REGIONE DEL VENETO
XXXXXXX XXX XXXXXX
XXXXXXX XXXXX’ XXXXXX XXXXX-XXXXXXXXX X. 0 “VICENZA”
DELIBERAZIONE
n. 767 del 5-10-2016
O G G E T T O
Accordo contrattuale per la gestione del servizio residenziale a favore di persone con disabilità tra l'Azienda ULSS 6 Vicenza e l'Ente "Sogno e Vita Società Cooperativa Sociale onlus".
Periodo 00.00.0000 - 00.00.0000.
Proponente: U.O.S. Disabilità Anno Proposta: 2016
Numero Proposta: 869
Il Responsabile dell’U.O.S. Disabilità riferisce quanto segue:
Con L.R. 16 agosto 2002 n. 22 la Regione Veneto ha promosso la qualità dell’assistenza sanitaria, socio-sanitaria e sociale, attraverso la definizione di criteri per l’autorizzazione alla realizzazione di strutture e all’esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie nonché per l’accreditamento e la vigilanza delle stesse.
La L.R. 22/2002 garantisce condizioni qualitative identiche per tutti gli erogatori dei servizi, attraverso i requisiti per l’accreditamento che nell’impostazione regionale integrano e completano i requisiti per l’autorizzazione, esigendo dagli enti gestori, remunerati con risorse pubbliche, la garanzia di livelli qualitativi trasparenti, secondo l’approccio dei sistemi di qualità orientati al miglioramento continuo.
Al riguardo la L.R. 22/2002 ha stabilito all’art. 17 che “la Giunta Regionale disciplina entro 120 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, i rapporti di cui all’art. 8 quinques del D. Lgs.vo 502/1992 mediante uno schema tipo di accordo contrattuale con il quale si stabiliscono l’indicazione delle quantità e delle tipologie di prestazioni da erogare e le modalità delle verifiche e dei controlli”.
Tale principio è stato ripreso dalla DGR n. 2501 del 06.08.2004 “Attuazione della L.R 16/08/2002 n. 22 in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali e adozione del Manuale delle procedure”. La DGR chiarisce che “per le strutture sanitarie e socio- sanitarie, l’accreditamento istituzionale rappresenta, in ogni caso, condizione necessaria ma non sufficiente per erogare prestazioni a carico e per conto del SSSR, essendo richiesta anche la stipula di apposito accordo/contratto tra la struttura accreditata e gli enti del SSSR, previa determinazione dei piani annuali preventivi di attività (art.17 commi 3-4 L.R. 22/02 con riferimento all’ art. 8 quinquies del D.lgs. 502/1992 e s.m.)”.
Coerentemente a ciò l’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP), con Deliberazione n. 34/2011, avente ad oggetto l’indagine sugli affidamenti di servizi da parte delle ASL, ha chiarito quanto segue: “I contratti stipulati senza previo espletamento di una procedura di evidenza pubblica sono invece accordi contrattuali correlati al convenzionamento di strutture private al servizio sanitario. Infatti – come si evince dagli articoli 8-quinquies e 8-sexies del D.Lgs. n. 502/1992 – all’accreditamento istituzionale, con il quale si dispone l’inserimento della struttura accreditata nell’ambito organizzativo del servizio pubblico sanitario, segue la stipula di accordi con i quali si indica “il volume massimo delle prestazioni che le strutture presenti nell’ambito territoriale della medesima unità sanitaria locale, si impegnano ad assicurare, distinto per tipologia e per modalità di assistenza. I due atti, l’accreditamento e la convenzione, svolgono in realtà una funzione unitaria che è quella di abilitare la struttura ad erogare il servizio socio-sanitario agli utenti, nel limite del “volume massimo concordato”.
Con DGR 1303 del 03.07.2012, la Regione Veneto ha approvato lo schema di accordo contrattuale per le strutture socio-sanitarie e sociali accreditate (artt. 8 quinquies e 8 sexies, D. Lgs 502/1992; Art. 11 L. 328/2000), quale strumento di regolazione dei rapporti con gli enti gestori autorizzati, accreditati o in via di accreditamento ai sensi della L.R. 22/2002 e della D.G.R. 84/2007.
