COLLEGIO DI MILANO
COLLEGIO DI MILANO
composto dai signori:
(MI) GAMBARO Presidente
(MI) LUCCHINI GUASTALLA Membro designato dalla Banca d'Italia (MI) ORLANDI Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) SANTARELLI Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(MI) ROSSI Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti
Relatore (MI) ROSSI
Nella seduta del 29/05/2014 dopo aver esaminato:
- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica
FATTO
Con ricorso protocollato il 29.11.2013, la ricorrente, operante presso un centro medico- estetico (XX), espone di aver stipulato, nel 2011, un contratto relativo all’utilizzo di macchinari ad uso professionale con il rappresentante di una società che commercializzava tali prodotti (YY).
In particolare specifica che, nell’offerta prospettatale dal rappresentante della [YY] nel corso delle trattative, si prevedeva la messa a disposizione di alcuni macchinari, per un corrispettivo di Euro 700,00 mensili, con facoltà di chiedere la loro sostituzione in caso di mancato utilizzo o di risolvere il contratto di noleggio/affitto. Il rappresentante della [XX] avrebbe altresì precisato che, qualora il rapporto contrattuale fosse perdurato per oltre cinque anni, il centro medico-estetico avrebbe acquisito la proprietà di tali attrezzature. Veniva inoltre prevista la concessione in comodato d’uso di altri due macchinari e la fornitura di prodotti cosmetici per un valore di € 20.000,00.
A detta della ricorrente, pertanto, il costituendo rapporto contrattuale le sarebbe stato rappresentato, nella fase della sua negoziazione e stipulazione, come contratto di affitto/noleggio di attrezzature, suscettibile di essere risolto in qualsiasi momento senza oneri per le parti.
La ricorrente aggiunge che, in data 15.4.2013, il rappresentante della società fornitrice si presentava inaspettatamente presso il suo centro estetico per “formalizzare” la proposta di cui sopra e, “creando confusione sulla tipologia contrattuale in modo ingannevole, raccoglieva la sua sottoscrizione. Solo successivamente, in seguito al ricevimento delle fatture di leasing, apprendeva di aver sottoscritto un contratto di leasing a titolo personale con la società di leasing (ZZ)
Nel riepilogare la vicenda, la ricorrente aggiunge inoltre che gli impegni assunti dalla [YY] sono stati solo parzialmente adempiuti e che:
• I macchinari sono stati solo parzialmente consegnati e, in particolare, sono stati consegnati prodotti cosmetici per l’importo di € 3.693,00, anziché di € 20.000,00 promessi, non è stata svolta nessuna attività promozionale da [YY] contrariamente a quanto promesso, mentre il canone mensile dovuto dalla ricorrente è risultato essere di € 1.218,78 a titolo di canone di leasing anziché di € 700,00 mensili, a titolo di canone di affitto, come concordato;
• nel corso del 2012 è insorto un problema di funzionamento del macchinario, per il quale era stata richiesta la sostituzione; la società fornitrice, contrariamente agli accordi presi, “faceva richiesta di riparazione”, facendo gravare il relativo costo di € 700,00 sul centro medico-estetico [XX]
La ricorrente, pertanto, rileva la “nullità di ogni rapporto contrattuale asseritamente in essere” con la società venditrice e la convenuta che la avrebbero indotta “preordinatamente in errore”, avendo “coartatamente viziato” la sua volontà, dal momento che essa ricorrente “riteneva di sottoscrivere un contratto di noleggio di apparecchiature tra l’altro per conto della [società]” anziché a titolo personale. Chiede, pertanto, la restituzione di ogni somma versata in pendenza del contratto contestato oltre al risarcimento dei danni tutti subiti per effetto della condotta illegittima e/o illecita posta in essere dalla società fornitrice [YY] e legittimata dalla società di leasing [ZZ].
La parte resistente, incorporante dell’originaria convenuta, nelle proprie controdeduzioni fa presente che la ricorrente, a supporto della propria prospettazione dei fatti, ha allegato:
• due moduli di 2 pagine, stampati su carta non intestata ad alcun soggetto, sforniti di sottoscrizioni, timbri e data, palesemente non compilati in nessuna delle parti, né contenenti il nome della ricorrente o del suo centro;
• “documentazione completa” del contratto di locazione finanziaria n. 57 predisposto su carta intestata della convenuta, chiaramente ed inequivocabilmente recante il titolo di “Contratto di locazione finanziaria”, riportante l’importo totale (di 50.000 Euro) e, in ciascuna pagina, la sottoscrizione, non disconosciuta, della stessa ricorrente.
Ha inoltre precisato che per “oltre due anni e mezzo” la ricorrente ha ricevuto e regolarmente saldato (senza muovere alcuna contestazione) fatture emesse su carta intestata della convenuta.
Chiede, pertanto, il rigetto integrale di tutte le domande ed eccezioni proposte dalla ricorrente in quanto infondate in fatto e in diritto.
