CITTA’ DI VITERBO
CITTA’ DI VITERBO
SETTORE AMBIENTE-TERME-SERVIZI PUBBLICI-CIMITERI
OGGETTO : DISCIPLINARE DI GARA ED AVVISO PUBBLICO PER L'INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO ASSEGNATARIO DELLA SUB-CONCESSIONE MINERARIA PER LO SFRUTTAMENTO DEL GIACIMENTO DI ACQUA TERMOMINERALE DENOMINATO POZZO SANT'ALBINO UBICATO NEL COMUNE DI VITERBO, AI SENSI DELL'ART. 22 DELLA L.R. LAZIO N. 90 DEL 26.06.1980 E S.M.I.CIG 7952924081
DISCIPLINARE DI GARA
PREMESSE
Con provvedimento n. 1672 del 18 aprile 2019, questa Amministrazione ha determinato di indire apposita gara nelle forme della procedura aperta avente ad oggetto la competizione per l'individuazione del soggetto assegnatario della sub-concessione mineraria per lo sfruttamento del giacimento di acqua termominerale denominato “Pozzo Sant'Albino” ai sensi dell'art. 22 della L.R. Lazio n. 90 del 26.06.1980 e s.m.i., ubicato nel Comune di Viterbo, da aggiudicarsi con il criterio della offerta economicamente più vantaggiosa; per l’assegnazione della sub-concessione, per lo sfruttamento del giacimento di acqua termominerale denominato “Pozzo Sant'Albino” ubicato nel Comune di Viterbo nell'area censita al C.T. al Foglio 156 Particella 87. Le sue coordinate UTM sono Lat. 259090 Long. 4701430.
L’affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).
Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è Il Dirigente del Settore VIII Xxxx. Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxx.
DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.
Documenti di gara
La documentazione di gara comprende:
1.1) Avviso pubblico;
1.2) Disciplinare di gara e relativi allegati (Planimetria su base CTR scala 1:5000) della concessione con ubicazione delle sorgenti, stralcio catastale (scala 1:2000) della concessione con ubicazione delle sorgenti e dei pozzi, nota prot. n. 92003 del 13/12/2017 e rapporto Prot. n. 36209 del 16.04.2019 redatti a cura del Direttore pro-tempore delle Concessioni Minerarie.
1.3) Patto di integrità, cosi come deliberato dalla G. C. con atto n. 474 del 24/12/2013, e protocollo di legalità del 18/09/2018 prot. n. 73896;
La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: xxxx://xxx.xxxxxx.xxxxxxx.xx.
La documentazione di gara è disponibile anche presso gli uffici del Comune di Viterbo siti in Xxx Xxxxxxx, 00x, dal lunedì al venerdì, dalle ore 10.30 alle ore 13.30 previo appuntamento telefonico al numero 0761 – 348436, entro il decimo giorno antecedente la scadenza dell'avviso. Il legale rappresentante dell’operatore economico, o un soggetto delegato, potrà prendere visione della suddetta documentazione.
Chiarimenti
É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare all’indirizzo xxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx, almeno quindici giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno cinque giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima all’indirizzo internet xxxx://xxx.xxxxxx.xxxxxxx.xx.
Non sono ammessi chiarimenti telefonici.
Comunicazioni
Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice.
Salvo quanto disposto nel presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all’indirizzo xxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx e all’indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.
Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice,la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.
OGGETTO DELLA SUB-CONCESSIONE
La procedura di gara ha ad oggetto la competizione per l’assegnazione della sub-concessione, per lo sfruttamento del giacimento di acqua termominerale denominato “Pozzo Sant'Albino” ubicato nel Comune di Viterbo nell'area censita al C.T. al Foglio 156 Particella 87. Le sue coordinate UTM sono Lat. 259090 Long. 4701430. La portata d'acqua massima emungibile dal “Pozzo Sant'Albino” è fissata in 6(sei) lt/sec, in conformità a quanto stabilito dalla Determinazione dirigenziale regionale n. G10816 del 28.07.2017.
Inoltre, in conformità a quanto definito nella sopracitata Determinazione dirigenziale regionale n. G10816 al punto 3, lettera e) il rilascio della sub-concessione “avrà valore sperimentale biennale per quanto riguarda le limitazioni delle portate concesse” e al punto 4 “a conclusione di tale sperimentazione gli emungimenti imposti potranno essere rivisti in funzione delle condizioni della falda, verificate in base a studi geologici specifici”.
Il sub-concessionario si impegna ad eseguire i lavori di ripristino funzionale del “Pozzo Sant'Albino” nel rispetto delle prescrizioni di cui al rapporto Prot. n.36209 del 16.04.2019(allegato al presente avviso). Tale progetto di sistemazione e ripristino dovrà essere vistato dal Direttore pro-tempore delle Concessioni Minerarie e approvato mediante determinazione dirigenziale dalla Regione Lazio, prima dell'avvio dei lavori; in merito all'esecuzione delle opere, si richiede la presenza in cantiere del Direttore e del Sorvegliante delle Concessioni Minerarie.
La sub-concessione conferisce all’assegnatario il diritto di coltivare, secondo quanto previsto dalla
L.R. 26 giugno 1980, n.90, art. 12, le acque termominerali, nonché il diritto di utilizzarle per tutte le destinazioni previste dalla legge, salvo l’onere, in capo al sub-concessionario, di acquisire le specifiche autorizzazioni sanitarie, ambientali, di difesa del suolo ed urbanistiche, richieste per il legittimo esercizio delle eventuali singole attività di utilizzo.
La finalità è quella di valorizzare la risorsa mineraria, riservando ad essa gli usi più pregiati ed esclusivi per le massime quantità derivabili tali da garantirne la ricarica nonché la durabilità nel lungo periodo; pertanto le offerte saranno valutate secondo i criteri descritti al successivo art. 13.
E’ designato quale responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs.. n. 50/2016, il Xxxx. Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxx, tel. 0761/348442, mail xxxxxxx@xxxxxx.xxxxxxx.xx, PEC: xxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx.
Le pertinenze minerarie del “Pozzo Sant'Albino”, ai sensi dell'art. 14 della L.R. Lazio n. 90 del 26.06.1980 e s.m.i., come riportato nella nota Prot. n. 36209 del 16.04.2019 redatta dal Direttore pro- tempore delle Concessioni Minerarie, dovranno essere costituite a cura del sub-concessionario da:
• il pozzo stesso che si svilupperà verticalmente sul pozzo esistente;
• una elettropompa sommersa con corpo in acciaio inox, in grado di lavorare a temperatura superiore a 50°C, prevalenza e potenza elettrica da determinare e comunque in funzione della massima portata estraibile (6 l/sec), installata alla profondità definita dalla prova di pompaggio, con tubazione montante diametro 125 mm, in acciaio inox AISI 316 in barre da 3/6 metri, con giunzioni flangiate;
• una tubazione adduttrice dell’acqua dal pozzo allo Stabilimento; si tratterà di una tubazione in prfv diametro 125 mm, coibentata, interrata, provvista di strumento a boccapozzo per la misura della portata e/o del volume passante, di tipo elettromagnetico, con uscita 4-20 mA; il suddetto strumento, installato entro un adeguato armadio in materiale impermeabile provvisto di chiave, accessibile ai controlli di miniera, dovrà essere messo in rete via modem gsm/gprs e quindi leggibile anche in remoto;
• un cavidotto per l'alimentazione elettrica della pompa ed il passaggio del cavo della sonda multiparametrica;
• una sonda multiparametrica che dovrà essere installata nel lume del pozzo, finalizzata alla misura piezometrica del livello, della temperatura, del pH e della conducibilità elettrica;
• un datalogger + modem gsm/gprs per la messa in rete dei dati provenienti dalla sonda e dal misuratore di volume/portata;
• la recinzione del pozzo mediante rete metallica e paletti infissi saldamente nel terreno, di altezza non inferiore a ml. 2,00, collocati a una distanza dal pozzo di circa 10 metri, provvista di appositi cartelli monitori;
• da ogni altra indicazione prevista nella nota Prot. n.. 36209 del 16.04.2019.
Tutte le pertinenze minerarie citate dovranno essere accettate dal Direttore pro-tempore delle Concessioni Minerarie, che ne dà comunicazione, tramite verbale redatto in contraddittorio con il concessionario, al Comune di Viterbo.
DURATA DEL RAPPORTO SUB-CONCESSORIO
Il rapporto sub-concessorio scaturente dall’aggiudicazione della gara avrà durata per anni 20 (venti) a decorrere dalla data della stipula del contratto di sub-concessione, in osservanza a quanto previsto all'art. 1 della L. n. 283 del 03.04.1961 e, nel rispetto dei principi europei in materia di concorrenza nell’accesso e nell’esercizio di servizi nel mercato interno e secondo quanto stabilito dall’articolo 41 della Costituzione e dalle norme antitrust previste dal Trattato CE, non potrà, alla scadenza, essere rinnovato o prorogato, dovendosi a tal fine procedere a nuova gara per l’aggiudicazione della sub- concessione. Il sub-concessionario individuato non potrà procedere all’affitto di ramo d’azienda senza la preventiva autorizzazione della Regione Lazio e del Comune di Viterbo.
SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
Sono ammessi a partecipare alla presente procedura i seguenti soggetti (di seguito “Offerenti”), che abbiano la capacita di contrarre con la Pubblica Amministrazione:
a) gli imprenditori individuali, le società commerciali e le società cooperative;
b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro;
c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell’art. 2615 ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro; i consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa;
d) i raggruppamenti temporanei di imprese, costituiti o costituendi, formati dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;
e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all’art. 2602 c.c., costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c), anche in forma di società ai sensi dell’art. 2615 ter del codice civile;
f) le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell’articolo 3, comma 4 ter del decreto legge n. 5/2009, convertito dalla legge n. 33/2009;
g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (c.d. “GEIE”) ai sensi del D. lgs. n. 240/1991;
h) gli operatori economici, ai sensi degli artt. 3, co. 1, lett. p), e 45 del D. lgs.. n. 50/2016 stabiliti in altri Stati membri, costituiti in maniera conforme alle disposizioni vigenti nei rispettivi Stati di appartenenza.
L’offerente dovrà indicare espressamente se intende partecipare mediante una società veicolo appositamente costituita (di seguito “Newco”). Qualora l’offerta sia presentata da un Raggruppamento o da una Newco, ciascuno dei membri del Raggruppamento, ovvero ciascuno dei soci della Newco (in solido con l’offerente originario) sarà considerato offerente ai sensi del presente Bando e risponderà in solido dell’adempimento di tutti gli obblighi vincolanti degli offerenti come meglio specificati nel presente avviso e ognuno di essi dovrà sottoscrivere l’offerta e produrre i documenti richiesti agli offerenti e indicati nel presente avviso, costituenti requisiti obbligatori.
REQUISITI GENERALI DI PARTECIPAZIONE E CAUSE DI ESCLUSIONE REQUISITI SOGGETTIVI
La sub-concessione verrà assentita a coloro che dimostrino di possedere – fin dal momento della presentazione dell’Offerta – la capacità tecnica ed economica adeguata alla gestione dello sfruttamento della sub-concessione di cui trattasi, cosi come specificati nella L.R. 90/80 nonché dall’art. 15 del R.D. n. 1143/1927. In particolare, ai sensi dell’art. 15 del R.D. sopra citato, l’assegnazione delle concessioni sarà subordinata al previo accertamento, da parte del Comune di
Viterbo e della Regione Lazio, del possesso dell’idoneità tecnica ed economica alla conduzione dell’impresa, da evincersi sulla base della documentazione richiesta dal presente avviso.
Nello specifico l’accertamento verterà sui seguenti requisiti:
a) capacità tecnico-organizzativa da documentarsi, in caso di impresa operante nel settore, mediante indicazione dei titoli professionali dell’offerente e dell’organico di personale di cui l'offerente intenda servirsi per lo svolgimento dell'attività, con enunciazione delle relative mansioni delle figure professionali e con l'indicazione delle relative generalità, ovvero di ogni altro elemento idoneo a dimostrare l’attitudine e la specializzazione a coltivare ed utilizzare proficuamente i beni oggetto di sub-concessione;
b) capacità economico-finanziaria, secondo quanto previsto nel successivo sotto-paragrafo “Xxxxx di prova”;
c) progetto generale di coltivazione del giacimento, da documentarsi mediante relazione tecnica, completo degli elaborati descrittivi del sito, delle opere e delle attività necessarie per una razionale coltivazione del giacimento, nonché del dettaglio dei tempi relativi all’attuazione del programma stesso;
d) piano industriale, completo dei relativi cronoprogramma temporale e piano finanziario da documentarsi mediante relazione tecnica, relativo agli interventi di tutela e valorizzazione sostenibile della risorsa, nonché alla promozione dello sviluppo qualificato del territorio, alle ricadute economiche ed occupazionali ed alla compensazione dell'eventuale impatto che l'attività produrrà sul territorio.
