CAPITOLATO PER GARE ASSICURATIVE COMUNE DI MEOLO
CAPITOLATO PER GARE ASSICURATIVE COMUNE DI MEOLO
SOMMARIO
Pag.
I LOTTO
Capitolato per copertura ALL RISK patrimonio mobiliare ed immobiliare 03
II LOTTO
Capitolato per copertura R.C.T/O Attività Istituzionale 27
III LOTTO
Capitolato per copertura Infortuni cumulativa 44
VI LOTTO
Capitolato Responsabilità Civile Auto Parco mezzi Ente 68
VII LOTTO
Capitolato Incendio, Furto, Cristalli, Kasko ed Eventi Speciali automezzi dell’ENTE,
dei Dipendenti, del Segretario Comunale, del Sindaco, degli Amministratori e dei Consiglieri . 74
VIII LOTTO
Capitolato Spese legali e peritali 84
I LOTTO
CAPITOLATO PER COPERTURA ALL RISK PATRIMONIO IMMOBILIARE E MOBILIARE AMMINISTRAZIONE COMUNALE
CONTRAENTE: COMUNE DI MEOLO
XXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXX’ 0 00000 XXXXX (XX)
CF/ P IVA: 93001510275
Eventuali moduli prestampati allegati dalla Società all’emissione del contratto non fanno parte della polizza benché sottoscritti dal Contraente.
Le Parti sono d’accordo nel riportare in modulistica prestampata unicamente i conteggi relativi al calcolo del premio e delle quote di coassicurazione nonché le “informative al contraente” previste dalla legge.
SOMMARIO
SEZIONE 1 DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'
Art. 1 Definizioni
Art. 2 Attività e caratteristiche del rischio
SEZIONE 2 NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE
Art. 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Buona fede Art. 2 Assicurazione presso diversi Assicuratori
Art. 3 Pagamento del premio
Art. 4 Durata dell’assicurazione
Art. 5 Modifiche all’assicurazione
Art .6 Aggravamento del rischio
Art .7 Diminuzione del rischio
Art. 8 Disdetta in caso di sinistro
Art .9 Coassicurazione e delega
Art. 10 Oneri fiscali
Art. 11 Foro Competente
Art. 12 Interpretazione del contratto
Art. 13 Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza Art. 14 Assicurazione per conto di chi spetta Art. 15 Regolazione del premio
Art. 16 Estensione territoriale
Art. 17 Clausola broker
Art 18 Obbligo di fornire i dati sull’andamento del rischio Art. 19 Ispezione delle cose assicurate
Art 20 Forma delle comunicazioni dal Contraente alla Società Art 21 Rinvio alle norme di legge
SEZIONE 3 RISCHI COPERTI
Art. 1 Forma di copertura
Art. 2 Oggetto della copertura
Art. 3 Esclusioni
Art. 4 Enti esclusi
SEZIONE 4 CONDIZIONI PARTICOLARI
Art. 1 Spese di demolizione, sgombero, bonifica Art. 2 Perdita pigioni
Art. 3 Rimborso onorari periti
Art .4 Rimborso onorari consulenti
Art. 5 Ricorso terzi
Art .6 Rischio locativo
Art. 7 Ricorso locatari
Art .8 Rottura di vetri, cristalli, acquari, fragili in genere Art. 9 Fenomeno elettrico
Art. 10 Maggiori costi
Art. 11 Xxxxx, rapina , estorsione di valori
Art. 12 Furto, rapina , estorsione del contenuto Art. 13 Portavalori
Art. 14 Differenziale storico artistico Art 15 Rinuncia al diritto di surroga
SEZIONE 5 GESTIONE DEI SINISTRI
Art. 1 Obblighi in caso di sinistro
Art. 2 Esagerazione dolosa del danno
Art. 3 Procedura per la valutazione del danno Art. 4 Mandato dei periti
Art. 5 Operazioni peritali
Art. 6 Determinazione del danno (Valore a nuovo)
Art. 7 Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale Art. 8 Leeway Clause
Art. 9 Limite massimo dell’ indennizzo
Art. 10 Pagamento dell'indennizzo
Art. 11 Indennizzo separato per ciascuna partita
SEZIONE 6 SOMME ASSICURATE, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO
Art. 1 Partite, somme assicurate e calcolo del premio Art. 2 Sottolimiti di indennizzo, franchigie e scoperti Art. 3 Riparto di coassicurazione
Art. 4 Disposizione finale
SEZIONE 1 DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'
Art.1 - Definizioni
Assicurazione | Il contratto di assicurazione |
Polizza : | Il documento che prova l'assicurazione; |
Contraente | Il soggetto che stipula l'assicurazione riportato nel frontespizio della presente polizza. |
Assicurato | La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dalla Assicurazione |
Società | L'impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici; |
Premio | La somma dovuta dal Contraente alla Società. |
Rischio | La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne. |
Sinistro | Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. |
Indennizzo | La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. |
Franchigia | La parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico. |
Scoperto : | La parte percentuale di danno che l'Assicurato tiene a suo carico. |
Massimale per sinistro | La massima esposizione della Società per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà. |
Annualità assicurativa o periodo assicurativo : | Il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione. |
Cose assicurate | Beni oggetto di copertura assicurativa: sono detti anche enti assicurati |
Danni diretti | I danni materiali che i beni assicurati subiscono direttamente per effetto di un evento per il quale é prestata l'assicurazione |
Danni consequenzialì | Xxxxx alle cose assicurate non provocati direttamente dall'evento assicurato ma subiti in conseguenza dello stesso. |
Xxxxx indiretti | Sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate |
Valore Intero | Valutazione del danno indennizzabile con l'applicazione del disposto dell'art. 1907 del Codice Civile, nei limiti delle Somme Assicurate e con l'applicazione delle franchigie e scoperti riportati alla Sezione 6. |
Primo Rischio Assoluto | Valutazione del danno indennizzabile senza l'applicazione del disposto dell'art.1907 del Codice Civile, nei limiti delle Somme Assicurate e con l'applicazione delle franchigie e scoperti riportati alla Sezione 6. |
Fabbricati | Tutte le costruzioni di proprietà o in locazione, comodato, uso o comunque nelle disponibilità dell'Assicurato complete o in corso di costruzione o ristrutturazione o riparazione, anche storiche vincolate,con i relativi fissi ed infissi e, tutte le parti e opere murarie e di finitura che non siano naturale complemento di singole macchine ed apparecchi, opere di fondazione od interrate, camini, cunicoli o gallerie di comunicazione tra i vari corpi di fabbricato, nonché eventuali quote spettanti delle parti comuni in caso di fabbricati in condominio o in comproprietà; impianti idrici ed igienici, impianti elettrici fissi, impianti di riscaldamento e di condizionamento d'aria. S'intendono inclusi nel novero dei fabbricati anche quelli adibiti ad impianti sportivi, aziende agricole e qualsiasi altra attività accessoria del Contraente, impianti per la depurazione, trattamento rifiuti e discarica, e qualsiasi altra attività accessoria del Contraente. L’area interna recintata dei cimiteri è parificati ai locali. L’area recintata dei fabbricati e/o prefabbricati, è parificata ai locali. S'intendono altresì compresi nella presente definizione i muri di recinzione in genere. Si intendono altresì incluse in garanzia le strutture pressostatiche, coperture polivalenti anche tensostrutture, container adibiti a magazzini/uffici, affreschi, statue, graffiti, mosaici etc. Si intendono comprese le migliorie apportate dall’Assicurato se i locali sono in affitto o uso. Sono inoltre inclusi i prefabbricati anche se costruiti parzialmente o totalmente in legno e/o in altri materiali combustibili. |
Contenuto | Macchine, meccanismi, apparecchi, impianti (comprese tutte le parti ed opere murarie che ne siano naturale complemento) presenti nei fabbricati o all'esterno dei medesimi, impianti solari e fotovoltaici, anche posti all’aperto, attrezzature, merci in genere, imballi etc. Si intendono inclusi calcolatori, elaboratori ed impianti di processo o di automazione di processi anche non al servizio di singole macchine ed impianti e relative unità di controllo e manovra ad essi connesse, sistemi elettronici di elaborazione dati e relative unità periferiche e di trasmissione e ricezione dati, archivi, dati, supporti di dati, programmi, apparecchi audiovisivi, personal computer ed apparecchiature elettroniche in genere, anche ad impiego mobile, gruppi di continuità etc. Sono altresì inclusi nella presente definizione i pezzi di ricambio già acquistati ed immagazzinati sia presso ubicazioni della Contraente che presso terzi. Sono pure compresi i mezzi di locomozione / veicoli iscritti e non iscritti al P.R.A, di proprietà/ uso alla contraente o di terzi, posti sotto tetto anche di: tettoie, box, edifici/fabbricati di proprietà dell’Ente o in uso a qualsiasi titolo all’Ente, o di proprietà dell’Ente e dati in uso a terzi; o all’aperto (esclusa la circolazione). Con la presente definizione si intendono inoltre, a titolo. esemplificativo e non limitativo: attrezzi, mobilio ed arredi, opere di abbellimento ed utilità, macchine d'ufficio, scaffalature, banchi; impianti e strumenti di sollevamento, pesa, trasporto ed imballaggio; impianti portatili di condizionamento o riscaldamento; impianti in genere, inclusi gli impianti idrici interrati, impianti di illuminazione pubblica, impianti a completamento dei fabbricati; impianti semaforici ovunque ubicati, compresa la rete di illuminazione pubblica, per tale intendendosi la rete di alimentazione, interrata e non, i pali posti a sostegno dei corpi illuminanti (proiettori, gruppi ottici, cappe di chiusura ecc), centraline, stabilizzatori, centralino di comando e quant’altro a completamento e servizio delle reti stesse; Merci, derrate alimentari, prodotti farmaceutici, registri, cancelleria, valori e quant'altro di simile e tutto quanto in genere è di appartenenza ad uffici tecnici ed amministrativi, a laboratori di prova e di esperienza, a dipendenze in genere, ad attività ricreative, a servizi generali, ad abitazioni e quant'altro non rientri nelle definizione "Fabbricati". Vengono ricompresi in questa definizione le aree boschive, foraggi ed il Bestiame, gli alberi in genere, anche di alto fusto, legna tagliata, aree destinate a prato, gli arredi floreali ed arborei urbani. Opere D’Arte: Quadri, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, statue, sculture, gessi, stampe, disegni, raccolte scientifiche, d’antichità o numismatiche, pergamene, medaglie, archivi e documenti storici, collezioni in genere, fotografie, pergamene, periodici, carteggi e documenti storici, libri antichi, manoscritti, perle, pietre e metalli preziosi, reperti archeologici, reperti naturalistici, tassidermizzati, armi, uniformi, cimeli, medaglie, manifesti, arredi, strumenti musicali, arredi dei musei e degli altri palazzi aventi carattere storico – artistico, carrozze d’epoca e cose aventi valore artistico o storico ed in generale ogni e qualsiasi oggetto od opera di ingegno avente carattere storico e/o artistico, secondo quanto previsto dal Testo Unico sui beni culturali e successive modifiche |
Valori | Denaro, (ad esempio valuta italiana ed estera in banconote, moneta), libretti di risparmio, monete d'oro, medaglie, lingotti, metalli preziosi, gemme, pietre preziose e semi preziose, certificati azionari, azioni, obbligazioni, cartelle fondiarie, cedole o qualsiasi altro titolo nominativo o al portatore, polizze di carico, ricevute e fedi di deposito, assegni, tratte, cambiali, vaglia postali, francobolli, valori bollati in genere, coupon, buoni pasto, buoni benzina, fustelle di farmacie comunali, polizze di assicurazione e tutti gli altri titoli o contratti di obbligazioni di denaro negoziabili e non o di altri beni immobili o mobili o interessi relativi che ad essi si riferiscono e tutti gli altri documenti rappresentanti un valore, il tutto sia di proprietà dell'Assicurato, che di terzi e del quale l'Assicurato stesso ne sia o non responsabile. |
Inondazioni e/o alluvioni | Fuoriuscita di fiumi, canali, laghi, bacini e corsi d'acqua dai loro usuali argini o invasi, con o senza rottura di argini, dighe, barriere e simili. |
Eventi Socio-politici | Per eventi socio-politici s'intendono scioperi, tumulti popolari e sommosse, sabotaggio, atti vandalici e dolosi in genere. |
Terrorismo e sabotaggio | Per terrorismo e sabotaggio si intende un atto (incluso anche l'uso o la minaccia dell'uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione per scopi politici, religiosi o ideologici, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo o di impaurire la popolazione o una sua parte. |
Eventi Atmosferici | Danni arrecati agli enti assicurati, compresi recinti, cancelli, nonché attrezzature, impianti e merci posti sotto fabbricati aperti e/o tettoie da: uragani, bufere, tempeste, grandine e trombe d'aria, vento, nubifragi e simili manifestazioni atmosferiche (inclusi i danni da urto di cose trasportate o crollate per effetto di uno degli eventi per i quali è prestata la presente garanzia). Sono equiparati ai danni da eventi atmosferici anche i danni di bagnamento che si verificassero all'interno dei fabbricati sempreché siano stati arrecati dalla caduta di pioggia, neve o grandine attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti od ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui alla presente estensione. |
Xxxxxxxxx | Xxxxxxxxxxxx brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene; ai fini dell'applicazione delle franchigie e/o limiti di indennizzo eventualmente previste per "Terremoto", si conviene che le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo ad un sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono da considerarsi pertanto un singolo sinistro. |
Allagamenti | Qualsiasi spandimento e/o riversamento di acqua, diverso da inondazioni e/ o alluvioni. |
Autocombustione: | Combustione spontanea senza sviluppo di fiamma. |
Incendio | Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi. |
Esplosione: | Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità. |
Implosione: | Repentino cedimento di contenitori per carenza di pressione interna. |
Scoppio | Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione.Gli effetti del gelo o dei "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio. |
Furto | Il reato così come definito dall'art. 624 del Codice Penale. |
Rapina | Il reato di cui all'art. 628 del Codice Penale e più precisamente: la sottrazione degli enti assicurati mediante violenza o minaccia alla persona, anche quando le persone sulle quali venga fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali assicurati. |
Estorsione | Il reato di cui all'art. 629 del Codice Penale e più esattamente il caso in cui l'Assicurato e/o i suoi dipendenti vengano costretti a consegnare gli enti assicurati mediante minaccia o violenza, diretta sia verso l'Assicurato stesso e/lo suoi dipendenti sia verso altre persone. |
Fenomeno Elettrico | Si intende per fenomeno elettrico l'alterazione che, per effetto di correnti, sovratensioni, scariche, si manifesta (sotto forma di fusioni, scoppio, abbruciamento, ecc.) negli impianti, macchinari, apparecchiature, circuiti, corpi illuminanti e simili, atti alla produzione, trasformazione, distribuzione, trasporto di energia elettrica ed alla sua utilizzazione per forza motrice, riscaldamento, illuminazione, ecc. |
Art. 2 Attività e caratteristiche del rischio
(a titolo esemplificativo ma non limitativo)
A condizione che esista interesse assicurabile o che gravi l'obbligo di assicurare per il Contraente, la presente polizza assicura tutti i beni costituenti l'intero patrimonio mobiliare ed immobiliare, sia di proprietà, che in locazione, conduzione, comodato precario, custodia e deposito, ovvero in uso o detenzione e a qualsiasi altro titolo , utilizzati direttamente o indirettamente tramite terzi, per le attività svolte dal Contraente salvo solo quanto espressamente escluso.
Limitatamente alle Opere D’Arte, così come riportate alla definizione Contenuto, queste vengono assicurate per tutti i rischi derivanti dal trasporto e dalla giacenza, nella forma “Chiodo a chiodo”, come di seguito previsto:
- Opere d’arte di proprietà della Contraente, Opere d’arte di proprietà della Contraente affidate a terzi per manifestazioni diverse (esposizioni, mostre, fiere etc);
- Opere d’arte di proprietà di Xxxxx, che vengono esposte per manifestazioni organizzate dalla Contraente;
- Opere d’arte di proprietà di Xxxxx, affidate alla Contraente per essere esposte in esposizioni, mostre, fiere, manifestazioni in genere non organizzate dalla Contraente;
A comprovare quanto sopra, faranno esclusivamente fede, rimossa ogni riserva e/o eccezione, le evidenze amministrative della Contraente dalle quali si rilevano:
- le opere d’arte, proprie o di terzi, come riportate alla definizione Contenuto, quali ad esempio: cataloghi, elenchi delle collezioni, lista opere, lista mostre, con indicazione dei rispettivi valori, siano essi indicati analiticamente o per l’intero, consegnate alla Contraente o dalla Contraente consegnate a terzi;
- le località di partenza e riconsegna delle opere, laddove le stesse provengano da soggetti terzi;
- le località ed i locali destinati alle collezioni, esposizioni, mostre d’opere d’arte, siano esse/i della contraente o di terzi;
- modalità di trasporto delle opere.
Si conviene tra le parti che :
a) agli effetti della determinazione degli enti assicurati, rientrano immediatamente nella garanzia di cui alla presente polizza gli enti in possesso, godimento, uso e, comunque, in disponibilità dell'Assicurato dopo l'emissione della polizza; la garanzia decorrerà dalla data del titolo relativo o, comunque, da quella della presa in consegna, se anteriore alla precedente.
b) si intenderanno automaticamente esclusi dalla garanzia gli enti alienati con effetto dalla data del titolo relativo, o comunque, da quella della consegna, se posteriore alla precedente.
c) varrà in ogni caso la data della consegna per le ipotesi di restituzione di enti che l'Assicurato detenesse in godimento od uso a qualsiasi titolo. Si precisa che la copertura assicurativa non subirà interruzioni o sospensioni nelle ipotesi in cui l'Assicurato consegni i beni (mobili od immobili) in sua disponibilità ad imprese per l'esecuzione di lavori di qualsiasi genere oppure a terzi in uso a qualsiasi titolo.
d) S'intendono esclusi gli immobili sia civili che industriali o a completamento di reti fognarie, acquedottistiche, elettriche, di distribuzione gas, di fibre ottiche, di proprietà del Contraente ma in uso a qualsiasi titolo ad Aziende ULSS o Aziende Ospedaliere pubbliche, ATER, Provincia e Società di servizi al territorio (ex-municipalizzate ), sempreché assicurate da tali soggetti.
A comprovare quanto sopra faranno esclusivamente fede, rimossa fin d'ora al riguardo ogni riserva od eccezione, le evidenze amministrative del Contraente.
Qualora una determinata cosa o un determinato oggetto non trovasse precisa assegnazione in una delle partite della presente polizza ovvero tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, la cosa o l'oggetto verranno attribuiti alla partita Contenuto".
Sono altresì compresi gli enti di proprietà dei dipendenti trovantisi nell'ambito delle ubicazioni assicurate della Contraente.
Il complesso dei fabbricati è di costruzione e copertura generalmente incombustibile; non si esclude tuttavia l'esistenza di costruzioni, realizzate in tutto o in parte in materiali combustibili. Sono compresi in copertura i capannoni pressostatici e simile, stands anche in materiale plastico, container adibiti a magazzini ed uffici, etc.
Gli enti e/o partite tutti oggetto della presente polizza potranno essere ubicati e l'attività potrà essere svolta ovunque attraverso ubicazioni od organizzazioni proprie e/o di terzi, gestite in proprio e/o da terzi.
In particolare il contenuto si intende garantito anche se ubicato presso immobili di terzi o gestiti da terzi. Quanto previsto alla definizione Contenuti, Fabbricati, Valori, si intende garantito anche se posto all'aperto.
Si intendono altresì assicurati i predetti beni, anche qualora essi si trovino a bordo e/o trasportati all’interno di veicoli, natanti, aerei;
Si intendono altresì assicurati i predetti beni, anche qualora essi si trovino in giacenza presso sedi della contraente o presso sedi terze, a qualsiasi titolo;
Si intendono altresì assicurati i predetti beni ed anche qualora essi stazionino temporaneamente in attesa dell'inizio del viaggio o delle operazioni di carico/scarico.
Le attrezzature/ merci che per naturale destinazione debbono essere poste su automezzi di proprietà o in uso al Contraente si intendono coperte sempre e comunque quando all'interno di tali automezzi.
Sono altresì inclusi i danni ai beni assicurati durante e/o a causa di loro movimentazione all'interno di aree private.
Nel caso di modificazioni e/o trasformazioni dei fabbricati e/o degli impianti e dei macchinari esistenti, così come nel caso di nuove costruzioni e/o di installazione e/o collaudo di nuovi macchinari e/o di nuovi impianti attrezzature, sia che si tratti di ubicazioni esistenti o di costruzione di nuove ubicazioni e relativi fabbricati, impianti, macchinari, attrezzature ecc., l'assicurazione stipulata con la presente polizza è estesa ai danni subiti dalle cose e/o partite tutte assicurate, in conseguenza di eventi non esclusi dalla polizza stessa, anche se originatisi a causa e/o in connessione con le suddette circostanze ed è valida sia per i nuovi enti, in qualunque stadio si trovino i lavori, sia per i materiali occorrenti e trovantisi a pié d'opera nel perimetro dei fabbricato e/o in prossimità del medesimo, di qualunque genere essi siano, sia per i macchinari e attrezzature di cantiere - anche di terzi - se per essi esiste interesse dell'Assicurato o se l'Assicurato -prima del sinistro - ne abbia assunto la responsabilità e/o l'onere di assicurare.
SEZIONE 2) NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE
Art 1) Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio. Buona fede.
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione (artt. 1892, 1893, 1894 C.C.).
Tuttavia l’omissione, l’incompletezza o l’inesattezza delle dichiarazioni da parte del Contraente/Assicurato di circostanze eventualmente aggravanti il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all’atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto al completo indennizzo sempreché tali omissioni, incom- plete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo dei legali rappresentanti del Contraente/Assicurato.
Art. 2) - Assicurazione presso diversi Assicuratori
Si conviene tra le Parti che qualora si rivelasse che per gli stessi enti oggetto del presente contratto esistono o venissero in seguito stipulate altre polizze direttamente dal Contraente o da terzi che ne abbiano avuto interesse, gli eventuali danni denunciati dal Contraente o dall'Assicurato a valere sulla presente polizza saranno liquidati ed indennizzati dalla Società direttamente all'Assicurato medesimo, a prescindere dall'esistenza di altri contratti assicurativi, fermo per la Società ogni altro diritto derivante a norma di legge (art. 1910 C.C.).
Si esonera il Contraente dal dare preventiva comunicazione alla Società di eventuali polizze già esistenti e/o quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto del presente contratto; l'Assicurato ha l'obbligo di farlo in caso di sinistro, se ne è a conoscenza.
Art. 3) Pagamento del premio
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24,00 del giorno indicato in polizza, prescindendo dal pagamento della prima rata di perfezionamento del contratto. Il pagamento del premio di polizza dovrà comunque avvenire entro il 60° giorno successivo alla data di effetto della polizza.
Se l’Assicurato non paga i premi o le rate di premio successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del sessantesimo giorno dopo quello di scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze. I premi devono essere pagati all’agenzia alla quale è assegnata la polizza, oppure all’impresa od al broker di assicurazioni che gestisce la presente assicurazione.
Art. 4) Durata dell’assicurazione
La presente polizza viene stipulata per la durata di anni 2, con inizio dalle ore 24.00 del giorno 30 06 2009 e scadenza al 30 06 2011 senza possibilità di tacito rinnovo.
La scadenza annuale è posta al 30 06 di ogni anno.
Il Contraente si riserva la facoltà di poter inviare la disdetta alla polizza ad ogni scadenza annuale tramite lettera raccomandata da inviarsi un mese prima della scadenza contrattuale annua.
Art. 5) Modifiche all’assicurazione
Le eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 6) Aggravamento del rischio
L’Assicurato deve dare comunicazione scritta all’Impresa di ogni aggravamento di rischio.
Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dall’Impresa possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione (art. 1898 C.C.).
Art. 7) Diminuzione del rischio
A parziale deroga dell’art. 1897 del Codice Civile, nel caso di diminuzione del rischio e/o dei valori la Società è tenuta a ridurre con effetto immediato il premio o le rate di premio successive alla comunicazione
del Contraente o dell’Assicurato e rinuncia al relativo diritto di recesso.
La Società rimborserà la corrispondente quota di premio pagata e non goduta, escluse le imposte, immediatamente, oppure in occasione del primo rinnovo dell’annualità di premio a scelta dell’Assicurato.
Art. 8)Disdetta in caso di sinistro
Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o dal rifiuto dell’indennizzo, l’Impresa ed il Contraente possono recedere dall’assicurazione con preavviso di 120 giorni. In tal caso l’Impresa, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell’imposta, relativa al periodo di rischio non corso.
Art. 9)Coassicurazione e delega
Qualora risulti dalla polizza che l’Assicurazione è divisa per quote fra diverse Società Coassicuratrici, in caso di sinistro le Società stesse concorreranno nel pagamento dell’indennizzo, liquidato a termini delle Condizioni di Assicurazione in proporzione della quota da esse assicurata. In caso di inadempienza di una delle Società partecipanti al rischio, la relativa quota verrà ripartita fra le rimanenti, che avranno facoltà, una volta liquidata l’indennità, di rivalersi nei confronti della Società che non ha adempiuto ai propri obblighi. E’esclusa ogni responsabilità solidale.
La Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate nell’atto suddetto (polizza o appendice) a firmarlo anche in loro nome e per loro conto. Pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria lo rende ad ogni effetto valido anche per le quote delle Coassicuratrici.
Il pagamento dei premi viene effettuato dal Contraente per il tramite del Broker e tale procedura è accettata dalla Società Delegataria per la propria quota e dalla medesima anche per le quote delle coassicuratrici. Il dettaglio dei capitali assicurati, dei premi, accessori e imposte, spettanti a ciascuna Coassicuratrice, risulta dall’apposito prospetto inserito in polizza.
Art. 10) Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico dell’Assicurato.
Art .11) Foro competente
il Foro competente per qualsiasi controversia si intende quello nella cui giurisdizione è ubicata la sede legale dell’Assicurato.
Art. 12) Interpretazione del contratto
Si conviene fra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l’interpretazione più estensiva e più favorevole all’assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.
Art. 13)- Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti e con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.
E' data tuttavia facoltà al Contraente di autorizzare il subentro dell'Assicurato in tutti gli atti necessari alla gestione e liquidazione del sinistro. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per il Contraente, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.
Art. 14)- Assicurazione per conto di chi spetta
La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta.
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.
L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.
L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.
Art. 15) Regolazione del premio
In relazione alle variazioni, attive e passive, previste dall'Art. 8 della Sezione 5 della presente polizza, le somme assicurate con la presente polizza sono soggette ad adeguamento alla fine di ogni periodo assicurativo annuale nella seguente misura:
a) per gli enti di nuova acquisizione o alienati dal Contraente, questi comunicherà, entro 60 giorni dalla scadenza di ciascun periodo assicurativo, la loro valutazione. La Società, sulla base dei dati disponibili, provvederà alla regolazione dei premio per le variazioni intervenute durante il periodo assicurativo trascorso come segue:
• sui saldi dei valori in aumento verrà calcolato il 50% del premio annuo che il Contraente è tenuto a corrispondere;
• sui saldi in riduzione la Società si impegna a rimborsare il 50% del premio per l'annualità in corso.
b) per gli enti acquisiti temporaneamente dal Contraente durante il periodo assicurativo, il Contraente comunicherà il valore di detti enti ed il periodo effettivo di detenzione degli stessi. Sulla base dei dati forniti, la Società provvederà a computare il premio dovuto dall'Assicurato che questi corrisponderà unitamente alla regolazione di cui al punto a) del presente articolo.
Contestualmente la Società provvederà ad adeguare il premio di rinnovo sulla base delle variazioni intervenute nei valori delle singole partite computando le differenze attive o passive sulla base del 100% del premio annuo per singola partita.
Le differenze attive o passive risultanti dalle regolazioni devono essere pagate dall’assicurato al broker, entro 60 giorni dalla notifica dell’importo, a mezzo avviso di scadenza, inviato dal broker al cliente anche a mezzo fax, risultante dal documento contrattuale “appendice di regolazione”, ricevuto dalla società assicuratrice.
Art. 16) Estensione territoriale.
L’Assicurazione si estende ai sinistri che insorgono nel mondo intero.
Art . 17) Xxxxxxxx broker:
Alla Società di Brokeraggio Interstudio I.B. di Benetti F., Midena M. & C: s.a.s - sede legale e amministrativa in San Donà di Piave, Via dall’Armi 3/1- Ve, é affidata la gestione e l'esecuzione della presente assicurazione, in qualità di Broker), ai sensi del D. lgs 07.09.2005 N. 209 e successivi modificazioni e integrazioni.
Il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente all'esecuzione della presente assicurazione avverrà per il tramite del Broker incaricato.
Farà fede, ai fini della copertura assicurativa, la data di una comunicazione ufficiale del Broker alla Società.
La Compagnia, inoltre riconosce che il pagamento dei premi sia fatto tramite il Broker Interstudio I.B. di Benetti F., Midena M. & C: s.a.s presso la sede amministrativa di S. DONA’ di PIAVE VE- Via Dall’Armi 3/1, incaricato dell’esecuzione e gestione del contratto e riconosce che tale pagamento è liberatorio per l’Assicurato/Contraente.
La Compagnia riconosce inoltre che i pagamenti effettuati dal Contraente al Broker si intendono effettuati direttamente alla Società.
Il Broker provvederà poi a trasmettere i premi incassati alle compagnie.
Le Compagnie aggiudicatarie dovranno pertanto rilasciare, ove mancante, lettera di libera collaborazione all Interstudio I.B. di Xxxxxxx F., Xxxxxx M. & C: s.a.s, ai sensi e per gli effetti dell’art. 118 del Codice delle Assicurazioni, e dei commi 1) e 3) dell’articolo 55 - Regolamento ISVAP n. 5 DEL 16.10.2006 e successive modifiche ed integrazioni.
