OGGETTO
CAPITOLATO SPECIALE D’ONERI
Servizio di accompagnamento con vettura di alunni disabili residenti nel comune di Genova
OGGETTO
Provincia di Genova
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Provincia di Genova – Gare e Contratti
STAZIONE APPALTANTE
Provincia di Genova
Direzione Politiche formative e del lavoro – Servizio Istruzione e formazione professionale
CONTRAENTE
Xxxxxxxx Xxxxxxxx
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
DEFINIZIONI
Committente............................................................ La Direzione Politiche formative e del lavoro –
Servizio Istruzione e formazione professionale della Provincia di Genova
Soggetto aggiudicatario Il soggetto che ha presentato la migliore offerta in
base ai criteri di aggiudicazione e che è stato formalmente dichiarato aggiudicatario
Concorrente/i I soggetti ammessi a partecipare alla gara
Appaltatore.............................................................. Il soggetto aggiudicatario, in forma singola,
associata o consorziata, che stipula il contratto di appalto
Ufficio Diritto allo studio del Servizio Istruzione e
Ufficio formazione professionale
Fornitore .................................................................. Il soggetto aggiudicatario, in forma singola,
associata o consorziata, che stipula il contratto di appalto
Utente. Alunno ammesso al servizio
DEFINIZIONI
SOMMARIO
pagina
PARTE PRIMA - DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE 4
Articolo 1 Oggetto 4
Articolo 2 Importo a base di gara 4
Articolo 3 Utenti 4
Articolo 4 Dati pregressi del servizio 4
Articolo 5 Esecuzione del servizio 4
Articolo 6 Obblighi dell’appaltatore 5
Articolo 7 Piano del servizio 5
Articolo 8 Centro di coordinamento 6
Articolo 9 Variazioni di orario e di destinazione 6
Articolo 10 Reportistica 6
Articolo 11 Attività del committente 7
PARTE secondA – condizioni contrattuali 8
Articolo 12 Durata 8
Articolo 13 Estensione contrattuale 8
Articolo 14 Responsabilità dell’impresa e referente/direttore del servizio 8
Articolo 15 Personale 8
Articolo 16 Mezzi impiegati per il servizio di accompagnamento 10
Articolo 17 Protezione dati personali 11
Articolo 18 Continuità del servizio e gestione di emergenze 11
Articolo 19 Procedura da adottare in caso di sinistro 12
Articolo 20 Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro 12
Articolo 21 Cessione del contratto e subappalto 12
Articolo 22 Garanzie per l’esecuzione del contratto 13
22.1 Cauzione definitiva 13
22.2 Polizza di assicurazione 13
Articolo 23 Corrispettivo 14
Articolo 24 Fatturazione e pagamenti 14
Articolo 25 Tracciabilità dei flussi finanziari 15
Articolo 26 Penali 15
Articolo 27 Obblighi in materia di sicurezza 18
Articolo 28 Risoluzione del contratto 18
pagina
Articolo 29 Recesso 19
Articolo 30 Clausole finali 19
Articolo 31 Controversie 19
PARTE TERZA – OFFERTA 20
Articolo 32 Criterio di aggiudicazione 20
Articolo 33 Valutazione dell’offerta economica 20
SOMMARIO
PARTE PRIMA - DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE
Articolo 1 Oggetto
Il presente capitolato ha per oggetto il servizio di accompagnamento scolastico con vettura di alunni/studenti disabili (in situazione di gravità ai sensi dell’art. 3, comma 3, della Legge 104/92) dell’istruzione secondaria superiore e della formazione professionale.
Articolo 2 Importo a base di gara
L' importo complessivo di gara è di Euro 642.454,55#, iva esclusa, di cui:
• € 545.454,55# (iva esclusa), per attività di trasporto con un solo accompagnatore;
• € 72.000,00# (iva esclusa), per attività di trasporto con secondo accompagnatore
• € 25.000,00# (iva esclusa), per attività di coordinamento. Gli importi a base di gara sono:
• Per attività di trasporto unitario a km € 2,60# (iva esclusa);
• Per attività di trasporto con secondo accompagnatore unitario a km € 4,50# (iva esclusa);
• Per attività di coordinamento totale € 25.000,00# (iva esclusa)
A copertura del servizio, e ad integrazione delle risorse già stanziate, potranno essere utilizzate risorse del P.O. Ob. C.R.O. F.S.E. 2007-2013, ove il trasporto sia una misura di accompagnamento e sostegno per soggetti frequentanti attività formative, finalizzate ad agevolare l’inserimento nel mercato del lavoro.
Articolo 3 Utenti
Il servizio si riferisce esclusivamente agli alunni:
- certificati in situazione di gravità che in base alla tipologia di disabilità motoria, psichica, sensoriale non possono spostarsi con mezzi pubblici di linea e necessitano di un servizio di accompagnamento assistito personalizzato;
- residenti nel Comune di Genova che frequentino scuole/enti di formazione siti nel territorio comunale e che siano ammessi dal committente a fruire del servizio.
Articolo 4 Dati pregressi del servizio
Gli elementi essenziali del servizio di cui trattasi, relativi all’anno scolastico 2012/2013 (numero utenti, luoghi di partenza, luoghi di destinazione, necessità secondo accompagnatore, necessità viaggio individuale, vettura attrezzata, chilometri), sono specificati nell’allegato “A” del presente capitolato e sono meramente indicativi.
Articolo 5 Esecuzione del servizio
Il servizio è reso durante il calendario scolastico/formativo approvato dalle Istituzioni Scolastiche Autonome e dagli enti di Formazione Professionale e si svolge in base alle seguenti modalità:
a) effettuazione di due corse giornaliere per ogni utente da effettuarsi nel territorio del Comune di Genova;
b) accompagnamento dell’utente dall’abitazione all’istituto scolastico/formativo di destinazione e viceversa, avendo cura che lo studente sia preso in carico da parte degli operatori scolastici, nel viaggio di andata, e da un familiare o da un adulto, appositamente delegato dalla famiglia, nel
ritorno;
c) aiuto alla famiglia/operatori/assistenti nelle operazioni di salita e discesa dello studente dall’automezzo;
d) rispetto dell’orario fissato per l’inizio delle lezioni, entro termini di tolleranza accettabili, nella consegna dell’utente presso la scuola/ente di formazione;
e) divieto di far salire sul mezzo persone estranee al servizio stesso, ad eccezione di persone autorizzate dall’ufficio; la violazione di tale divieto comporta l’applicazione delle penali di cui all’articolo 26;
f) accompagnamento dell’utente dall’abitazione all’istituto scolastico/formativo di destinazione e viceversa con presenza di secondo accompagnatore se previsto e autorizzato dal committente;
g) informazione tempestiva da parte dell’appaltatore al proprio personale circa le modalità di svolgimento del servizio per ogni utente;
h) divieto di soste e fermate durante il percorso per effettuare rifornimenti di carburante, operazioni di manutenzione e quant’altro comporti immotivato ritardo nello svolgimento del servizio;
i) obbligo di svolgere il servizio al sorgere di nuove o differenti esigenze, anche in diminuzione, secondo le disposizioni impartite dal committente, con i limiti dell’art. 311, comma 4, del D.P.R. 207/2010, entro 5 giorni dalla data delle relative comunicazioni, pena l’applicazione della penale di cui all’articolo 26.
