ALLEGATO 2
ALLEGATO 2
MODALITÀ DI APPLICAZIONE DEL DURC DI CONGRUITÀ
Nota redatta a cura della Struttura del Commissario Straordinario Sisma 2016 con la collaborazione delle Segreterie Nazionali di FENEAL UIL – FILCA CISL – FILLEA CGIL, delle Associazioni datoriali firmatarie dei contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative per l’ambito del settore edile e non edile di cui all’Allegato 1 all’Ordinanza 58 del 04 luglio 2018 e della Rete Professioni Tecniche.
1. Premessa
Il presente documento precisa le modalità di rilascio dell’attestato di congruità della incidenza della manodopera sull’importo dei lavori di ricostruzione nelle aree colpite dal sisma del 2016 (definito DURC congruità), propedeutiche alla richiesta di erogazione dei contributi degli interventi pubblici e privati e previsto dall’ Accordo fra Commissario, Presidenti delle regioni, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Struttura di missione, Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro, Istituto nazionale previdenza sociale e parti sociali del settore edile firmato in data 7 febbraio 2018, di seguito denominato Accordo. Le modalità di seguito descritte consentono di uniformare in tutte le regioni il procedimento di richiesta e rilascio del DURC congruità e fornire indicazioni operative alle imprese, ai tecnici ed agli enti preposti ai controlli sulla concessione dei contributi e sulla regolarità dei cantieri.
2. Elenco prezzi e costo della manodopera
L’Elenco prezzi unico per i lavori del cratere, già approvato con l’ordinanza n. 7/2016 ed aggiornato con l’allegato 3 della Ordinanza 58 del 4 luglio 2018, che viene fatto salvo ai sensi dell’art.2 della presente ordinanza, costituisce il principale strumento di riferimento per il calcolo della congruità della manodopera negli interventi di ricostruzione. A tal fine il nuovo Elenco prezzi è integrato, ai sensi dell’ordinanza n. 41/2017, con l’indicazione del costo della manodopera associato ad ogni lavorazione. Lo stesso Xxxxxx prezzi, nelle Avvertenze generali, precisa la funzione del costo della manodopera inteso come valore minimo ai fini della verifica della congruità dell’incidenza della stessa sul costo complessivo dei lavori. Di seguito invece si precisa come si calcola l’incidenza della manodopera sugli interventi ammessi a contributo ai fini dell’attestazione di congruità che, per gli esecutori di lavori che rientrano nel campo di applicazione dei X.X.X.X.xxxx’edilizia, sottoscritto dalle associazioni datoriali (Ance Confindustria, Confartigianato Anaepa, CNA Costruzioni, Claai Edilizia, Fiae Casartigiani, Alleanza delle Cooperative, Confapi Aniem) e FENEAL UIL, FILCA CISL e FILLEA CGIL deve essere rilasciata dalla Cassa edile/Edilcassa competente territorialmente.
3. Calcolo del costo e dell’incidenza della manodopera associata al progetto esecutivo, agli stati di avanzamento ed allo stato finale.
3.a. Progetto esecutivo
Il costo della manodopera di progetto è la somma dei prodotti ottenuti moltiplicando il costo minimo della manodopera associato ad ogni lavorazione, comprese quelle per la sicurezza, per la quantità della lavorazione stessa prevista dal progetto esecutivo. Laddove il progetto esecutivo contenga nuovi prezzi il costo della manodopera da impiegare nei calcoli è quello risultante dagli stessi.
L’incidenza della manodopera di progetto è il rapporto percentuale tra il costo della manodopera di progetto esecutivo e l’importo complessivo del progetto esecutivo (computo lavori + computo costi della sicurezza). Tale incidenza è di riferimento per il rilascio del DURC di congruità al momento del SAL finale dei lavori ed è indicata nella notifica preliminare di cui all’art. 99 del D.lgs. n. 81/2008. La notifica preliminare è richiesta per tutti gli interventi di ricostruzione, anche per quelli ove non sono presenti più imprese ed a prescindere dall’importo dei lavori.
Nella fase progettuale viene elaborato il calcolo del costo della manodopera conformemente all’elenco prezzi del cratere di cui all’Ordinanza n. 58 del 2018, distinguendo le categorie edili e quelle non edili e comunque conformemente alle modalità previste dalle richieste di contributo delle singole Ordinanze.
Il costo della manodopera viene successivamente determinato in occasione degli stati di avanzamento lavori (SAL intermedi come stabiliti ai punti 6 e 7 dell’accordo) e dello stato finale (SAL finale).
