CONTRATTO DI FRANCHISING
CONTRATTO DI FRANCHISING
tra
La società SOLIF srl con sede in Xxxxxxxxx, Xxx xx Xxx Xxxxxx xx000/X (Franchisor) Partita IVA e C.F. 02396940468 qui rappresentata dal legale rappresentante Xxxx Xxxxxxxxxx
Nato a Lucca il 20/02/1972 con codice fiscale XXXXXX00X00X000X e residente nel comune di Capannori provincia di Lucca
e
La ditta xxxxx con sede in xxxxx, Corso xxxxx n.xx (Franchisee)
Partita IVA xxxxxxxxxxxx e C.F. xxxxxxxxxxxxx
qui rappresentata dal legale rappresentante xxxxxx xxxxxxxxxx natx a xxxxxxx il x/xx/xxxx con codice fiscale xxxxxxxxxxxxxxxxxx e residente nel comune di xxxxxxxx provincia di xxxxxxx
Premesso
- che il Franchisor è titolare di diritti esclusivi, aventi per oggetto il segno distintivo La Gabbianella, in ogni sua forma, in seguito denominato anche “Marchio”;
- che il Franchisor ha realizzato, sia in Italia che all’estero una rete di distribuzione per i prodotti contraddistinti dal Marchio, caratterizzata da una originale formula commerciale contraddistinta con il termine di “Metodologia”
- che il Franchisor concede l’uso del Marchio e delle insegne di sua proprietà al Franchisee.
Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:
Tutte le forniture, i servizi, i diritti e gli obblighi di cui al presente contratto si intendono riferiti alla società sopra individuata come Franchisee ed esclusivamente per il punto vendita al pubblico situato xxxxxxxx in Corso xxxxxx x.xxx che il Franchisor autorizza ad aprire con l’insegna “La Gabbianella” ai patti ed alle condizioni che seguono:
1. A fronte della concessione in uso delle insegne e del Marchio di impresa, mediante inserimento nella rete distributiva dei negozi denominati “La Gabbianella” e della Metodologia di vendita dei prodotti fabbricati e/o selezionati dal Franchisor con i propri marchi, la ditta xxxxxxxxxxxx si impegna a realizzare il punto vendita in Corso xxxxxxxx ad xxxxxxxx, secondo le modalità meglio descritte negli allegati al presente contratto che, sottoscritti specificatamente, ne formano parte integrante.
2. La SOLIF srl si impegna a assistere la rimodulazione, se necessario, degli arredi per l’ allestimento del punto vendita con le caratteristiche ed alle condizioni previste dagli allegati alla presente scrittura n°1 e n°2, mentre i l Franchisee si impegna ad eseguire i lavori nei modi e termini previsti dal n0 4. La spesa per l’ allestimento del negozio è a carico del Franchisee, secondo le modalità meglio descritte negli allegati 2 e 3 comma 1 del presente contratto che, sottoscritti
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specificatamente, ne formano parte integrante.
3 . Il Franchisee si impegna a mantenere un l ivello di articoli in vendita concordato con la SOLIF srl, da essa prodotti o commercializzati dalle aziende concessionarie del Marchio. Gli articoli e merci dalla Solif proposti non potranno diminuire in quantità e valore se non con autorizzazione scritta da parte del Franchisor, l 'impianto base concordato avrà un valore di almeno Euro 18. 000 ( diciottomila Euro) + i . v. a. avente per oggetto le seguenti l inee: CERAMICA, VETRO, LEGNO, TESSUTI, ALLUMINIO, loro accessori ed altre l inee di prodotti selezionati dal Franchisor. Il franchisee si impegna a non diminuire i l valore dell'impianto base presente in negozio pur potendo modificare gli equilibri fra i vari settori merceologici. Il pagamento dell’ impianto iniziale avverrà secondo le modalità stabilite nell’ allegato n. 3, comma secondo, del presente contratto che, sottoscritto specificatamente, ne forma parte integrante.