Articolo 6 Obblighi dell’appaltatore
L’appaltatore deve:
- realizzare, nel rispetto delle autorizzazioni e degli indicatori di sistema, un piano del servizio cittadino degli spostamenti;
- registrare, attraverso il centro di coordinamento, le richieste di variazioni di orario, comunicate dagli utenti e trasmetterle al committente per l’autorizzazione;
- provvedere alla gestione operativa del servizio di trasporto e accompagnamento;
- fornire personale legato all’impresa da regolare contratto e idoneo allo svolgimento del servizio;
- trasmettere all’Ufficio la reportistica sul servizio;
- attivarsi con immediatezza per eliminare i disservizi segnalati dal committente.
Articolo 7 Piano del servizio
Quotidianamente entro le ore 15.00, l’appaltatore deve presentare all’Ufficio, per il giorno successivo, un piano del servizio di accompagnamento con vettura per ogni utente, sia per l’andata che per il ritorno, redatto in formato elettronico e contenente le seguenti informazioni:
▪ dati degli utenti;
▪ numero di chilometri complessivo previsti per ogni itinerario;
▪ numero di chilometri previsti per ogni utente;
▪ ora e luogo di partenza e ora e luogo di arrivo;
▪ indicazione degli autisti/accompagnatori e, se previsti, dei secondi accompagnatori. Il committente si riserva di fissare e imporre all’appaltatore il rispetto di un limite di turn-over per le situazioni che verranno valutate come particolarmente gravi e problematiche;
▪ privilegiare la formazione di equipaggi rispetto al trasporto individuale; entrambe le soluzioni sono soggette a validazione da parte del committente; nel caso di equipaggio viene corrisposto il relativo compenso a km per il percorso effettuato, a prescindere dal numero di utenti a bordo;
▪ presenza massima di 3 utenti a bordo di cui al massimo uno con xxxxxxxxxx e compreso il secondo accompagnatore, se previsto;
▪ vettura con pedana, eventuale elevatore o altrimenti accessoriata, se prevista;
▪ necessità di viaggiare da solo, se previsto e autorizzato dal committente;
▪ necessità di secondo accompagnatore, se previsto e autorizzato dal committente;
▪ presenza di carrozzina.
Il mancato invio o l’incompleta compilazione del piano del servizio comporterà l’applicazione della penale di cui all’articolo 26.
Articolo 8 Centro di coordinamento
L’appaltatore deve disporre di un centro di coordinamento con sede operativa nel comune di Genova presidiata dal personale deputato dallo stesso alla pianificazione ed al controllo del servizio.
L’indirizzo e i recapiti telefonici, fax ed e-mail del centro di coordinamento devono essere comunicati all’Ufficio prima dell’inizio del servizio, così come ogni eventuale variazione che deve essere comunicata tempestivamente; in caso di inadempienza il committente si riserva di applicare la penale prevista all’articolo 26.
L’appaltatore deve dedicare all’utenza un numero telefonico attivo, nei giorni feriali, compreso il sabato, dalle 06.30 alle 16.00 (sabato fino alle ore 13.00), garantendo la segreteria telefonica oltre tale orario e nei giorni festivi.
Articolo 9 Variazioni di orario e di destinazione
Le variazioni di orario e di partenza/destinazione richieste dagli utenti sono concesse solo in via eccezionale e se adeguatamente motivate.
Variazioni di orario
Il centro di coordinamento registra le richieste e, ricevuta autorizzazione dal committente, dà attuazione alle variazioni di orario che l’utente deve richiedere con le seguenti tempistiche:
- entro il giovedì, le variazioni di orario riguardanti la settimana successiva;
- entro le ore 13.00, le variazioni urgenti di orario riguardanti il giorno seguente. Variazioni di destinazione/partenza
Intese come modifica temporanea ed eccezionale della destinazione/partenza, purché autorizzata.
Tutte le variazioni di destinazione/partenza devono essere sempre autorizzate dal committente. L’appaltatore pertanto non può apportare modifiche al servizio autorizzato se non dopo aver ricevuto il nulla osta dell’Ufficio.
Pertanto, nel caso in cui l’appaltatore riceva richieste dirette di questo tipo da parte dell’utenza, dovrà contattare l’Ufficio che, fatte le opportune verifiche, può autorizzare, in via definitiva o temporanea, la variazione con una comunicazione all’appaltatore.
L’appaltatore deve informare tempestivamente le famiglie in caso di variazione della pianificazione e/o di ritardi oltre la mezz’ora sull’orario programmato (sia di prelievo che di accompagnamento a domicilio), pena l’applicazione di penalità di cui all’articolo 26.
Articolo 10 Reportistica
Settimanalmente devono essere trasmessi dall’appaltatore all’Ufficio, entro le ore 16 di ogni lunedì, i report giornalieri riportanti il servizio effettuato nella settimana precedente.
I report devono essere compilati con gli elementi previsti all’articolo 8 ed eventuali altri dati che
saranno ritenuti necessari dall’Ufficio e potranno subire variazioni nel corso dell’esecuzione contrattuale, senza che l’appaltatore possa dolersene.
Tali report devono essere resi in formato elettronico e raccolti in un report mensile che dovrà essere allegato alle fatture.
La mancata o incompleta compilazione o il mancato invio entro i termini dei report, qualora constatati, comporta l’applicazione della penale di cui all’articolo 26.
Il committente si riserva di effettuare ogni tipo di riscontro e controllo sul corretto adempimento del servizio.
