CONTRATTO DI ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE
FAC-SIMILE
CONTRATTO DI ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE
CONTRATTO DI ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE
TRA
L’Associazione in persona del suo Presidente, legale rappresentante,
, in seguito per brevità denominata “Associante”
E
L’Associazione in persona del suo Presidente, legale rappresentante, nato/a a il e residente a via in seguito per brevità denominata "Associata"
PREMESSO
o che l’associante è un Circolo sportivo e ricreativo che non persegue finalità di lucro che gestisce un’attività economica essendo stato autorizzato dal Comune di
__ alla somministrazione di alimenti e bevande ai soci del Circolo nei locali sede dell’associante;
o che l’associante non ha collaboratori da destinare all’attività sopra indicata; l’associante ha deliberato di costituire un’associazione in partecipazione per la gestione dell’attività sopra indicata, le cui modalità saranno delineate nei successivi punti del presente contratto;
o che le parti espressamente si richiamano a quanto previsto dagli artt. 2549 e ss. cod. civ.
o che l’associata ha manifestato il proprio interesse e la propria disponibilità a partecipare, in qualità di gestore-associata all’esercizio dell’attività di cui l’associante è titolare;
o che l’associata ha preso visione dei locali e delle modalità di esercizio dell’attività, delle attrezzature conferite dall’associante e di averle ritenute idonee agli usi di cui al presente accordo
CIO' PREMESSO TRA LE PARTI COME SOPRA INDIVIDUATE SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE
ART. 1 Premessa
1. La premessa costituisce parte integrante del presente accordo.
ART. 2 Oggetto
1. L’associazione in partecipazione ha per oggetto la gestione dell’attività economica indicata in premessa, gestione che pur rimanendo nella titolarità dell’associante richiede comunque l’apporto di prestazione lavorativa.
ART. 3 Conferimento
1. L'associata si impegna ad apportare la collaborazione richiesta per l'espletamento delle prestazioni che si è impegnato a garantire, prestazione consistente nell'attività necessaria per assicurare il regolare funzionamento dell'esercizio costituito dal bar.
2. L’associata dichiara di conoscere lo statuto del Circolo, espressamente accetta e riconosce che l’attività di somministrazione potrà essere effettuata esclusivamente nei confronti dei soci dell’associante nel rispetto dei suoi scopi statutari; solleva da ogni responsabilità conseguente alla mancata ottemperanza di quanto sopra il Circolo stesso.
ART. 4 Impegni dell’associata
1. L'Associata svolgerà la propria attività senza alcun vincolo di subordinazione o di dipendenza e senza garanzia di guadagno.
2. In considerazione degli orari di apertura e di chiusura dell'esercizio di bar fissati dall'associante, l'associata si impegna a svolgere la propria attività garantendo il regolare funzionamento della gestione nei giorni e negli orari di apertura così come determinati dal Consiglio Direttivo dell’associante medesimo e compatibilmente con gli impegni dalla stessa assunti.
3. S’impegna a svolgere la sua prestazione nel rispetto delle direttive dell’associante e delle norme di leggi e regolamenti, oltre che a conservare in piena efficienza i locali e gli arredi in dotazione.
4. L'associata potrà farsi coadiuvare, per la sua attività, da collaboratori di sua fiducia che comunque per nessuna ragione o titolo potranno accampare diritti nei confronti dell'associante .
5. L’associata nei rapporti con terzi, non potrà spendere il nome dell’impresa la cui titolarità e conduzione spetta esclusivamente all’associante.
6. È facoltà del Consiglio Direttivo dell’associante delegare un proprio membro quale responsabile della gestione del presente contratto.
7. L’associata avrà l’obbligo di versare quotidianamente, nelle mani del delegato dal Consiglio Direttivo o del cassiere dell’Associante, gli incassi complessivi del servizio di somministrazione unitamente ad una distinta relativa agli incassi giornalieri, redatta per iscritta e firmata.
ART. 5 Impegni dell’associante
1. La gestione dell’impresa è di pertinenza esclusiva dell’associante; i terzi che instaurano rapporti con l'associazione in partecipazione assumono obbligazioni ed acquistano diritti solo ed esclusivamente nei confronti dell'associante.
2. L’associante fornirà, oltre i locali, tutto quanto sarà necessario per l’espletamento del servizio di somministrazione di bevande e alimenti.
3. L’associata potrà indicare i quantitativi e la qualità della merce che si rendessero necessari per il regolare funzionamento del servizio. Pur tuttavia tali indicazioni non sono vincolanti per il Direttivo. L’associante, comunque, potrà autorizzare, l’associata ad effettuare le ordinazioni nella qualità e quantità preventivamente comunicata.
ART. 6 Rendiconto
1. L'associata ha diritto al rendiconto annuale della gestione del bar al fine di poter esercitare un controllo sulla medesima.
