Assicurazione per la Responsabilità degli Amministratori e di altri esponenti aziendali
Assicurazione per la Responsabilità degli Amministratori e di altri esponenti aziendali
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)
Edizione Gennaio 2021 – Ultima Rev.
Prodotto assicurativo:
“Assicurazione D & O”
Lloyd’s Insurance Company S.A.
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa. Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto. |
Lloyd’s Insurance Company S.A. è una società belga a responsabilità limitata avente sede a Bastion Tower, Xxxxxxxxxxxxx 0, 0000 Xxxxxxxxx, Xxxxxx. E’ soggetta alla vigilanza della Banca Nazionale del Belgio dalla quale ha ricevuto autorizzazione all’esercizio Nr. 3094. Sito web: xxx.xxxxxx.xxx/xxxxxxxx E-mail: xxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxx Telefono: x00 (0)0 000 00 00 Lloyd’s Insurance Company S.A. è autorizzata ad operare in Italia sottoscrivendo rischi in regime di Stabilimento ed in Libera Prestazione di Servizi. La sede legale della Lloyd's Insurance Company S.A. in Italia è Xxxxx Xxxxxxxxx 00, Xxxxxx 00000. E-mail: xxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxx Telefono: x00 00 0000 0000 |
Responsabilità degli Amministratori e di altri esponenti aziendali
Che cosa è assicurato? |
In aggiunta a quanto indicato nel DIP le garanzie assicurano. (a) Gli amministratori e gli altri esponenti aziendali della società indicati nel Certificato di Copertura da qualsiasi Sinistro derivante da Richieste di Risarcimento avanzate nei confronti degli Assicurati per la prima volta durante il Periodo di Assicurazione e comunicate all'Assicuratore durante il Periodo di Assicurazione (ovvero durante l'estensione del Periodo di Osservazione, ove applicabile), a cagione di qualsiasi Atto Illecito commesso dagli Assicurati individualmente o collegialmente nella loro qualità di Assicurati salvo che e nella misura in cui la Società abbia comunicato all'Assicuratore che: (i) la Società ha indennizzato o intende indennizzare gli Assicurati essendo ciò consentito della legge o dalle disposizioni degli atti societari applicabili; oppure che La Società è tenuta ad indennizzare gli Assicurati ai sensi della legge o per effetto di disposizioni di atti societari o di contratti stipulati con gli Assicurati; Ovvero, in via alternativa: (b) a tenere indenne la Società da qualsiasi Sinistro derivante da Richieste di Risarcimento avanzate nei confronti degli Assicurati per la prima volta durante il Periodo di Assicurazione e comunicate all'Assicuratore durante il Periodo di Assicurazione (ovvero durante l'estensione del Periodo di Osservazione, ove applicabile), a cagione |
di qualsiasi Atto Illecito commesso dagli Assicurati individualmente o collegialmente nella loro qualità di Assicurati ma soltanto se e nella misura in cui la Società abbia comunicato all'Assicuratore che: (i) la Società ha indennizzato o intende indennizzare gli Assicurati, essendo ciò consentito dalla legge o dalle disposizioni degli atti societari applicabili; oppure che (ii)la Società è tenuta ad indennizzare gli Assicurati ai sensi della legge o per effetto di disposizioni di atti societari o di contratti stipulati con gli Assicurati. | |
OPZIONI SENZA PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO | |
Presenza ad indagini ed esami | Il presente Certificato fornirà copertura per le parcelle e le spese legali ragionevolmente sostenute con la preventiva autorizzazione scritta dell'Assicuratore, derivanti dall'obbligo per legge, per qualsiasi Assicurato, di presenziare a qualsiasi indagine ufficiale, esame, inchiesta o altri procedimenti simili, volti nei confronti della Società. Qualora l’Assicurato ritenga che, a seguito di tale indagine, interrogatorio, accertamento ufficiale o altra procedura analoga, esistano circostanze che è ragionevole prevedere possano dare origine ad una Richiesta di Risarcimento, sarà necessario dare avviso scritto all'Assicuratore delle circostanze e dei motivi che inducono a prevedere una Richiesta di Risarcimento, fornendo dettagli esaustivi quanto a date e persone coinvolte in conformità dell’Articolo 4 (Disposizioni Relative alle Richieste di Risarcimento). |
