DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE
Firmato digitalmente da: XXXXXXX XXXXXX
Firmato il 03/04/2018 13:04
Seriale Certificato: 6074
ETIC XXXxXxXxxXxXxXxXx X0X0X/0X0X/X0X0X0X0 al 31/08/2020
TI Trust Technologies per il Ministero dell'Interno CA
DA CITARE SEMPRE NELLA RISPOSTA
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Ufficio Attività Contrattuali per l’Informatica gli Impianti Tecnici e le Telecomunicazioni
OGGETTO: Contratto stipulato in modalità elettronica, a seguito di procedura di gara d’appalto esperita ai sensi dell’articolo 55 del D. Lgs.vo n.50 del 18 aprile 2016 e realizzata mediante ricorso al “Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione”, per la fornitura di apparecchiature “hardware”, con correlati servizi di installazione, configurazione, assistenza tecnica e manutenzione, finalizzati alla realizzazione dell’”infrastruttura hardware per il progetto PNR” - Lotto 1
Alla Società/RTI
Si trascrive di seguito il contratto avente ad oggetto la fornitura di apparecchiature “hardware”, con correlati servizi di installazione, configurazione, assistenza tecnica e manutenzione, finalizzati alla realizzazione dell’”infrastruttura hardware per il progetto PNR”, tra il Ministero dell’Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale dei Servizi Tecnico Logistici e della Gestione Patrimoniale - Ufficio Attività Contrattuale per l’Informatica, gli Impianti Tecnici e le Telecomunicazioni (di seguito indicata per brevità “Amministrazione”) e la Società/RTI “ .” (di seguito indicata per brevità “Impresa”), a seguito del ricorso alla procedura sul portale “e-procurement” denominata “Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione”.
PREMESSO CHE:
a) l’Amministrazione, con determina a contrarre n. 600/C/PR/474/1/0002338/18 del 26/03/2018, ha manifestato l’intendimento di avviare una procedura ad evidenza pubblica ai sensi dell’articolo 55 del D. Lgs.vo n.50 del 18 aprile 2016, realizzata mediante ricorso al “Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione”, per la fornitura di apparecchiature “hardware”, con correlati servizi di installazione, configurazione, assistenza tecnica e manutenzione, finalizzati alla realizzazione dell’”infrastruttura hardware per il progetto PNR”;
Sigla: sd Classifica: PR.474.1
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b) l’Ufficio Tecnico e Analisi di Mercato ha all’uopo predisposto un articolato capitolato tecnico, suddiviso in tre lotti, ed ha fissato in complessivi € 325.000,00, IVA esclusa, l’importo da porre a base d’asta di una procedura di gara ad evidenza pubblica, di cui il lotto 1 avente un valore complessivo di Euro € 175.000,00, IVA esclusa;
c) l’Amministrazione ha proceduto, mediante apposita lettera d’invito del / / trasmessa in modalità telematica, ad invitare le Società già ammesse al “Sistema Dinamico di Acquisizione” per la “categoria merceologica” oggetto della procedura e per la “classe di ammissione” determinata dalla stazione appaltante;
d) per il lotto 1 sono pervenute n. ( ) offerte e l'Amministrazione, preso atto della proposta di aggiudicazione formulata dal Responsabile Unico del Procedimento nella seduta del / /2018, è venuta nella determinazione di aggiudicare la fornitura di che trattasi alla Società/RTI “ ”, al prezzo di Euro , , cui sono da aggiungere Euro
, per I.V.A. al 22%, per un valore massimo complessivo di Euro , ;
e) la Società viene indicata per brevità “Impresa” ed il Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - viene indicato con la parola "Amministrazione";
Tanto premesso si conviene e si stipula quanto segue:
Articolo 1
(Oggetto del contratto, descrizione della fornitura e importo contrattuale)
Il presente atto ha come oggetto la fornitura di apparecchiature “hardware”, con connessi servizi di installazione, configurazione, assistenza tecnica e manutenzione, per 36 (trentasei) mesi finalizzati alla realizzazione dell’”infrastruttura hardware per il progetto PNR”.
Le caratteristiche tecniche della fornitura dovranno essere in tutto conformi al presente contratto, nonché al capitolato tecnico ed all’offerta economica dell’Impresa in data / / , documenti che, benché non allegati e custoditi agli atti dell'Amministrazione, costituiscono anch' essi parte integrante del presente contratto.
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Fornitura:
La fornitura del lotto 1 prevede le apparecchiature “hardware” ed i servizi di seguito elencati:
− Enclosure e Blade server;
− Xxxxxx Xxxx;
− Servizio di installazione e configurazione;
− Servizio di assistenza tecnica e manutenzione per 36 (trentasei) mesi.
Luoghi di consegna
Gli apparati oggetto del presente lotto saranno installati presso il “Centro Elettronico Nazionale della Polizia di Stato” (Napoli – Capodimonte).
L'ammontare complessivo del contratto è di € 175.000,00, cui sono da aggiungere € 38.500,00 per
I.V.A. al 22%, per un valore massimo complessivo non superabile di € 213.500,00.
Il dettaglio della fornitura è contenuto nel capitolato tecnico che sarà pubblicato e reso disponibile, unitamente al bando di gara e ai documenti complementari, sui siti istituzionali.
Opzioni
1. L’Amministrazione, entro la scadenza contrattuale, si riserva la facoltà di operare modifiche, nonché varianti, del contratto di appalto in corso di validità derivante dalla presente procedura, previa autorizzazione del Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi all’articolo 106, comma 1, lettere b), c), d) ed e), del D.Lgs.vo 50/2016, purché il valore della modifica, nonché variante, sia al di sotto di entrambi i valori di cui al comma 2, lettere a) e b), del sopramenzionato articolo;
2. L’Amministrazione, entro la scadenza contrattuale, si riserva la facoltà di implementare la fornitura fino alla concorrenza massima di un quinto dell’importo contrattuale entro l’importo massimo complessivo stimato di € 210.000,00, IVA esclusa, che l’esecutore è tenuto ad eseguire, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del
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corrispettivo relativo alle nuove prestazioni, in ossequio all’articolo 106, comma 12, del D.Lgs.vo 50/2016;
3. L’Amministrazione, entro il termine di vigenza contrattuale, si riserva la facoltà di esercitare la previsione di cui al disposto normativo dell’Art. 63, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per una durata massima pari ad un’ulteriore annualità;
4. L’Amministrazione, entro la scadenza contrattuale, si riserva, altresì, la facoltà di disporre la proroga del servizio, ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.Lgs.vo 50/2016, nella misura strettamente necessaria ed alle medesime condizioni contrattuali, nelle more dello svolgimento e conclusione delle ordinarie procedure di scelta di un nuovo contraente.
Qualora l’Amministrazione voglia avvalersi delle opzioni di cui sopra è tenuta a darne comunicazione per iscritto alla controparte, prima della scadenza del contratto, mediante lettera raccomandata AR o mediante altra forma idonea a garantire data certa.
Il prezzo offerto è formulato in base a calcoli di propria convenienza, tutto incluso e nulla escluso. Esso pertanto è fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto.
Articolo 2
(Norme regolatrici del contratto)
Per il presente contratto vengono osservate le seguenti norme:
a) la Legge per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato (Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni);
b) il Regolamento per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato (Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni);
c) le Condizioni Generali d'Oneri per gli acquisti e le lavorazioni dei materiali di vestiario, equipaggiamento, servizi generali e casermaggio per la Polizia di Stato, approvate con Decreto del Ministro dell'Interno n. 999.9687.AG.ll del 28 marzo 1953, registrato alla Corte dei Conti il 29 maggio 1953, per quanto applicabili;
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d) il Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1992, n. 417, recante il Regolamento di amministrazione e di contabilità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;
e) il D.P.C.M 06/08/1997 n. 452, recante l' approvazione del capitolato di cui all'articolo 12, comma 1, del Decreto Legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, relativo alla locazione e all'acquisto di apparecchiature informatiche, nonché alla licenza d'uso dei programmi;
f) il D. Lgs.vo 50 del 18 aprile 2016, come integrato e corretto dal D. Lgs.vo 19/4/2017 nr. 56, entrato in vigore in data 20.5.2017 (Codice degli Appalti);
g) il Decreto Legge 95/2012, convertito con Legge n. 135/2012;
h) la Legge 24 dicembre 2007, n. 244, in materia di fatturazione elettronica;
i) l’articolo 1 della Legge 28/12/2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016);
j) le disposizioni previste dal Codice civile e dalle Leggi speciali, per quanto non espressamente regolato dalle leggi e dai regolamenti di cui ai precedenti punti (a), (b), (c), (d), (e), f) g), h) e i), in quanto compatibili con la Legge ed il Regolamento di contabilità generale dello Stato.
