CAPITOLATO SPECIALE
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MUNICIPIO BASSA XXX XXXXXXX
CAPITOLATO
SPECIALE
D’APPALTO
FORNITURA E SOSTITUZIONE DI VETRI, CRISTALLI E PLEXIGLASS DI QUALSIASI TIPO SU INFISSI IN GENERE LOCALIZZATI IN STRUTTURE ED AREE DI CIVICA PROPRIETA’ O IN USO AL COMUNE COMPRESI GLI EDIFICI SCOLASTICI UBICATE NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO BASSA XXX XXXXXXX – IMPORTO EURO 4.000,00.= (oneri fiscali inclusi) - CIG Z201F16351.
Il Direttore dei Lavori Il Responsabile del Procedimento Arch. Xxxxxx XXXXXX Geom. Xxxxx XXXXXXXX __________________________
Genova, 03/07/2017
PARTE PRIMA
DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONI
ARTICOLO 1
Oggetto del servizio
Il presente Capitolato ha per oggetto gli interventi di manutenzione su infissi, consistenti nella sostituzione di vetri, cristalli e plexiglas di qualsiasi tipo, negli edifici di Civica proprietà o in uso al Comune di Genova e plessi scolastici (ved. Tab. A) ubicati nel territorio del Municipio Bassa Xxx Xxxxxxx.
Sono compresi nel servizio tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale.
ARTICOLO 2
Ammontare del servizio
L'importo del servizio è fissato in Euro 3.278,69 più IVA al 22% corrispondenti ad Euro 721,31 per un totale di Euro 4.000,00.
L' importo del servizio rimarrà fisso e invariato, agendo il ribasso offerto dalla ditta aggiudicataria solo sui prezzi capitolari.
ARTICOLO 3
Modalità di aggiudicazione
L'appalto sarà affidato mediante contratto a misura da affidarsi ai sensi dell art. 36 comma 2 del D.Lgs 50/2016 con il criterio del prezzo più basso a seguito di gara informale mediante ricerca di mercato tra X operatori economici, determinato mediante ribasso percentuale secondo le modalità di cui all’art. 95 comma 4 – lettera a del D. Lgs 50/2016 sul prezziario n. 1/2016 delle "Opere Edili" e "Impiantistica" editi dalla Unione Regionale delle Camere di Commercio della Liguria" e sull’Elenco Prezzi Aggiuntivo.
Ad avvenuta aggiudicazione dell'appalto si procederà alla stipula del contratto.
A seguito dell’aggiudicazione, l'Amministrazione si riserva di avvalersi, se del caso, della facoltà di procedere alla consegna dei lavori sotto le riserve di legge di cui all'art. 337 della Legge n. 2248/1865, restando così inteso che l'Appaltatore si obbliga ad accettare la consegna dei lavori anche nelle more della stipulazione del contratto.
ARTICOLO 4
Documenti che fanno parte del contratto
Fanno parte del contratto:
il presente Capitolato Speciale;
il Capitolato Generale per gli Appalti e le Forniture del Comune di Genova;
il prezziario “Opere Edili” edito dall’Unione Camere di Commercio della Liguria, edizione unica anno 2016;
l’elenco prezzi allegato;
lista edifici oggetto d’intervento;
il Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze.
I documenti di cui ai punti 2), 3) non si allegano, avvalendosi del disposto di cui all’art. 99 del R.D. 23.05.1924 n. 827.
ARTICOLO 5
Garanzie e coperture assicurative
La cauzione definitiva è pari a un decimo dell'importo netto del contratto e resta vincolata ai sensi e per gli effetti dell'art. 103 del D.Lgs 50/2016.
Ai sensi del medesimo 1° comma dell’articolo 103 del D.Lgs. 50/2016, in caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.
Qualora, entro il termine fissato per la stipulazione del contratto, l'Impresa non presentasse la cauzione definitiva oppure, per qualsiasi causa da essa dipendente, la stipulazione non potesse avere luogo nel giorno prestabilito, essa perderà la somma eventualmente già depositata a garanzia e l'Amministrazione potrà procedere ad un nuovo incanto, a spese e rischio dell'Impresa medesima.
La cauzione definitiva sarà progressivamente svincolata come previsto dall’art. 103 comma 5 del D.Lgs. 50/2016.
Resta inteso che anche quando, a collaudo finale eseguito, nulla osti da parte della Amministrazione alla restituzione della cauzione, questa continuerà a restare in tutto o in parte vincolata a garanzia dei diritti dei creditori per il loro titolo, ogni qualvolta la rata di saldo dovuta all'appaltatore non sia, a giudizio dell'Amministrazione, sufficiente allo scopo.
La ditta aggiudicataria dovrà stipulare un’apposita polizza assicurativa, a copertura di eventuali danni arrecati alle persone ed alle cose, tanto dell’Amministrazione che di terzi, nel corso dei lavori con massimale annuo di almeno Euro 500.000,00.