Resta inoltre inteso che la massima esposizione dell'Assicuratore per oneri, Costi e Spese prevista dalla presente estensione è limitata nell’ambito dei Costi e Spese assicurati ai sensi del presente Certificato fino al massimo di EURO 250.000,00 per l’intero Periodo di Assicurazione. Si conviene inoltre che la suddetta estensione non sarà applicabile agli Stati Uniti d’America o Canada. | |
Nuove società Controllate | La copertura fornita dal presente Certificato si intende estesa a qualsiasi Società Controllata che venga acquisita o creata per la prima volta dalla Contraente dopo la data di decorrenza del presente Certificato, a meno che tale Società Controllata: |
i. sia costituita negli Stati Uniti d'America o Canada, o in qualsiasi stato, territorio o possedimento USA o Canada ; oppure ii. abbia titoli quotati in una qualsiasi borsa valori o in qualsiasi mercato mobiliare degli Stati Uniti d’America o Canada; oppure iii. abbia titoli quotati in una borsa valori o in un qualsiasi mercato mobiliare al di fuori degli Stati Uniti d’America e un attivo superiore al 20% dell’attivo totale della Società. iv. abbia un attivo totale superiore al 20% dell'attivo totale della Società; oppure v. appartenga al settore delle istituzioni finanziarie; vi. abbia un patrimonio netto negativo o sia in liquidazione | |
Se una Società Controllata acquisita o creata per la prima volta dalla Contraente dopo la data di decorrenza del presente Certificato non soddisfa una o più delle condizioni del suddetto punto (b), tale Società usufruirà della copertura assicurativa in quanto Società Controllata ai sensi del presente Certificato ma soltanto per un periodo di trenta (30) giorni dalla data in cui la Contraente ha acquisito o costituito detta Società Controllata oppure fino alla data di scadenza del periodo di validità del Certificato (se tale data è anteriore), a condizione che la Contraente versi l'eventuale Premio addizionale richiesto dall'Assicuratore e a condizione che la Contraente richieda per iscritto all'Assicuratore un'estensione di copertura per tale Società Controllata e la Contraente fornisca all'Assicuratore dettagli sufficienti a consentirgli di valutare e stimare il suo potenziale aumento del rischio e accetti l'eventuale Premio addizionale e le eventuali modifiche del Certificato richieste dall'Assicuratore in relazione alla nuova Società Controllata. Salvo diverso accordo formalizzato in un'apposita appendice del Certificato, la copertura di qualsiasi Richiesta di Risarcimento contro un Assicurato di una qualsiasi Società Controllata si applicherà esclusivamente per gli Atti Illeciti commessi mentre tale entità giuridica può definirsi una Società Controllata della Contraente. Dietro presentazione di una richiesta scritta l'Assicuratore può tuttavia decidere, dopo avere valutato e stimato il maggiore rischio corso e previo ricevimento del Premio addizionale che l'Assicuratore stabilirà, di estendere la copertura assicurativa, mediante appendice scritta, per gli Atti Illeciti commessi prima che la Contraente acquisisse la Società Controllata. | |
Richiesta di Risarcimento inerente a Rapporti di Lavoro | Il presente Certificato viene esteso al fine di tenere indenni gli Assicurati in relazione a Sinistri derivanti da una qualsivoglia Richiesta di Risarcimento inerenti a Rapporti di Lavoro (con la Società), avanzate nei confronti degli Assicurati per la prima volta durante il periodo di validità del Certificato per Atti Illeciti commessi dagli Assicurati, subordinatamente a termini, condizioni ed esclusioni della presente Scheda di Xxxxxxxxx e |
del Certificato.
