VERBALE DI ACCORDO PER IL RINNOVO DEL CCNL DEGLI STUDI PROFESSIONALI – TESTO UNICO DEL 3 MAGGIO 2006
VERBALE DI ACCORDO PER IL RINNOVO DEL CCNL DEGLI STUDI PROFESSIONALI – TESTO UNICO DEL 3 MAGGIO 2006
Il giorno 29 del mese di luglio 2008 in Roma Viale Pasteur 65 presso la sede delle strutture bilaterali Cadiprof – Fondoprofessioni – Previprof, vista l’ipotesi di Verbale di accordo stipulata il giorno 11 luglio 2008,
TRA
La CONFPROFESSIONI (Confederazione Sindacale Italiana Libere Professioni) Rappresentata da: Xxxxxxx Xxxxxx (Presidente), Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxx e Xxxxxxxx Xxxxx.
La CONFEDERTECNICA (Confederazione Sindacale Italiana delle Professioni Tecniche) Rappresentata da: Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx (Presidente) e Xxxxxx Xxxxx
La CIPA (Confederazione Italiana dei Professionisti ed Artisti)
Rappresentata da: Xxxxxx Xxxxxxxxx (Presidente), Xxxxxxx Xxxxxxx e Xxxxxxxx Xxxxxx E
La FILCAMS – CGIL (Federazione Italiana Lavoratori Commercio Turismo e Servizi) Rappresentata da: Xxxxx Xxxxxxxx (Segretario Generale), Xxxxx Xxxxxxx e Artemigia Ioli
La FISASCAT – CISL (Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali Affini e del Turismo)
Rappresentata da: Xxxxxxxxxx Xxxxxxx (Segretario Generale), Xxxxx Xxxxxxxx e Xxxxx Xxxxxxxxx
La UILTuCS – UIL (Unione Italiana Lavoratori Commercio Turismo e Servizi) Rappresentata da: Xxxxxxxx Xxxx (Segretario Generale), Xxxxxxx Xxxxxx e Xxxxxxxx Xxxxxxx
VISTI
I CCNL STIPULATI CON CONSILP – CONFPROFESSIONI NELLE DATE DEL 10
dicembre 1978 – 12 maggio 1983 – 25 luglio 1988 – 10 dicembre 1992 – 19 dicembre 1996
IL TESTO UNICO CONTRATTUALE stipulato congiuntamente con Confedertecnica e Cipa in data 3 maggio 2006
I VERBALI DI ACCORDO SOTTOSCRITTI IN DATA 24 ottobre 2001 - 9 luglio 2003 - 28
luglio 2004
I PROTOCOLLI (Sulla Formazione Continua nel Settore degli Studi Professionali ed Aziende collegate) stipulato in data 21 ottobre 2005 – (Sulla costituzione del Fondo di previdenza complementare “Previprof”) stipulato il 20/12/2006 e la sua successiva integrazione con il Verbale del 6/2/2007
VISTI
I CCNL STIPULATI CON CONFEDERTECNICA NELLE DATE DEL 19 luglio 1993 – 14
maggio 1996
IL TESTO UNICO CONTRATTUALE stipulato congiuntamente con Confprofessioni e Cipa in data 3 maggio 2006
I VERBALI DI ACCORDO SOTTOSCRITTI IN DATA 24 ottobre 2001 – 9 luglio 2003 – 28
luglio 2004
I PROTOCOLLI (Sulla formazione Continua nel Settore degli Studi Professionali ed Aziende collegate) stipulato in data 21ottobre 2005 – (Sulla costituzione del Fondo di previdenza complementare “Previprof”) stipulato il 20/12/2006 e la sua successiva integrazione con il Verbale del 6/2/2007
VISTI
I CCNL STIPULATI CON CIPA NELLE DATE DEL 13 ottobre 1953 – 31 luglio 1968 – 20
dicembre 1978 – 8 marzo 1983 – 21 giugno 1983 – 21 gennaio 1988 – 10 dicembre 1992 – 19
dicembre 1996
IL TESTO UNICO CONTRATTUALE stipulato congiuntamente con Confprofessioni e Confedertecnica in data 3 maggio 2006
I VERBALI DI ACCORDO SOTTOSCRITTI IN DATA 24 ottobre 2001 – 9 luglio 2003 – 28
luglio 2004
I PROTOCOLLI (Sulla Formazione Continua nel Settore degli Studi Professionali ed Aziende collegate)
stipulato in data 21 ottobre 2005 – (sulla costituzione del Fondo di Previdenza complementare “Previprof”) stipulato il 20/12/2006 e la sua successiva integrazione con il Verbale del 6/2/2007
VISTO
L’Accordo Nazionale di II° Livello per i dipendenti da Studi Odontoiatrici aderenti ad ANDI e AIO
Stipulato in data 12 dicembre 1997 e successive modifiche intervenute con il protocollo relativo alla sicurezza degli ambienti di lavoro siglato tra le parti.
