UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA
Centro di servizio di Ateneo per i Giardini Hanbury
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
Affidamento di lavori da serramentista, fabbro, vetraio, non programmabili di manutenzione ordinaria preventiva e/o a guasto del Centro di servizio di Ateneo per i Giardini Hanbury Xxxxx Xxxxxxxxxx, 00 - Xx Xxxxxxx 00000 Ventimiglia IM
CPV 45421160-3 Lavori di ferramenta
CIG: ZBC24A8993
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ART. 1 - OGGETTO DEL CAPITOLATO 3
ART. 2 - DESCRIZIONE SOMMARIA DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE 4
ART. 3 - LUOGHI DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE 4
ART. 4 –DEFINIZIONE ECONOMICA DELL’APPALTO 4
ART. 5 - DURATA DELL’APPALTO 5
ART. 6 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO 5
ART. 7 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO 5
ART. 8 – DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L’APPALTO 6
ART. 9 – FALLIMENTO DELL’APPALTATORE 6
ART. 10 – RAPPRESENTANTE DELL’APPALTATORE E DOMICILIO; DIRETTORE DI CANTIERE 6
ART. 11 – NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI, L’ESECUZIONE 7
ART. 12 – CONVENZIONI IN MATERIA DI VALUTA E TERMINI 7
ART. 13 – STIMA ECONOMICA DEI LAVORI, CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI 7
ART. 14 – SOSPENSIONI ORDINATE DAL RUP 8
ART. 16 – INADEMPIENZE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 9
Art. 19 – LAVORI IN ECONOMIA 10
Art. 21 – CESSIONE DEL CONTRATTO 10
Art. 22 – GARANZIA DEFINITIVA 10
Art. 23 – RIDUZIONE DELLE GARANZIE 11
Art. 24 – OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL’APPALTATORE 11
Art. 25 – ADEMPIMENTI PRELIMINARI IN MATERIA DI SICUREZZA 11
Art. 26 – NORME DI SICUREZZA GENERALE E SICUREZZA NEI CANTIERI 12
Art. 28 – CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA 12
Art. 29 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 13
Art. 30 – ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE 13
Art. 31 – CONFORMITÀ AGLI STANDARD SOCIALI 15
Art. 32 – GESTIONE DEI MATERIALI DI RISULTA 16
Art. 33 – CUSTODIA DEI CANTIERI 16
Art. 34 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 16
Art. 35 – SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE 16
Art. 36 – DISPOSIZIONI A TUTELA DELLA PRIVACY 17
Art. 38 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 17
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ABBREVIAZIONI e DEFINIZIONI
Nel presente capitolato sono utilizzate le seguenti abbreviazioni e sigle:
- Codice dei Contratti: Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure di appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
- Regolamento: Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»”. Tale regolamento vale solo per gli articoli che restano in vigore nel periodo transitorio fino all'emanazione delle linee-guida ANAC e dei decreti del MIT attuativi del d.lgs. n. 50 del 2016;
- C.G.: Capitolato generale d’appalto - Decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, “Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni”;
- Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio: Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”;
- CSA: Capitolato Speciale d’Appalto;
- Ordine di lavoro: documento in cui vengono specificate le concrete modalità realizzative dei lavori ed altre condizioni contrattuali che le parti intenderanno negoziare;
- RUP: Responsabile Unico del Procedimento, nominato ai sensi dell’art. 31 del Codice dei Contratti;
- Prezzario: Prezzario Opere Edili ed Impiantistiche - Regione Liguria – Anno 2018.
ART. 1 - OGGETTO DEL CAPITOLATO
1. L’Appalto ha per oggetto l’esecuzione delle prestazioni e somministrazioni occorrenti per gli interventi di manutenzione ordinaria preventiva e/o a guasto e per la manutenzione avente carattere di urgenza e indifferibilità per eliminare stati di pericolo, da effettuarsi negli edifici di proprietà o in uso a qualsiasi titolo, dell’Università degli Studi di Genova all’interno del Centro di servizio di Ateneo per i Giardini Hanbury.
2. I lavori sono pattuiti con riferimento all’importo contrattuale massimo prestabilito nell’arco di tempo di vigenza del contratto, come indicato nei successivi articoli, per interventi di manutenzione non predeterminati, ma indispensabili secondo le necessità manutentive e di conservazione in ordinarie condizioni di esercizio e fruibilità degli immobili oggetto del presente accordo.
Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per rendere le lavorazioni compiute secondo le condizioni previste dal presente capitolato speciale d’appalto, conformemente alle caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative stabilite di volta in volta in occasione di ogni singolo ordine di lavoro
3. Per il lotto sarà individuato un unico operatore economico.
Ferma restando l’applicazione delle penali, il venire meno dell’obbligo contrattuale di cui sopra, sarà considerato tale da compromettere la buona riuscita dei lavori, ai sensi dell’art. 108 c. 3 e
c. 4 del Codice dei Contratti.
