CAPITOLATO D’ONERI
COMUNE DI CAPOTERRA
Provincia di Cagliari
5° Settore - Servizio Polizia Locale
CAPITOLATO D’ONERI
SERVIZIO TRIENNALE DI RICOVERO
CUSTODIA E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI CATTURATI NEL TERRITORIO COMUNALE
Capoterra 28/07/2011
Resp. del Proc.
G. Manca
Il Responsabile del Settore Xxxx. Xxxxxxx Xxxxx
Art. 1. OGGETTO DELL’APPALTO
Il presente capitolato ha per oggetto l’affidamento del servizio di ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi catturati nel territorio comunale a cura del competente Servizio Veterinario dell’Azienda Sanitaria Locale, ai sensi della Legge 14 agosto 1991 n. 281 della Legge Regionale Sardegna 1 Agosto 1996 n. 35 nonché del DPGR 4 marzo 1999 n.
1. Il numero medio dei cani ricoverati presso la struttura dell’attuale appaltatore nell’anno 2009 è di circa 83 cani.
Art. 2. MODALITA’ DI AFFIDAMENTO
L’affidamento dei servizio di ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi catturati nel territorio comunale viene disposto per il periodo di anni 3 (tre) consecutivi mediante procedura aperta, ai sensi delle disposizioni di cui al D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni, con aggiudicazione a favore dell’offerta che verrà ritenuta più vantaggiosa per l’Amministrazione comunale, secondo il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 81 e 82 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n° 163/2006 e s.m.i..
L’appalto decorrerà dalla data di effettivo inizio del servizio, che dovrà risultare da apposito verbale. Il contratto d’appalto verrà stipulato nella data che sarà tempestivamente comunicata, e comunque prima della data di inizio del servizio, previo accordo tra le parti.
Il contratto può essere confermato nella gestione per ulteriori tre anni mediante procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara ai sensi X.Xxx. 163/2006 art. 57 comma 4 lett. B.
Art. 3. CORRISPETTIVO DELL’APPALTO
Il corrispettivo dell’appalto, posto a base di gara, è pari a € 173.667,00 calcolato sul triennio di affidamento (importo annuale € 57.889,00) ipotizzando la presenza di circa 61cani.
L’importo per animale è stabilito in € 2,60 al giorno soggetto al medesimo ribasso applicato sull’importo a base d’asta, e verrà liquidato per ogni effettiva presenza. L’importo dello smaltimento delle carcasse animali è stabilito in € 30,00 cadauno non soggetto a ribasso.
Con tale corrispettivo l’Appaltatore si intende compensato di ogni suo avere (per cui non potrà pretendere dall’Amministrazione Comunale alcun’altro diritto a nuovi maggiori compensi per tutto il periodo contrattuale).
Gli importi suddetti sono comprensivi di ogni spesa, onere, contributo per le attività di ricovero, mantenimento, custodia trasporto e smaltimento carcasse animali, profilassi sanitaria e null’altro potrà essere preteso dall’Appaltatore.
L’Amministrazione Comunale, liquiderà la somma mensile previa presentazione di regolare fattura
regolarmente vistata dal Responsabile del servizio, e nell’integrale rispetto degli obblighi e degli impegni di cui al presente capitolato, corrispondente all’importo dovuto mediante elenco delle presenze e di tutti i movimenti in ingresso ed uscita relativi al periodo di pertinenza della fattura medesima per la quale andranno allegate relative schede.
La liquidazione avverrà con cadenza mensile, alla quale dovrà essere allegato il resoconto del movimento dei cani per il mese di riferimento e nella fattura dovranno essere indicati i dati necessari e l’istituto presso il quale effettuare correttamente i versamenti.
Tutti gli importi sono indicati al netto di IVA.
Art. 4. FINALITA’ DEL SERVIZIO
L’Amministrazione comunale intende affidare il servizio di ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi catturati nel territorio comunale. Il servizio prevede tutte le attività relative e necessarie al ricovero, ivi compreso lo smaltimento delle carcasse dei cani randagi deceduti e/o soppressi dal competente Servizio Veterinario ASL.
