CAPITOLATO D’ONERI PER LA CONCESSIONE “GESTIONE PARCO GIOCHI COMUNALE”
Allegato b)
CAPITOLATO D’ONERI PER LA CONCESSIONE “GESTIONE PARCO GIOCHI COMUNALE”
TITOLO I NORME GENERALI
Art. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE.
L’appalto ha per oggetto la “GESTIONE PARCO GIOCHI COMUNALE”, situato in xxx Xxxxxxxxx x.0 xxx Xxxxxx xx Xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx Xxxxx Xxxxxxxxx.
Tale concessione prevede:
1. l’affidamento del punto-ristoro sito nel medesimo Parco privo dei relativi arredi (*);
2. la gestione e manutenzione degli spazi verdi e ricreativi;
3. l’affidamento dei servizi igienico-sanitari aperti al pubblico;
4. l’affidamento e la gestionedi n.2 campi di bocce;
5. l’affidamento dell’area tutta del Parco Giochi, meglio evidenziata nella planimetria
sub A agli atti;
(*) il concessionario, all’atto della firma del contratto, dovrà presentare all’Amministrazione Comunale la documentazione necessaria per l’avvio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande prescritta dalle norme vigenti (DUAAP). L’autorizzazione di cui trattasi è correlata alla struttura oggetto di gara, decade alla scadenza del contratto ed è esclusa ogni forma di trasferimento in altra sede
Art. 2 - DOVERI DEL CONCESSIONARIO.
Il concessionario è soggetto ai seguenti obblighi:
a. cura, manutenzione e pulizia ordinaria e straordinaria del chiosco Bar;
b. cura degli arbusti. Fioriere e piante con tutte le operazioni necessarie, compreso la falciatura dell’erba del prato verde;
c. vigilanza e custodia delle strutture presenti all’interno del Parco intero, segnalando, all’occorrenza, eventuali infrazioni alla Polizia Municipale o al corpo dei Carabinieri;
d. cura e manutenzione ordinaria dei campi di bocce – quotidiana, nel periodo estivo tra Giugno e Settembre;
e. cura di tutti gli spazi del Parco Giochi e delle aree contermini che dovranno essere mantenuti in stato di decoro e perfetta pulizia;
f. custodia e manutenzione ordinaria degli impianti e dei giochi per i bambini;
g. gestione dell’utilizzo dei servizi igienici aperti al pubblico siti all’interno del Parco e pulizia degli stessi;
h. manutenzione delle infrastrutture presenti nel Parco Giochi comprese la recinzione ed i cancelli di accesso, meglio evidenziate nell’inventario predisposto da parte dell’ufficio Tecnico, allegato sub.B, che dovrà essere effettuata con cadenza biennale, entro il 15 aprile, previa comunicazione circa gli interventi programmati dall’Ufficio Tecnico e relativo assenso dello stesso;
i. apertura, vigilanza e chiusura del Parco Giochi Comunale;
j. apertura quotidiana del chiosco/bar con gli orari stabiliti in autorizzazione.
Art. 3 DOVERI DEL CONCEDENTE.
L’ente concedente si impegna a non concedere ad altri, nello spazio oggetto della concessione, la possibilità di esercitare attività omogenee a quelle esercitate da parte del concessionario e di non permettere che altri possano vendere alimenti o bevande in alcun caso nel medesimo spazio, con l’esclusiva eccezione della barracca allestita dal comitato organizzatore della festa patronale del Comune di Lunamatrona.
L’Ente concedente si impegna inoltra mettere a disposizione del concessionario gli impianti necessari per l’irrigazione del Parco Giochi secondo un programma di utilizzo concordato e predefinito con i servizi comunali competenti.
I costi derivanti dal consumo dell’acqua ed energia elettrica per le strutture ricettive (Chiosco) e relativi servizi, sono a totale carico del concessionario, mentre restano a carico del concedente i consumi relativi agli impianti di irrigazione e di illuminazione pubblica del Parco Giochi Comunale.
Art. 4 - ADDIZIONI.
Al concessionario è data la possibilità di apportare delle addizioni (es.: gazebo, nuovi giochi per bambini, etc…) ai beni oggetto della presente concessione; il concessionario è tenuto a dichiararle nella relazione annuale di cui all’art.15.
Le addizioni eventualmente apportate dal concessionario, nonché da parte dell’ente concedente sono iscritte d’ufficio nell’inventario da parte del Responsabile del Servizio e saranno disciplinate secondo l’art. 2.
