minori;
o segnalazione agli organi giudiziari competenti delle situazioni di minori a grave rischio sociale per abbandono, maltrattamento, violenze ed abusi;
o consulenza e sostegno per problematiche familiari in situazioni ove sia presente una condizione di rischio, pregiudizio e disagio sociale del minore;
o attività di promozione dell’affido familiare sul territorio;
o percorsi di conoscenza per singoli o coppie che si propongono per un’esperienza di affidamento familiare;
o organizzazione di corsi di informazione/formazione alle coppie disponibili all’adozione;
o istruttori di coppie che esprimono disponibilità all’adozione;
o valutazione delle domande di affido familiare;
o attività istruttoria e monitoraggio relativi ad inserimenti di minori con interventi di sostegno agli affidatari;
o vigilanza e sostegno nel periodo di affido pre-adottivo e nel periodo post-adozione;
o azioni di vigilanza e protezione come descritto dall’Autorità Giudiziaria;
o rapporti e collaborazione con le strutture di accoglienza per minori;
o collaborazione per la realizzazione di progetti integrati con i servizi sanitari, elaborazione ed applicazione di protocolli d’intesa;
o attuazione dei provvedimenti disposti dall’autorità giudiziaria;
o indagini psico-sociali sui minori e dei loro nuclei su richiesta dell’autorità giudiziaria;
o gestioni dei minori in tutela ai comuni;
o interventi rivolti a minorenni clandestini presenti sul territorio del Distretto, non accompagnati o colti in flagranza di reato;
o valutazione socio-sanitaria e predisposizione di interventi di sostegno nelle situazione di interruzione volontaria di gravidanza in minorenni.
L’ASP ha una specifica unità organizzativa per la gestione delle attività sopracitate. L’unità organizzativa può essere attivata:
▪ dallo sportello sociale del Comune;
▪ direttamente da altri organismi quali Tribunali dei minori e Giudice tutelare, Unità organizzative del Distretto, ecc.
Per lo svolgimento delle attività a rilievo sociosanitario l’ASP e l’Azienda USL di Bologna – Distretto Pianura Ovest – si avvalgono di una équipe multidisciplinare competente per l’intero territorio di riferimento.
L’équipe multidisciplinare è composta da operatori comunali, dell’ASP e da operatori dipendenti dell’Azienda USL di Bologna (psicologi, assistenti sociali, educatori).
I rapporti fra l’Azienda USL e l’ASP, in merito alle attività sociosanitarie rivolte a minori e disabili adulti, sono regolamentate da apposita convenzione.
Art. 47 – DISABILI ADULTI E UTENTI SVANTAGGIATI
Le attività afferenti l’area si concretano in:
o definizione di progetti di intervento relativi a persone adulte con disabilità;
o interventi di supporto alle famiglie (consulenza e aiuto), colloqui di aiuti di sostegno individuali, attivazione di gruppi di auto aiuto;
o attività finalizzate a
- inserimenti in centri semiresidenziali: accoglienza diurna di disabili non autosufficienti a rischio di emarginazione;
- inserimenti in centri residenziali: collocazione in strutture del territorio e non di disabili che necessitano di assistenza continuativa, privi di famiglia o per i quali la permanenza all’interno del nucleo familiare risulti temporaneamente o definitivamente impossibile o molto problematica;
- inserimenti in laboratori protetti: strutture formative e/o produttive dove possono essere realizzati percorsi individualizzati di transizione al lavoro o di mantenimento e/o potenziamento delle abilità o autonomie;
o interventi volti a favorire l’inserimento lavorativo: borse lavoro orientative, borse lavoro finalizzate all’assunzione e borse lavoro a carattere assistenziale;
o interventi di sostegno volti a favorire la permanenza presso il domicilio delle persone con disabilità grave o gravissima che necessitano di assistenza continuativa;
o partecipazione alle commissioni distrettuali per la L. 104/92 e a quelle previste dalla L. 68/99 che dà diritto di accesso al sistema per l’inserimento lavorativo dei disabili;
o erogazione di borse lavoro ad utenti del SERT territoriali, presso imprese del territorio o servizi pubblici, su relazione dell’assistente sociale competente.
Le attività di cui al precedente ed al presente articolo sono finanziate dalla quota capitaria di € 22,80 per abitante.
Art. 48 - GESTIONE ORE E POSTI DI SERVIZI SOGGETTI AD ACCREDITAMENTO NON FINANZIATI DAL FRNA
E’ disciplinata dal presente articolo quella parte di servizi (ore di assistenza domiciliare o posti in struttura semiresidenziale o residenziale) che, pur essendo soggetti ad accreditamento, non sono finanziabili del FRNA in quanto:
- pur risultando autorizzati, non sono stati accreditati transitoriamente;
- risultano accreditati, ma gli utenti non risultano in possesso di certificazione di non autosufficienza;
- risultano accreditati e gli utenti risultano in possesso di certificazione, ma le risorse programmate nell’ambito del FRNA non risultano capienti per sostenerne gli oneri.
Tali posti o ore di assistenza domiciliare sono affidati alla gestione del medesimo soggetto gestore delle ore o dei posti accreditati.
Al soggetto gestore è riconosciuta la medesima remunerazione prevista per le ore o i posti accreditati, salvo che tali prestazioni siano garantite da personale con qualifica ridotta rispetto a quella prevista per i servizi accreditati.
Per tale ore o posti le modalità di accesso, così come i criteri e le rette di compartecipazione degli utenti sono le medesime.
Art. 49 - GESTIONE SERVIZIO PASTI
Il servizio di consegna pasti a domicilio, qualora sia erogato in presenza e contestualmente ad una prestazione di assistenza domiciliare, anche non finanziata dal FRNA, è considerato servizio accessorio e pertanto risulta erogato dal medesimo soggetto accreditato e soggetto alle stesse regole per l’accesso.
Nel caso in cui il servizio di consegna pasti a domicilio non acceda ad altre prestazioni di assistenza domiciliare, o comunque non sia contestuale ad esse, il servizio è comunque affidato al medesimo soggetto accreditato per la gestione del servizio di assistenza domiciliare, con le medesime modalità d’accesso. Il soggetto gestore sarà remunerato per l’impiego di personale con qualifica ridotta.
I criteri di compartecipazione dell’utente e le rette relative sono fissate dal comune.
TITOLO IV
NORME DI CARATTERE GENERALE
Art. 50 – CONTINUITA’ DEL SERVIZIO
L’erogazione del servizio agli utenti, così come programmato, non può essere interrotta o sospesa se non per gravissime cause di forza maggiore.
In caso di sciopero l’ASP si impegna a osservare e a far osservare le norme di garanzia per il funzionamento dei servizi pubblici essenziali, nel rispetto di quanto previsto dalla legge 146/90 e successive modificazioni ed integrazioni al fine di assicurare la comunicazione preventiva e tempestiva agli utenti.
In caso di interruzione o sospensione degli interventi e servizi, per cause indipendenti sia dalla volontà dei Committenti che dell’ASP, quest’ultimo dovrà apprestare tutte le più opportune misure per affrontare le situazioni di emergenza ed informare gli utenti. L’ASP avrà cura di informare tempestivamente i Committenti sulle motivazioni e cause della interruzione o sospensione.
In caso di interruzione o sospensione di interventi e servizi derivanti da volontà dei Committenti, per esigenze di pubblico interesse, I Committenti s'impegnano a darne congruo preavviso all’ASP per consentire l’opportuna informazione dell’utenza.
Al di fuori dei casi espressamente previsti dal presente atto o dalla legge, l’interruzione del servizio è sempre e comunque vietata.
Art. 51 – MONITORAGGIO DELLA REGOLARE ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Il monitoraggio della regolare esecuzione del contratto di servizio verrà effettuato dai Committenti secondo le seguenti modalità:
- invio trimestrale di report su dati concordati;
- esame documentale delle informazioni tecniche ed amministrativo-contabile-gestionale fornite dall’ASP;
- richiesta dei Committenti all’ASP di relazione su specifici episodi o situazioni che potrebbero rappresentare inadempienza contrattuale;
- visite di verifica richieste dai Committenti all’Organismo Tecnico di Ambito Provinciale, riguardanti il possesso da parte del servizio dei requisiti previsti dalla normativa sull’accreditamento.
L’ASP dovrà consentire l’accesso alla propria sede, per le opportune verifiche, ai rappresentanti della Committenza, che saranno nominativamente indicati all’ASP stesso.
Art. 52 – SOSPENSIONE O RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO. PENALI.
La sospensione o la revoca dell'accreditamento comportano rispettivamente la sospensione dell'esecuzione o la risoluzione di diritto del presente Contratto, senza la maturazione di indennizzi o simili a favore dell’ASP per il periodo ulteriore e successivo.
La parte Committente si riserva la facoltà di risolvere il Contratto, previa diffida con un preavviso di almeno trenta giorni, ai sensi e nei casi previsti dagli articoli 1453 e ss. del C.c. in caso di inadempimento. In particolare si riserva di procedere ai sensi dell’art. 1456 C.c. (Risoluzione di Diritto), salvo in ogni caso il risarcimento del danno, nei seguenti casi:
a. interruzione della continuità del servizio per motivi imputabili all’ASP, così come previsto nell’art. 48 sopra citato;
b. grave e reiterata violazione di un adempimento, non eliminata in seguito a formale diffida;
c. impiego di personale inadeguato o insufficiente rispetto ai requisiti minimi dichiarati o agli standard concordati;
d. inosservanza delle norme di legge in materia di lavoro, previdenza, infortuni, sicurezza e privacy;
e. comportamenti gravemente offensivi della dignità degli assistiti da parte degli operatori del servizio.
È prevista l’ applicazione di una penale di €. 500,00/die per ogni violazione non rimossa in seguito a diffida formale, inviata mediante raccomandata con A.R, o sua reiterazione.
Art. 53 – MODALITA’ DI REVOCA O DI REVISIONE DEL CONTRATTO
Qualora si verifichino obiettive sopravvenienze giuridiche o di fatto, che siano tali da rendere il presente contratto non più confacente all'interesse pubblico, si applica l'articolo 11, comma 4, della legge n. 241/1990 che per tale ipotesi configura un potere di revoca in capo all’Amministrazione.
In tale fattispecie si riconosce all’ASP un indennizzo a favore dell’ASP viene convenuto in misura pari al 50% del danno emergente, comunque con esclusione di qualsiasi indennizzabilità del lucro cessante. Costituiscono sopravvenienze ai fini in esame, in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti circostanze:
a) aggiornamento della programmazione di ambito distrettuale;
b) approvazione di nuove leggi o normative che incidano significativamente sull'organizzazione del servizio, anche sotto il profilo della diminuzione delle risorse a disposizione del Committente;
c) modifica del sistema regionale di tariffazione dei servizi accreditati;
d) modifica del sistema distrettuale di contribuzione degli utenti al costo dei servizi;
e) modifica del sistema di accesso ai servizi;
f) variazioni significative dell’andamento della domanda.
Il recesso può essere esercitato anche sotto la forma della rinegoziazione del contratto.
Qualora si verifichino i presupposti per la revoca o il recesso a norma dei comma precedenti e non sussistano ragioni di urgenza o situazioni tali da precludere una rinegoziazione del contratto, il Committente formula all’ASP una proposta di modifica delle pattuizioni. Se le parti non raggiungono un'intesa per la rinegoziazione entro 30 giorni dal ricevimento della proposta, la revoca o il recesso possono essere esercitati unilateralmente da parte del Committente.
La rinegoziazione non può comunque svolgersi in contrasto con l’atto di accreditamento.
Il Committente può modificare unilateralmente le condizioni del rapporto al verificarsi delle seguenti circostanze e nei limiti indicate per ciascuna di esse:
a) ridefinizione della ripartizione degli oneri tra FRNA e Comuni / utente
b) rimodulazione del rapporto di assistenza sanitaria, al fine di far salva la compatibilità e sostenibilità del FSR, fermo restando il rapporto minimo previsto dalle indicazioni regionali in materia.
Le parti procederanno inoltre a modificare consensualmente il Contratto presente, coerentemente a quanto previsto nell’atto di accreditamento transitorio, in caso di modifica consensuale del programma di adeguamento gestionale.
Art. 54 – PAGAMENTI E INTERESSI DI MORA
I pagamenti dei Committenti all’ASP devono essere effettuati entro 90 giorni dal ricevimento della fattura. I termini di decorrenza sono stabiliti come segue:
- il 15 del mese tutte le fatture registrate tra il primo ed il quindicesimo giorno del mese stesso;
- il 30 del mese tutte le fatture registrate tra il sedicesimo e l’ultimo giorno del mese stesso.
Scaduti i termini di pagamento senza che sia stato emesso il mandato, al creditore spetteranno, a fronte di specifica richiesta da parte , gli interessi moratori così articolati:
- fino al 180° giorno dalla data in cui la fattura è pervenuta l’applicazione degli interessi legali, di cui all’art.1284 C.C., fissati annualmente con Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, maturati alla data di emissione del mandato;
- dal 181° giorno, fino alla data di emissione del mandato, sono riconosciuti gli interessi di mora in misura pari al tasso fissato annualmente con decreto dei Ministri dell’Economia e delle Finanze e delle Infrastrutture e Trasporti.
Le fatture dovranno contenere tassativamente i seguenti elementi:
- indicazione dettagliata del servizio prestato, con la indicazione degli ospiti di riferimento;
- indicazione del numero dell’ordine aziendale informatizzato;
- indicazione del codice identificativo di gara (CIG).
Art. 55 – PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
L’ASP s’impegna al rispetto del D. Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e, in particolare, si obbliga a trattare esclusivamente i dati personali e sensibili indispensabili per le proprie attività istituzionali.
2. I Committenti e l’ASP sono contitolari dei dati relativi agli utenti e adotteranno le misure organizzative più opportune per facilitare lo scambio delle informazioni e del materiale documentale, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.
Con particolare riferimento ai dati sanitari ai sensi e per gli effetti dell’art. 29 del D. Lgs. n. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, l’ASP è nominato dall’Azienda USL di Bologna quale responsabile esterno di trattamento dei dati personali, per quanto sia necessario alla corretta esecuzione del presente contratto di servizio.
La titolarità del trattamento dei dati personali di tipo sanitario rimane in capo all’Azienda USL di Bologna alla quale, pertanto, competono le decisioni sulle modalità e finalità di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza.
L’ ASP in qualità di Responsabile esterno di trattamento è tenuto a:
- garantire la liceità e la correttezza dei trattamenti effettuati;
- garantire la qualità e la quantità dei dati oggetto di trattamento, con specifico riferimento ai profili di esattezza, aggiornamento, pertinenza, non eccedenza rispetto alle finalità di trattamento, nonché di completezza;
- non utilizzare i dati e le informazioni acquisite per finalità che non siano strettamente connesse agli scopi della presente convenzione. In caso di accertato inadempimento, l’Azienda USL ha facoltà di dare immediata risoluzione al rapporto in essere;
- raccogliere i dati con modalità che garantiscano la riservatezza degli interessati e conservare i medesimi per un periodo non superiore a quello necessario per le finalità di trattamento e, comunque, in base alle disposizioni che disciplinano modalità e tempi di conservazione degli atti amministrativi.
In base alla nomina di responsabile esterno di trattamento, l’ASP deve in particolare curare i seguenti adempimenti:
- nominare gli incaricati di trattamento e fornire loro dettagliate istruzioni operative, in armonia con le istruzioni ricevute dall’Azienda USL di Bologna, in quanto titolare;
- trasmettere all’Azienda USL di Bologna l’indicazione nominativa dei soggetti nominati ”incaricati” di trattamento, opportunamente aggiornata in caso di variazione dell’elenco dei nominativi;
- verificare, almeno con cadenza annuale, la sussistenza delle condizioni per la conservazione dei profili e dei livelli di autorizzazione assegnati ai singoli incaricati di trattamento;
- fornire le informative agli interessati ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs 196/03 e raccogliere e conservare, nei casi previsti, la documentazione che attesti il consenso ai trattamenti da parte degli interessati;
- assicurare la predisposizione e l’aggiornamento di un sistema di sicurezza dei dati, in conformità alle misure minime ed idonee prescritte dal D. Lgs. 196/03; in ogni caso i dati dovranno essere conservati con modalità tali da impedire rischi di distruzione, perdita, alterazione, intrusione o accesso da parte di soggetti non abilitati o autorizzati;
- fornire alla Azienda USL di Bologna una relazione descrittiva delle misure di sicurezza adottate;
- predisporre il Documento Programmatico per la Sicurezza ai sensi del D.Lgs. 196/03.
L’Azienda USL di Bologna, in qualità di titolare di trattamento ha facoltà di vigilare, anche tramite verifiche periodiche, sulla puntuale osservanza dei compiti e delle istruzioni impartite nei punti precedenti.
Si precisa inoltre che agli artt. 161-172 del D. Lgs. 196/03 sono previste singole ipotesi di illecito amministrativo e penali correlate ai profili di responsabilità in caso di inosservanza delle disposizioni in materia di protezione di dati personali.
La presente nomina deve essere accettata ed è condizionata, per oggetto e durata, alla convezione in corso di esecuzione e si intenderà revocata di diritto alla cessazione del rapporto medesimo o alla risoluzione dello stesso per qualsiasi causa.
Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si rinvia alle disposizioni generali in materia di protezione dei dati personali.
Art. 56 – SPESE CONTRATTUALI E DI REGISTRAZIONE
Il presente contratto è esente da imposta di bollo, ai sensi DPR n. 642 del 26/10/1972, e soggetto a registrazione solo in caso di uso.
Art. 57 – ELEZIONE DEL FORO
In caso di lite tra le Parti, il Foro competente è quello di Bologna.
Art. 58 – NORME FINALI
Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel presente Contratto, si applicano le norme del Codice Civile e le altre normative vigenti che regolano la materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell’atto.
Luogo e data di stipulazione del contratto San Xxxxxxxx in Persiceto, 1° luglio 2011
Per il Comune di Anzola dell’Xxxxxx Dott.ssa Xxxxxx Xxxx Per l’Azienda USL di Bologna – Distretto
di Committenza e Garanzia Pianura Ovest Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxx Per l’ASP Seneca Dott.ssa Xxxxx Xxxxxx
Allegati al Presente contratto:
A) Provvedimento di accreditamento
B) Programma di adeguamento
C) Scheda di dettaglio sulla applicazione degli elementi di flessibilità anno 2011 per Case residenza anziani e Centri diurni
DETERMINAZIONE N. 1297 DEL 31/12/2010
Classifica 07.12
Oggetto: ACCREDITAMENTO TRANSITORIO. PROVVEDIMENTO RELATIVO AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE
IL DIRIGENTE AREA SERVIZI ALLA PERSONA
Ai sensi della DGR 514/2009, punto 6.3.3, Allegato 1;
Vista la normativa regionale dell’Xxxxxx-Romagna in materia di accreditamento dei servizi sociali e socio-sanitari ed in particolare:
- l’art. 38 della L.R. 2/2003 e successive modificazioni ed integrazioni;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 772/2007;
- l’art. 23 della L.R. 4/2008;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 514/2009;
- le deliberazioni della Giunta Regionale n. 2110/2009, n. 219/2010 e n. 1336/2010;
Vista la determinazione del Direttore Generale Sanità e Politiche Sociali della Regione Xxxxxx- Romagna n. 1102 del 10/02/2010 avente ad oggetto l’approvazione dello schema-tipo valevole per il rilascio dell’accreditamento transitorio;
Vista la convenzione sottoscritta tra l’Azienda USL di Bologna, il Comune di Anzola dell’Xxxxxx, il Comune di Calderara di Reno, il Comune di Crevalcore, il Comune di Sala Bolognese, il Comune di San Xxxxxxxx in Persiceto ed il Comune di Sant’Agata, ed in particolare l’art. 5 che, ai sensi della DGR 514/2009 (punto 3 dell’allegato 1), individua il Comune di San Xxxxxxxx in Persiceto quale soggetto istituzionale competente al rilascio dell’accreditamento;
Preso atto:
- delle deliberazioni con le quali i Consigli Comunali dei sei Comuni componenti il Distretto hanno individuato il soggetto istituzionalmente competente nel comune di San Xxxxxxxx in Persiceto (per il Comune di San Xxxxxxxx in Persiceto con deliberazione n. 11 del 29/01/2010);
- del decreto n. 9 del 1/3/2010 prot. 9512 che attribuisce la direzione dell’Area Servizi alla Persona al Dirigente del Comune di San Xxxxxxxx in Persiceto xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxx;
Considerato che con deliberazione di Giunta comunale n. 110 del 20.05.2010 di approvazione del Programma attuativo 2010 sono state adottate le indicazioni sulle tipologie e le quantità dei servizi idonei a soddisfare il fabbisogno individuato, indicazioni successivamente dettagliate con verbale del Comitato di Distretto del 9.12.2010;
Vista la domanda presentata da Consorzio Aldebaran Società Cooperativa Sociale per l’accreditamento transitorio del servizio di assistenza domiciliare, la cui sede legale è situata in Bologna, xxx Xxxxxxxx xx Xxxxxxx, x. 0;
Attestata, sulla base delle valutazioni dell’Ufficio di Piano, la permanenza della coerenza della struttura con il fabbisogno indicato nella programmazione territoriale;
Dato atto che, in base all’istruttoria condotta dall’Ufficio di Piano sui requisiti e le condizioni oggettive e soggettive previste dalla normativa vigente, il servizio oggetto della domanda documenta il possesso delle condizioni previste per l’accreditamento transitorio di cui ai punti 6.1 e
6.2 dell’allegato 1 della DGR 514/2009.