La Regione Lazio e il Comune di Viterbo potranno inoltre richiedere ulteriore documentazione ai fini del rilascio del titolo sub-concessorio.
ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA
Non saranno ammessi a partecipare alla gara i soggetti nei cui confronti sussistano i seguenti motivi di esclusione:
A) condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei seguenti reati:
▪ xxxxxxx, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del D. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
▪ xxxxxxx, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
▪ frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
▪ xxxxxxx, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
▪ delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del D. Lgs. 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
▪ sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il
D. Lgs. 4 marzo 2014, n. 24;
▪ ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
B) Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.
C) L'esclusione di cui al punto A è disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione dell'avviso, qualora l'offerente non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non è disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna xxxxxxxx.
D) Un offerente è escluso dalla partecipazione alla procedura se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1 giugno 2015 ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. L’esclusione non è disposta quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.
E) L’offerente è altresì escluso dalla procedura quando:
• è dimostrata con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale;
• si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
• è dimostrato con mezzi adeguati che l’offerente si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità o/e abbia tentato di
influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione o/e, ancora,l'offerente abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili;
• la partecipazione dell’offerente determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del D. Lgs 50/2016 non diversamente risolvibile;
• l’offerente sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del D. lgs. 9 aprile 2008 n. 81;
• l’offerente sia iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
• l’offerente che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;
• l’offerente sia iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti;
• l’offerente abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55; l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
• l’offerente non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;
• l’offerente che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689; tale circostanza deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando;
• l’offerente si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.
F)L’offerente può essere altresì escluso in qualunque momento della procedura, qualora risulti che si trovi, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai punti A, B, D e E del presente sotto-paragrafo.
G) L’offerente che si trovi in una delle situazioni di cui al punto A del presente sotto-paragrafo, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato o al punto F, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.
H) Qualora a giudizio dei Soggetti Proponenti le misure di cui al punto G siano ritenute sufficienti, l’offerente non sarà escluso dalla procedura.
I) Un offerente escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di evidenza pubblica non può avvalersi della possibilità prevista dai punti G e H nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.
L) Le cause di esclusione previste dal presente sotto-paragrafo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del D. lgs. 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.
M) In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione la Stazione Concedente ne darà segnalazione all'ANAC per i provvedimenti del caso.
MEZZI DI PROVA
L’offerente deve produrre i certificati, le dichiarazioni e gli altri mezzi di prova di cui al presente sotto-paragrafo, come prova dell'assenza di motivi di esclusione di cui al sotto-paragrafo “Esclusione dalla procedura” e del rispetto dei requisiti di partecipazione di cui al sotto-paragrafo “Requisiti soggettivi”. L’offerente può avvalersi di qualsiasi mezzo idoneo documentale per provare che esso disporrà delle risorse necessarie.
Sono accettati i seguenti documenti come prova sufficiente della non applicabilità all’offerente dei motivi di esclusione di cui al sotto-paragrafo “Esclusione dalla procedura”:
• per quanto riguarda i punti A, B, e C, il certificato del casellario giudiziario o in sua mancanza, un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato membro o del Paese d'origine o di provenienza da cui risulti il soddisfacimento dei requisiti previsti;
• per quanto riguarda il punto D, tramite apposita certificazione rilasciata dalla amministrazione fiscale competente e, con riferimento ai contributi previdenziali e assistenziali, tramite il Documento Unico della Regolarità Contributiva (DURC) rilasciato dagli Istituti previdenziali ai sensi della normativa vigente ovvero tramite analoga certificazione rilasciata dalle autorità competenti di altri Stati.
Se del caso, uno Stato membro fornisce una dichiarazione ufficiale in cui si attesta che i documenti o i certificati di cui al presente sotto-paragrafo non sono rilasciati o che questi non menzionano tutti i casi previsti, tali dichiarazioni ufficiali sono messe a disposizione mediante il registro online dei certificati (e-Certis).
La prova della capacità economica e finanziaria dell’offerente può essere fornita mediante una o più delle seguenti referenze:
1)idonee dichiarazioni bancarie o, se del caso, comprovata copertura assicurativa contro i rischi professionali;
2)presentazione dei bilanci o di estratti di bilancio, qualora la pubblicazione del bilancio sia obbligatoria in base alla legislazione del paese di stabilimento dell'operatore economico; 3)una dichiarazione concernente il fatturato globale e, se del caso, il fatturato del settore di attività oggetto dell'appalto, al massimo per gli ultimi tre esercizi disponibili in base alla data di costituzione o all'avvio delle attività dell'operatore economico, nella misura in cui le informazioni su tali fatturati siano disponibili.
L'offerente, che per fondati motivi non sia più in grado di presentare le referenze chieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione concedente.
SOPRALLUOGO - CONOSCENZA DELLO STATO DI FATTO DELLE SORGENTI
I partecipanti alla gara avranno facoltà di visitare i luoghi sede di sub-concessione, fino a quindici
(15) giorni prima della data fissata quale termine ultimo per la presentazione delle offerte, previo contatto ed accordo con il Comune di Viterbo – Settore VIII e, comunque, nel partecipare alla gara, dovranno dichiarare di aver assunto piena conoscenza e contezza delle caratteristiche della sub- concessione e dei luoghi del giacimento e delle sorgenti, assumendo su di essi ogni onere amministrativo ed economico connesso ad eventuali interventi di ripristino, adeguamento, sistemazione o costruzione delle opere di emungimento e captazione delle acque oggetto di sub- concessione, rispetto allo stato dei luoghi derivante dalla dismissione del possesso da parte del precedente sub-concessionario, con totale esonero dell’Ente concedente a riguardo.
GARANZIE
L’offerta presentata è corredata da:
• una garanzia provvisoria pari al 2% dell’ammontare complessivo del canone (ridotta all'1% nel caso in cui gli operatori economici siano in possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000), quale quota fissa, introitabile dal Comune di Viterbo per l’intero arco temporale del rapporto sub-concessorio, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente;
• da una garanzia fideiussoria o assicurativa da stipulare in favore del Comune di Viterbo d'importo pari al 2,5% della spesa indicata nel programma dei lavori e comunque non inferiore a € 50.000,00 (cinquantamila/00), quale quota fissa, introitabile dal Comune per l’intero arco temporale della durata del programma lavori medesimo, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente.
Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile al concessionario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n.159. Sono fatti riconducibili al concessionario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L’eventuale esclusione dalla procedura prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria.
I concorrenti in possesso delle certificazioni previste dalla normativa europea, rilasciate da organismi accreditati, usufruiscono delle rispettive riduzioni dell’importo della cauzione, per le percentuali e con le modalità previste dall’art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, allegando relativo certificato in originale o fotocopia sottoscritta dal legale rappresentante ed accompagnata da copia del documento di identità dello stesso.
Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile al concessionario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili al concessionario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali.
La mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria.
Tale deposito cauzionale, qualora la ditta aggiudicataria non intervenga alla stipula del contratto entro il termine stabilito, previa costituzione della cauzione definitiva, sarà incamerato definitivamente dal Comune.
La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:
• in originale o in copia autentica ai sensi dell’art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
• documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
• copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).
In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta.
L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7 del Codice.
Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.
In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:
a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2,lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.
Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).
Non è sanabile, e quindi è causa di esclusione, la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.
MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
I soggetti interessati a partecipare alla procedura dovranno far pervenire un plico chiuso, integro, siglato e sigillato sui bordi di chiusura, chiuso con strumenti idonei, atti a garantire manomissioni o accidentali aperture, riportante all’esterno il nominativo del soggetto concorrente ed in caso di Imprese riunite, i nominativi di tutte le Imprese associate con evidenziata l’Impresa mandataria capogruppo, nonché l’indirizzo P.E.C. Il plico dovrà contenere due buste entrambe sigillate:
Busta A) intitolata “Documentazione amministrativa” con acclusa la domanda di partecipazione in competente bollo e la documentazione amministrativa;
Busta B) intitolata “Offerta progettuale-gestionale” relativa all’offerta.
Dovrà inoltre essere apposta chiaramente sul plico la seguente dicitura: “OFFERTA PER LA PROCEDURA RELATIVA ALLA SUB-CONCESSIONE MINERARIA PER LO SFRUTTAMENTO DEL GIACIMENTO DI ACQUA TERMOMINERALE DENOMINATO “POZZO SANT'ALBINO” – DOCUMENTI DI GARA - NON APRIRE”.
La mancanza sul plico della predetta dicitura comporterà l’apertura dello stesso da parte dell’ufficio protocollo e la conseguente non ammissione alla gara.
La mancanza di sigillatura e di firma sui lembi di chiusura del plico esterno e delle buste interne costituirà causa di esclusione dalla gara.
Le domande dovranno essere redatte in lingua italiana.
Il plico dovrà essere indirizzato a: Comune di Viterbo – Settore Ambiente - via X. Xxxxxxx n.1 - 01100 Viterbo.
Il plico dovrà pervenire mediante servizio postale con raccomandata A/R o tramite agenzie di recapito autorizzate oppure consegnato a mano all’ufficio Protocollo del Comune di Viterbo - via X. Xxxxxxx
n.1 - nei giorni dal lunedì' al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 16.00 alle ore 17.00, a partire dal primo giorno successivo alla pubblicazione dell'avviso sull'Albo pretorio del Comune di Viterbo e entro il termine perentorio delle ore 12.00 del 1/08/2019.
Dell’arrivo faranno fede esclusivamente la data e l’ora apposte dall’ufficio protocollo dell’indirizzo sopra citato. Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine perentorio di scadenza, anche indipendentemente dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del termine medesimo; ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale dell’agenzia accettante; tali plichi non verranno aperti e verranno considerati come non consegnati.
Il recapito del plico entro i sopra richiamati termini è ad esclusivo rischio del mittente, restando esclusa ogni responsabilità dell’Amministrazione ove, per disguidi postali o per altra natura, il plico non pervenga entro il termine perentorio di scadenza previsto nel bando.
Parimenti, l’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione dei plichi, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Tutta la documentazione deve essere presentata in originale o in copia autenticata nelle forme di legge.
CONTENUTO DELLA BUSTA “A” - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
A pena di esclusione, la documentazione amministrativa dovrà contenere:
1) la domanda di partecipazione in competente bollo, redatta in lingua italiana e sottoscritta dal titolare o da persona munita dei poteri di legale rappresentanza (la sottoscrizione deve essere autenticata; in alternativa all’autentica, deve essere allegata copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità). Nel caso in cui la domanda sia sottoscritta dal Procuratore, deve essere allegata copia autentica o autenticata della procura;
2) una dichiarazione sostitutiva, resa in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sottoscritta dal titolare o legale rappresentante (la sottoscrizione deve essere autenticata; in alternativa all’autentica, deve essere allegata copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore). La dichiarazione può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante (in tal caso, va trasmessa la relativa procura notarile), con la quale l’imprenditore formalmente e testualmente attesti:
a) di possedere la Cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all’Unione Europea, ovvero la residenza in Italia per gli stranieri imprenditori ed amministratori di società commerciali legalmente costituite, se appartengono a Stati che concedono trattamento di reciprocità nei riguardi di cittadini italiani;
b) l’inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contribuzione sociale secondo la legislazione del paese di residenza;
c) l’inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello stato in cui si sono stabiliti;
d) l’inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
e) ove necessario l’iscrizione al Registro delle Imprese presso le competenti C.C.I.A.A., con indicazione della specifica attività di impresa;
f) l’insussistenza dello stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di concordato preventivo ed insussistenza di procedimento in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni;
g) l’insussistenza di grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla Stazione Concedente; ovvero della commissione di un errore grave nell’esercizio dell’attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione concedente;
h) la non commissione di gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
i) l’inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
j) l’inesistenza, ai sensi del comma 5, lettera f-bis), dell’art. 80 del Codice dei contratti pubblici, dell’iscrizione nel casellario informatico, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara, per l’affidamento dei subappalti o per il rilascio dell’attestato SOA;
k) l’inesistenza di false dichiarazioni, compiute nell’anno antecedente all’indizione della presente procedura di gara, in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti;
l) di aver preso conoscenza delle condizioni locali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione del contenuto della propria offerta;
m) di aver assunto piena conoscenza e contezza delle caratteristiche della sub-concessione e dei luoghi del giacimento e delle sorgenti, assumendo su di essi ogni onere amministrativo ed economico connesso ad eventuali interventi di ripristino, adeguamento, sistemazione o costruzione delle opere di emungimento e captazione delle acque oggetto di sub- concessione, rispetto allo stato dei luoghi derivante dalla dismissione del possesso da parte del precedente sub-concessionario, con totale esonero dell’Ente concedente a riguardo;
n) di aver preso compiuta visione dell’avviso di gara e degli atti richiamati e di accettarlo integralmente e di non formulare alcuna riserva in merito;
o) di non trovarsi in alcuna situazione o condizione di incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
p) per il caso di Imprese collettive, la composizione della Società, con indicazione del legale rappresentante;
q) la non violazione del divieto di intestazione fiduciaria;
r) l’insussistenza di situazioni di controllo, ex art. 2359 c.c., oltre che di situazioni di collegamento, con altre ditte concorrenti e di aver formulato l’offerta autonomamente oppure di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 c.c., e di aver formulato l’offerta autonomamente oppure di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all’art. 2359 c.c., e di aver formulato l’offerta autonomamente;
s) di essere in regola con la normativa disciplinate il diritto del lavoro dei disabili (Legge n. 68 del 1999) ovvero di non essere tenuto al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;
t) l’inesistenza di sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per i reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale e che non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, Direttiva CE 2004/18; t) l’assenza di pendenza di procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione, di cui all’art. 3 della Legge n. 1423 del 1956 o di una delle cause ostative, previste dall’art. 10 della legge n. 575/1965;
u) che non sussistono soggetti cessati dalla carica di rappresentante legale o di amministratore della Società, nell’anno antecedente la gara (in caso affermativo, occorre attestare le generalità dei soggetti cessati);
v) di nominare un direttore dei lavori, indicandone il nominativo.
