Contract
Il presente Set informativo contenente:
- Dip Danni
- Dip Aggiuntivo Danni
- Condizioni di Assicurazione comprensive del Glossario
Dev’essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione.
Prima della sottoscrizione leggere il Set informativo.
Ultimo aggiornamento:
luglio 2022
Assicurazione redatta secondo le linee guida "Contratti semplici e chiari" del Tavolo tecnico ANIA - Associazioni Consumatori - Associazioni Intermediari.
MAPFRE ASISTENCIA Compañia Internacional de Seguros y Reaseguros S.A., autorizzata all’esercizio delle assicurazioni nel territorio della Repubblica Italiana in regime di stabilimento, è iscritta nell’Elenco I allegato all’Albo delle Imprese tenuto dall’IVASS con il n. I.00042, codice IVASS n. D840R, ed appartenente al Gruppo MAPFRE.
AD USO PUBBLICO
INDICE
GLOSSARIO 1 di 1
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE COSA È ASSICURATO
Art. 1 Oggetto dell’Assicurazione 1 di 6
Art. 2 Prestazione assicurativa 1 di 6
Art. 3 Massimali 1 di 6
ESCLUSIONI/LIMITAZIONI DELLA COPERTURA
Art. 4 Veicoli non assicurabili 1 di 6
Art. 5 Esclusioni 2 di 6
Art. 6 Scoperti 2 di 6
DOVE VALE LA COPERTURA
Art. 7 Estensione Territoriale 3 di 6
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO
Art. 8 Modalità di denuncia del Sinistro 3 di 6
Art. 9 Pagamento dell’Indennizzo 4 di 6
QUANDO E COME PAGARE IL PREMIO
Art. 10 Premio dell'Assicurazione 4 di 6
QUANDO COMINCIA E QUANDO FINISCE LA COPERTURA
Art. 11 Decorrenza, durata e cessazione dell’Assicurazione 4 di 6
DISPOSIZIONI CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE
Art. 12 Diritto di recesso del Contraente 5 di 6
Art. 13 Diritto di recesso dell’Assicuratore 5 di 6
Art. 14 Diritto di surrogazione 5 di 6
Art. 15 Comunicazioni – Elezione di domicilio 5 di 6
Art. 16 Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio – Aggravamento o diminuzione del Rischio 6 di 6
Art. 17 Altre assicurazioni 6 di 6
Art. 18 Cessione dei diritti 6 di 6
Art. 19 Prescrizione 6 di 6
Art. 20 Rinvio alle norme di legge – Legge applicabile e giurisdizione 6 di 6
Art. 21 Foro competente 6 di 6
ALLEGATO 1 – PREMI 1 di 1
ALLEGATO 2 – CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE 1 di 2
ALLEGATO 3 – INFORMATIVA RELATIVA ALLA PROTEZIONE DEI DATI 1 di 2
FTP.A1.Ind_001-07/22 AD USO PUBBLICO
GLOSSARIO
Assicurato: la persona fisica o giuridica, il cui interesse è coperto dall’Assicurazione, che ha stipulato un Finanziamento sul Veicolo acquistato presso il Concessionario.
Assicuratore/MAPFRE ASISTENCIA: MAPFRE XXXXXXXXXX, Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxx x Xxxxxxxxxx, S.A., con sede legale in Spagna, x/x Xxxxxxxxx xx Xxxxxxx xx 00, 00000 Xxxxxxxxxxx, e sede secondaria Italia in Xxxxxx Xxxxxx, x. 00 – 00000 Xxxxxxx (XX), Codice Fiscale e Partita IVA 02114590025, R.E.A. BI – 181194.
Assicurazione: il contratto di assicurazione collettiva che disciplina i rapporti tra l’Assicuratore, il Contraente e l’Assicurato. Concessionario: il concessionario o il venditore presso il cui punto di vendita l’Assicurato ha acquistato il Veicolo assicurato. Contraente: il soggetto che stipula il contratto di Assicurazione con l’Assicuratore.
Distruzione per Danno Totale: la distruzione del Veicolo, dovuta a collisione con altro veicolo identificato, urto contro un corpo fisso o mobile, ribaltamento e uscita di strada. Il danno è totale quando il costo della riparazione sia pari o superiore all’80% del Valore Commerciale del Veicolo stesso al giorno del Sinistro; il costo della riparazione è stimato dal perito incaricato dall’Assicuratore o da altra impresa di assicurazioni che assicuri il Veicolo per lo stesso evento.
Finanziamento: il contratto concluso dall’Assicurato per l’acquisto del Veicolo.
Incendio Totale: la distruzione del Veicolo, con conseguente demolizione della carcassa, dovuta a incendio, eventi naturali che non abbiano le caratteristiche di calamità naturali o catastrofi, o atto vandalico, quando il costo della riparazione dei danni sia pari o superiore all’80% del Valore Commerciale del Veicolo stesso al giorno del Sinistro; il costo della riparazione è stimato dal perito incaricato dall’Assicuratore o da altra impresa di assicurazioni che assicuri il Veicolo per lo stesso evento.
Indennizzo: la somma corrisposta dall’Assicuratore all’Assicurato in caso di Sinistro.
MAPFRE ASSISTANCE: il marchio commerciale che identifica MAPFRE ASISTENCIA S.A. (l’Assicuratore).
Massimale: somma fino al cui raggiungimento l’Assicuratore presta le coperture assicurative previste dall’Assicurazione.
Nuovo Veicolo: il veicolo acquistato dall’Assicurato entro il termine di 120 giorni successivi alla data del Sinistro in sostituzione del Veicolo assicurato colpito da un Sinistro, in relazione al quale sia stato sottoscritto un nuovo contratto di finanziamento. Polizza: il documento, complessivamente considerato, che prova l’Assicurazione.
