SCHEMA DI CONTRATTO PUBBLICO DI SERVIZI
Procedura CIG Z4C1F61C54
Procedura nei settori ordinari sotto soglia comunitaria finalizzata all’individuazione di contraente per
la stipula di contratto pubblico di Servizi
SCHEMA DI CONTRATTO PUBBLICO DI SERVIZI
Servizio di manutenzione biennale di n° 8 ascensori in servizio pubblico presso le stazioni FER
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In Ferrara, nella sede legale di Ferrovie Xxxxxx Xxxxxxx s.r.l. in xxx Xxxxxxxx x. 0, con la presente scrittura privata, avente tra le parti forza dl legge a norma dell'art. 1372 c.c.,
tra
la Società FERROVIE XXXXXX XXXXXXX s.r.l., in seguito indicata per brevità FER, con sede legale in Ferrara, via Zandonai n. 4, codice fiscale e partita I.V.A. 02080471200, rappresentata da , in qualità di , domiciliato per la carica presso la sede di FER;
e
l'impresa con sede legale a in via n. , codice fiscale e partita I.V.A. , in seguito indicata per brevità IMPRESA, rappresentata nel presente atto dal Sig. , nato a , il , in qualità di , come risulta dalla documentazione allegata.
PREMESSO CHE:
− con Determina del Direttore Generale di FER n° del è stato, fra l’altro, autorizzato l'avvio delle procedure finalizzate alla individuazione del contraente per la stipula del presente contratto;
− a seguito di espletamento della procedura negoziale di cui sopra, è risultata aggiudicataria con sede a in n.
codice fiscale e partita I.V.A. , come da
Determina di aggiudicazione del Direttore Generale di FER n° del
;
− l'IMPRESA ha prodotto le garanzie e coperture assicurative richieste nei termini e con le modalità previste della normativa vigente in materia;
− l'IMPRESA è in possesso dei requisiti previsti della normativa vigente in merito ai contratti pubblici;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
ART. 1
Le premesse in narrativa formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.
Costituiscono, inoltre, parte integrante del presente contratto la documentazione tecnica e relativi collegati e tutti gli altri documenti e/o elaborati posti da FER a base della procedura negoziale CIG Z4C1F61C54, di cui alla lettera di invito prot. FER Partenza n° del .
Sono, inoltre, parte integrante del presente contratto la documentazione amministrativa, l'offerta economica e le dichiarazioni ad esse allegate presentate dall'IMPRESA in sede di procedura di scelta del contraente e successiva aggiudicazione del contratto.
Tutti i suddetti documenti e/o elaborati, sebbene non allegati materialmente al presente atto, ne costituiscono parte integrante e l'AFFIDATARIO dichiara di ben conoscerli ed accettarli senza obiezione o riserva alcuna.
Di seguito si assumono, per brevità, le definizioni seguenti:
Tutti i suddetti documenti e/o elaborati, sebbene non allegati materialmente al presente atto, ne costituiscono parte integrante e l'AFFIDATARIO dichiara di ben conoscerli ed accettarli senza obiezione o riserva alcuna.
Di seguito si assumono, per brevità, le definizioni seguenti:
"D.L. 50/16" OVVERO “Codice Appalti”: Decreto Legge 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”.
"Regolamento": Xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx 0 ottobre 2010, n. 207 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 0000, x. 000.
XXX: “Capitolato” speciale d'appalto come da documenti di gara.
"Capitolato Generale": Decreto Ministero LP 19 aprile 2000, n. 145 – Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici.
ART. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO
FER affida all'IMPRESA, che accetta senza eccezione alcuna, il “Servizio di manutenzione biennale di n° 8 ascensori in servizio pubblico presso le stazioni FER” secondo le specifiche di cui al presente contratto, nonché quanto previsto nelle CGC (Condizioni Generali di contratto FER) e quanto richiesto dalla documentazione di gara, nonché coerentemente agli impegni presi dall’IMPRESA con la formulazione della propria offerta.
