COMUNE DI COLLECCHIO
COMUNE DI COLLECCHIO
Provincia di Parma Uos Sport
Xxxxx Xxxxxxx, 0 - XXX 00000 - 🕿. 0521/301266 – 301231 P.I./C.F. 00168090348
SCHEMA DI CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE E CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PER IL GIOCO DEL CALCIO E POLIVALENTI SITI NEL CAPOLUOGO IN VIA NAZIONALE EST E DELL’IMPIANTO SPORTIVO PARROCCHIALE POSTO IN GAIANO DAL 1/9/2021 AL 31/12/2023.
ART. 1 - OGGETTO E FINALITA’ DELLA CONCESSIONE
Lo scopo della presente concessione riguarda la gestione, l’utilizzo, la conservazione ed il miglioramento della struttura e degli impianti sportivi in oggetto siti nel capoluogo - Via Nazionale est, per finalità sportive e di aggregazione sociale e dell’impianto sportivo parrocchiale posto in Gaiano, locato al Comune di Collecchio.
Nel presente capitolato il Comune di Collecchio viene denominato in seguito per brevità Comune, mentre la ditta /società concessionaria viene denominata per brevità Gestore.
Lo scopo della presente concessione riguarda la gestione, l’utilizzo, la conservazione ed il miglioramento della struttura e degli impianti sportivi in oggetto, per finalità sportive e di aggregazione sociale.
L’affidamento di impianti sportivi comunali è uno strumento attraverso cui l’Amministrazione Comunale persegue gli interessi generali della collettività, tende alla promozione e valorizzazione dello Sport come strumento di educazione e formazione personale e sociale nei diversi ambiti territoriali del Comune, in relazione al ruolo che i soggetti sportivi possono svolgere nel tessuto ove sviluppano la loro attività.
L’Amministrazione intende porre le strutture a disposizione di soggetti che svolgono attività sportiva di pubblico interesse, nell’ottica della promozione allo sport quale pratica di inclusione e tutela della cultura e della legalità. Gli impianti sono anche a disposizione delle scuole.
L’uso degli impianti da calcio per manifestazioni diverse dal gioco del calcio, organizzate dal gestore o da altri soggetti/associazioni, dovranno essere preventivamente autorizzate dall’ufficio sport del Comune, almeno dieci giorni prima della manifestazione.
E’ vietata a pena di revoca immediata dell’affidamento, la subconcessione della presente gestione.
ART.2 - DURATA DELL’AFFIDAMENTO
La durata della convenzione è fissata con decorrenza dal 01/09/2021 a tutto il 31/12/2023.
Il comune potrà revocare l’affidamento in qualsiasi momento con preavviso di tre mesi per ragioni di pubblico interesse, per gravi motivi e per provate inadempienze contrattuali.
Il Comune potrà inoltre revocare l’affidamento anche con solo riferimento alla concessione del campo sportivo parrocchiale di Gaiano, per il quale il Comune di Collecchio è locatario, nel caso venisse meno il contratto di locazione.
ART. 3 - DESCRIZIONE DEGLI IMPIANTI
Impianti del capoluogo:
Trattasi di complesso sportivo costituito da:
− campo calcio “A” “centrale” delle dimensioni di m. 105x62, in erba naturale, dotato di impianto di illuminazione costituito da n. 4 torri faro h. 25 metri, omologato dalla F.I.G.C. per attività agonistica per la categoria eccellenza;
− fabbricato ad uso spogliatoio atleti, arbitri e servizi igienici per il pubblico con sovrastante gradinata per spettatori coperta con struttura in metallo, della capienza di 366 posti a sedere;
− fabbricatello di servizio in struttura prefabbricata, adibito a servizio igienico per il pubblico, lavanderia e ripostiglio;
− fabbricato in muratura contenente due blocchi di spogliatoi atleti e spogliatoio arbitro, magazzino per macchine e materiali, centrale termica;
− campo calcio “B” delle dimensioni 98x59, in erba sintetica, dotato di impianto di illuminazione costituito da n. 4 torri faro a led, di altezza pari a metri 20, gradinata metallica scoperta per n. 200 spettatori omologato dalla F.I.G.C. per attività agonistica per la categoria eccellenza;
− campo calcio “C” delle dimensioni di m. 90x44, in erba naturale, dotato di n. 2 pali di illuminazione con proiettori;
− campo calcio “in sabbia” per allenamento, dotato di impianto di illuminazione costituiti da n. 4 pali in metallo con sovrastanti fari;
− campo tennis in terra rossa dotato di impianto di illuminazione per gioco notturno;
− campo con manto in erba sintetica per il gioco del calcio a 7, delle dimensioni di ml. 48,00 x 28,00, dotato di impianto di illuminazione costituito da quattro pali zincati di altezza 12,00 ml completi di fari;
− aree a verde pertinenziali come da planimetria allegata;
Tali impianti sono evidenziati nella planimetria allegata (ALLEGATO A)
Nel campo “C” sopra indicato, come da prescrizione della Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo del 09/12/1999, sono vietate gare notturne;
Impianto sito in Gaiano:
terreno individuato dai seguenti identificativi catastali: Foglio 45 Particella 465 parziale (mq. 5.678,09 circa) e mappale 131 (parziale) (mq. 2.416,00 circa), limitatamente all’area su cui insistono un campo da calcio a 11 in erba naturale ed un’area pertinenziale adibita a campo polivalente di proprietà della Parrocchia “Purificazione di Xxxxx Xxxxxxx” di Gaiano.