L'Impresa contraente dichiara di conoscere e di accettare, in ogni loro parte, tutte le normative di cui ai predetti punti a), b), c), d), e), f), g), h), i) e j) che si intendono qui integralmente trascritte senza, peraltro, che siano allegate al contratto, ai sensi dell'articolo 99 del Regolamento per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato.
Articolo 3
(Direttore dell’Esecuzione del Contratto e Responsabile di Progetto )
Ai sensi dell’art. 101, comma 1, del D.Lgs.vo n. 50/2016, l'Amministrazione, entro 10 (dieci) giorni dalla data di esecutività del presente contratto, provvederà a nominare un “Direttore dell’Esecuzione” del contratto, con compiti di coordinamento, direzione e controllo tecnico contabile dell’esecuzione del presente contratto in ossequio al disposto normativo di cui all’articolo 111, comma 2, del menzionato decreto legislativo, e di tale nomina verrà data comunicazione all’Impresa.
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Il Direttore dell’Esecuzione Contrattuale, congiuntamente con il Responsabile Unico del Procedimento, dovrà assicurare altresì la regolare esecuzione del contratto da parte dell’Impresa, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali.
Entro la medesima data, l'Impresa dovrà nominare un “Responsabile Generale di Progetto (Project Manager)” con funzioni di unica interfaccia tecnico contabile con l'Amministrazione e di tale nomina dovrà essere data comunicazione all’Amministrazione.
Articolo 4
(Validità contrattuale - Termini di adempimento – Verifica funzionale) VALIDITA’ CONTRATTUALE
La validità del presente atto negoziale decorrerà dalla data di ricevimento da parte dell’Impresa della comunicazione, da effettuare mediante raccomandata A/R e/o via telefax e/o tramite PEC e/o con consegna a mano da parte dell’Amministrazione, successivamente all’avvenuta approvazione del contratto e della sua registrazione, a norma delle vigenti disposizioni di legge, da parte degli Organi di Controllo, fatta salva la formalizzazione della comunicazione di “esecuzione d’urgenza” di cui all’articolo 32, comma 8, del D.Lgs.vo n.50/2016, sostanziandosi in una progettualità garantita per complessivi 36 (trentasei) mesi decorrenti dall’approvazione del certificato di positiva verifica funzionale di conformità.
Articolo 4.bis
(“Kick-off meeting” - Consegna, installazione e configurazione - Approntamento alla verifica funzionale di conformità - Verifica funzionale di conformità - Servizio di assistenza e manutenzione)
4.bis.1 - “Kick-off meeting”
L’Amministrazione, entro il termine di 15 (quindici) giorni lavorativi decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione, da effettuare mediante raccomandata A/R e/o via telefax e/o tramite PEC e/o con consegna a mano da parte dell’Amministrazione, dell’avvenuta approvazione
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del contratto e della sua registrazione di cui al precedente articolo 4, fatta salva la formalizzazione della comunicazione di “esecuzione d’urgenza” di cui all’articolo 32, comma 8, del D.Lgs.vo n.50/2016, nonché successivamente all’avvenuta nomina del Direttore dell’esecuzione del contratto, di cui al precedente articolo 3, provvederà, per il tramite dello stesso, ad organizzare un primo incontro (c.d. “kick-off meeting”) con il “Responsabile di progetto”, al fine di pianificare le attività successive dando così contestualmente avvio ai lavori.
Il mancato rispetto dei termini indicati al presente articolo comporterà l’applicazione di specifiche penalità previste al successivo articolo 12.
4.bis.2– Consegna e posa in opera, installazione e configurazione - Approntamento alla verifica funzionale di conformità - Verifica funzionale di conformità
Entro il termine di 15 (quindici) giorni lavorativi, decorrenti dalla data di “Kick off meeting” di cui al precedente Paragrafo 4.bis.1, l’Impresa provvederà alla consegna delle apparecchiature presso il “Centro Elettronico Nazionale della Polizia di Stato” (Napoli – Capodimonte), da attestarsi mediante redazione del “documento di trasporto”, controfirmato dal Direttore dell’esecuzione del contratto.
Sarà cura dell’Impresa provvedere allo smaltimento dei materiali di risulta d’imballo, oltre che fornire cavetteria, cablaggi e quant’altro necessario per la posa in opera e l’installazione di tutte le apparecchiature ai fine della loro corretta configurazione.
Entro il successivo termine di 15 (quindici) giorni lavorativi, decorrenti dalla data di avvenuta consegna e comprovata dal “documento di trasporto”, controfirmato dal Direttore dell’esecuzione del contratto, l’Impresa dovrà completare la realizzazione, mediante installazione e configurazione dell’intera “infrastruttura”, con contestuale comunicazione, a mezzo di
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raccomandata con avviso di ricevimento e/o via telefax e/o tramite PEC e/o con consegna a mano, all’Amministrazione, dell’approntamento alla verifica funzionale della fornitura.
La verifica di conformità sarà eseguita dal Direttore dell’esecuzione del contratto e sarà certificata con appositi verbali.
L’Amministrazione potrà richiedere, a propria discrezione, l’effettuazione di “test a campione” sulla fornitura e l’Impresa dovrà mettere a disposizione quanto necessario per l’esecuzione di tali prove.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di rivedere e modificare l’articolazione ed il tipo dei “test” proposti nel “Piano di progetto” di cui al successivo articolo 6.
L’esito favorevole della verifica di conformità non esonera l’Impresa da vizi o difetti non riscontrati durante le relative operazioni di verifica di conformità.
Qualora nell’accertamento risultasse la necessità di provvedere alla sostituzione parziale o totale della merce pervenuta danneggiata e/o resa inservibile durante il trasporto, l’Impresa dovrà effettuare la sostituzione del materiale e/o la correzione degli eventuali malfunzionamenti, nel più breve tempo possibile; e tale periodo verrà considerato - agli effetti di eventuali ritardi - come tempo impiegato per la fornitura.
L’Impresa dovrà garantire tutta l’assistenza necessaria e mettere a disposizione tutte le apparecchiature e mezzi necessari all’effettuazione delle verifiche.
Il certificato di verifica di conformità positiva sarà sottoposto ad approvazione entro il termine di 60 (sessanta) giorni solari da parte dell'Amministrazione, ai sensi dell’art. 102, comma 3, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che ne darà comunicazione all'Impresa, per mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento e/o via telefax e/o tramite PEC e/o con consegna a mano, entro 30 (trenta) giorni dalla data di avvenuta approvazione dello stesso.
Contro la determinazione negativa è ammesso il ricorso da parte dell’Impresa al Ministero dell’Interno.
Le apparecchiature e i software forniti restano di proprietà dell’Impresa fino alla data di approvazione della verifica di conformità finale e di conseguenza, fino a tale data, saranno a carico
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dell’Impresa tutti i rischi per perdite e danni alle apparecchiature in fornitura durante il trasporto e la sosta nei locali dell’Amministrazione, fatta salva la responsabilità dell’Amministrazione se le perdite e i danni siano ad essa imputabili.
Il mancato rispetto dei termini di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo comporterà l’applicazione di specifiche penalità previste al successivo articolo 12.
4.bis.3 - Servizio di assistenza e manutenzione - Gestione del “sistema” 4.bis.3.1 - Servizio di assistenza e manutenzione
Il servizio di assistenza e manutenzione relativo alle apparecchiature “hardware”, di cui alla presente fornitura, verrà assicurato per un periodo di 36 (trentasei) mesi, a decorrere dalla data di approvazione del certificato di verifica funzionale di conformità di cui al precedente Paragrafo 4.bis.2, secondo i “livelli di servizio” contrattualmente previsti, permanendo comunque in capo all’Impresa la responsabilità del buon andamento della fornitura in argomento.