Premio: la somma dovuta all’Assicuratore quale corrispettivo per la copertura assicurativa prestata.
Rischio: la probabilità che si verifichi il Sinistro.
Scoperto: la percentuale del danno indennizzabile che rimane a carico dell’Assicurato per ciascun Sinistro.
Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la copertura assicurativa.
Servizi Aggiuntivi: pacchetti di servizi di manutenzione o garanzie convenzionali legate all'acquisto del Veicolo, il cui costo può concorrere al Valore Finanziato per un ammontare non superiore al 15% dello stesso.
Valore Commerciale: il prezzo di mercato (comprensivo di IVA per i privati, al netto di IVA per persone giuridiche e titolari di Partita IVA in genere, che detraggono l’IVA) del Veicolo al momento del Sinistro, indicato dalle quotazioni aggiornate della rivista Quattroruote Professional o, se non presenti, definito dalla pubblicazione “Eurotax giallo”.
Valore d’Acquisto: il prezzo di acquisto del Veicolo (comprensivo di IVA per i privati, al netto di IVA per persone giuridiche e titolari di Partita IVA in genere, che detraggono l’IVA), con esclusione di IPT – Imposta Provinciale di Trascrizione, e di ogni altra imposta, tassa od onere, quali spese di immatricolazione, c.d. messa su strada), con valore non superiore ad Euro 100.000, così come risultante dalla fattura d’acquisto o da altro documento equivalente.
Valore Finanziato: capitale oggetto del Finanziamento per l’acquisto del Veicolo e di eventuali Servizi Aggiuntivi, di importo massimo pari al Valore d’Acquisto del Veicolo e al costo dei Servizi Aggiuntivi entro il limite del 15% del Valore Finanziato stesso.
Veicolo: il veicolo, di peso a pieno carico inferiore o uguale ai 35 quintali, acquistato presso il Concessionario, immatricolato in Italia in relazione al quale l’Assicurato abbia stipulato un contratto di Finanziamento, e che abbia un’anzianità dalla data di prima immatricolazione inferiore o pari a 8 anni. Nel caso in cui la data di prima immatricolazione non comprenda il giorno ed il mese, il Veicolo si considererà immatricolato il primo luglio dell’anno indicato nel Documento Unico di Circolazione.
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
I termini con la lettera iniziale maiuscola hanno il significato definito nel Glossario che precede.
Art. 1 – Oggetto dell’Assicurazione
COSA È ASSICURATO
L’Assicuratore si impegna a corrispondere all’Assicurato un Indennizzo:
- per il danno materiale e diretto da lui subito a causa di un Sinistro al Veicolo per Incendio Totale o Distruzione per Danno Totale, alle condizioni e nei limiti precisati nella presente Assicurazione;
- a titolo di rimborso delle perdite pecuniarie patite dall’Assicurato per l’impossibilità di usufruire dei Servizi Aggiuntivi sul Veicolo.
Art. 2 – Prestazione assicurativa
In caso di Sinistro l'Assicuratore corrisponderà all’Assicurato un importo pari all’ammontare in conto capitale del Valore Finanziato non ancora rimborsato al momento del Sinistro.
In ogni caso l’Indennizzo non potrà mai essere superiore alla differenza tra il Valore Finanziato e quanto già indennizzato all’Assicurato per lo stesso Sinistro, da altro assicuratore in virtù dell’eventuale polizza corpi veicoli terrestri o di altra polizza avente pari contenuto, o a titolo di risarcimento di danno alla circolazione su polizza responsabilità civile auto.
Ad esempio:
Esempio 1
Valore di Acquisto: € 8.500 Servizi Aggiuntivi: € 1.500 Valore Finanziato: € 10.000
Valore Finanziato residuo al momento del Sinistro: € 5.000 Indennizzo corrisposto da altro assicuratore: € 0
Xxxxxxx Xxxxxxxxxx pagabile: € 5.000 Esempio 2
Valore di Acquisto: € 10.000 Valore Finanziato: € 10.000
Valore Finanziato residuo al momento del Sinistro: € 5.000 Indennizzo corrisposto da altro assicuratore: € 8.000
Differenza tra Valore Finanziato ed indennizzo corrisposto da altro assicuratore: € 2.000 Xxxxxxx Xxxxxxxxxx pagabile: € 2.000
Art. 3 – Massimali
L’Indennizzo è corrisposto entro un Massimale di Euro 50.000,00 per Sinistro.
ESCLUSIONI/LIMITAZIONI DELLA COPERTURA
Art. 4 – Veicoli non assicurabili Non sono assicurabili:
a) i veicoli destinati ad uso o trasporto pubblico (taxi, autoscuola, ambulanza, mezzi di soccorso, trasporti pubblici);
b) ogni veicolo che non sia coperto da polizza responsabilità civile auto in vigore, attiva e non sospesa, al momento della decorrenza della copertura assicurativa e in vigore, anche se sospesa, al momento del Sinistro;
c) le roulotte, i caravan, i camper e gli autocaravan;
d) i veicoli con targa prova;
e) i ciclomotori ed i motoveicoli;
f) i veicoli utilizzati per servizio di noleggio a breve o lungo termine (con o senza conducente);
g) i veicoli utilizzati a fini sportivi o di competizione e/o che siano stati oggetto di modifiche/trasformazioni tecniche non omologate;
h) i veicoli utilizzati per attività di scuola guida, prove di affidabilità o test di velocità.
