Ufficio Edilizia Universitaria e Contratti
Ufficio Edilizia Universitaria e Contratti
PROCEDURA APERTA G277
procedura aperta per la fornitura e posa in opera di attrezzature scientifiche, suddivisa in due lotti, per il Dipartimento di Ingegneria Industriale.
Lotto 1 codice CIG 5056949653/CUP B61J11000460002
Lotto 2 codice CIG 5056976C99/CUP B61J11000460002
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
INDICE
ART. 1 - Oggetto dell’appalto e descrizione della fornitura e posa in opera ART. 2 - Ammontare dell’appalto
ART. 3 – Condizioni generali e particolari , norme regolatrici dell’appalto ART. 4 – Ordine di prevalenza delle norme contrattuali
ART. 5 – Responsabile del procedimento e Direttore dell’esecuzione del contratto
ART. 6 – Responsabile dell’appalto ART. 7 – Inizio della prestazione
ART. 8 – Termini per l’esecuzione dell’appalto – penali per il ritardo ART. 9 – Osservanza delle norme sulla sicurezza
ART. 10 - Subappalto
ART. 11 – Cauzione provvisoria e cauzione definitiva ART. 12 – Garanzie danni e assicurazione obbligatoria ART. 13 – Assicurazioni obbligatorie del personale ART. 14 – Pagamenti, contabilizzazione e liquidazione ART. 15 - Tracciabilità dei flussi finanziari
ART. 16 – Varianti, adeguamento e revisione dei prezzi ART. 17 - Sospensioni
ART. 18 – Ultimazione, verifica di conformità e sua certificazione, gratuita manutenzione
ART. 19 – R.T.I., consorzi, società tra concorrenti riuniti o consorziati ART. 20 - Cessione del contratto
ART. 21 – Cessione del credito ART. 22 - Recesso
ART. 23 - Esecuzione in danno e scorrimento della graduatoria
ART. 24 – Cause di risoluzione del contratto
ART. 25 – Foro di competenza ed esclusione clausola compromissoria ART. 26 – Spese di contratto e oneri fiscali
ART. 27 - Riservatezza ART. 28 - Allegati
Art. 1 - Oggetto dell’appalto e descrizione della fornitura e posa in opera L’appalto ha per oggetto la fornitura e posa in opera di attrezzature scientifiche per il Dipartimento di Ingegneria Industriale da acquistare nell’ambito del Progetto di ricerca dal titolo “MDM Lab” di Pistoia, finanziato dalla Regione Toscana con DD n. 3889 del 30.08.2012 di cui alla
D.G.R.T. n. 924/2009. Le attrezzature da acquistare sono le seguenti:
Lotto n. 1: n. 1 camera per prove a pressione idrostatica installata in posizione orizzontale
Le caratteristiche tecniche richieste sono indicate al capitolato speciale di appalto – parte tecnica.
Lotto n. 2: n. 1 robot parallelo a 6DOF
Le caratteristiche tecniche richieste sono indicate al capitolato speciale di appalto – parte tecnica.
Art. 2 - Ammontare dell’appalto
L’importo della fornitura e posa in opera a base di gara complessivamente (lotto 1 + lotto 2) è di € 115.000,00 + IVA, così suddiviso:
lotto 1: € 45.000,00 + IVA
lotto 2: € 70.000,00 + IVA
Il prezzo sopra indicato si ritiene comprensivo di ogni prestazione richiesta per l’effettuazione del presente appalto. Non sono ammesse offerte in aumento.
Per il presente appalto non sono stati stimati oneri per la sicurezza in quanto non sono state rilevate interferenze; infatti il montaggio delle due attrezzature avverrà in tempi successivi e l’accesso al Laboratorio avviene direttamente dall’esterno.
Art. 3 – Condizioni generali e particolari, norme regolatrici dell’appalto.
Per l'attuazione del presente appalto si fa espresso riferimento a tutte le disposizioni legislative e regolamentari, tecniche e procedurali, che disciplinano l'esecuzione dei contratti pubblici e in particolare, per quanto attiene agli aspetti procedurali:
- il D.lgs. n. 163/2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e successive modifiche e integrazioni, nel prosieguo chiamato “Codice”;
- il D.P.R. n. 207/2010 “Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.” nel prosieguo chiamato “Regolamento”;
- il D.lgs. n. 81/2008 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.
123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
- la L. 136/2010 “norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari”;
La presentazione dell'offerta da parte degli operatori economici partecipanti equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza della vigente normativa e di incondizionata loro accettazione, nonché alla completa accettazione del presente Capitolato.
In particolare, l’operatore economico affidatario con la firma del contratto accetta espressamente, a norma degli artt. 1341 e 1342 del C.C. tutte le clausole contenute nel presente Capitolato.
Art. 4 – Ordine di prevalenza delle norme contrattuali
In caso di discordanza tra le norme legislative e regolamentari, quelle contenute nel contratto e quelle contenute negli altri documenti ed elaborati progettuali dallo stesso richiamati, si osserverà il seguente ordine di prevalenza:
1) norme legislative e regolamentari cogenti di carattere generale;
2) contratto di appalto;
3) documenti ed elaborati allegati al presente appalto.
Non costituisce discordanza una semplice incompletezza grafica o descrittiva, la eventuale mancanza di indicazioni relative a particolari della prestazione da eseguire secondo quanto comunque rilevabile da altri elaborati di progetto esecutivo, anche in scala minore, e/o dal contratto o indicati nel capitolato speciale d’appalto.
In tale eventualità, compete al Responsabile del procedimento sentito il direttore dell’esecuzione se diverso, fornire sollecitamente le eventuali precisazioni, se sufficienti, o i necessari elaborati integrativi, fermo restando il diritto dell’operatore economico affidatario, in caso di ritardo, di formulare tempestivamente le proprie osservazioni o contestazioni secondo le procedure disciplinate dalle norme regolatrici dell’appalto.
Art. 5 – Responsabile del procedimento e Direttore dell’esecuzione del contratto
Le funzioni di "Responsabile del Procedimento" verranno svolte dal xxxx. Xxxxxx Xxxxx – Dipartimento di Ingegneria Industriale – Via Santa Marta, 3 - telefono 000 0000000 fax 000 0000000 e-mail xxxxxx.xxxxx@xxxxx.xx ai sensi degli artt. 9 e 10 del Regolamento. Il Responsabile del Procedimento svolge nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di direttore dell’esecuzione del contratto, a meno di diversa indicazione della stazione appaltante nonché nei casi stabiliti dal suddetto regolamento.