In particolare, la domanda presentata contiene la documentazione relativa a:
- la forma del rapporto già in essere con l’ASP Seneca, di cui al punto 6.1 della DGR 514/2009:
contratto repertorio n. 6212 (validità dall’1.09.2006 al 31.08.2009) e proroga rapporto in essere dell’ASP Seneca (subentrata al Comune di Anzola dell’Xxxxxx) Prot. N. 4581 del 26.11.2009;
- la presentazione, in data 30.09.2010, del programma di adeguamento, redatto secondo le indicazioni contenute nell’allegato A, punto 1.3, della DGR 514/2009, dell’organizzazione e della gestione del servizio per il quale si chiede l’accreditamento, al fine di pervenire, al momento della cessazione dell’accreditamento transitorio, alla responsabilità gestionale unitaria e complessiva ed al superamento della frammentazione nell’erogazione dei servizi alla persona, al possesso dei requisiti previsti per l’accreditamento definitivo, assicurando quindi l’organizzazione, la gestione e lo svolgimento delle attività assistenziali e di cura, comprensive dell’assistenza infermieristica e riabilitativa per i servizi residenziali, in modo unitario ed integrato, con un unico soggetto (individuato nel programma) che si assume l’esclusiva e completa responsabilità, garantendo altresì che l’organizzazione e l’erogazione dei servizi alberghieri e di supporto in qualsiasi forma prodotti, sia integrata con le attività assistenziali e di cura e persegua l’obiettivo del benessere complessivo dell’utente;
- il possesso dei requisiti tecnici valevoli nel regime di accreditamento transitorio, con particolare riferimento al rispetto della percentuale prevista per il personale assistenziale di base e la percentuale di operatori comunque in possesso della qualifica di OSS – Operatore sociosanitario, come previsto dalla DGR 514/2009, Allegato 1, punto 6.2, lettera
g) e Allegato A, punto 1.3, lettera f);
- l’accettazione del sistema di remunerazione delle prestazioni sulla base della tariffa di cui alla DGR 2110/2010;
DETERMINA
- di concedere, in favore di Consorzio Aldebaran Società Cooperativa Sociale l’accreditamento transitorio del servizio di assistenza domiciliare, la cui sede operativa è situata in Bologna, xxx Xxxxxxxx xx Xxxxxxx, x. 0;
- di specificare che l’accreditamento transitorio è rilasciato per 4.000 ore di assistenza domiciliare assistenziale e 3.000 ore di assistenza domiciliare socioeducativa;
- di precisare che l’accreditamento transitorio avrà durata dalla decorrenza del contratto di servizio fino al 31.12.2013, termine entro il quale il soggetto gestore individuato nel programma di adeguamento dovrà aver presentato, così come definito dalla normativa regionale e a pena di decadenza, la domanda di accreditamento definitivo;
- di stabilire che il programma di adeguamento può essere modificato od integrato nel corso della sua attuazione, al fine comunque di garantire il raggiungimento degli obiettivi fissati dalle direttive regionali in materia di accreditamento sociosanitario;
- di stabilire che a seguito del presente provvedimento sarà stipulato apposito contratto di servizio disciplinante gli effetti giuridici ed economici, in coerenza con la programmazione annuale e le relative risorse;
- di precisare che la stipulazione del contratto di servizio conseguente alla concessione dell’accreditamento transitorio comporta la completa ridefinizione e trasformazione dei rapporti negoziali in essere per l’erogazione delle prestazioni e l’accettazione, da parte del soggetto gestore, del nuovo sistema di remunerazione del servizio accreditato;
- di stabilire che il soggetto gestore della struttura accreditata è tenuto a presentare, ai fini dell’esercizio delle funzioni istituzionali di verifica e controllo, l’apposita relazione a cadenza almeno annuale prevista dalla DGR 514/2009, Allegato 1, punto 6.6 e dall’Allegato A, punto 1.3, lettera h), nonché a collaborare con l’Organismo tecnico e l’Ufficio di Piano distrettuale in relazione alle attività di monitoraggio e accompagnamento previste dalla DGR 514/2009, Allegato 1, punto 6.6;
- di individuare i seguenti casi in cui l’accreditamento transitorio può essere, nel rispetto delle procedure previste, temporaneamente sospeso o definitivamente revocato:
o venir meno dei requisiti previsti per la concessione dell’accreditamento;
o gravi e/o ripetute inadempienze degli obblighi assunti con il contratto di servizio;
o mancato rispetto delle disposizioni contenute nella contrattazione collettiva e degli obblighi in materia di sicurezza del lavoro;
nei casi sopra previsti, l’adozione dei provvedimenti di sospensione e di revoca dovrà essere necessariamente preceduta, salvo che il venir meno dei requisiti e delle condizioni previste non pregiudichi la sicurezza degli assistiti e dei lavoratori, da una diffida emanata dal soggetto competente e contenente la prescrizione a provvedere ai necessari adeguamenti, entro il termine che verrà determinato in relazione agli adempimenti richiesti. Nel caso che le inadempienze del gestore pregiudichino la sicurezza degli utenti, la diffida di cui al punto precedente prevederà una esecuzione immediata degli adeguamenti. La sospensione o la revoca dell'accreditamento comporterà rispettivamente la sospensione dell'esecuzione o la risoluzione di diritto del contratto di servizio, senza la maturazione di indennizzi o simili a favore del produttore per il periodo ulteriore e successivo;
- di pubblicare il presente provvedimento sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx e di aggiornare l’elenco dei servizi transitoriamente accreditati e dei relativi gestori, dandone altresì comunicazione alla Regione Xxxxxx-Romagna, ai sensi di quanto previsto dalla DGR 514/2009.
X.X.Xxxxxxxxx, lì 31/12/2010
IL DIRIGENTE AREA SERVIZI ALLA PERSONA XXXXXXXX XXXXXX
DETERMINAZIONE N. 1292 DEL 31/12/2010
Classifica 07.12
Oggetto: ACCREDITAMENTO TRANSITORIO. PROVVEDIMENTO RELATIVO AL SERVIZIO DI CENTRO DIURNO ASSISTENZIALE PER ANZIANI CON SEDE A ANZOLA DELL’XXXXXX, XXX XXX XXXXXX, X. 00
IL DIRIGENTE AREA SERVIZI ALLA PERSONA
Ai sensi della DGR 514/2009, punto 6.3.3, Allegato 1;
Vista la normativa regionale dell’Xxxxxx-Romagna in materia di accreditamento dei servizi sociali e socio-sanitari ed in particolare:
- l’art. 38 della L.R. 2/2003 e successive modificazioni ed integrazioni;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 772/2007;
- l’art. 23 della L.R. 4/2008;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 514/2009;
- le deliberazioni della Giunta Regionale n. 2110/2009, n. 219/2010 e n. 1336/2010;
Vista la determinazione del Direttore Generale Sanità e Politiche Sociali della Regione Xxxxxx- Romagna n. 1102 del 10/02/2010 avente ad oggetto l’approvazione dello schema-tipo valevole per il rilascio dell’accreditamento transitorio;
Vista la convenzione sottoscritta tra l’Azienda USL di Bologna, il Comune di Anzola dell’Xxxxxx, il Comune di Calderara di Reno, il Comune di Crevalcore, il Comune di Sala Bolognese, il Comune di San Xxxxxxxx in Persiceto ed il Comune di Sant’Agata, ed in particolare l’art. 5 che, ai sensi della DGR 514/2009 (punto 3 dell’allegato 1), individua il Comune di San Xxxxxxxx in Persiceto quale soggetto istituzionale competente al rilascio dell’accreditamento;
Preso atto:
- delle deliberazioni con le quali i Consigli Comunali dei sei Comuni componenti il Distretto hanno individuato il soggetto istituzionalmente competente nel comune di San Xxxxxxxx in Persiceto (per il Comune di San Xxxxxxxx in Persiceto con deliberazione n. 11 del 29/01/2010);
- del decreto n. 9 del 1/3/2010 prot. 9512 che attribuisce la direzione dell’Area Servizi alla Persona al Dirigente del Comune di San Xxxxxxxx in Persiceto xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxx;
Considerato che con deliberazione di Giunta comunale n. 110 del 20.05.2010 di approvazione del Programma attuativo 2010 sono state adottate le indicazioni sulle tipologie e le quantità dei servizi idonei a soddisfare il fabbisogno individuato, indicazioni successivamente dettagliate con verbale del Comitato di Distretto del 9.12.2010;
Vista la domanda presentata da ASP Seneca per l’accreditamento transitorio del servizio di centro diurno assistenziale per anziani, che si svolge presso la struttura sita in Anzola dell’Xxxxxx – Xxx XXX Xxxxxx, x. 00;
Attestata, sulla base delle valutazioni dell’Ufficio di Piano, la permanenza della coerenza della struttura con il fabbisogno indicato nella programmazione territoriale;
Dato atto che, in base all’istruttoria condotta dall’Ufficio di Piano sui requisiti e le condizioni oggettive e soggettive previste dalla normativa vigente, la struttura oggetto della domanda documenta il possesso delle condizioni previste per l’accreditamento transitorio di cui ai punti 6.1 e
6.2 dell’allegato 1 della DGR 514/2009.
In particolare, la domanda presentata contiene la documentazione relativa a:
- la forma del rapporto già in essere con:
• il Servizio Sanitario Regionale – Azienda USL Bologna – Distretto Pianura Ovest, di cui al punto 6.1 della DGR 514/2009, determinazione del Direttore di Distretto n. 1 del 2.01.2008 avente per oggetto “Convenzione tra l’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Seneca e l’Azienda USL di Bologna – distretto Pianura Ovest – per la gestione delle attività socio- sanitarie rivolte a minori e disabili adulti anni 2008/2009”, prorogata per l’anno 2010 con determinazione dei Direttore di Distretto n. 72 del 31.12.2009;
• il Comune di Anzola dell’Xxxxxx, deliberazione n. 91 del 29.11.2007, avente per oggetto: “Partecipazione all’Azienda pubblica di servizi alla persona ed approvazione della convenzione dei Comuni aderenti alla stessa”;
• il Comune di Calderara di Reno, deliberazione n. 83 del 28.11.2007, avente per oggetto: “Partecipazione all’Azienda pubblica di servizi alla persona ed approvazione della convenzione dei Comuni aderenti alla stessa”;
• il Comune di Crevalcore, deliberazione n. 79 del 29.11.2007, avente per oggetto: “Partecipazione all’Azienda pubblica di servizi alla persona ed approvazione della convenzione dei Comuni aderenti alla stessa”;
• il Comune di Sala Bolognese, deliberazione n. 76 del 29.11.2007, avente per oggetto: “Partecipazione all’Azienda pubblica di servizi alla persona ed approvazione della convenzione dei Comuni aderenti alla stessa”;
• il Comune di San Xxxxxxxx in Persiceto, deliberazione n. 119 del 29.11.2007, avente per oggetto: “Partecipazione all’Azienda pubblica di servizi alla persona ed approvazione della convenzione dei Comuni aderenti alla stessa”;
• il Comune di Sant’Agata Bolognese, deliberazione n. 88 del 29.11.2007, avente per oggetto: “Partecipazione all’Azienda pubblica di servizi alla persona ed approvazione della convenzione dei Comuni aderenti alla stessa”;
- il possesso di autorizzazione al funzionamento della struttura in corso di validità rilasciata dal Sindaco del Comune di Anzola dell’Xxxxxx, Prot. N. 15498 del 10.09.2010, relativamente a n. 20 posti autorizzati;
- la presentazione, in data 29.09.2010, del piano relativo al personale, da cui si evince che tutto il personale assistenziale di base in attività nel servizio alla data di presentazione della domanda risulta direttamente dipendente, assicurando quindi l’organizzazione, la gestione e lo svolgimento delle attività assistenziali e di cura, in modo unitario ed integrato, con un unico soggetto che si assume l’esclusiva e completa responsabilità;
- il possesso dei requisiti tecnici valevoli nel regime di accreditamento transitorio, con particolare riferimento al rispetto della percentuale prevista per il personale assistenziale di base e la percentuale di operatori comunque in possesso della qualifica di OSS – Operatore sociosanitario, come previsto dalla DGR 514/2009, Allegato 1, punto 6.2, lettera
g) e Allegato A, punto 1.3, lettera f);
- l’accettazione del sistema di remunerazione delle prestazioni sulla base della tariffa di cui alla DGR 2110/2009;
DETERMINA
- di concedere, in favore di ASP Seneca l’accreditamento transitorio del servizio di centro diurno assistenziale per anziani, che si svolge presso la struttura sita in Anzola dell’Xxxxxx, Xxx XXX Xxxxxx, x. 00;
- di specificare che l’accreditamento transitorio è rilasciato per n. 17 posti;
- di precisare che l’accreditamento transitorio avrà durata dalla decorrenza del contratto di servizio fino al 31.12.2013, termine entro il quale il soggetto gestore individuato nel programma di adeguamento dovrà aver presentato, così come definito dalla normativa regionale e a pena di decadenza, la domanda di accreditamento definitivo;
- di stabilire che il programma di adeguamento può essere modificato od integrato nel corso della sua attuazione, al fine comunque di garantire il raggiungimento degli obiettivi fissati dalle direttive regionali in materia di accreditamento sociosanitario;
- di stabilire che a seguito del presente provvedimento sarà stipulato apposito contratto di servizio disciplinante gli effetti giuridici ed economici, in coerenza con la programmazione annuale e le relative risorse;
- di precisare che la stipulazione del contratto di servizio conseguente alla concessione dell’accreditamento transitorio comporta la completa ridefinizione e trasformazione dei rapporti negoziali in essere per l’erogazione delle prestazioni e l’accettazione, da parte del soggetto gestore, del nuovo sistema di remunerazione del servizio accreditato;
- di stabilire che il soggetto gestore della struttura accreditata è tenuto a presentare, ai fini dell’esercizio delle funzioni istituzionali di verifica e controllo, l’apposita relazione a cadenza almeno annuale prevista dalla DGR 514/2009, Allegato 1, punto 6.6 e dall’Allegato A, punto 1.3, lettera h), nonché a collaborare con l’Organismo tecnico e l’Ufficio di Piano distrettuale in relazione alle attività di monitoraggio e accompagnamento previste dalla DGR 514/2009, Allegato 1, punto 6.6;
- di individuare i seguenti casi in cui l’accreditamento transitorio può essere, nel rispetto delle procedure previste, temporaneamente sospeso o definitivamente revocato:
o venir meno dei requisiti previsti per la concessione dell’accreditamento;
o gravi e/o ripetute inadempienze degli obblighi assunti con il contratto di servizio;
o mancato rispetto delle disposizioni contenute nella contrattazione collettiva e degli obblighi in materia di sicurezza del lavoro;
nei casi sopra previsti, l’adozione dei provvedimenti di sospensione e di revoca dovrà essere necessariamente preceduta, salvo che il venir meno dei requisiti e delle condizioni previste non pregiudichi la sicurezza degli assistiti e dei lavoratori, da una diffida emanata dal soggetto competente e contenente la prescrizione a provvedere ai necessari adeguamenti, entro il termine che verrà determinato in relazione agli adempimenti richiesti. Nel caso che le inadempienze del gestore pregiudichino la sicurezza degli utenti, la diffida di cui al punto precedente prevederà una esecuzione immediata degli adeguamenti. La sospensione o la revoca dell'accreditamento comporterà rispettivamente la sospensione dell'esecuzione o la risoluzione di diritto del contratto di servizio, senza la maturazione di indennizzi o simili a favore del produttore per il periodo ulteriore e successivo;
- di pubblicare il presente provvedimento sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx e di aggiornare l’elenco dei servizi transitoriamente accreditati e dei relativi gestori, dandone altresì comunicazione alla Regione Xxxxxx-Romagna, ai sensi di quanto previsto dalla DGR 514/2009.
X.X.Xxxxxxxxx, lì 31/12/2010
IL DIRIGENTE AREA SERVIZI ALLA PERSONA XXXXXXXX XXXXXX
DETERMINAZIONE N. 1293 DEL 31/12/2010
Classifica 07.12
Oggetto: ACCREDITAMENTO TRANSITORIO. PROVVEDIMENTO RELATIVO AL SERVIZIO DI CENTRO DIURNO ASSISTENZIALE PER ANZIANI CON SEDE A XXXXXXXXX XX XXXX, XXX XXXXXXX, X. 00
IL DIRIGENTE AREA SERVIZI ALLA PERSONA
Ai sensi della DGR 514/2009, punto 6.3.3, Allegato 1;
Vista la normativa regionale dell’Xxxxxx-Romagna in materia di accreditamento dei servizi sociali e socio-sanitari ed in particolare:
- l’art. 38 della L.R. 2/2003 e successive modificazioni ed integrazioni;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 772/2007;
- l’art. 23 della L.R. 4/2008;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 514/2009;
- le deliberazioni della Giunta Regionale n. 2110/2009, n. 219/2010 e n. 1336/2010;
Vista la determinazione del Direttore Generale Sanità e Politiche Sociali della Regione Xxxxxx- Romagna n. 1102 del 10/02/2010 avente ad oggetto l’approvazione dello schema-tipo valevole per il rilascio dell’accreditamento transitorio;
Vista la convenzione sottoscritta tra l’Azienda USL di Bologna, il Comune di Anzola dell’Xxxxxx, il Comune di Calderara di Reno, il Comune di Crevalcore, il Comune di Sala Bolognese, il Comune di San Xxxxxxxx in Persiceto ed il Comune di Sant’Agata, ed in particolare l’art. 5 che, ai sensi della DGR 514/2009 (punto 3 dell’allegato 1), individua il Comune di San Xxxxxxxx in Persiceto quale soggetto istituzionale competente al rilascio dell’accreditamento;
Preso atto:
- delle deliberazioni con le quali i Consigli Comunali dei sei Comuni componenti il Distretto hanno individuato il soggetto istituzionalmente competente nel comune di San Xxxxxxxx in Persiceto (per il Comune di San Xxxxxxxx in Persiceto con deliberazione n. 11 del 29/01/2010);
- del decreto n. 9 del 1/3/2010 prot. 9512 che attribuisce la direzione dell’Area Servizi alla Persona al Dirigente del Comune di San Xxxxxxxx in Persiceto xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxx;
Considerato che con deliberazione di Giunta comunale n. 110 del 20.05.2010 di approvazione del Programma attuativo 2010 sono state adottate le indicazioni sulle tipologie e le quantità dei servizi idonei a soddisfare il fabbisogno individuato, indicazioni successivamente dettagliate con verbale del Comitato di Distretto del 9.12.2010;
Vista la domanda presentata da ASP Seneca per l’accreditamento transitorio del servizio di centro diurno assistenziale per anziani, che si svolge presso la struttura sita in Xxxxxxxxx xx Xxxx – Xxx Xxxxxxx, x. 00;
Attestata, sulla base delle valutazioni dell’Ufficio di Piano, la permanenza della coerenza della struttura con il fabbisogno indicato nella programmazione territoriale;
Dato atto che, in base all’istruttoria condotta dall’Ufficio di Piano sui requisiti e le condizioni oggettive e soggettive previste dalla normativa vigente, la struttura oggetto della domanda documenta il possesso delle condizioni previste per l’accreditamento transitorio di cui ai punti 6.1 e
6.2 dell’allegato 1 della DGR 514/2009.
