ELETTRICISTI E TELEMATICI
ELETTRICISTI E TELEMATICI
Riassunto delle principali condizioni di lavoro nel cantone Ticino a partire dal 1° gennaio 2005
Salari minimi validi dal 1° gennaio 2005
Qualifica Salario mensile
Fr. 3.306.- |
Fr. 3.991.- |
Fr. 4.685.- |
accordo individuale |
accordo individuale |
Fr. 2.866.- |
Fr. 3.601.- |
Fr. 3.900.- |
Fr. 4.100.- |
Fr. 2.248.- |
Fr. 2.523.- |
Fr. 2.801.- |
Fr. 3.074.- |
accordo individuale |
Fr. 3.700.- |
Fr. 3.800.- |
Fr. 4.000.- |
Fr. 500.- |
Fr. 690.- |
Fr. 845.- |
Fr. 1.060.- |
Fr. 1.835.- |
Fr. 2.040.- |
Attestato federale montatore elettricista (4 anni di tirocinio) Giovane fino al termine del 2° anno dopo il tirocinio Montatore diplomato
Montatore diplomato dal 6° anno
Magazziniere qualificato
Personale con attestato professionale o diploma federale Attestato federale elettricista di montaggio (3 anni di tirocinio)
Montatore con attestato federale di capacità (al termine dell’apprendistato)
Montatore con attestato federale di capacità (dal compimento del 25° anno d’età)
Telematico
Nel 1° anno dopo l’apprendistato Nel 2° anno dopo l’apprendistato Personale non qualificato Ausiliari
Da 18 a 20 anni compiuti Oltre i 20 anni
Con 2 anni di attività nell’azienda Con 4 anni di attività nell’azienda Magazziniere comune
Altri collaboratori delle installazioni elettriche e delle telecomunicazioni
(Art. 35.4 lett. D, del CCL Nazionale) A partire dai 20 anni compiuti
A partire dai 22 anni compiuti A partire dai 25 anni compiuti Apprendisti nel ramo elettrico
(di nuova assunzione con inizio anno scolastico nel 2005) Nel 1° anno di tirocinio
Nel 2° anno di tirocinio Nel 3° anno di tirocinio Nel 4° anno di tirocinio
Apprendisti telematici con 2 anni di tirocinio (Giovani in possesso del diploma di montatore elettricista e che intendono ottenere il diploma di Telemaco)
Nel 1° anno di tirocinio Nel 2° anno di tirocinio
Aumenti salariali 2005
E’ riconosciuto un aumento di Fr. 40.- al mese per i salari superiori ai minimi contrattuali. Apprendisti: chi era in forza alle ditte nel 2004, sarà riconosciuto un adeguamento dei salari dell’ 1,3%, sia sui salari minimi sia su quelli effettivi, inoltre sarà garantito il passaggio all’anno successivo sulla base della tabella in vigore nel 2004 (diritti acquisiti) e questo fino al conseguimento dell’attestato federale di capacità.
Vacanze
Fino a 20 compiuti: 25 giorni lavorativi (10,63%)
dai 21 ai 35 anni compiuti: 20 giorni lavorativi (8,33%)
dai 36 ai 45 anni compiuti: 23 giorni lavorativi (9,70%)
dai 46 ai 55 anni compiuti: 25 giorni lavorativi (10,63%)
dai 56 ai 65 anni compiuti: 30 giorni lavorativi (13,04%)
La durata è calcolata considerando l’età che il lavoratore compie durante l’anno civile nel quale le vacanze sono accordate.
Orario di lavoro
La durata normale del lavoro è fissata a 40 ore settimanali (media annua 2080) ripartite tra lunedì e
venerdì.
Per calcolare il salario mensile si moltiplica la paga oraria per 173,3 ore e viceversa.
Tredicesima mensilità
(8,33% calcolata sulla base del salario imponibile AVS). I lavoratori hanno diritto ad una tredicesima mensilità completa. Se il rapporto di lavoro non è durato tutto l’anno, l’indennità è pagata pro rata temporis.
Feste infrasettimanali
Il lavoratore ha diritto per ogni anno di lavoro a 9 giorni festivi infrasettimanali pagati. Per i pagati ad ora si applica l’aliquota del 3,58%.