4 . Il Franchisor suggerirà i prezzi al dettaglio indicativi, senza che questo implichi alcun obbligo da parte del Franchisee di applicarli.
Il Franchisee, in ogni caso, si impegna a non effettuare vendite sotto costo. Eventuali saldi e/o liquidazioni della merce dovranno essere autorizzati per iscritto dal Franchisor. Il mancato adempimento della presente clausola costituisce causa di risoluzione del presente contratto.
5 . Per il periodo di anni 1(uno), necessario a verificare la buona rotazione della merce, la SOLIF s.r.l si impegna, se richiesto dal franchisee, a sostituire o far sostituire da aziende partner che lo prevedono eventuali Prodotti che restino invenduti per sei mesi dall'inaugurazione del Punto Vendita La Gabbianella con altri prodotti delle linee presenti sull'ultimo listino in vigore.
6 . L’apertura del punto vendita allestito essendo un negozio avviato è avvenuta a xxxxx 20xx
7 . Il Franchisee è obbligato a prendere parte ai corsi presso gli uffici di Lucca del Franchisor o in altre sedi indicate dal Franchisor, per la conoscenza delle metodologie. La società Franchisor si impegna, a provvedere ad un corso di addestramento destinato ad un massimo di 3 (tre) persone, su indicazione della società Franchisee; il corso avrà una durata di 2 (due) giorni o più, come da eventuali accordi, per completare il programma di formazione. Almeno una volta l’anno, il Franchisee dovrà prendere parte ad un incontro con gli altri Franchisee, presso la sede di Lucca del Franchisor o in altre sedi indicate dal Franchisor, per discutere le novità di sviluppo e per assistere alla presentazione delle nuove linee di prodotto. I costi degli incontri sono a carico del Franchisor, ad esclusione di quelli di viaggio. Si prevede la possibilità di effettuare i corsi in videoconferenza e/o comunque con le tecnologie di comunicazioni ritenute più adatte dal Franchisor.
8 . E’ vietato qualsiasi utilizzo del Marchio che non sia previsto nel presente contratto o negli allegati (e, in particolare, nell’allegato n°6). Il mancato
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adempimento della presente clausola costituisce causa di risoluzione immediata del presente contratto.
9 . Il presente contratto avrà la durata di anni 5 (cinque) e verrà automaticamente rinnovato per un periodo di anni 1 (uno) in caso di mancata disdetta da comunicare all’altra parte almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza del contratto, a mezzo di lettera raccomandata. In caso di mancato rinnovo del contratto, tutte le concessioni per l’utilizzo del Marchio decadranno automaticamente.
10 . Al Franchisee, che accetta, viene concesso il franchising esclusivo per il comune di xxxxx.
11 . Il Franchisee si obbliga a non vendere all’interno del negozio “La Gabbianella”, prodotti non contraddistinti dal marchio La Gabbianella se non autorizzato per iscritto dal Franchisor. Il mancato adempimento della presente clausola costituisce causa di risoluzione immediata del presente contratto. Si stabilisce sin d'ora la possibilità di vendere articoli marchiati Xxxxxxxx Xxxxx, Tappeti della Yuta & Co e Xxxxxxx Xxxxxxx (le quantità degli articoli presenti in negozio dovrà essere simile a quella presente nell'impianto iniziale dell'allestimento del negozio)
12 . Il Franchisee ha obbligo di pagamento di royalties nella misura stabilita nell’allegato xx.
13 . Il mancato adempimento alle disposizioni del presente contratto costituisce causa di risoluzione dello stesso. In particolare, ciascuna parte ha diritto di risolvere i l presente contratto, qualora l’ inadempimento della controparte non sia rimediabile o, comunque, non venga rimediato entro un periodo di 30 ( trenta) giorni dal momento in cui esso sia stato contestato.
14. Il presente contratto non potrà essere oggetto di cessione per nessun motivo, neppure in caso di cessione di azienda o di ramo di azienda.