Con riferimento ai lavori edili, il computo della manodopera e la richiesta di certificazione di congruità sono trasmessi, per ogni stato di avanzamento di lavori intermedio, ove richiesto, e per il saldo finale, dal Direttore dei lavori o dall’impresa affidataria principale alla Xxxxx Xxxxx/Edilcassa territorialmente competente.
3.b. Stati di avanzamento lavori (punti 6 e 7 dell’Accordo)
Il costo della manodopera di SAL è la somma dei prodotti ottenuti moltiplicando il costo minimo della manodopera di Elenco prezzi associato ad ogni lavorazione contabilizzata nel SAL, comprese quelle per la sicurezza.
L’incidenza minima della manodopera di SAL è ottenuta dal rapporto percentuale tra il costo della manodopera di Elenco prezzi associato alle lavorazioni contabilizzate nel SAL e l’importo lavori eseguiti nello stesso stato di avanzamento, al lordo del ribasso d’asta.
L’incidenza minima della manodopera di SAL costituisce riferimento ai fini delle verifiche sulla presenza di operai nel cantiere, registrata nel giornale dei lavori.
Con riferimento ai lavori edili, la Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente verifica che la manodopera derivante dal calcolo non risulti inferiore a quella minima per un valore superiore al 15% rispetto alla soglia specificandone eventualmente le motivazioni
E’ ammessa una incidenza della manodopera di SAL inferiore a quella minima fino ad un ulteriore 15%, comunque in coerenza con quanto registrato nel
settimanale di cantiere e nel giornale dei lavori, qualora lo scostamento sia motivato dall’impresa e sostenuto dal direttore dei lavori tramite una apposita relazione. Nella determinazione della congruità della manodopera di SAL la Cassa Edile/Edilcassa tiene conto del fatto che alcune lavorazioni speciali ed impiantistiche possono essere state eseguite da imprese subappaltatrici o lavoratori autonomi che non rientrano nel campo di applicazione dei C.C.N.L. dell’edilizia.
In tal caso, come previsto dall’Accordo, il DURC congruità si riferisce esclusivamente ai lavori eseguiti dalle imprese che rientrano nel campo di applicazione dei CCNL edilizia ed il costo della manodopera associata alle lavorazioni eseguite dalle imprese subappaltatrici o da lavoratori autonomi che non rientrano nel campo di applicazione di tale contratto non contribuisce alla valutazione dell’incidenza della manodopera delle imprese che invece vi rientrano.
In questo caso, la Cassa Edile/Edilcassa può tollerare una incidenza della manodopera di SAL riferita alle stesse imprese/lavoratori autonomi inferiore a quella minima di non più del 20%, così come dichiarati, per quantità ed importi, anche tramite autocertificazione da parte dell’impresa e sostenuta dal Direttore dei Lavori tramite una apposita relazione, sempre comunque in coerenza con quanto registrato nel settimanale di cantiere e nel giornale dei lavori.
La Cassa Edile/Edilcassa, in occasione della richiesta del DURC di congruità da parte delle imprese che rientrano nel campo di applicazione dei CCNL Edilizia, dovrà verificare l’incidenza minima della manodopera, attraverso la documentazione prodotta dal Direttore dei Lavori, nel corso dei lavori e, ove necessario, sulla scorta del settimanale di cantiere e del giornale dei lavori.
A tal fine il Direttore dei Lavori:
3.b.1. Esegue, in occasione di ogni singolo stato di avanzamento dei lavori, il calcolo del valore totale della manodopera necessaria con le stesse modalità del progetto esecutivo.
3.b.2. Descrive, per ogni SAL, le lavorazioni eseguite dalle singole imprese o lavoratori autonomi presenti in cantiere;
3.b.3. Individua le lavorazioni edili da quelle non edili che rientrano nel campo di applicazione dei CCNL di cui al punto 2 (con le stesse categorie del computo metrico estimativo di progetto esecutivo) e ne calcola per ciascuna il costo minimo della manodopera e l’incidenza della manodopera come rapporto tra detto costo minimo e l’importo della quota di rispettiva competenza del SAL, al lordo del ribasso d’asta, coerentemente con quanto dichiarato nel giornale dei lavori e nel settimanale di cantiere.
3.b.4. Trasmette alla Cassa Edile/Edilcassa, in occasione della richiesta del DURC congruità, gli importi e le incidenze di cui al punto precedente per il rilascio dello stesso alle imprese che rientrano e che svolgono lavorazioni nel campo di applicazione dei CCNL edilizia.
Per le lavorazioni non edili l’impresa interessata e/o i lavoratori autonomi trasmettono, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n.445/2000, al direttore dei lavori l’autocertificazione contenente la manodopera impiegata nelle lavorazioni contabilizzate nello stato di avanzamento dei lavori. Tale autocertificazione è trasmessa dal direttore dei lavori alla Xxxxx Xxxxx/Edilcassa che verifica l’incidenza della manodopera dichiarata.
A tal fine il direttore dei lavori trasmette alla Xxxxx Xxxxx/Edilcassa, su richiesta della stessa, il giornale dei lavori ed i documenti emessi ai fini contabili.
3.c. Stati finale dei lavori (punti 6 e 7 dell’Accordo)
L’incidenza minima della manodopera in occasione dello Stato finale è pari al rapporto percentuale tra il costo della manodopera presente in Elenco prezzi associato alle lavorazioni eseguite e l’importo dei lavori eseguiti e contabilizzati nello Stato finale, al lordo del ribasso d’asta. L’incidenza della manodopera di Stato finale è determinata con le stesse modalità, procedure e coefficienti di riduzione previsti al precedente punto 3.b. L’incidenza della manodopera di Stato finale deve essere comunque coerente con quella indicata in sede di progetto esecutivo (punto 3.a) e con le eventuali variazioni motivate in corso d’opera.
4. Richiesta e rilascio del DURC congruità per gli interventi dei privati
4.1 Per appalti privati relativi ad interventi che beneficiano di contributi superiori a 50.000 Euro il DURC di congruità è richiesto:
a) per interventi di ripristino con miglioramento sismico o di demolizione e ricostruzione che beneficino di contributi ai sensi delle ordinanze nn. 13 e 19 del 2017 e ss.mm.ii, in occasione della seconda e dell’ultima erogazione del contributo (corrispondenti ai SAL pari) di cui rispettivamente all’art.16 della ordinanza n. 13/2017 ed all’art.14 dell’ordinanza n. 19/2017.
b) per interventi di riparazione e rafforzamento locale che beneficiano dei contributi ai sensi delle ordinanze nn. 4 e 8 del 2016 e ss.mm.ii, in occasione di entrambe le richieste di erogazioni (intermedia e finale) di cui all’art. 7 della ordinanza n. 8/2016.
4.2 In occasione delle richieste di contributo di cui al precedente punto 4.1 la richiesta di rilascio del DURC di congruità per le imprese che rientrano nel campo di applicazione del CCNL edilizia dovrà essere presentata dal Direttore dei Lavori o dall’impresa affidataria principale indicando costi ed incidenza della manodopera, secondo la distinzione tra lavorazioni edili e non edili di cui ai punti precedenti. Contestualmente alla richiesta di rilascio del DURC congruità il Direttore dei lavori provvede altresì ad inviare alla Cassa edile/Edilcassa l’autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 prodotta dalle imprese subappaltatrici e dai lavoratori autonomi che non rientrano nel campo di applicazione dei CCNL edilizia.
4.3 La Cassa edile/Edilcassa trasmette, entro 10 giorni dalla richiesta, all’Ufficio Speciale Ricostruzione e per conoscenza al D.L. il documento attestante la congruità dell’incidenza della manodopera (DURC congruità) per le imprese che rientrano nel campo di applicazione dei CCNL edilizia.
Qualora si renda necessaria una integrazione della documentazione amministrativa il termine di cui sopra è sospeso per il periodo compreso tra la
richiesta di integrazione ed il deposito della stessa e in ogni caso per non più di ulteriori 15 giorni.
4.4 Con riferimento ai lavori edili, la Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente verifica che la manodopera derivante dal calcolo non risulti inferiore a quella minima per un valore superiore al 15% rispetto alla soglia, specificandone eventualmente le motivazioni. È ammessa una incidenza della manodopera di SAL inferiore a quella minima fino ad un ulteriore 15%, comunque in coerenza con quanto registrato nel settimanale di cantiere e nel giornale dei lavori, qualora lo scostamento sia motivato dall’impresa e sostenuto dal Direttore dei lavori tramite una apposita relazione.
In caso di Certificato positivo o di mancato rilascio nei tempi massimi di cui al punto 4.3 l’USR conclude l’istruttoria procedendo all’erogazione della quota di contributo prevista.
5. Richiesta e rilascio del DURC congruità per gli interventi pubblici
5.1 Per ciascun appalto pubblico l’incidenza della manodopera viene determinata in sede di progetto esecutivo e, successivamente, in occasione di ogni SAL e del SAL finale con le modalità indicate ai punti 3 e 4 per gli interventi privati.
Il DURC Congruità è richiesto dal RUP o dall’impresa affidataria principale alla Cassa edile/Edilcassa competente, specificando i costi e l’incidenza della manodopera indicati dal Direttore dei lavori, il quale comunica tutti i dati necessari, compresa la certificazione relativa alle imprese subappaltatrici e lavoratori autonomi che non rientrano nel campo di applicazione dei CCNL edilizia.
Il Direttore Xxxxxx, nel calcolare l’incidenza minima della manodopera in occasione dei SAL e del SAL finale, può avvalersi delle facoltà previste al punto 3b.
5.2 La Cassa edile/Edilcassa trasmette, entro 10 giorni dalla richiesta, al RUP il documento attestante la congruità dell’incidenza della manodopera per le imprese che rientrano nel campo di applicazione del CCNL edilizia. Qualora si renda necessaria una integrazione della documentazione amministrativa il termine di cui sopra è sospeso per il periodo compreso tra la richiesta di integrazione ed il deposito della stessa e in ogni caso per non più di ulteriori 15 giorni.
Con riferimento ai lavori edili, la Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente verifica che la manodopera derivante dal calcolo non risulti inferiore a quella minima per un valore superiore al 15% rispetto alla soglia, specificandone eventualmente le motivazioni.. È ammessa una incidenza della manodopera di SAL inferiore a quella minima fino ad un ulteriore 15%, comunque in coerenza con quanto registrato nel settimanale di cantiere e nel giornale dei lavori, qualora lo scostamento sia motivato dall’impresa e sostenuto dal Direttore dei lavori tramite una apposita relazione.
Il RUP, ricevuto il DURC congruità, procede alla liquidazione delle somme spettanti all’impresa.
6. Regolarizzazione
Per ottenere il DURC congruità l’impresa affidataria ed eventualmente quella subappaltatrice che rientrano nel campo di applicazione del CCNL edilizia alla data della richiesta:
a) deve aver utilizzato solo manodopera inquadrata con il CCNL Edilizia;
b) deve aver presentato denunce mensili ed effettuato i relativi versamenti presso la Cassa edile/Edilcassa territorialmente competente dal primo giorno di lavoro;
c) deve avere utilizzato manodopera in misura congrua rispetto ai lavori svolti.
In caso di mancanza di uno dei requisiti di cui alle lettere precedenti l’impresa appaltatrice o subappaltatrice riceve dalla Cassa edile/Xxxxxxxxx, al momento della richiesta di rilascio del DURC congruità, l’invito a regolarizzare in 30 giorni la sua posizione e ad effettuare i versamenti dei contributi dovuti per la presenza effettiva di manodopera nel cantiere cui si riferiscono i lavori oggetto del DURC congruità.
Qualora l’impresa regolarizzi nei tempi stabiliti la propria posizione e versi i contributi richiesti, la Cassa edile/Edilcassa rilascia il DURC congruità nei 10 giorni dall’avvenuta regolarizzazione. Qualora invece l’impresa non regolarizzi la propria posizione debitoria la Cassa edile/Edilcassa comunica al RUP, nel caso di intervento pubblico, all’Ufficio speciale della ricostruzione e, per conoscenza al Sindaco del Comune ove insiste il cantiere, ed al Direttore dei lavori, nel caso di intervento privato, l’importo del credito vantato per lo specifico cantiere.
In tal caso il SAL dovrà essere liquidato, per la quota pari al credito vantato, alla stessa Cassa edile/Edilcassa. La Cassa edile/Edilcassa rilascia all’impresa il DURC congruità entro 10 gg. dalla regolarizzazione della posizione.
Nel caso inoltre di irregolarità contributiva delle imprese affidatarie, subappaltatrici e lavoratori autonomi, comprese quelle non appartenenti al comparto delle costruzioni, attestata attraverso il DOL (Durc online), l’Ufficio Speciale per la Ricostruzione autorizza il pagamento diretto relativamente ai lavoratori impiegati nello specifico cantiere (intervento sostitutivo).
7 Sperimentazione
Nella fase di avvio dell’Accordo e per la durata della sperimentazione, in attesa della predisposizione della piattaforma informatica e nell’intento di semplificare al massimo possibile l’applicazione iniziale della normativa, la Cassa edile/Edilcassa può comunque definire proprie procedure di trasmissione dei dati e di rilascio del DURC congruità, fermo restando il pieno rispetto delle modalità di determinazione del costo della manodopera e della relativa incidenza, nonché del versamento dei relativi contributi in occasione degli stati di avanzamento dei lavori e dello stato finale.