Il servizio di manutenzione degli apparati consiste nel ripristino delle complete funzionalità, nella messa a disposizione di tutte le parti di ricambio in sostituzione e nell’esecuzione delle prove e dei controlli necessari a garantire il ripristino del pieno funzionamento degli stessi entro i “livelli di servizio” di seguito indicati.
Il ripristino degli apparati deve avvenire a fronte di un guasto, blocco o altro inconveniente non bloccante, intendendosi per guasto qualsiasi anomalia funzionale che, direttamente o indirettamente, provochi l’interruzione o la non completa disponibilità delle funzionalità del sistema in questione o, in ogni caso, qualsiasi difformità del prodotto in esecuzione dalla relativa documentazione tecnica e manualistica d’uso.
Nel caso in cui si renda necessaria la sostituzione di componenti degli apparati, l’Impresa dovrà utilizzare parti di ricambio nuove di fabbrica, identiche alle parti sostituite e, ove esistenti, prodotte dallo stesso costruttore delle apparecchiature.
Le parti di ricambio, il ritiro e lo smaltimento dovranno essere fornite dalla società aggiudicataria dell’appalto senza alcun onere per l’Amministrazione.
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Quanto reintegrato sarà comunque oggetto di verifica da parte dell’Amministrazione.
Nel caso in cui, a fronte di un guasto di un apparato, l’Impresa non sia provvista della parte di ricambio richiesta per la riparazione, potrà, al fine di ripristinare il servizio, operare la sostituzione con un altro sistema (o con un’altra componente) avente le medesime caratteristiche ed in grado di ristabilire la corretta e completa funzionalità. Tale soluzione è da considerarsi sempre e comunque provvisoria e non svincola il fornitore dall’obbligo di fornire l’apparato (o la componente) necessario per la riparazione.
L’Impresa dovrà quindi intervenire nuovamente per operare la corretta sostituzione entro e non oltre 15 giorni lavorativi dal ripristino temporaneo del servizio.
L’Impresa, inoltre, deve garantire la fornitura di “patches” e aggiornamenti durante il periodo di copertura del contratto, permettendo l’accesso gratuito al sito aziendale, dal quale sia possibile ricevere informazioni su nuove versioni e aggiornamenti dei prodotti “software di base” installati.
Un tecnico provvederà ad una prima analisi del problema, a raccogliere le informazioni essenziali per poterlo gestire nel modo più efficiente e rapido ed, infine, a stimare i tempi di intervento.
Il presente servizio dovrà essere erogato 7 gg su 7 con orario H24, nel rispetto dei “livelli di servizio” minimi di seguito indicati.
4.bis.3.2 – Gestione del “sistema”
L’Impresa, a decorrere dalla data di comunicazione, da effettuare mediante raccomandata A/R e/o via telefax e/o tramite PEC e/o con consegna a mano da parte dell’Amministrazione, di avvenuta approvazione del certificato di verifica funzionale favorevole di cui al precedente Paragrafo 4.bis.2, fornirà un servizio di gestione dell’ intero “Sistema” realizzato nel quale sono comprese tutte le attività di:
- installazione dell’”hardware” e del “software di base”, la loro configurazione, personalizzazione ed eventuale distribuzione presso sistemi periferici in relazione ad aggiornamenti di configurazioni esistenti.
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- allineamento dei sistemi “hardware” e “software di base” alle più recenti innovazioni tecnologiche rilasciate dai fornitori, nonché attivazione di tutte le attività necessarie per prevenire potenziali guasti dei sistemi e ripristino del funzionamento a fronte di eventuali guasti al fine di assicurare la regolare erogazione del servizio.
Va precisato che le attività di innovazione tecnologica, come pure quelle relative alle correzioni, si riferiscono essenzialmente alla capacità di mantenere aggiornato ed in regolare stato di funzionamento sia il “software” che il “firmware” dell’”hardware”.
A seguito del rilascio, da parte del produttore, di un aggiornamento e/o di una correzione “software”, l‘attività di manutenzione deve essere svolta in sinergia con quella di gestione, per l’esecuzione ed il controllo delle operazioni di modifica e upgrade dei sistemi in esercizio.
Dovranno essere previste, quindi, attività di manutenzione preventiva (attività di manutenzione atta a prevenire l’occorrenza di errori, malfunzioni e guasti) e di manutenzione correttiva (attività di manutenzione a seguito di segnalazioni di malfunzioni o guasti).
Sono comprese in questa classe anche le attività volte al miglioramento o arricchimento funzionale, a seguito di migliorie decise e introdotte dal fornitore di sistemi, che non comportano oneri contrattuali.
L’Impresa dovrà concordare preventivamente con l’Amministrazione eventuali fermi macchina che si rendessero necessari, stante l’esigenza di non interrompere l’attività lavorativa, se non per brevi intervalli di tempo e durante particolari orari.
(articolo completabile solo a seguito di presentazione offerta)
4.bis.3.3 - Livelli di servizio per servizi di assistenza tecnica e manutenzione
Il servizio di assistenza dovrà essere assicurato nel rispetto dei “livelli di servizio” di seguito riportati, a seconda che il guasto sia di “tipo bloccante” o “non bloccante”.
Dal momento della segnalazione del malfunzionamento, l’Impresa è obbligata a ripristinare l’operatività dell’apparecchiatura, per guasti bloccanti e non, entro 8 ore lavorative dalla “richiesta
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d’intervento”, attraverso l’intervento di personale tecnico “on-site” presso l’Amministrazione, come di seguito riportato:
INDICATORE DEL SERVIZIO | VALORI DI SOGLIA | PERIODO DI OSSERVAZIONE |
Servizi di assistenza e manutenzione (guasti bloccanti) | Tempo di ripristino dell'infrastruttura o del servizio: ≤ 4 ore nel 95% dei casi ≤ 24 ore nel 5% dei casi | trimestrale |
Servizi di assistenza e manutenzione (guasti non bloccanti) | Tempo di ripristino dell'infrastruttura o del servizio: ≤ 24 ore nel 95% dei casi ≤ 72 ore nel 5% dei casi | trimestrale |
Il mancato rispetto dei termini indicati al presente Paragrafo comporterà l’applicazione di specifiche penali di cui al successivo articolo 12.
Articolo 5
(Linea dedicata, servizio “Trouble Ticketing dell’Amministrazione”) 5.1 – Servizio di linea dedicata
L’Impresa dovrà mettere a disposizione dell’Amministrazione un numero unico per la gestione delle richieste di assistenza, oltre ad un indirizzo e-mail, che funzioni da centro di ricezione e gestione delle chiamate relative a richieste di informazione ed assistenza tecnica per malfunzionamento degli apparati “hardware”.
Il servizio dovrà provvedere a:
⮚ ricevere e registrare le richieste di assistenza tecnica correttiva;
⮚ attivare la struttura di assistenza tecnica correttiva;
⮚ controllare i processi di risoluzione delle richieste di assistenza e verificarne gli esiti;
⮚ informare il Direttore dell’esecuzione del contratto sullo stato dell’intervento;
⮚ elaborare ed analizzare le statistiche sugli interventi.
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Inoltre, l’Impresa metterà a disposizione dell’Amministrazione un sistema di “Trouble Ticket System (TTS)” per la gestione dei guasti e malfunzionamenti di un apparato o di una componente di esso, attivo h24, sette giorni su sette, per 365 giorni l’anno.
Entro la data di inizio dei servizi l’Amministrazione comunicherà all’Impresa i nominativi e i gruppi di lavoro abilitati all’apertura delle chiamate da parte dell’Amministrazione.
Si precisa che, ai fini della misurazione dei livelli di servizio, l’orario di inoltro della chiamata via telefono o dell’email da parte dell’Amministrazione è considerato il riferimento temporale di apertura del “ticket”.
L’Impresa inserirà tale richiesta nel proprio “TTS” evidenziandone il livello di servizio ed assegnando ad essa un identificativo che dovrà comunicare all’Amministrazione all’apertura del guasto.
Il sistema di gestione dovrà garantire il tracciamento della richiesta (stato dell’intervento) in tutte le sue fasi, fino alla chiusura dell’intervento stesso.
5.1.1 – Livelli di servizio “Linea dedicata”
L’Impresa dovrà garantire, per l’intera durata contrattuale, i seguenti livelli minimi di servizio:
1. Risposta entro 20” per il 90% delle chiamate ricevute;
2. Risposta entro 60” per il 10% delle chiamate ricevute.
Verrà misurato il tempo che intercorre tra l’inizio della chiamata e la risposta da parte dell’operatore. In caso di chiamata perduta va misurato il tempo complessivo della chiamata.