Art. 5 - DURATA DELL’APPALTO
La durata della concessione per la gestione del progetto è di n. 4 (QUATTRO) anni, rinnovabili non più di una volta, a decorrere dalla data della stipula del contratto.
Art. 6. - DEPOSITO CAUZIONALE
Il concessionario del servizio è tenuto al deposito di una cauzione, nei confronti del Comune di Lunamatrona, pari ad un importo corrispondente al canone annuo, che dovrà essere effettuato alla stipula del contratto. Detto deposito potrà essere effettuato mediante fidejussione bancaria o assicurativa. Il concessionario è tenuto altresì alla stipula di un’Assicurazione RCT del valore di € 2.000.000,00 per la copertura assicurativa di tutti gli utenti di Parco.
Art. 7 - CESSIONE E SUBAPPALTO
E’ vietata la cessione nonché il subappalto dei servizi, a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea, pena l’immediata risoluzione del contratto, unilaterale e non recettizia, da parte dell’ente concedente ed il risarcimento dei danni e delle spese causati a quest’ultimo.
Il divieto è attinente ai servizi ricettivi, non si applica ai servizi manutentivi, per prestazioni occasionali o che richiedono particolare professionalità e specializzazione.
E' fatto salvo il ricorso a prestazioni aggiuntive, in occasione di ricorrenze, manifestazioni o altri eventi eccezionali che dovessero verificarsi. Anche in questo caso va
comunque garantito il rispetto delle condizioni previste dai successivi artt. 8, 11, 12 e 13 del presente capitolato.
Art. 8 - SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO.
Il concessionario svolge il servizio mediante personale in possesso di adeguata professionalità nonché dei requisiti prescritti dall’ordinamento vigente.
Il concessionario deve indicare al Responsabile del servizio competente l'elenco nominativo degli addetti ai servizi oggetto della concessione, con l’indicazione specifica della qualifica in possesso ed il curriculum formativo e professionale degli stessi.
Art. 9 - SOSTITUZIONI.
Qualora taluno degli operatori di cui al precedente articolo 8, o dei componenti della società eventualmente aggiudicataria del servizio, venga sostituito definitivamente o temporaneamente, il concessionario dovrà darne comunicazione scritta al Responsabile del servizio competente entro due giorni dalla cessazione dal rapporto di lavoro.
Il concessionario deve provvedere tempestivamente alla sostituzione con altro operatore provvisto degli stessi requisiti dell’operatore cessato, previa comunicazione al Responsabile del servizio competente, circa il nominativo, la specifica qualifica in possesso e il curriculum formativo e professionale dell’addetto subentrante.
L’omesso deposito della comunicazione di cui al comma precedente è punito con la sanzione pecuniaria di €. 50,00.
Art. 10 - MODALITA’ DELL’AGGIUDICAZIONE.
La concessione dei servizi sarà effettuata mediante procedura aperta prevista dal D.Lgs 12.04.2006, n.163 e l’aggiudicazione avverrà ai sensi dell’art.17, c. 1 e 4, lett. a) della L.R. 5/2007 e secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.18, c.1 lett. c9 della L.R. 5/2007.
I concorrenti dovranno far pervenire la documentazione richiesta seguendo le modalità stabilite nel bando.
Art. 11 - TRATTAMENTO DEI LAVORATORI.
Il concessionario si obbliga ad applicare, nei confronti di qualunque operatore, le condizioni contrattuali previste dalle norme di riferimento.
Il concessionario è tenuto inoltre all'osservanza ed all'applicazione delle norme vigenti in tema di assicurazione obbligatoria ed in materia antinfortunistica, previdenziale, assistenziale nei confronti di tutti gli operatori.
Art. 12 - SICUREZZA DEL LAVORO.
E’ fatto obbligo al concessionario, al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, di attenersi strettamente a quanto previsto dalla normativa in materia di miglioramento della salute e della sicurezza dei lavoratori.
In particolare il concessionario durante l’espletamento del servizio deve rispettare le disposizioni stabilite dal Responsabile del Servizio del comune nel DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi) previsto dall’art.26, comma 3, del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, a pena di decadenza dell’aggiudicazione.
Tutti gli oneri per la sicurezza di cui al D.Lgs 81/2008 scaturenti dal DUVRI sono da intendersi a carico del soggetto gestore (in particolare resta a carico del concessionario la dotazione dei Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) necessari all’espletamento del lavoro in sicurezza.
I mezzi, le attrezzature impiegate e il relativo modo di impiego dovranno essere uniformate a tutte le normative di sicurezza vigenti.