VISTO
I PROTOCOLLI AGGIUNTIVI AL CCNL STUDI PROFESSIONALI “TESTO UNICO” 3
maggio 2006 stipulati da A.N.C.O.T – I.N.T. - A.N.C-.I.T. in data 30 maggio 2006 e da FederAnisap in data 28 gennaio 2008
VISTO
LA DICHIARAZIONE DI PRESA D’ATTO DEL MINISTERO DEL LAVORO circa la positiva
conclusione delle trattative per il rinnovo del CCNL stipulato in data 3 maggio 2006, così come riportata nello specifico VERBALE del 6 settembre 2006 sottoscritto dalle parti in Sede di Ministero del Lavoro.
SI E’ STIPULATO
Il presente accordo per il rinnovo del Testo Unico Contrattuale che assume veste di CCNL da valere per i dipendenti degli Studi e delle Attività Professionali così come riportati nella sua Sfera di Applicazione, avrà decorrenza e durata dal 1 maggio 2008 al 30 settembre 2010
La premessa dell’attuale CCNL è sostituita dalla seguente:
PREMESSA GENERALE
Le parti, in coerenza con le indicazioni e gli obbiettivi contenuti in premessa al Verbale di Accordo sottoscritto in sede di Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 9 luglio 2003, hanno definito il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, che nell’assumere come proprio il riferimento sia di quanto convenuto tra le Parti Sociali ed il Governo Italiano di cui al “Protocollo del 23 luglio 1993” che di quanto contenuto nelle Direttive U.E. in tema di sviluppo del dialogo sociale, ne realizza per quanto di competenza del Contratto Nazionale di Lavoro, le finalità e gli indirizzi in materia di relazioni sindacali.
Nell’ambito di tale competenza, le parti hanno concordato di operare nello spirito di quanto dichiarato con il Verbale di Incontro redatto e sottoscritto in Sede CNEL il 26 luglio 1999 e conseguentemente sull’opportunità di definire un modello di struttura contrattuale idoneo sia a gestire gli effetti derivanti dal processo di riforma del Settore che a disciplinare, attraverso il Sistema di Relazioni Sindacali, le materie riconducibili alla sfera dei valori generali e quelle che attengono alle specificità delle diverse Attività Professionali.
Nel contesto del modello di struttura contrattuale, con l’intento di migliorare le Relazioni Sindacali, le parti hanno convenuto di dare pratica attuazione al completamento del sistema bilaterale nonché al rafforzamento degli strumenti paritetici/bilaterali già operativi e finalizzati a fornire servizi sul versante delle politiche sociali, su quelle della formazione, con l’obbiettivo di contribuire sia allo sviluppo delle professionalità che alla stabilità di impiego degli addetti al Settore.
A tal fine le parti concordano di regolare l’assetto della contrattazione collettiva secondo gli orientamenti e gli indirizzi allo stato presenti nel dibattito più generale sulla riforma della struttura della contrattazione e secondo i termini e le procedure specificatamente indicati dal presente “ Testo Contrattuale Unitario “ da valere per tutti gli addetti del settore delle Attività Professionali operanti negli studi e nelle società di servizi strumentali e/o funzionali ad essi collegati, impegnandosi altresì ad intervenire a tutti i livelli affinché le relazioni sindacali si sviluppino secondo le regole fissate.
Al riguardo, preso atto della “Dichiarazione Congiunta dei Partner Sociali per il Forum del
15 Giugno 2000” e considerate le conseguenti attività che a livello comunitario ne deriveranno, le parti concordano sull’esigenza di partecipare attivamente allo sviluppo del dialogo sociale, affinché vengano analizzati ed approfonditi i percorsi di armonizzazione delle normative legislative e della contrattazione collettiva in tema di rapporto di lavoro negli Stati membri.
Le parti, inoltre, presa visione dei rapporti della Commissione Europea sull’occupazione, concordano sulla proposta del Ministero del Welfare circa la costituzione in tale sede di un tavolo tecnico sulle attività professionali (Ministero – Parti Sociali) dove elaborare interventi congiunti nei confronti degli organi governativi ai vari livelli interessati, al fine di realizzare un quadro di riferimento istituzionale funzionale all’esame delle specifiche tematiche del Settore ed in particolare per porre in essere le condizioni del suo sviluppo, anche attraverso normative omogenee rispetto agli altri settori.