Art. 6 – Responsabile dell’appalto
Prima dell'avvio dell’esecuzione del contratto, l’operatore economico
affidatario ha l'obbligo di indicare per iscritto, alla stazione appaltante il nominativo dell’incaricato di responsabile dell’appalto, che deve essere dipendente dell’operatore economico affidatario. Detto responsabile costituirà il referente principale per la stazione appaltante: pertanto deve essere presente e reperibile, ogni giorno non festivo, dalle ore 9:00 alle ore 19:00 A tale scopo l’operatore economico affidatario, oltre al nominativo, dovrà fornire specifica indicazione di reperibilità.
Art. 7 – Inizio della prestazione
In conformità a quanto previsto dall’art. 302 del Regolamento, anche in pendenza della stipula del contratto il responsabile del procedimento può autorizzare eccezionalmente, ai sensi dell'art. 11 c. 9 del Codice ed esclusivamente per le ipotesi in esso previste, l'esecuzione anticipata della prestazione dopo che l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace.
Nel caso di consegna in via d’urgenza, l’Appaltatore è comunque tenuto a provvedere tempestivamente agli adempimenti relativi alla normativa sulla sicurezza, nonchè copia della polizza d’assicurazione di cui al presente capitolato a copertura dei danni che possano derivare alla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale d’opere e impianti e che assicuri la stazione appaltante medesima nei riguardi della responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione della prestazione.
Ai sensi dell’art. 302 c. 4 del Regolamento, in caso di mancata stipula del contratto il direttore dell’esecuzione tiene conto di quanto predisposto o somministrato dall’esecutore, per il rimborso delle relative spese.
Il direttore dell’esecuzione redige, in contraddittorio con l’operatore economico affidatario, apposito verbale di avvio dell’esecuzione del
contratto, ai sensi per gli effetti dell’art. 304 del regolamento.
Art. 8 – Termini per l’esecuzione dell’appalto – penali per il ritardo
La prestazione oggetto del presente appalto dovrà essere ultimata entro e non oltre 60 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna.
Ai sensi dell’art. 298 del Regolamento il direttore dell’esecuzione riferisce tempestivamente al responsabile del procedimento (se diversi) in merito agli eventuali ritardi nell’esecuzione rispetto alle prescrizioni contrattuali.
Per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo rispetto al termine generale per la conclusione delle attività previste, il responsabile del procedimento applica una penale pari a € 500,00 giornalieri in conformità a quanto disposto dall’art. 145 c. 3 del regolamento.
Qualora il contratto preveda l’esecuzione articolata in più parti, in caso di ritardo rispetto ai termini di una o più di tali parti le penali di cui al comma precedente si applicano ai rispettivi importi.
Non possono costituire motivo di proroga dell’inizio della prestazione e della regolare e continuativa conduzione le cause imputabili ad inadempimento dell’appaltatore nella predisposizione dei documenti amministrativi quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo il ritardo nella presentazione della documentazione relativa ai requisiti dei subappaltatori ai fini dell’approvazione al subappalto o le eventuali vertenze a carattere aziendale tra appaltatore e maestranze.
Qualora il ritardo nell’adempimento determini un importo massimo della penale superiore al 10% dell’importo contrattuale il responsabile del procedimento propone all’organo competente la risoluzione del contratto per grave inadempimento ai sensi dell’art. 24 del presente capitolato.
Le penalità sono comunicate all’operatore economico in via amministrativa mediante notifica a mezzo fax, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora ed ogni atto o procedimento giudiziale.
Art. 9 - Osservanza delle norme sulla sicurezza
Qualora il rischio attenga esclusivamente ai dipendenti dell’appaltatore sarà quest’ultimo l’unico responsabile della normativa antinfortunistica restando a carico del committente solamente l’obbligo di corrispondere le misure concrete di sicurezza sulle macchine e sui luoghi del proprio ambiente di lavoro.
L’appaltatore dovrà comunque rispettare gli ulteriori adempimenti previsti dall’art. 26 del D.lgs n. 81/2008 riguardanti:
a) l’obbligo di fornire non solo a tutto il proprio personale, ma anche agli eventuali subappaltatori dettagliate informazioni circa rischi, misure di prevenzione e misure di emergenza relativi ai rispettivi ambienti di lavoro;
b) promuovere il coordinamento tra gli eventuali subappaltatori per l’adozione delle misure di sicurezza, assicurando la propria partecipazione per la relativa attuazione;
c) curare la reciproca informazione circa le misure di prevenzione e protezione, attuate o da adottare, per eliminare i rischi legati alla interferenza tra i lavoratori delle diverse imprese.
Nel caso di consegna in via d’urgenza, da effettuare in pendenza della stipula del contratto di appalto, la mancata presentazione del DVR da parte dell’operatore economico comporta il differimento dell’inizio dell’ esecuzione del contratto: in tale eventualità la decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data della prima convocazione.
Il mancato rispetto delle disposizioni sopra richiamate comporta, da parte del Direttore dell’esecuzione, in relazione alla gravità delle inadempienze, la sospensione della fornitura e l’allontanamento delle imprese in caso di gravi inosservanze delle norme in materia di sicurezza, oppure, in caso di reiterata inadempienza, la proposta alla stazione appaltante di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 92 del DLgs n 81/2006.
Art. 10 – Subappalto
Il subappalto è regolato dall’art. 118 del Codice nonché delle disposizioni di cui all’art. 170 del regolamento.
In relazione a tali disposti, la quota subappaltabile non può essere superiore al 30% dell’importo di ogni lotto.
L’affidamento in subappalto o a cottimo è altresì sottoposto alle seguenti condizioni:
a) che l’operatore economico aggiudicatario in sede di offerta abbia indicato le forniture o le loro parti che intenda subappaltare o concedere in cottimo;
b) che l’operatore economico aggiudicatario provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni;
c) che ai fini del rilascio dell’autorizzazione al subappalto, al momento o prima del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante, l’operatore economico aggiudicatario trasmetta altresì la documentazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti tecnici previsti dal bando e la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui all’art. 38 del codice; che non sussista, nei
confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dalla normativa antimafia;
d) che dal contratto di subappalto risulti che l’operatore economico aggiudicatario ha praticato per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento;
e) che l’appaltatore non si trovi in situazione di controllo o di collegamento a norma dell’art. 2359 del codice civile con l’impresa affidataria del subappalto o del cottimo.