ARTICOLO 6
Durata del contratto
Il contratto avrà durata di 365 giorni a partire dalla data di sottoscrizione dello stesso o comunque dalla data che verrà prevista nel provvedimento di assegnazione.
ARTICOLO 7
Modalità e condizioni
Il servizio oggetto della gara informale, indicato al precedente art.3, sarà concordato con il Municipio Bassa Xxx Xxxxxxx che inoltrerà alla ditta assegnataria l’ordine di prestazione riferito ad ogni singolo intervento. Nello stesso verranno indicati i termini entro i quali la ditta aggiudicataria dovrà procedere all’esecuzione delle prestazioni. La richiesta d’intervento, in caso di estrema urgenza, potrà essere fatta anche a mezzo telefono.
L’effettuazione del sopralluogo con l’eliminazione del pericolo qualora esistente, dovrà avvenire entro e non oltre le 4 ore dall’avvenuta richiesta di prestazione.
Qualora si rendesse necessario la prestazione dovrà proseguire nella giornata seguente, fino al completamento del servizio secondo le indicazioni e gli accordi presi con il Municipio.
Rientra fra gli oneri dell’impresa l’obbligo di porre prima dell’intervento, sul luogo oggetto di lavoro, le opportune misure di tutela dell’incolumità al fine di evitare qualsiasi situazione di pericolo. La ditta dovrà garantire tutti gli interventi sia per la qualità dei materiali sia per la qualità del regolare funzionamento delle strutture ove si è intervenuti.
Sono a totale carico della ditta aggiudicataria le spese di trasporto/percorrenza dei veicoli dalla Sede al luogo indicato per l’intervento e ritorno.
Gli interventi dovranno essere assicurati per i giorni dal lunedì al sabato compreso.
ARTICOLO 8
Responsabilità
Durante l’esecuzione dei lavori la Ditta dovrà adottare tutti gli accorgimenti più idonei a garantire l’incolumità delle persone addette ai lavori e dei terzi nonché ad evitare danni a beni pubblici e privati.
E’ fatto tassativo obbligo all’aggiudicatario, fermo restando la sua esclusiva responsabilità diretta verso il Comune o verso i terzi, a tenere comunque manlevato il Comune stesso, assumendosi integralmente qualsiasi responsabilità civile per danni sia alle persone sia alle cose che potessero verificarsi, qualunque ne sia la natura e la causa, durante il servizio, con l’intesa che rimarrà ad esclusivo carico di esso aggiudicatario il completo risarcimento dei danni stessi.
L’espletamento della vigilanza e del controllo, che competono alla Civica Amministrazione non potrà mai venire invocato dall’aggiudicatario o dal personale da esso dipendente, quale esimente o diminuente la responsabilità, che sarà sempre ed in ogni caso a suo esclusivo carico.
Il Comune di Genova è e rimane completamente estraneo a qualsiasi rapporto intercorrente tra l’aggiudicatario e i terzi in ordine al servizio oggetto della fornitura e quant’altro annesso con la fornitura.
Il Comune, fermo restando l’obbligo tassativo dell’aggiudicatario di osservare scrupolosamente tutte le norme, prescrizioni di legge e di regolamenti, ordini delle competenti Autorità, già emanati, o che potessero in prosieguo del servizio venire emanati per la tutela ed il trattamento del personale dipendente, nonché l’obbligo di applicare il trattamento normativo ed economico previsto dai contratti collettivi e aziendali, rimane del tutto estraneo ai rapporti tra l’aggiudicatario ed il personale da esso dipendente, rapporti che concernono esclusivamente l’aggiudicatario.
ARTICOLO 9
Penalità
La ditta aggiudicataria dovrà effettuare il servizio entro due giorni dall’emissione del relativo ordine, qualora venissero segnalate anomalie rispetto agli obblighi assunti la ditta incorrerà in penali tenendo conto di tutte le circostanze che possono diminuire o aggravare la responsabilità nei confronti dell’Amministrazione, fatto salvo il risarcimento di ogni maggior danno. L’importo della penale è previsto nella misura pari all’1 (uno) per mille dell’importo contrattuale, giornalieri.
Tutte le infrazioni dovranno essere contestate alla ditta, entro 2 giorni con specificazione del tipo di prestazione non eseguita o eseguita male, ovvero delle altre particolarità delle inadempienze. Alla ditta è concesso un termine di 2 giorni per contro dedurre, trascorso il quale, ed ove le giustificazioni addotte non siano riconosciute in tutto o in parte valide, verranno applicate le penali. Le penalità verranno detratte, a seconda dei casi, dall’incameramento totale o parziale del deposito cauzionale o direttamente dall’importo delle relative fatture o tramite altra modalità prevista dalla normativa. In ogni caso il pagamento della penale di cui sopra non esime la ditta aggiudicataria dalla responsabilità che la stessa viene ad assumere per i danni causati con il proprio ritardo al Comune e le eventuali altre responsabilità derivanti dalle proprie inadempienze. In ogni caso l’importo totale delle penali applicabili ai sensi dell’art. 298 del DPR 207/2010 non potrà essere superiore al 10% dell’importo complessivo del contratto.