DIRITTO
La ricorrente allega di essere stata vittima di un raggiro messo in atto da un rappresentante di un’impresa che commercializza macchinari per uso estetico, il quale le avrebbe prospettato un contratto di affitto o noleggio di macchinari, liberamente risolvibile senza penale, ad un canone mensile di 000 xxxx, xx, xx modo ingannevole e creando artatamente confusione sulla tipologia contrattuale proposta, l’avrebbe poi indotta a sottoscrivere un contratto di leasing con la società di leasing [ZZ].
La ricorrente, pur avendo onorato il contratto di leasing in questione per circa due anni, versando i canoni previsti, ne rileva ora la “nullità”, chiedendo la condanna dell’odierna convenuta alla restituzione di quanto illegittimamente percepito, oltre al risarcimento di tutti i danni subiti per la condotta illegittima posta in essere da un rappresentante della società fornitrice [YY], legittimato dalla società di leasing [ZZ].
A suffragio della propria ricostruzione, la ricorrente produce due moduli contrattuali, non firmati e privi dell’indicazione del nome del cliente, in cui si descrivono i rapporti tra le parti. In particolare, in uno dei due documenti si fa riferimento ad un contratto di “affitto/noleggio”, che prevede altresì il passaggio di proprietà al cliente dopo 59 mesi di utilizzo dei macchinari e l’obbligo per il cliente di contrarre un apposito finanziamento con una banca locale. Nel secondo documento vi è regolata, invece, un’opzione di acquisto dei macchinari a favore del potenziale acquirente allo scadere del periodo di prova.
Produce, inoltre, il contratto di leasing stipulato con la convenuta, recante la firma della stessa ricorrente in tutte le sue parti.
L’asserito vizio del contratto prospettato dalla ricorrente evoca il dolo nella conclusione dei contratti (art. 1439 c.c.) e, benché nel ricorso tale vizio sia qualificato come “nullità”, dall’insieme delle allegazioni formulate, la domanda non può che essere interpretata come richiesta di “annullamento” del contratto per vizio del consenso, quale presupposto idoneo a fondare la richiesta di restituzione dei canoni di leasing versati.
In questa prospettiva, si segnala che le Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari emanate dalla Banca d’Italia (provvedimento del 12.12.2011), Sez. I, § 4, 2° comma, stabiliscono che “All’ABF possono essere sottoposte tutte le controversie aventi ad oggetto l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono”.
Si registrano, pertanto, orientamenti non univoci in merito alla possibilità per l’Arbitro di emanare pronunce con effetto costitutivo. Ciò non di meno, anche a voler ritenere che tale competenza possa essere riconosciuta all’Arbitro, e pertanto valutando nel merito la domanda dell’attuale ricorrente, si osserva che quest’ultima non ha fornito una prova sufficiente dei fatti che vi pone a fondamento.
In particolare non vi è in atti la prova dei raggiri che la ricorrente assume essere stati usati dal rappresentante dell’impresa fornitrice dei macchinari per indurla a ritenere che si trattasse di un contratto di affitto/noleggio. Né rappresenta una prova a tal fine sufficiente la produzione dei due moduli contrattuali che la ricorrente afferma di aver ricevuto dal rappresentante della società fornitrice [YY], perché non è provato in quale contesto essi siano stati consegnati alla cliente e con quale finalità.
In sostanza, non solo i raggiri capaci di integrare il dolo contrattuale devono essere provati in modo specifico e rigoroso, ma nella specie mancherebbe anche un’idonea prova presuntiva secondo l’art. 2729 c.c., soprattutto se si considera che la stessa ricorrente ha prodotto in atti un contratto di locazione finanziaria inequivocabilmente qualificato come tale nell’intestazione e nel testo che essa stessa ha firmato in tutte le sue parti, senza che la sua firma sia stata disconosciuta.
Inoltre, nel caso in esame, i raggiri sarebbero stati usati dal rappresentante della società fornitrice [YY] che è terza rispetto alle parti. La ricorrente, infatti, non lo qualifica come rappresentante della società di leasing [ZZ] e quest’ultima dichiara trattarsi di un suo mero procacciatore d’affari (legittimato a collocare i contratti di leasing per contro della società di leasing [ZZ]), ma non di un suo rappresentante. In tal caso, ai fini dell’annullamento del contratto, occorrerebbe altresì dimostrare che gli asseriti raggiri siano stati noti al contraente che ne ha tratto vantaggio (art. 1439, 2° comma, c.c.).
Tutto ciò premesso e considerando che anche nel procedimento davanti all’ABF valgono i principi generali in tema di onere della prova (art. 2697 c.c.), il Collegio ritiene non provati i fatti posti a fondamento della domanda della ricorrente di restituzione delle somme versate alla convenuta in adempimento del contratto di leasing e conseguentemente assorbito l’esame della domanda sul risarcimento del danno.
PER QUESTI MOTIVI
Il Collegio non accoglie il ricorso.
IL PRESIDENTE
firma 1