REPUBBLICA ITALIANA CODICE CIG: 77983867B4.
Repertorio n. Prot. 2019/ /DRCAL
REPUBBLICA ITALIANA CODICE CIG: 77983867B4.
CUP: H11E16000460002.
CONTRATTO D’APPALTO
in forma pubblica dei servizi attinenti l’architettura e l’ingegneria per il collaudo tecnico-amministrativo e revisione contabile, in corso d’opera e finale, dei lavori di restauro e ristrutturazione del Teatro Donizetti di Bergamo.
L’anno il giorno del mese di , in Bergamo, via , avanti a me Dott. , Notaio In Bergamo in qualità di Ufficiale
Rogante giusta determinazione n.
prot.
del
del e senza assistenza di testimoni per avervi le parti, che hanno i requisiti di legge, d’accordo tra loro e col mio consenso, rinunciato, sono presenti:
La Fondazione Teatro Donizetti di Bergamo, con sede in Bergamo, Xxxxxx Xxxxxxxxx 00, X.X.00000000000 - (xx seguito denominata anche “Fondazione” o “Stazione Appaltante”)
E
….….. con sede legale in Via …, n. …, … (…), P.I. e C.F. … (di seguito denominato anche “Appaltatore” e, unitamente alla Fondazione, le “Parti”), rappresentata dal…, nato a … il … e residente in via … n. …, … (…), C.F.:
…, in qualità di ….
PREMESSO CHE
• è sorta l’esigenza di provvedere all’affidamento dei servizi attinenti
l’architettura e l’ingegneria per il collaudo tecnico-amministrativo, revisione contabile, in corso d’opera e finale, dei lavori di restauro e ristrutturazione del Teatro Donizetti di Bergamo;
• la Fondazione ha stabilito di indire una procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento dei servizi attinenti l’architettura e l’ingegneria per il collaudo tecnico-amministrativo, revisione contabile, in corso d’opera e finale, dei lavori di restauro e ristrutturazione del Teatro Donizetti di Bergamo;.
• l’importo base d’asta è stato infatti quantificato in complessivi € 146.933,58 (Euro centoquarantaseimilanovecentotrentatre/58) al netto di IVA ed oneri, facendo riferimento ai criteri fissati dal Decreto del Ministro della
Giustizia del 17/6/2016, pubblicato in GU Serie Generale n. 174 del 27-
7-2016;
• il criterio di aggiudicazione prescelto è stato quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. 50/2016;
• con Bando di gara, pubblicato nei modi e termini di legge, è stata indetta una procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016 per l’affidamento dei servizi sopracitati;
• entro il termine ultimo del …/…/2019 ore …, per la ricezione delle offerte, sono pervenuti n. … plichi;
• all’esito della procedura di gara, la migliore offerta è risultata quella dello
… con sede in via … n. … a … (…), in virtù del punteggio complessivo
pari ad
pt di cui
attribuiti all’offerta tecnica e _ all’offerta
economica con ribasso del …%;
• con determinazione Prot. n. 2019/…/DR del …/…/2019, il -------
……………….. ha aggiudicato l’appalto in discorso al concorrente ….;
• l’aggiudicatario entro i termini di legge ha rimborsato alla Stazione Appaltante i costi di pubblicazione obbligatori di cui Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 dicembre 2016, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.20 del 25 gennaio 2017, in attuazione dell’art. 73, comma 4 del D.Lgs. 50/2016;
• l’espletamento delle verifiche sul possesso dei requisiti di partecipazione
alla procedura dichiarati dalla … ed effettuate dalla Stazione Appaltante ha dato esito positivo;
• in ragione dell’offerta presentata in sede di gara, l’importo contrattuale è
pari ad € al netto di IVA e CNPAIA;
• a garanzia degli obblighi nascenti dal presente contratto, l’Appaltatore ha prodotto e vengono allegati al presente contratto:
1) la polizza n. … rilasciata in data … dalla … a copertura dei rischi inerenti l’esercizio dell’attività professionale con scadenza al … e copertura massima superiore al valore del presente contratto;
2) la polizza n. … rilasciata in data … dalla … a titolo di garanzia definitiva sotto forma di (fideiussione/cauzione) per l’importo di € …;
Tutto ciò premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue:
Art. 1 - Premesse
1. Le Premesse e gli atti materialmente allegati al Contratto costituiscono parte integrale e sostanziale dello stesso.
2. Si intendono altresì parte integrante del Contratto, ancorché non materialmente uniti al medesimo, ma depositati agli atti della Stazione
appaltante, i seguenti documenti relativi alla procedura per l’affidamento in epigrafe:
- Disciplinare di gara;
- Offerta tecnica ed economica presentate dall’Appaltatore.
