Contract
Procedura aperta per l’affidamento dei servizi assicurativi della Regione Xxxxxx Xxxxxxx - Rischio RCT Fauna Selvatica (Sezione A) e Rischio RCT/RCO (Sezione B)
Allegato 2 – Capitolato Tecnico
Polizza della Responsabi lità Civile verso Terzi SEZIONE A) RCT FAUNA
SEZI ONE B) RCT/ O
La presente polizza è stipulata t ra il Contraente
REGI ONE XXXXXX - ROMAGNA |
Xxxxx Xxxx Xxxx, x.00 |
00000 Xxxxxxx |
80062590379 |
CIG |
e
Società Assicuratrice |
Durata del contratto
Dalle ore 24.00 del : | XXXXXX |
Rateo ore 24.00 del : | XXXXXX |
Alle ore 24.00 del : | XXXXXX |
Con scadenze dei periodi di assicurazione successivi al primo f issati:
XXXXXX
Alle ore 24.00 di ogni:
Sommari o
XXXXXXX X XXXXX - XXXXXXX 0
Società Assicuratrice 2
DEFINIZIONI 5
DESCRIZIONE D EL RISCHIO ASSICURATO 8
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE 11
Art. 01 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RIS CHIO 11
Art. 02 - PROVA E MODIFICHE DEL CONTRATTO 11
Art. 03 - DURATA DEL CONTRATTO – RINNOVO - PROROGA - DISDETTA 11
Art. 04 - PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA 11
Art. 05 - MASSIMALI DI GARANZIA 12
Art. 06 - VARIAZIONI DI RISCHIO 12
Art. 07 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI DEL CONTRAENTE ALLA SOCIETA’ E VICEVERSA 13
Art. 08 - PREMIO ANNUO 13
Art. 09 - TRATTAMENTO DEI DATI 13
Art. 10 - PREVALENZA 14
Art. 11 - RECESSO DAL CONTRATTO DOPO OGNI DENUNCIA DI SINISTRO 14
Art. 12 - FORO COMPETENTE 14
Art. 13 - ONERI FIS CALI 14
Art. 14 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE 14
Art. 15 - CLAUSOLA BROKER 14
Art. 16 - ALTRE ASSICURAZIONI 15
Art. 17 - ELEZIONE DI DOMICILIO 15
Art. 18 - OBBLIGO DI FORNIRE DATI SULL’XXXXXXXXX XXX XXXXXXX 00
Art. 19 – COASSICURAZIONE E DELEGA (OPERATIVA NEL SOLO CASO DI COASSICURAZIONE EX ART. 1911 C.C) 16
Art. 20 - TRACCIAB ILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 16
Art. 21 – RINUNCIA ALLA RIVALSA 17
Art.22 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO 17
Art.23 – VALIDITA’ TERRITORIALE 17
CONDIZIONI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE RCT 18
Art. 2 4 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE 18
Art. 25 - PRECISAZIONI SULLA QUALIFICA DI "TERZO" 18
Art. 26 - ESCLUSIONI 18
Art. 27 – Franchigia a carico del Contraente 18
Art. 28 – GESTIONE DEI DANNI: A CURA DEL CONTRAENTE PER SINISTRI DI IMPORTO
INFERIORE A QUANTO CONTRA TTUALMENTE STABILITO – S.I.R. (SELF INSURANCE RETENTION) 18
ART.29 - OBBLIGHI DEL CONTRAENTE IN CASO DI XXXXXXXX – DENUNCIA DEI SINISTRI 20
ART. 30 - GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO – SPESE LEGALI 21
Parte lasciata intenzionalmente in bianco
DEFI NI ZI ONI VALI DE PER LE SEZI ONI A) E B)
Alle seguenti definizioni le Parti attribuiscono conv enzionalmente il significato qui precisato:
ASSICURATO : | I l soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione ; sono comprese anche gli Istituti e le Agenzie Regionali. |
ASSICURAZIONE : | La copertura assicurativa offerta dal contratto di assicurazione. |
BROKER: | L’intermediario autorizzato ai sensi incaricato ai sensi del Registro Unico degli intermediari di cui all’art. 109 del D. Lgs. 209/ 2005 s s.mm.i i. |
SOCIETÀ/ ASSICURATORI: | L’impresa assicuratrice nonché le eventuali coassicuratrici. |
CONTRAENTE: | I l soggetto che stipula il contratto di assicurazione indicato nel f rontespizio di polizza. |
INDENNIZZO: | La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. |
MASSIMALE PER SINISTRO : | La massima esposizione della Società per ogni sinistro, qualunque sia il nume ro delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà. |
PERIODO ASSICURATIVO E/ O DI ASSICURAZIONE: | I l periodo pari o i nferiore a 12 mesi compreso t ra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazion e annuale dell'assicurazione. |
POLIZZA : | I l documento che prova il contratto di assicurazione. |
PREMIO: | La somma dovuta dal Contraente alla Società. |
RI SCHIO: | La probabilità che si verifichi il sinistro e l’entita’ dei danni che possono derivarne. |
SINISTR O: | I l verificarsi dell’evento dannoso per il |
quale e’ prestata l’Assicurazione. | |
FRANCHIGIA: | L’importo previsto dalle condizioni contrattuali che in caso di sinistro viene detratto dalla somma liquidata a termini di polizza e che rimane a carico esclusivo del contraente . |
DI PENDENTI O PRESTATORI DI LAVORO: | Tutte le persone f isiche di cui, nel rispetto della vigente legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro, l'Assicurato si avvalga nell'esercizio delle sue attività, escluse quelle degli a ppaltatori, ma incluse: a) quelle distaccate temporaneamente presso altri enti pubblici o aziende, anche qualora l'attività svolta sia diversa; b) quelle per le quali l'obbligo di corrispondere il premio assicurativo all'INAIL ricada, ai sensi di Xxxxx, su soggett i diversi dal Contrante/ Assicurato. Per effetto di questa definizione, qualsiasi riferimento a dipendenti, lavoratori somministrati, parasubordinati, o altri soggetti deve intendersi ad ogni effetto riferito a “dipendenti o prestatori di lavoro” di cui all a presente definizione. Sono compresi a t itolo esemplificativo e non limitativo volontari, t irocinanti, stagisti, borsisti , etc.. |
COSE/ BENI : | Sia gli oggetti materiali sia gli animali , che le piante . |
DANNI CORPORALI: | I l pregiuduzio economico conseguente l a lesione e/ o la morte di persone, ivi compresi il danno alla salute, o biologico, nonché il danno morale. |
DANNI MATERIALI: | I l pregiudizio economico conseguente la |
distruzione o il danneggiamento di cose . |
ULTERI ORI DEFI NI ZI ONI VALI DE PER LA SEZI ONE A) RCT FAUNA
Alle seguenti definizioni le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato:
SELF INSURED RETENTION (S.I .R.) | L’importo, comprensivo anche delle spese di gestione del Sinistro (quali, a t itolo esemplificativo, le spese di perizi a, gli onorari di medici - legali, gli onorari di consulenti legali) che il Contraente t iene a proprio carico per ciascun Sinistro, e che non interessa in alcun modo la garanzia assicurativa. |
ULTERI ORI DEFI NI ZI ONI VALI DE PER LA SEZI ONE B) RCT/ O
Alle seguen t i definizioni le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato:
RETRIBUZIONE ANNUA LORDE (RAL) : | Ammontare delle retribuzioni lorde, erogate a tutto il personale dipendente assicurato presso l’INAIL e quello non INAIL, nonché i corris pettivi pagati al personale non dipendente (agenzie di somministrazione lavoro regolarmente autorizzate, al netto dell'IVA, prestatori di lavoro in forma di collaborazione coordinata e continuativa, stagisti), al netto delle ritenute per oneri previdenzial i a carico dell’Assicurato, risultanti dai libri paga e contabili . E’ compreso il personale delle Agenzie Regionali. |
SCOPERTO: | La parte percentuale di danno che il contraente t iene a suo carico |
DESCRI ZI ONE DEL RISCHI O ASSICURATO - VALI DA PER LA SEZIO NE A) RCT FAUNA
La garanzia della presente polizza è operante per i rischi della responsabilità civile derivante all'Assicurato nello svolgimento delle attività e competenze
ist ituzionali dell'Ente Contraente, in materia di responsabilità per i danni dell a fauna selvatica nella circolazione stradale, comunque svolte e con ogni mezzo
ritenuto utile o necessario, derivanti dalla normativa di riferimento che, a t itolo esemplificativo e non limitativo si richiama: L egge n. 157/ 1992, legge n. 54/ 2014 , Xxxxx re gionale n. 8/ 1994, L egge regionale n. 13/ 2015 e ss.mm.ii. .
La garanzia è, inoltre, operante in tale ambito per tutte le attività :
• esercitate dall'Assicurato per legge, regolamenti , norme, delibere o altri atti amministrativi , compresi i provvedimenti eman ati dai propri organi,
• attribuite, consentite e delegate all’Ente Contraente ,
ancorchè a seguito di eventuali future modificazioni e/ o integrazioni .
La garanzia è inoltre operante per tu tte le attività che possono essere svolte anche avvalendosi di terz i o appaltatori/ subappaltatori ; in tal caso la garanzia vale per la responsabilità che possa ricadere sull’assicurato a t itolo solidale o di committente , ai sensi dell’art. 2049 C.C. e/ o del Codice degli Appalti Pubblici
D.Lgs. 50 / 20 16 e ss.mm.ii.
L'assic urazione comprende altresì tutte le attività accessorie, complementari , connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali sopra elencate, comunque ed ovunque svolte.
Sono pure comprese le attività e/ o i servizi svolti da terzi (persone f isic he e persone giuridiche) con cui esistano rapporti di collaborazione e/ o gestione di
attività, a cui l'Ente partecipi con propri mezzi e/ o personale e/ o costi anche se non deliberati con atto specifico.
La garanzia è quindi operante sia per i rischi descr itt i che per quelli che emergeranno successivamente, anche se non descritti ed anche se, nella presente descrizione del rischio od in quelle future, vi fossero errori od omissioni.
DESCRI ZI ONE DEL RISCHI O ASSICURATO - VALI DA PER LA SEZI ONE B) RCT/ O
La garanzia della presente polizza è operante per i rischi della responsabilità civile derivante all'Assicurato nello svolgimento delle attività e competenze ist ituzionali dell'Ente Contraente, comunque svolte e con ogni mezzo ritenuto utile o necessario.
