ILI0001935 INFERMIERI – AIRS
POLIZZA CONVENZIONE n°
ILI0001935 INFERMIERI – AIRS
NORME CHE REGOLANO LA CONVENZIONE 4
Art. 1 - Durata della convenzione e decorrenza delle garanzie 4
Art. 2 - Facoltà di recesso dalla Convenzione 4
Art. 3 - Adesione alla Convenzione 4
Art. 4 - Massimali assicurati 5
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE 5
Art. 1 – Altre Assicurazioni 5
Art. 2 - Modifiche dell’assicurazione 5
Art. 3 –Aggravamento del rischio 5
Art. 4 - Diminuzione del rischio 5
Art. 5 – Rinuncia alla disdetta in caso di sinistro 5
Art. 8 - Rinvio alle norme di legge ed interpretazione del contratto 5
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE 6
Art. 1 - Oggetto dell’assicurazione - Responsabilità Civile Professionale 6
Art. 2 - Validità temporale dell’assicurazione 7
Art. 3 - Validità territoriale dell’assicurazione 7
Art. 5 - Limite di indennizzo 7
Art. 7 - Denuncia dei sinistri 8
CONDIZIONI PARTICOLARI SEZIONE I 8
Art. 1 - Garanzia postuma in caso di cessazione dell’attività professionale 8
Art. 1 – Oggetto dell’assicurazione RCT RCO 9
Art. 2 - Limite di indennizzo 9
Art. 3 - Validità temporale dell’assicurazione RCT/O 9
Art. 4 - Validità territoriale dell’assicurazione 9
Art. 7 – Denuncia dei sinistri 10
CONDIZIONI PARTICOLARI COMUNI ALLE SEZIONI I E II 11
Art. 1 - Responsabilità solidale 11
Art. 2 - Gestione delle vertenze di danno - Spese legali 11
Art. 3 - Calcolo del premio relativo alle sezioni I e II/ Ripartizione dell’assicurazione e delega 11
SEZIONE III NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE PER LA TUTELA LEGALE 11
Art. 1.1 - Oggetto dell'assicurazione 11
Art. 1.2 - Rischio assicurato 11
0
Art. 2 - Attività assicurate 12
Art. 5 - Costi non assicurati 13
Art. 7 - Insorgenza del sinistro - Sinistro unico 14
Art. 8 – Denuncia dei sinistri 14
Art. 9 - Gestione del sinistro 14
Art. 10 - Riscossione di somme di denaro 15
Art. 11 - Periodo di postuma per la denuncia di sinistri dopo la cessazione del contratto 16
Art. 12 - Validità territoriale 16
CONDIZIONI PARTICOLARI SEZIONE III 16
Art. 1 - Misura della prestazione 16
1
Art. 2 - Sinistro — Obblighi dell'Assicurato 17
Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato:
Arbitrato procedura alternativa al rito ordinario che le parti possono intraprendere per risolvere controversie.
Assicurazione il contratto di assicurazione.
Assicurato l'esercente l'attività di infermiere professionale, assistente sanitario o vigilatrice d'infanzia iscritto ad un Collegio IPASVI in regola con il pagamento della quota associativa, che aderisca individualmente ovvero tramite Associazioni affiliate, socie ovvero iscritte ad AIRS
Attività Assicurata le attività svolte dagli Assicurati in qualità di:
• infermieri professionali, assistenti sanitari e vigilatrici d'infanzia,
• operatori socio-sanitari qualificati secondo quanto previsto dall'accordo sancito dalla Conferenza Stato- Regioni in data 22/02/2001 tra il Ministro della Sanità, il Ministro della Solidarietà Sociale, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e dai successivi dispositivi attuativi emanati a livello regionale.
• volontari nell’ambito di associazioni, comitati, fondazioni, società cooperative ed altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica, iscritti all’anagrafe unica delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) ex d.lgs. 460/97.
• operatori del servizio di emergenza sanitaria (ex 118), svolta nei termini dell’abilitazione di legge a seguito di esercizio della professione.
• tirocinanti intendendosi per tali gli iscritti al corso di laurea in infermieristica che sono tenuti a svolgere un periodo di tirocinio sotto la guida di un tutor, non retribuito, obbligatorio per il conseguimento della laurea triennale.
Contraente AIRS – Associazione Italiana Rischio in Sanità Via Brofferio, 3 – Torino
Contravvenzione si veda voce reato.
Cose sia gli oggetti materiali sia gli animali
Danno Corporale morte o lesioni personali.
Danno Materiale distruzione o deterioramento di cose.
Delitto si veda voce reato.
Fatto dannoso il pregiudizio economico conseguente a Danno Corporale e Danno materiale
Fatto Illecito qualsiasi fatto che violi le norme dell’ordinamento giuridico.
Franchigia l'importo prestabilito del danno che in caso di sinistro l'Assicurato tiene a suo carico e per il quale la Società non riconosce l'indennizzo.
Giudiziale attività svolta dinnanzi ad un’autorità giudiziaria giudicante.
Indennizzo la somma dovuta contrattualmente dalla Società in caso di sinistro
Intermediario si intende l’Agente o il Broker di assicurazione indicato nel testo della Convenzione ed autorizzato ad esercitare tale attività in base alle Leggi ed ai regolamenti in vigore.
Massimale Relativamente alle Sezioni I e II: massimo esborso della Società per ciascun periodo assicurativo annuo e per ciascun Assicurato indipendentemente dal numero delle richieste di risarcimento presentate da ogni Assicurato nello stesso periodo;
Relativamente alla Sezione III: somma entro la quale la società risponde per ogni sinistro
Perdite patrimoniali Il pregiudizio economico che non sia conseguenza diretta di Xxxxx corporali e/o Danni materiali.
Polizza il documento che prova l'assicurazione.
Premio la somma dovuta dal Contraente alla Società.
Prestatori di lavoro tutte le persone fisiche di cui l’Assicurato si avvale nel rispetto delle norme di legge (anche ai sensi del Decreto Legislativo 81/2008) in materia di rapporto o prestazione di lavoro e nell’esercizio dell’attività descritta in polizza.
Tale definizione comprende:
• I lavoratori alle dirette dipendenze dell’Assicurato soggetti e non soggetti al D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, purché in regola con gli obblighi di legge;
• I lavoratori parasubordinati soggetti INAIL come definiti dall’art. 5 del D.Lgs. 23/02/2000 n. 38;
• I lavoratori interinali come definiti dalla L. 24/06/1997 n. 196;
• I lavoratori di cui al D.Lgs. 276/2003 in applicazione alla Legge 14/02/2003 n. 30 (Legge Biagi) e successive modificazioni, ivi compresi quelli distaccati presso altre aziende, anche qualora l’attività svolta da tali aziende sia diversa da quella descritta in polizza, e quelli a domicilio/distanza (c.d. telelavoro);
• I borsisti, i corsisti e gli stagisti.
Reato violazione delle norme penali.
I reati si dividono in delitti e contravvenzioni.
I delitti sono le violazioni più gravi e hanno diversa rilevanza a seconda che siano state poste in essere con dolo (volontariamente) o colpa (non volontariamente ma per negligenza o imperizia).
Le contravvenzioni sono condotte meno gravi per le quali non rileva l’elemento psicologico (dolo o colpa).
Retribuzioni l’ammontare degli importi erogati ai prestatori di lavoro.
Richiesta di risarcimento la circostanza che per prima, tra le seguenti, viene a conoscenza dell’Assicurato:
• la comunicazione scritta con la quale il terzo manifesta all’Assicurato l’intenzione di ritenerlo responsabile per danni o perdite patrimoniali cagionati da fatto colposo o da errore od omissione attribuiti all’Assicurato stesso, oppure la comunicazione con la quale il terzo fa formale richiesta di essere risarcito di tali danni o perdite;
• la citazione o la chiamata in causa dell’Assicurato per fatto colposo o errore od omissione;
• l’inchiesta giudiziaria promossa contro l’Assicurato in relazione alle responsabilità previste dall’oggetto di questa assicurazione.
Rischio la probabilità che si verifichi un sinistro;
Sanzione amministrativa misure adottate dall’ordinamento per colpire illeciti amministrativi. Amministrativa
Scoperto la percentuale della somma liquidabile a termini di polizza che rimane a carico dell'Assicurato per ciascun sinistro;
Sinistro Relativamente alla Sezione I - Responsabilità Civile Professionale, la Richiesta di risarcimento avanzata dal terzo danneggiato, o dai suoi aventi causa.