Il concessionario deve attuare le misure di prevenzione e di protezione per i rischi sul lavoro, in particolare l’impiego di energia elettrica dovrà essere assicurato da personale che conosca la manovra dei quadri di comando e deve provvedere, inoltre, a far affiggere nei punti idonei, a proprie cure e spese, la segnaletica di sicurezza sia nel parco che all’interno dei locali. Si precisa, per quanto riguarda la sicurezza antinfortunistica, che ogni responsabilità connessa è a carico del concessionario.
Art. 13 - RESPONSABILITA’, INFORTUNI E DANNI.
Il concessionario è responsabile dei danni alle persone o alle cose comunque provocati nell’esecuzione del servizio ed imputabili a colpa dei propri operatori; dei danni derivanti da irregolarità o carenze nell’esecuzione del sevizio prestato; dei danni occorsi a cagione delle strutture affidategli con il presente atto, opportunamente verificate dal concessionario prima dell’assunzione del servizio.
Resta a completo ed esclusivo carico del concessionario qualsiasi risarcimento di danni causati secondo il comma 1, senza diritto di rivalsa o di compensi nei confronti dell’ente concedente.
Il concessionario deve stipulare apposita assicurazione a favore di tutti i beneficiari del servizio.
Copia autentica del contratto, di cui al comma precedente, dovrà essere depositato presso l’Ufficio del Responsabile del Servizio prima dell’avvio del servizio; in difetto di detto deposito il servizio non potrà essere intrapreso.
Art. 14 - COOPERAZIONE.
Il concessionario deve segnalare immediatamente al Responsabile del servizio, circostanze e fatti che, rilevati nell’espletamento del servizio affidato, possano impedirne regolare svolgimento del progetto.
Qualora il concessionario omettesse la comunicazione di tali circostanze, i danni eventualmente occorsi dovranno ritenersi cagionati per sua colpa.
Art. 15 - RELAZIONE ANNUALE.
Il concessionario deve depositare entro il 30 marzo di ogni anno, presso il Comune, una dettagliata relazione nella quale espone il programma delle attività ricreative e culturali che intende svolgere nell’arco dell’annualità presso i beni oggetto della presente concessione.
Relativamente al primo anno della concessione del servizio, la relazione di cui al precedente comma dovrà essere depositata entro e non oltre 15 giorni dalla stipula del contratto.
Il ritardato deposito di detta programmazione è sanzionato col pagamento di €. 500,00, mediante quota parte della fidejussione, che conseguentemente dovrà essere ristabilita nel suo importo originario da parte del concessionario.
Tale programmazione viene sottoposta alla valutazione della Giunta comunale, affinchè questa possa proporre integrazioni alla stessa e suggerire il coordinamento con altre manifestazioni.
E’ prevista dietro valutazione della Giunta comunale l’opportunità di subordinare l’ingresso alle strutture oggetto della concessione, al pagamento di un biglietto, in occasione di importanti manifestazioni.
Tale programmazione si intende vincolante e dovrà rispecchiare fedelmente quanto dichiarato all’atto della presentazione della proposta del PROGETTO DI GESTIONE depositato in sede di gara.
Il concessionario potrà discostarsi dalla programmazione auspicata nel PROGETTO DI GESTIONE, depositato in sede di gara, previo consenso dell’Amministrazione comunale.
Qualora l’attività programmata nella relazione annuale, non abbia riscontro, il concessionario è tenuto al pagamento di €. 1.000,00 mediante quota parte della fidejussione, che conseguentemente dovrà essere ristabilita nel suo importo originario da parte del concessionario.
Art. 16 - FESTIVITA’ COMUNALI.
All’ente concedente viene in ogni caso riservato di usufruire, nei modi che riterrà opportuni, delle aree destinate a concessione, durante le pubbliche manifestazioni, previo accordo fra le parti in caso di coincidenza delle stesse.
In particolare è riservato l’uso del Parco Giochi al Comune di Lunamatrona:
1. durante la festa del Santo patrono Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx;
2. durante gli appuntamenti concordati da parte dell’Amministrazione comunale, con l’associazione Pro loco;
3. durante le manifestazioni che coinvolgano le scolaresche del Comune;
4. durante le manifestazioni pubbliche, sagre, etc….
Art. 17 - PERIODO OBBLIGATORIO DI APERTURA.