Articolo 11 Attività del committente
Il committente svolge i seguenti incombenti:
- fornisce all’affidatario, all’atto dell’affidamento del servizio, l’elenco nominativo degli utenti, con le relative sedi di residenza e quelle scolastiche/formative;
- comunica all’affidatario le modifiche che possono intervenire in corso di contratto all’elenco di cui sopra, senza che per questo l’affidatario possa avanzare pretese o diritti di sorta, salvo il pagamento del compenso per le prestazioni effettuate;
- determina per ciascun utente autorizzato: la durata dell’autorizzazione, il luogo di partenza e di destinazione, la necessità o meno del secondo accompagnatore, l’accompagnamento di altre persone (familiari, altri autorizzati), l’uso della carrozzina, la necessità di viaggiare solo, la necessità di vettura con pedana o altrimenti accessoriata, la necessità di eventuale elevatore, l’eventuale trasporto in equipaggio;
- autorizza per iscritto le variazioni di destinazione/orario;
- gestisce i reclami.
PARTE SECONDA – CONDIZIONI CONTRATTUALI
Articolo 12 Durata
L’appalto ha durata di 11 (undici) mesi con decorrenza presunta dal 1° settembre 2012 e/o comunque eventuali altre date successive indicate dalla Provincia, nel rispetto del calendario regionale e delle date stabilite dalle singole istituzioni scolastiche/formative, compresi gli eventuali esami.
Il committente, sulla base di oggettive e motivate esigenze di servizio, si riserva la facoltà di prorogare il contratto, alle medesime condizioni dallo stesso disciplinato, per il tempo necessario all’individuazione del nuovo affidatario e comunque non oltre sei mesi dalla scadenza contrattuale.
Articolo 13 Estensione contrattuale
Il committente si riserva la possibilità di ricorrere alla procedura negoziata senza bando per l’affidamento di nuovi servizi analoghi a quelli del presente capitolato nei limiti consentiti dall’art. 57, comma 5, lettera b del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. I contenuti del presente capitolato costituiscono un “progetto di base” ai sensi dell’art. 57 comma 5 lettera b) del Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163.
Inoltre, l’importo contrattuale potrà subire oscillazioni, in diminuzione od in aumento, a seconda delle effettive esigenze del servizio, entro il limite del quinto, senza che l’aggiudicatario possa avanzare pretesa alcuna a modificare le condizioni contrattuali, secondo le disposizioni impartite dal committente, con i limiti dell’art. 311, comma 4, del D.P.R. 207/2010.
Articolo 14 Responsabilità dell’impresa e referente/direttore del servizio
A decorrere dalla data di aggiudicazione, l’appaltatore è il solo e unico responsabile del corretto ed efficiente esercizio del servizio.
L’appaltatore si obbliga a fornire all’Ufficio il nominativo di un proprio incaricato che dovrà costituire il direttore per le comunicazioni e la gestione degli aspetti tecnici, commerciali, amministrativi legati all’affidamento nonché per ogni comunicazione di carattere tecnico, operativo e gestionale relativa allo svolgimento del servizio ed alla sua programmazione.
Il direttore deve garantire la reperibilità anche per le vie brevi (es. a mezzo di telefono cellulare) in tutti i giorni dell’effettuazione del servizio.
L’appaltatore si obbliga a comunicare formalmente e senza ritardo all’Ufficio la sostituzione, anche temporanea, del direttore. E’ cura dell’appaltatore comunicare il nominativo ed il relativo recapito della persona che subentrerà alla persona precedentemente indicata.
Ogni eventuale variazione deve essere comunicata tempestivamente entro 24 ore all’Ufficio. In caso di inadempienza l’Ufficio si riserva di applicare la penale prevista all’articolo 26.
Articolo 15 Personale
a1) Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro
L’appaltatore s’impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, comprese le norme in materia di assunzione di personale.
L’appaltatore s’impegna ad applicare nei rapporti di lavoro condizioni giuridiche ed economiche non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi nazionali ed integrativi territoriali, applicabili alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, in vigore alla data di stipula del presente contratto nonché successivamente stipulati. L’appaltatore s’impegna ad applicare i contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
Gli obblighi relativi ai contratti collettivi di lavoro vincolano l’appaltatore per tutto il periodo di validità
del presente contratto, anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse.
Il Committente può prendere visione degli atti attestanti la regolarità amministrativa dell’appaltatore nel rapporto con i propri dipendenti e/o collaboratori, sia agli effetti contributivi che agli effetti assicurativi, in modo tale che questi ultimi non possano vantare alcuna pretesa nei confronti del committente.
L’appaltatore s’impegna a manlevare il committente da ogni responsabilità al riguardo, sia diretta che indiretta.
a2) Norme generali
Il personale impiegato durante l’espletamento delle mansioni deve essere identificabile, attraverso il cartellino di riconoscimento personale e la denominazione dell’impresa che gestisce il servizio ed essere abbigliato in modo consono. L’Ufficio si riserva di applicare la penale prevista all’articolo 26 in caso di mancata osservanza di quanto previsto.
In caso di aggiudicazione, all’Ufficio deve essere presentato, prima dell’avvio del servizio, l’elenco del personale dedicato al servizio. Tale elenco dovrà comprendere per ogni singolo operatore codice identificativo, nome, cognome, data di nascita, numero patente e data rilascio, eventuale titolo professionale o esperienza, cap, attestato di formazione specifica di almeno 8 ore.
L’Ufficio si riserva di chiedere la sostituzione del personale di cui all’elenco sopracitato ritenuto non idoneo all’espletamento del servizio; l’appaltatore deve provvedere immediatamente, in difetto si procede all’applicazione della penale di cui all’articolo 26.
Ogni aggiornamento dell’elenco deve essere comunicato a cura dell’appaltatore agli uffici competenti entro 5 giorni dalla variazione.
I sostituti e gli eventuali nuovi assunti devono essere perfettamente formati e a conoscenza delle modalità di svolgimento dello stesso.