3. Percentuale di chiamate perdute non superiore al 5%.
Il mancato rispetto dei “livelli di servizio” riportati comporterà l’applicazione di specifiche penalità di cui al successivo articolo 12
Articolo 6
(Piano di progetto esecutivo, Piano dei test)
Entro il termine di 5 (cinque) giorni lavorativi, decorrenti dalla data di “Kick off meeting” di cui al Paragrafo 4.bis.1 del precedente articolo 4.bis, l’Impresa dovrà produrre un apposito “Piano di
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progetto esecutivo”, che riporti, per ciascuna delle fasi, una scheda dettagliata comprensiva delle seguenti informazioni:
· obiettivo;
· responsabilità;
· prerequisiti e dipendenze;
· tempi di esecuzione;
· risorse impiegate;
· potenziali disservizi e criticità;
da utilizzare per le attività di pianificazione e controllo ritenute determinanti per la corretta realizzazione del progetto secondo i xxxx e i tempi prefissati, il tutto nel rispetto dei requisiti minimi indicati nell’offerta tecnica parte integrante del presente atto negoziale.
Inoltre, il predetto “Piano di progetto esecutivo” dovrà contenere un ulteriore documento denominato “Piano dei test”, contenente le specifiche dei “test”, da considerarsi quali dettagliate procedure per controllare la perfetta funzionalità delle apparecchiature fornite e per la verifica dei relativi requisiti.
Tale “Piano di progetto esecutivo” sarà sottoposto a valutazione e approvazione da parte dall’Amministrazione per mezzo del Direttore dell’esecuzione del contratto entro il termine di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla presentazione degli stessi.
Nel caso in cui la valutazione del “Piano di progetto esecutivo” risultasse negativa o insufficiente, questo dovrà essere nuovamente presentato per la valutazione entro e non oltre 5 (cinque) giorni decorrenti dalla data di comunicazione del rigetto.
Trascorsi tali 5 (cinque) giorni, qualora il suddetto “Piano di progetto esecutivo” non sia ancora disponibile o la successiva valutazione risulti ancora negativa, l’Amministrazione potrà rifiutare la fornitura riservandosi la facoltà di risolvere il contratto per mancato adempimento e di procedere in danno, con conseguente incameramento dell’intero deposito cauzionale e fatta salva ogni altra azione risarcitoria.
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L’esito di tale valutazione sarà comunicato all’Impresa a mezzo di lettera A/R e/o via telefax e/o tramite PEC e/o con consegna a mano da parte dell’Amministrazione.
Il mancato rispetto dei termini indicati al presente articolo comporterà l’applicazione di specifiche penalità previste al successivo articolo 12.
Articolo 7
(Scioperi e cause di forza maggiore)
Eventuali scioperi nazionali delle maestranze, purché tempestivamente denunciati entro 48 (quarantotto) ore dal loro inizio e dimostrati con documenti riconosciuti validi dall'Amministrazione, daranno diritto al prolungamento dei termini di esecuzione contrattuale pari ad altrettanti giorni solari quanti sono stati quelli di sciopero.
I termini di esecuzione contrattuale non potranno essere prolungati in caso di scioperi aziendali, intendendo per tali quelli che si originano o si esauriscono nel ristretto ambito dell'azienda. Qualora altri eventi di forza maggiore (incendi, alluvioni o altre cause naturali) impediscano all'Impresa di rispettare i termini fissati, si conviene che i termini stessi potranno essere prolungati a richiesta dell'Impresa e a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, e comunque per non oltre 30 (trenta) giorni.
Ove successivamente alla consegna delle realizzazioni insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento delle prestazioni, l'Impresa è tenuta a proseguire le parti di attività eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale delle attività non eseguibili, dandone atto in apposito verbale.
Le contestazioni dell'Impresa in merito alle sospensioni delle attività sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa delle attività, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa delle attività; qualora l'Impresa non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il responsabile del procedimento dà avviso all'ANAC.
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La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario e cessate le cause che ne hanno determinato l’adozione, il Responsabile unico del procedimento dispone la ripresa dell’esecuzione ed indica il nuovo termine contrattuale.
Qualora l'Impresa non adempia gli obblighi contrattuali entro il nuovo termine contrattuale stabilito dall'Amministrazione a seguito della disposta ripresa, l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto, nonché all'esecuzione in danno dell'Impresa, fatta salva ogni altra azione risarcitoria.
L'Impresa, per ottenere un eventuale, ulteriore prolungamento dei termini di esecuzione contrattuale, dovrà inoltrare, con congruo anticipo rispetto al termine di scadenza contrattuale, specifica domanda di proroga, presentando altresì un'esauriente documentazione che provi la non imputabilità alla stessa delle cause che impediscono l’ultimazione delle attività nel termine previsto e la presumibile durata del ritardo, sulla cui ammissibilità decide il Responsabile unico del procedimento, sentito il Direttore dell’esecuzione del contratto, entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni dal suo ricevimento.
Articolo 8
(Xxxxxxx e ripresentazione alla verifica funzionale finale di conformità)
Ferme restando le altre disposizioni previste dagli articoli 39 e seguenti delle Condizioni Generali d’oneri in materia di collaudo e relativo esito, nel caso che il Direttore dell’esecuzione del contratto pronunci decisione di rifiuto di quanto presentato alla verifica funzionale, l’Impresa potrà, alternativamente:
a) riproporre - entro 15 giorni solari dalla data di ricezione della comunicazione, a mezzo telefax, della decisione di rifiuto da parte del Direttore dell’esecuzione del contratto – le realizzazioni/beni già sottoposte alla verifica con esito negativo, accompagnate da una dettagliata relazione che specifichi il modo con il quale è stato ovviato ai difetti e/o alle avarie riscontrate;
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b) sottoporre - entro il medesimo termine di 15 giorni dalla data di ricezione della comunicazione, a mezzo telefax, della decisione di rifiuto da parte del Direttore dell’esecuzione del contratto - alla preventiva valutazione tecnica da parte dell’Amministrazione dei beni in sostituzione di quelli rifiutati ed, in caso di valutazione favorevole del predetto Ufficio, presentare detti beni, entro 30 giorni decorrenti dalla data di comunicazione del favorevole parere tecnico economico emesso, per la verifica funzionale.
Restano comunque salvi i termini e le condizioni di cui all'articolo 4 del presente contratto.
In ogni caso, gli oneri di ritiro (ovvero: disinstallazione, ecc.) dei beni sottoposti alla verifica risultata negativa restano a carico dell’Impresa. Se entro il termine stabilito dall' Amministrazione, l’Impresa non avrà provveduto alle operazioni di cui al presente capo, tale attività sarà effettuata dall’Amministrazione che si rivarrà sull’Impresa stessa mediante incameramento del deposito cauzionale per un ammontare pari al valore congruito dall’ Amministrazione in relazione ai materiali ed alle attività non eseguite.
Nell'ipotesi di mancata ripresentazione nei termini contrattualmente fissati e/o di esito sfavorevole anche della seconda verifica funzionale, l'Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto, con l’incameramento dell’intero deposito cauzionale nonché all’esecuzione in danno dell’Impresa, fatta salva ogni altra azione risarcitoria.
Le eventuali spese di viaggio, di vitto e pernottamento del personale dell'Amministrazione resteranno a carico dell’Impresa in tutte le ipotesi in cui la verifica risulti negativa o, per cause imputabili all’Impresa non possa essere effettuata alla data convenuta, secondo le modalità di cui all'articolo 4 del presente contratto.
Contro la determinazione negativa è ammesso il ricorso da parte dell’Impresa al Ministero dell’Interno.
Articolo 9 (Adempimenti antimafia e subappalto)
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La stipula del presente atto viene eseguita sotto l’osservanza degli adempimenti previsti dalle Leggi 31/5/1965 n. 575, 19/3/1990 n. 55, 17/1/1994 n. 47, dal Decreto Legislativo 8/8/1994 n. 490, dal DPR 252 del 3 giugno 1998 e dal Decreto Legislativo n. 159/2011, come integrato e corretto dal Decreto Legislativo n. 218/2012.