La remunerazione per le attività di trasporto e smaltimento delle carcasse non è compresa nell’importo complessivo giornaliero per il ricovero, custodia e mantenimento di ogni singolo cane; L’Appaltatore deve operare negli ambiti definiti dalle norme e regolamenti nazionali, regionali e comunali. Questi deve provvedere a garantire la cura sanitaria e il benessere degli animali di che trattasi, nonché adoperarsi per ridurre la permanenza in canile o rifugio, adoperandosi affinché le pratiche di adozione vengano effettuate nello spirito della normativa vigente in specie la Legge 281/91.
L’appaltatore, come individuato dall’esito di gara, dovrà trasferire a proprie spese, i cani di proprietà dell’Ente ricoverati attualmente presso altro canile convenzionato, al proprio canile o rifugio. Inoltre dovrà effettuare il servizio di accalappiamento dei cani randagi sul territorio comunale che viene regolamentato ad opera della ASL competente.
Art. 5. LA STRUTTURA DI RICOVERO
La struttura di ricovero destinata ad ospitare gli animali oggetto dell’appalto dovrà essere in possesso dei requisiti previsti dalle leggi vigenti in materia e più specificatamente l’autorizzazione sanitaria e amministrativa riguardante l’immobile rispetto alle finalità cui è destinato.
Inoltre la struttura dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:
• la struttura e le condizioni di mantenimento non inferiori a quelli previsti dalle leggi regionali e dai regolamenti attuativi della Regione Sardegna;
• dovrà avere capacità di restituzione dell’animale al proprietario che ne faccia richiesta, prevedendo la precisa indicazione delle procedure e delle modalità per assicurare tale restituzione;
• deve prevedere l’accesso alla struttura e la presenza delle associazioni riconosciute in conformità alla vigente normativa regionale, Onlus o enti morali aventi come finalità la protezione degli animali, al fine di favorire l’adozione dei cani;
• implementazione di ulteriori iniziative utili ad incentivare l’adozione dei cani anche attraverso l’affissione presso l’albo pretorio e altri spazi pubblici o apposite pagine sul proprio sito internet.
Art. 6. RITIRO DEGLI ANIMALI
Eccezionalmente può essere chiesto all’appaltatore il ritiro di cani rinvenuti e custoditi in aree private (es. cani catturati da privati cittadini).
Il ritiro e trasporto nel proprio canile sono a carico della Ditta affidataria; a tal proposito l’appaltatore dovrà avere in dotazione le necessarie autorizzazioni per il trasporto di animali e personale nonché di automezzi idonei allo scopo.
Art. 7. DECESSO, RESTITUZIONE, AFFIDAMENTO A TERZI DEI CANI RICOVERATI
Eventuali trasferimenti a qualsiasi titolo degli animali in ricovero, dovranno essere registrati nell’apposito registro di carico e scarico, vidimato dalla competente ASL, entro e non oltre le 48 ore dal verificarsi dell’evento. Dicasi lo stesso per quanto riguarda la cessione a terzi degli animali ospitati presso la struttura di ricovero, in tal caso l’affidatario nulla avrà a pretendere da questo Comune. Il registro di carico e scarico deve essere tenuto nella sede operativa dell’appaltatore e verificabile ogni qualvolta venga richiesto. Gli animali deceduti dovranno essere trasportati, previo parere favorevole del Servizio Veterinario, presso impianto autorizzato di incenerimento, le spese di trasporto e incenerimento restano a carico dell’Amministrazione comunale.
Art. 8. PERIODO DI APERTURA E ORARIO GIORNALIERO
L’aggiudicatario dovrà garantire attività che aumentino l’adozione dei cani e l’apertura al pubblico della struttura almeno due ore al giorno nel periodo invernale e tre ore al giorno nel periodo primaverile estivo, garantendo la presenza del responsabile incaricato delle adozioni con orari proporzionati alle esigenze e comunque almeno un giorno alla settimana per 2 ore.
