Codice etico e di comportamento dei componenti della Rete degli Ambasciatori di Genova
Xxxxxx etico e di comportamento dei componenti della Rete degli Ambasciatori di Genova
Art. 1 Definizioni
1. Nel presente Codice:
a) per AGW si intende la rete degli Ambasciatori di Genova nel Mondo;
b) per Componenti si intendono i membri dell’AGW;
c) per BOA si intende il Board of Ambassadors;
d) per Coordinatore (AC) si intende in Coordinatore degli Ambasciatori ;
e) per collaboratori si intendono i consulenti, gli esperti e tutti i soggetti esterni titolari di rapporto comunque denominato che prestano la loro collaborazione, con qualsiasi tipologia di contratto e a qualsiasi titolo, nonché i soggetti titolari di organi e di incarichi presso l’AGW.
f) per fornitori si intendono i collaboratori di imprese che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore dell’AGW.
Art. 2
Ambito e modalità di applicazione
1. Le disposizioni del presente Xxxxxx si applicano agli Ambasciatori e, ove compatibili, ai collaboratori e ai terzi che trattano con l’AGW.
2. Le disposizioni del presente Xxxxxx si applicano altresì, ove compatibili, ai componenti del BOA.
3. I Componenti sono tenuti a osservare le disposizioni del presente Xxxxxx, dal momento in cui accettano il ruolo di Ambasciatori.
4. I fornitori e i collaboratori sono tenuti a osservare le disposizioni del presente Codice dalla sottoscrizione di un qualunque contratto di fornitura di beni o servizi o realizzazione di opere.
5. Ai fini di cui ai commi 3 e 4, nei contratti di collaborazione, negli atti di incarico nonché nei contratti di fornitura di beni o di servizi, il BOA inserisce apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal presente Xxxxxx.
Art. 3
Disposizioni di carattere generale
1. Atteso che AGW è una derivazione del Comune e dell’Amministrazione Comunale le disposizioni del presente Codice costituiscono specificazioni degli obblighi di imparzialità, indipendenza, riservatezza, diligenza e lealtà, che discendono dalle norme costituzionali, in particolare dagli articoli 54 e 97 della Costituzione, e qualificano il corretto comportamento di chi collabora con la pubblica amministrazione, i quali sono tenuti ad adempiere alle loro funzioni con disciplina e onore, al fine di
assicurare il buon andamento e l’imparzialità dell’Amministrazione, anche a mezzo della pubblicità e della trasparenza previste dalle disposizioni vigenti per le Amministrazioni pubbliche.
2. L’esigenza della puntuale osservanza dei precetti di corretto comportamento da parte degli Ambasciatori, immanente allo svolgimento di ogni attività pubblica, assume particolare rilievo per la notevole delicatezza delle funzioni da questa svolte, che coinvolgono rilevanti interessi economici e incidono su fondamentali interessi sociali.
3. L’Ambasciatore esercita i propri compiti orientando la propria azione alla massima economicità, efficienza ed efficacia, nonché alla pubblicità e alla trasparenza. La gestione di risorse pubbliche ai fini dello svolgimento delle attività deve seguire il criterio del contenimento dei costi, che non pregiudichi la qualità dei risultati.
Art. 4
Comportamenti nell’esecuzione della collaborazione
1. L’Ambasciatore svolge i propri compiti senza alcun obbligo di orari o giorni o tempi ma lo farà con impegno, assumendo lealmente le connesse responsabilità e con un atteggiamento leale e collaborativo nei confronti del Comune.
2. I componenti del AGW utilizza i beni, i servizi informatici e telefonici nonché i mezzi di trasporto di cui dispone per ragioni legate al proprio incarico in modo conforme al corretto esercizio della propria attività professionale nonché nell’osservanza di apposite disposizioni, ove previste.
3. Il comportamento dell’Ambasciatore è volto a stabilire rapporti di fiducia e collaborazione tra il Comune e i soggetti interessati, a qualunque titolo, all’attività da essa svolta. A tal fine, sia nelle comunicazioni scritte sia in quelle orali, l’Ambasciatore manifesta disponibilità e cortesia.
4. L’Ambasciatore non utilizza a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni legate al proprio ruolo e non fornisce informazioni in merito a questioni in corso di valutazione presso la Rete. Si astiene dal manifestare opinioni e giudizi su specifici affari sui quali l’AGW si deve pronunciare.
Art. 5
Comportamenti nella vita sociale
1. L’Ambasciatore, nei rapporti privati:
a) evita l’indebito uso della sua posizione al fine di conseguire vantaggi per sé o per altri;
b) non intrattiene, con chi abbia interesse in procedimenti presso il Comune, rapporti che possano incidere sulla sua indipendenza e imparzialità di giudizio;
c) non utilizza informazioni di cui sia venuto a conoscenza nell’esercizio delle sue funzioni per procedere ad operazioni economiche rilevanti che coinvolgono direttamente imprese parti di un procedimento in corso presso il Comune.
Art. 6 Imparzialità
1. L’Ambasciatore opera con imparzialità, evita trattamenti di favore, respinge pressioni indebite e assume le sue decisioni nella massima trasparenza, evitando di creare situazioni di privilegio nonché di fruirne.
2. Nello svolgimento dei compiti, l’Ambasciatore:
a) non assume impegni né fa promesse o dà rassicurazioni in ordine a questioni che rientrino nella competenza del Comune;
b) mantiene un comportamento imparziale in occasione di esami o di concorsi pubblici, nonché in occasione di promozioni o trasferimenti;
c) non partecipa, salvo previa autorizzazione del BOA, a incontri con soggetti interessati a questioni attinenti all’attività d’ufficio;
Art. 7
Doni o altre utilità
1. L’Ambasciatore non chiede né sollecita, per sé o per altri, regali o altre utilità.
2. L’Ambascaitore non accetta, per sé o per altri, doni o altre utilità da soggetti, persone fisiche o giuridiche, in qualsiasi modo interessati dall’attività del Comune, ad eccezione dei regali d’uso generalmente elargiti nell’ambito delle normali relazioni di cortesia e delle consuetudini internazionali e in occasione di festività, purché di modico valore.
3. l’Ambasciatore non accetta compensi in denaro o altre utilità per la partecipazione a eventi di interesse del Comune, quali convegni, seminari, dibattiti o altre manifestazioni similari. Il rimborso delle spese di viaggio e l’assunzione degli oneri di soggiorno da parte degli organizzatori sono ammessi nei limiti in cui questi sono riconosciuti agli altri analoghi partecipanti. In ogni caso, tali rimborsi e utilità devono essere dichiarati al BOA.
4. Ai fini del presente articolo, per regali o altre utilità di modico valore si intendono quelli di valore non superiore, in via orientativa, a 150 euro.
Art. 8
Contratti ed altri atti negoziali
1. Il ruolo dell’Ambasciatore è unicamente quello di attrarre investimenti Industriali, Finanziari, Culturali, Turistici e Commerciali su Genova attraverso relazioni a livello Nazionale e Internazionale e supporto sulle negoziazioni strategiche.
Nel corso delle trattative di accordi e negozi e nella stipulazione di contratti a favore del Comune, nonché nella fase di esecuzione degli stessi, l’Ambasciatore non ricorre a mediazione di terzi né corrisponde o promette ad alcuno utilità a titolo di intermediazione, per facilitare o aver facilitato la conclusione o l’esecuzione del contratto. Il presente comma non si applica ai casi in cui il Comune abbia deciso di ricorrere all’attività di intermediazione professionale secondo le norme vigenti.
2. L’Ambasciatore non può concludere, per conto del Comune e/o della Rete, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione e qualunque altro tipo o genere di contratto.
Art. 9
Rapporti con i mezzi di informazione
1. I rapporti con i mezzi di informazione sono tenuti dal Coordinatore e, in raccordo con lui, dai Componenti del BOA.
2. L’orientamento della Rete sulle materie di competenza è espresso mediante comunicati ufficiali. Ferma restando l’esigenza di riservatezza, l’espressione della diversa opinione da parte dei Componenti deve avvenire con forme, modi e tempi che non siano di pregiudizio al Comune.
3. L’Ambasciatore evita:
a) ogni dichiarazione pubblica concernente la propria attività lavorativa, nonché ogni altra dichiarazione che possa nuocere al prestigio e all’immagine del Comune;
b) di intrattenere rapporti con i mezzi di informazione e di sollecitare anche la semplice divulgazione, in qualunque forma, di notizie inerenti all’attività del Comune.
4. Salvo che non sia preposto a tale attività, nel caso in cui sia destinatario di richieste di informazioni o chiarimenti da parte di organi di informazione, l’Ambasciatore informa tempestivamente il BOA.
Art. 10
Responsabilità conseguente alla violazione del Codice
1. La violazione del presente Xxxxxx integra comportamento contrario ai doveri per cui è stato nominato Ambasciatore.
2.- Salva la sussistenza di altre forme di responsabilità, la violazione di disposizioni del presente Xxxxxx verrà segnalata con apposita motivata relazione dal BOA al Comune, sentito previamente il Comitato Etico che dovrà formulare un parere non vincolante al riguardo.
Il Comune e il Comitato Etico potranno indirizzare segnalazioni al BOA che, effettuati gli accertamenti del caso, procederà come al precedente comma.
Il Comune, nella persona del Sindaco, ove ritenuta la sussistenza della violazione, valutata la gravità della stessa, potrà disporre la revoca dalla carica.
Art. 11 Vigilanza
1. Sulla corretta applicazione del presente Codice vigilano il BOA, sia collegialmente che a mezzo dei propri componenti cui possono essere demandati compiti di indagine in relazione a fatti specifici, nonché il Comitato etico secondo quanto disposto dal successivo articolo 12.
Art. 12 Comitato etico
1. Il BOA nomina un Comitato etico composto da almeno tre persone, di notorio prestigio, indipendenza e autorevolezza morale. Il Presidente del Comitato Etico verrà nominato dal Coordinatore del BOA su indicazione del Comune e su indicazione del Presidente del Comitato Etico verranno scelti gli altri due componenti del Comitato Etico.
2. Il Comitato valuta la corretta applicazione delle norme del presente Codice, avvalendosi della collaborazione, tecnica e di documentazione, del BOA.
3. Il Comitato procede su richiesta del BOA conseguente a proposta del Coordinatore ovvero anche d’ufficio, informandone preventivamente il BOA. Il Comitato può indirizzare al BOA richieste di chiarimenti e di informazioni in relazione a fatti o a comportamenti dei quali sia venuto a conoscenza.
4. Il Comitato riferisce sullo svolgimento delle proprie attività al BOA e decide sulle eventuali iniziative da intraprendere.
5. Nell’ipotesi in cui, nei fatti sottoposti al suo esame, il Comitato ravvisi gli estremi per l’avvio di un procedimento disciplinare a carico degli Ambasciatori, ne riferisce al BOA. Analogamente procede nel caso in cui ritenga che non sussistano estremi di rilevanza disciplinare.
6. Per i Componenti del BOA, le funzioni del Comitato sono esercitate dal BOA stesso in assenza del diretto interessato, sentito, salvo casi di manifesta infondatezza, il parere del Comitato stesso, che viene richiesto dal BOA su proposta del Coordinatore o qualora l’interessato fosse il Coordinatore, del più anziano dei componenti del BOA.
Articolo 13 Disposizioni finali
1. Il BOA provvede alla pubblicazione del presente Codice sul proprio sito internet nonché nella rete
intranet tramite il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.