ARTICOLO 10
liquidazione e pagamento
La liquidazione degli importi del servizio effettuato avverrà sulla base degli interventi eseguiti ogni mese in relazione agli ordini impartiti a mezzo di fattura riepilogativa riportante gli importi dei singoli interventi ed il corrispondente numero d’ordine. Il pagamento della fattura avverrà entro 30 giorni dal ricevimento della stessa mediante emissione di mandato di pagamento con M1/Rag. da predisporsi a cura dell’Area Tecnica del Municipio Bassa Xxx Xxxxxxx previo accertamento della conformità del servizio eseguito e della regolarità delle fatture presentate.
A far data dal 31 marzo 2015, la Ditta, è obbligata ad emettere fattura elettronica; in caso di mancato adempimento a tale obbligo il Comune di Genova- Municipio Bassa Xxx Xxxxxxx, non potrà liquidare i corrispettivi dovuti. A partire da tale data il Comune rigetterà le fatture elettroniche pervenute qualora non contengono i seguenti dati: il numero d’ordine, che sarà successivamente comunicato dalla Civica Amministrazione, il Numero di CIG Z201F16351 ed il codice IPA 5K23VB.
Quest’ultimo codice potrà essere modificato in corso di esecuzione del contratto, l’eventuale modifica verrà prontamente comunicata all’Impresa via pec.
Il pagamento delle fatture è subordinato all’acquisizione da parte del committente, del DURC in corso di validità.
Ove dovuti dovrà pervenire alla stazione appaltante copia dei versamenti effettuati agli Organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.
In caso di accertata irregolarità contributiva, dallo stato finale saranno trattenute le somme dovute all’INPS e all’INAIL, limitatamente alle prestazioni oggetto del presente contratto, da parte dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori e per questi ultimi limitatamente al periodo in cui si sono svolte le lavorazioni in subappalto.
ARTICOLO 11
Obblighi della Ditta Aggiudicataria
Sono a carico dell’aggiudicatario tutti gli oneri previsti da questo Capitolato, quelli imposti per legge e per regolamento.
In particolare è fatto obbligo alla ditta aggiudicataria di:
rispettare l’offerta presentata nonché tutti gli oneri, atti e condizioni indicati nella lettera d’invito e nel presente Capitolato;
garantire il corretto svolgimento del servizio e assumere tutti i necessari accorgimenti per espletare lo stesso nel pieno rispetto delle norme in materia;
provvedere tempestivamente, qualora l’Amministrazione con apposita segnalazione evidenziasse criticità nell’esecuzione del servizio in oggetto, all’adozione di tutti i rimedi necessari ed idonei per risolvere le anomalie riscontrate;
garantire attraverso un suo rappresentante la presenza sul luogo di esecuzione degli interventi, per tutta la durata del servizio. Il suddetto dovrà essere espressamente delegato a rappresentare in loco l’appaltatore per tutti gli adempimenti che riguardano anche la sicurezza degli interventi da effettuarsi, e dovrà altresì essere abilitato secondo le caratteristiche delle opere da eseguirsi;
impegnarsi a comunicare tempestivamente al Comune eventuali modifiche del nominativo del soggetto incaricato:
osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori, nonché assumere a proprio carico le spese relative ai contributi assicurativi, assistenziali ed antinfortunistici, oltre ad idonea copertura assicurativa sul personale impiegato;
manlevare il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità amministrativa, giuridica, economica, igienico-sanitaria, organizzativa, gestionale, civile e penale che potesse insorgere per quanto attiene direttamente ed indirettamente al servizio in oggetto;
espletare tutte le eventuali necessarie pratiche autorizzative presso gli uffici competenti e i relativi oneri;
disporre del personale, mezzi ed attrezzature;
conservare in ogni momento lavorativo un decoro adeguato alla professionalità esercitata a contatto con il pubblico, dotando il proprio personale di una divisa (vestiario idoneo e funzionale sotto il profilo igienico-sanitario, antinfortunistico ed estetico) che dovrà essere sempre indossata;
assumere la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i propri dipendenti e i materiali di proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell’esecuzione del servizio e delle attività connesse, sollevando il Comune di Genova da ogni responsabilità al riguardo.
ARTICOLO 12
Disposizioni in materia di sicurezza
In considerazione della natura dell’appalto, l’esatta tipologia dei lavori potrà essere determinata solo al momento in cui si verifica la necessità dell’intervento.