Art. 2 - Oggetto ed efficacia del contratto
1. La Stazione appaltante concede all’Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l’appalto per le prestazioni dei servizi attinenti l’architettura e l’ingegneria per il collaudo tecnico-amministrativo, e revisione contabile, in corso d’opera e finale, dei lavori di restauro e ristrutturazione del Teatro Donizetti di Bergamo.
Per le suindicate attività sono previste in modo esemplificativo, i compiti seguenti, fermo restando quanto previsto nel Capitolato Tecnico Prestazionale:
A1) Collaudo Tecnico Amministrativo e Revisione Contabile in corso d’opera e finale;
A2) Esecuzione di tutte le indagini e prove necessarie per l’espletamento dei servizi di cui ai punti precedenti.
A3) Espressione di parere preventivo obbligatorio e non vincolante sulle eventuali varianti, proroghe e modifiche contrattuali dei lavori di ristrutturazione e restauro del Teatro Donizetti.
2. Le attività dovranno essere svolte sotto l’osservanza piena ed incondizionata delle prescrizioni, condizioni ed indicazioni contenute negli atti di gara, che si intendono integralmente richiamati.
Art. 3 – Durata del contratto
Le prestazioni avranno inizio dalla data di avvio da parte del R.U.P. del
presente Servizio e avranno termine solo una volta che sia stato approvato il certificato di collaudo tecnico amministrativo dell’opera da parte della Stazione Appaltante.
Tutti i servizi di collaudo, compresa l’emissione del certificato di collaudo tecnico amministrativo finale dovranno quindi terminare entro 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi dalla data in cui a cura del direttore dei lavori è stato redatto il verbale di ultimazione dei lavori.
Il termine per l’espletamento del servizio è stabilito in relazione alla durata effettiva dei lavori, contrattualmente prevista in 600 (seicento) giorni naturali e consecutivi, ai quali si aggiungono giorni 28 (ventotto) quale termine suppletivo di ultimazione disposto in sede di approvazione della perizia di variante n° 1.
Si evidenzia che i lavori sono iniziati in data 05.02.2018 come risulta da verbale di consegna sottoscritto congiuntamente da RUP, impresa e Di- rezione Lavori e sono in corso di esecuzione.
Si precisa che:
a) i giorni sono solari consecutivi, decorrenti dalla sottoscrizione del contratto;
b) il decorso ed il rispetto dei termini contrattuali saranno stimati a partire dal formale e completo deposito alla Stazione Appaltante dei certificati contrattuali relativi alle singole fasi;
c) è facoltà dell’Appaltatore, ai sensi dell’art. 107 del Codice chiedere sospensioni della prestazione qualora circostanze particolari, non prevedibili al momento della stipulazione del presente Contratto,
impediscano la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto; in tal caso la Stazione Appaltante può disporre la sospensione della prestazione compilando apposito verbale sottoscritto dall’Appaltatore. Al cessare delle ragioni che hanno imposto la sospensione è redatto analogo verbale di ripresa che dovrà riportare il nuovo termine di esecuzione del contratto. In relazione a particolari difficoltà o ritardi che dovessero emergere durante lo svolgimento dell’incarico, la Stazione Appaltante ha facoltà di concedere motivate proroghe, al fine di garantire la qualità e il buon esito dell’incarico stesso;
d) nel caso di maggiore durata dei lavori oggetto di collaudo, , i termini di esecuzione dell’incarico sono da ritenersi automaticamente aggiornati.
Una volta eseguite le prestazioni, dopo i necessari accertamenti, la Stazione Appaltante rilascia all’Appaltatore il certificato di verifica di conformità delle prestazioni ai sensi dell’art. 102 del D.Lgs. 50/2016.
Art. 4 - Corrispettivi e pagamenti
Il corrispettivo complessivamente dovuto per l’esecuzione dei Servizi, sarà quello risultante dall’Offerta che fa parte integrante dei documenti contrattuali.
Il corrispettivo complessivamente dovuto per l’esecuzione dei Servizi, si intende fisso ed invariabile per tutta la durata del servizio e resterà invariato, fatta salva la possibilità di adeguamento in caso di modifiche e/o varianti in corso d’opera che, cumulativamente, superino il 20 (venti) % dell’importo originario per lavori, e limitatamente alla parte eccedente.