4. Per le lavorazioni di cui ai precedenti commi saranno riconosciuti gli oneri derivanti dall’applicazione dei relativi prezzi inseriti nel Prezzario Opere Edili ed Impiantistiche - Regione Liguria - Anno 2018
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ART. 2 - DESCRIZIONE SOMMARIA DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE
1. Di seguito è riportata la descrizione sommaria e non esaustiva delle principali tipologie di lavori di manutenzione ordinaria.
Si classificano tutti quegli interventi che richiedono la presenza di uno o più operai coadiuvati da aiutanti.
I lavori più frequenti consistono, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, in:
- manutenzione di tutte le strutture in ferro, alluminio, lamiera etc. con sostituzione o ripristino della piccola e grossa ferramenta ivi compresa la riparazione o fornitura di serramenti in ferro, alluminio, cancellate o cancelli, ringhiere, persiane avvolgibili in elementi agganciati in ferro, serrande di sicurezza in rotolo, parapetti dei balconi, scale, etc., inferriate e griglie, e tutte le opere da fabbro non elencate;
- lavori di manutenzione e riparazione e/o sostituzione di serramenti in legno, alluminio, PVC, porte, finestre, persiane avvolgibili, persiane alla genovese, scuri etc;
- fornitura e posa in opera di vetri semplici, doppi, stampati, retinati ed a camera per serramenti in genere;
- fornitura e posa di porte, portoncini, sostituzione di serrature, maniglie, lucchetti e ferramenta in genere su serramenti in genere, fornitura di materiali.
2. La stazione appaltante si riserva l'insindacabile facoltà di prevedere ulteriori opere non espressamente richiamate nell’elenco di cui sopra, senza che l’Impresa possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie.
Tali lavorazioni, richieste nell'interesse della buona riuscita e della economia dei lavori, faranno in ogni caso riferimento ai prezzari posti a base di gara.
ART. 3 - LUOGHI DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE
1. I lavori di manutenzione di cui sopra, dovranno essere svolti negli edifici di proprietà o in uso a qualsiasi titolo, dell’Università degli Studi di Genova presso il Centro di servizio di Ateneo per i Giardini Hanbury Xxxxx Xxxxxxxxxx, 00 - Xx Xxxxxxx 00000 Ventimiglia IM
2. Il contratto si estende automaticamente anche agli edifici di nuova realizzazione e, ai beni / immobili che dovessero entrare a far parte dell’Università presso il Centro di servizi di Ateneo per i Giardini Hanbury a qualsiasi titolo successivamente alla stipula dell’accordo, senza che l’Impresa aggiudicataria che lo sottoscrive possa avanzare pretese di ulteriori compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie.
ART. 4 –DEFINIZIONE ECONOMICA DELL’APPALTO
La capienza complessiva del lotto oggetto dell’appalto ammonta a:
Lotto | Importo lavori a base di gara (escluso oneri per la sicurezza) | Oneri per la sicurezza presunti | |
Lotto 1 | Opere da serramentista, fabbro, vetraio | € 19.700 + IVA | € 300,00 + IVA |
1. Al contratto sarà data attuazione mediante l’affidamento di singoli ordini di lavori di manutenzione a misura e/o a corpo: l’importo di detti ordini sarà determinato di volta in volta, dalla stima delle opere e delle provviste sulla quale sarà applicato il ribasso d’asta offerto in sede
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di gara, dagli oneri per la sicurezza di cantiere e dagli oneri per la sicurezza per l'eliminazione o la riduzione dei rischi da interferenze (se presenti) non soggetti al ribasso di gara, e dall’IVA.
2. I lavori verranno valutati generalmente a misura ed i prezzi di riferimento utilizzati per la stima delle opere e delle provviste, soggetti al ribasso offerto in sede di gara, saranno desunti dal Prezzario Regione Liguria 2018
3. I prezzi si intendono accettati dall’appaltatore in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio, e sono fissi e invariabili.
Nel caso in cui non sia applicabile il Prezzario, si farà riferimento ad analisi costi complete e desunte da indagini di mercato.
ART. 5 - DURATA DELL’APPALTO
1. L’appalto avrà una durata fino al 31.12.2021 con efficacia a decorrere dalla data di stipula del contratto, ovvero potrà avere una durata minore determinata dall’esaurimento dell’importo massimo stabilito all’art. 4.
2. Per durata del contratto si intende il periodo entro cui l’Ateneo può richiedere all’appaltatore l’esecuzione di interventi con specifici ordini di lavoro.
3. In caso di non raggiungimento della cifra massima stabilita, la durata del contratto potrà essere prorogata di ulteriori mesi 6 (sei) a seguito di comunicazione scritta all’operatore economico.