È ammesso il ricorso al subappalto nei limiti e nel rispetto delle previsioni di cui all’art. 105 del D.Lgs.vo 50/2016.
L’Impresa provvederà al deposito del contratti di subappalto presso gli Uffici dell’Amministrazione almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni. Contestualmente, l’Impresa trasmetterà, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal vigente Codice degli Appalti in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs.vo 50/2016.
Non si considerano subappalto gli acquisti di materiali, semilavorati effettuati presso terzi per l’approvvigionamento di componenti previsti in commercio e la subfornitura a catalogo di prodotti informatici.
Non si configurano, altresì, come attività cedute in subappalto le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto. I relativi contratti sono depositati alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto.
L’Impresa rimane in ogni caso unica responsabile in via esclusiva della corretta esecuzione degli obblighi contrattuali nei confronti dell’Amministrazione, anche per quelle attività svolte da aziende appaltatrici.
L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
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L’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto e procedere ad esecuzione in danno nel caso in cui venissero rilevati subappalti non autorizzati nel corso dell’esecuzione del contratto.
Articolo 10 (Modifiche e varianti tecniche)
Qualora nel corso dell'esecuzione della fornitura si rendesse necessario ed opportuno, anche su proposta dell'Impresa, operare modifiche, nonché varianti al contratto di appalto in corso di validità derivante dalla presente procedura, per il configurarsi delle ipotesi previste e disciplinate dall’articolo 106, comma 1, lettere b), c), d) ed e), del D.Lgs.vo 50/2016 e nel rispetto di entrambe le condizioni di cui al successivo comma 2, lettere a) e b), del sopramenzionato articolo, il Responsabile unico del procedimento provvederà a fornire formale autorizzazione.
Qualora dette modifiche, previi accordi tra le parti, risultassero di entità tale da non dar luogo a variazioni dei prezzi o delle altre condizioni contrattuali, l'Impresa sarà tenuta ad eseguirle senza alcun compenso su richiesta dell'Amministrazione.
Qualora, viceversa, esse comportassero delle diminuzioni, sarà del pari convenuta la riduzione da apportare al prezzo contrattuale.
Quanto sopra sarà fatto constatare:
a) con verbale sottoscritto dalle parti, qualora le modifiche o le varianti tecniche non comportino prolungamenti dei termini di verifica e/o consegna, sospensione di lavori e variazioni di prezzo;
b) con atto addizionale, se le modifiche o le varianti tecniche comportino variazioni di prezzo, prolungamento dei termini di verifica e/o consegna, diminuzioni di prestazioni e comunque di oneri e costi.
Tali documenti, sottoscritti dalle parti, dovranno chiaramente precisare:
a) le modifiche da introdurre, descritte singolarmente;
b) la frazione dei materiali in fornitura sui quali ciascuna modifica dovrà essere introdotta in dipendenza dello stato di esecuzione del contratto;
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c) l'incidenza di tali modifiche del materiale in fornitura sulle caratteristiche, sulle prestazioni e sui tempi contrattuali.
Detti documenti dovranno, altresì, essere sottoposti alla successiva approvazione del Responsabile unico del procedimento.
Articolo 11 (Garanzia definitiva)
A titolo di garanzia degli obblighi assunti, l’Impresa, ai sensi degli articoli 103 del Decreto Legislativo
n. 50/2006, costituirà entro 15 (quindici) giorni solari decorrenti dalla stipula del presente atto negoziale una garanzia definitiva di € , pari al , % dell’importo contrattuale, da effettuare alternativamente mediante polizza fidejussoria bancaria o assicurativa, senza eccezioni ed oneri di preventiva escussione.
La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
Le fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.
La garanzia fideiussoria a scelta dell'aggiudicatario può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3, del D. Lgs.vo n. 50/2016.
Nell’eventualità di ricorso ad intermediari finanziari il modulo di fidejussione deve contenere gli estremi dell’autorizzazione di cui all’art. 107, comma 3, del D. Lgs.vo 1 settembre 1993, n. 385.
La garanzia dovrà essere corredata da un’autodichiarazione resa, ai sensi degli artt. 46 e 76 del D.P.R.
n. 445/2000 con allegato un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, con la quale
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il sottoscrittore dell’Istituto di credito/assicurativo dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante.
In alternativa, la sottoscrizione della garanzia potrà essere corredata da autentica notarile ai sensi dell’articolo 2703 del Codice Civile.
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di effettuare controlli a campione interrogando direttamente gli istituti di credito/assicurativi circa le garanzie rilasciate ed i poteri dei sottoscrittori. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito.
L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.
Qualora l’ammontare della polizza dovesse ridursi per qualsiasi causa, la Società aggiudicataria dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Amministrazione; in caso di inottemperanza alla richiesta di integrazione della cauzione, venuta meno totalmente o parzialmente, il reintegro avviene mediante ritenuta
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sull’importo del prezzo da versare alla Società aggiudicataria, fatta salva la facoltà, da parte dell’Amministrazione, in caso di inadempimento, di dichiarare risolto il contratto ed incamerare la cauzione residua nonché la richiesta di ogni maggior danno.
La stazione appaltante può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.
In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.
La garanzia definitiva non dovrà contenere una data di scadenza e resterà in vigore per tutta la durata del contratto compreso il periodo delle garanzie e delle manutenzioni previste.
La garanzia dovrà riportare la seguente dicitura: “Garanzia definitiva per l’atto negoziale discendente dalla gara d’appalto avente ad oggetto la fornitura di apparecchiature “hardware”, con correlati servizi di installazione, configurazione, assistenza tecnica e manutenzione, finalizzati alla realizzazione dell’”infrastruttura hardware per il progetto PNR” - Lotto 1.
Non è in alcun modo ammessa l’eventuale richiesta, da parte della Società aggiudicataria, volta ad ottenere la sospensione del provvedimento di incameramento del deposito cauzionale emesso dall’Amministrazione.
La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte dell’Amministrazione, che aggiudica l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
Articolo 12
(Livelli di Servizio, penalità in caso di ritardi e termine essenziale) .
12.1 – “Kick off meeting”
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Il mancato rispetto del termine di cui all’articolo 4.bis, Paragrafo 4.bis.1, comporterà l’applicazione, in misura giornaliera, di una penale corrispondente allo 0,5 per mille del valore netto del contratto.
12.2 – Consegna e posa in opera, installazione, configurazione - Approntamento alla verifica funzionale di conformità
I ritardi maturati rispetto alle tempistiche fissate all’articolo 4.bis, Paragrafo 4.bis.2, commi 1 e 3, relativi alle attività di consegna e posa in opera, installazione e configurazione delle apparecchiature oggetto di fornitura, nonché di produzione della comunicazione di approntamento alla verifica, comporteranno l’applicazione, in misura giornaliera, di una penale corrispondente all’1 per mille del valore netto del contratto.
12.3 - Servizio di assistenza tecnica e manutenzione
Si riportano di seguito i “livelli di servizio” e le relative penali:
Livelli di servizio | ||
Tipologia guasto | Tempi di ripristino del servizio | Penalità |
Guasto bloccante | ≤ 4 ore nel 95% dei casi ≤ 24 ore nel 5% dei casi | 0,2 ‰ dell’importo del contratto 0,1 ‰ dell’importo del contratto |
Guasto non bloccante | ≤ 4 ore nel 95% dei casi ≤ 24 ore nel 5% dei casi | 0,1 ‰ dell’importo del contratto 0,05 ‰ dell’importo del contratto |
12.4 – Linea dedicata
Il mancato rispetto dei “livelli di servizio” inerenti la “linea dedicata” di cui all’articolo 5, Paragrafo 5.1.1, comporterà l’applicazione delle seguenti penali:
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Valori di Soglia | Penali | ||
Causale | Importi | ||
Tempo Max Attesa | 20 secondi nel 90% dei casi 60 secondi nel 10% dei casi | Per ogni punto o frazione percentuale in meno rispetto ai valori di soglia | 1‰ del valore contrattuale del servizio nel periodo di osservazione |
Chiamate Entranti perdute | Max 5% | Per ogni punto o frazione percentuale in meno rispetto ai valori di soglia | 1‰ del valore contrattuale del servizio nel periodo di osservazione |
12.5 – Piano di progetto esecutivo/Piano di test
I ritardi maturati nelle operazioni di predisposizione del “Piano di progetto esecutivo”/”Piano di test”, di cui al precedente articolo 6, comporteranno l’applicazione, in misura giornaliera, di una penale corrispondente all’1 per mille del valore netto del contratto.