Oggetto del contratto è la manutenzione preventiva, programmata e personalizzata al fine di conservare la massima sicurezza ed efficienza per gli impianti coperti dal
presente contratto (si veda il punto “Oggetto dell’incarico” del Disciplinare Prestazionale per Servizi di Manutenzione Ascensori), allo stato esistente al momento della sottoscrizione della presente offerta, per tutta la durata dell’accordo, nel completo rispetto delle leggi e regolamenti in vigore. L’Impresa assicura interventi periodici, effettuati durante il normale orario di lavoro, da parte di tecnici specializzati.
ART. 3 – CENTRO ASSISTENZA CLIENTI
L’Impresa assicura un Servizio Clienti attivo 24 ore su 24 che riceverà, registrerà e gestirà le richieste di assistenza dei Clienti, trasmettendo ai tecnici, se necessario, le segnalazioni pervenute.
ART. 4 – VERIFICHE PERIODICHE E MANUTENZIONE ORDINARIA
L’Impresa effettuerà verifiche del regolare funzionamento dei dispositivi meccanici e idraulici, di integrità e efficienza dei dispositivi di sicurezza, pulizia e lubrificazione di tutte le parti mobili, con fornitura dei relativi lubrificanti, controllo
luminosità ai piani e in cabina. L’impresa assicura, inoltre, le visite semestrali come previsto da D.P.R. N° 162, art.15 del 30 Aprile 19 99. Le competenze per l’assistenza nella manutenzione ordinaria è a carico dell’Impresa.
La manutenzione programmata consiste in:
- Verifiche settimanali (50 interventi/anno). Settimanalmente, l’Impresa verifica il buon funzionamento di tutto l’impianto, verificando tra l’altro pulizia, condizione delle parti soggette a facile usura, assenza di anomalie del ciclo macchina, assenza anomalie al sistema di allarme e sorveglianza, ai comandi di cabina e piano, al sistema di alimentazione d’emergenza; l’esito di dette verifiche dovrà essere registrato su apposito registro predisposto del Responsabile di Esercizio e conservato in sala macchine.
- Verifiche e prove semestrali (2 interventi/anno). Ogni sei mesi, l’Impresa, dandone preavviso con congruo anticipo al Responsabile d’Xxxxxxxxx, effettua i controlli e prove previsti dal DM 9 marzo 2015 ( pubblicato GU del 14-03-15 serie generale n.61), effettuando le prove previste in appendice E delle norme UNI EN 81- 1:2008 e 81-2:2008 e s.m.i.; l’esito di dette verifiche dovrà essere registrato su apposito registro predisposto del Responsabile di Xxxxxxxxx e conservato in sala macchine.
- ART. 5 – VERIFICHE E ASSISTENZA REVISIONI SPECIALI
L’assistenza revisioni speciali consiste in:
- Revisione Speciale Quinquennale. In occasione delle revisioni speciali quinquennali, l’impresa di manutenzione fornirà propria assistenza per l’effettuazione delle prove previste dal DM 2 gennaio 1985 e s.m.i.;
- Revisione Speciale Decennale. In occasione delle revisioni speciali Decennali, l’Impresa di manutenzione fornirà propria assistenza per l’effettuazione delle prove previste dal DM 2 gennaio 1985 e s.m.i.
ART. 6 – SERVIZIO A CHIAMATA
Sono ricompresi nel contratto gli interventi su chiamate pervenute al Centro di Assistenza di cui all’art.3 , nel normale orario di lavoro (dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 17.00).
Gli interventi richiesti al di fuori del normale orario di lavoro saranno a carico del Cliente.
L’impresa, in caso di richiesta di intervento comunicata dalla Stazione Appaltante al Centro di Assistenza, invierà propri tecnici per il ripristino dell’impianto entro 6 ore dalla chiamata, ovvero 1 ora, in caso di persone bloccate in cabina.
Le chiamate per guasti che si dovessero verificare entro 45 giorni dall’intervento
precedentemente effettuato dall’Impresa per lo stesso tipo di guasto, saranno a carico dell’Impresa stessa.
ART. 7 – RIPARAZIONE E RICAMBISTICA
Per operazioni di manutenzione e/o ricambistica si intendono compresi tutti i materiali necessari per le operazioni di pulizia e di lubrificazione delle parti, nonché le parti impiantistiche soggette all’usura del normale esercizio (cabina e piani, locale macchina, vano etc.).
Nel caso fosse necessario sostituire parti impiantistiche non più reperibili nel mercato o non afferenti all’usura del normale esercizio, l’Impresa procederà alla proposta per la sostituzione dell’intero componente dietro presentazione di opportuno preventivo.