L’appaltatore deve conseguentemente garantire la formazione e l’addestramento allo scopo di informare il proprio personale circa le circostanze e le modalità previste nel contratto per adeguare il servizio agli standard di qualità richiesti dal committente.
a 3) Requisiti personale
Tutto il personale dedicato deve, al momento dell’avvio del servizio, possedere i seguenti requisiti:
1. patente di guida delle categorie adeguate al mezzo necessario per l’effettuazione del servizio;
2. Certificato di Abilitazione Professionale di tipo corrispondente alla patente di cui alla normativa vigente;
3. attestato di formazione di almeno 8 ore procapite;
4. licenza di trasporto disabili, secondo quanto previsto e disciplinato dalla Legge regionale 19/94 e dai vigenti regolamenti Comunali in materia (Regolamento per i servizi di autonoleggio con conducente, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.134 del 29-11-99 e Consiglio Comunale n. 5 del 24-01-2000)
a 4) Prestazioni assistenziali Tutto il personale deve:
a) relazionarsi in modo adeguato con la famiglia o con chi ne fa le veci;
b) assistere gli utenti durante le fasi di salita e discesa dal mezzo;
c) assicurarsi che l’eventuale carrozzina o altro ausilio sia ancorata correttamente;
d) assicurarsi che gli utenti siano regolarmente seduti e utilizzino i sistemi di ritenuta, quando questi siano previsti;
e) adoperarsi affinché gli utenti non arrechino danno a se stessi e/o agli altri trasportati;
f) sincerarsi della presa in consegna dello studente da parte degli operatori scolastici, nel viaggio di andata, e della famiglia (o di chi ne fa le veci), al ritorno;
g) assistere gli utenti nei percorsi dal/al domicilio e dalle/alle strutture scolastiche e formative;
h) essere munito di adeguato strumento di comunicazione per i casi di necessità.
Ai fini del presente capitolato l’autista è anche accompagnatore ed è indicato come autista- accompagnatore.
a 5) Norme comportamentali
L’autista-accompagnatore deve usare particolare diligenza e speciale prudenza nella condotta di guida e nelle fasi di salita e discesa degli utenti, assicurando che in nessuna fase del servizio abbiano a verificarsi situazioni di pericolo per l’incolumità degli utenti.
L’autista-accompagnatore risponde di tutte le situazioni pericolose per l’incolumità personale dei trasportati che egli stesso abbia determinato con una condotta colposa durante le varie fasi del trasporto, ivi comprese le attività preparatorie e accessorie, quali ad esempio salita e discesa dal mezzo.
Autisti - accompagnatori e personale di accompagnamento devono esercitare la vigilanza sugli utenti dal momento iniziale dell’affidamento (luogo in cui si effettua la fermata) sino a quando allo stesso si sostituisce il personale scolastico o dell’ente di formazione o i genitori nel momento del ritorno a casa.
L’autista-accompagnatore deve tenere nel corso dell’espletamento del servizio un atteggiamento adeguato nei confronti delle persone con cui venga a contatto e un rapporto fattivo di collaborazione con il personale di accompagnamento, osservare scrupolosamente gli orari e gli itinerari stabiliti dal piano di servizio e svolgere i servizi richiesti con la massima cura ed attenzione.
Deve inoltre curarsi di garantire tempestiva comunicazione di ogni avversità eventualmente occorsa, ivi compresi i danni all’incolumità personale dei trasportati.
Il personale non può, durante l’espletamento del servizio, fumare né utilizzare il cellulare, fatta eccezione per il cellulare di bordo nei casi in cui ne è previsto l’utilizzo.
Il mancato rispetto delle norme comportamentali di cui ai commi precedenti, laddove accertato, comporta l’applicazione di una penale di cui all’art. 26.
Nei casi e per situazioni documentate in cui uno degli autisti-accompagnatori o del personale di accompagnamento non rispetti le norme comportamentali di cui al presente articolo (con particolare, ancorché non esclusivo, riferimento al profilo della sicurezza e del comportamento tenuto nei confronti degli utenti), risultando in tal modo non idoneo al servizio, l’Ufficio avrà facoltà di richiedere all’appaltatore la sostituzione dello stesso.
La richiesta, adeguatamente motivata, deve essere inoltrata per iscritto dall’Ufficio all’appaltatore, che deve provvedere alla sostituzione con urgenza, comunque entro e non oltre cinque giorni dalla data del ricevimento, pena l’applicazione della penale di cui all’articolo 26.
L’autista-accompagnatore e il personale di accompagnamento, al termine di ogni corsa, devono firmare il diario di bordo giornaliero compilato in ogni sua parte.
Articolo 16 Mezzi impiegati per il servizio di accompagnamento
Gli strumenti informatici, software ed hardware per la gestione del servizio sono a totale carico del gestore.
Al servizio di accompagnamento devono essere adibiti unicamente veicoli di adeguata capienza e opportunamente accessoriati rispetto all’utenza prevista, (ivi compresa vettura con elevatore).
Per accessori si intendono i dispositivi idonei al trasporto di persone disabili in condizioni di sicurezza ivi compresa la dotazione di vetture con meccanismi di sollevamento idraulico e/o elettrico.
La quantità di mezzi utilizzati deve essere tale da garantire la continuità del servizio anche in caso di guasti o di mancanza di disponibilità di uno o più mezzi, per qualsiasi ragione ciò si verifichi.
I mezzi utilizzati devono essere in regola con tutte le norme relative alla circolazione, possedere i requisiti di sicurezza previsti dalla normativa vigente, possedere i requisiti di idoneità alla circolazione
e omologazione, essere regolarmente immatricolati.
Durante l’espletamento del servizio, l’appaltatore ha l’obbligo di apporre sul parabrezza dell’automezzo in modo visibile un cartello con la dicitura “Provincia di Genova - Servizio trasporto studenti disabili”.
In caso di aggiudicazione deve essere presentato per iscritto, prima dell’avvio del servizio, l’elenco dei mezzi, il cui utilizzo sarà previsto per l’espletamento del servizio.
Tale elenco deve comprendere marca e tipo del veicolo, targa, data di immatricolazione, capienza di posti a sedere, tipo di alimentazione, dovrà indicare di quali accessori è dotata.
L’appaltatore ha l’obbligo di sostituire i veicoli che l’Ufficio dovesse ritenere non idonei o non più al servizio entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione relativa.
I mezzi utilizzati devono rispettare i cicli di manutenzione previsti dal costruttore del mezzo; l’appaltatore deve inoltre assicurare la perfetta efficienza di ciascun mezzo prima di ogni utilizzo.
I mezzi devono essere sottoposti a ciclo di pulizia interna ed a pulizia esterna con una frequenza tale da mantenere costantemente adeguato lo stato di decoro del mezzo.
Il committente, in qualsiasi momento e a suo insindacabile giudizio, può effettuare controlli sulla manutenzione e sulla pulizia dei mezzi.
Il mancato rispetto dei cicli di manutenzione e dello stato di pulizia dei mezzi, qualora constatato, comportal’applicazione della penale di cui all’articolo 26.
Articolo 17 Protezione dati personali
Ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, con la sottoscrizione del contratto l’appaltatore assume le funzioni e gli obblighi del Responsabile esterno del trattamento dei dati personali, di cui entra legittimamente in possesso per l’adempimento degli obblighi contrattuali.