In particolare, la domanda presentata contiene la documentazione relativa a:
- la forma del rapporto già in essere con:
• il Servizio Sanitario Regionale – Azienda USL Bologna – Distretto Pianura Ovest, di cui al punto 6.1 della DGR 514/2009, determinazione del Direttore di Distretto n. 1 del 2.01.2008 avente per oggetto “Convenzione tra l’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Seneca e l’Azienda USL di Bologna – distretto Pianura Ovest – per la gestione delle attività socio- sanitarie rivolte a minori e disabili adulti anni 2008/2009”, prorogata per l’anno 2010 con determinazione dei Direttore di Distretto n. 72 del 31.12.2009;
• il Comune di Anzola dell’Xxxxxx, deliberazione n. 91 del 29.11.2007, avente per oggetto: “Partecipazione all’Azienda pubblica di servizi alla persona ed approvazione della convenzione dei Comuni aderenti alla stessa”;
• il Comune di Calderara di Reno, deliberazione n. 83 del 28.11.2007, avente per oggetto: “Partecipazione all’Azienda pubblica di servizi alla persona ed approvazione della convenzione dei Comuni aderenti alla stessa”;
• il Comune di Crevalcore, deliberazione n. 79 del 29.11.2007, avente per oggetto: “Partecipazione all’Azienda pubblica di servizi alla persona ed approvazione della convenzione dei Comuni aderenti alla stessa”;
• il Comune di Sala Bolognese, deliberazione n. 76 del 29.11.2007, avente per oggetto: “Partecipazione all’Azienda pubblica di servizi alla persona ed approvazione della convenzione dei Comuni aderenti alla stessa”;
• il Comune di San Xxxxxxxx in Persiceto, deliberazione n. 119 del 29.11.2007, avente per oggetto: “Partecipazione all’Azienda pubblica di servizi alla persona ed approvazione della convenzione dei Comuni aderenti alla stessa”;
• il Comune di Sant’Agata Bolognese, deliberazione n. 88 del 29.11.2007, avente per oggetto: “Partecipazione all’Azienda pubblica di servizi alla persona ed approvazione della convenzione dei Comuni aderenti alla stessa”;
- il possesso di autorizzazione al funzionamento della struttura in corso di validità rilasciata dal Sindaco del Comune di Calderara di Reno, Prot. N. 24738 del 9.09.2010, relativamente a n. 20 posti autorizzati;
- la presentazione, in data 29.09.2010, del piano relativo al personale, da cui si evince che tutto il personale assistenziale di base in attività nel servizio alla data di presentazione della domanda risulta direttamente dipendente, assicurando quindi l’organizzazione, la gestione e lo svolgimento delle attività assistenziali e di cura, in modo unitario ed integrato, con un unico soggetto che si assume l’esclusiva e completa responsabilità;
- il possesso dei requisiti tecnici valevoli nel regime di accreditamento transitorio, con particolare riferimento al rispetto della percentuale prevista per il personale assistenziale di base e la percentuale di operatori comunque in possesso della qualifica di OSS –
Operatore sociosanitario, come previsto dalla DGR 514/2009, Allegato 1, punto 6.2, lettera
g) e Allegato A, punto 1.3, lettera f);
- l’accettazione del sistema di remunerazione delle prestazioni sulla base della tariffa di cui alla DGR 2110/2009;
DETERMINA
- di concedere, in favore di ASP Seneca l’accreditamento transitorio del servizio di centro diurno assistenziale per anziani, che si svolge presso la struttura sita in Xxxxxxxxx xx Xxxx, Xxx Xxxxxxx, x. 00;
- di specificare che l’accreditamento transitorio è rilasciato per n. 13 posti;
- di precisare che l’accreditamento transitorio avrà durata dalla decorrenza del contratto di servizio fino al 31.12.2013, termine entro il quale il soggetto gestore individuato nel programma di adeguamento dovrà aver presentato, così come definito dalla normativa regionale e a pena di decadenza, la domanda di accreditamento definitivo;
- di stabilire che il programma di adeguamento può essere modificato od integrato nel corso della sua attuazione, al fine comunque di garantire il raggiungimento degli obiettivi fissati dalle direttive regionali in materia di accreditamento sociosanitario;
- di stabilire che a seguito del presente provvedimento sarà stipulato apposito contratto di servizio disciplinante gli effetti giuridici ed economici, in coerenza con la programmazione annuale e le relative risorse;
- di precisare che la stipulazione del contratto di servizio conseguente alla concessione dell’accreditamento transitorio comporta la completa ridefinizione e trasformazione dei rapporti negoziali in essere per l’erogazione delle prestazioni e l’accettazione, da parte del soggetto gestore, del nuovo sistema di remunerazione del servizio accreditato;
- di stabilire che il soggetto gestore della struttura accreditata è tenuto a presentare, ai fini dell’esercizio delle funzioni istituzionali di verifica e controllo, l’apposita relazione a cadenza almeno annuale prevista dalla DGR 514/2009, Allegato 1, punto 6.6 e dall’Allegato A, punto 1.3, lettera h), nonché a collaborare con l’Organismo tecnico e l’Ufficio di Piano distrettuale in relazione alle attività di monitoraggio e accompagnamento previste dalla DGR 514/2009, Allegato 1, punto 6.6;
- di individuare i seguenti casi in cui l’accreditamento transitorio può essere, nel rispetto delle procedure previste, temporaneamente sospeso o definitivamente revocato:
o venir meno dei requisiti previsti per la concessione dell’accreditamento;
o gravi e/o ripetute inadempienze degli obblighi assunti con il contratto di servizio;
o mancato rispetto delle disposizioni contenute nella contrattazione collettiva e degli obblighi in materia di sicurezza del lavoro;
nei casi sopra previsti, l’adozione dei provvedimenti di sospensione e di revoca dovrà essere necessariamente preceduta, salvo che il venir meno dei requisiti e delle condizioni previste non pregiudichi la sicurezza degli assistiti e dei lavoratori, da una diffida emanata dal soggetto competente e contenente la prescrizione a provvedere ai necessari adeguamenti, entro il termine che verrà determinato in relazione agli adempimenti richiesti. Nel caso che le inadempienze del gestore pregiudichino la sicurezza degli utenti, la diffida di cui al punto precedente prevederà una esecuzione immediata degli adeguamenti. La sospensione o la
revoca dell'accreditamento comporterà rispettivamente la sospensione dell'esecuzione o la risoluzione di diritto del contratto di servizio, senza la maturazione di indennizzi o simili a favore del produttore per il periodo ulteriore e successivo;
- di pubblicare il presente provvedimento sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx e di aggiornare l’elenco dei servizi transitoriamente accreditati e dei relativi gestori, dandone altresì comunicazione alla Regione Xxxxxx-Romagna, ai sensi di quanto previsto dalla DGR 514/2009.
X.X.Xxxxxxxxx, lì 31/12/2010
IL DIRIGENTE AREA SERVIZI ALLA PERSONA XXXXXXXX XXXXXX
DETERMINAZIONE N. 1294 DEL 31/12/2010
Classifica 07.12
Oggetto: ACCREDITAMENTO TRANSITORIO. PROVVEDIMENTO RELATIVO AL SERVIZIO DI CENTRO DIURNO ASSISTENZIALE PER ANZIANI CON SEDE A CREVALCORE, VIA TROMBELLI, N. 63
IL DIRIGENTE AREA SERVIZI ALLA PERSONA
Ai sensi della DGR 514/2009, punto 6.3.3, Allegato 1;
Vista la normativa regionale dell’Xxxxxx-Romagna in materia di accreditamento dei servizi sociali e socio-sanitari ed in particolare:
- l’art. 38 della L.R. 2/2003 e successive modificazioni ed integrazioni;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 772/2007;
- l’art. 23 della L.R. 4/2008;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 514/2009;
- le deliberazioni della Giunta Regionale n. 2110/2009, n. 219/2010 e n. 1336/2010;
Vista la determinazione del Direttore Generale Sanità e Politiche Sociali della Regione Xxxxxx- Romagna n. 1102 del 10/02/2010 avente ad oggetto l’approvazione dello schema-tipo valevole per il rilascio dell’accreditamento transitorio;
Vista la convenzione sottoscritta tra l’Azienda USL di Bologna, il Comune di Anzola dell’Xxxxxx, il Comune di Calderara di Reno, il Comune di Crevalcore, il Comune di Sala Bolognese, il Comune di San Xxxxxxxx in Persiceto ed il Comune di Sant’Agata, ed in particolare l’art. 5 che, ai sensi della DGR 514/2009 (punto 3 dell’allegato 1), individua il Comune di San Xxxxxxxx in Persiceto quale soggetto istituzionale competente al rilascio dell’accreditamento;
Preso atto:
- delle deliberazioni con le quali i Consigli Comunali dei sei Comuni componenti il Distretto hanno individuato il soggetto istituzionalmente competente nel comune di San Xxxxxxxx in Persiceto (per il Comune di San Xxxxxxxx in Persiceto con deliberazione n. 11 del 29/01/2010);
- del decreto n. 9 del 1/3/2010 prot. 9512 che attribuisce la direzione dell’Area Servizi alla Persona al Dirigente del Comune di San Xxxxxxxx in Persiceto xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxx;
Considerato che con deliberazione di Giunta comunale n. 110 del 20.05.2010 di approvazione del Programma attuativo 2010 sono state adottate le indicazioni sulle tipologie e le quantità dei servizi idonei a soddisfare il fabbisogno individuato, indicazioni successivamente dettagliate con verbale del Comitato di Distretto del 9.12.2010;
Vista la domanda presentata da ASP Seneca per l’accreditamento transitorio del servizio di centro diurno assistenziale per anziani, che si svolge presso la struttura sita in Crevalcore – Xxx Xxxxxxxxx, x. 00;
Attestata, sulla base delle valutazioni dell’Ufficio di Piano, la permanenza della coerenza della struttura con il fabbisogno indicato nella programmazione territoriale;
Dato atto che, in base all’istruttoria condotta dall’Ufficio di Piano sui requisiti e le condizioni oggettive e soggettive previste dalla normativa vigente, la struttura oggetto della domanda documenta il possesso delle condizioni previste per l’accreditamento transitorio di cui ai punti 6.1 e
6.2 dell’allegato 1 della DGR 514/2009.
In particolare, la domanda presentata contiene la documentazione relativa a:
- la forma del rapporto già in essere con:
• il Servizio Sanitario Regionale – Azienda USL Bologna – Distretto Pianura Ovest, di cui al punto 6.1 della DGR 514/2009, determinazione del Direttore di Distretto n. 1 del 2.01.2008 avente per oggetto “Convenzione tra l’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Seneca e l’Azienda USL di Bologna – distretto Pianura Ovest – per la gestione delle attività socio- sanitarie rivolte a minori e disabili adulti anni 2008/2009”, prorogata per l’anno 2010 con determinazione dei Direttore di Distretto n. 72 del 31.12.2009;
• il Comune di Anzola dell’Xxxxxx, deliberazione n. 91 del 29.11.2007, avente per oggetto: “Partecipazione all’Azienda pubblica di servizi alla persona ed approvazione della convenzione dei Comuni aderenti alla stessa”;
• il Comune di Calderara di Reno, deliberazione n. 83 del 28.11.2007, avente per oggetto: “Partecipazione all’Azienda pubblica di servizi alla persona ed approvazione della convenzione dei Comuni aderenti alla stessa”;
• il Comune di Crevalcore, deliberazione n. 79 del 29.11.2007, avente per oggetto: “Partecipazione all’Azienda pubblica di servizi alla persona ed approvazione della convenzione dei Comuni aderenti alla stessa”;
• il Comune di Sala Bolognese, deliberazione n. 76 del 29.11.2007, avente per oggetto: “Partecipazione all’Azienda pubblica di servizi alla persona ed approvazione della convenzione dei Comuni aderenti alla stessa”;
• il Comune di San Xxxxxxxx in Persiceto, deliberazione n. 119 del 29.11.2007, avente per oggetto: “Partecipazione all’Azienda pubblica di servizi alla persona ed approvazione della convenzione dei Comuni aderenti alla stessa”;
• il Comune di Sant’Agata Bolognese, deliberazione n. 88 del 29.11.2007, avente per oggetto: “Partecipazione all’Azienda pubblica di servizi alla persona ed approvazione della convenzione dei Comuni aderenti alla stessa”;
- il possesso di autorizzazione al funzionamento della struttura in corso di validità rilasciata dal Sindaco del Comune di Crevalcore, Prot. N. 26915 del 28.09.2010, relativamente a n. 20 posti autorizzati;
- la presentazione, in data 29.09.2010, del piano relativo al personale, da cui si evince che tutto il personale assistenziale di base in attività nel servizio alla data di presentazione della domanda risulta direttamente dipendente, assicurando quindi l’organizzazione, la gestione e lo svolgimento delle attività assistenziali e di cura, in modo unitario ed integrato, con un unico soggetto che si assume l’esclusiva e completa responsabilità;
- il possesso dei requisiti tecnici valevoli nel regime di accreditamento transitorio, con particolare riferimento al rispetto della percentuale prevista per il personale assistenziale di base e la percentuale di operatori comunque in possesso della qualifica di OSS –
Operatore sociosanitario, come previsto dalla DGR 514/2009, Allegato 1, punto 6.2, lettera
g) e Allegato A, punto 1.3, lettera f);
- l’accettazione del sistema di remunerazione delle prestazioni sulla base della tariffa di cui alla DGR 2110/2009;
DETERMINA
- di concedere, in favore di ASP Seneca l’accreditamento transitorio del servizio di centro diurno assistenziale per anziani, che si svolge presso la struttura sita in Crevalcore, Xxx Xxxxxxxxx, x. 00;
- di specificare che l’accreditamento transitorio è rilasciato per n. 14 posti;
- di precisare che l’accreditamento transitorio avrà durata dalla decorrenza del contratto di servizio fino al 31.12.2013, termine entro il quale il soggetto gestore individuato nel programma di adeguamento dovrà aver presentato, così come definito dalla normativa regionale e a pena di decadenza, la domanda di accreditamento definitivo;
- di stabilire che il programma di adeguamento può essere modificato od integrato nel corso della sua attuazione, al fine comunque di garantire il raggiungimento degli obiettivi fissati dalle direttive regionali in materia di accreditamento sociosanitario;
- di stabilire che a seguito del presente provvedimento sarà stipulato apposito contratto di servizio disciplinante gli effetti giuridici ed economici, in coerenza con la programmazione annuale e le relative risorse;
- di precisare che la stipulazione del contratto di servizio conseguente alla concessione dell’accreditamento transitorio comporta la completa ridefinizione e trasformazione dei rapporti negoziali in essere per l’erogazione delle prestazioni e l’accettazione, da parte del soggetto gestore, del nuovo sistema di remunerazione del servizio accreditato;
- di stabilire che il soggetto gestore della struttura accreditata è tenuto a presentare, ai fini dell’esercizio delle funzioni istituzionali di verifica e controllo, l’apposita relazione a cadenza almeno annuale prevista dalla DGR 514/2009, Allegato 1, punto 6.6 e dall’Allegato A, punto 1.3, lettera h), nonché a collaborare con l’Organismo tecnico e l’Ufficio di Piano distrettuale in relazione alle attività di monitoraggio e accompagnamento previste dalla DGR 514/2009, Allegato 1, punto 6.6;
- di individuare i seguenti casi in cui l’accreditamento transitorio può essere, nel rispetto delle procedure previste, temporaneamente sospeso o definitivamente revocato:
o venir meno dei requisiti previsti per la concessione dell’accreditamento;
o gravi e/o ripetute inadempienze degli obblighi assunti con il contratto di servizio;
o mancato rispetto delle disposizioni contenute nella contrattazione collettiva e degli obblighi in materia di sicurezza del lavoro;
nei casi sopra previsti, l’adozione dei provvedimenti di sospensione e di revoca dovrà essere necessariamente preceduta, salvo che il venir meno dei requisiti e delle condizioni previste non pregiudichi la sicurezza degli assistiti e dei lavoratori, da una diffida emanata dal soggetto competente e contenente la prescrizione a provvedere ai necessari adeguamenti, entro il termine che verrà determinato in relazione agli adempimenti richiesti. Nel caso che le inadempienze del gestore pregiudichino la sicurezza degli utenti, la diffida di cui al punto precedente prevederà una esecuzione immediata degli adeguamenti. La sospensione o la
revoca dell'accreditamento comporterà rispettivamente la sospensione dell'esecuzione o la risoluzione di diritto del contratto di servizio, senza la maturazione di indennizzi o simili a favore del produttore per il periodo ulteriore e successivo;
- di pubblicare il presente provvedimento sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx e di aggiornare l’elenco dei servizi transitoriamente accreditati e dei relativi gestori, dandone altresì comunicazione alla Regione Xxxxxx-Romagna, ai sensi di quanto previsto dalla DGR 514/2009.
X.X.Xxxxxxxxx, lì 31/12/2010
IL DIRIGENTE AREA SERVIZI ALLA PERSONA XXXXXXXX XXXXXX
DETERMINAZIONE N. 1296 DEL 31/12/2010
Classifica 07.12
Oggetto: ACCREDITAMENTO TRANSITORIO. PROVVEDIMENTO RELATIVO AL SERVIZIO DI CENTRO DIURNO ASSISTENZIALE PER ANZIANI CON SEDE A SAN XXXXXXXX IN PERSICETO, VIA MARZOCCHI, N. 1
IL DIRIGENTE AREA SERVIZI ALLA PERSONA
Ai sensi della DGR 514/2009, punto 6.3.3, Allegato 1;
Vista la normativa regionale dell’Xxxxxx-Romagna in materia di accreditamento dei servizi sociali e socio-sanitari ed in particolare:
- l’art. 38 della L.R. 2/2003 e successive modificazioni ed integrazioni;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 772/2007;
- l’art. 23 della L.R. 4/2008;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 514/2009;
- le deliberazioni della Giunta Regionale n. 2110/2009, n. 219/2010 e n. 1336/2010;
Vista la determinazione del Direttore Generale Sanità e Politiche Sociali della Regione Xxxxxx- Romagna n. 1102 del 10/02/2010 avente ad oggetto l’approvazione dello schema-tipo valevole per il rilascio dell’accreditamento transitorio;
Vista la convenzione sottoscritta tra l’Azienda USL di Bologna, il Comune di Anzola dell’Xxxxxx, il Comune di Calderara di Reno, il Comune di Crevalcore, il Comune di Sala Bolognese, il Comune di San Xxxxxxxx in Persiceto ed il Comune di Sant’Agata, ed in particolare l’art. 5 che, ai sensi della DGR 514/2009 (punto 3 dell’allegato 1), individua il Comune di San Xxxxxxxx in Persiceto quale soggetto istituzionale competente al rilascio dell’accreditamento;
Preso atto:
- delle deliberazioni con le quali i Consigli Comunali dei sei Comuni componenti il Distretto hanno individuato il soggetto istituzionalmente competente nel comune di San Xxxxxxxx in Persiceto (per il Comune di San Xxxxxxxx in Persiceto con deliberazione n. 11 del 29/01/2010);
- del decreto n. 9 del 1/3/2010 prot. 9512 che attribuisce la direzione dell’Area Servizi alla Persona al Dirigente del Comune di San Xxxxxxxx in Persiceto xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxx;
Considerato che con deliberazione di Giunta comunale n. 110 del 20.05.2010 di approvazione del Programma attuativo 2010 sono state adottate le indicazioni sulle tipologie e le quantità dei servizi idonei a soddisfare il fabbisogno individuato, indicazioni successivamente dettagliate con verbale del Comitato di Distretto del 9.12.2010;
Vista la domanda presentata da ASP Seneca per l’accreditamento transitorio del servizio di centro diurno assistenziale per anziani, che si svolge presso la struttura sita in Xxx Xxxxxxxx xx Xxxxxxxxx
– Xxx Xxxxxxxxx, x.0;
Attestata, sulla base delle valutazioni dell’Ufficio di Piano, la permanenza della coerenza della struttura con il fabbisogno indicato nella programmazione territoriale;
Dato atto che, in base all’istruttoria condotta dall’Ufficio di Piano sui requisiti e le condizioni oggettive e soggettive previste dalla normativa vigente, la struttura oggetto della domanda documenta il possesso delle condizioni previste per l’accreditamento transitorio di cui ai punti 6.1 e
6.2 dell’allegato 1 della DGR 514/2009.