3) la prestazione, a pena di esclusione, di garanzia provvisoria pari al 2% dell’ammontare complessivo del canone, quale quota fissa, introitabile dal Comune di Viterbo, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente.
La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.
La fideiussione, a scelta dell'offerente, potrà essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del D. lgs. 1 settembre 1993, n.385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del D. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.
La garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione concedente.
La garanzia dovrà avere validità per almeno 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell'offerta.
L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.
L’Ente aggiudicatore, nell'atto con cui comunicherà l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvederà contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia di cui al presente paragrafo, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di validità della garanzia.
4) dichiarazione, a pena di esclusione, di un Istituto bancario o di una Compagnia di assicurazione o di un intermediario finanziario, contenente l'impegno a rilasciare, in favore del Comune di Viterbo, qualora l'offerente risultasse affidatario, la garanzia fideiussoria o assicurativa d'importo pari al 2,5% della spesa indicata nel programma dei lavori e comunque non inferiore a Euro 50.000,00, quale quota fissa, introitabile dal Comune per mancato
adempimento degli obblighi derivati dalla sub-concessione per l’intero arco temporale della durata del programma lavori medesimo, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente.
CONTENUTO DELLA BUSTA “B” - OFFERTA PROGETTUALE-GESTIONALE
A pena esclusione, l'offerta progettuale-gestionale dovrà contenere:
1) una dichiarazione sostitutiva, resa in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, di attestazione della capacità tecnico-organizzativa, da documentarsi mediante indicazione delle pregresse od attuali esperienze di coltivazione ed utilizzo di acque minerali e termali (indicando strutture e relativi periodi), dell’organico di personale dipendente dall’Impresa, con enunciazione delle relative mansioni, delle figure professionali, con indicazione delle relative generalità, di cui l’Impresa si avvalga od abbia organizzato di avvalersi per l’attività, ovvero di ogni altro elemento idoneo a dimostrare l’attitudine e la specializzazione a coltivare ed utilizzare proficuamente i beni oggetto di sub- concessione;
2) dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D. lgs. 1 settembre 1993, n. 385, di attestazione della sussistenza, in capo all’Impresa offerente, della capacità economico-finanziaria di realizzare il piano industriale di cui al seguente punto 4), in quanto sarà in grado di sostenerne i costi; ovvero, in alternativa, bilanci o estratti dei bilanci dell'Impresa, dai quali sia univocamente desumibile la medesima capacità economico- finanziaria;
3) relazione tecnica contenente il progetto generale di coltivazione del giacimento, completa degli elaborati descrittivi del sito, delle opere e delle attività necessarie per una razionale coltivazione del giacimento;
4) relazione tecnica contenente l’elaborazione del piano industriale, completo dei relativi cronoprogramma temporale e piano finanziario, relativo agli interventi di tutela, valorizzazione sostenibile e massimizzazione della risorsa prevedendone gli usi più pregiati, e di contenimento degli effetti negativi che la coltivazione può avere sull'ambiente, nonché alla promozione dello sviluppo qualificato del territorio, alle ricadute economiche ed occupazionali ed alla compensazione dell'eventuale impatto che l'attività produrrà sul territorio.
L’offerta è vincolante per il periodo di 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione.
Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo DA INSERIRE NELLA BUSTA “A” Dichiarazioni integrative
Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali:
1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice;
2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta;
3. dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;
4. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
5. accetta il patto di integrità cosi come deliberato dalla G. C. con atto n. 474 del 24/12/2013, ed il protocollo di legalità del 18/09/2018 prot. n. 73896; allegato alla documentazione di gara (art. 1, comma 17, della l. 190/2012);
Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia
• si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
• dichiara di aver preso visione dei luoghi oppure allega il certificato rilasciato dalla stazione appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione;
• indica i seguenti dati: domicilio fiscale …………; codice fiscale ……………, partita IVA ………………….; indica l’indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni
di cui all’art.76, comma 5 del Codice;
• autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;
• attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 7 del medesimo decreto legislativo.
Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 bis del X.X. 00 marzo 1942, n. 267
indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciato dal Tribunale competente nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267.
Le suddette dichiarazioni potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE, ELEMENTI DI VALUTAZIONE E RELATIVI PESI PONDERALI
La gara sarà esperita con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base agli elementi contenuti nell'offerta progettuale-gestionale.
Criterio A): idoneità tecnica, economica e professionale (punti 1 e 2 del precedente paragrafo “Contenuto della busta “b” - offerta progettuale-gestionale”); peso criterio A: 30 punti
Xxxxxxxx X): programma generale di coltivazione del giacimento (punto 3 del precedente paragrafo “Contenuto della busta “b” - offerta progettuale-gestionale”); peso criterio B: 20 punti
Criterio C): piano industriale (punto 4 del precedente paragrafo “Contenuto della busta “b” - offerta progettuale-gestionale”); peso criterio C: 50 punti.
L'articolazione in sub criteri e sub pesi è la seguente:
A) documentazione comprovante l'idoneità tecnica, economica e professionale ed ogni ulteriore titolo o elemento di valutazione: massimo 30 punti
A.1 pregresse od attuali esperienze lavorative in materia di acque minerali, di sorgente e termali: massimo punti 5;
A.2 dimensione dell’organico di personale dipendente dall’Impresa, con enunciazione delle relative mansioni e delle figure professionali, di cui l’impresa si avvalga od abbia organizzato di avvalersi per l’attività ed ogni altro elemento idoneo a dimostrare l’attitudine e la specializzazione a coltivare ed utilizzare proficuamente i beni oggetto di concessione: massimo punti 15;
A.3 completezza e congruità dei documenti comprovanti la capacità economico-finanziaria rispetto al piano industriale proposto: massimo punti 10.
B) programma generale di coltivazione del giacimento: massimo punti 20
B.1 completezza e precisione della relazione tecnica e degli elaborati, sotto il profilo dello studio del bilancio idrogeologico e dello studio della geochimica delle acque: massimo punti 10;
B.2 scelta idraulica per i sistemi di captazione: massimo punti 10.
C) piano industriale relativo agli interventi di tutela, valorizzazione sostenibile e massimizzazione della risorsa prevedendone gli usi più pregiati e di contenimento degli effetti negativi che la coltivazione può avere sull'ambiente, nonché alla promozione dello sviluppo qualificato del territorio, alle ricadute economiche ed occupazionali ed alla compensazione dell'eventuale impatto che l'attività produrrà sul territorio: massimo punti 50
C.1 previsione di misure di tutela della risorsa e di sostenibilità delle iniziative e forme di sua valorizzazione: massimo punti 10;
C.2 qualità e valore del programma di sviluppo, correlato alla coltivazione e l’utilizzo delle acque, in termini di maggiore crescita del reddito e incremento dell’occupazione e in termini di minori tempi di realizzazione: massimo punti 25;
C.3 forme di promozione che offrano ricadute per il territorio valorizzandone gli aspetti naturalistici e ambientali a favore sia delle strutture ricettive presenti nel territorio che a favore della popolazione residente: massimo punti 10;
C.4 pregio delle misure di compensazione dell’impatto che l’attività produce sul territorio: massimo punti 5.
La Commissione valuterà ogni singola offerta, attribuendo un punteggio per ogni singolo criterio previsto, tenendo conto della esaustività della presentazione e della validità della proposta sulla base
degli elementi innanzi precisati. La Commissione potrà non attribuire il punteggio massimo qualora non ritenga alcuna delle offerte meritevole di tale punteggio.
In caso di valutazione paritaria delle offerte è fatta salva la preferenza da accordarsi secondo le modalità previste dall’art .9 della L.R. 90/80.
Il Comune si riserva la facoltà di procedere all’individuazione del sub-concessionario anche in presenza di una sola offerta purché validamente prodotta, ritenuta congrua e soddisfacente dalla Commissione giudicatrice. Si riserva altresì la facoltà di non procedere all’individuazione del sub- concessionario se nessuna offerta risulti conveniente ed idonea alle finalità del presente bando, senza che tanto comporti alcuna pretesa risarcitoria da parte dei concorrenti.
In caso di decadenza del primo aggiudicatario, si procederà ad aggiudicare la sub-concessione in favore della seconda migliore offerta e quindi, a scorrere nella graduatoria, fino alla quinta migliore offerta, escluso l'originario aggiudicatario.
ELEMENTI QUALITATIVI (OFFERTA TECNICA): punteggio massimo 100 punti
Ai fini della valutazione dell’offerta verrà utilizzato il metodo aggregativo - compensatore come da allegato “P” del D.P.R. 207/2010, mediante la seguente formula:
C(a) = Σn [ Wi *V(a)i ] dove:
C(a) = Indice di valutazione dell’offerta (a);
n = Numero totale dei requisiti
Wi = Peso o punteggio attribuito al requisito(i);
V(a)i = Coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno; Σn = sommatoria
Ai singoli contenuti dell’offerta tecnica verrà assegnato un coefficiente compreso tra 0 e 1, espresso in valori centesimali, a ciascun elemento dell’offerta, da parte della Commissione di gara che procederà come segue:
-assegnazione del coefficiente a ciascun elemento o sub–elemento dell’offerta dai singoli commissari. Per l’attribuzione discrezionale dei coefficienti da parte della Commissione di gara verrà utilizzata la seguente scala di valutazione:
COEFFICIENTE GIUDIZIO
0,00 Assente
0,10 Minima
0,20 Limitata
0,30 Evolutiva
0,40 Significativa
0,50 Sufficiente
0,60 Discreta
0,70 Buona
0,80 Ottima
0,90 Eccellente
1,00 Massima/Piena
- terminata l’attribuzione discrezionale dei valori da parte di tutti i commissari, si procederà a determinare relativamente a tutte le offerte, la media dei coefficienti separatamente per ciascun elemento di valutazione e, successivamente, a trasformare tale valore in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate. I punteggi assegnati ad ogni concorrente in base ai sub–criteri e sub–pesi, verranno riparametrati con riferimento ai pesi previsti per l’elemento di partenza. Non si procederà alla riparametrizzazione in caso di un'unica offerta ammessa.
- per ciascun elemento di valutazione, si procederà moltiplicando il punteggio massimo previsto per tale elemento di valutazione per i coefficienti definitivi: la somma dei punteggi attribuiti ad ogni elemento di valutazione determina il punteggio totale attribuito all’offerta.
ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURA DI GARA E COMMISSIONE GIUDICATRICE
La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell’art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n 3 membri, di cui uno avente funzione di presidente, alla cui nomina provvede il responsabile unico del procedimento.