La misura del compenso provvigionale, a carico dell’Agenzia/Xxxxxxx, è dato dalla percentuale corrispondente a quella stabilita nella lettera di collaborazione oppure, ove mancante, a quella stabilita da specifico accordo fra le parti. Tale compenso sarà costituito da una parte dell’aliquota provvigionale dovuta dalle Compagnie di Assicurazione alla propria rete di vendita diretta e le Compagnie stesse dichiarano che tale compenso mai costituirà pertanto un aumento dei premi per l’Ente/Contraente.
Art. 18) Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio
La società si impegna a fornire alle scadenze annuali al Contraente per il tramite del broker incaricato, il dettaglio dei sinistri così suddiviso:
a) sinistri denunciati;
b) sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva; c) sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
d) sinistri respinti (con indicazione delle motivazione a riguardo);
Le parti danno atto che la disposizione di cui sopra è essenziale per la corretta esecuzione delle obbligazioni di polizza, essendo espressamente prevista nel reciproco interesse di una ordinata ed efficace gestione dei sinistri e nell'ottica di un’ adeguata e puntuale verifica dell'andamento della sinistrosità.
Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.
Art. 19) Ispezione delle cose assicurate
La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.
Art. 20) Forma delle comunicazioni dei Contraente alla Società
Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo certo (telefax o simili) indirizzata alla Società.
Art. 21) Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
SEZIONE 3) RISCHI COPERTI
Art. 1 - Forma di copertura
Le garanzie della presente polizza, descritte nella presente Sezione e nella successiva Sezione 4, sono prestate a Valore intero, ovvero con l'applicazione del disposto dell'art. 1907 del Codice Civile fatto salvo laddove diversamente indicato o derogato nella descrizione delle singole garanzie o delle partite alla Sezione 6 (Art. 1 e2).
Art. 2 - Oggetto della copertura
La Società, alle condizioni e nei limiti della presente polizza e/o successive appendici, si obbliga a indennizzare l'Assicurato di tutti i danni materiali, perdite e/o deterioramenti, sia diretti che conseguenziali che indiretti, causati agli enti e/o partite assicurate , da qualsiasi evento, qualunque ne sia la causa, salvo solo quanto escluso dall'Art.3 della presente Sezione.
Art. 3 - Esclusioni
La Società non è obbligata unicamente (anche in deroga all'Art. 1912 c.c.) ad indennizzare i danni causati da:
A) atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione, di provvedimenti di qualsiasi governo od Autorità anche locale, di diritto o di xxxxx.Xx precisa che non sono considerati "atti di guerra od insurrezione" le azioni di organizzazioni terroristiche e/o politiche anche se inquisite per insurrezione armata contro i poteri costituiti o simili imputazioni;
B) esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni provocate da trasmutazione del nucleo dell'atomo,come pure da radiazioni provocate dal l'accelerazione artificiale di particelle atomiche. Non sono comunque esclusi danni derivanti da:
⮚ esistenza e/o impiego di attrezzature, macchinari o impianti radianti o simili quali a solo titolo esemplificativo non limitativo: sterilizzatori, apparecchi a raggi x, apparecchi di indagine/analisi o altri;
⮚ incendio e/o altri eventi non esclusi da questa polizza, causati da esistenza e/o impiego(nell'ambito dell'attività dichiarata e/o dell'attività di terzi) di radioisotopi e/o altre sostanze radioattive;
⮚ contaminazione radioattiva a seguito di rottura dei contenitori dei radioisotopi e/o sostanze radioattive, causata da eventi previsti da questa polizza.
C) dolo dell'Assicurato e degli Amministratori dello stesso; la Colpa Grave dei predetti invece, non pregiudica l'indennizzabilità di eventuali sinistri;
D) graduale deterioramento per effetto di: siccità, umidità atmosferica, corrosione, ruggine; a meno che detti danni non risultino come conseguenza di danno agli apparecchi di condizionamento causato da un evento non altrimenti escluso;
E) inquinamento di aria, acqua, suolo;
F) deperimento, usura, logorio causati da naturale uso o funzionamento;
G) da errori di lavorazione nel caso in cui essi influiscano direttamente o indirettamente sulle qualità, quantità, titolo o colore delle merci in produzione o già prodotte. Non è peraltro esclusa l'autocombustione e/o fermentazione;
Tutto quanto sopra salvo che provocati da un altro evento non altrimenti escluso e/o che ne derivi altro danno non altrimenti escluso ai sensi della presente polizza, e in tale ultimo caso la Società sarà obbligata solo per la parte di danno non altrimenti escluso.
Art.4 - Enti esclusi
La Società non è obbligata unicamente ad indennizzare danni subiti da:
1. Gioielli, pietre e metalli preziosi, quadri, stampe, dipinti, statue, collezioni numismatiche e naturalistiche, e qualsiasi altro oggetto classificabile come "opera d'arte", solo qualora i medesimi siano coperti da altra polizza stipulata dal Contraente
SEZIONE 4) CONDIZIONI PARTICOLARI
(integrano e/o prevalgono sulle Condizioni di cui alla Sezione 3 Rischi Coperti)
Art. 1) - Spese di demolizione, sgombero, bonifica
La Società, in caso di sinistro non escluso a termini della presente polizza, indennizza fino alla concorrenza del 20% dell'importo pagabile a termini di polizza nonché dell'ulteriore limite di indennizzo a Primo Rischio Assoluto stabilito nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Spese di demolizione e sgombero dei residuati dei sinistro" :
a) Le spese necessarie per demolire, sgomberare, trattare, distruggere, trasportare e scaricare al più vicino scarico disponibile e autorizzato i residuati del sinistro, inclusi i costi di smaltimento degli stessi;
b) Le spese necessarie per rimuovere, trasportare, conservare e ricollocare macchinario, attrezzature e arredamento (inclusi i costi per demolire fabbricati o loro parti illese o per smontare macchinari e/o attrezzature illese) qualora tali operazioni fossero indispensabili per eseguire le riparazioni di enti danneggiati in conseguenza di un sinistro indennizzabile a termini di polizza.
c) Le spese sostenute per la rimozione e smaltimento di terreni, acque od altri materiali e cose non assicurate con la presente polizza, effettuati a seguito di sinistro indennizzabile ai termini della presente polizza per ordine dell'Autorità o motivi di igiene e sicurezza, fatto salvo quanto previsto dall'Art. 1914
C.C. circa il risarcimento delle spese di salvataggio.
d) Si intendono compresi in garanzia le spese di bonifica, pulizia e sgombero di siti stradali ed aree pertinenziali, aree fluviali e lacustri ove l’ente abbia competenza d’intervento per legge e per disposizioni amministrative di Enti territoriali od agenzie da questi preposte, per danni arrecati da terzi ignoti
Art. 2) - Perdita pigioni
Se i fabbricati assicurati sono colpiti da sinistro non escluso a termini della presente polizza, la Società rifonderà all'Assicurato, fino a concorrenza del massimale stabilito nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Perdita
pigioni” anche quella parte di pigione che egli non potesse percepire per i locali regolarmente affittati e rimasti danneggiati e ciò per il tempo necessario per il loro ripristino, ma non oltre il limite di 12 mesi dalla data del sinistro. Per i locali regolarmente affittati, si intendono anche quelli occupati dal Contraente-Proprietario che vengono compresi in garanzia per l'importo della pigione presunta ad essi relativa.
La garanzia sarà prestata con i limiti, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Perdita pigioni”.
Art. 3) Rimborso onorari periti: rimborso all'Assicurato dell'importo da questi versato, in conseguenza di sinistri, per gli onorari e le spese del perito di parte e per la quota parte relativa al terzo perito in caso di perizia collegiale, sino alla concorrenza dell'importo di cui alla clausola "Limiti di indennizzo”, in eccesso a quanto indennizzabile in base alla determinazione del valore a nuovo.
L’indennizzo di cui alla presente garanzia è prestato a primo rischio assoluto ossia senza l’applicazione di quanto previsto all’art.1907 del cod. civ. e sino alla concorrenza dell’importo indicato alla clausola “limiti di indennizzo”.
Art. 4) Rimborso onorari consulenti
La Società rimborserà inoltre all’Assicurato gli onorari o spese sostenuti per reintegrare la perdita subita, di architetti, ingegneri, ispettori, consulenti o società di consulenza in genere, per progettazioni, per stime, piante, descrizioni, misurazioni, raccolta prove e informazioni, sopralluoghi, assistenza ricevuta dall’assicurato nella gestione e definizione della pratica di danno indipendentemente o a supporto del perito di parte, offerte ed ispezioni ed ogni altro elemento che l’Assicurato ritenga produrre.
La garanzia è prestata a primo rischio assoluto ossia senza l’applicazione di quanto previsto all’art.1907 del cod. civ. e sino alla concorrenza dell’importo di cui alla clausola “Limiti di Indennizzo”, in eccesso a quanto indennizzabile in base alla determinazione del valore a nuovo e con il minimo del 8% del danno accertato.
Art. 5) - Ricorso terzi
La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nel limite del massimale convenuto riportato nell'apposita scheda della Sezione 6, di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitali, interessi e pese) quale civilmente responsabile ai sensi di legge per i danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi, compresi i locatari, da sinistro non escluso a termini della presente polizza.
L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito per questa garanzia "Ricorso terzi" e sino alla concorrenza del 30% del massimale stesso.
L'assicurazione non comprende i danni:
• a cose che il Contraente e/o l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell’assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, nonchè i veicoli di terzi in genere che trovino nell’ambito delle aree di pertinenza degli insediamenti assicurati, e le cose sugli stessi mezzi trasportate;
L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di Lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà e, se richiesta, il dovere di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.
L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.
La presente garanzia sarà valida ovunque si svolgano attività inerenti all'Assicurato e/o ovunque esista un interesse dell'Assicurato stesso.
Art. 6) Rischio locativo
La società, in caso di responsabilità dell’assicurato a termini degli art. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, risponde, a termini della presente polizza, dei danni diretti e materiali cagionati da incendio od altro evento garantito dalla presente Assicurazione, anche se causati con colpa grave dell’assicurato medesimo, ai locali tenuti in locazione dal contraente/ assicurato.
Art 7) Ricorso Locatari: vedi art 5).
Art. 8) Rottura di vetri, cristalli, acquari, fragili etc
Premesso che la Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti di rottura di vetri, cristalli, acquari, fragili in genere, all'interno o all'esterno dei fabbricati, qualunque ne sia la causa, salvo quanto escluso all'art. 3 Sezione 3, la garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce Rottura vetri e Cristalli.
Art. 9) Fenomeno elettrico
Premesso che la Società si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti arrecati agli enti assicurati da fenomeno elettrico manifestatosi nelle macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, per effetto di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati, la Società non risponde dei danni :
a) causati da usura o da carenza di manutenzione;
b) verificatisi in occasione di montaggi o smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova;
c) dovuti a difetti noti all'Assicurato all'atto della stipula della polizza nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore.
La presente garanzia è prestata a Xxxxx Xxxxxxx Assoluto fino alla concorrenza della somma e con franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce Fenomeno elettrico".
Art. 10) Maggiori costi
In caso di danno alle cose assicurate con la presente polizza a seguito di eventi non altrimenti esclusi, ove l'Assicurato dovesse proseguire le attività svolte nei fabbricati danneggiati, la Società sì obbliga a indennizzare le spese aggiuntive e/o straordinarie sostenute, quali, a titolo esemplificativo e non limitativo:
• affitto di locali;
• installazione temporanee di telefono, telex, ecc.;
• spese di ricerca, ricostruzione, bonifica e ripristino dati ed archivi conseguenti a virus, hacking, attacchi cibernetici etc;
• danni da interruzione di esercizio;
• installazione di condutture temporanee;
• noleggio attrezzature e veicoli;
• trasporto dipendenti;
• trasporto di acqua e liquami;
• ecc.
L'assicurazione è prestata a Primo Rischio Assoluto fino alla concorrenza dell'importo indicato nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce Maggiori costi.
Art. 11) Xxxxx, rapina estorsione di valori
Premesso che la Società si obbliga a indennizzare l’Assicurato, dei danni materiali e diretti dovuti a perdita di valori a seguito di furto, perpetrato anche con destrezza, rapina, anche iniziata all'esterno dei locali, scippo, estorsione, da chiunque o comunque commessi, sono dei pari indennizzabili i danni dovuti a distruzioni, danneggiamento dei valori comunque e da chiunque provocati, in qualsiasi stabilimento dell'Assicurato i valori siano o si ritengano essere. Sono inoltre indennizzabili le perdite di valori od oggetti preziosi (monili, anelli, ecc.) dei dipendenti. La presente garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto fino alla concorrenza dell'importo indicato nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce Furto, rapina, estorsione di valori.
Art. 12) Xxxxx, rapina estorsione dei beni definiti alla voce Fabbricati e contenuti
Premesso che la Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti ai beni di proprietà del medesimo, ovvero di terzi, dei dipendenti, etc.: trovantisi all’interno e/o all’esterno dei locali tutti, in proprietà e/o locazione, uso e/o gestione, a qualunque uso adibiti e comunque ubicati , laddove l’assicurato abbia un interesse assicurabile, inclusi i beni trovantisi in aree aperte, dovuti a:
a) perdita o danneggiamento dell’arredamento, degli impianti, delle attrezzature, delle merci, etc., situati nei fabbricati dell'Assicurato così come individuati nelle definizioni di polizza di cui alla Sezione 1), causati da furto, rapina, estorsione ed altri reati contro il patrimonio, anche se solo tentati. Sono compresi i danni determinati da atti vandalici e dolosi;
b)distruzione o danneggiamento ai fabbricati ed ai relativi fissi ed infissi causati da furto o rapina consumati od anche solo tentati, nonché i danni prodotti da atti vandalici e dolosi commessi in connessione al compimento di un furto o di una rapina;
c) furto con destrezza di attrezzatura, apparecchiature e merci, etc
La garanzia è prestata a Xxxxx Xxxxxxx Assoluto fino alla concorrenza dell'importo indicato nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce Furto, rapina, estorsione dei beni definiti alla voce Fabbricati e contenuti ".
Limitatamente all'assicurazione contro i rischi di furto, la stessa è prestata alla condizione, essenziale per la piena efficacia del contratto, che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 m. dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protetta da inferriate fissate al muro.
Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari, di superficie non superiore a 900 cm. quadrati e con lato minore non superiore a 18 cm. oppure, se non rettangolari, di forma inscrivibile nei predetti rettangoli o di superficie non superiore a 100 cm. quadrati.
Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cm. quadrati. Inoltre sono operanti sistemi antifurto ed antintrusione elettronici se previsti.
Pertanto - in quanto non sia diversamente convenuto - i danni di furto avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di protezione e chiusura sopra indicati, ovvero siano insufficienti o non conformi oppure commessi attraverso le luci di serramenti o inferriate senza effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura verranno indennizzati con l'applicazione di uno scoperto del 10% con un minimo di € 100,00 ed un massimo di € 250,00.
Si intendono altresì inclusi i beni posti all’aperto. Per questa sezione i danni verranno liquidati previa deduzione di una franchigia fissa di € 1.000,00.
Art. 13) Portavalori
Premesso che la Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti dovuti a distruzione, danneggiamento, estorsione, sottrazione, furto perpetrato anche con destrezza, scippo, rapina di valori ovunque durante il loro trasporto, anche a seguito di scasso o rottura dei finestrini o delle porte dei veicoli utilizzati per il trasporto, siano essi in sosta temporanea e/o parcheggio. Sono altresì assicurati anche all'interno dei fabbricati dell'Assicurato, a condizione che gli stessi siano affidati alla custodia di uno o più dipendenti dell'Assicurato stesso che agiscono in qualità di portavalori e nell'espletamento delle loro funzioni, anche se il danno avvenga per colpa o dolo imputabile a questi ultimi, la garanzia è operante anche quando i beni sopraelencati sono affidati a Istituti specializzati nel trasporto dei valori, i cui dipendenti sono equiparati ai dipendenti dell'Assicurato.
In tal caso la presente polizza copre la parte di danno che eccede l'importo recuperato o ricevuto dall'Assicurato in base a:
a) contratto dell'Assicurato con il suddetto trasportatore;
b) assicurazione stipulata dal suddetto trasportatore a beneficio degli utenti del proprio servizio;
c) qualsiasi altra assicurazione che sia in vigore in qualunque forma a favore degli utenti di detto trasportatore. Sono comunque esclusi dalla garanzia i beni sopraelencati affidati all'Amministrazione delle Poste.
Ai soli effetti del presente art. 11 sono parificati ai dipendenti i Carabinieri, gli Agenti delle Forze dell'Ordine, i Vigili Urbani e le Guardie Giurate di Istituti privati di Xxxxxxxxx, i collaboratori in genere .
La presente garanzia è prestata a Xxxxx Xxxxxxx Assoluto fino alla concorrenza dell'importo indicato nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Portavalori".
Art. 14) Differenziale storico-artistico
Nella somma assicurata alle partite Fabbricati"e “Contenuti”, la Società presta la propria garanzia anche per i maggiori danni che gli enti assicurati con particolari qualità storico-artistiche possano subire a seguito di sinistro indennizzabile e che eccedano le normali spese di ricostruzione e/o ripristino di carattere funzionale previste dall'art.6 della Sezione 5 della presente polizza.
A titolo esemplificativo e non limitativo, tali danni possono riguardare affreschi, bassorilievi, ornamenti murari, monumenti, mosaici, soluzioni architettoniche e tutto quanto riportato alla Definizione Opere d’Arte, e possono consistere nelle spese di ripristino e/o restauro (costi dei materiali, spese competenze degli artigiani e/o artisti) oppure nelle spese per opere di abbellimento diverse da quelle preesistenti purché non ne derivi aggravio per la Società, nonché nella perdita economica subita dall'Assicurato per la distruzione totale o parziale del manufatto storico e/o artistico.
E’ compreso in garanzia il valore di deprezzamento.
La garanzia sarà prestata a Xxxxx Xxxxxxx Assoluto, e cioè senza applicare la regola proporzionale di cui all'Art.1907 del Codice Civile, con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Differenziale storico artistico".
In caso di difforme valutazione circa l'opportunità e l'entità delle spese di ripristino e/o restauro, nonché in merito alla perdita economica dell'Assicurato per la distruzione totale o parziale, le Parti convengono fin d'ora di rimettersi al parere della Sovrintendenza ai beni storici e culturali competente per territorio ove si colloca l'ente danneggiato, cui verrà dato formale incarico di perito comune.
Art. 15) Rinuncia al diritto di surroga: La Società rinuncia al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge, nonché verso le Società controllate, consociate e collegate, Enti, Istituti in genere, Consorzi, Associazioni, etc., purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione di rivalsa verso il responsabile.
La Società rinuncia altresì al diritto di rivalsa ex art. 1916 del Codice Civile nei confronti delle associazioni, patronati, enti in genere che possano collaborare a titolo oneroso o gratuito con l’assicurato, salvo il caso di dolo.
La Società rinuncia altresì al diritto di surrogazione ex art. 1916 del Codice Civile nei confronti dei proprietari e sublocatari degli stabili tenuti in locazione nonché nei confronti dei conduttori e sub conduttori degli immobili di proprietà o goduti in locazione salvo il caso di dolo.
SEZIONE 5) GESTIONE DEI SINISTRI
Art. 1) Obblighi in caso di sinistro
In caso di sinistro il Contraente deve:
a) fare quanto gli è possibile per diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società ai termini dell'art. 1914 del Codice Civile;
b) entro un tempo ragionevole da quando l'ufficio competente ne ha avuto conoscenza darne avviso scritto alla Società.
L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 C.C.
Il Contraente deve altresì:
▪ per i sinistri di origine presumibilmente dolosa, produrre dichiarazione scritta alla Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, fornendo gli elementi di cui dispone;
▪ conservare le parti danneggiate o difettose per l'esame da parte di incaricati della Società;
▪ attenersi alle istruzioni della Società prima di iniziare le riparazioni;
▪ fornire, su richiesta della Società, una relazione scritta dalla quale risultino sia l'ammontare del danno che i particolari e i dettagli relativi all'ente danneggiato o al suo valore;
▪ fornire a proprie spese, prove, chiarimenti e quelle altre delucidazioni che possano essergli ragionevolmente richieste dalla Società.
E’ facoltà dell'Assicurato di provvedere alle riparazioni subito dopo aver notificato alla Società il sinistro e le cause dello stesso, purché tenga a disposizione di questa le parti danneggiate sostituite.
Avvenuto il sinistro, l’assicurazione resta sospesa, per la cosa danneggiata, limitatamente ai danni di natura elettrica o meccanica, fino alla riparazione definitiva che ne garantisca il funzionamento.
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Art. 2) Esagerazione dolosa del danno
Il Contraente o ]'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.
Art. 3 - Procedura per la valutazione del danno
L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:
a) direttamente dalla Società, o da un perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata;
b) oppure, a richiesta da una delle parti, fra due periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico. I due periti dovranno nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
Se una delle parti non dovesse provvedere alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordassero sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.
Ciascuna della parti sostiene le spese del proprio perito, mentre quelle del terzo sono ripartite a metà.
Art. 4 - Mandato dei periti
I periti devono:
a) indagare su circostanze, natura causa, e modalità del sinistro;
b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonchè verificare se il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'Art. 1 della presente Sezione.
c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'Art. 6 della presente Sezione.
d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero.
Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'Art.3 - lettera b) della presente Sezione, i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.
I risultati delle operazioni di cui alle lettere c) e d) sono obbligatori per la parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza nonchè violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.
La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.
I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità di legge.
Art.5 - Operazioni peritali
Si conviene che, in caso di sinistro che colpisca uno o più reparti o ubicazioni, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività, anche se ridotta, svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti o delle ubicazioni danneggiati.
Art. 6 - Determinazione del danno (Valore a nuovo)
Si conviene tra le parti che, in caso di danno, totale o parziale causato da eventi previsti dalla presente polizza, l'indennizzo verrà calcolato in base al costo di "ricostruzione e rimpiazzo a nuovo” delle cose distrutte o danneggiate, siano esse in funzione oppure ancora imballate e/o in attesa di installazione, come segue:
a) in caso di distruzione:
⮚ per i fabbricati il costo di ricostruzione a nuovo (escluso il valore dell'area);
⮚ per i beni mobili il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove egualì, oppure con caratteristiche immediatamente superiori , aumentato delle spese di trasporto, montaggio e fiscali e di quant’altro inerente;
⮚ per le opere d'arte ed i valori l'indennizzo verrà effettuato in base al valore più elevato fra il valore di mercato, stima benevisa ove presente, valore segnalato, ove presente, da atto formale della Sovrintendenza ai Beni Culturali al momento del sinistro, con i limiti di indennizzo specificati all'Art. 2 della Sezione 6.
⮚ per le merci il valore di acquisto al momento del sinistro
b) in caso di danno parziale:
⮚ il costo integrale di riparazione, ripristino e restauro degli enti danneggiati.
Si precisa altresì che nella liquidazione del danno verranno osservati i seguenti criteri :
a) relativamente a macchinari, impianti, attrezzature ed arredi, ecc., resta convenuto che quando il mercato non offrisse la possibilità di rimpiazzare una macchina, un apparecchio, un impianto od un attrezzo con un altro identico si stimerà il valore di rimpiazzo in base alla cosa più affine per equivalenza di prestazioni nelle stesse condizioni di impiego e destinazione, con opportuni correttivi se la cosa affine dia rendimento economico e prestazioni maggiori.
b) la Società indennizza altresì le spese necessarie per il controllo ed il collaudo e relative prove di idoneità di enti assicurati anche se non direttamente danneggiati, a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza.
c) qualora l'Assicurato non intendesse fare eseguire le operazioni di "ricostruzione e rimpiazzo" o le riparazioni ed i restauri, la Società provvederà all'indennizzo dei danni sofferti, in quanto liquidabili, ai sensi del presente articolo nei limiti del disposto del primo comma dell'art.1908 C.C..
d) per i danni derivanti dalla perdita di pigioni l'ammontare del danno si stabilisce determinando il tempo strettamente necessario per il ripristino dei locali danneggiati fermo quanto previsto all'Art. 3 Sezione 3 della presente polizza.
e) per i danni agli archivi si stima il costo del materiale su cui vengono riportate informazioni nonché il costo di ricerca, ricostruzione, bonifica, ripristino dei dati e delle informazioni
f) per le opere d'arte parzialmente danneggiate l'indennizzo comprenderà oltre alle spese di ripristino anche l'eventuale deprezzamento nel limite del 25% del valore stimato dell'opera e comunque non oltre il massimo esborso per singola opera specificato all'Art. 2 della Sezione 6;
g) se per la ricostruzione o il ripristino dei fabbricati l'Assicurato dovrà rispettare le "Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche ed altre norme in materia di urbanistica” vigenti al momento del sinistro, l’assicuratore riconoscerà integralmente le spese sostenute e rese necessarie per l’adeguamento della costruzione alle norme vigenti
L'indennizzo sarà pari all'importo del danno come stimato ai punti a) usque g) che precedono oltre alle spese di salvataggio, alle spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro, ed alle spese tutte indennizzabili a termini di polizza, mentre verrà portato in deduzione l'eventuale valore di recupero dei residui. Si conviene che, qualora il valore assicurato di una o più partite colpite da sinistro, prese ciascuna separatamente, risultasse inferiore ai valori stimati secondo quanto stabilito al presente articolo é consentito addizionare nel computo dei valori assicurati di tali partite deficitarie le eventuali eccedenze rilevate sulle rimanenti partite colpite o non da sinistro.
Art. 7 -Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale
Se dalle stime fatte con le norme dell'articolo precedente risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto tra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro. Se, in caso di sinistro, venisse accertata per una o più partita prese ciascuna separatamente, un'assicurazione parziale, non si applicherà il disposto del precedente comma, purché la differenza tra il valore stimato secondo quanto previsto all'Art. 6 della presente Sezione e la somma assicurata con la presente polizza non superi il 20% di quest'ultima; per le partite ove tale percentuale risultasse superata il disposto del precedente comma resta integralmente operante per l'eccedenza del predetto 20% fermo in ogni caso che, per ciascuna partita, l'indennizzo non potrà superare la somma assicurata. Non si farà luogo in alcun caso all'applicazione della regola proporzionale di cui al primo comma del presente articolo per sinistri nei quali l'indennizzo non superi la somma di € 50.000,00.
Art. 8 - Xxxxxx Xxxxxx
Premesso che si conviene tra le parti che:
a) agli effetti della determinazione degli enti assicurati, rientrano immediatamente nella garanzia di cui alla presente polizza gli enti in possesso, godimento, uso e, comunque, in disponibilità del Contraente dopo l'emissione della polizza; la garanzia decorrerà dalla data del titolo relativo o, comunque, da quella della presa in consegna, se anteriore alla precedente.
b) si intenderanno automaticamente esclusi dalla garanzia gli enti alienati con effetto dalla data del titolo relativo, o comunque, da quella della consegna, se posteriore alla precedente.
c) varrà in ogni caso la data della consegna per le ipotesi di restituzione di enti che il Contraente detenesse in godimento od uso a qualsiasi titolo. Si precisa che la copertura assicurativa non subirà interruzioni o sospensioni nelle ipotesi in cui il Contraente consegni i beni (mobili od immobili) in sua disponibilità ad imprese per l'esecuzione di lavori di qualsiasi genere oppure a terzi in uso a qualsiasi titolo.
d) A comprovare quanto sopra faranno esclusivamente fede, rimossa fin d'ora al riguardo ogni riserva od eccezione, le evidenze amministrative dell'Assicurato.
La Società accetta come esatti i valori assicurati risultanti dalla documentazione interna del Contraente e/o dell'Assicurato. La Società, fermo restando che non si tratta di "stima accettata" (ex art. 1908 C.C.) e che vale quindi in caso di sinistro il principio indennitario, non applicherà la regola proporzionale di cui all'art. 1907 C.C. semprechè l'Assicurato non abbia rinunciato, mediante espressione di volontà, scritta o verbale, nel corso del contratto, alle variazioni di capitale e di premio previste dall'Art. 15 Sezione 2 della presente polizza.
Ove però risultasse che al momento del sinistro il valore delle cose assicurate, considerando le partite di polizza separatamente, eccedeva la somma assicurata di oltre il 30%, si applicherà il disposto dell'art. 1907 C.C. limitatamente all'importo in eccesso a detta percentuale.
Se tale percentuale del 30% non risulterà superata non si farà luogo all'applicazione del disposto dell'Art. 1907 C. C.. Resta inteso che il massimo indennizzo sarà pari alla somma assicurata maggiorata fino alla concorrenza del 30% (leeway), oltre alle spese sostenute ai sensi dell'art. 1914 C.C. ed alle altre spese indennizzabili ai sensi di polizza.
Xxx risultasse che la somma assicurata per una partita eccedeva il valore della partita stessa, tale eccedenza sarà computata a favore delle partite la cui somma assicurata fosse invece inferiore al valore effettivo. L'eventuale onere relativo all'accertamento è in capo alla Società.
Art.9- Limite massimo dell'indennizzo
Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.
Art.10 - Pagamento dell'indennizzo
Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 20 giorni, purché non sia stata fatta opposizione. In caso di opposizione promossa dalla Società, l'Assicurato avrà comunque il diritto, nei termini di cui sopra, alla liquidazione parziale dell'importo pari alla minore somma proposta dall'opponente, salvi e impregiudicati i reciproci diritti e obblighi tutti derivanti dall'opposizione stessa.
Se è stata aperta un'inchiesta da parte delle Autorità sulla causa del sinistro per sospetto di reato, il pagamento sarà fatto se dalla documentazione attestante il risultato delle indagini preliminari non si evidenzi il caso di dolo da parte dell'Assicurato o del Contraente.
