CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO GAS ED ENERGIA ELETTRICA
Articolo 1 - Definizioni
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO GAS ED ENERGIA ELETTRICA
ARERA: è l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, istituita con legge 14 novembre 1995, n. 481, G.U. Contratto” o “Proposta”), “Condizioni Tecniche Economiche di fornitura” CTE, che unitamente alla Scheda di confrontabilità
n. 270 del 18 novembre 1995 (tutte le delibere emanate da ARERA sono consultabili sul sito internet xxx.xxxxx.xx per clienti finali domestici e alle presenti Condizioni Generali di Contratto (di seguito “Condizioni Generali”) costituiscono il
).L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato è una Autorità amministrativa indipendente che svolge la “CONTRATTO” per la somministrazione di servizi aggiuntivi alla fornitura di energia elettrica/gas naturale. sua attività e prende decisioni in piena autonomia rispetto al potere esecutivo. È stata istituita con la legge n. 287 del Articolo 3 - Conclusione del contratto
10 ottobre 1990, recante "Norme per la tutela della concorrenza e del mercato”. Autorità Garante per la protezione 3.1 Con la sottoscrizione della Proposta di Contratto, delle CTE relative alla specifica somministrazione, nonché delle presenti
dei dati personali è un'autorità amministrativa indipendente istituita dalla cosiddetta legge sulla privacy (legge 31 CGC, il CLIENTE formula al Fornitore una proposta volta alla conclusione del Contratto che sarà irrevocabile per un periodo dicembre 1996, n. 675), poi disciplinata dal Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003 n. di 45 giorni solari.
196), come modificato dal Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101. Quest’ultimo ha confermato che il Garante è 3.2 Il Fornitore si riserva, nel periodo di irrevocabilità della proposta, ovvero 45 giorni solari, la facoltà di comunicare a mezzo
l’autorità di controllo designata anche ai fini dell’attuazione del Regolamento generale sulla protezione dei dati raccomandata, tramite PEC, SMS ovvero qualunque altro mezzo idoneo a certificare la ricezione, la propria accettazione a personali (UE) 2016/679 (art. 51). Alta tensione è una tensione nominale tra le fasi superiore a 35 kV e inferiore a seguito di esito positivo della validazione della documentazione contrattuale fornita dal CLIENTE. In ogni caso, il Fornitore 220 kV. Bassa tensione è una tensione nominale tra le fasi uguale o inferiore a 1 kV. Bolletta 2.0: è l’Allegato A alla ha comunque la piena facoltà di decidere a suo insindacabile giudizio senza motivare la scelta. Il costo dell’utilizzo del deliberazione dell’ARERA del 16 ottobre 2014, 501/2014/R/com come successivamente modificato e integrato; mezzo di comunicazione a distanza per la conclusione del contratto è interamente sostenuto dal Fornitore. Nel caso in cui CLIENTE o CLIENTE finale: è la persona fisica che acquista gas naturale per usi domestici, o connessa in bassa il CONTRATTO sia concluso telefonicamente sono altresì rese disponibili su supporto durevole, oltre alla registrazione della tensione che acquista energia elettrica per usi domestici. Codice del Consumo: il Codice armonizza e riordina le telefonata relativa all’approvazione delle condizioni contrattuali da parte del CLIENTE, anche la successiva accettazione del normative concernenti i processi di acquisto e consumo, al fine di assicurare un elevato livello di tutela dei CONTRATTO da parte del CLIENTE, previa esplicita richiesta dello stesso di fornire tale conferma mediante registrazione; Le consumatori e degli utenti è stato approvato con DLgs del 6 settembre 2005, n. 206; Codice di condotta informazioni su supporto durevole sono rese disponibili nell’area privata del sito xxx.xxxxxxxxx-xxxxxxxxxx.xx. Nel caso in commerciale: è il Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali, cui il CONTRATTO sia concluso fuori dai locali commerciali del Fornitore, il CLIENTE ha facoltà di esercitare il diritto di approvato con deliberazione 8 luglio 2010, ARG/com 104/10, come successivamente modificato e integrato; Codice ripensamento dal CONTRATTO entro 10 giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione della proposta di contratto, senza alcun in materia di protezione dei dati personali: è il d.lgs. 196/03, G.U. n. 174 del 29 luglio 2003, come successivamente onere e senza alcun obbligo di motivazione, mediante la compilazione dell’apposito modulo (da scaricare sul sito internet modificato e integrato dal GDPR (U.E. 2016/679); Condizioni Generali di contratto: indica le Condizioni Generali di xxx.xx-xxxxxx.xxx) e da inviarsi al Fornitore a mezzo fax o raccomandata a/r al seguente indirizzo: INEnergy - Via 42 Martiri,
Contratto (CGC) che formano parte integrante del presente Contratto. Condizioni Tecnico Economiche: indica le 165 - 28924 Verbania.
Condizioni Tecnico Economiche (CTE) che formano parte integrante del presente Contratto. Contatore Elettronico 3.3 Nel caso in cui il Cliente eserciti il diritto di ripensamento, la fornitura sarà garantita dal precedente fornitore o, per (orario e per fasce): è il contatore elettronico in grado di misurare l’energia elettrica consumata ora per ora ovvero l’energia elettrica, dal fornitore di maggior tutela e per il gas naturale dall’esercente il servizio di ultima istanza, nel caso per fasce orarie. Contatore Tradizionale: è il contatore non elettronico che non è in grado di misurare l'energia non fossero state avviate dal Fornitore le attività cui il CLIENTE ha ripensato, o dal Fornitore per il tempo necessario per un elettrica né per singole fasce né per ora. Contratto: indica la regolamentazione contrattuale della somministrazione nuovo cambio di fornitore o per la chiusura del punto di fornitura. Il Cliente che ripensa al fine di cessare la fornitura dovrà costituita dalle presenti Condizioni Generali di Contratto (CGC), dalla modulistica recante le Condizioni Tecnico richiedere la disattivazione all’attuale fornitore che provvederà, ai sensi della normativa vigente, anche tramite l’eventuale Economiche (CTE), dalla Proposta di Contratto, dalle informazioni preliminari alla conclusione del contratto, ai sensi utente del trasporto e del dispacciamento o l’utente del servizio di distribuzione. Se il CLIENTE non richiede l’esecuzione del dell’Articolo 9, comma 9.1, lettere da a. a g. del Codice di condotta commerciale; nota informativa per il CLIENTE contratto prima del termine di ripensamento, le attività necessarie saranno avviate solo dopo tale periodo. Il CLIENTE che finale, informazioni su livelli specifici e generali di qualità commerciale, modulo per la presentazione dei reclami/ effettua tale richiesta potrà comunque esercitare il ripensamento, ma sarà tenuto a corrispondere gli eventuali costi già richieste scritte per fatturazione di importi anomali, ogni ulteriore modulo o informazione obbligatori ai sensi della sostenuti, definiti agli articoli 6 e 7 nonché gli eventuali corrispettivi di fornitura previsti dal contratto. Tale richiesta può normativa vigente ovvero ogni ulteriore modulo o informazione utile alla conclusione del contratto. Data di Efficacia: comportare un anticipo dell’avvio della fornitura rispetto ai tempi standard, pur non garantendo l’avvio della fornitura entro
indica la data di attivazione della fornitura di cui all'art.5.1. Diritto di ripensamento: è un diritto che consente al i termini del ripensamento.
cliente di ripensare alla scelta fatta entro 14 giorni dalla stipula di un qualsiasi contratto di fornitura gas o energia 3.4 Il Fornitore in ogni caso, immediatamente dopo la sottoscrizione della proposta e la validazione e accettazione della (solo se questo è stato sottoscritto fuori dagli uffici del fornitore di servizi e si è ricevuta la copia della proposta di stessa, deve inviare al CLIENTE una conferma dell’avvenuta conclusione del contratto mediante welcome lettera da inviare contratto). Distributore gas: il servizio di distribuzione di gas naturale ai sensi dell’art.14 d.lgs.164/00, G.U. n. 142 come previsto dal Codice di Condotta commerciale.
del 20 giugno 2000, alla cui rete è connesso il Punto di fornitura del CLIENTE. Distributore energia elettrica: è il 3.5. Il Fornitore si riserva a suo insindacabile giudizio il diritto di non accettare la proposta sottoscritta dal CLIENTE e non dare
soggetto che svolge il servizio di distribuzione di energia elettrica in concessione ai sensi dell’art. 9 del d.lgs.79/99, esecuzione della somministrazione di energia elettrica e/o per gas naturale, ad esempio per le seguenti ipotesi:
G.U. n. 75 del 31 marzo 1999. Dlg. N 196/2003 Codice privacy: è un testo normativo organico disciplinante il a. mancato invio di tutta la documentazione necessaria per attivare la somministrazione di energia elettrica e/o gas naturale trattamento dei dati personali sensibili delle persone fisiche. Fasce orarie: L'energia elettrica ha un prezzo diverso e i servizi direttamente connessi;
a seconda del momento in cui la si utilizza. Tutti i contatori elettronici installati saranno programmati per rilevare i b. inefficacia dei Contratti di Distribuzione, Trasporto o Dispacciamento per cause non imputabili al Fornitore
consumi del CLIENTE distinguendo la fascia oraria in cui questi avvengono (F1, F2, F3). Fornitore: indica INENERGY c. mancata accettazione da parte del Sistema Bancario dell’attivazione dell’addebito diretto su conto corrente;
GAS & POWER SRL (di seguito INENERGY) con sede legale in Xxxxx Xxxx’Xxxxxxxxx 00 00000 Xxxxxxxxxxxx (XX) e sede d. qualora richiesta, mancato rilascio di garanzia bancaria o assicurativa;
operativa in Xxx 00 Xxxxxxx, 000 - 00000 Xxxxxxxx. Recapiti telefonici tel. +39 0000.000000 – fax +39 0000.000000. PEC e. il Distributore o il SII (Sistema Informativo Integrato) segnali la sussistenza di importi relativi a precedenti interventi di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx Glossario della bolletta per la fornitura di gas naturale: versione integrata interruzione non ancora pagati;
con le modifiche apportate dalla deliberazione 610/2015/R/COM e 463/2016/R/COM in vigore dall’1 gennaio 2017. f. la fornitura non risulti già sospesa per morosità o non sia pervenuta al Distributore una richiesta di sospensione relativa
Glossario della bolletta per la fornitura di energia elettrica: versione integrata con le modifiche apportate dalla allo stesso punto;
deliberazione 610/2015/R/com, 463/2016/R/com, 782/2016/R/eel, 129/2017/R/com e 849/2017/R/com in vigore g. il punto risulti oggetto di una richiesta di indennizzo;
dall’1 gennaio 2018. Impresa di Trasporto: indica l'impresa di trasporto maggiore ai sensi della normativa vigente. h. il punto sia stato oggetto negli ultimi 12 mesi di altre richieste di attivazione oltre a quella in corso;
Interessato: Persona fisica, Ditta individuale o professionista il cui dato personale è tutelato dalla vigente normativa i. il punto di Riconsegna non sia accessibile.