15 . In ogni caso, il contratto potrà essere interrotto dal Franchisee, previa notifica per iscritto, qualora il Franchisor sia messo in liquidazione volontaria o coattiva (a meno che non sia per motivi di ricostituzione o fusione); qualora venga nominato un curatore, per una parte o per tutti i beni del Franchisor; qualora il Franchisor faccia un atto di cessione o di concordato fallimentare a favore dei propri creditori.
Analogamente, il contratto potrà essere interrotto dal Franchisor, previa notifica per iscritto, qualora il Franchisee sia messo in liquidazione volontaria o coattiva (a meno che non sia per motivi di ricostituzione o fusione); qualora venga nominato un curatore, per una parte o per tutti i beni del Franchisee; qualora il Franchisee faccia un atto di cessione o di concordato fallimentare a favore dei propri creditori.
16 . Il Franchisor fornirà al Franchisee, per tutta la durata del presente contratto, una copia del Manuale Operativo, aggiornandolo periodicamente. Il manuale potrà essere fornito anche in formato digitale.
17 . Il Franchisor garantisce la propria piena ed esclusiva proprietà del segno
distintivo “La Gabbianella” e si obbliga a tenere indenne e garantire il Franchisee da ogni qualsiasi contestazione relativa.
18 . Il Franchisor si impegna a:
18 . 1 perfezionare e sviluppare la Metodologia ed a provvedere ad ogni ulteriore addestramento del Franchisee, secondo necessità e come periodicamente il Franchisor ritenga necessario, per fronte dei suddetti miglioramenti e sviluppi; 18 . 2 sostenere il Franchisee nell’impegno di promuovere l’Attività Com- merciale ed i Prodotti, ed in particolare di fornire campioni dei Prodotti ed informazioni aggiornate sugli stessi;
18 . 3 fornire alla società Franchisee, appena disponibili, gli ultimi cataloghi in copia cartacea o digitale, relativi ai prodotti;
18 . 4 conservare la Proprietà Intellettuale per tutto il periodo di validità del presente contratto, senza provocare né consentire ad alcuno o ad alcunché danni o rischi della stessa o della titolarità del Franchisor.
19 . Analogamente, il Franchisee si impegna a utilizzare la Metodologia sviluppata dal franchisor e a partecipare all’attività di addestramento prevista dal Franchisor, secondo necessità e come periodicamente il Franchisor ritenga necessario, per fronte dei suddetti miglioramenti e sviluppi.
20 . Il Franchisor garantisce di essere beneficiario della Proprietà Intellettuale e che la stessa non viola alcun diritto di terzi.
21 . Ciascuna delle parti garantisce di avere facoltà di sottoscrivere il contratto.
22 . Ciascuna delle parti garantisce di essere economicamente e giuridicamente autonoma.
23 . Il Franchisor garantisce di essere un soggetto iscritto al registro italiano dell’I.V.A., o all’equivalente fiscale in Italia, ed il Franchisee garantisce di essere un soggetto iscritto al registro dell’I.V.A.
24 . I termini di consegna della merce sono indicati nell’allegato alla presente scrittura n°8 che, sottoscritto specificatamente, ne forma parte integrante.
25 . Entrambe le parti si ritengono sollevate dai rispettivi obblighi in caso di situazioni di emergenza nazionale, guerra, norme governative, o di qualsiasi altra causa indipendente dal controllo delle parti, che renda impossibile l’attuazione del contratto.
26 . Nella eventualità che il presente contratto contenga clausole che autorità giudiziarie o altre autorità competenti dichiarino nulle, illegali o inapplicabili, le parti modificheranno le clausole in questione nella maniera più ragionevole per consentire alle parti di perseguire in modo legale i propri intendimenti; le restanti clausole del contratto continueranno peraltro ad essere pienamente valide.
27 . Il presente contratto contiene tutti i reciproci vincoli fra le parti e sostituisce eventuali precedenti accordi, scritti o orali; tali eventuali accordi divengono nulli a partire dalla data di sottoscrizione del presente contratto.