Art. 5 – Esclusioni
L’Indennizzo non è dovuto in caso di Sinistro causato da:
a) dolo o colpa grave dell'Assicurato o del conducente del Veicolo o delle persone di cui essi debbano rispondere per legge (famigliari o conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida);
b) rapina, come punita dall’art. 628 del Codice Penale, commessa da chiunque che, mediante violenza alla persona o minaccia, s'impossessa del Veicolo assicurato, sottraendolo a chi lo detiene, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto;
c) furto o smarrimento delle chiavi del Veicolo;
d) sviluppo, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività, comunque determinatosi;
e) atti di guerra o terrorismo, occupazione militare, invasioni, insurrezioni, colpi di stato, scioperi;
f) terremoti, movimenti tellurici, alluvioni, inondazioni, maremoti, mareggiate, straripamento di corsi d’acqua, eruzioni vulcaniche, uragani, cicloni, tifoni, bufere di neve, valanghe, frane, smottamenti di terreno, caduta di meteoriti e altri sconvolgimenti della natura;
g) partecipazioni a gare o competizioni automobilistiche, alle prove ufficiali e relativi allenamenti;
h) trasporto di infiammabili, sostanze tossiche o di esplosivi in genere;
i) trasporto di cose o animali se diverso da quanto prescritto dal vigente Codice della Strada;
j) circolazione del Veicolo assicurato con targa in prova;
k) guida del Veicolo senza la prescritta abilitazione; ad esempio, guida da parte di un conducente privo di patente B o avente patente limitata a veicoli con cilindrata ridotta;
l) guida del Veicolo in stato di ebbrezza (con riferimento al tasso alcolico previsto dalla normativa in vigore) o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope;
m) manovre a spinta o a mano o di traino attivo o passivo che non riguardi roulotte o rimorchi trainati secondo quanto prescritto dal vigente Codice della Strada;
n) circolazione fuori strada, ovvero su strade non asfaltate e non aperte al normale traffico dei veicoli privati. In ultimo, sono in ogni caso esclusi dalla copertura assicurativa e quindi non rientranti nell’Indennizzo:
o) i danni indiretti, quali, a titolo esemplificativo, le spese di ricovero, demolizione, sgombero e trasporto del Veicolo
assicurato, nonché i danni da mancato godimento ed uso del Veicolo assicurato o di altri eventuali pregiudizi, come il deprezzamento, qualunque ne sia la causa;
p) le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie apportate al Veicolo assicurato successivamente alla relativa omologazione;
q) eventuali beni che si trovavano sul Veicolo assicurato al momento del Sinistro, quali, a titolo esemplificativo, indumenti, bagagli, merci o cose trasportate in genere, in uso, custodia o possesso dell’Assicurato o del diverso conducente del Veicolo;
r) gli accessori (quali portabici, portasci, ecc.) e gli optional non compresi nell’allestimento originario;
s) il lucro cessante o la perdita di chance; ad esempio, perdita di opportunità commerciali a causa della perdita del Veicolo per Sinistro.
In generale, sarà esclusa dalla copertura qualsiasi perdita, danno, responsabilità, richiesta, costo o spesa di qualsiasi natura, direttamente o indirettamente causati da una o più delle circostanze di seguito descritte:
t) eventi la cui copertura presupponga che l'Assicuratore sia tenuto ad effettuare qualsiasi prestazione o pagamento di qualsiasi natura, compreso il rimborso dei premi, nella misura in cui tale prestazione o tale pagamento possano esporre l'Assicuratore a sanzioni , divieti o restrizioni in virtù delle risoluzioni delle Nazioni Unite o delle sanzioni commerciali o economiche, delle leggi o dei regolamenti emanati dall'Unione Europea, dal Regno Unito o dagli Stati Uniti d'America, o in virtù di qualsiasi altra disposizione ad oggi vigente o che possa essere emanata in futuro;
u) eventi che si sono verificati in quei Paesi che risultino come non raccomandati dal Ministero degli Affari Esteri Italiano, dalla Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) o altri organismi simili, o che siano soggetti a embargo da parte del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o di altre organizzazioni internazionali, ed eventi che si sono verificati in eventuali conflitti o interventi nazionali o internazionali con l'uso della forza o della coercizione.
Art. 6 – Scoperti
Dall’Indennizzo sarà detratto uno Scoperto pari al 20% in caso di:
- mancato riacquisto di un Nuovo Veicolo, oppure
- riacquisto di un Nuovo Veicolo presso un venditore diverso dal Concessionario o non facente parte del gruppo del Concessionario.
Art. 7 – Estensione Territoriale
DOVE VALE LA COPERTURA
La copertura assicurativa ha validità in Italia e nei seguenti Paesi, esclusivamente se il Veicolo vi si trovi transitoriamente e per soggiorni non superiori a 60 giorni consecutivi:
Albania, Andorra, Austria, Belgio, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Città del Vaticano, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda, Islanda, Liechtenstein, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Moldavia, Principato di Monaco, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Repubblica di San Marino, Romania, Russia, Serbia e Montenegro, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Ucraina e Ungheria.
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO
Art. 8 – Modalità di denuncia del Sinistro
Ai sensi dell’art. 1913 del Codice Civile, in caso di Sinistro l’Assicurato deve darne tempestivo avviso scritto all’Assicuratore entro e non oltre 3 giorni dalla data in cui il Sinistro si è verificato o l’Assicurato ne ha avuto conoscenza, inviando la denuncia del Sinistro e la documentazione, di seguito indicata, tramite posta elettronica all’indirizzo: xxxxxxx.xxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxx, con posta elettronica certificata all’indirizzo: xxxxxxx.xxxxxxxxxxxx@xxxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx o con raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo MAPFRE ASISTENCIA S.A., Strada Trossi 66 – 00000 Xxxxxxx (XX).
L'Assicuratore si riserva il diritto di richiedere l’originale della documentazione di seguito indicata che l’Assicurato sarà tenuto a fornire.
Ai sensi dell’art. 1914 del Codice Civile, l’Assicurato è tenuto a fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; per esempio, in caso di Distruzione per Danno Totale del Veicolo, attivarsi immediatamente.