Ai soli fini della presente estensione la definizione di Assicurato viene estesa a tutti i dipendenti della Società.
La presente estensione non si applica con riferimento alle giurisdizioni o alle leggi degli USA e del Canada.
Estensione Coniuge
Amministratori Ritirati
Qualifica di Quadro – Assicurato Addizionale
Estensione Privacy
Estensione ai Costi e Spese di Estradizione
Precisazione Cyber
Il presente Certificato viene esteso ai Sinistri derivanti da qualsiasi Richiesta di Risarcimento presentata contro il coniuge legittimo (divenuto tale in base alla legge codificata od alla Common Law, o in virtù di qualsiasi giurisdizione applicabile nel mondo) o il convivente di fatto (come previsto dalla Legge n. 76/2016 e purchè la convivenza sia stata formalmente registrata all’anagrafe da almeno un anno) di un Assicurato, in relazione a qualsiasi Richiesta di Risarcimento derivante dal suo stato di coniuge di un Assicurato, compresa qualsiasi Richiesta di Risarcimento nella quale si chieda il risarcimento di danni recuperabili dai beni acquisiti in regime di comunione legale dei beni, o da beni in comproprietà sia dell’Assicurato che del coniuge, limitatamente alla Richiesta di Risarcimento relativa agli Atti Illeciti commessi dall'Assicurato e purché la Richiesta di Risarcimento sia contestualmente avanzata e mantenuta nel tempo nei confronti dell’Assicurato
Se alla scadenza del presente Certificato la Contraente non dovesse rinnovare o sottoscrivere analoga copertura con altro Assicuratore e non dovesse venir attivato il Periodo di Osservazione secondo quanto previsto all’Articolo 3. lettera (c), all’Amministratore che cessi dalla carica rivestita all’interno della Società per naturale scadenza del mandato durante il periodo di validità del Certificato sarà riconosciuto, nei limiti delle condizioni previste dal presente Certificato, un Periodo di Osservazione di 72 mesi a partire dalla data di non rinnovo. La presente estensione non opera qualora abbia luogo una acquisizione e fusione.
Nel limite della garanzia prestata dal presente Certificato, il termine di Assicurato comprenderà anche il personale dipendente con qualifica di quadro intermedio.
Tali persone si considereranno Assicurati addizionali solamente se l'Atto Illecito a loro riferibile riguardi l’esercizio di funzioni manageriali e di supervisione.
Perdite patrimoniali derivanti dall’attività di cui al D.lgs 196/2003 e regolamento Europeo Privacy UE 2016/679.
La garanzia di cui al presente Certificato comprende le perdite patrimoniali involontariamente cagionate dagli Assicurati ai terzi in conseguenza di una non intenzionale violazione degli obblighi di legge, in relazione al trattamento dei dati personali, sia comuni che sensibili, degli stessi. La garanzia è valida a condizione che il trattamento dei dati personali predetti sia strettamente strumentale allo svolgimento delle attività istituzionali oggetto dell’assicurazione. La garanzia copre i danni cagionati in violazione dell’art. 11 del D.Lgs 196/2003 e regolamento Europeo Privacy UE 2016/679 e comportanti un danno patrimoniale, anche ai sensi dell’art. 2050 c.c, e un danno non patrimoniale ai sensi dell’art. 2059 c.c..
L’Assicurazione non vale:
− Per il trattamento di dati aventi finalità commerciali;
− Per la diffusione e il trasferimento dei dati personali ad altri soggetti con finalità commerciali;
− per le multe e le ammende inflitte direttamente all’Assicurato o alle persone del cui fatto l’Assicurato debba rispondere.
La copertura assicurativa di cui al presente Certificato è estesa ai Costi e Spese - preventivamente autorizzate per iscritto dagli Assicuratori - relative a procedure di estradizione dell'Assicurato in relazione a Richieste di Risarcimento coperte dal Certificato. A tale estensione si applica un sottolimite pari al 25% del Massimale indicato nella Scheda di Copertura fino ad un massimo di Euro 100.000,00.
