COMUNE DI PONTINIA
COMUNE DI PONTINIA
REGOLAMENTO DISCIPLINANTE LA COLLABORAZIONE
TRA CITTADINI E AMMINISTRAZIONE COMUNALE
PER LA CURA, LA RIGENERAZIONE E LA GESTIONE CONDIVISA DEI BENI COMUNI.
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1 - Finalità, oggetto ed ambito di applicazione
1. Il presente regolamento disciplina le forme di collaborazione tra i cittadini e l’amministrazione per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni, dando in particolare attenzione agli articoli 117, comma 6, e 118, comma 4, della Costituzione.
2. Le disposizioni si applicano nei casi in cui l'intervento dei cittadini per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani richieda la collaborazione o risponda alla sollecitazione dell'amministrazione comunale.
3. Restano ferme e distinte dalla materia oggetto del presente regolamento le previsioni regolamentari del Comune che disciplinano l’erogazione dei benefici economici e strumentali a sostegno delle associazioni, in attuazione dell’art. 12 della Legge 7 agosto 1990 n. 241.
Articolo 2 – Definizioni
1. Ai fini delle presenti disposizioni si intendono per:
a) Il Comune o l’Amministrazione: il Comune di Pontinia nelle sue diverse articolazioni istituzionali e organizzative.
b) Beni comuni urbani: i beni, materiali e immateriali, che i cittadini e l’amministrazione riconoscono funzionali all’esercizio dei diritti fondamentali della persona, al benessere individuale e collettivo
ed agli interessi delle generazioni future e di cui intendono garantire la fruizione collettiva, condividendo la responsabilità della loro cura, rigenerazione e gestione.
c) Cittadini attivi: tutti i soggetti, singoli, associati o comunque riuniti in formazioni sociali, anche di natura imprenditoriale che, indipendentemente dai requisiti riguardanti la residenza o la cittadinanza, si attivano anche per periodi di tempo limitati per la cura, la gestione o la rigenerazione condivisa dei beni comuni ai sensi del presente regolamento.
d) Amministrazione condivisa: il modello organizzativo che, attuando il principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale, consente a cittadini ed amministrazione di condividere su un piano paritario risorse e responsabilità nell’interesse generale.
e) Proposta di collaborazione: la manifestazione di interesse, formulata dai cittadini attivi, volta a proporre interventi di cura, gestione o rigenerazione dei beni comuni urbani in forma condivisa. La proposta può essere spontanea oppure formulata in risposta ad una sollecitazione dell’amministrazione, a condizione che non si configuri come surrogato di servizi essenziali che devono essere garantiti dal Comune secondo le leggi e i regolamenti in vigore.
f) Patto di collaborazione: l’atto mediante il quale il Comune e i cittadini attivi definiscono l’ambito degli interventi di cura, gestione o rigenerazione di beni comuni urbani in forma condivisa.
g) Cura in forma condivisa: azioni e interventi volti alla conservazione, manutenzione e protezione dei beni comuni urbani con carattere di inclusività ed integrazione.
h) Rigenerazione: programma di fruizione collettiva, recupero dei beni comuni urbani con caratteri di inclusività, integrazione e sostenibilità anche economica.
i) Gestione: interventi di cura dei beni comuni urbani svolta congiuntamente dai cittadini e dall'amministrazione con carattere di continuità e di inclusività.
j) Fruizione collettiva: disponibilità e godimento di un bene comune da parte di tutti gli appartenenti ad una comunità.
k) Spazi pubblici: aree verdi, piazze, strade, marciapiedi e altri spazi pubblici o aperti al pubblico, di proprietà pubblica o assoggettati ad uso pubblico.