L'Amministrazione appaltante fornirà, solo per gli interventi rientranti nell’ambito di applicazione del D.Lgs. 09 aprile 2008, n. 81 e s.m. ed i., il piano di sicurezza e di coordinamento ai fini della prevenzione e protezione dei rischi cui sono esposti i lavoratori; tale piano sarà adeguato in corso d'opera in relazione all'evoluzione dei lavori.
Prima della consegna dei lavori, e di ogni singola richiesta di intervento, l’Impresa appaltatrice dovrà fornire alla Civica Amministrazione:
- eventuali proposte di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza;
- un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento;
- un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento, qualora il singolo cantiere non ricada nell’ambito di applicazione del D.Lgs. 09 aprile 2008, n. 81 e s.m. ed i.
Detti piani, prima dell'inizio dei lavori, dovranno essere trasmessi dall'Appaltatore alla C.A. ed alle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri nonché alle XX.XX. di categoria (dei lavoratori e degli imprenditori).
È obbligo dell'Impresa appaltatrice attenersi alle disposizioni del D.Lgs. 09 aprile 2008, n. 81 nonché a quelle impartite dal coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera designato dalla Civica Amministrazione; nel rispetto di tali norme i suddetti obblighi valgono anche per le eventuali imprese subappaltatrici.
L'Impresa appaltatrice, prima dell'inizio dei lavori ovvero in corso d'opera, può presentare al coordinatore per l'esecuzione dei lavori, proposte di modificazioni o integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento.
Nell'ipotesi di associazione temporanea di Impresa o di consorzio, detto obbligo incombe all'Impresa mandataria o designata quale capogruppo.
Il Direttore Tecnico (che dovrà risultare indicato anche sui cartelli di cantiere) è responsabile del rispetto dei piani da parte di tutte imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
Le imprese esecutrici devono comunque, nell'esecuzione dei lavori di qualsiasi genere, adottare tutti gli accorgimenti più idonei per garantire la tutela della salute e la sicurezza operai, delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché evitare danni ai beni pubblici e privati, secondo quanto disposto dalla vigente normativa in materia.
Resta inteso che ogni più ampia responsabilità ricadrà sull'Appaltatore, il quale dovrà pertanto provvedere ai risarcimenti del caso, manlevando la Civica Amministrazione, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori, da ogni responsabilità.
È’ fatto obbligo all'Impresa di lasciare il libero accesso al cantiere ed il passaggio nello stesso per l'attività di vigilanza ed il controllo dell'applicazione delle norme di legge e contrattuali sulla prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro ai componenti del comitato paritetico territoriale costituito a norma del contratto nazionale del lavoro e del contratto integrativo per la circoscrizione territoriale della Provincia di Genova.
È obbligo dell’Impresa esecutrice presentare, all’atto della consegna formale dell’appalto, una dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavori effettuate all’Inps, all’Inail e alla Cassa Edile, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti.
ARTICOLO 13
Subappalto
Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità. E' ammesso il subappalto secondo le disposizioni del presente articolo.
Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce comunque subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività del contratto di appalto ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera.
Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, l'eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture. Non costituiscono comunque subappalto le forniture senza prestazione di manodopera, le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale non sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare.
L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub‐contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub‐contraente, l'importo del sub‐contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.
Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub‐contratto.
E' altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7.
3. Le seguenti categorie di forniture o servizi, per le loro specificità, non si configurano come attività affidate in subappalto:
a) l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione alla stazione appaltante;
4. I soggetti affidatari possono affidare in subappalto le opere o i lavori compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:
a) tale facoltà sia prevista espressamente nel bando di gara anche limitatamente a singole prestazioni
e, per i lavori, sia indicata la categoria o le categorie per le quali è ammesso il subappalto. Tutte le prestazioni nonché le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili;
b) all'atto dell'offerta abbiano indicato i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intendono subappaltare o concedere in cottimo;
c) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.
5. Per le opere di cui all'articolo 89, comma 11, e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, l'eventuale subappalto non può superare il trenta per cento dell'importo delle opere e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.
6. E' obbligatoria l'indicazione della terna di subappaltatori, qualora gli appalti di lavori, servizi o forniture siano di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 e per i quali non sia necessaria una particolare specializzazione. In tal caso il bando o avviso con cui si indice la gara prevedono tale obbligo.
Nel bando o nell'avviso la stazione appaltante può prevedere ulteriori casi in cui è obbligatoria l'indicazione della terna anche sotto le soglie di cui all'articolo 35.
7. L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.
8. Il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante.
L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c), l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al primo periodo.
9. L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. E' altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.
L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di cui al comma 17. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.
10. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, commi 5 e 6.
11. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma precedente, il responsabile del procedimento inoltra le richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.
12. L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D. Lds. 50/2016.
13. La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;
c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente;
14. L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
15. Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici.
16. Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, il documento unico di regolarità contributiva è comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato. Tale congruità, per i lavori edili è verificata dalla Cassa edile in base all'accordo assunto a livello nazionale tra le parti sociali firmatarie del contratto collettivo nazionale comparativamente più rappresentative per l'ambito del settore edile ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali; per i lavori non edili è verificata in comparazione con lo specifico contratto collettivo applicato.
17. Gli eventuali piani di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 sono messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
18. L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 4 entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.
19. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
20. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni scorporabili, nonché alle associazioni in partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto; si applicano altresì agli affidamenti con procedura negoziata.
22. Le stazioni appaltanti rilasciano i certificati necessari per la partecipazione e la qualificazione di cui all'articolo 83, comma 1, e all'articolo 84, comma 4, lettera d), all'appaltatore, scomputando dall'intero valore dell'appalto il valore e la categoria di quanto eseguito attraverso il subappalto. I subappaltatori possono richiedere alle stazioni appaltanti i certificati relativi alle prestazioni oggetto di appalto realmente eseguite.
ARTICOLO 14
Clausola risolutiva espressa
1. Il Comune di Genova ha facoltà di risolvere il contratto con le modalità e nei casi previsti dall’articolo art. 108 del D.lgs. 50/2016 (ex art.135 D. Lgs.163/2006). La risoluzione dovrà essere disposta comunque in caso di sentenza di condanna passata in giudicato per violazioni degli obblighi attinenti la sicurezza sul lavoro.
2. Inoltre il Comune procederà alla risoluzione del contratto, ai sensi e con le modalità di cui all’articolo art. 108 del D.lgs. 50/2016 (ex art 136 D Lgs 163/2006) nei seguenti casi, tutti riconducibili a grave inadempimento, grave irregolarità o grave ritardo, in aggiunta al caso disciplinato al successivo articolo, le seguenti ipotesi:
Inadempienza, accertata dagli organi preposti, alle norme di legge e contrattuali sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza, nonché in materia di versamenti contributivi a favore degli Enti previdenziali, Assicurativi ed Antinfortunistici;
inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali;
interruzione non motivata del servizio;
violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione;
difformità nella prestazione del servizio, secondo quanto indicato e accettato dal committente;
grave e provato inadempimento dell’Impresa tale da compromettere il risultato della gestione;
mancato adempimento di obbligazioni da parte del Comune correlate all’adempimento delle prestazioni da parte dell’Impresa;
revoca nei confronti dell’appaltatore dell’attestazione di qualificazione per falsa dichiarazione o falsa documentazione prodotta all’Amministrazione;
emanazione nei confronti dell’appaltatore di un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione o più misure di prevenzione di cui all’art. 3 della Legge 27/12/1956 n. 1423 e agli artt. 2 e segg. Xxxxx Xxxxx 31/05/1965 n. 575, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per fronde nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori;
manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione del servizio;
subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
mancato invio delle fatture quietanzate dal subappaltatore giustificato dal mancato pagamento nei confronti dello stesso delle prestazioni derivanti dal contratto di subappalto;
perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento, l’irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione ;
in tutti gli altri casi previsti dalla normativa vigente in merito ai contratti della Pubblica Amministrazione
in tutti gli altri casi previsti dalle normative vigenti.
Nelle ipotesi sopraindicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito di dichiarazione del Comune di Genova in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva.
Qualora il Comune di Genova intenda avvalersi di tale clausola, lo stesso si rivarrà sull’impresa a titolo di risarcimento dei danni subiti per tale causa.
3. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.
4. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 109 D. Lgs 50/2016 (ex 134 del D.lgs 163/2006) il Comune ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto con le modalità dallo stesso stabilite.
ARTICOLO 15
Cessione del contratto
E' vietata la cessione totale o parziale del contratto. Se questo si verificherà, l'Amministrazione dichiarerà risolto il contratto per colpa dell'appaltatore, salvo ogni diritto di ripetere ogni eventuale maggiore danno dipendente da tale azione.
ARTICOLO 16
Cessione del credito
Ai sensi dell’art. 106 D. Lgs. 50/2016 (ex art. 117 del D. X.xx 163/2006), è consentita la cessione del credito già maturato nonchè il conferimento di procure all’incasso purchè siano state preventivamente notificate alla C.A. e dalla stessa accettate nel rispetto delle previsioni di Xxxxx.
ARTICOLO 17
Ispezioni e controlli
La struttura organizzativa della Civica Amministrazione cui è affidato il controllo del servizio oggetto del presente Capitolato è l’Area Tecnica del Municipio Bassa Xxx Xxxxxxx.
ARTICOLO 18
Oneri fiscali e spese contrattuali
Sono ad esclusivo e completo carico della ditta aggiudicataria tutti gli oneri fiscali, imposte, contributi previsti dalle vigenti disposizioni di Xxxxx esclusa I.V.A e inoltre tutte le spese riguardanti la stipulazione del contratto, che avverrà mediante sottoscrizione del presente Capitolato ai sensi dell’art. 17 del X.X. 00/00/00 n. 2440.
