COMUNE DI REZZATO
COMUNE DI REZZATO
PROVINCIA DI BRESCIA
VERBALE N. 84 del 31 agosto 2021
Parere sull’ipotesi di contratto decentrato
Premesso che,
◙ l’art. 40, comma 3-quinquies del D.Lgs. n.165/2001 testualmente dispone che “…Le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale, ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate….”;
◙ l’art. 40, comma 3-sexies dello stesso decreto prevede che “a corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali dal MEF di intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica. Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all’art.40bis, comma 1”;
◙ l’art. 40 bis, comma 1 dello stesso decreto sancisce che “il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall’applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori…”;
◙ l’art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75 del 25.5.2017 prevede testualmente quanto di seguito riportato: "Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016”;
l’Organo di Revisione ha ricevuto in data 23 agosto 2021 la richiesta di esprimere un parere in relazione all’aggiornamento dell’ipotesi di accordo del “Contratto Collettivo decentrato integrativo anno 2021 per il personale non dirigente. Sulla prima versione del documento è già stato emesse parere in data 20 luglio 2021, al quale si rimanda per le sezioni del contratto che non hanno subito variazioni.
Alla predetta comunicazione è allegata la relazione del Responsabile Settore Amministrativo;
Richiamando interamente i contenuti del verbale del Revisore del 20 luglio 2021, il Revisore ha provveduto ad analizzare le rettifiche, anche con riferimento ai piani di razionalizzazione e dei piani delle performance e, ad esito delle verifiche
ATTESTA CHE
□ l’ipotesi di contratto integrativo è stato predisposto in conformità delle vigenti disposizioni di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori;
□ è stato rispettato il precetto contenuto nell’art. 23 comma 2 del D.Lgs. 75/2017 che pone l’anno 2016
come tetto massimo per le risorse destinabili al trattamento accessorio del 2021;
□ ha avuto riscontro positivo la verifica sulla sussistenza in bilancio delle risorse da erogare a seguito dell’accordo in oggetto;
□ il controllo di compatibilità dei costi con i vincoli di bilancio e di legge (art. 40-bis, comma 1, D.lgs n. 165/2001) ha avuto quindi esito positivo.
SI ESPRIME
parere favorevole in ordine alla compatibilità finanziaria dell’ipotesi di accordo decentrato integrativo per il personale non dirigente per l’anno 2021 del Comune di Rezzato così come rettificato.
Il Revisore
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