in materia di privacy che si indentifica con il Cliente. KWh: E' l'unità di misura dell'energia elettrica, rappresenta Il Fornitore potrà non dare esecuzione della somministrazione di energia elettrica e/o per gas naturale anche con riferimento l'energia assorbita in 1 ora da un apparecchio avente la potenza di 1 kW. Nella bolletta i consumi di energia elettrica ad una sola fornitura energia elettrica e/o per gas naturale o di alcuni POD /PDR.
sono fatturati in kWh. Lettera di conferma o Welcome letter: è la comunicazione scritta inviata dal venditore al 3.6 Il Fornitore si avvarrà della facoltà di esercizio della revoca dell’attivazione anche ai sensi del TIMOE e s.m.i. per le
cliente finale per certificare la conclusione di un contratto sia esso concluso nei propri uffici commerciali oppure forniture di energia elettrica e del TIMG e s.m.i. per le forniture di Gas naturale; a tal fine il SII (Sistema Informativo Integrato) attraverso forme di comunicazione a distanza o in un luogo diverso dai locali commerciali del venditore, allo scopo di o il Distributore Locale, comunicheranno al Fornitore le seguenti informazioni:
fornire al cliente ulteriore conferma della conclusione del contratto. Media tensione: è una tensione nominale tra le a. se la fornitura è sospesa per morosità;
fasi superiore a 1 kV e uguale o inferiore a 35 kV. Misuratore: indica lo strumento per la misurazione dei volumi di b. il mercato di provenienza del PDR/POD distinguendo tra mercato libero e servizi di ultima istanza;
gas consegnati presso un PDR, munito di totalizzatore numerico. PDR: indica il punto di riconsegna, identificato con c. le date di eventuali richieste di sospensione della fornitura per morosità, oltre a quella eventualmente in corso, presentate il codice identificativo del CLIENTE nelle Condizioni Tecnico-Economiche (CTE), parte della rete di distribuzione negli ultimi 12 mesi precedenti la richiesta di attivazione;
dell'Impresa di Distribuzione presso il quale il CLIENTE richiede la consegna del gas naturale oggetto della d. le date di eventuali richieste di attivazione oltre a quella in corso, eseguite negli ultimi 12 mesi precedenti la richiesta di somministrazione. POD: E' un codice composto da lettere e numeri che identifica in modo certo il punto fisico in cui attivazione presentata dal Fornitore;
l'energia viene consegnata dal fornitore e prelevata dal CLIENTE finale. Poiché identifica un punto fisico sulla rete di e. l’accessibilità o meno del Punto di Riconsegna gas;
distribuzione, il codice non cambia anche se si cambia fornitore. Potenza disponibile: è la massima potenza f. sia eventualmente in corso una richiesta di indennizzo (sistema indennitario - CMOR);.
prelevabile in un punto di prelievo senza che il CLIENTE finale sia disalimentato; la potenza disponibile è la potenza g. le date delle eventuali richieste di accesso alla rete per sostituzione nella fornitura o switching eseguite negli ultimi 12 per la quale è stato corrisposto il contributo di allacciamento, ovvero la potenza richiesta dal titolare del punto di mesi precedenti la data della richiesta di accesso alla rete per sostituzione nella fornitura o switching presentata da INEnergy. prelievo, ridotta rispetto a quella per la quale è stato corrisposto il contributo di allacciamento, a condizione che la h. In caso di effettivo esercizio della revoca, il Fornitore non darà esecuzione al presente CONTRATTO e gli effetti del recesso
riduzione di potenza sia stata richiesta dal titolare del punto di prelievo e fissata contrattualmente; Potenza dal contratto con il precedente venditore verranno meno.
contrattualmente impegnata: E' il livello di potenza indicato nei contratti e reso disponibile dal Fornitore. La 3.7 In qualunque momento, il Fornitore su richiesta scritta del CLIENTE può trasmettere copia integrale del Contratto, a spese potenza impegnata viene definita in base alle esigenze del CLIENTE al momento della conclusione del contratto, in del CLIENTE stesso.
da parte del CLIENTE.
volta alla conclusione del Contratto formulata dal CLIENTE al Fornitore. Reg UE 2016/679: Regolamento Europeo sulla
funzione del tipo (e del numero) di apparecchi elettrici normalmente utilizzati. Proposta di contratto: è la proposta 3.8 Le presenti CGC si applicano integralmente o limitatamente alle parti applicabili in caso di scelta di un’unica fornitura
tutela della privacy delle persone fisiche e delle ditte individuali. Responsabile del trattamento: Soggetto/Ente
pubblico o privato che tratta dati personali su istruzione e per le finalità indicate dal Titolare del trattamento. RQDG: Articolo 4 - Gestione della somministrazione e mandati
è la Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas, per il periodo di regolazione 2014-2019. 4.1 Il CLIENTE con la sottoscrizione della proposta contrattuale conferisce mandato con rappresentanza al Fornitore perché Servizio di default: è il servizio funzionale a garantire il bilanciamento e la corretta contabilizzazione del gas proceda ad inoltrare la comunicazione di recesso dalla precedente somministrazione al relativo fornitore, ove esistente, prelevato senza titolo, fintanto che il Punto di fornitura non sia fisicamente disalimentato o trovi un Fornitore. Servizi ai termini ed alle condizioni applicabili, come previsti di volta in volta da ARERA. Inoltre, il CLIENTE accetta, sin da ora, di ultima istanza gas: sono i servizi erogati dal fornitore del servizio di default di distribuzione e dal FUI. Servizio che il mandato venga conferito a società terze con cui INEnergy potrebbe collaborare al fine di meglio ottemperare ai suoi di maggior tutela: è il servizio di vendita di energia elettrica di cui all’art. 1, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. obblighi. Tale conferimento dovrà comunque essere comunicato al CLIENTE in forma scritta.
125/07, G.U. n.188 del 14 agosto 2007, riservato ai clienti finali domestici e ai clienti finali non domestici interamente 4.2 Nel caso di somministrazione di gas naturale, il CLIENTE conferisce mandato al Fornitore per procedere alla richiesta
connessi in bassa tensione aventi meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo o un totale di bilancio non superiore a di accesso alla rete dell'Impresa di Distribuzione:
10 milioni di euro. SII: è il Sistema Informativo Integrato di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 129, G.U. n.192 del 18 i) in caso di sostituzione del precedente fornitore al medesimo PDR ovvero, agosto 2010. Smc: lo Standard metro cubo esprime la quantità di gas contenuta in un metro cubo a condizioni ii) in tutti gli altri casi diversi da quelli sub i).
standard di temperatura (15 C°) e pressione (1.013,25 millibar, cioè la pressione atmosferica). Terna: è la società Con il punto ii) ci si riferisce a tutte quelle attività che, nell'ambito della regolamentazione dell'accesso alla rete, siano
Terna S.p.A. che opera come gestore del sistema di trasmissione di energia elettrica ai sensi dell’art. 1, comma 1, del necessarie affinché il Fornitore si sostituisca alla precedente impresa di vendita nel rapporto con l'Impresa di Distribuzione d.lgs 6 marzo 1999, n. 79, G.U. n. 75 del 31 marzo 1999; TIC: è il Testo integrato connessioni per il periodo di relativamente al PDR, ai termini ed alle condizioni applicabili, come previsti di volta in volta da ARERA. Il mandato si regolazione 2016-2019. TICO: è il Testo integrato in materia di procedure di risoluzione extragiudiziale delle intende conferito a titolo gratuito. Il CLIENTE, con la sottoscrizione, dichiara, assumendosi la responsabilità dell’esattezza controversie tra clienti o utenti finali e operatori o gestori nei settori regolati dall’ARERA per l’energia elettrica il gas e della veridicità di quanto dichiarato, che i dati indicati nella modulistica sono completi e corretti, che il PDR non è e il sistema idrico. TIF: è il Testo integrato delle disposizioni dell’ARERA in materia di fatturazione del servizio di condiviso con altri utenti del sistema di trasporto e che, qualora fosse in fornitura nell'ambito del servizio di default (così vendita al dettaglio per i clienti di energia elettrica e di gas naturale. TIMOE: è il Testo integrato morosità elettrica. come previsto e definito dal TIVG) non ha alcun debito con il fornitore di default stesso.