Le operazioni di gara avverranno presso la sala riunioni del Settore LL.PP. – piano terra – xxx Xxxxxxx
x. 00/x – 00000 Xxxxxxx nel giorno e nell'ora pubblicate sull'Albo pretorio e sul sito web del Comune di Viterbo, con almeno tre giorni lavorativi di anticipo sulla data della seduta medesima.
Potranno presenziare alla celebrazione della procedura i soggetti partecipanti ed i rappresentanti accreditati di tutte le imprese che ne avranno legittimo interesse.
La seduta sarà pubblica, ai fini dell’ammissione delle offerte; sarà riservata, ai fini della valutazione delle offerte; nuovamente pubblica, ai fini della comunicazione dell’aggiudicatario.
L'espletamento delle operazioni di gara previste alle successive lettere A) e B) potranno essere affidate, in alternativa, ad un Seggio di Gara nominato dal Responsabile Unico del Procedimento.
A) La Commissione giudicatrice si riunirà la prima volta nel giorno e nell’ora pubblicate sull'Albo pretorio e sul sito web del Comune di Viterbo, con almeno tre giorni lavorativi di anticipo sulla data della seduta:
Nel giorno fissato per l’apertura dei plichi, la Commissione giudicatrice, in seduta pubblica, esaminerà tutti i plichi pervenuti, escludendo quelli non integri o che presentino delle irregolarità, nonché quelli pervenuti in data successiva alla scadenza del termine perentorio indicato per la valida presentazione delle offerte.
La Commissione giudicatrice procederà, quindi, al vaglio dei plichi non esclusi, disuggellando in successione ciascuno di essi e, con riferimento a ciascun concorrente, la Commissione giudicatrice:
1. verificherà che il plico contenga la Busta “A”, intitolata “Documentazione amministrativa”, e la Busta “B”, intitolata “Offerta progettuale - gestionale”;
2. aprirà la Busta “A” ed, al fine dell'identificazione del relativo contenuto, procederà all’elencazione della documentazione rinvenuta all’interno della predetta busta.
Successivamente, nella stessa seduta o in una o più sedute pubbliche, la Commissione giudicatrice procederà alla valutazione della completezza e regolarità della documentazione contenuta nella Busta “A”, anche mediante richiesta di chiarimenti, formalizzando, in tal caso, l’esito della verifica in successiva seduta pubblica.
Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti tramite pubblicazione sul sito internet del Comune di Viterbo almeno tre (3) giorni prima della data fissata.
B) La Commissione giudicatrice, il giorno fissato per la seconda seduta pubblica, la cui ora e data saranno pubblicate sul sito web del Comune di Viterbo, con almeno tre giorni lavorativi di anticipo sulla data della seduta:
1. escluderà i concorrenti per i quali non risulti attestato il possesso dei requisiti soggettivi di cui al presente avviso, ammettendo, invece, al proseguimento della gara i concorrenti che abbiano prodotto completa e regolare documentazione e dichiarazione;
2. aprirà la Busta “B”, intitolata “Offerta progettuale - gestionale”, al fine di accertare che in essa siano contenuti tutti i documenti di cui al precedente precedente paragrafo “Contenuto della
busta “b” - offerta progettuale-gestionale”, provvedendo, in caso negativo, alla esclusione del concorrente dalla gara;
3. vidimerà, con sigla di tutti e tre i membri della Commissione, i documenti contenuti nella Busta “B” ed aggiornerà i lavori, in successiva seduta riservata, per la valutazione delle offerte.
C) Successivamente, nella stessa seduta o in una o più sedute riservate, la Commissione giudicatrice procederà ad esaminare e comparare le offerte progettuali – gestionali presentate dai concorrenti, attribuendo a ciascuna la valutazione che sarà ritenuta spettante in base ai criteri di valutazione di cui al precedente paragrafo “Criteri di aggiudicazione, elementi di valutazione e relativi pesi ponderali”;
D) Infine, la Commissione giudicatrice, il giorno fissato per la terza seduta pubblica, la cui ora e data saranno pubblicate sull'Albo pretorio e sul sito web del Comune di Viterbo, con almeno tre giorni lavorativi di anticipo sulla data della seduta:
1. provvederà a comunicare i punteggi attribuiti secondo i criteri di valutazione stabiliti al precedente paragrafo “Criteri di aggiudicazione, elementi di valutazione e relativi pesi ponderali”;
2. provvederà a redigere la graduatoria dei concorrenti e ad aggiudicare provvisoriamente la sub- concessione.
Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.
ACQUISIZIONE PARERI PREORDINATI ALL’ASSEGNAZIONE DEFINITIVA E AL RILASCIO DELLA SUB-CONCESSIONE
Qualora ne ricorrano i presupposti, in ottemperanza a quanto disposto dal D. lgs. 3 Aprile 2006 n. 152, l’assegnazione definitiva potrà essere disposta solo dopo valutazione positiva da parte dell’autorità competente regionale in materia di Valutazione Ambientale della procedura ambientale V.A./V.I.A.
In tal caso, l’assegnatario provvisorio, a pena di decadenza e nel termine massimo di 60 (sessanta) giorni dall’aggiudicazione provvisoria, dovrà, pertanto, sottoporre all' autorità competente regionale in materia di Valutazione Ambientale idonea documentazione tecnica volta ad identificare tutti gli aspetti che permettono di valutare sia l’entità della risorsa idrica sotterranea, sia i volumi di acqua utilizzabile.
Tale documentazione dovrà includere (oltre a quella eventualmente richiesta dagli uffici competenti) uno studio del bacino idrologico ed idrogeologico in cui è presente la captazione in sub-concessione, comprendente, in particolare:
. la delimitazione del bacino, la valutazione del grado di protezione idrogeologica ed ambientale della risorsa sotterranea nonché la proposta di delimitazione dell’area di salvaguardia ambientale e igienico sanitaria;
- il censimento dei pozzi (superficiali e profondi) e delle sorgenti ubicate nel bacino interessato dalla captazione, nonché l’esistenza di eventuali interferenze reciproche;
- l’analisi della portata ottimale derivabile dalla captazione senza pregiudizio del bilancio idrologico del bacino interessato e del deflusso minimo vitale dei corsi d’acqua alimentati dalla sorgente in questione.
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E VERIFICA DEI REQUISITI
Ai fini dell’aggiudicazione definitiva il Responsabile del procedimento, fatta salva l’assenza di cause ostative, entro il sessantesimo giorno dall’acquisizione del parere favorevole dell’autorità competente regionale in materia di Valutazione Ambientale, ove necessario e, previa verifica degli atti di gara ed i requisiti dell’aggiudicatario provvisorio, nonché dell’avvenuto ristoro delle spese sostenute dalla Stazione appaltante per la pubblicità del presente avviso, procede alla aggiudicazione definitiva con determinazione.
Qualora la verifica dei requisiti dell’aggiudicatario provvisorio primo classificato dia esito negativo, si procederà all’annullamento dell’aggiudicazione, riservandosi di aggiudicare, se ed in quanto ritenuto conveniente, secondo l’ordine della graduatoria.
RILASCIO DELLA SUB-CONCESSIONE
La sub-concessione sarà rilasciata solo a seguito dell'approvazione del contratto da parte della Regione Lazio ai sensi dell'art. 22 della legge regionale 26 giugno 1980, n. 90.
DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione all’interpretazione, esecuzione, validità, efficacia e risoluzione della presente procedura, sia sulla legittimità dell'avviso che della procedura di aggiudicazione, è competente in via esclusiva il Foro di Viterbo.
Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Xxx Xxxxxxxx 000, Xxxx, 00000; Tel.: x00 0000000000, e-mail: xxx@xxx.xx-xxxx.xx, indirizzointernet: xxxx://xxx.xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxxx.xx, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali raccolti, relativi ai partecipanti alla gara, saranno trattati ai sensi del D. lgs. 196/2003, anche con strumenti informativi utilizzati nell’ambito del procedimento, nel rispetto degli obblighi di riservatezza. Titolare del trattamento dei dati è il Responsabile del procedimento.
I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi della vigente normativa sulla tutela della privacy, esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.
RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI
Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso si fa riferimento e si intendono richiamate, in quanto compatibili, le norme regionali, nazionali e comunitarie vigenti in materia.
ALTRE INFORMAZIONI
Si precisa che qualora l’Amministrazione appaltante non dovesse procedere per qualsiasi motivo all’aggiudicazione della presente gara, il concorrente nei confronti del quali è stata formulata proposta di aggiudicazione, non avrà diritto ad alcun indennizzo o compenso e che l’aggiudicazione definitiva della gara non produce in alcun modo gli effetti derivanti dalla stipula del contratto. Inoltre, l’aggiudicatario non avrà diritto ad alcun indennizzo o compenso qualora, per qualsiasi motivo, l’Amministrazione appaltante non dovesse stipulare in contratto relativo alla presente gara.
Si precisa che a termini dell’art. 73, comma 5, del d. Lgs. n. 50/2016 sono posti a carico dell’aggiudicatario gli oneri di pubblicità legali conseguenti alle spese per la pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Il RESPOSABILE DEL PROCEDIMENTO Xxxx. XXXXXXX XXXXX XXXXXX
AVVISO PUBBLICO
PER L'INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO ASSEGNATARIO DELLA SUB- CONCESSIONE MINERARIA PER LO SFRUTTAMENTO DEL GIACIMENTO DI ACQUA TERMOMINERALE DENOMINATO “POZZO SANT'ALBINO” UBICATO NEL COMUNE DI VITERBO, AI SENSI DELL'ART. 22 DELLA L.R. LAZIO N. 90 DEL 26.06.1980 E S.M.I.
Art. 1 – PREMESSA
Il presente avviso pubblico contiene le norme relative all'oggetto della procedura di gara, alle modalità di partecipazione alla stessa e alla procedura di aggiudicazione nonché le altre ulteriori informazioni relative a tale procedura di evidenza pubblica. La gara è indetta dal Comune di Viterbo – Settore Politiche dell'Ambiente, Termalismo, Servizi Pubblici Locali e Gestione Cimiteri, in ottemperanza a quanto disposto nella Deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 27/06/2018 con la quale si è provveduto a prendere atto dei contenuti della Determinazione dirigenziale regionale n. G10816 del 28.07.2017 pubblicata sul BURL n. 64 del 10.08.2017, come rettificata dalle Determinazioni dirigenziali regionali n. G16905 del 06.12.2017 e n. G 07431 del 08.06.2018, e dei relativi allegati, e della Deliberazione di Giunta Comunale n. 70 del 22/03/2019 che ha conferito mandato al Dirigente del Settore VIII di indire apposita gara nelle forme della procedura aperta per l'individuazione del soggetto assegnatario della sub-concessione mineraria per lo sfruttamento del giacimento di acqua termominerale denominato “Pozzo Sant'Albino” ubicato nel comune di Viterbo, ai sensi dell'art. 22 della L.R. Lazio n. 90 del 26.06.1980 e s.m.i., con le modalità ed alle condizioni ivi riportate.
La Determinazione Regionale n. G10816 del 28.07.2017 al punto 5) stabilisce che “le sub- concessioni delle pertinenze minerarie ricadenti nel bacino centrale denominato “Bullicame” devono essere sottoposte “a procedure ad evidenza pubblica improntate al primario obiettivo di rendere possibile lo sfruttamento economico di tipo concorrenziale ed in grado di stimolare la crescita del settore termale tramite l’introduzione di un’offerta proveniente da un numero più ampio possibile di operatori e incentivare miglioramenti qualitativi dell’offerta da parte del sub-concessionario” nel rispetto dei “principi di trasparenza, imparzialità e massima pubblicità, sanciti dalla Direttiva dell'Unione Europea 2006/123/CE, recepita con D. lgs. 26 marzo 2010, n. 59.”.
La procedura di gara in oggetto è stata disposta con Determinazione dirigenziale comunale n. 1672 del 18/04/2019, e avverrà mediante procedura aperta e con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Art. 2 - OGGETTO DELLA SUB-CONCESSIONE
La procedura di gara ha ad oggetto la competizione per l’assegnazione della sub-concessione, per lo sfruttamento del giacimento di acqua termominerale denominato “Pozzo Sant'Albino” ubicato nel Comune di Viterbo nell'area censita al C.T. al Foglio 156 Particella 87. Le sue coordinate UTM sono Lat. 259090 Long. 4701430. La portata d'acqua massima emungibile dal “Pozzo Sant'Albino” è fissata in 6(sei) lt/sec, in conformità a quanto stabilito dalla Determinazione dirigenziale regionale n. G10816 del 28.07.2017.