La garanzia è, inoltre, operante per tutte le attività:
• esercitate dall'Assicurato per legge, regolamenti, norme, delibere o altri atti amministrativi, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi,
• attribuite, consentite e delegate all’Ente Contraente,
ancorchè a seguito di eventuali future modificazioni e/ o integrazioni.
Sono escluse le sole attività esercitate da A.S.L., A.O., salvo che ne derivi all’Assicurato medesimo una responsabilità indiretta o solidale.
La garanzia è inoltre operante per tutte le attività che possono essere svolte anche avvalendosi di terzi o appaltatori/ subappaltatori; in tal caso la garanzia
vale per la responsabilità che possa ricadere sull’assicurato a t itolo solidale o di committente, ai sensi dell’art. 2049 C.C. e/ o del Codi ce degli Appalti Pubblici
D.L. 50 / 20 16 e ss.mm.ii.
Per l'individuazione degli Assicurati e la loro entrata o cessazione nelle garanzie, si farà riferimento agli atti o registrazioni tenute dal Contraente, che si
impegna, in caso di sinistro, a fornirne, a semplice richiesta, copia alla Società. L'assicurazione comprende altresì tutte le attività accessorie, complementari , connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali sopra elencate, comunque ed ovunque svolte.
A maggior precisazione l ’att ività esercitata dalla Contraente consiste nell’esercizio delle competenze e delle funzioni ist ituzionalmente previste, comprese le attività indicate dalla Legge, nello Statuto e nei Regolamenti,
nonché quelle esplicate a nuovo e non svolte al momento dell a stipula del contratto, nessuna esclusa né eccettuata.
La garanzia è operante anche per gli Istituti e le Agenzie Regionali che la Regione ha ist ituito o ist ituirà attribuendo ad esse ed alle loro articolazioni
territoriali le funzioni, il personale i ben i immobili e mobili, le attrezzature e la dotazione f inanziaria.
Gli Istituti e l e Agenzie Regionali attualmente in essere sono:
Intercent - ER che gestisce gli acquisti di beni e servizi attraverso strumenti telematici innovativi per l’ottimizzazione degli acquisti;
Agrea che svolge attività volta ad operatori agricoli per garantire l’efficienza e la t rasparenza delle pratiche di f inanziamento con la semplificazione delle procedure e la qualità dei servizi svolti;
Assr che svolge attività di supporto tecnico e regolativo a sostegno del Servizio sanitario regionale e della rete integrata dei servizi sociali e svolge le attività
d'intesa con la Direzione generale Xxxx della persona, salute e welfare.
IB ACN organo tecnico scientifico e strumento della Regione ER nel settore dei beni artistici culturali che promuove e svolge attività conoscitiva ed operativa di
indagine e ricerca per la valorizzazione ed il restauro del patrimonio storico artistico;
ARPCIV ( Protezione Civile ) che svolge attività di previsione moni toraggio e sorveglianza ed è di supporto al Servizio Nazionale di Protezione Civile ed alle
diverse fasi di gestione delle emergenze.
0 ARRIC12 Agenzia regionale per la ricostruzione civile per il sisma del 2012.
Agenzia per il lavoro, con il compito di ese guire gli indirizzi politici d efiniti dalla Giunta regionale, in condivisione con le altre ist ituzioni territoriali, sulla gestione e la qu alif icazione dei servizi per il lavoro erogati a cittadini ed imprese. Si intendono garantiti i dipendenti regionali dell’Agenzia del Lavoro, ma sono esclusi i dipendenti delle Province distaccati c/ o l’Agenzia del Lavoro.
La garanzia è pertanto operante per tutte le attività e le prestazioni che
l’Assicurato , gli Istituti e le Agenzie Regionali gestiscono ed erogano (i n applicazione delle leggi, delle delibere dei propri organi, delle determine, di
ordinanze, disposizioni, ecc. dei ruoli competenti) sia per atto proprio che delle persone per le quali o con le quali debba rispondere a termini di L egge.
Sono comprese tut te le attività complementari, preliminari, accessorie, collegate e conseguenti (nulla escluso né eccettuato), ovunque e da chiunque svolte, sia che l'Assicurato agisca nella sua qualità di proprietario, sia che operi quale esercente, conduttore, gestore, c ommittente o compartecipe.
Sono pure comprese le attività e/ o i servizi svolti da terzi (persone f isiche e persone giuridiche) con cui esistano rapporti di collaborazione e/ o gestione di
attività, a cui l'Ente partecipi con propri mezzi e/ o personale e/ o c osti anche se non deliberati con atto specifico.
La garanzia è quindi operante sia per i rischi descritti che per quelli che emergeranno successivamente, anche se non descritti ed anche se, nella presente descrizione del rischio od in quelle future, vi fos sero errori od omissioni.
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZI ONE IN GENERALE - VALI DE PER LE SEZI ONI A) E B)
ART. 01 - DICHI ARAZI ONI RELATI VE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHI O
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che i nfluiscano sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o
parziale del diritto all'indennizzo, non che' la stessa cessazione dell'A ssicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.).
ART. 02 - PROVA E MODI FICHE DEL CONTRATTO
Sul contratto o su qualsiasi altro documento che concede la copert ura deve essere indicato l'indi xxxxx della sede sociale dell' i mpresa assicuratrice che concede la copertura assicurativa. La polizza e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto.
ART. 0 3 - DURATA DEL CONTRATTO – RI NNOVO - PROROGA - DI SDETTA
I l contratto ha la durata indicata in f rontespizio e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo senza obbligo di disdetta.
E’ comunque nella facoltà delle Parti di disdettare la presente assicurazione di ogni anno, mediante lettera raccomandata, telegramma o posta elettronica
certificata (PEC) da inviarsi in f xxxx digitale almeno 6 mesi prima della scadenza annuale.
Ai sensi dell’art. 63 c.5 del D.Lgs 50 / 2016 xx.xx. e ii., l’Ente Contrae nte si riserva la facoltà di ripetizione di servizi analoghi per una durata annuale, previa adozione di apposito atto e previo accordo della Società.
E' facoltà del Contraente richiedere alla Società la proroga della presente assicurazione, f ino al complet o espletamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società pertanto si impegna sin d’ora a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore,
per un periodo di 6 mesi decorrenti dalla scaden za. Per tale periodo di proroga alla Società spetterà una quota premio c he non potrà essere superiore a 6 / 12 del premio annuale.
ART. 04 - PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZI A
L'assicurazione decorre dalle ore 24.00 del giorno indicato in poli zza anche se il pagamento del premio potrà essere effettuato dal Contraente entro 90 ( nova nta) giorni successivi al medesimo, a parziale deroga dell'Art.1901 del Codice Civile . I premi devono essere pagati alla Società Assicuratrice per il t ramite del Brok er incaricato della gestione del contratto.
Se il Contraente non paga il premio o la rata di premio successiva entro tali termini, l'assicurazione resta sospesa, dalle ore 24.00 dell’ultimo giorno utile
per il pagamento del premio, e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.
Anche le eventuali variazioni comportanti un incasso di premi o potranno essere pagate entro 9 0 ( nov anta) giorni dalla data di ricezione, da parte del Contraente, del relativo documento corre ttamente emesso dalla Società.
Anche per questi casi resta convenuto che si applicano tutte le condizioni e le modalità di pagamento sopra previste, restando altresì inteso che l’assicurazione decorre, con copertura immediata, dalle ore 24.00 del giorno in dicato nel documento di variazione.
Ai sensi dell'art. 48 e 48 bis del DPR 602/ 1973 ss.mm.ii. la Società da atto che:
• l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D . M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui
all'art. 3 del Decreto;
• I l pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione
ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/ 1973 costituisce adempimento ai f ini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.
L’assicurazione è altresì operante f ino al termine delle verifiche e dei controlli che il contraente deve effettuare in capo all’aggiudicatario della presente polizza circa il poss esso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti nel bando e nel disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni
normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, ex artt. 32 e 33 del D.Lgs. 50 / 2016 e ss .mm.ii., anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora previsti nel presente articolo in relazione al pagamento della prima rata.
ART. 05 - MASSI MALI DI GARANZI A
La Società, sulla base delle presenti cond izioni, presta l’assicurazione f ino alla concorrenza delle seguenti somme:
Responsabilità Civile verso Terzi RCT (valido per Sezioni A e B) | € 10.000.000,00 per sinistro, con il limite di |
€ 10.000.000,00 per ogni persona danneggiata | |
€ 10.000.000,00 per danni a cose e animali | |
Responsabilità Civile verso prestatori di Lavoro RCO (Valida per la Sezione B) | € 10.000.000,00 per sinistro, con il limite di |
€ 5.000.000,00 per ogni persona danneggiata |
Resta convenuto f ra le parti che nel caso di attivazione contemporanea per un singolo sinistro
• della garanzia RCT e della garanzia RCO (entrambe riferite alla Sezione B)
il massimale per tale eve nto non potrà superare l’ammontare di € 15.000.000,00 ;
• della garanzia RCT (Sezione A) e della garanzia RCO (Sezione B) il massimale per tale evento non potrà superare l’ammontare di € 15.000.000,00 ;
ART. 06 - VARI AZI ONI DI RISCHIO
Qualora nel corso del co ntratto si verifichino variazioni che modificano il rischio, la Società può richiedere la relativa modificazione delle condizioni in corso.
Nel caso in cui l'Assicurato non accetti le nuove condizioni, la Società, nei
termini di 30 giorni dalla ricevuta co municazione di non accettazione delle nuove condizioni, ha diritto di receder e dal contratto, con preavviso di 12 0 giorni. Se la variazione implica diminuzione di rischio, il premio é ridotto in
proporzione a partire dalla data di comunicazione fatta dal C ontraente .
A parziale deroga dell’art. “ Dichiarazioni relative alle cir costanze del rischio ” - l 'omissione della dichiarazione da parte dell'Assicurato e/ o del Contraente di
una circostanza aggravante del rischio, come le inco mplete ed inesatte dichiarazio ni all'atto della stipulazione della polizza e durante il corso della medesima, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempre che tali
omissioni o inesatte dichiarazioni non siano avvenute con dolo e con l'intesa che
il Contraente avrà l'ob bligo di corrispondere alla Società il maggior premi o proporzionale al maggior rischio che ne deriva , con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si é verificata.