In particolare, la domanda presentata contiene la documentazione relativa a:
- la forma del rapporto già in essere con:
• il Servizio Sanitario Regionale – Azienda USL Bologna – Distretto Pianura Ovest, di cui al punto 6.1 della DGR 514/2009, determinazione del Direttore di Distretto n. 1 del 2.01.2008 avente per oggetto “Convenzione tra l’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Seneca e l’Azienda USL di Bologna – distretto Pianura Ovest – per la gestione delle attività socio- sanitarie rivolte a minori e disabili adulti anni 2008/2009”, prorogata per l’anno 2010 con determinazione dei Direttore di Distretto n. 72 del 31.12.2009;
• il Comune di Anzola dell’Xxxxxx, deliberazione n. 91 del 29.11.2007, avente per oggetto: “Partecipazione all’Azienda pubblica di servizi alla persona ed approvazione della convenzione dei Comuni aderenti alla stessa”;
• il Comune di Calderara di Reno, deliberazione n. 83 del 28.11.2007, avente per oggetto: “Partecipazione all’Azienda pubblica di servizi alla persona ed approvazione della convenzione dei Comuni aderenti alla stessa”;
• il Comune di Crevalcore, deliberazione n. 79 del 29.11.2007, avente per oggetto: “Partecipazione all’Azienda pubblica di servizi alla persona ed approvazione della convenzione dei Comuni aderenti alla stessa”;
• il Comune di Sala Bolognese, deliberazione n. 76 del 29.11.2007, avente per oggetto: “Partecipazione all’Azienda pubblica di servizi alla persona ed approvazione della convenzione dei Comuni aderenti alla stessa”;
• il Comune di San Xxxxxxxx in Persiceto, deliberazione n. 119 del 29.11.2007, avente per oggetto: “Partecipazione all’Azienda pubblica di servizi alla persona ed approvazione della convenzione dei Comuni aderenti alla stessa”;
• il Comune di Sant’Agata Bolognese, deliberazione n. 88 del 29.11.2007, avente per oggetto: “Partecipazione all’Azienda pubblica di servizi alla persona ed approvazione della convenzione dei Comuni aderenti alla stessa”;
- il possesso di autorizzazione al funzionamento della struttura in corso di validità rilasciata dal Sindaco del Comune di San Xxxxxxxx in Persiceto, Prot. N. 16077 del 13.06.2001, relativamente a n. 10 posti autorizzati;
- la presentazione, in data 29.09.2010, del piano relativo al personale, da cui si evince che tutto il personale assistenziale di base in attività nel servizio alla data di presentazione della domanda risulta direttamente dipendente, assicurando quindi l’organizzazione, la gestione e lo svolgimento delle attività assistenziali e di cura, in modo unitario ed integrato, con un unico soggetto che si assume l’esclusiva e completa responsabilità;
- il possesso dei requisiti tecnici valevoli nel regime di accreditamento transitorio, con particolare riferimento al rispetto della percentuale prevista per il personale assistenziale di base e la percentuale di operatori comunque in possesso della qualifica di OSS –
Operatore sociosanitario, come previsto dalla DGR 514/2009, Allegato 1, punto 6.2, lettera
g) e Allegato A, punto 1.3, lettera f);
- l’accettazione del sistema di remunerazione delle prestazioni sulla base della tariffa di cui alla DGR 2110/2009;
DETERMINA
- di concedere, in favore di ASP Seneca l’accreditamento transitorio del servizio di centro diurno assistenziale per anziani, che si svolge presso la struttura sita in Xxx Xxxxxxxx xx Xxxxxxxxx, Xxx Xxxxxxxxx, x. 0;
- di specificare che l’accreditamento transitorio è rilasciato per n. 3 posti;
- di precisare che l’accreditamento transitorio avrà durata dalla decorrenza del contratto di servizio fino al 31.12.2013, termine entro il quale il soggetto gestore individuato nel programma di adeguamento dovrà aver presentato, così come definito dalla normativa regionale e a pena di decadenza, la domanda di accreditamento definitivo;
- di stabilire che il programma di adeguamento può essere modificato od integrato nel corso della sua attuazione, al fine comunque di garantire il raggiungimento degli obiettivi fissati dalle direttive regionali in materia di accreditamento sociosanitario;
- di stabilire che a seguito del presente provvedimento sarà stipulato apposito contratto di servizio disciplinante gli effetti giuridici ed economici, in coerenza con la programmazione annuale e le relative risorse;
- di precisare che la stipulazione del contratto di servizio conseguente alla concessione dell’accreditamento transitorio comporta la completa ridefinizione e trasformazione dei rapporti negoziali in essere per l’erogazione delle prestazioni e l’accettazione, da parte del soggetto gestore, del nuovo sistema di remunerazione del servizio accreditato;
- di stabilire che il soggetto gestore della struttura accreditata è tenuto a presentare, ai fini dell’esercizio delle funzioni istituzionali di verifica e controllo, l’apposita relazione a cadenza almeno annuale prevista dalla DGR 514/2009, Allegato 1, punto 6.6 e dall’Allegato A, punto 1.3, lettera h), nonché a collaborare con l’Organismo tecnico e l’Ufficio di Piano distrettuale in relazione alle attività di monitoraggio e accompagnamento previste dalla DGR 514/2009, Allegato 1, punto 6.6;
- di individuare i seguenti casi in cui l’accreditamento transitorio può essere, nel rispetto delle procedure previste, temporaneamente sospeso o definitivamente revocato:
o venir meno dei requisiti previsti per la concessione dell’accreditamento;
o gravi e/o ripetute inadempienze degli obblighi assunti con il contratto di servizio;
o mancato rispetto delle disposizioni contenute nella contrattazione collettiva e degli obblighi in materia di sicurezza del lavoro;
nei casi sopra previsti, l’adozione dei provvedimenti di sospensione e di revoca dovrà essere necessariamente preceduta, salvo che il venir meno dei requisiti e delle condizioni previste non pregiudichi la sicurezza degli assistiti e dei lavoratori, da una diffida emanata dal soggetto competente e contenente la prescrizione a provvedere ai necessari adeguamenti, entro il termine che verrà determinato in relazione agli adempimenti richiesti. Nel caso che le inadempienze del gestore pregiudichino la sicurezza degli utenti, la diffida di cui al punto precedente prevederà una esecuzione immediata degli adeguamenti. La sospensione o la
revoca dell'accreditamento comporterà rispettivamente la sospensione dell'esecuzione o la risoluzione di diritto del contratto di servizio, senza la maturazione di indennizzi o simili a favore del produttore per il periodo ulteriore e successivo;
- di pubblicare il presente provvedimento sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx e di aggiornare l’elenco dei servizi transitoriamente accreditati e dei relativi gestori, dandone altresì comunicazione alla Regione Xxxxxx-Romagna, ai sensi di quanto previsto dalla DGR 514/2009.
X.X.Xxxxxxxxx, lì 31/12/2010
IL DIRIGENTE AREA SERVIZI ALLA PERSONA XXXXXXXX XXXXXX
DETERMINAZIONE N. 1295 DEL 31/12/2010
Classifica 07.12
Oggetto: ACCREDITAMENTO TRANSITORIO. PROVVEDIMENTO RELATIVO AL SERVIZIO DI CENTRO DIURNO ASSISTENZIALE PER ANZIANI CON SEDE A XXXX XXXXXXXXX, XXX XXXXXXX, X. 00
IL DIRIGENTE AREA SERVIZI ALLA PERSONA
Ai sensi della DGR 514/2009, punto 6.3.3, Allegato 1;
Vista la normativa regionale dell’Xxxxxx-Romagna in materia di accreditamento dei servizi sociali e socio-sanitari ed in particolare:
- l’art. 38 della L.R. 2/2003 e successive modificazioni ed integrazioni;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 772/2007;
- l’art. 23 della L.R. 4/2008;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 514/2009;
- le deliberazioni della Giunta Regionale n. 2110/2009, n. 219/2010 e n. 1336/2010;
Vista la determinazione del Direttore Generale Sanità e Politiche Sociali della Regione Xxxxxx- Romagna n. 1102 del 10/02/2010 avente ad oggetto l’approvazione dello schema-tipo valevole per il rilascio dell’accreditamento transitorio;
Vista la convenzione sottoscritta tra l’Azienda USL di Bologna, il Comune di Anzola dell’Xxxxxx, il Comune di Calderara di Reno, il Comune di Crevalcore, il Comune di Sala Bolognese, il Comune di San Xxxxxxxx in Persiceto ed il Comune di Sant’Agata, ed in particolare l’art. 5 che, ai sensi della DGR 514/2009 (punto 3 dell’allegato 1), individua il Comune di San Xxxxxxxx in Persiceto quale soggetto istituzionale competente al rilascio dell’accreditamento;
Preso atto:
- delle deliberazioni con le quali i Consigli Comunali dei sei Comuni componenti il Distretto hanno individuato il soggetto istituzionalmente competente nel comune di San Xxxxxxxx in Persiceto (per il Comune di San Xxxxxxxx in Persiceto con deliberazione n. 11 del 29/01/2010);
- del decreto n. 9 del 1/3/2010 prot. 9512 che attribuisce la direzione dell’Area Servizi alla Persona al Dirigente del Comune di San Xxxxxxxx in Persiceto xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxx;
Considerato che con deliberazione di Giunta comunale n. 110 del 20.05.2010 di approvazione del Programma attuativo 2010 sono state adottate le indicazioni sulle tipologie e le quantità dei servizi idonei a soddisfare il fabbisogno individuato, indicazioni successivamente dettagliate con verbale del Comitato di Distretto del 9.12.2010;
Vista la domanda presentata da ASP Seneca per l’accreditamento transitorio del servizio di centro diurno assistenziale per anziani, che si svolge presso la struttura sita in Sala Bolognese – Xxx Xxxxxxx, x. 00;
Attestata, sulla base delle valutazioni dell’Ufficio di Piano, la permanenza della coerenza della struttura con il fabbisogno indicato nella programmazione territoriale;
Dato atto che, in base all’istruttoria condotta dall’Ufficio di Piano sui requisiti e le condizioni oggettive e soggettive previste dalla normativa vigente, la struttura oggetto della domanda documenta il possesso delle condizioni previste per l’accreditamento transitorio di cui ai punti 6.1 e
6.2 dell’allegato 1 della DGR 514/2009.
In particolare, la domanda presentata contiene la documentazione relativa a:
- la forma del rapporto già in essere con:
• il Servizio Sanitario Regionale – Azienda USL Bologna – Distretto Pianura Ovest, di cui al punto 6.1 della DGR 514/2009, determinazione del Direttore di Distretto n. 1 del 2.01.2008 avente per oggetto “Convenzione tra l’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Seneca e l’Azienda USL di Bologna – distretto Pianura Ovest – per la gestione delle attività socio- sanitarie rivolte a minori e disabili adulti anni 2008/2009”, prorogata per l’anno 2010 con determinazione dei Direttore di Distretto n. 72 del 31.12.2009;
• il Comune di Anzola dell’Xxxxxx, deliberazione n. 91 del 29.11.2007, avente per oggetto: “Partecipazione all’Azienda pubblica di servizi alla persona ed approvazione della convenzione dei Comuni aderenti alla stessa”;
• il Comune di Calderara di Reno, deliberazione n. 83 del 28.11.2007, avente per oggetto: “Partecipazione all’Azienda pubblica di servizi alla persona ed approvazione della convenzione dei Comuni aderenti alla stessa”;
• il Comune di Crevalcore, deliberazione n. 79 del 29.11.2007, avente per oggetto: “Partecipazione all’Azienda pubblica di servizi alla persona ed approvazione della convenzione dei Comuni aderenti alla stessa”;
• il Comune di Sala Bolognese, deliberazione n. 76 del 29.11.2007, avente per oggetto: “Partecipazione all’Azienda pubblica di servizi alla persona ed approvazione della convenzione dei Comuni aderenti alla stessa”;
• il Comune di San Xxxxxxxx in Persiceto, deliberazione n. 119 del 29.11.2007, avente per oggetto: “Partecipazione all’Azienda pubblica di servizi alla persona ed approvazione della convenzione dei Comuni aderenti alla stessa”;
• il Comune di Sant’Agata Bolognese, deliberazione n. 88 del 29.11.2007, avente per oggetto: “Partecipazione all’Azienda pubblica di servizi alla persona ed approvazione della convenzione dei Comuni aderenti alla stessa”;
- il possesso di autorizzazione al funzionamento della struttura in corso di validità rilasciata dal Sindaco del Comune di Sala Bolognese, Prot. N. 6762 del 27.05.2004, relativamente a
n. 10 posti autorizzati;
- la presentazione, in data 29.09.2010, del piano relativo al personale, da cui si evince che tutto il personale assistenziale di base in attività nel servizio alla data di presentazione della domanda risulta direttamente dipendente, assicurando quindi l’organizzazione, la gestione e lo svolgimento delle attività assistenziali e di cura, in modo unitario ed integrato, con un unico soggetto che si assume l’esclusiva e completa responsabilità;
- il possesso dei requisiti tecnici valevoli nel regime di accreditamento transitorio, con particolare riferimento al rispetto della percentuale prevista per il personale assistenziale di base e la percentuale di operatori comunque in possesso della qualifica di OSS –
Operatore sociosanitario, come previsto dalla DGR 514/2009, Allegato 1, punto 6.2, lettera
g) e Allegato A, punto 1.3, lettera f);
- l’accettazione del sistema di remunerazione delle prestazioni sulla base della tariffa di cui alla DGR 2110/2009;
DETERMINA
- di concedere, in favore di ASP Seneca l’accreditamento transitorio del servizio di centro diurno assistenziale per anziani, che si svolge presso la struttura sita in Xxxx Xxxxxxxxx, Xxx Xxxxxxx, x. 00;
- di specificare che l’accreditamento transitorio è rilasciato per n. 7 posti;
- di precisare che l’accreditamento transitorio avrà durata dalla decorrenza del contratto di servizio fino al 31.12.2013, termine entro il quale il soggetto gestore individuato nel programma di adeguamento dovrà aver presentato, così come definito dalla normativa regionale e a pena di decadenza, la domanda di accreditamento definitivo;
- di stabilire che il programma di adeguamento può essere modificato od integrato nel corso della sua attuazione, al fine comunque di garantire il raggiungimento degli obiettivi fissati dalle direttive regionali in materia di accreditamento sociosanitario;
- di stabilire che a seguito del presente provvedimento sarà stipulato apposito contratto di servizio disciplinante gli effetti giuridici ed economici, in coerenza con la programmazione annuale e le relative risorse;
- di precisare che la stipulazione del contratto di servizio conseguente alla concessione dell’accreditamento transitorio comporta la completa ridefinizione e trasformazione dei rapporti negoziali in essere per l’erogazione delle prestazioni e l’accettazione, da parte del soggetto gestore, del nuovo sistema di remunerazione del servizio accreditato;
- di stabilire che il soggetto gestore della struttura accreditata è tenuto a presentare, ai fini dell’esercizio delle funzioni istituzionali di verifica e controllo, l’apposita relazione a cadenza almeno annuale prevista dalla DGR 514/2009, Allegato 1, punto 6.6 e dall’Allegato A, punto 1.3, lettera h), nonché a collaborare con l’Organismo tecnico e l’Ufficio di Piano distrettuale in relazione alle attività di monitoraggio e accompagnamento previste dalla DGR 514/2009, Allegato 1, punto 6.6;
- di individuare i seguenti casi in cui l’accreditamento transitorio può essere, nel rispetto delle procedure previste, temporaneamente sospeso o definitivamente revocato:
o venir meno dei requisiti previsti per la concessione dell’accreditamento;
o gravi e/o ripetute inadempienze degli obblighi assunti con il contratto di servizio;
o mancato rispetto delle disposizioni contenute nella contrattazione collettiva e degli obblighi in materia di sicurezza del lavoro;
nei casi sopra previsti, l’adozione dei provvedimenti di sospensione e di revoca dovrà essere necessariamente preceduta, salvo che il venir meno dei requisiti e delle condizioni previste non pregiudichi la sicurezza degli assistiti e dei lavoratori, da una diffida emanata dal soggetto competente e contenente la prescrizione a provvedere ai necessari adeguamenti, entro il termine che verrà determinato in relazione agli adempimenti richiesti. Nel caso che le inadempienze del gestore pregiudichino la sicurezza degli utenti, la diffida di cui al punto precedente prevederà una esecuzione immediata degli adeguamenti. La sospensione o la
revoca dell'accreditamento comporterà rispettivamente la sospensione dell'esecuzione o la risoluzione di diritto del contratto di servizio, senza la maturazione di indennizzi o simili a favore del produttore per il periodo ulteriore e successivo;
- di pubblicare il presente provvedimento sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx e di aggiornare l’elenco dei servizi transitoriamente accreditati e dei relativi gestori, dandone altresì comunicazione alla Regione Xxxxxx-Romagna, ai sensi di quanto previsto dalla DGR 514/2009.