È inteso e concordato che il Sinistro (il quale è coperto altrimenti da altre clausole del Certificato e non specificamente escluso dal presente Certificato o da qualsiasi appendice) dovuto ad un Atto Cyber o ad un Incidente Cyber sarà coperto ai sensi e per gli effetti dei termini, condizioni, garanzie, appendici e limitazioni di copertura del presente Certificato.
OPZIONE CON PREMIO AGGIUNTIVO | |
Periodo di Osservazione | Periodo di Osservazione Se alla scadenza del presente Certificato, l’Assicuratore dovesse annullare o se si rifiutasse di rinnovare questo Certificato e la Contraente non sottoscrive analoga copertura con altro Assicuratore, la Contraente avrà il diritto di avvalersi di un Periodo di Osservazione pagando l’eventuale Premio addizionale: (i) 12 mesi pagando il 125% del Premio annuale intero; oppure: (ii) 24 mesi pagando il 150% del Premio annuale intero; oppure: (ii) 36 mesi pagando il 200% del Premio annuale intero. . Resta in ogni caso inteso che l’offerta degli Assicuratori di rinnovare, secondo criteri ragionevoli, i termini, le condizioni, i limiti di indennizzo e/o l’ammontare del Premio in maniera differente rispetto alla polizza in scadenza, non potra’ in nessun modo esser considerata come un rifiuto di rinnovare. Se alla scadenza del presente Certificato la Contraente dovesse annullare o se si rifiutasse di rinnovare questo Certificato e non sottoscrive analoga copertura con altro Assicuratore, la Contraente avrà il diritto di avvalersi di un Periodo di Osservazione fino ad un massimo di 36 mesi e l'Assicuratore offrirà un Periodo di Osservazione con i termini, le condizioni ed il Premio che riterrà opportuni, secondo criteri ragionevoli. Per fruire del Periodo di Osservazione, la Contraente deve presentare apposita richiesta, per iscritto, entro 15 giorni dalla data di scadenza del Certificato, e deve versare l’eventuale Premio addizionale entro 30 giorni dalla data di scadenza. Il Premio addizionale non è soggetto a rimborso e il Periodo di Osservazione non può essere annullato. Se ha luogo una acquisizione, fusione o un cambio di controllo come da Articolo 7, la Contraente non avrà diritto ad acquistare un Periodo di Osservazione con le modalità suddette. Tuttavia la Contraente avrà il diritto, entro 30 giorni dalla fine del periodo di durata del Certificato, di richiedere all'Assicuratore l'offerta per un Periodo di Osservazione di durata sino a 72 mesi. L'Assicuratore si riserverà il diritto di offrire un Periodo di Osservazione con i termini, le condizioni ed il Premio che riterrà opportuni, secondo criteri ragionevoli. |
Che cosa NON è assicurato? | |
Rischi esclusi | Ad integrazione delle informazioni contenuti nel Documento Informativo Precontrattuale, si precisa che l’Assicurazione non corrisponderà alcun Indennizzo in relazione a Sinistri che derivino da una Richiesta di Risarcimento: (a) che sia stata causata o a cui abbia concorso o che sia conseguenza di fatti noti precedentemente alla data di continuità (b) che sia stata causata o a cui abbia concorso o che sia conseguenza di una condotta disonesta, fraudolenta o dolosa da parte degli assicurati, fermo restando che l’Assicuratore terrà indenni gli Assicurati: I. in ordine a costi e spese sostenuti nel difendersi con successo da procedimenti iniziati in relazione e tale Atto Illecito; II. in ordine ai sinistri per i quali la sentenza e il lodo arbitrale definitivo, emessi a conclusione di procedimenti giudiziari o arbitrali iniziati nei confronti dei soggetti assicurati, abbiano stabilito che i soggetti assicurati in questione siano bensì responsabili di tale atto illecito ma ad un titolo diverso della condotta disonesta fraudolenta e dolosa che essi avrebbero tenuto in relazione e tale Atto Illecito; Al fine di determinare l’applicabilità di questa esclusione, gli Atti Illeciti compiuti da qualsiasi Assicurato non saranno attribuiti a nessun altro Assicurato. Tali