ART. 07 - FORMA DELLE COMUNICAZI ONI DEL CONTRAENTE ALLA SOCIETA’ E VICEVERSA
Tutte le comunicazioni alle quali le Parti sono tenute devono esser e fatte per iscritto, con l ettera raccomandata, telex, fax, posta elettronica, posta
elettronica certificata in f xxxx digitale , o altro mezzo idoneo, indirizzate al Broker , salvo che per q uanto riguarda la comunicazione di recesso che deve essere inviata direttamente dal Contraente alla Compagnia e viceversa .
ART. 0 8 - PREMI O ANNUO
Fatto salvo quanto previsto all’art. “ Variazioni di rischio ” , il premio annuo : SEZI ONE A) è pari a quanto di seguito specificato:
Premio annuo lordo €
SEZI ONE B) è calcolato applicando il tasso, che rimane f isso per tutta la durata del contratto, ed è pari a quanto di seguito specificato:
Retribuzioni annue lorde € | Tasso lordo pro - mille | Premio annuo lordo € |
125.722.000,00 |
ART. 0 9 - TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/ 2003 e s.m.i. le parti consentono il t rattamento dei dati personali contenuti nella presente polizza o che ne derivino, per le f inalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contratt uali.
ART. 10 - PREVALENZA
Tutte le condizioni generali, speciali ed aggiuntive dello stampato di polizza incompatibli con le presenti condizioni particolari si intendono abrogate, salvo
che siano per l’assicurato e/ o il contraente più favorevoli. La f irm a apposta dal conteraente sui moduli a stampa vale solo quale presa d’atto dle premio e della eventuale ripartizione del rischio t ra le società partecipanti alla coassicurazione.
ART. 11 - RECESSO DAL CONTRATTO DOPO OGNI DENUNCI A DI SI NISTRO
Dopo ogni den uncia di sinistro e sino al sessantesimo giorno dal pagamento o rif iuto dell’indennizzo/ risarcimento , la Società può recedere dal contratto , mediante lettera raccomandata, telegramma o posta elettronica certificata (PEC)
in f xxxx digitale , con preavviso di 4 mesi . In tal caso la Società mette a disposizione del Contraente la quota di premio relativa al periodo di rischio pagato e non god uto , esclusi soltanto le imposte ed ogni altro onere di carattere
t ributario.
Anche l'Assicurato / Contraente può recedere dal contratto , con le stesse modalità sopraindicate, nel periodo intercorrente t ra ogni denuncia di sinistro ed il sessantesimo giorno dal pagamento o rif iuto dell'indennizzo/ risarcimento dovuto, fermo il diritto al rim borso del premio, al netto delle impo ste ed ogni altro onere di carattere t ributario relativi al periodo di rischio pagato e non goduto.
La riscossione d i premi , o rate di premio, venuti a scadenza dopo il recesso per sinistro o qualunque altro atto dell a Società e/ o del Contraente , non po sso no essere interpretati come rispettiva rinuncia a valersi della facoltà di recesso.
Resta inteso che i predetti premi sono dovuti in pro - rata al periodo residuo di validità della polizza venutosi a determinare a seguito del recesso .
ART. 12 - FORO COMPETENTE
Per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente contratto è competente
l'autorità giudiziaria del luogo ove ha sede il Contraente, fatto salvo quanto previsto dal Dlgs 28/ 2010 ss.mm.ii.
ART. 00 - XXXXX XX SCALI
Le imposte e tutti i relativi oneri stabiliti per legge presenti e futuri, relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.
ART. 14 - RI NVI O ALLE NORME DI LEGGE
Per tutto quanto non è regolato dal la polizza valgono le norme di L egge.
ART. 15 - CLAUSOLA BROKER
L’Assicurato dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza ad AON
S.p.A in qualità di Broker, ai sensi del D.lgs n. 209/ 05 e s s.mm.i i..
Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, gli Assicuratori danno atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/ Assicurato al Broker si
intenderà come fatta agli Assicuratori stessi e viceversa, come pure ogni
comunicazione fatta dal Broker agli Assicura tori si intenderà come fatta dal Contraente/ Assicurato stesso.
Ai sensi di Xxxxx, g li Assicuratori inoltre, riconoscono che il pagamento dei
premi sia fatto t ramite il Broker sopra designato e che tale atto è liberatorio pe r l’Assicurato/ Contraente.
La Soc ietà riconosce che la provvigione del Broker è a proprio carico. L’opera del Broker è remunerata, in conformità alla prassi di mercato, dall’Assicuratore aggiudicatario nella misura del l’ 8 % del premio imponibile. Prende altresì atto che non appena scadrà i l contratto di brokeraggio assicurativo stipulato dal Contraente con il sopra citato Broker, il Contraente stesso comunicherà alla Società il nominativo del nuovo soggetto affidatario dell’infranominato servizio.
ART. 16 - ALTRE ASSICURAZI ONI
I l C ontraent e non e’ tenuto a comun icare per iscritto alla Società l’esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni direttamente stipulate per lo stesso
Rischio. In caso di Sinistro deve dare comunicazione a tutti gli assicuratori comunicando a ciascuno il nominativo degli altri , ai sensi dell’ art. 1910 C.C. In tal caso, per quanto coperto di assicurazione con la presente polizza, ma non coperto dalle altre, o in caso di inefficienza delle stesse per qualsiasi motivo, la
Società risponde per l'intero dan no e f ino alla concorrenza del massimale previsto dalla presente polizza. Per quanto efficacemente coperto sia dalla
presente polizza sia da altra/ e polizza/ e, la Società risponderà solo per la parte eventualmente non risarcita dalle predette altra/ e poliz za/ e.
ART. 17 - ELEZI ONE DI DOMICILI O
La società potrà eleggere un domicilio diverso dalla propria sede legale per la notificazione dei sinistri o degli atti giudiziari.
ART. 18 - OBBLIGO DI FORNIRE DATI SULL’ANDAMENTO DEL RISCHI O
La Società, entro i 30 giorni successivi ad ogni scadenza semestrale , si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:
a) sinistri denunciati (con indicazione della data dell’evento, del nome della
controparte, della data della richiesta di risarcime nto, della t ipologia e descrizione dell’evento stesso , della data di chiusura, numero attribuito dalla Compagnia );
b) sinistri riservati (con indicazione del numero e dell’importo a riserva);
c) sinistri liquidati (con indicazione del numero e dell’importo liquidato);
d) sinistri respinti e chiusi senza seguito (per quelli respinti mettendo a disposizione, se richiesto, le motivazioni scritte).
La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto informatico, utilizzabile dal Contraente stesso.
Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate. In particolare, nel caso in cui la Società esercitasse la fac oltà di recesso di cui all’art. “Recesso dal contratto dopo ogni denuncia di
sinistro” , la statistica dettagliata dei sinistri deve essere fornita in automatico dalla Società entro e non oltre 30 giorni di calendario dalla data in cui il recesso è stato in viato .
Le predette statistiche possono essere richieste anche successivamente alla scadenza della polizza, f ino alla definizione di tutte le pratiche.
La Società si impegna a t rasmettere l’aggiornamento dei sinistri entro e non
oltre 30 giorni di calendar io dalla ricezione della richiesta inviata v ia fax o posta elettronica del Contraente e/ o dal Broker.
ART. 19 – COASSICURAZI ONE E DELEGA ( OPERATI VA NEL SOLO CASO DI COASSICURAZI ONE EX ART. 1911 C.C)
L'assicurazione è ripartita per quote t ra le Società ind icate nel riparto allegato. Resta confermato che in caso di sinistro ognuna delle c oassicuratrici concorrerà al pagamento dell'indennizzo in proporzione alla quota da essa assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.
La Spettab ile ……….. che in forza d ella presente clausola riceve mandato dalle coassicuratrici indicate nel riparto a f irmare in loro nome e per conto tutti gli
atti afferenti il presente contratto, viene designata Coassicuratrice Delegataria . Pertanto, le comunicazioni inerenti alla polizz a (ivi comprese le comu nicazioni relative al recesso o alla disdetta) devono t rasmettersi dall'una all'altra parte
solo per il t ramite della Spettabile Delegataria la cui f xxxx in calce di eventuali futuri atti impegnerà anche le c oassicuratrici .
La Deleg ataria è anche incari cata dalle c oassicuratrici dell’eventuale esazione dei premi o di importi comunque dovuti dall'Assicurato in dipendenza del
contratto, contro rilascio delle relative quietanze, e comunque di ogni obbligazione f ra le parti derivanti dal contratto stesso; la Delegataria può sostituire le quietanze even tualmente mancanti delle altre c oassicuratrici con altra propria rilasciata in loro nome.
I l dettaglio dei capitali assicurati, dei premi, accessori e imposte, spettanti a ciascuna Coassicur atrice, risulta dall'apposito prospetto allegato alla presente Polizza.
I l Contraente dichiara di avere affidato la gestione del presente contratto al Broker incaricato; di conseguenza tutti i rapporti inerenti la presente Assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dal Broker incaricato, il quale t ratterà con la sola Delegataria; è fatta soltanto eccezione per l’incasso dei premi di polizza il cui pagamento verrà effettuato nei confronti di ciascuna Società.
ART. 20 - TRACCI ABI LI TA’ DEI FLUSSI FI NANZI ARI
La Società appaltatrice assume tutti gli obblighi di t racciabilità dei f lussi f inanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni al f ine di assicurare la t racciabilità dei movimenti f inanzia ri relativi all’appalto. Ai f ini della t racciabilità dei f lussi f inanziari gli strumenti di pagamento devono riportare nella causale il codice identificativo di gara (CI G) o il CUP. – CIG/ CUP .
Qualora la Società non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n. 136/ 2010 per la t racciabilità dei f lussi f inanziari relativi all’appalto, il presente
contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3. La risoluzione del contratto non andrà comunque a pregiudicare le garanzie rel ative ai sinistri verificatisi antecedentemente alla data di risoluzione, restando quindi
immutato il regolare decorso dell’iter liquidativo.
L’Ente Contraente verifica in occasione di ogni pagamento alla Società e con
interventi di controllo ulteriori l’a ssolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla t racciabilità dei f lussi f inanziari
La Società si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante
ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo territorialmente compe tente della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/ subcontraente) agli obblighi di t racciabilità f inanziaria.