Il subappalto, ove consentito, non è frazionabile artificiosamente. Ai sensi art. 118 c. 10 del Codice l’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
La Stazione appaltante provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore gli importi dovuti.
L’operatore economico aggiudicatario resta in ogni caso l'unico responsabile nei confronti della stazione appaltante per l'esecuzione delle prestazioni oggetto di subappalto, sollevandola da qualsiasi eventuale pretesa delle imprese subappaltatrici o fornitrici nonché da richieste di risarcimento danni eventualmente avanzate dalle stesse in conseguenza delle lavorazioni eseguite.
Qualora, a seguito di accertamento effettuato dal direttore dell’esecuzione, anche attraverso l'Ispettorato del lavoro, abbia a riscontrarsi il mancato rispetto delle disposizioni relative al subappalto o alle forniture in opera, il Responsabile Unico del Procedimento assegna un termine, non superiore a giorni quindici, per la eliminazione dell’inadempienza.
Trascorso inutilmente il termine suddetto, qualora l'operatore economico
aggiudicatario non abbia provveduto alla eliminazione dell’inadempienza, il Responsabile Unico del Procedimento ne dà comunicazione alla stazione appaltante riservandosi, ove lo ritenga e previa formale messa in mora, di proporre la risoluzione del contratto o di procedere all'esecuzione d'ufficio in danno tramite eventuale riappalto senza che l'operatore economico aggiudicatario possa fare opposizione di sorta.
Il rapporto contrattuale tra operatore economico aggiudicatario ed eventuale subappaltatore dovrà comunque rispettare i vincoli e le formalità previste dalla legge 136/10 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.
Ai sensi dell'art. 3 co. 8 della legge 136 del 13 agosto 2010 e s.m. il contratto che sarà stipulato con l’operatore economico aggiudicatario conterrà, a pena di nullità assoluta, una clausola con la quale l’appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Inoltre ai sensi del comma 9-bis il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determinerà la risoluzione di diritto del contratto.
L’operatore economico aggiudicatario, i subappaltatori e i subcontraenti a qualsiasi titolo interessati ai servizi oggetto del presente appalto devono garantire la tracciabilità dei flussi finanziari e, qualora abbiano notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della legge 136 del 13 agosto 2010 e s.m. procedono all’immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla di Firenze.
Ai sensi dell’art. 5 della legge 136 del 13 agosto 2010 e s.m., gli addetti dovranno essere identificati mediante tessera di riconoscimento da cui risulti altresì la data di assunzione, il numero di protocollo e la data dell’autorizzazione al subappalto.
In attuazione del co. 1 dell’art. 3 della legge 136 del 13 agosto 2010, così come modificato dal decreto legge n. 187 del 2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari l’appaltatore deve utilizzare esclusivamente uno o più conti correnti bancari o postali, accesi dal subappaltatore presso banche o presso la società Poste Italiane SpA dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche; sui pagamenti dovrà essere indicato il codice identificativo di gara (CIG e/o CUP), attribuito dall’Autorità di Xxxxxxxxx sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della Stazione Appaltante e i pagamenti dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
L’accordo quadro che sarà stipulato tra l’operatore economico aggiudicatario e il subappaltatore dovrà inoltre contenere, ai sensi dell’art. 3 co. 9 della legge 136 del 13 agosto 2010, a pena di nullità assoluta un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge citata.
Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dalla legge 28 giugno 1995 nr. 246 e s.m., e rappresenta una causa di risoluzione del presente accordo quadro per grave inadempimento, così come le eventuali irregolarità contributive (INPS e INAIL).
Art. 11 – Cauzione provvisoria e cauzione definitiva
La formulazione dell’offerta è subordinata alla presentazione di una cauzione provvisoria di importo pari al 2% dell’importo a base d’asta, come previsto all’art. 75 del D.lgs. n. 163/06 e s.m..
Al momento della stipulazione del contratto, l’operatore economico è obbligato a costituire una garanzia fidejussoria nella misura e con le modalità previste dall’art. 113 del D.lgs. n. 163 del 2006 e s.m. e dall’ artt. 123 del regolamento.
Tale cauzione definitiva è fornita a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, salva comunque la risarcibilità del maggior danno. La garanzia permane fino alla data di emissione del certificato di ultimazione delle prestazione redatto ai sensi dell’art. 309 del Regolamento.
Art. 12 - Garanzie danni e assicurazione obbligatoria
L’operatore economico aggiudicatario dovrà fare in modo di mantenere indenne la stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione del contratto oggetto del presente capitolato, nonché dai rischi di responsabilità civile per danni a terzi.
Pertanto l’operatore economico aggiudicatario dovrà dimostrare al Responsabile Unico del Procedimento adeguata copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, comunque con un massimale minimo di € 500.000,00; tale polizza dovrà garantire copertura fino alla data del collaudo finale.
L’operatore economico è altresì tenuto alle garanzie per la difformità ed i vizi. Rimane inoltre a carico dell’operatore economico aggiudicatario la garanzia per le difformità ed i vizi delle forniture non riconosciuti e non riconoscibili in fase di verifica di conformità.
Art. 13 – Assicurazioni obbligatorie del personale
Tutto il personale impiegato dall’operatore economico aggiudicatario dovrà risultare regolarmente assunto e assicurato a norma di legge. Ai sensi dell’art. 18 c. 1 lett. u) D.lgs. 81/2008 e s.m. e dell’art. 3 L. 136/2010
nell'ambito dello svolgimento dell’attività, tutti gli addetti dovranno essere muniti di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro e del committente ed inoltre dovrà operare nel rispetto delle normative vigenti in materia del rischio e della prevenzione infortuni. E’ richiesto inoltre un comportamento corretto e di rispetto da parte del personale dell’operatore economico aggiudicatario e che in ogni caso sia tale da non ostacolare le normali attività della stazione appaltante. La stazione appaltante si riserva il diritto di richiedere l’allontanamento e la sostituzione di quei soggetti, ivi compreso il responsabile del contratto, che dovessero risultare non idonei e comunque non graditi dalla stazione appaltante.