Inoltre, in conformità a quanto definito nella sopracitata Determinazione dirigenziale regionale n. G10816 al punto 3, lettera e) il rilascio della sub-concessione “avrà valore sperimentale biennale per quanto riguarda le limitazioni delle portate concesse” e al punto 4 “a conclusione di tale
sperimentazione gli emungimenti imposti potranno essere rivisti in funzione delle condizioni della falda, verificate in base a studi geologici specifici”.
Il sub-concessionario si impegna ad eseguire i lavori di ripristino funzionale del “Pozzo Sant'Albino” nel rispetto delle prescrizioni di cui al rapporto Prot. n.. 36209 del 16,04,2019(allegato al presente avviso). Tale progetto di sistemazione e ripristino dovrà essere vistato dal Direttore pro-tempore delle Concessioni Minerarie e approvato mediante determinazione dirigenziale dalla Regione Lazio, prima dell'avvio dei lavori; in merito all'esecuzione delle opere, si richiede la presenza in cantiere del Direttore e del Sorvegliante delle Concessioni Minerarie.
La sub-concessione conferisce all’assegnatario il diritto di coltivare, secondo quanto previsto dalla
L.R. 26 giugno 1980, n.90, art. 12, le acque termominerali, nonché il diritto di utilizzarle per tutte le destinazioni previste dalla legge, salvo l’onere, in capo al sub-concessionario, di acquisire le specifiche autorizzazioni sanitarie, ambientali, di difesa del suolo ed urbanistiche, richieste per il legittimo esercizio delle eventuali singole attività di utilizzo.
La finalità è quella di valorizzare la risorsa mineraria, riservando ad essa gli usi più pregiati ed esclusivi per le massime quantità derivabili tali da garantirne la ricarica nonché la durabilità nel lungo periodo; pertanto le offerte saranno valutate secondo i criteri descritti al successivo art. 13.
E’ designato quale responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs.. n. 50/2016, il Xxxx. Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxx, tel. 0761/348442, mail xxxxxxx@xxxxxx.xxxxxxx.xx, PEC: xxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx.
Le pertinenze minerarie del “Pozzo Sant'Albino”, ai sensi dell'art. 14 della L.R. Lazio n. 90 del 26.06.1980 e s.m.i., come riportato nella nota .Prot. n.. 36209 del 16.04.2019 redatta dal Direttore pro-tempore delle Concessioni Minerarie, dovranno essere costituite a cura del sub-concessionario da:
il pozzo stesso che si svilupperà verticalmente sul pozzo esistente;
una elettropompa sommersa con corpo in acciaio inox, in grado di lavorare a temperatura superiore a 50°C, prevalenza e potenza elettrica da determinare e comunque in funzione della massima portata estraibile (6 l/sec), installata alla profondità definita dalla prova di pompaggio, con tubazione montante diametro 125 mm, in acciaio inox AISI 316 in barre da 3/6 metri, con giunzioni flangiate; una tubazione adduttrice dell’acqua dal pozzo allo Stabilimento; si tratterà di una tubazione in prfv diametro 125 mm, coibentata, interrata, provvista di strumentazione a boccapozzo per la misura della portata e/o del volume passante, di tipo elettromagnetico, con uscita 4-20 mA;
un cavidotto per l'alimentazione elettrica della pompa e del cavo della sonda multiparametrica;
una sonda multiparametrica che dovrà essere installata nel lume del pozzo, finalizzata alla misura piezometrica del livello, della temperatura, del pH e della conducibilità elettrica;
modem gsm per la messa in rete dei dati provenienti dalla sonda e dal misuratore di volume/portata; uno strumento elettromagnetico con uscita 4-20 mA che dovrà essere installato sulla tubazione di mandata, presumibilmnete al boccapozzo, entro un adeguato armadio in materiale impermeabile liberamente accessibile ai controlli di miniera, messo in rete via modem e leggibile anche in remoto; tutte le pertinenze minerarie citate dovranno essere accettate dal Direttore pro-tempore delle Concessioni Minerarie, che ne dà comunicazione, tramite verbale redatto in contraddittorio con il concessionario, al Comune di Viterbo.
da ogni altra indicazione prevista nella nota Prot. n.. 36209 del 16.04.2019
Art. 3 – DURATA DEL RAPPORTO SUB-CONCESSORIO
Il rapporto sub-concessorio scaturente dall’aggiudicazione della gara avrà durata per anni 20 (venti) anni a decorrere dalla data della stipula del contratto di sub-concessione, in osservanza a quanto previsto all'art. 1 della L. n. 283 del 03.04.1961, e, nel rispetto dei principi europei in materia di concorrenza nell’accesso e nell’esercizio di servizi nel mercato interno e secondo quanto stabilito dall’articolo 41 della Costituzione e dalle norme antitrust previste dal Trattato CE, non potrà, alla scadenza, essere rinnovato o prorogato, dovendosi a tal fine procedere a nuova gara per l’aggiudicazione della sub-concessione. Il sub-concessionario individuato non potrà procedere
all’affitto di ramo d’azienda senza la preventiva autorizzazione della Regione Lazio e del Comune di Viterbo.
Art. 4 – OBBLIGHI IN CAPO AL SUB-CONCESSIONARIO
Ai fini del rilascio della sub-concessione si riportano di seguito i principali adempimenti ed oneri in capo al sub-concessionario:
• esercitare direttamente l'attività per cui è rilasciata la sub-concessione;
• esercitare in modo continuativo l'attività per cui è rilasciata la sub-concessione, secondo quanto previsto all’art. 22 della L.R. 90/80, a pena di decadenza;
• attenersi scrupolosamente nell'esercizio a quanto espressamente previsto dalla sub-concessione rilasciata, nonché dalla L.R. 90/80 e più in generale al rispetto delle normative regionali, nazionali e comunitarie inerenti la materia;
• al fine di fornire un adeguato dettaglio della stratigrafia locale, eseguire per il sito termale “Pozzo Sant'Albino” almeno due tomografie elettriche con stendimenti incrociati tra loro ortogonali e distanze interelettrodiche adeguate e almeno una tomografia sismica con esplorazione da condurre ad almeno 40-50 (quaranta-cinquanta) metri di profondità; eseguire qualunque altro tipo di analisi eventualmente richiesta dalla Regione Lazio e/o dal Comune di Viterbo;
• presentare entro 30 (trenta) giorni dalla stipula dei contratto di sub-concessione il progetto di ripristino funzionale del “Pozzo Sant'Albino” nel rispetto delle prescrizioni di cui al rapporto Prot. n.. 36209 del 16,04,2019(allegato al presente avviso);
• dare avvio ai lavori di ripristino funzionale del “Pozzo Sant'Albino” entro 30 (trenta) giorni dall'approvazione del progetto da parte della Regione Lazio. I lavori dovranno terminare entro 60 (sessanta) giorni dall'avvio dei medesimi;
• dare avvio, entro 30 (trenta) giorni dalla data di conclusione dei lavori, all'effettuazione delle analisi previste dal Ministero della salute Decreto 10 febbraio 2015 ai fini del riconoscimento delle proprietà terapeutiche delle acque termominerali emunte dal “Pozzo Sant'Albino”, ai sensi del D. Lgs. 8 ottobre 2011, n. 176;
• trasmettere al Ministero della Salute la domanda per il riconoscimento delle proprietà terapeutiche delle acque termominerali corredata da idonea documentazione, entro il termine di due anni dalla data di conclusione dei lavori; trasmettere copia della documentazione presentata e del Decreto di riconoscimento delle proprietà terapeutiche delle acque termominerali emunte dal “Pozzo Sant'Albino” all'Amministrazione Comunale di Viterbo;
• rispettare le prescrizioni relative alla disciplina degli emungimenti stabilita dalla sub-concessione nella portata d'acqua massima emungibile come stabilita al precedente art. 2, anche in relazione alle caratteristiche geomorfologiche del giacimento;
• esercitare l'attività con mezzi tecnici ed economici adeguati all'importanza del giacimento e installare adeguati strumenti di misurazione di portata, di conducibilità elettrica e multiparametrici con telerilevamento a distanza che consentono la raccolta e conservazione dei dati concernenti la portata e le caratteristiche dell’acqua;
• inviare alla Regione Lazio e al Comune di Viterbo, entro l'ultimo trimestre di ogni anno una relazione contenente il consuntivo dei lavori svolti nell’anno corrente ed una relazione contenente il programma dei lavori che si intendono realizzare nell’anno successivo, nonché la scheda statistica che riassume i quantitativi di acqua termominerale utilizzata;
• corrispondere al Comune di Viterbo un canone annuale a parziale copertura, commisurata alla portata di acqua termominerale massima emungibile, del diritto proporzionale annuo anticipato dovuto dal Comune di Viterbo alla Regione Lazio in relazione alla Concessione Bullicame. Tale canone è pari a euro 10.387,34 (diecimilatrecentottantasette/34) oltre IVA ed è soggetto ad aggiornamento in base agli aggiornamenti disposti con Determinazione Regionale. Tale corrispettivo dovrà essere versato all'Amministrazione Comunale di Viterbo sul conto corrente Banco Intesa San Paolo – via Mazzini n. 129 – Viterbo - IBAN XX00X0000000000000000000000, indicando come causale: "quota diritto concessione Pozzetto
Sant'Albino”. Tale canone deve essere corrisposto anticipatamente entro il 31 agosto di ogni anno; entro il 30 settembre successivo la copia della quietanza del pagamento deve essere inviata al Settore VIII e al Settore II del Comune di Viterbo a mezzo pec: xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx Solo per l’annualità relativa al 1° anno di rilascio della sub- concessione di acqua termominerale, detto pagamento deve essere versato entro 30 (trenta)giorni dalla data di stipula del contratto di sub-concessione e deve essere corrisposto limitatamente al periodo intercorrente tra la data di pubblicazione e il successivo 31 agosto. La quietanza di pagamento deve essere trasmessa all'indirizzo sopra indicato, non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di stipula del contratto di sub-concessione.
• corrispondere al Comune di Viterbo un canone annuale a parziale copertura, commisurata alla portata di acqua termominerale massima emungibile, del costo annuale sostenuto dal Comune per la direzione e sorveglianza della miniera in relazione alla Concessione Bullicame e Bagnaccio. Tale canone è pari a euro 4.000,00 (quattromila/00) oltre IVA ed è soggetto ad aggiornamento in base agli aggiornamenti istat. Tale corrispettivo dovrà essere versato all'Amministrazione Comunale di Viterbo sul conto corrente Banco Intesa San Paolo – via Mazzini n. 129 – Viterbo - IBAN XX00X0000000000000000000000, indicando come causale: "quota costo annuale direzione e sorveglianza delle miniere". Tale canone deve essere corrisposto anticipatamente entro il 31 agosto di ogni anno; entro il 30 settembre successivo la copia della quietanza del pagamento deve essere inviata al Settore VIII e al Settore II del Comune di Viterbo a mezzo pec: xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx Solo per l’annualità relativa al 1° anno di rilascio della sub-concessione di acqua termominerale, detto pagamento deve essere versato entro 30 giorni dalla data di stipula del contratto di sub-concessione e deve essere corrisposto limitatamente al periodo intercorrente tra la data di pubblicazione e il successivo 31 agosto. La quietanza di pagamento deve essere trasmessa all'indirizzo sopra indicato, non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di stipula del contratto di sub-concessione;
• prestare una garanzia provvisoria pari al 2% dell’ammontare complessivo del canone (ridotta all'1% nel caso in cui gli operatori economici siano in possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000), quale quota fissa, introitabile dalla Comune di Viterbo per l’intero arco temporale del rapporto sub-concessorio, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente;
• stipulare in favore del Comune di Viterbo la garanzia fideiussoria o assicurativa d'importo pari al 2,5% della spesa indicata nel programma dei lavori e comunque non inferiore a € 50.000,00 (cinquantamila/00), quale quota fissa, introitabile dal Comune per l’intero arco temporale della durata del programma lavori medesimo, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente;
• inviare alla Regione Lazio – Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali – Area Sanità Pubblica, Promozione Della Salute, Sicurezza Alimentare e Screening e al Comune di Viterbo, le risultanze dei controlli batteriologici e chimico-fisici eseguiti da Laboratori ed istituzioni abilitati dal Ministero della Salute in conformità a quanto disposto dalla vigente normativa;
• effettuare ogni altra analisi, anche diversa da quelle periodiche, eventualmente prescritta dalla Regione Lazio e/o dal Comune di Viterbo;
• attuare, nei tempi previsti nell'offerta, il progetto ed il piano industriale così come proposto in sede di offerta, a pena di decadenza dalla sub-concessione;
• sfruttare il calore delle acque anche ai fini di riscaldamento delle eventuali strutture ricettive;
• fornire alla Regione Lazio e al Comune di Viterbo i mezzi necessari per visitare i lavori;
• rispettare le prescrizioni riguardanti le zone di tutela assoluta e quelle di protezione igienico- sanitarie definite ai punti 10, 11, 12 e 13 della sovracitata Determinazione dirigenziale regionale n. G10816;
• rimborsare entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione definitiva le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'avviso di gara;
• rimborsare entro 30 (trenta) giorni dalla data di stipula del contratto di sub-concessione le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'esito della gara;
• realizzare la recinzione, ove mancante, atta garantire l'interdizione all'accesso di personale non autorizzato all'area di pertinenza mineraria; ad effettuare periodica e regolare verifica e manutenzione della stessa;
• garantire la costante pulizia dell'area e di tutte le opere pertinenziali della miniera;
• collocare idonea segnaletica di sicurezza, da posizionare sia all'esterno che all'interno dell'area (dove vengano evidenziati tutti i rischi per la sicurezza e per la salute, e i DPI da utilizzare all'interno dell'area);
• effettuare idonee opere provvisionali di sicurezza quali parapetti, transennamenti ecc. (esempio indicativo e non esaustivo);
• applicare correttamente quanto disposto dal D.Lgs. 81/08 e smi relativamente ai luoghi di lavoro e alle attrezzature esistenti, con l'onere di effettuarne i dovuti e obbligatori controlli, manutenzioni e collaudi previsti dalla normativa vigente, con particolare attenzione alle attrezzature e agli impianti esistenti; si richiede di consegnare una copia delle certificazioni di conformità e dei verbali di collaudo e verifica periodica degli impianti al Comune di Viterbo;
• risarcire i danni potenzialmente cagionati dai lavori di ricerca prevedendo il ripristino dello stato dei luoghi o, in alternativa, corrispondere al proprietario del fondo su cui insiste il pozzo un indennizzo. Il proprietario del terreno soggetto alla coltivazione ha facoltà di esigere una cauzione, così come previsto dall'art 10 del R.D. 29.07.1927 n. 1443.