ART. 21 – RI NUNCI A ALLA RI VALSA
La Società, per le somme pagate a t itolo di risarcimento del danno, rinuncia ad esercitare il diritto di rivalsa nei confronti di Xxxxxxxxxx e/ o Amministratori e/ o Collaboratori dell'Ente assicurato, nonché nei confronti di tutte le persone la cui
responsabilità civile verso terzi è garantita dal presente contratto , salvo che pe r il caso di dolo.
Resta in ogni caso impregiudicato il diritto di rivalsa spettante all'Ente per legge.
ART. 22 - I NTERPRETAZI ONE DEL CONTRATTO
Si conviene f ra le Parti che verrà data l’interpretazione più estensiva e più
favorevole all’Assicurato su quanto contem xxxxx dalle condizioni tutte di polizza.
ART.2 3 – VALI DITA’ XXXXX XXXX ALE
L’Assicurazione è operante per i danni che avvengano nel mondo intero.
Parte di p agina lasciata intenzionalmente in bianco
CONDI ZI ONI CHE REGOLANO L'ASSICURAZI ONE RCT - SEZI ONE A)
ART. 24 - OGGETTO DELL'ASSICURAZI ONE
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge e dei regolamenti pubblici, a t itolo di risarci mento (capitali, int eressi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto verificatisi in relazione ai r ischi per i qua li è stipulata l'assicu razione.
La garanzia è operante anche per fatt i gravamente colposi e dolosi com messi da persone delle quali l’Assicurato debba rispondere ai sensi di Legge, fatto salvo quanto previsto all’art. “Rinuncia alla rivalsa” .
La Società si obbliga inolt re a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia te nuto a pagare in seguito all’azione di rivalsa promossa da Xxxxx eventualmente
chiamati a risarcire in prima istanza i soggetti danneggiati.
La garanzia comprende inoltre la responsabilita’ civile derivante all’Assicurato per i danni derivanti da interruzi oni o sospensioni, totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a
sinistro indennizzabile a termini di polizza.
Questa garanzia è prestata con l’applicazione dello scoperto, della f ranchigia e dei limiti di risarcimento previsti dall’apposita tabella.
ART. 25 - PRECISAZI ONI SULLA QUALI FICA DI "TERZO"
Sono considerati terzi a tuttio gli effetti:
− i dipendenti per danni arrecati a cose di loro proprietà;
− i dipendenti qualora subiscano il danno quando non sono in servizio.
Tutti gli altri soggetti dotati di personalità giuridica e f isica sono invece considerati terzi.
Agli effetti della presente polizza resta inteso e convenuto che tutti i soggetti che partecipano a qualsiasi t itolo alle attivit à oggetto dell'assicurazione devono
intendersi terzi f ra loro.
ART. 26 - ESCLUSI ONI
L’assicurazio ne R.C.T. non comprende i danni alle colture agricole e coltivazioni in genere.
Art. 27 – Franchi gi a a cari co d el Contraente
Le garanzie tutte di polizza son o prestate con l’applicazione di una f ranchigia f rontale di € 5.000,00 per ciascun sinistro a carico del Contraente .
ART. 28 – GESTI ONE DEI DANNI : A CURA DEL CONTRAENTE PER SI NISTRI DI I MPORTO I NFERI ORE A QUANTO CONTRATTUALMENTE STABI LI TO – S.I .R. ( SELF I NSURANCE RETENTION)
L’assicurazione entra in vigore – per i sinistri RCT superiori all’importo indicato all’art. 27 sopra citato , importo che resta a totale carico del contraente quale Self Insurance Retention (di seguito “S.I.R.”) per ciascun sinistro RCT .
Si conviene pertanto che:
A. per i danni il cui ammontare rientri certamente o ragionevolmente nell’importo di “S.I.R.” medesima, le operazioni di accertamento, gestione, t rattazione e liquidazione degli eventuali sinistri rimarranno a totale carico
del c ontraente che provveder à con propri mezzi organizzativi e f inanziari (anche ed eventualmente avvalendosi di strutture esterne). Per tali danni sarà
inoltre obbligo del contraente fornire ogni quattro mesi alla società un f ile in formato excel e riassuntivo dei nuovi sinistri ricevuti con indicazione delle seguenti informazioni:
1. Controparte;
2. Data dell’Evento;
3. Data della Richiesta di risarcimento del danno ;
4. Descrizione dell’evento con indicazione della dinamica, della potenziale lesione/ danno;
5. Prima stima eco nomica;
6. Esiti conclusivi dei sinistri t rattati ;
7. Aggiornamento delle posizioni riepilogate nei diversi borderaux t rasmessi nei mesi precedenti .
Resta convenuto t ra le P arti che, a semplice richiesta e con un preavviso di 30 giorni lavorativi, è facoltà dell a Società effettuare un audit al f ine di analizzare le posizioni di sinistro non denunciate dalla contraente in quanto ritenute potenzialmente contenute nell’importo della SIR.
Nel caso in cui la Società valuti che il valore di uno o più sinistri possa sup erare l’importo della SIR, la s tessa si riserva di chiedere al contraente l’affidamento di
tali posizioni. In tal caso, quest’ultimo si impegna, entro 30 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta, a denunciarli alla S ocietà, che ne assumerà la gest ione, riservandosi di esprimersi anche in merito all’operatività della
garanzia.
B. per i danni il cui ammontare superi certamente o ragionevol mente l’importo di “S.I.R.” la S ocietà provvederà alla gestione e t rattazione del sinistro nei
termini di cui all’ar t . “Gestione delle vertenze di danno – Spese Legali”.
Qualora all'esito della gestione il sinistro dovesse risultare pari o inferiore all'importo della SIR, tutte le spese di gestione (ivi comprese quelle peritali e/ o legali) sostenute dalla società rimar ranno a carico della stessa.
Per i sinistri gestiti e t rattati dalla Società la stessa provvederà all’eventuale liquidazione del danno al lordo dell’importo di S.I.R. contrattualmente prevista.
Ogni dododici mesi dalla data di decorrenza del contratto, la Società si impegna a far pervenire al Contraente t ramite lettera raccomandata R/ R l’elenco dei
sinistri quietanzati e liquidati con indicazione degli importi rientranti in S.I.R. , f ranchigie da recuperare ed indicazione, per ciascun sinistro quietanzato e
liquidato, dei seguenti dati:
• numero del sinistro
• nominativo controparte
• data di denuncia del sinistro
• data di liquidazione del sinistro
• importo quietanzato e liquidato al terzo danneggiato
• documento provante il risarcimento (a t itolo meramente esemplifica t xxx, copia della quietanza sottoscritta, oppure copia dell'ordine di pagamento oppure copia di qualunque altro documento equipollente)
• importo da recuperare nei confronti del Contraente.
I l Contraente si impegna a provvedere al pagamento direttamente all a Compagnia di quanto dovuto a t itolo di rimborso entro 90 giorni dal giorno di
ricevimento della corretta richiesta scritta.
Qualora la polizza dovesse essere disdetta per qualunque motivo prima della scadenza contrattuale, gli importi riferiti a quanto s opra (S.I.R. e f ranchigie) verranno richiesti dalla Società ogni dododici mesi dalla data di cessazione del contratto nei modi e termini sopra indicati.
Qualora, nel corso dell’istruttoria, l’indennizzo richiesto o presunto per un
sinistro i nizialmente non t rasmesso alla S ocietà perché rientrante nell’importo della “S.I.R.” dovesse superare tale importo, il contraente ne farà denuncia alla Società che riconoscerà – ai f ini del termine prescrizionale previsto dall'art. 2952, comma 2, Cod. Civ. - come fosse f atta a se stessa, la data di denuncia in cui la richiesta è pervenuta al contraente. Inoltre, la società non potrà opporre
alcuna eccezione in ordine alla strategia di gestione adottata dal contraente. La società potrà indicare propri f iduciari in sostituz ione di quelli già incaricati dal contraente.
In questo caso le spese (peritali e/ o legali) maturate f ino al momento
dell’assunzione della gestione da parte della società resteranno a carico del contraente , mentre le spese maturate successivamente saranno a carico della società stessa.
Entro 30 giorni dall'aggiudicazione il Contraente, il Broker e la Società predisporranno una procedura condivisa per la gestione sinistri. Tale procedura,
soggetta a periodiche revisioni, ove necessarie, rappresenterà le lin ee guida cui le Parti si atterranno per la gestione dei sinistri.
ART. 29 - OBBLIGHI DEL CONTRAENTE IN CASO DI SI NISTRO – DENUNCI A DEI SI NISTRI
In caso di sinistro, il Settore dell’Amministrazione del Contraente competente
alla gestione del presente contr atto deve darne avviso scritto all’Agenzia a cui è assegnato il contratto o alla Società direttamente o al Broker incaricato, entro
30 giorni da quando ne abbia avuto conoscenza scritta , ai sensi ed a parziale deroga dell’Art. 1913 del C.C.
Agli effetti de ll'assicurazione RCT, il Contraente ha l'obbligo di denuncia, entro i termini di cui sopra, solo se, o quando, il danneggiato abbia avanzato esplicita richiesta di risarcimento, in forma scritta, direttamente o per il t ramite di un proprio Legale e/ o di un terzo avente t itolo a rappresentarlo.
Si conviene che l'obbligo di denuncia, a parziale deroga dell'art. 1913 C.C., riguarda esclusivamente i sinistri la cui presumibile entità del danno sia
superiore alla f ranchigia contrattualmente prevista. La Società inoltre, prende atto ed accetta che, nel momento in cui la presumibile entità economica del danno, prescindendo da ogni situazione o valutazione di responsabilità, dovesse superare l'ammontare della f ranchigia prevista dal contratto, il Contraente è
tenuto a denunciare il sinistro alla Società, che lo prenderà in carico dal momento della denuncia, senza opposizione alcuna delle norme contrattuali o di Legge (artt.1913 e 2952 C.C.) riguardanti i termini di inoltro delle denunce stesse.
Agli effe tt i sia dell 'assicurazione RCT resta comunque la facoltà per il Contraente della comunicazione scritta, sempre direttamente alla Società o
all’Agenzia a cui è assegnato il contratto o al Broker incaricato, ogni qualvolta si
verifichi un episodio mortale che, anche sol o presumibilmente, possa dare origine ad una richiesta di risarcimento e la Società accetta f in d’ora tale
notifica come denuncia di sinistro ancorché non vi sia ancora stata richiesta scritta da parte del terzo.