Relativamente alla Sezione II - Responsabilità Civile Terzi il verificarsi dell’evento dannoso per il quale è prestata l’assicurazione.
Relativamente alla Sezione III - Tutela Legale, la controversia che richiede l’azione di tutela a favore di ciascun Assicurato.
Società AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l’Italia
Stragiudiziale attività che viene svolta per cercare di trovare tra le parti una mediazione bonaria alla controversia.
Terrorismo Atto (incluso a titolo esemplificativo l'uso della forza o della violenza e/o la minaccia di usare la forza o la violenza) commesso da qualsiasi persona o gruppo/i di persone che agiscano da sole ovvero per conto di o in connessione con una o più organizzazioni o governi per scopi politici, religiosi, ideologici o di natura analoga, fra cui l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o di intimidire la società o una qualsiasi parte della società.
Terzo Limitatamente alla sezione III – Tutela Legale, non sono considerati terzi:
a. i genitori, il coniuge ed i figli dell’Assicurato (anche se non convivono con lui);
b. gli altri parenti o affini – diversi da quelli indicati nella lettera a – conviventi con l’assicurato
c. il dipendente del Contraente che subisca un danno in occasione di lavoro o servizio.
Transazione accordo con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite tra di loro insorta o la prevengono;
Ufficio/Studio ufficio o studio professionale.
NORME CHE REGOLANO LA CONVENZIONE
AIRS – Associazione Italiana Rischio in Sanità e AIG Europe Limited stipulano la presente convenzione.
Le Parti dichiarano che la Polizza Convenzione R.C. e Tutela Legale n° ILI0001935 costituisce il documento contrattuale redatto in tre esemplari e danno atto che tutti i rapporti e le controversie saranno regolati esclusivamente in base a quanto in esso contenuto e negli eventuali documenti di modifica/integrazione concordati dalle parti.
Art. 1 - Durata della convenzione e decorrenza delle garanzie
La durata della presente Convenzione è pattuita in anni 3 (tre), con decorrenza dalle ore 24:00 del 30/04/2014 alle ore 24:00 del 30/04/2017, tacitamente rinnovabile di anno in anno, salvo disdetta scritta da una delle Parti con preavviso di almeno 90 giorni.
L’elenco degli Assicurati che avranno provveduto al pagamento del premio di rinnovo viene inviato dal Broker alla Società entro il 20 luglio di ciascuna annualità successiva, con le modalità e nel formato convenuto con la Società. Tutti i nominativi compresi in detto elenco e quindi assicurati con la presente Convenzione, che rinnoveranno la loro adesione entro il 30 giugno, pagando il premio di rinnovo, entreranno in copertura con effetto 30 aprile, sempre con riferimento a ciascuna annualità successiva. A tale fine farà fede la data di pagamento riportata sul documento contabile di pagamento a mani dell’assicurato. I nominativi presenti nello stato di rischio sopra citato, che provvederanno ad effettuare il pagamento dopo il 30 giugno saranno garantiti esclusivamente dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.
Art. 2 - Facoltà di recesso dalla Convenzione
La Società e AIRS, hanno la facoltà di recedere dalla presente Convenzione alle singole scadenze annuali a fare data da quella del 30/04/2015 con preavviso, da inviare tramite lettera raccomandata, almeno 90 giorni prima delle singole scadenze annuali. La facoltà di recedere dalla presente Convenzione sarà efficace per tutti gli Assicurati aderenti, senza necessità di comunicazione alcuna nei confronti di ciascun singolo Assicurato da parte della Società.
Art. 3 - Adesione alla Convenzione
Per coloro che aderiranno alla presente polizza, individualmente ovvero tramite iscrizione ad Associazioni affiliate, socie ovvero iscritte ad AIRS entro il 30 aprile 2014 la decorrenza della garanzia sarà pari alle ore 24 del 30 aprile 2014.
Per coloro che aderiranno alla presente polizza successivamente al 30 aprile 2014, ma entro il 30 giugno 2014 l’Assicurazione sarà valida con decorrenza dalle ore 24 del 30 aprile 2014 a condizione che l’Assicurato sia stato regolarmente coperto da polizze assicurative contro i rischi della Responsabilità Civile Professionale o di Tutela Legale tramite polizze emesse in precedenza, con data di scadenza pari o superiore al 30 aprile 2014. A tal fine farà fede la documentazione a mani dell’assicurato.
Per coloro che aderiranno successivamente al 30 aprile 2014 in mancanza di una copertura assicurativa con data di scadenza pari o superiore al 30 aprile 2014 l’Assicurazione sarà valida con decorrenza dalle ore 24 del giorno di pagamento del premio effettuato direttamente al broker o alle Associazioni affiliate, socie ovvero iscritte ad AIRS.
Per data di adesione si intenderà la data di pagamento riportata sul documento contabile a mani dell’Assicurato. Il Broker dovrà:
3.1 consegnare preventivamente (prima che avvenga l'adesione) agli Assicurandi che desiderano aderire alla presente Convenzione, copia delle Condizioni di Assicurazione e della Nota Informativa.
3.2 redigere l'elenco dei nominativi da inserire in garanzia;
3.3 entro il 20 del mese successivo a quello in cui ha ricevuto il pagamento, inviare alla Società l'elenco nominativo delle adesioni del mese precedente con le modalità e nel formato convenuto con la Società;
3.4 alla stessa data di cui al punto precedente versare alla Società il premio complessivo delle adesioni del mese.
In ogni caso, anche nell'evenienza che AIRS per errore non abbia segnalato un nominativo assicurato, per la dimostrazione dell'esistenza e dell'efficacia della copertura assicurativa farà fede la data riportata sul documento contabile attestante il pagamento effettuato dall'Assicurato; in tale caso la Società avrà diritto all'incasso del premio a suo tempo non versato.
Il Broker si impegna a svolgere la propria attività in conformità a tutte le normative applicabili, inclusa la normativa antiriciclaggio, la normativa di cui al trattamento dei dati personali (ex, Art. 13 D. Lgs. 163/2003) e la normativa internazionale in materia di sanzioni economiche o commerciali.
Massimali:
Il massimale assicurato per ogni iscritto aderente alla convenzione è stabilito in:
• € 2.000.000,00 unico per sinistro e per anno, per le garanzia di Responsabilità Civile Professionale e Responsabilità Civile Verso Terzi e Prestatori di Lavoro (RCT/O Conduzione Uffici).
• € 5.000 per sinistro senza limite annuo per la garanzia di Tutela Legale
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
L’Assicurato è esonerato dalla dichiarazione dell’esistenza e della successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio a suo nome; in caso di Sinistro, deve comunicare alla Società la coesistenza di altre assicurazioni ed è tenuto a denunciare il Sinistro a tutti gli assicuratori interessati, nei termini previsti dalle rispettive polizze, indicando a ciascuno il nome degli altri. (art. 1910 Codice Civile).
Qualora esista polizza di responsabilità civile stipulata dall'Azienda Sanitaria pubblica o da struttura privata ove l'Assicurato eserciti la professione, che assicura il personale sia dipendente che libero professionista o altra polizza di responsabilità civile stipulata dall'Assicurato, la presente Assicurazione agirà in eccesso ai massimali garantiti dalla/e polizza/e sopra indicata/e, e comunque fino alla concorrenza del massimale del presente contratto. Resta inteso che in caso di non operatività dell'altra/e assicurazione/i la presente polizza si intenderà operante a "primo rischio".
Art. 2 - Modifiche dell’assicurazione
Le eventuali modificazioni dell’Assicurazione devono essere provate per iscritto. Art. 3 - Aggravamento del rischio
Art. 3 –Aggravamento del rischio
L’Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione ai sensi dell’art. 1898 Codice Civile.
Art. 4 - Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il Premio o le rate di Premio successivi alla comunicazione dell’Assicurato, ai sensi dell’art. 1897 Codice Civile, e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Art. 5 – Rinuncia alla disdetta in caso di sinistro
La disdetta per singolo assicurato non è consentita salvo il preventivo nulla osta di AIRS (a valere , in tal caso, dalla prima scadenza annuale successiva).