28 . Foro competente per qualsiasi controversia che dovesse insorgere circa l’efficacia, l’applicazione, l’esecuzione e l’interpretazione del presente contratto è il Foro di Lucca e la legge applicabile è quella italiana.
29. Si allegano alla presente scrittura, affinché debitamente sottoscritti dalle parti ne formino parte integrante e sostanziale, i seguenti documenti:
1) Progetto;
2) Preventivo;
3) Condizioni di Pagamento;
4) Programma dei Lavori;
5) Royalties;
6) Modalità di gestione.
7) Termini di consegna
8) Definizioni
9) Fee d’Ingresso
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Il Franchisor Il Franchisee
ai sensi del D.LGS. 30/06/2003 N.196, codice in materia di protezione dei dati personali, il franchisor, in qualità di titolare del trattamento di tutti i dati franchisee è tenuto a fornire informazioni riguardanti l'utilizzo di tali dati personali ed il frachisee ne autorizza l’utilizzo.
Per la società
SOLIF s.r.l.
sottoscritto da ……………………………………….. ……………………………….....
(Firma dell’Amministratore) (In stampatello Nome e Cognome) in data ,
davanti al sottoscritto testimone
(Firma del Testimone) …………………………………………………………….…………
(Nome)…………………………………………………………………..………….…….……
(Indirizzo) ………………………………………………………………………..……….…..
Per la società
Xxxxxxxx xxxxxx
sottoscritto da ………………………………….. ………………………………..
(Firma dell’Amministratore) (In stampatello Nome e Cognome) in data ,
davanti al sottoscritto testimone
(Firma del Testimone) …………………………………….…………………………………
(Nome)……………………………………………………..……………..……………………
(Indirizzo) ……………………………………………..……………….……………………..
Ai sensi e agli effetti degli Articoli 1341 e 1342 del codice civile, le parti dichiarano di aver preso visione e di accettare specificatamente le seguenti clausole: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 e 29.
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Allegato 1 PROGETTO
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Allegato 2 PREVENTIVO
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Restano di competenza del Franchisee e sono esclusi dal preventivo:
-Opere murarie
-Tinteggiatura dei locali
-Controsoffitti
-Pavimentazione concordata
-Impianto elettrico generale
-Condizionamento e antincendio
-Toilette
-Infissi e vetrine
-Cartongesso
-Permessi e Autorizzazioni
-Trasporto arredi
-Assistenza all'allestimento del negozio (n.1/2 persone di fatica per scarico mobili e merce da camion + una persona per sballaggio
merce e sistemazione scatole)
-Tutto ciò che non è espressamente previsto dal contratto
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Allegato 3 CONDIZIONI DI PAGAMENTO
1. Fornitura di arredi
Il Franchisor si impegna a fornire al Franchisee gli arredi necessari alla realizzazione del punto vendita La Gabbianella. Il Franchisee si impegna a corrispondere alla SOLIF s.r.l. (Franchisor) le somme specificate nell’allegato n° 2 del contratto, secondo le seguenti modalità:
Alla firma del contratto di franchising, il Franchisee corrisponderà al Franchisor la somma di Euro xxxxx+iva = Euro xxxxxx,00 (xxxxxxxxxx/00 Euro)
Euro xxxxx+iva= Euro xxxxxx,xx (xxxxxxxxxxx/xx Euro) il giorno della partenza merci e arredi dagli stabilimenti del Franchisor (2giorni prima del montaggio del punto vendita)
2 . Impianto iniziale prodotti e merci.
Il Franchisor si impegna a fornire al Franchisee, l’impianto iniziale dei prodotti e delle merci necessari all'allestimento del punto vendita.