Il mancato adempimento del predetto obbligo di evitare o diminuire il danno o di avviso all’Assicuratore in caso di Sinistro può comportare, ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile, la perdita o la riduzione del diritto all’Indennizzo.
Ai fini della liquidazione dell’Indennizzo, l’Assicurato dovrà fornire all’Assicuratore la seguente documentazione:
In caso di Incendio Totale o Distruzione per Danno Totale del Veicolo:
a) copia della perizia certificante l’Incendio Totale o la Distruzione Totale del Veicolo eventualmente predisposta da altra compagnia assicurativa;
b) copia dell’eventuale certificato di rottamazione del Veicolo, emesso da demolitore autorizzato, o dichiarazione di presa in carico di altra compagnia assicurativa che assicuri il Veicolo per lo stesso evento di cui al Sinistro;
c) copia del contratto di Finanziamento;
d) descrizione chiara e circostanziata della dinamica del Sinistro e di ogni dato o notizia utile ai fini della valutazione e liquidazione del danno;
e) copia del certificato di proprietà e del libretto di circolazione del Veicolo o copia del documento unico di circolazione;
f) estratto cronologico con annotazione di perdita di possesso rilasciato dal PRA (Pubblico Registro Automobilistico);
g) copia della documentazione attestante il Valore di Acquisto del Veicolo e dei Servizi Aggiuntivi, comprensiva di fattura con l’indicazione della ragione sociale del Concessionario;
h) copia della documentazione attestante l’acquisto del Nuovo Veicolo, comprensiva di fattura con l’indicazione della ragione sociale del Concessionario o di un diverso venditore del gruppo del Concessionario;
i) copia del contratto di Finanziamento relativo al Nuovo Veicolo;
j) copia della polizza di responsabilità civile auto in vigore, attiva e non sospesa, al momento della decorrenza della copertura assicurativa, al momento del Sinistro;
k) eventuale quietanza di liquidazione del danno indennizzato da altri assicuratori in relazione allo stesso evento di cui al Sinistro e copia delle relative condizioni di assicurazione;
l) copia della patente di guida del conducente del Veicolo al momento del Sinistro;
m) nel caso di Veicoli che siano stati oggetto di modifiche/trasformazioni tecniche, copia del certificato di omologazione;
n) copia dei documenti rilasciati dalla Pubblica Autorità, che attestino le cause e la dinamica del Sinistro;
o) documento comprovante il luogo di residenza e di domicilio dell’Assicurato. Nel caso gli stessi non coincidano, documento comprovante il luogo in cui l’Assicurato ha eletto il proprio domicilio;
p) riferimenti (numero di telefono e/o di cellulare, indirizzo mail, IBAN, etc.) dell’Assicurato.
Ai fini della valutazione del Sinistro, l'Assicuratore si riserva il diritto di richiedere ulteriore documentazione o di prevedere accertamenti di diversa natura, quali ad esempio una perizia tecnica o accertamenti diretti sull’evento che ha causato il Sinistro, che l’Assicurato sarà tenuto a fornire.
La documentazione sopra elencata o comunque richiesta è necessaria ai fini della verifica dell’esistenza e dell’esatta quantificazione del danno e del conseguente pagamento dell’Indennizzo; pertanto, in caso di inadempimento di uno o più di tali obblighi, l’Assicuratore non potrà procedere al pagamento dell’Indennizzo.
Art. 9 – Pagamento dell’Indennizzo
L’Assicuratore si impegna a completare la valutazione del Sinistro e inviare all’Assicurato la comunicazione di contestazione o della quietanza di liquidazione entro 30 giorni dalla data di ricezione della documentazione richiesta ai sensi del precedente art. 8. L’Assicuratore si impegna altresì ad accreditare l’Indennizzo all’Assicurato entro e non oltre 15 giorni dalla ricezione della quietanza di liquidazione debitamente firmata e compilata.
La quietanza di liquidazione dovrà essere restituita all’Assicuratore in originale, debitamente compilata e firmata dall’Assicurato, a mezzo raccomandata secondo le modalità indicate all’art. 18 della Sezione “Disposizioni che regolano l’Assicurazione”.
L'accredito all’Assicurato dell’Indennizzo da parte dell'Assicuratore costituisce prova liberatoria di avvenuto pagamento dell’Indennizzo.
In caso di Distruzione per Danno Totale, l’Assicurato è tenuto a conservare il rottame del Veicolo finché lo stesso non sia stato sottoposto a perizia da parte dell’Assicuratore. Su richiesta dell’Assicuratore entro il termine di 60 giorni dal Sinistro, l’Assicurato è obbligato a dare mandato a titolo gratuito all’Assicuratore per la vendita del rottame del Veicolo, impegnandosi a conferirgli la procura necessaria a tale scopo e autorizzando l’Assicuratore a trattenere il ricavato.
Nei casi previsti dal presente articolo, l'Assicurato è tenuto a collaborare per tutte le formalità relative al passaggio di proprietà del Xxxxxxx mettendo a disposizione dell’Assicuratore i documenti necessari e agevolando le operazioni connesse.
QUANDO E COME PAGARE IL PREMIO
Art. 10 – Premio dell'Assicurazione
Il Premio, unico ed anticipato per tutta la durata della copertura, è calcolato in percentuale sul Valore Finanziato, in base all’Area di Rischio e alla durata della copertura, come indicato nella tabella di cui all’Allegato 1.
Il Premio sarà versato dall’Assicurato a mani dell’intermediario assicurativo al momento della sottoscrizione dell’Assicurazione, mediante carta di credito, o bonifico bancario (diretto o da parte di società di finanziamento del credito con cui l’Assicurato abbia stipulato un contratto), sui conti correnti separati intestati all’intermediario stesso in tale qualità; il pagamento in contanti è consentito solo se l’importo del Premio annuo è inferiore ad Euro 750,00.