L’orario di apertura al pubblico deve essere comunicato all’azienda sanitaria locale competente per il territorio di ritrovamento e di arrivo degli animali e deve essere esposto in modo visibile tramite apposita cartellonistica all’ingresso della struttura.
Le informazioni saranno solo verbali e potranno essere fornite anche telefonicamente.
Art. 9. ONERI E OBBLIGHI DELLA DITTA AGGIUDICATARIA
Il servizio dovrà essere svolto con la stretta osservanza di quanto previsto:
a) Dal presente Capitolato
b) Dalla legge 14/08/91 n. 281
c) Dalla legge Regione Sardegna 18/05/94 n. 21
d) Dalla legge Regione Sardegna 01/08/96 n. 35
e) Dal DPGR 4/03/99 n. 1
f) Dalla legge 626/1994
g) Dalla legge 11/08/91 n. 266
h) L.R. 5/2007
i) D.Lgs. 12/04/06 n. 163 j) X.Xxx. 03/04/06 n. 152
k) Dalle ulteriori vigenti normative in materia
Fanno capo all’appaltatore i seguenti compiti e prestazioni:
A) Servizio di ricovero dei cani presso il canile/rifugio nella disponibilità dell’appaltatore; più specificatamente la sistemazione dei cani dovrà avvenire in box o recinti all’esterno dei quali dovrà essere apposto ben visibile un cartello riportante il n° di box.
B) Garantire la custodia ed il mantenimento quotidiano degli animali in modo da assicurare il più elevato stato di benessere possibile per i cani ospitati secondo la regola di buona condotta e diligente cura.
C) Garantire l’alimentazione con mangimi bilanciati in qualità e quantità tale da assicurare il mantenimento degli animali in buona salute. l’acqua dovrà essere sempre fresca e liberamente disponibile per l’animale;
D) Assicurare a ciascun cane uno spazio minimo nel box sufficiente alla sua permanenza; i box dovranno avere adeguate protezioni contro le avversità meteorologiche.
E) Tenere gli spazi destinati agli animali nelle condizioni igienico-sanitarie ottimali rimovendo le deiezioni solide e liquide.
F) Effettuare periodici ed adeguati interventi di disinfezione, disinfestazioni antiparassitarie e derattizzazione dell’intera area adibita a canile.
G) Effettuare le cure sanitarie da prestare agli animali ospitati. A tal fine, il canile/rifugio nella disponibilità dell’appaltatore dovrà assumere le mansioni di canile sanitario per il ricovero e la quarantena e di canile rifugio per i
cani ospitati. Le modalità operative e le norme di gestione del canile sanitario per attuare tali mansioni saranno concordate con il competente Servizio Veterinario ASL.
Sono a cura e spese della Ditta affidataria l’approvvigionamento e la somministrazione dei vaccini e di tutto il materiale sanitario per le cure sanitarie che sono di seguito indicate:
-Visita sanitaria ed eventuali terapie al momento di ingresso in canile;
-Profilassi vaccinale annuale contro il cimurro, epatite, leptosoriasi, parvovirosi, interventi clinici routinari e di emergenza, sverminazioni;
-Per i cani di sesso femminile non sterilizzati sarà onere dell’appaltatore effettuare la sterilizzazione Entro il termine di 60 giorni, e comunque sempre prima dell’eventuale trasferimento in altro
Comune avvalendosi del servizio veterinario dell’azienda locale competente per territorio o di medici veterinari liberi professionisti convenzionati;
-La microchipatura dei cani e la contestuale iscrizione all’anagrafe canina a nome del Comune di ritrovamento dovrà essere effettuata entro il termine di 60 giorni, e comunque sempre prima dell’eventuale trasferimento in altro Comune avvalendosi del servizio veterinario dell’azienda locale competente per territorio o di medici veterinari liberi professionisti convenzionati;
-Di tutti gli interventi sanitari predetti dovrà essere tenuta apposita scheda nella quale verrà riportato il numero di microchip, l’eventuale nome del cane e tutte le terapie e gli interventi
effettuati; tale xxxxxx dovrà essere sempre aggiornata, inoltre dovrà essere conservata ed esibita con il registro di carico e scarico degli animali se richiesto dal personale delegato ai controlli.