Tutti gli oneri e tutte le spese finalizzate allo svolgimento dei servizi sono a carico dell’Aggiudicatario, senza diritto ad alcuno compenso o rimborso.
Sono compresi e compensati nell’importo contrattuale tutti gli oneri per trasferte, sopralluoghi, indagini e prove, necessari per lo svolgimento dei servizi in oggetto.
Previa verifica delle attività rese, nonché della regolarità contributiva come risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) o documento equipollente, il corrispettivo sarà liquidato dalla Stazione Appaltante, nei confronti dell’affidatario, al netto di eventuali penali che dovessero essere comminate, nel seguente modo: si stabilisce e conviene che, trattandosi di collaudo in corso d’opera, il pagamento del 60 % dell’onorario avverrà tramite acconti da liquidarsi dopo l’emissione degli stati di avanzamento dei lavori sotto riportati.
Il saldo delle competenze residue pari al 40 % del compenso, sarà corrisposto dopo l’approvazione del certificato di collaudo tecnico amministrativo da parte della Stazione Appaltante.
Corrispettivi
1° Acconto
Fase raggiunta dei lavori
5° S.A.L. (Emissione certificato di paga- mento)
Ultimo S.A.L. (Emissione certificato di pagamento)
% Parcella
30%
2° Acconto
30%
Saldo finale Certificato di Collaudo Tecnico Ammini-
strativo finale (Approvazione)
Totale
40%
100 %
Il compenso da corrispondere risulta così suddiviso, in funzione della percentuale raggiunta dei lavori:
L’Appaltatore espressamente dichiara che l’onorario relativo alle singole fasi, stabilite nel presente articolo, è stato da lui confermato in base ai propri calcoli, alle proprie indagini e alle proprie stime. Tale onorario, quindi, rimane fisso ed invariabile, facendosi carico l’Appaltatore stesso di ogni rischio e/o alea, anche in relazione alla quantificazione dell’importo dei valori dell’opera.
Pertanto, lo stesso Appaltatore per nessun motivo potrà vantare e chiedere indennizzi di qualunque natura, rimborsi e/o risarcimenti di qualsiasi genere oppure adeguamenti e/o aumenti del predetto onorario.
2. Le fatture, intestate alla Fondazione Teatro Donizetti di Berrgamo (CF: 95113460166), Xxxxxx Xxxxxxxxx 00 Xxxxxxx, dovranno essere emesse e trasmesse in formato elettronico attraverso il Sistema di interscambio (SDI), secondo quanto previsto dal D.M. 3 aprile 2013, n. 55, riportando le informazioni ivi indicate, disciplinante la gestione dei processi di fatturazione elettronica mediante il Sistema di Interscambio (SDI), ed intestate alla Fondazione Teatro Donizetti, riportando obbligatoriamente all’interno del tracciato il codice univoco (M5UXCR1), il CIG, il CUP del presente contratto, nonché il numero di riferimento/repertorio/protocollo del contratto.
Ai fini del pagamento, la Fondazione effettuerà le verifiche di cui all`art. 48- bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e ss.mm.ii., secondo le modalità previste dal D.M. 18 gennaio 2008, n. 40.
3. Il pagamento del dovuto avrà luogo entro massimo giorni 60 (sessanta) dal ricevimento della fattura trasmessa dal sistema SDl, a mezzo bonifico bancario, sul numero di conto corrente dedicato dall'Affidatario. Le coordinate bancarie dovranno preventivamente essere indicate dallo stesso nella scheda fornitore e dovranno sempre essere riportate nelle fatture.
Si rappresenta che la scrivente Fondazione rientra tra le Amministrazioni assoggettate al meccanismo dello split payment.
4. La Stazione appaltante si riserva di effettuare interventi sostitutivi in caso di inadempienza contributiva e retributiva dell’Appaltatore ai sensi dell’art. 30, commi 5 e 6, del D.Lgs. 50/2016.
Art. 5 - Tracciabilità dei flussi finanziari
1. Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3 della legge 136/2010 l’Appaltatore si obbliga ad utilizzare il conto corrente bancario o postale dedicato indicato nella “Scheda Fornitore e comunicazione ex art. 3 Legge 136/2010”, qui allegata, nell’ambito della quale ha individuato i soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sullo stesso.