I soggetti che a qualunque titolo operano per conto dell’appaltatore sono qualificati come “incaricati del trattamento” dei dati personali.
L’appaltatore si obbliga al trattamento dei dati personali di cui entra legittimamente in possesso per i soli fini dedotti dal contratto e limitatamente al periodo contrattuale, esclusa ogni altra finalità, impegnandosi a distruggere le banche dati non più utili per le finalità specifiche del contratto.
L’Ufficio può in qualsiasi momento verificare in ordine alle modalità del trattamento ed all’applicazione delle norme di sicurezza adottate.
Articolo 18 Continuità del servizio e gestione di emergenze
L’appaltatore si obbliga a garantire comunque la continuità del servizio, fatti salvi unicamente casi imputabili a cause di forza maggiore programmate (eventi straordinari di interesse cittadino: manifestazioni programmate, feste cittadine, sciopero) o non prevedibili (calamità naturali, eccezionali nevicate, alluvioni).
In tutti i casi di cui sopra, ove possibile, dovrà essere garantita dall’appaltatore la comunicazione agli utenti, almeno 5 giorni prima, al fine di informare circa i probabili disagi.
Tale comunicazione, compatibilmente con il verificarsi dell’evento, dovrà essere diffusa in maniera capillare e con i mezzi più efficaci in relazione alla tipologia dell’emergenza ed al numero d’utenti interessati, anche tramite telefonate, volantini e comunicazioni preventive ai luoghi di destinazione del trasporto.
L’appaltatore avvisa l’Ufficio dell’indizione di scioperi inerenti la categoria con 5 giorni d’anticipo. La mancata comunicazione comporterà l’applicazione della penale di cui all’articolo 26.
Le Parti si impegnano ad informarsi reciprocamente per tutto quanto sia utile alla gestione delle emergenze.
Qualora l’appaltatore non eroghi il servizio in tutto o in parte di esso per motivi ad esso imputabili e il committente si trovi quindi nella necessità di supplire attraverso le prestazioni di altre parti, gli oneri derivanti saranno a completo carico dell’appaltatore. Le somme relative potranno essere trattenute dall’Ufficio sui corrispettivi a qualunque titolo dovuti all’appaltatore.
L’appaltatore è tenuto a far fronte con tempestività e diligenza alle situazioni di emergenza che coinvolgono l’utenza, anche attivando eventuali corse non programmate che si rendano necessarie in casi motivati ed imprevedibili per garantire al massimo la tutela dell’utente interessato.
Qualora durante il trasporto gli studenti dovessero accusare malori di qualunque genere, in relazione alle obiettive contingenze, l’accompagnatore dovrà provvedere tempestivamente, oltre all’assistenza e soccorso nel rispetto di quanto consentito dalla vigente normativa (eventualmente anche richiedendo l’intervento del sistema sanitario), ad informare immediatamente la famiglia. Di ciò l’accompagnatore dovrà redigere tempestivamente informativa all’Ufficio.
Articolo 19 Procedura da adottare in caso di sinistro
L’appaltatore deve dare comunicazione all’ufficio entro 24 dall’evento dei sinistri occorsi durante l’espletamento del servizio. Le modalità di inoltro della comunicazione saranno concordate tra l’appaltatore e l’Ufficio in corso di esecuzione contrattuale.
L’appaltatore è responsabile in ordine allo svolgimento di tutte le procedure inerenti la definizione del sinistro medesimo (denuncia alla compagnia di assicurazione, dati relativi ai testimoni, etc.) e manleva da ogni e qualsiasi responsabilità in merito la Provincia di Genova.
Articolo 20 Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro
L’appaltatore si obbliga ad ottemperare verso i propri dipendenti a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese le disposizioni in materia retributiva e contributiva, previdenziale ed assistenziale, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
L’appaltatore si impegna ad applicare nei confronti dei propri dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai vigenti contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni degli stessi.
L’appaltatore si impegna ad applicare i sopra indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino al loro rinnovo .
Gli obblighi derivanti dai contratti collettivi di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l’appaltatore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.
Il committente può prendere visione degli atti attestanti la regolarità amministrativa del fornitore nel rapporto con i propri dipendenti e/o collaboratori, sia agli effetti contributivi che agli effetti assicurativi, in modo tale che questi ultimi non possano vantare alcuna pretesa nei confronti della Provincia.
Articolo 21 Cessione del contratto e subappalto
Non è ammessa la cessione del contratto. È consentito il subappalto nei modi e nei termini previsti dall’articolo 118 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
Ai fini del rilascio dell’autorizzazione entro i termini di legge, l’appaltatore si obbliga, all’atto della presentazione dell’istanza di subappalto, a presentare la seguente documentazione:
a) copia del contratto di subappalto dal quale emerga, tra l’altro, che il prezzo praticato dall’Impresa esecutrice non superi il limite indicato dall’articolo 118 comma 4 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163. A tal fine per ogni singola attività affidata in subappalto dovrà essere precisato il prezzo pattuito nel contratto d’appalto comprensivo del costo per gli oneri della sicurezza
espressamente evidenziati (qualora individuati) rispetto ai quali il subappaltatore non dovrà praticare alcun ribasso;
b) dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
c) dichiarazione dell’appaltatore circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’art. 2359 del codice civile con il subappaltatore.
L’autorizzazione del subappalto è subordinata alla verifica del possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di capacità tecnica e dei requisiti generali.
E’ fatto obbligo all’appaltatore di trasmettere all’Ufficio entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti effettuati a favore del subappaltatore.
Resta in ogni caso ferma la responsabilità dell’appaltatore nei confronti della Provincia per il complesso degli obblighi previsti dal presente Capitolato.
Articolo 22 Garanzie per l’esecuzione del contratto
22.1 Cauzione definitiva
L’appaltatore deve prestare una cauzione definitiva pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale complessivo, salvo gli incrementi disposti all’articolo 113 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
La cauzione – con validità fino a tre mesi successivi alla scadenza del contratto di servizio - può essere costituita nei seguenti modi:
(A) mediante garanzia fideiussoria, rilasciata da una delle imprese esercenti l’attività bancaria previste dal D.P.R. 22 maggio 1956, n. 635;
(B) mediante polizza fideiussoria, rilasciata da una delle imprese di assicurazione autorizzate al ramo cauzioni, ai sensi del X.X.X. 00 xxxxxxxx 0000, x. 000, x xxx xxxxxxx legislativo 7 settembre 2005 n. 209;
(C) mediante polizza fideiussoria, rilasciata da un intermediario finanziario iscritto all’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.