Con la presente “ Premessa “ le parti hanno inteso evidenziare sia la volontà comune di consolidare i risultati raggiunti nell’arco di una decennale esperienza di pratica attuazione del metodo concertativo che di migliorare il sistema delle relazioni sindacali anche attraverso il rafforzamento dei sopra richiamati strumenti paritetici/bilaterali, ai quali viene assegnato il compito di favorire corretti e proficui rapporti tra le parti e, quale valore prioritario, tesi a contribuire allo sviluppo e al ruolo del Settore sia sotto l’aspetto economico/produttivo, sia sotto l’aspetto occupazionale.
La sfera di applicazione del presente contratto è così modificata:
VALIDITA’ E SFERA DI APPLICAZIONE DEL CONTRATTO
Il presente Contratto Collettivo di Lavoro disciplina in maniera unitaria e per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro tra i Professionisti, anche in forma di studio associato e/o in forma societaria ove consentito dalla legge, nonché tra gli altri datori di lavoro che svolgono attività e servizi strumentali e/o funzionali agli stessi, e il relativo personale dipendente.
Il presente Contratto Collettivo di Lavoro disciplina inoltre, per quanto compatibile con le vigenti disposizioni di legge, i rapporti di lavoro e le prestazioni effettuate nei periodi di stage degli addetti al settore occupati con le diverse forme di impiego e con le diverse modalità formative, così come richiamate e regolamentate dallo stesso Contratto ai Titoli e agli Articoli di cui agli Istituti “Formazione Lavoro” e “Mercato del Lavoro “.
Il Contratto Collettivo di Lavoro si applica a tutte le attività Professionali, come sopra definite, appartenenti alle professioni di seguito elencate nelle specifiche “ Aree “:
A) Area professionale Economico – Amministrativa
Consulenti del Lavoro, Dottori Commercialisti, Ragionieri Commercialisti, Esperti Contabili e Revisori Contabili.
Altre professioni di valore equivalente ed omogenee all’area professionale non espressamente comprese nella predetta elencazione.
B) Area Professionale Giuridica
Avvocati, Notai.
Altre professioni di valore equivalente ed omogenee all’area professionale non espressamente comprese nella predetta elencazione.
C) Area professionale Tecnica
Ingegneri, Architetti, Geometri, Periti Industriali, Geologi, Agronomi e Forestali, Periti agrari.
Altre professioni di valore equivalente ed omogenee all’area professionale non espressamente comprese nella predetta elencazione.
D) Area professionale Medico – Sanitaria e Odontoiatrica
Medici, Medici Specialisti, Medici Dentisti, Odontoiatri, Medici Veterinari e Psicologici;
Operatori Sanitari, abilitati all’esercizio autonomo della professione di cui alla specifica Decretazione Ministeriale, ad esclusione dei Laboratori Odontotecnici
Altre professioni di valore equivalente ed omogenee all’area professionale non espressamente comprese nella predetta elencazione.
Le parti si danno atto che il presente Contratto, per tutto il periodo della sua validità, deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per i lavoratori è globalmente migliorativo e, pertanto, sostituisce le norme di tutti i precedenti Contratti Collettivi sottoscritti dalle stesse parti stipulanti il presente “ Testo Contrattuale Unitario “.
Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla legge e dalla contrattazione integrativa e/o di secondo livello realizzata nel settore.
Al sistema contrattuale così disciplinato corrisponde l’impegno delle parti di rispettare la sfera di applicazione e far rispettare ai propri iscritti, per il periodo di loro validità, il contratto generale e le norme stipulate in base ai criteri da esso previsti.
Per quanto non previsto dal presente contratto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.
Articolo 7
FINANZIAMENTO DELL’ENTE BILATERALE NAZIONALE DI SETTORE
Al fine di assicurare operatività all’Ente Bilaterale Nazionale di Settore ed agli Enti Bilaterali Regionali di Settore, ove costituiti con gli scopi e le modalità tassativamente previsti alla lettera O) del precedente articolo 5, la quota contrattuale di servizio per il relativo finanziamento è fissata nella misura globale di 4 Euro mensili per 12 mensilità, di cui 2 Euro a carico dei datori di lavoro e
2 Euro a carico dei lavoratori.
Il versamento è dovuto per tutte le tipologie di lavoratori subordinati ed avrà decorrenza dal mese di gennaio 2009, mentre l’effettiva costituzione dell’Ente dovrà essere effettuata con atto notarile entro il mese di ottobre 2008.
Per i lavoratori assunti a tempo parziale i versamenti di cui sopra saranno comunque dovuti in misura intera.
In caso di un dipendente con più rapporti part-time, nell’ambito di applicazione del presente CCNL, sarà dovuta una sola iscrizione all’Ente con le modalità individuate dal regolamento dell’Ente stesso.
Il venti per cento del gettito globale è destinato direttamente al finanziamento dell’Ente Bilaterale Nazionale di Settore.