X.X.Xxxxxxxxx, lì 31/12/2010
IL DIRIGENTE AREA SERVIZI ALLA PERSONA XXXXXXXX XXXXXX
DETERMINAZIONE N. 1299 DEL 31/12/2010
Classifica 07.12
Oggetto: ACCREDITAMENTO TRANSITORIO. PROVVEDIMENTO RELATIVO AL SERVIZIO DI CENTRO SOCIO-RIABILITATIVO SEMI-RESIDENZIALE PER DISABILI “ACCANTO” CON SEDE A CREVALCORE, VIA MATTEOTTI, 29
IL DIRIGENTE AREA SERVIZI ALLA PERSONA
Ai sensi della DGR 514/2009, punto 6.3.3, Allegato 1;
Vista la normativa regionale dell’Xxxxxx-Romagna in materia di accreditamento dei servizi sociali e socio-sanitari ed in particolare:
- l’art. 38 della L.R. 2/2003 e successive modificazioni ed integrazioni;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 772/2007;
- l’art. 23 della L.R. 4/2008;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 514/2009;
- le deliberazioni della Giunta Regionale n. 2110/2009, n. 219/2010 e n. 1336/2010;
Vista la determinazione del Direttore Generale Sanità e Politiche Sociali della Regione Xxxxxx- Romagna n. 1102 del 10/02/2010 avente ad oggetto l’approvazione dello schema-tipo valevole per il rilascio dell’accreditamento transitorio;
Vista la convenzione sottoscritta tra l’Azienda USL di Bologna, il Comune di Anzola dell’Xxxxxx, il Comune di Calderara di Reno, il Comune di Crevalcore, il Comune di Sala Bolognese, il Comune di San Xxxxxxxx in Persiceto ed il Comune di Sant’Agata, ed in particolare l’art. 5 che, ai sensi della DGR 514/2009 (punto 3 dell’allegato 1), individua il Comune di San Xxxxxxxx in Persiceto quale soggetto istituzionale competente al rilascio dell’accreditamento;
Preso atto:
- delle deliberazioni con le quali i Consigli Comunali dei sei Comuni componenti il Distretto hanno individuato il soggetto istituzionalmente competente nel comune di San Xxxxxxxx in Persiceto (per il Comune di San Xxxxxxxx in Persiceto con deliberazione n. 11 del 29/01/2010);
- del decreto n. 9 del 1/3/2010 prot. 9512 che attribuisce la direzione dell’Area Servizi alla Persona al Dirigente del Comune di San Xxxxxxxx in Persiceto xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxx;
Considerato che con deliberazione di Giunta comunale n. 110 del 20.05.2010 di approvazione del Programma attuativo 2010 sono state adottate le indicazioni sulle tipologie e le quantità dei servizi idonei a soddisfare il fabbisogno individuato, indicazioni successivamente dettagliate con verbale del Comitato di Distretto del 9.12.2010;
Vista la domanda presentata da C.A.D.I.A.I. “Cooperativa Assistenza Domiciliare Infermi Anziani Infanzia” Cooperativa Sociale, congiuntamente all’Azienda USL di Bologna, Distretto di garanzia e committenza Pianura Ovest, per l’accreditamento transitorio del servizio di centro diurno socio- riabilitativo per disabili adulti “Accanto”, Xxx Xxxxxxxxx, x. 00, Xxxxxxxxxx;
Attestata, sulla base delle valutazioni dell’Ufficio di Piano, la permanenza della coerenza della struttura con il fabbisogno indicato nella programmazione territoriale;
Dato atto che, in base all’istruttoria condotta dall’Ufficio di Piano sui requisiti e le condizioni oggettive e soggettive previste dalla normativa vigente, la struttura oggetto della domanda documenta il possesso delle condizioni previste per l’accreditamento transitorio di cui ai punti 6.1 e
6.2 dell’allegato 1 della DGR 514/2009.
In particolare, la domanda presentata contiene la documentazione relativa a:
- la forma del rapporto già in essere con il Servizio Sanitario Regionale, di cui al punto 6.1 della DGR 514/2009:
disposizione di aggiudicazione Prot. N. 139 del 2003 e prosecuzione del rapporto contrattuale Prot. N. 83626 del 18.06.2009;
- il possesso di autorizzazione al funzionamento della struttura in corso di validità rilasciata dall’Azienda USL di Bologna, Prot. N. 20788 del 13.07.2010, relativamente a n. 16 posti autorizzati;
- la presentazione, in data 30.09.2010, del programma di adeguamento, redatto secondo le indicazioni contenute nell’allegato A, punto 1.3, della DGR 514/2009, dell’organizzazione e della gestione del servizio per il quale si chiede l’accreditamento, al fine di pervenire, al momento della cessazione dell’accreditamento transitorio, alla responsabilità gestionale unitaria e complessiva ed al superamento della frammentazione nell’erogazione dei servizi alla persona, al possesso dei requisiti previsti per l’accreditamento definitivo, assicurando quindi l’organizzazione, la gestione e lo svolgimento delle attività assistenziali e di cura, comprensive dell’assistenza infermieristica e riabilitativa per i servizi residenziali, in modo unitario ed integrato, con un unico soggetto (individuato nel programma) che si assume l’esclusiva e completa responsabilità, garantendo altresì che l’organizzazione e l’erogazione dei servizi alberghieri e di supporto in qualsiasi forma prodotti, sia integrata con le attività assistenziali e di cura e persegua l’obiettivo del benessere complessivo dell’utente;
- il possesso dei requisiti tecnici valevoli nel regime di accreditamento transitorio, con particolare riferimento al rispetto della percentuale prevista per il personale assistenziale di base e la percentuale di operatori comunque in possesso della qualifica di OSS – Operatore sociosanitario, come previsto dalla DGR 514/2009, Allegato 1, punto 6.2, lettera
g) e Allegato A, punto 1.3, lettera f);
- l’accettazione del sistema di remunerazione delle prestazioni sulla base della tariffa di cui alla DGR 219/2010;
DETERMINA
- di concedere, in favore di C.A.D.I.A.I. “Cooperativa Assistenza Domiciliare Infermi Anziani Infanzia” Cooperativa Sociale, congiuntamente all’Azienda USL di Bologna, Distretto di garanzia e committenza Pianura Ovest, l’accreditamento transitorio del servizio di centro socio-riabilitativo semi-residenziale per disabili, che si svolge presso la struttura “Accanto”, sita in Crevalcore, Xxx Xxxxxxxxx, x. 00;
- di specificare che l’accreditamento transitorio è rilasciato per n. 16 posti;
- di precisare che l’accreditamento transitorio avrà durata dalla decorrenza del contratto di servizio fino al 31.12.2013, termine entro il quale il soggetto gestore individuato nel
programma di adeguamento dovrà aver presentato, così come definito dalla normativa regionale e a pena di decadenza, la domanda di accreditamento definitivo;
- di stabilire che il programma di adeguamento può essere modificato od integrato nel corso della sua attuazione, al fine comunque di garantire il raggiungimento degli obiettivi fissati dalle direttive regionali in materia di accreditamento sociosanitario;
- di stabilire che a seguito del presente provvedimento sarà stipulato apposito contratto di servizio disciplinante gli effetti giuridici ed economici, in coerenza con la programmazione annuale e le relative risorse;
- di precisare che la stipulazione del contratto di servizio conseguente alla concessione dell’accreditamento transitorio comporta la completa ridefinizione e trasformazione dei rapporti negoziali in essere per l’erogazione delle prestazioni e l’accettazione, da parte del soggetto gestore, del nuovo sistema di remunerazione del servizio accreditato;
- di stabilire che il soggetto gestore della struttura accreditata è tenuto a presentare, ai fini dell’esercizio delle funzioni istituzionali di verifica e controllo, l’apposita relazione a cadenza almeno annuale prevista dalla DGR 514/2009, Allegato 1, punto 6.6 e dall’Allegato A, punto 1.3, lettera h), nonché a collaborare con l’Organismo tecnico e l’Ufficio di Piano distrettuale in relazione alle attività di monitoraggio e accompagnamento previste dalla DGR 514/2009, Allegato 1, punto 6.6;
- di individuare i seguenti casi in cui l’accreditamento transitorio può essere, nel rispetto delle procedure previste, temporaneamente sospeso o definitivamente revocato:
o venir meno dei requisiti previsti per la concessione dell’accreditamento;
o gravi e/o ripetute inadempienze degli obblighi assunti con il contratto di servizio;
o mancato rispetto delle disposizioni contenute nella contrattazione collettiva e degli obblighi in materia di sicurezza del lavoro;
nei casi sopra previsti, l’adozione dei provvedimenti di sospensione e di revoca dovrà essere necessariamente preceduta, salvo che il venir meno dei requisiti e delle condizioni previste non pregiudichi la sicurezza degli assistiti e dei lavoratori, da una diffida emanata dal soggetto competente e contenente la prescrizione a provvedere ai necessari adeguamenti, entro il termine che verrà determinato in relazione agli adempimenti richiesti. Nel caso che le inadempienze del gestore pregiudichino la sicurezza degli utenti, la diffida di cui al punto precedente prevederà una esecuzione immediata degli adeguamenti. La sospensione o la revoca dell'accreditamento comporterà rispettivamente la sospensione dell'esecuzione o la risoluzione di diritto del contratto di servizio, senza la maturazione di indennizzi o simili a favore del produttore per il periodo ulteriore e successivo;
- di pubblicare il presente provvedimento sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx e di aggiornare l’elenco dei servizi transitoriamente accreditati e dei relativi gestori, dandone altresì comunicazione alla Regione Xxxxxx-Romagna, ai sensi di quanto previsto dalla DGR 514/2009.
X.X.Xxxxxxxxx, lì 31/12/2010
IL DIRIGENTE AREA SERVIZI ALLA PERSONA XXXXXXXX XXXXXX
DETERMINAZIONE N. 1298 DEL 31/12/2010
Classifica 07.12
Oggetto: ACCREDITAMENTO TRANSITORIO. PROVVEDIMENTO RELATIVO AL SERVIZIO DI CENTRO SOCIO-RIABILITATIVO SEMI-RESIDENZIALE PER DISABILI “LE FARFALLE” CON SEDE A XXX XXXXXXXX XX XXXXXXXXX, XXX XXXXXXXXX, X. 0/X
IL DIRIGENTE AREA SERVIZI ALLA PERSONA
Ai sensi della DGR 514/2009, punto 6.3.3, Allegato 1;
Vista la normativa regionale dell’Xxxxxx-Romagna in materia di accreditamento dei servizi sociali e socio-sanitari ed in particolare:
- l’art. 38 della L.R. 2/2003 e successive modificazioni ed integrazioni;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 772/2007;
- l’art. 23 della L.R. 4/2008;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 514/2009;
- le deliberazioni della Giunta Regionale n. 2110/2009, n. 219/2010 e n. 1336/2010;
Vista la determinazione del Direttore Generale Sanità e Politiche Sociali della Regione Xxxxxx- Romagna n. 1102 del 10/02/2010 avente ad oggetto l’approvazione dello schema-tipo valevole per il rilascio dell’accreditamento transitorio;
Vista la convenzione sottoscritta tra l’Azienda USL di Bologna, il Comune di Anzola dell’Xxxxxx, il Comune di Calderara di Reno, il Comune di Crevalcore, il Comune di Sala Bolognese, il Comune di San Xxxxxxxx in Persiceto ed il Comune di Sant’Agata, ed in particolare l’art. 5 che, ai sensi della DGR 514/2009 (punto 3 dell’allegato 1), individua il Comune di San Xxxxxxxx in Persiceto quale soggetto istituzionale competente al rilascio dell’accreditamento;
Preso atto:
- delle deliberazioni con le quali i Consigli Comunali dei sei Comuni componenti il Distretto hanno individuato il soggetto istituzionalmente competente nel comune di San Xxxxxxxx in Persiceto (per il Comune di San Xxxxxxxx in Persiceto con deliberazione n. 11 del 29/01/2010);
- del decreto n. 9 del 1/3/2010 prot. 9512 che attribuisce la direzione dell’Area Servizi alla Persona al Dirigente del Comune di San Xxxxxxxx in Persiceto xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxx;
Considerato che con deliberazione di Giunta comunale n. 110 del 20.05.2010 di approvazione del Programma attuativo 2010 sono state adottate le indicazioni sulle tipologie e le quantità dei servizi idonei a soddisfare il fabbisogno individuato, indicazioni successivamente dettagliate con verbale del Comitato di Distretto del 9.12.2010;
Vista la domanda presentata da C.A.D.I.A.I. “Cooperativa Assistenza Domiciliare Infermi Anziani Infanzia” Cooperativa Sociale per l’accreditamento transitorio del servizio di centro diurno socio- riabilitativo per utenti con gravi disabilità psico-fisiche “Le Farfalle”, Xxx Xxxxxxxxx, x. 0/X, Xxx Xxxxxxxx xx Xxxxxxxxx;
Attestata, sulla base delle valutazioni dell’Ufficio di Piano, la permanenza della coerenza della struttura con il fabbisogno indicato nella programmazione territoriale;
Dato atto che, in base all’istruttoria condotta dall’Ufficio di Piano sui requisiti e le condizioni oggettive e soggettive previste dalla normativa vigente, la struttura oggetto della domanda documenta il possesso delle condizioni previste per l’accreditamento transitorio di cui ai punti 6.1 e
6.2 dell’allegato 1 della DGR 514/2009.
In particolare, la domanda presentata contiene la documentazione relativa a:
- la forma del rapporto già in essere con il Servizio Sanitario Regionale, di cui al punto 6.1 della DGR 514/2009:
assegnazione Prot. N. 117225 del 12.07.2006 e successivo rinnovo Prot. N. 579 del 16.10.2009;
- il possesso di autorizzazione al funzionamento della struttura in corso di validità rilasciata dall’Azienda USL di Bologna, Prot. N. 176286 del 7.11.2006, relativamente a n. 15 posti autorizzati;
- la presentazione, in data 30.09.2010, del programma di adeguamento, redatto secondo le indicazioni contenute nell’allegato A, punto 1.3, della DGR 514/2009, dell’organizzazione e della gestione del servizio per il quale si chiede l’accreditamento, al fine di pervenire, al momento della cessazione dell’accreditamento transitorio, alla responsabilità gestionale unitaria e complessiva ed al superamento della frammentazione nell’erogazione dei servizi alla persona, al possesso dei requisiti previsti per l’accreditamento definitivo, assicurando quindi l’organizzazione, la gestione e lo svolgimento delle attività assistenziali e di cura, comprensive dell’assistenza infermieristica e riabilitativa per i servizi residenziali, in modo unitario ed integrato, con un unico soggetto (individuato nel programma) che si assume l’esclusiva e completa responsabilità, garantendo altresì che l’organizzazione e l’erogazione dei servizi alberghieri e di supporto in qualsiasi forma prodotti, sia integrata con le attività assistenziali e di cura e persegua l’obiettivo del benessere complessivo dell’utente;
- il possesso dei requisiti tecnici valevoli nel regime di accreditamento transitorio, con particolare riferimento al rispetto della percentuale prevista per il personale assistenziale di base e la percentuale di operatori comunque in possesso della qualifica di OSS – Operatore sociosanitario, come previsto dalla DGR 514/2009, Allegato 1, punto 6.2, lettera
g) e Allegato A, punto 1.3, lettera f);
- l’accettazione del sistema di remunerazione delle prestazioni sulla base della tariffa di cui alla DGR 219/2010;
DETERMINA
- di concedere, in favore di C.A.D.I.A.I. “Cooperativa Assistenza Domiciliare Infermi Anziani Infanzia” Cooperativa Sociale l’accreditamento transitorio del servizio di centro socio- riabilitativo semi-residenziale per disabili, che si svolge presso la struttura “Le Farfalle” sita in Xxx Xxxxxxxx xx Xxxxxxxxx, Xxx Xxxxxxxxx, x. 0/X;
- di specificare che l’accreditamento transitorio è rilasciato per n. 15 posti;
- di precisare che l’accreditamento transitorio avrà durata dalla decorrenza del contratto di servizio fino al 31.12.2013, termine entro il quale il soggetto gestore individuato nel programma di adeguamento dovrà aver presentato, così come definito dalla normativa regionale e a pena di decadenza, la domanda di accreditamento definitivo;
- di stabilire che il programma di adeguamento può essere modificato od integrato nel corso della sua attuazione, al fine comunque di garantire il raggiungimento degli obiettivi fissati dalle direttive regionali in materia di accreditamento sociosanitario;
- di stabilire che a seguito del presente provvedimento sarà stipulato apposito contratto di servizio disciplinante gli effetti giuridici ed economici, in coerenza con la programmazione annuale e le relative risorse;
- di precisare che la stipulazione del contratto di servizio conseguente alla concessione dell’accreditamento transitorio comporta la completa ridefinizione e trasformazione dei rapporti negoziali in essere per l’erogazione delle prestazioni e l’accettazione, da parte del soggetto gestore, del nuovo sistema di remunerazione del servizio accreditato;
- di stabilire che il soggetto gestore della struttura accreditata è tenuto a presentare, ai fini dell’esercizio delle funzioni istituzionali di verifica e controllo, l’apposita relazione a cadenza almeno annuale prevista dalla DGR 514/2009, Allegato 1, punto 6.6 e dall’Allegato A, punto 1.3, lettera h), nonché a collaborare con l’Organismo tecnico e l’Ufficio di Piano distrettuale in relazione alle attività di monitoraggio e accompagnamento previste dalla DGR 514/2009, Allegato 1, punto 6.6;
- di individuare i seguenti casi in cui l’accreditamento transitorio può essere, nel rispetto delle procedure previste, temporaneamente sospeso o definitivamente revocato:
o venir meno dei requisiti previsti per la concessione dell’accreditamento;
o gravi e/o ripetute inadempienze degli obblighi assunti con il contratto di servizio;
o mancato rispetto delle disposizioni contenute nella contrattazione collettiva e degli obblighi in materia di sicurezza del lavoro;
nei casi sopra previsti, l’adozione dei provvedimenti di sospensione e di revoca dovrà essere necessariamente preceduta, salvo che il venir meno dei requisiti e delle condizioni previste non pregiudichi la sicurezza degli assistiti e dei lavoratori, da una diffida emanata dal soggetto competente e contenente la prescrizione a provvedere ai necessari adeguamenti, entro il termine che verrà determinato in relazione agli adempimenti richiesti. Nel caso che le inadempienze del gestore pregiudichino la sicurezza degli utenti, la diffida di cui al punto precedente prevederà una esecuzione immediata degli adeguamenti. La sospensione o la revoca dell'accreditamento comporterà rispettivamente la sospensione dell'esecuzione o la risoluzione di diritto del contratto di servizio, senza la maturazione di indennizzi o simili a favore del produttore per il periodo ulteriore e successivo;
- di pubblicare il presente provvedimento sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx e di aggiornare l’elenco dei servizi transitoriamente accreditati e dei relativi gestori, dandone altresì comunicazione alla Regione Xxxxxx-Romagna, ai sensi di quanto previsto dalla DGR 514/2009.
X.X.Xxxxxxxxx, lì 31/12/2010
IL DIRIGENTE AREA SERVIZI ALLA PERSONA XXXXXXXX XXXXXX
DETERMINAZIONE N. 1300 DEL 31/12/2010
Classifica 07.12
Oggetto: ACCREDITAMENTO TRANSITORIO. PROVVEDIMENTO RELATIVO AL SERVIZIO DI CENTRO SOCIO-RIABILITATIVO SEMI-RESIDENZIALE PER DISABILI “MAIEUTICA” CON SEDE A SAN XXXXXXXX IN PERSICETO, VIA XXXX XXXXX, N. 4/A
IL DIRIGENTE AREA SERVIZI ALLA PERSONA
Ai sensi della DGR 514/2009, punto 6.3.3, Allegato 1;
Vista la normativa regionale dell’Xxxxxx-Romagna in materia di accreditamento dei servizi sociali e socio-sanitari ed in particolare:
- l’art. 38 della L.R. 2/2003 e successive modificazioni ed integrazioni;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 772/2007;
- l’art. 23 della L.R. 4/2008;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 514/2009;
- le deliberazioni della Giunta Regionale n. 2110/2009, n. 219/2010 e n. 1336/2010;
Vista la determinazione del Direttore Generale Sanità e Politiche Sociali della Regione Xxxxxx- Romagna n. 1102 del 10/02/2010 avente ad oggetto l’approvazione dello schema-tipo valevole per il rilascio dell’accreditamento transitorio;
Vista la convenzione sottoscritta tra l’Azienda USL di Bologna, il Comune di Anzola dell’Xxxxxx, il Comune di Calderara di Reno, il Comune di Crevalcore, il Comune di Sala Bolognese, il Comune di San Xxxxxxxx in Persiceto ed il Comune di Sant’Agata, ed in particolare l’art. 5 che, ai sensi della DGR 514/2009 (punto 3 dell’allegato 1), individua il Comune di San Xxxxxxxx in Persiceto quale soggetto istituzionale competente al rilascio dell’accreditamento;
Preso atto:
- delle deliberazioni con le quali i Consigli Comunali dei sei Comuni componenti il Distretto hanno individuato il soggetto istituzionalmente competente nel comune di San Xxxxxxxx in Persiceto (per il Comune di San Xxxxxxxx in Persiceto con deliberazione n. 11 del 29/01/2010);
- del decreto n. 9 del 1/3/2010 prot. 9512 che attribuisce la direzione dell’Area Servizi alla Persona al Dirigente del Comune di San Xxxxxxxx in Persiceto xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxx;
Considerato che con deliberazione di Giunta comunale n. 110 del 20.05.2010 di approvazione del Programma attuativo 2010 sono state adottate le indicazioni sulle tipologie e le quantità dei servizi idonei a soddisfare il fabbisogno individuato, indicazioni successivamente dettagliate con verbale del Comitato di Distretto del 9.12.2010;
Vista la domanda presentata da Coop. Attività Sociali società cooperativa sociale per l’accreditamento transitorio del servizio di centro socio-riabilitativo semi-residenziale per disabili “Maieutica”, Xxx Xxxx Xxxxx, x. 0/X, Xxx Xxxxxxxx xx Xxxxxxxxx;
Attestata, sulla base delle valutazioni dell’Ufficio di Piano, la permanenza della coerenza della struttura con il fabbisogno indicato nella programmazione territoriale;
Dato atto che, in base all’istruttoria condotta dall’Ufficio di Piano sui requisiti e le condizioni oggettive e soggettive previste dalla normativa vigente, la struttura oggetto della domanda documenta il possesso delle condizioni previste per l’accreditamento transitorio di cui ai punti 6.1 e
6.2 dell’allegato 1 della DGR 514/2009.