Tale DGR stabilisce che “il direttore generale dell’Ulss competente provvede alla stipula dei relativi accordi contrattuali” e che “l’accordo stipulato tra soggetti gestori delle strutture e l’Azienda Ulss dell’area territoriale in cui è ubicata la struttura medesima, avrà valore – previo scambio di corrispondenza tra le parti – anche con le altre Aziende Ulss del territorio veneto, fermo restando la
possibilità di specifiche precisazioni in coerenza con il contratto tipo definito nel territori di competenza dei Soggetti pubblici invianti, nonché l’estensione contrattuale e le eventuali integrazioni”.
Pertanto l’U.O.S. Disabilità di questa Azienda ULSS ha verificato che l’ente “Sogno e Vita Società Cooperativa Sociale onlus”, con sede legale a Vicenza in Xxx Xxxxxx Xxxxx 000, C.F. e P.IVA 04033230245, dal 01.07.2016 gestisce l’unità di offerta residenziale Gruppo Appartamento per persone con disabilità denominata “Casa famiglia alla rocca”, sita in Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx (XX) xx xxx Xxxxxx x. 00, regolarmente autorizzata per 6 posti letto dal Comune di Altavilla Vicentina (VI), ai sensi della normativa regionale di riferimento L.R. 22/2002, DGR 84/2007 e DGR 2067/2007.
La DGR 84/2007 all’Allegato B definisce il Gruppo Appartamento per persone con disabilità come “servizio che accoglie persone adulte con disabilità prive di nucleo familiare o per le quali la permanenza nel nucleo familiare sia temporaneamente o permanentemente impossibilitata”.
La struttura sopraindicata è già stata inserita nel Documento di Ri-pianificazione 2014 del Piano di Zona 2011-2015, in quanto gestita fino al 30.06.2016 dall’ente Associazione Brain Traumi Cranici onlus.
Pertanto questa Azienda ULSS ha convenuto con l’ente Sogno e Vita S.C.S. di stipulare un accordo contrattuale per la gestione del servizio residenziale a favore di persone con disabilità.
Tale accordo contrattuale ricalca lo schema regionale, di cui all’Allegato A alla DGR 1303/2012, con alcune integrazioni specifiche relative alla tipologia del servizio residenziale presso il Gruppo Appartamento per persone con disabilità, ed è allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
L’accordo contrattuale definisce le modalità di gestione del servizio residenziale, a tempo indeterminato e in accoglienza temporanea programmata, in favore di persone con disabilità residenti in questa Azienda ULSS, regolamenta i rapporti tra le parti e ha validità dal 01.07.2016 al 31.12.2018.
In attesa della definizione di tariffe di riferimento da parte della Giunta Regionale per il Gruppo Appartamento per persone con disabilità, si stima una spesa complessiva per l’anno 2016 (dal 01.07.2016 al 31.12.2016) pari a € 9.540,00 IVA inclusa a carico del bilancio sociale 2016.
Prudenzialmente per gli anni 2017 e 2018 si stima una spesa complessiva annua pari a € 19.080,00 IVA inclusa a carico, rispettivamente, del bilancio sociale 2017 e 2018.
Tale stima risulta dalla differenza tra il contributo complessivo giornaliero erogato all’ente e la compartecipazione giornaliera dovuta dagli utenti del servizio, che sarà calcolata annualmente ai sensi del vigente Regolamento approvato dalla Conferenza dei Sindaci in data 21.06.2013.
Il medesimo Direttore ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.
I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Sociali hanno espresso parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.
IL DIRETTORE GENERALE XXXXXXXX
1. di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, l’accordo contrattuale per la gestione del servizio residenziale in favore di persone con disabilità tra l’Azienda ULSS n. 6 Vicenza e l’Ente gestore “Sogno e Vita Società Cooperativa Sociale onlus”, con sede legale a Vicenza in Xxx Xxxxxx Xxxxx 000, C.F. e P.IVA 04033230245;
2. di dare atto che il presente accordo contrattuale ha durata dal 01.07.2016 al 31.12.2018 e comporta un costo per l’anno 2016 stimato in € 9.540,00 IVA inclusa, che trova copertura nel bilancio sociale 2016, alla voce “Accoglienze temporanee”, nel conto 550411;
3. di stabilire che, per gli anni successivi di vigenza della convenzione oggetto del presente provvedimento, i costi stimati annui sono i seguenti:
• anno 2017: € 19.080,00 IVA inclusa, che troveranno copertura nel bilancio sociale anno 2017 alla voce “Accoglienze temporanee”, nel conto 550411;
• anno 2018: € 19.080,00 IVA inclusa, che troveranno copertura nel bilancio sociale anno 2018 alla voce “Accoglienze temporanee”, nel conto 550411.