Art. 14 – Pagamenti, contabilizzazione e liquidazione
All’operatore economico aggiudicatario saranno corrisposti, in corso d’opera, pagamenti in acconto sulla base di stati di avanzamento a cadenza mensile.
Si applicano gli art. 133 del Codice e 141 e ss. del Regolamento.
La fatturazione dovrà pervenire intestata a: Università degli Studi di Firenze Dipartimento di Ingegneria Industriale, via di Santa Marta, 3 – 50139 – Firenze.
Sulla base degli stati d'avanzamento il Responsabile del procedimento provvederà a redigere i corrispondenti certificati di pagamento, da inoltrare al competente ufficio per l’emissione, previo ricevimento di regolare fattura da parte dell’operatore economico aggiudicatario, del relativo mandato di pagamento.
La stazione appaltante procederà alla previa verifica della regolarità contributiva previdenziale ed assistenziale (certificato DURC) e verifica
fiscale di cui all’art. 48/bis del D.P.R. 602/73 e d.m. 18/01/2008 nr. 40.
Ai sensi dell’art. 140 del Regolamento è vietata qualunque anticipazione del prezzo in conformità a all’art. 5 d.l. 79/1997.
La stazione appaltante provvederà al pagamento dell’ultima rata di acconto anche qualora per effetto di varianti in diminuzione non venga raggiunto l’importo stabilito.
Art. 15 – Tracciabilità dei flussi finanziari
In attuazione dell’art. 3 della legge 136 del 13 agosto 2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, l’operatore economico aggiudicatario dovrà comunicare entro il termine perentorio di 7 giorni dalla richiesta gli estremi identificativi di uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane SpA, dedicati, anche non in via esclusiva all’appalto oggetto delle presente capitolato ; dovrà altresì comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare su di essi. I pagamenti saranno effettuati esclusivamente mediante bonifico bancario o postale che dovrà riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice CIG e/o CUP.
Art. 16 – Varianti, adeguamento e revisione dei prezzi
E’ ammessa la variazione delle condizioni della prestazione nei limiti e alle condizioni previste dagli artt. 1661 e ss. C.C.
Ai sensi dell’art. 310 del Regolamento, nessuna variazione o modifica può essere introdotta dall’esecutore a meno che non sia disposta dal Direttore dell’esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante. Ai sensi del c. 2 norma cit. le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti e rimborsi di sorta e ove il direttore
dell’esecuzione lo giudichi opportuno comportano la rimessa in pristino a totale carico dell’esecutore della situazione originaria.
E’ espressamente esclusa, in seguito all’avvenuta esecuzione di variazioni migliorative alla prestazione effettuate senza il consenso della stazione appaltante, la possibilità da parte dell’esecutore di esperire l’azione di cui all’art. 2041 C.C.
La stazione appaltante potrà altresì deliberare l’apposizione di variazioni ai contratti stipulati nei casi di seguito previsti in conformità a quanto previsto dall’art. 114 del Codice e dall’art. 311 del Regolamento, nei seguenti casi:
a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
b) per cause impreviste e imprevedibili accertate dal responsabile del procedimento o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite;
c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto.
Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse della stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, a condizione che tali varianti non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto.
L'importo in aumento o in diminuzione relativo a tali varianti non può superare il cinque per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l’esecuzione della prestazione.
Le varianti di cui al presente comma sono approvate dal Dirigente Responsabile su informativa del Responsabile del procedimento.
La stazione appaltante potrà comunque richiedere all’operatore economico aggiudicatario una variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto che l’operatore economico aggiudicatario è tenuto ad eseguire, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni.
Nel caso in cui la variazione superi tale limite, la stazione appaltante procede alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto principale dopo aver acquisito il consenso dell’operatore economico aggiudicatario.
L’operatore economico aggiudicatario è obbligato ad assoggettarsi alle variazioni di cui sopra alle stesse condizioni previste dal contratto.
In ogni caso l’operatore economico aggiudicatario ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dalla stazione appaltante e che il direttore dell’esecuzione del contratto abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell’esecutore maggiori oneri.
I prezzi stabiliti restano impegnativi per l’intera durata dell’appalto. Non è ammessa la revisione dei prezzi.
L’adeguamento del prezzo è regolato secondo quanto previsto all’art. 115 del
d.lgs. 163/2006 e s.m.
La giurisdizione su eventuali controversie che dovessero insorgere in materia di revisione dei prezzi è devoluta al Giudice Amministrativo ai sensi dell’art. 244 c. 3 del Codice.
Art. 17 – Sospensioni
Ai sensi dell’art. 308 del Regolamento, qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il direttore dell’esecuzione ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l’imputabilità delle medesime.
E’ ammessa la sospensione della prestazione, ordinata dal direttore dell’esecuzione nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscano la esecuzione o la realizzazione a regola d’arte della prestazione; tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso di esecuzione nei casi previsti dal presente Capitolato, qualora dipendano da fatti non prevedibili al momento della stipulazione del contratto.
Il responsabile del procedimento può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dell’esecuzione del contratto nei limiti e con gli effetti previsti dagli articoli 159 e 160 del Regolamento, in quanto compatibili.
Per tutti i casi non disciplinati dal presente articolo si applicano gli articoli 159 e 160 del Regolamento in quanto compatibili.
Art. 18 – Ultimazione, verifica di conformità e sua certificazione, gratuita manutenzione.
Ai sensi dell’art. 309 del Regolamento, a seguito di apposita comunicazione dell’intervenuta ultimazione delle prestazioni, il direttore dell’esecuzione effettua i necessari accertamenti e rilascia il certificato attestante l’avvenuta ultimazione delle prestazioni. Tale certificato non comporta alcun riconoscimento circa la rispondenza dell’opera alle previsioni contrattuali. In tema di collaudo si applica l’art. 120 del Codice.
Dalla data del verbale di ultimazione delle prestazioni decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l’approvazione del certificato di collaudo (o del certificato di regolare esecuzione) da parte dell’ente appaltante.
La stazione appaltante effettuerà le opportune attività di verifica di conformità dirette a certificare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore. Le attività di verifica accerteranno altresì che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore.
Qualora la stazione appaltante per le prestazioni contrattuali di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 28, comma 1, lettere a) e b), del codice, non ritenga necessario conferire l’incarico di verifica di conformità, si dà luogo ad un’attestazione di regolare esecuzione emessa dal direttore dell’esecuzione e confermata dal responsabile del procedimento.