In particolare, la domanda presentata contiene la documentazione relativa a:
- la forma del rapporto già in essere con il Servizio Sanitario Regionale, di cui al punto 6.1 della DGR 514/2009:
determinazione Prot. N. 73 del 31.12.2009;
- il possesso di autorizzazione al funzionamento della struttura in corso di validità rilasciata dal Comune di San Xxxxxxxx in Persiceto, Prot. N. 11404 dell’11.03.2010, relativamente a
n. 16 posti autorizzati;
- la presentazione, in data 28.09.2010, del programma di adeguamento, redatto secondo le indicazioni contenute nell’allegato A, punto 1.3, della DGR 514/2009, dell’organizzazione e della gestione del servizio per il quale si chiede l’accreditamento, al fine di pervenire, al momento della cessazione dell’accreditamento transitorio, alla responsabilità gestionale unitaria e complessiva ed al superamento della frammentazione nell’erogazione dei servizi alla persona, al possesso dei requisiti previsti per l’accreditamento definitivo, assicurando quindi l’organizzazione, la gestione e lo svolgimento delle attività assistenziali e di cura, comprensive dell’assistenza infermieristica e riabilitativa per i servizi residenziali, in modo unitario ed integrato, con un unico soggetto (individuato nel programma) che si assume l’esclusiva e completa responsabilità, garantendo altresì che l’organizzazione e l’erogazione dei servizi alberghieri e di supporto in qualsiasi forma prodotti, sia integrata con le attività assistenziali e di cura e persegua l’obiettivo del benessere complessivo dell’utente;
- il possesso dei requisiti tecnici valevoli nel regime di accreditamento transitorio, con particolare riferimento al rispetto della percentuale prevista per il personale assistenziale di base e la percentuale di operatori comunque in possesso della qualifica di OSS – Operatore sociosanitario, come previsto dalla DGR 514/2009, Allegato 1, punto 6.2, lettera
g) e Allegato A, punto 1.3, lettera f);
- l’accettazione del sistema di remunerazione delle prestazioni sulla base della tariffa di cui alla DGR 219/2010;
DETERMINA
- di concedere, in favore di Coop. Attività Sociali società cooperativa sociale l’accreditamento transitorio del servizio di centro socio-riabilitativo semi-residenziale per disabili, che si svolge presso la struttura “Maieutica” sita in Xxx Xxxxxxxx xx Xxxxxxxxx, Xxx Xxxx Xxxxx, x. 0/X;
- di specificare che l’accreditamento transitorio è rilasciato per n. 16 posti;
- di precisare che l’accreditamento transitorio avrà durata dalla decorrenza del contratto di servizio fino al 31.12.2013, termine entro il quale il soggetto gestore individuato nel programma di adeguamento dovrà aver presentato, così come definito dalla normativa regionale e a pena di decadenza, la domanda di accreditamento definitivo;
- di stabilire che il programma di adeguamento può essere modificato od integrato nel corso della sua attuazione, al fine comunque di garantire il raggiungimento degli obiettivi fissati dalle direttive regionali in materia di accreditamento sociosanitario;
- di stabilire che a seguito del presente provvedimento sarà stipulato apposito contratto di servizio disciplinante gli effetti giuridici ed economici, in coerenza con la programmazione annuale e le relative risorse;
- di precisare che la stipulazione del contratto di servizio conseguente alla concessione dell’accreditamento transitorio comporta la completa ridefinizione e trasformazione dei rapporti negoziali in essere per l’erogazione delle prestazioni e l’accettazione, da parte del soggetto gestore, del nuovo sistema di remunerazione del servizio accreditato;
- di stabilire che il soggetto gestore della struttura accreditata è tenuto a presentare, ai fini dell’esercizio delle funzioni istituzionali di verifica e controllo, l’apposita relazione a cadenza almeno annuale prevista dalla DGR 514/2009, Allegato 1, punto 6.6 e dall’Allegato A, punto 1.3, lettera h), nonché a collaborare con l’Organismo tecnico e l’Ufficio di Piano distrettuale in relazione alle attività di monitoraggio e accompagnamento previste dalla DGR 514/2009, Allegato 1, punto 6.6;
- di individuare i seguenti casi in cui l’accreditamento transitorio può essere, nel rispetto delle procedure previste, temporaneamente sospeso o definitivamente revocato:
o venir meno dei requisiti previsti per la concessione dell’accreditamento;
o gravi e/o ripetute inadempienze degli obblighi assunti con il contratto di servizio;
o mancato rispetto delle disposizioni contenute nella contrattazione collettiva e degli obblighi in materia di sicurezza del lavoro;
nei casi sopra previsti, l’adozione dei provvedimenti di sospensione e di revoca dovrà essere necessariamente preceduta, salvo che il venir meno dei requisiti e delle condizioni previste non pregiudichi la sicurezza degli assistiti e dei lavoratori, da una diffida emanata dal soggetto competente e contenente la prescrizione a provvedere ai necessari adeguamenti, entro il termine che verrà determinato in relazione agli adempimenti richiesti. Nel caso che le inadempienze del gestore pregiudichino la sicurezza degli utenti, la diffida di cui al punto precedente prevederà una esecuzione immediata degli adeguamenti. La sospensione o la revoca dell'accreditamento comporterà rispettivamente la sospensione dell'esecuzione o la risoluzione di diritto del contratto di servizio, senza la maturazione di indennizzi o simili a favore del produttore per il periodo ulteriore e successivo;
- di pubblicare il presente provvedimento sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx e di aggiornare l’elenco dei servizi transitoriamente accreditati e dei relativi gestori, dandone altresì comunicazione alla Regione Xxxxxx-Romagna, ai sensi di quanto previsto dalla DGR 514/2009.
X.X.Xxxxxxxxx, lì 31/12/2010
IL DIRIGENTE AREA SERVIZI ALLA PERSONA XXXXXXXX XXXXXX
DETERMINAZIONE N. 1289 DEL 31/12/2010
Classifica 07.12
Oggetto: ACCREDITAMENTO TRANSITORIO. PROVVEDIMENTO RELATIVO AL SERVIZIO DI CASA-RESIDENZA PER ANZIANI CON SEDE A CREVALCORE, VIA PIGOZZI, N. 174
IL DIRIGENTE AREA SERVIZI ALLA PERSONA
Ai sensi della DGR 514/2009, punto 6.3.3, Allegato 1;
Vista la normativa regionale dell’Xxxxxx-Romagna in materia di accreditamento dei servizi sociali e socio-sanitari ed in particolare:
- l’art. 38 della L.R. 2/2003 e successive modificazioni ed integrazioni;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 772/2007;
- l’art. 23 della L.R. 4/2008;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 514/2009;
- le deliberazioni della Giunta Regionale n. 2110/2009, n. 219/2010 e n. 1336/2010;
Vista la determinazione del Direttore Generale Sanità e Politiche Sociali della Regione Xxxxxx- Romagna n. 1102 del 10/02/2010 avente ad oggetto l’approvazione dello schema-tipo valevole per il rilascio dell’accreditamento transitorio;
Vista la convenzione sottoscritta tra l’Azienda USL di Bologna, il Comune di Anzola dell’Xxxxxx, il Comune di Calderara di Reno, il Comune di Crevalcore, il Comune di Sala Bolognese, il Comune di San Xxxxxxxx in Persiceto ed il Comune di Sant’Agata, ed in particolare l’art. 5 che, ai sensi del- la DGR 514/2009 (punto 3 dell’allegato 1), individua il Comune di San Xxxxxxxx in Persiceto quale soggetto istituzionale competente al rilascio dell’accreditamento;
Preso atto:
- delle deliberazioni con le quali i Consigli Comunali dei sei Comuni componenti il Distretto hanno individuato il soggetto istituzionalmente competente nel comune di San Xxxxxxxx in Persiceto (per il Comune di San Xxxxxxxx in Persiceto con deliberazione n. 11 del 29/01/2010);
- del decreto n. 9 del 1/3/2010 prot. 9512 che attribuisce la direzione dell’Area Servizi alla Persona al Dirigente del Comune di San Xxxxxxxx in Persiceto xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxx;
Considerato che con deliberazione di Giunta comunale n. 110 del 20.05.2010 di approvazione del Programma attuativo 2010 sono state adottate le indicazioni sulle tipologie e le quantità dei servizi idonei a soddisfare il fabbisogno individuato, con particolare riguardo a casa-residenza per anziani non autosufficienti, indicazioni successivamente dettagliate con verbale del Comitato di Distretto del 9.12.2010;
Vista la domanda presentata da ASP Seneca per l’accreditamento transitorio del servizio di casa- residenza per anziani non autosufficienti, che si svolge presso la struttura sita in Crevalcore – Via Pigozzi, n. 174;
Attestata, sulla base delle valutazioni dell’Ufficio di Piano, la permanenza della coerenza della struttura con il fabbisogno indicato nella programmazione territoriale;
Dato atto che, in base all’istruttoria condotta dall’Ufficio di Piano sui requisiti e le condizioni ogget- tive e soggettive previste dalla normativa vigente, la struttura oggetto della domanda documenta il possesso delle condizioni previste per l’accreditamento transitorio di cui ai punti 6.1 e 6.2 dell’allegato 1 della DGR 514/2009.
In particolare, la domanda presentata contiene la documentazione relativa a:
- la forma del rapporto già in essere con:
• il Servizio Sanitario Regionale – Azienda USL Bologna – Distretto Pianura Ovest, di cui al punto 6.1 della DGR 514/2009, determinazione del Direttore di Distretto n. 1 del 2.01.2008 avente per oggetto “Convenzione tra l’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Seneca e l’Azienda USL di Bologna – distretto Pianura Ovest – per la gestione delle attività socio- sanitarie rivolte a minori e disabili adulti anni 2008/2009”, prorogata per l’anno 2010 con de- terminazione dei Direttore di Distretto n. 72 del 31.12.2009;
• il Comune di Anzola dell’Xxxxxx, deliberazione n. 91 del 29.11.2007, avente per oggetto: “Partecipazione all’Azienda pubblica di servizi alla persona ed approvazione della conven- zione dei Comuni aderenti alla stessa”;
• il Comune di Calderara di Reno, deliberazione n. 83 del 28.11.2007, avente per oggetto: “Partecipazione all’Azienda pubblica di servizi alla persona ed approvazione della conven- zione dei Comuni aderenti alla stessa”;
• il Comune di Crevalcore, deliberazione n. 79 del 29.11.2007, avente per oggetto: “Parteci- pazione all’Azienda pubblica di servizi alla persona ed approvazione della convenzione dei Comuni aderenti alla stessa”;
• il Comune di Sala Bolognese, deliberazione n. 76 del 29.11.2007, avente per oggetto: “Par- tecipazione all’Azienda pubblica di servizi alla persona ed approvazione della convenzione dei Comuni aderenti alla stessa”;
• il Comune di San Xxxxxxxx in Persiceto, deliberazione n. 119 del 29.11.2007, avente per oggetto: “Partecipazione all’Azienda pubblica di servizi alla persona ed approvazione della convenzione dei Comuni aderenti alla stessa”;
• il Comune di Sant’Agata Bolognese, deliberazione n. 88 del 29.11.2007, avente per ogget- to: “Partecipazione all’Azienda pubblica di servizi alla persona ed approvazione della con- venzione dei Comuni aderenti alla stessa”;
- il possesso di autorizzazione al funzionamento della struttura in corso di validità rilasciata dal Sindaco del Comune di Crevalcore, Prot. N. 23224 del 13.08.2010, relativamente a n. 66 posti residenziali autorizzati, di cui n. 2 dedicati all’accoglienza temporanea di sollievo;
- la presentazione, in data 29.09.2010, del piano relativo al personale, da cui si evince che tutto il personale assistenziale di base in attività nel servizio alla data di presentazione della domanda risulta direttamente dipendente, assicurando quindi l’organizzazione, la gestione e lo svolgimento delle attività assistenziali e di cura in modo unitario ed integrato, con un unico soggetto che si assume l’esclusiva e completa responsabilità;
- il possesso dei requisiti tecnici valevoli nel regime di accreditamento transitorio, con parti- colare riferimento al rispetto della percentuale prevista per il personale assistenziale di ba- se e la percentuale di operatori comunque in possesso della qualifica di OSS – Operatore
sociosanitario, come previsto dalla DGR 514/2009, Allegato 1, punto 6.2, lettera g) e Alle- gato A, punto 1.3, lettera f);
- l’accettazione del sistema di remunerazione delle prestazioni sulla base della tariffa di cui alla DGR 2110/2009;
DETERMINA
- di concedere, in favore di ASP Seneca l’accreditamento transitorio del servizio di casa- residenza per anziani non autosufficienti, che si svolge presso la struttura sita in Xxxxxxxx- xx, Xxx Xxxxxxx, x. 000;
- di specificare che l’accreditamento transitorio è rilasciato per n. 66 posti residenziali, di cui
n. 2 dedicati all’accoglienza temporanea di sollievo;
- di precisare che l’accreditamento transitorio avrà durata dalla decorrenza del contratto di servizio fino al 31.12.2013, termine entro il quale il soggetto gestore individuato nel pro- gramma di adeguamento dovrà aver presentato, così come definito dalla normativa regio- nale e a pena di decadenza, la domanda di accreditamento definitivo;
- di stabilire che il programma di adeguamento può essere modificato od integrato nel corso della sua attuazione, al fine comunque di garantire il raggiungimento degli obiettivi fissati dalle direttive regionali in materia di accreditamento sociosanitario;
- di stabilire che a seguito del presente provvedimento sarà stipulato apposito contratto di servizio disciplinante gli effetti giuridici ed economici, in coerenza con la programmazione annuale e le relative risorse;
- di precisare che la stipulazione del contratto di servizio conseguente alla concessione dell’accreditamento transitorio comporta la completa ridefinizione e trasformazione dei rap- porti negoziali in essere per l’erogazione delle prestazioni e l’accettazione, da parte del soggetto gestore, del nuovo sistema di remunerazione del servizio accreditato;
- di stabilire che il soggetto gestore della struttura accreditata è tenuto a presentare, ai fini dell’esercizio delle funzioni istituzionali di verifica e controllo, l’apposita relazione a cadenza almeno annuale prevista dalla DGR 514/2009, Allegato 1, punto 6.6 e dall’Allegato A, punto 1.3, lettera h), nonché a collaborare con l’Organismo tecnico e l’Ufficio di Piano distrettuale in relazione alle attività di monitoraggio e accompagnamento previste dalla DGR 514/2009, Allegato 1, punto 6.6;
- di individuare i seguenti casi in cui l’accreditamento transitorio può essere, nel rispetto delle procedure previste, temporaneamente sospeso o definitivamente revocato:
o venir meno dei requisiti previsti per la concessione dell’accreditamento;
o gravi e/o ripetute inadempienze degli obblighi assunti con il contratto di servizio;
o mancato rispetto delle disposizioni contenute nella contrattazione collettiva e degli obblighi in materia di sicurezza del lavoro;
nei casi sopra previsti, l’adozione dei provvedimenti di sospensione e di revoca dovrà essere necessariamente preceduta, salvo che il venir meno dei requisiti e delle condizioni previste non pregiudichi la sicurezza degli assistiti e dei lavoratori, da una diffida emanata dal soggetto com- petente e contenente la prescrizione a provvedere ai necessari adeguamenti, entro il termine che verrà determinato in relazione agli adempimenti xxxxxxxxx. Nel caso che le inadempienze del gestore pregiudichino la sicurezza degli utenti, la diffida di cui al punto precedente prevederà
una esecuzione immediata degli adeguamenti. La sospensione o la revoca dell'accreditamento comporterà rispettivamente la sospensione dell'esecuzione o la risoluzione di diritto del contrat- to di servizio, senza la maturazione di indennizzi o simili a favore del produttore per il periodo ulteriore e successivo;
- di pubblicare il presente provvedimento sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx e di aggiornare l’elenco dei servizi transitoriamente accreditati e dei relativi gestori, dandone altresì comu- nicazione alla Regione Xxxxxx-Romagna, ai sensi di quanto previsto dalla DGR 514/2009.
X.X.Xxxxxxxxx, lì 31/12/2010
IL DIRIGENTE AREA SERVIZI ALLA PERSONA XXXXXXXX XXXXXX
DETERMINAZIONE N. 1288 DEL 31/12/2010
Classifica 07.12
Oggetto: ACCREDITAMENTO TRANSITORIO. PROVVEDIMENTO RELATIVO AL SERVIZIO DI CASA-RESIDENZA PER ANZIANI CON SEDE A SAN XXXXXXXX IN PERSICETO, VIA MARZOCCHI, N. 1
IL DIRIGENTE AREA SERVIZI ALLA PERSONA
Ai sensi della DGR 514/2009, punto 6.3.3, Allegato 1;
Vista la normativa regionale dell’Xxxxxx-Romagna in materia di accreditamento dei servizi sociali e socio-sanitari ed in particolare:
- l’art. 38 della L.R. 2/2003 e successive modificazioni ed integrazioni;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 772/2007;
- l’art. 23 della L.R. 4/2008;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 514/2009;
- le deliberazioni della Giunta Regionale n. 2110/2009, n. 219/2010 e n. 1336/2010;
Vista la determinazione del Direttore Generale Sanità e Politiche Sociali della Regione Xxxxxx- Romagna n. 1102 del 10/02/2010 avente ad oggetto l’approvazione dello schema-tipo valevole per il rilascio dell’accreditamento transitorio;
Vista la convenzione sottoscritta tra l’Azienda USL di Bologna, il Comune di Anzola dell’Xxxxxx, il Comune di Calderara di Reno, il Comune di Crevalcore, il Comune di Sala Bolognese, il Comune di San Xxxxxxxx in Persiceto ed il Comune di Sant’Agata, ed in particolare l’art. 5 che, ai sensi della DGR 514/2009 (punto 3 dell’allegato 1), individua il Comune di San Xxxxxxxx in Persiceto quale soggetto istituzionale competente al rilascio dell’accreditamento;
Preso atto:
- delle deliberazioni con le quali i Consigli Comunali dei sei Comuni componenti il Distretto hanno individuato il soggetto istituzionalmente competente nel comune di San Xxxxxxxx in Persiceto (per il Comune di San Xxxxxxxx in Persiceto con deliberazione n. 11 del 29/01/2010);
- del decreto n. 9 del 1/3/2010 prot. 9512 che attribuisce la direzione dell’Area Servizi alla Persona al Dirigente del Comune di San Xxxxxxxx in Persiceto xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxx;
Considerato che con deliberazione di Giunta comunale n. 110 del 20.05.2010 di approvazione del Programma attuativo 2010 sono state adottate le indicazioni sulle tipologie e le quantità dei servizi idonei a soddisfare il fabbisogno individuato, con particolare riguardo a casa-residenza per anziani non autosufficienti, indicazioni successivamente dettagliate con verbale del Comitato di Distretto del 9.12.2010;Vista la domanda presentata da ASP Seneca per l’accreditamento transitorio del servizio di casa-residenza per anziani non autosufficienti, che si svolge presso la struttura sita in Xxx Xxxxxxxx xx Xxxxxxxxx – Xxx Xxxxxxxxx, x. 0;
Attestata, sulla base delle valutazioni dell’Ufficio di Piano, la permanenza della coerenza della struttura con il fabbisogno indicato nella programmazione territoriale;
Dato atto che, in base all’istruttoria condotta dall’Ufficio di Piano sui requisiti e le condizioni oggettive e soggettive previste dalla normativa vigente, la struttura oggetto della domanda documenta il possesso delle condizioni previste per l’accreditamento transitorio di cui ai punti 6.1 e
6.2 dell’allegato 1 della DGR 514/2009.