Le strutture oggetto della presente concessione dovranno obbligatoriamente essere aperte al pubblico tutto l’anno con i seguenti orari:
ORARIO ESTIVO: dalle ore 08, 30 fino all’orario di chiusura del chiosco-Bar; ORARIO INVERNALE: dalle ore 8,30 fino alle ore 18,00.
Eventuali deroghe al suddetto orario potranno essere concesse su proposta del concessionario e previa autorizzazione dell’ente concedente.
Art. 18 - MODALITA’ DI FRUIZIONE DEI PARCHI COMUNALI.
L’accesso al Parco Giochi Comunale, è disciplinato esclusivamente dal Comune; il concessionario non potrà pretendere alcun compenso né apporre alcun limite di propria iniziativa.
Art.19- IPOTESI DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.
La Giunta comunale ha la facoltà di risolvere il contratto di appalto in qualunque tempo, senza alcun genere di corrispettivo verso l’appaltatore, qualora ricorrano i seguenti gravi motivi:
a) interruzione dei servizi di cui all’art. 2 del presente atto senza giusta causa;
b) cessione in subappalto totale o parziale dei servizi di cui alla concessione, art. 7 del presente atto;
c) mancata assegnazione del personale idoneo allo svolgimento delle attività oggetto dei doveri del concessionario, artt. 8 e 9 del presente contratto;
d) omessa adozione delle cautele necessarie ai fini della prevenzione dei rischi e degli infortuni sul lavoro di cui al D.Lgs 81/2008 e successive modifiche, art. 12 del presente atto;
e) omessa stipula del contratto di assicurazione di cui all’art. 13;
f) omesso deposito della relazione annuale sulle attività programmate di cui all’art. 15 del presente atto;
g) omessa esecuzione delle attività individuate nella relazione di cui all’art. 15 del presente atto;
h) non ottemperanza dei doveri di cui all’articolo 17;
i) omesso rispetto dei parametri dichiarati in sede di proposta progettuale per l’intera durata della concessione, con l’ovvia eccezione di modifiche migliorative ai requisiti dichiarati in sede di gara, lungo il corso del rapporto contrattuale.
In caso di risoluzione del rapporto l’ente concedente si rivarrà sulla somma fidejussoria depositata e si riserva di adire le vie competenti per ottenere il risarcimento dei danni cagionati dal concessionario.
Quest’ultimo, in ogni caso, deve corrispondere all’ente concedente un importo pari alle spese sostenute per l’espletamento di un successivo procedimento di assegnazione della concessione.
Nel caso di risoluzione anticipata del rapporto, all’ex concessionario subentrerà il 2° in graduatoria e se questo non firmerà la convenzione oppure cesserà la gestione anticipatamente, subentrerà il 3°, e così di seguito
Art. 20 - RESTITUZIONE DEL’AREA.
E’ facoltà dell’ente concedente, salvo quanto previsto nell’articolo 4°, pretendere la restituzione, alla scadenza del termine della concessione o qualora ricorrano le condizioni previste al precedente articolo, delle aree assegnate e delle relative strutture, nella medesima condizione nella quale esse versavano e nella loro piena funzionalità al momento della loro attribuzione al concessionario.
Su quest’ultimo, qualora tale restituzione non fosse possibile, graveranno tutte le spese relative alla riduzione delle aree nello stato in cui si trovavano prima della attribuzione al concessionario.
Art. 21 - RESTITUZIONE DELLE ATTREZZATURE
Alla scadenza della concessione o in caso di risoluzione anticipata del contratto, il concessionario è tenuto a concedere in usufrutto, salva contraria determinazione del concessionario subentrante, le attrezzature, gli arredi e i macchinari necessari per assicurare la continuità del servizio, per un periodo minimo di due anni,
Il concessionario avrà diritto alla riscossione di un canone d'uso, a carico del soggetto subentrante, secondo valori di mercato stabiliti unilateralmente dai servizi comunali competenti.
E' facoltà del concessionario prorogare, d'intesa con il soggetto subentrato, il rapporto di usufrutto con adeguamento annuale del canone secondo indice Istat
Qualora l’attuale Concessionario volesse utilizzare le attrezzature del precedente concessionario (mobile bar, congelatori, macchina caffè, lavastoviglie ecc.) dovrà corrispondere a quest’ultimo, a titolo di affitto, la somma di Euro 300,00/mese.
Art. 22 - SOPRALLUOGHI E VERIFICHE.
L’Amministrazione comunale si riserva di effettuare opportuni controlli, ogni qualvolta lo riterrà opportuno, per verificare la qualità e la funzionalità dei servizi erogati.
Art. 23 - CONTROVERSIE.