Art. 19 – R.T.I., consorzi, società tra concorrenti riuniti o consorziati
In caso di RTI e consorzi le imprese riunite in associazione temporanea di tipo orizzontale devono eseguire la prestazione nella percentuale
corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento, per cui, indipendentemente dai momenti di rispettiva partecipazione, resta inteso che la fatturazione in occasione di ogni singolo stato d’avanzamento e del saldo, dovrà essere effettuata dalle imprese secondo le rispettive quote di partecipazione.
Preliminarmente alla stipula del contratto la/e mandante/i conferiranno alla impresa capogruppo mandataria mandato collettivo speciale con rappresentanza per il compimento per sé e per le imprese mandanti di ogni atto utile o necessario alla sottoscrizione di atti o contratti afferenti l’affidamento dell’esecuzione del contratto oggetto del presente contratto fino all’estinzione di ogni rapporto con la stazione appaltante. Alla mandataria capogruppo sarà altresì conferita la rappresentanza esecutiva anche processuale nei confronti della stazione appaltante. La eventuale revoca del mandato per giusta causa non ha e non avrà alcun effetto nei confronti della stazione appaltante.
Per le imprese riunite in associazione temporanea di tipo orizzontale, la fatturazione dovrà avvenire da parte della società capogruppo ed il pagamento per le prestazioni oggetto del presente appalto sarà effettuato a favore della stessa capogruppo; nel caso, del tutto eccezionale, che la fatturazione sia separata e che il pagamento avvenga alla capogruppo, ciò costituisce atto liberatorio per la stazione appaltante nei confronti delle mandanti.
Art. 20 – Cessione del contratto
Non è ammessa la cessione del contratto, in tutto o in parte, salvo quanto previsto dall’art. 116 del Codice.
In ogni caso, le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e
scissione relativi al soggetto esecutore non avranno effetto nei confronti della stazione appaltante fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 187/97, e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal bando di gara.
Nei sessanta giorni successivi la stazione appaltante potrà opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto laddove, in relazione alle comunicazioni di cui sopra non sussistano i requisiti di cui alla normativa antimafia.
Il mancato rispetto delle disposizioni del presente articolo comporta la risoluzione ipso jure del contratto, con escussione della garanzia prestata e salvo il diritto al risarcimento del danno a favore della stazione appaltante.
Art. 21 - Cessione del credito
E’ vietato cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dall’avvenuta esecuzione dell’appalto, senza l’espressa autorizzazione preventiva della stazione appaltante alle condizioni di cui all’art. 117 del decreto legislativo 163/06 e s.m.
Art. 22 – Recesso
La Stazione appaltante potrà recedere in qualunque tempo dal contratto, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall’art. 1671 cod. civ., con le modalità di cui all’art. 134 del Codice.
In ogni caso l’operatore economico aggiudicatario si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità della fornitura e posa in opera a favore della Stazione appaltante.
Per giusta causa si intende a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, qualsiasi fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il contratto.
Art. 23 – Esecuzione in danno e scorrimento della graduatoria Qualora l’operatore economico aggiudicatario ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto del contratto, con le modalità e entro i termini previsti, la stazione appaltante potrà ordinare ad altro operatore economico l’esecuzione parziale o totale di quanto omesso dallo stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi e i danni eventualmente cagionati alla stazione appaltante.
Per la rifusione dei danni, la stazione appaltante potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell’appaltatore originario, ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale, che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.
Ai sensi dell’art. 140 del Codice la stazioni appaltante, in caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo potrà interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento della prestazione.
L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.
Art. 24 – Cause di risoluzione del contratto
La stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto nei casi e con le modalità e conseguenze indicati all’art. 135, 136 e 137 del Codice.
A titolo esemplificativo e non esaustivo la stazione appaltante, su proposta del responsabile del procedimento, procederà alla risoluzione del contratto nei seguenti casi:
- per gravi violazioni degli obblighi contrattuali quali a titolo esemplificativo: arbitraria sospensione e ingiustificata mancata esecuzione, grave ritardo, difetti nell’esecuzione del contratto, esecuzione non conforme ai requisiti minimi prescritti nel presente capitolato o comunque per colpa dell’operatore economico aggiudicatario;
- a causa di reati accertati o di violazione reiterata degli obblighi relativi alla sicurezza o alle norme relative agli obblighi contributivi previdenziali e assistenziali in materia relativa alle retribuzioni o altre posizioni simili;
- nel caso di mancata reiterata inosservanza delle ingiunzioni avanzate dal Direttore dell’esecuzione;
- qualora nei confronti dell'operatore economico aggiudicatario sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo di applicazione di una o più misure di prevenzione di cui alla vigente normativa antimafia;
- ove sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati all’esecuzione del contratto;
- per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro;
- in ogni caso di manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione della fornitura e posa in opera;
- ove sia accertato l’avvenuto subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
- in caso di perdita da parte dell'operatore economico aggiudicatario, dei requisiti per l'esecuzione del contratto, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- in caso di utilizzo improprio di qualsiasi notizia o dato di cui l'affidataria sia venuta a conoscenza nell'esercizio dei compiti affidatole in particolare per quanto attiene il rispetto della privacy così come disposto dal d. lgs. 196/2003;
- in caso di mancato adeguamento del corrispettivo ove sia intervenuta
disponibilità di convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico, come meglio specificato all’art. 1 c. 7 D. L. 95-2012 c.d. “spending review 2” convertito in L. 135-2012.
A seguito della risoluzione contrattuale l'operatore economico aggiudicatario avrà diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
Nei casi di risoluzione del contratto l'operatore economico aggiudicatario deve provvedere allo sgombero delle aree di esecuzione della prestazione contrattuale e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'operatore economico aggiudicatario i relativi oneri e spese.
La risoluzione del contratto per gravi inadempienze contrattuali fa insorgere a favore della stazione appaltante la facoltà di affidare la fornitura e posa in
opera all’operatore economico che segue in graduatoria. Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dalla stazione appaltante, fatta salva ogni ulteriore responsabilità civile o penale dell’operatore economico per il fatto che ha determinato la risoluzione.