Sarà comunque obbligo della Società procedere anche in questo ultimo caso, alla anticipazione dell'importo convenuto se l'Assicurato presenterà specifica fidejussione bancaria o assicurativa per l'intero importo anticipato.
Art. 11 - Indennizzo separato per ciascuna partita
Si conviene fra le Parti che, in caso di sinistro, dietro richiesta del Contraente, sarà applicato tutto quanto previsto dall'Art.6 della presente Sezione a ciascuna partita di polizza singolarmente considerata, come se, per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una polizza distinta.
A tale scopo i Periti incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascuna partita un atto di liquidazione amichevole od un processo verbale di perizia.
I pagamenti effettuati a norma di quanto previsto saranno considerati come acconto, soggetti quindi a conguaglio su quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennità per il sinistro.
SEZIONE 6) SOMME ASSICURATE, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO
Art .1 - Partite, somme assicurate e calcolo del premio
Partita | Enti Assicurati | Somme Assicurate in Euro | Tasso Lordo %0 | Premio Xxxxx Xxxxx |
1 | Fabbricati e Fabbricati storici vincolati | € .30.000.000,00 | 0,00 | € |
2 | Contenuto | € 1.500.000,00 | € € | |
3 | Ricorso terzi e locatari | € 1.500.000,00 | 0,00 | € |
4 | Spese di demolizione e sgombero a P. R.A. | € 200.000,00 | 0,00 | € |
Composizione del premio
Premio annuo imponibile | € | 0,00.= |
Imposte | € | 0,00.= |
TOTALE | € | 0,00.= |
Art. 2 - Sottolimiti di indennizzo, franchigie e scoperti
Si conviene che per le singole garanzie sottoriportate, siano applicati i relativi sottolimiti per sinistro e l'applicazione dei relativi scoperti e franchigie.
Garanzia | Limiti di indennizzo | Scoperto e/o franchigia |
Rottura vetri e cristalli, acquari fragili in genere etc | €. 3.000,00.= per singola lastra, € 50.000,00.= per periodo assicurativo Indennizzo a primo rischio assoluto | Nessuno |
Fenomeno elettrico | €. 100.000,00.= per sinistro Indennizzo a primo rischio assoluto | Nessuno |
Fabbricati ed altri beni insistenti sulle aree adibite a cimitero | € 150.000,00 per sinistro e periodo assicurativo Indennizzo a primo rischio assoluto | Nessuno |
Aree boschive in piedi e legna tagliata , aree destinate a prato, foraggi; il bestiame, gli alberi in genere, anche ad alto fusto, gli arredi floreali e arborei urbani, etc. | € 20.000,00= per sinistro e periodo assicurativo Indennizzo a primo rischio assoluto | Nessuno |
Impianti di illuminazione pubblica ed impianti semaforici | € 100 000,00= per sinistro e periodo assicurativo Indennizzo a primo rischio assoluto | Nessuno |
Demolizione e sgombero | La somma assicurata alla partita 4 (Art. 1 Sez. 6) per sinistro | nessuno |
Perdita Pigioni | Xxxxxxx 15% del valore a nuovo delle singole unità immobiliari assicurate | nessuno |
Onorari consulenti ed onorari periti | €. 200.000,00.= per sinistro | nessuno |
Ricorso terzi | La somma assicurata alla partita 3) per sinistro | nessuno |
Eventi socio-politici | 80% delle somme assicurate | €.250,00 = per sinistro |
Terrorismo e sabotaggio | 80% delle somme assicurate | €.2.500,00.= per sinistro |
Eventi atmosferici | 80% delle somme assicurate | €.250,00.= per sinistro |
Inondazioni, alluvioni, allagamenti | 80% delle somme assicurate | €. 2.500,00.= per sinistro |
Sovraccarico neve, gelo, ghiaccio, grandine Somma assicurata a | 70% somme assicurate per sinistro = | € 500,00 |
Terremoto | 80% delle somme assicurate | €.2.500,00.= per sinistro |
Furto, Rapina, Estorsione di Valori Somma assicurata a | € 25.000,00 per sinistro con il limite per periodo assicurativo di € 50.000,00 Indennizzo a primo rischio assoluto | Nessuno |
Furto, Rapina, Estorsione dei beni definiti alla voce Fabbricati e contenuti Somma assicurata a Primo rischio Assoluto | € 100.000,00 per sinistro | 10% con il minimo di € 100,00 ed il massimo di € 250,00 solo ed esclusivamente in caso di furto perpetrato attraverso mezzi di chiusura inoperanti, inesistenti, insufficienti. |
Portavalori Somma assicurata a Primo rischio Assoluto | € 25.000,00 per sinistro con il limite per periodo assicurativo di € 50.000,00 | € 250,00 per sinistro |
Ricerca e riparazione danni da acqua condotta | € 50.000,00 = per sinistro Indennizzo a primo rischio assoluto | € 250,00 per sinistro |
Maggiori costi E/O DANNI INDIRETTI | €.500.000,00.= per sinistro | Nessuno |
Differenziale Storico - Artistico | €.500.000,00.= per sinistro | Nessuno |
Opere D’Arte | € 500.000,00 = per sinistro | 10% con il minimo di € 500,00 ed il massimo di € 2.500,00 solo ed esclusivamente in caso di furto perpetrato attraverso mezzi di chiusura inoperanti, inesistenti, insufficienti. |
Nessun altro limite, sottolimite, scoperto o franchigia oltre che quelli riportati nel presente articolo potranno essere applicati ad un sinistro indennizzabile ai termini della presente polizza.
Art. 3 - Riparto di coassicurazione
Il rischio viene ripartito tra le seguenti Società secondo le percentuali qui di seguito indicate
Società Agenzia
Percentuale di ritenzione
Art. 4 - Disposizione finale
Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte. La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.
L'ASSICURATO LA SOCIETA
II LOTTO
CAPITOLATO PER COPERTURA RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO
CONTRAENTE: COMUNE DI MEOLO
XXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXX’ 0 00000 XXXXX (XX)
CF/ P IVA: 93001510275
Eventuali moduli prestampati allegati dalla Società all’emissione del contratto non fanno parte della polizza benché sottoscritti dal Contraente.
Le Parti sono d’accordo nel riportare in modulistica prestampata unicamente i conteggi relativi al calcolo del premio e delle quote di coassicurazione nonché le “informative al contraente” previste dalla legge.
SOMMARIO
SEZIONE 1) DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'
Art. 1 Definizioni
Art. 2 Attività e caratteristiche del rischio
SEZIONE 2) NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE
Art. 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio. Buona fede Art. 2 Pagamento del premio
Art. 3 Durata dell’assicurazione
Art. 4 Modifiche all’assicurazione
Art .5 Aggravamento del rischio
Art .6 Diminuzione del rischio
Art. 7 Obblighi dell’assicurato in caso di sinistro Art 8 Disdetta in caso di sinistro
Art 9 Coassicurazione e delega
Art. 10 Oneri fiscali
Art. 11 Foro Competente
Art. 12 Interpretazione del contratto
Art. 13 Regolazione del premio
Art. 14 Estensione territoriale
Art 15 Rinvio alle norme di legge
Art 16 Clausola broker
Art 17 Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio
SEZIONE 3) RISCHI COPERTI E NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI E DIPENDENTI
Art 1 Disciplina della responsabilità
Art 2 Responsabilità civile verso terzi (RCT) Art 3 Novero dei terzi
Art | 4 | Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO) |
Art | 5 | Estensione della garanzia alle malattie professionali |
Art | 6 | Rivalsa INPS ed istituti similari |
Art | 7 | Responsabilità civile personale |
Art | 8 | Esclusioni |
Art | 9 | Rischi atomici, danni da inquinamento, danni da esplosivi- esclusioni |
SEZIONE 4) CONDIZIONI PARTICOLARI – ESTENSIONI DI GARANZIA
Art 1 Elencazione delle garanzie prestate aventi carattere esemplificativo e non limitativo
SEZIONE 5) GESTIONE DEI SINISTRI
Art. 1 Obblighi dell’assicurato in caso di sinistro Art. 2 Rinuncia alla rivalsa
Art. 3 Recesso in caso di sinistro
Art. 4 Gestione delle vertenze di danno e spese legali Art. 5 Spese di giustizia penale
Art 6 Spese di gestione della pratica di danno Art 7 Rinuncia al diritto di surroga
SEZIONE 6) SOMME ASSICURATE, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO
Art. 1 Franchigie, scoperti, limiti di risarcimento Art. 2 pagamento delle franchigie
Art. 3 Massimali di garanzia
Art. 4 Ammontare preventivo elemento variabile Art 5 Calcolo del premio
SEZIONE 1) DEFINIZIONI E DESCRIZIONI DELLE ATTIVITA’
Art .1) Definizioni
Nel testo che segue si intendono:
per CONTRAENTE : COMUNE DI MEOLO
per ASSICURATO :
il soggetto il cui interesse è tutelato dall’assicurazione e pertanto l’Amministrazione Comunale, il legale rappresentante, gli amministratori ed i dipendenti nonché tutti i soggetti che partecipano alle attività svolte dall’Assicurato e gli Enti per i quali l’Assicurato gestisce per delega i servizi;
per SOCIETA’: ciascuna Impresa Assicuratrice;
per ASSICURAZIONE: il contratto di assicurazione;
per POLIZZA : il documento che prova l'assicurazione;
per PREMIO : la somma dovuta alle Imprese Assicuratrici;
per RISCHIO : la probabilità che si verifichi il sinistro;
per SINISTRO :
il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;
per INDENNIZZO: la somma dovuta dalle Imprese Assicuratrici in caso di sinistro;
per COSE: sia gli oggetti materiali sia gli animali.
Per PERDITE PECUNIARIE:
i danni diversi da morte, lesioni personali e danneggianti a cose ed animali.
Per DANNO CORPORALE :
il pregiudizio economico conseguente a morte o lesione, ivi compresi danni alla salute, biologi, esistenziali, morali
Per DANNO MATERIALE :
il pregiudizio economico conseguente a ogni distruzione, deterioramento, alterazione, danneggiamento totale o parziale di una cosa
Per MASSIMALE PER SINISTRO : la massima esposizione della Società per ogni sinistro, quale sia il
numero delle persone decedute, o che abbiano subito lesioni, o che abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà
Per MASSIMALE PER ANNO :
la massima esposizione della Società per uno o più sinistri durante la medesima annualità assicurativa o periodo assicurativo
Art. 2) Attività’ e caratteristiche del rischio
L’assicurazione é prestata per la responsabilità civile derivante all’Assicurato nella sua qualità di Amministrazione Comunale in relazione allo svolgimento di attività e di compiti, ovunque svolti, previsti dalle norme o attribuiti dalla Pubblica Amministrazione e comunque di fatto svolti, inclusi attività e servizi che in futuro possano essere esplicati.
L’assicurazione comprende tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali, comunque ed ovunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata.
La seguente descrizione viene riportata a titolo esemplificativo e quindi non limitativo, dato che la presente polizza esplica la propria validità per tutti i casi in cui possa essere reclamata una responsabilità, anche quale committente, organizzatore od altro, dell’Ente assicurato, salvo le esclusioni espressamente menzionate.
L’attività dell’assicurato riguarda:
• anagrafe, igiene, polizia urbana ed annonaria;
• macello, mercati, cimiteri, fiere ed esposizioni;
• scuole, biblioteche, musei, teatri;
• manifestazioni culturali, di promozione turistica, sportive, ricreative, politiche e religiose;
• servizi ed opere assistenziali, case di riposo, farmacie;
• impianti sportivi, parcheggi, giardini, parchi, parchi giochi;
• captazione e distribuzione di acqua potabile;
• servizio di depurazione acque, raccolta e smaltimento rifiuti, rete fognaria;
• strade, lavori e manutenzione di opere pubbliche;
• proprietà ed uso di macchine operatrici speciali (sgombraneve, compattatori, lavastrade, macchine operatrici su cingoli ecc...);
• servizio di trasporto pubblico e/o scolastico;
• servizi sociali ed assistenziali e servizi di animazione socioculturale.
La garanzia comprende altresì l’erogazione di tutti i servizi effettuati sia direttamente che tramite:
• Persone a rapporto convenzionale, incarichi occasionali vari, guardie ecologiche, ecc.
• Convenzioni con associazioni volontaristiche
• Volontari del servizio civile
• Borsisti e tirocinanti ammessi a frequentare le strutture a titolo volontaristico e di perfezionamento professionale
• Appartenenti ad associazioni di volontariato, comprese prestazioni medico sanitarie Si precisa che tale elenco ha carattere esemplificativo e non esaustivo.
L’assicurato può svolgere tutte le attività riconducibili ai servizi sopra elencati anche partecipando ad Enti, Società o Consorzi, ed avvalendosi di terzi (persone fisiche e giuridiche).
Con l’approvazione degli organi competenti, l’assicurato può assumere la gestione di tutti i servizi consentiti dalla legge alle amministrazioni comunali, direttamente o a mezzo di Enti. L’assicurato può anche effettuare l’esercizio di tutte le attività sopra menzionate, da e per conto di altri enti, in concessione, in appalto, o in qualsiasi altra forma.
SEZIONE 2) NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
Art 1) Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio. Buona fede.
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione (artt. 1892, 1893, 1894 C.C.).
Tuttavia l'omissione, l’incompletezza o l’inesattezza delle dichiarazioni da parte del Contraente/Assicurato di circostanze eventualmente aggravanti il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto al completo indennizzo sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo dei legali rappresentanti del Contraente/Assicurato.
Art 2) Pagamento del premio
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24,00 del giorno indicato in polizza, prescindendo dal pagamento della prima rata di perfezionamento del contratto. Il pagamento del premio di polizza dovrà comunque avvenire entro il 60° giorno successivo alla data di effetto della polizza.
Se l’Assicurato non paga i premi o le rate di premio successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del sessantesimo giorno dopo quello di scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze. I premi devono essere pagati all’agenzia alla quale è assegnata la polizza, oppure all’impresa od al broker di assicurazioni che gestisce la presente assicurazione.
Art 3) Durata dell’assicurazione
La presente polizza viene stipulata per la durata di anni 3, con inizio dalle ore 24.00 del giorno 30 06 2009 e scadenza al 30 06 2014 senza possibilità di tacito rinnovo.
La scadenza annuale è posta al 30 06 di ogni anno.
Il Contraente si riserva la facoltà di poter inviare la disdetta alla polizza ad ogni scadenza annuale tramite lettera raccomandata da inviarsi un mese prima della scadenza contrattuale annua.
Art 4) Modifiche all’assicurazione
Le eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art 5) Aggravamento del rischio
L’Assicurato deve dare comunicazione scritta all’Impresa di ogni aggravamento di rischio.
Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dall’Impresa possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione (art. 1898 C.C.).
Art 6) Diminuzione del rischio
A parziale deroga dell'art. 1897 del Codice Civile, nel caso di diminuzione del rischio e/o dei valori la Società è tenuta a ridurre con effetto immediato il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato e rinuncia al relativo diritto di recesso.
La Società rimborserà la corrispondente quota di premio pagata e non goduta, escluse le imposte, immediatamente, oppure in occasione del primo rinnovo dell'annualità di premio a scelta dell'Assicurato.
Art 7) Obblighi dell’Assicurato in caso di sinistro
In caso di sinistro, l’Assicurato deve darne avviso scritto all’agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure all’Impresa od al broker che gestisce la presente assicurazione entro un periodo ragionevole da quando ne ha avuto conoscenza.
L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo (art. 1915 C.C.).
Art 8) Disdetta in caso di sinistro
Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o dal rifiuto dell’indennizzo, l’Impresa ed il Contraente possono recedere dall’assicurazione con preavviso di 120 giorni. In tal caso l’Impresa, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell’imposta, relativa al periodo di rischio non corso.
Art 9) Coassicurazione e delega
Qualora risulti dalla polizza che l'Assicurazione é divisa per quote fra diverse Società Coassicuratrici, in caso di sinistro le Società stesse concorreranno nel pagamento dell'indennizzo, liquidato a termini delle Condizioni di Assicurazione in proporzione della quota da esse assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale. La Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate nell'atto suddetto (polizza o appendice) a firmarlo anche in loro nome e per loro conto. Pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria lo rende ad ogni effetto valido anche per le quote delle Coassicuratrici. Il pagamento dei premi viene effettuato dal Contraente per il tramite del Broker e tale procedura é accettata dalla Società Delegataria e dalle Coassicuratrici. Il dettaglio dei capitali assicurati, dei premi, accessori e imposte, spettanti a ciascuna Coassicuratrice, risulta dall’apposito prospetto inserito in polizza.
Art 10) Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico dell’Assicurato.
Art 11) Foro competente: il Foro competente per qualsiasi controversia si intende quello nella cui giurisdizione é ubicata la sede legale dell'Assicurato.
Art 12) Interpretazione del contratto
Si conviene fra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l’interpretazione più estensiva e più favorevole all’assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.
Art 13) Regolazione del premio
Il premio annuo lordo risulta dai conteggi riportati in polizza. Nei casi in cui esso sia determinato in base ad elementi variabili di rischio, esso viene anticipato in via provvisoria sui preventivi annui denunciati dalla Contraente.
Entro 90 giorni dalla fine di ogni anno di assicurazione o del minor periodo di durata del contratto, il Contraente è tenuto a comunicare alla Società gli elementi variabili di rischio, affinché la Società stessa possa procedere alla regolazione del premio definitivo.
Le differenze attive o passive risultanti dalle regolazioni devono essere corrisposte entro 60 giorni dalla data di comunicazione del premio alla contraente, a mezzo posta oppure fax.
Art 14) Estensione territoriale
L’Assicurazione si estende ai sinistri che insorgono nel mondo intero.
Art 15) Rinvio alle norme di legge.
Per tutto quanto non espressamente regolato dalle condizioni contrattuali valgono le norme di legge.
Art 16)Clausola broker:
Alla Società di Brokeraggio Interstudio I.B. di Benetti F., Midena M. & C: s.a.s - sede legale e amministrativa in San Donà di Piave, Via dall’Armi 3/1- Ve, é affidata la gestione e l'esecuzione della presente assicurazione, in qualità di Broker), ai sensi del D. lgs 07.09.2005 N. 209 e successivi modificazioni e integrazioni.
Il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente all'esecuzione della presente assicurazione avverrà per il tramite del Broker incaricato.
Farà fede, ai fini della copertura assicurativa, la data di una comunicazione ufficiale del Broker alla Società. La Compagnia, inoltre riconosce che il pagamento dei premi sia fatto tramite il Broker Interstudio I.B. di Benetti F., Midena M. & C: s.a.s presso la sede amministrativa di S. DONA’ di PIAVE VE- Via Dall’Armi 3/1, incaricato dell’esecuzione e gestione del contratto e riconosce che tale pagamento è liberatorio per l’Assicurato/Contraente.
La Compagnia riconosce inoltre che i pagamenti effettuati dal Contraente al Broker si intendono effettuati direttamente alla Società.
Il Broker provvederà poi a trasmettere i premi incassati alle compagnie.
Le Compagnie aggiudicatarie dovranno pertanto rilasciare, ove mancante, lettera di libera collaborazione all Interstudio I.B. di Xxxxxxx F., Xxxxxx M. & C: s.a.s, ai sensi e per gli effetti dell’art. 118 del Codice
delle Assicurazioni, e dei commi 1) e 3) dell’articolo 55 - Regolamento ISVAP n. 5 DEL 16.10.2006 e successive modifiche ed integrazioni.
La misura del compenso provvigionale, a carico dell’Agenzia/Xxxxxxx, è dato dalla percentuale corrispondente a quella stabilita nella lettera di collaborazione oppure, ove mancante, a quella stabilita da specifico accordo fra le parti.
Tale compenso sarà costituito da una parte dell’aliquota provvigionale dovuta dalle Compagnie di Assicurazione alla propria rete di vendita diretta e le Compagnie stesse dichiarano che tale compenso mai costituirà pertanto un aumento dei premi per l’Ente/Contraente.
17) Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio
La società si impegna a fornire ogni sei mesi al Contraente per il tramite del broker incaricato, il dettaglio dei sinistri così suddiviso:
a) sinistri denunciati;
b) sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva; c) sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
d) sinistri respinti (con indicazione delle motivazione a riguardo);
Le parti danno atto che la disposizione di cui sopra è essenziale per la corretta esecuzione delle obbligazioni di polizza, essendo espressamente prevista nel reciproco interesse di una ordinata ed efficace gestione dei sinistri e nell'ottica di un’ adeguata e puntuale verifica dell'andamento della sinistrosità.
Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.
SEZIONE 3) RISCHI COPERTI E NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITA' CIVILE
VERSO TERZI E DIPENDENTI
Art 1) Disciplina della responsabilità
La presente assicurazione vale per le richieste avanzate nei confronti dell'Assicurato indipendentemente dalla fonte giuridica invocata: norme di legge nazionali, estere, internazionali, comunitarie, usi e costumi, ed ogni altra norma giuridica ritenuta applicabile.
Art 2) Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)
La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali, danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta.
L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato da fatto doloso di persone delle quali deva rispondere.
Art 3) Novero dei terzi
Si prende atto fra le parti che:
a) quando l'Assicurato è una persona fisica non sono considerati terzi esclusivamente il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato stesso;
b) quando l'Assicurato non è una persona fisica non sono considerati terzi esclusivamente i prestatori di lavoro da lui dipendenti, i prestatori d’opera presi in affitto tramite Ditte regolarmente autorizzate, e i prestatori di lavoro para-subordinati, assicurati ai sensi del D.P.R. 30.06.1965, n. 1124 e successive modifiche, integrazioni, interpretazioni , nonché ai sensi del Dlgs 23.02.2000 n. 38, quando opera la garanzia R.C.O. di cui al seguente articolo.
I predetti prestatori di lavoro sopra definiti, sono considerati terzi qualora subiscano il danno mentre non sono in servizio ed in caso di danni a cose di loro proprietà.
Sono altresì considerati terzi i prestatori di lavoro, limitatamente ai danni corporali causati da crollo strutturale totale o parziale del fabbricato, anche durante la vigenza del servizio.
Sono altresì considerati terzi:
1. le persone investite di una carica in seno all’Ente assicurato in relazione a danni subiti, alla persona ed alle cose, durante l’espletamento del mandato;
2. i dipendenti non obbligatoriamente assicurati presso l’INAIL;
3. i Volontari del servizio civile (L. 64/2001) in servizio presso il Contraente nonché le persone non aventi rapporto di dipendenza con l’Assicurato ma della cui opera questi si avvalga.
A titolo di maggior precisazione, si prende atto fra le parti che sono considerati terzi tutti coloro che non rientrano nel novero dei prestatori di lavoro come definiti al punto b) che precede, (compresi gli amministratori), anche nel caso di partecipazione alle attività dell'Assicurato stesso, (manuali e no), a qualsiasi titolo intraprese, nonché per la presenza, a qualsiasi titolo e/o scopo, nell'ambito delle suddette attività.
La qualifica di terzo si estende anche a coloro (studenti, stagisti, borsisti, allievi,ecc. ) che prestano servizio presso l'Assicurato o, a seguito di Convenzione, presso aziende e/o Enti e/o associazioni locali ecc, terzi rispetto al contraente, per addestramento, corsi di istruzione professionale, studi, prove ed altro, salvo quanto previsto al successivo articolo.
Gli assicurati sono considerati terzi fra di loro.
Art 4) Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)
La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:
• ai sensi di legge per gli infortuni sofferti, durante il periodo di validità della presente assicurazione, da prestatori di lavoro da lui dipendenti, incluse le figure di collaborazione previste dalla legge BIAGI e s.m.i., compresi i prestatori di lavoro para- subordinati, iscritti e non iscritti all’INAIL ai sensi del DPR 30 giugno 1965 n. 1124, nonché ai sensi del Dlgs 23.02.2000 n. 38 e S.M.I.. si intendono ricompresi in garanzia gli infortuni in itinere.
• ai sensi del codice civile e ai sensi di altre leggi civilistiche, a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del DPR 30 giugno 1965 n. 1124, nonché ai sensi del Dlgs 23.02.2000 n. 38 e s.m.i., o eccedenti le prestazioni dalle stesse normative previste, causati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto per morte, lesioni personali e danni a cose..
• Ai sensi di legge per danni corporali sofferti dai dipendenti non soggetti all’assicurazione obbligatoria presso l’INAIL durante od in occasione dell’attività lavorativa.
L'assicurazione si estende anche a coloro (studenti, borsisti, allievi, tirocinanti, lavoratori socialmente utili, ecc.) che prestano servizio presso l'Assicurato per addestramento, corsi di istruzione professionale, studi, prove ed altro e che per essere assimilati agli apprendisti vengono assicurati contro gli infortuni sul lavoro a norma di legge.
Vengono inoltre parificati a dipendenti tutte le figure, inclusi amministratori, assicurati contro gli infortuni sul lavoro a norma di legge.
I dipendenti, soggetti all'assicurazione obbligatoria INAIL, inviati all'estero saranno considerati terzi qualora l'INAIL non riconosca la propria copertura assicurativa.
L’invalidità permanente viene calcolata sulla base delle tabelle di cui agli allegati al D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modificazione e/o integrazioni e D.lgs 23.02.2000 n. 38 e s.m.i.,.
Il risarcimento derivante da danno biologico e relativo ad invalidità permanente viene corrisposto senza l’applicazione di alcuna franchigia.
L'assicurazione R.C.O., è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge.
L'assicurazione conserva tuttavia la propria validità anche se l'Assicurato non è in regola con gli obblighi di cui sopra in quanto ciò derivi da inesatta od erronea interpretazione delle norme di legge vigenti in materia. La Società si impegna a tacitare civilmente la controparte indipendentemente dalla perseguibilità d’ufficio del reato commesso dall’Assicurato o da persona della quale questi debba rispondere ai sensi dell'art. 2049
C.C. ed indipendentemente dall'accertamento giudiziale.
A questo riguardo si conviene che ogni decisione in merito sarà di volta in volta concordata tra la Contraente e la Società, tenendo conto degli interessi della Contraente, dell'Assicurato e delle persone delle quali la Contraente e l'Assicurato debbano rispondere ai sensi del citato art. 2049 C.C.
Art 5). Estensione della garanzia alle malattie professionali
La garanzia di Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.) è estesa, con le stesse modalità, al rischio delle malattie professionali indicate dalle tabelle allegate al D.P.R. 30.06.1965, n. 1124 o contemplate dal D.P.R. 09.06.1975, n. 482 e successive modifiche, integrazioni, interpretazioni, nonché ai sensi del Dlgs 23.02.2000 n. 38 e s.m.i.,, in vigore al momento del sinistro, nonché a quelle malattie che fossero riconosciute come professionali dalla magistratura.
L'estensione spiega i suoi effetti per le richieste di risarcimento per la prima volta avanzate nei confronti dell'Assicurato durante il periodo di decorrenza della polizza indipendentemente dall'epoca in cui si siano verificati gli eventi che hanno dato luogo alla malattia o lesione.
Il Contraente/Assicurato dichiara di non essere a conoscenza alla data di perfezionamento del presente contratto di circostanze o situazioni che possano determinare, durante la validità del contratto stesso un sinistro risarcibile ai sensi della presente estensione di garanzia o una richiesta di risarcimento occasionata da sinistri o da fatti verificatisi anteriormente alla decorrenza contrattuale.
Il massimale di garanzia indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società:
a) per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale;
b) per più danni verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione. La garanzia non vale:
1) per quei prestatori di lavoro per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
2) per le malattie professionali conseguenti:
• alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali dell'Assicurato;
• alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'Assicurato.
La presente esclusione 2) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze.
La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti ed uffici dell'Assicurato, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso é tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessaria.
Sono inclusi in garanzia le denuncie pervenute alla contraente entro tre anni dalla cessazione del rapporto di lavoro del dipendente.
Art 6) Rivalsa INPS ed Istituti similari
Tanto l'assicurazione R.C.T. quanto l'assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperita dall'INPS, ai sensi dell'art. 14 della Legge 12 giugno 1984, n. 222, e successive modificazioni ed integrazioni o da enti similari.
Art 7) Responsabilità civile personale
La società risponde della:
a) responsabilità civile personale - per danni a persone, a cose e o animali - del Sindaco, degli Assessori e dei Consiglieri Comunali, nonché delle persone a cui vengano legittimamente delegate, in nome e per conto dell’Ente assicurato, funzioni di rappresentanza;
b) responsabilità civile personale - per danni a persone, a cose e/o animali - di tutti i dipendenti, inclusi le nuove figure di collaborazione contemplate dalla legge BIAGI e s.m.i., inclusi altresì i casi di distacco presso altre Società o Enti, inclusi i prestatori di lavoro para-subordinati ed il Segretario Comunale e direttore; tali dipendenti, incluso il Segretario Comunale e direttore, sono considerati terzi tra di loro;
c) responsabilità civile personale delle persone non aventi alcun rapporto di dipendenza con l’Assicurato, compresi i volontari del servizio civile,. volontari protezione civile, volontari piedibus, LSU, personale distaccato di amministrazioni terze presso l’Ente etc., ma della cui opera questi si avvalga.
d) responsabilità civile personale degli incaricati, del personale in forza all’Ente, di cui alla legge 626/94- 494/96 e loro successive modifiche ed integrazioni, per le funzioni loro demandate. La garanzia è estesa alle perdite pecuniarie inerenti la violazione delle predette norme entro il massimale di € 100.000,00 per anno assicurativo.
e) Responsabilità civile personale derivante dalla violazione delle norme sulla “Tutela delle persone D.lgs 196/2003 e s.m.i., e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali. La garanzia è estesa alle perdite pecuniarie inerenti la violazione della predetta norma entro il massimale di € 100.000,00 per anno assicurativo.
f) Responsabilità civile personale derivante dalla violazione delle norme in materia di Tutela della salute e della Sicurezza sul Lavoro di cui alla legge 123/2007 e successivi decreti legislativi attuativi, fra cui il D. Lgs N 81/2008 e sue modifiche ed integrazioni. La garanzia è estesa alle perdite pecuniarie inerenti la violazione delle norme di cui sopra entro il massimale di € 100.000,00 per anno assicurativo.
g) Responsabilità civile personale di stagisti, studenti,, borsisti, allievi,ecc, che prestano servizio presso l'Assicurato o, a seguito di Convenzione/ Progetto, presso aziende e/o Enti e/o associazioni locali ecc, terzi rispetto al contraente, per addestramento, corsi di istruzione professionale, studi, prove ed altro. La presente garanzia si estende, inoltre, alla responsabilità derivante dalla conduzione dei locali ed alle cose ivi contenute, da questi occupati ed avuti in locazione attraverso il contraente.