Tale impianto è evidenziato nella planimetria allegata (ALLEGATO B)
ART. 4 –MODALITA’ D’USO E D’ACCESSO DEGLI IMPIANTI
Il Gestore è tenuto a gestire l’impianto garantendo il massimo utilizzo e la fruibilità secondo criteri propri dell’uso per la promozione culturale e sportiva in genere. Le modalità di utilizzo degli impianti e di svolgimento delle attività formano parte integrante del progetto gestionale (piano di utilizzo) presentato in sede di offerta.
Il soggetto gestore si impegna:
• a mettere l’impianto a disposizione del Comune, gratuitamente, per un massimo di 10 giornate annuali, per lo svolgimento di iniziative e manifestazioni da questo direttamente promosse ed organizzate, fermi restando gli impegni derivanti dall’attività ufficiale del concessionario (gare – Campionati – ecc. ) e comunque nel rispetto delle esigenze di utilizzo degli impianti dello stesso. L’Amministrazione comunale potrà utilizzare gli impianti per manifestazioni sportive e non, organizzate direttamente o indirettamente da Enti o Associazioni da essa autorizzati. A tal scopo dovrà essere dato un preavviso al concessionario di almeno 15 giorni;
• a garantire la finalizzazione della gestione anche ad un uso pubblico sociale, in modo da assicurare la diffusione e l’incremento della pratica sportiva, promuovendo l’attività motoria a favore dei disabili, l’attività formativa per preadolescenti e adolescenti, l’attività sportiva per le scuole, l’attività ricreativa e sociale per la cittadinanza, le attività agonistiche riferite a campionati, tornei, gare e manifestazioni ufficiali organizzati da organismi riconosciuti dal CONI;
• a facilitare l’utilizzazione dell’impianto a tutti i possibili utenti, senza alcuna discriminazione, agevolando l’utenza scolastica, i giovani e i soggetti che esprimono bisogni di socialità;
• a mettere l’impianto a disposizione di altre associazioni e più in generale di soggetti terzi che ne facciano richiesta, senza alcuna discriminazione, sulla base di tariffe individuate dall’Amministrazione.
In relazione alle finalità di promozione e diffusione della pratica sportiva perseguite dall’Amministrazione, l’ambito riservato all’eventuale uso sportivo dell’impianto, da parte del gestore, per lo svolgimento delle proprie attività, dovrà in ogni caso consentire:
• La fruizione gratuita dell’impianto, nelle ore antimeridiane, alle scuole operanti in ambito comunale.
• La concessione d’uso temporaneo dell’impianto a favore delle altre associazioni, società sportive, utenti interessati e, in particolare, l’uso gratuito degli impianti alle società sportive con sede nel comune di Collecchio e con la maggioranza dei tesserati residenti nel Comune che effettuano attività con atleti sino a 18 anni e che non abbiano già a disposizione un impianto sportivo nel territorio comunale.
• La programmazione sportiva sarà effettuata contemperando le esigenze di tutti i soggetti operanti nell’ambito della disciplina sportiva del calcio e del tennis. A tal fine il Concessionario predisporrà un Piano di utilizzo relativo ad ogni stagione sportiva che sarà
esposto al pubblico. L’impianto è aperto al pubblico sulla base degli orari riportati nei cartelli appositamente esposti a condizione che siano salvaguardate le attività del gestore. Fuori dai suddetti orari l’impianto resterà chiuso.