ARTICOLO 19
Rinvio ad altre norme
Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, valgono le norme del D. Lgs 50/2016 (ex X.Xxx. 163/2006), del Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi del Comune di Genova, del regolamento sull’attività contrattuale e, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile.
ARTICOLO 20
Foro competente
Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto saranno devolute al Giudice ordinario - Foro competente Genova.
ELENCO PREZZI
PS01: Servizio di pronto intervento manutentivo su infissi in genere, per la sostituzione di vetri, cristalli e plexiglas di qualsiasi tipo, comportanti le seguenti operazioni :
Sopralluogo con eliminazione del pericolo e rilevazione delle misure.
Rimozione dei vetri esistenti, dei relativi fissaggi e smaltimento del materiale di risulta.
Fornitura di tutto il materiale per fissaggio dei vetri (stucco, chiodi, silicone, eventuali listelli, bastetti e quant’altro necessario).
Taglio a misura e posa in opera dei nuovi vetri.
Eventuale utilizzo di n. 3 cavalletti metallici e relativo tavolame per la lunghezza sino a m. 4,00, dell'altezza fino a 1,99 m .
Esclusioni:
Fornitura dei vetri, cristalli e plexiglas che verrà conteggiata con le modalità successivamente indicate.
Eventuali ponteggi con piano di lavoro superiore a ml. 5
Per interventi singoli o plurimi, nello stesso edificio e comportanti la sostituzione di superfici vetrate fino a mq. 1,00 con sostituzione di un massimo di n° 3 elementi.
Prezzo: €/cad 73,00
Analisi:
Tabella ANCE ottobre 2016) Operaio specializzato: h 1,5 x n. 1 operaio x €/h 36,22 |
€ |
54,33 |
Art. AT.N20.S20.010) Noleggio di impalcature per interni/esterni, realizzate con cavalletti, trabattelli, strutture tubolari, misurate in proiezione orizzontale, piani di lavoro per altezza inferiore ai 2,00 metri 6,48 mq x €/mq 2,14 |
€ |
13,87 |
Materiale di consumo a stima: |
€ |
5 |
TOTALE |
€ |
73,20 |
Prezzo di applicazione con arrotondamento |
€/cad |
73,00 |
PS02: Servizio di pronto intervento manutentivo su infissi in genere, per la sostituzione di vetri, cristalli e plexiglas di qualsiasi tipo, comportanti le seguenti operazioni :
Sopralluogo con eliminazione del pericolo e rilevazione delle misure.
Rimozione dei vetri esistenti, dei relativi fissaggi e smaltimento del materiale di risulta.
Fornitura di tutto il materiale per fissaggio dei vetri (stucco, chiodi, silicone, eventuali listelli, bastetti e quant’altro necessario).
Taglio a misura e posa in opera dei nuovi vetri.
Eventuale utilizzo di n. 3 cavalletti metallici e relativo tavolame per la lunghezza sino a m. 4,00, dell'altezza fino a 1,99 m .
Esclusioni:
Fornitura dei vetri, cristalli e plexiglas che verrà conteggiata con le modalità successivamente indicate.
Eventuali ponteggi con piano di lavoro superiore a ml. 5
Per interventi singoli o plurimi, nello stesso edificio e comportanti la sostituzione di superfici vetrate da mq. 1,00 a mq 2,50 con sostituzione di un massimo di n°5 elementi.
Prezzo: €/cad 96,00
Analisi:
Tabella ANCE ottobre 2016) Operaio specializzato: h 2 x n. 1 operaio x €/h 36,22 |
€ |
72,44 |
Art. AT.N20.S20.010) Noleggio di impalcature per interni/esterni, realizzate con cavalletti, trabattelli, strutture tubolari, misurate in proiezione orizzontale, piani di lavoro per altezza inferiore ai 2,00 metri 6,48 mq x €/mq 2,14 |
€ |
13,87 |
Materiale di consumo a stima: |
€ |
10,00 |
TOTALE |
€ |
96,31 |
Prezzo di applicazione con arrotondamento |
€/cad |
96,00 |
PS03: Servizio di pronto intervento manutentivo su infissi in genere, per la sostituzione di vetri, cristalli e plexiglas di qualsiasi tipo, comportanti le seguenti operazioni :
Sopralluogo con eliminazione del pericolo e rilevazione delle misure.
Rimozione dei vetri esistenti, dei relativi fissaggi e smaltimento del materiale di risulta.
Fornitura di tutto il materiale per fissaggio dei vetri (stucco, chiodi, silicone, eventuali listelli, bastetti e quant’altro necessario).
Taglio a misura e posa in opera dei nuovi vetri.