La presente estensione di garanzia è prestata entro i limiti della normativa e dei massimali convenuti per l'assicurazione di RCT per danni a terzi, e di RCO per danni a prestatori di lavoro.
In ogni caso i massimali per sinistro della RCT e della RCO convenuti in polizza restano il limite entro cui la Società può essere chiamata a rispondere anche in caso di corresponsabilità dei dipendenti con l'Assicurato o fra di loro.
Art 8) Esclusioni
L'assicurazione R.C.T. non comprende :
a) i danni da furto;
b) i rischi soggetti all'assicurazione obbligatoria ai sensi della legge 24.12.1969, n. 990 e successive modifiche, integrazioni e regolamenti di esecuzione;
c) i danni derivanti dall'impiego di aeromobili;
Art 9) Rischi atomici, danni da inquinamento, danni da esplosivi
L'assicurazione non comprende i danni:
a) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc...);
b) conseguenti ad inquinamento dell'aria dell'acqua o del suolo od interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazione od impoverimento di falde acquifere di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento.
Sono tuttavia compresi i danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di inquinamento dell'ambiente unicamente se causato da fatto improvviso ed accidentale e derivante dall'attività descritta in polizza, anche se i predetti danni derivino da cose trasportate su automezzi del Comune.
Per "danni da inquinamento dell'ambiente" si intendono quei danni che si determinano in conseguenza della contaminazione dell'acqua, dell'aria e del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, da parte di sostanze di qualunque natura, emesse, scaricate, disperse, deposte o comunque fuoriuscite;
c) derivanti dalla detenzione od all'impiego di esplosivi.
SEZIONE 4) CONDIZIONI PARTICOLARI - ESTENSIONI DI GARANZIA
Elencazione delle garanzie prestate aventi carattere esemplificativo e non limitativo:
1 RC per danni derivanti da colpa grave del Contraente/ Assicurato;
2. RC per danni derivanti da dolo e/o colpa grave delle persone di cui deve rispondere l’Assicurato;
3. RC derivante al Contraente da fatto di amministratori, consiglieri, revisori, dipendenti e/o collaboratori in genere, compreso il Segretario Comunale, per danni arrecati, in relazione allo svolgimento e/o in occasione delle loro mansioni, a terzi e a prestatori di lavoro;
4. RC derivante al Contraente da fatto di persone non in rapporto di dipendenza (es: volontari del servizio civile nazionale, volontari protezione civile, accompagnatori piedibus, LSU, etc.), della cui opera si avvalga nell’esercizio delle attività loro assegnate. I volontari del servizio civile nazionale ed i Lavoratori Socialmente Utili (LSU) i soggetti previsti dalla Legge Biagi e s.m.i., sono equiparati al personale dipendente a tutti gli effetti di polizza;
5. RC derivante al Contraente dalle competenze in materia di servizi, anche se affidati a terzi, di animazione socioculturale e sportiva, di servizi sociali, assistenziali in genere (minori, disabili, anziani ecc), e di progetto giovani. La garanzia si estende alla r.c, anche personale, di tutti i soggetti cui il servizio viene affidato. La garanzia vale altresì per la r.c personale dei soggetti partecipanti alle attività sopra citate. Tutti i soggetti,sono da intendersi terzi fra di loro;
6. RC derivante alla Contraente per danni cagionati a terzi, ai propri operatori od alle cose degli stessi, da parte di persone assistite dai servizi sociali gestiti dal Contraente;
7. RC derivante all’Ente, quale capofila e/o partecipante a servizi associati, in materia socio assistenziale quale, ad esempio, case di riposo, assistenza a domicilio etc, contemplate nell’atto istitutivo del servizio associato e dalle attività comunque di fatto svolte nell’ambito del servizio associato medesimo. La garanzia si estende alla r.c, anche personale, di tutti i soggetti preposti al servizio. La garanzia vale altresì per la r.c personale dei soggetti assistiti nell’ambito delle attività sopra citate. Tutti i soggetti,sono da intendersi terzi fra di loro.
8. RC derivante al Contraente dall’esercizio di biblioteche, musei, gallerie d’arte, teatri, auditorium, impianti sportivi e ricreativi, ostelli,canili, ecc;
9. RC inerente la proprietà e gestione, anche se affidata a terzi, di farmacie comunali, compreso il rischio dello smercio/ somministrazione di prodotti. La garanzia si estende anche alla R.C professionale in capo ai farmacisti preposti dall’Amministrazione alla gestione delle farmacie. La garanzia si estende anche alla RC personale dei collaboratori/ dipendenti;
10. RC derivante al contraente per i servizi che lo stesso debba erogare presso il domicilio degli assistiti o comunque fuori sede, con suo personale dipendente e o collaboratori anche convenzionati, ivi compresi i danni in itinere al personale e/o ai collaboratori stessi;
11. RC derivante al Contraente dalle competenze in materia di attività riabilitativa e di attività di inserimento sociale e lavorativo. La garanzia si estende alla r.c, anche personale, di tutti i soggetti cui il servizio viene affidato. La garanzia vale altresì per la r.c personale dei soggetti partecipanti alle attività sopra citate. Tutti i soggetti,sono da intendersi terzi fra di loro;
12. RC derivante all’Ente quale affidatario di minori; RC derivante alle famiglie affidatarie, alle case protette o a qualsivoglia altra istituzione, avente in carico i minori, per i danni che i medesimi possano arrecare a terzi. I componenti della famiglia affidataria e il minore in affido si intendono, in deroga all’art 3) della Sezione 3) della presente polizza, terzi fra di loro;qualora occasionalmente uno dei minori affidati ricada sotto la responsabilità della propria famiglia di origine, si intende ricompresa la RC della famiglia di origine per i danni provocati a terzi dal minore stesso. La garanzia decade qualora il minore rientri definitivamente nel proprio nucleo famigliare di origine;
13. RC derivante al Contraente per esercizio di asili nido, scuole in genere, case di riposo. La garanzia si intende estesa a tutti i servizi di accoglienza, sorveglianza, custodia, trasporto, accompagnamento collegati ed inerenti alle predette attività. La garanzia si estende inoltre alla r.c. personale degli addetti al servizio, dei collaboratori e dei frequentanti le strutture. I partecipanti sono considerati terzi tra loro e nei confronti dell’Istituto di dipendenza. E’ incluso il rischio in itinere;
RC derivante all’associazione contraente dal conferimento di rifiuti speciali, infetti,tossici o
nocivi. La garanzia è operante in conseguenza di un evento verificatosi durante il trasporto e/o lo smaltimento di detti rifiuti, che abbiano provocato a terzi lesioni corporali e/o inquinamento dell’ambiente a condizione che il conferimento dei rifiuti sia stato effettuato da aziende regolarmente autorizzate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
R.C. derivante all’Associazione contraente dalla proprietà e gestione di palestra di terapia fisica e riabilitativa con personale proprio e non.
RC derivante all’associazione contraente dalla raccolta, distribuzione utilizzazione del sangue, suoi preparati o derivati. La garanzia comprende anche i danni da HIV derivanti direttamente o indirettamente da produzione per uso proprio interno, trattamento, sottoposizione a test, detenzione di ogni tipo di materiale o sostanza di origine umana (come ad esempio tessuti, cellule organi, sangue, urina, secrezioni varie. Etc.) nonché ogni prodotto biosintetico o di ogni prodotto derivato da tali materiali e sostanze.
RC derivante all’associazione contraente. dalla gestione di laboratori di analisi, compreso il rischio conseguente alla elaborazione di esiti e referti e comunque la R.C. per xxxxx conseguenti ad errori durante la redazione , consegna, smarrimento, conservazione degli atti e/o documenti inerenti all’attività.
RC derivante all’associazione contraente dall’esistenza ed uso da parte del personale di qualsiasi apparecchiatura ad uso medicale ed elettromedicale, diagnostico, terapeutico, anche, anche se di proprietà di terzi.
RC derivante all’associazione contraente dal servizio di acconciatura, anche se affidata a terzi, per degenti ospitati all’interno delle strutture.
RC derivante all’associazione contraente per malattie contratte dal personale, dagli amministratori, dai medici ed ausiliari etc. per cause di servizio;
14. RC derivante al Contraente da proprietà e/o conduzione e/o uso, a qualsiasi titolo o destinazione, di fabbricati, comprese tensostrutture, terreni, anche agricoli, impianti sportivi, ecc e relativi impianti ed attrezzature (compresi pannelli solari e fotovoltaici, ascensori, montacarichi e simili mezzi meccanici, e quant’altro di pertinenza o a servizio di fabbricati), utilizzati direttamente dal contraente per la sua attività oppure da terzi.
15. RC derivante al Contraente da proprietà e/o conduzione e/o uso di strade, compreso lo spargimento non tempestivo di sostanze per ovviare al pericolo della formazione di ghiaccio, la caduta di massi sulla sede stradale e le operazioni di disgaggio
16. RC derivante al Contraente da proprietà e/o conduzione e/o uso e/o sorveglianza, e/o custodia, e/o manutenzione di piazze, terreni, giardini, parchi giochi, parchi con piante anche di alto fusto, aree in genere, apparecchiature radiotelefoniche, ponti radio, ripetitori, antenne, stazioni meteorologiche, idrotermiche, idropluviometriche e nivologiche, impianti eolici, fotovoltaici, solari, ed in genere di qualsivoglia impianto per la produzione di energia. Sono compresi i danni ai fabbricati, tralicci e terreni ove sono installate le apparecchiature;
17. RC derivante al Contraente o a terzi affidatari, inclusi i privati cittadini, dei servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria, ristrutturazione, trasformazione e riadattamento del patrimonio comunale inclusa la costruzione a nuovo e gli ampliamenti che si rendessero necessari, di: fabbricati, impianti sportivi ed impianti in genere, macchinari ed attrezzature in genere, strade, ponti, canali, corsi d’acqua, elettrodotti, piazze, parcheggi, terreni, giardini, parchi giochi, parchi con piante anche di alto fusto, aiuole, filari di alberi, aree di pertinenza in genere afferenti a strutture pubbliche o di uso pubblico, macchinari ed attrezzature in genere, a qualunque uso destinati, locazione e concessione in uso a qualsiasi titolo di fabbricati, macchinari, attrezzature in genere.
18. RC derivante al Contraente per danni arrecati a terzi in dipendenza delle opere da esso costruite, dopo che tali opere sono state compiute, esclusi i danni alle opere stesse ex art 1699 c.c;
19. RC derivante al Contraente dalla committenza ad imprese o persone di lavori, di servizi o altro;
20. R.C. derivante dalle operazioni di disinfestazione e/o lotta antiparassitaria, anche se eseguite con autocarri attrezzati e con l’utilizzo di prodotti tossici;
21. RC derivante al Contraente da proprietà e/o esercizio di acquedotto; la garanzia comprende i danni alla persona da erogazione d’acqua alterata;
22. RC derivante al Contraente da proprietà e o esercizio di rete fognaria;
23. RC derivante al Contraente da proprietà e o conduzione di centrali, impianti, cabine di elettricità;
24. R.C. derivante al Contraente per il servizio di depurazione acque, raccolta e smaltimento rifiuti.
25. R.C derivante dalla proprietà/uso di contenitori per la raccolta dei rifiuti. La garanzia comprende i danni che i contenitori quali: campane, cassonetti, contenitori per rifiuti in genere possono arrecare a terzi, anche per cause derivanti dall’incendio delle cose ivi depositate;
26. RC per danni derivanti da proprietà e o conduzione di discariche, di depuratori e di forni inceneritori;
27. RC derivante da operazioni di pulizia e disinfestazione;
28. RC derivante al Contraente da proprietà e/o esercizio di impianto e rete distribuzione e delle cabine di decompressione del gas; la garanzia comprende la R.C. per l’esercizio dell’Azienda per la distribuzione del gas nell’ambito del Comune, frazioni e/o zone limitrofe, incluse le operazioni e/o lavori di ampliamento della rete, di manutenzione e di pulizia;
29. RC per danni a cose di terzi conseguenti ad incendio, esplosione, scoppio, di cose dell’Assicurato o dallo stesso detenute;
30. RC per danni a cose di terzi che l’assicurato abbia in consegna o custodia a qualunque titolo;
31. RC per danni a cose di terzi trovantisi nell’ambito di esecuzione di lavori;
32. RC per danni alle cose sulle quali si eseguono lavori;
33. RC per danni a veicoli di terzi ed alle cose ivi trovantisi, durante il servizio di rimozione degli stessi in divieto di sosta, effettuati dalla contraente/ assicurato; la garanzia viene estesa anche qualora il servizio venga effettuato da terzi; sono compresi i danni cagionati ai veicoli trasportati, rimorchiati, sollevati, a seguito di caduta, sganciamento, collisione, uscita di strada. La garanzia si intende valida anche per i danni subiti dai predetti veicoli, custoditi dal contraente oppure dai terzi fiduciari in apposite aree;
34. RC per i danni (escluso il furto) ai veicoli di dipendenti e o di terzi stazionanti in parcheggi ed aree comunali, compresi i veicoli del Segretario Comunale, direttore, dei Consiglieri e degli Amministratori Comunali;
35. RC per danni a veicoli sotto carico o scarico nonché alle cose di terzi sugli stessi giacenti oppure trasportate, sollevate, movimentate, anche con mezzi meccanici o mentre sono caricate/scaricate. Restano esclusi i danni da furto;
36. RC derivante da operazioni di prelievo e consegna di merci, incluso carico e scarico;
37. RC per danni a cavi, condutture ed impianti sotterranei, danni da cedimento, franamento, assestamento del terreno, danni da vibrazioni;
38. R.C. per danni da inquinamento accidentale;
39. RC derivante all'Assicurato nella qualità di committente ai sensi dell'art. 2049 C.C..con riferimento alla guida di veicoli da parte di persone incaricate dall'Assicurato, si precisa che la garanzia di cui al presente punto è estesa ai danni subiti dai trasportati.
40. L’assicurazione non è operante qualora i veicoli siano di proprietà dell’Assicurato stesso;
41. RC per uso di biciclette, ciclo furgoncini, veicoli a mano da parte dell’Assicurato, di suoi dipendenti o di persone di cui, pur non essendo in rapporto di dipendenza, egli si avvalga per le proprie attività;
42. RC derivante dall’uso e dalla circolazione di veicoli per i quali non è obbligatoria l’assicurazione inerente al rischio della responsabilità civile da circolazione. Per i veicoli soggetti all’assicurazione obbligatoria la presente copertura avrà valenza per le fattispecie non previste dalla
L. 990/69 e successive modificazione od integrazioni.
43. RC derivante da mancanza o insufficienza di segnaletica stradale, mal funzionamento di impianti semaforici, di segnalazione e d’allarme, mancata ed insufficiente manutenzione stradale;
44. RC che possa ricadere sull’Assicurato per lesioni a persone nei casi di aggressione a scopo di rapina verificatisi negli uffici, nonché per atti violenti connessi a manifestazioni di natura sindacale e sociale;
45. RC estesa ai danni da furto imputabili a responsabilità dell’assicurato nella sua qualità di proprietario e/o custode di ponteggi ed impalcature adottate nei cantieri per lo svolgimento di attività di manutenzione e/o costruzione/demolizione di edifici anche se affidate a ditte appaltatrici.
46. RC connessa a detenzione di cani, a servizio di vigilanza effettuato da guardiani anche armati e con cani, compreso l’eccesso colposo di legittima difesa;
47. RC per danni a terzi causato da cani randagi e animali in genere presenti sul territorio comunale;
48. RC derivante dalla partecipazione e/o organizzazione e/o promozione di mostre, fiere, mercati, convegni e simili (compreso il rischio relativo all’allestimento ed allo smontaggio degli stands), attività promozionali di qualunque tipo, pubblicitarie, sportive, ricreative, storiche, culturali, compresa anche la r.c. nella qualità di concedente strutture nelle quali terzi siano organizzatori; l'assicurazione comprende inoltre, in caso di concorsi, seminari, convegni di studi, tavole rotonde e mostre ovunque organizzati, la responsabilità civile per i danni derivanti dalla conduzione dei locali
presi in uso a qualsiasi titolo compresi quelli cagionati ai locali stessi anche dai partecipanti alle attività sopraccitate;
49. RC derivante alla Contraente per danni provocati a terzi da stagisti, ricercatori, praticanti, borsisti, consulenti , ed altre persone non dipendenti mentre operano per conto dell’Assicurato ed anche mentre gli stessi, a seguito di Convenzione/ Progetto, esplicano la loro attività presso le aziende e/o Enti e/o associazioni locali ecc, per addestramento, corsi di istruzione professionale, studi, prove ed altro;
50. RC derivante dall’organizzazione di attività ricreative e sportive, comprese gite organizzate/autorizzate/patrocinate dalla contraente;
51. RC derivante dall’organizzazione in ambito interno di corsi d’istruzione tecnico pratica, incluso addestramento squadre anti-incendio composte da personale della Contrante;
52. RC derivante all’Assicurato dall'esistenza di cartelli, striscioni ed insegne, officine meccaniche, falegnamerie, impianti di autolavaggio, centraline termiche, cabine elettriche e di trasformazione con le relative condutture, centrali di compressione, depositi di carburante e colonnine di distribuzione, depositi di gas in genere, impianti di saldatura autogena e ossiacetilenica e relativi depositi, nonché altre simili attività ed attrezzature usate per uso esclusivo e necessario della Contraente, anche per i danni causati da cose sollevate e/o trasportate dal vento;
53. RC derivante dalla proprietà e/o gestione, anche se affidata a terzi, di mense, di bar e di spacci, compreso il rischio della somministrazione di prodotti e dello smercio in genere, nonché lavorazione e smercio di prodotti agricoli; RC derivante dalla somministrazione di prodotti alimentari, bevande e simili anche tramite distributori automatici in uso a qualunque titolo; è compresa la RC derivante dalla lavorazione, commercializzazione di prodotti agricoli, sia essa effettuata da dipendenti/ collaboratori o da terzi;
54. RC inerente a gestione di servizi sanitari interni;
55. RC derivante dalla proprietà delle apparecchiature concesse in comodato a terzi; la garanzia è inoltre operante per danni provocati da apparecchiature che l’assicurato ha in comodato d’uso o servizio;
56. RC per danni da impiego di macchinari od impianti che siano condotti od azionati anche da persone non abilitate a norma delle disposizioni in vigore, con la sola esclusione degli autoveicoli e motoveicoli salvo che per la circolazione all'interno delle strutture della Contraente
57. RC per danni cagionati a terzi durante le operazioni di sgombero della neve e/o spargimenti di cloruri e/o sabbia effettuati da mezzi abilitati;
58. RC per danni da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purchè indennizzabili a termine di polizza, anche se l’interruzione colpisca soggetti diversi da quelli che hanno subito il danno materiale.
59. R.C. derivante all’assicurato per fatti connessi alla normativa in materia di privacy, prevenzione, sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo 81/2008 Testo Unico sulla sicurezza e successive modifiche/variazioni, malattie professionali, materia di igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore).
SEZIONE 5) GESTIONE DEI SINISTRI
Art 1) Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro
In caso di sinistro, il Contraente/Assicurato deve darne avviso scritto alla Società o all'Agenzia o alla Società di brokeraggio che gestisce il contratto, entro un periodo ragionevole da quando ne ha avuto conoscenza.
Agli effetti dell’assicurazione RCT, il Contraente/ Assicurato ha l’obbligo di denuncia, entro i termini di cui sopra, solo qualora gli fosse pervenuta richiesta scritta di risarcimento da parte del danneggiato/i o tramite proprio legale e/o da parte di un terzo avente titolo a rappresentarlo/i.
Rimane concessa la facoltà, al contraente/assicurato, di denunciare tutte quelle circostanze che presumibilmente potranno dare luogo a richiesta di risarcimento ancorché non vi sia stata ancora prodotta richiesta scritta da parte del danneggiato/i.
Qualora il Contraente abbia una polizza infortuni che garantisce diverse categorie di assicurati, le Parti concordano che le denuncie di responsabilità civile conseguenti ad infortuni accaduti alle suddette categorie possono essere inoltrate in tempi successivi, a seguito di reclamo o di non soddisfazione dell’assicurato
circa la liquidazione ottenuta dalla polizza infortuni. La liquidazione ottenuta dalla persona danneggiata dalla polizza infortuni a titolo di invalidità permanente o morte viene considerata come acconto sull’indennizzo da liquidare ai sensi della presente polizza RCT/O.
Agli effetti dell’assicurazione RCO, il contraente/ assicurato ha l’obbligo di denunciare, entro i termini di al primo comma, soltanto i sinistri per i quali:
▪ ha luogo l’inchiesta giudiziaria amministrativa a norma di legge per infortunio o per l’insorgenza di malattia professionale;
▪ ha ricevuto avviso di procedimento penale aperto;
▪ ha ricevuto richieste di risarcimento da parte dell’INAIL e/o dell’INPS e/o da altri istituti in genere, ai sensi della normativa vigente;
Del pari il contraente/ assicurato deve dare comunicazione alla Società di qualunque domanda o azione proposta dall’infortunato o suoi aventi diritto, nonché dall’istituto assicuratore Infortuni o della Previdenza sociale o da altri istituti in genere, per conseguire o ripetere risarcimenti, trasmettendo tempestivamente atti, documenti, notizie, e quant’altro riguardante la vertenza.
Agli effetti sia dell’assicurazione RCT che dell’assicurazione RCO, resta comunque fermo l’obbligo per il contraente/assicurato della comunicazione scritta, ogni qualvolta si verifichi un episodio mortale, del quale sia venuto a conoscenza, che possa dare origine ad una richiesta di risarcimento.
Art 2) Rinuncia alla rivalsa
La Società rinuncia al diritto di rivalsa e surrogazione nei confronti dei dipendenti del Contraente/Assicurato, delle persone delle quali la Contraente si avvale nello svolgimento della propria attività a qualsiasi titolo, nonchè nei confronti dei dipendenti, del Segretario Comunale e delle persone che ricoprono una carica, salvo il caso in cui il danno sia dovuto a dolo dei soggetti sopra indicati.
Art 3) Recesso in caso di sinistro
Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, le Parti hanno facoltà di recedere dalla polizza con preavviso di 120 giorni; in tal caso la Società, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell’imposta, relativa al periodo di rischio non corso.
Art 4) Gestione delle vertenze di danno e spese legali
La Società si obbliga ad assumere la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando di intesa con lo stesso, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso, e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del/i danneggiato/i.
Qualora la tacitazione del/i danneggiato/i intervenga durante l'istruttoria, l'assistenza legale verrà ugualmente fornita, anche qualora il Pubblico Ministero abbia già, in quel momento, deciso e/o richiesto il rinvio a giudizio dell'Assicurato.
Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.
La Società riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici designati dall’assicurato, purchè ratificati dalla Compagnia. La Compagnia non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.
Art 5) Spese di giustizia penale
A parziale deroga del precedente articolo, la società presta la sua assistenza in sede di giudizio penale anche con nomina di legale indicato dall’assicurato alla Società che risieda nel luogo ove ha sede l’ufficio giudiziario competente e ne sostiene le spese nei limiti di legge, anche dopo l’eventuale tacitazione delle/e parte/i lesa/e, e cio’ fino all’esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della liquidazione del danno.
Art 6) Spese di gestione della pratica di danno
Le Parti concordano che l’assicurato sarà sempre assistito nell’allestimento della pratica di danno da una persona/consulente nominato dallo stesso.
Le spese/onorari per tale assistenza saranno rimborsati dalla Società in forma forfetaria pari € 90,00 per sinistro sino al valore del danno accertato di € 3.000,00 oppure nella misura del 3% del danno accertato per sinistri superiori a € 3.000,00, con il limite di esborso da parte della Società di € 1.000,00.
Tali importi sono al netto delle ritenute o imposte di legge che saranno rimborsate contro presentazione di relativa fattura.
Tali somme vengono corrisposte dalla Società in eccesso all’importo del sinistro liquidabile a termini di polizza.
Art 7) Rinuncia al diritto di surroga: La Società rinuncia al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge, nonché verso le Società controllate, consociate e collegate, Enti, Istituti in genere, Consorzi, Associazioni, etc., purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione di rivalsa verso il responsabile.
La Società rinuncia altresì al diritto di rivalsa ex art. 1916 del Codice Civile nei confronti delle associazioni, patronati, enti in genere che possano collaborare a titolo oneroso o gratuito con l’assicurato, salvo il caso di dolo.
La Società rinuncia altresì al diritto di surrogazione ex art. 1916 del Codice Civile nei confronti dei proprietari e sublocatari degli stabili tenuti in locazione nonché nei confronti dei conduttori e sub conduttori degli immobili di proprietà o goduti in locazione salvo il caso di dolo.
SEZIONE 6) SOMME ASSICURATE, FRANCHIGIE, SCOPERTI
Art 1)Franchigie, scoperti e limiti di risarcimento
Si conviene di applicare le seguenti franchigie e/o limiti di risarcimento:
a) per danni ai mezzi di trasporto sotto carico e scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni: franchigia assoluta € 250,00.= per sinistro;
b) per danni alle condutture ed agli impianti sotterranei: franchigia assoluta € 250,00.= per sinistro; massimo risarcimento € 260.000,00.= per sinistro e per anno assicurativo;
c) per danni alle cose e/o opere dovuti a cedimento o franamento del terreno: franchigia assoluta di € 250,00.= per sinistro; massimo risarcimento € 260.000,00.= per sinistro e per anno assicurativo;
d) per danni da inquinamento provocati da un fatto accidentale: franchigia assoluta di € 1.000,00.=; xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, per sinistro e per anno assicurativo € 260.000,00.=;
e) per danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizio: franchigia assoluta € 1.000,00.= per evento; massimo risarcimento € 260.000,00= per sinistro;
Art 2) Pagamento delle franchigie
La società si impegna ad accertare l’entità dei danni ed a gestire e definire i sinistri denunciati anche per gli importi rientranti nel limite della franchigia.
Le parti convengono che i sinistri saranno liquidati alle controparti al lordo della franchigia contrattuale, a carico del contraente.
Il contraente, alla scadenza di ciascun anno assicurativo, ed entro 30 giorni dalla richiesta da parte della Società, si obbliga a versare alla medesima l’importo totale delle franchigie inerenti ai sinistri liquidati e pagati
Art 3) Massimali di garanzia
RCT € 5.000.000,00= per sinistro con il limite di:
€ 5.000.000,00= per danni a persona e di
€ 5.000.000,00= = per danni a cose o animali;
RCO € 5.000.000,00= per sinistro con il limite di:
€ 5.000.000,00= per persona
Art 4) Ammontare preventivo retribuzioni annue lorde ai fini INAIL : € 650.000,00
Art 5 ) Calcolo del premio
Il premio é determinato dall’applicazione del tasso del ..... per mille, imposte comprese, alle retribuzioni lorde corrisposte al personale assicurato e no all’INAIL.
LA SOCIETA’ IL CONTRAENTE
..................................... .......................................
Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del codice civile le parti dichiarano che tutte la normativa di polizza è la risultante di una dettagliata disamina di tutti i contenuti, che espressamente vengono qui di seguito approvati.
LA SOCIETA’ IL CONTRAENTE
III LOTTO
CAPITOLATO PER POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA
CONTRAENTE: COMUNE DI MEOLO
XXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXX’ 0 00000 XXXXX (XX)
CF/ P IVA: 93001510275
Eventuali moduli prestampati allegati dalla Società all’emissione del contratto non fanno parte della polizza benché sottoscritti dal Contraente.
Le Parti sono d’accordo nel riportare in modulistica prestampata unicamente i conteggi relativi al calcolo del premio e delle quote di coassicurazione nonché le “informative al contraente” previste dalla legge.