ART. 8 – DURATA DEL CONTRATTO
Il contratto avrà durata di 24 mesi, più eventuale esercizio di proroga di 6 mesi massimi (fermo restando il limite massimo d’importo eventualmente aumentato ai sensi dell’art. 106 comma 12 D.Lgs. 50/2016), da esercitarsi ad insindacabile giudizio di FER (quale risultante dalla soddisfazione per le esecuzioni svolte), entro venti giorni dalla scadenza del contratto originario, alle medesime condizioni, ivi compresi i prezzi, stabiliti con contratto principale.
Ai sensi dell’art. 63 comma 5 D.Lgs. 50/2016, inoltre, qualora in corso di esecuzione del contratto, si rendano necessari servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi alle prestazioni oggetto del contratto, entro venti giorni dalla scadenza contrattuale, FER, fermo restando fisso e immutato l’importo massimo previsto a base di gara, si riserva la facoltà di reimpiegare i ribassi d’asta formulati dall’Operatore Economico in fase di gara.
ART. 9 - SUBAPPALTO
II subappalto dei lavori è ammesso nei limiti ed alle condizioni fissate dalle leggi e dalle norme vigenti in materia di contratti pubblici nonché secondo quanto previsto nella lettera d’invito di cui la presente procedura e la relativa dichiarazione d’intento dell’affidatario.
FER non provvederà al pagamento diretto degli eventuali subappaltatori e/o cottimisti ed è pertanto fatto obbligo all'Impresa di trasmettere copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti dell'Impresa corrisposti al subappaltatore entro venti giorni della data di ciascun pagamento effettuato.
ART. 10 - IMPORTO DEL CONTRATTO
Importo complessivo massimo Euro 39.510,00 (trentanovemilacinquecentodieci/00), di cui € 2010,00 (da intendersi al netto di eventuali oneri previdenziali e fiscali/IVA, se ed in quanto dovuti).. Con i prezzi suddetti si intende compensato, senza eccezione alcuna, anche quanto previsto dal Capitolato Generale, le varie assicurazioni e qualunque altra spesa per dare completamente ultimati e finiti a regola d’arte i lavori formanti oggetto del presente atto.
Nulla sarà dovuto all’Impresa qualora la stessa esegua di sua iniziativa lavori non contemplati nel presente contratto e nei suoi allegati.
ART. 11— CESSIONE DEL CORRISPETTIVO D’APPALTO
L’eventuale cessione del corrispettivo del presente appalto è disciplinata dall’art.194 del Codice dei contratti pubblici.
ART. 12 — PAGAMENTI
I corrispettivi a canone saranno liquidati entro 60 giorni dalla fattura fine mese, previa acquisizione DURC con esito regolare e verifica della insussistenza delle
condizioni previste per il blocco dei pagamenti di cui all’art. 2 comma 9 D.Lgs. 262/06, convertito in L. 286/06; il pagamento delle singole fatture sarà effettuato mediante accredito sul conto corrente bancario il cui Codice IBAN dovrà essere espressamente riportato sulle fatture stesse.
Gli oneri per la sicurezza verranno liquidati proquota su base mensile, al pagamento di ciascun canone.
ART. 13 - PENALI
La penale giornaliera da applicare in caso di ritardo nell’adempimento delle obbligazioni contrattuali è pari al 5% del valore delle riparazioni, fermo restando, comunque, il limite massimo complessivo del 10% del valore de presente contratto, di cui all’art. 145, co. 3 del Regolamento.
In ogni caso, FER potrà richiedere il risarcimento di eventuali ulteriori danni, ai sensi di quanto previsto dall’art. 1223 del Codice Civile, eccedenti il 10 % del valore del contratto di cui al capoverso che precede.
L’importo complessivo delle penali sarà trattenuto direttamente in occasione del pagamento della fattura.
ART. 14 – VINCOLI NORMATIVI E RESPONSABILITÀ DELL’IMPRESA
Nell’espletamento dei Servizi e di ogni altra prestazione dovuta ai sensi del presente Contratto, l’Impresa dichiara di conoscere ed ottemperare a tutte le leggi, regolamenti e prescrizioni emanate dalle autorità competenti in materia di LL.PP. o che abbiano, comunque, attinenza o siano applicabili nell’esecuzione di lavori e delle provviste oggetto del presente contratto.