Saranno di esclusiva competenza del soggetto gestore i proventi che questo introiterà per la gestione dell’impianto ed in particolare:
• I proventi delle manifestazioni organizzate direttamente;
• Le tariffe relative all’utilizzazione degli impianti versate dalle singole associazioni e utenti dell’impianto stesso sulla base di un calendario di utilizzo concordato fra gli stessi. Le tariffe orarie per l’uso degli impianti sportivi praticate dal gestore e da questi direttamente riscosse e introitate dovranno essere contenute nei limiti fissati dall’Amministrazione Comunale;
• I proventi derivanti da attività anche di tipo commerciale svolte all’interno dell’impianto;
• I proventi derivanti dall’installazione di strutture permanenti di pubblicità commerciale .
L’Amministrazione ed il gestore assumono il reciproco impegno di dare tempestiva ed immediata informazione di ogni e qualsiasi causa che possa comportare la sospensione o l’interruzione delle attività programmate. Il concessionario assume l’impegno di assicurare ai partecipanti delle varie attività sportive, la tempestiva informazione su eventuali sospensioni od interruzioni , segnalando di volta in volta, la possibilità di recuperare in ore diverse le attività non svolte o di rimborsare l’utenza.
ART. 5 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E CONDUZIONE DELL’IMPIANTO – MANUTENZIONI ORDINARIE
L’affidamento del servizio di cui all’articolo precedente, comprende:
a) la gestione dell’organizzazione delle attività;
b) la conduzione degli impianti, ovvero il compimento di tutto quanto è necessario per il regolare funzionamento degli stessi;
c) sfalcio delle aree pertinenziali;
In particolare II concessionario è tenuto in via esclusiva a propria cura e spese alla manutenzione ordinaria di tutti gli impianti e strutture concesse, nonché a quella straordinaria che derivi da omessa o non sufficiente manutenzione ordinaria.
Gli adempimenti di manutenzione ordinaria sono riportati a titolo esemplificativo nell’allegato piano di conduzione tecnica della struttura, al cui rispetto il concessionario, è tenuto (allegato C).
II gestore deve nominare il responsabile tecnico addetto alla sicurezza e gestire le strutture e gli impianti con personale qualificato, in particolare per gli impianti elettrici e termici.
Deve inoltre predisporre il piano di sicurezza, nominare il responsabile della sicurezza ed assumersi ogni onere in relazione alla completa applicazione e al rispetto del D.lgs n. 81/2008 e ss.mm.ii..
Il gestore deve rispettare le norme e i protocolli per la prevenzione, contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-COVID19 in relazione allo svolgimento in sicurezza delle attività svolte negli impianti, per tutta la durata dell’emergenza sanitaria.
II gestore deve dare libero accesso e prestare assistenza ai tecnici che il comune invia per il controllo delle condizioni di manutenzione, ed effettuare immediatamente gli interventi di manutenzione ordinaria richiesti.
ART. 6- MANUTENZIONI STRAORDINARIE
Le manutenzioni e le riparazioni straordinarie sono a carico dell’amministrazione comunale.
Il gestore si impegna a segnalare tempestivamente al Comune, la necessità di procedere ad interventi di manutenzione straordinaria. Nel caso di riparazioni urgenti, rientranti nella straordinaria manutenzione, potrà provvedere lo stesso Gestore, previa assunzione di apposita delibera di Giunta Comunale.
Il rimborso delle spese sostenute avverrà a seguito delle relative fatture e a successiva verifica dei lavori eseguiti.
ART. 7- REFERENTE
Il Gestore dovrà, al suo interno, nominare un referente ed un suo sostituto che intratterrà i rapporti con l’Ufficio Sport del Comune.
ART. 8 – CAUZIONE DEFINITIVA
L’aggiudicatario al momento della sottoscrizione del contratto è obbligato a costituire: cauzione definitiva pari al 10% del valore del contratto ai sensi dell’art 103 del dlgs 50/2016.
ART. 9 - ONERI A CARICO DEL GESTORE
Il gestore ha l’obbligo di mantenere sulla struttura e sugli impianti personale ( assistenza agli utenti, insegnamento, corsi, pulizia , custodia, sicurezza, pronto intervento sanitario) qualitativamente e quantitativamente necessario all’adempimento degli obblighi inerenti la gestione, secondo quanto previsto dalla presente convenzione, dalle normative in materia di sicurezza e igiene sul lavoro, antincendio ed emergenza.