4. di stabilire che la spesa indicata al punto precedente potrà subire variazioni, qualora fossero emanate diverse indicazioni da parte della Regione Veneto in merito ai Gruppi Appartamento per persone con disabilità;
5. di prescrivere che il presente atto venga pubblicato all’Albo on-line dell’Azienda.
*****
Il Direttore Amministrativo (Xxx.xx Dr. Xxxxxxx Xxxxxx)
Il Direttore Sanitario
(Xxx.xx Dr.ssa Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxx)
Il Direttore dei Servizi Sociali e della Funzione Territoriale (Xxx.xx Dr. Xxxxxxxxx Xxxxx)
IL DIRETTORE GENERALE
(X.xx digitalmente Xxxxxxxx Xxxxxx)
Xxxxxxxx Xxxxxx
Digitally signed by Xxxxxxxx Xxxxxx Date: 2016.10.05
15:54:09 CEST
Il presente atto è eseguibile dalla data di adozione.
Il presente atto è proposto per la pubblicazione in data 6-10-2016 all’Albo on-line dell’Azienda con le seguenti modalità:
Oggetto e contenuto
Copia del presente atto viene inviato in data 6-10-2016 al Collegio Sindacale (ex art. 10, comma 5, L.R. 14.9.1994, n. 56).
IL RESPONSABILE PER LA GESTIONE ATTI DEL SERVIZIO AFFARI LEGALI E
AMMINISTRATIVI GENERALI
ACCORDO CONTRATTUALE PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI TRA L’AZIENDA ULSS 6 VICENZA
E L’ENTE “SOGNO E VITA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS” PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO RESIDENZIALE
A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA’ RESIDENTI NEL TERRITORIO DELL’AZIENDA ULSS 6 VICENZA
TRA
L'Azienda U.L.S.S. n. 6 “Vicenza” con sede legale in Xxxxxxx, xxxxx X. Xxxxxxx xx 00, X.X. x X. XXX 00000000000, legalmente rappresentato dal Direttore Generale Dr. Xxxxxxxx Xxxxxx
E
L’Ente “Sogno e Vita Società Cooperativa Sociale onlus” (di seguito Ente), con sede legale in Vicenza, xxx Xxxxxx Xxxxx 000, con C.F. e P. IVA 04032330245, iscritta all’Albo delle cooperative sociali al n. C115942, legalmente rappresentato dalla Dott.ssa Xxxxxxxxxx Xxxxxx in qualità di Presidente, quale soggetto gestore, a partire dal 01.07.2016, della struttura residenziale per persone con disabilità di seguito riportata:
Gruppo Appartamento per persone con disabilità, denominata “Casa famiglia alla rocca” e sita in Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx (XX) xx xxx Xxxxxx x. 00;
PREMESSO CHE
La Regione Veneto, in applicazione della L.R. 16 agosto 2002 n. 22, con diversi provvedimenti ha definito i requisiti, gli standard e le procedure per l'accreditamento istituzionale dei servizi e delle strutture socio-sanitarie e sociali che operano nell’area dell’integrazione socio-sanitaria, degli anziani, dei disabili, dei minori, dei tossicodipendenti e della salute mentale; ha provveduto, fra l’altro, alla classificazione delle strutture e, ad indicare i correlati riferimenti normativi e amministrativi contenenti i requisiti strutturali, gestionali, e organizzativi per ogni tipologia di struttura;
La struttura sopraindicata gestita dall’Ente è autorizzata all’esercizio per 6 posti, ai sensi della L.R. 22/2002, della DGR 84/2007 – Allegato X x xxxxx XXX 0000/0000, xxx Xxxxxx xx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx (XX);
L’Azienda U.L.S.S. n. 6 Vicenza, ai sensi della DGR 1303 del 03.07.2012, intende avvalersi della struttura socio-sanitaria sopra indicata, per l’erogazione delle prestazioni previste nei confronti degli utenti delle unità d’offerta individuate nel rispetto della normativa di riferimento;
SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 Premesse
1. Il presente accordo contrattuale viene stipulato in attuazione dell’art. 17 commi 3 e 5 della L.R. Regione Veneto n. 22/2002;
2. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo contrattuale.