In particolare, la domanda presentata contiene la documentazione relativa a:
- la forma del rapporto già in essere con:
• il Servizio Sanitario Regionale – Azienda USL Bologna – Distretto Pianura Ovest, di cui al punto 6.1 della DGR 514/2009, determinazione del Direttore di Distretto n. 1 del 2.01.2008 avente per oggetto “Convenzione tra l’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Seneca e l’Azienda USL di Bologna – distretto Pianura Ovest – per la gestione delle attività socio- sanitarie rivolte a minori e disabili adulti anni 2008/2009”, prorogata per l’anno 2010 con determinazione dei Direttore di Distretto n. 72 del 31.12.2009;
• il Comune di Anzola dell’Xxxxxx, deliberazione n. 91 del 29.11.2007, avente per oggetto: “Partecipazione all’Azienda pubblica di servizi alla persona ed approvazione della convenzione dei Comuni aderenti alla stessa”;
• il Comune di Calderara di Reno, deliberazione n. 83 del 28.11.2007, avente per oggetto: “Partecipazione all’Azienda pubblica di servizi alla persona ed approvazione della convenzione dei Comuni aderenti alla stessa”;
• il Comune di Crevalcore, deliberazione n. 79 del 29.11.2007, avente per oggetto: “Partecipazione all’Azienda pubblica di servizi alla persona ed approvazione della convenzione dei Comuni aderenti alla stessa”;
• il Comune di Sala Bolognese, deliberazione n. 76 del 29.11.2007, avente per oggetto: “Partecipazione all’Azienda pubblica di servizi alla persona ed approvazione della convenzione dei Comuni aderenti alla stessa”;
• il Comune di San Xxxxxxxx in Persiceto, deliberazione n. 119 del 29.11.2007, avente per oggetto: “Partecipazione all’Azienda pubblica di servizi alla persona ed approvazione della convenzione dei Comuni aderenti alla stessa”;
• il Comune di Sant’Agata Bolognese, deliberazione n. 88 del 29.11.2007, avente per oggetto: “Partecipazione all’Azienda pubblica di servizi alla persona ed approvazione della convenzione dei Comuni aderenti alla stessa”;
- il possesso di autorizzazione al funzionamento della struttura in corso di validità rilasciata dal Sindaco del Comune di San Xxxxxxxx in Persiceto, Prot. N. 16077 del 13.06.2001, relativamente a n. 60 posti residenziali autorizzati, di cui n. 2 dedicati all’accoglienza temporanea di sollievo;
- la presentazione, in data 29.09.2010, del piano relativo al personale, da cui si evince che tutto il personale assistenziale di base in attività nel servizio alla data di presentazione della domanda risulta direttamente dipendente, assicurando quindi l’organizzazione, la gestione e lo svolgimento delle attività assistenziali e di cura in modo unitario ed integrato, con un unico soggetto che si assume l’esclusiva e completa responsabilità;
- il possesso dei requisiti tecnici valevoli nel regime di accreditamento transitorio, con particolare riferimento al rispetto della percentuale prevista per il personale assistenziale di base e la percentuale di operatori comunque in possesso della qualifica di OSS –
Operatore sociosanitario, come previsto dalla DGR 514/2009, Allegato 1, punto 6.2, lettera
g) e Allegato A, punto 1.3, lettera f);
- l’accettazione del sistema di remunerazione delle prestazioni sulla base della tariffa di cui alla DGR 2110/2009;
DETERMINA
- di concedere, in favore di ASP Seneca l’accreditamento transitorio del servizio di casa- residenza per anziani non autosufficienti, che si svolge presso la struttura sita in Xxx Xxxxxxxx xx Xxxxxxxxx, Xxx Xxxxxxxxx, x. 0;
- di specificare che l’accreditamento transitorio è rilasciato per n. 60 posti residenziali, di cui
n. 2 dedicati all’accoglienza temporanea di sollievo;
- di precisare che l’accreditamento transitorio avrà durata dalla decorrenza del contratto di servizio fino al 31.12.2013, termine entro il quale il soggetto gestore individuato nel programma di adeguamento dovrà aver presentato, così come definito dalla normativa regionale e a pena di decadenza, la domanda di accreditamento definitivo;
- di stabilire che il programma di adeguamento può essere modificato od integrato nel corso della sua attuazione, al fine comunque di garantire il raggiungimento degli obiettivi fissati dalle direttive regionali in materia di accreditamento sociosanitario;
- di stabilire che a seguito del presente provvedimento sarà stipulato apposito contratto di servizio disciplinante gli effetti giuridici ed economici, in coerenza con la programmazione annuale e le relative risorse;
- di precisare che la stipulazione del contratto di servizio conseguente alla concessione dell’accreditamento transitorio comporta la completa ridefinizione e trasformazione dei rapporti negoziali in essere per l’erogazione delle prestazioni e l’accettazione, da parte del soggetto gestore, del nuovo sistema di remunerazione del servizio accreditato;
- di stabilire che il soggetto gestore della struttura accreditata è tenuto a presentare, ai fini dell’esercizio delle funzioni istituzionali di verifica e controllo, l’apposita relazione a cadenza almeno annuale prevista dalla DGR 514/2009, Allegato 1, punto 6.6 e dall’Allegato A, punto 1.3, lettera h), nonché a collaborare con l’Organismo tecnico e l’Ufficio di Piano distrettuale in relazione alle attività di monitoraggio e accompagnamento previste dalla DGR 514/2009, Allegato 1, punto 6.6;
- di individuare i seguenti casi in cui l’accreditamento transitorio può essere, nel rispetto delle procedure previste, temporaneamente sospeso o definitivamente revocato:
o venir meno dei requisiti previsti per la concessione dell’accreditamento;
o gravi e/o ripetute inadempienze degli obblighi assunti con il contratto di servizio;
o mancato rispetto delle disposizioni contenute nella contrattazione collettiva e degli obblighi in materia di sicurezza del lavoro;
nei casi sopra previsti, l’adozione dei provvedimenti di sospensione e di revoca dovrà essere necessariamente preceduta, salvo che il venir meno dei requisiti e delle condizioni previste non pregiudichi la sicurezza degli assistiti e dei lavoratori, da una diffida emanata dal soggetto competente e contenente la prescrizione a provvedere ai necessari adeguamenti, entro il termine che verrà determinato in relazione agli adempimenti richiesti. Nel caso che le inadempienze del gestore pregiudichino la sicurezza degli utenti, la diffida di cui al punto
precedente prevederà una esecuzione immediata degli adeguamenti. La sospensione o la revoca dell'accreditamento comporterà rispettivamente la sospensione dell'esecuzione o la risoluzione di diritto del contratto di servizio, senza la maturazione di indennizzi o simili a favore del produttore per il periodo ulteriore e successivo;
- di pubblicare il presente provvedimento sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx e di aggiornare l’elenco dei servizi transitoriamente accreditati e dei relativi gestori, dandone altresì comunicazione alla Regione Xxxxxx-Romagna, ai sensi di quanto previsto dalla DGR 514/2009.
X.X.Xxxxxxxxx, lì 31/12/2010
IL DIRIGENTE AREA SERVIZI ALLA PERSONA XXXXXXXX XXXXXX
DETERMINAZIONE N. 1290 DEL 31/12/2010
Classifica 07.12
Oggetto: ACCREDITAMENTO TRANSITORIO. PROVVEDIMENTO RELATIVO AL SERVIZIO DI CASA-RESIDENZA PER ANZIANI CON SEDE A SANT’AGATA BOLOGNESE, VIA SIBIRANI, N. 3
IL DIRIGENTE AREA SERVIZI ALLA PERSONA
Ai sensi della DGR 514/2009, punto 6.3.3, Allegato 1;
Vista la normativa regionale dell’Xxxxxx-Romagna in materia di accreditamento dei servizi sociali e socio-sanitari ed in particolare:
- l’art. 38 della L.R. 2/2003 e successive modificazioni ed integrazioni;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 772/2007;
- l’art. 23 della L.R. 4/2008;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 514/2009;
- le deliberazioni della Giunta Regionale n. 2110/2009, n. 219/2010 e n. 1336/2010;
Vista la determinazione del Direttore Generale Sanità e Politiche Sociali della Regione Xxxxxx- Romagna n. 1102 del 10/02/2010 avente ad oggetto l’approvazione dello schema-tipo valevole per il rilascio dell’accreditamento transitorio;
Vista la convenzione sottoscritta tra l’Azienda USL di Bologna, il Comune di Anzola dell’Xxxxxx, il Comune di Calderara di Reno, il Comune di Crevalcore, il Comune di Sala Bolognese, il Comune di San Xxxxxxxx in Persiceto ed il Comune di Sant’Agata, ed in particolare l’art. 5 che, ai sensi della DGR 514/2009 (punto 3 dell’allegato 1), individua il Comune di San Xxxxxxxx in Persiceto quale soggetto istituzionale competente al rilascio dell’accreditamento;
Preso atto:
- delle deliberazioni con le quali i Consigli Comunali dei sei Comuni componenti il Distretto hanno individuato il soggetto istituzionalmente competente nel comune di San Xxxxxxxx in Persiceto (per il Comune di San Xxxxxxxx in Persiceto con deliberazione n. 11 del 29/01/2010);
- del decreto n. 9 del 1/3/2010 prot. 9512 che attribuisce la direzione dell’Area Servizi alla Persona al Dirigente del Comune di San Xxxxxxxx in Persiceto xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxx;
Considerato che con deliberazione di Giunta comunale n. 110 del 20.05.2010 di approvazione del Programma attuativo 2010 sono state adottate le indicazioni sulle tipologie e le quantità dei servizi idonei a soddisfare il fabbisogno individuato, con particolare riguardo a casa-residenza per anziani non autosufficienti, indicazioni successivamente dettagliate con verbale del Comitato di Distretto del 9.12.2010;
Vista la domanda presentata da ASP Seneca per l’accreditamento transitorio del servizio di casa- residenza per anziani non autosufficienti, che si svolge presso la struttura sita in Sant’Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxx Xxxxxxxx, x.0;
Attestata, sulla base delle valutazioni dell’Ufficio di Piano, la permanenza della coerenza della struttura con il fabbisogno indicato nella programmazione territoriale;
Dato atto che, in base all’istruttoria condotta dall’Ufficio di Piano sui requisiti e le condizioni oggettive e soggettive previste dalla normativa vigente, la struttura oggetto della domanda documenta il possesso delle condizioni previste per l’accreditamento transitorio di cui ai punti 6.1 e
6.2 dell’allegato 1 della DGR 514/2009.
In particolare, la domanda presentata contiene la documentazione relativa a:
- la forma del rapporto già in essere con:
• il Servizio Sanitario Regionale – Azienda USL Bologna – Distretto Pianura Ovest, di cui al punto 6.1 della DGR 514/2009, determinazione del Direttore di Distretto n. 1 del 2.01.2008 avente per oggetto “Convenzione tra l’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Seneca e l’Azienda USL di Bologna – distretto Pianura Ovest – per la gestione delle attività socio- sanitarie rivolte a minori e disabili adulti anni 2008/2009”, prorogata per l’anno 2010 con determinazione dei Direttore di Distretto n. 72 del 31.12.2009;
• il Comune di Anzola dell’Xxxxxx, deliberazione n. 91 del 29.11.2007, avente per oggetto: “Partecipazione all’Azienda pubblica di servizi alla persona ed approvazione della convenzione dei Comuni aderenti alla stessa”;
• il Comune di Calderara di Reno, deliberazione n. 83 del 28.11.2007, avente per oggetto: “Partecipazione all’Azienda pubblica di servizi alla persona ed approvazione della convenzione dei Comuni aderenti alla stessa”;
• il Comune di Crevalcore, deliberazione n. 79 del 29.11.2007, avente per oggetto: “Partecipazione all’Azienda pubblica di servizi alla persona ed approvazione della convenzione dei Comuni aderenti alla stessa”;
• il Comune di Sala Bolognese, deliberazione n. 76 del 29.11.2007, avente per oggetto: “Partecipazione all’Azienda pubblica di servizi alla persona ed approvazione della convenzione dei Comuni aderenti alla stessa”;
• il Comune di San Xxxxxxxx in Persiceto, deliberazione n. 119 del 29.11.2007, avente per oggetto: “Partecipazione all’Azienda pubblica di servizi alla persona ed approvazione della convenzione dei Comuni aderenti alla stessa”;
• il Comune di Sant’Agata Bolognese, deliberazione n. 88 del 29.11.2007, avente per oggetto: “Partecipazione all’Azienda pubblica di servizi alla persona ed approvazione della convenzione dei Comuni aderenti alla stessa”;
- il possesso di autorizzazione al funzionamento della struttura in corso di validità rilasciata dal Sindaco del Comune di Sant’Agata Bolognese, Prot. N. 8456 del 12.06.2003, relativamente a n. 68 posti residenziali autorizzati, di cui n. 2 dedicati all’accoglienza temporanea di sollievo;
- la presentazione, in data 29.09.2010, del piano relativo al personale, da cui si evince che tutto il personale assistenziale di base in attività nel servizio alla data di presentazione della domanda risulta direttamente dipendente, assicurando quindi l’organizzazione, la gestione e lo svolgimento delle attività assistenziali e di cura in modo unitario ed integrato, con un unico soggetto che si assume l’esclusiva e completa responsabilità;
- il possesso dei requisiti tecnici valevoli nel regime di accreditamento transitorio, con particolare riferimento al rispetto della percentuale prevista per il personale assistenziale di base e la percentuale di operatori comunque in possesso della qualifica di OSS – Operatore sociosanitario, come previsto dalla DGR 514/2009, Allegato 1, punto 6.2, lettera
g) e Allegato A, punto 1.3, lettera f);
- l’accettazione del sistema di remunerazione delle prestazioni sulla base della tariffa di cui alla DGR 2110/2009;
DETERMINA
- di concedere, in favore di ASP Seneca l’accreditamento transitorio del servizio di casa- residenza per anziani non autosufficienti, che si svolge presso la struttura sita in Sant’Agata Bolognese, Via Sibirani, n. 3;
- di specificare che l’accreditamento transitorio è rilasciato per n. 68 posti residenziali, di cui
n. 2 dedicati all’accoglienza temporanea di sollievo;
- di precisare che l’accreditamento transitorio avrà durata dalla decorrenza del contratto di servizio fino al 31.12.2013, termine entro il quale il soggetto gestore individuato nel programma di adeguamento dovrà aver presentato, così come definito dalla normativa regionale e a pena di decadenza, la domanda di accreditamento definitivo;
- di stabilire che il programma di adeguamento può essere modificato od integrato nel corso della sua attuazione, al fine comunque di garantire il raggiungimento degli obiettivi fissati dalle direttive regionali in materia di accreditamento sociosanitario;
- di stabilire che a seguito del presente provvedimento sarà stipulato apposito contratto di servizio disciplinante gli effetti giuridici ed economici, in coerenza con la programmazione annuale e le relative risorse;
- di precisare che la stipulazione del contratto di servizio conseguente alla concessione dell’accreditamento transitorio comporta la completa ridefinizione e trasformazione dei rapporti negoziali in essere per l’erogazione delle prestazioni e l’accettazione, da parte del soggetto gestore, del nuovo sistema di remunerazione del servizio accreditato;
- di stabilire che il soggetto gestore della struttura accreditata è tenuto a presentare, ai fini dell’esercizio delle funzioni istituzionali di verifica e controllo, l’apposita relazione a cadenza almeno annuale prevista dalla DGR 514/2009, Allegato 1, punto 6.6 e dall’Allegato A, punto 1.3, lettera h), nonché a collaborare con l’Organismo tecnico e l’Ufficio di Piano distrettuale in relazione alle attività di monitoraggio e accompagnamento previste dalla DGR 514/2009, Allegato 1, punto 6.6;
- di individuare i seguenti casi in cui l’accreditamento transitorio può essere, nel rispetto delle procedure previste, temporaneamente sospeso o definitivamente revocato:
o venir meno dei requisiti previsti per la concessione dell’accreditamento;
o gravi e/o ripetute inadempienze degli obblighi assunti con il contratto di servizio;
o mancato rispetto delle disposizioni contenute nella contrattazione collettiva e degli obblighi in materia di sicurezza del lavoro;
nei casi sopra previsti, l’adozione dei provvedimenti di sospensione e di revoca dovrà essere necessariamente preceduta, salvo che il venir meno dei requisiti e delle condizioni previste non pregiudichi la sicurezza degli assistiti e dei lavoratori, da una diffida emanata dal soggetto
competente e contenente la prescrizione a provvedere ai necessari adeguamenti, entro il termine che verrà determinato in relazione agli adempimenti richiesti. Nel caso che le inadempienze del gestore pregiudichino la sicurezza degli utenti, la diffida di cui al punto precedente prevederà una esecuzione immediata degli adeguamenti. La sospensione o la revoca dell'accreditamento comporterà rispettivamente la sospensione dell'esecuzione o la risoluzione di diritto del contratto di servizio, senza la maturazione di indennizzi o simili a favore del produttore per il periodo ulteriore e successivo;
- di pubblicare il presente provvedimento sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx e di aggiornare l’elenco dei servizi transitoriamente accreditati e dei relativi gestori, dandone altresì comunicazione alla Regione Xxxxxx-Romagna, ai sensi di quanto previsto dalla DGR 514/2009.