Articolo 3 - Principi generali
1. La collaborazione tra cittadini e amministrazione si ispira ai seguenti valori e principi generali:
a) Fiducia reciproca: ferme restando le prerogative pubbliche in materia di vigilanza, programmazione e verifica, l’amministrazione e i cittadini attivi improntano i loro rapporti alla fiducia reciproca, sulla base del presupposto che la rispettiva volontà di collaborazione sia orientata al perseguimento di finalità di interesse generale.
b) Pubblicità e trasparenza: l’amministrazione garantisce la massima conoscibilità delle opportunità di collaborazione, delle proposte pervenute, delle forme di sostegno assegnate, delle decisioni assunte, dei risultati ottenuti e delle valutazioni effettuate. Riconosce nella trasparenza lo strumento principale per assicurare l’imparzialità nei rapporti con i cittadini attivi e la verificabilità da parte di tutti i soggetti potenzialmente interessati delle azioni svolte e dei risultati ottenuti.
c) Responsabilità: l’amministrazione valorizza la responsabilità, propria e dei cittadini, quale elemento centrale nella relazione con i cittadini, nonché quale presupposto necessario affinché la collaborazione risulti effettivamente orientata alla produzione di risultati utili e misurabili.
d) Inclusività e apertura: gli interventi di cura, gestione e rigenerazione in forma condivisa dei beni comuni sono organizzati in modo da consentire che, in qualsiasi momento, altri cittadini interessati possano dare il proprio contributo aggregandosi alle attività.
e) Pari opportunità e contrasto delle discriminazioni: la collaborazione tra amministrazione e cittadini attivi promuove le pari opportunità per genere, origine, condizione sociale, credo religioso, orientamento sessuale e abilità.
f) Sostenibilità: l’amministrazione, nell’esercizio della discrezionalità nelle decisioni che assume, verifica che la collaborazione con i cittadini non ingeneri oneri superiori ai benefici né costi superiori alle risorse e non determini conseguenze negative sugli equilibri ambientali e sull’utilizzo dei beni comuni da parte delle generazioni future.
g) Proporzionalità: l’amministrazione commisura alle effettive esigenze di tutela degli interessi pubblici coinvolti gli adempimenti amministrativi, le garanzie e gli standard di qualità richiesti per la proposta, l’istruttoria e lo svolgimento degli interventi di collaborazione.
h) Adeguatezza e differenziazione: le forme di collaborazione tra cittadini e amministrazione sono adeguate alle esigenze di cura, gestione e rigenerazione in forma condivisa dei beni comuni urbani e vengono differenziate a seconda del tipo o della natura del bene comune urbano e delle persone al cui benessere esso è funzionale.
i) Informalità: l’amministrazione richiede che la relazione con i cittadini avvenga nel rispetto di specifiche formalità solo quando ciò è previsto dalla legge. Nei restanti casi assicura il massimo di flessibilità e semplicità nella relazione, purché sia possibile garantire il rispetto dell’etica pubblica, così come declinata dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici e dei principi di imparzialità, buon andamento, trasparenza e certezza.
j) Autonomia civica: l’amministrazione riconosce il valore dell’autonoma iniziativa dei cittadini e predispone tutte le misure necessarie a garantirne l’esercizio effettivo da parte di tutti i cittadini.
k) Prossimità e territorialità: l’amministrazione riconosce le comunituà locali come livello privilegiato per la definizione di patti di collaborazione per la cura, gestione e rigenerazione in forma condivisa dei beni comuni urbani.
Articolo 4 - Cittadini attivi
1. L’intervento di cura, rigenerazione e gestione in forma condivisa dei beni comuni urbani, inteso quale concreta manifestazione della partecipazione alla vita della comunità e strumento per il pieno sviluppo della persona umana, è aperto a tutti i soggetti singoli o raggruppati, in grado di rapportarsi con la pubblica amministrazione, senza necessità di ulteriore titolo di legittimazione.
2. I cittadini attivi possono svolgere interventi di cura, rigenerazione e gestione in forma condivisa dei beni comuni come singoli o attraverso le formazioni sociali, anche informali, in cui esplicano la propria personalità.
3. Nel caso in cui i cittadini si attivino attraverso formazioni sociali, i soggetti che sottoscrivono i patti di collaborazione di cui all’art. 5 del presente regolamento rappresentano, nei rapporti con l’Amministrazione, la formazione sociale che assume l’impegno di svolgere interventi di cura, rigenerazione e gestione in forma condivisa dei beni comuni.
4. L’attività svolta dai cittadini attivi non comporta in alcun modo la costituzione di lavoro con il Comune.
5. L’attività è da considerarsi svolta a beneficio della collettività senza alcun rapporto di committenza da parte del Comune al soggetto realizzatore.