La Società, per i sinistri in sua gestione , è tenuta a contestare alla Contraente entro 90 gg. dalla denuncia del sinistro, le eccezioni di mancata operatività delle garanzie di polizza; tale termine deve considerarsi perentorio
intendendosi, in caso contrario, il sinistro assunto in carico dalla Compagnia a tutti gli effetti.
ART. 30 - GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO – SPESE LEGALI
Le spese sostenute per resistere all’azione del danneggiato contro l’Assicurato sono a carico dell’Assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. La gest ione delle vertenze avverrà sia in sede stragiudiziale che giudiziale, sia Civile che Penale, e per tutti i gradi di giudizio. Spetterà alla Società la designazione dei legali e dei tecnici. I legali e i tecnici dovranno fornire alla Contraente tutte
le in formazioni e le documentazioni che inoltrano alla Società. La Contraente si impegna a produrre tutte le documentazioni utili alla migliore gestione delle vertenze. La Società non risponde di multe od ammende né delle spese di
giustizia penale. La presente norma si intende operante solo per i danni eccedenti la SIR stessa.
CONDI ZI ONI CHE REGOLANO L'ASSICURAZI ONE RCT/ RCO – SEZI ONE B)
ART. 24 - OGGETTO DELL'ASSICURAZI ONE
A) ASSICURAZI ONE DI RESPONSABI LI TÀ CI VI LE VERSO TERZI ( R.C.T.) La Società si obblig a a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge e dei regolamenti pubblici, a t itolo di risarci mento (capitali, interessi e spese) di danni
involontariamente cagionati a terzi per morte , lesioni personali e danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto verificatisi in relazione ai Xxxxxx per i qua li è stipulata l'assicu razione.
La garanzia è operante anche per fatti grave mente colposi e dolosi commessi da persone delle quali l’Assicu rato debba rispondere ai sensi di Legge, fatto salvo quanto previsto all’art. “Rinuncia alla rivalsa” .
La Società si obbliga inoltre a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia
tenuto a pagare in seguito all’azione di rivalsa promossa da Terzi event ualmente chiamati a risarcire in prima istanza i soggetti danneggiati.
B) ASSICURAZI ONE DI RESPONSABI LI TA’ CI VI LE VERSO PRESTATORI DI LAVORO ( R.C.O.)
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato/ Contraente, di quanto questi sia tenuto a pagare (c apitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:
a) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D. P. R. 30 giugno 1965, n. 1124, nonchè del Decre to Legislativo 23/ 2/ 2000, n. 38 e successive modifiche ed integrazioni , per gli infortuni sofferti da P restatori d i lavoro da lui dipendenti assicurati ai sensi del predetto D.P.R. e addetti alle attivit à per le quali è prestata
l’ass icurazione ;
b) per erogazioni di somme eccedenti l'indennità liquidata dall’lNAIL, che
l'Assicurato sia condannato a pagare in sede di giud izio al personale infortunato, di cui al precedente punto a), o agli aventi causa;
c) ai sensi del Codice Civile a t itolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del Decreto Legislativo
23/ 2/ 2000 n. 38 e su ccessive modifiche ed integrazioni, cagionati ai Prestatori di lavoro di cui al precedente punto a), per morte e per lesioni
personali da infortunio dalle quali sia derivata un’invalidità permanente minima calcolata sulla base delle tabelle annesse al D. L gs.Vo n. 38/ 2000;
Tanto la garanzia RCT quanto la garanzia RCO valgono anche per le azioni di
rivalsa esperite dall’INAIL, dall’INPS, o da Enti similari, siano essi assistenziali e previdenziali, ai sensi dell’art. 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222 e, comunque, laddove esperite ai sensi di Legge; è altresì compresa la rivalsa dell’ASL , AO ed AUSL ai sensi delle vigenti Leggi Regionali.
L’assicurazione vale anche per ogni eventuale azione di regresso esperita da qualsiasi Istituto o Ente ai sensi dell’A rt . 1916 del CC.
L'Assicurazione comprende le malattie professionali, contemplate ai sensi della vigente normativa di Xxxxx, contratte per colpa dell'Assicurato, nonché quelle
malattie che fossero riconosciute dalla magistratura come professionali e/ o dov ute a causa di servizio.
L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino durante il periodo di assicurazione, ma non oltre 24 mesi dalla cessazione del
rapporto di lavoro e purché denunciate entro 12 mesi dalla f ine del perio do di assicurazione.
I l massimale per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società:
a) per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi, durante il periodo di
validità della garanzia, originati dal medesimo t ipo di malattia profess ionale;
b) per più danni verificatisi in uno stesso periodo di assicurazione . Esclusioni per la garanzia malattie professionali
La garanzia non vale:
8. per le ricadute di malattia professionale già precedentemente indennizzata o indennizzabile;
9. per le malattie professionali conseguenti:
⮚ all’intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte di amministratori o legali rappresentanti dell’impresa;
⮚ all’intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamento dei mezzi pred isposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte d’amministratori o legali rappresentanti dell’impresa; questa esclusione cessa d’avere effetto successivamente all’adozione d’accorgimenti ragionevolmente idonei, in rapporto alle circostanze di
fatto e di diritto, a porre rimedio alla preesistente situazione;
⮚ per i danni derivanti da mobbing, da bossing, da abusi e/ o molestie sessuali .
ART. 25 - PRECISAZI ONI SULLA QUALI FICA DI "TERZO"
Si conviene che non sono considerati terzi i Dipendenti (pre statori di lavoro), limitatamente ai rischi di cui alla precedente assicurazione R.C.O. I Dipendenti
sono invece considerati terzi:
− per danni arrecati a cose di loro proprietà;
− qualora subiscano il danno quando non sono in servizio.
Tutti gli altri soggett i dotati di personalità giuridica e f isica sono invece considerati terzi.
Agli effetti della presente polizza resta inteso e convenuto che tutti i soggetti che partecipano a qualsiasi t itolo alle attività oggetto dell'assicurazione devono
intendersi terzi f ra loro.
ART. 26 – PRECISAZI ONE SUI RI SCHI COMPRESI NELL'ASSICURAZI ONE R.C.T.
A t itolo esemplificativo ma non limitativo si conferma l’operatività delle seguenti garanzie:
26.1) Committenza aut o ed alt r i veicoli
L'Assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante al Contraente/ Assicurato ai sensi dell'Art. 2049 C.C. per danni cagionati a terzi dai
suoi dipendenti in relazione alla guida di veicoli, autoveicoli, ciclomotori e motocicli purché i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto del
Contraente od allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati. La garanzia vale anche:
• per i danni corporali cagionati alle persone t rasportate.
• per i danni cagionati con l'uso di biciclette e velocipedi .
La garanzia è operante solo dopo esaurimento di o gni eventuale altra copertura o garanzia assicurativa, di cui benefici il proprietario e/ o il conducente del veicolo
che abbia cagionato il danno.
26.2) Danni a mezzi sott o carico e scarico
La garanzia comprende la responsabilita’ civile derivante all’Assicur ato per i danni a mezzi di t ra sporto sotto carico o scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, ferma restando l'esclusione dei danni alle
cose t rasportate sui mezzi stessi; sono altresì compresi i danni causati ai veicoli di terzi e D ipendenti in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni.
26.3) Aut oveicoli, mot oclicli e ciclomot ori dei dipendent i
La garanzia comprende la responsabilita’ civile derivante all’Assicurato per i danni cagionati ad autoveicoli, veicoli, motoclicli e ciclomotori dei dipendenti ed Amministratori , con esclusione del furto e dell’incendio, t rovantisi in sosta nelle aree adibite a parcheggio fuori o dentro fabbricati, stabilimenti, depositi, magazzini del Contraente ed altro.
Questa garanzia è prestata con l’applicazione dello scoperto, della f ranchigia e dei limiti di risarcimento previsti dall’apposita tabella.
26.4 ) Mense/ I nsegne
La garanzia comprende la responsabilita’ civile derivante all’Assicurato per i danni derivanti dalla proprietà e dal l'esercizio di mense aziendali, cartelli e insegne pubblicitarie ovunque si t rovino.
26.5) Carrelli e Macchine Operat r ici
La garanzia comprende la responsabilita’ civile derivante all’Assicurato per i danni derivanti dalla proprietà e/ o uso dei carrelli e/ o mac chine operatrici, compresa la circolazione su aree non soggette alla disciplina della legge n.
209/ 2005 e ss - mm.ii.
26.6) I nstallazione e/ o Manutenzione - Lavori in economia
A parziale deroga di quanto previsto all’art. “ Esclusioni, lettera p) ” , la garanzia comp rende la responsabilita’ civile in capo all’Assicurat o per i danni derivanti dall'e secuzione di l avori di installazione e/ o manu tenzione di impianti anche all'esterno ed anche se in presenza di t raffico . Questa garanzia e’ prestata per
lavori di installazi one e/ o manutenzione di impianti il cui valore del contratto non sia superiore ad Euro 250.000,00.
26.7) Xxxxx a condutture ed impiant i sotterranei
La garanzia comprende la responsabilita’ civile derivante all’Assicurato per i danni alle condutt ure e agli impian t i sotterranei . Sono altresì compresi i danni causati da scavi, posa e reinterro di opere e installazioni in genere f ino a 60
giorni successivi all'avvenuta consegna dei lavori, sia se eseguiti dall'Assicurato che commissionati a terzi; in tal caso la gara nzia comprende la responsabilità
civile derivante all’A ssicurato nella sua qualità di committente tali lavori ferm o il diritto di rivalsa da parte della Società nei confronti dell’appaltatore
Questa garanzia è prestata con l’applicazione dello scoperto, de lla f ranchigia e dei limiti di risarcimento previsti dall’apposita tabella.
26.8) Danni da cediment o o f ranament o del terreno
La garanzia comprende la responsabilita’ civile derivante all’Assicurato per i danni a cose dovuti a cedimento o f ranamento del terreno , alla c ondizione che tali danni non de rivino da lavori che implichino sotto murature o altre tecniche sosti tutive.
Per i danni ai fabbricati, questa estensione di garanzia è prestata con l’applicazione dello scoperto, della f ranchigia e dei limiti di risa rcimento previsti dall’apposita tabella.
Per danni ad altre cose in genere si applica la f ranchigia di polizza per ogni sinistro.
26.9) Xxxxx da interruzioni o sospensioni di att ività
La garanzia comprende la responsabilita’ civile derivante all’Assicurato per i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali di attività
industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza.