Per le controversie che dovessero insorgere tra il concessionario e l’ente concedente circa l’interpretazione e la corretta esecuzione delle norme contrattuali, che non dovessero essere risolte in via amministrativa, competente è il Tribunale di Cagliari.
Art. 24 - DISPOSIZIONI FINALI.
Per quanto non contemplato nel presente capitolato, si fa riferimento alle leggi e ai regolamenti vigenti.
TITOLO II
AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO
Art. 25 - COMMISSIONE GIUDICATRICE.
L’esame e la valutazione delle offerte e la proposta di aggiudicazione verranno affidate ad apposita commissione nominata dal Funz. Responsabile.
La commissione individuata predisporrà una graduatoria di valutazione coerente e motivata sulla base dei criteri di seguito riportati nell’articolo 30 , in base alla quale il già citato Funzionario affiderà il servizio oggetto della concessione.
Nel caso di parità di punteggio attribuito a 2 o più soggetti, costituiranno titolo di preferenza, nell'ordine:
- 1) il partecipante più giovane (età media nel caso di soggetti collettivi);
- 2) la maggiore presenza femminile nella compagine societaria.
Il requisito di cui al punto 2) costituirà titolo di precedenza esclusivamente in caso di parità dopo il punto 1).
Qualora due o più soggetti abbiano gli stessi punteggi e titoli preferenziali si procederà ai sensi dell’art.77, x. 0, xxx X.X. 000/0000 (XXXXXXXXX).
Detta commissione, se necessario, sarà integrata da un consulente esterno.
ART. 26 -PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA
Gli interessati, dovranno presentare domanda di partecipazione alla gara in lingua italiana attestante:
a) il nominativo e tutti i dati relativi al legale rappresentante dell’organismo e denominazione e ragione sociale dello stesso, con l’indicazione del N. di codice fiscale e partita IVA;
b) che l’organismo ha già maturato esperienza nel settore;
c) che almeno un operatore, espressamente indicato, è in possesso di titoli professionali nei servizi ricettivi oggetto dell'appalto;
d) che ha preso visione di tutte le clausole del relativo capitolato nonché nelle modalità di gara che accetta integralmente senza opporre obiezioni o riserve;
e) numero d’iscrizione alla C.C.I.A.A. – Registro delle imprese- per la categoria relativa ai servizi oggetto dell’appalto, oppure, per i prestatori di servizi stranieri, certificato rilasciato dall’Amministrazione, autorità ed organismo competente in base alla legislazione dello Stato di appartenenza;
Sono escluse dagli obblighi di cui ai punti a) ed e) le società costituende. Alla domanda di partecipazione dovranno essere allegati:
- il progetto ordinario di gestione dei servizi;
- tutti i documenti utili alla valutazione di cui alla tabella A dell'art. 30;
- copia fotostatica di un documento d’identità, in corso di validità, del sottoscrittore Modalità di partecipazione alla gara:
La richiesta di partecipazione alla gara deve essere presentata in un plico chiuso, controfirmato sui lembi di chiusura ed in cui verranno inserite n.2 buste sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura , recanti l’intestazione del mittente e la dicitura rispettivamente di “ Busta n.1 – Documentazione Amministrativa e offerta Tecnica” e “Busta n.2 – Offerta Economica”.
Nella busta “1” devono essere contenuti, a pena di esclusione, l’istanza di partecipazione alla gara secondo il modello allegato d), il progetto ordinario di gestione dei servizi, tutti i documenti utili alla valutazione di cui alla tabella A dell’articolo 30 e copia fotostatica del documento di identità;
Nella busta “2” deve essere contenuta, a pena d’esclusione, la dichiarazione datata e sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa redatta su carta resa legale ai sensi delle vigenti disposizioni sul bollo, contenente l’oggetto del servizio, con l’indicazione, in cifre ed in lettere, del canone annuo offerto, con l’intesa che in caso di discordanza tra l’espressione letterale e quella numerica verrà considerata valida quella più favorevole all’Amministrazione. La mancanza di sottoscrizione comporterà la nullità dell’offerta. Le offerte inferiori al limite minimo di € 500,00 comporteranno l’esclusione dalla gara.
Art. 27 - SOGGETTI LEGITTIMATI.
La partecipazione alla gara è aperta a imprenditori singoli e a società di persone, di capitali e cooperative.