La Regione Lazio ed il Comune di Viterbo potranno effettuare, con propri tecnici e/o funzionari, in ogni momento, delle ispezioni/verifiche dei misuratori dei volumi e delle portate per la verifica, in contraddittorio con il sub-concessionario, sia della correttezza dei dati autocertificati sia del buon funzionamento dei dispositivi di misurazione.
Costituisce causa di decadenza dalla sub-concessione la difformità dei dati autocertificati rispetto a quelli misurati, ovvero l’irregolare funzionamento dei misuratori a detrimento dell’Ente concedente, previa contestazione dell’illecito al sub-concessionario. Il sub-concessionario dovrà eseguire almeno una volta al mese, alla presenza di un tecnico e/o funzionario della struttura comunale competente o di una persona da lei delegata, la misurazione della portata, della temperatura ed il rilevamento di ogni altro elemento utile in ordine alle caratteristiche del giacimento.
Art. 5 - SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
Sono ammessi a partecipare alla presente procedura i seguenti soggetti (di seguito “Offerenti”), che abbiano la capacita di contrarre con la Pubblica Amministrazione:
a) gli imprenditori individuali, le società commerciali e le società cooperative;
b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro;
c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell’art. 2615 ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro; i consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa;
d) i raggruppamenti temporanei di imprese, costituiti o costituendi, formati dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;
e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all’art. 2602 c.c., costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c), anche in forma di società ai sensi dell’art. 2615 ter del codice civile;
f) le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell’articolo 3, comma 4 ter del decreto legge n. 5/2009, convertito dalla legge n. 33/2009;
g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (c.d. “GEIE”) ai sensi del D. lgs. n. 240/1991;
h) gli operatori economici, ai sensi degli artt. 3, co. 1, lett. p), e 45 del D. lgs.. n. 50/2016 stabiliti in altri Stati membri, costituiti in maniera conforme alle disposizioni vigenti nei rispettivi Stati di appartenenza.
L’Offerente dovrà indicare espressamente se intende partecipare mediante una società veicolo appositamente costituita (di seguito “Newco”). Qualora l’Offerta sia presentata da un Raggruppamento o da una Newco, ciascuno dei membri del Raggruppamento, ovvero ciascuno dei soci della Newco (in solido con l’Offerente originario) sarà considerato Offerente ai sensi del presente Bando e risponderà in solido dell’adempimento di tutti gli obblighi vincolanti degli Offerenti come meglio specificati nel presente avviso, e ognuno di essi dovrà sottoscrivere l’Offerta e produrre i documenti richiesti agli Offerenti e indicati nel presente avviso, costituenti requisiti obbligatori.
Art. 6 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E CAUSE DI ESCLUSIONE
6.1 - REQUISITI SOGGETTIVI
La sub-concessione verrà assentita a coloro che dimostrino di possedere – fin dal momento della presentazione dell’Offerta – la capacità tecnica ed economica adeguata alla gestione dello sfruttamento della sub-concessione di cui trattasi, cosi come specificati nella L.R. 90/80 nonché dall’art. 15 del R.D. n. 1143/1927. In particolare, ai sensi dell’art. 15 del R.D. sopra citato, l’assegnazione delle Concessioni sarà subordinata al previo accertamento, da parte del Comune di Viterbo e della Regione Lazio, del possesso dell’idoneità tecnica ed economica alla conduzione dell’impresa, da evincersi sulla base della documentazione richiesta dal presente avviso.
Nello specifico l’accertamento verterà sui seguenti requisiti:
a) capacità tecnico-organizzativa da documentarsi, in caso di impresa operante nel settore, mediante indicazione dei titoli professionali dell’offerente e dell’organico di personale di cui l'offerente intenda servirsi per lo svolgimento dell'attività, con enunciazione delle relative mansioni delle figure professionali e con l'indicazione delle relative generalità, ovvero di ogni altro elemento idoneo a dimostrare l’attitudine e la specializzazione a coltivare ed utilizzare proficuamente i beni oggetto di sub-concessione;
b) capacità economico-finanziaria, secondo quanto previsto nel successivo sotto-paragrafo 6.3.;
c) progetto generale di coltivazione del giacimento, da documentarsi mediante relazione tecnica, completo degli elaborati descrittivi del sito, delle opere e delle attività necessarie per una razionale coltivazione del giacimento, nonché del dettaglio dei tempi relativi all’attuazione del programma stesso;
d) piano industriale, completo dei relativi cronoprogramma temporale e piano finanziario da documentarsi mediante relazione tecnica, relativo agli interventi di tutela e valorizzazione sostenibile della risorsa, nonché alla promozione dello sviluppo qualificato del territorio, alle ricadute economiche ed occupazionali ed alla compensazione dell'eventuale impatto che l'attività produrrà sul territorio.
La Regione Lazio e il Comune di Viterbo potranno inoltre richiedere ulteriore documentazione ai fini del rilascio del titolo sub-concessorio.
6.2 – ECLUSIONE DALLA PROCEDURA
Non saranno ammessi a partecipare alla gara i soggetti nei cui confronti sussistano i seguenti motivi di esclusione:
A) Costituisce motivo di esclusione dalla partecipazione alla presente procedura di sub- concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei seguenti reati:
◦ delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al
fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del D. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
◦ delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
◦ frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
◦ delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
◦ delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del D. Lgs. 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
◦ sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il D. Lgs. 4 marzo 2014, n. 24;
◦ ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
B) Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia;
C) L'esclusione di cui al punto A è disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione dell'avviso, qualora l'offerente non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non è disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna xxxxxxxx.
D) Un Offerente è escluso dalla partecipazione alla procedura se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al
decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1 giugno 2015 ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimenti non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. L’esclusione non è disposta quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.
E) L’Offerente è altresì escluso dalla procedura quando:
a) è dimostrata con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale;
b) si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
c) è dimostrato con mezzi adeguati che l’Offerente si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;
c bis) l'offerente abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
c ter) l'offerente abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzionedi un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili;
d) la partecipazione dell’Offerente determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del D. Lgs 50/2016 non diversamente risolvibile;
e) l’Offerente sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del D. lgs. 9 aprile 2008, 81;
f) l’Offerente sia iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
f bis) l’Offerente che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;
f ter) l’Offerente sia iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti;
g) l’Offerente abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55; l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
h) l’Offerente non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999,
n. 68, ovvero autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;
i) l’Offerente che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689; tale circostanza deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando;
j) l’Offerente si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi
relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.
F) L’Offerente può essere altresì escluso in qualunque momento della procedura, qualora risulti che si trovi, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai punti A, B, D e E del presente sotto-paragrafo.
G) L’Offerente che si trovi in una delle situazioni di cui al punto A del presente sotto-paragrafo, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al punto F, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.
H) Qualora a giudizio dei Soggetti Proponenti le misure di cui al punto G siano ritenute sufficienti, l’Offerente non sarà escluso dalla procedura.
I) Un Offerente escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di evidenza pubblica non può avvalersi della possibilità prevista dai punti G e H nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.
L) Le cause di esclusione previste dal presente sotto-paragrafo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del D. lgs. 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.
M) In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione la Stazione Concedente ne darà segnalazione all'ANAC per i provvedimenti del caso.
6.3 – MEZZI DI PROVA
L’Offerente deve produrre i certificati, le dichiarazioni e gli altri mezzi di prova di cui al presente sotto-paragrafo, come prova dell'assenza di motivi di esclusione di cui al sotto-paragrafo 6.2 e del rispetto dei requisiti di partecipazione di cui al sotto-paragrafo 6.1. L’Offerente può avvalersi di qualsiasi mezzo idoneo documentale per provare che esso disporrà delle risorse necessarie.
Sono accettati i seguenti documenti come prova sufficiente della non applicabilità all’Offerente dei motivi di esclusione di cui al sotto-paragrafo 6.2:
- per quanto riguarda i punti A, B, e C, il certificato del casellario giudiziario o in sua mancanza, un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato membro o del Paese d'origine o di provenienza da cui risulti il soddisfacimento dei requisiti previsti;
- per quanto riguarda il punto D, tramite apposita certificazione rilasciata dalla amministrazione fiscale competente e, con riferimento ai contributi previdenziali e assistenziali, tramite il Documento Unico della Regolarità Contributiva (DURC) rilasciato dagli Istituti previdenziali ai sensi della normativa vigente ovvero tramite analoga certificazione rilasciata dalle autorità competenti di altri Stati.
Se del caso, uno Stato membro fornisce una dichiarazione ufficiale in cui si attesta che i documenti o i certificati di cui al presente sotto-paragrafo non sono rilasciati o che questi non menzionano tutti i casi previsti, tali dichiarazioni ufficiali sono messe a disposizione mediante il registro online dei certificati (e-Certis).
La prova della capacità economica e finanziaria dell’Offerente può essere fornita mediante una o più delle seguenti referenze:
• idonee dichiarazioni bancarie o, se del caso, comprovata copertura assicurativa contro i rischi professionali;
• presentazione dei bilanci o di estratti di bilancio, qualora la pubblicazione del bilancio sia obbligatoria in base alla legislazione del paese di stabilimento dell'operatore economico;
• una dichiarazione concernente il fatturato globale e, se del caso, il fatturato del settore di attività oggetto dell'appalto, al massimo per gli ultimi tre esercizi disponibili in base alla data di costituzione o all'avvio delle attività dell'operatore economico, nella misura in cui le informazioni su tali fatturati siano disponibili.
L' Offerente, che per fondati motivi non sia più in grado di presentare le referenze chieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla Stazione Concedente.
Art. 7 – MODALITA' DI PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO
Il presente avviso pubblico è pubblicato:
• in estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
• sul sito web della Regione Lazio;
• all'Albo pretorio on-line del Comune di Viterbo;
• sul sito web del Comune di Viterbo alla voce “Bandi di gara e concorsi” - “Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatari distintamente per ogni procedura” - “Bandi di gara in scadenza”.
Allegati al presente avviso pubblico, vi sono i seguenti documenti:
• Planimetria su base CTR (scala 1:5000) della concessione con ubicazione delle sorgenti;
• Stralcio catastale (scala 1:2000) della concessione con ubicazione delle sorgenti e dei pozzi;
• Rapporti Prot. n. 92003 del 13.12.2017 e prot. n. 36209 del 16/04/2019 redatti a cura del Direttore pro-tempore delle Concessioni Minerarie.