H) Agevolare e promuovere l’affidamento ed adozione dei cani ai privati con adeguate campagne di sensibilizzazione indirizzate ai cittadini e concordate con l’Amministrazione che contribuirà a seconda delle possibilità, patrocinando tali azioni. La cessione dell’animale dovrà essere comunicata al servizio veterinario competente, completa dei dati anagrafici dell’adottante o affidatario e delle caratteristiche dell’animale, nonché il numero di microchip. L’adozione sarà consentita solo ai maggiorenni, che non abbiano subito denunce o condanne per reati contro il benessere di animali, o che non svolgono sperimentazione su animali, o che non esercitino attività di allevamento e commercializzazione di animali di affezione. L’adozione sarà altresì consentita ai richiedenti che non abbiano avuto problemi con la giustizia per le specie di cani aggressive.
I) Mettere a disposizione per un minino di 10 ore settimanali un locale ad uso infermeria per gli interventi di tipo veterinario. Tale locale dovrà essere dotato di armadio farmaci autorizzato.
J) L’approvvigionamento dei materiali di consumo per il corretto espletamento del servizio e corretto funzionamento della struttura, compresi i prodotti di pulizia, la disinfestazione e la disinfezione.
K) Il pagamento di tutte le utenze (luce, acqua, gas, telefono, rifiuti, ecc) per il funzionamento del servizio.
L) Stipulazione delle assicurazioni previste dall’art. 266/91 ove dovute.
M) L’appaltatore avrà la responsabilità della tenuta di un registro di carico e scarico degli animali, in cui dovrà essere annotato l’ingresso e l’uscita di ogni animale. Il riferimento identificativo (microchip) o in assenza di quest’ultimo, altro riferimento riconducibile all’animale. Le uscite dovranno essere registrate a seguito di restituzione del cane a legittimo proprietario, affido, affido temporaneo, decesso, soppressione. Tale registro, vidimato dal competente servizio veterinario, sarà costituito da pagine numerate progressivamente ed inamovibili.
N) Avrà ulteriore obbligo della tenuta di un ulteriore registro, anche su supporto informatico, o book fotografico all’interno del quale vi sia la fotografia del cane con la descrizione sommaria dell’animale e gli estremi del microchip oltre che la provenienza. Tali registri dovranno essere sempre accuratamente compilati e aggiornati e dovranno essere presentati ed esibiti su richiesta del personale dell’amministrazione addetto ai controlli e alle verifiche periodiche.
O) Per il cane in ingresso nel canile rifugio, se nella disponibilità dell’Appaltatore, verrà data immediata comunicazione al servizio veterinario Asl, indicando quale proprietario il Comune di Assemini.
P) Per i cani entrati in canile o rifugio nella disponibilità dell’Appaltatore e restituiti al proprietario, l’Appaltatore dovrà rilasciare un documento che attesti l’avvenuta restituzione contenente le generalità del proprietario e i dati dell’animale.
Q) Al momento dell’affidamento del servizio di che trattasi, l’Aggiudicatario dovrà trasportare nella propria struttura, a propria cura e spese e con mezzi e personale idonei, i cani attualmente ospitati presso altro ricovero.
ART 10. PERSONALE
Il personale adibito all’espletamento del servizio affidato dovrà essere in numero sufficiente a garantire quanto previsto all’articolo precedente del presente capitolato, comprese le persone che in alternativa, dovranno sostituire gli addetti momentaneamente assenti (per ferie, malattia, ecc…). Tali persone dovranno risultare in possesso dei requisiti richiesti e del prescritto libretto sanitario.
