FOGLIO PATTI E CONDIZIONI
ALLEGATO E
FOGLIO PATTI E CONDIZIONI
PER SERVIZI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI
Il seguente Xxxxxx Xxxxx e Xxxxxxxxxx è parte integrante del documento di stipula del Mercato elettronico a seguito di una procedura negoziata mediante Richiesta di Offerta (RdO N. 1733802) ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b de D.LGS. 50/2016 per il servizio di manutenzione impianti della sede dell’Area della Ricerca di Bari - Codice CIG 771031909D0
ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO
Forma oggetto del presente contratto il Servizio di manutenzione impianti della sede del CNR.
Il servizio dovrà essere svolto secondo quanto specificato e descritto negli allegati tecnici, che sono parte integrante del presente contratto.
ART. 2 – DURATA
II presente contratto ha validità di anni uno a decorrere dal _ al .
ART. 3 - PROROGA CONTRATTUALE
La proroga è limitata ad un periodo di mesi 6 mesi necessari alla conclusione delle procedure per l’individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.
ART. 4– CORRISPETTIVO
II costo annuo contrattuale comprendente tutti i servizi di cui ai documenti tecnici inseriti nella lettera di invito e agli allegati alla stessa, e gli oneri per sicurezza, è pari a € _ ( ) IVA esclusa.
Il costo medio mensile per il servizio di manutenzione è pari a € ( ) IVA esclusa. Tale costo è fisso ed invariabile per tutta la durata contrattuale per 1/12 del costo totale per personale, utili di esercizio e oneri per la sicurezza pari a € ( ) IVA esclusa ed è variabile per la parte mensile stimata di 1/12 del costo totale massimo annuale per materiali pari a € 40.000 (quarantamila) IVA esclusa.
In particolare al costo mensile per il servizio di manutenzione sarà corrisposto, sempre a cadenza mensile e previa approvazione del Direttore dell’Esecuzione, il costo dei materiali sostituiti nelle operazioni di manutenzione ordinaria e periodica (ricavati dall’importo dei listini in vigore) nella misura massima annuale presunta di € 40.000 (quarantamila) IVA esclusa.
A cadenza trimestrale o semestrale (ad esclusiva discrezione del CNR), il costo delle eventuali ore di lavoro non prestate sarà decurtato dal costo mensile del servizio.
ART. 5 - VARIAZIONI ENTRO IL 20%
La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, si riserva di imporre all’appaltatore l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l’appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
ART. 6 - SERVIZI COMPLEMENTARI
I servizi in oggetto potrebbero essere estesi anche per i nuovi uffici e laboratori che si prevede di allestire al primo piano interrato dell’edificio. Per quanto concerne la valutazione economica il compenso è stabilito nel 10% dei prezzi di aggiudicazione. La consistenza prevista è allegata.
Servizi e lavori straordinari non compresi
Si fa presente che i servizi in oggetto potrebbero essere estesi anche per i lavori straordinari non compresi nell’oggetto del contratto per un massimo del 10% della base d’asta. Il compenso sarà stabilito di volta in volta previa valutazione da parte del Responsabile Unico del Procedimento e riguarderà solo il costo del materiale (listino depositato) e il numero delle ore prestate al prezzo offerto in gara.
ART. 7 - DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOTTE DALL’ESECUTORE
Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall’esecutore, se non è disposta dal direttore dell’esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante.
Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il direttore dell’esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell’esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del direttore dell’esecuzione.
ART. 8 - VARIANTI INTRODOTTE DALLA STAZIONE APPALTANTE
La stazione appaltante può introdurre variazioni al contratto, oltre che nelle ipotesi previste dall’art. 106 del Codice dei contratti, nei seguenti casi:
• per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
• per cause impreviste e imprevedibili, accertate dal Responsabile Unico del Procedimento o per l’intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite;
• per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto;
• nell’esclusivo interesse della stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto.
Inoltre, l’esecutore ha l’obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale, non comportanti maggiori oneri per l’esecutore e che siano ritenute opportune dalla stazione appaltante.
ART. 9 - PENALI IN CASO DI XXXXXXX
Per ogni violazione degli obblighi derivanti dal presente Foglio Patti e Condizioni e per ogni caso di carente, tardiva o incompleta esecuzione della fornitura/del servizio, la stazione appaltante, fatto salvo ogni risarcimento di maggiori ed ulteriori danni, potrà applicare alla ditta appaltatrice delle penali, variabili a seconda della gravità del caso, da un minimo all’1 (uno) per mille del valore dell’intera fornitura del servizio ad un massimo dello 0,5% dell’intera fornitura. L’eventuale applicazione delle penali non esime la ditta appaltatrice dalle eventuali responsabilità per danni a cose o persone dovuta a cattiva qualità dei prodotti forniti.
Il Responsabile Unico del Procedimento o il direttore dell’esecuzione, con nota indirizzata alla stazione appaltante propone l’applicazione delle suddette penali specificandone l’importo. L’applicazione delle penali sarà preceduta da regolare contestazione scritta dell’inadempienza, a firma del responsabile, avverso la quale la ditta avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro 3 (tre) giorni dal ricevimento della contestazione stessa.