Questa garanzia è prestata con l’applicazione d ello scoperto, della f ranchigia e dei limiti di risarcimento previsti dall’apposita tabella.
26.10 ) Danni da f urt o
A parziale derog a di quanto previsto all’articolo Esclusioni, lettera d), la garanzia comprende la responsabilita’ civile derivante all’Assicurato p er danni da fur to cagionati a terzi da persone che si siano avvalse - per compie re l'azione delittuosa - di impalcat ure e ponteggi eretti dall'Assi curato. Questa garanzia è prestata con l’applicazione dello scoperto, della f ranchigia e dei limiti di
risarc imento previsti dall’apposita tabella.
26.11) Xxxxx ai locali, alle cose di terzi ed alle cose sulle quali si eseguono i lavori
A parziale derog a di quanto previsto all’articolo Esclusioni, lettera e), la garanzia comprende la responsabilita’ civile derivante a ll’Assicurato per i danni ai locali ed alle cose / beni di terzi t rovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori e dei
servizi, nonché alle cose sulle quali si eseguono i lavori, ma esclusi i danni alle cose direttamente oggetto dei lavori medesimi. Questa g aranzia è prestata con
l’applicazione dello scoperto, della f ranchigia e dei limiti di risarcimento previsti dall’apposita tabella.
26.12) Xxxxx a beni consegnat i e non consegnat i
La garanzia comprende la responsabilita’ civile derivante all’Assicurato per i danni dei quali il contraente o assicurato sia tenuto a rispondere verso terzi ai sensi degli Artt. 1783, 1784,1785 e 1785 bis del Codice Civile per furto, sottrazione, distruzione o deterioramento, dei beni portati nei presidi e nelle
strutture del contraen te siano essi consegnati o non conseg nati. Questa garanzia è prestata con l’applicazione dello scoperto, della f ranchigia e dei limiti di
risarcimento previsti dall’apposita tabella.
26.13) Xxxxx a beni in cosegna e cust odia
La garanzia comprende la responsabilit a’ civile derivante all’Assicurato per danni cagionati ai beni che l’Assicurato Contraente detenga o possieda a qualsiasi
t itolo ed a quelli movimentati, rimorchiati, sollevati, caricati o scaricati. Questa garanzia è prestata con l’applicazione dello scop erto, della f ranchigia e dei limiti
di risarcimento previsti dall’apposita tabella
26.14) Responsabilità Civile personale degli Amminist ratori e dei Dipendent i
La garanzia copre la r esponsabilità personale degli amministratori, dei componenti la Commissione Regio nale di revisione per gli accertamenti sanitari
in materia di pratica sportiva per danni involontariamente cagionati a terzi in occasione di attività connesse all’espletamento del proprio mandato e/ o delle proprie mansioni , nonché di tutti i dipendenti in genere di ogni ordine e grado dell’Assicurato per danni arrecati a terzi e ad altri dipendenti in genere in
relazione allo svolgimento delle l oro mansioni. S’intende altresì compresa la
responsabilità civile personale a loro incombente ai sensi del Dlgs. 8 1/ 2008 e ss.mm.ii. in qualità :
• di "responsabile del servizio di protezione e prevenzione per la sicurezza",
• di “responsabile dei lavori”, di “coordinatore della progettazione dei lavori”, di “coordinatore per l’esecuzione dei lavori ”.
La garanzia comprende , inoltre, la responsabilità civile personale di tutte le persone f isiche di cui l’Ente si avvale, per danni involontariamente cagionati a
terzi , agli amministratori ed a tutti i dipendenti, nello svolgimento delle attività e/ o mansioni prestate per conto dell’Ente e pertanto la Società rinuncia al diritto di rivalsa nei loro confronti. È altresì compresa la responsabilità civile personale per i danni involontariamente cagionati a terzi conseguenti a
violazione della Legge 196/ 03 e ss. mm. ii. in materia di t rattamento e protezione dei dati personali. Tutto quanto sopra entro i limiti del massimale
convenuto in Polizza per sinistro, il quale resta ad ogni effetto unico anche in caso di corresponsabilità delle persone summenzionate con l'Assicurato o f ra di l oro.
26.15) Responsabilità da I ncendio
La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’assicurato per danni a cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dell'Assicurato o
da lui detenute, esclusi i danni alle cose che l’Assicurat o detiene a qualsiasi t itolo. Resta inteso che, qualora l'Assicurato fosse già coperto da polizza
incendio con garanzia "Ricorso dei vicini/ terzi" la presente opererà in secondo
rischio, per l'eccedenza rispetto alle somme assicurate con la suddetta polizz a incendio.
26.16) Proprietà e/ o conduzione di f abbricat i / tensot rutture/ aree verdi/ cabine elett r iche
La garanzia comprende la responsabilita’ civile derivante all’Assicurato per danni a terzi derivanti dalla sua qualità di proprietario, locatario, sublocatore, conduttore, f ruitore, utilizzatore, detentore a qualsiasi t itolo di:
• fabbricati, moduli abitativi, e relative pertinenze e dipendenze, aree, parcheggi, strade, ponti, canali, altre infrastrutture in genere, piante, alberi
anche di alto fusto, parchi e giard ini, boschi, aree verdi in genere (compresa la potatura ed abbattimento piante) , compresi tutti i relativi impianti f issi e
non, beni immobili in genere,
• tenso e tendostrutture, tecnostrutture, palloni pressostatici e relativi impianti ed attrezzature,
che possono essere usati, oltre che dall'Assicurato per la sua attività, anche da Terzi; nell’ambito ella responsabilità derivante da conduzione di fabbricati e relativi impianti in locazione al contraente e da questi sublocati o concessi in uso ad utenti di propri servizi, la garanzia viene prestata anche nell’interesse di questi ultimi. Per le aree verdi è compresa la responsabilità derivante dall’utilizzo di anticrittogamici e antiparassitari,
• cabine elettriche di t rasformazione e/ o distribuzione, ponti, i mpianti di illuminazione, centrali, impianti e reti di distribuzione, compresi i lavori di
riparazione e manutenzione ordinaria e straordinaria.
26.17) I mpiant i e att rezzature per la segnalet ica st radale e non e pubblica i lluminazione
La garanzia comprende la res ponsabilita’ civile derivante all’Assicurato dalla proprietà, manutenzione e funzionamento di impianti e attrezzature per la segnaletica stradale e non, pubblica illuminazione, compreso i danni dovuti all’errato funzionamento di impianti semaforici e di se gnalazione in genere.
La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni conseguenti a mancato o insufficiente servizio di vigilanza ed intervento
sulla segnaletica, sui ripari e sulle recinzioni poste a protezione dell'inc olumità di terzi.
26.18) Spettacoli/ Manif estazioni/ Convegni/ Riunioni/ Fiere/ Vigilanza armata/ Cani da guardia
La garanzia comprende la respo nsabilità civile derivante all’A ssicurato dalla organizzazione, gestione e partecipazione a spettacoli, concerti, esposizioni , manifestazioni, sagre, feste, convegni, riunioni, f iere esclusi comunque i danni
derivati dall’uso di animali di veicoli e/ o natanti a motore, di aeromobili nonché
fuochi pirotecnici; è però compresa la responsabilità civile derivante all’Assicurato per l’ esistenza di servizio di vigilanza con guardie armate e non e della proprietà ed utilizzo di cani da guardia.
26.19) I mpiant i sport ivi
La garanzia comprende la responsabilita’ civile derivante all’Assicurato dalla
proprietà e/ o gestione di impianti sportivi in genere, compreso servizi e dipendenze, nonché, l’organizzazione di corsi sportivi.
26.20 ) Corsi d’ist ruzione/ Assitenza sociale in genere
La garanzia comprende la responsabilita’ civile derivante all’Assicurato per
l’esercizio di corsi di formazione professionale, comprese relative prove pratiche
e tecniche, corsi di addestramento e praticantato anche presso privati, aziende ed alt ri Enti f requentati da giovani ed adulti ovunque svolti, anche all’estero, centri per handicappati ed affini, attività di laboratorio in ist ituti scolastici e non, gite, spostamenti f ra sedi e/ o succursali, visite a stabilimenti, piscine,
impianti sportivi in ambito di attività scolastica e parascolastica; preparazione,
distribuzione e somministrazione di cibi e bevande; qualora tale servi zio fosse affidato a terzi la garanzia vale esclusivamente per la responsabilità civile
derivante all’Assicurato nella sua qualit à di committente tale servizio.; la responsabilità civile derivante all’Assicurato, per le attività svolte dal proprio
personal e, nell’ambito di apposite convenzioni, e/ o per prestazioni di attività di consulenza, stipulate con soggetti pubblici e privati . E’ compresa inoltre la responsabilità civile derivante all’Assicurato per danni cagionati a terzi dai minori che l’ente affida a nuclei familiari, compresi i danni, limitatamente alle
lesioni corporali, i subiti dai minori medesimi.
La garanzia comprende inoltre la responsabilita’ civile derivante all’Assicurato
dall’esercizio di centri di assistenza sociale per l’infanzia e per portatori di handicap, persone socialmente disagiate anziani, alloggi per tossico dipendenti,
stabilimenti termali.
La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato per le
prestazioni di carattere infermieristico e sanitario eventua lmente prestate anche a domicilio, esclusa responsabilità professionale del personale addetto a tali
servizi.
Premesso inoltre che l ’Assicurato favorisce l’inserimento sociale delle persone portatrici di handicap, ex carcerati presso enti pubblici e ditte private ed anche all’interno della propria struttura, attraverso progetti di attività riabilitativa, occupazionale e/ o lavorativa; supporta l’attività di una rete di sostegno con il
volontariato per progetti educativi individuali relativi a minori in diff icoltà, quali accompagnamento presso scuole, strutture sportive e ludoteche, come pure
di supporto all’interno di abitazione dei minori; gestisce e organizza centri di assistenza sociale e sperimentale per l’infanzia, con affidamento presso case private co n ausilio e controllo di baby - sitter; gestisce l’assistenza agli anziani ed
handicappati presso case private con l’ausilio e sotto il controllo di volontari incaricati, l’assicurazione vale per l’esercizio di tali attività effettuate dal
personale incarica to compresi i danni cagionati alle cose t rovantesi negli ambienti che per la loro caratteristica non possono essere rimosse; in relazione agli inserimenti terapeutici presso, aziende, società ed enti la garanzia comprende anche la responsabilità personal e delle persone oggetto di tali inserimenti per danni involontariamente cagionati a terzi, compesi i dipendenti
di Società, e/ o Aziende e/ o Enti e/ o altri soggetti presso i quali prestano servizio, con esclusione dei danni alle cose, attrezzature, macchina ri, sulle quali vengono eseguiti i lavori. È compresa la gestione di centri di accoglienza pe r extra comunitari, tossicodipendenti, persone socialmente disagiate.