In caso di mancato pagamento, totale o parziale, del Premio, la copertura assicurativa è sospesa a tempo indefinito fino alle ore 24.00 del giorno di pagamento, momento a partire dal quale riprenderà effetto.
L’ammontare del Premio è soggetto alle imposte di assicurazione, attualmente previste nella misura:
- del 12,50% (oltre all’1% di addizionale antiracket) per la quota di Premio relativa all’Indennizzo per il danno materiale e diretto al Veicolo;
- del 21,25% per la quota di Premio relativa all’Indennizzo a titolo rimborso delle perdite pecuniarie per i Servizi Aggiuntivi.
In caso di Sinistro l’Assicuratore avrà diritto di trattenere integralmente il Premio corrisposto in xxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx assicurativa.
Le imposte e gli altri oneri fiscali presenti e futuri relativi all’Assicurazione sono a carico dell’Assicurato.
QUANDO COMINCIA E QUANDO FINISCE LA COPERTURA
Art. 11 – Decorrenza, durata e cessazione dell’Assicurazione
L’Assicurazione decorre dalle ore 24.00 del giorno indicato nel Certificato di Assicurazione, se il Premio è stato preventivamente pagato, altrimenti resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno di pagamento, momento a partire dal quale ha effetto.
L’Assicurazione avrà durata non superiore a 84 mesi ed in ogni caso non potrà avere durata superiore a quella del Finanziamento; essa non si rinnova alla scadenza.
L’Assicurazione cessa anticipatamente in caso di recesso previsto dagli artt. 12 e 13 della Sezione “Disposizioni che regolano l’Assicurazione”.
L’Assicurazione, oltre che alla scadenza naturale sopra indicata, cessa anticipatamente:
a) in caso di vendita del Veicolo da parte dell’Assicurato, dalla data di vendita accertata;
b) in caso di trasferimento di proprietà del Veicolo - ad eccezione della successione a causa di morte - di rottamazione del
Veicolo o di qualsiasi altra causa che determini la perdita definitiva della proprietà o del possesso del Veicolo, dalla data dell’evento;
c) al verificarsi del Sinistro per Furto Totale, Incendio Totale o Distruzione per Danno Totale del Veicolo.
In caso di estinzione anticipata, totale o parziale, del Finanziamento per qualsiasi motivo, la copertura assicurativa, a scelta del Contraente, cesserà alla data di effetto dell’estinzione anticipata o proseguirà fino alla scadenza naturale della copertura assicurativa.
DISPOSIZIONI CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE
Art. 12 – Diritto di recesso del Contraente
Il Contraente può recedere dall’Assicurazione senza oneri e senza necessità di fornire motivazioni, entro 30 giorni dalla data di effetto dell’Assicurazione, dandone comunicazione all’Assicuratore secondo le modalità indicate all’art. 14 della Sezione “Disposizioni che regolano l’Assicurazione”.
In caso di estinzione anticipata totale o parziale del Finanziamento per qualsiasi motivo, comunicata e documentata all’Assicuratore, la copertura assicurativa avrà termine alla data di effetto dell’estinzione anticipata o continuerà fino alla scadenza contrattuale, su richiesta dell’Assicurato.
Nel caso in cui la copertura abbia termine, sarà restituita al Contraente la parte di Premio pagato, relativa al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria (al netto delle imposte di legge che non sono rimborsabili), calcolata in proporzione agli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura.
Art. 13 – Diritto di recesso dell’Assicuratore
Dopo ogni Sinistro successivo al secondo e fino al 60° giorno dal pagamento dell’Indennizzo o dalla contestazione del Sinistro, l’Assicuratore ha facoltà di recedere dall’Assicurazione, dandone comunicazione al Contraente mediante lettera raccomandata o PEC.
L’Assicurazione cesserà di avere effetto 30 giorni dopo la data di invio della comunicazione del recesso.
La riscossione o il pagamento dei Premi venuti a scadenza dopo la denuncia del Sinistro, o qualunque altro atto del Contraente o dell’Assicuratore non potranno essere interpretati come rinuncia a valersi della facoltà di recesso.
Art. 14 – Diritto di surrogazione
Ai sensi dell’art. 1916 del Codice Civile, l’Assicuratore è surrogato, fino alla concorrenza dell’ammontare dell’indennità corrisposta all’Assicurato, nei diritti di questo verso i terzi responsabili. Ad esempio, in caso di Distruzione per Danno Totale al Veicolo l’Assicuratore subentra all’Assicurato nell’azione di richiesta di risarcimento del danno nei confronti del responsabile dell’evento che ha causato il Sinistro.
Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell’Assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.
Art. 15 – Comunicazioni – Elezione di domicilio
Tutte le comunicazioni dell’Assicurato relative all’Assicurazione dovranno essere effettuate per iscritto ai seguenti indirizzi: MAPFRE ASISTENCIA S.A.
Strada Trossi, n. 66 – 00000 Xxxxxxx (XX) Indirizzo PEC: xxxx@xxxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx Fax: 015/0000000
eventualmente anticipata via e-mail all’indirizzo: xxx@xxxxxx.xxx.
Le comunicazioni di recesso dell’Assicurato di cui all’art. 12 della Sezione “Disposizioni che regolano l’Assicurazione” dovranno essere effettuate per iscritto ai seguenti indirizzi:
Raccomandata con ricevuta di ritorno a:
MAPFRE ASISTENCIA S.A. Xxxxxx Xxxxxx, x. 00 – 00000 Xxxxxxx (XX) PEC: xxxxxxxxxxx.xxxxxx@xxxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx
Fax: 015/0000000
indicando i seguenti dati: nominativo dell’Assicurato; numero di Polizza; targa del Veicolo; motivazione del recesso con eventuale relativa documentazione; IBAN per l’eventuale restituzione della parte di Premio non goduto.