Art. 2 Oggetto
1. L’Azienda ULSS 6 Vicenza si avvale della struttura socio-sanitaria indicata in premessa, nel prosieguo semplicemente indicate come struttura, per l'erogazione di prestazioni di assistenza residenziale socio-sanitaria a favore di persone con disabilità residenti nel territorio dell’Azienda ULSS 6 Vicenza, sulla base di quanto approvato dalle competenti Unità Valutative Multi- Dimensionali (U.V.M.D.);
2. La struttura garantisce le prestazioni di servizio residenziale presso Gruppo Appartamento per persone con disabilità ai sensi della DGR 84/2007 – Allegato B, avvalendosi di servizi, attrezzature e personale come definiti dalla normativa regionale di riferimento.
3. L’Ente, anche in caso di affidamento a soggetti terzi di parti del servizio, è pienamente responsabile del rispetto della propria Carta dei servizi e degli impegni assunti con il presente accordo contrattale;
4. L’Ente, fatto salvo il rispetto dei requisiti autorizzativi e di accreditamento se previsti, delle procedure di accoglienza e del sistema tariffario di cui ai successivi articoli, è autorizzato, in accordo con i referenti dell’Azienda ULSS 6 Vicenza, ad accogliere utenti provenienti dall’Azienda ULSS 6 Vicenza e da altre Aziende ULSS, nel rispetto del numero complessivo di posti autorizzati.
Art. 3
Requisiti autorizzativi e di accreditamento
1. L’Ente s’impegna a mantenere nel tempo i requisiti autorizzativi, e di accreditamento se previsti, fissati dal quadro legislativo di riferimento, anche nel caso di cessione d’azienda a terzi.
2. Per ciò che attiene la dotazione di personale, l’Ente s’impegna a garantire l’erogazione delle prestazioni, certificando per il personale preposto – ivi compreso il personale dipendente da un soggetto terzo cui siano affidati, in tutto o in parte, l’esecuzione di servizi della struttura – numero, professionalità e regolare inquadramento contrattuale del rapporto di lavoro previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento, ed integrativi regionali sottoscritti dalle parti datoriali e sindacali maggiormente rappresentativi a livello nazionale, in relazione agli standard e al modello gestionale definito a livello regionale per la tipologia di utenza accolta.
3. L’Ente s’impegna al mantenimento degli standard di personale, nonché il mantenimento di tutti gli altri requisiti di autorizzazione e di accreditamento se previsto, e a presentare eventuale documentazione su specifica richiesta dell’Azienda ULSS 6 Vicenza e/o di altri soggetti pubblici che ne hanno titolo.
4. L’Ente si impegna inoltre a prevedere la presenza di un responsabile, in possesso dei requisiti di
professionalità previsti dalla normativa vigente, al quale sono affidati i compiti di organizzazione delle attività e la vigilanza sugli aspetti qualitativi dei servizi forniti agli ospiti. Il responsabile rappresenta l’interlocutore e il punto di riferimento per i familiari degli ospiti e per i servizi sanitari e sociali che hanno in carico gli assistiti.
5. Il personale dell’Azienda ULSS 6 Vicenza, munito del documento di riconoscimento, può accedere ai locali della struttura e assumere informazioni dirette dal responsabile della struttura, dagli ospiti e dai loro familiari, in ordine ai servizi e alle prestazioni che la struttura è tenuta a garantire ed erogare. La visita ed eventuali osservazioni saranno oggetto di apposito verbale da sottoscrivere seduta stante. Dovrà altresì essere garantita una adeguata apertura, secondo quanto previsto dal regolamento della struttura, al fine di consentire visite da parte dei familiari.
6. Possono accedere alla struttura, nelle forme previste dalla Carta dei Servizi dell’Ente, i rappresentanti delle associazioni di tutela e i rappresentanti degli ospiti delle strutture.