Articolo 5 - Patto di collaborazione
1. Il patto di collaborazione è lo strumento con cui l’Amministrazione e cittadini attivi definiscono e concordano tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi di cura, rigenerazione e gestione dei beni comuni in forma condivisa.
2. Il contenuto del patto può variare in relazione al grado di complessità degli interventi concordati e della durata della collaborazione.
3. Il patto, avuto riguardo alle specifiche necessità di regolazione che la collaborazione presenta, definisce in particolare:
a) gli obiettivi che la collaborazione persegue e le azioni di cura, rigenerazione e gestione in forma condivisa e le attività da svolgere a favore della collettività;
b) la durata della collaborazione, le cause di sospensione o di conclusione anticipata della stessa;
c) le modalità di azione, il ruolo ed i reciproci impegni, anche economici, dei soggetti coinvolti, i requisiti ed i limiti di intervento;
d) le modalità di fruizione collettiva dei beni comuni urbani oggetto del patto;
e) l’eventuale definizione, per lo specifico patto, di strumenti di coordinamento e governo (comunque denominati: cabina di regia, comitato di indirizzo, ecc.) e partecipazione (forme di coordinamento delle formazioni sociali attive sul territorio interessato, consultazioni, assemblee, focus group, altri processi strutturati di partecipazione al processo decisionale);
f) le reciproche responsabilità, anche in relazione a quanto disposto dalle norme in materia di sicurezza dei luoghi e dei soggetti che prestano attività nell’ambito degli accordi di cui al presente regolamento;
g) le conseguenze di eventuali danni occorsi a persone o cose in occasione o a causa degli interventi di cura, rigenerazione e gestione in forma condivisa, la necessità e le caratteristiche delle coperture assicurative e l’assunzione di responsabilità secondo quanto previsto dagli artt. 17 e 18 del presente regolamento, nonché le misure utili ad eliminare o ridurre le interferenze con altre attività;
h) le garanzie a copertura di eventuali danni arrecati al Comune dai cittadini attivi in conseguenza della mancata, parziale o difforme realizzazione degli interventi concordati, da prevedere in base alla complessità degli interventi ed al valore del bene oggetto dell’accordo;
i) le eventuali forme di sostegno messe a disposizione dal Comune, modulate in relazione al valore aggiunto che la collaborazione con i cittadini è potenzialmente in grado di generare;
j) l’eventuale affiancamento del personale comunale nei confronti dei cittadini, la vigilanza sull’andamento della collaborazione, la gestione delle controversie che possano insorgere durante la collaborazione stessa e l’irrogazione delle sanzioni per l’inosservanza delle clausole del patto;
k) le cause di esclusione di singoli cittadini per inosservanza del presente regolamento o delle clausole del patto, gli assetti conseguenti alla conclusione della collaborazione, quali la titolarità delle opere realizzate, i diritti riservati agli autori delle opere dell’ingegno, la riconsegna dei beni, e ogni altro effetto rilevante.
l) le modalità di rivalsa dell’amministrazione nei confronti dei cittadini che dopo la stipula del patto di collaborazione non adempiano, in tutto o in parte, a quanto da esso previsto;
m) le modalità per l’adeguamento e le modifiche degli interventi concordati.
4. Il patto di collaborazione può disciplinare forme di pubblicità e comunicazione di azioni o interventi realizzati grazie ad atti di mecenatismo.
CAPO II - DISPOSIZIONI DI CARATTERE PROCEDURALE
Articolo 6 - Disposizioni generali
1. La collaborazione con i cittadini attivi è prevista quale funzione istituzionale dell’amministrazione ai sensi dell’art. 118 ultimo comma della Costituzione.
2. L’organizzazione di tale funzione deve essere tale da:
- assicurare la massima prossimità al territorio dei soggetti deputati alla relazione con il cittadino;
- consentire il massimo coordinamento con gli organi di indirizzo politico-amministrativo a tutti i livelli e il carattere trasversale del suo esercizio.
3. Al fine di semplificare la relazione con i cittadini attivi viene individuato il Settore “Servizi alla Persona” quale interlocutore atto a raccogliere le proposte di collaborazione avanzate dai cittadini attivi e finalizzato a svolgere le attività di cui all’articolato che segue.
Articolo 7 – Patti di collaborazione ordinari
1. I cittadini che intendono realizzare interventi di cura di modesta entità, anche ripetuti nel tempo sui medesimi spazi e beni comuni, presentano la proposta di collaborazione al Comune attraverso il Settore “Servizi alla Persona”.
2. Il responsabile dell’ufficio, entro 15 giorni, verifica le condizioni di cui al presente regolamento ed identifica il Dirigente responsabile-competente per materia.
3. Il Dirigente responsabile, verificata la fattibilità tecnica, avvia l’istruttoria finalizzata alla sottoscrizione del patto, dandone comunicazione all’Ufficio preposto ed ai cittadini proponenti.
4. Qualora non sussistano le condizioni di fattibilità tecnica il Dirigente responsabile lo comunica ai proponenti entro 15 giorni dalla domanda, illustrandone le motivazioni o chiedendo informazioni aggiuntive.
5. Il termine per la conclusione del procedimento è fissato in giorni 30 e può essere sospeso per una sola volta con idonea motivazione.
Articolo 8 – Patti di collaborazione complessi
1. I cittadini che intendono realizzare interventi di cura o rigenerazione di spazi o beni comuni urbani che comportano attività complesse o innovative volte al recupero, alla trasformazione ed alla gestione continuata nel tempo di tali beni per svolgervi attività di interesse generale, presentano la
propria proposta di collaborazione all’Ufficio di cui all’articolo 6 che precede, anche per via telematica.
2. L’ufficio, verificato il rispetto del presente Regolamento, trasmette la proposta al Dirigente competente per la verifica della fattibilità tecnica dei patti di collaborazione complessi.
3. Il Dirigente competente, verificati il rispetto del presente Regolamento e la fattibilità tecnica, predispone, entro 10 giorni dalla conclusione dell’attività di valutazione, gli atti necessari alla presentazione di una delibera da approvare da parte della Giunta Comunale.
4. Il patto di collaborazione complesso viene sottoscritto dal Dirigente competente a seguito dell’approvazione da parte della Giunta.
5. Entro il termine dell’attività istruttoria, qualora non sussistano le condizioni per stipulare un patto di collaborazione complesso, il Dirigente competente lo comunica ai proponenti illustrandone le motivazioni e chiedendo eventualmente informazioni integrative.
CAPO III – CURA, RIGENERAZIONE E GESTIONE IN FORMA CONDIVISA DI IMMOBILI E SPAZI PUBBLICI
Articolo 9 - Azioni e interventi di cura, rigenerazione e gestione in forma condivisa di immobili e spazi pubblici
1. Le azioni e gli interventi per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa di immobili e spazi pubblici sono previsti dai patti di collaborazione di cui all’articolo 5 del presente Regolamento.
2. I cittadini attivi non possono realizzare attività o interventi che contrastino con la fruizione collettiva del bene.
3. Le proposte riguardanti patti di collaborazione complessi finalizzati alla manutenzione ed alla riqualificazione di beni immobili devono pervenire all’amministrazione corredate dalla documentazione atta a descrivere in maniera esatta e puntuale l’intervento che si intende realizzare.
4. Il patto di collaborazione può prevedere che i cittadini attivi assumano in via diretta la manutenzione e la riqualificazione di beni immobili.
5. La realizzazione di interventi di manutenzione, restauro, riqualificazione di beni immobili è subordinata all’approvazione preventiva da parte del Comune, al rispetto delle vigenti norme in materia di requisiti e qualità degli operatori economici, di realizzazione esecuzione e collaudo di opere pubbliche, all’ottenimento dei titoli abilitativi richiesti ed all’assolvimento dei vigenti obblighi in materia assicurativa e di sicurezza; la spesa e la cura per l’assolvimento ai predetti obblighi è a carico dei cittadini attivi.
6. La realizzazione dei predetti interventi manutenzione, restauro, riqualificazione di beni immobili è ammessa unicamente da parte di soggetti che per struttura, organizzazione, e capacità tecnico-finanziaria diano garanzie idonee di rispetto delle normative vigenti e di assolvimento alla complessità degli obblighi previsti.
7. Ove possibile, sono ammessi lavori in autocostruzione. In tal caso gli Uffici competenti devono verificare la qualità dei materiali e delle opere.
8. Gli interventi inerenti beni culturali e paesaggistici sottoposti a tutela ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono preventivamente sottoposti alla Sovrintendenza competente in relazione alla tipologia dell’intervento, al fine di ottenere le autorizzazioni, i nulla osta o gli atti di assenso comunque denominati previsti dalla normativa vigente, così da garantire che gli interventi siano compatibili con il carattere artistico o storico, l’aspetto e il decoro del bene. Le procedure relative alle predette autorizzazioni sono a carico dell’Amministrazione.
9. La durata delle attività previste dai patti di collaborazione si può estendere fino a tre (3) anni, rinnovabili una sola volta.
10. La periodica ricognizione degli immobili e degli spazi pubblici in stato di parziale o totale disuso e delle proposte di cura, gestione condivisa e rigenerazione avanzate dai cittadini è promossa con procedure trasparenti, aperte e partecipate, in accordo con le previsioni del Decreto Legislativo
14 marzo 2013, n. 33 e delle disposizioni vigenti in materia di digitalizzazione dell'attività amministrativa.
CAPO IV - FORME DI SOSTEGNO
Articolo 10 - Attribuzione di vantaggi economici e altre forme di sostegno
1. Il Comune può assumere direttamente, nei limiti delle risorse disponibili, oneri per la realizzazione di azioni e interventi nell'ambito di patti di collaborazione.
2. Qualora il patto di collaborazione abbia ad oggetto azioni e interventi di cura, di gestione condivisa o di rigenerazione dei beni comuni urbani che il Comune ritenga di particolare interesse pubblico e le risorse che i cittadini attivi sono in grado di mobilitare appaiano adeguate, il patto di collaborazione può prevedere l'attribuzione di vantaggi economici a favore dei cittadini attivi, nel rispetto della potestà regolamentare esercitata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
Articolo 11 - Formazione e affiancamento di dipendenti comunali
1. Il Comune può promuovere ed organizzare percorsi formativi, anche per i propri dipendenti, finalizzati a diffondere una cultura della collaborazione tra cittadini e Amministrazione ispirata ai valori e principi generali.
Articolo 12 – Autofinanziamento
1. Il Comune agevola le iniziative dei cittadini volte a reperire fondi per le azioni di cura, gestione condivisa o rigenerazione dei beni comuni urbani a condizione che sia garantita la massima trasparenza sulla destinazione delle risorse raccolte e sul loro puntuale utilizzo.
Articolo 13 - Forme di riconoscimento per le azioni realizzate
1. Il patto di collaborazione, al fine di fornire visibilità alle azioni realizzate dai cittadini attivi nell'interesse generale, può prevedere e disciplinare forme di pubblicità quali, ad esempio, l'installazione di targhe informative, menzioni speciali, spazi dedicati negli strumenti informativi.
2. La visibilità concessa non può costituire in alcun modo una forma di corrispettivo delle azioni realizzate dai cittadini attivi, rappresentando una semplice manifestazione di riconoscimento
pubblico dell'impegno dimostrato e uno strumento di stimolo alla diffusione delle pratiche di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni.
Articolo 14 – Materiali di consumo e dispositivi di protezione individuale
1. Il Comune fornisce i dispositivi di protezione individuale necessari per lo svolgimento delle attività e, nei limiti delle risorse disponibili, i beni strumentali ed i materiali di consumo.
2. Gli strumenti, le attrezzature ed i dispositivi vengono forniti in comodato d'uso e, salvo il normale deterioramento dovuto all'uso, devono essere restituiti in buone condizioni al termine delle attività.
3. Il patto di collaborazione può prevedere la possibilità per il comodatario di cui al comma precedente di mettere temporaneamente i beni a disposizione di altri cittadini ed associazioni al fine di svolgere attività analoghe.
Articolo 15 – Agevolazioni amministrative
1. Il patto di collaborazione può prevedere facilitazioni di carattere procedurale in relazione agli adempimenti che i cittadini attivi devono sostenere per l'ottenimento dei permessi, comunque denominati, strumentali alle azioni di cura o di rigenerazione dei beni comuni urbani o alle iniziative di promozione o autofinanziamento.
2. Le facilitazioni possono consistere, in particolare, nella riduzione dei tempi dell'istruttoria, nella semplificazione della documentazione necessaria o nella individuazione di modalità innovative per lo scambio di informazioni o documentazione tra i cittadini attivi e gli uffici comunali.
Articolo 16 – Ruolo delle scuole
3. Il Comune promuove nelle scuole di ogni ordine e grado l’educazione alla cittadinanza attiva attraverso la sottoscrizione di patti di collaborazione fra genitori, studenti e istituzione scolastica per la cura della scuola come bene comune.
4. Il Comune collabora con le scuole e l’Università per l’organizzazione di interventi formativi sull’amministrazione condivisa, sia teorici sia pratici, rivolti agli studenti ed alle loro famiglie.
CAPO V - COMUNICAZIONE, TRASPARENZA E VALUTAZIONE
Articolo 17 – Comunicazione collaborativa
1. Il Comune di Pontinia, al fine di favorire il progressivo radicamento del modello dell’amministrazione condivisa, utilizza tutti i canali di comunicazione a sua disposizione per informare i cittadini e i dipendenti comunali sulle opportunità di partecipazione alla cura, alla rigenerazione ed alla gestione in forma condivisa dei beni comuni urbani
2. L’attività di comunicazione collaborativa mira in particolare a:
a) consentire ai cittadini di acquisire maggiori informazioni, anche grazie alle diverse esperienze realizzate;
b) favorire il consolidamento di reti di relazioni fra gruppi di cittadini, per promuovere lo scambio di esperienze e di strumenti;
c) mappare i soggetti e le esperienze di cura, rigenerazione e gestione in forma condivisa dei beni comuni, facilitando ai cittadini interessati l’individuazione delle situazioni per cui attivarsi.
Articolo 18 - Trasparenza, misurazione, valutazione
1. La documentazione delle attività svolte, essenziale al fine del buon funzionamento del presente Regolamento, dovrà essere raccolta e pubblicata sul sito del Comune, al fine di dare visibilità, garantire trasparenza ed effettuare una valutazione dell’efficacia dei risultati prodotti dall’impegno congiunto di cittadini ed amministrazione per la cura dei beni comuni.
2. Le modalità di svolgimento dell’attività di documentazione e di valutazione vengono concordate nel patto di collaborazione.
3. La valutazione delle attività realizzate si attiene ai seguenti principi generali in materia di:
a) chiarezza: le informazioni contenute devono avere un livello di chiarezza, comprensibilità e accessibilità adeguato ai diversi soggetti a cui la valutazione è destinata;
b) comparabilità: la tipologia di informazioni contenute e le modalità della loro rappresentazione devono essere tali da consentire un agevole confronto sia temporale sia di comparazione con altre realtà con caratteristiche simili e di settore;
c) periodicità: le rendicontazioni devono essere redatte con cadenza annuale e comunque alla conclusione del patto di collaborazione, parallelamente alla rendicontazione contabile in senso stretto, ferma restando la possibilità di prevedere, nel patto di collaborazione, valutazioni intermedie;
d) verificabilità: i processi di raccolta e di elaborazione dei dati devono essere documentati in modo tale da poter essere oggetto di esame, verifica e revisione. Gli elementi relativi alle singole aree di valutazione devono essere descritti in modo da fornire le informazioni quantitative e qualitative utili alla formulazione di un giudizio sull’operato svolto.
4. La valutazione deve contenere informazioni relative a:
a) obiettivi, indirizzi e priorità di intervento;
b) azioni e servizi resi;
c) risultati raggiunti;
d) risorse disponibili e utilizzate.
5. Il Comune si adopera per consentire un’efficace diffusione della documentazione riguardante i patti sottoscritti e dei risultati della valutazione, mettendo gli elaborati a disposizione di tutta la cittadinanza attraverso il sito istituzionale, l’organizzazione di conferenze stampa, convegni, eventi dedicati e ogni altra forma di comunicazione e diffusione dei risultati.
CAPO VI - RESPONSABILITÀ E VIGILANZA
Articolo 19 - Prevenzione dei rischi
1. Ai cittadini attivi devono essere fornite, sulla base delle valutazioni effettuate, informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui operano per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate o da adottare.
2. I cittadini attivi sono tenuti ad utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuale che, sulla base della valutazione dei rischi, il Comune ritiene adeguati ed a rispettare le prescrizioni contenute nei documenti di valutazione dei rischi.
3. Con riferimento agli interventi di cura, di gestione condivisa o di rigenerazione a cui partecipano operativamente più cittadini attivi, va individuato un supervisore cui spetta la responsabilità di verificare il rispetto della previsione di cui al precedente comma 2 nonché delle modalità di intervento indicate nel patto di collaborazione.
4. Il patto di collaborazione disciplina le eventuali coperture assicurative dei privati contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi connessi allo svolgimento dell'attività di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni, in conformità alle previsioni di legge e, in ogni caso, secondo criteri di adeguatezza alle specifiche caratteristiche dell'attività svolta.
5. Il Comune favorisce la copertura assicurativa dei cittadini attivi attraverso la stipulazione di convenzioni quadro con operatori del settore assicurativo che prevedano la possibilità di attivare le coperture su richiesta, a condizioni agevolate e con modalità flessibili e personalizzate.
Articolo 20 – Disposizioni in materia di riparto delle responsabilità
1. Il patto di collaborazione indica e disciplina in modo puntuale i compiti di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni urbani concordati tra l'Amministrazione e i cittadini e le connesse responsabilità.
2. I cittadini attivi che collaborano con l'Amministrazione alla cura, gestione condivisa e rigenerazione di beni comuni urbani rispondono degli eventuali danni cagionati, per colpa o dolo, a persone o cose nell'esercizio della propria attività.
3. I cittadini attivi che collaborano con l'Amministrazione alla cura, gestione condivisa e rigenerazione di beni comuni urbani assumono, ai sensi dell'articolo 2051 del Codice Civile, la qualità di custodi dei beni stessi, tenendo sollevata ed indenne l'Amministrazione comunale da qualsiasi pretesa al riguardo.
CAPO VII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Articolo 21 - Clausole interpretative e tentativo di conciliazione
1. L’interpretazione delle disposizioni del presente regolamento deve essere tesa a favorire ed agevolare il concorso dei cittadini all’Amministrazione condivisa.
2. Allo scopo, eventuali controversie discendenti dal patto di collaborazione saranno risolte attraverso un tentativo di conciliazione avanti ad un Collegio composto da tre membri, di cui uno designato dai cittadini attivi, uno dall’amministrazione comunale ed uno di comune accordo, da costituire entro 30 giorni dall’istanza di uno dei soggetti interessati. La proposta di conciliazione formulata dal Collegio entro i successivi trenta giorni non assume carattere vincolante.
Articolo 22 – Sperimentazione
1. Il presente regolamento è sottoposto ad un periodo di sperimentazione della durata di un anno dalla sua entrata in vigore.
2. Alla scadenza del predetto termine, l’Ufficio di cui all’articolo 6 che precede redige, in collaborazione con i soggetti sottoscrittori dei patti e delle strutture interessate, una relazione sulla relativa attuazione, da sottoporre alla Giunta ed al Consiglio comunale per la valutazione di eventuali interventi correttivi.
Articolo 23 – Portale dell’Amministrazione condivisa.
1. L’Amministrazione comunale istituirà un’apposita sezione nel sito istituzionale dedicato all’Amministrazione condivisa.
2. Il portale dell’Amministrazione condivisa dovrà garantire l’informazione, la trasparenza e la valutazione sui relativi processi facilitando, in modo particolare, la partecipazione dei cittadini.
3. Il portale dell'Amministrazione condivisa riserva un apposito spazio alla raccolta dei Patti di collaborazione stipulati dall'Amministrazione comunale.
Articolo 24 – Disposizioni transitorie
1. Le esperienze di collaborazione tra cittadini e amministrazione già avviate alla data di entrata in vigore del presente regolamento potranno essere disciplinate dai patti di collaborazione qui previsti.
2. La Giunta comunale – ferme restando le competenze particolari di cui all’articolo 7 che precede – individua nell’ambito della struttura organizzativa vigente l’ “Ufficio per l’Amministrazione condivisa” e le relative dotazioni.