Qualora più persone fisiche intendano partecipare congiuntamente alla presente gara, ma non abbiano ancora dato vita a idonea compagine societaria, essi sono comunque legittimati a partecipare collettivamente qualora depositino, unitamente alla domanda una dichiarazione sottoscritta dalla persona fisica designata come proponente attestante la volontà di costituire futura compagine societaria, sottoscritta da tutti i componenti. A detta dichiarazione dovrà essere allegato dettagliato elenco dei futuri componenti della compagine societaria costituenda. Dette persone fisiche sono tenute alla formalizzazione dell’intento di dar vita a idonea compagine societaria entro 10 giorni dalla notifica, da parte dell’ente concedente, dell’esito della gara.
L’inosservanza della norma di cui al comma precedente, comporta l’esclusione e l’attribuzione automatica al successivo avente diritto.
Art. 28 - OBBLIGO DI ISCRIZIONE ALBO CAMERALE
I soggetti partecipanti alla gara dovranno risultare iscritti all’Albo Camerale presso qualunque Camera di commercio per la categoria oggetto della autorizzazione, ovvero dovranno dimostrare di essere soggetti idonei all’iscrizione stessa, mediante il deposito della seguente documentazione al momento della presentazione della domanda di cui all’art. 26:
1. titoli previsti dalle norme in vigore per l’automatica iscrizione all’ex R.E.C.;
2. nel caso di società, costituita o costituenda, i requisiti debbono essere posseduti da almeno uno dei componenti che deve Obbligatoriamente partecipare con concorso manuale diretto all’attività.
Art. 29 - CONDIZIONI SOGGETTIVE.
I soggetti partecipanti alla gara debbono possedere i seguenti requisiti soggettivi, a pena di inammissibilità della domanda di partecipazione:
1. possesso, all’atto di presentazione della domanda di partecipazione, della residenza o, qualora si tratti di società, di sede legale, in un paese dell’Unione Europea;
2. nel caso di società costituenda, l’obbligo previsto dal punto 1 si intende riferito alla persona fisica espressamente individuata come soggetto proponente;
3. non debbono essere temporaneamente interdetti dalla presentazione di offerte in pubblici appalti a causa di false dichiarazioni;
1. non debbono avere in corso procedure di liquidazione coatta amministrativa, di fallimento, di concordato preventivo o di amministrazione controllata, aperte in virtù di sentenze o di decreti nel quinquennio anteriore alla data della gara (solo per società, cooperative o loro consorzi);
2. non debbono essere sottoposti a provvedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 L. 27.12.1956 n. 1423 ovvero dei provvedimenti indicati negli art.10 comma 11, 10 ter e 10 quater della L. n. 575/65 e successive modificazioni ed integrazioni;
3. debbono essere in possesso dei requisiti previsti dal D.P.R. 252/98 (certificazione antimafia);
4. non debbono avere riportato condanne penali, né deve loro essere stata applicata una pena su concorde richiesta delle parti, per un reato incompatibile con l’assunzione del servizio di cui al presente bando;
5. debbono essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse;
Qualora il soggetto partecipante al bando in questione sia costituito da una società costituita o costituenda, i requisiti di cui al precedente comma debbono essere posseduti da tutti i soci, con l’espressa eccezione di cui al punto 2 del precedente comma, a pena di inammissibilità della domanda di partecipazione alla gara nei confronti della formazione tutta.
I partecipanti saranno tenuti a presentare le ulteriori attestazioni necessarie per la valutazione dei titoli posseduti i cui al successivo art. 30;
Art.30 PARAMETRI DI VALUTAZIONE E DI SELEZIONE DEI PROGETTI
La commissione valuterà le offerte avendo a disposizione 100 punti.
Il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta “qualitativamente ed economicamente più vantaggiosa” per l’Ente, ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. 163/2006, determinato in relazione agli indicatori contenuti nella Tabella A che costituisce parte integrante del presente Capitolato.
Art. 31 - SPESE
Spese Contrattuali: Sono a carico del concessionario tutte le imposte e le spese relative e conseguenti al contratto, nessuna esclusa od eccettuata, comprese quelle per la sua registrazione;
Spese a carico del concessionario nella gestione del Parco Giochi: Spese di gestione ordinaria delle strutture, spese per la fornitura di energia elettrica e acqua potabile per il chiosco ed i servizi igienici e relative spese di consumo di energia elettrica e acqua potabile;
Spese a carico del Comune nella gestione del Parco Giochi: Spese di straordinaria amministrazione (energia elettrica per illuminazione parco, impianto irrigazione e relativo consumo acqua, installazione giochi)
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
(Xxxxxxx Xxxxx)