12.6 - Termine essenziale
In tutte le ipotesi previste di applicazione di penali disciplinate dai precedenti capoversi, l’ammontare complessivo delle penalità non potrà, in ogni caso, superare il 10% dell’importo contrattuale.
Parimenti, in tutte le ipotesi previste di applicazione di penali disciplinate dai precedenti capoversi, trascorso il termine di 15 (quindici) giorni, da considerarsi termine essenziale ai sensi dell’articolo 1457 del Codice civile, il ritardo è da considerarsi grave inadempimento e l’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, all’incameramento del deposito cauzionale, all’esecuzione in danno dell’Impresa, nonché all’affidamento della fornitura al secondo classificato nella procedura di gara di affidamento.
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Qualora l’importo complessivo delle medesime dovesse risultare superiore al limite del 10% dell'importo contrattuale, l'Amministrazione, previa diffida ad eseguire l'attività entro il termine ultimo di 30 giorni, procederà alla risoluzione contrattuale in danno dell’aggiudicatario ed all’incameramento del deposito cauzionale, fatto salvo il diritto dell'ulteriore risarcimento per i danni causati dall' inadempimento del contratto.
L'applicazione delle penali non preclude il diritto dell'Amministrazione di richiedere il risarcimento del danno ulteriore.
Le domande per disapplicazione delle penalità, motivate e documentate esaurientemente, dovranno essere presentate all'Amministrazione, pena la decadenza, entro 30 (trenta) giorni solari dalla data di ricezione della raccomandata con la quale è stata comunicata l'applicazione della penalità.
Articolo 13
(Pagamenti e tracciabilità dei flussi finanziari)
Forniture apparecchiature con “software di base”
Quanto ad € IVA esclusa.
Le parti contrattuali, concordemente tra loro, convengono, come in effetti convengono, che, ai sensi dell’articolo 4, comma 4, del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, che recepisce la Direttiva Europea 2000/35/CE, come modificato dal Decreto Legislativo 9 ottobre 2012, n. 192, di recepimento della Direttiva 2011/7/UE, l’Amministrazione provvederà al pagamento di quanto dovuto entro il termine di 60 (sessanta) giorni lavorativi decorrenti, a seconda dei casi, dalla data di ricevimento della fattura elettronica di cui all’articolo 1, commi da 209 a 214, della Legge 24/12/2007, nr. 244, da emettersi successivamente alla data di ricezione della comunicazione di avvenuta approvazione del certificato di verifica di conformità funzionale positiva, ovvero, entro il termine di 60 (sessanta) giorni, comunque decorrenti dalla data di comunicazione di avvenuta approvazione del certificato di verifica di conformità funzionale positiva, nell’ipotesi di ricevimento in data anteriore della fattura, in aderenza alla previsioni di cui alle lettere b), c) e d) dell’articolo 4 del suindicato Decreto Legislativo n. 231/2002 e ss.mm.ii..
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Servizio di assistenza e manutenzione “hardware” - Gestione del “sistema” per i quali è prevista la rendicontazione a canone (36 mesi)
Quanto ad € IVA esclusa.
Le parti contrattuali, concordemente tra loro, convengono, come in effetti convengono, che, ai sensi dell’articolo 4, comma 4, del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, che recepisce la Direttiva Europea 2000/35/CE, come modificato dal Decreto Legislativo 9 ottobre 2012, n. 192, di recepimento della Direttiva 2011/7/UE, l’Amministrazione provvederà al pagamento di quanto dovuto entro il termine di 60 (sessanta) giorni lavorativi decorrenti, a seconda dei casi, dalla data di ricevimento della fattura elettronica di n.12 canoni dell’importo di € IVA esclusa, di cui all’articolo 1, commi da 209 a 214, della Legge 24/12/2007, nr. 244, da emettersi trimestralmente successivamente alla data di scadenza del periodo di riferimento e comunque successivamente all’acquisizione della dichiarazione di regolare esecuzione del relativo servizio rilasciata dal Direttore dell’Esecuzione del contratto, ovvero, entro il termine di 60 (sessanta) giorni, comunque decorrenti dalla data di comunicazione di regolare esecuzione del servizio rilasciata dal Direttore dell’Esecuzione del contratto, nell’ipotesi di ricevimento in data anteriore della fattura, in aderenza alla previsioni di cui alle lettere b), c) e d) dell’articolo 4 del suindicato Decreto Legislativo n. 231/2002 e ss.mm.ii..
Le predette fatture dovranno essere intestate a: MINISTERO DELL’INTERNO - DIPARTIMENTO DELLA P.S. – Direzione Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale – Ufficio Attività Contrattuale l’Informatica, gli Impianti Tecnici e le Telecomunicazioni, secondo le modalità disposte dall’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 (Tracciabilità dei flussi finanziari), recante il numero CODICE CIG 7432667ED4 e trasmesse secondo le modalità previste dalla Legge nr. 244 del 24/12/2007 e dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze nr. 55 del 3/4/2013 recante il relativo Regolamento di attuazione, con codice IPA: U64LLU.
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Resta fin d’ora inteso che il presente contratto si intenderà espressamente risolto in tutti i casi in cui risulterà che le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di Banche o della Società Poste Italiane S.p.A..
CODICE CIG 7432667ED4
CONTO CORRENTE DEDICATO:
GENERALITA’ DELEGATI AD OPERARE SUL CONTO:
CODICE FISCALE AZIENDA
Clausola risolutiva espressa
In caso di violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi attraverso i canali indicati nel paragrafo precedente, il presente contratto si intenderà automaticamente ed espressamente risolto, in applicazione dell’articolo 3, comma 8, della Legge n. 136/2010 e successive modificazioni.
L’Impresa si obbliga a partecipare, giustificandola con documenti legali, qualunque successiva variazione della forma di pagamento e relativa quietanza indicate nel contratto.
Ove si ometta di partecipare la predetta comunicazione, l’Amministrazione rimarrà esonerata da qualsiasi responsabilità che possa derivare per i pagamenti effettuati con le modalità previste dal comma precedente.
Nel caso si dovessero verificare decadenze o cessazioni dalle cariche statutarie, anche se tali decadenze o cessazioni avvengano “ope legis” e/o per fatto previsto negli atti legali del fornitore, quando anche pubblicate nei modi di legge, l’Impresa s’impegna a darne tempestiva notifica all’Amministrazione stipulante.
In difetto di tale comunicazione, l’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la forma ed i modi di pagamento eseguiti.
Tutti gli importi eventualmente dovuti a titolo di penale potranno, senza oneri di diffida o di azione giudiziaria, essere detratti dal corrispettivo dovuto dall’Amministrazione che potrà rivalersi anche sul deposito cauzionale.
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Articolo 14 (Vizi)
L’Impresa sarà tenuta a garantire, ai sensi dell’articolo 1490 del Codice civile, che la merce fornita sia immune da vizi o difetti di costruzione delle materie prime, che la rendano inidonea all’uso al quale è destinata, o che ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore, nonché possedere tutti i requisiti indicati nella documentazione allegata all’offerta.
I beni dovranno essere garantiti dall’Impresa da tutti gli inconvenienti non derivanti da causa di forza maggiore, per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi, salvo maggiore durata offerta dalla medesima, a decorrere dalla data di consegna all’ente fruitore, ai sensi del Codice del Consumo di cui al Decreto Legislativo 6/9/2005, n. 206.
Pertanto, l’Impresa sarà obbligata ad eliminare, a proprie spese, tutti i difetti manifestatisi durante tale periodo, dipendenti da vizi di costruzione, da materiali impiegati o da difettoso assemblaggio.
Articolo 15
(Clausola dell'Amministrazione più favorita)
L’Impresa assicura che i prezzi indicati nella lettera di offerta e riprodotti in contratto sono i più favorevoli praticati a parità di prestazioni, termini e condizioni, a qualsiasi altro soggetto pubblico in Italia e in ambito comunitario e che eventuali minori prezzi, fino al collaudo dell'applicativo previsto nel presente contratto, saranno applicati anche alla presente fornitura. Tale clausola non sarà applicata con effetto retroattivo per le eventuali prestazioni similari già erogate ed accettate dall'Amministrazione.