4. In caso di non raggiungimento della cifra massima stabilita, anche a fronte della proroga di cui al punto 3. del presente articolo, verranno riconosciuti all’impresa i soli interventi eseguiti.
5. Alla scadenza del contratto o alla cessazione dei rapporti contrattuali nel caso di utilizzo dell’intera somma, la ditta appaltatrice lascerà gli immobili e relativi impianti in perfetta efficienza.
ART. 6 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
1. In caso di norme del presente CSA tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente CSA, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.
2. In caso di insufficienza di dettagliate specifiche tecniche nell’ordine di lavoro dovrà essere adottata la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato affidato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza, economicità e di buona tecnica esecutiva, fatta salva comunque tempestiva comunicazione alla Stazione Appaltante
ART. 7 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO
1. Xxxxx parte integrante e sostanziale del contratto stipulato, ancorché non materialmente allegati:
a) il presente Capitolato speciale;
b) Prezzario Opere Edili ed Impiantistiche - Regione Liguria - Anno 2018;
c) per ogni lavoro di manutenzione oggetto di ordine, il piano di sicurezza sostitutivo di cui al punto 3.1 dell’allegato XV al D.lgs 9 aprile 2008, n. 81 e nei casi in cui sia necessario redigerlo, il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del citato Decreto, eventualmente redatto nel corso dei lavori ai sensi dell’articolo 90, comma 5, dello stesso;
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d) per ogni lavoro di manutenzione oggetto di ordine, il piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 89, comma 1, lettera h), del D.lgs 9 aprile 2008, n. 81 e al punto 3.2 dell’allegato XV allo stesso decreto ;
e) per ogni lavoro di manutenzione oggetto di ordine, il documento di valutazione dei rischi dovuti ad interferenze (DUVRI) di cui all’art. 26 del D.lgs 9 aprile 2008, n. 81;
f) le polizze di garanzia di cui agli articoli 24 e 26 del presente CSA.
2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
a) il Codice dei contratti;
b) il Regolamento (per gli articoli che restano in vigore nel periodo transitorio fino all'emanazione delle linee-guida ANAC e dei decreti del MIT attuativi del d.lgs. n. 50 del 2016);
c) il D.lgs 9 aprile 2008, n. 81
ART. 8 – DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L’APPALTO
1. La partecipazione alla gara per l’aggiudicazione equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici.
2. Il tempo previsto per l’esecuzione di ciascun intervento sarà stabilito di volta in volta e indicato sull’Ordine di Lavoro redatto dalla Stazione Appaltante.
3. Qualora si configuri l’esigenza di eseguire interventi d’urgenza, l’appaltatore dovrà provvedere, al massimo entro 24 ore dalla richiesta di intervento, ad avviare concretamente i relativi lavori e portarli a termine entro la scadenza fissata dalla Stazione Appaltante: l’appaltatore sarà ritenuto responsabile per tutti i danni causati dalla mancata tempestività dell’intervento.
4. Nel caso di lavori di urgenza, la richiesta di intervento potrà essere formulata verbalmente o telefonicamente e l’ordine di lavoro sarà formalizzato appena possibile.
5. In considerazione delle attività dell’Ateneo, i lavori dovranno essere eseguiti tenendo conto della destinazione d’uso degli immobili oggetto degli interventi.
L’appaltatore dovrà quindi prevedere:
a) Particolari accorgimenti tecnici per garantire la continuità delle attività istituzionali;
b) La possibilità che gli interventi siano eseguiti in più fasi.
L’appaltatore ha l’obbligo di eseguire i lavori nel rispetto delle attività che si svolgono nell’edificio interessato, ancorché ciò non risulti conveniente per l’impresa stessa, che in ogni caso non avrà diritto ad alcun tipo di indennizzo.
6. Ferma restando l’applicazione delle penali, qualora la tardiva o mancata esecuzione si verifichi per più di tre volte, la stazione appaltante si riserva di provvedere alla risoluzione del contratto.
ART. 9 – FALLIMENTO DELL’APPALTATORE
1. In caso di fallimento dell’appaltatore la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dagli articoli 108 c. 3 ,
c. 4, c.6, c.7, c.8 del Codice dei Contratti, e 110 del Codice dei contratti.
ART. 10 – RAPPRESENTANTE DELL’APPALTATORE E DOMICILIO; DIRETTORE DI CANTIERE
1. L’appaltatore deve eleggere domicilio; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
2. L’appaltatore dovrà inoltre:
a) Fornire numero di telefono, e-mail, PEC al fine di ricevere richieste e ordini di intervento durante le ore lavorative (ore 8,00 – 18,00), nonché telefono collegato a segreteria telefonica per le restanti ore (compresi i giorni festivi e prefestivi).