TIQE: è il Testo integrato della regolazione output-based dei servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica per 4.3 Per la sola fornitura di energia elettrica, le richieste di esecuzione di prestazioni relative alla rete elettrica dovranno
il periodo di regolazione 2016-2023. TIQV: è il Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di vendita di essere inoltrate al distributore competente tramite il Fornitore, che opererà in qualità di mandatario. Tali richieste
energia elettrica e di gas naturale. Titolare del trattamento: Xxxxxxxx/Ente pubblico o privato che tratta dati configurano un mandato a titolo gratuito in virtù del quale il CLIENTE riconoscerà al Fornitore per ciascuna richiesta, personali per finalità commerciali, imprenditoriali, legali, medico sanitarie. TIV: è il Testo integrato delle disposizioni il rimborso delle spese corrispondenti al contributo in quota fissa previsto dall’art.11 dell’Allegato A della Del. ARERA
dell’ARERA per l’erogazione dei servizi di vendita dell’energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti 156/07 e s.m.i. (TIV). A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientra tra i mezzi necessari all’esecuzione del mandato,
finali.
Articolo 2 - Oggetto del Contratto
il pagamento delle seguenti prestazioni: disattivazione della fornitura su richiesta del CLIENTE finale, voltura, subentro,
variazione di potenza di un sito già attivo. Il mandato, anche in questo caso, è conferito a titolo gratuito.
2.1 InEnergy Gas&Power srl (di seguito denominata il “Fornitore”o o "INEnergy") si impegna a somministrare al CLIENTE 4.4 Resta fermo che il CLIENTE dovrà garantire al Fornitore i mezzi necessari per l’esecuzione del suddetto mandato e per
l’energia elettrica per uso domestico e/o il gas naturale per uso domestico individuale destinati all’indirizzo di fornitura indicato l’adempimento delle obbligazioni che a tal fine il Fornitore contrarrà in proprio nome ai sensi e per gli effetti di quanto nella Proposta di Contratto (o nella bolletta allegata) che unitamente alle presenti Condizioni Generali nonché agli allegati previsto all’art.1719 c.c. ed in particolare il pagamento degli importi di competenza del Distributore previsti dall’Allegato
(Condizioni Tecniche Economiche di fornitura CTE, Scheda di confrontabilità per clienti finali domestici, Informazioni aggiuntive B della Del. ARERA 348/07 e s.m.i.
per il CLIENTE) costituiscono il “CONTRATTO”. INEnergy e il CLIENTE saranno di seguito denominati singolarmente “PARTE” e Articolo 5 - Attivazione della somministrazione
congiuntamente “PARTI”. Il CONTRATTO si intende valido anche per l’attivazione di una sola fornitura.
5.1 L’attivazione della somministrazione avverrà a decorrere dalla data che il Fornitore comunicherà al CLIENTE tramite
2.2 Il Contratto ha per oggetto la fornitura di energia elettrica e/o la somministrazione di gas naturale presso i punti di prelievo posta ordinaria, posta elettronica, ovvero secondo altre modalità che saranno messe a disposizione dal Fornitore.
del CLIENTE (rispettivamente POD e/o PDR) e degli altri servizi accessori alla stessa da parte del Fornitore in conformità alle 5.2 Resta inteso che l’attivazione della somministrazione sarà in ogni caso subordinata, anche in deroga a quanto disposizioni previste da ARERA, dall’Impresa di Trasporto e di Distribuzione e delle presenti CGC, come integrate dalle CTE eventualmente previsto nelle CTE, al rispetto dei tempi tecnici e degli eventuali termini inderogabili previsti dalla normativa di volta in volta sottoscritte dal CLIENTE. Resta inteso che in caso di discordanza tra quanto previsto nelle CGC e nelle CTE vigente. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo l’attivazione della somministrazione è subordinata all’avvenuto
quest'ultime prevarranno.
perfezionamento del recesso del CLIENTE da eventuali precedenti forniture e di accesso al servizio di distribuzione e agli
2.3 Il CLIENTE, con la sottoscrizione del CONTRATTO, conferisce mandato con rappresentanza a INEnergy perché proceda altri servizi di rete.
in suo nome e per suo conto a sottoscrivere la comunicazione di recesso dal precedente fornitore. Il mandato si intende 5.3 Il Fornitore non potrà in ogni caso essere ritenuto responsabile del mancato rispetto dei termini massimi per l’attivazione
conferito a titolo gratuito.
della somministrazione previsti dalla normativa regolamentare quando il ritardo sia dipeso dal mancato rispetto da parte
2.4 Il Fornitore, in modo da poter permettere la corretta esecuzione del Contratto, provvederà a stipulare o a far stipulare i dell’Impresa di Distribuzione delle norme in materia di accesso al PDR/POD e delle tempistiche di attivazione del PDR/POD.
contratti per i servizi di trasmissione e di distribuzione e dispacciamento dell’energia elettrica e/o per il servizio di stoccaggio, 5.4 L’attivazione della somministrazione resta inoltre subordinata a:
trasporto e distribuzione del gas ed a porre in essere tutto quanto necessario od opportuno a tal fine, in conformità anche a a. l’assenza di misure di sospensione del PDR/POD o richieste di sospensione dello stesso, anche per morosità, che siano
quanto richiesto dai gestori di rete competenti.
già pervenute all’Impresa di Distribuzione;
2.5 Il Fornitore, si impegna a somministrare al CLIENTE l’energia elettrica e/o il gas naturale destinati all’indirizzo di b. per la fornitura di gas, alla positiva verifica da parte dell’Impresa di Distribuzione della compatibilità della richiesta di
fornitura indicato nella “Proposta di Contratto per la somministrazione di energia elettrica per clienti finali domestici” e/o accesso alla rete per l’attivazione del PDR con la capacità di trasporto dell’impianto di distribuzione e con gli obblighi di nella “Proposta di Contratto per la fornitura di gas naturale per clienti finali domestici” (di seguito denominate “Proposta di servizio pubblico dell’Impresa di Distribuzione;
c. qualora per la prima richiesta di accesso alla fornitura di gas, in seguito all’inoltro dei documenti indicati ai sensi dell’art.
13.3 della Delibera ARERA 138/04 il distributore dia parere positivo all’attivazione della fornitura richiesta;
d. per la fornitura di energia elettrica, all’attivazione da parte dell’Impresa di Distribuzione competente, del servizio di o di qualunque altro parametro tecnico del distributore del gas, in ogni caso il CLIENTE di impegna a comunicare
trasmissione e di distribuzione ed all’eventuale completamento dei lavori necessari ad attivare la fornitura (allaccio);
e. la completezza e correttezza dei dati comunicati dal CLIENTE al Fornitore anche in relazione al proprio merito creditizio;
tempestivamente eventuali richieste di maggiori volumi e/o capacità giornaliere nei tempi previsti dalle deliberazioni di ARERA affinché possa eventualmente procedere con le opportune richieste e la riformulazione dei prezzi in vigore.
f. qualora risultino pregressi importi rimasti insoluti nei confronti del medesimo Fornitore su altri POD e/o PDR intestati al 10.2 La fornitura sarà effettuata alle condizioni tecniche e secondo i livelli di qualità previsti dalla vigente normativa. Gli
CLIENTE richiedente la voltura;
aspetti tecnici concernenti la riconsegna dell’energia elettrica quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, tensione,
g. il CLIENTE non dimostri, anche tramite autocertificazione, di avere titolo che attesti la proprietà, il regolare possesso o la frequenza, continuità del servizio, interruzioni programmate o accidentali della fornitura da parte del Distributore locale,
regolare detenzione dell’immobile presso cui si chiede la fornitura.
microinterruzioni, buchi di tensione, gestione del collegamento ecc. rientrano nelle esclusive responsabilità del Distributore
5.5 Nel caso di forniture sia di energia elettrica sia di gas, in cui venga attivata solo una delle forniture richieste dal CLIENTE, locale, pertanto il CLIENTE esonera il Fornitore stesso da ogni responsabilità al riguardo. Le interruzioni temporanee totali il Fornitore ne darà comunicazione al CLIENTE e il Contratto avrà esecuzione limitatamente alla fornitura attivata, in conformi- o parziali della Fornitura non sono imputabili al Fornitore e pertanto non comporteranno alcun obbligo di indennizzo o tà alle previsioni alla medesima relative, fatta salva la facoltà del CLIENTE di recedere nel termine di 60 giorni dalla ricezione risarcimento né potranno costituire motivo di risoluzione del Contratto.
della comunicazione del Fornitore. Il recesso da effettuarsi con le modalità di cui al successivo art.6 delle CGC, sarà efficace 10.3 Il gas non può essere utilizzato dal CLIENTE in luoghi e per usi diversi da quelli stabiliti nel Contratto, né potrà essere
del primo giorno del secondo mese successivo alla ricezione della comunicazione di recesso.
Articolo 6 - Durata e recesso
trasferito a terzi mediante derivazioni o altri metodi di consegna, né comunque ceduto a terzi.
10.4 Il CLIENTE si impegna a comunicare immediatamente e per iscritto al Fornitore ogni variazione intervenuta nei dati riportati nella Proposta di Contratto ed in particolare nell'uso del gas naturale.
6.1 Per entrambe le forniture il CONTRATTO è a tempo indeterminato, con decorrenza rispettivamente dalle date indicate nella 10.5 Il CLIENTE è tenuto ad utilizzare il gas naturale in conformità alle regole di prudenza e sicurezza. Il Fornitore non potrà in
welcome letter e comunque di effettivo inizio della somministrazione di energia elettrica e/o di gas naturale che possono essere alcun caso essere ritenuto responsabile per qualsiasi incidente occorso al CLIENTE o a terzi in conseguenza dell'uso del gas anche distinte. Tale previsione si applica anche in caso di altra durata eventualmente indicata nelle Condizioni Economiche, naturale in modo improprio o senza l'osservanza delle norme di prudenza e sicurezza o comunque dovuto alla non rispondenza che sia riferita esclusivamente al periodo di applicabilità delle condizioni economiche stesse. Qualora la data di effettivo alle norme tecniche degli impianti del CLIENTE stesso.
inizio della fornitura, limitatamente al singolo Punto di Prelievo/ Punto di Riconsegna, non coincidesse con la data di inizio 10.6 Gli impianti e gli apparecchi del CLIENTE dovranno rispondere in ogni momento ai requisiti stabiliti dalle norme vigenti della somministrazione indicata nella Proposta di Contratto e nella welcome letter, il Fornitore provvederà ad informare in materia. Il Fornitore non risponderà dei danni subiti dal CLIENTE per la manutenzione programmata degli elementi di rete tempestivamente il CLIENTE dell’eventuale nuova data di avvio e delle cause dell’avvenuto ritardo tramite lettera o altro mezzo ovvero in conseguenza di disservizi.
concordato con il cliente. L’effettivo inizio della somministrazione, nel caso in cui la richiesta di switching venga inviata entro il Articolo 11 - Apparecchiature (articolo specifico per la sola fornitura di gas naturale)
giorno 10 del mese, avverrà non prima del primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata inviata la richiesta.