SOMMARIO
SEZIONE 1) DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'
Art. 1 Definizioni
Art. 2 Identificazione degli assicurati
SEZIONE 2) NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE
Art. 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio. Buona fede Art. 2 Pagamento del premio
Art. 3 Durata dell’assicurazione
Art. 4 Modifiche all’assicurazione
Art .5 Aggravamento del rischio
Art .6 Diminuzione del rischio
Art. 7 Obblighi dell’assicurato in caso di sinistro Art 8 Disdetta in caso di sinistro
Art 9 Coassicurazione e delega
Art. 10 Oneri fiscali
Art 11 Clausola Broker
Art. 12 Foro Competente
Art. 13 Interpretazione del contratto
Art. 14 Regolazione del premio
Art. 15 Estensione territoriale
Art 16 Rinvio alle norme di legge
Art 17 Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio
SEZIONE 3) RISCHI COPERTI
Art. 1 Oggetto dell’assicurazione
Art. 2 Esclusioni
Art. 3 Persone non assicurabili
SEZIONE 4) CONDIZIONI PARTICOLARI
Art. 1 Rischio guerra
Art. 2 Morte presunta
Art. 3 Infortuni aereo nautici
Art .4 Servizio militare
Art. 5 Limiti territoriali e di risarcimento
Art .6 Limiti d’età
Art. 7 Esonero denuncia della generalità degli assicurati Art 8 Altre assicurazioni
Art 9 Morte
Art. 10 Invalidità permanente a seguito di infortunio
Art. 11 Invalidità permanente da malattia – garanzia a richiesta Art. 12 Rimborso spese mediche e farmaceutiche
Art 13 Cumulo di indennità
Art 14 Responsabilità del contraente
Art 15 Esposizione agli elementi
Art 16 Malattie tropicali
SEZIONE 5) GESTIONE DEI SINISTRI
Art. 1 Denuncia dell’infortunio ed obblighi relativi Art. 2 Criteri di indennizzo
Art. 3 Controversie e collegio arbitrale
Art. 4 Spese per la gestione della pratica di danno Art. 5 Rinuncia alla rivalsa
SEZIONE 6) SOGGETTI ASSICURATI, SOMME ASSICURATE, FRANCHIGIE, SCOPERTI, CALCOLO DEL PREMIO
Art. 1 Sezioni assicurate (soggetti, somme assicurate delimitazione della garanzia etc) Art .2) Franchigia per il caso di invalidita’ permanente da infortunio
SEZIONE 1) DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'
Art. 1 – Definizioni
Assicurazione | Il contratto di assicurazione |
Polizza : | Il documento che prova l’assicurazione; |
Contraente | Il soggetto che stipula l’assicurazione riportato nel frontespizio della presente polizza. |
Assicurato | La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dalla Assicurazione |
Società | L’impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici; |
Premio | La somma dovuta dal Contraente alla Società. |
Rischio | La probabilità che si verifichi il sinistro e l’entità dei danni che possono derivarne. |
Sinistro | Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. |
Indennizzo | La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. |
Franchigia | La parte di danno che l’Assicurato tiene a suo carico. |
Scoperto : | La parte percentuale di danno che l’Assicurato tiene a suo carico. |
Massimale per sinistro | La massima esposizione della Società per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà. |
Definizione di infortunio | Ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, il quale causa lesioni obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte, l’invalidità permanente e/o l’ inabilità temporanea |
Invalidità permanente | La diminuita capacità o la perdita definitiva ed irrimediabile della capacità generica ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla specifica professione esercitata dall’assicurato |
Inabilità temporanea | La perdita temporanea, a seguito di infortunio, in misura totale o parziale, della capacità dell’assicurato di attendere alle attività dichiarate in polizza, |
Istituto di cura | L’ospedale pubblico, la clinica, la casa di cura, sia accreditati presso il servizio sanitario nazionale che presso privati, legalmente riconosciuti ed autorizzati al ricovero degli ammalati |
Art. 2) Identificazione degli assicurati:
Sono assicurati gli appartenenti alle categorie riportate nelle sottosezioni della Sezione 6), per i capitali e le garanzie ivi indicate.
Per le categorie identificate come automaticamente coperte alla Sezione 6) e/o per le categorie per le quali è stato regolarmente pagato il premio all’atto della emissione della polizza, non si farà luogo ad alcuna comunicazione da parte del contraente ritenendosi gli assicurati coperti fin dalla decorrenza della presente polizza.
Per le categorie attivabili a richiesta, identificate come tali alla Sezione 6, la copertura decorrerà dalle ore
24.00 del giorno comunicato alla Società assicuratrice dal Contraente e scadrà alle ore 24.00 del giorno indicato dal medesimo. Il relativo premio verrà integralmente conteggiato in sede di regolazione.
SEZIONE 2) NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE
Art 1)Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio. Buona fede.
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione (artt. 1892, 1893, 1894 C.C.).
Tuttavia l'omissione, l’incompletezza o l’inesattezza delle dichiarazioni da parte del Contraente/Assicurato di circostanze eventualmente aggravanti il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto al completo indennizzo sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo dei legali rappresentanti del Contraente/Assicurato.
Art 2)Pagamento del premio
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24,00 del giorno indicato in polizza, prescindendo dal pagamento della prima rata di perfezionamento del contratto. Il pagamento del premio di polizza dovrà comunque avvenire entro il 60° giorno successivo alla data di effetto della polizza.
Se l’Assicurato non paga i premi o le rate di premio successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del sessantesimo giorno dopo quello di scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze. I premi devono essere pagati all’agenzia alla quale è assegnata la polizza, oppure all’impresa od al broker di assicurazioni che gestisce la presente assicurazione.
Art 3) Durata dell’assicurazione
La presente polizza viene stipulata per la durata di anni 3, con inizio dalle ore 24.00 del giorno 30 06 2009 e scadenza al 30 06 2014 senza possibilità di tacito rinnovo.
La scadenza annuale è posta al 30 06 di ogni anno.
Il Contraente si riserva la facoltà di poter inviare la disdetta alla polizza ad ogni scadenza annuale tramite lettera raccomandata da inviarsi un mese prima della scadenza contrattuale annua.
.
Art 4)Modifiche all’assicurazione
Le eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art 5)Aggravamento del rischio
L’Assicurato deve dare comunicazione scritta all’Impresa di ogni aggravamento di rischio.
Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dall’Impresa possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione (art. 1898 C.C.).
Art 6)Diminuzione del rischio
A parziale deroga dell'art. 1897 del Codice Civile, nel caso di diminuzione del rischio e/o dei valori la Società è tenuta a ridurre con effetto immediato il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato e rinuncia al relativo diritto di recesso.
La Società rimborserà la corrispondente quota di premio pagata e non goduta, escluse le imposte, immediatamente, oppure in occasione del primo rinnovo dell'annualità di premio a scelta dell'Assicurato.
Art 7) Obblighi dell’Assicurato in caso di sinistro
In caso di sinistro, l’Assicurato deve darne avviso scritto all’agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure all’Impresa od al broker che gestisce la presente assicurazione entro un periodo ragionevole da quando ne ha avuto conoscenza.
L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo (art. 1915 C.C.).
Art 8)Disdetta in caso di sinistro
Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o dal rifiuto dell’indennizzo, l’Impresa ed il Contraente possono recedere dall’assicurazione con preavviso di 120 giorni. In tal caso l’Impresa, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell’imposta, relativa al periodo di rischio non corso.
Art 9)Coassicurazione e delega
Qualora risulti dalla polizza che l'Assicurazione é divisa per quote fra diverse Società Coassicuratrici, in caso di sinistro le Società stesse concorreranno nel pagamento dell'indennizzo, liquidato a termini delle Condizioni di Assicurazione in proporzione della quota da esse assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.
La Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate nell'atto suddetto (polizza o appendice) a firmarlo anche in loro nome e per loro conto.
Pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria lo rende ad ogni effetto valido anche per le quote delle Coassicuratrici.
Il pagamento dei premi viene effettuato dal Contraente per il tramite del Broker e tale procedura é accettata dalla Società Delegataria e dalle Coassicuratrici.
Il dettaglio dei capitali assicurati, dei premi, accessori e imposte, spettanti a ciascuna Coassicuratrice, risulta dall’apposito prospetto inserito in polizza.
Art 10)Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico dell’Assicurato.
Art 11)Xxxxxxxx broker
Alla Società di Brokeraggio Interstudio I.B. di Benetti F., Midena M. & C: s.a.s - sede legale e amministrativa in San Donà di Piave, Via dall’Armi 3/1- Ve, é affidata la gestione e l'esecuzione della presente assicurazione, in qualità di Broker), ai sensi del D. lgs 07.09.2005 N. 209 e successivi modificazioni e integrazioni.
Il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente all'esecuzione della presente assicurazione avverrà per il tramite del Broker incaricato.
Farà fede, ai fini della copertura assicurativa, la data di una comunicazione ufficiale del Broker alla Società. La Compagnia, inoltre riconosce che il pagamento dei premi sia fatto tramite il Broker Interstudio I.B. di Benetti F., Midena M. & C: s.a.s presso la sede amministrativa di S. DONA’ di PIAVE VE- Via Dall’Armi 3/1, incaricato dell’esecuzione e gestione del contratto e riconosce che tale pagamento è liberatorio per l’Assicurato/Contraente.
La Compagnia riconosce inoltre che i pagamenti effettuati dal Contraente al Broker si intendono effettuati direttamente alla Società.
Il Broker provvederà poi a trasmettere i premi incassati alle compagnie.
Le Compagnie aggiudicatarie dovranno pertanto rilasciare, ove mancante, lettera di libera collaborazione all Interstudio I.B. di Xxxxxxx F., Xxxxxx M. & C: s.a.s, ai sensi e per gli effetti dell’art. 118 del Codice delle Assicurazioni, e dei commi 1) e 3) dell’articolo 55 - Regolamento ISVAP n. 5 DEL 16.10.2006 e successive modifiche ed integrazioni.
La misura del compenso provvigionale, a carico dell’Agenzia/Xxxxxxx, è dato dalla percentuale corrispondente a quella stabilita nella lettera di collaborazione oppure, ove mancante, a quella stabilita da specifico accordo fra le parti.
Tale compenso sarà costituito da una parte dell’aliquota provvigionale dovuta dalle Compagnie di Assicurazione alla propria rete di vendita diretta e le Compagnie stesse dichiarano che tale compenso mai costituirà pertanto un aumento dei premi per l’Ente/Contraente.
Art 12)Foro competente: il Foro competente per qualsiasi controversia si intende quello nella cui giurisdizione é ubicata la sede legale dell'Assicurato.
Art 13) Interpretazione del contratto
Si conviene fra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l’interpretazione più estensiva e più favorevole all’assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.
Art 14). Regolazione del premio
Il premio annuo lordo risulta dai conteggi riportati in polizza. Nei casi in cui esso sia determinato in base ad elementi variabili di rischio, esso viene anticipato in via provvisoria sui preventivi annui denunciati dalla Contraente. Entro 90 giorni dalla fine di ogni anno di assicurazione o del minor periodo di durata del contratto, il Contraente è tenuto a comunicare alla Società gli elementi variabili di rischio, affinché la Società stessa possa procedere alla regolazione del premio definitivo.
Le differenze attive o passive risultanti dalle regolazioni devono essere pagate dall’assicurato al broker, entro 60 giorni dalla notifica dell’importo, a mezzo avviso di scadenza, inviato dal broker al cliente anche a mezzo fax, risultante dal documento contrattuale “appendice di regolazione”, ricevuto dalla società assicuratrice.
Non vi è obbligo, per il contraente di comunicare, nel corso del periodo assicurativo, le variazioni intervenute nel numero di persone, di veicoli assicurati, o di qualsiasi altro dato variabile.
Art 15) Estensione territoriale
L’Assicurazione si estende ai sinistri che insorgono nel mondo intero.
Art 16) Rinvio alle norme di legge.
Per tutto quanto non espressamente regolato dalle condizioni contrattuali valgono le norme di legge.
Art 17) Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio
La società si impegna a fornire ogni sei mesi al Contraente per il tramite del broker incaricato, il dettaglio dei sinistri così suddiviso:
a) sinistri denunciati;
b) sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva; c) sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
d) sinistri respinti (con indicazione delle motivazione a riguardo);
Le parti danno atto che la disposizione di cui sopra è essenziale per la corretta esecuzione delle obbligazioni di polizza, essendo espressamente prevista nel reciproco interesse di una ordinata ed efficace gestione dei sinistri e nell'ottica di un’ adeguata e puntuale verifica dell'andamento della sinistrosità.
Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.
SEZIONE 3) RISCHI COPERTI
Art. 1) Oggetto dell'assicurazione
L'assicurazione vale per gli infortuni che l'Assicurato subisce nell'esercizio delle attività indicate nelle rispettive sezioni riportate nel paragrafo “Condizioni particolari di assicurazione”.
Sono compresi in garanzia anche:
⮚ l'asfissia non di origine morbosa;
⮚ gli avvelenamenti o l’intossicazione avente origine non traumatica. L’intossicazione di origine traumatica;
⮚ contatto con corrosivi;
⮚ le alterazioni patologiche conseguenti a morsi di animali o a punture di insetti o aracnidi, esclusi il carbonchio, la malaria e le malattie tropicali;
⮚ le alterazioni patologiche causate da avvelenamento del sangue e da infezioni, semprechè il germe infettivo si sia introdotto nell’organismo attraverso una lesione esterna traumatica contemporaneamente al verificarsi della lesione stessa;
⮚ l'annegamento, l’asfissia, l'assideramento o congelamento;
⮚ la folgorazione;
⮚ i colpi di sole o di calore , i colpi di freddo;
⮚ le lesioni (esclusi gli infarti) determinate da sforzi muscolari aventi carattere traumatico;
⮚ gli infortuni derivanti da aggressioni in genere;
⮚ gli infortuni derivanti da aggressioni, tumulti popolari, atti di terrorismo, vandalismi, attentati, a condizione che l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva;
⮚ gli infortuni derivanti da malore ed incoscienza;
⮚ - gli infortuni derivanti da imprudenza, imperizia e negligenza anche gravi;
⮚ gli infortuni derivanti dall'uso o guida di ciclomotori e motocicli di qualunque cilindrata, trattori e macchine agricole semoventi, veicoli a motore e natanti, a condizione che l'Assicurato sia in possesso, ove prescritto, di regolare patente di abilitazione alla guida;
⮚ gli infortuni subiti in conseguenza di calamità naturali costituite da terremoto, maremoto, eruzione vulcanica, alluvioni, inondazioni e fenomeni connessi;
⮚ gli infortuni causati da influenze termiche ed atmosferiche;
⮚ gli infortuni derivanti da abuso di alcolici, con l'esclusione di quelli subiti alla guida di veicoli e/o natanti in genere;
⮚ ernie addominali da sforzo e strappi muscolari derivanti da sforzo;
⮚ ernie traumatiche.
⮚ Rischio in itinere: la garanzia si intende prestata anche per il rischio” in itinere”, durante il tragitto dimora/sede di servizio e viceversa, nel periodo ragionevolmente necessario per effettuare il percorso.
Art. 2)Esclusioni
Salvo patto speciale non sono compresi nell'assicurazione gli infortuni derivanti da:
1. gli infortuni derivanti da guerra e insurrezioni, salvo quanto previsto all' articolo Rischio Guerra; da delitti dolosi compiuti o tentati all'Assicurato;
2. gli infortuni che siano conseguenza diretta od indiretta di trasmutazione del nucleo dell'atomo e di radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche, e da esposizione a radiazioni ionizzanti;
gli infortuni derivanti dall'abuso di psicofarmaci o da uso non terapeutico di stupefacenti od allucinogeni;
Art. 3)Persone non assicurabili
Non sono assicurabili, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, le persone affette da alcoolismo, tossicodipendenza o dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoici.
L'assicurazione cessa con il loro manifestarsi.
Il Contraente è esonerato dal notificare le malattie, le infermità, le mutilazioni ed i difetti fisici da cui fossero affette le persone assicurate.
SEZIONE 4) CONDIZIONI PARTICOLARI
Art 1) Rischio guerra
La garanzia viene estesa agli infortuni avvenuti all'estero (escluso comunque il territorio della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino) derivanti da stato di guerra civile, guerra, invasione, atti
nemici, ostilità (sia che la guerra sia dichiarata e no), per il periodo massimo di 14 giorni dall'inizio delle ostilità se ed in quanto l'Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio di eventi bellici mentre si trova all'estero.
Art 2) Morte presunta
Qualora, a seguito di infortunio indennizzabile a termine del contratto di assicurazione, il corpo dell'Assicurato non venga ritrovato, e si presume sia avvenuto il decesso, la Società liquiderà ai beneficiari indicati nel contratto di assicurazione il capitale previsto per il caso di morte.
La liquidazione non avverrà prima che siano trascorsi 6 mesi dalla presentazione dell'istanza per la dichiarazione di morte presunta ai termini degli artt. 60 e 62 C.C.
Nel caso che, successivamente al pagamento, risulti che la morte non si è verificata o che comunque non è dipesa da infortunio indennizzabile, la Società avrà diritto al rimborso dell'intera somma liquidata.
A restituzione avvenuta dell'intera somma liquidata, l'Assicurato non deceduto potrà far valere i propri diritti per l'invalidità eventualmente subita e residuata, anche se nel frattempo fossero trascorsi oltre due anni dall'evento subito e, quindi, senza che si possano da parte della Società invocare eventuali termini di prescrizione, che, al più, decorreranno da quel momento.
Art 3) Infortuni aeronautici
L'assicurazione è estesa agli infortuni che l'Assicurato subisca durante i viaggi aerei da lui effettuati in qualità di passeggero su velivoli ed elicotteri eserciti da società di traffico aereo regolare, non regolare e di trasporto a domanda, nonchè da autorità civili e militari in occasione di traffico civile, da ditte e privati per attività turistica o di trasferimento e da società di lavoro aereo, esclusivamente durante trasporto pubblico passeggeri. In tale estensione non sono compresi i viaggi aerei effettuati su velivoli ed elicotteri eserciti da Società/Aziende di Lavoro Aereo, in occasione di voli diversi dal trasporto pubblico di passeggeri o da Aeroclubs.
Il rischio volo inizia nel momento in cui l'Assicurato sale a bordo dei suddetti aeromobili e cessa quando ne è disceso; la salita e la discesa, mediante scale ed altre attrezzature speciali aeroportuali, fanno parte del rischio del volo.
Resta convenuto che la somma delle garanzie previste da questa estensione, non potrà superare per ciascuna persona assicurata i capitali di € 1.032.960,00.= per il caso di morte, € 1.032.960,00.= per il caso di invalidità permanente totale e € 258,23.= giornaliere per il caso di inabilità temporanea assoluta (se prevista), e per aeromobile i capitali di € 5.164.570,00=.per il caso morte, € 5.164.570,00=.per il caso di invalidità permanente totale e di € 5.164,57.= giornaliere per il caso di inabilità temporanea assoluta (se prevista).
In detta limitazione per aeromobile rientrano anche i capitali riferentesi ad eventuali altre persone assicurate per lo stesso rischio volo con estensioni contemplate da polizze infortuni cumulative stipulate dallo stesso Contraente. Nell'eventualità che i capitali complessivamente assicurati eccedessero gli importi sopra indicati, le indennità spettanti in caso di sinistro saranno adeguate con riduzione ed imputazione proporzionale sui singoli contratti.
Art 4) Servizio militare/volontari servizio civile
Durante il servizio militare di leva, servizio civile, il servizio sostitutivo, l'arruolamento volontario, il richiamo per mobilitazione o per motivi di carattere eccezionale l'assicurazione resta sospesa.
Entro il 15° giorno successivo alla prima scadenza di premio (o rata di premio) posteriore all'inizio del servizio di cui sopra il Contraente ha facoltà di chiedere il rimborso dei premi pagati relativi al periodo in cui l'assicurazione è rimasta sospesa; rimborso che verrà corrisposto al netto delle imposte.
L’assicurazione é invece operante nei confronti di coloro che esplicano il servizio sostitutivo di quello militare di leva in qualità di obiettori di coscienza.
Art 5)Limiti territoriali e di risarcimento
L'assicurazione viene prestata per tutto il mondo. In ogni caso il pagamento delle indennità verrà effettuato in Italia con moneta nazionale.
Nel caso di sinistro che colpisca contemporaneamente più Assicurati, l'esborso a carico della Società non potrà superare la somma complessiva di € 5.164.570,00=.
Qualora le indennità liquidabili ai sensi del contratto di assicurazione eccedessero nel loro complessivo tale importo, le stesse verranno proporzionalmente ridotte.
Art 6) Limiti di età
L'assicurazione vale per le persone di età non superiore agli ottantacinque anni.
Tuttavia per persone che raggiungano tale età nel corso del contratto di assicurazione, l'assicurazione mantiene la sua validità fino alla successiva scadenza annuale del premio e cessa al compimento di detto termine, senza che in contrario possa essere opposto l'eventuale incasso di premi scaduti, dopo il compimento dell'età suddetta, premi che in tal caso verranno restituiti a richiesta del Contraente.
Art 7) Esonero denuncia generalità degli assicurati
Il Contraente è esonerato dall'obbligo della preventiva denuncia delle generalità delle persone assicurate. Per l'identificazione di tali persone, si farà riferimento alle risultanze dei libri di amministrazione del Contraente.
Art 8) Altre assicurazioni
E' data facoltà al Contraente di non comunicare altre assicurazioni che avesse in corso o che stipulasse in futuro con altre imprese per gli stessi rischi assicurati con il presente contratto di assicurazione.
Il presente contratto di assicurazione s'intende stipulato indipendentemente ed in aggiunta alle assicurazioni obbligatorie previste per gli infortuni sul lavoro dalle leggi vigenti e da quelle eventuali future.
Il Contraente è inoltre esonerato dal denunciare le assicurazioni a favore dei propri dipendenti a cui fosse tenuto per legge o per disposizioni aventi comunque carattere obbligatorio, delle quali la presente costituisce un complemento, pur essendo completamente separata ed indipendente.
Art 9)Morte
Se l'infortunio ha per conseguenza la morte dell'Assicurato e questa si verifica entro due anni dal giorno nel quale l'infortunio è avvenuto, la Società liquida ai beneficiari la somma assicurata per il caso di morte.
Per beneficiari si intendono, salvo diversa designazione da parte dell'Assicurato, gli eredi testamentari o legittimi. In caso di premorienza o commorienza dei beneficiari designati, detta somma sarà liquidata agli eredi testamentari o legittimi.
Qualora l'assicurazione sia stata stipulata in ottemperanza al C.C.N.L. applicabile all'Assicurato, la somma per il caso di morte sarà corrisposta alle persone cui spetta obbligatoriamente in forza del citato C.C.N.L. e solo in mancanza di tali persone si applicherà quanto disposto dai primi due commi del presente articolo.
Vengono parificati al caso di morte il caso in cui l'Assicurato venga dichiarato disperso alle competenti Autorità ed il caso di sentenza di morte presunta, ai sensi dell'art. 60 comma 3 del Codice Civile .
Art 10) Invalidità permanente a seguito di infortunio
Se l'infortunio ha per conseguenza un'invalidità permanente e questa si verifica entro due anni dal giorno nel quale l'infortunio è avvenuto, la Società liquida per tale titolo un'indennità calcolata sulla somma assicurata per invalidità permanente, secondo la tabella annessa al T.U. sull'assicurazione obbligatoria per gli infortuni e le malattie professionali approvata con D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e successive modifiche, con rinuncia da parte della Società all'applicazione della franchigia relativa prevista dalla legge. Per gli Assicurati xxxxxxx, si conviene che le percentuali di Invalidità Permanente previste dalla citata tabella per l'arto superiore destro, varranno per l'arto superiore sinistro e viceversa.
La perdita totale ed irrimediabile dell'uso funzionale di un organo o di un arto, viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se si tratta di minorazione, le percentuali vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta. Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi o arti, l'indennità viene stabilita mediante l'addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola lesione, fino al limite massimo del 100%.
L'indennità per la perdita funzionale ed anatomica di una falange del pollice è stabilita nella metà, per la perdita anatomica di una falange dell'alluce nella metà e per quella di una falange di qualunque altro dito in un terzo della percentuale fissata per la perdita totale del rispettivo dito.
Nei casi di invalidità permanente non specificati, l'indennità è stabilita tenendo conto della misura nella quale è per sempre diminuita la capacità generica dell'Assicurato ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla sua professione.
In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorati, le percentuali sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.
Nel caso di ernia che per essere determinata da infortunio (ernia traumatica) risulti compresa in garanzia, l'indennità è stabilita come segue:
- se l'ernia è operabile e il contratto prevede il caso di inabilità temporanea, la Società corrisponderà la somma giornaliera assicurata per l'inabilità temporanea, fino ad un massimo di trenta giorni;
- se l'ernia non risulta operabile, la Società corrisponderà l'indennità fino al 10% della somma assicurata per il caso di invalidità permanente.
Questi massimi valgono anche se l'ernia è bilaterale.
Qualora insorga contestazione circa l'operabilità o meno dell'ernia, la decisione sarà rimessa al Collegio Arbitrale.
Nei casi di invalidità permanente non specificati, l'indennità è stabilita tenendo conto, con riguardo alle percentuali dei casi elencati, della misura nella quale è per sempre diminuita la capacità generica dell'Assicurato ad un qualsiasi lavoro proficuo indipendentemente dalla sua professione.
Nei casi di invalidità permanente di grado pari o superiore al 49% sarà liquidata l'indennità pari all'intero capitale assicurato.
Art 11) Invalidità permanente da malattia – garanzia prestata esclusivamente per la categoria volontari protezione civile.
L’assicurazione vale per i casi di invalidità permanente conseguente a malattia insorta successivamente alla data di effetto dell’assicurazione e, comunque, non oltre 30 gg. dalla cessazione del servizio.
Nessun indennizzo spetta quanto l’invalidità permanente accertata sia di grado pari o inferiore al 25%
Art 12) Rimborso spese mediche e farmaceutiche/diarie
La società garantisce, in caso di infortunio e malattia ove richiamata nell’apposita sezione, indennizzabile ai termini di polizza e fino alla concorrenza del massimale espresso per la singola categoria nell’apposita sezione assicurata, il rimborso:
• degli onorari dei medici e dei chirurghi e di ogni altro soggetto partecipante all’intervento;
• diritti di ala operatoria e materiale di intervento, ivi compresi gli apparecchi terapeutici e le endoprotesi applicate durante l’intervento;
• assistenza medica ed infermieristica, cure, trattamenti fisioterapici e rieducativi, medicinali, esami ed accertamenti diagnostici effettuati prima del ricovero, durante il ricovero e post ricovero che abbiano comportato o meno l’intervento chirurgico;
• rette di degenza;
• visite specialistiche
• spese per cure ed applicazioni od interventi di chirurgia plastica ed estetica, conseguenti ad infortunio, effettuate allo scopo di ridurre od eliminare il danno estetico.
• spese per medicinali e prescrizioni farmaceutiche in genere, prescritti dal medico, inclusi tichets
• spese per accertamenti diagnostici, esami radiologici, ed esami di laboratorio, etc.
• spese di trasporto a carattere sanitario sia con mezzi privati che pubblici
• spese per rientro sanitario
• rimpatrio salma
• terapie fisiche e di riabilitazione
• acquisto apparecchi protesici ed educativi in genere, acustici e visivi
• acquisto di occhiali o parti di occhiali reso necessario da infortunio
• spese Odontoiatriche ed odontotecniche e relative protesi senza limite per dente.
• € 60,00: Diaria da gesso e tutore amovibile oppure tutore immobilizzante Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx gg.
90. La garanzia è operante in caso di applicazione di apparecchio gessato oppure tutore amovibile oppure tutore immobilizzanti fisso.
• € 60,00: diaria giornaliera a seguito di ricovero per malattia e/o infortunio, anche in regime di Day Hospital. La diaria verrà riconosciuta nel caso in cui il ricovero e/o day Hospital sia a totale carico del Servizio Pubblico
Art 13)Cumulo di indennità
L'indennità per inabilità temporanea è cumulabile con quella per morte o per invalidità permanente. Se dopo il pagamento di una indennità per invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno dell'infortunio, ed in conseguenza di questo l'Assicurato muore, la Società corrisponderà ai beneficiari designati o, in difetto, agli eredi dell'Assicurato in parti uguali, la differenza tra l'indennità pagata e quella assicurata per il caso di morte, ove questa sia superiore, e non chiederanno il rimborso nel caso contrario.
Il diritto all'indennità per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi, tuttavia, se l'Assicurato muore per causa indipendente dall'infortunio dopo che l'indennità sia stata liquidata o comunque offerta in misura determinata, la Società paga agli eredi dell'Assicurato l'importo liquidato od offerto, secondo le norme della successione testamentaria o legittima.
Art 14)Responsabilità del Contraente
Si conviene, poichè la presente assicurazione é stata stipulata dal Contraente anche nel proprio interesse quale possibile responsabile del sinistro, che qualora l’infortunato o, in caso di morte, i beneficiari non accettino a completa tacitazione per l’infortunio l’indennizzo dovuto ai sensi della presente polizza ed avanzino verso il Contraente maggiori pretese a titolo di responsabilità civile, detto indennizzo nella sua totalità viene accantonato per essere computato nel risarcimento che il contraente fosse tenuto a corrispondere per sentenza o transazione.
Qualora l’infortunato o gli anzidetti beneficiari recedano dall’azione di responsabilità civile o rimangano in essa soccombenti, l’indennizzo accantonato viene agli stessi pagato sotto deduzione, a favore del Contraente, delle spese di causa da lui sostenute.
Le disposizioni contenute nel presente articolo potranno non essere applicate su richiesta scritta alla Società da parte del Contraente.
Art 15) Esposizione agli elementi
La società, in occasione di arenamento, naufragio, atterraggio forzato di mezzi di trasporto non esclusi dalle condizioni di polizza, corrisponderà le somme rispettivamente assicurate per il caso di morte ed invalidità permanente anche in quei casi in cui gli avvenimenti di cui sopra non siano la causa diretta dell’infortunio ma, in conseguenza della zona, del clima o di altre situazioni concomitanti (es. perdita di orientamento), l’Assicurato si trovi in condizioni tali da subire la morte o lesioni organiche permanenti.
Art 16) Malattie tropicali
La garanzia viene estesa alle malattie tropicali previste dalle disposizione di legge in materia. La garanzia viene prestata fino alla concorrenza delle somme stabilite per le garanzie infortuni.
La presente estensione di garanzia si intende valida purchè l’assicurato si sia sottoposto alle prescritte pratiche di profilassi.
SEZIONE 5) GESTIONE E LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI
Art 1)Denuncia dell'infortunio ed obblighi relativi
La denuncia dell'infortunio con una dettagliata descrizione dello stesso e delle sue cause e conseguenze, corredata di certificato medico, deve essere fatta alla Società entro un termine ragionevole dall'infortunio o dal momento in cui l'Assicurato o gli aventi diritto ne abbiano avuto possibilità. Avvenuto l'infortunio, l'Assicurato deve ricorrere alle cure di un medico e seguirne le prescrizioni, nonché informare perio- dicamente la Società sul decorso delle lesioni.