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b) indicare un recapito telefonico per conferire, in casi eccezionali e per eventuali richieste di interventi urgenti ed indifferibili, anche nelle ore serali e nei giorni festivi senza ulteriore aggravio di spesa;
3. L’appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza dei soggetti dallo stesso impiegati per i lavori, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali.
4. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione Appaltante.
ART. 11 – NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI, L’ESECUZIONE
1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dei singoli ordini di lavori di manutenzione, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente Capitolato Speciale.
2. L’appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano conformi al D.P.R. 21 aprile 1993, n. 246.
L’appaltatore deve garantire che l’esecuzione delle opere sia conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate con il decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008 (in Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008).
ART. 12 – CONVENZIONI IN MATERIA DI VALUTA E TERMINI
1. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta si intendono in euro.
2. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, si intendono I.V.A. esclusa.
3. Tutti i termini di cui al presente Capitolato Speciale, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.
ART. 13 – STIMA ECONOMICA DEI LAVORI, CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI
1. Per ogni singolo lavoro di manutenzione ordinaria che sarà necessario eseguire, la stazione appaltante provvederà a fornire all’impresa perizie o computi metrici e, quando ritenuto necessario o previsto dalle vigenti normative, i progetti.
2. L’Appaltatore, previa effettuazione del sopralluogo per la presa visione dei luoghi e dei lavori, dovrà formulare entro 2 (due) giorni lavorativi dal ricevimento degli elaborati, l’offerta economica che sarà costituita dall’accettazione della perizia di spesa redatta dagli uffici preposti, o dalla formulazione dei prezzi relativi alle singole voci del computo metrico fornito.
3. Nei casi in cui non sia possibile redigere idonea perizia di spesa o computo metrico da parte della Stazione Appaltante la stessa potrà richiedere all’appaltatore la quantificazione del costo degli interventi da eseguire mediante la redazione di preventivi corredati, laddove indicato, di computi metrici e schemi grafici. I preventivi richiesti dovranno essere redatti con le quotazioni riportate nei prezzari, ribassate della percentuale corrispondente al ribasso formulato in sede di gara e al netto degli oneri per la sicurezza di cantiere e dagli oneri per la sicurezza per l'eliminazione o la riduzione dei rischi da interferenze (se presenti).
4. I preventivi dovranno essere consegnati, previa effettuazione di sopralluogo per la presa visione dei luoghi e dei lavori, entro 2 (due) giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta.
La Stazione Appaltante, a suo insindacabile giudizio, potrà rifiutare i preventivi e assegnare un nuovo termine all’Appaltatore per l’adeguamento e/o il completamento degli stessi, secondo le indicazioni della stessa.
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5. Resta ferma la possibilità, per motivi di urgenza, di richiedere l’effettuazione di interventi anche in mancanza di preventivazione, determinando, a consuntivo, il corrispettivo dovuto con le modalità di cui al presente articolo.
6. L’esecuzione di ogni singolo lavoro oggetto di ordine ha inizio in seguito a consegna, risultante da apposito verbale. Nel verbale dovranno essere indicati anche i termini per l’ultimazione dei lavori.
7. L’appaltatore avrà facoltà di sviluppare l’esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente per darli perfettamente compiuti nei termini indicati dalla stazione appaltante, purché, a giudizio della stessa, tale modo non riesca pregiudizievole alla riuscita delle opere, ovvero agli interessi dell’Amministrazione.
8. La stazione appaltante si riserverà comunque ed in ogni modo la facoltà di stabilire il tempo di esecuzione di ogni singolo lavoro e/o di stabilire l’ordine di esecuzione nel modo che verrà ritenuto più conveniente senza che l’Impresa possa rifiutare o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.
ART. 14 – SOSPENSIONI ORDINATE DAL RUP
1. La sospensione dei lavori può essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo e' dovuto all'esecutore negli altri casi (art. 107 c. 2 Codice dei contratti).
2. La sospensione e' disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale (art. 107 c. 3 Codice dei contratti).
ART. 15 – PENALI
1. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l’ultimazione di ogni singolo lavoro oggetto di specifico ordine, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari all’uno per mille dell’importo del singolo ordine contrattuale.
2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dalla stazione appaltante per la consegna degli stessi;
b) nell’inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all’appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti;
c) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dalla stazione appaltante;
d) nel rispetto dei termini imposti dalla stazione appaltante per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.
3. Tutte le fattispecie di ritardi ed inadempienze sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente quantificate al RUP da parte della Stazione Appaltante e le penali sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione, senza altra formalità o diffida.
4. L’importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale; se i ritardi sono tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trovano applicazione gli articoli in materia di risoluzione del contratto.
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5. L’applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.
ART. 16 – INADEMPIENZE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
1. L’accertamento di inadempienze dell’Impresa in ordine all’osservanza delle prestazioni e attività contemplate nel presente capitolato comporterà il diritto della Stazione Appaltante alla risoluzione immediata del contratto.