L'impianto merce verrà pagato alla firma del contratto per un importo di euro xxxxx+iva = Euro xxxxxxx,00 (xxxxxxxxx/00 euro) ed Euro xxxxxxx,00+iva= Euro xxxxxx,00 (xxxxxxxxxx/00) alla partenza della merce dallo stabilimento produttivo (2giorni prima del montaggio del punto vendita), il saldo fattura con titoli a xxxxxxxxgg dalla presentazione fattura. (durante l’allestimento)
3 . Riassortimento dei prodotti e delle merci.
Il Franchisee si impegna a corrispondere al Franchisor gli importi specificati nelle fatture emesse relativamente ai futuri ordini di acquisto come segue:
il pagamento ricevuta bancaria a 30gg. Data fattura Fine Mese.
4. Royalties.
Si prevede il pagamento di Royalties nella misura fissa di euro XXX,xx + iva
Mensili con emissione di RIBA mensile o richiesta di bonifico bancario. Nel caso di canoni mensili raggruppati il pagamento sarà anticipato alla prima scadenza. Si potranno richiedere fino a 4 mensilità anticipate.
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Allegato 4 PROGRAMMA DEI LAVORI
dopo il xx xxxx e comunque entro il xx xxxx (con data da definire), verranno effettuati i lavori di
Scarico mobili e Montaggio allestimento merce e magazzino allestimetno vetrine
durante la fase di scarico mobili e allestimento merce oltre al personale del negozio
il franchisee deve mettere a disposizione 1/2 persona per movimentazione mobili, sistemazione
magazzino e smaltimento imballi in eccesso,
Il franchisee deve provvedere alla realizzazione e montaggio dell’insegna esterna al punto vendita
entro il xxx xxxxxx 20xx APERTURA
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Allegato 5
ROYALTIES
Si prevede il pagamento di Royalties nella misura fissa di euro XXX,xx + iva Mensili
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Allegato 6 MODALITÀ DI GESTIONE
1. Il Franchisor concede al Franchisee l’utilizzo del Marchio e delle insegne di proprietà del Franchisor, limitatamente al punto vendita posto in xxxx Corso xxxxxx x.xxx.
2. Il Franchisor si impegna: a fornire al Franchisee, il quale è tenuto ad avvalersene, consulenza commerciali, pubblicitarie e di marketing per tutta la durata del contratto; ad effettuare su richiesta del Franchisee ed a spese dello stesso, corsi di addestramento ed aggiornamento al personale di vendita e all’altro personale del punto vendita per promuovere la rete distributiva dei prodotti contraddistinti dal Marchio.
3. Il Franchisee dovrà: attenersi alle disposizioni del Franchisor affinché il locale, destinato ad essere Punto Vendita nel Territorio, risulti idoneo ad essere allestito con l’immagine e l’arredamento da questo previsti; rispettare tutte le procedure stabilite dal Franchisor, in particolare, per l’esposizione dei prezzi, la sistemazione dei prodotti ed il mantenimento delle loro scorte minime all’interno del punto vendita; comunicare al Franchisor i dati relativi alle vendite ed ogni altra informazione necessaria a migliorare la commercializzazione dei prodotti ed accettare ispezioni da parte di persone incaricate dal Franchisor che accertino la regolarità ed il rispetto dell’immagine La Gabbianella e dei relativi impegni sottoscritti nel presente con- tratto; informatizzare il proprio punto vendita con procedure fornite dal Franchisor o compatibili con il sistema informativo dello stesso, concedendo al Franchisor il diritto di accesso ai propri archivi informatici e dati trattati; adoperare i prezzi al dettaglio indicativi suggeriti dal Franchisor come guida per fissare i prezzi di vendita al dettaglio, tenendo conto delle normative in vigore nel Territorio e delle eventuali modifiche o aggiunte ad esse; richiedere preventiva autorizzazione per ogni eventuale uso del Marchio con modalità diverse da quelle previste dal presente contratto.
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Allegato 7
TERMINI DI CONSEGNA E SPESE DI TRASPORTO
Termini di consegna:
Articoli in ceramica: 40 giorni dalla conferma d’ordine;
Tutti gli altri prodotti, : 15-25 giorni dalla conferma d’ordine.