X.X.Xxxxxxxxx, lì 31/12/2010
IL DIRIGENTE AREA SERVIZI ALLA PERSONA XXXXXXXX XXXXXX
DETERMINAZIONE N. 1301 DEL 31/12/2010
Classifica 07.12
Oggetto: ACCREDITAMENTO TRANSITORIO. PROVVEDIMENTO RELATIVO AL SERVIZIO DI CENTRO SOCIO-RIABILITATIVO RESIDENZIALE PER DISABILI “LA CORTE DEL SOLE” CON SEDE A XXX XXXXXXXX XX XXXXXXXXX, XXX XXXXXXXXX, X. 0/X
IL DIRIGENTE AREA SERVIZI ALLA PERSONA
Ai sensi della DGR 514/2009, punto 6.3.3, Allegato 1;
Vista la normativa regionale dell’Xxxxxx-Romagna in materia di accreditamento dei servizi sociali e socio-sanitari ed in particolare:
- l’art. 38 della L.R. 2/2003 e successive modificazioni ed integrazioni;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 772/2007;
- l’art. 23 della L.R. 4/2008;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 514/2009;
- le deliberazioni della Giunta Regionale n. 2110/2009, n. 219/2010 e n. 1336/2010;
Vista la determinazione del Direttore Generale Sanità e Politiche Sociali della Regione Xxxxxx- Romagna n. 1102 del 10/02/2010 avente ad oggetto l’approvazione dello schema-tipo valevole per il rilascio dell’accreditamento transitorio;
Vista la convenzione sottoscritta tra l’Azienda USL di Bologna, il Comune di Anzola dell’Xxxxxx, il Comune di Calderara di Reno, il Comune di Crevalcore, il Comune di Sala Bolognese, il Comune di San Xxxxxxxx in Persiceto ed il Comune di Sant’Agata, ed in particolare l’art. 5 che, ai sensi della DGR 514/2009 (punto 3 dell’allegato 1), individua il Comune di San Xxxxxxxx in Persiceto quale soggetto istituzionale competente al rilascio dell’accreditamento;
Preso atto:
- delle deliberazioni con le quali i Consigli Comunali dei sei Comuni componenti il Distretto hanno individuato il soggetto istituzionalmente competente nel comune di San Xxxxxxxx in Persiceto (per il Comune di San Xxxxxxxx in Persiceto con deliberazione n. 11 del 29/01/2010);
- del decreto n. 9 del 1/3/2010 prot. 9512 che attribuisce la direzione dell’Area Servizi alla Persona al Dirigente del Comune di San Xxxxxxxx in Persiceto xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxx;
Considerato che con deliberazione di Giunta comunale n. 110 del 20.05.2010 di approvazione del Programma attuativo 2010 sono state adottate le indicazioni sulle tipologie e le quantità dei servizi idonei a soddisfare il fabbisogno individuato, indicazioni successivamente dettagliate con verbale del Comitato di Distretto del 9.12.2010;
Vista la domanda presentata da C.A.D.I.A.I. “Cooperativa Assistenza Domiciliare Infermi Anziani Infanzia” Cooperativa Sociale per l’accreditamento transitorio del servizio di centro residenziale socio-riabilitativo per utenti con gravi disabilità psico-fisiche “La Corte del Sole”, Xxx Xxxxxxxxx, x. 0/X, Xxx Xxxxxxxx xx Xxxxxxxxx;
Attestata, sulla base delle valutazioni dell’Ufficio di Piano, la permanenza della coerenza della struttura con il fabbisogno indicato nella programmazione territoriale;
Dato atto che, in base all’istruttoria condotta dall’Ufficio di Piano sui requisiti e le condizioni oggettive e soggettive previste dalla normativa vigente, la struttura oggetto della domanda documenta il possesso delle condizioni previste per l’accreditamento transitorio di cui ai punti 6.1 e
6.2 dell’allegato 1 della DGR 514/2009.
In particolare, la domanda presentata contiene la documentazione relativa a:
- la forma del rapporto già in essere con il Servizio Sanitario Regionale, di cui al punto 6.1 della DGR 514/2009:
assegnazione Prot. N. 117225 del 12.07.2006 e successivo rinnovo Prot. N. 557 del 28.08.2009;
- il possesso di autorizzazione al funzionamento della struttura in corso di validità rilasciata dall’Azienda USL di Bologna, Prot. N. 176282 del 7.11.2006, relativamente a n. 19 posti autorizzati;
- la presentazione, in data 30.09.2010, del programma di adeguamento, redatto secondo le indicazioni contenute nell’allegato A, punto 1.3, della DGR 514/2009, dell’organizzazione e della gestione del servizio per il quale si chiede l’accreditamento, al fine di pervenire, al momento della cessazione dell’accreditamento transitorio, alla responsabilità gestionale unitaria e complessiva ed al superamento della frammentazione nell’erogazione dei servizi alla persona, al possesso dei requisiti previsti per l’accreditamento definitivo, assicurando quindi l’organizzazione, la gestione e lo svolgimento delle attività assistenziali e di cura, comprensive dell’assistenza infermieristica e riabilitativa per i servizi residenziali, in modo unitario ed integrato, con un unico soggetto (individuato nel programma) che si assume l’esclusiva e completa responsabilità, garantendo altresì che l’organizzazione e l’erogazione dei servizi alberghieri e di supporto in qualsiasi forma prodotti, sia integrata con le attività assistenziali e di cura e persegua l’obiettivo del benessere complessivo dell’utente;
- il possesso dei requisiti tecnici valevoli nel regime di accreditamento transitorio, con particolare riferimento al rispetto della percentuale prevista per il personale assistenziale di base e la percentuale di operatori comunque in possesso della qualifica di OSS – Operatore sociosanitario, come previsto dalla DGR 514/2009, Allegato 1, punto 6.2, lettera
g) e Allegato A, punto 1.3, lettera f);
- l’accettazione del sistema di remunerazione delle prestazioni sulla base della tariffa di cui alla DGR 1336/2010;
DETERMINA
- di concedere, in favore di C.A.D.I.A.I. “Cooperativa Assistenza Domiciliare Infermi Anziani Infanzia” Cooperativa Sociale l’accreditamento transitorio del servizio di centro socio- riabilitativo residenziale per disabili, che si svolge presso la struttura “La Corte del Sole” sita in Xxx Xxxxxxxx xx Xxxxxxxxx, Xxx Xxxxxxxxx, x. 0/X;
- di specificare che l’accreditamento transitorio è rilasciato per n. 19 posti;
- di precisare che l’accreditamento transitorio avrà durata dalla decorrenza del contratto di servizio fino al 31.12.2013, termine entro il quale il soggetto gestore individuato nel programma di adeguamento dovrà aver presentato, così come definito dalla normativa regionale e a pena di decadenza, la domanda di accreditamento definitivo;
- di stabilire che il programma di adeguamento può essere modificato od integrato nel corso della sua attuazione, al fine comunque di garantire il raggiungimento degli obiettivi fissati dalle direttive regionali in materia di accreditamento sociosanitario;
- di stabilire che a seguito del presente provvedimento sarà stipulato apposito contratto di servizio disciplinante gli effetti giuridici ed economici, in coerenza con la programmazione annuale e le relative risorse;
- di precisare che la stipulazione del contratto di servizio conseguente alla concessione dell’accreditamento transitorio comporta la completa ridefinizione e trasformazione dei rapporti negoziali in essere per l’erogazione delle prestazioni e l’accettazione, da parte del soggetto gestore, del nuovo sistema di remunerazione del servizio accreditato;
- di stabilire che il soggetto gestore della struttura accreditata è tenuto a presentare, ai fini dell’esercizio delle funzioni istituzionali di verifica e controllo, l’apposita relazione a cadenza almeno annuale prevista dalla DGR 514/2009, Allegato 1, punto 6.6 e dall’Allegato A, punto 1.3, lettera h), nonché a collaborare con l’Organismo tecnico e l’Ufficio di Piano distrettuale in relazione alle attività di monitoraggio e accompagnamento previste dalla DGR 514/2009, Allegato 1, punto 6.6;
- di individuare i seguenti casi in cui l’accreditamento transitorio può essere, nel rispetto delle procedure previste, temporaneamente sospeso o definitivamente revocato:
o venir meno dei requisiti previsti per la concessione dell’accreditamento;
o gravi e/o ripetute inadempienze degli obblighi assunti con il contratto di servizio;
o mancato rispetto delle disposizioni contenute nella contrattazione collettiva e degli obblighi in materia di sicurezza del lavoro;
nei casi sopra previsti, l’adozione dei provvedimenti di sospensione e di revoca dovrà essere necessariamente preceduta, salvo che il venir meno dei requisiti e delle condizioni previste non pregiudichi la sicurezza degli assistiti e dei lavoratori, da una diffida emanata dal soggetto competente e contenente la prescrizione a provvedere ai necessari adeguamenti, entro il termine che verrà determinato in relazione agli adempimenti richiesti. Nel caso che le inadempienze del gestore pregiudichino la sicurezza degli utenti, la diffida di cui al punto precedente prevederà una esecuzione immediata degli adeguamenti. La sospensione o la revoca dell'accreditamento comporterà rispettivamente la sospensione dell'esecuzione o la risoluzione di diritto del contratto di servizio, senza la maturazione di indennizzi o simili a favore del produttore per il periodo ulteriore e successivo;
- di pubblicare il presente provvedimento sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx e di aggiornare l’elenco dei servizi transitoriamente accreditati e dei relativi gestori, dandone altresì comunicazione alla Regione Xxxxxx-Romagna, ai sensi di quanto previsto dalla DGR 514/2009.
X.X.Xxxxxxxxx, lì 31/12/2010
IL DIRIGENTE AREA SERVIZI ALLA PERSONA XXXXXXXX XXXXXX
DETERMINAZIONE N. 1291 DEL 31/12/2010
Classifica 07.12
Oggetto: ACCREDITAMENTO TRANSITORIO. PROVVEDIMENTO RELATIVO AL SERVIZIO DI CASA-RESIDENZA PER ANZIANI (EX RSA) CON SEDE A CREVALCORE, VIA LIBERTA’, N. 171
IL DIRIGENTE AREA SERVIZI ALLA PERSONA
Ai sensi della DGR 514/2009, punto 6.3.3, Allegato 1;
Vista la normativa regionale dell’Xxxxxx-Romagna in materia di accreditamento dei servizi sociali e socio-sanitari ed in particolare:
- l’art. 38 della L.R. 2/2003 e successive modificazioni ed integrazioni;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 772/2007;
- l’art. 23 della L.R. 4/2008;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 514/2009;
- le deliberazioni della Giunta Regionale n. 2110/2009, n. 219/2010 e n. 1336/2010;
Vista la determinazione del Direttore Generale Sanità e Politiche Sociali della Regione Xxxxxx- Romagna n. 1102 del 10/02/2010 avente ad oggetto l’approvazione dello schema-tipo valevole per il rilascio dell’accreditamento transitorio;
Vista la convenzione sottoscritta tra l’Azienda USL di Bologna, il Comune di Anzola dell’Xxxxxx, il Comune di Calderara di Reno, il Comune di Crevalcore, il Comune di Sala Bolognese, il Comune di San Xxxxxxxx in Persiceto ed il Comune di Sant’Agata, ed in particolare l’art. 5 che, ai sensi della DGR 514/2009 (punto 3 dell’allegato 1), individua il Comune di San Xxxxxxxx in Persiceto quale soggetto istituzionale competente al rilascio dell’accreditamento;
Preso atto:
- delle deliberazioni con le quali i Consigli Comunali dei sei Comuni componenti il Distretto hanno individuato il soggetto istituzionalmente competente nel comune di San Xxxxxxxx in Persiceto (per il Comune di San Xxxxxxxx in Persiceto con deliberazione n. 11 del 29/01/2010);
- del decreto n. 9 del 1/3/2010 prot. 9512 che attribuisce la direzione dell’Area Servizi alla Persona al Dirigente del Comune di San Xxxxxxxx in Persiceto xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxx;
Considerato che con deliberazione di Giunta comunale n. 110 del 20.05.2010 di approvazione del Programma attuativo 2010 sono state adottate le indicazioni sulle tipologie e le quantità dei servizi idonei a soddisfare il fabbisogno individuato, con particolare riguardo a casa-residenza per anziani non autosufficienti, indicazioni successivamente dettagliate con verbale del Comitato di Distretto del 9.12.2010;
Vista la domanda presentata da CADIAI “Cooperativa Assistenza Domiciliare Infermi Anziani Infanzia” Cooperativa Sociale congiuntamente a G.E.RSA Srl per l’accreditamento transitorio del servizio di casa-residenza per anziani non autosufficienti, in particolare per ricoveri temporanei post dimissione, che si svolge presso la struttura sita in Crevalcore – Via Libertà, n. 171;
Attestata, sulla base delle valutazioni dell’Ufficio di Piano, la permanenza della coerenza della struttura con il fabbisogno indicato nella programmazione territoriale;
Dato atto che, in base all’istruttoria condotta dall’Ufficio di Piano sui requisiti e le condizioni oggettive e soggettive previste dalla normativa vigente, la struttura oggetto della domanda documenta il possesso delle condizioni previste per l’accreditamento transitorio di cui ai punti 6.1 e
6.2 dell’allegato 1 della DGR 514/2009.
In particolare, la domanda presentata contiene la documentazione relativa a:
- la forma del rapporto già in essere con il Servizio Sanitario Regionale, di cui al punto 6.1 della DGR 514/2009:
• delibera di affidamento n. 1712 del 30.11.2000;
• determina dell’AUSL di Bologna in vigore dall’1.01.2006 (Rif. Del. 275 del 29.12.2006);
• successivi numeri d’rodine validi per l’anno 2009 (Rif. FRNA DPO 26/09 e 77/09);
• successivi numeri d’ordine validi per l’anno 2010 (Rif. FRNA DPO 17/09 e 18/09);
- il possesso di autorizzazione al funzionamento della struttura in corso di validità rilasciata dal Sindaco del Comune di Crevalcore, Prot. N. 26383 del 22.09.2010, relativamente a n. 18 posti residenziali autorizzati, di cui n. 18 dedicati a ricoveri temporanei post dimissione;
- la presentazione, in data 30.09.2010, del programma di adeguamento, redatto secondo le indicazioni contenute nell’allegato A, punto 1.3, della DGR 514/2009, dell’organizzazione e della gestione del servizio per il quale si chiede l’accreditamento, al fine di pervenire, al momento della cessazione dell’accreditamento transitorio, alla responsabilità gestionale unitaria e complessiva ed al superamento della frammentazione nell’erogazione dei servizi alla persona, al possesso dei requisiti previsti per l’accreditamento definitivo, assicurando quindi l’organizzazione, la gestione e lo svolgimento delle attività assistenziali e di cura, comprensive dell’assistenza infermieristica e riabilitativa per i servizi residenziali, in modo unitario ed integrato, con un unico soggetto (individuato nel programma) che si assume l’esclusiva e completa responsabilità, garantendo altresì che l’organizzazione e l’erogazione dei servizi alberghieri e di supporto in qualsiasi forma prodotti, sia integrata con le attività assistenziali e di cura e persegua l’obiettivo del benessere complessivo dell’utente;
- il possesso dei requisiti tecnici valevoli nel regime di accreditamento transitorio, con particolare riferimento al rispetto della percentuale prevista per il personale assistenziale di base e la percentuale di operatori comunque in possesso della qualifica di OSS – Operatore sociosanitario, come previsto dalla DGR 514/2009, Allegato 1, punto 6.2, lettera
g) e Allegato A, punto 1.3, lettera f);
- l’accettazione del sistema di remunerazione delle prestazioni sulla base della tariffa di cui alla DGR 2110/2009;
DETERMINA
- di concedere, in favore di CADIAI “Cooperativa Assistenza Domiciliare Infermi Anziani Infanzia” Cooperativa Sociale congiuntamente a G.E.RSA Srl l’accreditamento transitorio del servizio di casa-residenza per anziani non autosufficienti, in particolare per ricoveri temporanei in RSA di anziani dimessi dalle divisioni ospedaliere non immediatamente assistibili a domicilio e che necessitano di convalescenza e riabilitazione, che si svolge presso la struttura sita in Crevalcore – Via Libertà, n. 171;
- di specificare che l’accreditamento transitorio è rilasciato per n. 18 posti residenziali;
- di precisare che l’accreditamento transitorio avrà durata dalla decorrenza del contratto di servizio fino al 31.12.2013, termine entro il quale il soggetto gestore individuato nel programma di adeguamento dovrà aver presentato, così come definito dalla normativa regionale e a pena di decadenza, la domanda di accreditamento definitivo;
- di stabilire che il programma di adeguamento può essere modificato od integrato nel corso della sua attuazione, al fine comunque di garantire il raggiungimento degli obiettivi fissati dalle direttive regionali in materia di accreditamento sociosanitario;
- di stabilire che a seguito del presente provvedimento sarà stipulato apposito contratto di servizio disciplinante gli effetti giuridici ed economici, in coerenza con la programmazione annuale e le relative risorse;
- di precisare che la stipulazione del contratto di servizio conseguente alla concessione dell’accreditamento transitorio comporta la completa ridefinizione e trasformazione dei rapporti negoziali in essere per l’erogazione delle prestazioni e l’accettazione, da parte del soggetto gestore, del nuovo sistema di remunerazione del servizio accreditato;
- di stabilire che il soggetto gestore della struttura accreditata è tenuto a presentare, ai fini dell’esercizio delle funzioni istituzionali di verifica e controllo, l’apposita relazione a cadenza almeno annuale prevista dalla DGR 514/2009, Allegato 1, punto 6.6 e dall’Allegato A, punto 1.3, lettera h), nonché a collaborare con l’Organismo tecnico e l’Ufficio di Piano distrettuale in relazione alle attività di monitoraggio e accompagnamento previste dalla DGR 514/2009, Allegato 1, punto 6.6;
- di individuare i seguenti casi in cui l’accreditamento transitorio può essere, nel rispetto delle procedure previste, temporaneamente sospeso o definitivamente revocato:
• venir meno dei requisiti previsti per la concessione dell’accreditamento;
• gravi e/o ripetute inadempienze degli obblighi assunti con il contratto di servizio;
• mancato rispetto delle disposizioni contenute nella contrattazione collettiva e degli obblighi in materia di sicurezza del lavoro;
nei casi sopra previsti, l’adozione dei provvedimenti di sospensione e di revoca dovrà essere necessariamente preceduta, salvo che il venir meno dei requisiti e delle condizioni previste non pregiudichi la sicurezza degli assistiti e dei lavoratori, da una diffida emanata dal soggetto competente e contenente la prescrizione a provvedere ai necessari adeguamenti, entro il termine che verrà determinato in relazione agli adempimenti richiesti. Nel caso che le inadempienze del gestore pregiudichino la sicurezza degli utenti, la diffida di cui al punto precedente prevederà una esecuzione immediata degli adeguamenti. La sospensione o la revoca dell'accreditamento comporterà rispettivamente la sospensione dell'esecuzione o la risoluzione di diritto del contratto di servizio, senza la maturazione di indennizzi o simili a favore del produttore per il periodo ulteriore e successivo;
- di pubblicare il presente provvedimento sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx e di aggiornare l’elenco dei servizi transitoriamente accreditati e dei relativi gestori, dandone altresì comunicazione alla Regione Xxxxxx-Romagna, ai sensi di quanto previsto dalla DGR 514/2009.
X.X.Xxxxxxxxx, lì 31/12/2010
IL DIRIGENTE AREA SERVIZI ALLA PERSONA XXXXXXXX XXXXXX
DETERMINAZIONE N. 487 DEL 26/05/2011
Classifica 07.12
Oggetto: RETTIFICA, PER MERO ERRORE MATERIALE, DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1297/2010
IL DIRIGENTE AREA SERVIZI ALLA PERSONA
Vista la determinazione dirigenziale n. 1297 del 31.12.2010, “Accreditamento transitorio. Provvedimento relativo al servizio di assistenza domiciliare”, con la quale si è concesso in favore del Consorzio Aldebaran Società Cooperativa Sociale l’accreditamento transitorio per il servizio di assistenza domiciliare;
Considerato che, per mero errore materiale, veniva specificato che l’accreditamento transitorio era rilasciato per 4.000 ore di assistenza domiciliare assistenziale e 3.000 ore di assistenza domiciliare socioeducativa;
Considerato, inoltre, che con deliberazione di Giunta comunale n. 110 del 20.05.2010 di approvazione del Programma attuativo 2010 sono state adottate le indicazioni sulle tipologie e le quantità dei servizi idonei a soddisfare il fabbisogno individuato, indicazioni successivamente dettagliate con verbale del Comitato di Distretto del 9.12.2010;
Preso atto che il fabbisogno individuato per il servizio di assistenza domiciliare è pari a 28.000 ore di assistenza domiciliare assistenziale e 7.000 ore di assistenza domiciliare socioeducativa;
Ritenuto opportuno rettificare quanto erroneamente indicato nella citata determinazione dirigenziale;
DETERMINA
- di rettificare, per la motivazione espressa in premessa, il numero delle ore di assistenza domiciliare per le quali viene riconosciuto l’accreditamento transitorio in favore del Consorzio Aldebaran Società Cooperativa Sociale;
- di specificare che l’accreditamento transitorio è rilasciato per 28.000 ore di assistenza domiciliare assistenziale e 7.000 ore di assistenza domiciliare socioeducativa.
X.X.Xxxxxxxxx, lì 26/05/2011
IL DIRIGENTE AREA SERVIZI ALLA PERSONA XXXXXXXX XXXXXX