Eventuale utilizzo di n. 3 cavalletti metallici e relativo tavolame per la lunghezza sino a m. 4,00, dell'altezza fino a 1,99 m .
Esclusioni:
Fornitura dei vetri, cristalli e plexiglas che verrà conteggiata con le modalità successivamente indicate.
Eventuali ponteggi con piano di lavoro superiore a ml. 5
Per interventi singoli o plurimi, nello stesso edificio e comportanti la sostituzione di superfici vetrate da mq. 2,50 a mq 5,00 con sostituzione di un massimo di n° 10 elementi.
Prezzo: €/cad 184,00
Analisi:
Tabella ANCE ottobre 2016) Operaio specializzato: h 4 x n. 1 operaio x €/h 36,22 |
€ |
144,88 |
Art. AT.N20.S20.010) Noleggio di impalcature per interni/esterni, realizzate con cavalletti, trabattelli, strutture tubolari, misurate in proiezione orizzontale, piani di lavoro per altezza inferiore ai 2,00 metri 6,48 mq x €/mq 2,14 |
€ |
13,87 |
Materiale di consumo a stima: |
€ |
25,00 |
TOTALE |
€ |
183,75 |
Prezzo di applicazione con arrotondamento |
€/cad |
184,00 |
PS04: Fornitura di lastre in plexiglas di qualsiasi tipo e misura, a piè d’opera:
- 01 Spessore mm. 3 Euro 58,00 / mq
- 02 Spessore mm. 4 Euro 68,00 / mq
- 03 Spessore mm. 5 Euro 88,00 / mq
PS05: Esecuzione di fori del diametro da 100 a 300 mm per aspiratori o ventole:
- 01 lavorazione eseguita su vetri float o visarm Cadauno Euro 48,00
- 02 lavorazione eseguita su vetro camera Cadauno Euro 128,00
I prezzi sopraelencati sono compresivi del 15% per spese generali e del 10% per utili d’impresa.
NOTE :
Eventuali lavori, comportanti la sostituzione di superfici vetrate complessivamente superiori a mq. 5,00 o con la sostituzione di oltre 10 elementi, saranno conteggiati sommando più interventi ai prezzi di cui sopra, in maniera più favorevole alla Civica Amministrazione.
Eventuali lavori, comportanti il noleggio di ponteggi provvisori di servizio, per lavori singoli, occasionali o straordinari, con montaggio e smontaggio di trabattello fino a 3 piani di lavoro con altezza del corrimano di sicurezza da 4,00 o 6,00 m completo di stabilizzatori ed eventuali controventature, saranno conteggiati utilizzando la voce da prezzario Camera di Commercio 2016 Art. AT.N20.S20.010
I prezzi relativi alla fornitura dei vetri o cristalli saranno conteggiati applicando alle superfici effettive messe in opera, i valori unitari indicati nel Prezzario Regionale Camere di Commercio della Liguria, Opere Edili, Xxxxxx medi informativi Anno 2016, Capitolo PR. A24 “Vetri - Cristalli” comprensivi del 15 % per Spese Generali e del 10 % per utili d'impresa e saranno soggetti alla percentuale di ribasso offerta dalla ditta aggiudicataria.
PERCENTUALE DI RIBASSO OFFERTA
Tutti i prezzi di cui al presente elenco (compresi quelli dei vetri, cristalli e plexiglas) saranno soggetti alla percentuale di ribasso offerta dalla ditta aggiudicataria.
Eventuali riparazioni ed opere non previste dal presente elenco prezzi saranno pagate in economia con le seguenti modalità:
a) la mano d’opera sarà conteggiata con riferimento alle tabelle dell’Associazione Industriali della Provincia di Genova - Sezione Edili, vigente nel periodo di esecuzione del lavoro. Il costo della mano d’opera non sarà soggetto alla variazione percentuale dell’offerta;
b) i materiali forniti eventualmente dall’impresa, se non inseriti nel Prezziario Regionale delle Camere di Commercio della Liguria Anno 2016, saranno conteggiati con i prezzi di mercato e non saranno soggetti al ribasso dell’offerta;
c) eventuali noli saranno conteggiati con riferimento ai prezzi del Prezziario Regionale delle Camere di Commercio della Liguria Anno 2016 e non saranno soggetti al ribasso dell’offerta.