Gli oneri fiscali relativi all’Assicurazione sono a carico dell’Assicurato. Art. 7 - Foro competente
Foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello della Autorità Giudiziaria del luogo in cui ha sede la direzione della Società o presso l’ Intermediario cui è assegnata la polizza o dove ha sede il Contraente. Il tutto senza pregiudizio per il diritto di chiamata in causa dell’assicuratore di cui all’art.1917, IV comma, c.c.
Art. 8 - Rinvio alle norme di legge ed interpretazione del contratto
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Qualsiasi interpretazione di questa polizza, verrà effettuata, ove non stabilito diversamente, in applicazione delle leggi dello Stato Italiano.
La gestione del presente contratto, ovvero la collaborazione all'esecuzione dello stesso, è affidata a AON SpA e, di conseguenza, tutti i rapporti inerenti al presente contratto saranno svolti da AON SpA, il quale tratterà con la
Società. Anche ai sensi del D.Lgs. 209/05 Codice delle Assicurazioni e sue integrazioni e modificazioni, tutti i rapporti, compreso il pagamento dei premi, avverranno per il tramite di AON SpA; la Società da' atto che il pagamento dei premi a AON SpA è liberatorio per i singoli Assicurati.
Tutte le comunicazioni riguardanti la gestione del contratto saranno effettuate a mezzo posta raccomandata, telefax o posta elettronica con avviso di ricevuta e saranno valide anche se fatte a/da AON SpA, che viene quindi riconosciuta da Società e Assicurato quale mittente e/o destinatario in luogo e per conto degli stessi (ad eccezione della comunicazione di disdetta/recesso della Convenzione che dovrà essere effettuata esclusivamente dalle parti con lettera raccomandata A.R.).
AON SpA si impegna a notificare tempestivamente tutte le denunce di sinistro e di circostanza alla Società e comunque entro 15 giorni da quando ne abbia avuto a sua volta comunicazione da parte dell'Assicurato.
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri dovranno essere formulati per iscritto ad AIG Europe Limited - Rappresentanza generale per l’Italia ed indirizzati a:
AIG Europe Limited - Rappresentanza Generale per l’Italia Servizio Reclami
Xxx xxxxx Xxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxx - Fax 00 00 00 000 e-mail: xxxxxxxx.xxxxxxx@xxx.xxx
Sarà cura della Compagnia informare il reclamante dell’avvenuta ricezione e della presa in carico del reclamo, entro 5 giorni dalla ricezione dello stesso. La Compagnia comunicherà gli esiti del reclamo al reclamante il prima possibile, e comunque entro il termine massimo di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo stesso.
In conformità al disposto del Regolamento IVASS n. 24 del 19 maggio 2008, potranno essere presentati direttamente a: IVASS
Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo Servizio Tutela degli Utenti Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx
contestualmente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET:
eventuali reclami non relativi al rapporto contrattuale o alla gestione dei sinistri, ma relativi alla mancata osservanza di altre disposizioni del Codice delle assicurazioni, delle relative norme di attuazione, nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza dei prodotti assicurativi;
i reclami già presentati direttamente a noi e che non hanno ricevuto risposta entro il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento da parte nostra o che abbiano ricevuto una risposta ritenuta non soddisfacente.
Il nuovo reclamo dovrà contenere:
a. nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
b. individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
c. breve descrizione del motivo di lamentela;
d. copia del reclamo presentato all’Assicuratore e dell’eventuale riscontro della stessa;
e. ogni documento utile per descrivere più compiutamente le circostanze.
In mancanza di alcuna delle indicazioni previste ai punti a), b) e c) l’IVASS, ai fini dell’avvio dell’istruttoria, entro il termine di novanta giorni dalla ricezione del reclamo chiede al reclamante, ove individuabile in base agli elementi di cui alla lettera a), l’integrazione dello stesso con gli elementi mancanti. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l’attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Non rientrano nella competenza dell’IVASS i reclami in relazione al cui oggetto sia stata già adita l’Autorità Giudiziaria.
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE
Art. 1 - Oggetto dell’assicurazione - Responsabilità Civile Professionale
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato in relazione ai Sinistri verificatisi nel periodo meglio specificato all’art.2, relativi a Danni Corporali e/o Danni Materiali cagionati a terzi in conseguenza di un fatto colposo, di errore o di omissione, commessi nel lasso temporale indicato al seguente art.2, unicamente nell’esercizio dell’attività professionale.
Rimane inteso che nel caso in cui l’Assicurato svolga l’attività professionale in qualità di dipendente o convenzionato di struttura, clinica o istituto facente capo al Sistema Sanitario Nazionale (inclusa l’attività intramoenia) la Società terrà indenne l’Assicurato delle somme che questi sia tenuto a rimborsare all’Erario, alla struttura, clinica o istituto a favore del quale l’Assicurato presta la propria opera, o all’ Assicuratore della struttura, clinica o istituto, unicamente qualora egli sia dichiarato responsabile o corresponsabile per colpa grave con sentenza della Corte dei Conti passata in giudicato. L'Assicurazione vale anche per il caso di rivalsa esercitata dall'Ente o dall'Azienda presso cui esercita la propria attività professionale.
L’Assicurazione non vale per le Richieste di risarcimento relative a circostanze o situazioni già note all’Assicurato prima della data di effetto della presente polizza e che possano presumibilmente determinare Richieste di risarcimento indennizzabili con la presente polizza.
Sono altresì compresi in garanzia la responsabilità civile derivante:
• dall'uso di apparecchi ritenuti utili per l'attività dell'Assicurato;
• per i danni conseguenti all'impiego di apparecchiature e strumenti medicali inerenti l'attività svolta dall'Assicurato, compreso l'impiego di apparecchi a raggi X esclusivamente per scopi diagnostici;
• da malattia collegata all'HIV (compreso AIDS), virus C e virus Delta. In questi casi il massimale di polizza si intende ridotto nella misura del 50%;
• dal fatto doloso di persone delle quali debba rispondere;
• dall'applicazione del Dlgs. 196/2003;
• da colpa grave;
• ai sensi dell’art. 18 del Codice deontologico dell’infermiere, dall’attività svolta in situazioni di emergenza- urgenza per prestare soccorso e garantire l’assistenza necessaria, e in caso di calamità mettendosi a disposizione dell’autorità competente;
• all'Assicurato per i danni agli strumenti e/o apparecchiature di proprietà di terzi, il cui utilizzo venga richiesto dall'attività professionale svolta dall'assicurato.
Art. 2 - Validità temporale dell’assicurazione
L'assicurazione è valida per i sinistri (vedasi la relativa definizione riportata nella sezione definizioni) verificatisi durante il periodo di validità del contratto sempreché il fatto che li ha originati si sia verificato non oltre 5 (cinque) anni antecedenti la data di decorrenza della presente polizza.
Per i danni derivanti da azioni od omissioni poste in essere prima della stipulazione del contratto, per i quali sia operante la garanzia postuma di una polizza di responsabilità civile professionale stipulata precedentemente con altra Compagnia, l’assicurazione avrà efficacia “a secondo rischio” rispetto alle somme garantite dall’altra polizza, mentre risponderà “ a primo rischio “ per le garanzie non prestate dall’altra polizza.
L’assicurato ha facoltà di denunciare all’assicuratore, tramite il broker, durante il periodo di assicurazione qualsiasi circostanza di cui venga a conoscenza per la prima volta nello stesso periodo, che si presuma possa ragionevolmente dare origine a una richiesta di risarcimento nei confronti dell’Assicurato, fornendo le precisazioni necessarie e opportune con i dettagli relativi a date e persone coinvolte. L’eventuale richiesta di risarcimento pervenuta in seguito alle comunicazioni sopra specificate sarà considerata come se fosse stata fatta durante il periodo d’assicurazione
Art. 3 - Validità territoriale dell’assicurazione
L’assicurazione è valida per i danni che avvengono nel mondo intero, con l’esclusione di Stati Uniti, Canada e Messico.
Ai fini dell’assicurazione prestata con la presente polizza, non sono considerati terzi il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato, nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente.