E’ inoltre possibile visionare e/o estrarre in copia di tale documentazione presso il Comune di Viterbo
- Ufficio Xxxxxxxxxx -Xxx Xxxxxxx 00/x – piano terra - nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 11.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 17.00.
Art. 8 – MODALITA' E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
I soggetti interessati a partecipare alla procedura dovranno far pervenire un plico chiuso, integro, siglato e sigillato sui bordi di chiusura, chiuso con strumenti idonei, atti a garantire manomissioni o accidentali aperture, riportante all’esterno il nominativo del soggetto concorrente ed in caso di Imprese riunite, i nominativi di tutte le Imprese associate con evidenziata l’Impresa mandataria capogruppo, nonché l’indirizzo P.E.C.. Il plico dovrà contenere due buste entrambe sigillate:
Busta A) intitolata “Documentazione amministrativa” con acclusa la domanda di partecipazione in competente bollo e la documentazione amministrativa;
Busta B) intitolata “Offerta progettuale-gestionale” relativa all’offerta.
Dovrà inoltre essere apposta chiaramente sul plico la seguente dicitura: “OFFERTA PER LA PROCEDURA RELATIVA ALLA SUB-CONCESSIONE MINERARIA PER LO SFRUTTAMENTO DEL GIACIMENTO DI ACQUA TERMOMINERALE DENOMINATO “POZZO SANT'ALBINO” – DOCUMENTI DI GARA - NON APRIRE”.
La mancanza sul plico della predetta dicitura comporterà l’apertura dello stesso da parte dell’ufficio protocollo e la conseguente non ammissione alla gara.
La mancanza di sigillatura e di firma sui lembi di chiusura del plico esterno e delle buste interne costituirà causa di esclusione dalla gara.
Le domande dovranno essere redatte in lingua italiana.
Il plico dovrà essere indirizzato a: Comune di Viterbo – Settore Ambiente - via X. Xxxxxxx n.1 - 01030 Viterbo.
Il plico dovrà pervenire mediante servizio postale con raccomandata A/R o tramite agenzie di recapito autorizzate oppure consegnato a mano all’ufficio Protocollo del Comune di Viterbo - via X. Xxxxxxx
n.1 - nei giorni dal lunedì' al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 16.00 alle ore 17.00, a partire dal primo giorno successivo alla pubblicazione dell'avviso sull'Albo pretorio del Comune di Viterbo e entro il termine perentorio delle ore 12.00 del 01/08/2019. Dell’arrivo faranno fede esclusivamente la data e l’ora apposte dall’ufficio protocollo dell’indirizzo sopra citato. Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine perentorio di scadenza, anche indipendentemente dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del termine medesimo; ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale dell’agenzia accettante; tali plichi non verranno aperti e verranno considerati come non consegnati.
Il recapito del plico entro i sopra richiamati termini è ad esclusivo rischio del mittente, restando esclusa ogni responsabilità dell’Amministrazione ove, per disguidi postali o per altra natura, il plico non pervenga entro il termine perentorio di scadenza previsto nel bando.
Parimenti, l’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione dei plichi, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Tutta la documentazione deve essere presentata in originale o in copia autenticata nelle forme di legge.
Art. 9 - CONTENUTO DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
A pena esclusione, la documentazione amministrativa dovrà contenere:
1) la domanda di partecipazione in competente bollo, redatta in lingua italiana e sottoscritta dal titolare o da persona munita dei poteri di legale rappresentanza (la sottoscrizione deve essere autenticata; in alternativa all’autentica, deve essere allegata copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità). Nel caso in cui la domanda sia sottoscritta dal Procuratore, deve essere allegata copia autentica o autenticata della procura;
2) una dichiarazione sostitutiva, resa in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sottoscritta dal titolare o legale rappresentante (la sottoscrizione deve essere autenticata; in alternativa all’autentica, deve essere allegata copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore). La dichiarazione può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante (in tal caso, va trasmessa la relativa procura notarile), con la quale l’imprenditore formalmente e testualmente attesti:
a) di possedere la Cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all’Unione Europea, ovvero la residenza in Italia per gli stranieri imprenditori ed amministratori di società commerciali legalmente costituite, se appartengono a Stati che concedono trattamento di reciprocità nei riguardi di cittadini italiani;
b) l’inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contribuzione sociale secondo la legislazione del paese di residenza;
c) l’inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello stato in cui si sono stabiliti;
d) l’inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
e) ove necessario l’iscrizione al Registro delle Imprese presso le competenti C.C.I.A.A., con indicazione della specifica attività di impresa;
f) l’insussistenza dello stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di concordato preventivo ed insussistenza di procedimento in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni;
g) l’insussistenza di grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla Stazione Concedente; ovvero della commissione di un errore grave nell’esercizio dell’attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione concedente;
h) la non commissione di gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
i) l’inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
j) l’inesistenza, ai sensi del comma 5, lettera f-bis), dell’art. 80 del Codice dei contratti pubblici, dell’iscrizione nel casellario informatico, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara, per l’affidamento dei subappalti o per il rilascio dell’attestato SOA;
k) l’inesistenza di false dichiarazioni, compiute nell’anno antecedente all’indizione della presente procedura di gara, in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti;
l) di aver preso conoscenza delle condizioni locali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione del contenuto della propria offerta;
m) di aver assunto piena conoscenza e contezza delle caratteristiche della sub-concessione e dei luoghi del giacimento e delle sorgenti, assumendo su di essi ogni onere amministrativo ed economico connesso ad eventuali interventi di ripristino, adeguamento, sistemazione o costruzione delle opere di emungimento e captazione delle acque oggetto di sub- concessione, rispetto allo stato dei luoghi derivante dalla dismissione del possesso da parte del precedente sub-concessionario, con totale esonero dell’Ente concedente a riguardo;
n) di aver preso compiuta visione dell’avviso di gara e degli atti richiamati e di accettarlo integralmente e di non formulare alcuna riserva in merito;
o) di non trovarsi in alcuna situazione o condizione di incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
p) per il caso di Imprese collettive, la composizione della Società, con indicazione del legale rappresentante;
q) la non violazione del divieto di intestazione fiduciaria;
r) l’insussistenza di situazioni di controllo, ex art. 2359 c.c., oltre che di situazioni di collegamento, con altre ditte concorrenti e di aver formulato l’offerta autonomamente; OPPURE: di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 c.c., e di aver formulato l’offerta autonomamente; OPPURE: di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all’art. 2359 c.c., e di aver formulato l’offerta autonomamente;
s) di essere in regola con la normativa disciplinate il diritto del lavoro dei disabili (Legge n. 68 del 1999) OVVERO di non essere tenuto al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;
t) l’inesistenza di sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per i reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale e che non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, Direttiva CE 2004/18; t) l’assenza di pendenza di procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione, di cui all’art. 3 della Legge n. 1423 del 1956 o di una delle cause ostative, previste dall’art. 10 della legge n. 575/1965;
u) che non sussistono soggetti cessati dalla carica di rappresentante legale o di amministratore della Società, nell’anno antecedente la gara (in caso affermativo, occorre attestare le generalità dei soggetti cessati);
v) di nominare in qualità di direttore dei lavori ….. ;
w) la prestazione, a pena di esclusione, di garanzia provvisoria pari al 2% dell’ammontare complessivo del canone, quale quota fissa, introitabile dal Comune di Viterbo e per l’intero arco temporale del rapporto sub-concessorio, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente.
La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.
La fideiussione, a scelta dell'offerente, potrà essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del D. lgs. 1 settembre 1993, n.385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del D. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.
La garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione concedente.
La garanzia dovrà avere validità per almeno 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell'offerta.
L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.
L’Ente aggiudicatore, nell'atto con cui comunicherà l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvederà contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia di cui al presente paragrafo, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di validità della garanzia.
Dichiarazione, a pena di esclusione, di un Istituto bancario o di una Compagnia di assicurazione o di un intermediario finanziario, contenente l'impegno a rilasciare, in favore del Comune di Viterbo, qualora l'offerente risultasse affidatario, la garanzia fideiussoria o assicurativa d'importo pari al 2,5% della spesa indicata nel programma dei lavori e comunque non inferiore a Euro 50.000,00, quale quota fissa, introitabile dal Comune per mancato adempimento degli obblighi derivati dalla sub-concessione per l’intero arco temporale della durata del programma lavori medesimo, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente.
Art. 10 - CONTENUTO DELL'OFFERTA PROGETTUALE-GESTIONALE
A pena esclusione, l'offerta progettuale-gestionale dovrà contenere:
1) una dichiarazione sostitutiva, resa in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, di attestazione della capacità tecnico-organizzativa, da documentarsi mediante indicazione delle pregresse od attuali esperienze di coltivazione ed utilizzo di acque minerali e termali (indicando strutture e relativi periodi), dell’organico di personale dipendente dall’Impresa, con enunciazione delle relative mansioni, delle figure professionali, con indicazione delle relative generalità, di cui l’Impresa si avvalga od abbia organizzato di avvalersi per l’attività, ovvero di ogni altro elemento idoneo a dimostrare l’attitudine e la specializzazione a coltivare ed utilizzare proficuamente i beni oggetto di sub- concessione;
2) dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D. lgs. 1 settembre 1993, n. 385, di attestazione della sussistenza, in capo all’Impresa offerente, della capacità economico-finanziaria di realizzare il piano industriale di cui al seguente punto 4), in quanto sarà in grado di sostenerne i costi; ovvero, in alternativa, bilanci o estratti dei bilanci dell'Impresa, dai quali sia univocamente desumibile la medesima capacità economico- finanziaria;
3) relazione tecnica contenente il progetto generale di coltivazione del giacimento, completa degli elaborati descrittivi del sito, delle opere e delle attività necessarie per una razionale coltivazione del giacimento;
4) relazione tecnica contenente l’elaborazione del piano industriale, completo dei relativi cronoprogramma temporale e piano finanziario, relativo agli interventi di tutela, valorizzazione sostenibile e massimizzazione della risorsa prevedendone gli usi più pregiati, e di contenimento degli effetti negativi che la coltivazione può avere sull'ambiente, nonché alla promozione dello sviluppo qualificato del territorio, alle ricadute economiche ed occupazionali ed alla compensazione dell'eventuale impatto che l'attività produrrà sul territorio.
L’offerta è vincolante per il periodo di 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione.
Art. 11 - CONOSCENZA DELLO STATO DI FATTO DELLE SORGENTI
I partecipanti alla gara avranno facoltà di visitare i luoghi sede di sub-concessione fino a dieci (10) giorni prima della data fissata quale termine ultimo per la presentazione delle offerte, previo contatto ed accordo con il Comune di Viterbo – Settore VIII e, comunque, nel partecipare alla gara, dovranno dichiarare di aver assunto piena conoscenza e contezza delle caratteristiche della sub-concessione e dei luoghi del giacimento e delle sorgenti, assumendo su di essi ogni onere amministrativo ed economico connesso ad eventuali interventi di ripristino, adeguamento, sistemazione o costruzione delle opere di emungimento e captazione delle acque oggetto di sub-concessione, rispetto allo stato dei luoghi derivante dalla dismissione del possesso da parte del precedente sub-concessionario, con totale esonero dell’Ente concedente a riguardo.
Art. 12 – ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURA DI GARA
Le operazioni di gara avverranno presso la sala riunioni del Settore LL.PP. – piano terra – xxx Xxxxxxx
x. 00/x – 00000 Xxxxxxx nel giorno e nell'ora pubblicate sull'Albo pretorio e sul sito web del Comune di Viterbo, con almeno tre giorni lavorativi di anticipo sulla data della seduta medesima.
Potranno presenziare alla celebrazione della gara i soggetti partecipanti ed i rappresentanti accreditati di tutte le imprese che ne avranno legittimo interesse.
La seduta sarà pubblica, ai fini dell’ammissione delle offerte; sarà riservata, ai fini della valutazione delle offerte; nuovamente pubblica, ai fini della comunicazione dell’aggiudicatario.
Le operazioni di gara saranno svolte da una Commissione giudicatrice costituita da tre componenti, di cui uno avente funzioni di Presidente, alla cui nomina provvede il Responsabile Unico del Procedimento dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte. L'espletamento delle operazioni di gara previste alle successive lettere A) e B) potranno essere affidate, in alternativa, ad un Seggio di Gara nominato dal Responsabile Unico del Procedimento.