Articolo 16 (Brevetti e diritti d'autore)
L’Impresa sosterrà ogni onere di difesa contro qualsiasi azione legale promossa nei confronti dell'Amministrazione, qualora tale azione si fondi sulla pretesa che le macchine o i programmi o i prodotti “software” e il materiale su licenza, di seguito indicati congiuntamente con il termine "prodotti", o il loro uso violino in Italia brevetti per invenzione, modelli industriali o diritti d'autore.
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In tal caso, l’Impresa pagherà le somme eventuali dovute a titolo di risarcimento danni e le spese giudiziali in seguito a sentenza di condanna esecutiva, purché l'Amministrazione informi immediatamente per iscritto l’Impresa di tali azioni promosse contro di essa, nonché di tutte le relative intimazioni preliminari e l'Amministrazione abbia conferito all’Impresa, riguardo a tali azioni le più esclusive facoltà di controllo della difesa anche in relazione ad eventuali trattative per la composizione della vertenza.
Le obbligazioni derivanti all’Impresa dalla presente clausola sono subordinate alla condizione che se i suddetti prodotti divengano, o ad opinione dell’Impresa possano divenire, oggetto di un'azione legale per violazione in Italia di brevetti o diritti d' autore, l'Amministrazione riconosca all’Impresa, a scelta ed a spese di quest’ultima, la facoltà di far ottenere all'Amministrazione il diritto di continuare ad usare i prodotti in questione o di sostituirli o modificarli in modo che non violino più brevetti o diritti d'autore o ancora di ritirarli se nessuna di queste alternative, a giudizio dell’Impresa, fosse ragionevolmente attuabile.
In quest’ultima ipotesi, l’Impresa rimborserà all'Amministrazione:
o se trattasi di macchine, il loro valore al netto del valore di ammortamento alla data computato secondo la normale prassi dell’Impresa;
o se trattasi di prodotti “software” o di materiale su licenza, l'importo pagato dall' Amministrazione per il loro acquisto.
L’Impresa non avrà alcuna responsabilità per qualsiasi azione legale promossa contro l'Amministrazione basata su:
o combinazione, funzionamento od uso di un prodotto fornito dall’Impresa con apparecchiature o dati non forniti dall’Impresa;
o modifiche effettuate dall' Amministrazione di un prodotto fornito dall’Impresa;
o violazione in Italia di brevetti e diritti d'autore causata da un prodotto non fornito dall’Impresa anche se da essa distribuito.
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Quanto sopra definisce i limiti di responsabilità dell’Impresa in relazione a violazione di brevetti o diritti d' autore.
Articolo 17
(Obblighi dell’Impresa nei confronti del proprio personale dipendente ed in materia di tutela ambientale)
L’Impresa si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di lavoro, assumendosene a carico tutti i relativi oneri.
In particolare, l’Impresa si obbliga ad osservare, nei confronti dei lavoratori impiegati per
l’esecuzione della commessa formante l’oggetto dell’appalto, le condizioni normative in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni), di assicurazioni sociali e di pagamento dei contributi nonché di quelle retributive, previste dalla legge e dai contratti collettivi di lavoro nazionali e di zona stipulati tra le parti firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative applicabili alla data dell’offerta, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo stipulato per la categoria fino alla consegna dei beni oggetto della presente fornitura.
I suddetti obblighi vincolano l’Impresa anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.
Inoltre, l’Impresa si impegna ad osservare scrupolosamente, nei confronti del personale dipendente, le normative vigenti in materia di rispetto dell’ambiente, di parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro (Legge 9 dicembre 1977, n. 903 e Decreto Legislativo 11 aprile 2006 e successive modificazioni) e di diritto al lavoro dei disabili (Legge 12 marzo 1999, n. 68 e successive modificazioni).
L’Impresa appaltatrice risponde dell’osservanza degli obblighi da parte dei subappaltatori nei
confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto.
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Si applicano le disposizioni di cui ai commi 28, 28 bis e 28 ter dell’articolo 35 del Decreto Legge 4 luglio 2006, n.223, convertito con modificazioni dalla Legge 4 agosto 2006, n.248, recante
“Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la realizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale”,
concernenti la responsabilità solidale del committente/appaltatore con l’appaltatore/subappaltatore in materia di versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto l’appaltatore/subappaltatore.
In caso di accertate violazioni degli obblighi sopradetti, e salvo quanto previsto dall’articolo 5, del
D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici, l’Amministrazione, previa comunicazione all’Impresa delle inadempienze denunciate dall’Ispettorato del Lavoro, o comunque accertate, potrà sospendere l’emissione dei mandati di
pagamento per l’ammontare che sarà indicato dall’Ispettorato stesso fino a quando la vertenza non risulti definita.
Per detta sospensione, l’Impresa non può opporre eccezioni all’Amministrazione appaltante né pretendere da essa risarcimenti di danni.
La sospensione dei pagamenti non incide sull’obbligo dell’Impresa di adempiere alle proprie prestazioni e l’Impresa non potrà considerare tale comportamento dell’Amministrazione come inadempimento ovvero come produttivo di danni per l’Impresa stessa.
L’Impresa si impegna, comunque, a manlevare l’Amministrazione da tutte le eventuali conseguenze derivanti dall’inosservanza delle norme e prescrizioni suddette.
Articolo 18
(Obblighi dell'Impresa in materia di tutela della riservatezza)
L’Impresa si obbliga a garantire il rigoroso rispetto della normativa contenuta nel Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii.
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In particolare, il personale dell’Impresa che, nell’ambito dell’erogazione del servizio oggetto della fornitura, si troverà a dover utilizzare i dati messi a disposizione dall’Amministrazione ed indicati quali “elementi classificati riservati” dovrà essere abilitato a tale utilizzazione nel medesimo grado richiesto per i dipendenti dell’Amministrazione stessa.
E’ fatto divieto al personale dell’ Impresa di divulgare i dati attinenti alle informazioni riservate ed al personale dell’Amministrazione di cui venga a conoscenza in relazione all’esecuzione del presente contratto.
Ove l’ Impresa intenda diffondere:
a) informazioni riguardanti i dati tecnici e le attività d’impiego dei beni in fornitura, che non siano state precedentemente rese pubbliche mediante la pubblicazione del bando di gara;
b) Immagini dei beni in fornitura prima che essi siano stati consegnati all’Amministrazione ed impiegati nei servizi d’istituto,
dovrà rivolgere apposita istanza all’Ufficio per le Relazioni Esterne della Segreteria del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, indirizzata per conoscenza all’ Ufficio Impianti Tecnici, Telecomunicazioni e Informatica, all’Ufficio Tecnico e Analisi di Mercato e al Servizio Logistico della Direzione Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale.
Il predetto Ufficio per le Relazioni Esterne provvederà a fornire apposito riscontro, tenendo informati gli altri Uffici interessati.
L’Amministrazione può espressamente autorizzare i dipendenti dell’Impresa ai fini dell’eventuale trattamento dei dati personali.
In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza di cui ai commi precedenti, l’Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto il presente contratto, fermo restando che codesta Impresa sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all’Amministrazione.
Articolo 19 (Decadenza e diritti dell'assuntore)
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L’Impresa si obbliga, a pena di decadenza, a far precedere ogni eventuale azione in sede giudiziaria volta a far valere pretese di ogni tipo fondate sul presente contratto da un'apposita istanza, da trasmettersi al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, nel termine di 3 (tre) mesi dal giorno della liquidazione finale del contratto.
Articolo 20
(Recesso dell'Amministrazione)
Ai sensi dell’art.109 del Decreto Legislativo 50 del 18 aprile 2016, è in facoltà dell’Amministrazione, previa formale comunicazione da darsi con preavviso non inferiore a 20(venti) giorni, recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite.
Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei lavori, servizi o forniture eseguiti.
In ossequio al disposto di cui all’art. 1, comma 13, del D.L. n. 95/2012, convertito con Legge 7/8/2012, n. 135, l’Amministrazione si riserva il diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione a codesta Società con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell’importo per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle intervenute convenzioni stipulate da CONSIP S.p.A., ai sensi dell’art. 26, comma 1, della Legge 23/12/1999, n. 488, siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e codesta Società non acconsenta ad una modifica proposta da Consip S.p.A., delle condizioni economiche tali da rispettare il limite di cui all’art. 26, comma 3, della Legge n. 488/1999.