2. L’Appaltatore si impegna a comunicare alla Stazione appaltante, entro 7 giorni, ogni eventuale variazione relativa al predetto conto ed ai soggetti autorizzati ad operare su di esso.
3. L’inadempimento di tali obblighi costituirà ipotesi di risoluzione espressa del Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.
4. In caso di cessione del credito derivante dal presente Contratto, il cessionario sarà tenuto ai medesimi obblighi previsti per l’Appaltatore nel presente articolo e ad anticipare i pagamenti all’Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto concorrente dedicato.
Art. 6 – Obblighi specifici dell’Appaltatore
1. L’Appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del Contratto a perfetta regola d’arte, con la massima diligenza ed elevati livelli qualitativi, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità e i termini previsti nel presente Contratto e negli atti di gara.
2. Fermo quanto previsto nel precedente comma, l’Appaltatore si obbliga, altresì, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
a) ad adempiere a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché in materia di sicurezza, previdenza e
disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi;
b) ad attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili nel luogo in cui si svolge l’attività, nonché condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località di svolgimento delle prestazioni;
c) ad osservare la massima riservatezza su notizie o informazioni di qualsiasi natura in ogni modo acquisite nello svolgimento delle attività oggetto dell’appalto;
d) a comunicare alla Fondazione ogni informazione ritenuta idonea a dare conoscenza del corretto svolgimento delle attività;
e) ad organizzare una struttura tale da garantire lo svolgimento delle attività in conformità ai tempi e alle modalità previste dalla normativa vigente e dal presente contratto;
f) ad eseguire le prestazioni secondo quanto indicato nell’offerta tecnica ed economica;
g) a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme applicabili alla attività oggetto di affidamento;
h) a consentire alla Fondazione di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del contratto ed a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
3. Per le prestazioni di carattere di collaudo, l’Appaltatore si impegna ad effettuarle nuovamente a seguito delle modifiche ritenute necessarie dalle competenti autorità, che dovranno esprimersi per l’ottenimento dei pareri e/o autorizzazioni previsti dalle normative vigenti, fino all’approvazione del certificato di collaudo finale, senza che ciò dia diritto a speciali o maggiori compensi.
4. I documenti prodotti nell’espletamento dell’incarico saranno forniti nei formati previsti dalla vigente normativa e/o correntemente accettati dalla prassi consolidata in n° 1 (una) copia cartacea firmata in originale. Una copia dovrà, inoltre, essere fornita anche su supporto informatico (CD o DVD, penna USB) sia in formato PDF o similare (stampabile ma non modificabile) sia in formato leggibile ed editabile utilizzando i software di maggiore diffusione (Autocad, word, excel, ecc.) e non dovranno contenere limitazioni di utilizzo quali password o simili.
5. In caso di errori od omissioni nel collaudo, la Stazione Appaltante può richiedere all’Appaltatore di eseguire nuovamente le attività di collaudo, senza ulteriori costi ed oneri, a scomputo parziale o totale degli indennizzi garantiti dalla garanzia definitiva.
6. Sono a carico dell’Appaltatore gli oneri ed il tempo impiegato per fornire assistenza al RUP per l’ottenimento di permessi ed autorizzazioni prescritti dalla normativa vigente o necessari al rilascio di nulla osta da parte degli Organi preposti, nonché per partecipare a riunioni collegiali indette dalla Stazione Appaltante in merito al collaudo.
7. L’Appaltatore si impegna inoltre, a comunicare al RUP, ove richiesto, i dati di sua competenza necessari alla compilazione delle schede previste
dall’Osservatorio dei Contratti Pubblici per la raccolta di informazioni sul collaudo oggetto del presente atto.
Art. 7 – Garanzia definitiva
1. L’Appaltatore, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, ha prestato la garanzia definitiva indicata in premessa, a copertura dell’adempimento di tutte le obbligazioni del Contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché del rimborso delle somme eventualmente sostenute dalla Fondazione in sostituzione del soggetto inadempiente e dei connessi maggiori oneri a qualsiasi titolo sopportati.
2. L’Appaltatore è obbligato a reintegrare immediatamente (e, comunque, nel termine di 20 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione) la garanzia di cui la Stazione appaltante abbia dovuto valersi, in tutto o in parte, durante la vigenza contrattuale.
3. La garanzia definitiva resta vincolata per tutta la vigenza del Contratto e sarà svincolata a norma dell’art. 103, comma 5, D.Lgs. n. 50/2016.