Eventuali comunicazioni da parte dell'Assicuratore al Contraente saranno indirizzate al domicilio indicato da quest’ultimo al momento della sottoscrizione.
Le variazioni eventualmente intervenute nel domicilio di una delle parti e che non siano state comunicate per iscritto secondo le modalità di cui al presente articolo non sono opponibili all'altra parte.
Art. 16 – Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio – Aggravamento o diminuzione del Rischio
Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o le reticenze dell’Assicurato o del Contraente relative a circostanze che influiscono nella valutazione del Rischio da parte dell’Assicuratore (ad esempio errata comunicazione relativa all’anzianità del Veicolo) possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 del Codice Civile.
In caso di variazione del Rischio, quale, a titolo esemplificativo e non limitativo, variazione della destinazione d’uso del Veicolo, l’Assicurato e il Contraente ne dovranno dare immediata comunicazione scritta all’Assicuratore, secondo le modalità indicate all’art. 15 della Sezione “Disposizioni che regolano l’Assicurazione”. In mancanza di tale comunicazione, verrà applicato quanto previsto dagli artt. 1897 e 1898 del Codice Civile.
In caso di diminuzione del Rischio l’Assicuratore è tenuto a ridurre il Premio a decorrere dalla scadenza del Premio o della rata di Premio successiva alla comunicazione dell’Assicurato o del Contraente, salvo la possibilità di recedere entro 2 mesi dalla comunicazione stessa.
In caso di aggravamento del Rischio, l’Assicuratore ha diritto di recedere dall’Assicurazione.
Qualora l’Assicurato o il Contraente non comunichino l’aggravamento all’Assicuratore, in caso di Sinistro, l’Assicuratore non pagherà l’Indennizzo nel caso in cui non avrebbe mai assicurato il Rischio alle condizioni aggravate. In alternativa l’Assicuratore potrà ridurre l’Indennizzo in proporzione al maggior Premio che avrebbe avuto diritto di esigere se avesse avuto conoscenza dell’aggravamento del Rischio.
Art. 17 – Altre assicurazioni
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1910 del Codice Civile, l’Assicurato e il Contraente devono comunicare prontamente e per iscritto all’Assicuratore l'esistenza e/o la successiva stipulazione di altre assicurazioni a favore dell’Assicurato medesimo aventi per oggetto lo stesso Xxxxxxx, sottoscritte relativamente allo stesso Xxxxxxx, anche se da soggetto diverso dall’Assicurato o dal Contraente, pena la decadenza dal diritto all’Indennizzo.
In caso di Xxxxxxxx, l’Assicurato deve dare avviso di tale circostanza ad ogni impresa assicuratrice e specificamente all’Assicuratore, secondo le modalità indicate all’art. 15 della Sezione “Disposizioni che regolano l’Assicurazione”, nel termine di 3 giorni da quello in cui il Sinistro si è verificato o l’Assicurato ne è venuto a conoscenza. L’Assicurato potrà richiedere l’Indennizzo ad ogni impresa assicuratrice con cui ha stipulato un’assicurazione per il medesimo Rischio; le somme riscosse però non potranno superare il valore del danno subito.
Art. 18 – Cessione dei diritti
Il Contraente non potrà in alcun modo cedere o trasferire a terzi il contratto di Assicurazione ed i diritti ed obblighi derivanti da esso e dalla copertura assicurativa o costituire sugli stessi vincoli a favore di terzi, salvo diverso accordo scritto con l’Assicuratore.
Art. 19 – Prescrizione
I diritti dell’Assicurato derivanti dalla presente Assicurazione si prescrivono nel termine di 2 anni dalla data in cui si è verificato il Sinistro, ovvero il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 del Codice Civile).
Art. 20 – Rinvio alle norme di legge – Legge applicabile e giurisdizione
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
La Legge applicabile al presente contratto di Assicurazione è quella italiana. Tutte le controversie relative al presente contratto di Assicurazione saranno soggette esclusivamente alla giurisdizione italiana.
Art. 21 – Foro competente
Per qualsiasi controversia tra l’Assicurato e l’Assicuratore concernente o comunque connessa alla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione dell’Assicurazione sarà competente il foro del luogo di residenza o domicilio dell’Assicurato stesso.
CONTRAENTE Nome Cognome/Ragione Sociale: «Nome» «Cognome» | ||
Domicilio/Sede Operativa: «Indirizzo» | ||
Località: «Città» | Prov.: («PROVINCIA») | CAP: «CAP» |
Telefono: «Telefono» | e-mail: «email» | |
Codice Fiscale: «Codice Fiscale» | P.IVA: «Partita IVA» | |
ASSICURATO Nome Cognome/Ragione Sociale: «Nome» «Cognome» | ||
Domicilio/Sede Operativa: «Indirizzo» | ||
Località: «Città» | Prov.: («PROVINCIA») | CAP: «CAP» |
Telefono: «Telefono» | e-mail: «email» | |
Codice Fiscale: «Codice Fiscale» | P.IVA: «Partita IVA» | |
VEICOLO OGGETTO DELLA COPERTURA ASSICURATIVA Caratteristiche | ||
Marca: «MARCA» | Modello: «MODELLO» | |
Targa: «TARGA» | Data prima xxx.xx: «DATA» | |
Xxxxxx Xxxxxxxxxx (Euro): | Data di acquisto:«DATA» |
ALLEGATO 2 – CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE
Il peso a pieno carico del Veicolo è - come da libretto di circolazione - minore o uguale a 35 x.xx DATI RELATIVI AL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE
L’Assicuratore si impegna a corrispondere all’Assicurato un Indennizzo per il danno materiale e diretto da lui subito in conseguenza al verificarsi di un Sinistro al Veicolo per Incendio Totale o Distruzione per Danno Totale e a titolo di rimborso delle perdite pecuniarie patite dall’Assicurato per l’impossibilità di usufruire dei Servizi Aggiuntivi sul Veicolo, al netto di eventuale indennizzo di altro assicuratore, alle condizioni e nei limiti precisati nel Set Informativo.