In ottemperanza al disposto di cui all’art. 92, comma 3, del D.Lgs.vo n. 159/2011(Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136.) l’Amministrazione recederà
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dal contratto nell’ipotesi di esito positivo dell’informazione antimafia, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.
Articolo 21 (Controversie contrattuali)
Tutte le controversie, nessuna esclusa, derivanti dalla interpretazione ed esecuzione del presente contratto, verranno deferite esclusivamente all'Autorità giurisdizionale competente.
Articolo 22 (Domicilio legale)
A tutti gli effetti di legge, l’Impresa dichiara di eleggere domicilio in , , ove è convenuto che possono essere ad esse notificati tutti gli atti di qualsiasi natura inerenti al contratto. L’Impresa è tenuta a comunicare all'Ente stipulante ogni successiva variazione del domicilio dichiarato. In mancanza della suddetta comunicazione, sono a carico dell’Impresa tutte le conseguenze che possono derivare dall'intempestivo recapito della corrispondenza, con particolare riferimento a quelle emergenti dall'eventuale ritardo nell'esecuzione del contratto.
Articolo 23 (Oneri fiscali)
Restano a carico dell’Impresa gli oneri fiscali previsti dalle leggi in vigore, fino ad esaurimento del presente contratto.
Articolo 24
(Esecutività, vincoli contrattuali e responsabilità)
L'Amministrazione parteciperà all’Impresa, a mezzo raccomandata A/R e/o via telefax e/o tramite PEC e/o con consegna a mano, l'avvenuta approvazione del contratto e la sua registrazione, a norma delle vigenti disposizioni di legge, da parte degli Organi di Controllo.
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Il presente contratto, mentre vincola l’Impresa contraente fin dalla sua sottoscrizione, non impegnerà l'Amministrazione della Pubblica Sicurezza, se non dopo che sarà stato approvato e reso esecutivo a norma delle vigenti disposizioni di legge.
L’Impresa non assume alcuna altra obbligazione e non presta alcuna altra garanzia oltre a quelle espressamente previste dal presente contratto, salvi i limiti inderogabili di legge.
L’Impresa sarà responsabile anche per i danni derivanti da responsabilità di cui all'articolo 16 (Xxxxxxxx e diritti d'autore) del presente contratto.
L'applicazione delle penali ai sensi dell'articolo 12 (Penalità in caso di ritardi e termine essenziale), fatto salvo quanto disciplinato dal medesimo articolo 12, Paragrafo 12.6, è prevista nelle fattispecie contemplate dalle seguenti clausole del presente contratto:
− articolo 4.bis, Paragrafo 4.bis.1, ultimo comma;
− articolo 4.bis, Paragrafo 4.bis.2, ultimo comma;
− articolo 4.bis, Paragrafo 4.bis.3.3, ultimo comma;
− articolo 5, Paragrafo 5.1.1, ultimo comma;
− articolo 6, ultimo comma.
L'Amministrazione, oltre all'ipotesi prevista dall'articolo 12 (Penalità in caso di ritardi e termine essenziale), Paragrafo 12.6, del presente contratto, procederà alla risoluzione contrattuale di diritto - mediante dichiarazione unilaterale dell'Amministrazione che verrà comunicata mediante lettera raccomandata A.R. - e all'esecuzione in danno, con incameramento delle cauzioni, nelle fattispecie contemplate dalle seguenti clausole del presente contratto:
− articolo 7, comma 6;
− articolo 8, comma 4;
− articolo 9, ultimo comma ;
− articolo 11, commi 14 e 19;
− articolo 13, commi 4 e 5;
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− articolo 18, ultimo comma;
− articolo 27, comma 2.
Inoltre, qualora l’Impresa non adempia anche ad uno degli altri obblighi derivanti dal contratto, non disciplinati dalle disposizioni indicate al quinto e al sesto comma del presente articolo 24, l'Amministrazione, accertata l'insussistenza di cause di forza maggiore, procederà a formale diffida ad adempiere, assegnando un termine di 15 (quindici) giorni.
Trascorso infruttuosamente tale termine, l'Amministrazione procederà parimenti alla risoluzione del contratto, con effetto immediato, all'esecuzione in danno ed al conseguente incameramento delle cauzioni, fermo restando il diritto della medesima a richiedere il risarcimento dei danni derivanti dal mancato adempimento.
Articolo 25 (Cessione del credito)
L’Impresa ha la facoltà di cessione, anche parziale, dei crediti derivanti dall’esecuzione del presente contratto, nel limite del 70% dei crediti stessi, a beneficio di primari Istituti di Credito.
Tale cessione deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata all’Amministrazione.
La cessione del credito è opponibile all’Amministrazione qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla sua notifica.
Tale cessione del credito è consentita a condizione che sia contenuta nei limiti dei canoni maturati e non sia necessaria al reintegro della cauzione.
Articolo 26 (Salvaguardia dell'obsolescenza)
E' fatto obbligo all'Impresa di fornire, fino all'avvenuta effettuazione della verifica, il prodotto con tutte le varianti migliorative fino a quel momento intervenute nella linea di produzione ordinaria.
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A tal fine, l'Impresa dovrà comunicare all'Amministrazione tutte le migliorie intervenute successivamente alla stipulazione del contratto e fino alla verifica della fornitura, ferma restando la facoltà dell'Amministrazione medesima di accettarle, senza oneri aggiuntivi.
In caso di mancata comunicazione circa le varianti migliorative di cui al primo comma verrà applicata una penale pari all’ 10% (dieci percento) dell'importo del prezzo da versare all'Impresa.
Articolo 27
(Risoluzione in caso di condanna penale)
E' sempre fatta salva la facoltà per l'Amministrazione, una volta acquisita conoscenza dell'esercizio di un'azione penale, a carico del rappresentante legale dell’Impresa o dei suoi Organi Societari o di uno dei suoi componenti, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, di sospendere cautelativamente le proprie prestazioni ovvero l'intero contratto, previa valutazione dell'interesse pubblico all'erogazione del servizio.
In caso di sentenza definitiva di condanna, l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del presente contratto; qualora la responsabilità penale venisse accertata successivamente all'avvenuta esecuzione del contratto, l'Amministrazione, a salvaguardia della propria immagine, potrà richiedere all’Impresa la corresponsione di un indennizzo pari al 10% dell'importo del contratto.
L’Impresa avrà diritto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
Articolo 28
(Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze)
L’Amministrazione ha valutato nel caso “di specie” la non sussistenza di interferenze nelle attività lavorative. I costi della sicurezza per tali rischi sono pari a zero.
Si allega il D.U.V.R.I statico.
Articolo 29 (Patto di integrità)
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Le parti dichiarano di conformarsi agli obblighi contenuti nell’unito “Patto di integrità”, predisposto nel rispetto del disposto normativo di cui all’articolo 1, comma 17, della Legge n. 190/2012 ed allegato al presente atto negoziale, di cui diviene parte integrante, impegnandosi reciprocamente ad improntare i rispettivi comportamenti ai principi di trasparenza e correttezza in esso contenuti.
Articolo 30
(Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero dell’Interno)
Le parti dichiarano di conformarsi agli obblighi derivanti dall’unito “Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero dell’Interno”, adottato nel rispetto del disposto normativo di cui al +3, nr. 62, approvativo del relativo Regolamento, a norma dell’articolo 54, comma 5, del Decreto Legislativo del 30 marzo 2001 n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), come sostituito dall’art. 1, comma 44, della Legge del 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione) e in riferimento agli atti di indirizzo emanati dalla Commissione Indipendente per la Valutazione la Trasparenza e l’Integrità delle amministrazioni pubbliche in materia di codice di comportamento approvate con Delibera n. 75/2013 “Linee guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni.
Articolo 31
(Prevalenza delle clausole contrattuali)
In caso di controversa interpretazione tra i documenti tecnici e di dettaglio allegati ed il presente contratto prevale la ratio contenuta nelle clausole del contratto medesimo.
Per accettazione delle condizioni stabilite nel presente contratto
Per l’Amministrazione Per “ ” IL DIRETTORE CENTRALE IL
Guercio
(documento firmato digitalmente in modalità elettronica) (documento firmato digitalmente in modalità elettronica)