11.1 Sono impianti e apparecchi del CLIENTE quelli situati a valle del Misuratore, ossia quelli situati oltre il punto di raccordo
6.2 Il Fornitore ha la facoltà di recedere unilateralmente anche limitatamente ad una delle forniture, in qualunque momento di uscita del Misuratore stesso.
e senza oneri, inviandone comunicazione scritta al CLIENTE a mezzo raccomandata con termine di preavviso di 6 (sei) mesi.
11.2 Gli impianti e gli apparecchi del CLIENTE debbono risultare conformi alle norme di legge e di sicurezza vigenti ed il loro
6.3Il computo dei mesi di preavviso decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della relativa uso non deve provocare disfunzione alla rete di distribuzione. Il CLIENTE si impegna pertanto a mantenere gli impianti e gli
comunicazione.
apparecchi in condizioni di sicurezza in conformità alla normativa vigente.
6.4. Fatto salvo il diritto di ripensamento di cui ai precedenti punti 3.2 e 3.3, il CLIENTE può esercitare il diritto di recesso senza 11.3 Il Fornitore può far effettuare in ogni momento verifiche, anche su indicazione dell'Impresa di Distribuzione, e, se
oneri in qualsiasi momento della fornitura, nel rispetto dei seguenti termini di preavviso:
risultano irregolarità, può richiedere di sospendere la somministrazione per il tempo occorrente al CLIENTE per l'adeguamento
i) entro e non oltre il giorno 10 (dieci) del mese precedente la data di cambio venditore nel caso in cui il recesso sia esercitato degli impianti. Il Fornitore non è in nessun caso responsabile per i danni che possano derivare da guasti o da irregolare
al fine di cambiare fornitore;
ii) 1 (uno) mese, che decorrerà dalla data di ricezione della comunicazione di recesso, se esercitato al fine di cessare la fornitura,
funzionamento degli impianti, fermo restando quanto previsto dall’art.17.
ai sensi della Del. 302/2016/R/com e s.m.i. in materia di recesso dai contratti. Il CLIENTE che intenda recedere dal contratto al Articolo 12 - Fatturazioni e pagamenti
fine di cambiare fornitore si avvale del nuovo fornitore per l’inoltro della comunicazione di recesso e della richiesta di attivazione 12.1 Ai sensi della Del. ARERA 463/2016 e s.m.i, allegato “A” Tabella 1, la fatturazione relativa alla somministrazione di con il nuovo Fornitore al SII (Sistema Informativo Integrato). Qualora, invece, il CLIENTE eserciti il diritto di recesso al fine di energia elettrica e gas, avverrà di norma su base bimestrale. In assenza di comunicazione dei dati di consumo o di autolettura cessare la fornitura, inoltra personalmente e direttamente il recesso al proprio fornitore a mezzo fax o raccomandata a/r che (solo per il gas), il Fornitore effettuerà la fatturazione, a titolo di acconto e salvo successivo conguaglio, sulla base dei dati
provvederà a inoltrare al distributore locale.
Articolo 7 - Condizioni economiche
7.1 Fatto salvo quanto previsto nel presente articolo le condizioni economiche di somministrazione sono indicate nelle CTE.
ritenuti dal Fornitore più idonei tra i quali, a titolo esemplificativo, ma non limitativo: consumi storici o stimati, dati indicati dal Distributore o dal CLIENTE.
12.2 La fattura predisposta in formato elettronico ed è consultabile previa ricezione di una mail di avviso della pubblicazione
7.2 2 Per la fornitura di gas naturale, oltre alle condizioni economiche di cui alle CTE, il Fornitore applicherà al CLIENTE gli oneri sul portale della fattura. Il CLIENTE potrà chiedere l’invio cartaceo delle fatture. L’attivazione del suddetto servizio può essere
sostenuti per il servizio di trasporto, distribuzione, misura e commercializzazione del gas naturale, nonché ogni altra componente richiesto compilando l’apposita sezione presente nella Proposta di Contratto oppure, in qualunque momento, attraverso il relativa ad oneri aggiuntivi come definiti da ARERA e come dalla stessa di volta in volta quantificati con proprio provvedimento sito web o il call center del Fornitore. L’attivazione del servizio può essere revocata in qualunque momento: in tal caso verrà
in relazione a ciascun periodo di somministrazione. Verranno inoltre addebitati i corrispettivi previsti nelle CTE,. Saranno inoltre ripristinato l’invio delle fatture in formato elettronico.
applicate imposte erariali ed addizionali gravanti sui consumi di gas naturale, nonché l’IVA.
12.3 Il pagamento deve aver luogo entro la data di scadenza indicata in ciascuna fattura e comunque nel rispetto dei termini
7.3 Per la fornitura di energia elettrica, oltre ai corrispettivi di cui alle CTE, al CLIENTE verranno fatturati: a. i corrispettivi per il prescritti dall’art.7.1 Del. ARERA 229/01 e s.m.i. Il pagamento potrà essere effettuato attraverso la domiciliazione sul conto servizio di trasmissione e distribuzione e misura nonché le componenti Asos, Arim e UC previste per i clienti del mercato libero corrente bancario o postale del CLIENTE (c.d. “procedura SDD”), bonifico bancario o qualsiasi altro metodo indicato dal di importo pari a quelli risultanti dalle relative fatture del distributore competente; b. i corrispettivi unitari fissati per il servizio di Fornitore.
dispacciamento in conformità a quanto previsto dalla Del. ARERA 111/06; c. l’accisa gravante sui consumi di energia elettrica, 12.4 Il pagamento delle fatture emesse non può essere differito o ridotto neanche in caso di contestazione.
nonché l’IVA.
12.5 Sono a carico del CLIENTE e vengono inclusi in fattura i tributi, le imposte e ogni ulteriore onere fiscale comunque
7.4 In conformità a quanto previsto dall’art.18 delle CGC qualora nel corso dell’esecuzione del Contratto, i criteri, le componenti, inerenti la somministrazione, salvo che non siano espressamente posti dalla vigente normativa a carico del Fornitore. Sono, gli elementi e/o i parametri previsti da ARERA dovessero subire delle variazioni ovvero dovessero essere introdotti ulteriori e/o altresì, a carico del CLIENTE eventuali conguagli dei corrispettivi per i servizi di rete sopportati dal Fornitore. Tali conguagli
diversi criteri, componenti, elementi, parametri ovvero ulteriori oneri e/o voci tariffarie in genere, di essi si terrà conto ai fini della saranno addebitati al CLIENTE con il primo ciclo di fatturazione utile.
determinazione del corrispettivo dovuto dal CLIENTE, nella stessa misura e con la stessa data di efficacia stabilita da ARERA. Di tali 12.6 Il Fornitore si riserva di non emettere fattura per importi inferiori o uguali ad Euro 10,00 e di sommare detti importi a
variazioni il CLIENTE verrà informato nella prima fattura con cui le variazioni saranno applicate.
quelli della fattura successiva.
7.5 In caso di variazione dei corrispettivi derivanti da clausole di indicizzazione del prezzo o di adeguamento automatico, il Cliente Articolo 13 – Morosità
verrà informato nella prima fattura con cui le variazioni saranno applicate.
13.1 In caso di ritardato pagamento di una o più delle fatture emesse dal Fornitore, il CLIENTE dovrà corrispondere, oltre
7.6 Salvo che le CTE non prevedano espressamente l’immodificabilità delle condizioni di somministrazione, il Fornitore potrà all’ammontare delle fatture, una somma pari agli interessi di mora calcolati su base annua e pari al tasso ufficiale di rife- modificare unilateralmente le condizioni economiche di somministrazione dandone comunicazione scritta al cliente con preavviso rimento, così come definito ai sensi del D. Lgs. 231/02 e successive modifiche ed integrazioni, oltre alle eventuali ulteriori non inferiore al termine di volta in volta previsto dalla normativa applicabile, con comunicazione inviata separatamente alle fatture spese sostenute ivi incluse quelle per la predisposizione e l’invio dei solleciti di pagamento delle fatture.
salvo che la modifica delle condizioni economiche sia in riduzione rispetto ai corrispettivi originariamente previsti nelle CTE.
13.2 In caso di parziale e/o ritardato pagamento, in assenza di precisazioni da parte del CLIENTE, i pagamenti ricevuti si
7.7 (articolo specifico per la sola fornitura di energia elettrica) Qualora, in corso di vigenza del CONTRATTO, si verificasse una intendono riferiti al credito con data di scadenza più remota, qualsiasi sia la natura del credito, (capitale o interessi); il sostituzione e/o modifica, da parte del Distributore, del gruppo di misura del CLIENTE, da misuratore non orario a misuratore trattato Fornitore si riserva inoltre, nel rispetto di quanto previsto dall’Art.1194 Codice Civile, il diritto di imputare i paga- orario/trattato per fasce orarie, il Fornitore provvederà automaticamente ad applicare, con riferimento ai prelievi effettuati dal primo menti ricevuti dal CLIENTE, a parità di scadenza, nell’ordine, (i) al capitale (ii) agli interessi moratori maturati alla data mese successivo a quello dell’avvenuta modifica o sostituzione del contatore, i prezzi riportati nelle Condizioni Particolari di Fornitura dell’incasso.
per i misuratori trattati orari/ trattati per fasce orarie.