In tale quota è compreso il finanziamento della Commissione Paritetica Nazionale e quello del Gruppo per le Pari Opportunità. Verranno inoltre definite le modalità di ripartizione e di verifica dell’utilizzo delle somme a questi titoli versate.
Il restante ottanta per cento verrà ripartito – in ragione della provenienza del gettito – tra gli Enti Bilaterali Regionali di Settore quando costituiti, con gli scopi e le modalità sopra richiamate, ivi compreso il finanziamento di quanto previsto agli artt. 9, 10, 11 del presente ccnl.
Inserire dopo l’art. 7 la seguente dichiarazione congiunta:
Dichiarazione congiunta
Allo scopo di facilitare le operazioni per la riscossione del sopra richiamato finanziamento e fermo restando che la quota di 2 (due) Euro a carico dei lavoratori dovrà risultare come trattenuta in busta paga con la dicitura EBP il versamento delle suddetta quota contrattuale globale (4 Euro mensili) sarà effettuata tramite il Mod. F 24 utilizzando lo stesso codice di X.X.XX.XXXX., ( ASSP ) la quale,
con specifico accordo, svolgerà funzione di esattore per conto di EBP, versandone la quota parte ad esso spettante.
Pertanto la somma complessiva da versare per ogni dipendente (tramite Mod. F 24), per le rispettive adesioni alla CADIPROF ed all’Ente Bilaterale, sarà pari a 17 Euro mensili per 12 mensilità, di cui 13 Euro a favore della X.X.XX.XXXX. e 4 Euro a favore dell’Ente Bilaterale Nazionale.
Modificare Articolo 12
FUNZIONAMENTO DELLE RELAZIONI SINDACALI - CONTRIBUTI FINALIZZATI - PROCEDURE
Con riferimento al modello/sistema di relazioni sindacali così come definito nella prima parte del CCNL ed allo scopo di monitorare e assicurare l’operatività ed efficienza di gestione alle proprie strutture sindacali ai vari livelli impegnate al servizio dei lavoratori e dei datori di lavoro, le parti concordano sulla opportunità che la tematica del presente articolo sia oggetto di specifici incontri da effettuarsi nel corso di vigenza del presente CCNL. Tali incontri, allo scopo di valutare l’andamento economico/organizzativo degli strumenti paritetici/bilaterali ed il grado di sinergia tra gli stessi raggiunto; nonché al fine di addivenire alla definizione di norme e procedure che assumano veste d’istituto contrattuale.
Modificare il Titolo IV e gli articoli 13 e 14 come segue:
TITOLO IV
ATTIVITA’ SINDACALE
Premessa
Valutato quanto in materia disciplinavano i precedenti CCNL stipulati dalle XX.XX. dei Lavoratori con Consilp-Confprofessioni, con Confedertecnica e con Cipa;
Valutato quanto, per la stessa materia, è attualmente disciplinato dalle specifiche normative di Xxxxx;
Constatato l’evolversi e la possibile conclusione del processo di riforma delle “Attività Intellettuali” e della conseguente riorganizzazione strutturale del “Settore”;
Considerato quanto convenuto tra le parti firmatarie il presente CCNL in tema di “Validità e Sfera di Applicazione Contrattuale”, in tema di “Relazioni Sindacali” e più in generale in tema di “Modello di Struttura Contrattuale”;
Constatato che il modello/struttura contrattuale ha prodotto anche una evoluzione informatica la cui gestione, da parte degli addetti al Settore, riscontra un significativo utilizzo/visitazione sia dei siti delle parti sociali che di quelli delle strutture paritetiche/bilaterali;
In coerenza con tutto quanto sopra, le parti hanno concordato di disciplinare tale materia con le norme contenute nei successivi articoli del presente Titolo, che così come definite traggono origine dalla volontà delle parti di stabilire nuove e più funzionali “Relazioni Sindacali”.
Articolo 13
PERMESSI PER ATTIVITA’ SINDACALE
Ai lavoratori del Settore, per l’esercizio delle attività sindacali, sono concessi premessi retribuiti per un massimo di 8 (otto) ore pro - capite annue.
Fermo restando quanto sopra stabilito, le parti concordano che per 6 (sei) ore le modalità del loro utilizzo saranno definite nel II° livello di contrattazione Regionale, per le rimanenti 2(due) ore queste saranno utilizzate per consentire la connessione con i siti delle parti sociali e/o con i siti delle strutture paritetiche/bilaterali , e/o per la consultazione del CCNL, con l’eventuale utilizzo delle attrezzature telematiche aziendali.
Tale diritto dovrà essere esercitato entro il 31 dicembre di ciascun anno e previa autorizzazione del datore di lavoro.