Per l’esecuzione delle prestazioni oggetto della presente convenzione il gestore può valersi del lavoro volontario dei propri iscritti o di altro personale, sostenendo i relativi oneri ed esonerando nel contempo l’amministrazione comunale da ogni responsabilità.
Qualora si avvalga di lavoro subordinato, devono essere rispettate le norme di legge e regolamentari e le disposizioni dei contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore,sia per quanto riguarda gli aspetti normativi e salariali, sia per quanto riguarda gli obblighi ed oneri previdenziali ed assicurativi.
Il gestore ha pure l’obbligo dell’osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, nonché di disporre adeguati controlli sanitari sul personale.
Oltre agli obblighi altrove previsti in altri articoli della presente convenzione, il Gestore si impegna:
- a riconsegnare l’impianto alla scadenza della concessione nello stato di consegna di cui al verbale relativo, salvo il normale deterioramento dovuto all’uso;
- a sostenere tutte le spese inerenti e conseguenti all’organizzazione dell’attività;
- alla apertura e chiusura dei locali e riordino degli attrezzi;
- a consentire l’accesso agli impianti a dipendenti del Comune o a soggetti comunque da quest’ultimo incaricati, in qualsiasi momento e senza necessità di preavviso, allo scopo di svolgere attività di controllo sul funzionamento del servizio;
- a prestare la propria collaborazione ad eventuali iniziative o manifestazioni programmate e organizzate dall’Amministrazione che si svolgono nell’impianto;
- il Gestore dovrà inoltre essere intestatario dei contatori di luce, gas e di acqua, e del contatto telefonico, della, Tari per quanto riguarda l’impianto sportivo di via Nazionale Est in Collecchio e dovrà volturare e assumere i conseguenti oneri relativi al contatore luce del Campo Parrocchiale di Gaiano e per eventuali altre tariffe/tasse le relative spese saranno a carico del Gestore stesso;
- sarà onere del Gestore effettuare la periodica omologazione dei campi in erba sintetica presenti nell’impianto sportivo di via nazionale Est in Collecchio;
- alla gestione e la conduzione delle centrali termiche e dell’impianto di illuminazione;
- a tenere gli impianti perfettamente funzionanti e conformi alla normativa antinfortunistica;
- alla gestione e custodia degli impianti e approntamento dei campi da gioco a mezzo delle seguenti operazioni: irrigazioni, falciatura, rinterro, rullatura, fertilizzazione e il coordinamento dell’uso degli impianti, con chiusura e apertura quotidiana degli stessi;
- ad avere la disponibilità di tutti i mezzi meccanici, gli attrezzi, materiali per l’igiene e pulizia della struttura, per le disinfestazioni, per il servizio di assistenza sanitaria( primo soccorso) e quant’altro necessario per l’espletamento del servizio;
- ad eseguire lo smaltimento di tutti i materiali di risulta, con assunzione di oneri e spese;
- entro il 31 gennaio di ogni anno, dovrà presentare al Comune una relazione sull’andamento delle attività che si sono svolte negli impianti sportivi nell’anno precedente, in particolare dovrà fornire i dati relativi a:
orari di apertura di ciascun impianto;
orari di utilizzo degli spazi da parte delle associazioni/società sportive, del pubblico e delle scuole, organizzazione di corsi sportivi e relativa affluenza;
Inoltre entro tale termine, il Gestore dovrà presentare regolare rendiconto economico (costi e ricavi) dell’anno precedente. La mancata presentazione di tale documento sarà motivo di non pagamento del canone annuo. La comunicazione della recessione dovrà avvenire entro il successivo mese di febbraio.
- a fornire un numero adeguato di addetti all’emergenza, al primo soccorso e all’antincendio (da valutare puntualmente in relazione al tipo di attività svolta, tra cui corsi, insegnamento, pulizia, custodia, sicurezza, manifestazioni con presenza di pubblico) e personale adeguatamente formato ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs 81/08 e del D.M. del 10/03/98.
ART. 10 - RESPONSABILITA’ VERSO TERZI
Il Gestore risponderà direttamente dei danni alle persone( ivi compresi eventuali dipendenti, volontari, soci ecc.) e alle cose arrecati in conseguenza della gestione degli impianti e non potrà in alcun modo responsabilizzare il comune; pertanto si obbliga a tenere indenne il comune da ogni responsabilità e da qualsiasi richiesta a tal fine avanzata da terzi, anche oltre gli importi di copertura assicurativa sotto indicati.