L’Impresa assumerà, pertanto, la piena responsabilità per danni a persone e a cose della FER o di terzi per fatto dell’Impresa stessa e dei suoi dipendenti, tenendo, perciò, sollevata ed indenne FER da qualsiasi pretesa e molestia che, al riguardo,
venisse mossa.
L’impresa dovrà, dunque, provvedere, per tutta la durata del contratto, alla condotta effettiva dei lavori con proprio personale, idoneo alle necessità ed agli obblighi assunti.
È altresì obbligo dell’Impresa adottare tutte le misure atte a garantire l’incolumità del personale comunque interessato all’esecuzione dell’oggetto del presente contratto ed adempiere a tutte le prescrizioni delle autorità competenti.
ART. 15 – DIRETTORE ESECUZIONE CONTRATTO
Si dà atto che il Direttore dell’esecuzione del contratto è , dell’Ufficio
.
ART. 16 — TUTELA DEI LAVORATORI
L'eventuale assunzione di mano d'opera dovrà essere effettuata in ossequio alle norme vigenti in materia, ai sensi dell'art. 7 del Capitolato Generale; l'IMPRESA deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.
Alle prestazioni dei lavoratori dipendenti dovranno essere applicate le condizioni normative e retributive previste dai contratti collettivi di lavoro vigenti anche se l'IMPRESA non aderisse alle associazioni che hanno stipulato i patti stessi, ai sensi di quanto richiamato nella Circolare del Ministero del Lavoro n. 87 del 10/09/1993.
L'IMPRESA, inoltre, è tenuta agli adempimenti previsti della Legge 68/99 in materia di assunzioni dalle categorie protette.
L'IMPRESA avrà l'onere di comunicare, ai fini del rispetto delle leggi sul lavoro, i nominativi dei propri dipendenti o di dipendenti di terzi che verranno addetti al cantiere.
E' fatto obbligo all'IMPRESA di esibire, su richiesta della Direzione esecuzione contratto o del Responsabile del Procedimento, secondo le rispettive competenze, tutti i libri obbligatori concernenti il rapporto di lavoro dipendente, nonché copia delle polizze di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro in data non antecedente a 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta.
In caso di accertato ritardo nel pagamento delle retribuzioni, l'IMPRESA sarà avvertita per iscritto di eseguire detti pagamenti e, ove non provvedesse, FER potrà farlo d'ufficio con rivalsa a carico dell'IMPRESA stessa, ai sensi di quanto previsto dal Capitolato Generale.
Le gravi o ripetute violazioni in materia di sicurezza da parte dell'IMPRESA, previa sua formale costituzione di mora, costituiscono cause di risoluzione del contratto in danno.
ART. 17 — DANNI DI FORZA MAGGIORE
Tutti i danni per forza maggiore a persone e cose — compresi quelli causati da incidenti sia alle opere sia agli attrezzi, macchinari, impianti di servizio e materiali approvvigionati — saranno convenzionalmente posti a carico dell'IMPRESA.
ART. 18 – RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
FER si riserva la facoltà di recedere dal contratto secondo quanto previsto dall'art. 109 del D.Lgs 50/16 nonché quanto previsto dal Capitolato Speciale d’Appalto e dall’art. 61 punto 3 delle condizioni generali di contratto.
Si applicano, inoltre, le disposizioni di cui agli artt. da 108 e 109 del D.Lgs 50/16. Qualora si verifichino le condizioni previste all’art. 108 comma 2 del D.Lgs 50/16, FER potrà stipulare un nuovo contratto di appalto con altri; i maggiori oneri dipendenti dalla nuova stipula sono a carico dell'IMPRESA.