Per lo svolgimento dei servizi richiesti, l’appaltatore utilizzerà personale idoneo, retribuito, e fornirà le necessarie prestazioni mediche veterinarie tramite personale abilitato, anche esterno. L’appaltatore dovrà avere cura delle necessarie sostituzioni in caso di assenza degli addetti. Il personale dovrà dimostrare di possedere una formazione specifica dimostrabile o una consolidata esperienza pratica per procedere alla manipolazione e alla cura di tutti gli animali oggetto del servizio di cui al presente appalto. Riguardo al personale dipendente, l’appaltatore provvederà ai sensi di legge all’accantonamento annuale della quota di trattamento di fine rapporto.
L’Affidatario si obbliga a osservare integralmente nei riguardi dei propri lavoratori dipendenti, impiegati nelle prestazioni oggetto del presente capitolato, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e degli accordi locali integrativi degli stessi, applicabili alle categorie e nella località in cui esegue il contratto, anche ove non aderisca alle associazioni stipulanti. Effettuare i versamenti dei contributi stabiliti per fini mutualistici, nonché delle competenze spettanti agli operai per ferie, gratifiche etc, in conformità alle clausole contenute nei patti nazionali.
ART 11. VIGILANZA, CONTROLLI E VERIFICHE
Ai sensi della Legge, la vigilanza sull’adeguatezza delle strutture e gestione sanitaria del canile spetta al competente servizio veterinario ASL 8 di Cagliari. Le attività previste dal presente capitolato sono sottoposte a verifica e vigilanza da parte dell’Amministrazione.
Art. 12. CAUZIONE
A garanzia dell’esatta e puntuale esecuzione di tutti gli adempimenti derivanti dal presente capitolato, l’Impresa dovrà costituire, ai sensi di legge, all’atto della stipulazione del contratto di appalto, apposita cauzione pari al 10% (dieci per cento) del canone annuo aggiudicato. Tale cauzione dovrà restare valida per tutta la durata dell’appalto.
In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.
Per quanto non espressamente citato si rimanda all’art. 113 del D.Lgs. 163/2006.
ART. 13. SPESE A CARICO DEI PROPRIETARI
I proprietari dei cani ospitati in canile avranno l’obbligo di corrispondere all’Amministrazione Comunale l’importo del ricovero moltiplicato per i giorni di permanenza. L’Appaltatore avrà l’obbligo di comunicare entro 48 ore all’Amministrazione l’avvenuta restituzione dell’animale indicante le generalità del proprietario, di ingresso ed il giorno di uscita oltre che l’identificativo microchip del suddetto animale. L’Amministrazione si obbliga all’applicazione della sanzione amministrativa per l’omessa custodia, e si riserva la facoltà di chiedere al proprietario le somme dovute relative al periodo di permanenza dell’animale.
ART. 14. SUBAPALTO
L’Aggiudicatario è obbligato ad eseguire direttamente gli obblighi contrattualmente assunti con espresso divieto di subappalto, ad eccezione del trasporto e smaltimento delle carcasse dei cani deceduti da conferire presso ditte appositamente specializzate ed autorizzate dalle componenti autorità. Ai sensi dell’art. 193 del D.Lgs. n. 152/2006 le carcasse dovranno essere trasportate accompagnate da un formulario di identificazione come previsto dal predetto articolo, sarà onere dell’Appaltatore acquisire la copia del formulario firmata dall’Appaltatore e di acquisire la copia del formulario firmata dall’impianto di destinazione secondo le modalità stabilite dal suddetto articolo 193.
ART. 15. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
L’Amministrazione si obbliga a mantenere i cani in ricovero presso la sede dell’Appaltatore per tutto il periodo contrattuale. Nel caso di risoluzione anticipata per i motivi di pubblico interesse, l’Amministrazione si obbliga al versamento di una penale pari al 20% dell’importo annuo, per ogni anno (o frazione di anno) non fruito. Si riserva la facoltà di risolvere il contratto nei casi di grave negligenza o frode nell’esecuzione degli obblighi contrattuali.