L'Assicurazione è prestata fino a concorrenza di un massimale pari ad Euro 2.000.000,00 per ogni singolo Assicurato e per ciascun periodo assicurativo annuo o minor periodo compreso tra la data di inserimento nella garanzia e quella di scadenza annuale della polizza, indipendentemente dal numero delle richieste di risarcimento presentate all'Assicurato medesimo nello stesso periodo di copertura.
Sono esclusi dall’assicurazione:
a. i danni la cui copertura assicurativa è regolata dal D.Lgs. 209/2005 nella parte relativa all’Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, nonché i danni che possono derivare dalla proprietà, possesso, circolazione od uso di qualsiasi aeromobile o natante;
b. i danni, di qualsiasi natura e da qualsiasi causa determinati, conseguenti ad inquinamento dell’atmosfera, esalazioni fumogene e gassose; infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture;
c. i danni verificatisi in relazione ai rischi assicurati, in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo o con radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
d. direttamente riconducibili alla intenzionale mancata osservanza e violazione delle disposizioni di legge;
e. i danni da attività di sperimentazione clinica;
f. i danni da attività di ricerca;
g. derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato ed allo stesso non imputabili ai sensi di legge;
x. xx xxxxx;
i. alle cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
j. provocati da persone non in rapporto di dipendenza con l'assicurato e della cui opera questi si avvalga nell'esercizio della propria attività
k. i danni alle cose di terzi che l’Assicurato abbia in consegna e/o custodia o detenga a qualsiasi titolo;
l. derivanti dalla proprietà di fabbricati e loro impianti fissi;
m. derivanti da interruzione o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi.
n. la Società non sarà tenuta a prestare copertura né sarà obbligata a pagare alcun sinistro od a riconoscere alcun beneficio previsto nella presente Polizza qualora la prestazione di tale copertura, il pagamento di tale sinistro od il riconoscimento di tale beneficio espongano le Società del Gruppo Aig a sanzioni, divieti o restrizioni previsti da risoluzioni delle Nazioni Unite o da provvedimenti relativi a sanzioni commerciali o economiche, leggi o regolamenti dell’Unione Europea, del Regno Unito o degli USA.
Art. 7 - Denuncia dei sinistri
L'Assicurato deve far denuncia scritta alla Società di ciascun Sinistro entro 10 (dieci) giorni da quando ne è venuto a conoscenza.
Tale denuncia deve contenere la data e la narrazione del fatto, l'indicazione delle cause e delle conseguenze, il nome e il domicilio dei danneggiati, e ogni altra notizia utile per la Società. Alla denuncia devono far seguito con urgenza i documenti e gli eventuali atti giudiziari relativi al Sinistro, oltre ad una relazione confidenziale sui fatti.
Nel periodo di validità del contratto, l’Assicurato ha la facoltà di denunciare ogni fatto o circostanza, da cui possano presumibilmente derivare danni indennizzabili da questa Assicurazione. Tale notifica, se debitamente accompagnata dalle precisazioni necessarie e opportune, sarà a tutti gli effetti trattata come Sinistro verificatosi e regolarmente denunciato durante il Periodo di Assicurazione.
CONDIZIONI PARTICOLARI SEZIONE I
Si rimanda quanto disposto dall’articolo 1 – Altre Assicurazioni delle Norme che Regolano l’Assicurazione in Generale, in caso di coesistenza di altre assicurazioni.
Senza il previo consenso scritto della Società, l’Assicurato non deve ammettere sue responsabilità, definire o liquidare Danni e Perite Patrimoniali, procedere a transazioni o compromessi, o sostenere spese al riguardo.
Art. 1 - Garanzia postuma in caso di cessazione dell’attività professionale
Nel caso di cessazione del rapporto assicurativo conseguente a decesso dell'Assicurato o a cessazione dell'attività l'Assicurazione vale altresì, per i danni derivanti da comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di validità del contratto, denunciati alla Società entro 12 mesi dalla cessazione del contratto stesso.
La massima esposizione della Società per l'intero periodo assicurato, indipendentemente dal numero dei sinistri denunciati, non potrà superare il massimale annuo stabilito in polizza.
L'Assicurato e i suoi eredi hanno inoltre la facoltà di prorogare ulteriormente il contratto allo scadere dei suddetti dodici mesi mediante apposita appendice, per un periodo di ulteriori 48 mesi dietro versamento in unica soluzione di un premio pari a 2 volte il premio dovuto nell'ultimo periodo di assicurazione trascorso.
SEZIONE II - NORME CHE REGOLANO
L’ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO/CONDUZIONE UFFICIO
Art. 1 – Oggetto dell’assicurazione RCT RCO
A) ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)
La Società risponde delle somme che l’Assicurato sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi da lui stesso o da persone delle quali debba rispondere per lesioni personali e/o per danni a cose in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla proprietà e conduzione dei locali adibiti a studio professionale. L’assicurazione vale inoltre per la responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato da fatto doloso delle persone delle quali debba rispondere a termini di legge.
B) Assicurazione della responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)
La Società risponde delle somme che l’Assicurato sia tenuto a pagare (capitali, interessi e spese), quale civilmente responsabile per gli infortuni (escluse le malattie professionali) sofferti da prestatori di lavoro addetti alle attività per le quali è prestata l’assicurazione:
- ai sensi delle disposizioni di legge disciplinanti le azioni di regresso o surroga esperite dall’INAIL;
- ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nei casi di cui al precedente alinea cagionati ai prestatori di lavoro per lesioni personali.
L’assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l’Assicurato sia in regola con gli obblighi per l’assicurazione di legge; qualora tuttavia l’irregolarità derivi da comprovate inesatte o erronee interpretazioni delle norme di legge vigenti in materia, l’assicurazione conserva la propria validità. Resta inteso che l'onere della prova circa l‘inesatta o erronea interpretazione è a carico dell'Assicurato.
L’assicurazione di cui alle lettere A) e B) di cui sopra vale anche per le azioni esperite dall’INPS ai sensi dell’Art. 14 della Legge 12/06/1984 n. 222 e successive modifiche od integrazioni
La garanzia prestata ai sensi della presente sezione II é soggetta ad un sottolimite di Euro 500.000,00 per sinistro e per anno e si applicherà una franchigia di Euro 2.500,00 per sinistro.
Art. 3 - Validità temporale dell’assicurazione RCT/O
L’assicurazione è valida per i danni (lesioni personali a terzi e/o a prestatori di lavoro nonché danni a cose di terzi) verificatisi durante il periodo di efficacia della polizza.
Art. 4 - Validità territoriale dell’assicurazione
L’assicurazione RCT è valida per i danni che avvengono nel mondo intero, con l’esclusione di Stati Uniti, Canada e Messico.
L’assicurazione RCO è valida per i danni che avvengono nel mondo intero.
Ai fini dell’assicurazione RCT non sono considerati “terzi”:
• il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato, nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente;
• i prestatori di lavoro che subiscono il danno in occasione di lavoro o di servizio poiché per gli stessi si applica la sola copertura R.C.O. di cui alla lettera B) OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE.
Danni esclusi dall’assicurazione R.C.T./O.:
a. i danni la cui copertura assicurativa è regolata dal D.Lgs. 209/2005 nella parte relativa all’Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, nonché i danni che possono derivare dalla proprietà, possesso, circolazione od uso di qualsiasi aeromobile o natante;
b. i danni da spargimento di acque o rigurgito di fogne, salvo che si tratti di rottura accidentale di tubazioni o condutture, nonché quelli derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali;
c. i danni da furto;
d. ogni tipologia di danno derivante da sinistri coperti dalla sezione I - RC professionale;
e. gli eventuali danni dei quali l’Assicurato, pur non essendone legalmente responsabile, si sia accollato il risarcimento in forza di clausole od impegni inseriti in contratti od accordi da lui sottoscritti od accettati; multe, ammende e penalità in genere da chiunque sostenute;
f. i danni, di qualsiasi natura e da qualsiasi causa determinati, conseguenti ad inquinamento dell’atmosfera, esalazioni fumogene e gassose; infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture; interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d’acqua; alterazione o impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
g. i danni derivanti e/o causati direttamente o indirettamente a seguito di ingestione, inalazione, assorbimento od esposizione ad amianto, silice e piombo in qualsiasi forma (fibre, polveri, vernici);
h. i danni derivanti dalla detenzione o dall’impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l’accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo o con radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
i. i danni derivanti da campi elettromagnetici (Electromagnetic Fields EMF) e da onde elettromagnetiche (Electromagnetic Radiation EMR);
j. la Società non sarà tenuta a prestare copertura né sarà obbligata a pagare alcun sinistro od a riconoscere alcun beneficio previsto nella presente Polizza qualora la prestazione di tale copertura, il pagamento di tale sinistro od il riconoscimento di tale beneficio espongano le Società’ del Gruppo Aig a sanzioni, divieti o restrizioni previsti da risoluzioni delle Nazioni Unite o da provvedimenti relativi a sanzioni commerciali o economiche, leggi o regolamenti dell’Unione Europea, del Regno Unito o degli USA.