2. In caso di grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo, in tema di risoluzione del contratto, si applica quanto previsto dall’art. 108 c. 3 e c. 4 del Codice dei Contratti.
3. Per la risoluzione del contratto si rimanda all’art. 29 del presente CSA e si applicano le procedure e le norme vigenti in materia.
Art. 17 – LAVORI A MISURA
1. La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del presente Capitolato Speciale e nell’enunciazione delle singole voci contenute nei Prezzari; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l’appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.
2. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto, se presenti, se non saranno stati preventivamente autorizzati dalla stazione appaltante.
3. Nel corrispettivo per l’esecuzione degli eventuali lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti.
4. La contabilizzazione delle opere è effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti desunti dai Prezzari indicati.
Gli oneri per la sicurezza di cantiere e gli oneri per la sicurezza per l'eliminazione o la riduzione dei rischi da interferenze (se presenti) sono valutati sulla base dei prezzi di cui alla perizia o al preventivo, con le quantità rilevabili ai sensi del presente articolo.
5. Non possono considerarsi utilmente eseguiti, e pertanto non possono essere contabilizzati, gli importi relativi alle voci riguardanti impianti e manufatti, per l’accertamento della regolare esecuzione dei quali sono necessari certificazioni o collaudi tecnici specifici da parte dei fornitori o degli installatori e tali documenti non siano stati consegnati alla Stazione Appaltante.
Art. 18 – LAVORI A CORPO
1. Se il prezzo complessivo di un lavoro non è valutabile “a misura” mediante l’utilizzo dei prezzi unitari dei Prezzari, si procede mediante la formazione di prezzi a corpo. Il corrispettivo per il lavoro a corpo, a sua volta assoggettato al ribasso d’asta, resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
2. Nel corrispettivo per l’esecuzione del lavoro a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti allegati all’ordine corrispondente. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli eventuali elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo la regola dell'arte.
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Art. 19 – LAVORI IN ECONOMIA
1. La contabilizzazione dei lavori in economia è effettuata con le modalità previste dall’articolo 179 del Regolamento, come segue:
a) materiali: si applica il ribasso contrattuale ai prezzi unitari presenti nei Prezzari (comprensivi della maggiorazione del 26,50% per spese generali e utili di impresa); qualora non fossero presenti i prezzi dei materiali sui Prezzari, si fa riferimento ai listini ufficiali aggiornati delle case costruttrici. In quest’ultimo caso non si applica la maggiorazione del 26,50% per spese generali ed utili di impresa (che si ritiene compensata nello sconto praticato dai grossisti in fase di acquisto) ma si applica direttamente lo sconto offerto sul prezzo base di listino;
b) manodopera: si applica lo sconto offerto sulla maggiorazione del 26,50% per spese generali e utili di impresa, al costo orario indicato nei Prezzari;
c) oneri per la sicurezza di cantiere e oneri per la sicurezza per l'eliminazione o la riduzione dei rischi da interferenze (se presenti): sono valutati senza alcun ribasso.
Art. 20 – PAGAMENTI
1. I pagamenti relativi all’esecuzione degli interventi oggetto di ogni singolo ordine, verranno effettuati, previo accertamento dell’avvenuta regolare esecuzione e anche a seguito della presentazione di ogni eventuale documentazione/certificazione richiesta dalle vigenti normative e dietro presentazione di regolare fattura elettronica.
2. La ditta appaltatrice dovrà, a fine mese, emettere fattura relativa ai lavori eseguiti e terminati nel mese in corso.
3. Ogni pagamento, che verrà effettuato, ai sensi delle vigenti normative, entro trenta giorni dalla ricezione della fattura elettronica mediante l’emissione di un ordinativo di pagamento, è comunque subordinato all’acquisizione del DURC in corso di validità che evidenzi una situazione di regolarità contributiva nonché alla verifica delle dichiarazioni e/o autocertificazioni rese nella domanda di partecipazione.
4. L’Amministrazione potrà verificare in occasione di ogni pagamento all’Impresa l’assolvimento, da parte della stessa, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
Art. 21 – CESSIONE DEL CONTRATTO
E’ vietata la cessione del contratto, sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
Art. 22 – GARANZIA DEFINITIVA
1. Ai sensi dell’articolo 103 c. 1 del Codice dei contratti, e dell’articolo 123 del Regolamento, è richiesta una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale; se il ribasso offerto dall’aggiudicatario è superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); se il ribasso offerto è superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.
2. La garanzia fideiussoria a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all’art. 93 c. 3 del Codice dei contratti. La garanzia è presentata in originale alla Stazione Appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto.
3. La Stazione Appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria.
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4. Ai sensi dell’articolo 103 c. 3 del Codice dei contratti, la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della Stazione Appaltante, che aggiudica l'appalto all’operatore economico che segue nella graduatoria.