Articolo 14
RAPPRESENTANZE SINDACALI – RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE
Ai fini della costituzione delle Rappresentanze Sindacali Aziendali, (RSA) fatta salva l’applicabilità delle Legge 20/5/1970 n° 300, nelle strutture lavorative del Settore dove ne sussistano i requisiti dalla stessa legge previsti, le parti concordano che ove nelle strutture lavorative con i requisiti di cui sopra, venga avanzata richiesta di costituzione della Rappresentanza Sindacale Unitaria, (RSU) si farà riferimento allo specifico regolamento che sarà definito nel corso di vigenza del presente CCNL.
Modificare l’articolo 19 come segue:
Articolo 19
ASSISTENZA SANITARIA SUPPLEMENTARE
Le parti, nel confermare la propria volontà di sviluppare una politica sociale che vada incontro alle esigenze dei lavoratori e nel contempo contribuisca alla fidelizzazione ed alla stabilità di impiego degli addetti al Settore, hanno convenuto di istituire un apposito strumento bilaterale finalizzato a tali fini.
Al riguardo, le parti in ottemperanza a quanto previsto all’articolo 7 del Verbale di accordo del 24 Ottobre 2001, in data 22 Luglio 2003 con Atto Notarile hanno costituito la “Cassa di Assistenza Sanitaria Supplementare per i dipendenti degli Studi Professionali” denominata “C.A. XX.XXXX.”, il cui compito è quello di gestire i trattamenti assistenziali sanitari, integrativi delle prestazioni sanitarie pubbliche obbligatorie, nonché di gestire quanto ad essa demandato e previsto dal suo Statuto e dal suo Regolamento.
Le parti si impegnano, entro la vigenza del presente CCNL e tramite una specifica Commissione Paritetica, a rivedere, ove necessario, lo Statuto della Cassa ed il suo Regolamento, anche per valutare l’ipotesi di attribuire a tale Ente la personalità giuridica.
Il finanziamento della “Cassa”, operativa dal 1 gennaio 2005, e le modalità di versamento delle quote mensili vengono aggiornate e ridefinite come indicato nei punti successivi.
a) Soggetti beneficiari della Assistenza Sanitaria Supplementare
Sono soggetti beneficiari delle prestazioni previste dal Piano Sanitario tutti gli addetti con le diverse forme di impiego previste nel presente CCNL.
Nota a verbale
Xxxxx restando che il presente CCNL non disciplina i rapporti tra le categorie professionali e le figure dei praticanti e delle collaborazioni coordinate e continuative, in via sperimentale a partire dal 1 novembre 2008 e per la durata del presente contratto, i datori di lavoro inseriti nella sfera di
applicazione hanno facoltà di iscrivere lavoratori con contratto di collaborazioni coordinate e continuative, anche di tipo a progetto, e praticanti alla XX.XX.XXXX. con le stesse misure previste per la generalità dei lavoratori dipendenti, fatto salvo quanto eventualmente previsto in materia di praticantato dai singoli ordinamenti professionali, con modalità e requisiti che saranno definite dal Regolamento CADIPROF.
Le parti si riservano nel prossimo rinnovo contrattuale di esaminare gli effetti sociali di tale sperimentazione al fine di dare carattere definitivo alla norma contrattuale in questione.
b ) Finanziamento della “Cassa”
Con decorrenza dal 29.07.2008 le quote a carico dei datori di lavoro per l’iscrizione dei soggetti beneficiari alla X.X.XX.XXXX. di cui al precedente punto a) sono fissate in:
• 13 Euro mensili per 12 mensilità per ogni soggetto beneficiario, con decorrenza dal mese di iscrizione;
• 24 Euro “Una Tantum” quale quota di iscrizione per ogni soggetto beneficiario.
Dette somme rientrano tra quelle previste dall’articolo 12 della Legge 153/1969 riformulato dal DLgs, 314/1997 e quindi non imponibili sia ai fini fiscali che previdenziali e non influiscono sugli altri Istituti contrattuali (TFR ecc..).
Per i lavoratori assunti a tempo parziale i versamenti di cui sopra saranno comunque dovuti in misura intera.
In caso di un dipendente con più rapporti part-time, nell’ambito di applicazione del presente CCNL, sarà dovuta una sola iscrizione alla Cassa.
Inoltre per i lavoratori assunti a tempo determinato nessun versamento sarà dovuto per i contratti di durata inferiore a 3 mesi, comprese eventuali proroghe; per i contratti superiori a 3 mesi, comprese le eventuali proroghe, saranno dovuti integralmente i versamenti sopra richiamati.
Il versamento di tali quote è una delle condizioni per esercitare il diritto alle prestazioni previste dal Piano Sanitario per i dipendenti degli Studi Professionali.