Art. 7 – Denuncia dei sinistri
In caso di sinistro, il Contraente o l’Assicurato devono:
Agli effetti dell’assicurazione della responsabilità civile verso terzi (RCT)
a. esporre nella denuncia la narrazione del fatto, l’indicazione delle conseguenze, il nome e il domicilio dei danneggiati e dei testimoni, la data, il luogo e le cause del sinistro;
b. far seguire, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari o amministrativi relativi al sinistro, adoperandosi per l’acquisizione degli elementi di difesa nonché, se la Società lo richiede, per un componimento amichevole;
Agli effetti dell’assicurazione della responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (RCO) il Contraente/Assicurato devono denunciare soltanto i sinistri:
• che abbiano causato morte o per i quali venga superata (anche per successive proroghe) una prognosi per inabilità temporanea di 40 giorni, o
• per i quali abbia luogo inchiesta dell’Autorità Giudiziaria, o
• per i quali gli pervengano richieste di risarcimento.
In questi casi i sinistri dovranno essere denunciati entro 3 giorni da quando il Contraente/Assicurato ne abbia avuto conoscenza. L’inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile.
CONDIZIONI PARTICOLARI COMUNI ALLE SEZIONI I E II
Art. 1 - Responsabilità solidale
L’assicurazione è valida soltanto per la responsabilità civile dell’Assicurato. In caso di responsabilità solidale dell’Assicurato con altri soggetti, la Società risponde soltanto per la quota di pertinenza dell’Assicurato stesso, con espressa esclusione della quota di pertinenza di terzi, anche in via provvisoria.
Art. 2 - Gestione delle vertenze di danno - Spese legali
La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell’ Assicurato, designando ove occorra legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti al Contraente/Assicurato stesso.
L'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda.
La Società ha diritto di rivalersi sull'Assicurato del pregiudizio derivatole dall'inadempimento di tali obblighi.
Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro dell’ Assicurato entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito nella Scheda di polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e dell’Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Società non riconosce peraltro spese incontrate dall’Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.
Art. 3 - Calcolo del premio relativo alle sezioni I e II/ Ripartizione dell’assicurazione e delega
L'assicurazione, limitatamente alle garanzie indicate alle sezioni I e II, è ripartita per quote tra le Società in appresso indicate. Ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto, esclusa ogni responsabilità solidale.
Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto alla Spettabile AON SpA e le imprese assicuratrici hanno convenuto di affidarne la delega alla AIG EUROPE LIMITED; di conseguenza tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dalla Spettabile AON SpA la quale tratterà con l'impresa Delegataria informandone la Coassicuratrice.
Quest’ultima sarà tenuta a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti in ordinaria gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune fatta soltanto eccezione per l'incasso dei premi di polizza il cui pagamento verrà effettuato dal Contraente per il tramite della Spettabile AON SpA direttamente nei confronti di ciascuna Coassicuratrice.
Ogni modificazione del contratto che richieda una nuova stipulazione scritta, impegna le imprese solo dopo la firma dell'atto relativo.
SEZIONE III NORME CHE REGOLANO
L’ASSICURAZIONE PER LA TUTELA LEGALE
Art. 1.1 - Oggetto dell'assicurazione
La Società risponde delle spese occorse all’Assicurato per la difesa in procedimenti penali e in quelli derivanti da illeciti amministrativi puniti con sanzione amministrativa pecuniaria, a seguito di sinistri insorti nel periodo di polizza, nell’ambito dell’attività esercitata, di cui al successivo art. 2 “Attività assicurate”, sino alla concorrenza del massimale previsto dalla presente sezione.
Si applicano le disposizioni che seguono, Norme che Regolano l’Assicurazione per la Tutela Legale, e le Condizioni Particolari Sezione III.
(1) Difesa in procedimenti penali e per illeciti amministrativi La Società garantisce le spese:
a) per la difesa in caso di procedimenti penali, compreso il c.d. patteggiamento ex. art. 444 e segg. c.p.p.;
b) per la difesa in caso di contestazione di un illecito amministrativo, qualora sia stata conseguentemente emessa una sanzione amministrativa pecuniaria;
c) per l'assistenza nel caso in cui l'Assicurato venga assunto come teste in un procedimento penale, così come specificato all'art. 1 (2) b) Condizioni Particolari Sezione III;
d) per ottenere il dissequestro di beni, mobili ed immobili, appartenenti all’Assicurato, sottoposti a sequestro (conservativo, probatorio o giudiziario), nell'ambito di procedimenti penali a carico delle persona assicurata o di terzi, nel caso in cui ciò risulti indispensabile per il proseguimento dell'attività assicurata.
Nell'ipotesi di cui alla lettera a), la garanzia è operante in caso di contestazione di un:
— reato colposo; — reato doloso.
La garanzia assicurativa decade, con effetto retroattivo, esclusivamente in caso di condanna con efficacia di giudicato - per un reato doloso e/o un illecito amministrativo doloso. In questo caso l'Assicurato è obbligato a rifondere alla Società gli importi per spese legali di difesa già corrisposte.
(2) Difesa in procedimenti disciplinari
La Società garantisce la difesa in procedimenti disciplinari e in qualsiasi tipo di procedura svolta da ordini professionali, purché conseguenti alla contestazione di un reato o di un illecito amministrativo, ai sensi dell'art. 1.2 (1) (a) e (b) Condizioni Particolari Sezione III.
La garanzia assicurativa è operante esclusivamente con riferimento ad atti ed omissioni commessi nell'esercizio dell'attività assicurata di cui alle definizioni della convenzione.
Nei limiti del massimale previsto in polizza e ad esclusione delle voci non assicurate di cui all'art. 5 delle Norme che Regolano l’Assicurazione per la Tutela Legale, la Società assume a proprio carico, per le garanzie previste in polizza, gli oneri necessari alla tutela stragiudiziale e giudiziale dei diritti dell'Assicurato; più precisamente sono ricompresi:
(1) il compenso previsto dalla tariffa forense relativo all'attività di un Avvocato domiciliato nel circondario del Tribunale competente.
In caso di vertenza instaurata all'estero, viene riconosciuto il compenso adeguato dell'Avvocato secondo quanto previsto dall'ordinamento giuridico di riferimento o dalla prassi di calcolo dei compensi in vigore nello Stato di riferimento;
(2) in caso di vertenze dinnanzi a Giurisdizioni Speciali, il compenso di un ulteriore Avvocato iscritto in appositi albi speciali;
(3) qualora per qualunque ragione l'Assicurato decida di revocare il mandato all'Avvocato per incaricarne un altro, la Società riconoscerà il compenso di quest'ultimo nella misura in cui non riguardi attività già svolte ed esposte dal precedente Avvocato.
Lo stesso vale analogamente in caso di revoca o cessazione del mandato da parte dell'Avvocato;
(4) le spese liquidate giudizialmente a favore di controparte, in caso di soccombenza;
(5) le spese di transazioni preventivamente autorizzate dalla Società.