TAB. A
ELENCO SCUOLE
Indirizzo |
Tel. (010) |
Quartiere |
Tipologia |
Sal. N.S. del Monte, 4 |
509791 |
San Fruttuoso |
nido |
|
fax 352968 |
|
|
Xxxxx Xxxxxxxx, 0 |
0000000 |
Xxx Xxxxxxxxx |
nido |
|
fax 820963 |
|
|
Xxx Xxx, 00 |
000000 |
Xxxxxxx |
nido |
|
fax 812052 |
|
|
Xxxxxx Xxxxxxxxx, 0 |
0000000 |
Xxxxxxx |
nido |
|
fax 812986 |
|
|
Xxxxxx Xxxxxx, 0 |
0000000 |
Xxx Xxxxxxxxx |
nido |
|
fax 819071 |
|
|
Xxxxxx Xxxxxxxx, 0 |
000000 |
Xxx Xxxxxxxxx |
Xxxxxxx Statale |
|
fax 501152 |
|
|
Xxxxxx X. Xxxxxxxx, 0 |
0000000 |
Xxxxxxx |
Xxxxxxx Statale |
|
fax 0000000 |
|
|
Xxxxxx Xxxxxxxxx, 0 |
000000 |
Xxxxxxx |
Xxxxxxx Statale |
|
fax 877030 |
|
|
Xxxxxx Xxxxxx, 0 |
000000 |
Xxx Xxxxxxxxx |
Xxxxxxx Statale |
|
fax 501152 |
|
|
Xxx Xxxxxx, 0 |
000000 |
Xxx Xxxxxxxxx |
Xxxxxxx Statale |
Via Ginestrato, 13c |
822320 |
Quezzi |
Materna Statale |
Xxx Xxxxxxxx, 00 |
000000 |
Xxx Xxxxxxxxx |
Xxxxxxx Statale |
|
fax 355834 |
|
|
Xxx Xxxxxxxxx, 00 |
000000 |
Xxxxxx |
Xxxxxxxx Comunale |
|
fax 820075 |
|
|
Xxx Xxxxx, 0 |
000000 |
Xxxxxx |
Xxxxxxxx Comunale |
|
fax 820565 |
|
|
Via Moresco, 3 |
8392483 |
Marassi |
Infanzia Comunale |
|
fax 812171 |
|
|
Via Fea, 83 |
889555 |
Marassi |
Infanzia Comunale |
|
fax 814388 |
|
|
Viale Bracelli, 61 |
826869 |
Marassi |
Infanzia Comunale |
|
fax 0000000 |
|
|
Xxx Xxx Xxxxxxxxx 00 |
000000 |
Xxx Xxxxxxxxx |
Xxxxxxxx Comunale |
|
fax 508739 |
|
|
Xxxxxx Xxxxxxx, 0 |
000000 |
Xxx Xxxxxxxxx |
Xxxxxxxx Comunale |
|
fax 500509 |
|
|
Via Motta, 1 |
8328471 |
Quezzi |
Elementari |
|
fax 0000000 |
|
|
Xxx Xxxxxx, 00 |
000000 |
Xxx Xxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxx |
|
fax 507897 |
|
|
Xxx X.xxx Xxxxx, 0 |
000000 |
Xxxxxxx |
Elementari |
|
fax 887968 |
|
|
Xxxxx Xxxxxxxx, 00 |
000000 |
Xxxxxxx |
Elementari |
|
fax 826613 |
|
|
Via Ginestrato, 11 |
831394 |
Quezzi |
Elementari |
|
fax 0000000 |
|
|
Xxxxxx Xxxxxxxx, 0 |
000000 |
Xxx Xxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxx |
|
fax 501152 |
|
|
Xxxxxx X. Xxxxxxxx, 0 |
0000000 |
Xxxxxxx |
Elementari |
|
fax 0000000 |
|
|
Xxxxxx Xxxxxx, 0 |
000000 |
Xxx Xxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxx |
|
fax 501152 |
|
|
Xxx Xxxxxxxx, 00 |
000000 |
Xxx Xxxxxxxxx |
Elementari |
|
fax 355834 |
|
|
Corso Galilei, 7 |
506902 |
San Fruttuoso |
Medie Statali |
|
fax 506902 |
|
|
Via Archimede, 46 |
504093 |
San Fruttuoso |
Medie Statali |
|
fax 511085 |
|
|
Xxxxxx X. Xxxxxxxx, 0x |
870321 |
Marassi |
Medie Statali |
|
fax 883076 |
|
|
Via Berghini,1 |
352712 |
San Fruttuoso |
Medie Statali |
|
fax 0000000 |
|
|
Xxxxx Xxxxxxxx, 00x |
823370 |
Quezzi |
Medie Statali |
|
fax 825444 |
|
|
Via Pinetti, 68 |
826500 |
Quezzi |
Medie Statali |
|
|
|
|
ELENCO IMMOBILI ISTITUZIONALI
Xxxxxx Xxxxxxx 0 |
Xxxxxxxxx Xxxxx Xxx Xxxxxxx |
|
|
Xxx Xxxxxxxx 0 |
Sede squadra operaia |
|
|
Xxxxx Xxxxxxxx 0 |
ATS 46 |
|
|
Xxx Xxx Xxxxxxxxx 00 |
Biblioteca Lercari |
|
|
Via Sacheri |
Biblioteca Podesta’ |
|
|
|
|
|
|
18