esclusioni si applicheranno unicamente se saranno comprovate attraverso un qualsiasi procedimento giudiziario, civile o penale, un procedimento amministrativo, attraverso indagini, arbitrati o altre controversie giudiziali nei confronti dell’Assicurato, o attraverso qualsiasi ammissione resa verbalmente o in forma scritta da un Assicurato in un tribunale o al di fuori di esso, purchè i comportamenti summenzionati siano realmente avvenuti. (c) che sia stata causata o a cui abbia concorso o che sia conseguenza del fatto che gli assicurati abbiano conseguito qualsiasi utile o vantaggio o abbiano percepito qualsiasi remunerazione di cui non avevano diritto. tale esclusione si applicherà unicamente se sarà comprovata attraverso un qualsiasi procedimento giudiziario, civile o penale, un procedimento amministrativo, attraverso indagini, arbitrati o altre controversie giudiziali nei confronti dell’assicurato, o attraverso qualsiasi ammissione resa verbalmente o in forma scritta da un assicurato in un tribunale o al di fuori di esso, purchè il comportamento o i comportamenti summenzionati, siano realmente avvenuti. |
(d) che abbia ad oggetto la restituzione da parte di soggetti assicurati di qualsiasi remunerazione che sia stata ad essi corrisposta senza la previa approvazione della società o dei soci della stessa, qualora la corresponsione della remunerazione in questione senza tale previa approvazione costituisca violazione delle disposizioni di qualsiasi legge applicabile. (e) che sia stata avanzata da terzi e che abbia a fondamento o ad origine o in cui si sostenga che gli Assicurati o la Società abbiano violato doveri di natura professionale nei confronti di tali terzi. (f) che sorga da programmi o piani di carattere pensionistico o previdenziale. (g) che sia stata avanzata da parte e per conto o per iniziativa della società, fatto salvo quanto disposto dagli articoli 2393 codice civile. (h) nella misura in cui il sinistro in questione possa trovare un'altra fonte assicurativa di Xxxxxxxxxx, diversa dal presente Certificato, fatte salve le disposizioni dell’art. 1910 del codice civile. (i) che sia fondata, direttamente od indirettamente, su un'effettiva o presunta lesione fisica, malattia infermità o morte di qualsiasi persona o sul danneggiamento e la distruzione, effettivi o presunti di beni materiali, ivi compresa l'impossibilità di utilizzazione degli stessi. in ogni caso qualsiasi richiesta di risarcimento attinente a sofferenza psicologica non sarà esclusa per quanto riguarda le richieste di risarcimento inerente a rapporti di lavoro. (l) che abbia fondamento od origine, diretta o indiretta, o che sia il risultato o la conseguenza di effettive o pretese infiltrazioni, inquinamento o contaminazione di qualsiasi tipo o del mancato rispetto di leggi, regolamenti e di disposizioni emanate dalla pubblica amministrazione per la protezione dell’ambiente, fermo restando tuttavia che l’Assicuratore terrà indenni gli Assicurati: (i) in ordine a costi e spese sostenuti nel difendersi con successo da procedimenti iniziati in relazione a tale atto illecito. la presente garanzia è prestata, nell'ambito del massimale assicurato e limitatamente a quei sinistri laddove è applicabile la giurisdizione italiana per fatti avvenuti sul territorio italiano, sino a concorrenza massima del 25% del massimale per ciascun sinistro con un massimo di euro 500.000,00 (“sottolimite di garanzia”) per anno Assicurativo; (ii) in ordine a richieste di risarcimento presentate contro i soggetti assicurati da azionisti della Società, attraverso l’esercizio dell’Azione Sociale di Responsabilità come da disposto dagli articoli 2393 del codice civile, direttamente o indirettamente riferibili a Richieste di Risarcimento della Società o degli azionisti della stessa, a meno che alla data di decorrenza del rischio indicata nel modulo del Certificato, la Società, gl Assicurati o qualsiasi dipendente della