Art. 23 – RIDUZIONE DELLE GARANZIE
1. Ai sensi dell’ articolo 93 c. 7 del Codice dei contratti, l'importo della garanzia definitiva è ridotto al 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. La certificazione deve essere stata rilasciata per il settore EA28 e per le categorie di pertinenza.
2. Il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato dall’annotazione in calce alla attestazione SOA ai sensi dell’articolo 63, comma 3, del Regolamento e per lavori di importo non superiore a 150.000 euro da separata certificazione ai sensi del comma 1.
Art. 24 – OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL’APPALTATORE
1. Ai sensi dell’articolo 103 c. 7, del Codice dei contratti, l’appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.
2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di sottoscrizione del contratto e cessa con lo scadere dell’appalto.
3. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore.
4. L’Appaltatore dovrà esonerare e sollevare l’Amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilità civile, diretta e indiretta, per danni a persone o cose conseguenti alla propria attività ed a quella dei suoi collaboratori. A copertura della predetta responsabilità l’Appaltatore dovrà stipulare adeguata polizza RCT/RCO, per un massimale non inferiore ad Euro 1.500.000,00 per danni provocati a cose e/o persone da atti eseguiti o ordinati da dipendenti dell’Appaltatore o comunque in dipendenza diretta o indiretta dell’esecuzione del servizio.
Art. 25 – ADEMPIMENTI PRELIMINARI IN MATERIA DI SICUREZZA
1. L’appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest’ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva e comunque prima della sottoscrizione del contratto:
a) il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, oppure, in alternativa, ai fini dell’acquisizione d’ufficio, l’indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA;
b) i dati necessari all’acquisizione d’ufficio del DURC;
c) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81. Se l’impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell’articolo 29, comma 5, primo periodo, del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, la valutazione dei rischi è effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti;
d) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all’articolo 14 del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81
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2. Per ciascun lavoro di manutenzione che sarà affidato, l’appaltatore dovrà predisporre e trasmettere alla Stazione Appaltante il piano di sicurezza sostitutivo e/o il piano operativo di sicurezza.
Art. 26 – NORME DI SICUREZZA GENERALE E SICUREZZA NEI CANTIERI
1. Anche ai sensi, ma non solo, dell’articolo 97, comma 1, D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, l’appaltatore è obbligato:
a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81e all’allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nei cantieri che saranno oggetto di ciascun affidamento di lavori di manutenzione;
b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell’osservanza delle disposizioni degli articolo da 108 a 155 del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto;
c) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;
d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione dei cantieri, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.
2. L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
3. L’appaltatore garantisce che le lavorazioni siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».
4. Ai sensi dell’art. 26 del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, prima dell’avvio di ciascun lavoro di manutenzione dovrà essere redatto il documento di valutazione dei rischi dovuti ad interferenze (DUVRI), nel quale dovranno essere indicate le misure da adottare per eliminare e, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze tra le attività della stazione appaltante e le attività condotte dall’appaltatore.
5. L’appaltatore, prima dell’avvio di ogni lavorazione, dovrà prendere visione della documentazione relativa alla valutazione dei rischi presenti all’interno dell’Ateneo, disponibile sul sito web dell’Ateneo all’indirizzo xxxxx://xxxxxxxx.xxxxx.xx/xxxxxxxxx
Art. 27 – SUBAPPALTO
Ai sensi del’’articolo 105 c.4 lettera a) del Codice dei contratti, non è ammesso il subappalto.
Art. 28 – CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA
1. L’appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l’appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
b) i suddetti obblighi vincolano l’appaltatore anche se non è aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
c) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
2. Ai sensi dell’articolo 30 c. 6 del Codice dei contratti, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’appaltatore, la Stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate.
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3. In ogni momento il RUP può richiedere all’appaltatore copia del libro unico del lavoro di cui all’articolo 39 della legge 6 agosto 2008, n. 133, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell’appaltatore.
4. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del D.lgs 9 aprile 2008,
n. 81, nonché dell’articolo 5, comma 1, primo periodo, della L. 13 agosto 2010, n. 136, l’appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato nei lavori una apposita tessera di riconoscimento, esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.
5. La violazione degli obblighi comporta l’applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 4 che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del D.lgs. 23 aprile 2004, n. 124.