Per ogni soggetto beneficiario di cui alla lettera a) il diritto alle prestazioni previste dal Piano Sanitario sorgerà, comunque, dal 1° giorno del quarto mese successivo a quello dalla data di iscrizione alla “Cassa”.
c) Modalità di versamento
Il versamento della quota Una Tantum di 24 euro e il versamento dei 13 euro mensili dovrà essere effettuato secondo le modalità indicate nel Regolamento CADIPROF presente sul sito xxx.xxxxxxxx.xx.
La CADIPROF, ha stipulato apposita convenzione con l’INPS per la riscossione dei contributi di cui all’obbligo contrattuale previsto al punto a) del presente articolo attraverso il modello F24 codice di riferimento ASSP; le relative istruzioni sono presenti sul sito xxx.xxxxxxxx.xx.
Dichiarazione Congiunta
Le parti, allo scopo di operare nella massima trasparenza, dichiarano l’impegno a portare a conoscenza di tutti gli addetti al Settore le modalità di iscrizione alla “Cassa” ed il suo funzionamento (regolamento), il Piano Sanitario, le modalità di richiesta delle prestazioni e le condizioni per esercitare il diritto delle stesse.
Per tale impegno, le parti rendono noto che nel sito della “Cassa” xxx.xxxxxxxx.xx è già possibile trovare tutte le informazioni
Modificare l’art. 20 come segue:
Articolo 20
PREVIDENZA INTEGRATIVA
Premesso che PREVIPROF, iscritto all’albo della COVIP con il n° 159 in data 30 maggio 2007, è il Fondo di previdenza complementare del Settore, costituito dalle parti stipulanti il presente CCNL in base al Protocollo del 20 dicembre 2006 e sua successiva integrazione con l’accordo del 6 febbraio 2007, destinato ai dipendenti degli Studi e delle attività professionali gestiti/e nelle diverse forme così come richiamate dallo stesso CCNL nella sua “Sfera di Applicazione”.
Ciò premesso, le parti convengono che il contributo da destinare al Fondo, inizialmente fissato dal suddetto Protocollo nella misura dello 0,25% a carico dei datori di lavoro e dello 0,25% a carico dei lavoratori, viene modificato, dal 1 settembre 2008, secondo le misure, i termini e le modalità di seguito elencate:
• Il contributo a carico dei datori di lavoro per ogni lavoratore iscritto al Fondo “PREVIPROF” sarà pari all’1,55% comprensivo dello 0,05% a titolo di quota associativa, della retribuzione utile per il computo del TFR.
• La quota di iscrizione al Fondo viene confermata nella misura di 10 Euro per ogni dipendente di cui 8 (otto) Euro a carico dei datori di lavoro e Euro 2 (due) a carico dei lavoratori.
• Viene altresì confermato che ove l’iscritto al Fondo “PREVIPROF” sia anche iscritto alla Cassa “X.X.XX.XXXX” e vi sia stata l’adesione a Fondo Professioni da parte del datore di lavoro tale intera quota di iscrizione sarà a carico “X.X.XX.XXXX”.
• La contribuzione minima a carico dei lavoratori dipendenti, inizialmente fissata allo 0.25%, viene elevata allo 0,55%, di cui 0.05% a titolo di quota associativa, della retribuzione utile per il computo del TFR.
• Si conferma che per i lavoratori la cui prima occupazione è iniziata successivamente al 28 aprile 1993 è prevista la integrale destinazione del trattamento di fine rapporto (T.F.R) maturando dal momento dell’adesione al fondo.
• Viene confermato che tale istituto potrà riguardare sia i lavoratori a tempo indeterminato, anche se ad orario parziale, che quelli a tempo determinato con contratto di durata superiore a tre mesi, compresi gli apprendisti.
Dichiarazione a Verbale
Le parti, constatato che l’occupazione del Settore è costituita prevalentemente da giovani e che quindi necessita valorizzare la Previdenza Complementare, confermano l’impegno a ricercare, definire e praticare, a carico delle strutture paritetiche/bilaterali, azioni di sistema finalizzate alla divulgazione e alla adesione al Fondo PREVIPROF.
Modificare l’art. 84 come segue:
Articolo 84
ASSUNZIONE
1) L’assunzione del personale sarà effettuata secondo le norme di legge in vigore.
2) L’assunzione dovrà risultare da atto scritto contenente, oltre il riferimento specifico all’applicazione del presente contratto, le seguenti indicazioni:
a) La data di inizio del rapporto di lavoro;
b) L’orario di lavoro;
c) La durata del rapporto di lavoro, precisando se si tratta di rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato;
d) Il luogo di lavoro, in mancanza di un luogo fisso o predominante, l’indicazione che il lavoratore è occupato in luoghi diversi, nonché la sede o il domicilio del datore di lavoro;
e) La durata del periodo di prova;
f) L’inquadramento, il livello e la qualifica attribuiti al lavoratore, oppure le caratteristiche o la descrizione sommaria del lavoro;
g) L’importo iniziale della retribuzione e i relativi elementi costitutivi, con l’indicazione del periodo di pagamento;
h) La durata delle ferie cui ha diritto il lavoratore o le modalità di determinazione e di fruizione delle ferie;
i) I termini di preavviso in caso di recesso;
j) L’informativa sulla Previdenza Complementare e alla Assistenza Sanitaria Supplementare di cui alla modulistica allegata al presente CCNL;
k) L’informativa sugli strumenti paritetici/bilaterali indicando i Siti di Cadiprof, Previprof, Fondoprofessioni e EBP.