A) La Commissione giudicatrice si riunirà la prima volta nel giorno e nell’ora pubblicate sull'Albo pretorio e sul sito web del Comune di Viterbo, con almeno tre giorni lavorativi di anticipo sulla data della seduta:
Nel giorno fissato per l’apertura dei plichi, la Commissione giudicatrice, in seduta pubblica, esaminerà tutti i plichi pervenuti, escludendo quelli non integri o che presentino delle irregolarità, nonché quelli pervenuti in data successiva alla scadenza del termine perentorio indicato per la valida presentazione delle offerte.
La Commissione giudicatrice procederà, quindi, al vaglio dei plichi non esclusi, disuggellando in successione ciascuno di essi e, con riferimento a ciascun concorrente, la Commissione giudicatrice:
- verificherà che il plico contenga la Busta “A”, intitolata “Documentazione amministrativa”, e la Busta “B”, intitolata “Offerta progettuale - gestionale”;
- aprirà la Busta “A” ed, al fine della identificazione del relativo contenuto, procederà all’elencazione della documentazione rinvenuta all’interno della predetta busta.
Successivamente, nella stessa seduta o in una o più sedute pubbliche, la Commissione giudicatrice procederà alla valutazione della completezza e regolarità della documentazione contenuta nella Busta “A”, anche mediante richiesta di chiarimenti, formalizzando, in tal caso, l’esito della verifica in successiva seduta pubblica;
B) La Commissione giudicatrice, il giorno fissato per la seconda seduta pubblica, la cui ora e data saranno pubblicate sull'Albo pretorio e sul sito web del Comune di Viterbo, con almeno tre giorni lavorativi di anticipo sulla data della seduta:
- escluderà i concorrenti per i quali non risulti attestato il possesso dei requisiti soggettivi di cui al presente avviso, ammettendo, invece, al proseguimento della gara i concorrenti che abbiano prodotto completa e regolare documentazione e dichiarazione;
- aprirà la Busta “B”, intitolata “Offerta progettuale - gestionale”, al fine di accertare che in essa siano contenuti tutti i documenti di cui al precedente art. 10, provvedendo, in caso negativo, alla esclusione del concorrente dalla gara;
- vidimerà, con sigla di tutti e tre i membri della Commissione, i documenti contenuti nella Busta “B” ed aggiornerà i lavori, in successiva seduta riservata, per la valutazione delle offerte.
C) Successivamente, nella stessa seduta o in una o più sedute riservate, la Commissione giudicatrice procederà ad esaminare e comparare le offerte progettuali – gestionali presentate dai concorrenti, attribuendo a ciascuna la valutazione che sarà ritenuta spettante in base ai criteri di valutazione di cui al successivo art. 13;
D) Infine, la Commissione giudicatrice, il giorno fissato per la terza seduta pubblica, la cui ora e data saranno pubblicate sull'Albo pretorio e sul sito web del Comune di Viterbo, con almeno tre giorni lavorativi di anticipo sulla data della seduta:
- provvederà a comunicare i punteggi attribuiti secondo i criteri di valutazione stabiliti al successivo art. 13;
- provvederà a redigere la graduatoria dei concorrenti e ad aggiudicare provvisoriamente la sub- concessione.
Art. 13 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
La gara sarà esperita con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base agli elementi contenuti nell'offerta progettuale-gestionale.
Criterio A): idoneità tecnica, economica e professionale (punti 1 e 2 del precedente art. 10); peso criterio A: 30 punti;
Criterio B): programma generale di coltivazione del giacimento (punto 3 del precedente art. 10); peso criterio B: 20 punti;
Criterio C): piano industriale (punto 4 del precedente art. 10); peso criterio C: 50 punti. L'articolazione in sub criteri e sub pesi è la seguente:
A) documentazione comprovante l'idoneità tecnica, economica e professionale ed ogni ulteriore titolo o elemento di valutazione: massimo 30 punti.
A.1 pregresse od attuali esperienze lavorative in materia di acque minerali, di sorgente e termali: massimo punti 5;
A.2 dimensione dell’organico di personale dipendente dall’Impresa, con enunciazione delle relative mansioni e delle figure professionali, di cui l’Impresa si avvalga od abbia organizzato di avvalersi per l’attività ed ogni altro elemento idoneo a dimostrare l’attitudine e la specializzazione a coltivare ed utilizzare proficuamente i beni oggetto di concessione: massimo punti 15;
A.3 completezza e congruità dei documenti comprovanti la capacità economico-finanziaria rispetto al piano industriale proposto: massimo punti 10.
B) programma generale di coltivazione del giacimento: massimo punti 20.
B.1 completezza e precisione della relazione tecnica e degli elaborati, sotto il profilo dello studio del bilancio idrogeologico e dello studio della geochimica delle acque: massimo punti 10
B.2 scelta idraulica per i sistemi di captazione: massimo punti 10
C) piano industriale relativo agli interventi di tutela, valorizzazione sostenibile e massimizzazione della risorsa prevedendone gli usi più pregiati, e di contenimento degli effetti negativi che la coltivazione può avere sull'ambiente, nonché alla promozione dello sviluppo qualificato del territorio, alle ricadute economiche ed occupazionali ed alla compensazione dell'eventuale impatto che l'attività produrrà sul territorio: massimo punti 50.
C.1 previsione di misure di tutela della risorsa e di sostenibilità delle iniziative e forme di sua valorizzazione: massimo punti 10
C.2 qualità e valore del programma di sviluppo, correlato alla coltivazione e l’utilizzo delle acque, in termini di maggiore crescita del reddito e incremento dell’occupazione e in termini di minori tempi di realizzazione: massimo punti 25
C.3 forme di promozione che offrano ricadute per il territorio valorizzandone gli aspetti naturalistici e ambientali a favore sia delle strutture ricettive presenti nel territorio che a favore della popolazione residente: massimo punti 10
C.4 pregio delle misure di compensazione dell’impatto che l’attività produce sul territorio: massimo punti 5
La Commissione valuterà ogni singola offerta, attribuendo un punteggio per ogni singolo criterio previsto, tenendo conto della esaustività della presentazione e della validità della proposta sulla base degli elementi innanzi precisati. La Commissione potrà non attribuire il punteggio massimo qualora non ritenga alcuna delle offerte meritevole di tale punteggio.
In caso di valutazione paritaria delle offerte è fatta salva la preferenza da accordarsi secondo le modalità previste dall’art.9 della L.R. 90/80.
Il Comune si riserva la facoltà di procedere all’individuazione del sub-concessionario anche in presenza di una sola offerta purché validamente prodotta, ritenuta congrua e soddisfacente dalla Commissione giudicatrice. Si riserva altresì la facoltà di non procedere all’individuazione del sub- concessionario se nessuna offerta risulti conveniente ed idonea alle finalità del presente bando, senza che tanto comporti alcuna pretesa risarcitoria da parte dei concorrenti.
In caso di decadenza del primo aggiudicatario, si procederà ad aggiudicare la sub-concessione in favore della seconda migliore offerta e, quindi, a scorrere nella graduatoria, fino alla quinta migliore offerta, escluso l'originario aggiudicatario.
13.1 ELEMENTI QUALITATIVI (OFFERTA TECNICA): punteggio massimo 100 punti
Ai fini della valutazione dell’offerta verrà utilizzato il metodo aggregativo - compensatore come da allegato “P” del D.P.R. 207/2010, mediante la seguente formula:
C(a) = Σn [ Wi *V(a)i ] dove:
C(a) = Indice di valutazione dell’offerta (a);
n = Numero totale dei requisiti
Wi = Peso o punteggio attribuito al requisito(i);
V(a)i = Coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno; Σn = sommatoria
Ai singoli contenuti dell’offerta tecnica verrà assegnato un coefficiente compreso tra 0 e 1, espresso in valori centesimali, a ciascun elemento dell’offerta, da parte della Commissione di gara che procederà come segue:
• assegnazione del coefficiente a ciascun elemento o sub–elemento dell’offerta dai singoli commissari. Per l’attribuzione discrezionale dei coefficienti da parte della Commissione di gara verrà utilizzata la seguente scala di valutazione:
COEFFICIENTE GIUDIZIO
0,00 Assente
0,10 Minima
0,20 Limitata
0,30 Evolutiva
0,40 Significativa
0,50 Sufficiente
0,60 Discreta
0,70 Buona
0,80 Ottima
0,90 Eccellente
1,00 Massima/Piena
• terminata l’attribuzione discrezionale dei valori da parte di tutti i commissari, si procederà a determinare relativamente a tutte le offerte, la media dei coefficienti separatamente per ciascun elemento di valutazione e, successivamente, a trasformare tale valore in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate. I punteggi assegnati ad ogni concorrente in base ai sub–criteri e sub–pesi, verranno riparametrati con riferimento ai pesi previsti per l’elemento di partenza. Non si procederà alla riparametrizzazione in caso di un'unica offerta ammessa.
• per ciascun elemento di valutazione, si procederà moltiplicando il punteggio massimo previsto per tale elemento di valutazione per i coefficienti definitivi: la somma dei punteggi attribuiti ad ogni elemento di valutazione determina il punteggio totale attribuito all’offerta.
13.2 ACQUISIZIONE PARERI PREORDINATI ALL’ASSEGNAZIONE DEFINITIVA E AL RILASCIO DELLA SUB-CONCESSIONE
Qualora ne ricorrano i presupposti, in ottemperanza a quanto disposto dal D. lgs. 3 Aprile 2006 n. 152, l’assegnazione definitiva potrà essere disposta solo dopo valutazione positiva da parte dell’autorità competente regionale in materia di Valutazione Ambientale della procedura ambientale V.A./V.I.A.
In tal caso, l’assegnatario provvisorio, a pena di decadenza e nel termine massimo di 60 (sessanta) giorni dall’aggiudicazione provvisoria, dovrà, pertanto, sottoporre al autorità competente regionale in materia di Valutazione Ambientale idonea documentazione tecnica volta ad identificare tutti gli aspetti che permettono di valutare sia l’entità della risorsa idrica sotterranea, sia i volumi di acqua utilizzabile.
Tale documentazione dovrà includere (oltre a quella eventualmente richiesta dagli uffici competenti) uno studio del bacino idrologico ed idrogeologico in cui è presente la captazione in sub-concessione, comprendente, in particolare:
1. la delimitazione del bacino, la valutazione del grado di protezione idrogeologica ed ambientale della risorsa sotterranea nonché la proposta di delimitazione dell’area di salvaguardia ambientale e igienico sanitaria;
2. il censimento dei pozzi (superficiali e profondi) e delle sorgenti ubicate nel bacino interessato dalla captazione, nonché l’esistenza di eventuali interferenze reciproche;
3. l’analisi della portata ottimale derivabile dalla captazione senza pregiudizio del bilancio idrologico del bacino interessato e del deflusso minimo vitale dei corsi d’acqua alimentati dalla sorgente in questione.
Art. 14 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E VERIFICA DEI REQUISITI
Ai fini dell’aggiudicazione definitiva il Responsabile del procedimento, fatta salva l’assenza di cause ostative, entro il sessantesimo giorno dall’acquisizione del parere favorevole dell’autorità competente regionale in materia di Valutazione Ambientale, ove necessario e, previa verifica degli atti di gara ed i requisiti dell’aggiudicatario provvisorio, nonché dell’avvenuto ristoro delle spese sostenute dalla Stazione appaltante per la pubblicità del presente avviso, procede alla aggiudicazione definitiva con determinazione.
Qualora la verifica dei requisiti dell’aggiudicatario provvisorio primo classificato dia esito negativo si procederà all’annullamento dell’aggiudicazione, riservandosi di aggiudicare, se ed in quanto ritenuto conveniente, secondo l’ordine della graduatoria.
Art. 15 - RILASCIO DELLA SUB-CONCESSIONE
La sub-concessione sarà rilasciata solo a seguito dell'approvazione del contratto da parte della Regione Lazio ai sensi dell'art. 22 della legge regionale 26 giugno 1980, n. 90.
Art. 16 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione all’interpretazione, esecuzione, validità, efficacia e risoluzione della presente procedura, sia sulla legittimità dell'avviso che della procedura di aggiudicazione, è competente in via esclusiva il Foro di Viterbo.
Art. 17 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali raccolti, relativi ai partecipanti alla gara, saranno trattati ai sensi del D. lgs. 196/2003, anche con strumenti informativi utilizzati nell’ambito del procedimento, nel rispetto degli obblighi di riservatezza.
Titolare del trattamento dei dati è il Responsabile del procedimento.
Art. 18 - RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI
Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso si fa riferimento e si intendono richiamate, in quanto compatibili, le norme regionali, nazionali e comunitarie vigenti in materia.
Il Responsabile del Procedimento
Xxxx. Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxx