APPALTI DI LAVORI DELL'A.P.A.T.
A.P.A.T.
Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici
APPALTI DI LAVORI DELL'A.P.A.T.
CAPITOLATO GENERALE
Indice
TITOLO 1 PRESCRIZIONI GENERALI
Art. 1 - Definizioni
Art. 2 - Norme regolatrici
Art. 3 - Responsabile di contratto
Art. 4 - Rappresentanza dell’Appaltatore Art. 5 - Comunicazioni
TITOLO 2 CONCLUSIONE DEL CONTRATTO
Art. 6 - Indicazioni generali
Art. 7 - Penalità per ritardo e risoluzione Art. 8 - Cauzioni
Art. 9 - Cauzione a garanzia dei materiali Art. 10 - Caratteristiche della cauzione
Art. 11 - Diritti dell’A.P.A.T. sulla cauzione Art. 12 - Spese contrattuali e oneri fiscali
TITOLO 3 CORRISPETTIVI CONTRATTUALI
Art. 13 - Corrispettivi Art. 14 - Revisione prezzi Art. 15 - Anticipazione
TITOLO 4 ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Art. 16 - Pubblicità
Art. 17 - Direzione lavori - Nomina
Art. 18 - Direzione lavori – Xxxxxx e compiti Art. 19 - Consegna dei lavori
Art. 20 - Istruzioni, ordini di servizio Art. 21 - Cantieri
Art. 22 - Scavi e demolizioni Art. 23 - Sospensione dei lavori Art. 24 - Materiali
Art. 25 - Rifiuto dei materiali difettosi Art. 26 - Varianti
Art. 27 - Aumenti o diminuzioni
Art. 28 - Determinazione e approvazione nuovi prezzi Art. 29 - Disegni e documentazione tecnica
Art. 30 - Brevetti
Art. 31 - Riservatezza
Art. 32 - Custodia di beni di proprietà dell’A.P.A.T. Art. 33 - Programma lavori
Art. 34 - Termine di ultimazione Art. 35 - Proroghe
Art. 36 - Manutenzione
Art. 37 - Controlli e vigilanza
Art. 38 - Cessione di contratto, subappalto
Art. 39 - Obblighi previdenziali e assistenziali dell’Appaltatore Art. 40 - Mano d’opera
Art. 41 - Rinvenimento di tesori o cose di interesse storico, artistico, scientifico o archeologico Art. 42 - Danni
TITOLO 5 SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO
Art. 43 - Recesso Art. 44 - Risoluzione
Art. 46 - Disciplina della risoluzione
TITOLO 6 CONTABILITÁ
Art. 47 - Misurazione dei lavori
Art. 48 - Situazioni provvisorie dei lavori e pagamenti in acconto Art. 49 - Presentazione fatture – Modalità e termini di pagamento Art. 50 - Recupero crediti - Compensazione
Art. 51 - Sospensione pagamenti Art. 52 - Ritardo nei pagamenti Art. 53 - Incedibilità dei crediti
TITOLO 7 COLLAUDO
Art. 54 - Scopi e oggetto del collaudo Art. 55 - Modalità e tempi del collaudo
Art. 56 - Relazione di collaudo e certificato di collaudo Art. 57 - Approvazione
Art. 58 - Difetti
Art. 59 - Lavorazioni eccedenti
Art. 60 - Pagamento del saldo e restituzione della cauzione
TITOLO 8 PENALI
Art. 61 - Penali
Art. 62 - Applicazione delle penali
TITOLO 9 DISPOSIZIONI DIVERSE
Art. 63 - Danni Art. 64 - Domicilio
Art. 65 - Controversie
TITOLO 1 PRESCRIZIONI GENERALI
Art.1 - Definizioni
Nel presente capitolato, nel contratto e nei documenti ivi citati ed allegati, per brevità:
• la persona fisica o società o raggruppamento consorzio di imprese che si impegna alla realizzazione di opere oggetto del contratto di appalto è definito Appaltatore;
• il soggetto delegato dall’A.P.A.T. al controllo dell’esecuzione del contratto è definito Responsabile di Contratto;
• il soggetto delegato dall’Appaltatore alla sorveglianza della corretta esecuzione del contratto e al coordinamento con l’A.P.A.T. è definito Responsabile dell’Appaltatore;
• i richiami al contratto si intendono estesi anche agli atti di gara, al capitolato speciale e ad ogni altro documento nei medesimi richiamato.
Art. 2 - Norme regolatrici
Le condizioni e le clausole generali previste nel presente documento si applicano e disciplinano i contratti di appalto dell’A.P.A.T..
Le prescrizioni particolari relative i singoli contratti sono contenute nei capitolati speciali tecnici, nelle norme e disposizioni ad essi equiparati e nei contratti. I rapporti contrattuali tra A.P.A.T. e Appaltatore sono regolati:
• dalle clausole di cui al presente Capitolato che costituiscono parte integrante dei contratti;
• dalle clausole contrattuali;
• dalle clausole contenute in successive condizioni generali, speciali e regolamenti A.P.A.T.;
• dalle clausole contenute nella lettera di xxxxxx, nel bando di gara nel capitolato speciale;
• dal codice civile e dalla normativa nazionale e comunitaria in materia di appalti per quanto non diversamente regolato dalle clausole sopra richiamate.
L’Appaltatore deve osservare sotto la propria esclusiva responsabilità tutte le disposizioni legislative, i regolamenti, le norme, le prescrizioni delle autorità competenti in materia di progettazione dei lavori pubblici, di accettazione delle opere, dei materiali di contratti di lavori, di sicurezza ed igiene del lavoro, le norme fiscali e ogni altra norma che possa in qualche modo interessare l’appalto, anche eventualmente intervenute in corso d’opera.
Art. 3 - Responsabile di contratto
Fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa in materia di procedimento amministrativo ed in particolare circa il "Responsabile del Procedimento", l’esecuzione dei contratti, per i quali non sia esplicitamente prevista dalle norme vigenti la figura del Direttore dei Lavori, nonché il regolare adempimento di tutte le prestazioni saranno controllate e verificate dall’A.P.A.T. mediante il Responsabile di Contratto, il cui nominativo verrà comunicato all’Appaltatore con comunicazione scritta.
Il Responsabile di Contratto curerà i rapporti con il Responsabile dell’Appaltatore.
Al Responsabile di Contratto è demandato il controllo circa la conformità e regolarità dei tempi, delle modalità di lavoro, dei programmi, degli atti amministrativi e contabili.
Al Responsabile di Contratto è demandato il controllo circa la conformità di tutti gli atti amministrativi, contabili e tecnici alla normativa regolante il contratto ed alle consuetudini dell’A.P.A.T..
Nell’espletamento dei propri compiti il Responsabile di Xxxxxxxxx non assume alcuna responsabilità ne verso l’Appaltatore ne verso terzi in genere, per ogni evento dannoso che potesse verificarsi nel corso o comunque in dipendenza della esecuzione del contratto.
Non rientrano nei compiti del Responsabile di Contratto gli adempimenti inerenti alla organizzazione del lavoro, alla sorveglianza della mano d’opera, alla materiale esecuzione dell’opera. Tali incombenze fanno capo e sono di esclusiva responsabilità dell’Appaltatore.
Art. 4 - Rappresentanza dell’Appaltatore
Qualora l’Appaltatore non diriga personalmente la sua impresa e i lavori, dovrà farsi rappresentare, con il consenso dell’A.P.A.T., da persona fornita dei requisiti tecnici e professionali necessari, conferendogli, con apposito mandato, la piena facoltà di eseguire i lavori a norma di contratto.
Il mandato dovrà essere depositato presso l’A.P.A.T..
Il rappresentante dell’Appaltatore avrà la qualifica di Direttore Tecnico.
Il nominativo del Direttore Tecnico verrà comunicato all’A.P.A.T. contestualmente alla stipula del contratto e comunque non oltre l’inizio dei lavori mediante comunicazione scritta.
La nomina dovrà ottenere il visto di gradimento dell’A.P.A.T..
Il Direttore Tecnico dovrà coordinarsi con il Responsabile di Contratto e garantire, in nome e per conto dell’Appaltatore, la corretta e regolare esecuzione del contratto.
Art. 5 - Comunicazioni
L’Appaltatore deve essere rappresentato da persona legalmente abilitata ad impegnarlo e della quale dovrà essere specificata la qualifica e le generalità con apposita documentazione da allegare al contratto.
Le comunicazioni dell’A.P.A.T., da cui decorrono i termini per gli adempimenti contrattuali sono fatte con raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata all’Appaltatore nel domicilio indicato in contratto, ovvero mediante consegna diretta al legale rappresentante dell’Appaltatore o ad altro suo incaricato che dovrà rilasciare regolare ricevuta.
Le comunicazioni all’A.P.A.T. da parte dell’Appaltatore sono fatte a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero mediante consegna diretta al Responsabile di Contratto che ne attesterà la ricezione.
TITOLO 2 CONCLUSIONE DEL CONTRATTO
Art. 6 - Indicazioni generali
I contratti sono stipulati per iscritto.
Le obbligazioni assunte in forma diversa non sono riferibili all’A.P.A.T., di esse risponde personalmente il soggetto che le ha assunte.
L’Appaltatore ha l’obbligo:
• di presentare, entro il termine indicato dall’A.P.A.T., la documentazione comprovante l’avvenuta costituzione del deposito cauzionale di cui agli articoli seguenti, il rispetto dei requisiti di cui alle disposizioni antimafia, nonché la sussistenza dei requisiti dichiarati;
• di presentarsi per la formalizzazione del contratto entro il termine che sarà indicato dall’A.P.A.T..
Art. 7 - Penalità per ritardo e risoluzione
L’inosservanza anche di uno solo degli obblighi di cui al comma 3 del precedente articolo attribuirà all’A.P.A.T. la facoltà di applicare una penale pari allo 0,50% dell’importo del contratto di appalto per ogni giorno di ritardo sino al 20° giorno successivo alla scadenza del termine su previsto.
Alla scadenza del termine originario, ferma restando l’applicazione della penale, l’A.P.A.T. potrà stabilire un nuovo termine per consentire all’Appaltatore di provvedere agli adempimenti necessari alla formalizzazione.
Trascorso inutilmente anche tale ultimo termine, l’A.P.A.T. potrà, oltre ad adottare eventuali sanzioni agli effetti della iscrizione o dell’inserimento negli Albi fiduciari, risolvere il contratto ai
sensi dell’art. 1456 c.c. incamerando la cauzione provvisoria ai sensi dell’art. 1382 c.c. salvo il diritto al risarcimento dei maggiori danni ivi compresi quelli derivanti dalla necessità di procedere all’affidamento ad altra impresa.
Art. 8 - Cauzioni
A garanzia della regolare esecuzione e a copertura dell’eventuale danno causato dal mancato o inesatto adempimento, l’Appaltatore è tenuto a prestare cauzione definitiva mediante:
• titoli di stato o garantiti dallo stato al valore di borsa del giorno precedente a quello del deposito e per i titoli soggetti a tassazione con detrazione dell’importo relativo;
• fidejussione bancaria o assicurativa a prima escussione rilasciata da uno degli istituti di credito di cui all’art. 5 del R.D.L. 12/3/36 n. 375 e successive modifiche o da impresa di assicurazioni autorizzata all’esercizio del ramo cauzioni;
Il deposito cauzionale dovrà essere costituito per un valore pari al 10% dell’importo complessivo stabilito o presunto annuo del contratto.
In caso di aggiudicazione a seguito di offerta anormalmente bassa positivamente valutata, il valore del deposito cauzionale dovrà essere aumentato del 3%.
Lo svincolo della cauzione avverrà, previa deduzione di eventuali crediti dell’A.P.A.T. verso l’Appaltatore, dopo l’emissione del certificato di collaudo e dopo l’accertamento, da parte dell’A.P.A.T., della regolarità della posizione dell’Appaltatore agli obblighi previdenziali e assistenziali.
Art. 9 - Cauzione a garanzia dei materiali
Quando per l’esecuzione del contratto è prevista la consegna all’Appaltatore di beni o materiali di proprietà dell’A.P.A.T., all’Appaltatore potrà essere richiesta cauzione pari al valore dei materiali e/o beni consegnati nelle forme previste all’articolo precedente.
Art. 10 - Caratteristiche della cauzione
Qualora la cauzione venga costituita a mezzo fidejussione bancaria o polizza fidejussoria questa dovrà prevedere le seguenti condizioni:
• il fidejussore non potrà esercitare il beneficio della preventiva escussione dell’Appaltatore obbligato, di cui all’art. 1944 c.c. ne potrà opporre il mancato pagamento del premio;
• al verificarsi delle condizioni che danno titolo all’escussione, il pagamento sarà eseguito a prima richiesta dall’A.P.A.T. entro 30 giorni decorrenti dalla data di ricezione della richiesta;
• il fidejussore non potrà avvalersi del termine di decadenza di cui all’art. 1957 primo comma c.c.
In caso di contratti di appalto aventi oggetto particolare l’A.P.A.T., a sua discrezione, potrà richiedere che l’Appaltatore stipuli una polizza assicurativa per responsabilità civile per danni a terzi o ad altro titolo.
Il deposito cauzionale definitivo è mantenuto nell’ammontare iniziale per tutta la durata del contratto. Esso dovrà essere reintegrato dall’Appaltatore a seguito di eventuali incameramenti parziali dipendenti da fatti connessi all’esecuzione.
La mancata reintegrazione è causa di risoluzione di diritto per inadempimento.
L’A.P.A.T. qualora non ravvisi la necessità di risolvere il contratto, potrà provvedere direttamente effettuando la reintegra a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’Appaltatore.
In caso di contratti a durata pluriennale l’Appaltatore potrà richiedere all’A.P.A.T. lo svincolo parziale del deposito cauzionale in relazione alle prestazioni già regolarmente effettuate. Il deposito sarà mantenuto per la parte di prestazioni ancora da effettuare.
Art. 11 - Diritti dell’A.P.A.T. sulla cauzione
La cauzione garantisce tutte le obbligazioni derivanti dal contratto e dal risarcimento dei danni dipendenti da inadempimento alle obbligazioni stesse.
L’A.P.A.T. potrà valersi della cauzione anche per la restituzione delle somme che avesse pagato in più durante l’esecuzione dell’appalto rispetto alle risultanze del conto finale a saldo e di quanto altro dovuto dall’Appaltatore a qualsiasi titolo.
L’A.P.A.T. avrà il diritto di avvalersi della cauzione anche per l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento del contratto di appalto da parte di terzi nel caso di risoluzione del contratto per fatto o colpa dell’Appaltatore.
É facoltà dell’A.P.A.T. disporre totalmente o parzialmente della cauzione per rivalersi di quanto ad essa dovuto dall’Appaltatore per inadempienze contrattuali senza necessità di previa diffida o procedimento giudiziario e senza pregiudizio di altre sanzioni previste nel presente capitolato, in altri documenti quivi richiamati ovvero da disposizioni di legge.
Art. 12 - Spese contrattuali e oneri fiscali
Salvo diversa previsione contrattuale, le spese contrattuali, xxx comprese quelle di registrazione, nonché quelle relative a tutti gli atti che occorreranno dalla consegna dei lavori sino all’approvazione del collaudo, sono totalmente a carico dell’Appaltatore.
TITOLO 3 CORRISPETTIVI CONTRATTUALI
Art. 13 - Corrispettivi
I corrispettivi per tutti e/o per le singole categorie di lavoro si riferiscono ai lavori completi e finiti in ogni parte ed eseguiti a perfetta regola d’arte e secondo le prescrizioni del contratto e di ogni altro documento contrattuale e/o norme tecniche e idonei allo scopo cui l’opera è destinata.
I prezzi compensano tutte le prestazioni effettuate per la compiuta realizzazione dei lavori (es. mano d’opera, provviste, opere provvisionali, mezzi d’opera e tutto quanto occorrente per dare l’opera ultimata).
L’Appaltatore non potrà vantare diritto a compensi, aggiornamenti o aumenti dei prezzi stabiliti, anche qualora l’analisi separata dei prezzi unitari non corrisponda al corrispettivo contrattuale previsto per la relativa categoria di lavoro.
I corrispettivi stabiliti in contratto si intendono accettati dall'’Appaltatore sulla base di calcoli, indagini, stime dallo stesso a proprio rischio effettuati. Sono pertanto da ritenersi invariabili e indipendenti da qualsiasi imprevisto salva la revisione prezzi come di seguito regolata.
Art. 14 - Revisione prezzi
La revisione dei prezzi contrattuali è ammessa se espressamente prevista nel contratto. Si applica soltanto ai contratti aventi durata superiore ad un anno solare.
É riconosciuta per variazioni in aumento o in diminuzione dei costi intervenuti tra la data di formale accettazione dell’offerta dal parte dell’A.P.A.T. e la data o le date contrattuali di esecuzione, semprechè le variazioni superino il 5% e soltanto per gli importi eccedenti detta percentuale.
Sono comunque escluse dalla revisione prezzi: le prestazioni eseguite nel primo anno a decorrere dalla data di inizio delle prestazioni contrattuali; una quota contrattuale non superiore al 20%; l’anticipazione eventualmente ricevuta dall’Appaltatore.
Le variazioni di cui al comma 3 saranno determinate con riferimento all’indice generale dei prezzi all’ingrosso pubblicato dall’I.S.T.A.T. alle scadenze stabilite in contratto.
La revisione in aumento dovrà essere richiesta dall’Appaltatore a mezzo raccomandata R.R. da inviare all’A.P.A.T., a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla scadenza della data di esecuzione delle prestazioni con allegati i relativi calcoli che saranno discrezionalmente valutati dall’A.P.A.T.. Gli acconti per revisione saranno corrisposti nella misura percentuale dell’85% dell’intero importo revisionale in sede di emissione dello stato di avanzamento lavori. L’importo revisionale definitivo, in aggiunta o in detrazione ai corrispettivi contrattuali, sarà conteggiato con lo stato finale e sarà il
risultato della somma degli importi inerenti i singoli periodi revisionali previsti in contratto al netto dell’alea del 5%, applicata sull’intero ammontare delle prestazioni oggetto di revisione.
La revisione in diminuzione sarà attuata dall’A.P.A.T. su propria iniziativa.
Art. 15 - Anticipazione
Per i contratti aventi durata superiore all’anno l’A.P.A.T. si riserva la possibilità di concedere una anticipazione sul prezzo contrattuale non superiore al 20% del prezzo stesso, previa prestazione di apposita garanzia da parte dell’Appaltatore pari all’importo dell’anticipazione.
Il recupero dell’anticipazione verrà effettuato mediante ritenute sull’ammontare complessivo di ciascun pagamento successivo, in misura percentuale pari a quella anticipata.
TITOLO 4 ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Art. 16 - Pubblicità
I diritti di sfruttamento pubblicitario dei cantieri, delle recinzioni, e di qualsiasi altro impianto provvisorio insistente su aree di proprietà dell’A.P.A.T. o concesse all’Appaltatore per l’esecuzione dell’opera è riservato all’A.P.A.T..
Art. 17 - Direzione lavori - Nomina
Il coordinamento, il controllo, la direzione tecnico-contabile dell’esecuzione dell’opera e di ogni singola lavorazione è affidato all’ufficio di direzione lavori costituito da un Direttore Lavori ed eventualmente, in relazione alla entità dell’appalto, da uno o più coadiutori tutti nominati dall’A.P.A.T..
Art. 18 - Direzione lavori - Xxxxxx e compiti
Il Direttore Xxxxxx accerta che il lavori siano eseguiti a perfetta regola d’arte in conformità al progetto e alle previsioni contrattuali.
Il Direttore Lavori con l’ausilio dei propri coadiutori, controlla la buona e puntuale esecuzione dell’opera, provvede alla verifica dei materiali che saranno impiegati, agli accertamenti in corso di esecuzione, alla misurazione e contabilizzazione delle lavorazioni eseguite, alla emissione delle situazioni di acconto e degli stati di avanzamento lavori, alla emissione della situazione finale, provvede ad impartire tutte le disposizioni e gli ordini che riterrà necessari alla esecuzione corretta e regolare dell’opera.
Al Direttore Xxxxxx ed ai propri coadiutori fanno carico tutte le attività ed i compiti agli stessi espressamente attribuiti dalle leggi vigenti in materia.
Il Direttore Lavori e i propri coadiutori avranno la facoltà di accedere in qualsiasi momento nei cantieri e nei luoghi dove si svolgono i lavori.
Il Direttore Xxxxxx trasmetterà tutte le disposizioni e istruzioni dell’A.P.A.T. mediante comunicazioni scritte da intendersi Ordini di Servizio.
Art. 19 - Consegna dei lavori
Il Direttore Lavori, per conto dell’A.P.A.T., invita l’Appaltatore, con comunicazione scritta, a ricevere la consegna dei lavori fissando il giorno, l’ora e il luogo.
L’Appaltatore dovrà trovarsi sul posto indicato per ricevere la consegna e dovrà mettere a disposizione della direzione lavori i mezzi e gli operai eventualmente occorrenti per il tracciamento delle opere da eseguirsi secondo i piani, le planimetrie, i profili e i disegni di progetto.
Della consegna si redige, in contraddittorio con l’Appaltatore, apposito verbale. Nel detto verbale sarà stabilita la data dalla quale decorrerà il tempo utile per il compimento dell’opera.
Nel caso in cui l’Appaltatore non si presenti il giorno fissato per la consegna o si rifiuti di riceverla o di sottoscrivere il verbale, gli verrà assegnato un termine perentorio di 15 giorni, trascorso il quale l’A.P.A.T. avrà la facoltà di risolvere il contratto per inadempimento o di procede all’esecuzione in danno.
Nel caso di risoluzione del contratto l’A.P.A.T. procederà ad incamerare la cauzione di esatta esecuzione ai sensi dell’art. 1382 c.c., fatto comunque salvo il diritto al risarcimento dei maggiori danni. Qualora la consegna avvenga fuori termine per fatto dell’A.P.A.T., l’Appaltatore potrà soltanto richiedere di recedere il contratto senza alcun risarcimento per ulteriori danni o compensi per mancato utile.
L’accoglimento della istanza di recesso attribuisce all’Appaltatore il diritto alla restituzione della cauzione e al rimborso delle spese effettivamente sostenute per la formalizzazione del contratto.
Art. 20 - Istruzioni, ordini di servizio
L’Appaltatore nell’eseguire il contratto deve uniformarsi agli ordini di servizio e alle istruzioni che gli verranno fornite dal Direttore Lavori.
Gli ordini di servizio avranno forma scritta e saranno comunicati all’Appaltatore che dovrà rilasciare quietanza della ricezione.
Art. 21 - Cantieri
L’A.P.A.T. metterà a disposizione dell’Appaltatore le aree sulle quali deve essere eseguita l’opera in contratto.
L’Appaltatore dovrà procurarsi, a propria cura e spese, la disponibilità di altre aree che gli fossero necessarie per il cantiere.
L’Appaltatore assume totale responsabilità per furti o deterioramenti di beni e materiali propri o di proprietà o messi a disposizione dall’A.P.A.T., insistenti su aree di cantiere o interessate dai lavori o comunque utilizzate in dipendenza del contratto anche qualora siano state messe a disposizione dell’Appaltatore dall’A.P.A.T..
Gli oneri di cantiere sono compresi e compensati con il corrispettivo di contratto. L’Appaltatore mantiene la disciplina nei cantieri e assume l’obbligo di rispettare e far rispettare dai suoi incaricati e operai le leggi e regolamenti vigenti.
L’Appaltatore deve assumere come suoi incaricati e capi cantiere soltanto personale in possesso dei requisiti necessari alla conduzione regolare del cantiere, alla corretta esecuzione e misurazione dei lavori.
Il Direttore Lavori ha il diritto di pretendere il cambiamento degli incaricati, dei capi cantiere, degli operai dell’Appaltatore, per grave negligenza o incapacità.
Nel periodo compreso tra la ultimazione dei lavori ed il collaudo l’Appaltatore dovrà smobilitare completamente il cantiere provvedendo alla demolizione delle opere provvisionali e al trasporto a rifiuto dei materiali di risulta, lasciando le aree utilizzate per il cantiere del tutto sgombre, ripulite e prive di pericoli.
Art. 22 - Scavi e demolizioni
Qualora si debba procedere ad interventi di scavo o demolizioni, trivellazioni, formazione di paratie o di pali e operazioni simili, l’Appaltatore è tenuto a provvedere alla accertamento della esistenza di cavi elettrici, telefonici, di segnalamento e similari, di condotte idriche, di gas e di fluidi in genere, adottando modalità operative tali da non arrecare alcun pregiudizio e da garantire comunque la loro funzionalità senza interruzioni.
L'accertamento della esistenza e il mantenimento della funzionalità e continuità di detti cavi e condutture sono compresi e compensati nel prezzo di appalto.
Art. 23 - Sospensione dei lavori
Qualora cause di forza maggiore impediscano temporaneamente che i lavori procedano utilmente a regola d’arte il Direttore Xxxxxx può ordinarne la sospensione indicando la ragione e l’imputabilità e disponendone la ripresa quando siano cessate le ragioni che determinarono la sospensione.
Il Direttore Xxxxxx può altresì ordinare la sospensione dei lavori per ragioni di pubblico interesse o necessità dell’A.P.A.T. entro i limiti di tempo previsti in contratto e comunque non superiore, nel complesso, a un quarto della durata complessiva del contratto.
Tali sospensioni, quale che ne sia la causa, non determinano alcun diritto per l’Appaltatore a compensi indennizzi o altro.
Qualora la sospensione o le sospensioni assieme sommate, con esclusione di quelle ordinate e disposte per le circostanze di cui al comma 1, superino il termine di cui al comma 2, l’Appaltatore potrà chiedere lo scioglimento del contratto senza alcuna indennità e/o risarcimento danni.
Qualora l’A.P.A.T. si opponga allo scioglimento l’Appaltatore sarà tenuto a proseguire i lavori e avrà diritto alla rifusione degli oneri derivanti dal maggiore prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.
La durata della sospensione non è calcolata nel termine fissato dal contratto per dare ultimata l’opera.
L’Appaltatore per nessun motivo può, di propria iniziativa, sospendere o ritardare i lavori.
Art. 24 - Materiali
I materiali impiegati dall’Appaltatore nell’esecuzione del contratto devono essere della migliore qualità e immuni da ogni difetto, idonei all’utilizzo e alla finalità delle lavorazioni, conformi e corrispondenti alle caratteristiche e condizioni previste dal contratto, dal bando e dalla lettera di invito, alle prescrizioni tecniche e legislative vigenti.
L’Appaltatore è tenuto ad effettuare nel corso delle lavorazioni e delle prestazioni tutti i controlli e tutte le prove necessarie al fine dell’ottemperanza al presente articolo anche qualora non siano espressamente previsti o richiesti nel contratto e presentare all’A.P.A.T. a richiesta di questa la relativa documentazione di conformità.
I materiali possono essere messi in opera solo dopo l’accettazione da parte del Direttore Lavori il quale ha diritto di rifiutarli qualora non li ritenga adatti per l’uso cui sono destinati. L’accettazione non è definitiva e non pregiudica, comunque, i diritti dell’A.P.A.T., ne le risultanze in sede di collaudo.
Sono pur sempre dovute anche in riferimento ai materiali accettati, le garanzie di contratto e di legge per difformità, vizi e difetti.
Il Direttore dei Lavori potrà sottoporre il materiale ad ogni prova ritenesse necessaria per saggiarne la qualità e resistenza a spese dell’Appaltatore.
Qualora il capitolato speciale, il contratto, il bando o altro documento contrattuale preveda la provenienza dei materiali e si renda poi necessario, per qualsiasi motivo, approvvigionarsi altrove, l’Appaltatore non potrà rifiutarsi al cambiamento che sarà disposto per iscritto dal direttore lavori.
L’Appaltatore che impieghi materiali per quantità o qualità eccedente o superiore a quelle prescritte e previste nei documenti contrattuali non ha diritto ad alcun compenso maggiore qualunque sia il vantaggio dell’A.P.A.T. o il miglioramento dell’opera.
I lavori saranno, pertanto, contabilizzati secondo la quantità, la qualità e le modalità di lavorazione prescritte. E ciò anche qualora l’uso di maggiore o migliore materiale sia avvenuto senza opposizione ovvero con l’acquiescenza dell’A.P.A.T..
Nel caso in cui venga riscontrata una riduzione dei materiali per quantità o qualità rispetto a quella prescritta e che non comporti la completa inidoneità all’uso cui sono destinati, e l’A.P.A.T. accetti comunque i lavori, si procederà ad una riduzione del prezzo contrattuale proporzionale al minor valore dei materiali e delle opere.
Non sarà dovuto nessun compenso per materiali speciali impiegati senza ordine scritto del Direttore Xxxxxx.
Art. 25 - Rifiuto dei materiali difettosi
I materiali giudicati non adatti dal Direttore Lavori si considerano come non presentati e l’Appaltatore è tenuto a sostituirli, a sua cura e spese, senza alcun pregiudizio dell’applicazione delle sanzioni previste per il mancato rispetto dei termini contrattuali.
L’Appaltatore ha l’obbligo di allontanare immediatamente dal cantiere i materiali non adatti e come tali non accettati.
Nel caso l’Appaltatore non provveda sollecitamente gli saranno fissati dei termini perentori entro cui provvedere. Trascorso infruttuosamente tale termine, l’A.P.A.T. procederà d’ufficio, a spese dell’Appaltatore, senza alcuna responsabilità per i danni che tale operazione potrà arrecare all’Appaltatore.
Le prescrizioni di cui al presente articolo e all’articolo che precede non pregiudicano in ogni caso i diritti dell’A.P.A.T. nel collaudo.
Art. 26 - Varianti
All’Appaltatore è fatto divieto di apportare qualsiasi modifica o variante senza ordine scritto del Direttore Xxxxxx. Il Direttore Xxxxxx potrà in qualsiasi momento ordinare la demolizione, a spese dell’Appaltatore, di quei lavori eseguiti dall’Appaltatore contravvenendo a tale prescrizione.
Nel caso in cui l’A.P.A.T. intenda conservare le opere arbitrariamente eseguite dall’Appaltatore in variante alle previsioni contrattuali ne corrisponderà all’Appaltatore medesimo l’importo in base ai prezzi di contratto. L’Appaltatore non avrà diritto alcuno a compensi per il maggiore valore dell’opera o dei lavori.
In caso di valore inferiore dell’opera o dei lavori dipendenti dall’esecuzione di varianti non autorizzate l’A.P.A.T. ne terrà conto in sede di misurazione, di applicazione e di corresponsione dei corrispettivi.
Art. 27 - Aumenti o diminuzioni
L’A.P.A.T. si riserva la facoltà di apportare nel corso dell’esecuzione del contratto le modifiche e le varianti ritenute necessarie in relazione alle proprie esigenze organizzative, di ridurre o eliminare talune prestazioni, in qualsiasi momento purché non venga mutato sostanzialmente l’oggetto del contratto.
Le modifiche o varianti verranno comunicate all’Appaltatore mediante ordine di servizio. L’Appaltatore è tenuto ad adeguarsi alle richieste dell’A.P.A.T. alle stesse condizioni contrattuali iniziali fino alla concorrenza del 5% in più dell’importo contrattuale dell’appalto e ciò senza che abbia diritto ad alcun compenso o indennità oltre i prezzi contrattuali per categorie di lavori effettivamente eseguite.
Oltre tale limite l’Appaltatore può recedere dal contratto col solo diritto al pagamento delle prestazioni eseguite valutate ai prezzi di contratto.
Ai fini della determinazione della percentuale del 5% l’importo contrattuale è costituito dall’ammontare complessivo dei lavori equivalente all’importo di contratto aumentato dall’importo degli atti aggiuntivi per varianti e lavori suppletivi assunti dall’Appaltatore, nonché dai compensi e sovrapprezzi eventualmente assegnati oltre ai corrispettivi in contratto.
Non concorre alla determinazione e al raggiungimento del 5% l’importo delle opere di fondazione eventualmente maggiore rispetto al relativo onere contrattuale.
I materiali e le provviste già esistenti a piè d’opera o in cantiere e accettati che, in dipendenza delle variazioni richieste dall’A.P.A.T., risultassero inutili e non reimpiegabili in altre opere di cui al contratto di appalto, verranno rilevati dall’A.P.A.T. agli stessi prezzi di contratto.
Art. 28 - Determinazione e approvazione nuovi prezzi
Le variazioni del corrispettivo contrattuale determinate dalle variazioni ordinate e regolarmente eseguite dall’Appaltatore saranno valutate ai prezzi di contratto; nel caso tali prezzi manchino si farà ricorso ai nuovi prezzi secondo quanto stabilito dai commi che seguono.
Per l’esecuzione di categorie di lavori o per l’utilizzo di materiali di specie diversa da quelli previsti in contratto o in altri documenti contrattuali, ordinati in variante i cui prezzi non siano previsti in contratto, verranno stabiliti, in contraddittorio con l’Appaltatore, nuovi prezzi deducendoli mediante ragguaglio con quelli di categorie di lavoro simili figuranti in contratto, ovvero, laddove sia
impossibile l’assimilazione, ricavandoli dai prezziari dell’A.P.A.T., dai listini correnti nell’area interessata o da nuove analisi dirette.
I nuovi prezzi sono approvati dall’A.P.A.T. e della loro approvazione ne viene data comunicazione all’Appaltatore.
La mancata accettazione dei nuovi prezzi da parte dell’Appaltatore non gli darà diritto di sospendere o non eseguire le lavorazioni, ma soltanto di presentare riserva.
In mancanza, i nuovi prezzi si intendono definitivamente accettati dall’Appaltatore. I nuovi prezzi sono soggetti al ribasso o all’aumento contrattuale.
Art. 29 - Disegni e documentazione tecnica
Qualora l’opera sia eseguita in tutto in parte su progetto dell’A.P.A.T., l’Appaltatore deve verificare e segnalare, entro e non oltre 20 giorni dalla consegna del progetto, gli eventuali difetti riscontrati. Trascorso tale termine nessun difetto o discordanza con prescrizioni tecniche e di qualsiasi altro genere, potrà essere invocato dall’Appaltatore a giustificazione di propri ritardi o inadempienze o vizi nell’esecuzione.
L’Appaltatore è comunque tenuto a segnalare all’A.P.A.T., i vizi in qualsiasi momento dell’esecuzione riscontrati, e a porvi rimedio a propria cura e spese secondo le istruzioni impartite dall’A.P.A.T., salvo successivo concordamento di rifusione di eventuali maggiori sostenuti.
L’Appaltatore si impegna a utilizzare i progetti i disegni e la documentazione fornita dall’A.P.A.T. esclusivamente per esecuzione dei contratti con la stessa stipulati e a non farne pubblicazione.
Art. 30 - Brevetti
In fase di offerta l’Appaltatore è tenuto ad indicare i processi di lavorazione, gli impianti, i dispositivi e mezzi e in genera ogni utilità brevettata da esso o da altri che intende adottare per l’esecuzione del contratto e a presentare copia del brevetto e licenza di utilizzazione nonché un impegno del titolare dei diritti di cedere i diritti all’Appaltatore in caso di conclusione del contratto. Durante l’esecuzione dei contratti l’Appaltatore non può utilizzare materiale o dispositivi, impianti e ogni utilità coperti da brevetto senza esplicita autorizzazione dell’A.P.A.T..
Ogni successiva modifica al dispositivo o materiale coperto da brevetto apportata dall’inventore deve essere comunicata all’A.P.A.T..
Il diritto di brevetto o di licenza sia dell’Appaltatore che di terzi sono compresi e compensati nel prezzo contrattuale.
L’A.P.A.T. è estranea ai rapporti tra l’Appaltatore e il titolare del brevetto.
Comunque l’Appaltatore garantisce l’A.P.A.T., in ogni tempo, nei confronti di qualsivoglia pretesa di terzi titolari di brevetti, marchi, licenze modelli, opere dell’ingegno, disegni, dispositivi, gli impianti, i pezzi, i materiali e i procedimenti utilizzati per l’esecuzione dei contratti.
Art. 31 - Riservatezza
L’Appaltatore si impegna a non diffondere le informazioni di cui venisse a conoscenza in dipendenza della esecuzione del contratto o che gli vengano messe a disposizione dall’A.P.A.T.. L’obbligo di segretezza sarà vincolante per tutta la durata del contratto e per tutti gli anni successivi alla sua conclusione.
L’Appaltatore è responsabile nei confronti dell’A.P.A.T. anche per la osservanza dell’obbligo di riservatezza da parte dei propri dipendenti, incaricati, ausiliari e subappaltatori.
Art. 32 - Custodia di beni di proprietà dell’A.P.A.T.
Qualora per l’esecuzione della propria prestazione all’Appaltatore vengano consegnati beni di proprietà o in uso dell’A.P.A.T. questi ne risponde in qualità di custode per tutto il tempo in cui li ha in consegna.
É in facoltà dell’A.P.A.T. di procedere in qualsiasi tempo al riscontro della consistenza dei beni consegnati.
In caso di danni o smarrimento anche se dipendenti da cause di forza maggiore, l’Appaltatore deve reintegrare i pezzi danneggiati o smarriti ovvero provvedere al rimborso economico.
L’Appaltatore deve restituire i beni consegnati in perfette condizioni di efficienza. L’A.P.A.T. non è in alcun modo custode o depositaria dei beni di proprietà o in uso all’Appaltatore che questi introduca nei locali dell’A.P.A.T. medesima per l’esecuzione del contratto. La custodia e conservazione di tali beni sono a suo esclusivo carico senza alcuna responsabilità per l’A.P.A.T. per mancanze, danni o distruzioni dovute a qualsiasi causa.
Art. 33 - Programma lavori
L’Appaltatore deve consegnare all’A.P.A.T. entro il termine stabilito dal contratto o indicato dall’A.P.A.T., il programma lavori riportante il piano dettagliato e completo delle fasi esecutive delle lavorazioni.
Il programma lavori da sottoporre al benestare dell’A.P.A.T. dovrà indicare, per le prestazioni che siano oggetto della prestazioni del contratto, tra l’altro, i tempi necessari:
• agli adempimenti preliminari per la installazione e la funzionalità del cantiere;
• alla presentazione delle progettazioni eventualmente affidate all’Appaltatore e degli obblighi conseguenti (es. progetto di cantierizzazione);
• alle procedure di esproprio e in genere a quelle alle quali sono subordinati l’occupazione degli immobili e dei diritti reali da acquisire;
• alle singole fasi di realizzazione dell’opera e ad ogni singola lavorazione;
• all’approvvigionamento dei materiali.
Il programma deve tenere conto, nella previsione del termine di ultimazione definitivo e dei termini parziali inerenti le singole lavorazioni, delle eventuali interferenze e della esistenza di altri cantieri o altri lavori.
Nel programma devono essere anche indicati gli eventuali oneri esecutivi di competenza dell’A.P.A.T. o di altri soggetti.
Il Direttore Xxxxxx potrà richiedere le modifiche e i perfezionamenti al programma che riterrà opportuni per il corretto e funzionale sviluppo del lavori.
Il programma dovrà ottenere il benestare del Direttore Xxxxxx e dovrà esse aggiornato a cura e spese dell’Appaltatore nel corso della esecuzione e presentato all’A.P.A.T. quando se ne presenti la necessità.
Il benestare al programma, rilasciato dal Direttore Xxxxxx, non costituisce titolo per giustificare ritardi ne determina la proroga dei tempi.
Art. 34 - Termine di ultimazione
Nel contratto o nel capitolato speciale è previsto il termine di ultimazione dell’opera e le penali alle quali l’Appaltatore sarà soggetto - fatte salve ulteriori conseguenze di legge e risarcimento dei danni patiti dall’A.P.A.T. - in caso di ritardo.
L’Appaltatore dovrà ultimare i lavori entro il termine stabilito nel contratto o nel capitolato speciale.
Il termine è a corso naturale e continuo, da esso non devono pertanto essere sottratti ne i giorni festivi ne quelli di sciopero, né altri che siano stati sfavorevoli all’esecuzione.
Il termine decorre dalla data di consegna dei lavori risultante dal verbale di consegna. L'appaltatore deve dare notizia per iscritto della avvenuta ultimazione dei lavori.
L’ultimazione deve essere approvata dal Direttore Xxxxxx.
Art. 35 - Proroghe
L’Appaltatore, qualora si verifichino cause di forza maggiore, può richiedere all’A.P.A.T. la proroga del termine di ultimazione.
La proroga può essere richiesta soltanto prima della scadenza naturale del contratto.
I fatti dipendenti dall’A.P.A.T. che provochino ritardi nella esecuzione costituiscono legittimo motivo di proroga.
L’Appaltatore deve comunque richiedere la proroga all’A.P.A.T. comunicando alla stessa la sussistenza dei fatti impeditivi.
Art. 36 - Manutenzione
Dalla data di ultimazione dei lavori accertata e accettata, decorre il periodo di manutenzione e custodia dell’opera a carico dell’Appaltatore. Durante tale periodo l’Appaltatore è tenuto a custodire e mantenere l’opera effettuando tutte le operazioni e i lavori, anche straordinari, necessari alla conservazione e indispensabili per consegnare l’opera all’A.P.A.T. in perfetto stato di conservazione e funzionalità.
Ogni onere per la manutenzione ordinaria e straordinaria e per la custodia è compensato con il prezzo di contratto e non dà diritto all’Appaltatore all’ottenimento di maggiori e diversi compensi. Salvo diversa prescrizione contrattuale, l’obbligo di manutenzione e custodia dura sino alla approvazione del collaudo e alla presa in consegna dell’opera da parte dell’A.P.A.T..
Art. 37 - Controlli e vigilanza
L’A.P.A.T. a sua discrezione potrà, nel corso della esecuzione del contratto:
• eseguire a mezzo di propri incaricati controlli e verifiche al fine di accertare la regolarità di esecuzione e la conformità alle prescrizioni tecniche e alle norme vigenti;
• eseguire prove di funzionamento e di accertamento della qualità e quantità dei materiali impiegati;
• esaminare l’andamento dei lavori al fine di controllare il rispetto dei tempi previsti in contratto;
• eseguire controlli e verifiche al fine dell’accertamento della regolarità delle lavorazioni. L’Appaltatore dovrà collaborare con l’A.P.A.T. al fine di consentire e facilitare le verifiche di cui sopra.
L’A.P.A.T. a mezzo dei propri incaricati redigerà appositi verbali di accertamento nei quali saranno indicati eventuali vizi, irregolarità o difformità rilevate e l’Appaltatore sarà tenuto a provvedere immediatamente alla loro eliminazione.
Le verifiche di cui sopra sono redatte in contraddittorio con l’Appaltatore che potrà controfirmare il verbale apponendo eventuali osservazioni.
Le verifiche e i controlli sono effettuati nell’esclusivo interesse dell’A.P.A.T., pertanto non esimono l’Appaltatore da responsabilità successivamente rilevate, anche risultanti in sede di collaudo.
Art. 38 - Cessione di contratto, subappalto
Non è ammessa la cessione del contratto stipulato con l’A.P.A.T. senza formale autorizzazione della medesima.
E fatto divieto all’Appaltatore subappaltare le opere oggetto dell’appalto senza formale autorizzazione scritta dell’A.P.A.T..
La richiesta per l’ottenimento della autorizzazione al subappalto deve essere effettuata in forma scritta.
Le forniture dei materiali, beni, manufatti e semilavorati approvvigionati a piè d’opera dall’Appaltatore e quelli necessari per l’esecuzione e la locazione di macchinari utilizzati direttamente dall’Appaltatore o con personale proprio, non sono considerati subappalti.
La cessione e/o il subappalto senza formale autorizzazione sono causa di risoluzione immediata di diritto del contratto, con esecuzione in danno dell’Appaltatore previo incameramento della cauzione e fatto comunque salvo il risarcimento di maggiori danni.
L’Appaltatore contraente resta comunque responsabile e risponde di tutti gli obblighi contrattuali anche in caso di subappalto autorizzato.
L’Appaltatore è responsabile anche dell’adempimento del subappaltatore e dei danni eventualmente da questo arrecati all’A.P.A.T. e a terzi.
Art. 39 - Obblighi previdenziali e assistenziali dell’Appaltatore
L’Appaltatore garantisce l’adempimento di tutti gli obblighi nei confronti dei propri dipendenti, come imposti dalla normativa vigente in materia di lavoro e assicurazioni sociali e ne assume a proprio carico tutti gli oneri.
L’Appaltatore è obbligato ad attuare verso i propri dipendenti le condizioni retributive e normative conformi ai contratti collettivi di lavoro, applicabili alla data del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni di cui alle successive modifiche ed integrazioni ed in genere di ogni contratto collettivo successivamente stipulato per quella categoria e applicabile nella località. L’obbligo sussiste anche dopo la scadenza del contratto collettivo e sino alla sua sostituzione.
L’A.P.A.T. in caso di violazione potrà sostituirsi all’Appaltatore decurtando dal prezzo contrattuale ancora da corrispondere le relative somme, ovvero operare una ritenuta sino al 10% dell’importo contrattuale.
Lo svincolo della detta ritenuta sarà eseguito quando l’Ispettorato del Lavoro dichiarerà che l’Appaltatore ha regolarizzato le posizioni.
Sulle somme svincolate l’Appaltatore non avrà diritto ad interessi per ritardato pagamento ne a risarcimento per altro titolo.
Art. 40 - Mano d’opera
Per l’assunzione della mano d’opera necessaria alla esecuzione del contratto, l’Appaltatore deve osservare le norme vigenti che disciplinano la domanda e l’offerta di lavoro.
Qualora l’esecuzione dei lavori di cui al contratto preveda l’impiego di mano d’opera con specifiche abilitazioni professionali, l’Appaltatore è tenuto ad esibire, su richiesta dell’A.P.A.T., i relativi certificati.
Su richiesta dell’A.P.A.T., l’Appaltatore dovrà esibire i libri paga e assicurativi sui quali sono riportate le certificazioni relative alle avvenute corresponsioni di paghe, indennità e contributi.
L’A.P.A.T. si riserva la facoltà di procedere a tutti gli accertamenti che riterrà opportuni sia direttamente che tramite gli Ispettorati del Lavoro o gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione per accertare che l’Appaltatore abbia osservato le prescrizioni in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica, di igiene sul lavoro nonché quanto previsto dall’articolo che precede.
Art. 41 - Rinvenimento di tesori o cose di interesse storico, artistico, scientifico o archeologico Qualora l’Appaltatore nel corso dell’esecuzione del contratto rinvenga tesori o cose di interesse storico, artistico, scientifico o archeologico, deve darne immediata comunicazione al Direttore
Lavori senza demolirli, alterarli, rimuoverli salva espressa autorizzazione del Direttore Xxxxxx.
L’A.P.A.T. salvi i diritti che spettano allo Stato si riserva la proprietà dei tesori o delle cose di interesse storico, artistico, scientifico o archeologico che si rinvengano nelle aree comunque occupate per l’esecuzione dei lavori.
L’Appaltatore deve consegnare i reperti all’A.P.A.T. e sarà rimborsato delle spese particolari eventualmente sostenute al fine di assicurarne il recupero e la conservazione.
L’A.P.A.T. ha comunque la facoltà, senza che l’Appaltatore possa proporre opposizione, di far eseguire le operazione di recupero da altra impresa.
In caso contrario l’Appaltatore sarà obbligato ad eseguire tutte le operazioni e/o lavorazioni ordinate e necessarie per il recupero diligente del tesoro o delle cose di interesse storico, artistico, scientifico o archeologico.
I detti lavori e interventi saranno compensati con i prezzi contrattuali.
Art. 42 - Danni
É a carico dell’Appaltatore ogni provvidenza diretta ad evitare il verificarsi di danni alle opere, persone o alle cose nel corso della esecuzione dell’appalto.
L’Appaltatore esonera l’A.P.A.T. da ogni responsabilità verso i propri dipendenti e chiunque altro per infortuni e/o danni che dovessero verificarsi nell’espletamento e in dipendenza dell’esecuzione del contratto, qualunque sia la natura o la causa del danno.
L’Appaltatore risponde ed è responsabile per ogni danni arrecato a terzi in genere, al personale e alle cose A.P.A.T., a propri dipendenti, ausiliari, subappaltatori, coadiutori e consulenti, per fatto proprio, dei propri dipendenti ausiliari, coadiutori o subappaltatori e consulenti in dipendenza dell’esecuzione del contratto e si impegna a tenere indenne l’A.P.A.T. da qualsivoglia pretesa o molestia che al riguardo venisse nei confronti della medesima avanzata da terzi e sarà unicamente a carico dell’Appaltatore medesimo il completo risarcimento.
Le responsabilità dell’Appaltatore come indicate nel presente articolo non possono essere limitate da clausole, accordi o contratti di assicurazione.
TITOLO 5 SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO
Art. 43 - Recesso
L’A.P.A.T. può in qualsiasi momento recedere dal contratto previo preavviso all’Appaltatore non inferiore a 30 giorni.
In tal caso l’A.P.A.T. è tenuta al pagamento delle prestazioni realmente effettuate dall’Appaltatore con esclusione di ogni onere risarcitorio e/o indennitario, secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto.
Il recesso ha effetto dal giorno in cui viene comunicato all’Appaltatore.
Non sarà ammessa al pagamento nessuna opera o provvista fatta dall’Appaltatore dopo l’avvenuto preavviso di cui al primo comma.
L’Appaltatore è obbligato alla immediata riconsegna dei cantieri, allo smobilizzo degli stessi, al ritiro dei mezzi e macchinari.
Il direttore comunica il giorno in cui avrà luogo la consegna delle opere, la immissione in possesso dell’A.P.A.T. dei cantieri, la constatazione dello stato dei luoghi e dello stato di avanzamento dell’opera, la redazione dello stato di consistenza.
Qualora l’Appaltatore non si presenti per la constatazione in contraddittorio delle circostanze di cui al punto che precede o si rifiuti di sottoscrivere il relativo verbale, l’A.P.A.T. procederà alle constatazioni in presenza di due testimoni che sottoscriveranno il verbale.
A titolo di mancato guadagno ed a completa tacitazione di ogni diritto, pretesa, spesa e onere, sostenuto dall’Appaltatore per l’esecuzione del contratto, l’A.P.A.T. gli corrisponderà il 10%
dell’ammontare dei lavori non eseguiti calcolato sulla differenza tra l’importo dei quattro quinti del prezzo contrattuale, depurato del ribasso d’asta, e l’ammontare netto dei lavori eseguiti.
Art. 44 - Risoluzione
L’A.P.A.T. ha diritto di risolvere il contratto in qualunque tempo e qualunque sia lo stato di avanzamento dei lavori, in ogni caso di inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell’Appaltatore, e comunque nei casi che seguono:
• mancata presentazione per la formalizzazione del contratto;
• sospensione o rallentamenti nella esecuzione dei lavori;
• concessione in subappalto senza la formale autorizzazione scritta dell’A.P.A.T.;
• mancata presa in consegna dei lavori o mancata presentazione per la presa in consegna dei lavori;
• mancata esecuzione di tutto o parte dei lavori entro i termini contrattuali;
• mancata esecuzione a regola d’arte o conforme alle previsioni contrattuali;
• frode o negligenza grave nella condotta dei lavori.
Il contratto sarà risolto di diritto senza necessità di preventiva messa in mora o procedura giudiziale nei casi:
• di fallimento, di concordato fallimentare, di liquidazione coatta amministrativa;
• di morte del titolare della ditta per le ditte individuali;
• di revoca delle autorizzazioni amministrative previste per l’espletamento delle prestazioni oggetto del contratto.
In tali casi l’A.P.A.T. corrisponderà soltanto il corrispettivo contrattuale delle prestazioni effettuate sino al giorno della risoluzione, dedotte le penali e le spese sostenute.
La risoluzione del contratto consentirà all’A.P.A.T. di procedere all’incameramento del deposito cauzionale, fatto salvo il diritto al risarcimento dei maggiori oneri.
Art. 46 - Disciplina della risoluzione
Salve le ipotesi di risoluzione di diritto previste nel presente capitolato e/o nel contratto, la risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell’art. 1454 c.c. è disposta previa comunicazione scritta di contestazione degli addebiti inviata all’Appaltatore con assegnazione allo stesso di un termine perentorio entro il quale assolvere ai propri obblighi e adempiere alle prescrizioni impartite dall’A.P.A.T..
Trascorso inutilmente tale termine senza che l’Appaltatore abbia adempiuto, l’A.P.A.T. comunica l’avvenuta risoluzione del contratto e il giorno in cui avrà luogo la consegna delle opere, la
immissione in possesso dell’A.P.A.T. dei cantieri, la constatazione dello stato dei luoghi e dello stato di avanzamento dell’opera, la redazione dello stato di consistenza.
Qualora l’Appaltatore non si presenti per la constatazione in contraddittorio delle circostanze di cui al punto che precede o si rifiuti di sottoscrivere il relativo verbale, l’A.P.A.T. procederà alle constatazioni in presenza di due testimoni che sottoscriveranno il verbale.
L’Appaltatore è obbligato a propria cura e spese, alla immediata riconsegna dei cantieri, allo smobilizzo degli stessi, al ritiro dei mezzi e macchinari.
In caso di ritardo nella riconsegna dei lavori, nell’immissione in possesso dei cantieri o nello smobilizzo dei medesimi, l’Appaltatore è tenuto a pagare una penale pari ad un ventesimo dell’importo contrattuale dei lavori. Qualora l’appaltatore non vi provveda, lo smobilizzo dei cantieri sarà eseguito dall’A.P.A.T. in danno dell’appaltatore.
I lavori regolarmente eseguiti saranno contabilizzati in base alle risultanze dell’ultimo stato avanzamento lavori secondo i prezzi e i corrispettivi contrattuali dedotte le penali e le spese sostenute.
All’appaltatore non spetterà alcun compenso aggiuntivo.
Il pagamento all’Appaltatore degli importi inerenti i lavori eseguiti non potrà avvenire se non a lavori completamente ultimati dall’A.P.A.T. o da altro appaltatore.
Qualora all’avvenuta ultimazione il costo totale sostenuto dall’A.P.A.T. per il completamento e la complessiva esecuzione risulti superiore a quanto avrebbe dovuto essere riconosciuto all’Appaltatore se detti lavori fossero stati dallo stesso ultimati, l’Appaltatore dovrà rifondere all’A.P.A.T. il maggior costo e l’A.P.A.T. avrà diritto di trattenere tali maggiori oneri dalle somme ancora dovute all’Appaltatore, fermi restando tutti gli altri diritti.
L’A.P.A.T. ha facoltà di prelevare gli importi di cui alle maggiori spese dal deposito cauzionale e/o da eventuali crediti dell’Appaltatore salvo il risarcimento dei danni.
TITOLO 6 CONTABILITÁ
Art. 47 - Misurazione dei lavori
Salva diversa disposizione contrattuale, tutte le prestazioni dell’Appaltatore in materiali e mano d’opera e quantità di lavoro sono determinate con misure geometriche, accertate in contraddittorio con la direzione lavori e l’Appaltatore e contabilizzate in appositi libretti di misura come previsto e regolato dalla vigente normativa in materia di pubblici appalti.
Art. 48 - Situazioni provvisorie del lavoro e pagamenti in acconto
In frase di esecuzione saranno disposti in favore dell’Appaltatore, pagamenti in acconto a misura dello stato di avanzamento dei lavori.
Le misurazioni saranno effettuate in contraddittorio con la direzione lavori e l’Appaltatore, secondo quanto stabilito dal contratto, e comunque con cadenza non inferiore a quindici giorni.
Il pagamento è effettuato, salvo diversa previsione contrattuale, con cadenza mensile sulla base degli stati di avanzamento lavori che riporteranno le quantità di lavoro eseguite.
I lavori saranno valutati negli stati di avanzamento in base ai prezzi di contratto, tenuto conto del ribasso o dell’aumento contrattuale.
Sui pagamenti in acconto sarà operata una ritenuta di un ventesimo e la detrazione degli addebiti per penali o altro eventualmente applicabili all’Appaltatore nonché delle somme corrisposte o detratte con i precedenti acconti.
Le ritenute di cui al comma precedente formeranno garanzia dell’A.P.A.T. per tutti gli obblighi facenti capo all’Appaltatore per contratto e saranno restituite allo stesso al collaudo.
Previa costituzione di apposita polizza fidejussoria l’Appaltatore potrà richiedere all’A.P.A.T. la restituzione anticipata di dette ritenute a garanzia.
I pagamenti sono disposti secondo le procedure in uso presso l’A.P.A.T..
L’A.P.A.T. potrà ritenere le rate di pagamento in acconto qualora, a seguito di verifica in fase di esecuzione, l’Appaltatore risulti inadempiente ad una o più obbligazioni contrattuali a suo carico.
In ogni caso i pagamenti sono subordinati alla presentazione delle fatture secondo le modalità di cui all’articolo seguente.
Art. 49 - Presentazione fatture - Modalità e termini di pagamento
L’Appaltatore dovrà emettere fatture in quadruplice copia redatte secondo la vigente normativa. Tutti i pagamenti sono effettuati a favore dell’Appaltatore a mezzo bonifico bancario. L’Appaltatore è obbligato a comunicare tempestivamente all’A.P.A.T. eventuali variazioni.
Art. 50 - Recupero crediti - Compensazione
Le somme dovute dall’Appaltatore all’A.P.A.T. in dipendenza del contratto possono essere compensate sui pagamenti spettanti all’Appaltatore al momento della liquidazione delle fatture e in caso di insufficienza, mediante compensazione sui futuri pagamenti spettanti all’Appaltatore e/o sugli altri crediti a qualsiasi titolo vantati dall’Appaltatore e/o sul deposito cauzionale.
Art. 51 - Sospensione pagamenti
É diritto dell’A.P.A.T. sospendere i pagamenti in pendenza di contestazioni circa l’osservanza delle clausole contrattuali, ferma restando l’applicazione delle penali.
Art. 52 - Ritardo nei pagamenti
Il termine per il pagamento, previsto nel contratto o in altri documenti inerenti il contratto medesimo, decorre dalla ricezione delle fattura e semprechè sussistano le condizioni previste dal contratto.
Con l’emissione del mandato di pagamento questo si intende effettuato.
Art. 53 - Incedibilità dei crediti
I crediti e i debiti derivanti dai contratti con l’A.P.A.T. non possono formare oggetto di cessione o delegazione o mandato all’incasso se non previa autorizzazione scritta dell’A.P.A.T..
Qualunque cessione di credito deve preventivamente essere comunicata all’A.P.A.T..
Qualunque cessione di credito che non sia stata comunicata all’A.P.A.T. e da questa riconosciuta è inefficace nei confronti della stessa.
TITOLO 7 COLLAUDO
Art. 54 - Scopi e oggetto del collaudo
L’opera deve essere sottoposta a collaudo a prescindere dagli accertamenti e dalle verifiche effettuate nel corso della esecuzione.
Il collaudo è costituito dalle operazioni di verifica e di controllo dell’opera, necessarie al fine di accertare:
• se le lavorazioni rispondano alle prescrizioni e ai requisiti tecnici stabiliti dal contratto e/o dal capitolato speciale, dal presente capitolato e da ogni altro documento nei medesimi richiamato;
• se le lavorazioni siano state realizzate a perfetta regola d’arte ed il funzionamento sia regolare;
• se le lavorazioni corrispondano per quantità e qualità a quelle stabilite;
• se i prezzi attribuiti e i compensi determinati nella liquidazione finale sono conformi al contratto;
• se i dati che emergono dai conti e dai documenti giustificativi dell’appalto siano tra di loro corrispondenti e corrispondano alle risultanze di fatto per forma, dimensioni, quantità e qualità.
Il collaudo può essere unico oppure possono essere eseguiti più collaudi intermedi (provvisori) prima di quello finale (definitivo).
I collaudi intermedi hanno la finalità di accertare che le singole parti dell’opera rispondano ai requisiti richiesti.
Il collaudo definitivo non è condizionato dalle risultanze dei collaudi provvisori.
Art. 55 - Modalità e tempi del collaudo
Salva diversa regola prevista dal contratto e/o dal capitolato speciale e da ogni altro documento nei medesimi richiamato, entro il termine di sei mesi decorrente dalla ultimazione dei lavori, l’A.P.A.T. procede al collaudo generale dell’opera o delle opere appaltate a mezzo di propri collaudatori i quali comunicheranno all’Appaltatore, per iscritto, l’inizio delle operazioni di collaudo.
Al collaudo potranno intervenire oltre ai collaudatori, all’Appaltatore e ai suoi rappresentanti anche il Direttore Lavori per conto dell’A.P.A.T., nonché altri dipendenti dell’A.P.A.T. invitati dal collaudatore.
Le operazioni di collaudo non saranno in alcun modo inficiate dalla assenza dell’Appaltatore.
Il collaudatore redigerà apposito processo verbale delle visite di collaudo nel quale saranno descritte le operazioni eseguite e i relativi risultati.
Il processo verbale di collaudo è firmato dal collaudatore e dall’Appaltatore o dal suo legale rappresentante, dal Direttore Lavori per conto dell’A.P.A.T. e dagli altri soggetti che fossero intervenuti.
Art. 56 - Relazione di collaudo e certificato di collaudo
Il collaudatore, in esito alle visite di collaudo e sui dati accertati e verificati nel corso delle stesse, redige apposita relazione riportante le sue deduzioni motivate relativamente a:
• collaudabilità o meno dell’opera;
• provvedimenti da adottare in caso di non collaudabilità;
• modifiche da apportare;
• applicazione e liquidazione di penali e addebiti;
• credito liquido residuo dell’Appaltatore.
Con propria relazione riservata il collaudatore esprime il proprio parere in ordine alle riserve dell’Appaltatore.
Qualora l’opera sia collaudabile, il collaudatore redige il certificato di collaudo da sottoporre alla superiore approvazione degli organi competenti dell’A.P.A.T..
Il certificato di collaudo è comunicato all’Appaltatore che è tenuto a sottoscriverlo per accettazione entro 20 giorni dal ricevimento.
Nel caso in cui l’Appaltatore non sottoscriva per accettazione il certificato di collaudo entro il detto termine, le risultanze dello steso si intendono da lui accettate integralmente e senza riserve.
Art. 57 - Approvazione
Il collaudo è da intendersi perfezionato e l’opera accettata con l’approvazione del certificato di collaudo da parte dell’A.P.A.T..
L’approvazione in nessun caso potrà essere tacita o presunta ma dovrà sempre risultare da apposita comunicazione scritta di approvazione, portata a conoscenza dell’Appaltatore.
Dalla data di approvazione del certificato di collaudo decorrono le garanzie previste dal contratto e/o dal capitolato speciale, da ogni altro documento nei medesimi richiamato e dalle leggi.
Art. 58 - Difetti
Qualora nel corso delle operazioni di collaudo vengano riscontrati difetti facilmente eliminabili e che non comportino la non collaudabilità:
all’Appaltatore verranno prescritti i lavori di riparazione o ripristino necessari per l’eliminazione del vizio. Tali lavori saranno effettuati a cura e spese dell’Appaltatore entro un termine breve alla scadenza del quale sarà computata la penale di cui ai successivi articoli;
alternativamente, l’A.P.A.T. avrà la facoltà di ottenere in luogo del ripristino di cui al punto che precede la riduzione proporzionale del prezzo contrattuale;
qualora l’Appaltatore non ottemperi, l’A.P.A.T. avrà facoltà di eseguire in danno dell’Appaltatore i lavori necessari alla eliminazione dei vizi, fatto salvo il diritto alla penale e al risarcimento del danno;
L’occultamento di vizi e difetti di qualsiasi genere dà facoltà all’A.P.A.T. di risolvere il contratto.
Art. 59 - Lavorazioni eccedenti
Qualora in sede di collaudo venga accertata l’esecuzione di lavori non previsti in progetto e non autorizzati dall’A.P.A.T. in corso d’opera, ma meritevoli di essere collaudati, questi verranno ammessi in contabilità e si procederà alla loro liquidazione soltanto qualora il collaudatore li ritenga indispensabili alla esecuzione a regola d’arte dell’opera o comunque utili all’A.P.A.T. e quando il loro importo non superi il limite di spesa approvato dall’A.P.A.T. per il contratto originario.
In caso contrario i detti lavori eccedenti saranno autonomamente valutati dall’A.P.A.T. e il certificato di collaudo inerente gli stessi resterà sospeso sino alla adozione delle opportune determinazioni in merito da parte dell’A.P.A.T..
Art. 60 - Pagamento del saldo e restituzione della cauzione
Dopo l’approvazione del certificato di collaudo si procederà al pagamento della rata di saldo lavori e alla restituzione delle ritenute a garanzia e delle cauzioni per gli importi residui decurtati delle eventuali detrazioni effettuate.
TITOLO 8 PENALI
Art. 61 - Penali
L’A.P.A.T. ha facoltà di applicare all’Appaltatore le penali per sue inadempienze quando non ottempera alle pattuizioni contrattuali.
La constatazione dell’inadempienza risulta da atto scritto redatto in contraddittorio con l’Appaltatore e comunicato al medesimo dal Direttore Xxxxxx. La penale in ogni caso decorre dal momento del verificarsi della inadempienza e viene comunicata per iscritto all’Appaltatore.
Salvo diversa previsione contrattuale l’importo della penale viene calcolato come segue:
• in caso di difetti o vizi costruttivi riscontrati in fase di esecuzione o in sede di collaudo e denunciati dal Direttore Lavori o dal collaudatore, ai quali l’Appaltatore non abbia posto rimedio nel termine assegnatogli, è facoltà dell’A.P.A.T. applicare una penale che varia da un minimo dell’1% ad un massimo del 3% dell’ammontare dell’appalto;
• in caso di ritardo nella consegna totale o parziale dell’opera appaltata è facoltà dell’A.P.A.T. applicare una penale pari al 2% per ogni giorno di ritardo fino al 30° giorno di ritardo, del 2,5% dal 30° al 60° giorno di ritardo, del 3,5% dal 60° giorno di ritardo fino ad un massimo complessivo di penale del 10% da computarsi sull’ammontare del contratto.
Art. 62 - Applicazione delle penali
La somma dovuta dall’Appaltatore per penali è riscossa sui crediti dell’impresa derivanti dal contratto, ed è detratta:
• dai pagamenti dovuti all’Appaltatore;
• dalle ritenute a garanzia;
• dalla cauzione;
• dalla cauzione di altri appalti eventualmente assunti dal medesimo appaltatore.
Qualora le voci di cui sopra risultassero insufficienti, l’A.P.A.T. avrà diritto di rivalersi nei modi di legge.
La penale è addebitata al momento del pagamento della fattura.
TITOLO 9 DISPOSIZIONI DIVERSE
Art. 63 - Danni
L’A.P.A.T. ha diritto all’ulteriore risarcimento del danno oltre le penali contrattuali che dovessero derivare da inadempimento dell’Appaltatore agli obblighi del contratto, indipendentemente dal fatto che l’inadempimento abbia provocato la risoluzione o l’esecuzione da parte di terzi.
Art. 64 - Domicilio
Il domicilio legale dell’Appaltatore agli effetti contrattuali e giudiziari, s’intende fissato anche in mancanza di espressa dichiarazione, nel luogo ove l’Appaltatore ha la sede principale della propria impresa, salvo diversa elezione stabilita in contratto.
Art. 65 - Controversie
Ogni controversia relativa alla interpretazione, applicazione, esecuzione e risoluzione dei rapporti contrattuali disciplinati dal presente documento sono deferiti ad un Collegio Arbitrale composto di
n. 3 arbitri nominati uno da ciascuna delle parti e il terzo arbitro che agirà con funzioni di presidente sarà nominato di accordo dai primi due. In caso di mancato accordo sulla nomina dell’arbitro con funzioni di presidente questi sarà nominato dal Presidente del Tribunale civile di Roma.
Nel caso in cui una delle parti non provveda alla nomina dell’arbitro di propria fiducia nel termine di venti giorni dalla notifica della domanda di arbitrato provvederà il Tribunale civile di Roma ai sensi dell’art. 810 c.p.c. su richiesta della parte che ne ha interesse.
Il collegio giudicherà secondo diritto.
Per tutto quanto ivi non espressamente previsto si applicheranno le norme del codice di procedura civile dettate dagli artt. 806 - 831.
Qualora la controversia sorgesse durante l’esecuzione del contratto, l’Appaltatore sarà comunque tenuto a proseguire l’esecuzione secondo le previsioni contrattuali senza in alcun modo sospendere la regolarità delle proprie prestazioni.
Sede dell’arbitrato sarà Roma.
Le parti avranno comunque la facoltà di deferire le controversie al Giudice Ordinario. In questo caso Foro competente sarà Roma. La parte convenuta avrà la facoltà di deferire la cognizione delle controversie previste in questa clausola, all’autorità giudiziaria ordinaria anziché al Giudice Arbitrale notificando all’altra parte atto di declinatoria entro 60 giorni dalla notifica della domanda di arbitrato.