I giorni festivi pagati sono:Capodanno, Lunedì di pasqua, Ascensione, X. Xxxxxx e Xxxxx, 1° Agosto, Assunzione, Ognissanti, Natale e Santo Stefano.
Alla vigilia dei giorni festivi legali, il lavoro termina un’ora prima del consueto. Ai lavoratori con salario orario, il datore di lavoro paga l’ora persa.
Indennità pranzo
Fr. 15.- se il luogo di lavoro dista oltre 15 km effettivi di tratta semplice dalla sede aziendale.
Indennità uso mezzi propri di trasporto
Il lavoratore che su disposizione del datore di lavoro usa il proprio mezzo di locomozione, riceve le seguenti indennità: cts. 50 al km per l’uso dell’automobile, cts 20 per la motocicletta, cts. 5 per il ciclomotore e Fr. 20.- al mese per la bicicletta.
Tempo di viaggio
Il tempo necessario per andare e tornare dal proprio domicilio al posto di lavoro (laboratorio aziendale o cantiere) non è considerato tempo di lavoro per interventi sul cantiere la cui presenza è pari o superiore alle 7 ore lavorative giornaliere senza dover passare dalla sede aziendale (magazzino).
Per interventi che permettano di rientrare in sede per la pausa di mezzogiorno, il tempo necessario per recarsi sul posto di lavoro è considerato tempo di lavoro soltanto nella misura in cui sorpassa il tempo impiegato per il percorso tra domicilio provato del lavoratore e il domicilio aziendale.
Non è considerato tempo di lavoro il percorso che porta dal domicilio privato del lavoratore al luogo di lavoro entro un raggio di 10 km (tratta semplice) dal domicilio aziendale.
Assenze pagate
Matrimonio lavoratore: 1 settimana Nascita figlio: 1 giorno
Decesso coniuge, figli e genitori: 3 giorni
Decesso fratelli, sorelle e suoceri: 1-3 giorni secondo necessità Xxxxxxxx (una volta all’anno): 1 giorno
Reclutamento o ispezione militare: 1 giorno
Congedo di formazione professionale: 3 giorni all’anno
Salario in caso di malattia
Il lavoratore ha diritto ad un’indennità giornaliera pari all’80% del salario a partire dal 1° giorno.
Per le ditte assoggettate al CCL cantonale: il premio è a carico del datore di lavoro nella misura dei 2/3 e di 1/3 a carico del lavoratore.
Se il tasso di premio supera il 6%, lo stesso viene diviso in parti uguali tra datore di lavoro e lavoratore.
Per le ditte non assoggettate al CCL cantonale: il premio è sempre diviso in pari uguali.
Salario in caso d’ infortunio
Il datore di lavoro è tenuto ad assicurare i lavoratori contro gli infortuni professionali e non professionali.
Il premio per gli infortuni professionali è completamente a carico del datore di lavoro, mentre il premio degli infortuni non professionali è a carico del lavoratore.
Il lavoratore ha diritto all’ 80% del salario anche per i giorni di carenza.
Assegni per i figli
Fr. 183.- al mese per ogni figlio fino a 15 anni (20 anni se seguono un tirocinio o sono agli studi).
Assunzione/licenziamento
Il primo mese di lavoro sono considerati periodo di prova. Deroghe possono essere convenute con accordo scritto. In caso di malattia, infortunio o adempimento di un obbligo legale, il tempo di prova è prolungato di un periodo equivalente.
Durante il periodo di prova le parti possono sciogliere il rapporto di lavoro in qualsiasi momento con un preavviso di 7 giorni.
Dopo il periodo di prova la disdetta può essere inoltrata solo per la fine di un mese civile, osservando i seguenti termini:
nel 1° anno di servizio – preavviso di 1 mese;
nel 2° anno e fino al 9° anno di servizio (compreso) – preavviso di 2 mesi dal decimo anno di servizio – preavviso di 3 mesi
Tutti i lavoratori sono assoggettati alle seguenti trattenute:
AVS/AI/IPG: 5,05% sul salario e indennità (esclusi assegni e trasferte). INSAI non prof.: 2,24% sul salario AVS (tasso indicativo).
Assicurazione disoccupazione: 1% del salario AVS.
Contributo Professionale: nazionale Fr. 15 al mese, cantonale Fr. 12.50 al mese.
In caso di disoccupazione parziale o totale rivolgetevi ai segretari UNIA che gestiscono una Cassa Disoccupazione.