Art. 29 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
1. Costituiscono causa di risoluzione del contratto, e la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante lettera raccomandata, anche mediante posta elettronica certificata, con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, i seguenti casi:
a) il verificarsi di una delle situazioni di cui all’art. 108 del Codice dei Contratti;
b) inadempimento alle disposizioni della stazione appaltante riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;
d) inadempimento accertato alle norme di legge in merito alla prevenzione degli infortuni, alla sicurezza sul lavoro e alle assicurazioni obbligatorie del personale;
e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo;
f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dall’ordine;
g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dei lavori di manutenzione;
i) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l’accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell’A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all’articolo 51 del D.lgs 9 aprile 2008, n. 81;
j) violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti,
k) applicazione di una delle misure di sospensione dell’attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del D.lgs 9 aprile 2008, n. 81ovvero l’azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Decreto;
2. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione Appaltante è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, anche mediante posta elettronica certificata, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.
Art. 30 – ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE
1. Sono a carico dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:
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a) la fedele esecuzione dei lavori di manutenzione richiesti e degli ordini impartiti per quanto di competenza, in conformità alle pattuizioni contrattuali. In ogni caso l’appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del codice civile;
b) ogni onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell’opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso;
c) l’assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni dell’appaltatore a termini di contratto;
d) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato;
e) la concessione, su richiesta della stazione appaltante, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi negli appalti oggetto dei singoli ordini, l’uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all’esecuzione dei lavori che la Stazione Appaltante intenderà eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dalla Stazione appaltante, l’appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l’impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;
f) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto;
g) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l’esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l’appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l’uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
h) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l’illuminazione notturna del cantiere;
i) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori;
j) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal presente capitolato o precisato da parte della Stazione Appaltante con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;
k) l’idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della Stazione Appaltante; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell’appaltatore l’obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato o insufficiente rispetto della presente norma;
l) l’adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell’appaltatore, restandone sollevati la Stazione Appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.
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m) la pulizia, prima dell’uscita dal cantiere, dei propri mezzi e l’accurato lavaggio giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate durante l’esecuzione dei lavori, compreso la pulizia delle caditoie stradali;
n) la dimostrazione dei pesi, a richiesta della Stazione Appaltante, presso le pubbliche o private stazioni di pesatura.
o) gli adempimenti di cui alla L. 5 novembre 1971, n. 1086, deposito della documentazione presso l’ufficio comunale competente e quant’altro derivato dalla legge sopra richiamata;
p) il divieto di autorizzare Xxxxx alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere oggetto dei singoli ordini salvo esplicita autorizzazione scritta della Stazione Appaltante;
q) l’ottemperanza alle prescrizioni previste dal DPCM 1 marzo 1991 e successive modificazioni in materia di esposizioni ai rumori;
r) l’installazione e il mantenimento in funzione per tutta la necessaria durata dei lavori la cartellonista a norma del codice della strada atta ad informare gli utenti qualora fosse necessaria una variazione della viabilità interna al Campus Universitario;
s) l’installazione di idonei dispositivi e/o attrezzature per l’abbattimento della produzione delle polveri durante tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi;
t) l’adozione delle prescrizioni della Stazione Appaltante in merito all’orario quotidiano per lo svolgimento dei lavori di manutenzione e all’ordine da osservare per ciascuna delle prestazioni oggetto dell’intervento;
2. Ai sensi dell’articolo 4 della L. 13 agosto 2010, n. 136 la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività del cantiere deve essere facilmente individuabile; a tale scopo la bolla di consegna del materiale deve indicare il numero di targa dell’automezzo e le generalità del proprietario nonché, se diverso, del locatario, del comodatario, dell’usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque la stabile disponibilità.
3. L’appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione Appaltante, interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.
4. In caso di danni causati da forza maggiore a opere e manufatti, i lavori di ripristino o rifacimento sono eseguiti dall’appaltatore ai prezzi di contratto decurtati nella misura prevista dall’articolo 32, comma 2, lettera c), del Regolamento.
Art. 31 – CONFORMITÀ AGLI STANDARD SOCIALI
1. I materiali, le pose e i lavori oggetto degli appalti affidati con ordini devono essere prodotti, forniti, posati ed eseguiti in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, e in ogni caso in conformità con le Convenzioni fondamentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Gli standard sono riportati nella dichiarazione di conformità utilizzando il modello di cui all’Allegato «I» al decreto del Ministro dell’ambiente 6 giugno 2012 (in G.U. n. 159 del 10 luglio 2012), che deve essere sottoscritta dall'appaltatore prima della stipula del contratto.
2. Al fine di consentire il monitoraggio, da parte della Stazione Appaltante, della conformità ai predetti standard, l'appaltatore è tenuto a:
a) informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto del presente appalto, che la Stazione Appaltante ha richiesto la conformità agli standard sopra citati nelle condizioni d'esecuzione dell’appalto;
b) fornire, su richiesta della Stazione Appaltante ed entro il termine stabilito nella stessa richiesta, le informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle attività riguardanti la conformità agli standard e i riferimenti dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura;
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c) accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche ispettive relative alla conformità agli standard, condotte della Stazione Appaltante o da soggetti indicati e specificatamente incaricati allo scopo da parte della stessa Stazione Appaltante;
d) intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura, eventuali ed adeguate azioni correttive, comprese eventuali rinegoziazioni contrattuali, entro i termini stabiliti dalla Stazione Appaltante, nel caso che emerga, dalle informazioni in possesso della stessa, una violazione contrattuale inerente la non conformità agli standard sociali minimi lungo la catena di fornitura;
e) dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita alla Stazione Appaltante, che le clausole sono rispettate, e a documentare l'esito delle eventuali azioni correttive effettuate.