13.3 In caso di morosità dal termine di pagamento delle fatture previsto contrattualmente all’art. 12, il Fornitore si riserva
7.8 Il CLIENTE è tenuto al pagamento in favore del Fornitore di un contributo per spese di gestione amministrativa delle pratiche la facoltà di attivare le procedure di costituzione in mora previste dalla normativa vigente, in particolare del Testo inte- nel caso di esecuzione di prestazioni (GAS e/o EE) diverse dalla mera fornitura. Il corrispettivo applicato è commisurato al valore grato della morosità (TIMG). A tal proposito, nel caso di punto di prelievo/riconsegna di gas naturale disalimentabile e/o del contributo in quota fissa previsto dal TIV per il servizio di maggior tutela elettrica. Inoltre verrà addebitato qualsiasi altro costo punto di prelievo di energia elettrica in MT (media tensione) disalimentabile, il Fornitore, mediante apposita comunicazio- applicato dal distributore locale gas o elettrico per le prestazioni richieste dal CLIENTE. A titolo esemplificativo, rientrano le seguenti ne di costituzione in mora, provvederà ad intimare il pagamento delle fatture scadute, entro un termine di 40 (quaranta) prestazioni: disattivazione della fornitura su richiesta del CLIENTE, voltura, disattivazione/riattivazione a seguito di morosità, giorni solari dalla data di emissione della comunicazione di costituzione in mora mediante raccomandata A/R e/o PEC,
variazione di potenza. Ulteriori oneri richiesti saranno specificati nel preventivo di spesa inoltrato al cliente per accettazione.
Articolo 8 - Lettura, controllo e verifica dei misuratori (articolo specifico per la sola fornitura di gas naturale)
trascorsi i quali procederà al distacco della fornitura. Tale termine sarà pari a 10 (dieci) giorni solari nel caso in cui sia sta-
ta attivata una richiesta di sospensione della fornitura nei 90 giorni precedenti. Nel caso di punto di prelievo/riconsegna di energia elettrica in BT (bassa tensione) disalimentabile, il Fornitore, mediante apposita comunicazione di costituzione
8.1 Qualora il presente Contratto sia stato sottoscritto in sostituzione di una precedente somministrazione, le rilevazioni dei in mora, provvederà ad intimare il pagamento delle fatture scadute, entro un termine di 25 ( venticinque) giorni solari
prelievi presso il Misuratore saranno oggetto di tempestiva autolettura da parte del CLIENTE da effettuarsi in concomitanza dalla data di emissione della comunicazione di costituzione in mora mediante raccomandata A/R e/o PEC, decorsi i quali
con l’attivazione della somministrazione di cui al presente Contratto.
verrà effettuata le riduzione della potenza disponibile ( pari al 85% ). Tale termine sarà pari a 10 (dieci) giorni solari nel
8.2 E’ prevista la possibilità di autolettura degli strumenti di misura da parte del CLIENTE. Il CLIENTE che intenda procedere caso in cui sia stata attivata una richiesta di sospensione della fornitura nei 90 giorni precedenti. Decorsi 15 (quindici) all’autolettura dovrà comunicare, con le modalità indicate nella fattura, i dati al Fornitore il quale li utilizzerà nei propri giorni dalla riduzione della potenza disponibile, in caso di perdurato mancato pagamento da parte del CLIENTE, verrà
rapporti con l’Impresa di Distribuzione. Tali dati potranno essere presi in considerazione ai fini della fatturazione a conguaglio, effettuata la sospensione della fornitura. Resta inteso che, nel caso di impossibilità a procedere con la sospensione
previa validazione da parte dell’Impresa di Distribuzione e fatte salve eventuali rettifiche a seguito di effettiva lettura da della fornitura, il Fornitore potrà richiedere al Distributore l’interruzione fisica con blocco dell’alimentazione del punto di
parte dell’Impresa di Distribuzione.
fornitura. L’eventuale pagamento da parte del CLIENTE, a seguito del sollecito di cui sopra, dovrà essere comunicato dallo
8.3 Nel caso in cui non sia possibile, ovvero non sia agevole, effettuare la lettura del Misuratore per cause imputabili al stesso a il Fornitore mediante invio di apposita documentazione attestante il pagamento al numero di fax o mail indicato
CLIENTE, il consumo potrà essere stimato secondo i profili tipo indicati dall’ARERA.
nella comunicazione di sollecito. Nel caso in cui il Fornitore, alla scadenza del termine ultimo di pagamento indicato nella
13.4 Il Fornitore avrà diritto di richiedere al CLIENTE il pagamento del corrispettivo di sospensione e di riattivazione della
8.4 Il CLIENTE deve consentire la verifica tempestiva del proprio impianto e degli apparecchi installati. Le tubazioni, i contatori comunicazione di costituzione in mora, rilevi il permanere dello stato di morosità del CLIENTE, avrà il diritto di chiedere ed i relativi sigilli non devono essere manomessi od occultati. In caso di irregolarità, il Fornitore, l’Impresa di Distribuzione al Distributore locale la sospensione della fornitura di energia elettrica e/o la Chiusura del PDR per sospensione della
e/o l’Impresa di Trasporto, nell’esercizio dei rispettivi doveri, così come stabiliti dalle competenti Autorità, potranno far fornitura per morosità decorsi non meno di 3 (tre) giorni lavorativi dal termine ultimo di pagamento.
sospendere la somministrazione finché il CLIENTE non abbia ripristinato la situazione. Le eventuali spese di riattivazione
saranno esclusivamente a carico del CLIENTE.
fornitura nel limite dell’ammontare previsto, oltre al pagamento delle spese relative ai solleciti di pagamento e a tutte le
13.5 (comma specifico per la sola fornitura di energia elettrica) La procedura di sospensione della fornitura non potrà
risulterà uno scostamento, le parti concordano di chiedere che la ricostruzione dei prelievi avvenga ad opera dell’Impresa
8.5 Le parti possono richiedere la verifica, in contraddittorio tra loro, del funzionamento del Misuratore. Se dalla verifica eventuali ulteriori attività connesse al recupero del credito.
di Distribuzione in conformità alle normative vigenti. Gli eventuali errori di misura, derivanti da qualsiasi causa, in eccesso trovare applicazione nei confronti del CLIENTE che rientri nella categoria dei “clienti finali non disalimentabili” prevista daranno luogo al conguaglio degli importi erroneamente fatturati esclusivamente al momento in cui l’Impresa di Distribuzione dalla Del. ARG/elt 4/08 e successive modifiche ed integrazioni e dalle norme in materia. In tale caso IL FORNITORE, qua-
definirà i quantitativi dovuti al termine della procedura di revisione, restando inteso che non verranno comunque corrisposti lora il CLIENTE non provveda al pagamento di quanto dovuto ai sensi del CONTRATTO, potrà risolvere i contratti di dispac-
interessi sugli eventuali conguagli.
ciamento e di trasporto relativamente ai Punti di prelievo del CLIENTE interessati dall’inadempimento. A seguito della
8.6 Qualora il CLIENTE volesse controllare se il contatore funzioni correttamente deve presentare una richiesta di verifica al richiesta di risoluzione dei predetti contratti il Distributore locale provvederà a trasferire i Punti di prelievo del CLIENTE Fornitore, secondo le modalità previste dalla Delibera 574/2013/R/gas del 12 dicembre 2013 RQDG), visto che la verifica ha nel contratto di dispacciamento dell’Acquirente unico e quindi a trasferire la titolarità dei Punti di prelievo interessati
dei costi, il Fornitore li comunica prima al CLIENTE, che dovrà confermargli la richiesta. Il venditore dovrà poi trasmettere la all’esercente il servizio di Maggior Tutela.
conferma della richiesta al distributore entro 2 giorni lavorativi.
13.6 In caso di richiesta di voltura o subentro nella fornitura, il Fornitore procederà con l’attivazione della richiesta del
8.7 Il CLIENTE prende atto che tutti i dati di misura sono a disposizione del Fornitore solo subordinatamente alla messa a CLIENTE anche in presenza di una precedente morosità purché il CLIENTE subentrante attesti, sotto la propria responsa-
disposizione degli stessi da parte dell’Impresa di Distribuzione, in quanto responsabile delle letture effettive del Misuratore, bilità e inviando documentazione richiesta, l’estraneità del debito e di non avere legami sia familiari che aziendali con il
con cadenza almeno annuale.
Articolo 9 - Modalità di calcolo dei corrispettivi gas ed energia elettrica
precedente cliente in stato di morosità.
13.7 La procedura di sospensione della fornitura non potrà trovare altresì applicazione in caso di mancati pagamenti da parte del CLIENTE per importi che singolarmente considerati siano inferiori al valore medio stimato di una fattura e comunque inferiori o uguali al valore della garanzia eventualmente rilasciata dallo stesso CLIENTE ai sensi del CONTRATTO.