In caso di transazioni concluse senza il preventivo accordo della Società, vengono tuttavia indennizzate le spese dell’Assicurato con esclusione di quelle di controparte assunte transattivamente e delle spese dell’Assicurato eventualmente assunte da controparte;
(6) le spese dell'attività di Consulenti Tecnici d'Ufficio (C.T.U.) e di controparte se l'Assicurato è obbligato giudizialmente ad assumersi tali costi;
(7) il compenso per l'attività di un Consulente Tecnico di Parte nei limiti del tariffario di riferimento; in mancanza trova applicazione il D.P.R. n. 115/2002 e ss.mm.ii. In caso di vertenza instaurata all'estero, il compenso viene riconosciuto secondo quanto previsto dall'ordinamento giuridico o dalla prassi di calcolo dei compensi in vigore nello Stato di riferimento;
(8) qualora per qualunque ragione l'Assicurata decida di revocare il mandato al Consulente di Parte per incaricarne un altro, la Società riconoscerà il compenso di quest'ultimo nella misura in cui non riguardi attività già svolte ed esposte dal precedente Consulente. Lo stesso vale analogamente in caso di revoca o
cessazione del mandato da parte del Consulente;
(9) le spese di mediazione finalizzata alla conciliazione di cui al D.Lgs. n. 28/2010 e ss.mm.ii. (spese di avvio e indennità del mediatore) nei limiti degli importi previsti dall'allegato "A" del D.M. n. 180/2010 e ss.mm.ii.
Se il mediatore si avvale di un suo consulente, la Società si fa carico fino al 50% del relativo compenso.
In caso di analoga procedura conciliativa instaurata all'estero, vengono riconosciute le spese di procedura nei limiti degli importi previsti dall'allegato "A" del D.M. n. 180/2010 e ss.mm.ii.
Per la procedura di mediazione sono altresì garantiti i compensi di un Avvocato previsti dall'ordinamento giuridico o dalla prassi di calcolo dei compensi in vigore nello Stato di riferimento.
Nell'eventuale fase giudiziale, l'Assicurato può dare mandato ad un Avvocato diverso;
(10) le spese per l'IVA relative all'attività di avvocati e Consulenti Xxxxxxx, qualora l’Assicurato non sia autorizzato alla detrazione dell'imposta;
(11) le spese nei procedimenti speciali/d'urgenza di cui al IV° libro del codice di procedura civile (esempio: accertamento tecnico preventivo);
(12) con la previa autorizzazione della Società, le spese per accertamenti economico-finanziari su persone ed enti;
(13) le spese relative alla notificazione di atti, nonché i costi relativi al procedimento di esecuzione forzata;
(14) le spese di giustizia in ambito penale poste a carico dell'Assicurato;
(15) le spese di registrazione della sentenza nonché le spese necessarie ad ottenere una copia integrale delle stessa;
(16) le spese relative al contributo unificato;
(17) i costi relativi ai primi tre tentativi d'esecuzione forzata avviati entro 5 (cinque) anni dopo il passaggio in giudicato del titolo esecutivo.
(1) Sono esclusi dalla garanzia assicurativa i costi e le spese:
a) per la difesa dell'Assicurato contro l'accusa di aver commesso un reato o un illecito amministrativo in qualità di conducente di veicoli a motore, locomotori, aeromobili o natanti, se non diversamente pattuito;
b) per la difesa contro l'accusa:
− di aver violato una disposizione antimonopolio o un'altra norma di legge la cui violazione sia connessa ad una violazione di norme antimonopolio;
− di aver costituito un cartello;
c) per la difesa contro l'accusa di violazione di prescrizioni tributarie e fiscali, se non diversamente pattuito;
d) per proporre opposizione a sanzioni amministrative che non abbiano carattere pecuniario;
e) in tutti i casi di costituzione di parte civile nel procedimento penale.
(2) Non vi è inoltre copertura assicurativa per il pagamento di:
a) sanzioni, ammende e pene pecuniarie imposte in via amministrativa e pene pecuniarie sostitutive di pene detentive;
b) spese collegate all'esecuzione di pene detentive e alla custodia di cose.
(3) La garanzia non opera al di fuori dei termini temporali di validità di cui alle Norme che Regolano l’Assicurazione per la Tutela Legale e di cui alle Condizioni Particolari – Sezione III.
La Società non si assume:
a) i costi assunti dalle persone assicurate senza obbligo giuridico;
b) le franchigie e gli scoperti pattuiti in polizza;
c) i costi per procedimenti di esecuzione di pene pecuniarie o ammende al di sotto di Euro 250,00;
d) i costi per la difesa di interessi legalmente tutelati risultanti da crediti o debiti trasferiti o che si trasferiscono in capo all’Assicurato dopo il verificarsi del sinistro;
e) i costi per la difesa di interessi legalmente tutelati fatti valere dall’Assicurato in nome proprio per richieste di altre persone o per responsabilità propria per obblighi di altre persone;
f) le spese di costituzione di parte civile nel procedimento penale, se non diversamente pattuito;
g) nei casi di procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione all'estero, i costi dell'eventuale consulente nominato dall'organismo competente;
h) il pagamento di sanzioni, ammende e pene pecuniarie imposte in via amministrativa o pene pecuniarie sostitutive di pene detentive;
i) le spese collegate all’esecuzione di pene detentive e quelle per la custodia di cose;
j) le spese e/o onorari dell’Avvocato per i suoi viaggi di andata e di ritorno presso l'autorità competente e le spese per la domiciliazione presso un Avvocato della circoscrizione, qualora l'Assicurato scelga un difensore non domiciliato nel circondario del Tribunale competente.
La Società paga per ogni sinistro fino al massimale pattuito pari ad € 5.000,00 per sinistro senza limite annuo.
Tale principio trova applicazione anche quando la Società, in un unico sinistro, debba attuare pagamenti a più soggetti assicurati. Inoltre, in caso di più sinistri collegati temporalmente e causalmente, il massimale a disposizione sarà sempre unico.
Art. 7 - Insorgenza del sinistro - Sinistro unico
Si intende quale insorgenza del sinistro il momento in cui l'Assicurato ha o avrebbe iniziato a violare norme di legge od obblighi contrattuali.
In presenza di più violazioni dello stesso tipo é determinante, per stabilire l'insorgenza del sinistro, la prima violazione. Si intende quale sinistro unico:
a) la tutela di interessi giuridici in caso di controversie instaurate da/contro una o più persone assicurate che hanno ad oggetto pretese identiche connesse;
b) l'instaurazione di procedimenti istruttori o istanze volte all'instaurazione di procedimenti penali contro una o più persone assicurate che si riferiscono allo stesso evento o alla stessa fattispecie.
Art. 8 – Denuncia dei sinistri
(1) In deroga all'art. 1913 Cod. Civ., l’Assicurato deve segnalare alla Società, anche verbalmente, il verificarsi del sinistro entro 30 (trenta) giorni da quando diventa necessaria la salvaguardia dei suoi diritti, generando così spese legali.
La denuncia scritta, che può pervenire anche dall'Avvocato difensore, deve contenere la descrizione esatta e veritiera dell'evento, della data, del luogo, della causa, nonché delle conseguenze del sinistro, i nomi e gli indirizzi delle persone coinvolte e degli eventuali testimoni.
L'Assicurato è tenuto a fornire alla Società tutti gli atti e i documenti necessari per la definizione della pratica.
Inoltre deve trasmettere alla Società copia di qualsiasi atto giudiziario a lui indirizzato entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica.
Qualsiasi comunicazione può pervenire anche dall'Avvocato difensore.
L'inosservanza di tali obblighi può portare, ai sensi dell'art. 1915 Cod. Civ., alla decadenza parziale o totale del diritto alla garanzia assicurativa.
Il termine prescrizionale previsto dall'art. 2952, comma 2, Cod. Civ. decorre da quando diventa necessaria la salvaguardia dei diritti dell'Assicurato e vengono così generate spese legali.
Ai sensi dell'art. 1910 Cod. Civ., l’Assicurato deve segnalare, al momento della denuncia del sinistro, l'esistenza di altre polizze di Tutela Legale.
(2) Contemporaneamente alla denuncia del sinistro, l’Assicurato può comunicare alla Società il nominativo di un Avvocato cui affidare la tutela dei propri diritti, fermo restando quanto stabilito all'art. 9 (1) delle Norme che Regolano l’Assicurazione per la Tutela Legale.
Se l'Assicurato non usufruisce del suo diritto di nomina del legale di fiducia, sarà la Società - su richiesta dell'Assicurato - a segnalare un Avvocato. Anche in tal caso, sarà sempre l’Assicurato a conferire mandato al legale. In nessun caso la Società risponde per l'attività di legali e consulenti in qualsiasi modo segnalati/incaricati.