Società con responsabilità in materia di ambiente, inquinamento fosse a conoscenza di o avrebbe potuto prevedere delle circostanze o degli Atti Illeciti che avrebbero potuto generare una Richiesta di Risarcimento nei confronti della Società o degli Assicurati. La presente garanzia è prestata nell'ambito dei Massimali assicurati con esclusione di quei Sinistri laddove è applicabile la giurisdizione degli USA e Canada o in ogni caso in cui un procedimento giudiziario relativo ad Atti Illeciti sia stato iniziato o sarà iniziato davanti alle corti degli Stati Uniti D’America e del Canada. (m) che sia stata causata o a cui abbia concorso o che sia conseguenza di un Sinistro che sia stato direttamente o indirettamente causato e a cui abbia concorso o che abbia origine da: (i) radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva derivanti da combustibile nucleare o da qualsiasi altra scoria nucleare proveniente dall’uso di combustibile nucleare; (ii) proprietà radioattive tossiche o esplosive di qualsiasi composto nucleare esplosivo o di qualsiasi componente nucleare dello stesso. (n) che abbia ad oggetto imposte, multe, contributi previdenziali, contributi e fondi pensione, penali e la condanna al risarcimento di danni di natura punitiva e esemplare inflitta direttamente agli Assicurati o qualsiasi Richiesta di Risarcimento che ai sensi di qualsiasi legge applicabile non possa costituire oggetto di copertura assicurativa. (o) che sia stata avanzata da parte e per conto di terzi in relazione ad Atti Illeciti commessi negli Stati Uniti D’America e in Canada o comunque in ogni caso in cui un procedimento giudiziario relativo ad Atti Illeciti sia stato iniziato o sarà iniziato davanti alle corti degli Stati Uniti D’America e del Canada. (p) che derivi, direttamente o indirettamente da atti illeciti o comportamenti posti in essere dopo la fusione, acquisizione o cambio di controllo come previsto dall’articolo 6. (q) che sia presentata nei confronti di qualsiasi Assicurato in qualsiasi modo riconducibile a cittadini, società o governi dei paesi contro i quali sono in essere sanzioni da parte dell’Ofac ("Office of Foreign Assets Control" del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti D’America), a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: Cuba, Iran, Xxxxx Del Nord, Myanmar, Sudan, Libia e Siria. Si conviene inoltre che l’Assicuratore non sarà tenuto: |
al pagamento di qualsiasi somma dovuta a qualunque persona fisica o persona giuridica che sia stata dichiarata non idonea a ricevere vantaggi o benefici economici in seguito a embargo o sanzioni previste dall’ONU, dall’unione europea o dagli Stati Uniti D’America; oppure: al rimborso di un Assicurato che abbia indennizzato tale persona fisica o persona giuridica. |
Ci sono limiti di copertura? |
Si, ad integrazione di quanto indicato nel DIP di Base sono presenti i limiti previsti nella scheda di copertura relativamente al massimale. Inoltre e relativamente alle estensioni di garanzia, sono previsti i seguenti limiti: PRESENZA AD INDAGINI ED ESAME la massima esposizione dell'Assicuratore per oneri, Costi e Spese prevista dalla presente estensione è limitata nell’ambito dei Costi e Spese assicurati ai sensi del presente Certificato fino al massimo di EURO 250.000,00 per l’intero Periodo di Assicurazione. NUOVE SOCIETA’ CONTROLLATE Se una Società Controllata acquisita o creata per la prima volta dalla Contraente dopo la data di decorrenza del presente Certificato non soddisfa una o più delle condizioni del suddetto punto (b), tale Società usufruirà della copertura assicurativa in quanto Società Controllata ai sensi del presente Certificato ma soltanto per un periodo di trenta (30) giorni dalla data in cui la Contraente ha acquisito o costituito detta Società Controllata oppure fino alla data di scadenza del periodo di validità del Certificato (se tale data è anteriore), a condizione che la