Decorrenza dalle ore 00.00 del «DATACOPER» DURATA copertura: «DURATAPOL» mesi
Premio pari a Euro: «PREMIOTOT», comprensivo di Euro <<…..>> di imposte assicurative e di Euro riconosciuti
all’intermediario assicurativo.
Il Premio sarà versato dall’Assicurato a mani dell’intermediario assicurativo al momento della sottoscrizione dell’Assicurazione, mediante carta di credito, o bonifico bancario (diretto o da parte di società di finanziamento del credito con cui l’Assicurato abbia stipulato un contratto), sui conti correnti separati intestati all’intermediario in tale qualità; il pagamento in contanti è consentito solo se l’importo del Premio annuo è inferiore ad Euro 750,00.
MAPFRE ASISTENCIA S.A.
Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste per la conclusione del contratto possono compromettere il diritto alla prestazione.
L’Assicurazione è regolata dalle Condizioni di Assicurazione contenute nel Set Informativo, che il Contraente dichiara di aver ricevuto prima della sottoscrizione, di aver letto, di conoscere e di accettare, unitamente all’Informativa sul trattamento dei dati personali ivi contenuta.
Luogo e data Firma del Contraente
L’Assicurato dichiara di aver letto ed accettato e di approvare espressamente e specificamente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, i seguenti articoli:
• Art. 2 - “Prestazione assicurativa”
• Art. 3 – “Massimali”
• Art. 4 - “Veicoli non assicurabili”
• Art. 5 - “Esclusioni”
• Art. 6 - “Scoperti”
• Art. 9 - “Pagamento dell’Indennizzo”
• Art. 10 - “Premio dell'Assicurazione”
• Art. 11 - “Decorrenza, durata e cessazione dell’Assicurazione”
• Art. 13 - “Diritto di recesso dell’Assicuratore”
• Art. 14 - “Diritto di surrogazione”
• Art. 18 - “Cessione dei diritti”;
• Art. 21 – “Foro competente”.
Luogo e data Firma del Contraente
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il suindicato Assicurato dichiara in ultimo di aver preso visione dell’Informativa sul trattamento dei dati personali di cui all’Allegato 3 del Set Informativo, fornita, ai sensi della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, da MAPFRE ASISTENCIA S.A. Dichiara inoltre di essere consapevole che il mancato consenso al trattamento dei dati personali necessari a MAPFRE ASISTENCIA
S.A. per le finalità ivi illustrate, comporta l’impossibilità di dare esecuzione al rapporto contrattuale di Assicurazione.
Esprime pertanto il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità illustrate nelle Condizioni di Assicurazione. Luogo e data Firma del Contraente
DICHIARAZIONI DI CONSENSO ESPRESSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PER ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE O PROMOZIONE COMMERCIALE
Se il Contraente acconsente, i dati personali possono essere diretti anche all’espletamento da parte dell’Assicuratore di attività di invio di materiale pubblicitario, vendite a distanza anche a mezzo operatore telefonico, compimento di ricerche di mercato o di comunicazioni commerciali, mediate posta tradizionale, posta elettronica, telefono anche cellulare, invio testi quali short messaging system (“SMS”), messaggistica istantanea o social network, dei suoi prodotti o servizi e di quelli delle altre società del Gruppo di appartenenza. Riterremo il suo consenso ricomprendente anche l’autorizzazione all’invio di messaggi secondo sistemi di posta tradizionale.
A tale fine, l’Assicuratore precisa che tali dati potranno essere comunicati, trasmessi o ceduti ad altre società del Gruppo di appartenenza (società controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, o sotto il medesimo controllo).
Il mancato consenso da parte del Contraente al trattamento qui previsto non comporta alcuna conseguenza nel rapporto contrattuale con l’Assicuratore.
Ho letto la suestesa Informativa e
Acconsento Non acconsento
al trattamento dei miei dati personali per le finalità di invio di materiale pubblicitario
Acconsento Non acconsento
al trattamento dei miei dati personali per le finalità di vendite a distanza anche a mezzo operatore telefonico
Acconsento Non acconsento
al trattamento dei miei dati personali per le finalità di compimento di ricerche di mercato
Luogo e data _ Firma del Contraente
ALLEGATO 3 - INFORMATIVA RELATIVA ALLA PROTEZIONE DEI DATI
Il Regolamento Europeo 27 aprile 2016, n. 679, in materia di protezione dei dati (di seguito anche “GDPR”) e le relative norme di recepimento nazionale, prevedono in capo a MAPFRE ASISTENCIA S.A., con sede secondaria in Italia in Xxxxxx Xxxxxx 00 – 00000 Xxxxxxx (XX), (brevemente “MAPFRE ASISTENCIA”), in qualità di titolare del trattamento, l’obbligo di fornire la presente informativa relativamente al trattamento di dati personali di persone fisiche volontariamente forniti, nonché di tutti i dati che potrebbero essere forniti o acquisiti presso terzi (di seguito i “Dati”).