9.1 La fatturazione dei corrispettivi per il gas avviene sulla base dei consumi rilevati a cura dell’Impresa di Distribuzione ovvero con 13.8 il Fornitore avrà il diritto di applicare la procedura di sospensione della fornitura anche nel caso di mancato pagamen- autolettura del CLIENTE ovvero, in assenza di questa, sulla base della stima del Fornitore. I volumi di gas naturale considerati ai to da parte del CLIENTE delle somme relative ai crediti acquistati e derivanti dalle fatture non pagate dal CLIENTE secondo fini della fatturazione sono espressi in Smc. In caso di esito negativo del tentativo di lettura da parte dell’Impresa di Distribuzione, la Delibera ARERA sul sistema indennitario (Del. ARG/elt 191/09 e s.m.i. e Del. 593/2017/R/com e s.m.i.).
verranno utilizzati ai fini della fatturazione i dati storici di quest’ultima. 13.9 A seguito della chiusura del Punto di Prelievo e/o del Punto di Riconsegna per sospensione della fornitura per mo-
9.2 I corrispettivi unitari saranno espressi in Euro ed arrotondati con criterio commerciale alla seconda cifra decimale. I corrispettivi xxxxxx, qualora il Fornitore abbia risolto per inadempimento il Contratto ai sensi dell’art. 11, lo stesso avrà la facoltà di vengono applicati ai volumi espressi in Smc determinati ai sensi delle disposizioni dell'ARERA relative alla misurazione ai fini della richiedere al Distributore la Cessazione amministrativa per morosità relativa al punto di prelievo/riconsegna in oggetto. fatturazione. Gli importi così ottenuti saranno espressi in Euro con arrotondamento con criterio commerciale alla seconda cifra decimale. 13.10 (comma specifico per la sola fornitura di gas naturale) In caso di cessazione amministrativa per morosità a seguito
9.3 La fatturazione dei corrispettivi per l’energia elettrica fornita avviene sulla base dei dati di prelievo dei siti resi disponibili di impossibilità di interruzione della fornitura, IL FORNITORE trasmetterà al Distributore copia della documentazione atte-
dall’Impresa di Distribuzione competente, nel rispetto del contratto per il servizio di trasmissione e distribuzione e della relativa stante la morosità del CLIENTE, copia del contratto e della sua risoluzione.
normativa vigente. Qualora tali dati non dovessero essere disponibili, la fatturazione può avvenire sulla base di consumi presunti e 13.11 La procedura di messa in mora è sospesa nel caso in cui il CLIENTE abbia fatto ricorso alla procedura di conciliazione stimati dal Fornitore in base ai consumi storici del CLIENTE ovvero della potenza indicata in Contratto e delle modalità d’uso dell’energia. di cui all’art. 19.
Articolo 10 - Modalità di prelievo e di impiego del gas (articolo specifico per la sola fornitura di gas)
10.1 Non sono consentiti prelievi eccedenti la potenzialità massima del PDR in funzione della capacità oraria del misuratore
Articolo 14 - Cessione del contratto di fornitura
14.1 Il CLIENTE consente fin d'ora alla cessione del Contratto da parte del Fornitore a terzi ovvero a società in tutto o in parte collegate, controllate o comunque facenti parte del gruppo societario del Fornitore ai sensi dell’art.2359 c.c. La cessione sarà efficace nei confronti del CLIENTE dalla ricezione della relativa comunicazione inviata dal Fornitore. Il Fornitore potrà effettuare tale comunicazione in forma scritta con qualunque mezzo.
14.2 Il Fornitore si riserva la facoltà di cedere il credito/i crediti derivante/i dal presente Contratto a banche, istituti assicurativi, società di recupero crediti e/o a società di factoring, nonché delegare pagamenti. Il CLIENTE s’impegna sin d’ora ad accettare, come accetta, l’eventuale cessione del credito da parte del Fornitore obbligandosi a fornire ogni documentazione utile e necessaria al corretto perfezionamento ed esecuzione della cessione.
Articolo 15 - Garanzie e deposito cauzionale
15.1 A garanzia degli obblighi assunti, il CLIENTE sarà tenuto, su semplice domanda ed a discrezione del Fornitore, a versare 19.3 I reclami eventualmente inviati ai sensi del precedente art.19.2 ed ogni altra comunicazione ai sensi del Xxxxxxxxx xxxxx 00 (xxxxx) giorni dalla richiesta, un importo a titolo di deposito cauzionale fruttifero (che verrà restituito con la fatturadi dovranno essere inviati dal CLIENTE a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo (ovvero al diverso chiusura, qualora non trattenuto in tutto o in parte a saldo di eventuali fatture insolute, maggiorato degli interessi legali maturati) indirizzo e con le diverse modalità che potranno essere comunicate dal Fornitore sul proprio sito web): INEnergy - Via 42
così rispettivamente commisurato: Xxxxxxx, 165 - 28924 Verbania.
a. per quanto riguarda la fornitura di gas naturale : pari a Euro 30,00 fino a 500 mc, Euro 90,00 da 501 mc a 1.500 mc, pari a 19.4 Se il reclamo inoltrato dal CLIENTE al Fornitore riguarda un caso di c.d. “contratto non richiesto” ai sensi e per gli Euro 150,00 da 1.501 mc a 2.000 mc e pari ad Euro 300,00 da 2.501 mc a 5.000 mc. Con consumo superiore a 5.000 Smc/anno, il effetti della Del. ARERA 153/2012/R/com è necessario che il reclamo sia completo di copia della documentazioneattestante deposito sarà pari al valore di una mensilità di consumo medio annuo attribuibile al CLIENTE al netto delle imposte; Per i Clienti la data di conoscenza del contratto non richiesto o dell’attivazione non richiesta. La data in cui il CLIENTE ha avuto finali ai quali è riconosciuta la compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale ai sensi della deliberazione 402/2013/ conoscenza del contratto o dell’attivazione non richiesta è il decimo giorno solare successivo alla data in cui il Fornitore R7com, è previsto un deposito cauzionale ridotto secondo i seguenti importi: pari a Euro 25,00 fino a 500 mc, Euro 77,00 da 501 ha inviato la conferma del contratto, e ciò anche nel caso di contratto negoziato fuori dei locali commerciali qualora la
mc a 5.000 mc, il valore di una mensilità di consumo medio al netto delle imposte per consumi superiori a 5.000 Smc/anno;
b. per la somministrazione di energia elettrica in misura pari ad Euro 12,00 per ciascun KW di potenza impegnata.
conferma venga inviata successivamente alla conclusione del contratto stesso; la data di scadenza del pagamento della prima bolletta emessa dal venditore non richiesto, negli altri casi.
15.2 In caso di escussione totale o parziale delle garanzie (deposito cauzionale) eventualmente richieste di cui all’ art.15.1, le 19.5 Qualsiasi comunicazione che il Fornitore dovrà inviare al CLIENTE ai sensi del Contratto sarà inviata all’indirizzo stesse dovranno essere ricostituite dal CLIENTE entro 10 (dieci) giorni dalla data di avvenuta escussione. Inoltre, il Fornitore, in indicato nella proposta di Contratto ovvero al diverso indirizzo che potrà essere comunicato al Fornitore con le modalità funzione del reale consumo annuo del CLIENTE (ultimi 12 mesi di fornitura), avrà la facoltà di richiedere l’adeguamento delle di cui al precedente art.19.3.
garanzie in base ai nuovi consumi annui, ad integrazione delle garanzie già riconosciute. 19.6. Il Cliente potrà ricorrere anche al Servizio di conciliazione Clienti Energia istituito dall’ARERA presso l’Acquirente
15.3 In caso di pagamento ritardato, mancato o parziale il Fornitore si riserva di richiedere l’adeguamento della garanzia prevista Unico per la risoluzione delle eventuali controversie che dovessero insorgere. Per ulteriori informazioni sul Servizio all’art. 15.1 lettera a) nella misura corrispondente a quella prevista per lo scaglione di consumo immediatamente successivo a conciliazione è possibile consultare i siti dell’Autorità e del Servizio, inviare una email al Servizio conciliazione all’indirizzo: quello applicato in sede di sottoscrizione del contratto; Il CLIENTE sarà pertanto tenuto a provvedere al rilascio della ulteriore xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xx, oppure contattare lo Sportello per il consumatore di energia al numero verde
garanzia entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla ricezione della relativa richiesta da parte del Fornitore.
Articolo 16 - Responsabilità
000.000.000 (da telefono fisso o da cellulare). Tutti gli operatori, venditori o distributori, ad eccezione del FUI (Fornitore di Ultima Istanza gas), sono tenuti a prender parte al tentativo di conciliazione presso il Servizio dell’Autorità. Il GSE è tenuto
16.1 Il Fornitore gestisce esclusivamente il servizio commerciale di vendita gas ed energia elettrica, la sua attività è estranea a partecipare alle procedure attivate dal prosumer se attinenti allo scambio sul posto o al ritiro dedicato. al servizio di distribuzione del gas e/o dell’energia elettrica, e ai danni o spese derivanti da eventuali disservizi relativi o Articolo 20 - Registrazione dei dati e trattamento dei dati personali
connessi al servizio svolto dalla Impresa di Distribuzione gas e/o energia elettrica.