7. L’Azienda ULSS 6 Vicenza può, altresì, accedere alla documentazione e, qualora necessario, acquisirne copia riguardante la corretta organizzazione e gestione delle prestazioni e dei servizi, al fine di verificare la correttezza degli impegni assunti.
8. L’attività di vigilanza viene svolta dagli Enti e organismi preposti dalla vigente normativa nazionale e regionale.
9. In caso di inadempienze che comportino revoca del titolo autorizzativo o dell'accreditamento se previsto, il presente accordo s'intende automaticamente risolto e ne sarà data contestuale ed immediata notizia.
Art. 4
Procedure di ammissione e dimissione
1. L’ammissione e la dimissione alla struttura residenziale è valutata e pianificata dall’U.V.M.D. del Distretto Socio-Sanitario.
2. Costituiscono particolari motivi di dimissione:
• L’espressa volontà dell’interessato, dei familiari,del tutore, dell’amministratore di sostegno;
• L’accertamento da parte dell’UVMD, dell’appropriatezza della permanenza o a causa di difficoltà soggettive tali da determinare grave incompatibilità ambientale o per raggiungimento degli obiettivi del progetto.
Art. 5 Assenze degli utenti
In caso di assenza dell’utente dalla struttura residenziale, sia essa per ricovero o per altri motivi, l’Ente è tenuto a dare tempestiva informazione scritta, anche tramite posta elettronica, al Distretto Socio-Sanitario e al Servizio Disabili. Il Distretto Socio-Sanitario valuterà la situazione e le condizioni per la convocazione di un’eventuale U.V.M.D., o comunque effettuerà un confronto diretto con l’Ente e la famiglia dell’utente, e si pronuncerà rispetto ad una rivalutazione della situazione complessiva della persona con disabilità.
Art. 6
Sistema tariffario e pagamenti
1. La tariffa giornaliera applicabile per il Servizio Residenziale presso la struttura sopraindicata, a favore delle persone con disabilità in carico all’Azienda ULSS 6 Vicenza, è pari a:
• € 75,00 IVA inclusa se dovuta per il Servizio Residenziale a tempo indeterminato;
• € 80,00 IVA inclusa se dovuta per il Servizio Residenziale accoglienza temporanea.
Le tariffe sopraindicate sono composte dalla somma dei seguenti fattori:
• La compartecipazione dovuta da ciascun utente, sulla base del Regolamento approvato dalla Conferenza dei Sindaci in data 21.6.2013. Tale compartecipazione è calcolata e comunicata all’Ente dall’Azienda ULSS 6 Vicenza a seguito di ciascun inserimento.
Per l’accoglienza temporanea la compartecipazione giornaliera è pari a € 27,00 IVA inclusa se dovuta, versata direttamente all’Ente gestore da parte dell’amministratore di sostegno, tutore, curatore o familiare di riferimento della persona con disabilità utente del Servizio;
• La quota sociale a carico del bilancio sociale dell’Azienda ULSS 6 Vicenza. Tale importo deriva per differenza dal punto precedente e quindi può essere soggetto a eventuali modifiche derivanti dai mutamenti della situazione reddituale di ciascun utente, come previsto dal Regolamento citato al punto precedente.