Art. 9 - Gestione del sinistro
(1) Dopo il ricevimento della denuncia del sinistro e su richiesta dell'Assicurato, la Società, da sola o avvalendosi di uno specialista da essa incaricato, tenta di risolvere in modo bonario la controversia.
Se il tentativo di componimento xxxxxxx non ha esito positivo o la soluzione prospettata non viene accettata dall'Assicurato per fondati motivi e se si individua un probabile successo della fase giudiziale, la
Società autorizzerà/ratificherà l'instaurazione del relativo procedimento.
(2) Per la difesa in primo grado nei procedimenti disciplinari o penali, la pratica verrà affidata direttamente all'Avvocato liberamente scelto dall'Assicurato ai sensi dell'art. 8 (2) delle Norme che Regolano l’Assicurazione per la Tutela Legale.
(3) Ai sensi dell'art. 174 del Codice delle Assicurazioni, in caso di divergenza di opinioni tra l'Assicurato e la Società circa la possibilità di successo di un'azione oppure di procedure d'impugnazione avanti le Autorità competenti o in caso di conflitto d'interessi, la controversia potrà essere devoluta ad un arbitro che verrà nominato di comune accordo tra le parti; qualora tale accordo non venga raggiunto, l'arbitro verrà nominato dal Presidente del Tribunale competente per le controversie relative al contratto di Assicurazione.
a) L'arbitro deciderà secondo xxxxxx e i costi della controversia arbitrale saranno sopportati dalla parte soccombente.
b) Qualora vi sia il rischio della prescrizione del diritto dell'Assicurata durante il procedimento arbitrale, egli può, a sue spese, intraprendere i necessari atti interruttivi della prescrizione.
c) I costi di cui al punto (3) b) verranno rimborsati dalla Società in caso di sua soccombenza nel procedimento arbitrale di cui sopra.
(4) Alternativamente alla procedura arbitrale per i casi di cui al comma 3, la Società provvederà al rimborso delle spese legali del relativo grado di giudizio qualora l’Assicurato risulti vittorioso in misura maggiore rispetto al precedente grado di giudizio.
Pertanto, qualora l’Assicurato dovesse ottenere lo stesso o meno di quanto già ottenuto nel precedente grado di giudizio o nella fase stragiudiziale immediatamente precedente, non si procederà ad alcun indennizzo.
(5) La garanzia assicurativa viene prestata anche per i successivi gradi di giudizio qualora presentino prospettive di successo. Trova applicazione il precedente punto (4).
(6) Si precisa che nei procedimenti disciplinari, per i gradi successivi al primo, trova applicazione analoga quanto indicato al precedente punto (5).
(7) Il conferimento di incarichi a Consulenti Tecnici di Parte deve essere autorizzato/ ratificato dalla Società.
(8) La Società conferma per iscritto la misura della prestazione assicurativa per il sinistro.
Se l'Assicurato intraprende iniziative per la tutela dei propri interessi prima di questa comunicazione e se per tale motivo vengono causate delle spese, la Società riconosce solo quelle che avrebbe rifuso in caso di conferma antecedente alle iniziative intraprese.
(9) In caso di prestazione della garanzia l'Assicurato dovrà:
a) collaborare attivamente con il professionista incaricato della tutela dei suoi diritti informandolo in modo completo e veritiero sulla situazione, indicandogli tutti i mezzi di prova, tutte le informazioni e fornendo tutta la documentazione necessaria;
b) fornire alla Società, su richiesta, informazioni sullo stato della pratica;
c) a meno che i suoi interessi non vengano compromessi dovrà:
− chiedere l'accordo della Società prima di adire l'Autorità Giudiziaria o di proporre qualsiasi impugnazione;
− prima di adire l'Autorità Giudiziaria, attendere il formarsi del giudicato di altri procedimenti giudiziari che possano in fatto o in diritto influire sul procedimento giudiziario da intentare;
− evitare di porre in essere comportamenti che potrebbero aumentare le spese o rendere più difficile la loro rifusione da parte dell'avversario.
(10) Per contenere il danno, l’Assicurato deve chiedere e seguire le raccomandazioni della Società, e le deve comunicare anche al suo Avvocato.
La Società presta comunque la copertura se la violazione degli obblighi di cui sopra non è causata da dolo. In caso di violazione per dolo, la Società resta obbligata qualora la violazione non le abbia causato un pregiudizio.
(11) Le prestazioni assicurative della polizza possono essere cedute soltanto con il consenso scritto della Società. La Società, ai sensi dell'art. 1916 Cod. Civ., è surrogata, fino alla concorrenza dell'importo corrisposto, in tutti i diritti dell'Assicurato verso i terzi. L'Assicurato è tenuto su richiesta della Società a consegnare tutta la documentazione necessaria e ad esperire tutte le azioni indispensabili per consentire la surrogazione in tali diritti.
Art. 10 - Riscossione di somme di denaro
(1) Gli importi corrisposti dalla controparte a titolo di capitale, risarcimento del danno e interessi sono di esclusiva spettanza dell'Assicurato.
(2) L'Assicurato dovrà invece rimborsare alla Società le somme a titolo di spese legali da quest'ultima anticipate e recuperate dalla controparte.
Art. 11 - Periodo di postuma per la denuncia di sinistri dopo la cessazione del contratto
La copertura assicurativa sussiste per i sinistri insorti durante la validità della presente polizza e denunciati alla Società entro 24 mesi dalla data di cessazione della polizza.
Art. 12 - Validità territoriale
La copertura assicurativa vale per i sinistri occorsi nel territorio dei paesi appartenenti all’Unione Europea.CONE III
CONDIZIONI PARTICOLARI SEZIONE III
Art. 1 - Misura della prestazione
In deroga all'art. 3 delle Norme che Regolano l’Assicurazione per la Tutela Legale, vale quanto segue:
(1) Spese giudiziarie La Società riconosce:
− le spese processuali poste a carico dell'Assicurato (art. 535 c.p.p.);
− le spese per la registrazione di atti giudiziari con un esborso massimo di Euro 520,00;
− le spese per ottenere copia degli atti d'indagine con un esborso massimo di Euro 520,00.
(2) Xxxxxxx e scelta dell'Avvocato
L'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente un Avvocato senza alcun limite territoriale.
La Società garantisce i compensi di un Avvocato nei limiti che la tariffa forense in vigore al momento stabilisce per le singole attività svolte. In caso di compensi calcolati in modo diverso, vi sarà copertura solo previo consenso della Società.
In caso di vertenza instaurata all'estero, viene riconosciuto il compenso adeguato dell'Avvocato secondo quanto previsto dall'ordinamento giuridico di riferimento o dalla prassi di calcolo dei compensi in vigore nello Stato di riferimento.
La copertura viene prestata per le seguenti attività:
a) difesa dell'Assicurato per i casi previsti dall'art. 1.2 (1) (a) e (b) delle Norme che Regolano l’Assicurazione per la Tutela Legale;
b) assistenza ai testimoni, ai sensi dell'art. 1.2 (1) (c) delle Norme che Regolano l’Assicurazione per la Tutela Legale qualora l'Assicurato venga assunto quale teste o persona informata sui fatti in un procedimento:
−nel quale sussiste il pericolo di una sua incriminazione;
−stralciato da quello in cui era imputato o indagato (teste in procedimento connesso).
Qualora nell'ambito di un procedimento rientrante in garanzia risultasse necessaria l'assistenza di un Avvocato iscritto in appositi albi speciali, la Società riconoscerà altresì le spese relative all'assistenza di tale professionista.
Qualora per qualunque ragione l'Assicurato decida di revocare il mandato all'Avvocato per incaricarne un altro, la Società riconoscerà il compenso di quest'ultimo nella misura in cui non riguardi attività già svolte ed esposte dal precedente Avvocato.
Lo stesso si applica in caso di revoca o cessazione del mandato da parte dell'Avvocato.
(3) Spese di viaggio dell'Avvocato e dell'eventuale domiciliatario
In deroga all'art. 5 lett. j) delle Norme che Regolano l’Assicurazione per la Tutela Legale, qualora l'Assicurato nomini un Avvocato non domiciliato nel circondario dell'Autorità Giudiziaria competente, la Società riconosce le spese sostenute dal legale per le trasferte necessarie per raggiungere la sede dell'autorità competente a decidere del procedimento.