26.21) Proprietà ed uso di cani
La garanzia comprende la responsabilita’ civile derivante all’Assicu rato dalla proprietà ed uso di cani.
26.22) Uff ici / Magazzini/ Parcheggi/ Teat r i / Cinematograf i / Case di r iposo/ Macelli e varie att ività
La garanzia comprende la responsabilita’ civile derivante all’Assicurato dalla
proprietà e gestione di uffici, magazzini, depositi, alloggi, officine, parcheggi, teatri, cinematografi, colonie, centri sociali, soggiorni per anziani e giovani, case di riposo, cimiteri, macelli, mercati, biblioteche, musei, pinacoteche, zoo e gestione di animali in genere.
26.23) Proprietà e/ o gest ione di gioc hi
La garanzia comprende la responsabilita’ civile derivante all’Assicurato dalla proprie tà e/ o gestione di giochi vari per bambini, (es. scivoli, giostre e similari) installati in giardini, parchi pubblici e dovunque t rovino adeguata sistemazione.
26.24) Mezzi d i t rasport o non a mot ore
La garanzia comprende la responsabilita’ civile derivante all’Assicurato dalla proprietà ed uso di mezzi di t rasporto meccanici non a motore in genere, quali biciclette, t ricicli e furgoncini.
26.25) Consegna/ Prelievo/ Rif ornimento
La gara nzia comprende la responsabilita’ civile derivante all’Assicurato da operazioni di consegna, prelievo e rifornimento.
26.26) Gest ione di att ività e/ o servizi
La garanzia comprende la responsabilita’ civile derivante all’Assicurato dalla gestione di attività e/ o servizi di carattere amministrativo, ricreativo, culturale, sociale ed assistenziale .
26.27) Acquedott i / Rete f ognaria
La garanzia comprende la responsabilita’ civile derivante all’Assicurato per la proprietà e committenza:
• di acquedotti, compresi i danni alle per sone da erogazione di acqua
alterata.
• dalla rete fognaria, compresi i danni causati da spargimento di acqua solo
se conseguenti a rotture improvvise ed accidentali di tubazioni e/ o condutture.
Questa garanzia è prestata con l’applicazione dello scoperto, d ella f ranchigia e dei limiti di risarcimento previsti dall’apposita tabella.
26.28) Antenne radiotelevisive/ Recinzioni/ Cancelli
La garanzia comprende la responsabilità civile derivante al l’Assicurato dall’esistenza di antenne radiotelevisive, di recinzioni in g ener e, di cancelli anche automatici di porte ad apertura elettronica.
26.29) Lavori di pulizia e manutenzione
La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato da lavori di pulizia, e manutenzioni in genere.
26.30 ) I nf ermeria e pront o soccorso
La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato dalla gestione del servizio di infermeria e pronto soccorso, es clusa la responsabilità civile professionale del personale medico e parasanitario.
26.31) Aff idamento auto
La garanzia comprende la responsabilità civile derivante al Contraente e Assicurato, in caso di affidamento in uso a qualsiasi t itolo a propri amministratori, dipendenti, collaboratori anche occasionali, consulenti e simili , di veicoli di sua proprietà, e/ o locati (leasing), per d anni subiti a causa di difetti
di manutenzione.
26.32) Lavori edili ed impiant ist ici
Per danni a cose avvenuti in occasione o a causa di lavori edili o impiantistici in genere la garanzia è prestata con l’applicazione di uno scoperto del 10% di ogni sinistro, con un minimo non indennizzabile di € 5.000,00 e con un massimo indennizzo di € 300.000,00 per ogni anno assicurativo .
26.33) I nquinamento improvviso ed accidentale
A parziale deroga di quanto previsto all’art. “Esclusioni, lettera c)”, la garanzia comprende la resp onsabilità civile derivante all’Assicurato da inquinamento di acqua, aria e suolo a seguito di rottura improvvisa ed accidentale di impianti,
serbatoi e condutture dell'Assicurato stesso. L'Assicurazione non comprende i danni:
• derivanti da alterazioni di c arattere genetico;
• dalla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, nonché dalla intenzionale mancata prevenzione del danno per omesse riparazioni o adattamenti per prevenire o contenere l'inq uinamento.
Questa garanzia è prestata con l’ap plicazione dello scoperto, della f ranchigia e dei limiti di risarcimento p revisti dall’apposita tabella.
L’assicurazione comprende altresì, nei limiti sopra esposti, le spese sostenute
dall’Assicurato per neutralizzare o limitare le conseguenze di un sinis t ro risarcibile ai sensi di polizza, fermo l’obbligo di darne comunque immediato
avviso alla Società.
26.34 ) I mpiego di f uochi art i f iciali
A parziale deroga di quanto previsto all’art. “Esclusioni, lettera g)” e dell’art. “Spettacoli/ manifestazioni/ convergni/ riun ioni/ f iere/ vigilanza armata/ cani da guardia”, la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato dalla detenzione ed impiego di fuochi artificiali utilizzati in spettacoli
pirotecnici, compreso l’ut ilizzo di cartucce a salve, semprechè il tutto venga detenuto ed impiegato in conformità delle leggi vigenti. Questa garanzia è prestata con l’applicazione dello scoperto, della f ranchigia e dei limiti di
risarcimento previsti dall’apposita tabella.
26.35) Responsabilità derivante dal D.Lgs n. 81 , d el 9 aprile 2008 e ss. mm. ii .
La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato ai sensi di
quanto disposto dal D.lgs 81/ 2008 e successive modificazioni ed integrazioni , non che’ quella personale in capo ad amministratori e dipendenti dell’Assicurato responsabili dei ruoli o delle mansioni definite dal predetto Decreto e successive
modificazioni ed integrazioni.
26.36) Precisazioni di garanzia
• Le garanzie sono operanti anche per l’attività di volontariato svolta dai
t itolari di “CARTA GIOVANI RER” in virtù dei progetti di protagonismo giovanile attivati dall’Assessorato Progetto Givoani in collaborazione con
Comuni, Associazioni, Università, Scuole, Oratori, Polisportive, Circoli, Enti , Cooperative Sociali, ecc.
• Le garanzie sono operanti per l a responsabilità civile derivante all’assicurato
dall’installazione e dalla gestione di posizioni di telelavoro
ART. 27 - ESCLUSI ONI
L’assicurazione R.C.T. non comprende i danni:
a) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che sia condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e/ o
che comunque, non abbia compiuto il 16° anno di età;
b) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equipar ata di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a m otore o da impieg o di aeromobili, riconducibili alla assicurazione obbligatoria ex D.l.g.s.
209/ 2005;
c) di qualsiasi natura o da qualunque causa determinati, conseguenti a:
- inquinamento lento e graduale, infiltrazione, contaminazione di acque, aria, terreni o colture,
- interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua,
- alterazioni od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto x xxxxxx nel sottosuolo suscettibili di sfruttamento,
t ranne quanto previsto alla cl ausola “Inquinamento improvviso ed accidentale”;
d) da furto, t ranne quanto previsto alla clausola “Danni da furto” e “Cose i n consegna e custodia” ;
e) alle cose e/ o opere di terzi sulle quali si eseguono i lavori oggetto dell’attività, t ranne quanto previsto al la clausola “Danni alle cose di terzi ed alle cose sulle quali si eseguono i lavori”;
f ) verificatisi in connessione co n t rasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati artificialmente (f issione e fusione
nucleare, isotopi radioattiv i, macchine acceleratici, ecc.);
g) derivanti dalla detenzione e/ o uso di esplosivi, ad eccezione della R.C.
derivante all’Assicurato in qualità di committente di lavori che richied on o impiego di tali materiali, nonché di quanto previsto alle clausole “Serviz io di polizia municipale” e “Impiego di fuochi artificiali”. La presente
esclusione si intende operante anche per la garanzia R.C.O.;
h) derivanti da alluvioni, inondazioni, terremoti e calamità naturali in genere, ad eccezione di quanto previsto alla clausol a “Terremoto, Esondazioni, Alluvioni ed Inondazioni” se attivata.
i) derivanti da malattie che potrebbero manifestarsi in relazione alla Encefalopatia Spongiforme – BSE; la presente esclusione si intend e operante anche per la garanzia R.C.O.;
j) di qualunque nat ura, comunque occasionati, direttamente o indirettamente derivanti, seppur in parte, dall’esposizione e/ o contatto con l’asbesto,
l’amianto e/ o qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o
misura l’asbesto o l’amianto; la presente esclusione si intende operante anche per la garanzia di RCO;
k) conseguenti a responsabilità derivanti da campi elettromagnetici; la presente esclusione si intende operante anche per la garanzia R.C.O.;
l) derivanti da scioperi, tumulti, sommosse, atti vandalici, di terroris mo e di sabotaggio, guerra; la presente esclusione si intende operante anche per la
garanzia R.C.O;
m) derivanti da qualsiasi t ipo di RC Professionale;
n) derivanti da perdite f inanziarie non conseguenti a danni a persone e/ o cose;
o) alle persone t rasportate su veicoli e natanti a motore di proprietà del Contraente o da lui detenuti e soggetti agli obblighi del Dlgs 209/ 2005
p) cagionati da opere o installazioni in genere dopo l’ult imazione dei lavori,
salvo quanto indicato alla clausola “Installazione e/ o Manutenzi one –
Lavori in economia“ nonché da prodotti o cose in genere dopo la consegna a terzi, salvo quanto indicato alla clausola “Farmacie e smercio prodotti in genere”;
q) derivanti dalla malpractice medica
r) derivanti da attivita’ biotecnologiche, di ingegneria g enetica e relativi prodotti che derivano da materiale e/ o sostanze di origine umana e
organismi geneticamente modificati (OGM).
s) derivanti da violazioni dei doveri di pacifica convivenza con i terzi e/ o con
i dipendenti e collaboratori – ogni f xxxx di discr iminazione o persecuzione, mobbing, molestie, violenze, o abusi sessuali e simili;
t ) direttamente o indirettamente causate da, avvenute in seguito a o come conseguenza di: guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità (sia che
la guerra sia dichiara ta o non dichiarata), guerra civile, ribelli one, rivoluzione, insurrezione o azioni militari o colpo di stato.
u) derivanti dalla fauna selvatica ; la presente esclusione si intende operante solo per la garanzia RCT.