2. I valori tariffari sopraindicati potranno essere oggetto di adeguamento annuale, fino ad una massimo dell’incremento dell’indice Istat con riferimento ai costi che verranno definiti entro il 31 dicembre di ogni anno, o su disposizione della Giunta Regionale con apposito provvedimento non appena avranno termine le valutazioni SVAMDI e saranno definite le tariffe standard per ciascuna tipologia di servizio;
3. I requisiti organizzativi e gestionali, da rispettare da parte della struttura sono quelli previsti dalla vigente normativa regionale per ogni specifica tipologia di utenza. Eventuali modifiche, integrazioni, nuove disposizioni, in merito ai requisiti organizzativi e gestionali avanti richiamati troveranno immediata applicazione senza necessità di una specifica integrazione o modifica del presente accordo, fermo restando che eventuali aumenti dei costi troveranno risposta applicando il precedente comma 4;
4. L’Ente è altresì tenuto, nel tempo, a garantire il mantenimento e il pieno rispetto degli ulteriori requisiti gestionali previsti dalle normative per la struttura gestita;
5. Eventuali incrementi tariffari per singoli utenti o intensità assistenziali differenziati per nuclei per particolari tipologie di utenza saranno riconosciuti sulla base di specifico progetto individuale o di specifica integrazione contrattuale, previa validazione da parte del soggetto pubblico contraente il presente contratto;
6. L’Ente s’impegna ad emettere mensilmente le fatture relative al servizio, allegando la documentazione contabile-amministrativa che potrà essere richiesta dall’Azienda ULSS 6 Vicenza, che saranno liquidate, fatte salve le opportune verifiche circa la congruità e la rispondenza alle prestazioni erogate, entro la scadenza prevista dalla normativa vigente. Il pagamento delle fatture oltre la scadenza prevista dalla normativa vigente comporterà l’applicazione degli interessi legali, come previsto dalla medesima normativa;
7. E’ fatta salva la facoltà dell’Azienda ULSS 6 Vicenza di sospendere i pagamenti nei limiti delle contestazioni elevate, a seguito di accertamenti di gravi violazioni di legge e delle disposizioni
previste nel presente accordo;
8. Nelle more della definizione dei costi standard e/o di riferimento, la tariffa giornaliera è determinata d’intesa tra Azienda ULSS 6 Vicenza ed Ente, nel rispetto degli standard organizzativi previsti e sulla base dei principi di economicità, trasparenza ed efficienza gestionale.
Art. 7
Modalità di registrazione delle prestazioni e verifiche
1. L’Ente si impegna a rispettare le indicazioni regionali e/o dell’Azienda ULSS 6 Vicenza circa le modalità di compilazione e tenuta della documentazione socio-sanitaria;
2. La variazione del grado non autosufficienza e di gravità dell’utente assistito devono essere tempestivamente comunicate ai referenti dell’area disabilità dell’Azienda ULSS 6 Vicenza, e l’evento patologico o traumatico dovrà trovare corrispondenza nel fascicolo personale. L’Azienda ULSS 6 Vicenza, attraverso la competente UVMD, s’impegna a verificare e valutare la portata dell’evento entro un termine di 30 giorni, e in relazione a ciò la compatibilità della permanenza del soggetto interessato nella struttura entro i termini previsti dalla normativa regionale. In ogni caso al verificarsi dell’evento la Struttura deve provvedere all’aggiornamento del Progetto Personalizzato;
3. Fatto salvo l’esercizio delle attività di vigilanza secondo le modalità previste dalla normativa vigente, l’Azienda ULSS 6 Vicenza, attraverso la competente UVMD e nell’ambito della propria attività ordinaria, può compiere controlli circa il permanere dell'appropriatezza dell’inserimento nella struttura residenziale;
4. Al verificarsi dei seguenti eventi: trasferimento, ricovero temporaneo in strutture sanitarie, periodi di rientro al domicilio, dimissioni, decesso delle persone con disabilità inserite, l’Ente dovrà darne immediata comunicazione all’Azienda ULSS 6 Vicenza.
Art. 8
Sistema aziendale per il miglioramento della qualità
1. Le parti identificano il miglioramento della qualità quale obiettivo primario, da perseguire in uno spirito di piena collaborazione. A tal fine l’Ente è tenuto al totale rispetto delle disposizioni che regolano il servizio e al mantenimento ed applicazione degli ulteriori requisiti di qualità stabiliti dalla D.G.R. Regione Veneto n. 2501 del 6 agosto 2004 e s.m.i in riferimento anche alla carta dei servizi.
Art. 9 Sanzioni
1. Si applicano al rapporto disciplinato dal presente contratto le decadenze e le cause di risoluzione ivi contemplate, nonché quelle previste dalla vigente legislazione nazionale e regionale e dagli articoli 1453 e seguenti del codice civile.
2. L’Azienda ULSS 6 Vicenza, accertata l’inadempienza ad uno degli obblighi di cui agli articoli precedenti, diffida il Legale Rappresentante a sanarla ed a far pervenire le proprie controdeduzioni entro il termine di 30 giorni. La mancata controdeduzione nei termini stabiliti, o l’inadempienza agli obblighi assunti per il ripristino dei requisiti carenti, comportano la
risoluzione anticipata del presente accordo contrattuale.