Per i costi di trasporto e spedizione, il Franchisor si atterrà alle percentuali calcolate sul valore dei prodotti spediti, come di seguito specificato:
da Euro 0 | a Euro 100,00 | fisso € 15,00 |
da Euro 100,01 | a Euro 300,00 | fisso € 20,00 |
da Euro 300,01 | a Euro 99.999.999,00 | 3% |
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Allegato 8 DEFINIZIONI
“Proprietà Intellettuale”
Include tutti i copyright registrati e non, i progetti, i marchi, i brevetti, i procedimenti e i nomi commerciali, l'avviamento di qualsiasi nome commerciale, tutti i procedimenti segreti, tutte le informazioni riservate di cui è titolare il Franchisor, ivi compreso il Marchio.
“Punto Vendita La Gabbianella”
Il termine indica un punto vendita posto sul Territorio, specializzato nella vendita dei Prodotti ed operante con il nome La Gabbianella.
“Metodologia”
Il termine indica l’attività condotta in base al Manuale Operativo, con l’impiego della Proprietà Intellettuale e di tutti i necessari know-how, segreti commerciali, metodi di operatività, insegne, materiale identificativo, metodi pubblicitari, stile e carattere dell’attrezzatura, impegni assicurativi; tutto come da specifiche contenute sul Manuale Operativo.
“Manuale Operativo"
Il Manuale Operativo standard del Franchisor, periodicamente aggiornato.
“Territorio”
Il termine indica il comune di xxxxxxx.
“Marchio/Marchio La Gabbianella”
Il termine indica tutti i marchi autorizzati, registrati e non, del Franchisor (se presenti), nonché logo, progetti e tutte le denominazioni commerciali specificate nell’allegato alla presente scrittura n. 9, o in base alle integrazioni o sostituzioni eventualmente operate, di tanto in tanto, dal Franchisor.
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Allegato 9
FEE D’INGRESSO E CLAUSOLA PENALE
Si prevede il pagamento della Fee d’ingresso per Euro x.xxx,00+iva= Euro xxxxx,00 (xxxxxxxxxxxxxxxx/00 Euro) da corrispondere alla firma del contratto di franchising. La fee d’ingresso viene calcolata, prendendo a riferimento, anche se non in modo vincolante, gli abitanti residenti nel bacino d’utenza di esclusiva del negozio; con il pagamento di Euro 0,05 ad abitante e con un minimo di Euro 3.000,00+iva
Qualora il Franchisee, nella gestione del negozio, non rispetti quanto previsto nell’allegato 6 del contratto relativo alle modalità di gestione, dovrà corrispondere a titolo di penale un importo pari a Euro 25.000(venticinquemila Euro), salvo, in ogni caso, il diritto al maggior danno.
Tale importo sarà comunque corrisposto dal Franchisee in caso di violazione della clausola n. 14 del contratto di franchising.
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Ai sensi e agli effetti degli Articoli 1341 – 1342 del codice civile, le parti dichiarano di aver preso visione e di accettare specificatamente i seguenti allegati:
- Allegato 1 (PROGETTO);
- Allegato 2 (PREVENTIVO);
- Allegato 3 (CONDIZIONI DI PAGAMENTO: 1. Fornitura di arredi; 2. Impianto iniziale prodotti e merci; 3. Riassortimento dei prodotti e delle merci; 4. Royalties);
- Allegato 4 (PROGRAMMA DEI LAVORI);
- Allegato 5 (ROYALTIES);
- Allegato 6 (MODALITÀ DI GESTIONE: clausole 1, 2 e 3);
- Allegato 7 (TERMINI DI CONSEGNA E SPESE DI TRASPORTO);
- Allegato 8 (DEFINIZIONI: Proprietà Intellettuale; Punto Vendita La Gabbianella; Metodologia; Manuale Operativo; Territorio; Marchio/Marchio La Gabbianella);
- Allegato 9 (FEE D’INGRESSO E CLAUSOLA PENALE).
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