La fideiussione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
La garanzia è prestata per qualsiasi obbligazione relativa all’esecuzione del contratto per cui l’appaltatore sia riconosciuto inadempiente.
In ogni caso il garante si deve ritenere liberato dall’obbligazione solo ed esclusivamente a seguito di espresso svincolo da parte della Provincia. Tale obbligo deve risultare nel contratto di fideiussione.
In caso di proroga e/o rinnovo del contratto l’appaltatore s’impegna a mantenere la garanzia fideiussoria
22.2 Polizza di assicurazione
L’appaltatore deve stipulare una polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi a copertura dei rischi derivanti dall’esecuzione del contratto e consegnarne copia all’Ufficio almeno sette giorni prima dell’inizio del servizio.
L’assicuratore deve obbligarsi a tenere indenne l'Assicurato, nei limiti del massimale unico di € 2.000.000,00 (duemilioni di euro), di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose in relazione all’esecuzione delle prestazioni contrattuali, che si siano verificati, durante l'esecuzione del contratto e nel periodo di durata dell'assicurazione.
Per ogni veicolo adibito al servizio oggetto del contratto l’appaltatore deve essere in possesso di
polizza assicurativa R.C.A. ed R.C.T. con massimali in termini di legge. Il massimale previsto dalla polizza non è da ritenersi in alcun modo limitativo della responsabilità assunta dall’appaltatore sia nei confronti dei trasportati e dei terzi che nei confronti della Provincia. L’appaltatore deve rispondere per intero dei sinistri in cui possano incorrere gli utenti durante il trasporto e della perdita o rottura di oggetti, di capi di vestiario, di quanto il trasportato abbia con sé, esonerando il Comune da qualsiasi addebito penale e civile. L’appaltatore ha l’obbligo di provvedere alla copertura assicurativa dei trasportati e degli accompagnatori per i danni che a questi possano derivare nell’esecuzione del servizio, ivi compresi eventuali infortuni in cui gli stessi possano incorrere nel momento di salita e di discesa .
Il mancato rispetto di tale scadenza comporta l’applicazione della penale di cui all’articolo 26.
Articolo 23 Corrispettivo
Il corrispettivo, che s’intende comprensivo di ogni onere relativo al servizio oggetto del presente capitolato, è determinato come segue:
a) a misura applicando il ribasso dell’offerta risultata aggiudicataria sui costi a chilometro posti a base di gara (rispettivamente a seconda della presenza di uno o due accompagnatori);
b) a corpo applicando il ribasso dell’offerta risultata aggiudicataria sull’importo posto a base di gara relativo all’attività di coordinamento.
Il corrispettivo a misura è determinato moltiplicando i valori come ottenuti al punto a) per il numero dei chilometri delle tratte: abitazione istituto scolastico/formativo di destinazione, percorso inverso. Non sono conteggiate le eventuali corse a macchina vuota tra un utente e un altro.
L’appaltatore riconosce che il prezzo è rimunerativo e di non avere, quindi, alcun diritto a chiedere ulteriori patti, condizioni, prezzi e/o compensi diversi, maggiori o comunque più favorevoli di quelli fissati.
Il prezzo offerto in sede di gara è fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto.
Articolo 24 Fatturazione e pagamenti
L’appaltatore emette fatture mensili corredate della rendicontazione relativa al periodo considerato, e devono indicare distintamente gli importi del corrispettivo determinato a misura e la quota mensile del corrispettivo dovuto per il coordinamento.
Le fatture dovranno essere intestate alla Provincia di Genova - Direzione Politiche formative e del lavoro – Servizio Istruzione e formazione professionale, contenere il codice identificativo gara (CIG), e dovranno inviate al seguente indirizzo:
[▪] Provincia di Genova – Ufficio Contabilità - Xxxxxxxx Xxxxxxx, 0 - 00000 XXXXXX
La liquidazione è subordinata alla verifica della regolarità della prestazione e alla regolarità del D.U.R.C.: in caso di irregolarità sono sospesi il pagamento delle fatture e la decorrenza dei termini di pagamento.
L’amministrazione non è responsabile di eventuali ritardi derivanti dai disguidi nel recapito delle fatture.
I pagamenti sono effettuati entro 90 giorni dalla data di ricevimento delle fatture, esclusivamente mediante bonifico da parte della tesoreria provinciale su conto corrente bancario o postale dedicato ai sensi di quanto previsto dall’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e successive modificazioni e integrazioni.
I termini di pagamento si intendono rispettati con la trasmissione del mandato alla tesoreria provinciale per l’effettuazione dell’operazione di bonifico.
L’appaltatore s’impegna a comunicare gli estremi identificativi del conto dedicato entro 7 giorni dall’accensione e/o dall’inizio del contratto unitamente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, fermo restando che in assenza di dette comunicazioni la Provincia
non esegue i pagamenti senza che il fornitore possa avere nulla a pretendere per il ritardo.
Non è consentito all’appaltatore di segnalare più di un conto dedicato alle transazioni economiche con la Provincia di Genova. La segnalazione di un nuovo conto dedicato comporta automaticamente la cessazione dell’operatività della Provincia sul conto precedentemente indicato.
A sensi dell’art. 4 del DPR del 5 ottobre 2010, n. 207, sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50%; le ritenute possono essere svincolate solo in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione da parte del committente del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento di regolarità contributiva.
Articolo 25 Tracciabilità dei flussi finanziari
L’appaltatore si impegna a rispettare tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, sulla tracciabilità dei flussi finanziari.
L’appaltatore deve prevedere nei contratti sottoscritti con i sub appaltatori, i sub fornitori e i sub contraenti, apposite clausole con cui gli stessi s’impegnano al rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136.
Fermo restando quanto previsto per il sub-appalto, l’appaltatore deve altresì trasmettere al Committente, prima dell’inizio della relativa prestazione, i contratti stipulati con i sub-fornitori per l’esecuzione, anche non in via esclusiva, del presente contratto, che, sulla base di quanto previsto dall’articolo 118, comma 11, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, non hanno le caratteristiche per essere considerati sub-appalto.
In assenza delle clausole di cui al comma 2 il Committente non autorizza i contratti di sub-appalto. La mancanza nei subcontratti delle clausole che obbligano il sub-fornitore al rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari costituisce motivo di risoluzione contrattuale e di segnalazione dei fatti alle autorità competenti.