3) Per l’assunzione sono richiesti i seguenti dati e documenti:
a) Certificato di nascita;
b) Certificato o diploma degli studi compiuti, oppure diploma o attestato di corsi di addestramento frequentati;
c) Attestato di conoscenza di una o più lingue estere per le mansioni che implichino tale requisito;
d) Certificato di servizio eventualmente prestato presso altri datori di lavoro;
e) Libretto di lavoro o analogo altro documento rilasciato in conformità delle normative derivanti dalla riforma del “Collocamento”;
f) Documenti relativi alle assicurazioni sociali per i lavoratori che ne siano provvisti;
g) Numero Codice Fiscale;
h) Eventuali altri documenti e certificati, ivi compresi quelli previsti al successivo Titolo XXVIII (Anzianità Convenzionale);
i) Dichiarazione dell’eventuale destinazione del TFR ad una forma di previdenza complementare precedentemente avvenuta ed ancora in atto
4) Il datore di lavoro è tenuto a rilasciare ricevuta dei documenti ritirati.
Modificare l’art. 85 come segue:
Articolo 85
PERIODO DI PROVA
La durata massima del periodo di prova non potrà superare i seguenti limiti:
Qualifica Quadri e I Livello | 180 gg | giorni di calendario | |
II Livello | 120 gg | giorni di calendario | |
III Super e III Livello | 90 gg | giorni di lavoro effettivo | |
IV Super e IV Livello | 75 gg | giorni di lavoro effettivo | |
V | Livello | 45 gg | giorni di lavoro effettivo |
Durante il periodo di prova la retribuzione del lavoratore non potrà essere inferiore al minimo contrattuale stabilito per la qualifica ed il livello attribuiti al lavoratore stesso.
Nel corso del periodo di prova il rapporto di lavoro potrà essere risolto in qualsiasi momento da una parte e dall’altra senza preavviso, con diritto al trattamento di fine rapporto ed ai ratei delle mensilità supplementari e delle ferie
Trascorso il periodo di prova senza che nessuna delle parti abbia dato regolare disdetta, l’assunzione del lavoratore si intenderà confermata ed il periodo stesso sarà computato nell’anzianità di servizio.
Modificare l’art. 105 come segue:
Articolo 105
MISSIONI E/O TRASFERTE
Il datore di lavoro ha facoltà di inviare il personale in missione temporanea fuori dal comune della propria residenza. In tale caso al personale compete:
1) Il rimborso delle spese effettive documentate di viaggio.
2) Il rimborso delle spese effettive documentate per il trasporto del bagaglio.
3) Il rimborso delle spese effettive documentate di vitto e alloggio, postali, telegrafiche ed altre sostenute in esecuzione del mandato e nell’interesse del datore di lavoro.
4) Una diaria di €. 15,00 giornaliere per missioni eccedenti le 8 ore e fino alle 24 ore e di €. 30,00 giornaliere per missioni eccedenti le 24 ore.
Per missioni di durata superiore al mese verrà corrisposta una diaria ridotta del 10% (dieci per cento).
Analogamente si procederà quando le attribuzioni del lavoratore comportino viaggi abituali.
Per missioni e/o trasferte di durata inferiore alle 8 ore compete il rimborso di cui al punto 3) del presente articolo.
Per tutte le missioni effettuate da dipendente con l’utilizzo del mezzo proprio, queste saranno considerate come spese di viaggio e il montante chilometrico utilizzato sarà liquidato sulla base dei valori economici previsti dalle tabelle ACI
Modifiche da introdurre all’art. 123
Articolo 123
ASTENSIONE DAL LAVORO E PERMESSI PER ASSISTENZA AL BAMBINO
Nella tabella
CONGEDO DI MATERNITA’ (EX ASTENSIONE OBBLIGATORIA)
Nella parte retribuzioni il riferimento è all’art. 120 anziché 141 del CCNL
Modificare l’art. 131 come segue:
ARTICOLO 131
Per l'anzianità di servizio maturata presso lo stesso studio professionale, il lavoratore avrà diritto, a 8 (otto) scatti triennali.
La data di riferimento per la maturazione degli scatti è fissata al 1º gennaio 1978.