Costituisce causa di risoluzione del contratto:
• Cessione ramo di attività oppure concordato preventivo, di fallimento, stato di moratoria e di conseguenti atti di pignoramento a carico della ditta aggiudicataria.
• Subappalto ad eccezione del trasporto e dello smaltimento delle carcasse animali.
• Sospensione o interruzione del servizio per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore.
• Mancato rispetto del C.C.N.L. con riferimento, in particolare, ai minimi retributivi da corrispondere agli addetti al servizio.
L’Amministrazione Comunale, comunicherà con raccomandata con avviso di ricevimento, l’avvio motivato del procedimento amministrativo preordinato alla risoluzione, concedendo 10 giorni dal ricevimento per il contradditorio. Qualora successivamente al contradditorio non si raggiunga esito favorevole, verrà assunto il provvedimento definitivo.
ART. 16. RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO E PENALI
Il contratto si intende risolto ipso iure, senza diritto a rimborsi o risarcimenti, in caso di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o messa in liquidazione dell’Appaltatore. L’inosservanza degli obblighi contrattuali o lo svolgimento del servizio in difformità di quanto disciplinato con il presente capitolato comporterà la comminatoria di censura, diffida e penali.
Fuori dalle ipotesi previste al precedente art. 15 si conviene che l’inosservanza da parte dell’Appaltatore, delle clausole del presente contratto o disposizioni di legge vigenti, comporterà l’applicazione di una penale, pari a :
€. 50,00 per la prima violazione contestata;
€. 100,00 per la seconda violazione contestata;
€. 200,00 per la terza violazione contestata;
tali importi saranno trattenuti dai pagamenti da effettuare.
Alla quarta violazione grave definitivamente accertata, verrà incamerata la cauzione e rescisso il contratto. La determinazione della penale sarà proceduta da avviso di avvio di procedimento riportante le inosservanze contestate con richiesta di deduzioni entro 10 giorni dal ricevimento.
Le penali verranno comunicate a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. Contro tale comminatoria è ammesso ricorso con deduzioni.
ART. 17. CONTROVERSIE
L’Appaltatore è obbligato a tenere indenne l’Amministrazione comunale da ogni pretesa, azione e ragione che possa essere avanzata da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali o per altre circostanze connesse con la gestione del servizio derivanti dal presente Capitolato.
I casi di controversia verranno trattati sulla base di quanto stabilito all’art. 244 del D.Lgs. 163/2006.
Per la definizione delle controversie tra l’Amministrazione Comunale e la ditta aggiudicataria che possono insorgere in relazione al presente rapporto contrattuale, comprese quelle inerenti la validità del medesimo, per la sua interpretazione, esecuzione e risoluzione, è competente il Foro di Cagliari.
ART. 18. SPESE CONTRATTUALI
Tutte le spese relative al contratto (xxxxx, copie, registrazioni, diritti, ecc.) nessuna esclusa ed eccettuata restano a totale carico dell’Appaltatore, senza diritto di rivalsa nei confronti del Comune.
Non è ammessa l’anticipazione contrattuale né la facoltà di procedere alla revisione dei prezzi ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. Trattandosi di prestazioni rientranti nell’ambito di applicazione dell’IVA verrà richiesto il trattamento tributario di cui all’art. 40 D.P.R. 26/04/86 n° 131 (tassa fissa del registro).
Art. 19. NORME DI RIFERIMENTO
Per tutto quanto non è previsto dal presente disciplinare e per quanto in contrasto con il contenuto di esso, le parti si richiamano alle disposizioni di legge e regolamenti vigenti in materia.
Il Responsabile Area Vigilanza
Comandante Polizia Locale Xxxx. Xxxxxxx Xxxxx