L’appaltatore s’impegna a comunicare ai sub-appaltatori, sub-contraenti e sub-fornitori il codice unico di progetto (CUP) e il codice identificativo gara (CIG) relativi all’appalto.
L’appaltatore è tenuto a risolvere i contratti di sub appalto e sub fornitura di cui al comma precedente in caso di violazione della controparte degli obblighi di tracciabilità finanziaria, dandone immediata comunicazione al committente e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo competente.
La violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010 e dal presente capitolato comporta la risoluzione del contratto.
Articolo 26 Penali
La Provincia si riserva la facoltà di applicare le seguenti penali:
Codice | Tipologia | Importo in Euro |
1) Piano del servizio e reportistica | ||
1.1 | Mancato invio entro i termini o incompleta compilazione del piano del servizio | € 100,00 per ogni infrazione accertata |
1.2 | Mancato invio entro i termini o incompleta compilazione del report settimanale sul servizio effettuato | € 100,00 per ogni infrazione accertata |
1.3 | Mancato rispetto (maggior numero di chilometri) dell’itinerario proposto ad inizio servizio | € 150,00 per ogni infrazione accertata |
1.4 | Mancato rispetto del turn over. | € 300,00 per ogni infrazione accertata |
1.5 | Mancato rispetto del limite massimo di utenti a bordo | € 300,00 per ogni caso in cui sia stato trasportato un utente in più |
2) esecuzione del servizio | ||
2.1 | Mancata esecuzione del servizio (andata e/o ritorno) | € 600,00 per ogni episodio di utente non trasportato |
2.2 | Trasporto dell’utente in luogo diverso da quello autorizzato | € 300,00 per ogni infrazione accertata |
2.3 | Scambio di persona con trasporto di utente diverso da quello autorizzato | € 300,00 per ogni infrazione accertata |
2.4 | Mancato rispetto della prescrizione di trasporto dell’utente da solo o mancato rispetto della prescrizione di trasporto dell’utente in equipaggio | € 300,00 per ogni infrazione accertata |
2.5 | Trasporto di persona estranea al servizio o, comunque, non autorizzata | € 300,00 per ogni infrazione accertata |
2.6 | Mancato adeguamento del servizio alle esigenze esposte dalla Provincia | € 300,00 per ogni infrazione accertata |
3) Personale | ||
3.1 | Comportamento scorretto o potenzialmente lesivo (atteggiamenti relazionali inadeguati) dell’incolumità dei passeggeri (ad es. fumo, uso del telefono, salvi i casi di uso di cellulare di bordo, velocità eccessiva e/o pericolosa, ecc.) | € 400,00 per ogni infrazione accertata |
3.2 | Mancato rispetto dei termini per la sostituzione del personale | € 200,00 per ogni giorno di ritardo |
3.3 | Mancata formazione e addestramento del personale | € 200,00 per ogni infrazione accertata |
3.4 | Utilizzo di personale non iscritto nell’elenco accreditato del personale impiegato per il servizio di trasporto, in possesso della Provincia (salvo preventiva autorizzazione dello stesso) | € 300,00 per ogni operatore per ogni giorno di servizio prestato |
3.5 | Mancata presenza del secondo accompagnatore, appositamente autorizzato dagli uffici della Provincia | € 600,00 per ogni infrazione accertata |
3.6 | Mancanza del tesserino di riconoscimento | € 150,00 per ogni infrazione accertata |
3.7 | Comportamento del personale tale da causare danni all’immagine ed alla reputazione della Provincia | Da € 500,00 a € 1.000,00 in relazione alla gravità |
4) Mezzi di trasporto |
4.1 | Utilizzo di mezzi non facenti parte dell’elenco fornito alla Provincia (salvo preventiva autorizzazione della stessa) | € 200,00 per ogni veicolo per ogni giorno di servizio prestato |
4.2 | Mancato rispetto dei termini per la sostituzione del veicolo | € 300,00 per ogni giorno di ritardo |
4.3 | Mancato rispetto dei cicli di manutenzione stabiliti dalla ditta costruttrice del veicolo | € 400,00 per ogni veicolo |
4.4 | Mancato mantenimento dello stato di decoro e di pulizia dei veicoli | € 200,00 per ogni veicolo |
4.5 | Mancato utilizzo di vettura attrezzata in funzione del servizio richiesto quando prevista | € 300,00 per ogni infrazione accertata |
5) Assicurazione | ||
5.1 | Mancata osservanza del termine previsto per la presentazione della assicurazione alla Provincia | € 100,00 per ogni giorno di ritardo |
6) Comunicazione | ||
6.1 | Mancata comunicazione agli utenti di variazioni / interruzioni del servizio nel caso di eventi a forza maggiore | € 200,00 per ogni infrazione accertata |
6.2 | Mancata comunicazione alle famiglie della variazione della pianificazione e/o di ritardi oltre la mezz’ora sull’orario programmato (sia di prelievo che di accompagnamento a domicilio). | € 200,00 per ogni infrazione accertata |
6.3 | Mancata comunicazione dell’indirizzo e dei recapiti telefonici, fax ed e-mail della sede del coordinamento prima dell’inizio del servizio | € 100,00 per ogni giorno di ritardo |
6.4 | Mancata comunicazione della variazione di indirizzo e recapiti telefonici, fax ed e-mail della sede del coordinamento entro 24 ore dall’avvenuta variazione | € 100,00 per ogni giorno di ritardo |
6.5 | Mancata comunicazione all’Ufficio delle variazioni del servizio | € 100,00 per ogni giorno di ritardo |
Gli inadempimenti contrattuali che danno luogo all’applicazione delle penali sono contestati in forma scritta all’appaltatore. L’applicazione delle penali deve essere preceduta da contestazione scritta, rispetto alla quale l’appaltatore ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni, naturali e consecutivi, dalla comunicazione della contestazione stessa.
In caso di mancato riscontro o qualora le giustificazioni non possano essere accolte sono applicate le penali a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
L’ammontare delle penali applicate è trattenuto dall’Ufficio sulla prima fattura emessa dall’appaltatore successiva all’evento. In mancanza di queste l’importo delle penali è trattenuto mediante escussione di pari importo sulla cauzione definitiva prestata dall’appaltatore, con l’obbligo da parte dello stesso di reintegrarla entro il termine di quindici giorni, pena l’eventuale risoluzione del contratto.