20.1 Durante l’esecuzione del Contratto e per la durata dello stesso, il Fornitore potrà avvalersi del servizio di
16.2 La somministrazione è erogata con continuità e può essere interrotta temporaneamente, in tutto o in parte, per cause di call center per contattare il CLIENTE ed inviare al medesimo comunicazioni tramite canale telefonico, mail e/o mezzo oggettivo pericolo, per ragioni di servizio, quali manutenzione, riparazione dei guasti sulla rete di trasporto e di distribuzione, del servizio postale. Secondo quanto previsto da Autorità Garante della Privacy e dalle vigenti normative in materia, il ampliamento, miglioramento o avanzamento tecnologico degli impianti stessi, nonché per motivi di sicurezza del sistema da CLIENTE presta il proprio consenso a che si proceda alla registrazione dei suoi dati personali. Il CLIENTE presta altresì
parte dell'Impresa di Distribuzione.
il proprio consenso a che eventuali chiamate effettuate da o per conto del Fornitore al numero di telefono indicato dal
16.3 Il Fornitore non risponde dei danni diretti e indiretti conseguenti a problemi tecnici concernenti la consegna dell’energia CLIENTE stesso nella proposta di contratto siano registrate limitatamente a quanto necessario per dare eventualmente elettrica o del gas naturale quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, interruzioni della continuità della somministrazione evidenza del rapporto contrattuale nei limiti e per i fini previsti da ARERA. Tale necessità rappresenta la base giuridica o del servizio di distribuzione e trasporto del gas naturale o di trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica, riduzioni che legittima i conseguenti trattamenti. Il conferimento dei dati necessari a tali fini rappresenta, a seconda dei casi, della somministrazione di gas naturale o gas naturale non conforme alle specifiche di qualità e di pressione e, in generale, un obbligo contrattuale o un requisito necessario alla conclusione del contratto; in mancanza di essi, il titolare sarebbe
anomalie derivanti dalla gestione della connessione degli impianti del CLIENTE alla rete elettrica.
nell’impossibilità di instaurare il rapporto o di dare esecuzione allo stesso;
16.4 Il Fornitore non sarà, altresì, responsabile per sospensioni o interruzioni della somministrazione di gas naturale 20.2 I dati personali del CLIENTE, potranno essere trattati anche per le seguenti finalità: attività di accertamento e
o di energia elettrica causati da eventi di Forza Maggiore.
valutazione della solvibilità ed il merito creditizio del Cliente, la progettazione e l’attuazione di iniziative commerciali da
a) Definizione di Forza Maggiore. Per Forza Maggiore a titolo indicativo o esemplificativo e non esaustivo: gli eventi naturali parte del Fornitore, di società terze per conto del Fornitore o di società terze per proprie finalità a cui il Fornitore abbia avversi compresi fulmini, terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, frane, precipitazioni nevose, incendi e inondazioni, ceduto i detti dati, sondaggi, ricerche e analisi di mercato finalizzate a sviluppare la qualità complessiva dell’offerta esplosioni, radiazioni e contaminazioni chimiche, guerre, azioni terroristiche, sabotaggi, atti vandalici, sommosse, caso del Fornitore, effettuate direttamente dal Fornitore o da società terze per conto dello stesso, solleciti pagamento anche fortuito, leggi, provvedimenti di pubbliche autorità che rendano alla stessa, in tutto o in parte, impossibili gli adempimenti attraverso telefonate e/o l’invio di mail e/o di sms. La base giuridica che legittima i conseguenti trattamenti è il consenso degli obblighi posti a suo carico, regolamenti o ingiunzioni di enti che esercitano autorità e controllo sulla somministrazione dell’Interessato, che è libero di dare o meno e che può, comunque, revocare in qualsiasi momento. Il conferimento dei oggetto del Contratto, ivi compresa l'ARERA, scioperi, serrate ed ogni altra manifestazione a carattere industriale o qualsiasi dati necessari a tali fini non è obbligatorio ed il rifiuto di fornirli non determina alcuna conseguenza negativa in ordine altra causa eccezionale al di fuori del proprio ragionevole controllo, compreso la indisponibilità temporanea o meno del all’esecuzione, la gestione e il rinnovo del Contratto. La Policy Privacy è consultabile sul sito del Fornitore (www.in-energy. servizio di trasporto dell’energia elettrica e del gas naturale a livello nazionale e regionale, o della distribuzione a livello net).
locale. Sarà considerata altresì causa di forza maggiore l’interruzione, anche improvvisa, su scala nazionale e/o locale 20.3 Il trattamento da parte del Fornitore dei dati personali del CLIENTE avverrà nel rispetto del D.lgs. n.196/2003 ("Codice
delle forniture di gas naturale o di energia elettrica causate da fatti e/o atti dell'Impresa di Trasporto e/o dell'Impresa di in materia di protezione dei dati personali") e ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) ai fini della conclusione e/o
Distribuzione.
esecuzione del Contratto e/o della gestione dei necessari rapporti con l'Impresa di Distribuzione e l'Impresa di Trasporto,
b) Modalità di comunicazione. La Parte che ritenga sussistente una situazione di Forza Maggiore ne darà comunicazione soggetti ai quali tali dati potranno essere comunicati. Il trattamento avverrà inoltre al fine di adempiere a obblighi di legge, scritta all’altra Parte senza ritardo a mezzo di lettera raccomandata A.R. o altro mezzo equivalente atto a certificarne la regolamenti o disposizioni comunitarie.
venir meno della causa di Forza Maggiore.
ricezione. Allo stesso modo e con gli stessi mezzi la Parte affetta da Forza Maggiore comunicherà prontamente all’altra il Articolo 21 - Legge applicabile e Foro competente
c) Conseguenze di una causa di Forza Maggiore. Qualora ricorra un caso di Forza Maggiore le obbligazioni delle Parti 21.1 Il Contratto è stato redatto nel rispetto del Codice di Condotta Commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas rimarranno sospese fino a quando non cessi la causa di Forza Maggiore essendo inteso che se l’evento di Forza Maggiore naturale ai clienti finali, Codice del Consumo, del Testo Integrato della Regolazione della Qualità dei Servizi di Vendita di ecceda i 60 (sessanta) giorni, ciascuna delle Parti avrà diritto di risolvere il Contratto mediante comunicazione scritta all’altra Energia Elettrica e di Gas Naturale (TIQV) e della normativa vigente applicabile. Tutti i riferimenti normativi nazionali citati nel Parte. In ogni caso di scioglimento del Contratto per cause di Forza Maggiore non vi saranno obblighi risarcitori a carico Contratto e nei suoi allegati debbono intendersi aggiornati alle eventuali successive modifiche e integrazioni. Tali riferimenti
dell’una o dell’altra Parte. sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
16.5 Le interruzioni o limitazioni della somministrazione dovute alle predette cause o comunque non imputabili al Fornitore 21.2 Le clausole negoziali e le regolamentazioni tecniche che l'ARERA, successivamente alla sottoscrizione del presente
non comporteranno alcun risarcimento né potranno costituire motivo di risoluzione del Contratto. Contratto dovesse definire anche ai sensi dell'art.6 del D.lgs. n.79/99 s’inseriranno di diritto nel Contratto;
16.6 Il CLIENTE si obbliga a tenere indenne e a manlevare il Fornitore per ogni contestazione o pagamento di oneri o danni 21.3 Il contratto si intenderà modificato di diritto, ai sensi degli artt. 1339 e 1419 co. 2 c.c., mediante l’inserimento di clausole che dovessero derivare allo stesso nell’ambito dell’espletamento dei servizi di cui al Contratto e che dipendano da fatti o negoziali e regolamentazioni tecniche che l'ARERA, successivamente alla sottoscrizione del presente Contratto dovesse
comportamenti del CLIENTE.
Articolo 17 - Risoluzione del contratto
definire anche ai sensi dell'art.6 del D.lgs. n.79/99.
21.4 Ove sopraggiungano provvedimenti di Pubbliche Autorità, regolamentazioni del settore del gas naturale o modificazioni
17.1 Il Fornitore può risolvere il Contratto ai sensi dell'art.1456 c.c., fatto salvo il risarcimento di ogni eventuale danno, del sistema tariffario parzialmente o totalmente incompatibili con il Contratto o che comportino variazioni sostanziali delle
mediante dichiarazione inviata per raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero posta certificata, nei seguenti casi:
condizioni economiche in base al quale lo stesso è stato concluso proporrà al Cliente modifiche all’Accordo per renderlo
i) parziale pagamento delle fatture o ritardato pagamento delle stesse superiore a 40 (quaranta) giorni ferma restando compatibile con le nuove disposizioni. Entro 30 (trenta) giorni il Cliente si impegna a comunicare la propria accettazione
l’applicazione degli interessi di mora;
ii) qualora venga revocata la procedura SDD, ove richiesta dal Fornitore ai sensi dell’art.12;
(ovvero la mancata accettazione) delle modifiche al Contratto proposte dal Fornitore.
21.5 In difetto di comunicazione da parte del Cliente entro il termine di cui all’art. precedente 2), le modifiche proposte dal
iii) mancata o invalida costituzione o ricostituzione delle eventuali garanzie (deposito cauzionale) da parte del CLIENTE se Fornitore s’intenderanno accettate.
richieste e dovute ai sensi dell’art.15 delle CGC;
21.6 In caso di mancata accettazione delle modifiche proposte dal Fornitore, ciascuna Parte avrà la facoltà di recedere
iv) prelievo fraudolento di energia elettrica o gas naturale da parte, o a beneficio, del CLIENTE. In tali casi il Fornitore di riserva dall’Accordo con un preavviso pari a 30 (trenta) giorni mediante comunicazione scritta a mezzo raccomandata A/R o posta
la facoltà di adire per vie legali;
certificata, previa determinazione da parte del Fornitore degli importi ancora dovuti ai sensi del Contratto, che dovranno
v) violazione da parte del CLIENTE degli obblighi a suo carico, con particolare riferimento agli obblighi previsti dai precedenti essere pagati nei termini di cui al presente Contratto.
artt.10 e 11 delle CGC.
21.7 Il Contratto è interpretato e regolato secondo la legge italiana. Il Foro competente in via esclusiva per ogni controversia
17.2 Il Fornitore si riserva di risolvere il contratto a CLIENTE, qualora il CLIENTE risulti moroso per almeno due fatture anche tra il Fornitore e il CLIENTE è il foro di Verbania, salvo diversa inderogabile previsione.
non consecutive.
17.3 Inoltre il Contratto si risolverà automaticamente in seguito alla disattivazione di tutti i PDR/POD di cui al Contratto.
21.8 Il Contratto è soggetto a registrazione soltanto in caso d’uso ed a tassa fissa. Il relativo onere è a carico della PARTE che con il proprio comportamento rende necessaria la registrazione.