3. L’Azienda ULSS 6 Vicenza, in qualità di contraente del presente contratto, potrà proporre agli utenti, o decidere – nei casi oggetto di provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria o di applicazione dell’art 403 del C.C. – il trasferimento, disporre la sospensione dei nuovi trasferimenti, per il periodo ritenuto necessario e nel caso di gravi e persistenti inadempienze nella gestione del servizio, nelle more dei provvedimenti revocatori previsti dalla vigente normativa.
4. Il presente accordo contrattuale è, altresì, automaticamente risolto in caso di revoca del titolo autorizzativo al funzionamento e/o di revoca dell’accreditamento.
Art. 10
Obblighi dell’Ente gestore
L’Ente si impegna:
1. a tenere un registro nominativo delle presenze giornaliere degli utenti della struttura e a trasmettere il quadro riassuntivo mensile;
2. a utilizzare gli eventuali volontari presenti, indicati in un elenco da mantenere agli atti, aggiornato annualmente, per prestazioni complementari e non sostitutive a quelle degli operatori, nel rispetto dei principi sanciti dalla Legge 266/91 e dalla X.X. Xxxxxxx Xxxxxx 00/00 e dalla
L.R. Regione Veneto 24/94 (art. 4), garantendo peraltro la gratuità delle loro prestazioni;
3. a garantire il rispetto del segreto d’ufficio da parte degli operatori dipendenti e del personale volontario eventualmente impiegato, nonché il rispetto della vigente normativa in materia di tutela della privacy (decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196);
4. a rispettare per gli operatori impiegati nella gestione del servizio tutte le norme e gli obblighi assicurativi previsti dalla contrattazione di settore;
5. ad assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene e sicurezza sul lavoro (D. Lgs 81/08);
6. a stipulare un’apposita polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi e dipendenti e volontari ed una polizza assicurativa contro gli infortuni e le malattie che possono accadere agli utenti durante la permanenza in struttura residenziale;
7. a garantire, per tutta la durata del presente accordo contrattuale, il rispetto di tutte le norme nazionali e regionali relative al servizio, compreso il mantenimento degli standard previsti.
Art. 11 Controversie
1. Le controversie di natura patrimoniale, potranno essere deferite, su accordo di entrambe le parti ad un Collegio di tre arbitri, il quale le risolverà in via definitiva entro il termine di 90 giorni dall’accettazione dell’incarico.
2. Due arbitri saranno designati dai sottoscrittori del contratto mentre il terzo sarà scelto dai due arbitri di comune accordo. In caso di dissenso, la nomina del terzo arbitro sarà demandata al Presidente del Tribunale di Vicenza, ai sensi dell’art. 809 c.p.c. Gli oneri della procedura saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa determinazione del Collegio Arbitrale.
3. Per il procedimento di arbitrato si applicano le norme di cui all’art. 806 e ssg. del c.p.c. e il lodo ha gli effetti di cui all’articolo 824 bis c.p.c.
Art. 12 Durata
1. Il presente accordo avrà durata dal 01.07.2016 al 31.12.2018 e non è soggetto a tacito rinnovo.
Esso è redatto in quattro copie: una per ciascun contraente, due per la Regione Veneto e precisamente una per la Direzione Programmazione Sanitaria e una per la Direzione Servizi Sociali.
2. Per tutto quanto non previsto nell’accordo, si fa rinvio alle disposizioni statali e regionali vigenti in materia. In caso di emanazione di norme legislative o regolamentari regionali, nonché di adozione di provvedimenti amministrativi regionali incidenti sul contenuto dell’accordo stipulato lo stesso dovrà essere integrato e sottoscritto con le nuove disposizioni.
Art. 13
Spese di contratto
1. Il presente contratto, stipulato in forma di scrittura privata, con l’applicazione del bollo, riguarda anche prestazioni soggette ad IVA e, in quanto tale, sarà registrato solo in caso d’uso. Le spese di bollo sono a carico dell’Ente e quelle di registrazione, in caso d’uso, sono a carico della parte richiedente ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. n. 131/1986.
Letto, confermato e sottoscritto, Vicenza, ……………………….
PER L’ENTE PER L’AZIENDA ULSS N. 6 VICENZA IL PRESIDENTE IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Xxxxxxxxxx Xxxxxx Dr. Xxxxxxxx Xxxxxx