Contraente versi l'eventuale Premio addizionale richiesto dall'Assicuratore e a condizione che la Contraente richieda per iscritto all'Assicuratore un'estensione di copertura per tale Società Controllata e la Contraente fornisca all'Assicuratore dettagli sufficienti a consentirgli di valutare e stimare il suo potenziale aumento del rischio e accetti l'eventuale Premio addizionale e le eventuali modifiche del Certificato richieste dall'Assicuratore in relazione alla nuova Società Controllata la copertura di qualsiasi Richiesta di Risarcimento contro un Assicurato di una qualsiasi Società Controllata si applicherà esclusivamente per gli Atti Illeciti commessi mentre tale entità giuridica può definirsi una Società Controllata della Contraente. RICHIESTA DI RISARCIMENTO INERENTE RAPPORTI DI LAVORO La presente estensione non si applica con riferimento alle giurisdizioni o alle leggi degli USA e del Canada. AMMINISTRATORI RITIRATI Il periodo di osservazione è limitato a 72 mesi a partire dalla data del non rinnovo. ESTENSIONE AI COSTI E SPESE DI ESTRADIZIONE A tale estensione si applica un sottolimite pari al 25% del Massimale indicato nella Scheda di Copertura fino ad un massimo di Euro 100.000,00. |
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? | |
Cosa fare in caso di sinistro? | Gli Assicurati hanno l’obbligo di effettuare comunicazione scritta di ciascuna Richiesta di Risarcimento all'Assicuratore non appena ciò sia ragionevolmente possibile. La mancata comunicazione all'Assicuratore di una Richiesta di Risarcimento produrrà gli effetti di cui all’art. 1915 del Codice Civile. Gli Assicurati daranno comunicazione scritta all'Assicuratore non appena ciò sia ragionevolmente possibile, di qualsiasi circostanza di cui gli Assicurati siano venuti a conoscenza e che si debba ragionevolmente presumere che possa dar luogo ad una Richiesta di Risarcimento nei confronti degli Assicurati fornendo le ragioni della previsione di tale Richiesta di Risarcimento e tutte le informazioni relative alle date ed alle persone coinvolte. La mancata ottemperanza produrrà gli effetti di cui all’art. 1915 del Codice Civile. Gli Assicurati forniranno all'Assicuratore tutte le informazioni e l'assistenza che l’Assicuratore possa ragionevolmente richiedere e non riveleranno ad alcuno l'esistenza del presente Certificato senza il consenso dell'Assicuratore, salvo che ciò sia richiesto dalla legge. La mancata ottemperanza produrrà gli effetti di cui all’art. 1915 del Codice Civile. |
Assistenza diretta/in convenzione: Non è prevista alcuna assistenza diretta e/o in convenzione. | |
Gestione da parte di altre imprese: Non è prevista la gestione del sinistro da altre imprese. | |
Prescrizione: Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2952 codice civile, il diritto al pagamento si prescrive in un anno decorrente dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni decorrenti dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C. unicamente in caso di dolo. |
Obblighi dell’impresa | NO |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | Il Premio è dovuto con periodicità annuale e deve essere corrisposto entro trenta giorni dalla data del certificato assicurativo. Frazionamenti del Premio potranno essere concordati di volta in volta tra il Contraente e gli Assicuratori e saranno richiamati nella Scheda di Copertura. . |
Rimborso | In caso di ripensamento esercitato dagli Assicurati, gli assicuratori entro 30 (trenta) giorni dalla data d’efficacia del recesso - rimborseranno la parte di Premio, al netto dell’imposta governativa. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | L’Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nel modulo se il Premio è stato pagato, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno in cui il pagamento viene effettuato. |
Sospensione | Non è prevista la possibilità di sospendere le garanzie. |
Come posso disdire la polizza?