A tal fine si impegna a:
- stipulare apposita polizza R.C.T.( responsabilità civile verso ) con massimali non inferiori a €. 3.000.000,00 per sinistro, sia per danni a persona che per danni a cose ed animali, rischio incendio dei beni immobili e mobili in essi contenuti; la polizza dovrà altresì prevedere l’estensione dell’assicurazione alla Responsabilità civile verso i prestatori di lavoro ( R.C.O) con
massimali non inferiori a €. 2.500.000,00 per prestatore d’opera infortunato e per sinistro, la cui copia dovrà essere depositata presso l’Ufficio Sport del Comune.
ART. 11 - TARIFFE , ORARI E RISPETTO DEL REGOLAMENTO
Il Gestore è obbligato ad applicare le tariffe stabilite dall’Amministrazione Comunale e ad adeguarsi alle successive variazione apportate. Il Gestore ha facoltà ad effettuare proposte in ordine alle tariffe stesse. Il concessionario può in ogni momento diminuire le tariffe stabilite dall’amministrazione comunale.
Tutte le entrate derivanti dall’applicazione delle tariffe sono introitate dalla società concessionaria.
L’uso della struttura e degli impianti sportivi da parte della Amministrazione comunale sia per esigenze scolastiche che per altre attività comunque consentite è a titolo gratuito.
Gli orari di apertura degli impianti sono stabiliti all’inizio di ogni anno di comune accordo tra Amministrazione comunale e gestore. Gli orari suddetti saranno debitamente pubblicizzati a cura del gestore.
ART. 12 - ONERI A CARICO DEL COMUNE
Il Comune di Collecchio a fronte della gestione, perfetta cura e manutenzione ordinaria degli impianti, corrisponderà al Gestore il canone annuo posto in sede di gara, in ribasso sull’importo a base di gara, di € 45.461,31 oltre IVA 22% per un totale complessivo di € 55.462,79.
Il canone annuo, derivante sarà corrisposto in tre comode rate anticipate con scadenza: 1^ rata 31 gennaio;
2^ rata 31 maggio;
3^ rata 30 settembre di ciascun anno.
Il canone potrà essere rivisto in ribasso qualora le condizioni di redditività degli impianti , a fronte di sponsorizzazioni o di maggiori tariffe introitate , aumentino.
E’ a carico del Comune la manutenzione straordinaria dell’intero complesso.
ART. 13 - CONSEGNA E RICONSEGNA DELL’IMPIANTO
La consegna dell’impianto avviene previa redazione di un verbale di inventario in contraddittorio fra il Gestore e un incaricato del Comune. In detto verbale sono descritte le parti componenti l’impianto, accessori, infissi con specificazione delle qualità e dello stato di manutenzione e di ogni eventuale riserva espressa dalle parti.
Allo scadere del contratto sarà redatto con la stessa modalità un verbale di riconsegna dell’impianto. Ogni riserva attinente la gestione, anche se precedentemente espresse da ambo le parti in forme diverse, dovrà essere riconfermata in detti verbali, pena la decadenza della riserva stessa.
ART. 14 – CONTROLLI PERIODICI
L’Amministrazione, per garantire la gestione efficace ed efficiente del servizio, si impegna a mantenere un rapporto costante e costruttivo di confronto con il Gestore.
ART 15 - MIGLIORIE
Il gestore può apportare all’impianto migliorie, previa autorizzazione del comune, che al termine della gestione entrano nel patrimonio del comune.
II gestore può inoltre proporre l'effettuazione di migliorie riguardanti interventi strutturali tesi a ridurre il costo di funzionamento della struttura (risparmio energetico) e migliorie
impiantistiche (adeguamenti e riqualificazioni). Il gestore potrà inoltre proporre migliorie destinate da una migliore fruibilità dell’impianto o all’ampliamento della attività sportiva, che verranno valutate in sede di gara, ai fini della qualità del progetto di gestione. Le opere, una volta realizzate dalla società sportiva, previa autorizzazione del comune, rimarranno di proprietà del Comune e costituiranno parte integrante sul suo patrimonio, senza compenso o indennizzo, neppure a titolo di rimborso.
ART. 16 - SPAZI PUBBLICITARI
All’interno dell’impianto oggetto della concessione è autorizzata l’effettuazione di pubblicità commerciale attraverso l’esposizione di cartelli e striscioni pubblicitari con osservanza delle vigenti norme regolamentari e di legge.