All’operatore economico inadempiente sono addebitate le maggiori spese sostenute dalla Stazione Appaltante rispetto a quelle previste dal contratto, prelevando le stesse dal deposito cauzionale e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell’operatore economico inadempiente senza pregiudizio dei diritti della Stazione Appaltante, fermo restando che, nel caso di minor spesa, nulla comporterà all’operatore economico inadempiente.
L’esecuzione in danno non esime l’operatore economico inadempiente dalle responsabilità civili in cui lo stesso incorra a norma di legge o di contratto per i fatti che hanno motivato la risoluzione.
Ai sensi dell'art. 3 co. 9 e 9 bis della legge 136 del 13 agosto 2010 e x.x.xx contratto che sarà stipulato con l’operatore economico aggiudicatario conterrà una clausola risolutiva espressa da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
L’operatore economico aggiudicatario, i subappaltatori e i subcontraenti a qualsiasi titolo interessati ai servizi oggetto del presente appalto devono garantire la tracciabilità dei flussi finanziari e, qualora abbiano notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della legge 136 del 13 agosto 2010 e s.m. procedono all’immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura -
ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante.
Il contratto inoltre potrà sciogliersi negli altri modi previsti dal codice civile.
In considerazione della natura dell’appalto, laddove si verifichino situazioni di particolare urgenza ed in caso di ritardo nell’intervento o di parziale o totale mancata prestazione da parte dell’operatore economico, la Stazione Appaltante si riserva di provvedere d’ufficio, previa formale diffida anche via fax, mediante altro operatore economico individuato con le procedure di legge.
In tal caso all’operatore economico inadempiente sarà addebitato, oltre alle spese ed oneri vari, il maggior prezzo pagato rispetto alle condizioni di appalto.
Tutto ciò salvo il diritto per l’azione di risarcimento dei maggiori danni subiti.
Art. 25 – Foro di competenza ed esclusione clausola compromissoria Qualunque controversia che dovesse insorgere durante l’esecuzione dell’appalto non darà mai diritto all’operatore economico di assumere decisioni unilaterali quali la sospensione, la riduzione, la modificazione della fornitura e posa in opera.
Per la definizione delle controversie che dovessero insorgere durante l’espletamento della fornitura e posa in opera e al termine della stessa, si procederà secondo quanto previsto all’art. 240 del D.lgs 163/2006 e s.m.
E’ escluso il ricorso alla procedura dell’arbitrato ai sensi dell’art. 241 del D.lgs 163/2006 e s.m.
Per tutte le controversie che non si siano potute definire in via amministrativa applicando la procedura di cui sopra viene eletto competente
il Foro di Firenze.
Art. 26 – Firma del contratto e oneri fiscali
Ai sensi dell’art. 139 del Regolamento sono a carico esclusivo dell'appaltatore, senza alcun diritto di rivalsa nei confronti della Stazione appaltante, tutte le spese di bollo e registro, della copia del contratto e dei documenti e disegni di progetto, oltre eventuali spese di pubblicazione, nonchè tutti gli oneri inerenti e conseguenti alla stipulazione e registrazione del contratto, compresi quelli tributari.
A seguito della modifica dell’art. 11 co.13 del Codice dei contratti pubblici, apportata dal D.L. n. 179/2012 convertito in legge n. 221/2012, a partire dal 1° gennaio 2013 i contratti in forma pubblico-amministrativa dovranno essere sottoscritti con la firma digitale, pena la loro nullità.
A carico esclusivo dell'operatore economico aggiudicatario restano, altresì, le imposte e in genere qualsiasi onere, che, direttamente o indirettamente, nel presente o nel futuro, abbia a gravare sull’esecuzione oggetto dell'appalto, che contrattualmente risultavano a suo carico, anche qualora la tassa, l'imposta o l'onere qualsiasi risulti intestato a nome dell’operatore economico aggiudicatario.
L'imposta sul valore aggiunto è regolata come per legge.
Art. 27 – Riservatezza
Ai sensi dell'art. 11 D.lgs. 196/2003, si informa che tutti i dati forniti dai partecipanti alla gara saranno raccolti, registrati, organizzati e conservati, per le finalità di gestione della stessa e saranno trattati mediante supporto sia cartaceo, sia magnetico, anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto contrattuale, per le finalità del rapporto medesimo. Il conferimento dei dati è un onere, pena l'esclusione dalla gara. L'interessato
gode dei diritti di cui all'art. 13 del citato decreto, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano ed il diritto ad opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti della stazione appaltante.
L’operatore economico aggiudicatario è altresì tenuto ad adottare tutte le misure atte a garantire il trattamento dei dati personali nonché i diritti delle persone fisiche e degli altri soggetti secondo quanto stabilito dal d.lgs. 196/2003.
L’operatore economico aggiudicatario dovrà comunicare per iscritto, prima della stipula del contratto, gli incaricati del trattamento dei dati dell'Amministrazione.
L’operatore economico aggiudicatario si impegna a comunicare tempestivamente ogni variazione relativa agli incaricati del trattamento.
L’operatore economico aggiudicatario non potrà divulgare, comunicare o diffondere i dati dalla stessa acquisiti in ragione della attività di cui è aggiudicataria, né altrimenti utilizzarli per la promozione e la commercializzazione dei propri servizi. Gli unici trattamenti ammessi sono quelli previsti e disciplinati dal bando di gara e dai documenti contrattuali.
Art. 28 - Documenti che fanno parte del contratto
Formano parte integrante e sostanziale del contratto di appalto i seguenti documenti:
• capitolato speciale di appalto
• capitolato speciale d’appalto – parte tecnica
• offerta economica
• dichiarazione a corredo dell’offerta economica
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO PARTE TECNICA
INDICE
ART. 1 – Caratteristiche tecniche della fornitura ART. 2 – Condizioni di fornitura
ART. 3 – Modalità di consegna e collaudo ART. 4 – Garanzie ed eventuali manutenzioni
Art. 1 – Caratteristiche tecniche della fornitura
L’appalto ha per oggetto la fornitura e posa in opera di attrezzature scientifiche per il Dipartimento di Ingegneria Industriale da acquistare nell’ambito del Progetto di ricerca dal titolo “MDM Lab” di Pistoia, finanziato dalla Regione Toscana con DD n. 3889 del 30.08.2012 di cui alla
D.G.R.T. n. 924/2009. Le attrezzature da acquistare sono le seguenti:
Lotto n. 1: n. 1 camera per prove a pressione idrostatica installata in posizione orizzontale
Caratteristiche tecniche richieste:
Il dispositivo, di cui si riportano di seguito le specifiche tecniche, consiste in un contenitore metallico di forma cilindrica, chiuso da un lato, ed apribile dall'altro, dotato di tutte le attrezzature ed accessori necessari per l’esecuzione, in completa sicurezza, di prove in pressione su componenti subacquei.