Resta, in ogni caso, ferma la facoltà della stazione appaltante, in caso di gravi violazioni, di sospendere immediatamente la fornitura del servizio alla ditta appaltatrice e di affidarla anche provvisoriamente ad altra ditta, con costi a carico della parte inadempiente ed immediata escussione della garanzia definitiva.
Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro 15 (quindici) giorni dalla notifica o dalla ricezione della comunicazione di applicazione. Decorso tale termine la stazione appaltante si rivarrà trattenendo la penale sul corrispettivo della prima fattura utile ovvero sulla garanzia definitiva. In tale ultimo caso la ditta è tenuta a ripristinare il deposito cauzionale entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione del suo utilizzo pena la risoluzione del contratto.
ART. 10 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Nelle ipotesi successivamente elencate, ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata via PEC al domicilio eletto
dall’aggiudicatario. Nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a 5 giorni lavorativi per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine, l’amministrazione, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, ha facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi:
• frode nella esecuzione dell’appalto;
• mancato inizio dell’esecuzione dell’appalto nei termini stabiliti dal presente Foglio patti e condizioni;
• manifesta incapacità nell’esecuzione del servizio appaltato;
• inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro;
• reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità dell’appalto;
• cessione del Contratto;
• utilizzo del personale non adeguato alla peculiarità dell’appalto;
• concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’aggiudicatario;
• inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;
• ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell’appalto, ai sensi dell’art. 1453 del codice civile.
Ove si verifichino deficienze e inadempienze tali da incidere sulla regolarità e continuità del servizio, l’amministrazione potrà provvedere d’ufficio ad assicurare direttamente, a spese dell’aggiudicatario, il regolare funzionamento del servizio. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, l’aggiudicatario, oltre alla immediata perdita della cauzione, sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che l’amministrazione dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.
ART. 11 - RECESSO
L’amministrazione si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze d’interesse pubblico e senza che da parte dell’aggiudicatario possano essere vantate pretese, salvo che per le prestazioni già eseguite o in corso d’esecuzione, di recedere in ogni momento dal contratto, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari da notificarsi all’aggiudicatario tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di recesso l’aggiudicatario ha diritto al pagamento da parte dell’amministrazione delle sole prestazioni eseguite, purché correttamente, secondo il corrispettivo e le condizioni previste in contratto.
ART. 12 - PAGAMENTI
Il pagamento della fornitura del servizio sarà effettuato entro trenta (30) giorni dal ricevimento di regolare fattura elettronica, tramite piattaforma SDI, trasmessa al seguente codice univoco ufficio: O5WZO8
Il pagamento avverrà previo accertamento della regolarità previdenziale della ditta.
Il termine di pagamento potrà essere sospeso dall’amministrazione qualora difficoltà tecniche, attribuibili alla piattaforma informatica degli enti previdenziali e non attribuibili all’amministrazione medesima, impediscano l’acquisizione del DURC.
I pagamenti saranno effettuati tramite bonifico bancario o postale su un conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva acceso presso banche o Poste Italiane S.p.A. A questo proposito, l’appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante entro sette giorni dall’accensione, gli estremi identificativi del conto corrente di cui sopra nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso.
Il pagamento verrà effettuato previo verifica e attestazione di conformità delle prestazioni, che verrà apposta sulle fatture stesse o sul mandato di pagamento, rilasciata dal Direttore dell’Esecuzione. Tale conformità terrà conto della contabilizzazione delle ore medie, attestate dal sistema automatico di rilevazione delle presenze dell’Area della Ricerca di Bari, effettivamente prestate dalla ditta. L’accertamento deve concludersi entro 30 giorni dalla consegna del bene o dalla esecuzione del servizio.
L’appaltatore deve impegnarsi a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari in relazione al presente appalto.
Il codice C.I.G. relativo alla fornitura di che trattasi, i cui estremi saranno comunicati dalla stazione appaltante, dovrà essere riportato obbligatoriamente in tutte le fatture emesse dal fornitore in relazione al presente appalto.
Qualora l’appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il contratto si risolverà di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.
ART. 13 – GARANZIA DEFINITIVA
A garanzia degli impegni assunti col presente contratto la Ditta contraente
, in conformità a quanto stabilito dall’art. 103 del Codice dei contratti, costituisce cauzione definitiva N. prestata da per € ( ) da allegare all’accettazione di codesto contratto CIG N. 771031909D0.
In merito a detta cauzione la Ditta concede ampia facoltà di utilizzarla in tutto od in parte nel caso di inadempienza ai patti contrattuali, così come riconosce il diritto ai maggiori danni ove questi dovessero essere superiori all'importo della cauzione.