Quando l'infortunio abbia causato la morte dell'Assicurato o quando questa sopravvenga durante il periodo di cura, deve esserne dato immediatamente avviso telegrafico alla Società.
L'Assicurato, i suoi familiari od aventi diritto devono consentire alla visita di medici della Società ed a qualsiasi indagine che questi ritengano necessaria, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato o curato l'Assicurato stesso.
Le spese di cura e quelle relative ai certificati medici sono a carico dell'Assicurato, salvo che siano espressamente comprese nell'assicurazione.
Art 2)Criteri di indennizzo
La Società corrisponderà l'indennità per le sole conseguenze dell'infortunio che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute; pertanto l'influenza che l'infortunio può aver esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possono portare all'esito delle lesioni prodotte dall'infortunio, sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili.
Parimenti, nei preesistenti casi di mutilazioni o difetti fisici, l'indennità per invalidità permanente è liquidata per le sole conseguenze dirette dell'infortunio come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra e sana, senza riguardo al maggior pregiudizio derivante dalle condizioni preesistenti.
Art 3) Controversie e collegio arbitrale
In caso di disaccordo sulla causa o sulla natura delle lesioni o sulla valutazione delle conseguenze attribuibili all'infortunio, la vertenza viene deferita ad un Collegio Arbitrale che risiede presso il Broker al quale è assegnato il contratto di assicurazione. Il Collegio è composto di tre medici, di cui due nominati dalle Parti, una per ciascuna, ed il terzo d'accordo fra i due primi, o, in difetto, dal Presidente dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio Arbitrale.
Gli arbitri, tenendo presenti le condizioni del contratto di assicurazione, decidono a maggioranza inappellabilmente come amichevoli compositori senza alcuna formalità giudiziaria; le loro decisioni impegnano le Parti anche se l'arbitro dissenziente non le ha sottoscritte.
Ciascuna delle Parti sopporta le spese del proprio arbitro e metà di quelle del terzo.
Art 4) Spese per la gestione della pratica di danno
Le Parti concordano che l’assicurato sarà sempre assistito nell’allestimento della pratica di danno da una persona/consulente nominato dallo stesso.
Le spese/onorari per tale assistenza saranno rimborsati dalla Società in forma forfetaria pari € 90,00 per sinistro sino al valore del danno accertato di € 3.000,00 oppure nella misura del 3% del danno accertato per sinistri superiori a € 3.000,00, con il limite di esborso da parte della Società di € 1.000,00.
Tali importi sono al netto delle ritenute o imposte di legge che saranno rimborsate contro presentazione di relativa fattura.
Tali somme vengono corrisposte dalla Società in eccesso all’importo del sinistro liquidabile a termini di polizza.
Art 5)Rinuncia rivalsa
La Società rinuncia a favore dell'Assicurato e dei suoi aventi causa al diritto spettante all'Assicuratore, che abbia pagato l'indennità, di surrogarsi (V. art. 1916 C.C.) nei diritti dell'Assicurato, che potrà così esercitarli integralmente nei confronti dei terzi responsabili.
SEZIONE 6) SOGGETTI ASSICURATI, SOMME ASSICURATE, FRANCHIGIE E SCOPERTI, CALCOLO DEL PREMIO
Art. 1) Sezioni assicurate (soggetti, somme assicurate delimitazione della garanzia etc)
SEZIONE A) AMMINISTRATORI e SEGRETARIO | |||
Capitali pro-capite | |||
€ 260.000,00.= Morte | |||
€ 260.000,00.= Invalidità Permanente | |||
€ 5.200,00.= Xxxxxxxx spese mediche e farmaceutiche a seguito di infortunio | |||
Delimitazione garanzia: L’assicurazione copre per le garanzie e le somme sopra riportate il Sindaco, gli assessori, i consiglieri, il segretario, limitatamente alle attività espletate in connessione del mandato/ rapporto di servizio, ivi compresi i rischi della circolazione su qualsiasi mezzo. La garanzia è estesa all’uso di cicli, motocicli e biciclette. E’ incluso il rischio in itinere, ovvero il trasferimento con qualsiasi mezzo tra il domicilio o luogo di lavoro o comunque il luogo laddove l’assicurato si trovi ed il luogo laddove debbano essere svolte le attività connesse con il mandato/rapporto di servizio e viceversa. Si intendono comprese le attività svolte in non,e per conto del contraente presso enti o società controllati e/o collegati al contraente stesso. | |||
Parametro per il calcolo del premio: N. 01 SINDACO N 04 ASSESSORI N. 01 SEGRETARIO N 12 CONSIGLIERI | |||
Attivazione automatica | XXX | Attivazione a richiesta |
SEZIONE B) CONDUCENTI I VEICOLI DI PROPRIETA’ DELL’ENTE, DI PROPRIETA’ DI TERZI ED IN USO ESCLUSIVO ALL’ENTE, IN LOCAZIONE O COMODATO ALL’ENTE | |||
Capitali pro-capite | |||
€ 260.000,00.= Morte | |||
€ 260.000,00.= Invalidità Permanente | |||
€ 5.200,00.= Xxxxxxxx spese mediche e farmaceutiche a seguito di infortunio | |||
Delimitazione garanzia: L’assicurazione copre per le garanzie e le somme sopra riportate i conducenti dei veicoli autorizzati dall’Ente, in occasione della guida di veicoli di proprietà dell’Ente, di proprietà di terzi ed in uso esclusivo all’Ente o in locazione o comodato all’Ente. L’assicurazione vale anche per gli infortuni subiti, in caso di fermata del veicolo, durante le operazioni necessarie per la ripresa della marcia. La garanzia vale anche per il rischio in itinere ovvero il trasferimento tra il domicilio o luogo di lavoro o comunque il luogo laddove l’assicurato si trovi ed il luogo laddove debbano essere svolte le attività connesse con il apporto di servizio e viceversa. | |||
Attivazione automatica | XXX | Attivazione a richiesta | |
Parametro per il calcolo del premio: Numero targhe ente: 09 |
SEZIONE C) CONDUCENTI I VEICOLI DI PROPRIETA’ DEI DIPENDENTI e COLLABORATORI, DI PROPRIETA’ DI TERZI ED IN USO, ANCHE TEMPORANEO AL DIPENDENTE/ COLLABORATORE O AL DIPENDENTE/ COLLABORATORE LOCATO O IN COMODATO | |||
Capitali pro-capite | |||
€ 260.000,00.= Morte | |||
€ 260.000,00.= Invalidità Permanente | |||
€ 5.200,00.= Xxxxxxxx spese mediche e farmaceutiche a seguito di infortunio | |||
Delimitazione garanzia: L’assicurazione copre per le garanzie e le somme sopra riportate i conducenti autorizzati a servirsi per missioni o per adempimenti di servizio, del loro mezzo di trasporto e/o di terzi, purché tale mezzo non risulti intestato al P.R.A. a nome del contraente, oppure non risulti di proprietà di terzi ma in uso esclusivo al contraente stesso o dallo stesso utilizzato in locazione o comodato. La garanzia è estesa all’uso di cicli, motocicli e biciclette. L’assicurazione vale anche per gli infortuni subiti, in caso di fermata del veicolo, durante le operazioni necessarie per la ripresa della marcia. La garanzia vale anche per il rischio in itinere ovvero il trasferimento con mezzo tra il domicilio o luogo di lavoro o comunque il luogo laddove l’assicurato si trovi ed il luogo laddove debbano essere svolte le attività connesse con il rapporto di servizio e viceversa. | |||
Parametro per il calcolo del premio: KM presuntivi: 4.000 | |||
Attivazione automatica | XXX | Attivazione a richiesta |
SEZIONE .D) VOLONTARI E COLLABORATORI IN GENERE | |||
Capitali pro-capite | |||
€ 150.000,00.= Morte | |||
€ 250.000,00.= Invalidità Permanente | |||
€ 5.200,00.= Xxxxxxxx spese mediche e farmaceutiche a seguito di infortunio | |||
Delimitazione garanzia: L’assicurazione copre per le garanzie e le somme sopra riportate i Collaboratori ed i Volontari in genere, compresi i privati cittadini, (esclusi volontari protezione civile)., che prestano l’attività di supporto ai servizi comunali, come ad esempio: • volontari assistenza anziani, consegna pasti compresa, sia nell’ambito delle strutture pubbliche, convenzionate, sia presso le famiglie, espletate anche mediante l’utilizzo di veicoli propri o di terzi; • assistenti bambini, • volontari addetti a operazioni di pulizia, a lavori di piccola manutenzione, giardinaggio, sfalcio erba, gestione aree verdi come parchi, giardini, aiuole, alberi etc, biblioteche; • volontari/ nonni vigili, addetti a sorveglianza scuole, parchi, giardini, cimiteri, biblioteche, aree comunali ed impianti ad uso pubblico, ecc., • addetti a regolazione e direzione traffico, accompagnamento cimiteriale nelle cerimonie funebri • Vigili di amministrazione terza comandati e/o convenzionati presso l’Ente per manifestazioni temporanee • ed in generale qualsiasi incaricato / preposto /collaboratore della cui attività si avvale l’amministrazione comunale per l’espletamento dei servizi comunali.. L’assicurazione si estende altresì alle attività svolte dagli appartenenti ad Associazioni che collaborano con l’Ente. E’ compresa in garanzia anche il rischio della circolazione su qualsiasi mezzo, incluso l’utilizzo di cicli, motocicli e biciclette, nonché il rischio in itinere, ovvero il trasferimento tra il domicilio o luogo di lavoro o comunque il luogo laddove l’assicurato si trovi ed il luogo laddove debbano essere svolte le attività connesse con il rapporto di collaborazione e viceversa. | |||
Parametro per il calcolo del premio: n. assicurati: 10 | |||
Attivazione automatica | XXX | Attivazione a richiesta |
SEZIONE E) MINORI IN AFFIDO ex L. 04.05.1984 e L. 28.03.2001 n. 149 e successive modifiche ed integrazioni | ||
Capitali pro-capite | ||
€ 100.000,00.= Morte | ||
€ 250.000,00.= Invalidità Permanente da infortunio | ||
€ 2.000,00.= Xxxxxxxx spese mediche e farmaceutiche a seguito di infortunio | ||
Delimitazione garanzia: L’assicurazione copre per le garanzie e le somme sopra riportate, i minori in affido, 24 ore su 24., Si intendono compresi in garanzia anche gli ultradiciottenni in affido a famiglie. La garanzia sarà valida sino alla conclusione degli affidi. E’ compresa in garanzia anche il rischio della circolazione su qualsiasi mezzo, incluso l’utilizzo di cicli, motocicli e biciclette. . | ||
Parametro per il calcolo del premio: n. teste: 01 | ||
Attivazione automatica | XXX | Attivazione a richiesta |
SEZIONE .F) CENTRI ESTIVI | ||
Capitali pro-capite | ||
€ 100.000,00.= Morte | ||
€ 250.000,00.= Invalidità Permanente da infortunio | ||
€ 2.000,00.= Xxxxxxxx spese mediche e farmaceutiche a seguito di infortunio | ||
Delimitazione garanzia: L’assicurazione copre per le garanzie e le somme sopra riportate, i partecipanti (bambini, ragazzi) ai Centri Estivi e relativi istruttori, accompagnatori ed animatori, organizzati dalla contraente durante tutte le attività gestite direttamente o indirettamente o promosse dai Centri, siano esse interne o esterne, nessuna esclusa ne eccettuata. E’ compresa in garanzia anche il rischio della circolazione su qualsiasi mezzo, anche in itinere, incluso l’utilizzo di cicli, motocicli e biciclette, nonché il rischio in itinere, ovvero il trasferimento tra il domicilio ed il luogo ricreativo e viceversa. | ||
Parametro per il calcolo del premio: n. partecipanti | ||
Attivazione automatica | Attivazione a richiesta XXX |
SEZIONE G) BAMBINI ASILI NIDO SCUOLE MATERNE, SCUOLE MEDIE INFERIORI | ||
Capitali pro-capite | ||
€ 100.000,00.= Morte | ||
€ 250.000,00.= Invalidità Permanente da infortunio | ||
€ 2.000,00.= Xxxxxxxx spese mediche e farmaceutiche a seguito di infortunio | ||
Delimitazione garanzia: L’assicurazione copre per le garanzie e le somme sopra riportate, i bambini frequentanti gli asili nido e scuole materne o medie comunali, durante la partecipazione alle attività scolastiche , sia nelle sedi istituzionali e non, durante tutte le altre attività promosse dalle scuole stesse o cui le scuole partecipano, anche all’esterno degli edifici, ivi comprese, a titolo indicativo: gite scolastiche, visite guidate, attività fisico motorie, attività sportive, servizio di accompagnamento piedibus etc. E’ compresa in garanzia anche il rischio della circolazione su qualsiasi mezzo, anche in itinere, incluso l’utilizzo di cicli, motocicli e biciclette. | ||
Parametro per il calcolo del premio: n. partecipanti: | ||
Attivazione automatica | Attivazione a richiesta XXX |
SEZIONE H) ALUNNI ISCRITTI AL SERVIZIO DI DOPOSCUOLA | ||
Capitali pro-capite | ||
€ 100.000,00.= Morte | ||
€ 250.000,00.= Invalidità Permanente da infortunio | ||
€ 2.000,00.= Xxxxxxxx spese mediche e farmaceutiche a seguito di infortunio | ||
Delimitazione garanzia: L’assicurazione copre per le garanzie e le somme sopra riportate, gli infortuni che possono occorrere ai minori durante la loro partecipazione alle attività del servizio doposcuola organizzato dal contraente, anche se affidati ingestione a terzi. Tali attività si tengono prevalentemente nel periodo Settembre- Giugno (in concomitanza con il periodo scolastico) nelle sedi istituzionali e non. L’assicurazione si intende estesa a tutte le attività, anche all’esterno degli edifici, ivi comprese, a titolo indicativo: gite scolastiche, visite guidate, attività fisico motorie, attività sportive, servizio di accompagnamento piedibus etc.. E’ compresa in garanzia anche il rischio della circolazione su qualsiasi mezzo, anche in itinere, incluso l’utilizzo di cicli, motocicli e biciclette. | ||
Parametro per il calcolo del premio: n. partecipanti: | ||
Attivazione automatica | Attivazione a richiesta XXX |
SEZIONE .I) UTENTI DI INIZATIVE AGGREGATIVO – RICREATIVE | ||
Capitali pro-capite | ||
€ 100.000,00.= Morte | ||
€ 250.000,00.= Invalidità Permanente da infortunio | ||
€ 2.000,00.= Xxxxxxxx spese mediche e farmaceutiche a seguito di infortunio | ||
Delimitazione garanzia: L’assicurazione copre per le garanzie e le somme sopra riportate, gli utenti dei seguenti servizi: a) Iniziativa progetto giovani b) Iniziative Ludoteche c) Iniziative aggregativo ricreative in genere Tali servizi si intendono gestiti direttamente o indirettamente dalla contraente. La copertura si intende operante per tutte le attività svolte nel corso di tali iniziative. La garanzia comprende inoltre le uscite, gite, visite guidate, a piedi, bicicletta o con mezzi comunali o di terzi. E’ compresa in garanzia anche il rischio della circolazione su qualsiasi mezzo, anche in itinere, incluso l’utilizzo di cicli, motocicli e biciclette. | ||
Parametro per il calcolo del premio: n. partecipanti | ||
Attivazione automatica | Attivazione a richiesta XXX |
SEZIONE .L) PARTECIPANTI A MANIFESTAZIONI PROMOSSE DAL CONTRAENTE | ||
Capitali pro-capite | ||
€ 100.000,00.= Morte | ||
€ 150.000,00.= Invalidità Permanente da infortunio | ||
€ 2.000,00.= Xxxxxxxx spese mediche e farmaceutiche a seguito di infortunio | ||
Delimitazione garanzia: L’assicurazione copre per le garanzie e le somme sopra riportate, gli infortuni che possono occorrere ai partecipanti a manifestazioni ed attività culturali, divulgative, ambientali, naturalistiche, ecologiche, sportive, di addestramento sportivo (es: nuoto, equitazione, ginnastica ecc) promosse dal contraente. Tali iniziative si intendono gestiti direttamente o indirettamente dalla contraente. La garanzia comprende il rischio della circolazione, anche in itinere, su qualsiasi mezzo, incluso l’utilizzo di cicli, motocicli e biciclette. | ||
Parametro per il calcolo del premio: n. partecipanti | ||
Attivazione automatica | Attivazione a richiesta XXX |
SEZIONE M) ANZIANI | ||
Capitali pro-capite | ||
€ 100.000,00.= Morte | ||
€ 150.000,00.= Invalidità Permanente da infortunio | ||
€ 2.000,00.= Rimborso spese mediche e farmaceutiche a seguito di infortunio | ||
Delimitazione garanzia: L’assicurazione copre per le garanzie e le somme sopra riportate, gli anziani e rispettivi istruttori, accompagnatori ed animatori che partecipano alle attività organizzate direttamente od indirettamente dall’ente, ossia: - partecipazione a soggiorni climatici estivi ed invernali - partecipazione ad attivita’ motorie - attività di animazione culturale - attività formative e ricreative (es: centri diurni etc..) Per gli anziani partecipanti non vale il limite d’età. Si conviene comunque che, per persone di età superiore ad anni settantacinque, alla liquidazione dell’indennità sull’invalidità permanente viene applicata una franchigia fissa parti al 3%. E’ compresa in garanzia anche il rischio della circolazione, anche in itinere, su qualsiasi mezzo, incluso l’utilizzo di cicli, motocicli e biciclette. | ||
Parametro per il calcolo del premio: n. partecipanti 50 | ||
Attivazione automatica | XXX | Attivazione a richiesta |
TABELLA RIEPILOGATIVA LE SEZIONI INFORTUNI
SEZIONE E TIPOLOGIA DI RISCHIO ASSICURATA | DATO ASSICURATO: N. TESTE oppure KM PERCORRENZA | SPESA UNITARIA |
SEZIONE .A) AMMINISTRATORI e SEGRETARIO | 18 | |
SEZIONE .B) CONDUCENTI I VEICOLI DI PROPRIETA’ DELL’ENTE, DI PROPRIETA’ DI TERZI ED IN USO ESCLUSIVO ALL’ENTE, IN LOCAZIONE O COMODATO ALL’ENTE | 09 | |
SEZIONE C) CONDUCENTI I VEICOLI DI PROPRIETA’ DEI DIPENDENTI, DI PROPRIETA’ DI TERZI ED IN USO, ANCHE TEMPORANEO AL DIPENDENTE O AL DIPENDENTE LOCATO O IN COMODATO | 4.000 KM | |
SEZIONE .D) VOLONTARI E COLLABORATORI IN GENERE | 10 | |
SEZIONE .E) MINORI IN AFFIDO | 01 | |
SEZIONE .F) CENTRI ESTIVI | ATTIVAZIONE A RICHIESTA ESPRIMERE PREMIO UNITARIO | |
SEZIONE G) BAMBINI ASILO NIDO, SUCOLE MATERNE ECC | ATTIVAZIONE A RICHIESTA ESPRIMERE PREMIO UNITARIO | |
SEZIONE .H) ALUNNI DOPOSCUOLA | ATTIVAZIONE A RICHIESTA ESPRIMERE PREMIO UNITARIO | |
SEZIONE .I) UTENTI INIZIATIVE LUDICO AGGREGATIVE | ATTIVAZIONE A RICHIESTA ESPRIMERE PREMIO UNITARIO | |
SEZIONE .L) PARTECIPAZIONI MANIFESTAZIONI CONTRAENTE | ATTIVAZIONE A RICHIESTA ESPRIMERE PREMIO UNITARIO | |
SEZIONE M ) ANZIANI | 50 |
LA SOCIETA’ IL CONTRAENTE
..................................... .......................................
Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del codice civile le parti dichiarano che tutte la normativa di polizza è la risultante di una dettagliata disamina di tutti i contenuti, che espressamente vengono qui di seguito approvati.
LA SOCIETA’ IL CONTRAENTE
IV LOTTO
CAPITOLATO PER COPERTURA R.C.A. VEICOLI ENTE
CONTRAENTE: COMUNE DI MEOLO
XXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXX’ 0 00000 XXXXX (XX)
CF/ P IVA: 93001510275
Eventuali moduli prestampati allegati dalla Società all’emissione del contratto non fanno parte della polizza benché sottoscritti dal Contraente.
Le Parti sono d’accordo nel riportare in modulistica prestampata unicamente i conteggi relativi al calcolo del premio e delle quote di coassicurazione nonché le “informative al contraente” previste dalla legge.
SOMMARIO
SEZIONE 1 DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'
Art. 1 Definizioni
SEZIONE 2 NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
Art. 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio. Buona fede Art. 2 Pagamento del premio
Art. 3 Durata dell’assicurazione
Art. 4 Modifiche all’assicurazione
Art .5 Aggravamento del rischio
Art .6 Diminuzione del rischio
Art. 7 Obblighi dell’assicurato in caso di sinistro Art 8 Disdetta in caso di sinistro
Art 9 Coassicurazione e delega
Art. 10 Oneri fiscali
Art 11 Clausola Broker
Art. 12 Foro Competente
Art. 13 Interpretazione del contratto
Art. 14 Regolazione del premio
Art. 15 Estensione territoriale
Art 16 Rinvio alle norme di legge
Art 17 Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio
SEZIONE 3 OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE - RISCHI COPERTI- CONDIZIONI PARTICOLARI
Art. 1 Spese di demolizione, sgombero, bonifica Art. 2 Perdita pigioni
Art. 3 Rimborso onorari periti
SEZIONE 4) CONDIZIONI SPECIALI- FORMA TARIFFARIA – MASSIMALI- VALIDITA’ DELL’OFFERTA – PARCO VEICOLI
SEZIONE 1) DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'
Art.1 - Definizioni
Assicurazione | Il contratto di assicurazione |
Polizza : | Il documento che prova l'assicurazione; |
Contraente | Il soggetto che stipula l'assicurazione riportato nel frontespizio della presente polizza. |
Assicurato | La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dalla Assicurazione |
Società | L'impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici; |
Premio | La somma dovuta dal Contraente alla Società. |
Rischio | La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne. |
Sinistro | Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. |
Indennizzo | La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. |
Franchigia | La parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico. |
Scoperto : | La parte percentuale di danno che l'Assicurato tiene a suo carico. |
Massimale per sinistro | La massima esposizione della Società per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà. |
SEZIONE 2) NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
Art 1)Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio. Buona fede.
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione (artt. 1892, 1893, 1894 C.C.).
Tuttavia l'omissione, l’incompletezza o l’inesattezza delle dichiarazioni da parte del Contraente/Assicurato di circostanze eventualmente aggravanti il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto al completo indennizzo sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo dei legali rappresentanti del Contraente/Assicurato.
Art 2)Pagamento del premio
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24,00 del giorno indicato in polizza, prescindendo dal pagamento della prima rata di perfezionamento del contratto. Il pagamento del premio di polizza dovrà comunque avvenire entro il 60° giorno successivo alla data di effetto della polizza.
Se l’Assicurato non paga i premi o le rate di premio successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del sessantesimo giorno dopo quello di scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze. I premi devono essere pagati all’agenzia alla quale è assegnata la polizza, oppure all’impresa od al broker di assicurazioni che gestisce la presente assicurazione.
Art 3) Durata dell’assicurazione
La presente polizza viene stipulata per la durata di anni 1, con inizio dalle ore 24.00 del giorno 30 06 2009 e scadenza al 30 06 2010. Il contratto si intenderà prorogato di anno in anno, previa comunicazione verbale o scritta dell’assicurato, fino al 30 06 2014.
Art 4)Modifiche all’assicurazione
Le eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art 5)Aggravamento del rischio
L’Assicurato deve dare comunicazione scritta all’Impresa di ogni aggravamento di rischio.
Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dall’Impresa possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione (art. 1898 C.C.).
Art 6)Diminuzione del rischio
A parziale deroga dell'art. 1897 del Codice Civile, nel caso di diminuzione del rischio e/o dei valori la Società è tenuta a ridurre con effetto immediato il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato e rinuncia al relativo diritto di recesso.
La Società rimborserà la corrispondente quota di premio pagata e non goduta, escluse le imposte, immediatamente, oppure in occasione del primo rinnovo dell'annualità di premio a scelta dell'Assicurato.
Art 7) Obblighi dell’Assicurato in caso di sinistro
In caso di sinistro, l’Assicurato deve darne avviso scritto all’agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure all’Impresa od al broker che gestisce la presente assicurazione entro un periodo ragionevole da quando ne ha avuto conoscenza.
L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo (art. 1915 C.C.).
Art 8)Disdetta in caso di sinistro
Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o dal rifiuto dell’indennizzo, l’Impresa ed il Contraente possono recedere dall’assicurazione con preavviso di 120 giorni. In tal caso l’Impresa, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell’imposta, relativa al periodo di rischio non corso.
Art 9)Coassicurazione e delega
Qualora risulti dalla polizza che l'Assicurazione é divisa per quote fra diverse Società Coassicuratrici, in caso di sinistro le Società stesse concorreranno nel pagamento dell'indennizzo, liquidato a termini delle Condizioni di Assicurazione in proporzione della quota da esse assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.
La Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate nell'atto suddetto (polizza o appendice) a firmarlo anche in loro nome e per loro conto.
Pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria lo rende ad ogni effetto valido anche per le quote delle Coassicuratrici.
Il pagamento dei premi viene effettuato dal Contraente per il tramite del Broker e tale procedura é accettata dalla Società Delegataria e dalle Coassicuratrici.
Il dettaglio dei capitali assicurati, dei premi, accessori e imposte, spettanti a ciascuna Coassicuratrice, risulta dall’apposito prospetto inserito in polizza.
Art 10)Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico dell’Assicurato.
Art 11)Xxxxxxxx broker
Alla Società di Brokeraggio Interstudio I.B. di Benetti F., Midena M. & C: s.a.s - sede legale e amministrativa in San Donà di Piave, Via dall’Armi 3/1- Ve, é affidata la gestione e l'esecuzione della presente assicurazione, in qualità di Broker), ai sensi del D. lgs 07.09.2005 N. 209 e successivi modificazioni e integrazioni.
Il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente all'esecuzione della presente assicurazione avverrà per il tramite del Broker incaricato.
Farà fede, ai fini della copertura assicurativa, la data di una comunicazione ufficiale del Broker alla Società. La Compagnia, inoltre riconosce che il pagamento dei premi sia fatto tramite il Broker Interstudio I.B. di Benetti F., Midena M. & C: s.a.s presso la sede amministrativa di S. DONA’ di PIAVE VE- Via Dall’Armi 3/1, incaricato dell’esecuzione e gestione del contratto e riconosce che tale pagamento è liberatorio per l’Assicurato/Contraente.
La Compagnia riconosce inoltre che i pagamenti effettuati dal Contraente al Broker si intendono effettuati direttamente alla Società.
Il Broker provvederà poi a trasmettere i premi incassati alle compagnie.
Le Compagnie aggiudicatarie dovranno pertanto rilasciare, ove mancante, lettera di libera collaborazione all Interstudio I.B. di Xxxxxxx F., Xxxxxx M. & C: s.a.s, ai sensi e per gli effetti dell’art. 118 del Codice delle Assicurazioni, e dei commi 1) e 3) dell’articolo 55 - Regolamento ISVAP n. 5 DEL 16.10.2006 e successive modifiche ed integrazioni.
La misura del compenso provvigionale, a carico dell’Agenzia/Xxxxxxx, è dato dalla percentuale corrispondente a quella stabilita nella lettera di collaborazione oppure, ove mancante, a quella stabilita da specifico accordo fra le parti.
Tale compenso sarà costituito da una parte dell’aliquota provvigionale dovuta dalle Compagnie di Assicurazione alla propria rete di vendita diretta e le Compagnie stesse dichiarano che tale compenso mai costituirà pertanto un aumento dei premi per l’Ente/Contraente.
Art 12)Foro competente: il Foro competente per qualsiasi controversia si intende quello nella cui giurisdizione é ubicata la sede legale dell'Assicurato.
Art 13) Interpretazione del contratto
Si conviene fra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l’interpretazione più estensiva e più favorevole all’assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.
Art 14). Regolazione del premio
Il premio annuo lordo risulta dai conteggi riportati in polizza. Nei casi in cui esso sia determinato in base ad elementi variabili di rischio, esso viene anticipato in via provvisoria sui preventivi annui denunciati dalla Contraente. Entro 90 giorni dalla fine di ogni anno di assicurazione o del minor periodo di durata del contratto, il Contraente è tenuto a comunicare alla Società gli elementi variabili di rischio, affinché la Società stessa possa procedere alla regolazione del premio definitivo.
Le differenze attive o passive risultanti dalle regolazioni devono essere pagate dall’assicurato al broker, entro 60 giorni dalla notifica dell’importo, a mezzo avviso di scadenza, inviato dal broker al cliente anche a mezzo fax, risultante dal documento contrattuale “appendice di regolazione”, ricevuto dalla società assicuratrice.
Art 15) Estensione territoriale
L’Assicurazione si estende ai sinistri che insorgono nel mondo intero.
Art 16) Rinvio alle norme di legge.
Per tutto quanto non espressamente regolato dalle condizioni contrattuali valgono le norme di legge.
Art 17) Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio
La società si impegna a fornire ogni sei mesi al Contraente per il tramite del broker incaricato, il dettaglio dei sinistri così suddiviso:
a) sinistri denunciati;
b) sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva; c) sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
d) sinistri respinti (con indicazione delle motivazione a riguardo);
Le parti danno atto che la disposizione di cui sopra è essenziale per la corretta esecuzione delle obbligazioni di polizza, essendo espressamente prevista nel reciproco interesse di una ordinata ed efficace gestione dei sinistri e nell'ottica di un’ adeguata e puntuale verifica dell'andamento della sinistrosità.
Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.
SEZIONE 3) OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE - RISCHI COPERTI- CONDIZIONI PARTICOLARI
Art 1) Oggetto dell’assicurazione:
L’impresa assicura, in conformità delle norme della Legge e del Regolamento, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l’assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitali, interesse e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione dei veicoli descritti in polizza.
L’assicurazione copre anche la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli in aree private e per i danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto.
Per la valutazione dei rischi si fornisce l’elenco dei veicoli nel quale vengono indicati: marca e modello, targa, cavalli fiscali, peso complessivo a pieno carico, classe di merito.
Art. 2) Rischi coperti – condizioni particolari
1. rinuncia alla rivalsa per:
a) guida in stato di ebbrezza, ubriachezza o in condizioni alterate connesse all’uso di stupefacenti.;
b) danni a terzi trasportati anche nel caso in cui i veicoli non siano abilitati o il numero delle persone delle persone trasportate, superi quello ammesso dalla carta di circolazione;
c) guida da parte di conducente con patente scaduta per la quale il conducente abbia omesso, in buona fede il rinnovo;
d) guida da parte di conducente senza possesso di abilitazione specifica;
2) esclusione limitazioni di garanzia per età e/o sesso del conducente;
3) danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di inquinamento per fuoriuscita accidentale di sostanze liquide e/o gassose dal veicolo assicurato, incluso materiali di qualsiasi natura trasportati;
4) carta verde;
5) Libro matricola (ove previsto),
6) danni a cose di terzi trasportati su autoveicoli,
7) carico e scarico anche con mezzi meccanici;
8) rimborso spese immatricolazione, collaudo, tassa di registro;
9) rimborso spese di xxxxxx;
10) spese per trasporto in ambulanza;
11) danni derivanti al veicolo in seguito a soccorso vittime della strada;
12) R.C.T. per danni da incendio;
13) spese di dissequestro;
14) responsabilità civile dei trasportati;
15) noleggio auto
16) soccorso stradale
SEZIONE 4) CONDIZIONI SPECIALI- FORMA TARIFFARIA – MASSIMALI- VALIDITA’ DELL’OFFERTA – PARCO VEICOLI
Art. 1) Forma tariffaria
Bonus Malus per autovetture, auto promiscui, ciclomotori e motocicli.
Tariffa Fissa per autocarri, motocarri, trattori agricoli, macchine operatrici.
Art. 2)MASSIMALI
⇒ € 6.000.000,00 per veicoli in genere, fatta eccezione per i veicoli sotto riportati:
⇒ € 10.000.000,00 per scuolabus/autobus/autocarri
Art. 3) VALIDITÀ DELL’OFFERTA
L’offerta dovrà essere valida per tutte le variazioni e gli inserimenti di nuovi veicoli sino al 30 06 2010.
Art 4)ELENCO PARCO VEICOLI COMUNALI:
Targa | Veicolo | Dati tecnici Alimentazione Immatricolazio ne | Tariffa | Premio pro veicolo |
BN990PB | Autovettura FIAT PALIO | KW 44 CC 1242 BENZINA 2001 | B/M 01 | |
BY771GW | Autovettura FIAT PUNTO | KW 44 CC 1242 BENZINA 2002 | B/M 07 | |
CK128TB | Autovettura FIAT PANDA | KW 44 CC 1242 BENZINA 2004 | B/M 01 | |
CD683MJ | Autovettura FIAT DOBLO’ | Kw 76 Cc 1896 Benzina 2002 | B/M 01 | |
42024418 | Ciclomotore MALAGUTI | KW 1,9 CC 49 Miscela 1998 | FISSA | |
VE033961 | Trattrice xxxxxxxx XXXXXX XXXXXXXX MF 360 | Q li 24,50 +60,00(rim) 1993 | FISSA | |
AJ285TA | Autovettura FIAT PUNTO | KW 54 CC1242 BENZINA 1996 | B/M 01 | |
VE444316 | Autocarro FIAT35 OM | Q li 35 DIESEL 1980 | FISSA | |
VE262448 | Trattrice xxxxxxxx XXXXXXX | Qli… DIESEL 1993 | FISSA |
LA SOCIETA’ IL CONTRAENTE
..................................... .......................................
Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del codice civile le parti dichiarano che tutte la normativa di polizza è la risultante di una dettagliata disamina di tutti i contenuti, che espressamente vengono qui di seguito approvati.
LA SOCIETA’ IL CONTRAENTE
V LOTTO CAPITOLATO PER COPERTURA
POLIZZA "INCENDIO-FURTO-KASKO - EVENTI SPECIALI E CRISTALLI" PARCO MEZZI DI PROPRIETA’ E/O IN USO ALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
AUTOVEICOLI PRIVATI UTILIZZATI DAGLI AMMINISTRATORI IN MISSIONE
AUTOVEICOLI PRIVATI UTILIZZATI DAI DIPENDENTI/COLLABORATORI IN MISSIONE
CONTRAENTE: COMUNE DI MEOLO
XXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXX’ 0 00000 XXXXX (XX)
CF/ P IVA: 93001510275
Eventuali moduli prestampati allegati dalla Società all’emissione del contratto non fanno parte della polizza benché sottoscritti dal Contraente.
Le Parti sono d’accordo nel riportare in modulistica prestampata unicamente i conteggi relativi al calcolo del premio e delle quote di coassicurazione nonché le “informative al contraente” previste dalla legge.
SOMMARIO
SEZIONE 1 DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'
Art. 1 Definizioni
Art. 2 Oggetto dell’assicurazione
SEZIONE 2 NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE
Art. 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio. Buona fede Art. 2 Pagamento del premio
Art. 3 Durata dell’assicurazione
Art. 4 Modifiche all’assicurazione
Art .5 Aggravamento del rischio
Art .6 Diminuzione del rischio
Art. 7 Obblighi dell’assicurato in caso di sinistro Art 8 Disdetta in caso di sinistro
Art 9 Coassicurazione e delega
Art. 10 Oneri fiscali
Art 11 Clausola Broker
Art. 12 Foro Competente
Art. 13 Interpretazione del contratto
Art. 14 Regolazione del premio
Art. 15 Estensione territoriale
Art 16 Rinvio alle norme di legge
Art 17 Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio
SEZIONE 3 RISCHI COPERTI
Art. 1 Delimitazione dell’assicurazione
Art. 2 Esclusioni
SEZIONE 4 GESTIONE DEI SINISTRI
Art. 1 Denuncia dei sinistri
Art. 2 Liquidazione del danno- Nomina e mandato dei periti Art. 3 Rinuncia all’azione di rivalsa
Art .4 Riparazione e pagamento delle indennità Art. 5 Spese per la gestione della pratica di danno
SEZIONE 5 SOMME ASSICURATE, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO
Art. 1 Criterio di determinazione e di regolazione del premio Art. 2 Validità dell’assicurazione
Art. 3 Divieto di stipula di altre assicurazioni Art. 4 Sezioni assicurate
SEZIONE 1 DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'
Art. 1 - Definizioni
Assicurazione | Il contratto di assicurazione | |
Polizza : | Il documento che prova l'assicurazione; | |
Contraente | Il soggetto che stipula l'assicurazione riportato nel frontespizio della presente polizza. | |
Assicurato | La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dalla Assicurazione | |
Società | L'impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici; | |
Premio | La somma dovuta dal Contraente alla Società. | |
Rischio | La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne. | |
Sinistro | Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. | |
Indennizzo | La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. | |
Franchigia | La parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico. | |
Scoperto : | La parte percentuale di danno che l'Assicurato tiene a suo carico. | |
Massimale per sinistro | La massima esposizione della Società per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà. | |
ACCESSORIO: | ogni dotazione, stabilmente fissata al veicolo, definito di: serie ( se costituisce normale dotazione del veicolo senza supplemento al prezzo base di listino, compresi gli apparecchi audio - fono - visivi); optional (se fornito dalla casa costruttrice con supplemento al prezzo base di listino); |
AUDIOFONOVISIVI: | radio, radio - telefoni e/o telefoni cellulari, giradischi, lettori compact disk,mangianastri, televisori, registratori ed altri apparecchi del genere stabilmente fissati al veicolo, comprese le autoradio estraibili montati con dispositivi di blocco elettronico o elettromagnetico o meccanico, purché non costituenti accessori di serie. |
CARBURANTE: | la sostanza combustibile, liquida o gassosa, usata per l’alimentazione dei motori a scoppio e diesel. |
COSE: | sia gli oggetti materiali sia gli animali. |
DANNO PARZIALE: | danno le cui spese di riparazione risultano inferiori al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro. |
DANNO TOTALE: | il danno si considera “totale “ nei casi in cui il veicolo, in seguito a Furto Rapina, non sia stato più ritrovato ovvero se, in seguito ad eventi che diano luogo a danni materiali, le spese per riparazione veicolo superino il 75% del valore commerciale dello stesso al momento del sinistro. |
ESPLOSIONE: | sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura o pressione, dovuto chimica che si autopropaga con elevata velocità. |
FRANCHIGIA: | importo fisso prestabilito che l’Assicurato tiene a proprio carico per ogni sinistro. |
FURTO: | la sottrazione della cosa assicurata a colui che la detiene perpetrata al fine di trarne profitto per se o per altri (art.624 Codice Penale). |
INCENDIO: | combustione con sviluppo di fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi o propagarsi. |
INDENNIZZO: LEGGE: | la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. la legge 24/12/1969 n. 990 sull’assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore e successive modifiche. |
MASSIMALE: | importo massimo sino al quale la Società presta l’assicurazione. |
PRIMO RISCHIO XXX.XX: | forma di assicurazione per la quale la Società risponde dei danni sino alla concorrenza di un determinato massimale senza applicazione della regola proporzionale di cui all’art. 1907 del Codice Civile. |
QUATTRORUOTE: pubblicazione mensile della Editoriale Domus. Tale pubblicazione riporta i prezzi di listino delle autovetture nuove e le quotazioni di quelle usate basate su indagini di mercato comprensive degli accessori. |
RAPINA: la sottrazione della cosa assicurata mediante violenza o minaccia a colui che la detiene, perpetrata per procurare a se o ad altri un ingiusto profitto (art.628 Codice Penale). |
SCOPPIO: repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione |
VALORE COMMERCIALE: quotazione riportata dalla rivista specializzata Quattroruote, o, in caso di mancata quotazione o di cessazione della sua pubblicazione, la stessa corrisponderà ai valori medi di quotazione del mercato compresi gli accessori e optional. |
Art. 2) Oggetto dell'assicurazione
La Società si obbliga, fino alla concorrenza degli importi in polizza e nei limiti ed alle condizioni che seguono, ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dai veicoli di proprietà o in uso a qualsiasi titolo:
a) all’Amministrazione comunale,
b) agli Amministratori (Giunta e Consiglio)- incluso Sindaco -,
c) ai dipendenti e collaboratori,
utilizzati in occasione di missione o per adempimenti di servizio sia durante la circolazione che in sosta e/o in ricovero degli stessi, incluso rischio in “itinere”, in conseguenza di:
• incendio, fulmine, scoppio del carburante contenuto nel serbatoio,
• xxxxx comprese le componenti interne dello stesso, nell’esecuzione o in conseguenza del furto o rapina consumati o tentati di cose non assicurate ubicate all’interno del veicolo,
• cristalli: rottura o altra lesione, comprese operazioni di sostituzione;
• guasti meccanici conseguenti ad un evento per il quale è prestata l’assicurazione;
• eventi naturali: inondazioni, alluvioni, frane, cedimenti e smottamenti del terreno, trombe d’aria e marine, uragani, straripamenti, mareggiate, caduta di neve o ghiaccio dai tetti, caduta di sassi o alberi, grandine, valanghe, purché derivanti da fenomeni sismici, eruzione vulcanica,
• eventi socio politici: tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo e sabotaggio, atti vandalici e dolosi in genere,
• urto, ribaltamento, uscita di strada o collisione.
Sono compresi in garanzia gli accessori e pezzi di ricambio.
⮚ Limitatamente agli airbag ed estintori antincendio la Società rimborserà il danno sino alla concorrenza di €1.600,00.= pro evento/anno assicurativo.
⮚ La Società rimborserà fino alla concorrenza di € 1.000,00.= per cose, oggetti personali contenute all’interno del veicolo e trafugate in occasione del furto o tentato furto del veicolo, ovvero del furto dei contenuti riposti all’interno del veicolo;
⮚ La Società rimborserà fino alla concorrenza di €1.100,00.= per ogni veicolo, le spese sostenute per il trasporto del veicolo danneggiato a seguito di sinistro rientrante nella presente garanzia.
⮚ La Società rimborserà inoltre fino alla concorrenza di €2.600,00.= per ogni veicolo, le spese sostenute per l’auto sostitutiva e/o noleggio di veicolo sostitutivo a quello danneggiato, a seguito di sinistro rientrante nella presente garanzia.
SEZIONE 2) NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE
Art 1)Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio. Buona fede.
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione (artt. 1892, 1893, 1894 C.C.).
Tuttavia l'omissione, l’incompletezza o l’inesattezza delle dichiarazioni da parte del Contraente/Assicurato di circostanze eventualmente aggravanti il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto al completo indennizzo sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo dei legali rappresentanti del Contraente/Assicurato.
Art 2)Pagamento del premio
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24,00 del giorno indicato in polizza, prescindendo dal pagamento della prima rata di perfezionamento del contratto. Il pagamento del premio di polizza dovrà comunque avvenire entro il 60° giorno successivo alla data di effetto della polizza.
Se l’Assicurato non paga i premi o le rate di premio successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del sessantesimo giorno dopo quello di scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze. I premi devono essere pagati all’agenzia alla quale è assegnata la polizza, oppure all’impresa od al broker di assicurazioni che gestisce la presente assicurazione.
Art 3) Durata dell’assicurazione
La presente polizza viene stipulata per la durata di anni 3, con inizio dalle ore 24.00 del giorno 30 06 2009 e scadenza al 30 06 2014 senza possibilità di tacito rinnovo.
La scadenza annuale è posta al 30 06 di ogni anno.
Il Contraente si riserva la facoltà di poter inviare la disdetta alla polizza ad ogni scadenza annuale tramite lettera raccomandata da inviarsi un mese prima della scadenza contrattuale annua.
Art 4)Modifiche all’assicurazione
Le eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art 5)Aggravamento del rischio
L’Assicurato deve dare comunicazione scritta all’Impresa di ogni aggravamento di rischio.
Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dall’Impresa possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione (art. 1898 C.C.).
Art 6)Diminuzione del rischio
A parziale deroga dell'art. 1897 del Codice Civile, nel caso di diminuzione del rischio e/o dei valori la Società è tenuta a ridurre con effetto immediato il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato e rinuncia al relativo diritto di recesso.
La Società rimborserà la corrispondente quota di premio pagata e non goduta, escluse le imposte, immediatamente, oppure in occasione del primo rinnovo dell'annualità di premio a scelta dell'Assicurato.
Art 7) Obblighi dell’Assicurato in caso di sinistro
In caso di sinistro, l’Assicurato deve darne avviso scritto all’agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure all’Impresa od al broker che gestisce la presente assicurazione entro un periodo ragionevole da quando ne ha avuto conoscenza.
L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo (art. 1915 C.C.).
Art 8)Disdetta in caso di sinistro
Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o dal rifiuto dell’indennizzo, l’Impresa ed il Contraente possono recedere dall’assicurazione con preavviso di 120 giorni. In tal caso l’Impresa, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell’imposta, relativa al periodo di rischio non corso.
Art 9)Coassicurazione e delega
Qualora risulti dalla polizza che l'Assicurazione é divisa per quote fra diverse Società Coassicuratrici, in caso di sinistro le Società stesse concorreranno nel pagamento dell'indennizzo, liquidato a termini delle Condizioni di Assicurazione in proporzione della quota da esse assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.
La Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate nell'atto suddetto (polizza o appendice) a firmarlo anche in loro nome e per loro conto.
Pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria lo rende ad ogni effetto valido anche per le quote delle Coassicuratrici.
Il pagamento dei premi viene effettuato dal Contraente per il tramite del Broker e tale procedura é accettata dalla Società Delegataria e dalle Coassicuratrici.
Il dettaglio dei capitali assicurati, dei premi, accessori e imposte, spettanti a ciascuna Coassicuratrice, risulta dall’apposito prospetto inserito in polizza.
Art 10)Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico dell’Assicurato.
Art 11)Xxxxxxxx broker
Alla Società di Brokeraggio Interstudio I.B. di Benetti F., Midena M. & C: s.a.s - sede legale e amministrativa in San Donà di Piave, Via dall’Armi 3/1- Ve, é affidata la gestione e l'esecuzione della presente assicurazione, in qualità di Broker), ai sensi del D. lgs 07.09.2005 N. 209 e successivi modificazioni e integrazioni.
Il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente all'esecuzione della presente assicurazione avverrà per il tramite del Broker incaricato.
Farà fede, ai fini della copertura assicurativa, la data di una comunicazione ufficiale del Broker alla Società. La Compagnia, inoltre riconosce che il pagamento dei premi sia fatto tramite il Broker Interstudio I.B. di Benetti F., Midena M. & C: s.a.s presso la sede amministrativa di S. DONA’ di PIAVE VE- Via Dall’Armi 3/1, incaricato dell’esecuzione e gestione del contratto e riconosce che tale pagamento è liberatorio per l’Assicurato/Contraente.
La Compagnia riconosce inoltre che i pagamenti effettuati dal Contraente al Broker si intendono effettuati direttamente alla Società.
Il Broker provvederà poi a trasmettere i premi incassati alle compagnie.
Le Compagnie aggiudicatarie dovranno pertanto rilasciare, ove mancante, lettera di libera collaborazione all Interstudio I.B. di Xxxxxxx F., Xxxxxx M. & C: s.a.s, ai sensi e per gli effetti dell’art. 118 del Codice delle Assicurazioni, e dei commi 1) e 3) dell’articolo 55 - Regolamento ISVAP n. 5 DEL 16.10.2006 e successive modifiche ed integrazioni.
La misura del compenso provvigionale, a carico dell’Agenzia/Xxxxxxx, è dato dalla percentuale corrispondente a quella stabilita nella lettera di collaborazione oppure, ove mancante, a quella stabilita da specifico accordo fra le parti.
Tale compenso sarà costituito da una parte dell’aliquota provvigionale dovuta dalle Compagnie di Assicurazione alla propria rete di vendita diretta e le Compagnie stesse dichiarano che tale compenso mai costituirà pertanto un aumento dei premi per l’Ente/Contraente.
Art 12)Foro competente: il Foro competente per qualsiasi controversia si intende quello nella cui giurisdizione é ubicata la sede legale dell'Assicurato.
Art 13) Interpretazione del contratto
Si conviene fra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l’interpretazione più estensiva e più favorevole all’assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.
Art 14). Regolazione del premio
Il premio annuo lordo risulta dai conteggi riportati in polizza. Nei casi in cui esso sia determinato in base ad elementi variabili di rischio, esso viene anticipato in via provvisoria sui preventivi annui denunciati dalla Contraente. Entro 90 giorni dalla fine di ogni anno di assicurazione o del minor periodo di durata del contratto, il Contraente è tenuto a comunicare alla Società gli elementi variabili di rischio, affinché la Società stessa possa procedere alla regolazione del premio definitivo.
Le differenze attive o passive risultanti dalle regolazioni devono essere pagate dall’assicurato al broker, entro 60 giorni dalla notifica dell’importo, a mezzo avviso di scadenza, inviato dal broker al cliente anche a mezzo fax, risultante dal documento contrattuale “appendice di regolazione”, ricevuto dalla società assicuratrice.
Art 15) Estensione territoriale
L’Assicurazione si estende ai sinistri che insorgono nel mondo intero.
Art 16) Rinvio alle norme di legge.
Per tutto quanto non espressamente regolato dalle condizioni contrattuali valgono le norme di legge.
Art 17) Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio
La società si impegna a fornire ogni sei mesi al Contraente per il tramite del broker incaricato, il dettaglio dei sinistri così suddiviso:
a) sinistri denunciati;
b) sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva; c) sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
d) sinistri respinti (con indicazione delle motivazione a riguardo);
Le parti danno atto che la disposizione di cui sopra è essenziale per la corretta esecuzione delle obbligazioni di polizza, essendo espressamente prevista nel reciproco interesse di una ordinata ed efficace gestione dei sinistri e nell'ottica di un’ adeguata e puntuale verifica dell'andamento della sinistrosità.
Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.
SEZIONE 3) RISCHI COPERTI
art. 1) Delimitazione dell'assicurazione e somma assicurata
L'assicurazione di cui alla presente polizza viene prestata fino alla concorrenza massima di € 30.000,00.= per ogni veicolo (e comunque entro il limite del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro), al netto della franchigia fissa e assoluta di € 100,00= per ogni veicolo coinvolto nel sinistro, fatta eccezione per la garanzia cristalli e la garanzia “auto sostitutiva”.
Xxxxxxx risarcimento per anno assicurativo € 110.000,00.
L'assicurazione opera soltanto se il guidatore è munito di regolare patente a norma delle disposizioni di legge in vigore e debitamente autorizzato dall'Ente all'uso del veicolo.
art.2) Esclusioni
L'assicurazione non comprende i danni:
a) subiti a causa di traino attivo passivo, di xxxxxxx a spinta o a mano
a) verificatesi in occasione di esplosioni nucleari, contaminazioni radioattive, atti di guerra, occupazioni militari, invasioni, insurrezioni, requisizioni, eruzioni vulcaniche, terremoto;
b) cagionati con dolo dell'Assicurato, del Contraente o delle persone del cui fatto essi rispondono a norma di legge;
c) derivanti della partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive relative prove ed allenamenti;
SEZIONE 4) GESTIONE DEI SINISTRI
Art 1) Denuncia dei sinistri
L’assicurato deve trasmettere alla Società, entro un termine ragionevole dal sinistro o dal giorno in cui ne è venuto a conoscenza, una dettagliata denuncia contenente la data e il luogo del sinistro, delle modalità e delle casuali dell'evento dannoso, la natura e l'entità - almeno approssimativa - dei danni subiti, nonché gli estremi dell'Assicurato danneggiato, dell'Autorità inquirente e/o di eventuali testimoni
In caso di furto o rapina del veicolo, l’Assicurato deve altresì presentare denuncia del sinistro alla Pubblica Autorità ed inviare copia autentica alla Società.
In caso di perdita totale l'Assicurato dovrà poi fornire alla Società dichiarazione di perdita di possesso del veicolo rilasciata dal P.R.A.
Art.2.) Liquidazione del danno - nomina e mandato dei periti
In caso di DANNO PARZIALE l'indennizzo è determinata senza tener conto del degrado per uso e vetustà e senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile, sulla base del valore commerciale di acquisto, al momento del sinistro, delle parti del veicolo danneggiato o distrutto, al netto della franchigia indicata in polizza, fino ad un massimo di € 30.000,00.= per singolo veicolo.
L'indennizzo complessivo non potrà, comunque, superare il valore commerciale dell'intero veicolo al momento del sinistro, al netto della sola franchigia pattuita in polizza.
In caso di DANNO TOTALE la Società rimborserà, al netto della franchigia, il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro e comunque fino ad un massimo di €30.000,00.= per singolo veicolo.
Nella determinazione dell'ammontare del danno si terrà conto dell'incidenza dell' IVA, ove l'Assicurato la tenga a suo carico. Sono incluse nell’indennizzo le eventuali spese per la demolizione mezzo, consegna targhe, ed immatricolazione di nuovo veicolo.
Sono escluse dall’indennizzo le spese per modificazioni, aggiunte o miglioramenti apportati al mezzo in occasione delle riparazioni.
La garanzia comprende gli optional e gli accessori che risultino stabilmente installati sulle autovetture.
La liquidazione dell'indennizzo è effettuata mediante accordo fra le Parti, concluso o direttamente fra le Parti stesse, oppure , a richiesta anche di una sola di esse, tra due Periti, che le parti devono nominare una per ciascuna.
In caso di disaccordo, ne viene eletto un terzo dai due nominati o, in difetto, dal PRESIDENTE del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro, è accaduto ed i tre Periti decideranno a maggioranza di voti.
I risultati della liquidazione concretati dai Periti concordi, ovvero dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, sono obbligatori fra le Parti, rinunciando queste fin da ora a qualsiasi impugnativa.
Ciascuna della parti sopporta la spesa del proprio Perito; quella del terzo fa carico per metà all'Assicurato che conferisce alla Società la facoltà di liquidare detta spesa e di prelevare la sua quota dall'indennizzo spettantegli.
Art.3) RInuncia all'azione di rivalsa
La Società rinuncia all'azione di rivalsa ai sensi dell'art.1916 del Codice Civile nei confronti del conducente dell'autovettura danneggiata.
Art.4) Riparazioni e pagamento delle indennita'
Salvo che per le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare il veicolo danneggiato nella rimessa o nell'officina, l'Assicurato non deve provvedere a riparazioni alcuna prima di aver ricevuto il consenso della Società. Se entro 5 giorni dall’avviso la Società non ha provveduto alla presa visione dei danni, è data facoltà al danneggiato di provvedere alle riparazioni.
L'Assicurato è obbligato a conservare fino alla liquidazione del danno, le tracce e gli avanzi del danno stesso senza avere per tale titolo diritto a particolarità indennità.
Il pagamento delle indennità è eseguito entro trenta giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.
Art.5) Spese per la gestione della pratica di danno
Le Parti concordano che l’assicurato sarà sempre assistito nell’allestimento della pratica di danno da una persona/consulente nominato dallo stesso.
Le spese/onorari per tale assistenza saranno rimborsati dalla Società in forma forfetaria pari € 90,00 per sinistro sino al valore del danno accertato di € 3.000,00 oppure nella misura del 3% del danno accertato per sinistri superiori a € 3.000,00, con il limite di esborso da parte della Società di € 1.000,00.
Tali importi sono al netto delle ritenute o imposte di legge che saranno rimborsate contro presentazione di relativa fattura.
Tali somme vengono corrisposte dalla Società in eccesso all’importo del sinistro liquidabile a termini di polizza.
SEZIONE 5) SEZIONI ASSICURATE SOMME ASSICRATE, FRANCHIGIE, SCOPERTI, CALCOLO DEL PREMIO
art.1) criteri di determinazione e regolazione del premio
a) al perfezionamento della presente polizza il Contraente versa il premio lordo di € relativo ad un
ammontare annuo presunto di percorrenza chilometrica complessiva per le sezioni II e III pari a km
10.000 ;
Limitatamente alla Sezione I la regolazione avverrà in relazione alla variazione dei mezzi rispetto all’elenco di polizza;
b) viene fissato un premio lordo di €.......................per ogni chilometro di percorrenza superiore a quella dichiarata in via preventiva e di € per ciascun mezzo;
c) il Contraente si impegna altresì a comunicare alla Società/Broker, al termine di ogni annualità assicurativa e comunque non oltre i 60 giorni dalla scadenza del contratto, l'ammontare annuo complessivo dei chilometri effettuati dai veicoli di proprietà e/o in uso ai dipendenti, al segretario, ai collaboratori, al sindaco, agli amministratori (giunta e consiglio), nonché mezzi di proprietà, uso all’Amministrazione durante l'attività di servizio/missione quali risultano dai documenti contabili della Contraente.
d) entro 60 dalla data di comunicazione dei dati, il premio verrà regolato su richiesta scritta della Società/Broker in relazione a quanto previsto al punto che precede con conguaglio del premio anticipato.
art. 2) Validita' dell'assicurazione
Il contraente è esonerato dall'obbligo della preventiva denuncia delle targhe assicurate riferite al parco mezzi individuate nelle sezioni II e III. Permane invece l’obbligo per la sezione I.
A maggior precisazione si specifica quanto segue: il contraente ha l’obbligo di denunciare alla Società l’inclusione/ esclusione dei mezzi di proprietà/ uso dell’amministrazione, e ciò ad integrazione/ modifica dell’elenco mezzi riportato nella Sezione I. La copertura decorre dalla data indicata nel fax.
art. 3) Divieto stipula altra assicurazione
La garanzia prestata con la presente polizza non può essere oggetto di copertura assicurativa con altre Società per le quote di rischio lasciate a carico dell'Assicurato.
Art 4) Sezioni da assicurare
SEZIONE I
POLIZZA "INCENDIO-FURTO-KASKO - EVENTI SPECIALI E CRISTALLI" PARCO MEZZI DI PROPRIETA’ E/O IN USO ALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE,
ELENCO PARCO VEICOLI COMUNALI:
Targa | Veicolo |
BN990PB | Autovettura FIAT PALIO |
BY771GW | Autovettura FIAT PUNTO |
CK128TB | Autovettura FIAT PANDA |
CD683MJ | Autovettura FIAT DOBLO’ |
42024418 | Ciclomotore XXXXXXXX |
XX000000 | Trattrice xxxxxxxx XXXXXX XXXXXXXX MF 360 |
AJ285TA | Autovettura FIAT PUNTO |
VE444316 | Autocarro FIAT35 OM |
VE262448 | Macchina xxxxxxxx XXXXXXX |
SEZIONE II
POLIZZA "INCENDIO- FURTO- KASKO - EVENTI SPECIALI E CRISTALLI" PARCO MEZZI AMMINISTRATORI
Su km 6.000 = annui Quotazione €/K lorde
Totale sezione €……………….
SEZIONE III
POLIZZA "INCENDIO-FURTO-KASKO - EVENTI SPECIALI E CRISTALLI" PARCO MEZZI DEI DIPENDENTI/ COLLABORATORI
Su km 4.000 = annui Quotazione €/K lorde
Totale sezione €………………..
LA SOCIETA’ IL CONTRAENTE
..................................... .......................................
Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del codice civile le parti dichiarano che tutte la normativa di polizza è la risultante di una dettagliata disamina di tutti i contenuti, che espressamente vengono qui di seguito approvati.
LA SOCIETA’ IL CONTRAENTE
VI LOTTO CAPITOLATO PER COPERTURA
SPESE LEGALI E PERITALI
Eventuali moduli prestampati allegati dalla Società all’emissione del contratto non fanno parte della polizza benché sottoscritti dal Contraente.
Le Parti sono d’accordo nel riportare in modulistica prestampata unicamente i conteggi relativi al calcolo del premio e delle quote di coassicurazione nonché le “informative al contraente” previste dalla legge.
CONTRAENTE: COMUNE DI MEOLO
XXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXX’ 0 00000 XXXXX (XX)
CF/ P IVA: 93001510275
SOMMARIO
SEZIONE 1 DEFINIZIONI
Art. 1 Definizioni
SEZIONE 2 NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE
Art. 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Buona fede Art. 2 Assicurazione presso diversi Assicuratori
Art. 3 Pagamento del premio
Art. 4 Durata dell’assicurazione
Art. 5 Modifiche all’assicurazione
Art .6 Aggravamento del rischio
Art .7 Diminuzione del rischio
Art. 8 Disdetta in caso di sinistro
Art .9 Coassicurazione e delega
Art. 10 Oneri fiscali
Art. 11 Foro Competente
Art. 12 Interpretazione del contratto
Art. 13 Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza Art. 14 Assicurazione per conto di chi spetta Art. 15 Regolazione del premio
Art. 16 Estensione territoriale
Art. 17 Clausola broker
Art 18 Obbligo di fornire i dati sull’andamento del rischio Art. 19 Ispezione delle cose assicurate
Art 20 Forma delle comunicazioni dal Contraente alla Società Art 21 Rinvio alle norme di legge
SEZIONE 3 RISCHI COPERTI
Art. 1 Oggetto dell’assicurazione
Art. 2 Esclusioni
SEZIONE 4 GESTIONE DEI SINISTRI
Art. 1 Insorgenza del caso assicurativo
Art. 2 Denuncia del caso assicurativo
Art. 3 Fondo spese
Art. 4 Fornitura dei mezzi di prova
Art. 5 Pagamento dell'indennizzo
Art. 6 Recupero di somme
Art. 7 Spese di gestione della pratica di danno
SEZIONE 5) FIGURE ASSICURATE, SOMME ASSICURATE
Art. 1 Ripartizione della spesa/elenco figure/ n. persone assicurate Art. 2 Massimale di copertura
SEZIONE 1 DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'
Art.1 - Definizioni
Assicurazione | Il contratto di assicurazione |
Polizza : | Il documento che prova l'assicurazione; |
Contraente | Il soggetto che stipula l'assicurazione riportato nel frontespizio della presente polizza. |
Assicurato | La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dalla Assicurazione |
Società | L'impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici; |
Premio | La somma dovuta dal Contraente alla Società. |
Rischio | La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne. |
Sinistro | Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. |
Indennizzo | La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. |
Franchigia | La parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico. |
Scoperto : | La parte percentuale di danno che l'Assicurato tiene a suo carico. |
Massimale per sinistro | La massima esposizione della Società per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà. |
SEZIONE 2) NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE
Art 1)Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio. Buona fede.
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione (artt. 1892, 1893, 1894 C.C.).
Tuttavia l'omissione, l’incompletezza o l’inesattezza delle dichiarazioni da parte del Contraente/Assicurato di circostanze eventualmente aggravanti il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto al completo indennizzo sempre ché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo dei legali rappresentanti del Contraente/Assicurato.
Art 2)Pagamento del premio
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24,00 del giorno indicato in polizza, prescindendo dal pagamento della prima rata di perfezionamento del contratto. Il pagamento del premio di polizza dovrà comunque avvenire entro il 60° giorno successivo alla data di effetto della polizza.
Se l’Assicurato non paga i premi o le rate di premio successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del sessantesimo giorno dopo quello di scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze. I premi devono essere pagati all’agenzia alla quale è assegnata la polizza, oppure all’impresa od al broker di assicurazioni che gestisce la presente assicurazione.
Art 3) Durata dell’assicurazione
La presente polizza viene stipulata per la durata di anni 3, con inizio dalle ore 24.00 del giorno 30 06 2009 e scadenza al 30 06 2014 senza possibilità di tacito rinnovo.
La scadenza annuale è posta al 30 06 di ogni anno.
Il Contraente si riserva la facoltà di poter inviare la disdetta alla polizza ad ogni scadenza annuale tramite lettera raccomandata da inviarsi un mese prima della scadenza contrattuale annua.
Art 4)Modifiche all’assicurazione
Le eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art 5)Aggravamento del rischio
L’Assicurato deve dare comunicazione scritta all’Impresa di ogni aggravamento di rischio.
Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dall’Impresa possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione (art. 1898 C.C.).
Art 6)Diminuzione del rischio
A parziale deroga dell'art. 1897 del Codice Civile, nel caso di diminuzione del rischio e/o dei valori la Società è tenuta a ridurre con effetto immediato il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato e rinuncia al relativo diritto di recesso.
La Società rimborserà la corrispondente quota di premio pagata e non goduta, escluse le imposte, immediatamente, oppure in occasione del primo rinnovo dell'annualità di premio a scelta dell'Assicurato.
Art 7) Obblighi dell’Assicurato in caso di sinistro
In caso di sinistro, l’Assicurato deve darne avviso scritto all’agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure all’Impresa od al broker che gestisce la presente assicurazione entro un periodo ragionevole da quando ne ha avuto conoscenza.
L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo (art. 1915 C.C.).
Art 8)Disdetta in caso di sinistro
Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o dal rifiuto dell’indennizzo, l’Impresa ed il Contraente possono recedere dall’assicurazione con preavviso di 120 giorni. In tal caso l’Impresa, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell’imposta, relativa al periodo di rischio non corso.
Art 9)Coassicurazione e delega
Qualora risulti dalla polizza che l'Assicurazione é divisa per quote fra diverse Società Coassicuratrici, in caso di sinistro le Società stesse concorreranno nel pagamento dell'indennizzo, liquidato a termini delle Condizioni di Assicurazione in proporzione della quota da esse assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.
La Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate nell'atto suddetto (polizza o appendice) a firmarlo anche in loro nome e per loro conto.
Pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria lo rende ad ogni effetto valido anche per le quote delle Coassicuratrici.
Il pagamento dei premi viene effettuato dal Contraente per il tramite del Broker e tale procedura é accettata dalla Società Delegataria e dalle Coassicuratrici.
Il dettaglio dei capitali assicurati, dei premi, accessori e imposte, spettanti a ciascuna Coassicuratrice, risulta dall’apposito prospetto inserito in polizza.
Art 10)Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico dell’Assicurato.
Art 11)Xxxxxxxx broker
Alla Società di Brokeraggio Interstudio I.B. di Benetti F., Midena M. & C: s.a.s - sede legale e amministrativa in San Donà di Piave, Via dall’Armi 3/1- Ve, é affidata la gestione e l'esecuzione della presente assicurazione, in qualità di Broker), ai sensi del D. lgs 07.09.2005 N. 209 e successivi modificazioni e integrazioni.
Il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente all'esecuzione della presente assicurazione avverrà per il tramite del Broker incaricato.
Farà fede, ai fini della copertura assicurativa, la data di una comunicazione ufficiale del Broker alla Società. La Compagnia, inoltre riconosce che il pagamento dei premi sia fatto tramite il Broker Interstudio I.B. di Benetti F., Midena M. & C: s.a.s presso la sede amministrativa di S. DONA’ di PIAVE VE- Via Dall’Armi 3/1, incaricato dell’esecuzione e gestione del contratto e riconosce che tale pagamento è liberatorio per l’Assicurato/Contraente.
La Compagnia riconosce inoltre che i pagamenti effettuati dal Contraente al Broker si intendono effettuati direttamente alla Società.
Il Broker provvederà poi a trasmettere i premi incassati alle compagnie.
Le Compagnie aggiudicatarie dovranno pertanto rilasciare, ove mancante, lettera di libera collaborazione all Interstudio I.B. di Xxxxxxx F., Xxxxxx M. & C: s.a.s, ai sensi e per gli effetti dell’art. 118 del Codice delle Assicurazioni, e dei commi 1) e 3) dell’articolo 55 - Regolamento ISVAP n. 5 DEL 16.10.2006 e successive modifiche ed integrazioni.
La misura del compenso provvigionale, a carico dell’Agenzia/Xxxxxxx, è dato dalla percentuale corrispondente a quella stabilita nella lettera di collaborazione oppure, ove mancante, a quella stabilita da specifico accordo fra le parti.
Tale compenso sarà costituito da una parte dell’aliquota provvigionale dovuta dalle Compagnie di Assicurazione alla propria rete di vendita diretta e le Compagnie stesse dichiarano che tale compenso mai costituirà pertanto un aumento dei premi per l’Ente/Contraente.
Art 12)Foro competente: il Foro competente per qualsiasi controversia si intende quello nella cui giurisdizione é ubicata la sede legale dell'Assicurato.
Art 13) Interpretazione del contratto
Si conviene fra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l’interpretazione più estensiva e più favorevole all’assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.
Art 14). Regolazione del premio
Il premio annuo lordo risulta dai conteggi riportati in polizza. Nei casi in cui esso sia determinato in base ad elementi variabili di rischio, esso viene anticipato in via provvisoria sui preventivi annui denunciati dalla Contraente. Entro 90 giorni dalla fine di ogni anno di assicurazione o del minor periodo di durata del contratto, il Contraente è tenuto a comunicare alla Società gli elementi variabili di rischio, affinché la Società stessa possa procedere alla regolazione del premio definitivo.
Le differenze attive o passive risultanti dalle regolazioni devono essere pagate dall’assicurato al broker, entro 60 giorni dalla notifica dell’importo, a mezzo avviso di scadenza, inviato dal broker al cliente anche a mezzo fax, risultante dal documento contrattuale “appendice di regolazione”, ricevuto dalla società assicuratrice.
Art 15) Estensione territoriale
L’Assicurazione si estende ai sinistri che insorgono nel mondo intero.
Art 16) Rinvio alle norme di legge.
Per tutto quanto non espressamente regolato dalle condizioni contrattuali valgono le norme di legge.
Art 17) Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio
La società si impegna a fornire ogni sei mesi al Contraente per il tramite del broker incaricato, il dettaglio dei sinistri così suddiviso:
a) sinistri denunciati;
b) sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva;
c) sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
d) sinistri respinti (con indicazione delle motivazione a riguardo);
Le parti danno atto che la disposizione di cui sopra è essenziale per la corretta esecuzione delle obbligazioni di polizza, essendo espressamente prevista nel reciproco interesse di una ordinata ed efficace gestione dei sinistri e nell'ottica di un’ adeguata e puntuale verifica dell'andamento della sinistrosità.
Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.
SEZIONE 3) RISCHI COPERTI
Art. 1) Oggetto dell’assicurazione:
La Società assume a proprio carico, alle condizioni della presente polizza e nei limiti del massimale convenuto, in sede giudiziale – in ogni stato e grado e avanti qualsiasi autorità – nonché extragiudiziale, peritale ed investigativa, l’onere relativo alle spese per assistenza legale, oppure ricorso a società di Infortunistica Stradale limitatamente alla fase stragiudiziale -per danni a cose e persone-, sostenute dagli assicurati e necessarie ai medesimi per la difesa dei propri interessi, in conseguenza di fatti, atti od omissioni commessi nell'espletamento del servizio e nell'adempimento dei compiti d'ufficio da parte di:
⮚ Sindaco, Assessori, Consiglieri, per quanto l’Ente di appartenenza è tenuto, in base alla normativa vigente ed alla relativa elaborazione giurisprudenziale, a procedere al rimborso delle spese legali sostenute dagli amministratori stessi, in esito a procedimenti per fatti/atti connessi al mandato, con esclusione delle ipotesi di dolo e colpa grave;
⮚ dipendenti, collaboratori, parasubordinati e collaborazioni ai sensi legge Xxxxx, per quanto l’Ente di appartenenza è tenuto, in base alla normativa vigente ed alla relativa elaborazione giurisprudenziale, a procedere al rimborso delle spese legali sostenute dai dipendenti stessi, in esito a procedimenti per fatti/atti connessi al servizio, con esclusione delle ipotesi di dolo e colpa grave;
⮚ Segretario e direttore generale. per quanto l’Ente di appartenenza è tenuto, in base alla normativa vigente ed alla relativa elaborazione giurisprudenziale, a procedere al rimborso delle spese legali sostenute dal Segretario/Direttore stesso, in esito a procedimenti per fatti/atti connessi al servizio, con esclusione delle ipotesi di dolo e colpa grave;
La garanzia viene inoltre prestata per la difesa legale dell’Ente di appartenenza per vertenze che lo riguardino direttamente, compresi i casi di condivisione di responsabilità con gli altri assicurati.
Le spese che la Società assume a proprio carico sono, a titolo indicativo e non limitativo:
• onorari e competenze per l'intervento di un legale, liberamente scelto dall'assicurato, le spese giudiziarie e/o processuali comprese quelle di xxxxxxx e testimoniali e di domiciliazione;
• gli oneri non ripetibili dalla controparte;
• le spese giudiziali;
• il contributo unificato, per le spese degli atti giudiziari, se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di quest’ultima;
• le spese per arbitrati rituali od irrituali;
• le spese per la formulazione di istanze e ricorsi da presentarsi alle competenti autorità;
• le spese peritali in genere e quelle riferite alle società di infortunistica stradale, limitatamente alla fase stragiudiziale del caso, per danni a cose e persone;
• le spese di giustizia nei processi penali;
• le eventuali spese liquidate a favore della controparte in caso di soccombenza, nonché quelle dovute in caso di transazione autorizzata dalla Società; in caso di esito favorevole le spese liquidate giudizialmente e transattivamente in favore dell'assicurato stesso saranno di esclusiva pertinenza della Società che le ha sostenute, anche in via di surroga di cui all'art. 1916 c.c.;
• le spese di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri;
• le spese di indagini per la ricerca di prove a difesa;
• le spese per la redazione di denunce, querele, istanze all’Autorità Giudiziaria.
• Le spese di esecuzione forzata.
Le spese rimborsate dalla polizza riguardano sinistri relativi allo svolgimento delle mansioni e competenze svolte dagli assicurati, quando per fatto dell’attività svolta, a titolo indicativo e non limitativo:
a) siano perseguiti in sede penale per delitti colposi (omicidio colposo e lesioni personali colpose comprese) e contravvenzioni, inclusa responsabilità penale degli incaricati o del personale in forza all’Ente, durante lo svolgimento di prestazioni contemplate: dalla legge 626/94-494/96 e loro successive modifiche ed integrazioni, per le funzioni loro demandate.
b) Xxxxx perseguiti in sede penale per la violazione delle norme sulla Tutela della salute e della Sicurezza sul Lavoro, di cui alla Legge 123/2007 e s.m.i.
c) Sono altresì comprese le Responsabilità penali derivanti dalla violazione delle norme sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali.
d) Xxxxx perseguiti in sede penale per delitti colposi e contravvenzioni derivanti dalla circolazione stradale. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato. Per imputazioni in sede penale per delitti colposi o dolosi la garanzia opera indipendentemente dalla nomina di altro legale da parte dell’assicuratore di responsabilità civile.
e) siano convenuti in giudizio per rispondere civilmente di danni extracontrattuali causati a terzi. Laddove la vertenza sia gestita dalla Compagnia che assicura la responsabilità civile, fin dal momento della costituzione in giudizio, la garanzia di polizza opererà soltanto qualora la Compagnia che assicura la responsabilità civile non abbia più interesse alla prosecuzione della vertenza e, inoltre, nel caso in cui la Compagnia medesima abbia esaurito il massimale previsto in polizza per la gestione della vertenza.
Si conviene altresì che la copertura esperirà la propria efficacia anche nel caso in cui l’Assicuratore
R.C. per qualsiasi motivazione non intenda riconoscere le spese legali comunque sostenute dall’Assicurato, anche per il caso di inoperatività della garanzia R.C..
f) subiscano danni extracontrattuali a persona o a cose ed animali dovuti a fatti illeciti di terzi;
g) siano perseguiti penalmente per delitti dolosi, siano essi prosciolti o assolti definitivamente con decisione passata in giudicato o per legge, oppure il procedimento risulti oggetto di archiviazione/ estinzione del reato, per qualsiasi causa, oppure il reato risulti derubricato da doloso a colposo con sentenza passata in giudicato;
h) siano convenuti in procedimenti penali conseguenti ad inadempimenti in materia fiscale o tributaria;
i) siano oggetto di procedimenti per vertenze civili ed amministrative;
j) debbano recuperare da terzi responsabili danni alla persona ed alle cose in sinistri sofferti in conseguenza di qualsiasi evento originato dalla circolazione stradale, utilizzando mezzi in uso o proprietà dell'Ente contraente o di proprietà od in uso agli amministratori e dipendenti, purché in relazione all'espletamento di servizi/missioni autorizzati dall'Ente Contraente;
k) debbano recuperare da terzi responsabili danni ai veicoli propri e di terzi;
l) siano chiamati a resistere avanti qualsiasi autorità ad azioni o pretese di terzi in relazione a vertenze conseguenti a contaminazione o inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo da qualsiasi causa originate e da vertenze per danno ambientale da chiunque promosse.
L’assicurazione si intende automaticamente operante per tutte le figure che andranno ad inserirsi in corso d’anno, in sostituzione od in aggiunta o diminuzione appartenenti alle categorie assicurate. Alla fine di ciascun periodo assicurativo si procederà al conguaglio del premio in base alla somma algebrica delle variazioni nel numero degli assicurati (entrate-uscite).
Art. 2) Esclusioni:
Non formano oggetto di garanzia assicurativa:
a) se il fatto che ha dato origine al procedimento giudiziario non è derivato o connesso al servizio ed alle mansioni cui è adibito l'assicurato;
b) il dolo e la colpa grave delle persone fisiche assicurate, passato in giudicato con sentenza definitiva.
c) Il pagamento di multe, ammende e sanzioni, salve le spese legali per opposizione alle stesse.
SEZIONE 4) GESTIONE DEI SINISTRI
Art 1) INSORGENZA DEL CASO ASSICURATIVO
Ai fini della presente polizza, per insorgenza del caso assicurativo/sinistro si intende:
1) Per tutte le ipotesi– la prima richiesta di risarcimento inviata dalla controparte all’assicurato/ contraente, ovvero, in mancanza, notifica del primo atto ufficiale da parte dell’autorità competente al medesimo assicurato/contraente (notifica ricorso al TAR, notifica del primo atto relativo ad un procedimento penale, primo atto dell’autorità tributaria, fiscale. Etc)
2) Relativamente ai soli ricorsi avverso le contravvenzioni previste dal codice della strada si intenderanno valide a tutti gli effetti di legge e di contratto le denuncie pervenute “entro un termine ragionevole” da quello in cui l’assicurato è venuto a conoscenza dell’esito del giudizio di opposizione (pubblicazione del dispositivo della sentenza contenente la condanna dell’assicurato delle spese di soccombenza a favore della controparte)
3) Nei casi previsti dalla lettera e) Sezione 3 “Rischi coperti”, ad integrazione precedente punti 1) e 2), per insorgenza del caso assicurativo si intenderà:
a. Il momento in cui la Compagnia che assicura la Responsabilità civile notifica per iscritto all’assicurato/contraente la propria mancanza di interesse alla prosecuzione della vertenza;
b. Il momento in cui la Compagnia che assicura la Responsabilità civile notifica per iscritto all’assicurato/contraente l’avvenuto esaurimento del massimale di Responsabilità civile per la gestione della vertenza;
c. Il momento in cui la Compagnia che assicura la Responsabilità civile notifica per iscritto all’assicurato/contraente che per qualsiasi motivazione, non intende riconoscere le spese legali comunque sostenute dall’Assicurato, per qualsiasi causa di inoperatività della garanzia R.C.
La presente garanzia viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità della polizza, con le deroghe di cui ai commi 1) e 2) seguenti.
1) La garanzia assicurativa viene prestata anche per i casi assicurativi che siano insorti nei cinque anni antecedenti la stipulazione del contratto, purché non noti all’Assicurato.
2) La garanzia si estende ai casi assicurativi insorti durante il periodo di validità del contratto e denunciati alla Società successivamente alla cessazione della validità della garanzia prestata a favore dei soggetti garantiti, oppure dalla cessazione della presente Assicurazione, ma non oltre cinque anni.
Si considerano a tutti gli effetti come unico caso assicurativo/ sinistro:
- vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;
- indagini o rinvii a giudizio o procedimenti per vertenze amministrative a carico di una o piu’ persone assicurate e dovute al medesimo evento o fatto;
- le imputazioni penali per reato continuato.
In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.
Art. 2) DENUNCIA DEL CASO ASSICURATIVO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE o SOCIETA’ DI INFORTUNISTICA STRADALE –LIMITATAMENTE ALLA FASE STRAGIUDIZIALE PER DANNI A COSE E PERSONE-
• L’Assicurato deve denunciare alla Società il caso assicurativo entro un termini ragionevole da quello in cui si è verificato o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza.
• Relativamente ai soli ricorsi avverso le contravvenzioni previste dal codice della strada si intenderanno valide a tutti gli effetti di legge e di contratto le denuncie pervenute “entro un termine ragionevole” da quello in cui l’assicurato è venuto a conoscenza dell’esito del giudizio di opposizione (pubblicazione del dispositivo della sentenza contenente la condanna dell’assicurato delle spese di soccombenza a favore della controparte.
• Contemporaneamente con la denuncia, l'Assicurato ha diritto di scegliere un legale di sua fiducia residente nel distretto di Corte d’Appello ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia, segnalandone il nominativo alla Società. L’assicurato dovrà rilasciare procura legale all’Avvocato prescelto.
• L’assicurato dovrà segnalare il nominativo del legale alla compagnia anche nel caso di ricorso alla domiciliazione presso altro distretto.
• Se l’assicurato non fornisce l’indicazione del legale, la Società lo invita a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui l’Assicurato non vi provveda, può nominare direttamente il legale, al quale l’Assicurato deve conferire mandato.
• L’assicurato ha comunque il diritto di scegliere il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con la Società.
• La normativa sopra riportata si applica anche alla scelta del perito.
Art 3) FONDO SPESE ED ONORARI INDENNIZZI
• La Società riconoscerà per ogni sinistro il pagamento del “fondo spese ed onorari” richiesto dal legale oppure società di infortunistica incaricato dalla gestione del caso assicurativo, anche per il caso di imputazione per delitto doloso, fino alla concorrenza dei seguenti massimali:
• € 5.000,00 per persona;
• € 10.000,00 per evento.
Per effetto di tali pagamenti il massimale assicurato sarà proporzionalmente diminuito in misura corrispondente all’Entità del “Fondo spese” riconosciuto.
La Società conserva il diritto di ripetere nei confronti dell’Assicurato ogni importo anticipato allo stesso, qualora sulla base dell’esito del giudizio risulti non dovuta l’assunzione della spesa in base alla normativa vigente.
Art 4) FORNITURA DEI MEZZI DI PROVA - GESTIONE DEL CASO ASSICURATIVO
• Con la denuncia del sinistro, l'assicurato deve fornire alla Società ogni notizia utile in suo possesso, precisando le iniziative che intende assumere per la tutela dei propri interessi; successivamente, deve fornirle un'informativa adeguata, regolare e tempestiva circa lo svolgimento della vertenza, trasmettendo, o dando istruzioni al proprio difensore di trasmettere alla Società tutti i documenti e le notizie da questa ritenuti utili ai fini di tale informativa.
• Se in qualsiasi momento la Società, in base all'informativa ricevuta, giudica manifestamente infondate le ragioni dell'Assicurato o ritiene obiettivamente soddisfacente il risultato ottenuto, gliene dà comunicazione scritta e motivata, e provvede al rimborso, sempre se dovute a termini di polizza, delle spese maturate fino a quel momento a carico dell'Assicurato, garantendo comunque tutti gli oneri fino all’esaurimento del grado di giudizio in corso.
• Se ciononostante questi intende iniziare l'azione o resistere alla pretesa avversaria, lo fa a proprio rischio. Se però ottiene un risultato favorevole, la Società è tenuta a rifondergli le spese tenute a suo carico comprese quelle dell’arbitraggio se a lui fu contrario.
• Parimenti, se l'assicurato intende proseguire l'azione, lo fa a proprio rischio: ma se ottiene un risultato più favorevole di quello in precedenza conseguito, la Società è tenuta a rifondergli le spese rimaste a suo carico, fino a concorrenza della differenza tra i due risultati.
• In caso di divergenza di opinioni fra l'Assicurato e la Società sulla possibilità di esito favorevole di un ricorso al Giudice superiore, deciderà, con esclusione delle vie giudiziarie, un arbitro sulla cui designazione le parti dovranno accordarsi. Se tale accordo non si realizza, l'arbitro verrà designato dal Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati ove ha domicilio l'Assicurata. Le spese di tale arbitraggio saranno a carico della parte soccombente.
• In tutti i casi l'assicurato deve comunicare alla Società la sua decisione, e restano fermi i massimali pattuiti.
Art 5) PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO
Nel caso in cui l’assicurato – beneficiario della prestazione assicurativa- abbia affidato l’incarico ad un legale di propria fiducia oppure ad una società di Infortunistica stradale, la Società effettua il pagamento di quanto dovuto a termini di polizza entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione inerente alle spese sostenute, oppure comunica all'Assicurato eventuali riserve o contestazioni, nel qual caso il termine suddetto decorre dalla data dell'accordo sull'indennizzo.
La Società provvederà all’anticipazione del fondo spese richiesto dal Legale di nomina dell’Assicurato qualora lo stesso ne faccia richiesta esplicita.
Si precisa che beneficiario della prestazione assicurativa di cui al presente contratto è il soggetto che ha provveduto a conferire mandato al legale di propria fiducia.
Pertanto la Società si impegna a liquidare direttamente a questi le spese sostenute, previa produzione di:
⮚ fattura quietanzata da parte del legale fiduciario, nel caso in cui l’assicurato è una persona fisica;
⮚ preavviso di fattura, nel caso in cui l’assicurato è l’Ente.
Art 6) RECUPERO DI SOMME
Spettano integralmente all’Assicurato i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.
Spettano invece alla Società, che li ha sostenuti ed anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente.
Art 7) GARANZIE SPECIALI VALIDE SOLO PER IL CONTRAENTE IN QUALITA’ DI ENTE ASSICURATO:
Si aggiungono alle garanzie assicurate le seguenti ulteriori pattuizioni:
⮚ Controversie individuali di lavoro: la presente garanzia vale nei confronti di assicurati iscritti al libro paga o parasubordinati o prestatori di lavoro, ai sensi della normativa vigente e successive modifiche ed integrazioni;
⮚ Controversie con i fornitori: per inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, relativamente alla fornitura di beni e di opere, o alla prestazione di servizi, commissionate e/o ricevute dal contraente, semprechè il valore della lite non superi € 50.000,00
⮚ Controversie con dipendenti,amministratori, fra assicurati: nel caso di controversie fra assicurati persone fisiche ed Ente, le garanzie vengono prestate a favore dell’Ente.
⮚ Gli arbitrati o l’azione legali nei confronti di Enti ovvero società assicuratrici, pubbliche o private, per polizze infortuni nei casi di morte ed invalidità permanente, se stipulate dall’ente a favore delle persone assicurate: La garanzia è prestata a far valere il diritto all’indennizzo e/o alla quantificazione del danno stesso, anche nel caso di procedure per aggravamento dei postumi. Sono escluse le controversie con la Società.
Art 8) SPESE GESTIONE PRATICA DANNO
Le spese/onorari per tale assistenza saranno rimborsati dalla Società, all’assicurato, in forma forfetaria pari
€ 90,00 per sinistro sino al valore del danno accertato di € 3.000,00 oppure nella misura del 3% del danno accertato per sinistri superiori a € 3.000,00, con il limite di esborso da parte della Società di € 1.000,00.
Tali importi sono al netto delle ritenute o imposte di legge che saranno rimborsate contro presentazione di relativa fattura.
Tali somme vengono corrisposte dalla Società in eccesso all’importo del sinistro liquidabile a termini di polizza.
Art. 9) OBBLIGO DI FORNIRE DATI SULL’ANDAMENTO DEL RISCHIO
La società si impegna a fornire ogni sei mesi al Contraente per il tramite del broker, il dettaglio dei sinistri così suddiviso:
a) sinistri denunciati;
b) sinistri riservati (con indicazione dell’importo a riserva; c) sinistri liquidati (con indicazione dell’importo liquidato);
d) sinistri respinti (con indicazione delle motivazione a riguardo);
Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.
SEZIONE 5) FIGURE ASSICURATE, SOMME ASSICURATE
Art 1) RIPARTIZIONE DELLA SPESA/ELENCO FIGURE/ N. PERSONE ASSICURATE:
ASSICURATI | PREMIO LORDO ANNUO A CARICO DELL’ENTE | |
N 01 | SINDACO | |
N 04 | ASSESSORI | |
N 12 | CONSIGLIERI | |
N 01 | SEGRETARIO | |
N 27 DIPENDENTI (Dirigenti, funzionari, altre categorie di dipendenti) | ||
N. 01 | ENTE |
Art 2) MASSIMALE DI COPERTURA:
€ 40.000,00 per evento, senza limite per anno assicurativo.
LA SOCIETA’ IL CONTRAENTE
..................................... .......................................
Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del codice civile le parti dichiarano che tutte la normativa di polizza è la risultante di una dettagliata disamina di tutti i contenuti, che espressamente vengono qui di seguito approvati.
LA SOCIETA’ IL CONTRAENTE