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Ripensamento dopo la stipulazione | L’Assicurato ha diritto di recedere dalla presente Assicurazione mediante raccomandata a.r. da inviarsi al Broker nei 14 (quattordici) giorni successivi alla data di decorrenza del Periodo di Validità dell’Assicurazione come sopra definita. Gli Assicuratori provvederanno al rimborso del Premio non usufruito, al netto dell’imposta. |
Disdetta della polizza | La presente Xxxxxxx non è soggetta a rinnovo tacito e, pertanto, cesserà automaticamente alla sua naturale scadenza salvo che non venga accordata una estensione del Periodo di Osservazione, nel qual caso cesserà con lo spirare dell'estensione del Periodo di Osservazione. L'Assicuratore prenderà in considerazione l’eventuale rinnovo del presente Certificato una volta che abbia ricevuto una Proposta di Contratto debitamente firmata e datata e tutte quelle altre informazioni eventualmente richieste dall'Assicuratore. |
Risoluzione | Oltre ai casi di risoluzione previsti dalla Legge, il presente contratto sarà risolto qualora gli Assicurati presentino una richiesta d’Indennizzo in relazione ad un Sinistro, pur sapendo che tale richiesta è falsa o fraudolenta quanto al suo importo o altrimenti presentino dichiarazioni o documenti falsi, occultino prove o prestino illecita assistenza all'attività fraudolenta di terzi, il presente Certificato sarà risolto automaticamente senza obbligo di restituire il Premio eventualmente già percepito e gli Assicurati perderanno ogni diritto a qualsiasi Indennizzo ai sensi del presente Certificato e l'Assicuratore avrà diritto di richiedere agli Assicurati la restituzione di qualsiasi Indennizzo eventualmente già corrisposto. |
A chi è rivolto questo prodotto? |
Il prodotto è rivolto agli amministratori ed agli altri esponenti aziendali. |
Quali costi devo sostenere? |
Il contratto prevede i seguenti costi: • costi di intermediazione pari alla percentuale dal 20% al 30% |
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’impresa assicuratrice | I reclami potranno essere presentati al Coverholder indicato nella scheda di copertura, al Broker, ex art. 10 Condizioni di assicurazione, Parte Prima Norme Comuni ovvero alla Lloyd’s Insurance Company S.A. e la Compagnia sarà tenuta a rispondere entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo. |
All’IVASS | In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all’IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, fax 00.00000000, pec: xxxxx@xxx.xxxxx.xx . Info su: xxx.xxxxx.xx |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori): | |
Mediazione | La procedura di mediazione è obbligatoria, ovverosia condizione di procedibilità per la successiva (ed eventuale) domanda giudiziale. È possibile interpellare un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx. (Legge 9/8/2013, n. 98). |
Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa. |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | Arbitrato Irrituale: per la risoluzione di alcune controversie è prevista la facoltà di ricorrere all’Arbitrato. Qualora vi sia disaccordo sulla quantificazione dell’ammontare del danno o sull’indennizzabilità dello stesso, è pertanto facoltà delle Parti incaricare uno o più Arbitri da nominarsi con apposito atto. Il luogo di svolgimento dell’Arbitrato è la città sede dell’Istituto di medicina legale più vicino al luogo di residenza dell’Xxxxxxxxxx. Xx caso di liti transfrontaliere infine, il reclamante avente domicilio in Italia potrà presentare reclamo direttamente al sistema estero competente, individuabile accedendo al sito internet xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxx_xxxxxx/xxx-xxx/xxxxxxx_xx.xxx, chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET, oppure all’IVASS, che provvederà all’inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante. |
PRIMA DI COMPILARE IL QUESTIONARIO, LEGGI ATTENTAMENTE LE RACCOMANDAZIONI E AVVERTENZE CONTENUTE IN POLIZZA. EVENTUALI DICHIARAZIONI INESATTE O NON VERITIERE POSSONO LIMITARE O ESCLUDERE DEL TUTTO IL DIRITTO ALLA PRESTAZIONE ASSICURATIVA.
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.