L’applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di tutti i danni che potranno derivare alla Provincia per il ritardo o l’omissione degli adempimenti contrattuali, per l'eventuale peggior offerta conseguita dalla Provincia stessa nel successivo o negli ulteriori esperimenti della gara e comunque in relazione al maggior costo del servizio stesso rispetto a quello che si sarebbe verificato senza la decadenza dell’appaltatore.
Articolo 27 Obblighi in materia di sicurezza
L’appaltatore s’impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché prevenzione e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
In particolare, l’appaltatore s’impegna a rispettare e a far rispettare al proprio personale nell’esecuzione delle obbligazioni contrattuali le norme di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni e integrazioni.
L’appaltatore dichiara di conoscere perfettamente le norme contenute nel decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro per quanto concerne i propri operatori.
L’appaltatore, recepita l’informativa sui rischi specifici, informa i lavoratori in apposita riunione e predispone il proprio piano operativo di sicurezza.
L’appaltatore s’impegna a manlevare la Provincia da ogni responsabilità al riguardo, sia diretta che indiretta.
Articolo 28 Risoluzione del contratto
Fermo restando quanto previsto dall’articolo 1453 del codice civile, costituiscono motivo di risoluzione del contratto, ai sensi dell’articolo 1456 dello stesso codice, oltre ai casi indicati in altre parti del presente capitolato, le seguenti ipotesi di inadempimento:
(1) sopravvenuta causa di esclusione di cui all’art. 38 c. 1 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.;
(2) importo delle penali superiore al 10% dell’importo contrattuale;
(3) grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni, errore grave nell’esercizio delle attività, nonché violazioni alle norme in materia di sicurezza o ad ogni altro obbligo previsto dal contratto di lavoro e violazioni alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali;
(4) falsa dichiarazione o contraffazione di documenti nel corso dell’esecuzione delle prestazioni;
(5) a seguito di tre contestazioni e in assenza di giustificazioni ritenute valide dall’Amministrazione, ferma restando l’applicazione delle penali previste dall’art. 26;
(6) inadempienze gravi degli obblighi contrattuali che si protraggano oltre il termine perentorio assegnato dalla Provincia all’appaltatore per porre fine all'inadempimento;
(7) violazione delle disposizioni e degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010,n. 136, e successive modificazioni e integrazioni, e dal presente contratto
(8) mancata reintegrazione della cauzione definitiva, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della richiesta da parte del committente;
(9) cessione del contratto;
(10) subappalto non autorizzato.
Nelle ipotesi sopra indicate il contratto è risolto di diritto con effetto immediato a seguito della comunicazione della Provincia, mediante lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva.
In tutti gli altri casi di violazione degli obblighi contrattuali, la Provincia, a prescindere dall’applicazione delle penali, comunica all’appaltatore gli estremi degli inadempimenti rilevati, assegnando un termine minimo di 15 giorni, naturali e consecutivi, per ripristinare il servizio secondo le modalità concordate e/o formulare giustificazioni.
Qualora l’appaltatore non ottemperi, non rispetti il termine sopra indicato o qualora le giustificazioni non siano, a giudizio del committente, accettabili, è facoltà della Provincia risolvere il contratto.
La risoluzione del contratto comporta l’escussione della cauzione definitiva, fermo restando il diritto della Provincia al risarcimento del maggior danno subito.
Articolo 29 Recesso
La Provincia si riserva il diritto di recedere dal contratto prima della scadenza nei seguenti casi:
(1) giusta causa;
(2) reiterati inadempimenti dell’aggiudicatario, anche se non gravi.
A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, si ha giusta causa quando:
(a) sia stato depositato contro l’appaltatore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero, nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione dei beni del Fornitore;
(b) l’appaltatore perda i requisiti minimi richiesti dal bando di gara;
(c) sia accertata a carico dell’appaltatore, anche nella persona dei componenti degli organi di amministrazione, del direttore tecnico e degli altri soggetti rilevanti ai sensi della normativa vigente, l’esistenza o la sopravvenienza di incapacità, incompatibilità o impedimenti a contrarre con la pubblica amministrazione;
(d) sia accertata la mancanza e/o la perdita da parte dell’appaltatore, anche nella persona dei componenti degli organi di amministrazione, del direttore tecnico e degli altri soggetti rilevanti ai sensi della normativa vigente, dei requisiti d’ordine morale e professionale previsti dalla normativa vigente;
(e) ogni altra fattispecie che faccia venir meno il rapporto di fiducia sottostante il presente contratto.
In caso di recesso l’aggiudicatario ha il diritto al pagamento delle prestazioni eseguite purché effettuate a regola d’arte, secondo i corrispettivi e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed ogni ulteriore compenso o indennizzo anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 del codice civile.
La Provincia si riserva la facoltà, in caso di recesso o risoluzione, di chiedere all’appaltatore di assicurare le prestazioni contrattuali fino a nuovo affidamento, qualora dalla cessazione delle stesse possano derivare danni per il Committente.
Articolo 30 Clausole finali
Sono a carico del soggetto aggiudicatario tutte le spese di stipulazione e scritturazione del contratto, nonché qualsiasi atto inerente e conseguente la stipula del contratto.
Articolo 31 Controversie
Tutte le controversie che dovessero insorgere in merito al presente contratto sono devolute al giudice ordinario, competente foro di Genova.
PARTE TERZA – OFFERTA
Articolo 32 Criterio di aggiudicazione
L’appalto sarà aggiudicato mediante procedura aperta, secondo il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’articolo 82 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, mediante offerta a prezzi unitari.
Articolo 33 Valutazione dell’offerta economica
I concorrenti devono compilare il modello di offerta allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrante.
L’offerta economica deve essere espressa dai concorrenti indicando gli importi unitari relativi ai costi a chilometro (riferiti al primo accompagnatore e al secondo accompagnatore) e al costo totale dell’attività di coordinamento. Gli importi andranno espressi con due decimali.
Il servizio sarà aggiudicato con il metodo del miglior prezzo da calcolarsi sulla base dei prezzi unitari indicati nella scheda di offerta applicando la seguente formula:
Ae = (P1u x Q1s) + (P2u x Q2s) + Cr
laddove s’intende:
Ae = importo di aggiudicazione
P1u = Importo unitario offerto per Km relativo al primo accompagnatore
Q1s = quantità totale stimata relativa al primo accompagnatore di 209.790,21 Km.
P2u = Importo unitario offerto per Km relativo al secondo accompagnatore
Q2s = quantità totale stimata relativa al secondo accompagnatore di 16.000,00 Km.
Cr = Importo totale offerto per attività di coordinamento