Il cilindro verrà installato in posizione tale da avere l’asse di rivoluzione orizzontale e dovrà essere realizzato in modo da essere idoneo a testare al suo interno manufatti subacquei fino ad una pressione idrostatica equivalente alla profondità massima di 350 [m] garantendo la piena sicurezza per gli operatori ed il personale del laboratorio dove sarà posizionato. Il contenitore metallico e la struttura di sostegno dovrà essere costruito in acciaio al carbonio debolmente legato, e dovrà avere le seguenti dimensioni utili interne: diametro 450 [mm]; lunghezza 2000 [mm].
Il cilindro dovrà inoltre essere marcato CE e dovrà quindi essere corredato di tutta la documentazione relativa all’ottenimento della marcatura stessa.
CHIUSURA
Il dispositivo, operando in posizione orizzontale, deve avere, dal lato apribile, un tipo di chiusura e di tenuta alla pressione consono alla posizione. In particolare il portello di chiusura deve ruotare su di un'asse perpendicolare all'asse longitudinale
dell'involucro andando ad appoggiarsi perfettamente sul piano della flangia terminale della camera dove una guarnizione in gomma sintetica deve garantire la perfetta tenuta del portello fino alla pressione massima testabile di 35 [bar]. Il meccanismo di chiusura deve essere del tipo rapido a manovra unica con denti sul portello e settori sulla flangia ruotante d'incastro, oppure a clampe esterne incernierate da un lato e bloccate dall'altro con un tornichetto.
Non sono ammesse le chiusure realizzate con perni e/o bulloni da avvitare.
ACCESSORI
Sul corpo della camera debbono essere posizionati i passaggi a scafo necessari per il collegamento delle relative valvole e tubazioni necessarie per far funzionare la camera. Poiché la camera opera utilizzando acqua come fluido di lavoro detti passaggi dovranno essere costruiti in acciaio inox AISI 316L. In particolare saranno previsti:
• n.° 1 passaggio a scafo da ¼” nella mezzeria del lato superiore per lo sfogo aria in fase di caricamento;
• n.° 1 passaggio a scafo da ½” nella mezzeria del lato superiore per il manometro;
• n.° 1 passaggio a scafo da ¾” nella mezzeria del lato inferiore per lo scarico dell'acqua;
• n.° 1 passaggio a scafo da ½” nella mezzeria del lato inferiore per la mandata dell'acqua;
• n.° 1 passaggio a scafo da ½” nella mezzeria del lato inferiore per la pompa di pressione;
• n.° 1 passaggio a scafo sagomato nella mezzeria un connettore subacqueo di segnale (almeno 7 pin);
• n.° 1 passaggio a scafo sagomato nella mezzeria per un connettore subacqueo di potenza (almeno 4 pin con almeno 20 [A] per pin);
Le valvole che dovranno essere installate sui suddetti passaggi debbono essere
idonee alla pressione di 35 bar e costruite in acciaio INOX AISI 316.
Il manometro per la lettura della pressione deve avere le seguenti caratteristiche:
• diametro 200 [mm]
• Fondo scala 35+10% [bar]
• Attacco ½” M. radiale
• scala/sensibilità 50 [mbar] (0,5 [m] colonna acqua)
Le tubazioni che collegheranno la mandata dell'acqua alla camera e lo scarico dell'acqua dalla camera dovranno essere realizzati in gomma telata anti- schiacciamento e di lunghezza idonea ai collegamenti con la fornitura e lo scarico delle acque.
La pompa di pressurizzazione della camera a pressione deve essere del tipo manuale a leva con corpo in metallo inossidabile capace di raggiungere la pressione di 35+30% [bar], il serbatoio della pompa deve avere una capacità di almeno 10 litri e deve essere in acciaio inossidabile. La pompa deve essere dotata di marcatura CE.
La tubazione che collega la pompa alla camera a pressione deve essere del tipo flessibile per media pressione e di idonea lunghezza, e deve essere marcata CE. BASAMENTO
Per tenere la camera a pressione in posizione ergonomica per gli operatori, e per consentire agevolmente le operazioni di posizionamento del manufatto all'interno della camera, questa dovrà essere installata su di un apposito basamento. Questo basamento deve essere realizzato con profilati di acciaio con sezione a L aventi le seguenti dimensioni 60x60x5, tagliati e saldati elettricamente in modo da formare un robusto supporto per la camera a pieno carico (camera + manufatto + acqua) il suddetto basamento dovrà avere le seguenti dimensioni: larghezza 1000 [mm] e lunghezza 2000 [mm] circa, con un’altezza di 900 [mm]. Sul basamento dovranno essere saldate due selle con piastre di fissaggio tali da imbullonare la camera a pressione in modo che resti vincolata anche quando il portello è spalancato e sottopone il corpo della camera ad un movimento di rotazione.
FINITURA
La camera a pressione deve essere finita con un ciclo di pitturazione che ne preservi
le pareti dalla corrosione, detto ciclo deve prevedere:
• sabbiatura a ferro della camera
• una mano di primer antiruggine
• due mani di smalto epossidico di colore bianco all'interno
• due mani di smalto poliestere di colore azzurro all'esterno
Il basamento dovrà avere un trattamento di verniciatura industriale di colore grigio.
Lotto n. 2: n. 1 robot parallelo a 6DOF
Caratteristiche tecniche richieste: il robot parallelo (robot a catena cinematica chiusa) è un manipolatore a 6 gradi di libertà capaci di garantire notevoli prestazioni in campo dinamico ed elevate precisioni di posizionamento rispetto ai modelli seriali. Dal punto di vista costruttivo i robot paralleli sono composti da una piattaforma inferiore (da collegare al terreno), da una piattaforma superiore (end effector) e da sei attuatori lineari che permettono la movimentazione. I vantaggi di questi robot rispetto ai modelli con catena cinematica aperta (seriali) risultano essere l’elevata precisione di posizionamento, l’elevata rigidezza e compattezza del sistema, in termini di ingombri e prestazioni, se paragonati ai carichi spostati.