A decorrere dal 1° luglio 2004, gli importi degli scatti in cifra fissa sono determinati per ciascun livello di inquadramento, nelle seguenti misure:
LIVELLI | IMPORTI |
Quadri | 29,70 |
I° | 25,78 |
II° | 22,57 |
III° Super | 20,31 |
III° | 17,22 |
IV° Super | 15,68 |
IV° | 13,90 |
V° | 11,88 |
Gli importi relativi agli scatti di anzianità come sopra riportati, non potranno essere assorbiti da precedenti e successivi aumenti di merito, nè i futuri aumenti di merito potranno essere assorbiti dagli scatti maturati o da maturare.
Gli scatti triennali decorreranno dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il triennio di anzianità.
In occasione del nuovo scatto, l’importo degli scatti maturati successivamente alla data di entrata in vigore del presente CCNL, saranno ricalcolati in base ai valori indicati nella tabella suesposta.
Nel caso in cui, nel corso del triennio intercorrente tra l'uno e l'altro scatto intervengano passaggi di livello, si applicherà il valore dello scatto del livello acquisito per il numero degli scatti maturati in quel momento.
Per quanto riguarda la parte retributiva art. 137 i nuovi minimi tabellari sono :
Tabella retributiva unica Studi Professionali Con aumento in vigore dall’1.5.2008
Tabella retributiva unica Studi Professionali | Confedertecnica | ||||
Livelli | Minimo tabellare in vigore dall’ 1/7/2006 | Aumento dall’1/5/2008 | Minimo tabellare in vigore dall’1/5/2008 | Elemento Nazionale Allineamento contrattuale (*) | Minimo + elemento nazionale allineamento contrattuale dall’ 1/5/2008 |
Quadri (ex 1S Confedertecnica) | 1.767,69 | 76,34 | 1.844,03 | ||
1 | 1.564,34 | 67,51 | 1.631,85 | 42,35 | 1.674,20 |
2 | 1.362,58 | 58,82 | 1.421,40 | 102,53 | 1.523,93 |
3s | 1.263,93 | 54,51 | 1.318,44 | 110,40 | 1.428,84 |
3 | 1.252,82 | 53,78 | 1.306,60 | ||
4s | 1.215,00 | 52,07 | 1.267,07 | ||
4 | 1.169,39 | 50,02 | 1.219,41 | ||
5 | 1.090,54 | 46,56 | 1.137,10 |
Nota a Verbale
Vista la decorrenza economica dall’01 maggio 2008 le parti stabiliscono che con la Busta Paga del mese di luglio 2008 verranno erogati gli arretrati delle mensilità precedenti (maggio, giugno e 14^) con l’assorbimento dell’eventuale ivc corrisposta fino a concorrenza della stessa.
Con aumento in vigore dall’1.10.2008
Tabella retributiva unica Studi Professionali | Confedertecnica | ||||
Livelli | Minimo tabellare in vigore dall’1/5/2008 | Aumento dall’ 1/10/2008 | Minimo tabellare in vigore dall’1/10/2008 | Elemento Nazionale Allineamento contrattuale (*) | Minimo + elemento nazionale allineamento contrattuale dall’ 1/05/2008 |
Quadri (ex 1S Confedertecnica) | 1.844,03 | 45,80 | 1.889,83 | ||
1 | 1.631,85 | 40,51 | 1.672,36 | 42,35 | 1.714,71 |
2 | 1.421,40 | 35,29 | 1.456,69 | 102,53 | 1.559,16 |
3s | 1.318,44 | 32,70 | 1,351,14 | 110,40 | 1.461,54 |
3 | 1.306,60 | 32,27 | 1.338,87 | ||
4s | 1.267,07 | 31,24 | 1.298,32 | ||
4 | 1.219,41 | 30,01 | 1.249,42 | ||
5 | 1.137,10 | 27,93 | 1.165,03 |
Modificare l’art. 145 come segue
Articolo 145
TERMINI DI PREAVVISO
I termini di preavviso, intesi in giorni di calendario, sono i seguenti
Livelli Giorni di preavviso
fino a 5 anni oltre i 5 anni di anzianità di anzianità
Quadri | 90 | 120 |
I | 90 | 120 |
II | 60 | 90 |
III Super | 30 | 40 |
III | 30 | 40 |
IV Super | 20 | 30 |
IV | 20 | 30 |
V | 15 | 20 |
I termini di preavviso di cui sopra hanno inizio dal 1° o dal 16° giorno di ciascun mese.
Dichiarazione a Verbale
Le parti si impegnano a meglio definire i profili della classificazione unica del personale e alcuni istituti contrattuali quali Apprendistato, Contratto a Xxxxxxx e quanto altro previsto dal D.L. 112 del 25.06.2008 in materia di Lavoro Subordinato, non appena il Decreto venga convertito in norma definitiva.