3. Per le finalità di monitoraggio di cui al comma 2 la Stazione Appaltante può chiedere all’appaltatore la compilazione dei questionari in conformità al modello di cui all’Allegato II al decreto del Ministro dell’ambiente 6 giugno 2012.
4. La violazione delle clausole in materia di conformità agli standard sociali di cui ai commi precedenti, comporta l'applicazione della penale nella misura di cui all’articolo 15, comma 1 del presente CSA, con riferimento a ciascuna singola violazione accertata in luogo del riferimento ad ogni giorno di ritardo.
Art. 32 – GESTIONE DEI MATERIALI DI RISULTA
1. Ogni materiale di risulta prodotto nel corso degli interventi (detriti, dispositivi sostituiti, imballaggi, ecc.) dovrà essere immediatamente allontanato a cura dell’Impresa ed il rifiuto così prodotto dovrà essere adeguatamente gestito.
2. Si precisa che, nel corso delle diverse attività svolte dal personale dell’Impresa, quest’ultima si configurerà sempre come “produttore” di ogni rifiuto risultante.
Pertanto, in applicazione della normativa in materia, con specifico riferimento al D.lgs. 03 aprile 2006 n.152, la gestione dei vari rifiuti dovrà essere svolta a cura dell’Impresa medesima.
3. Su specifica richiesta della Stazione Appaltante l’Impresa sarà tenuta a consegnare copia di tutta la documentazione comprovante la corretta gestione dei rifiuti ai sensi della normativa vigente.
Art. 33 – CUSTODIA DEI CANTIERI
1. E’ a carico e a cura dell’appaltatore la custodia e la tutela dei cantieri, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione Appaltante e ciò anche durante i periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna da parte della Stazione Appaltante.
Art. 34 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
1. L’appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto.
Qualora l’appaltatore non assolva agli obblighi previsti dal richiamato art. 3 per la tracciabilità dei flussi finanziari, il contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo articolo.
L’Amministrazione verifica in occasione di ogni pagamento all’appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l’assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei fluissi finanziari.
Art. 35 – SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE
Il contratto potrà intendersi stipulato mediante scambio di lettere ai sensi dell’art. 1346 del Codice civile e dell’art. 334 co. 2 del D.P.R. 207/2010 o mediante stipula attraverso procedura telematica su mercato elettronico della pubblica amministrazione.
1. Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa:
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a) le spese contrattuali, se previste;
b) le tasse e gli altri oneri per l’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l’esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
c) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto, ove previste;
d) le eventuali spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione dei lavori.
2. Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui al comma 1, le maggiori somme sono comunque a carico dell’appaltatore e trova applicazione l’articolo 8 del C.G.
3. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto degli ordini di lavori di manutenzione.
4. Il contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l’I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato Speciale si intendono I.V.A. esclusa se non diversamente specificato.
Art. 36 – DISPOSIZIONI A TUTELA DELLA PRIVACY
1. I dati personali/sensibili raccolti da questa Amministrazione saranno trattati ed utilizzati per le sole finalità inerenti lo svolgimento del presente appalto, nel rispetto delle norme di cui al D. lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
2. L'Impresa, sempre ai sensi del suddetto decreto legislativo, in qualità di "responsabile" del trattamento dei dati dell’Università degli Studi di Genova, dovrà assicurare, nel rispetto delle proprie modalità organizzative, l’osservanza di tutte le misure di tutela e le prescrizioni di legge. In particolare, nell'esecuzione del contratto, l'Impresa avrà l'obbligo di informare il proprio personale incaricato del trattamento dei dati sugli obblighi di riservatezza.
3. Fatte salve le disposizioni legislative o regolamentari che consentono la comunicazione di dati a terzi, sono altresì permesse le comunicazioni a terzi ove necessarie per lo svolgimento dell’appalto purché detti soggetti siano contrattualmente vincolati all’Impresa esecutrice al rispetto di quanto previsto nel presente articolo. In nessun caso è consentita la diffusione dei dati personali.
Art. 37 – CONTROVERSIE
1. Per tutte le controversie che dovessero sorgere sulla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e scioglimento del contratto, sarà competente esclusivamente il foro di Genova.
Art. 38 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
1. Il Responsabile del Procedimento è il Xxxx. Xxxxx Xxxxxxx.
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