Il robot parallelo deve avere attuatori di tipo elettrico e non di tipo idraulico per motivi di praticità e pulizia.
Le principali grandezze d’interesse per questa tipologia di robot risultano essere:
1. carico pagante sull’end effector: per le applicazioni in esame e per poter garantire un range di applicazioni diverse dallo scopo prefissato il carico pagante richiesto si può definire tra gli 800 kg e i 1000 kg.
2. prestazioni dinamiche dell’end effector: le prestazioni dinamiche permettono di capire le accelerazioni lineari ed angolari massime
permesse dall’end effector. Per quanto riguarda la simulazione di
traiettorie e azioni dinamiche, le accelerazioni lineari che spaziano tra i 5 e i 7 m/s^2 e le accelerazioni angolari dell’ordine dei 500°/s^2 risultano essere più che accettabili. In termini di velocità, valori che permettono un ampio range di applicazioni risultano essere dell’ordine di 0,4 – 0,6 m/s per quelle lineari e di 20 – 30° s per quelle angolari.
3. escursioni attuatori: le escursioni che possono essere utilizzate in questo genere di applicazioni (simulazioni di traiettorie o motion cueing) risultano essere dell’ordine della decina di cm.
Le caratteristiche tecniche ivi riportate sono requisiti minimi cui il prodotto offerto deve conformarsi.
Art. 2 – Condizioni di fornitura
Il fornitore è tenuto ad eseguire tutte le prestazioni oggetto del presente appalto a regola d’arte, nel rispetto delle enorme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel capitolato speciale di appalto e nel contratto, pena la risoluzione di diritto del contratto medesimo.
Relativamente al lotto 1: n. 1 camera per prove a pressione idrostatica installata in posizione orizzontale, la fornitura deve comprendere l’installazione dell’attrezzatura stessa e dovranno essere fatte salve le eventuali variazioni ritenute opportune dal Dipartimento in relazione allo svolgersi del progetto finanziato dalla Regione Toscana.
La ditta aggiudicataria della gara dovrà fornire un completo layout del locale ove dovrà essere installata la camera a pressione, prevedendo tutte le tubazioni e condotte per l'allacciamento all'impianto idrico e fognario
Nello specifico si richiede:
- trasporto, scarico, messa in opera nel locale della camera e del basamento; installazione e messa in funzione della camera con prova alla pressione di esercizio, comprese tutte le attrezzature, i materiali, la logistica e la mano d’opera;
- il rispetto delle norme antinfortunistiche e la messa a disposizione e uso degli eventuali dispositivi di protezione individuale necessari ai lavoratori, la formazione del personale all’uso dei macchinari, la consegna di manuali d’uso in lingua italiana in formato cartaceo o su supporto magnetico
Relativamente al lotto n. 2: robot parallelo a 6DOF, la fornitura deve comprendere l’installazione dell’attrezzatura stessa e dovranno essere fatte salve le eventuali variazioni ritenute opportune dal Dipartimento in relazione allo svolgersi del progetto finanziato dalla Regione Toscana.
Nello specifico si richiede:
- trasporto e scarico del robot. Installazione dei quadri e dei collegamenti elettrici dell’intero sistema robot;
- il robot deve essere dotato del software d’installazione e di interfacciamento ufficiali della casa produttrice;
- devono essere allegati il manuale utente, i disegni utili all’installazione del robot, il manuale del software d’installazione ed interfacciamento;
- il robot dovrà essere imballato (coerentemente con le modalità di trasporto che esso subirà) e dovrà essere consegnato direttamente al laboratorio MDM Lab dell’Università di Firenze, situato presso ITIS S. Fedi situato in xxx Xxxxxxx 00, Xxxxxxx;
- il robot dovrà essere installato, in accordo con le normative di sicurezza del settore, presso i nuovi locali del laboratorio MDM Lab (come sopra).
- il rispetto delle norme antinfortunistiche e la messa a disposizione e uso degli eventuali dispositivi di protezione individuale necessari ai lavoratori, la formazione del personale all’uso dei macchinari.
Art. 3 – Modalità di consegna e collaudo.
La consegna dell’attrezzatura dovrà essere effettuata nei locali del Laboratorio MDM Lab situati all’interno dell’Istituto Tecnico Tecnologico Statale “Silvano Fedi” – “Xxxxxx Xxxxx” sito in Xxx Xxxxxxx, 00 - 00000 – Pistoia, entro la data prevista dal progetto finanziato e precisamente:
5 luglio 2013
Il completamento dell’installazione dovrà avvenire entro e non oltre il 31 luglio 2013
Per data di installazione si intende la data a partire dalla quale le apparecchiature risultano in grado di funzionare correttamente e i locali perfettamente fruibili.
Un eventuale ritardo nella consegna ed installazione delle apparecchiature sarò oggetto di penali come previsto all’art. 8 del capitolato speciale di appalto, e, nei casi più gravi, sarà oggetto di risoluzione del contratto.
La ditta dovrà provvedere al collaudo dell'impianto, da eseguirsi sotto la supervisione di personale dell’Università Degli Studi Di Firenze, entro 5 gg. lavorativi dalla fine dei lavori di installazione.
Art. 4 – Garanzie ed eventuali manutenzioni
Le attrezzature oggetto del presente appalto devono essere nuove di fabbrica, prive di difetti dovuti a progettazione, errata esecuzione o installazione, e
vizi dei materiali impiegati.
Il fornitore dovrà garantire le attrezzature e i materiali forniti da tutti gli inconvenienti non derivanti da cause di forza maggiore per il periodo di 24 mesi dalla data di collaudo delle attrezzature.
In tale periodo il fornitore è obbligato ad eliminare, a proprie cure e spese, tutti i difetti manifestatasi o guasti nei beni forniti, dipendenti o da vizi di costruzione o da difetti dei materiali impiegati o da altre cause, compreso l’utilizzo. Durante tale periodo l’operatore economico aggiudicatario garantisce il buon funzionamento dell’apparecchiatura fornita, assumendo l’obbligo di ripararla o sostituirla senza nessun ulteriore addebito.
L’impresa sarà tenuta ad effettuare gli interventi di manutenzione preventiva periodica prevista per le apparecchiature in questione nei manuali d’uso, durante tutto il periodo di garanzia.