Art. 8 - Polizza assicurativa del soggetto aggiudicatario L'Affidatario dell'incarico dovrà costituire una polizza assicurativa per la copertura dei rischi di natura professionale a copertura dei rischi derivanti dallo svolgimento delle prestazioni ai sensi del D.P.R. 137/2012 e dell’art. 24 del D.Lgs. 50/2016.
La polizza decorrerà a far data dalla sottoscrizione del contratto e avrà termine alla data di approvazione del certificato di collaudo tecnico amministrativo finale. La mancata presentazione della polizza assicurativa determinerà la decadenza dall’aggiudicazione, con riserva di agire per il
risarcimento dell’eventuale danno ulteriore, con facoltà di aggiudicare al secondo in graduatoria.
La polizza deve prevedere garanzia assicurative e condizioni contrattuali conformi agli schemi ministeriali oggetto di approvazione.
Il soggetto aggiudicatario dei servizi nel caso in cui i servizi abbiano durata superiore ad un anno, dovrà consegnare ogni anno alla Fondazione copia dei certificati di assicurazione attestanti il pagamento dei premi relativi al periodo di validità della polizza.
In caso di ritardo o di mancato pagamento dei premi, la Fondazione potrà provvedere direttamente al pagamento, per poi recuperarle avvalendosi della cauzione.
Art. 9 - Penali
1. Le penali sono applicabili in misura pari all’uno per mille dell’importo contrattuale per ogni singolo giorno di ritardo, previa comunicazione all’Appaltatore.
2. L’Appaltatore sarà soggetto all’applicazione di penalità sino al 10% del corrispettivo contrattuale. Qualora l’importo massimo della penale sia superiore sarà facoltà della Fondazione procedere alla risoluzione del Contratto per grave inadempimento.
3. La rifusione delle spese sostenute dalla Fondazione per porre rimedio ad inadempimenti contrattuali dell’Appaltatore, così come l’applicazione di eventuali penali, potranno formare oggetto di compensazione.
Art. 10 – Variazioni
1. La Fondazione si riserva la facoltà di sospendere o apportare variazioni alle attività oggetto del presente appalto per effetto di mutate esigenze e/o
di maggiore utilità. Le predette variazioni saranno comunicate per iscritto all'Appaltatore, il quale è obbligato ad assoggettarvisi fino alla concorrenza del quinto del prezzo di appalto alle stesse condizioni del contratto. Oltre tale limite, l'Appaltatore ha facoltà di risolvere il contratto.
Art. 11 – Risoluzione del contratto e recesso
1. Il contratto potrà essere risolto in tutti i casi di inadempimento di non scarsa importanza, ai sensi dell’art. 1455 c.c., previa diffida ad adempiere, mediante raccomandata A/R o PEC, entro un termine non superiore a 15 (quindici) giorni dal ricevimento di tale comunicazione.
2. Fatti salvi i casi di risoluzione di cui all’art. 108 del D.Lgs. 50/2016, la Fondazione potrà inoltre risolvere il contratto per una delle seguenti clausole risolutive espresse:
a) grave inadempimento successivo a tre diffide, comunicate ai sensi del comma 1, aventi ad oggetto prestazioni anche di diversa natura;
b) violazione dei contenuti del Patto di Integrità oggetto della procedura di gara;
c) inadempimento agli obblighi di tracciabilità previsti all’art. 5 del presente Contratto;
d) applicazione di penali ai sensi del precedente art. 8 per un importo totale superiore al 10% dell’importo contrattuale;
e) mancata reintegrazione, nel termine di 20 giorni, della garanzia definitiva di cui all’art. 7 in esito all’escussione della stessa.
3. La risoluzione in tali casi opera di diritto, allorquando la Fondazione comunichi per iscritto all’Appaltatore di volersi avvalere della clausola risolutiva ex art 1456 c.c.
4. In caso di risoluzione sarà corrisposto all’Appaltatore il prezzo contrattuale delle attività effettuate, detratte le eventuali penalità e spese di cui ai precedenti articoli.
5. Nei limiti dell’efficacia del presente contratto, trova applicazione l’art. 109 del D. Lgs. 50/2016 in tema di recesso unilaterale della stazione appaltante.