2. Nel rendiconto saranno inseriti i proventi dell’attività del bar e, fra i costi, esclusivamente l’acquisto dei beni di consumo e le spese di pulizia in quanto, per espresso accordo, le utenze di servizio, le manutenzioni e l’uso dei locali rimarrà ad esclusivo carico dell’associante
ART.7 Utili
1. L'associata ha diritto di partecipare agli utili dell’esercizio conseguiti e risultanti dall’annuale rendiconto del ramo di attività regolarmente approvato e redatto sulla base di quanto previsto nell’articolo precedente , nella misura del ___ ;
2. L’associante si impegna a redigere delle situazioni economiche provvisorie al ____ di ogni mese. Entro il giorno _ del mese successivo procederà al versamento all’associato della quota di utile netto maturato a quella data.
3. L’eventuale quota di conguaglio dovrà essere corrisposta entro il trentesimo giorno dall’approvazione del rendiconto dell’affare, al netto delle ritenute fiscali.
4. L’associante e l’associata espressamente riconoscono ed accettano che alla scadenza del presente contratto nulla potranno richiedere a titolo di avviamento o quant’altro in quanto di ciò si è tenuto espressamente conto nella determinazione della percentuale di gestione.
ART.8 Durata
1. Il presente contratto ha validità annuale con decorrenza dal al ___ .
2. Ove nessuna delle due parti invii all’altra, almeno 90 giorni prima della scadenza, lettera di disdetta a mezzo raccomandata a.r., il contratto si intenderà rinnovato per un ulteriore anno e così di seguito fino al ,termine entro cui scadrà di diritto senza necessità di disdetta.
ART. 9 Risoluzione
1. Il mancato adempimento anche parziale di una sola clausola del presente contratto comporterà l’immediata risoluzione di diritto dell’associazione in partecipazione, ai sensi dell’art. 1456 c.c.
2. Il contratto si intenderà risolto anche nel caso in cui per qualsivoglia motivo l’associante venga a perdere la gestione dell’attività oggetto del presente contratto. Per tale ipotesi non è prevista alcuna penale o risarcimento, così come per il mancato rinnovo.
3. Nulla, inoltre, sarà dovuto all’associata nel caso in cui, per qualsivoglia motivo, l’attività del bar debba essere sospesa per un periodo determinato di tempo.
ART. 10 Modifiche
1. Le eventuali modifiche apportate dalle parti al seguente contratto avranno efficacia solo se in forma scritta.
2. L’associata, comunque, espressamente ed irrevocabilmente fin d’ora autorizza l’associante a far accedere altri associati al presente contratto. In tal caso, aumentando il numero degli associati, potrà essere riveduto l’importo della percentuale di utili spettanti.
ART. 11 Domicilio
1. Le parti del presente contratto eleggono domicilio presso le rispettive sedi.
ART. 12 Clausola compromissoria
1. Qualsiasi controversia riguardante il presente contratto, l'interpretazione, l'esecuzione e l'applicazione dello stesso, sarà devoluta all'esclusiva competenza di un Collegio Arbitrale, composto da 3 arbitri, due dei quali nominati dalle parti ed il terzo, che avrà funzioni di Presidente, dagli arbitri così designati o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di _.
2. La parte che vorrà sottoporre la questione al collegio arbitrale dovrà comunicarla all'altra con lettera raccomandata, da inviarsi entro il termine perentorio di 20 gg. dalla data dell'evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro.
3. L'altra parte dovrà nominare il proprio arbitro entro il successivo termine perentorio di 20 gg. dal ricevimento della raccomandata di cui al precedente punto ed in difetto l'arbitro sarà nominato, su richiesta dalla parte che ha promosso l'arbitrato, dal Presidente del Tribunale di ___ .
4. L'arbitrato avrà sede in__ , ed il Collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima
libertà di forme dovendosi considerare, ad ogni effetto, l'arbitrato come irrituale.
ART. 13 Spese di registrazione
1. Le spese di registrazione sono a carico della parte che ne darà motivo.
ART.14 Consenso al trattamento dei dati
1. Ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675 (qui di seguito “La Legge”) relativa alla “Tutela della persona e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali”, l’associante, in quanto titolare dei dati personali ha dato all’associata l’informativa prevista
dall’art. 10 della Legge stessa, in ordine al trattamento ed alla comunicazione dei dati forniti dall’associata all’atto della stipula del presente contratto e/o successivamente acquisiti dall’associante nel corso del relativo rapporto contrattuale con la collaboratrice, specificatamente comunicando a quest’ultima dei diritti spettanti all’interessato ai sensi dell’art. 13 della Legge. Alla luce di quanto sopra indicato, le Parti attribuiscono alla sottoscrizione del presente contratto da parte dell’associata il valore di attestazione di consenso per il trattamento e la comunicazione dei dati personali, secondo quanto previsto nell’informativa
__ , _ _
L'Associante L'Associata
__ _ __
Le parti espressamente dichiarano che le clausole del presente contratto sono state oggetto di trattativa individuale. Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1341 e seg, c.c. le parti dichiarano di approvare specificamente le clausole di cui all’art. 2 (oggetto del contratto ), all’art. 3 (conferimento), art. 4 (impegni dell’associata), all’art. 5 (impegni dell’associante), all’art. 7 (utili), all’art.8 (durata), all’art. 9 (risoluzione), all’art. 10 (modifiche), all’art. 12 (clausola compromissoria), all’art. 14 (consenso)
L'Associante L'Associata
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