La pubblicità deve essere rispettosa del decoro dell’impianto e deve tenere conto della tipologia di pubblico e di utenza delle strutture.
ART. 17 - DIVIETO DI SUB-AFFIDAMENTO
Salvo quanto previsto al secondo comma del presente articolo, è vietata la cessione totale o parziale della presente convenzione.
Il Concessionario potrà valersi di ditte specializzate per la conduzione dei servizi di pulizia, custodia, biglietteria e pubblicità, nonché per la realizzazione di opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e di quelle previamente autorizzate dall'Amministrazione Comunale
ART. 18 - RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
In caso di controversie che potessero insorgere relativamente all’applicazione della presente convenzione,qualora non sia possibile comporle in via amministrativa,le parti contraenti eleggono come foro competente quello di Parma.
ART. 19 - CASI DI REVOCA DELLA CONCESSIONE E PENALITA’
Il Comune si riserva la facoltà di revocare, previa formale diffida ad adempiere l’esecuzione del servizio di gestione e conduzione dell’impianto qualora si verifichino i seguenti motivi:
- mancata effettuazione con la dovuta diligenza delle opere di manutenzione ordinaria oltreché mancata reintegrazione delle dotazioni;
- irregolare conduzione degli impianti;
- grave inadempimento e /o reiterate ( almeno tre) gravi infrazioni alle disposizioni della presente convenzione;
- arbitrario abbandono della struttura e degli impianti;
- mancato perseguimento delle finalità proprie della struttura e degli impianti sportivi;
- danni agli ospiti, fruitori, Amministrazione comunale derivanti da dolo o colpa grave;
- non ottemperanza di quanto stabilito dalla presente convenzione;
Il Comune si riserva inoltre la facoltà di revocare la l’affidamento per motivi di pubblico interesse, in qualunque momento, dandone preavviso con lettera raccomandata almeno tre mesi prima.
La presente convenzione decadrà qualora venisse sciolta l’associazione /società sportiva o venisse modificato l’atto costitutivo mutandone i principi a cui oggi è ispirato:
In ogni caso la revoca dell’affidamento per i motivi di cui al presente articolo non fa sorgere in capo al Gestore alcun diritto al risarcimento dei danni o a compensi di alcuna natura.
Nel caso si riscontrino inadempienze che non comportano la revoca della concessione si procederà all’applicazione di una penale di € 500,00 per ciascuna inadempienza contrattuale
ART. 20 - RICHIAMI NORMATIVI
Per tutto quanto non previsto nel presente capitolato, viene fatto rinvio alle norme di cui appresso, in quanto compatibili:
Per tutto quanto non previsto nel presente capitolato, viene fatto rinvio alle norme di cui appresso, in quanto compatibili:
- norme in materia di affidamento di pubblici servizi;
- norme disciplinanti la contabilità generale dello Stato;
- norme in materia sanitaria;
- norme in materia di sicurezza;
ART. 21 - SPESE CONTRATTUALI
Tutte le spese inerenti e conseguenti alla formazione del contratto, comprese le spese di registrazione, fanno carico al gestore.
ART. 22 – DISPOSIZIONI DI RINVIO
1. Per quanto non precisato nelle disposizioni della presente convenzione si applica quanto disposto:
a. dalla normativa vigente, in materia di impianti sportivi (disposizioni inerenti la sicurezza, la funzionalità per l’attività sportiva secondo parametri CONI, ecc.);
b.dal regolamento comunale, ove vigente, in ordine alle modalità di gestione; c.dal Codice Civile, per quanto riguarda i profili pattizi;
2. Le parti danno atto che l’esecuzione della prestazione oggetto della presente convenzione non comporterà alcun costo per la riduzione dei rischi da interferenza, ai sensi di quanto previsto dall’art. 26 del medesimo D.lgs 09.04.2008, n. 81, in quanto:
non essendo prevista (nell’espletamento del servizio affidato presso gli impianti sportivi in oggetto) compresenza del personale del Gestore e di quello del Comune, non vi sarà alcuna interferenza fra essi;
essendo prevista la compresenza, presso gli impianti in oggetto, del pubblico e del personale del gestore, nell’espletamento delle sole funzioni di pulizia (da svolgersi garantendo il divieto di accesso al pubblico ai locali oggetto di pulizia, durante la pulizia stessa), e vigilanza del pubblico stesso, tale compresenza (ed eventuale interferenza) non genererà rischi relativi alla sicurezza dell’impianto sportivo.
Si allegano al presente schema: