Data di pubblicazione: 03/01/2022
Data di pubblicazione: 03/01/2022
Nome allegato: Lavori_RDO_Art.36_co2_lett.c) e cbis)_Schema di Contratto SR LAvori adeguam. impianti antincendio.pdf
CIG: 902725025D (unico);
Nome procedura: Lavori di adeguamento parziale alla normativa di prevenzione incendi nel rispetto del progetto approvato dal comando provinciale dei vigili del fuoco di Siracusa del 12 febbraio 2013 Xxxx xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxx xx 00.”
ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE
ALLEGATO […] ALLA LETTERA DI INVITO
SCHEMA DI CONTRATTO RELATIVO ALLA RDO N. […]
Procedura negoziata, indetta ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera c), del D.Lgs. n. 50/2016, mediante Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), in Lotto unico, volta all’affidamento di «Lavori di adeguamento parziale alla normativa di prevenzione incendi nel rispetto del progetto approvato dal comando provinciale dei vigili del fuoco di Siracusa del 12 febbraio 2013 Xxxx xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxx xx 00.”
CIG: 902725025D. CUP: F35E20000890005
Xxx Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxxx C.F. 80078750587 - P.IVA 02121151001
CONTRATTO
per l’affidamento del «[…]» LOTTO […]
C.I.G. n. […]
[se necessario] CUP: […]
tra
L’INPS – Istituto Nazionale Previdenza Sociale (Codice Fiscale n. 80078750587, Partita IVA
n. 02121151001), con sede in Roma, Via Xxxx il Grande, n. 21, C.A.P. 00144, nella persona del Dott. […], nato a […] ([…]) il […] in qualità di Direttore […] della Direzione […], con la qualifica di Dirigente generale, domiciliato nella qualità presso la sede centrale dell’Istituto;
(a seguire anche «Istituto» o «Stazione Appaltante») e
[…] (Codice Fiscale n. […], partita IVA n. […]), con sede legale in […], alla via […], C.A.P. […], nella persona del Dott. […], nato a […] il […], nella sua qualità di […], domiciliato presso […];
(a seguire anche «Appaltatore») (a seguire collettivamente indicati come le «Parti»)
Le Parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate, hanno sottoscritto il presente contratto in modalità elettronica ai sensi e per gli effetti dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016.
Premesso che
a) a mezzo di Determina a contrarre n. […] del […], adottata dal Direttore […], l’Istituto ha indetto una procedura negoziata di cui all’art. 63 del D.lgs. n. 50/2016, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. […], [in caso di Appalto suddiviso in Lotti, specificare: “suddivisa in […] Lotti”], mediante Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), volta all’affidamento di «[…]» (da qui in poi, «Lavori», secondo i criteri e le caratteristiche soggettive e prestazionali fissate nella Lettera di Xxxxxx, nel Capitolato e in tutti gli allegati documentali contestualmente approvati con la Determina in questione;
b) in data […] è stata avviata la creazione di una RDO con numero identificativo […];
c) la Lettera di Invito ed i relativi allegati sono stati pubblicati sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx) in data […], trasmessi all’Osservatorio dei Contratti Pubblici in data […], ai fini della pubblicazione sul relativo sito;
e) a mezzo di Determina n. […] del […], adottata dal Direttore […], l’Istituto ha approvato le risultanze della procedura di Gara e disposto l’aggiudicazione [in caso di Appalto suddiviso in Lotti, specificare: “del Lotto […]”] dell’Appalto, in favore dell’Appaltatore, quale soggetto che ha formulato la migliore offerta;
f) l’Appaltatore ha dichiarato il pieno possesso dei requisiti di carattere generale per l’affidamento del Contratto e dei requisiti speciali, previsti dal Codice, secondo le prescrizioni di dettaglio poste dalla lex specialis dell’affidamento;
g) l’Istituto ha proceduto, anche avvalendosi del Sistema AVCpass, alle verifiche sul possesso
da parte dell’Appaltatore dei suddetti requisiti, e le stesse si sono concluse con esito positivo;
h) a mezzo polizza [bancaria] o [assicurativa] emessa in data […] da […], sub n. […] per l’importo di euro […], l’Appaltatore ha ritualmente prestato in favore dell’Istituto la cauzione definitiva di cui all’art. 103 del Codice, conformemente alle previsioni della norma in questione e a garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente affidamento;
i) [ove siano state previste altre polizze a carico dell’Appaltatore, inserire il periodo che segue] a copertura del rischio per la responsabilità civile verso terzi, l’Appaltatore ha costituito apposita garanzia assicurativa, con massimale unico pari a € […];
j) il Sistema elettronico del portale del MePA di Consip genera automaticamente un “documento di stipula” contenente i dati della RdO e i dati dell’offerta aggiudicata in via definitiva e che ad integrazione del sopracitato documento, la Stazione Appaltante ritiene di adottare, quale ulteriore forma di stipula, un contratto da redigere in modalità elettronica, mediante scrittura privata;
k) le Parti, con il presente Contratto, ad integrazione del documento di stipula generato dal Sistema, intendono dunque disciplinare i reciproci diritti e obblighi inerenti all’esecuzione dei lavori oggetto di affidamento;
l) il presente Contratto, compresi i relativi Allegati, viene sottoscritto dalle Parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato
Tanto ritenuto e premesso, le Parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate,
convengono e stipulano quanto segue
Art. 1 (Definizioni)
Nel presente contratto, i termini di seguito indicati avranno il significato attribuito accanto a ciascuno di essi, fermo restando che il singolare include il plurale e viceversa:
▪ «Appalto» o «Lavori»: complessivamente intesa la prestazione di «[…]», oggetto di procedura;
▪ «Capitolato Tecnico» o «Capitolato»: il capitolato speciale descrittivo e prestazionale, allegato al presente Contratto e costituente parte integrante e sostanziale del medesimo, nel quale vengono precisate le caratteristiche tecniche che le prestazioni da acquisirsi in capo
alla Stazione Appaltante devono possedere, e le ulteriori obbligazioni poste a carico delle Parti;
▪ «Certificato di Collaudo Provvisorio»: il documento, emesso dall’Organo di Xxxxxxxx (come di seguito definito), che espone le verifiche effettuate durante le visite di collaudo, agli effetti di legge;
▪ «Certificato di Xxxxxxxx Definitivo»: il documento con il quale si intende approvato il collaudo provvisorio;
▪ «Codice»: il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici»;
▪ «Consegna dei Lavori»: l’attività materiale di immissione dell’Appaltatore nei Lavori
oggetto del presente Appalto, agli effetti di legge e di Contratto;
▪ «Contabilità dei Lavori»: l’insieme degli atti di contabilità relativi all’intero Appalto, quale formalizzazione valida ai fini della redazione degli stati di avanzamento dei lavori, e di ogni altra operazione necessaria ai fini dell’effettuazione dei pagamenti all’Appaltatore;
▪ «Conto Finale»: il documento che il Direttore dei Lavori (come di seguito definito), a seguito della comunicazione da parte dell’Appaltatore dell’ultimazione dei Lavori, sarà tenuto a redigere al fine di rappresentare lo stato finale dei Lavori;
▪ «Contratto»: il presente documento negoziale, che riassume e compendia gli obblighi reciprocamente assunti dalle Parti, quale conseguenza dell’eventuale affidamento nella procedura in oggetto;
▪ [eventuale] «Cronoprogramma»: il documento che stabilisce le scadenze per ogni fase di lavorazione, contenuto [indicare gli elaborati progettuali, le parti del capitolato o gli eventuali diversi allegati in cui è contenuto il cronoprogramma];
▪ «Direttore dei Lavori»: l’esponente della Stazione Appaltante cui compete il controllo tecnico, contabile e amministrativo dell’esecuzione dell’intervento, affinché i lavori siano eseguiti a regola d’arte ed in conformità al progetto e al presente Contratto;
▪ «Direttore Operativo»: il soggetto che, in ausilio al Direttore dei Lavori, è tenuto a verificare che le lavorazioni di singole parti dei Lavori da realizzare siano eseguite regolarmente e nell’osservanza delle clausole contrattuali, rispondendo della propria attività direttamente al Direttore dei Lavori;
▪ «Direttore Tecnico»: l’esponente dell’Appaltatore cui spetta l’assunzione delle decisioni e delle iniziative necessarie per garantire la realizzazione a regola d’arte dei Lavori e la conformità degli stessi al progetto;
▪ «Documento di Gara»: qualsiasi documento prodotto dalla Stazione Appaltante o al quale la Stazione Appaltante fa riferimento per descrivere o determinare elementi dell’Appalto o della procedura, compresa la Lettera d’invito e i relativi allegati, il Capitolato, il presente Contratto, nonché le informazioni sugli obblighi generalmente applicabili e gli eventuali documenti complementari;
▪ «Filiera delle imprese»: i subappalti come definiti dall’art. 105, comma 2, del Codice, nonché i subcontratti stipulati per l’esecuzione anche non esclusiva del Contratto;
▪ Giornali dei Lavori»: i documenti, presenti presso gli immobili interessati dai Lavori, sui quali annotare in ciascun giorno l’ordine, il modo e l’attività con cui progrediscono le lavorazioni, e tutte le ulteriori caratteristiche del singolo cantiere;
▪ «Ispettore di Cantiere»: il soggetto che, in ausilio al Direttore dei Lavori, è tenuto alla sorveglianza dei Lavori in conformità delle prescrizioni stabilite nel Capitolato, rispondendo della propria attività direttamente al Direttore dei Lavori;
▪ «Lettera di Invito»: il documento che riassume le caratteristiche essenziali dell’affidamento e volto a regolamentare gli aspetti di svolgimento della procedura e gli elementi minimi negoziali dell’Appalto;
▪ «MEPA»: Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;
▪ «RDO» o «Richiesta di Offerta»: l’invito ad offrire effettuato sul Mercato elettronico dalla
Stazione Appaltante ai Fornitori selezionati;
▪ «Offerente», «Concorrente» o «Operatore»: l’impresa, il raggruppamento di operatori economici, il consorzio o comunque l’operatore monosoggettivo o plurisoggettivo che ha partecipato alla procedura, e che ha presentato la propria Offerta in vista dell’aggiudicazione dell'Appalto;
▪ «Offerta»: complessivamente inteso, l’insieme delle dichiarazioni e dei documenti, di carattere amministrativo, [eventuale, in caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, inserire, inserire: “tecnico (da qui in poi «Offerta Tecnica»)”] ed economico (da qui in poi
«Offerta Economica»), che l’Operatore Economico ha sottoposto alle valutazioni degli
organi di procedura ai fini dell’aggiudicazione;
▪ «Ordine di Servizio»: l’atto mediante il quale vengono impartite all’Appaltatore tutte le
disposizioni e istruzioni da parte del Direttore dei Lavori;
▪ «Ordine di Servizio di Inizio Lavori»: l’atto col quale viene disposto l’inizio dei Lavori;
▪ «Organo di Collaudo» o «Collaudatore»: il soggetto individuale o collegiale deputato alle attività di collaudo di cui all’art. 18 del presente Contratto;
▪ «Posta Elettronica Certificata (PEC)»: il sistema di comunicazione in grado di attestare l'invio e l'avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute opponibili ai terzi, conformemente alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005, al d.P.R. n. 68/2005 ed ulteriori norme di attuazione;
▪ «Registro di Contabilità»: il documento mediante il quale la Stazione Appaltante provvede a liquidare i singoli S.A.L. (come di seguito definiti);
▪ «Responsabile dell’Appaltatore»: l’esponente dell’Appaltatore, individuato dal medesimo, che diviene l’interfaccia contrattuale unica dell’Appaltatore medesimo verso l’Istituto, e che è intestatario della responsabilità per il conseguimento degli obiettivi qualitativi ed economici relativi allo svolgimento delle attività previste nel Contratto e nella sua esecuzione. Trattasi di figura [in caso di Appalto suddiviso in Lotti, inserire: “individuata per ciascun Lotto e”] dotata di adeguate competenze professionali e di idoneo livello di responsabilità e potere decisionale, ai fini della gestione di tutti gli aspetti del Contratto;
▪ «Responsabile del Procedimento» o «RUP»: l’esponente dell’Istituto cui competono i compiti relativi all’affidamento e all’esecuzione del Contratto previsti dal Codice, nonché tutti gli altri obblighi di legge che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti;
▪ «Stabile»: [indicare l’immobile o gli immobili presso i quali dovranno essere eseguiti i
lavori];
▪ «Stato Avanzamento Lavori» o «S.A.L.»: il documento che attesta l’avvenuta esecuzione di una certa quantità di lavoro di qualsiasi tipo e di qualsiasi misura, al fine di poter calcolare l’importo che la Stazione Appaltante sarà tenuta a pagare all’Appaltatore per lo svolgimento delle proprie prestazioni;
▪ «Ufficio di Cantiere»: il luogo in cui viene conservata copia della documentazione contabile, e sono svolte tutte le necessarie attività amministrativo-contabili;
▪ […] [indicare altre definizioni utili in ragione della specificità della commessa].
Art. 2 (Valore giuridico delle premesse e degli allegati)
1. Le premesse e gli allegati tutti di seguito indicati formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto:
Allegato “A”: Capitolato ed elaborati progettuali [specificare nel dettaglio l’elenco degli
elaborati progettuali];
Allegato “B”: Lettera di Xxxxxx e relativi allegati;
[Eventuale, nel caso di Appalto aggiudicato con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo]
Allegato “C”: Offerta Tecnica dell’Appaltatore;
[N.B. nel caso di Appalto aggiudicato con il criterio del minor prezzo, eliminare dall’elenco degli allegati l’Offerta Tecnica dell’Appaltatore e rinominare i successivi allegati in “C”, “D” ed “E”]
Allegato “D”: Offerta Economica dell’Appaltatore;
Allegato “E”: Atto di Designazione del Responsabile Esterno al Trattamento dei Dati;
Allegato “F”: Documento di valutazione dei rischi da interferenza;
[…] [Inserire gli ulteriori eventuali allegati]
2. Le disposizioni della Lettera di Xxxxxx e del Capitolato, prevalgono sulle norme del presente Contratto, nei casi di non piena conformità.
Art. 3 (Oggetto e durata del Contratto)
1. Oggetto del presente Appalto è l'affidamento di […] [inserire la denominazione, come indicata nel frontespizio del presente Schema di Contratto, dei lavori oggetto di affidamento].
2. In particolare, i Lavori riguardano:
TABELLA CATEGORIE D’OPERA
Lavorazione | Cat. ex d.P.R. 207/2010 (richiamato dall’art. 216, comma 14, del Codice) | Costi di sicurezza non ribassabili | Importo lavori al netto dei costi di sicurezza | Importo lavori compresi costi di sicurezza | Qualificazione obbligatoria (SI/NO) | Categoria prevalente o scorporabile | Percentuale massima subappaltabile | Percentuale categoria | |
1 | […] | […] | […] | […] | […] | […] | […] | […] | […] |
2 | […] | […] | […] | […] | […] | […] | […] | […] | […] |
Importo totale dei Lavori | […] |
3. [Inserire in caso di Appalti relativi a contratti ad alta intensità di manodopera e rispetto al quale vi sia un operatore uscente] Al fine di garantire i livelli occupazionali esistenti, ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, [formulare la “clausola sociale”].
4. Le caratteristiche, le tecniche di lavorazione e le indicazioni di dettaglio in merito ai materiali e alle tecniche realizzative da adoperarsi in sede di esecuzione dei Lavori sono dettagliatamente descritte nella Lettera di Invito, nel Capitolato e negli elaborati progettuali allegati al presente Contratto.
5. Sono comprese nell’oggetto del Contratto, anche se non espressamente indicate, tutte le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie a rendere i Lavori completamente compiuti e a regola d’arte, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste in progetto, del quale l’Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza, secondo quanto previsto nel Capitolato e negli elaborati progettuali.
6. Il tempo utile per ultimare tutti i Lavori compresi nell'Appalto è fissato in […] giorni, decorrenti dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna dei Lavori [in caso di consegna parziale, il termine deve decorrere dalla data di sottoscrizione dell’ultimo dei verbali di consegna].
7. L’Appaltatore deve ultimare i Lavori nel termine di cui al precedente comma. L’ultimazione dei Lavori, appena avvenuta, è comunicata dall’esecutore per iscritto al Direttore dei Lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio.
8. La Stazione Appaltante si riserva, in via del tutto eventuale e opzionale, previa insindacabile valutazione interna, di prorogare i Lavori alla scadenza del Contratto, nella misura massima di […] e per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente.
9. L’opzione di cui al precedente comma sarà attuata e formalizzata mediante uno o più atti aggiuntivi al presente Contratto. In tal caso, l’Appaltatore sarà tenuto all’esecuzione delle prestazioni agli stessi prezzi, patti e condizioni del presente Contratto, o a condizioni economiche più favorevoli per la Stazione Appaltante.
10. L’Appaltatore, che per cause ad esso non imputabili non sia in grado di ultimare i Lavori nel termine fissato, può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale, senza oneri per l’Istituto.
11. Sull’istanza di proroga decide il Responsabile del Procedimento, sentito il Direttore dei Lavori, entro 30 (trenta) giorni dal suo ricevimento.
12. L’Appaltatore non ha diritto allo scioglimento del Contratto né ad alcuna indennità qualora i Lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla Stazione Appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.
Art. 4 (Modalità generali di esecuzione dei Lavori)
1. L’Appaltatore ha eseguito, prima della presentazione della propria Offerta, opportuni sopralluoghi e accertamenti sui luoghi dei Lavori, considerandone l’influenza sulla determinazione dell’Offerta e ha valutato tutte le condizioni in essere per l’esecuzione delle opere a regola d’arte e a termini contrattuali, nessuna esclusa.
2. L’Appaltatore, assumendo l’Appalto e sottoscrivendo il Contratto, è ritenuto pienamente consapevole delle situazioni ambientali di fatto esistenti, sia riguardo alla disponibilità di acqua, energia e quanto altro necessario alla realizzazione delle opere, nonché per quanto riguarda l’attivazione e l’esercizio di cantiere, le demolizioni da eseguirsi e tutte le ulteriori attività all’uopo necessarie.
3. Prima dell’inizio dei Lavori, l’Appaltatore nomina un Direttore Tecnico al fine dello svolgimento degli adempimenti di carattere tecnico-organizzativo necessari per la realizzazione dei Lavori.
4. Il Direttore Tecnico, nell’espletamento delle proprie funzioni, sarà coadiuvato da soggetti incaricati presso lo Stabile in cui saranno svolte le prestazioni dell’Appalto.
5. L’Appaltatore è tenuto a richiedere tutti i permessi necessari, prima della realizzazione dei Lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione Appaltante (consorzi, privati, enti locali e territoriali, gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai Lavori in esecuzione), interessati direttamente o indirettamente ai Lavori, e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti al lavoro pubblico in quanto tale.
6. L’Appaltatore dovrà adempiere secondo buona fede e diligenza a tutte le obbligazioni assunte con il presente Contratto, in base ai principi di cui al codice civile ed alle leggi applicabili.
7. Tutti i Lavori devono essere eseguiti a regola d’arte, con i materiali indicati nel Capitolato e secondo le prescrizioni fornite, di volta in volta, dalla Direzione Lavori, nei termini e alle condizioni stabiliti nei relativi Ordini di Servizio.
8. È fatto obbligo all’Appaltatore di presentare, prima dell’inizio dei Lavori, un programma esecutivo dettagliato, anche indipendente dal Cronoprogramma, nel quale siano riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione, nonché l’ammontare presunto, parziale e progressivo, dell’avanzamento dei Lavori alle scadenze
contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento. L’Appaltatore non
potrà pretendere, al riguardo, indennizzi o compensi speciali.
9. Tutti i Lavori devono essere eseguiti in conformità al Cronoprogramma e al programma esecutivo di cui all’art. 43, comma 10, del d.P.R. 207/10, in quanto richiamato dall’art. 216, comma 4, del Codice, che l’Appaltatore sarà tenuto a presentare alla Stazione Appaltante prima dell'inizio dei Lavori, così come meglio specificato al precedente comma 8.
10. L’Appaltatore è tenuto a conformarsi a tutte le previsioni di legge in materia di pianificazione di sicurezza, quali previste dall’art. 105, comma 17, del Codice e dalla corrispondente normativa.
11. L’Appaltatore è altresì tenuto all’osservanza dei principi di sicurezza contenuti nella valutazione dei rischi propri dell’impresa ai sensi del D.Lgs. 81/08 s.m.i. e di quelli contenuti nei piani di sicurezza. In ogni caso l’Appaltatore è soggetto alle disposizioni che il Direttore dei Lavori, anche tramite i propri ausiliari, e il coordinatore in materia di salute e di sicurezza vorranno impartire durante l’esecuzione del Contratto.
12. Nell’esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente agli impianti tecnologici oggetto dell’Appalto, l’Appaltatore dovrà rispettare tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti, nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate nel presente Contratto, nel Capitolato e negli elaborati progettuali, e, ove necessario, le prescrizioni di enti preposti o associazioni di categoria quali UNI, CEI, UNCSAAL etc.
13. L’Appaltatore dovrà provvedere altresì all’accantonamento di materiali, per la successiva manutenzione del fabbricato, nella misura e con le modalità concordate con la Direzione Lavori.
14. L’Appaltatore dovrà eseguire i Lavori con organizzazione di mezzi a proprio carico e gestione a proprio rischio, dotandosi di tutti i mezzi e delle risorse umane che siano necessari per la diligente esecuzione dell’Appalto, o semplicemente opportuni, rispetto alle previsioni del presente Contratto e del Capitolato.
15. L’Appaltatore garantisce il possesso continuativo, per tutta la durata del Contratto, delle necessarie capacità tecniche, finanziarie ed organizzative per l’esecuzione dei Lavori e si impegna ad eseguire le prestazioni richieste secondo le direttive dell’Istituto, nonché nel pieno rispetto dei tempi, delle specifiche tecniche, delle procedure e della metodologia e degli standard qualitativi stabiliti nel presente Contratto, nel Capitolato, nei relativi allegati e nelle disposizioni di legge.
16. [Eventuale, solo nel caso di Lavori resi presso le strutture della Stazione Appaltante] Ove il presente Contratto debba essere eseguito presso i locali della Stazione Appaltante, il personale dell’Appaltatore accederà alle strutture della Stazione Appaltante medesima nel rispetto delle procedure e prescrizioni di sicurezza e di accesso previste per la singola struttura. Sarà onere dell’Appaltatore rendere edotto il proprio personale di tali procedure e prescrizioni.
17. [Eventuale, solo nel caso di Lavori resi presso le strutture della Stazione Appaltante] Ove il presente Contratto debba essere eseguito presso i locali della Stazione Appaltante, le attività
necessarie per la predisposizione dei mezzi e per l’esecuzione dei Lavori, da svolgersi presso gli uffici della medesima Stazione Appaltante, dovranno essere eseguite senza interferire con le normali attività degli uffici. Le modalità ed i tempi, ove non previsti nel presente Contratto, nella Lettera di Invito o nel Capitolato, dovranno comunque essere concordati con la Stazione Appaltante.
18. [Eventuale, solo nel caso di Lavori resi presso le strutture della Stazione Appaltante] Ove il presente Contratto debba essere eseguito presso i locali della Stazione Appaltante, l’Appaltatore prende atto che, nel corso delle prestazioni contrattuali, gli uffici o strutture della medesima Stazione Appaltante continueranno ad essere utilizzati dal personale della Stazione Appaltante e/o da terzi autorizzati. L’Appaltatore dovrà pertanto eseguire le prestazioni salvaguardando le esigenze della Stazione Appaltante e/o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alle attività in corso.
19. Fatto salvo quanto previsto nel Capitolato e negli altri atti contrattuali, sono a carico dell'Appaltatore:
▪ l’approntamento di tutti i mezzi, opere provvisionali che il Direttore dei Lavori o l’Appaltatore stesso ritengano idonei e necessari al fine di evitare rallentamenti alle attività lavorative in corso;
▪ la pulizia generale dei locali, e la custodia di tutte le opere fino alla loro definitiva consegna all’Istituto (all’atto della compilazione del Verbale di ultimazione dei Lavori, dovranno pertanto risultare perfettamente puliti e lucidi pavimenti e rivestimenti di ogni tipo, soffitti, pareti, vetri, etc.);
▪ la custodia e guardiania del cantiere e dei materiali in esso presenti;
▪ la sostituzione e/o la riparazione degli oggetti sottratti e/o danneggiati fino alla avvenuta ultimazione dei Lavori;
▪ le prove, le esperienze ed i saggi che verranno, nel corso dell’esecuzione dei Lavori, ordinati dal Direttore dei Lavori o dal Collaudatore al fine di controllare la qualità e resistenza dei materiali impiegati e/o da impiegarsi nei Lavori;
▪ la disponibilità del passaggio ed il libero accesso al cantiere da parte del personale di
altre Imprese che eseguono Lavori per conto dell’Istituto;
▪ l’effettuazione di un congruo numero di fotografie relative all’ante operam (almeno n. […] foto) e allo stato dei lavori prima di ogni stato di avanzamento (almeno n. […] foto per ogni SAL), nonché in relazione a tutte le opere che non saranno più visibili al completamento dei Lavori;
▪ la realizzazione di disegni definitivi di quanto realizzato, sia dal punto di vista edile che impiantistico, da produrre in n. […] copie a fine Lavori.
20. Sono, altresì, a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri e rischi relativi all’esecuzione dei Lavori oggetto del presente Contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la sua esecuzione, o semplicemente opportuna per un corretto e tempestivo adempimento delle obbligazioni ivi previste.
21. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di adeguarsi a norme e prescrizioni di sorta, anche se sopravvenute, resteranno ad esclusivo carico dell’Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale.
22. L’Appaltatore dovrà garantire l’esecuzione dei Lavori secondo le modalità ed i contenuti indicati nel presente Contratto, nel Capitolato, nell’Offerta Tecnica [eventuale, nel caso di Appalto aggiudicato con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo] e nelle Condizioni generali di contratto Consip.
23. Le Parti si obbligano a cooperare in buona fede ai fini del miglior esito delle prestazioni contrattuali, comunicandosi reciprocamente, anticipatamente e tempestivamente ogni evento di natura soggettiva e/o oggettiva che possa ritardare, compromettere o ostacolare del tutto le prestazioni di cui al presente Contratto.
24. L’Appaltatore è tenuto ad eleggere domicilio nel luogo dove ha sede l’Ufficio della Direzione
dei Lavori, o comunque xxxxxx xx xxxx xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx.
00. Per quanto non espressamente previsto nel presente Contratto, si rinvia al Capitolato All.
sub “A” al presente Contratto.
Art. 5 (Governance dell’esecuzione contrattuale)
1. Il Direttore dei Lavori oggetto del presente Contratto è il Dott. […].
2. Il Direttore dei Lavori, con l’Ufficio di Direzione Lavori, è preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell’esecuzione dell’intervento, affinché i Lavori siano eseguiti a regola d’arte ed in conformità al progetto e al presente Contratto.
3. Il Direttore dei Lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell’attività di tutto l’Ufficio di Direzione dei Lavori, e interloquisce in via esclusiva con l’Appaltatore in merito agli aspetti tecnici ed economici del presente Contratto.
4. Il Direttore dei Lavori ha la specifica responsabilità dell’accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche e in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche per le costruzioni vigenti.
5. Al Direttore dei Lavori fanno carico tutte le attività e i compiti allo stesso espressamente demandati dal Xxxxxx, nonché:
a) verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell’Appaltatore e del subappaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;
b) curare la costante verifica di validità del programma di manutenzione, dei manuali d’uso e dei manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati;
c) provvedere alla segnalazione al R.U.P., dell’inosservanza, da parte dell’Appaltatore, delle previsioni di cui all’art. 105 del Codice;
d) [eventuale] svolgere le funzioni di coordinatore per l’esecuzione dei lavori previsti dalla vigente normativa sulla sicurezza [N.B: nel caso in cui il Direttore dei Lavori non svolga tali funzioni, dovrà essere previsto almeno un Direttore Operativo, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, a cui affidarle].
6. Gli assistenti con funzioni di Direttori Operativi collaborano con il Direttore dei Lavori nel verificare che le lavorazioni di singole parti dei Lavori da realizzare siano eseguite
regolarmente e nell’osservanza delle clausole contrattuali. Essi rispondono della loro attività direttamente al Direttore dei Lavori. Ai Direttori Operativi possono essere affidati dal Direttore dei Lavori, fra gli altri, i seguenti compiti:
a) verificare che l’Appaltatore svolga tutte le pratiche di legge relative alla denuncia dei calcoli delle strutture;
b) programmare e coordinare le attività dell’Ispettore dei Lavori;
c) curare l’aggiornamento del Cronoprogramma e segnalare tempestivamente al Direttore dei Lavori le eventuali difformità rispetto alle previsioni contrattuali proponendo i necessari interventi correttivi;
d) assistere il Direttore dei Lavori nell’identificare gli interventi necessari ad eliminare difetti
progettuali o esecutivi;
e) individuare e analizzare le cause che influiscono negativamente sulla qualità dei Lavori e proporre al Direttore dei Lavori le adeguate azioni correttive;
f) assistere i Collaudatori nell’espletamento delle operazioni di Collaudo;
g) esaminare e approvare il programma delle prove di Collaudo e messa in servizio degli impianti;
h) dirigere le eventuali lavorazioni specialistiche.
7. Gli assistenti con funzioni di Ispettori di Cantiere collaborano con il Direttore dei Lavori nella sorveglianza dei Lavori in conformità delle prescrizioni stabilite nel Capitolato. Essi sono presenti a tempo pieno durante il periodo di svolgimento di Lavori che richiedono controllo quotidiano, nonché durante le fasi di Collaudo e delle eventuali manutenzioni. Essi rispondono della loro attività direttamente al Direttore dei Lavori. Agli Ispettori possono essere affidati fra gli altri i seguenti compiti:
a) la verifica dei documenti di accompagnamento delle forniture di materiali per assicurare che siano conformi alle prescrizioni ed approvati dalle strutture di controllo in qualità del fornitore;
b) la verifica, prima della messa in opera, che i materiali, le apparecchiature e gli impianti abbiano superato le fasi di Collaudo prescritte dal controllo di qualità o dalle normative vigenti o dalle prescrizioni contrattuali in base alle quali sono stati costruiti;
c) il controllo sulla attività dei subappaltatori;
d) il controllo sulla regolare esecuzione dei Lavori con riguardo ai disegni ed alle specifiche tecniche contrattuali;
e) l’assistenza alle prove di laboratorio;
f) l’assistenza ai Collaudi dei Lavori ed alle prove di messa in esercizio ed accettazione degli
impianti;
g) la predisposizione degli atti contabili e l’esecuzione delle misurazioni quando siano stati
incaricati dal Direttore dei Lavori;
h) l’assistenza al coordinatore per l’esecuzione.
8. L’Appaltatore dovrà recarsi presso l’Ufficio della Direzione dei Lavori nei giorni e nelle ore indicate, al fine di ricevere le istruzioni necessarie al regolare svolgimento dei Lavori, collaborare alla stesura della contabilità, e sottoscrivere tutti i documenti contabili necessari, nel rispetto del presente Contratto e della normativa vigente.
9. Il Direttore dei Lavori, anche tramite i propri delegati, impartisce le disposizioni necessarie attraverso Ordini di Servizio da redigersi in duplice copia, sottoscritti dallo stesso Direttore, e trasmessi all’Appaltatore che li restituisce firmati per avvenuta conoscenza.
10. Fatto salvo quanto previsto all’art. 13 del presente Contratto, l’Appaltatore dovrà dare immediata esecuzione agli Ordini di Servizio.
Art. 6 (Obblighi dell’Appaltatore)
1. Per tutta la vigenza contrattuale, l’Appaltatore si obbliga a mettere a disposizione dell’Istituto un numero di telefono […], un numero di fax […] ed un indirizzo di Posta Elettronica Certificata […] per tutte le comunicazioni e per la trasmissione della documentazione.
2. L’Appaltatore è tenuto a:
a) presentare dettagliate indicazioni degli impianti e delle installazioni previsti nel cantiere, con la loro ubicazione all’interno dell’area dell’intervento richiesto;
b) disporre di attrezzature e mezzi d’opera perfettamente idonei e adeguati al lavoro da compiere, rispondenti alle norme infortunistiche e con il marchio previsto dalle normative vigenti in materia;
c) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, idonei a consentire alla Stazione Appaltante di monitorare la conformità delle prestazioni eseguite alle previsioni del presente Contratto, così come previsti dalla legge, nonché idonei a garantire elevati livelli di esecuzione dell’Appalto, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza;
d) osservare tutte le indicazioni e direttive, operative, di indirizzo e di controllo, diramate dalla Direzione dei Lavori;
e) comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante le eventuali sopravvenute variazioni della propria struttura organizzativa, indicando analiticamente le variazioni intervenute, gli eventuali nominativi dei propri responsabili, e la loro potenziale incidenza sulla qualificazione ed idoneità a rendere le prestazioni commesse;
f) consentire all’Istituto di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente Contratto ed a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche;
g) collaborare nelle attività di collaudo, secondo le prescrizioni di legge;
h) dare immediata comunicazione di ogni circostanza che possa interferire sull’esecuzione
delle attività di cui al presente Contratto;
i) osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento, anche mediante il Direttore Operativo presente presso il cantiere, di cui all’art. 10.
3. L'Appaltatore si impegna, altresì, ad adempiere a tutti gli obblighi di condotta derivanti dal “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, di cui al d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e dal “Codice di comportamento dei dipendenti dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, ai sensi dell’art. 54, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”.
Art. 7 (Corrispettivi e modalità di pagamento)
1. Il corrispettivo per l’esecuzione dei Lavori è complessivamente pari ad € […] (Euro (...)/[…]), IVA esclusa, come risultante dall’Offerta Economica formulata dall’Appaltatore, determinato sulla base dei valori delle singole lavorazioni, come indicati nella tabella di cui al precedente art. 3, comma 2.
2. La remunerazione delle attività di cui si compongono i Lavori avverrà [specificare se “a
corpo” o “a misura”].
3. Si attesta che gli oneri di sicurezza per l’eliminazione dei rischi di interferenza del presente
Appalto, non soggetti a ribasso, sono pari a € […] (Euro […/…].
4. Fermo restando quanto previsto dall’art. 106 del Codice, i valori offerti hanno natura fissa ed immutabile, si riferiscono all’esecuzione dei Lavori secondo le attività descritte nel Capitolato, nel pieno ed esatto adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali per tutto il periodo di durata contrattuale, e sono comprensivi di ogni spesa, viva e generale, inerente alle attività affidate.
5. Nessun altro onere, diretto o indiretto, potrà essere addebitato all’Istituto per effetto dell’esecuzione del Contratto. [Inserire il seguente periodo solo in caso di Lavori a corpo] Pertanto nessun compenso potrà essere richiesto per Lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei Lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per Xxxxxx, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell’opera appaltata secondo le regole dell’arte.
6. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 35, comma 18, del Codice [ove si intenda prevedere l’incremento, aggiungere “e dell’art. 207, comma 1, del D.L. 19 maggio 2020”], verrà corrisposta all’Aggiudicatario un’anticipazione del prezzo pari al […]%.
7. Ai fini di cui al precedente comma, l’Appaltatore ha costituito apposita garanzia mediante […] n° […] in data […], rilasciata dalla società/dall’istituto […], agenzia/filiale di […], per l’importo di […] € (euro […]/[…]). L’importo della predetta garanzia verrà gradualmente e automaticamente ridotto nel corso dei Lavori, in rapporto al progressivo recupero dell’anticipazione da parte della Stazioni Appaltante.
8. L’Appaltatore decade dall’anticipazione, con obbligo di restituzione, se l’esecuzione dei Lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
9. I Lavori saranno interamente contabilizzati [indicare se a corpo o a misura], con le modalità previste nel presente Contratto, nel Capitolato e, per quanto non espressamente disciplinato, nella normativa di riferimento.
10. In deroga a quanto previsto all’art. 1665, ultimo comma, del codice civile, i pagamenti
avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione dei certificati di pagamento.
11. Il RUP emetterà i certificati di pagamento delle rate di acconto sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l’importo dei Lavori eseguiti, contestualmente alla adozione di ogni stato di avanzamento lavori e comunque entro un termine non superiore a […] giorni dall’adozione dello stesso. [N.B.: ai sensi dell’art. 113-bis del Codice, i certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono emessi contestualmente all’adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall’adozione degli stessi.]
12. L’Istituto provvederà ai pagamenti in acconto del corrispettivo dell’Appalto secondo le regole
che seguono:
a) dopo l’emissione di SAL di valore non inferiore al […]% ([…] percento) dell’importo contrattuale, ad eccezione del saldo del Lavoro con l’emissione dello stato finale;
b) nel rispetto dei termini previsti dall’art. 113-bis del Codice, così come sostituito dall’art.
5 della legge n. 37 del 2019 in vigore dal 26 maggio 2019;
c) sull’importo netto dei pagamenti sarà operata una ritenuta dello 0,50 per cento.
13. All’esito positivo del collaudo o della verifica di conformità, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dagli stessi, il responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell’emissione della fattura da parte dell’appaltatore; il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile, fermi restando gli obblighi di cui al successivo art. 8.
14. Il pagamento avverrà dietro presentazione di fattura posticipata all’emissione del certificato di pagamento. La contestazione successiva della Stazione Appaltante interromperà i termini di pagamento delle fatture, in relazione alla parte di fattura contestata.
15. Ciascuna fattura dovrà essere trasmessa nel rispetto di quanto previsto dal D.M. del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 55/2013 e dovrà essere emessa in forma elettronica, tramite SDI, all’ INPS, Direzione […], usando il codice univoco IPA: UF5HHG.
16. Ciascuna fattura emessa dall’Appaltatore dovrà esporre il dettaglio analitico dei Lavori prestato e del prezzo complessivo e contenere il riferimento al CIG (Codice Identificativo Gara), al CUP (Codice Unico Progetto) [ove obbligatorio ai sensi dell’art. 11 della Legge 16 gennaio 2003 n. 3], al certificato di pagamento. La trasmissione della suddetta documentazione è da intendersi prevista a pena di irricevibilità delle fatture.
17. Le fatture elettroniche, a partire dal 18 aprile 2019, dovranno essere redatte in conformità allo standard europeo sulla fatturazione elettronica negli appalti pubblici, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 27 dicembre 2018, n. 148 “Attuazione della direttiva (UE) 2014/55 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, relativa alla fatturazione elettronica”.
18. Ai fini dell’IVA si applica la disciplina introdotta dall’art. 1, comma 629, lett. b) della L. 23 dicembre 2014, n. 190 e dal D.M. 23 gennaio 2015, come interpretata dalla Circolare n. 1/E del 9 gennaio 2015 dell’Agenzia delle Entrate, con conseguente versamento dell’IVA sulle fatture a cura dell’Istituto. Pertanto, le fatture elettroniche emesse dall’Appaltatore dovranno recare, nel campo esigibilità IVA, il carattere previsto dalla procedura Sdi per indicare la scissione dei pagamenti.
19. Il pagamento delle fatture avverrà entro i termini previsti dall’art. 113 bis del Codice. Per esigenze dell’Istituto, dovute all’organizzazione funzionale delle strutture interne deputate alle attività di verifica, monitoraggio, liquidazione e pagamento dei corrispettivi in relazione alle prestazioni oggetto dell’Appalto, in sede di sottoscrizione del presente Contratto potranno essere concordati con l’Appaltatore termini per il pagamento delle fatture fino a 60 (sessanta) giorni.
20. Il pagamento della fattura è subordinato:
▪ alla verifica del rispetto degli obblighi di cui all’art. 4 del D.L. n. 124/2019, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019 n. 157;
▪ alla verifica del D.U.R.C. dell’Appaltatore e degli eventuali subappaltatori, in corso di validità, ai sensi dell’art. 105, comma 9, del Codice e del presente Contratto, in base ad accertamenti svolti in via ufficiosa dall’Istituto;
▪ alla verifica di regolarità dell’Appaltatore ai sensi dell’art. 48-bis del d.P.R. n. 602/73, e relative disposizioni di attuazione. [N.B.: l’articolo 153 del DL 19 magio 2929 n.34 ha previsto la sospensione, dal 8 marzo al 31 agosto 2020, delle verifiche di inadempienza da parte delle Pubbliche Amministrazioni e delle società a prevalente partecipazione pubblica, da effettuarsi, ai sensi dell’art. 48-bis del DPR n. 602/1973, prima di disporre pagamenti - a qualunque titolo - di importo superiore a cinquemila euro];
▪ all’accertamento, da parte della Stazione Appaltante, della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.
21. È facoltà dell’Appaltatore presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti.
22. Ove corredate dai dettagli richiesti, l’Istituto provvederà al pagamento delle fatture sul conto corrente bancario intestato all’Appaltatore presso […], IBAN […], dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche ai sensi dell’art. 3, commi 1 e 7, della legge n. 136 del 13 agosto 2010.
23. Ai sensi e per gli effetti della predetta legge 136/10, il/i soggetto/i delegato/i alla movimentazione del suddetto conto corrente è/sono il/i Dott. […], C.F. […].
24. In riferimento ai commi 22 e 23 del presente articolo, è obbligo dell’Appaltatore comunicare all’Istituto eventuali modifiche che dovessero manifestarsi nel xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx 0 (xxxxx) giorni dal verificarsi delle stesse.
25. L’Appaltatore potrà cedere i crediti ad esso derivanti dal presente Contratto osservando le formalità di cui all’art. 106, comma 13, del Codice. L’Istituto potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente Contratto, ivi compresa la compensazione di cui al comma che segue.
26. L’Istituto potrà compensare, anche ai sensi dell’art. 1241 c.c., quanto dovuto all’Appaltatore a titolo di corrispettivo con gli importi che quest’ultimo sia tenuto a versare all’Istituto a titolo di penale o a qualunque altro titolo, ivi compresi oneri previdenziali non assolti dovuti all’Istituto.
27. In caso di aggiudicazione dell'Appalto ad un raggruppamento temporaneo di imprese o ad un consorzio ordinario, tutte le fatture delle società componenti l’operatore plurisoggettivo
dovranno essere consegnate a cura della società mandataria. Il pagamento delle fatture avverrà in favore della mandataria, e sarà cura della predetta provvedere alle successive ripartizioni verso le mandanti, con liberazione immediata dell'Istituto al momento del pagamento in favore della sola mandataria.
28. Sarà facoltà della Stazione Appaltante:
- prevedere, al momento della sottoscrizione del Contratto e anche su richiesta dell’Appaltatore, che i pagamenti delle fatture avvengano in favore dei singoli operatori costituenti il raggruppamento, in relazione alle fatture singolarmente emesse;
- variare, con semplice comunicazione all’Appaltatore plurisoggettivo, le modalità di fatturazione in corso.
Art. 7-bis (Revisione del corrispettivo) [Eventuale. Tale articolo può essere discrezionalmente inserito nei contratti ad esecuzione periodica o continuativa]
1. In applicazione dell’art. 106, comma 1, lett. a), del Codice, si provvederà alla revisione periodica dei corrispettivi indicati al precedente art. 7, sulla base dei prezzari di cui all’art. 23, comma 7, del Codice, solo per l’eccedenza rispetto al 10% (dieci per cento) rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà.
2. La rivalutazione del prezzo avverrà dietro apposita istanza dell’Appaltatore, all’esito di un’istruttoria condotta dai soggetti responsabili dell’esecuzione del presente Contratto.
3. Ai fini di una migliore istruttoria revisionale, l’Appaltatore sarà tenuto a trasmettere all’Istituto, in allegato alla propria istanza di revisione, tutta la documentazione necessaria ad operare la revisione, ivi comprese le fonti ufficiali da cui desumere le oscillazioni dei prezzi di mercato.
4. L’Appaltatore non avrà diritto ad ulteriori revisioni del compenso o compensi addizionali, oltre a quelli sopra previsti.
Art. 8 (Responsabilità dell’Appaltatore e garanzie)
1. L’Appaltatore garantisce il pieno adempimento degli obblighi assunti secondo i criteri di diligenza connessa all’esercizio in via professionale dell’attività di gestione dei lavori.
2. L’Appaltatore assume la responsabilità per danni diretti e/o indiretti subiti dall’Istituto e/o da terzi che trovino causa o occasione nelle prestazioni contrattuali, e nella mancata o ritardata esecuzione a regola d’arte delle stesse.
3. Nel corso dell’esecuzione del Contratto, l’Appaltatore dovrà manlevare e tenere indenne l’Istituto dalle eventuali pretese, sia giudiziarie che stragiudiziali, che soggetti terzi dovessero avanzare verso l’Istituto medesimo per cause riconducibili alle attività dell’Appaltatore.
4. L’Appaltatore assume la responsabilità civile e amministrativa dell’esecuzione dell’Appalto, e deve tenere indenne l’Istituto da qualsivoglia responsabilità verso i terzi in genere, gli utenti e le Pubbliche Amministrazioni, che siano conseguenti a ritardi, manchevolezze, trascuratezze dell’Appaltatore medesimo, o delle imprese o dei soggetti da quest’ultimo
incaricati, nell’esecuzione degli obblighi assunti e in genere in ogni adempimento previsto dal
presente Contratto.
5. Per quanto riguarda il personale di cantiere, l’Appaltatore rimane responsabile del suo comportamento e della disciplina nei confronti del Direttore dei Lavori (o dei suoi ausiliari), della sua capacità lavorativa, delle condizioni normative, retributive, previdenziali e assistenziali risultanti dai contratti collettivi vigenti per la categoria e la località in cui si svolgono i Lavori da attuarsi nei suoi confronti, delle vigenti leggi relative all’antinfortunistica e all’igiene, e ad ogni altra disposizione inerente la tutela dei lavoratori.
6. Ove i Lavori debbano essere eseguiti presso i locali della Stazione Appaltante, sono a carico
dell’Appaltatore:
✓ tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti volti ad evitare il verificarsi di danni alle opere, all’ambiente, alle persone e alle cose nell’esecuzione dell’Appalto;
✓ l’onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa.
7. A copertura della corretta esecuzione di tutte le obbligazioni di cui al presente Contratto, l’Appaltatore ha regolarmente costituito e consegnato all’Istituto una garanzia ai sensi dell’art. 103 del Codice, come indicato nella lett. g) delle premesse del presente Contratto, dell’importo di euro […], rilasciata da […] in data […], ed avente scadenza al […].
8. L’Istituto, in presenza di inadempimenti dell’Appaltatore o ricorrendo i presupposti di cui all’art. 103, comma 2, del Codice, potrà trattenere, in tutto o in parte, la garanzia di cui al presente articolo, previa contestazione dell’inadempimento. In caso di diminuzione della garanzia per escussione parziale o totale ad opera dell’Istituto, l’Appaltatore sarà obbligato a reintegrarla nel termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta dell’Istituto stesso. In caso di inottemperanza, la reintegrazione sarà effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’Appaltatore.
9. La garanzia sarà progressivamente svincolata con il progredire dell’avanzamento del Contratto, secondo le modalità stabilite dal comma 5 dell’art. 103 del Codice.
10. Ai sensi dell’art. 103, comma 6, del Codice, ai fini del pagamento della rata di saldo, l’Appaltatore dovrà costituire una cauzione o una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all’importo della medesima rata di saldo, maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data del certificato di collaudo e l’assunzione del carattere di definitività del medesimo.
11. Ai sensi dell’art. 103, comma 7, del Codice, l’Appaltatore sarà obbligato altresì a costituire e consegnare alla Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, xxxxxx 00 (xxxxx) giorni prima della consegna dei Lavori, una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla medesima Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei Lavori [se è previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenne la stazione appaltante da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento].
12. L’importo della somma da assicurare ai fini del precedente comma sarà equivalente all’ammontare netto contrattuale [potrà essere indicato un importo superiore qualora sussistano motivate particolari circostanze che lo impongano].
13. La polizza di cui al precedente comma 11 dovrà assicurare la Stazione Appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei Lavori e il relativo massimale dovrà essere pari al 5% (cinque per cento) della somma assicurata per le opere con un minimo di € 500.000,00 (euro cinquecentomila/00) e un massimo di € 5.000.000,00 (euro cinquemilioni/00).
14. La copertura assicurativa decorrerà dalla data di consegna dei Lavori e cesserà alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei Lavori risultante dal relativo certificato.
15. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i Concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.
Art. 9 (Consegna dei Lavori)
1. Dopo che il Contratto è divenuto efficace, il Direttore dei Lavori, previa autorizzazione del RUP, provvede alla Consegna dei Lavori, comunicando all’Appaltatore il giorno e il luogo in cui deve presentarsi, munito del personale idoneo, nonché delle attrezzature e dei materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei Lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. Sono a carico dell’Appaltatore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica e al completamento del tracciamento che fosse stato già eseguito a cura della Stazione Appaltante. Trascorso inutilmente e senza giustificato motivo il termine assegnato a tali fini dal Direttore dei Lavori, la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione.
2. Ai fini di cui al precedente comma, il Direttore dei Lavori, in contraddittorio con l’Appaltatore, redige apposito verbale, contenente:
a) le condizioni e le circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni eseguite, come i tracciamenti, gli accertamenti di misura, i collocamenti di sagome e capisaldi;
b) le aree, i locali, l’ubicazione e la capacità delle cave e delle discariche concesse o comunque a disposizione dell’Appaltatore unitamente ai mezzi d’opera per l’esecuzione dei Lavori;
a) la dichiarazione che l’area su cui devono eseguirsi i Lavori è libera da persone e cose e, in ogni caso, che lo stato attuale delle aree e degli ambienti è tale da non impedire l’avvio e la prosecuzione dei Lavori;
c) le modalità di azione nel caso in cui siano riscontrate differenze fra le condizioni locali e il progetto esecutivo.
3. Il verbale di avvio dell’esecuzione verrà redatto in duplice esemplare firmato dal Direttore dei Lavori e dall’Appaltatore. Da tale data decorrerà utilmente il termine per il compimento dei Lavori. Il Direttore dei Lavori trasmette copia del relativo verbale al RUP.
4. Qualora la Consegna dei Lavori avvenga in ritardo rispetto al termine comunicato dalla Stazione Appaltante per fatto o colpa della medesima, l’Appaltatore potrà chiedere di recedere dal presente Contratto.
5. Nel caso di accoglimento dell’istanza di recesso, l’Appaltatore ha diritto al rimborso di tutte le spese contrattuali nonché di quelle effettivamente sostenute e documentate in misura comunque complessivamente non superiore alle seguenti percentuali, calcolate sull'importo netto dell’Appalto:
a) 1,00 per cento per la parte dell'importo fino a 258.000 euro;
b) 0,50 per cento per l’eccedenza fino a 1.549.000 euro.
6. Ove l’istanza dell’Appaltatore non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna dei Lavori, l’Appaltatore ha diritto ad un compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo. Il risarcimento dei danni dipendenti dal ritardo, pari all’interesse legale è calcolato sull’importo corrispondente alla produzione media giornaliera, prevista dal programma di esecuzione dei lavori nel periodo di ritardo, calcolato dal giorno di notifica dell’istanza di recesso fino alla data effettiva di consegna di Lavori, senza la possibilità di riconoscimento di nessun altro compenso o indennizzo.
7. Oltre alle somme espressamente previste nei precedenti commi 5 e 6, nessun altro
compenso o indennizzo spetta all’Appaltatore.
8. La richiesta di pagamento degli importi spettanti a norma del comma 5, debitamente quantificata, è inoltrata a pena di decadenza entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di accoglimento dell’istanza di recesso; la richiesta di pagamento degli importi spettanti a norma del comma 6 è formulata a pena di decadenza mediante riserva da iscrivere nel verbale di Consegna dei Lavori e da confermare, debitamente quantificata, nel Registro di Contabilità generale con le modalità di cui all'art. 190 del d.P.R. 207/10, in quanto richiamato dall’art. 216, comma 17, del Codice.
9. L’Appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dall’Istituto per l’avvio dell’esecuzione del Contratto. In caso contrario, è fatta salva la facoltà dell’Istituto di risolvere il presente Contratto, ai sensi e per gli effetti del successivo art. 23.
Art. 10 (Sospensione dell'esecuzione del Contratto)
1. In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscano in via temporanea l’utile prosecuzione dei Lavori a regola d’arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del Contratto, il Direttore del Lavori può disporre la sospensione dell’esecuzione del Contratto, compilando, se possibile con l’intervento dell’Appaltatore o di un suo legale rappresentante, apposito verbale, nel quale devono essere indicate:
a) le ragioni dell’interruzione dei Lavori;
b) lo stato di avanzamento dei Lavori;
c) le opere la cui esecuzione rimane interrotta e le cautele adottate affinché, alla ripresa dell’esecuzione, le medesime opere possano essere continuate e ultimate senza oneri eccessivi;
d) la consistenza della forza lavoro e dei mezzi d’opera esistenti nel cantiere al momento
della sospensione.
2. Il verbale è inoltrato al RUP entro 5 (cinque) giorni dalla data della sua redazione.
3. La sospensione può, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l’interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica, disposta con atto motivato delle amministrazioni competenti.
4. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l’esecuzione dei Lavori, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l’Appaltatore può chiedere la risoluzione del Contratto senza indennità. Se l’Istituto si oppone, l’Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all’Appaltatore negli altri casi.
5. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell’esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale. Anche in tal caso viene redatto apposito verbale, firmato dall’Appaltatore e dal Direttore dell’Esecuzione e inviato al RUP, con le modalità di cui al precedente comma 2.
6. Ove successivamente alla consegna dei Lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei Lavori, l’Appaltatore è tenuto a proseguire le parti dei Lavori eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei Lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale.
7. Le contestazioni dell’Appaltatore in merito alle sospensioni dei Lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dell’esecuzione dei Lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l’iscrizione nel verbale di ripresa dei Lavori.
8. Qualora l’Appaltatore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità.
9. Quando la sospensione superi il quarto del tempo contrattuale complessivo, il RUP ne dà avviso all’ X.X.XX..
10. In caso di sospensioni totali o parziali disposte dalla Stazione Appaltante per cause diverse da quelle di cui al presente articolo, l’Appaltatore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall’articolo 1382 del codice civile.
Art. 11 (Contestazioni tra Istituto e Appaltatore)
1. Il R.U.P., entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione di contestazioni sollevate dal Direttore dei Lavori, anche su indicazione o proposta dei Direttori Operativi, o dall’Appaltatore in relazione a aspetti tecnici che possono influire sull’esecuzione dei Lavori, convoca le Parti e promuove, in contraddittorio, l’esame della questione al fine di risolvere la controversia.
2. L’Appaltatore avrà l’obbligo di uniformarsi alla decisione del R.U.P., salvo il diritto di iscrivere
riserva nel primo Registro di Contabilità utile, ai sensi e per gli effetti del successivo art. 13.
3. Se le contestazioni riguardano fatti, il Direttore dei Lavori redige in contraddittorio con
l’Appaltatore un processo verbale delle circostanze contestate o, in sua assenza, in presenza di due testimoni. In quest’ultimo caso, una copia del verbale sarà trasmessa all’Appaltatore per le sue osservazioni, da comunicare al Direttore dei Lavori nel termine di 8 (otto) giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate.
4. L’Appaltatore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che è
inviato al R.U.P. con le eventuali osservazioni dell’Appaltatore.
5. Contestazioni e relativi Ordini di Servizio sono annotati nel Giornale dei Lavori della contabilità generale.
Art. 12 (Contabilità dei Lavori)
1. La Contabilità dei Lavori avverrà secondo quanto disposto nelle disposizioni contrattuali che seguono, e per quanto non espressamente previsto, in base alle disposizioni di cui al Decreto 7 marzo 2018, n. 49.
2. La Direzione Lavori potrà procedere in qualunque momento, anche tramite i propri ausiliari, all'accertamento ed alla misurazione delle opere compiute. In tal caso, l’Appaltatore sarà tenuto a mettere a disposizione tutto il personale, i materiali e le attrezzature necessarie per le operazioni di tracciamento e misura dei Lavori, e non potrà distruggere o rimuovere capisaldi o eliminare le tracce delle operazioni effettuate (anche se terminate), senza l’autorizzazione scritta della Direzione Lavori.
3. Ove l’Appaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sarà assegnato un termine perentorio, scaduto il quale i maggiori oneri che si dovranno per conseguenza sostenere gli verranno addebitati. In tal caso, l’Appaltatore non potrà avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella contabilizzazione o nell’emissione dei certificati di pagamento.
4. Nello specifico, l’accertamento e la registrazione dei fatti produttivi di spesa dovranno avvenire contemporaneamente al loro verificarsi, al fine di consentire che con la conoscenza dello stato di avanzamento dei lavori e dell’importo dei medesimi, nonché dell'entità dei relativi fondi, l’Ufficio di Direzione Lavori sia in grado di:
a) rilasciare prontamente gli Stati d'Avanzamento dei Lavori ed i certificati per il pagamento degli acconti;
b) controllare lo sviluppo dei Lavori e impartire tempestivamente le debite disposizioni per la relativa esecuzione entro i limiti delle somme autorizzate;
c) promuovere senza ritardo gli opportuni provvedimenti in caso di deficienza di fondi.
5. I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell’Appaltatore, e possono sempre essere rifiutati dal Direttore dei Lavori nel caso in cui quest’ultimo ne accerti l’esecuzione senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente, o appuri che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze.
6. I documenti amministrativi e contabili sono tenuti a norma dell'articolo 2219 codice civile e
nel rispetto di quanto previsto delle disposizioni di cui all’art. 14 del Decreto 7 marzo 2018,
n. 49.
7. La tenuta dei suddetti documenti è affidata anche ai soggetti incaricati dal Direttore dei Lavori, cui spetta di eseguire la misurazione e di determinare la classificazione delle lavorazioni. La responsabilità della custodia di tale documentazione è sempre in capo al Direttore dei Lavori.
8. I soggetti incaricati dal Direttore dei Lavori hanno l’obbligo di verificare i Lavori, certificarli sui Libretti delle Misure con la propria firma, e curare che i Libretti o i brogliacci siano aggiornati e immediatamente firmati dall’Appaltatore o dal suo tecnico che ha assistito al rilevamento delle misure.
9. La contabilità dei Lavori può essere effettuata anche attraverso l’utilizzo di programmi informatici in grado di consentire la tenuta dei documenti amministrativi e contabili, nel rispetto di quanto previsto nel presente articolo e in quelli che seguono.
10. Qualora in corso d’opera debbano essere introdotte variazioni ai Lavori e per tali variazioni ricorrano le condizioni di cui all’articolo 43, comma 9, del d.P.R. 207/10, richiamato dall’art. 216, comma 4, del Codice, per cui risulti eccessivamente oneroso individuarne in maniera certa e definita le quantità e pertanto non sia possibile la loro definizione nel lavoro “a corpo”, esse possono essere preventivate a misura. Le relative lavorazioni sono indicate nel provvedimento di approvazione della perizia con puntuale motivazione di carattere tecnico e con l’indicazione dell’importo sommario del loro valore presunto e della relativa incidenza sul valore complessivo del Contratto.
11. Nei casi di cui al precedente comma 10, qualora le stesse variazioni non siano valutabili mediante i prezzi unitari rilevabili dagli atti progettuali o di gara, si procede mediante l’assunzione di prezzi dedotti dai “Prezzi informativi dell’edilizia – Recupero Ristrutturazione Manutenzione (e relativi Impianti) – DEI Roma, tipografia del Genio Civile” edizione vigente alla data di scadenza di presentazione delle Offerte e già comprensivi degli oneri per spese generali ed oneri dell’Affidatario, il tutto depurato del ribasso percentuale di Offerta, fermo restando che le stesse variazioni potranno essere predefinite, sotto il profilo economico, con atto di sottomissione “a corpo”.
12. La contabilizzazione delle opere e delle forniture, di cui al precedente comma 11, verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti desunti dai prezzi unitari di Contratto.
13. Nel corrispettivo per l’esecuzione degli eventuali Lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per consegnare l’opera compiuta nel rispetto delle condizioni stabilite dal Capitolato e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.
14. Gli eventuali oneri per la sicurezza che fossero individuati a misura in relazione alle variazioni di cui al comma 10, sono valutati sulla base dei relativi prezzi di elenco, ovvero formati ai sensi del comma 11, con le relative quantità.
Art. 13 (Riserve dell'Appaltatore)
1. L’Appaltatore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del Direttore dei Lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei Lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.
2. L’Appaltatore è tenuto a firmare il Registro di Contabilità, con o senza riserve, nel giorno in
cui gli viene presentato.
3. Nel caso in cui l’Appaltatore non firmi il registro, lo stesso sarà invitato a farlo entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel Registro.
4. Se l’Appaltatore ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione della riserva non siano possibili al momento della sua formulazione, l’Appaltatore sarà tenuto ad esplicare le proprie riserve, a pena di decadenza, nel termine di 15 (quindici) giorni, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.
5. Il Direttore dei Lavori, nei successivi 15 (quindici) giorni, espone nel registro le proprie motivate deduzioni. Qualora il Direttore dei Lavori ometta di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni, e non consenta per l’effetto alla Stazione Appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'Appaltatore, incorrerà in responsabilità per le somme che, per tale negligenza, la Stazione Appaltante dovesse essere tenuta a corrispondere all’Appaltatore.
6. Nel caso in cui l’Appaltatore non abbia firmato il registro nel termine di cui al precedente comma 2, oppure lo abbia fatto con riserva, ma senza esplicitare le proprie riserve nel modo e nel termine di cui ai precedenti commi, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l’Appaltatore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.
7. Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, il Direttore dei Lavori può registrare in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantità dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso l’onere dell’immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate vengono portate in detrazione le partite provvisorie.
8. Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell’Appalto idoneo a riceverle, successivo all’insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell’Appaltatore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all’atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.
9. Le riserve devono essere formulate in modo specifico e devono indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere, a pena di inammissibilità, la precisa quantificazione delle somme che l’Appaltatore, ritiene gli siano dovute.
10. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di integrazioni o incrementi rispetto all’importo iscritto.
Art. 14 (Stati di Avanzamento Lavori)
1. Ai fini dell’effettuazione del pagamento delle rate di acconto di cui al precedente art. 7, il
Direttore dei Lavori redige lo Stato di Avanzamento Lavori (S.A.L.), nel quale sono riassunte tutte le lavorazioni eseguite fino al momento della sua redazione.
Art. 15 (Certificato di ultimazione dei Lavori)
1. In esito a formale comunicazione dell’Appaltatore di intervenuta ultimazione dei Lavori, il Direttore dei Lavori effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con l’Appaltatore e rilascia, senza ritardo alcuno dalla formale comunicazione, il certificato attestante l’avvenuta ultimazione in doppio esemplare, seguendo le stesse disposizioni previste per il verbale di consegna. In ogni caso il Direttore dei Lavori redige in contraddittorio con l’Appaltatore un verbale di constatazione sullo stato dei Lavori.
2. Il certificato di ultimazione può prevedere l’assegnazione di un termine perentorio, non superiore a 60 (sessanta) giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del Direttore dei Lavori come del tutto marginali e non incidenti sull’uso e sulla funzionalità dei Lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta l’inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l’avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.
Art. 16 (Conto Finale dei Lavori e reclami dell’Appaltatore)
1. Il Direttore dei Lavori compila entro 60 (sessanta) giorni dall’ultimazione dei Lavori il Conto Finale e la corrispondente relazione di accompagnamento, in cui sono indicate le vicende alle quali l'esecuzione del Lavoro è stata soggetta, allegando la relativa documentazione, e segnatamente tutto quanto previsto all’art. 14, comma 5, del Decreto 7 marzo 2018, n. 49.
2. Il RUP, ricevuta tale documentazione, invita l’Appaltatore a prendere cognizione del conto
finale e a sottoscriverlo entro il termine di 30 (trenta) giorni.
3. L’Appaltatore, all’atto della firma del Conto Finale, non può iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei Lavori, e deve confermare le riserve già iscritte sino a quel momento negli atti contabili, tranne quelle per le quali sia intervenuta la transazione di cui all’art. 208 del Codice o l'accordo bonario di cui all’art. 205 del medesimo Codice, eventualmente aggiornandone l’importo.
4. Se l’Appaltatore non firma il Conto Finale nel termine di cui al precedente comma 2, o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, lo stesso Xxxxx è da considerarsi definitivamente accettato.
5. Firmato dall’Appaltatore il Conto Finale, x xxxxxxx il termine di cui al precedente comma 2, il RUP, entro i successivi 60 (sessanta) giorni, redige una propria relazione finale riservata, nella quale esprime parere motivato sulla fondatezza delle domande dell’Appaltatore per le quali non siano intervenuti la transazione di cui all’art. 208 del Codice o l’accordo bonario di cui all’art. 205 del Codice.
Art. 17 (Modifica del Contratto durante il periodo di efficacia)
1. Le modifiche, nonché le varianti, del presente Contratto saranno autorizzate dal RUP.
2. Il presente Contratto potrà essere modificato senza una nuova procedura di affidamento nei
casi di cui all’art. 106 del Codice e nel rispetto dei limiti previsti dal medesimo articolo.
3. Nei casi di cui all’art. 106, comma 1, lett. b), c) e comma 2, del Codice, l’Istituto comunicherà all’X.X.XX. le modificazioni apportate al Xxxxxxxxx, xxxxx 00 (xxxxxx) giorni dal loro perfezionamento.
4. Nei casi di cui all’art. 106, comma 1, lett. b) e c), del Codice, l’Istituto provvederà altresì alla pubblicazione di un apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
5. Ai sensi dell’art. 106, comma 12, del Codice, la Stazione Appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del Contratto, potrà imporre all’Appaltatore l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel presente Contratto. In tal caso l’Appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del Contratto ed è tenuto a eseguire le nuove prestazioni, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi prezzi e condizioni del contratto originario, senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni.
6. È ammesso il recesso di uno o più Operatori raggruppati esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che gli operatori rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai Lavori ancora da eseguire.
Art. 18 (Attività di collaudo)
1. L’Istituto sottopone le attività di cui al presente Contratto a Collaudo, ai sensi degli artt. 102, comma 8, e 216, comma 16, del Codice, al fine di verificare e certificare che l’opera o il lavoro siano stati eseguiti a regola d’arte, secondo il progetto approvato e le relative prescrizioni tecniche, nonché le eventuali perizie di variante, in conformità delle prescrizioni contrattuali e degli eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati.
2. L’attività di Xxxxxxxx ha altresì lo scopo di verificare che i dati risultanti dalla contabilità finale e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste, e che le procedure espropriative poste a carico dell'Appaltatore siano state espletate tempestivamente e diligentemente. Il Collaudo comprende inoltre tutte le verifiche tecniche previste dalle leggi di settore.
3. Gli accertamenti e le verifiche, effettuati nelle visite di sopralluogo, in ogni caso, al termine delle operazioni, anche in relazione ai singoli siti in cui sono eseguite le singole prestazioni, debbono risultare nel certificato di Collaudo da inviare all’Istituto.
4. L’attività di collaudo comprende anche l’esame delle riserve dell’Appaltatore, sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva in via amministrativa, se iscritte nel registro di contabilità e nel conto finale nei termini e nei modi stabiliti dalla normativa vigente.
5. L’Istituto si riserva la possibilità di stabilire diverse e più specifiche previsioni in materia di
Collaudo delle relative opere, in ottemperanza alle previsioni normative.
6. L’Istituto entro 30 (trenta) giorni dalla data di ultimazione dei Lavori, ovvero dalla data di Consegna dei Lavori in caso di Collaudo in corso d’opera, nomina un Organo di Collaudo, secondo le modalità di cui all’art. 216, del d.P.R. 207/10, richiamato dall’art. 216, comma
16, del Codice.
7. Fatto salvo quanto previsto all’art. 219 del predetto d.P.R. 207/10, il Collaudo dovrà avvenire
entro 6 (sei) mesi dall’ultimazione di tutti i Lavori.
8. Della visita di Xxxxxxxx è redatto processo verbale che, oltre ad una sintetica descrizione
dell’opera e ai principali estremi dell’Appalto, deve contenere le seguenti indicazioni:
a) gli estremi del provvedimento di nomina dell'Organo di Xxxxxxxx;
b) il giorno di ciascuna visita di Xxxxxxxx;
c) le generalità degli intervenuti alla visita e di coloro che, sebbene invitati, non sono intervenuti.
9. Nel processo verbale sono descritti i rilievi fatti dall’Organo di Collaudo, le singole operazioni e le verifiche compiute, il numero e la profondità dei saggi effettuati e i risultati ottenuti. I punti di esecuzione dei saggi sono riportati sui disegni di progetto o chiaramente individuati a verbale.
10. I processi verbali, oltre che dall’Organo di Collaudo e dall’Appaltatore, sono firmati dal Direttore dei Lavori nonché dal RUP, se intervenuto, e dagli altri obbligati ad intervenire. E' inoltre firmato da quegli assistenti la cui testimonianza è invocata negli stessi processi verbali per gli accertamenti di taluni lavori.
11. L’Appaltatore, a propria cura e spesa, mette a disposizione dell’Organo di Collaudo gli operai e i mezzi d’opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso quanto necessario al collaudo statico.
12. Rimane a cura e carico dell’Appaltatore quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro, che sono state alterate nell’eseguire tali verifiche.
13. Nel caso in cui l’Appaltatore non ottemperi a siffatti obblighi, l’Organo di Xxxxxxxx dispone che sia provveduto d’ufficio, in danno all'esecutore inadempiente, deducendo la spesa dal residuo credito dell’esecutore.
14. Sono ad esclusivo carico dell’Appaltatore le spese di visita del personale della Stazione Appaltante per accertare la intervenuta eliminazione delle mancanze riscontrate dall’Organo di Collaudo ovvero per le ulteriori operazioni di Collaudo rese necessarie dai difetti o dalle stesse mancanze. Tali spese sono prelevate dalla rata di saldo da pagare all’Appaltatore.
15. Tenuto fermo quanto previsto agli artt. 225-228 del d.P.R. 207/10, richiamati dall’art. 216, comma 16, del Codice, e ultimate le operazioni di cui ai commi precedenti, l’Organo di Collaudo, qualora ritenga collaudabili i Lavori, emette il Certificato di Xxxxxxxx, che deve contenere:
a) una relazione che ripercorra l’intera vicenda dell’Appalto e l’esito di realizzazione dei Lavori, indicando puntualmente gli elementi di cui all’art. 229, comma 1, lett. a), del
d.P.R. 207/10;
b) il richiamo e allegazione degli eventuali verbali di visita in corso d’opera;
c) il verbale della visita definitiva (ovvero il richiamo ad esso se costituisce un documento a parte);
d) la sintesi delle valutazioni dell’Organo di Collaudo circa la collaudabilità dell’opera;
e) la certificazione di Collaudo.
16. Nella redazione del Certificato, l'Organo di Xxxxxxxx dovrà:
a) riassumere per sommi capi il costo del lavoro indicando partitamente le modificazioni, le aggiunte, le deduzioni al conto finale;
b) determinare la somma da porsi a carico dell’Appaltatore per danni da rifondere alla Stazione Appaltante per maggiori spese dipendenti dalla esecuzione d’ufficio in danno o per altro titolo; la somma da rimborsare alla stessa stazione appaltante per le spese sostenute per i propri addetti ai lavori, oltre il termine convenuto per il compimento degli stessi;
c) dichiarare, fatte salve le rettifiche che può apportare l’ufficio in sede di revisione, l’importo a saldo da liquidare all’Appaltatore;
d) attestare la collaudabilità dell’opera o del lavoro con le eventuali prescrizioni.
17. Ai sensi dell’art. 102, comma 3, del Codice, il certificato di Xxxxxxxx – con carattere provvisorio – assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Detto certificato si intenderà tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia emesso entro 2 (due) mesi dalla scadenza del medesimo termine.
18. Qualora nel biennio di cui al precedente comma dovessero emergere vizi o difetti nei Lavori oggetto dell’Appalto, il RUP provvederà a denunciare – entro il medesimo periodo – il vizio o il difetto e ad accertare, sentiti il Direttore dei Lavori e l’Organo di Collaudo ed in contraddittorio con l’Appaltatore, se detti difetti derivino da carenze nella realizzazione dei Lavori; in tal caso proporrà all’Istituto di fare eseguire dall’Appaltatore, od in suo danno, i necessari interventi. Nell’arco di tale biennio l’Appaltatore è tenuto a rilasciare la garanzia per le difformità e i vizi dell’opera, indipendentemente dall’intervenuta liquidazione del saldo.
19. In caso di consegna anticipata, trova applicazione l’art. 230 del d.P.R. 207/10.
20. Nel caso in cui l’Organo di Xxxxxxxx ritenga i lavori non collaudabili, ne informa la Stazione Appaltante trasmettendo, tramite il R.U.P., per le ulteriori sue determinazioni, il processo verbale, nonché una relazione con le proposte dei provvedimenti di cui all'articolo 225 del
d.P.R. 207/10.
21. Il Certificato di Xxxxxxxx viene trasmesso per accettazione all’Appaltatore, che dovrà firmarlo nel termine di 20 (venti) giorni. All’atto della firma lo stesso Appaltatore potrà aggiungere le richieste che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di collaudo.
22. L’Organo di Xxxxxxxx riferisce al RUP del procedimento sulle singole richieste fatte dall’Appaltatore al Certificato di Xxxxxxxx, formulando le proprie considerazioni ed indicando le eventuali nuove visite che ritenga opportuno eseguire.
Art. 19 (Penali)
1. Fatta salva la responsabilità dell’Appaltatore da inadempimento e il risarcimento del maggior danno ai sensi dell’art. 1382 c.c., l’Appaltatore sarà tenuto a corrispondere all’Istituto le seguenti penali:
[…] [indicare la misura della penale].
2. Secondo i principi generali, le penali saranno applicate solo nel caso in cui il ritardo o
l’inadempimento siano imputabili all’Appaltatore.
3. L’Istituto avrà diritto di procedere, ai sensi del successivo art. 24, alla risoluzione del Contratto nel caso di applicazione, nel corso della durata del presente Contratto, di penali per un importo superiore al 10% dell’importo contrattuale.
4. L’Appaltatore prende atto ed accetta che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell’Istituto di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
5. L’applicazione della penale sarà preceduta da una rituale contestazione scritta della Stazione Appaltante verso l’Appaltatore, alla quale l’Appaltatore potrà replicare nei successivi 5 (cinque) giorni dalla ricezione.
6. L’Istituto, per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione di cui alla lett. g) delle premesse del presente Contratto, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero compensare il credito con quanto dovuto all’Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati.
7. A tal fine, l’Appaltatore autorizza sin d’ora la Stazione Appaltante, ex art. 1252 c.c., a compensare le somme ad esso Appaltatore dovute a qualunque titolo con gli importi spettanti alla Stazione Appaltante a titolo di penale.
8. L’applicazione delle penali non esonera in alcun caso l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della penale stessa.
Art. 20 (Divieto di cessione del Contratto e subappalto)
1. In conformità a quanto stabilito dall'art. 105, comma 1, del Codice, è fatto divieto all'Appaltatore di cedere il presente Contratto. Resta fermo quanto previsto all'art. 106, comma 1, lett. d), del Codice, in caso di modifiche soggettive.
2. [Da inserire nel caso in cui non sia stato dichiarato il subappalto in sede di offerta] Non essendo stato richiesto in sede di offerta, è fatto divieto all’Affidatario di subappaltare i Lavori oggetto del presente Contratto, pena la risoluzione dello stesso.
[Nel caso in cui il subappalto è stato dichiarato in sede di offerta sostituire il precedente comma 2 con i successivi commi da 2 a 19].
2. Per l’esecuzione delle attività di cui al presente Contratto, l’Appaltatore potrà avvalersi del subappalto nel rispetto di quanto previsto dall’art. 105 del Codice e secondo le modalità ed i limiti previsti nella Lettera di Invito All. sub “B” al presente Contratto.
3. Per le prestazioni affidate in subappalto, in relazione ai prezzi praticabili dall’Appaltatore al
subappaltatore, trova applicazione quanto stabilito nella Lettera di Invito.
4. L’Appaltatore sarà responsabile in via esclusiva nei confronti della Stazione Appaltante in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, salve le ipotesi di liberazione dell’Appaltatore previste dall’art. 105, comma 8, del Codice.
5. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore
subappalto.
6. L’autorizzazione al subappalto sarà sottoposta alle seguenti condizioni:
a) che l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'Appalto;
b) che il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
c) che all’atto dell’Offerta il Concorrente abbia indicato le prestazioni e le parti di prestazioni che intende subappaltare;
d) che l’Appaltatore dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice.
7. La Stazione Appaltante verificherà l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice in capo al subappaltatore ex art. 105, comma 6, del Codice, nel periodo intercorrente tra la ricezione, da parte dell’Appaltatore, dell’istanza di autorizzazione al subappalto e il rilascio dell’autorizzazione medesima. Le verifiche saranno effettuate secondo le forme e con le modalità previste dalla legge e, in particolare, per la dimostrazione dell’assenza delle circostanze di esclusione per gravi illeciti professionali, secondo le modalità previste dal comma 13 dell'articolo 80, del Codice.
8. Ai fini dell’autorizzazione al subappalto, l’Appaltatore deve presentare all’Istituto almeno 20 (venti) giorni solari prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle prestazioni oggetto del subappalto medesimo, apposita istanza, alla quale allega i seguenti documenti:
a) copia autentica del contratto di subappalto che indichi puntualmente l’ambito operativo
del subappalto sia in termini prestazionali che economici;
b) la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Xxxxxx in relazione alla prestazione subappaltata;
c) la dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza in capo a sé dei motivi di
esclusione di cui all’art. 80 dello stesso Xxxxxx;
d) la documentazione attestante i requisiti di idoneità tecnico-professionale del subappaltatore, ove necessaria ai sensi delle prescrizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008;
e) la dichiarazione dell’Appaltatore circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto. Analoga dichiarazione dovrà essere rilasciata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio;
f) la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la cassa edile, assicurativi e antinfortunistici;
g) copia del piano di sicurezza di cui all’art. 105, comma 17, del Codice, ove la sua redazione sia obbligatoria ad opera del subappaltatore.
9. La Stazione Appaltante provvede al rilascio dell’autorizzazione al subappalto entro 30 (trenta) giorni dalla relativa richiesta. Tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi.
10. Trascorso tale termine senza che l’Istituto abbia espressamente autorizzato il subappalto, detta autorizzazione si intenderà concessa.
11. Per i subappalti di importo inferiore al 2% (due per cento) dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a € 100.000,00 (euro centomila/00), i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della Stazione Appaltante sono ridotti della metà.
12. Ai sensi dell’art. 31, comma 6, del D.L. n. 69/2013, convertito in legge n. 98/2013, per il rilascio dell’autorizzazione di cui sopra, nonché per il pagamento degli stati di avanzamento o delle prestazioni, il certificato di verifica di conformità, e il pagamento del saldo finale, l’Istituto acquisisce d’ufficio il D.U.R.C. del subappaltatore in corso di validità.
13. In caso di raggruppamenti, il contratto di subappalto sarà stipulato dalla capogruppo, in nome e per conto del raggruppamento. È fatto obbligo all’operatore capogruppo di indicare, all’atto della stipula del contratto di subappalto, l’operatore raggruppato per conto del quale il subappaltatore eseguirà le prestazioni, la quota detenuta dal medesimo nell’ambito dell’appalto e la percentuale di incidenza del subappalto su tale quota.
14. L’affidamento dei Lavori da parte dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice ai propri consorziati non costituisce subappalto.
15. L’Appaltatore deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita
verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice.
16. Sarà altresì acquisita una nuova autorizzazione integrativa qualora l’oggetto del subappalto subisca variazioni e l’importo dello stesso sia incrementato, nonché siano variati i requisiti di cui all’art. 105, comma 7, del Codice.
17. La Stazione Appaltante corrisponderà direttamente al subappaltatore l’importo dovuto per
le prestazioni dallo stesso eseguite nei seguenti casi:
a) quando il subappaltatore è una microimpresa o piccola impresa;
b) in caso inadempimento da parte dell'Appaltatore;
c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del Contratto lo consente.
18. L’Appaltatore corrisponderà i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la Stazione Appaltante, sentito il Direttore dei Lavori, provvederà alla verifica dell’effettiva applicazione della presente disposizione. L’Appaltatore sarà solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
19. Nei cartelli esposti all’esterno del cantiere dovranno essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici.
Art. 21 (Recesso)
1. Ai sensi dell’art. 109 del Codice, fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4- ter, e 92, comma 4, del D.Lgs. n. 159/11, la Stazione Appaltante potrà recedere dal Contratto, in tutto o in parte, in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni relative ai Lavori eseguiti e del valore degli eventuali materiali esistenti in cantiere. Anche in
deroga a quanto previsto dall’art. 109, comma 1, del Codice, l’Appaltatore non potrà pretendere dalla Stazione Appaltante compensi ulteriori rispetto a quelli di cui al precedente periodo.
2. I materiali, il cui valore è riconosciuto dalla Stazione Appaltante a norma del precedente comma 1, sono soltanto quelli già accettati dal Direttore dei Lavori, prima della comunicazione del preavviso di cui al successivo comma 3.
3. L’Istituto potrà recedere dal presente Contratto in ogni momento, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 1671 del codice civile. L’esercizio del diritto di recesso sarà preceduto da una formale comunicazione all’Appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni solari, decorsi i quali la Stazione Appaltante prenderà in consegna i Lavori e ne effettuerà il Collaudo.
4. La Stazione Appaltante può trattenere le opere provvisionali e gli impianti che non siano in tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso, essa corrisponde all’Appaltatore, per il valore delle opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei Lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del Contratto.
5. L’Appaltatore dovrà rimuovere dai cantieri gli eventuali materiali non accettati dal Direttore dei Lavori e dovrà mettere i medesimi cantieri a disposizione della Stazione Appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero sarà effettuato d’ufficio e a sue spese.
Art. 22 (Normativa in tema di contratti pubblici e verifiche sui requisiti)
1. L’Appaltatore riconosce e prende atto che l’esecuzione della prestazione è subordinata all’integrale ed assoluto rispetto della vigente normativa in tema di contratti pubblici.
2. Ai sensi dell’art. 30, comma 8, del Codice, per quanto non espressamente previsto nel medesimo Codice e negli atti attuativi, alla fase di esecuzione del presente Contratto si applicano le disposizioni del codice civile.
3. L’Appaltatore garantisce l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice nonché la sussistenza e persistenza di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla legge e dal Contratto per il legittimo affidamento delle prestazioni e la loro corretta e diligente esecuzione, in conformità al presente Contratto e per tutta la durata del medesimo.
4. L’Appaltatore assume espressamente l’obbligo di comunicare immediatamente all’Istituto – pena la risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. – ogni variazione rispetto ai requisiti di cui al comma precedente, come dichiarati ed accertati prima della sottoscrizione del Contratto.
5. L’Appaltatore prende atto che l’Istituto si riserva la facoltà, durante l’esecuzione del presente Contratto, di verificare, in ogni momento, la permanenza di tutti i requisiti di legge in capo al medesimo, al fine di accertare l’insussistenza degli elementi ostativi alla prosecuzione del presente rapporto contrattuale ed ogni altra circostanza necessaria per la legittima acquisizione delle prestazioni.
6. L’Istituto eseguirà in corso di esecuzione le verifiche sostanziali circa l’effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell’eventuale avvalimento da parte dell’impresa ausiliaria, nonché l’effettivo impiego delle risorse medesime nell’esecuzione dell’Appalto. A tal fine il
XXX accerterà in corso d’opera che le prestazioni oggetto di contratto siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell’impresa ausiliaria, che il titolare del Contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento.
Art. 23 (Risoluzione del Contratto)
1. Il presente Contratto potrà essere sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall’art. 108, comma 1, del Codice e sarà in ogni caso sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall’art. 108, comma 2, del Codice.
2. Quando il Direttore dei Lavori accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell’Appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al RUP una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei Lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all’Appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all’Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al RUP. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l’Appaltatore abbia risposto, la Stazione Appaltante, su proposta del RUP, dichiara risolto il Contratto.
3. Qualora, al di fuori dei casi di cui al precedente comma 2, l’esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell’Appaltatore rispetto alle previsioni del Contratto, il Direttore dei Lavori assegna a quest’ultimo un termine che, salvi i casi di urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni solari, entro i quali l’Appaltatore medesimo deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l’Appaltatore, qualora l’inadempimento permanga, la Stazione Appaltante risolve il Contratto, fermo restando il pagamento delle penali.
4. In caso di risoluzione del Contratto l’Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative alle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto.
5. Il RUP nel comunicare all’Appaltatore la determinazione di risoluzione del Contratto, dispone, con preavviso di 20 (venti) giorni, che il Direttore dei lavori curi la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l’inventario degli eventuali materiali e la relativa presa in consegna.
6. L’Organo di Collaudo procede a redigere il Verbale di accertamento tecnico e contabile di cui al Codice. Con apposito verbale è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del Contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nel Capitolato e negli altri Documenti di Gara nonché nelle eventuali perizie di variante; nel medesimo verbale è altresì accertata la presenza di eventuali prestazioni, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel Capitolato e negli altri documenti di Gara, né nelle eventuali perizie di variante.
7. Nei casi di cui ai precedenti commi 2 e 3, in sede di liquidazione finale delle prestazioni riferita all’Appalto risolto, l’onere da porre a carico dell’Appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i Lavori, ove la Stazione Appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall’art. 110, comma 1, del Codice.
8. Nei casi di risoluzione del Contratto dichiarata dalla Stazione Appaltante, l’Appaltatore deve provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa Stazione Appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la Stazione Appaltante provvede d’ufficio addebitando all’Appaltatore i relativi oneri e spese.
Art. 24 (Clausole risolutive espresse)
1. Il presente Contratto si risolverà immediatamente di diritto, nelle forme e secondo le
modalità previste dall’art. 1456 c.c., nei seguenti casi:
a) cessazione dell’attività di impresa in capo all’Appaltatore;
b) mancata tempestiva comunicazione, da parte dell’Appaltatore verso l’Istituto, di eventi che possano comportare in astratto, o comportino in concreto, la perdita della capacità generale a contrattare con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’art. 80 del Codice e delle altre norme che disciplinano tale capacità generale;
c) perdita, in capo all’Appaltatore, dei requisiti di capacità generale a stipulare con la Pubblica Amministrazione, anche temporanea, ai sensi dell’art. 80 del Codice e delle altre norme che stabiliscono forme di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
d) violazione del requisito di correntezza e regolarità contributiva, fiscale e retributiva da
parte dell’Appaltatore;
e) violazione delle norme in tema di sicurezza del lavoro;
f) gravi e ripetute violazioni delle prescrizioni contenute nei piani di sicurezza di cui all’art. 105, comma 17, del Codice, previa formale costituzione in mora dell’Appaltatore;
g) qualora, ai sensi del precedente art. 9, l’Appaltatore non si presenti alla data stabilita
per la redazione del verbale di Consegna dei Lavori;
h) violazione dell’obbligo di segretezza su tutti i dati, le informazioni e le notizie comunque acquisite dall’Appaltatore nel corso o in occasione dell’esecuzione contrattuale;
i) violazione degli obblighi di condotta derivanti dal “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, di cui al d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, e dal «Codice di comportamento dei dipendenti dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, ai sensi dell’art. 54, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»;
j) cessione parziale o totale del Contratto da parte dell’Appaltatore;
k) affidamenti di subappalti non preventivamente autorizzati dall’Istituto;
l) esito negativo della verifica di conformità definitiva;
m) applicazione di penali, da parte della Stazione Appaltante, per ammontare superiore al 10% dell'importo contrattuale, IVA esclusa, nel corso della durata del Contratto;
n) mancata cessazione dell’inadempimento e/o mancato ripristino della regolarità dei Lavori entro il termine di 15 (quindici) giorni solari dalla contestazione intimata dall’Istituto;
o) accertamento in corso d’opera, da parte del RUP, che le prestazioni oggetto del Contratto non sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell’impresa ausiliaria che l’Appaltatore utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento;
p) violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui agli artt. 21 e 22 del presente Contratto.
2. Al verificarsi di una delle cause di risoluzione sopraelencate, l’Istituto comunicherà all’Appaltatore la propria volontà di avvalersi della risoluzione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c.
3. In tutti i casi di risoluzione del presente Contratto, imputabili all’Appaltatore, l’Istituto procederà ad incamerare la cauzione prestata da quest’ultimo ai sensi dell’art. 103 del Codice. Ove non fosse possibile l’escussione della cauzione, l’Istituto applicherà, in danno dell’Appaltatore, una penale di importo pari alla cauzione predetta. Resta salvo il diritto al risarcimento dei danni eventualmente subiti dall’Istituto.
4. Il presente Xxxxxxxxx si risolverà, altresì, nel caso in cui venga stipulata una convenzione Consip avente ad oggetto Lavori comparabili con quelle oggetto di affidamento, ai sensi dell’art. 1, comma 3, del D.L n. 95/2012, convertito nella legge n. 135/2012.
5. Nel caso di risoluzione, l’Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto.
Art. 25 (Procedure di affidamento in caso di fallimento dell’Appaltatore o risoluzione del Contratto)
1. Fatto salvo quanto previsto ai commi 3 e ss. dell’art. 110, del Codice, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di risoluzione del Contratto ai sensi dell’art. 108 del Codice, ovvero di recesso dal Contratto ai sensi dell’art. 88, comma 4-ter, del D.Lgs. n. 159/11, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del Contratto, l’Istituto provvederà ad interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del completamento delle prestazioni.
2. L’affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall’originario Appaltatore in sede in offerta.
Art. 26 (Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari)
1. L’Appaltatore si impegna alla stretta osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 (“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”) e del D.L. n. 187 del 12 novembre 2010 (“Misure urgenti in materia di sicurezza”), convertito con modificazioni della legge n. 217 del 17 dicembre 2010, e successive modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, sia nei rapporti verso l’Istituto che nei rapporti con la Filiera delle imprese.
2. In particolare, l’Appaltatore si obbliga:
a) ad utilizzare, ai fini dei pagamenti intervenuti nell’ambito del presente Appalto, sia attivi da parte dell’Istituto che passivi verso la Filiera delle Imprese, il conto corrente indicato all’art. 7;
b) a registrare tutti i movimenti finanziari relativi al presente Appalto, verso o da i suddetti soggetti, sul conto corrente dedicato sopra menzionato;
c) ad utilizzare, ai fini dei movimenti finanziari di cui sopra, lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
d) ad utilizzare i suddetti conti correnti dedicati anche per i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché per quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, per l’intero importo dovuto e anche se questo non sia riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui all’art. 3, comma 1, della legge n. 136/2010;
e) ad inserire o a procurare che sia inserito, nell’ambito delle disposizioni di pagamento relative al presente Appalto, il codice identificativo di Gara (CIG) attribuito alla presente procedura;
f) a comunicare all’Istituto ogni modifica relativa ai dati trasmessi inerenti al conto corrente dedicato e/o le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto entro il termine di 7 (sette) giorni dal verificarsi della suddetta modifica;
g) ad osservare tutte le disposizioni sopravvenute in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, di carattere innovativo, modificativo, integrativo o attuativo della legge 136/10, e ad acconsentire alle modifiche contrattuali che si rendessero eventualmente necessarie o semplicemente opportune a fini di adeguamento.
3. Per quanto concerne il presente Appalto, potranno essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale:
a) i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, fermo restando l’obbligo di documentazione della spesa;
b) le spese giornaliere relative al presente Contratto di importo inferiore o uguale a € 1.500,00 (euro millecinquecento/00), fermi restando il divieto di impiego del contante e l’obbligo di documentazione della spesa;
c) gli altri pagamenti per i quali sia prevista per disposizione di legge un’esenzione dalla
normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.
4. Ove per il pagamento di spese estranee a commesse pubbliche fosse necessario il ricorso a somme provenienti dai conti correnti dedicati di cui sopra, questi ultimi potranno essere successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o postale, ovvero mediante altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
5. Nel caso di cessione dei crediti derivanti dal presente Appalto, ai sensi dell’art. 106, comma 13, del Codice, nel relativo contratto dovranno essere previsti a carico del cessionario i seguenti obblighi:
a) indicare il CIG della procedura ed anticipare i pagamenti all’Appaltatore mediante bonifico
bancario o postale sul conto corrente dedicato;
b) osservare gli obblighi di tracciabilità in ordine ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, utilizzando un conto corrente dedicato.
Art. 27 (Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari nei contratti collegati al presente Appalto e in quelli della Filiera)
1. In caso di sottoscrizione di contratti o atti comunque denominati con la Filiera delle imprese,
l’Appaltatore:
a) è obbligato ad inserire nei predetti contratti o atti gli impegni reciproci ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 136/10, come declinati al 2 comma dell’articolo precedente, opportunamente adeguati in punto di denominazione delle parti in ragione della posizione in Filiera;
b) qualora abbia notizia dell’inadempimento di operatori della Filiera delle imprese rispetto agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’articolo precedente ed all’art. 3 della legge 136/10, sarà obbligato a darne immediata comunicazione all’Istituto e alla Prefettura- Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente;
c) è obbligato ad inserire nei predetti contratti o atti gli impegni di cui alle precedenti lett.
a) e b), opportunamente adeguati in punto di denominazione delle parti in ragione della posizione in Filiera, affinché tali impegni si estendano lungo tutta la Filiera stessa.
Art. 28 (Lavoro e sicurezza)
1. L’Appaltatore dichiara e garantisce che osserva ed osserverà per l’intera durata del Contratto, tutte le prescrizioni normative e contrattuali in materia di retribuzione, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni, infortuni, nonché in tema di adempimenti, prestazioni ed obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro del proprio personale, secondo la normativa e i contratti di categoria in vigore, sia nazionali che di zona, stipulati tra le parti sociali comparativamente più rappresentative, e successive modifiche e integrazioni.
2. L’Appaltatore dichiara e garantisce che, nell’ambito della propria organizzazione e nella gestione a proprio rischio delle prestazioni oggetto del presente Contratto, si atterrà a tutte le prescrizioni vigenti in materia di sicurezza del lavoro, con particolare riferimento agli obblighi posti a suo carico ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 81/2008 e sue eventuali modifiche o integrazioni.
3. L’Appaltatore si obbliga verso l’Istituto a far osservare la normativa in tema di lavoro, previdenza, assicurazioni, infortuni e sicurezza, di cui sopra, a tutti i propri eventuali subappaltatori.
4. L’Istituto, in caso di violazione da parte dell’Appaltatore o del suo subappaltatore degli obblighi in materia di lavoro, previdenza e sicurezza, accertata da parte delle autorità, sospenderà ogni pagamento fino a che le predette autorità non abbiano dichiarato che l’Appaltatore si è posto in regola. Resta, pertanto, inteso che l’Appaltatore non potrà vantare alcun diritto per i mancati pagamenti in questione.
5. Analogamente, nel caso in cui venga accertato che l’Appaltatore non sia in regola rispetto ai versamenti contributivi, l’Istituto sospenderà ogni pagamento sino alla regolarizzazione del debito contributivo dell’Appaltatore.
6. In caso di mancata regolarizzazione, l’Istituto tratterà definitivamente le somme
corrispondenti ai contributi omessi e relativi accessori, definitivamente accertati.
7. L’Appaltatore, prima dell’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto, è obbligato a indicare in apposito documento gli eventuali rischi specifici (o gli aggravamenti di quelli esistenti) che siano connessi all’esecuzione delle prestazioni.
8. Ai sensi dell’art. 105, comma 9, del Codice prima dell’avvio dell’esecuzione, l’Appaltatore dovrà trasmettere all’Istituto la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia dell’eventuale piano di sicurezza di cui al comma 17 del medesimo articolo, relativa sia ad esso Appaltatore che ai propri eventuali subappaltatori.
9. Ai sensi dell’art. 31, comma 4, del D.L. 69/13, convertito in legge n. 90/2013, l’Istituto verificherà la regolarità contributiva dell’Appaltatore, mediante acquisizione d’ufficio del D.U.R.C., nei seguenti casi:
▪ per il pagamento degli stati avanzamento dei lavori;
▪ per il certificato di verifica di collaudo;
▪ per il pagamento del saldo finale.
10. Qualora tra la stipula del presente Contratto e il primo stato di avanzamento o accertamento delle prestazioni effettuate, ovvero tra due successivi stadi di avanzamento o accertamenti delle prestazioni effettuate, intercorra un periodo superiore a 120 (centoventi) giorni, l’Istituto acquisisce un D.U.R.C. relativo all’Appaltatore e ai subappaltatori entro i trenta
(30) giorni successivi alla scadenza dei predetti 120 (centoventi), fatta eccezione per il pagamento del saldo finale per il quale è in ogni caso necessaria l’acquisizione di un nuovo D.U.R.C..
11. Per il caso di pendenze contributive verso l’INPS e di mancata regolarizzazione delle medesime, l’Istituto potrà trattenere definitivamente le somme relative a debiti contributivi, e relativi accessori, definitivamente accertati, rivalendosi in compensazione sulle somme da corrispondersi all’Appaltatore, alla stregua di quanto disposto dal successivo art. 29.
12. L’Appaltatore si impegna a garantire e tenere manlevato e indenne l’Istituto da ogni controversia o vertenza che dovesse insorgere con i dipendenti propri e con quelli del subappaltatore, e da eventuali sanzioni irrogate all’Istituto ai sensi dell’art. 36 della legge
n. 300/70, provvedendo al puntuale pagamento di quanto ad esso dovuto e garantendo, pertanto, l'osservanza delle disposizioni di legge vigenti nei rapporti con i dipendenti di cui sopra.
13. Nel caso in cui dipendenti dell’Appaltatore o del subappaltatore, ai sensi delle disposizioni di legge, agissero direttamente nei confronti dell’Istituto per inadempimenti imputabili all’Appaltatore e/o al suo subappaltatore, in ordine alla normativa in tema di lavoro, previdenza o sicurezza, l’Appaltatore sarà obbligato a costituirsi nel giudizio instaurato dai lavoratori quale garante dell’Istituto, e a richiedere l’estromissione dell’Istituto stesso, ai
sensi degli artt. 108 e 109 c.p.c., provvedendo a depositare le somme eventualmente
richieste dall’autorità giudiziaria ai fini dell’emissione del provvedimento di estromissione.
14. In tutte le ipotesi sopra previste, saranno integralmente a carico dell’Appaltatore le spese legali affrontate dall’Istituto per resistere nei relativi giudizi, comprensive di diritti, onorari, spese vive e generali, oltre I.V.A. e C.P.A..
Art. 29 (Intervento sostitutivo della Stazione Appaltante in caso di inadempienze contributive e retributive dell’Appaltatore o del subappaltatore)
1. In caso di inadempienza contributiva risultante dal D.U.R.C. relativo a personale dipendente dell’Appaltatore o del subappaltatore, impiegato nell’esecuzione del Contratto, la Stazione Appaltante trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.
2. In ogni caso, sull’importo netto progressivo delle prestazioni, è operata una ritenuta dello 0,50% (zerovirgolacinquanta per cento); le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione da parte della Stazione Appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del D.U.R.C..
3. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al precedente comma 1, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l’Appaltatore, a provvedervi entro i successivi 15 (quindici) giorni.
4. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Stazione Appaltante paga, anche in corso d’opera, direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’Appaltatore del Contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente, nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi del precedente art. 20.
Art. 30 (Responsabili delle Parti e comunicazioni relative al Contratto)
1. Quali soggetti Responsabili dell’esecuzione del Contratto sono individuati:
▪ il Dott. […], in forza a questo Istituto in qualità di RUP;
▪ il Dott. […], in forza a questo Istituto in qualità di Direttore dei Lavori;
▪ e il Dott. […], in qualità di Referente Unico per l’Appaltatore.
2. Qualsiasi comunicazione relativa al Contratto sarà effettuata per iscritto a mezzo PEC o spedita a mezzo lettera raccomandata A.R., ovvero inviata a mezzo e-mail ai seguenti indirizzi:
per l’Appaltatore
[…]
Via […], n. […], CAP […], Citta[…] Alla c.a. del Dott. […], Fax […]
e-mail […] PEC […]
per l’Istituto
INPS – Istituto Nazionale Previdenza Sociale Via […], n. […], CAP […], Citta[…]
Alla c.a. del Dott. […], Fax […]
e-mail […]@xxxx.xx PEC […]
3. Le comunicazioni di carattere ufficiale potranno essere effettuate solo mediante raccomandata A.R. o attraverso PEC. Le comunicazioni spedite a mezzo raccomandata A.R. avranno effetto dal loro ricevimento; quelle mediante PEC al momento della loro ricezione, attestata dagli strumenti elettronici.
4. Sarà facoltà di ciascuna Parte modificare in qualunque momento i Responsabili e i recapiti
di cui sopra, mediante comunicazione effettuata all’altra Parte.
Art. 31 (Spese)
1. Sono a totale ed esclusivo carico dell’Appaltatore le spese per la stipulazione del presente Contratto ed ogni relativo onere fiscale correlato, ivi comprese le spese di bollo e di copie ed escluse soltanto le tasse e imposte, a carico dell’Istituto nelle percentuali di legge.
Art. 32 (Foro competente)
1. Per qualunque controversia inerente alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente Contratto, sarà esclusivamente competente il Foro di Roma, con esclusione di qualunque altro Foro eventualmente concorrente.
Art. 33 (Trattamento dei dati personali e riservatezza delle informazioni)
1. Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 679/2016, («Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e Del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE - regolamento generale sulla protezione dei dati») (GDPR), in relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini della gara e dell’esecuzione dei Lavori, si precisa che:
a) Titolare del trattamento è l’Istituto Nazionale Previdenza Sociale – INPS. Persona autorizzata al trattamento dei dati personali sotto l’autorità diretta del titolare è […] in qualità di RUP;
b) Responsabile della Protezione dei dati è il dott. […], contattabile all’indirizzo indicato alla successiva lett. h), punto 1;
c) il trattamento dei dati avviene ai soli fini dello svolgimento della procedura e per i procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, fermo il rispetto del segreto aziendale e industriale ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del D.Lgs.50/2016;
d) il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni, o del complesso di operazioni, di cui all’art. 4, paragrafo 1, n. 2 del Regolamento (UE) n. 679/2016, con o senza l’ausilio di strumenti elettronici o automatizzati, e comunque mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, con logiche strettamente correlate alle finalità per le quali i dati sono raccolti;
e) i dati personali conferiti, compresi quelli previsti dagli articoli 9 e 10 del Regolamento (UE) n. 679/2016, il cui trattamento è autorizzato, sono gestiti in misura non eccedente e comunque pertinente ai fini dell’attività sopra indicata;
f) il trattamento dei dati personali viene svolto da dipendenti dell’Istituto, opportunamente autorizzati e istruiti, che operano sotto la sua autorità diretta; solo eccezionalmente, i dati potranno essere conosciuti e trattati anche da altri soggetti, che forniscono specifici servizi o svolgono attività strumentali per conto dell’INPS e operano in qualità di Persone autorizzate o Responsabili del trattamento, a tal fine designati dall’Istituto, nel rispetto e con le garanzie a tale scopo indicate dal Regolamento UE. I dati possono essere comunicati ai soggetti verso i quali la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento, o a soggetti verso i quali la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso;
g) i dati non verranno diffusi, salvo quelli per i quali la pubblicazione sia obbligatoria per legge;
h) l’interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i seguenti diritti:
1. ha il diritto di chiedere, nelle forme previste dall’ordinamento, la rettifica dei dati personali inesatti e l’integrazione di quelli incompleti; nei casi indicati dal Regolamento UE, fatta salva la speciale disciplina prevista per alcuni trattamenti, può altresì chiedere la cancellazione dei dati, decorsi i previsti termini di conservazione, o la limitazione del trattamento; l’opposizione al trattamento, per motivi connessi alla loro situazione particolare, è consentita salvo che sussistano motivi legittimi per la prosecuzione del trattamento. L'apposita istanza all'INPS è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati presso l’INPS (INPS - Responsabile della Protezione dei dati personali, Xxx Xxxx xx Xxxxxx, x. 00, 00000, Xxxx (XX); posta elettronica certificata: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxx@xxxxxxxxx.xxxx.xxx.xx.);
2. ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (Autorità di controllo nazionale), come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento UE) qualora ritenga che il trattamento dei dati personali sia effettuato dall’INPS in violazione di quanto previsto dal Regolamento UE;
3. qualora il trattamento sia basato sull'articolo 6, paragrafo 1, lett. a) del Regolamento UE 679/2016, oppure sull'articolo 9, paragrafo 2, lett. a), del Regolamento UE 679/2016, può revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
i) i dati conferiti saranno conservati per un periodo pari a quello indicato nel vigente Massimario di Conservazione e di Scarto adottato dall’Istituto e reperibile sul sito istituzionale.
2. L’Appaltatore è consapevole che l’esecuzione dei lavori, servizi e forniture, potrebbe comportare la conoscenza di dati e informazioni sensibili e/o riservate di titolarità dell’Istituto o dell’utenza pubblica che fruisce dei servizi della medesima. L’Appaltatore si impegna, dunque, a mantenere il massimo riserbo e segreto sui dati e le informazioni di cui dovesse venire a conoscenza per effetto o semplicemente in occasione dell’esecuzione del proprio incarico, a non divulgarli in qualsiasi modo o forma, e a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari per l’esecuzione del Contratto.
3. L’Appaltatore si obbliga a rispettare le disposizioni del Regolamento (UE) n. 679/2016, del D.Lgs. 196/03, così come modificato ed integrato ai sensi del D.Lgs.101/2018 e dei successivi provvedimenti regolamentari ed attuativi, e ad adottare tutte le misure di salvaguardia prescritte e ad introdurre quelle altre che il Garante dovesse disporre. Altresì, si impegna a rispettare nel tempo tutta la normativa emessa dall’Istituto, anche laddove risulti maggiormente restrittiva e vincolante rispetto a quella prevista dalla normativa vigente.
4. L’Appaltatore sarà responsabile per l’esatta osservanza di tali obblighi di riservatezza e
segreto da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori.
5. L’Appaltatore, per l’espletamento dei servizi previsti dal Contratto, è designato “Responsabile del trattamento” ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 del Regolamento UE. Con la sottoscrizione dell’Atto di designazione di cui all’allegato E del presente Contratto, l’Appaltatore dichiara espressamente di accettare la designazione e dichiara di conoscere gli obblighi che, per effetto di tale accettazione, assume in relazione a quanto prescritto dal Regolamento UE, dal Contratto e dalle prescrizioni del Garante per la protezione dei dati. L’Appaltatore si impegna a sostenere direttamente ogni e qualsiasi onere e spesa conseguente, anche a titolo di corrispettivo, rimborso, contributo o imposta, all’attività prestata dall’incaricato, dovendosi intendere che tali eventuali oneri, spese, corrispettivi, contributi, imposte e quant’altro sono integralmente compresi e coperti dal corrispettivo d’Appalto, e che l’Appaltatore è espressamente obbligato a manlevare sotto ogni profilo l’Istituto da eventuali pretese e azioni dell’incaricato.
6. Fatta salva ogni responsabilità in capo al predetto, sarà facoltà dell’Appaltatore provvedere alla sua sostituzione in corso di esecuzione del Contratto, mediante una nuova e formale designazione con l’utilizzo dello schema allegato.
Art. 34 (Varie)
1. Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana.
2. Il presente Contratto ed i suoi allegati costituiscono l’integrale manifestazione di volontà negoziale delle Parti. L’eventuale invalidità o inefficacia di una delle clausole del presente Contratto sarà confinata alla sola clausola invalida o inefficace, e non comporterà l’invalidità o l’inefficacia del Contratto nella sua interezza.
3. Eventuali omissioni o ritardi delle Parti nel pretendere l’adempimento di una prestazione cui abbiano diritto non costituiranno rinuncia al diritto a conseguire la prestazione stessa.
4. Ogni modifica successiva del Contratto dovrà essere stabilita per iscritto.
5. Per tutto quanto qui non espressamente previsto, si rimanda alle previsioni della Lettera di Invito, del Capitolato, delle Condizioni Generali di Contratto Consip, alle disposizioni normative in tema di appalti pubblici, alle previsioni del codice civile ed alla normativa comunque applicabile in materia.
6. Le eventuali modifiche alla normativa in sede di esecuzione dei contratti pubblici, aventi carattere sopravvenuto rispetto alla stipula del presente Contratto, non modificheranno la disciplina contrattuale qui contenuta, salvi i casi di espressa retroattività di tali nuove sopravvenienze.
Letto, confermato e sottoscritto.
[Luogo e data]
L’Appaltatore L’Istituto
Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 del codice civile, l’Appaltatore dichiara di avere preso visione e di accettare espressamente le disposizioni contenute nei seguenti articoli del Contratto: Art. 1 (Definizioni), Art. 2 (Valore giuridico delle premesse e degli allegati), Art. 3 (Oggetto e durata del Contratto), Art. 4 (Modalità generali di esecuzione dei Lavori; Art. 5 (Governance dell’esecuzione contrattuale), Art. 6 (Obblighi dell’Appaltatore), Art. 7 (Corrispettivi e modalità di pagamento), [eventuale] Art. 7-bis (Revisione del corrispettivo), Art. 8 (Responsabilità dell’Appaltatore e garanzie), Art. 9 (Consegna dei Lavori), Art. 10 (Sospensione dell’esecuzione del Contratto), Art. 11 (Contestazioni tra Istituto e Appaltatore), Art. 12 (Contabilità dei Lavori), Art. 13 (Riserve dell’Appaltatore), Art. 14 (Stati di Avanzamento Lavori), Art. 15 (Certificato di ultimazione dei Lavori), Art. 16 (Conto Finale dei Lavori e reclami dell’Appaltatore), Art. 17 (Modifica del Contratto durante il periodo di efficacia), Art. 18 (Attività di collaudo), Art. 19 (Penali), Art. 20 (Divieto di cessione del Contratto e subappalto), Art. 21 (Recesso), Art. 22 (Normativa in tema di contratti pubblici e verifiche sui requisiti), Art. 23 (Risoluzione del Contratto), Art. 24 (Clausole risolutive espresse), Art. 25 (Procedure di affidamento in caso di fallimento dell’Appaltatore o risoluzione del Contratto), Art. 26 (Obblighi
di tracciabilità dei flussi finanziari), Art. 27 (Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari nei contratti collegati al presente Appalto e in quelli della Filiera), Art. 28 (Lavoro e sicurezza), Art.
29 (Intervento sostitutivo della Stazione Appaltante in caso di inadempienze contributive e retributive dell’Appaltatore o del subappaltatore), Art. 30 (Responsabili delle Parti e comunicazioni relative al Contratto), Art. 31 (Spese), Art. 32 (Foro competente), Art. 33 (Trattamento dei dati personali e riservatezza delle informazioni), Art. 34 (Varie).
[Luogo e data]
L’appaltatore