Art. 12 - Proprietà dei certificati
1. I certificati e quanto altro rappresenta l’incarico commissionato, con la liquidazione del relativo corrispettivo all’Appaltatore, resteranno di proprietà piena ed assoluta della Stazione Appaltante, la quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darne o meno esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni, tutte quelle varianti ed aggiunte che saranno riconosciute necessarie, senza che dall’Appaltatore possa essere sollevata eccezione di sorta, purché tali modifiche non vengano in alcun modo attribuite all’Appaltatore medesimo.
2. La Stazione Appaltante potrà pubblicare qualsiasi documento preparato da o per l’Appaltatore in relazione ai servizi oggetto del presente incarico, con obbligo di chiara indicazione del nominativo e dei dati dell’Appaltatore stesso.
Art. 13 – Cessione del contratto e dei crediti
1. E’ fatto assoluto divieto all’Appaltatore di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto a pena di nullità.
2. La cessione dei crediti per i corrispettivi delle prestazioni comprese nel presente contratto è consentita nei casi, entro i limiti e con le modalità stabilite nell’art. 106 comma 13 del Codice dei contratti e, in particolare, con riserva di rifiuto da parte della Fondazione.
Art. 14 - Responsabilità verso terzi
1. L’Appaltatore solleva la Stazione Appaltante da ogni eventuale responsabilità penale e civile verso terzi in ogni caso connessa alla realizzazione e all’esercizio delle attività affidate. Nessun altro onere potrà dunque derivare a carico della Stazione Appaltante, oltre al pagamento del corrispettivo contrattuale.
Art. 15 - Consenso al trattamento dei dati personali
1. Ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE 2016/679, la Fondazione Teatro Donizetti di Bergamo, quale titolare del trattamento dei dati forniti nell’ambito della presente procedura, informa che i dati acquisiti verranno utilizzati solo nell’ambito della presente procedura e dei rapporti, nonché adempimenti di legge a esse connessi, tra cui quelli previsti in tema di comunicazioni di cui all’art. 76 del D.lgs. 50/2016 nonché di pubblicazioni in materia di trasparenza.
I soggetti a cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione (art. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679).
I soggetti a cui si riferiscono i dati personali hanno anche il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati medesimi, se trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.
Il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di liceità e trasparenza, a tutela della riservatezza e dei diritti di ciascun operatore
partecipante. Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti cartacei che elettronici, nel rispetto delle misure di sicurezza indicate dal Codice e delle altre individuate ai sensi del Regolamento.
Il responsabile per la protezione dei dati (RPD) è dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxxx.
2. Le parti dichiarano di essere state informate sugli obblighi di pubblicazione previsti dall’art. 37 del D.Lgs. 33/2013, relativamente alle informazioni derivanti dall’affidamento del presente Contratto.
Art. 16 - Norme di rinvio
1. Per quanto non previsto e in ogni caso non specificato nel presente Contratto ed in ogni altro documento di gara, il presente appalto è in tutto disciplinato dal D.Lgs. 50/2016, dal D.P.R. 207/10, relativamente alle parti ancora in vigore, dal D.M. 154/2017, dal codice civile e dalle norme vigenti in materia.
Art. 17 - Conservazione del contratto formato in modalità elettronica
1. La conservazione del contratto informatico sarà assicurata mediante una copia dell’atto idoneamente salvata sul server della Fondazione, nelle more dell’attuazione delle modalità di conservazione di cui al DPCM 03.12.2013, G.U. 12.03.2014.
Art. 18 - Controversie e foro competente
11. Eventuali controversie tra la Stazione Appaltante e l’Appaltatore relative all’interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del presente contratto saranno devolute all’Autorità Giudiziaria del Foro di Bergamo.
Art. 19 - Domicilio delle parti
1. Per tutti gli effetti nascenti dal presente Contratto:
- lo elegge il proprio domicilio presso la propria sede legale
sita in Via … n. …, … (…);
- la Fondazione elegge il proprio domicilio presso la propria sede legale.
Art. 20 - Spese contrattuali e registrazione
Tutte le spese di contratto, di registro ed accessorie, inerenti e conseguenti al presente atto, nessuna esclusa ed eccettuata, sono ad esclusivo carico del professionista, che dichiara di accettarle.
Del presente contratto, ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. 26/04/1986, n. 131, le parti richiedono la registrazione in misura fissa trattandosi di servizi assoggettati all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.).
Le parti dispensano me Ufficiale Rogante dal dare loro lettura degli allegati, di cui dichiarano di aver piena conoscenza.
Bergamo,
p. la Fondazione p. l’Appaltatore Il Presidente
(X.XX in modalità elettronica) (X.XX in modalità elettronica)