Art. 28 – li mi tazi one ed escl usi one embarg hi e sanzi oni
In ogni caso gli Assicuratori non forniranno copertura assicurativa e non saranno tenuti a pagare alcun Indennizzo né comunque alcuna somma in base alla presente Assicurazione nei casi in cui tale copertura o pagamento possa esporre gli Assic uratori o qualsiasi suo dipendente o collaboratore a sanzioni, o possa comportare violazione di divieti o restrizioni, secondo quanto previsto da
risoluzioni delle Nazioni Unite in materia di embarghi e sanzioni economiche o commerciali, o da leggi o regol amenti dell’Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d’America.
Art. 29 – Xxxxxxxxx , Esondazi oni , Alluvi oni ed I nondazi oni
La presente copertura viene estesa ai danni derivanti da alluvioni, inondazioni , terremoti e calamità naturali in genere, aventi come causa un evento naturale.
Questa garanzia è prestata con l’applicazione dello scoperto, della f ranchigia e dei limiti di risarcimento previsti dall’apposita tabella.
ART. 30 – GESTIONE DEGLI SCOPERTI E DELLE FRANCHIGIE
Le garanzie di polizza sono prestate con l’applicazione di una f ranchigia f issa pari ad € 1.000,00= per sinistro prevista nella scheda di polizza, salvo ove diversamente indicato nella tabella di cui all’Art.3 3, ovvero i casi in cui le condizioni che regolano l’assicurazione pr evedano un importo minimo non indennizzabile (% di scoperto) o una f ranchigia di ammontare superiore.
La Società si impegna a gestire tutti i danni e a liquidare al terzo danneggiato
l’importo del danno al lordo di eventuali scoperti e/ o f ranchigie contrat tualmente previste, nonché a liquidare anche i danni non superiori per
valore agli scoperti e/ o f ranchigie. Ogni dododici mesi dalla data di decorrenza del contratto, la Società si impegna a far pervenire al Contraente t ramite lettera
raccomandata R/ R l’el enco dei sinistri quietanzati e liquidati con indicazione degli importi in f ranchigia o scoperto da recuperare ed indicazione, per ciascun sinistro quietanzato e liquidato, dei seguenti dati:
• numero del sinistro
• nominativo controparte
• data di denuncia del sinistro
• data di liquidazione del sinistro
• importo quietanzato e liquidato al terzo danneggiato
• documento provante il risarcimento (a t itolo meramente esemplificativo, copia della quietanza sottoscritta, oppure copia dell'ordine di pagamento oppure copia d i qualunque altro documento equipollente)
• importo da recuperare nei confronti del Contraente.
I l Contraente si impegna a provvedere al pagamento direttamente alla Compagnia di quanto dov uto a t itolo di rimborso entro 9 0 giorni dal giorno di ricevimento de lla corretta richiesta scritta.
Qualora la polizza dovesse essere disdetta per qualunque motivo prima della scadenza contrattuale, gli importi di cui sopra verranno richiesti dalla Società
ogni dododici mesi dalla data di cessazione del contratto nei modi e termini sopra indicati.
ART. 31 - OBBLI GHI DEL CONTRAENTE IN CASO DI SI NISTRO
In caso di sinistro il Settore dell’Ente competente alla gestione del contratto, a parziale deroga dell'art. 1913 C.C., deve darne avviso alla Società o al Broker incaricato, entro 30 giorni lavorativi da quando ne abbia avuto conoscenza scritta.
Agli effetti dell'assicurazione RCT, il Contraente ha l'obbligo di denuncia, entro i termini di cui sopra, solo se, o quando, il danneggiato abbia avanzato esplicita
richiesta di risar cimento, in forma scritta, direttamente o per il t ramite di un proprio Legale e/ o di un terzo avente t itolo a rappresentarlo.
Agli effetti dell'assicurazione RCO, il Contraente ha l'obbligo di denunciare, entro i termini di cui sopra, soltanto i sinistri p er i quali:
− ha luogo l'inchiesta giudiziaria/ amministrativa a norma di Legge per
infortunio o per insorgenza di malattia professionale; in quest'ultimo caso il termine decorre dal giorno in cui l'assicurato ha ricevuto l'avviso per
l'inchiesta.
− ha ricevuto avviso di procedimento penale aperto;
− ha ricevuto richieste di risarcimento da parte dell'I.N.A.I.L. e/ o dell’INPS e/ o Enti similari;
− ha ricevuto richieste di risarcimento da parte del Danneggiato o suoi Legali e/ o suoi aventi diritto.
Agli effetti sia de ll'assicurazione RCT che dell'assicurazione RCO resta comunque la facoltà per il Contraente della comunicazione scritta, sempre direttamente alla Società o per il t ramite del Broker incaricato, ogni qualvolta si verifichi un
episodio mortale che, anche sol o presumibilmente, possa dare origine ad una richiesta di risarcimento e la Società accetta f in d’ora tale notifica come denuncia di sinistro ancorché non vi sia ancora stata richiesta scritta da parte del terzo .
ART. 32 - GESTI ONE DELLE VERTENZE DI DANNO
Le spese sostenute per resistere all’azione del danneggiato contro l’assicurato
sono a carico dell’Assicuratore nei limiti del quarto del massimale assicurato .
Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite f ra S ocietà ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse. La gestione delle vertenze avverrà sia in sede stragiudiziale che
giudiziale, sia Civile che Penale, e per tutti i gradi di giudizio. La Società non riconosce ed assume spese incontrate dall'Assi curato per legali o tecnici che non siano da essa designati .
Tuttavia in caso di definizione t ransat t iva del danno, la S ocietà, a richiesta dell’Assicurato, e ferma ogni altra condizione di polizza, continuerà a proprie spese la gestione in sede civile e p enale della vertenza f ino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si t rova al momento dell’avvenuta t ransazione.
La Società deve in ogni caso evitare qualsiasi pregiudizio alla difesa dei diritti dell’Assicurato.
La Società non risponde di mult e od ammende.
ART. 33 – LI MITI DI RI SARCI MENTO , SCOPERTI E FRANCHI GI E
La Società, alle condizioni tutte della presente polizza, presta l’assicurazione
f ino alla concorrenza dei massimali (indicati all’Art.5) e con i limiti di risarcimento riportati in tab ella. Rimane inteso che, fatte salve le garanzie sotto
riportate, nessun altro limite, scoperto o f ranchigia potranno essere applicati alla liquidazione del danno. Nel caso di coesistenza di più livelli di f ranchigia,
per unico sinistro, si applica la sola f ranchigia più elevata. Qualora fossero operanti più scoperti, verrà applicato solo quello più elevato; qualora lo scoperto
sia concomitante con una Franchigia, questa verrà considerata minimo assoluto.
Descrizione | Scoperto | Franchigia | Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx o |
Ogni e qualsiasi danno RCT | nessuno | €1.000,00 | Massimali di polizza |
Ogni e qualsiasi danno RCO | nessuno | nessuna | I massimali RCO di polizza |
Danno biologico nell’ambito RCO | nessuno | Nessuna | Massimali di polizza |
Danni a fabbricati da cedimento e f ranamen to del terreno | 10% | Minimo € 1.000,00 | 10.000 .000,0 0 per sinistro ed anno |
Danni ad altre cose da cedimento e f ranamento del terreno | Nessuno | €1.000,00 | 10.000 .000,0 0 per sinistro ed anno |
Inquinamento accidentale | 10% | Minimo € 1.000,00 | 2.000.000,00 per sinis t ro ed anno |
Danni da interruzione e sospensione di attività | 10% | Minimo € 1.000,00 | 2.000.000,00 per sinistro ed anno |
Danni a condutture ed impianti sotterranei | 10% | Minimo € 1.000,00 | 00.000.000,00 per sinistro ed anno |
Danni da Acquedo tt i e rete fognaria | Nessuno | €1.000,00 | 500 .000,00 per sinistro ed anno |
Autoveicoli dei dipendenti in sosta | Nessuno | €1.000,00 | 500 .000,00 per sinistro ed anno |
Danni da Incendio | Nessuno | €1.000,00 | 2.000.000,00 per sinistro ed anno |
Danni da Furto | 10% | Minimo € 1.000,00 | 150.000,0 0 per sinistro ed anno |
Danni ai locali ed alle cose di terzi t rovantisi nell’ambito dei lavori | 10% | Minimo € 1.000,00 | 00.000.000,00 per sinistro ed anno |
Beni in consegna e custodia | Nessuno | 1.000,00 | 20 0.000,00 per sinistro e per anno |
Impiego fuochi art if iciali | Nessuno | 1.000 ,00 | 200.000,00 per sinistro ed anno |
Impiego fuochi artificiali | Nessuno | €1.000,00 | € 150.000,0 0 per sinistro ed anno |
Danni da alluvioni, inondazioni, terremoti e calamità naturali | 20% | Minimo € 10.000,00 | € 1.000.000, 0 0 per sinistro ed anno |
La Società I l Contraente
Dichiarazione del Contraente Agli effetti dell’art. 1341 del Codice Civile
Agli effetti dell’art. 1341 del Codice Civile, il Contraente dichiara di appro vare le disposizioni degli articoli delle Condizioni Generali di Assicurazione qui sotto
richiamati:
Sezioni A e B)
Art. 05 – Massimali di garanzia Art. 06 - Variazioni di rischio
Art. 1 1 - Recesso dal contratto dopo ogni denuncia di sinistro Art. 1 2 - For o competente
Art. 1 6 - Altre Assicurazioni Art. 2 3 - Validità Territoriale Sezione A)
Art. 2 5 – Precisazioni sulla qualifica di Terzo Art. 2 6 – Esclusioni
Art. 27 – Franchigia a carico del Contraente
Art. 29 - Obblighi del Contraente in caso di sinistro Sezione B)
Art. 2 5 – Precisazioni sulla qualifica di Terzo Art. 2 7 – Esclusioni
Art. 31 - Obblighi del Contraente in caso di sinistro Art. 33 – Limiti di risarcimento, scoperti e f ranchigie
La Società I l Contraente