Sono, inoltre, cause di risoluzione per grave inadempienza:
-aver influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando, o di altro equipollente, al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte di FER;
-aver corrisposto o promesso di corrispondere, direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro regali o altra utilità finalizzate a facilitare l’aggiudicazione e/o gestione del contratto;
-ricorrere o aver ricorso a mediazione o altra opera di xxxxx, finalizzata all’aggiudicazione e/o gestione del contratto;
-la mancata segnalazione al Responsabile della Prevenzione e della Corruzione di FER di qualsiasi tentativo di turbativa, distorsione o irregolarità, comprese illecite richieste o pretese dei dipendenti di FER, avvenute, nelle fasi della procedura o durante l’esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o di chiunque possa influenzare le decisione relative alla procedura;
-la mancata collaborazione con le forze di polizia ovvero l’omessa denuncia di ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale.
L’affidatario si impegna ad inserire identiche “Clausole di integrità” nei contratti di subappalto ed è consapevole che, in difetto di ciò, FER non concederà autorizzazione di xxxxxxxxxx.
FER, inoltre, si riserva la facoltà di recedere dal contratto in caso di violazione dei principi generali di lealtà, correttezza e buona fede nel corso dell’esecuzione del contratto, ai sensi degli artt. 1175 e 1375 c.c., con particolare riferimento ad eventuali reiterate contestazioni opposte in merito ai servizi a chiamata di cui all’art. 6 del presente contratto.
ART. 19 – TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI
L’IMPRESA è tenuta: ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n.
136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’oggetto del presente contratto; a rispettare, e far rispettare ai propri subappaltatori/subfornitori/subcontraenti/imprese collegati a qualsiasi titolo interessati all’oggetto del presente contratto, pena le sanzioni di legge, quanto previsto dall’art. 3 della legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; a dare immediata comunicazione a FER ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Ferrara della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Qualora l’IMPRESA non assolva detti obblighi, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.
ART. 20 - DOMICILIO DELL'APPALTATORE
Per tutta la durata delle prestazioni, l'IMPRESA elegge il proprio domicilio in
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ART. 21 - CONTROVERSIE
E' esclusa la competenza arbitrale. Il foro competente per eventuali vertenze giudiziarie è quello di Ferrara.
ART. 22 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI E PRIVACY
Le parti si autorizzano reciprocamente –ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal D.Lgs- 196/2003- a trattare, anche informaticamente, e a comunicare a terzi i propri dati personali, in relazione agli adempimenti connessi all’esecuzione e cessazione del presente Contratto.
ART. 23 — SPESE CONTRATTUALI E DI REGISTRAZIONE
A norma dell'art. 8 del Capitolato Generale e dell'art. 139 del Regolamento, sono a carico dell'IMPRESA tutte le spese di contratto e gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari e di eventuale registrazione, laddove richiesta
da una delle parti.
Si conviene che il presente si intende stipulato alla data dell’invio a mezzo posta elettronica certificata degli originali sottoscritti digitalmente da entrambe le parti.
ART. 24 – VARIANTI CONTRATTUALI
Ogni variante al presente contratto dovrà essere formulata sotto forma scritta.
ART. 25 – MONITORAGGIO E SCAMBIO DI INFORMAZIONI
In ottemperanza all’art. 3 Reg. UE 1078/2012, ognuna delle parti è responsabile del monitoraggio della propria parte di sistema. A tal fine l’Impresa si impegna ad applicare il processo di monitoraggio illustrato nell’appendice del suddetto Regolamento, per la propria parte di sistema e per quella relativa ai propri appaltatori, attraverso apposite clausole contrattuali. In ottemperanza all’art. 4 del citato Regolamento l’Impresa si impegna a trasmettere almeno con cadenza annuale le informazioni derivanti dall’applicazione del processo di monitoraggio stabilito dal Regolamento al fine di consentire a FER di adottare tutte le necessarie azioni correttive dirette a garantire il raggiungimento delle prestazioni di sicurezza del sistema ferroviario.
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Ferrovie Xxxxxx Xxxxxxx s.r.l. il Direttore Generale
X.xx Digitalmente per I'IMPRESA
il Legale Rappresentante X.xx Digitalmente
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c. si intendono specificatamente approvati dall'IMPRESA, per averne preso piena e particolareggiata conoscenza, i seguenti
articoli del presente Contratto: art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8,
art. 9, art. 10, art. 11, art. 12, art. 14, art. 15, art. 16, art. 17, art. 18, art. 19, art. 20,
art. 21, art. 22, art. 23, art. 24, art. 25.
per l'IMPRESA
il Legale Rappresentante X.xx Digitalmente
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