Le singole clausole dovranno essere preventivamente accettate dal CNR ed in ogni caso la citata garanzia dovrà essere munita della clausola “a prima richiesta” con espressa rinuncia alle eccezioni di cui all’art.1945 c.c., nonché con espressa rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1994 c.c. ed alla decadenza prevista a favore del fideiussore dall’art.1957 c.c.
ART. 14 - ATTREZZATURE E MATERIALI
Sono a carico della Ditta, oltre alle spese del personale addetto, le attrezzature, i materiali, nonché le divise degli addetti ed in genere tutto ciò che è necessario all'esecuzione dell’oggetto del presente contratto.
ART. 15 – PERSONALE
La Ditta si obbliga a presentare al Direttore dell’Esecuzione, l’elenco nominativo delle persone che saranno incaricate del servizio, indicando per ciascun addetto le complete generalità e il domicilio.
La Ditta si obbliga altresì a comunicare, preventivamente, tutte le variazioni a detto elenco che interverranno durante il rapporto di lavoro contrattuale. Inoltre, la Ditta si impegna a non variare frequentemente gli addetti al servizio.
II personale non gradito al CNR, dovrà essere prontamente sostituito in qualsiasi momento nel corso dell'appalto.
ART. 16 - TUTELA DEL PERSONALE
La Ditta è responsabile degli eventuali infortuni del personale addetto, che dovrà essere regolarmente assicurato a norma di Legge. È altresì responsabile dei danni arrecati a terzi ed all'Ente durante l'esecuzione del servizio stesso, sollevando comunque quest’ultimo da ogni responsabilità al riguardo.
La Ditta s'impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi di Legge e di contratto relativi a prevenzione e sicurezza del lavoro, e alla tutela dei lavoratori ed in particolar modo a quelli della Previdenza Sociale (invalidità e vecchiaia, superstiti, disoccupazione, tubercolosi, infortuni e malattie) e a quegli obblighi che trovano la loro origine in contratti collettivi e che prevedono a favore dei lavoratori diritti patrimoniali aventi per base il pagamento dei contributi da parte dei datori di lavoro per assegni familiari, indennità ai richiamati alle armi, ecc. La Ditta si obbliga, inoltre, a praticare ai dipendenti lavoratori, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro per categoria.
ART. 17 – SUBAPPALTO
Si fa riferimento a quanto previsto nell’art. 105 del Codice dei Contratti. È vietato il subappalto o la cessione, sotto qualsiasi forma, di una quota parte superiore al 30% del presente contratto, sotto
pena di risoluzione del contratto e di perdita del deposito cauzionale definitivo, fatte comunque salve le azioni per il risarcimento dei danni nonché ogni altra azione che il CNR ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.
ART. 18 – RESPONSABILITÀ
La Ditta assume l'obbligo di svolgere il servizio con la massima cura e diligenza, utilizzando personale e mezzi come descritti nel disciplinare tecnico.
La Ditta è responsabile dell'opera del personale da Essa dipendente, nonché di tutti i danni a persone e a cose che il medesimo personale dovesse arrecare al CNR ed ai suoi dipendenti ed è tenuta al risarcimento degli stessi.
Il CNR e tutto il suo personale sono esonerati da qualsiasi responsabilità inerente l'esecuzione del servizio e la Ditta si impegna a sollevare il CNR ed il suo personale da qualsiasi molestia o azione, nessuna esclusa ed eccettuata, che eventualmente potesse contro di loro essere mossa; in particolare si impegna a rimborsare il CNR stesso ed il suo personale di quanto eventualmente saranno chiamati a rifondere a terzi per fatti connessi alle prestazioni, oggetto del presente contratto.
La Ditta garantisce una particolare cura nel porre in opera tutte le attività svolte ad assicurare un'efficace tutela del patrimonio del CNR.
ART. 19 - ASSICURAZIONE
Ogni responsabilità per danni di qualsiasi specie che derivassero a persone o cose in dipendenza dello svolgimento dei servizi oggetto del presente capitolato, deve intendersi, senza riserve o eccezioni, interamente a carico dell’appaltatore.
A tal fine, l’appaltatore ha l’obbligo di stipulare una polizza di responsabilità civile (RCT – RCO), con un massimale non inferiore a € 500.000,00 ed una validità non inferiore alla durata dell’appalto.
ART. 20 – DOMICILIO
A tutti gli effetti di legge, la Ditta elegge il proprio domicilio in via
ART. 21 - CESSIONE DEL CONTRATTO
È vietata sotto qualsiasi forma la cessione del contratto.
ART. 22 - CONTRATTO
La stipula del contratto avverrà mediante sottoscrizione del documento di stipula del Mercato elettronico della pubblica amministrazione.
L’impresa contraente dovrà farsi carico delle spese relative all’assolvimento degli obblighi di pagamento del bollo.
ART. 23 - FORO COMPETENTE
Le controversie che dovessero insorgere tra le parti, relativamente all’interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto saranno definite mediante il ricorso agli accordi bonari di cui all’art. 206 del d.lgs. n. 50/2016. Qualora la controversia debba essere definita dal giudice, sarà competente il Foro di Roma.
Data,
Per la Ditta