Il cliente e potenziale cliente o il contraente, l’assicurato e i beneficiari del contratto assicurativo (di seguito l’”Interessato”), attraverso la ricezione del presente documento, vengono informati in merito al trattamento dei Dati forniti a MAPFRE ASISTENCIA:
• direttamente o attraverso un suo intermediario;
• attraverso conversazioni telefoniche, eventualmente registrate;
• come conseguenza della navigazione su pagine Internet;
• tramite app di messaggistica;
• tramite altri mezzi,
per l’elaborazione della proposta o offerta del prodotto assicurativo, per la stipula e/o per la gestione ed esecuzione di un contratto assicurativo, per la richiesta di qualsiasi servizio o prodotto; tale trattamento potrà avvenire anche dopo il termine del rapporto precontrattuale e/o contrattuale e potrà includere, se del caso, qualsiasi comunicazione o trasferimento di dati verso paesi terzi che possa essere effettuato per le finalità descritte nell’Informativa Supplementare, relativa alla protezione dei dati, consultabile al seguente link xxxx://xxx.xxxxxx-xxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx.xxxx.
Le telefonate tra l’Interessato e MAPFRE ASISTENCIA potranno essere registrate per motivi di sicurezza o di corretta gestione del rapporto contrattuale o del sinistro e per finalità di miglioramento del servizio di customer care. Pertanto, la prosecuzione delle chiamate a seguito dell’ascolto da parte del chiamante dell’informativa concernente la suddetta possibilità sottintende il rilascio da parte di questi del consenso al trattamento dei Dati personali che verranno forniti all’operatore. La registrazione delle telefonate avverrà a mezzo di un sistema automatizzato, che registrerà le chiamate. Le registrazioni saranno archiviate con accesso riservato ed in nessun modo disponibile, salvo che a operatori espressamente autorizzati per le finalità sottese alla registrazione.
Nel caso in cui i Xxxx forniti si riferiscano ad una persona fisica terza, diversa dall’Interessato, quest’ultimo garantisce di aver ottenuto il previo consenso della parte terza, per la comunicazione ed utilizzo dei suddetti Dati, e che la stessa sia stata informata delle finalità del trattamento dei Dati, delle comunicazioni e degli altri termini stabiliti nel presente documento e nell’Informativa Supplementare relativa alla protezione dei Dati.
L’Interessato dichiara di avere l’età legalmente prevista per il rilascio del consenso. Nel caso in cui i Dati forniti appartengano a minori rispetto a tale età, in qualità di genitore o tutore del minore, lo stesso autorizza il trattamento di tali Dati, compresi, se del caso, quelli relativi allo stato di salute, per le finalità gestionali descritte nel presente documento e nell’Informativa Supplementare, relativa alla protezione dei Dati, consultabile al seguente link xxxx://xxx.xxxxxx-xxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx.xxxx.
L’Interessato garantisce l’esattezza e la veridicità dei Dati forniti, impegnandosi a mantenerli regolarmente aggiornati e a comunicare a MAPFRE ASISTENCIA qualsiasi variazione degli stessi.
Informazioni essenziali relative alla protezione dei Dati | |
Titolare del trattamento | MAPFRE ASISTENCIA S.A. |
Finalità del trattamento | • Elaborazione e gestione della proposta o offerta di un prodotto assicurativo. Stipula, gestione ed esecuzione del contratto assicurativo; eventuale rinnovo della polizza assicurativa; gestione e liquidazione dei sinistri; ogni altra attività attinente esclusivamente all’esercizio dell’attività assicurativa e riassicurativa; elaborazione dei profili per l’adeguata esecuzione del contratto assicurativo. • Prevenzione ed investigazione delle frodi. • Realizzazione di studi e calcoli statistici, indagini, analisi di tendenza del mercato e controllo qualità. • Gestione integrale e centralizzata delle relazioni col Gruppo MAPFRE. • Comunicazione, promozione commerciale e vendita di prodotti e servizi assicurativi di MAPFRE ASISTENCIA per lo stesso ramo assicurativo del prodotto per la commercializzazione del quale l’Interessato abbia già fornito i propri recapiti; analisi della qualità percepita dal cliente in merito a prodotti e/o servizi resi da MAPFRE ASISTENCIA per la gestione ed esecuzione del contratto assicurativo. |
• Previo consenso, ricerche di mercato o comunicazioni commerciali; invio di materiale pubblicitario, vendita a distanza; invio di informazioni e pubblicità concernenti i prodotti e i servizi del Gruppo MAPFRE. • Esecuzione degli obblighi di legge, regolamentari e conservativi. | |
Legittimazione | Esecuzione del contratto assicurativo; consenso; legittimo interesse; obblighi di legge. |
Destinatari | I Dati dell’Interessato: potranno essere conosciuti all’interno di MAPFRE ASISTENCIA, nonché dagli addetti facenti parte della cosiddetta “catena assicurativa”; potranno essere comunicati a soggetti necessari alla prestazione delle attività necessarie alla gestione del rapporto precontrattuale e contrattuale, nonché a terzi debitamente nominati come responsabili, al Gruppo MAPFRE, ad Organi di Vigilanza e Controllo, enti od organismi titolari di banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei Dati è obbligatoria, organismi associativi propri del settore assicurativo e società che erogano servizi a favore di MAPFRE ASISTENCIA. I Dati potranno essere trasferiti verso paesi terzi secondo quanto indicato nell’Informativa Supplementare. |
Diritti dell’Interessato | È possibile esercitare i seguenti diritti: accesso, rettifica, cancellazione, limitazione del trattamento, portabilità e opposizione, meglio dettagliati nell’Informativa Supplementare relativa alla protezione dei Dati. |
Informazioni aggiuntive | Per informazioni aggiuntive prendere visione dell’Informativa Supplementare, relativa alla protezione dei Dati, consultabile al seguente link xxxx://xxx.xxxxxx- xxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx.xxxx. |
In ogni caso, l’Interessato potrà revocare i consensi prestati in qualsiasi momento, secondo quanto specificato nell’Informativa Supplementare, relativa alla protezione dei Dati, consultabile al seguente link xxxx://xxx.xxxxxx-xxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx.xxxx.