La rifusione delle spese si esegue applicando quanto previsto dalla tariffa forense attualmente in vigore. Vengono inoltre garantite le spese per un secondo legale domiciliatario, con l'esborso massimo indicato in polizza, ad esclusione delle spese che rappresentano un raddoppio delle attività già svolte dal primo Avvocato.
Per il pagamento dei relativi compensi si applica quanto stabilito al precedente punto (2).
(4) Spese di viaggio dell'Assicurato
La Società riconosce solo le spese di viaggio sostenute dall'Assicurato per raggiungere le sedi delle Autorità Giudiziarie estere, che abbiano disposto la sua comparizione personale, e precisamente:
a) quelle necessarie utilizzando un mezzo pubblico, ossia le Ferrovie dello Stato in prima classe o un volo di linea in "economy class";
b) in caso di utilizzo di mezzo proprio, verrà riconosciuto un importo comunque non superiore a quello che sarebbe stato sostenuto con l'utilizzo di un mezzo pubblico secondo il punta precedente.
L'Assicurato è tenuto a trasmettere alla Società le ricevute di pagamento.
Le spese di viaggio vengono rifuse in Euro; gli importi in valuta diversa vengono rifusi in Euro applicando il cambio in vigore il giorno di inizio del viaggio.
(5) Spese del C.T.U./Consulente di Parte La Società garantisce:
− le spese di Consulenti Tecnici (C.T.U.) qualora l'Autorità Giudiziaria le ponga a carico dell'Assicurato;
− previa autorizzazione della Società, le spese di un consulente nominato dall'Assicurato senza
alcun limite territoriale - nel caso in cui tale consulenza sia reputata necessaria, a supporto della difesa, dall'Avvocato incaricato. Tali spese vengono riconosciute nei limiti della tariffa di riferimento in vigore. In mancanza trova applicazione il
D.P.R. n. 212/2005 e ss.mm.ii.
In caso di vertenza instaurata all'estero, il compenso viene riconosciuto secondo quanto previsto dall'ordinamento giuridico o dalla prassi di calcolo dei compensi in vigore nella Stato di riferimento.
Qualora per qualunque ragione l'Assicurato decida di revocare il mandato al Consulente di Parte per incaricarne un altro, la Società riconoscerà il compenso di quest'ultimo nella misura in cui non riguardi attività già svolte ed esposte dal precedente Consulente.
Lo stesso si applica in caso di revoca o cessazione del mandato da parte del Consulente.
(6) Spese di traduzione
La Società provvede alla traduzione della documentazione necessaria per la difesa dell'Assicurato all'estero e sopporta le relative spese.
(7) Cauzione
La Società provvederà all'anticipazione di una cauzione che si dovesse rendere necessaria per evitare all'Assicurato l'applicazione di misure di restrizione della libertà personale all'estero:
a) quando la cauzione sia stata restituita dall'Autorità Giudiziaria competente;
b) quando l'Assicurato, a causa di un sua comportamento attivo od omissivo, determini la mancata restituzione della cauzione da parte dell'Autorità Giudiziaria competente.
Indipendentemente dal verificarsi dei casi di cui alle lettere a) e b), la cauzione deve essere restituita entro 12 mesi dalla data di anticipazione dietro richiesta scritta della Società.
(8) IVA
La società provvederà al rimborso dell'IVA relativa ai compensi di avvocati e consulenti, qualora l’Assicurato non sia autorizzato alla detrazione dell'imposta.
(9) Copia di atti giudiziari
La Società provvederà al rimborso delle spese necessarie ad ottenere copia degli atti giudiziari.
Art. 2 - Sinistro — Obblighi dell'Assicurato
(1) Insorgenza del Sinistro — Sinistro unico
Il sinistro deve insorgere tra la data di decorrenza quella di cessazione della polizza. In sostituzione dell'art. 7 delle Norme che Regolano l’Assicurazione per la Tutela Legale, si precisa pertanto che:
a. in caso di procedimenti contro l'Assicurato previsti all'art. 1.2 (1), a) e b), e art. 1.2 (2) delle Norme che Regolano l’Assicurazione per la Tutela Legale, il sinistro si considera insorto nel momento in cui l'Assicurato ha o avrebbe cominciato a trasgredire obblighi giuridici o norme di legge. In presenza di più trasgressioni rileva, per stabilire l'insorgenza del sinistro, la prima violazione che sia causalmente adeguata al verificarsi del sinistro stesso.
b. Per l'assistenza ai testimoni prevista all'art. 1.2 (1) c) delle Norme che Regolano l’Assicurazione per la Tutela Legale il sinistro si intende insorto con l'invito all'Assicurato, da parte dell'Autorità o della Polizia Giudiziaria, a rendere l'interrogatorio quale persona informata sui fatti (artt. 197 bis e 377 c.p.p.) o imputata in procedimento connesso (art. 210 c.p.p.).
Se, successivamente, nel procedimento penale dovesse esservi il coinvolgimento dell'Assicurato, troverà applicazione - ai fini dell'insorgenza del sinistro - quanto disposto alla lettera a) del presente
articolo.
c. Nell'esclusiva ipotesi di assistenza in caso di sequestro di beni mobili o immobili dell’Assicurato per procedimenti penali aperti a carico di terzi di cui all'art. 1.2 (1) d) delle Norme che Regolano l’Assicurazione per la Tutela Legale, il sinistro è da considerarsi insorto con la notifica del provvedimento di sequestro.
Se, successivamente, nel procedimento penale dovesse esservi il coinvolgimento dell'Assicurato,
troverà applicazione - ai fini dell'insorgenza del sinistro - quanto disposto alla lettera a) del presente articolo.
d. Se il medesimo procedimento coinvolge più Assicurati o se nello stesso procedimento più Assicurati vengono invitati a fornire testimonianza o disposti più sequestri, il sinistro è da considerarsi unico a tutti gli effetti e non di volta in volta un sinistro nuovo.
(2) Clausola di continuità assicurativa
La copertura assicurativa si estende altresì agli eventi assicurativi insorti durante la validità di precedenti polizze di assicurazione che abbiano data di scadenza pari o superiore al 30 aprile 2014 e dei quali l’Assicurato venga a conoscenza per la prima volta dopo la cessazione del contratto presso il precedente assicuratore.
Quanto sopra a condizione che si verifichino contestualmente tutti i seguenti presupposti:
1. la presente polizza abbia continuità temporale ai sensi dell’Art. 3 delle Norme che Regolano la Convenzione;
2. l’assicuratore precedente abbia respinto il sinistro per tardiva comunicazione e non per altri motivi;
3. la data di insorgenza del sinistro non sia comunque anteriore al 30 aprile 2013.
(3) Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro
A parziale deroga dell'art. 8 (1) delle Norme che Regolano l’Assicurazione per la Tutela Legale, l'Assicurato deve denunciare per iscritto il verificarsi del sinistro alla Società entro 30 (trenta) giorni dal primo momento in cui viene a conoscenza dell'apertura di un'indagine da parte dell'Autorità Giudiziaria per una presunta o reale violazione di norme di legge che rende necessaria la salvaguardia dei suoi diritti, generando così spese legali.
La denuncia, così come qualsiasi comunicazione, può pervenire anche dall'Avvocato difensore.
Il termine prescrizionale previsto dall'art. 2952, comma 2, Cod. Civ. decorre da quando diventa necessaria la salvaguardia dei diritti dell'Assicurata e vengono così generate spese legali.
Ferme ed invariate le altre disposizioni dell'art. 8 delle Norme che Regolano l’Assicurazione per la Tutela Legale.
Agli effetti dell’art. 1341 e 1342 del Codice Civile, il sottoscritto dichiara di approvare specificamente le disposizioni degli articoli seguenti:
Norme che regolano la convenzione:
art. 1 - Durata della Convenzione e decorrenza delle garanzie art. 5 - Pagamento del premio
Norme che regolano l’assicurazione in generale art. 1 - Altre assicurazioni
art.7 - Foro competente
Sezione I - Norme che regolano l’assicurazione responsabilità civile professionale art.2 - Validità temporale dell’assicurazione
Condizioni particolari comuni alle sezioni I e II art. 1 – Responsabilità solidale
art. 2 – Gestione delle vertenze di danno – spese legali