17.4 Il CLIENTE avrà facoltà di risolvere il Contratto ai sensi dell'art.1456 c.c. mediante dichiarazione inviata per Articolo 22 - Indennizzi automatici
raccomandata con ricevuta di ritorno, in caso di impossibilità di procedere alla consegna di gas naturale e/o di energia 22.1 Per tutelare i Clienti che subiscono interruzioni o disservizi nella fornitura di energia elettrica e gas e per incentivare le
elettrica in conseguenza di eventi causati da colpa del Fornitore, senza che ciò implichi alcuna responsabilità del Fornitore società di distribuzione e di vendita al miglioramento della qualità, tecnica e commerciale, l’Autorità ha introdotto un sistema
nei confronti del CLIENTE.
di standard di qualità e di rimborsi automatici per i consumatori.
17.5 In caso di risoluzione del Contratto, l'attivazione del Fornitore di ultima istanza (FUI) sarà onere dell'Impresa di 22.2 Al CLIENTE che ha subito la violazione di uno specifico standard di qualità, l’indennizzo verrà accreditato nella prima
Distribuzione come previsto da Delibera ARERA n. 418/2014/R/Gas.
bolletta utile.
17.6 (articolo specifico per la sola fornitura di energia elettrica) Fermo restando quanto previsto dall’art. 17.1 delle Condizioni 22.3 Gli Indennizzi automatici per la violazione degli standard specifici delle prestazioni della distribuzione di energia elettrica Generali di Contratto, nel caso in cui il POD oggetto della fornitura di energia elettrica per uso domestico risulti associato in sono determinati dalla Del. ARERA ARG/elt 198/11 e s.m.i.; gli standard di qualità relativi ai servizi di distribuzione e misura realtà ad un’utenza in BT per altri usi, il CONTRATTO si intenderà risolto di diritto mediante semplice invio al CLIENTE da parte dei servizi del gas ed i relativi indennizzi in caso di violazione con la Del. ARERA ARG/gas 574/13 s.m.i.
del Fornitore di comunicazione a mezzo raccomandata a/r, fatta salva la possibilità per il CLIENTE di proseguire il rapporto di 22.4 Nel caso della verifica del contatore su richiesta del CLIENTE è previsto uno standard generale che, in quanto tale, non
somministrazione mediante stipula di regolare contratto di fornitura business. In deroga a quanto previsto dalle Condizioni prevede indennizzi. Tuttavia, è altresì previsto un tempo massimo per l’invio del resoconto della verifica del contatore, fissato Economiche di fornitura, il Fornitore applicherà ai prelievi eventualmente già effettuati dal CLIENTE il prezzo corrispondente in 180 giorni solari dalla data di ricevimento da parte del distributore, se è possibile effettuare la verifica presso il CLIENTE; alla componente PED, come definita dalla Del. 156/07 (TIV) e successivi aggiornamenti e modifiche. Tale prezzo è da intendersi fissato in 240 giorni, se è, invece, necessario effettuare la verifica presso un laboratorio qualificato.
al netto delle componenti indicate all’articolo 7, che saranno applicate e aggiornate secondo le modalità e i tempi stabiliti 22.5 Qualora il distributore non rispetti questi termini massimi, è tenuto a corrispondere al venditore (che, a sua volta, deve
dalle Autorità competenti.
Articolo 18 - Integrazioni e modifiche
versare al CLIENTE finale) un indennizzo automatico di Euro 30.
22.6 La qualità commerciale dell’attività di vendita per il settore elettrico e del gas è disciplinata dal TIQV.
18.1 Il Contratto si intende modificato di diritto mediante l'inserimento di clausole eventualmente imposte da ARERA. Al CLIENTE 22.7 In caso di mancato rispetto di uno standard specifico, il venditore deve accreditare, al CLIENTE che ne ha diritto,
verrà data comunicazione in fattura o attraverso apposita informativa.
l’indennizzo automatico anche ricevuto dal distributore, attraverso accredito della somma addebitata nella prima bolletta
18.2 Fatto salvo quanto previsto al successivo comma, eventuali modifiche al Contratto dovranno essere proposte ed utile. L’indennizzo automatico, se dovuto, deve comunque essere corrisposto al CLIENTE entro 8 mesi.
accettate per iscritto.
22.8 In applicazione delle previsioni dell’Allegato A alla Del. ARERA n.164/08 (di seguito “TIQV”) il Fornitore è tenuto a
18.3 Ai sensi del Codice di Condotta Commerciale durante la vigenza del Contratto e qualora ricorra giustificato motivo, rispettare i livelli generali di qualità, ed in particolare: 1) inviare al CLIENTE la risposta a richieste scritte di rettifica di il Fornitore si riserva la facoltà di variare unilateralmente le condizioni contrattuali, tramite comunicazione scritta e/o xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx 00 xxxxxx solari; 2) inviare al CLIENTE la risposta a richieste scritte di informazioni entro 30 giorni solari. PEC - distinta e separata dal documento di fatturazione - inviata con un preavviso non inferiore a 3 (tre) mesi rispetto alla 22.9 Il Fornitore è inoltre tenuto a rispettare i livelli specifici di qualità, consistenti in: 1) inviare al CLIENTE la risposta decorrenza delle variazioni, considerandosi decorrente il suddetto termine dal primo giorno del mese successivo a quello di motivata a reclami scritti entro 40 giorni solari; 2) restituire al CLIENTE gli importi non dovuti e già pagati dal CLIENTE ricevimento da parte del CLIENTE stesso, salvo diverso termine previsto da ARERA rispetto alla decorrenza delle variazioni a seguito di rettifica di fatturazione entro 90 giorni solari; 3) rettificare la doppia fatturazione e restituire gli importi non stesse. In caso di mancato rispetto dei termini previsti verrà rinconosciuto un indennizzo automatico come previsto dall’art. dovuti entro 20 giorni solari per importi pagati dal CLIENTE.
22 Indennizzi Automatici.Xxxxx salva prova contraria, la comunicazione si presume ricevuta trascorsi 10 (dieci) giorni dall’invio 22.10 In caso di mancato rispetto dei livelli specifici di servizio qualità per responsabilità del Fornitore quest’ultimo è
effettuato da parte dell’esercente la vendita. La predetta comunicazione, denominata "Proposta di modifica unilaterale del tenuto al versamento di un indennizzo pari a 20 Euro a favore del CLIENTE. Se la prestazione viene eseguita oltre lo
contratto" conterrà:
i) il testo completo di ciascuna delle disposizioni contrattuali risultanti dalla modifica proposta;
ii) l’illustrazione chiara completa e comprensibile, dei contenuti e degli effetti della variazione proposta;
iii) la decorrenza della variazione proposta;
standard previsto, ma entro il doppio del tempo l’indennizzo è di 20 Euro. Se la prestazione viene eseguita oltre il doppio del tempo, ma entro il triplo, l’indennizzo è di 40 Euro. Se la prestazione viene eseguita oltre il triplo del tempo l’indennizzo è di 60 Euro.
Articolo 23 - Risoluzione e cessazione amministrativa per morosità dei clienti titolari di punti di
iv) i termini e le modalità per la comunicazione da parte del CLIENTE dell’eventuale volontà di esercitare il recesso senza oneri in riconsegna non disalimentabili
conformità alle previsioni di cui all’art. 13.3 comma d del Codice di Condotta Commerciale;
23.1 In caso di omesso, parziale o ritardato pagamento delle fatture, da parte di Clienti titolari di punti di riconsegna non
v) l’illustrazione che il CLIENTE finale di gas naturale, avente diritto al servizio non regolato di tutela, in alternativa alla facoltà di disalimentabili, per i consumi di gas naturale, conformemente a quanto previsto dalla Del. ARERA ARG/gas 99/11 e s.m.i., recedere, ha la facoltà di essere fornito dal medesimo esercente alle condizioni economiche e contrattuali del servizio regolato. nonché per il caso di inadempimento delle obbligazioni previste dall’art.10 delle CGC (Modalità di prelievo e di impiego
Articolo19 - Comunicazioni scritte e reclami
del gas naturale), decorso il termine di 10 (dieci) giorni solari, decorrente dal termine di pagamento riportato nella fattura
19.1 Il Fornitore rende disponibile sul proprio sito web un modulo scaricabile per l’inoltro di reclami. Tale modulo, una volta stessa, il Fornitore potrà inviare al CLIENTE formale diffida ad adempiere e messa in mora a mezzo di raccomandata.
completato in tutte le sue parti, dovrà essere inviato all’Ufficio Reclami del Fornitore via email o fax ai recapiti indicati sul 23.2 L’eventuale tardivo pagamento da parte del CLIENTE in caso di solleciti o a seguito della costituzione in mora di cui al
sito web del Fornitore (xxx.xx-xxxxxx.xxx).
comma precedente, dovrà essere comunicato dallo stesso al Fornitore agli indirizzi di cui al Contratto.
19.2 È fatta salva la possibilità per il CLIENTE di inviare al Fornitore un reclamo scritto anche senza utilizzare il predetto 23.3 Dalla data di invio della comunicazione di messa in mora di cui al precedente comma, il Fornitore potrà provvedere modulo, purché tale comunicazione contenga: nome e cognome, indirizzo di somministrazione, indirizzo postale (se diverso alla risoluzione del contratto e a richiedere all’impresa di distribuzione del gas naturale la cessazione amministrativa per da quello di somministrazione) o telematico ed il codice di identificazione riportato nelle CTE e nella proposta di contratto. morosità.
DOMESTICO
Modalità di invio:
PEC: xxxxxxxxx@xxx.xx-xxxxxx.xx Posta ordinaria: Xxx 00 Xxxxxxx, 000 - 00000 Xxxxxxxx
COMUNICAZIONE DEI DATI CATASTALI IDENTIFICATIVI DELL’IMMOBILE PRESSO CUI È ATTIVATA L’UTENZA ENERGIA ELETTRICA E/O GAS NATURALE
(Art. 1, comma 333, Legge n. 311 del 30/12/2004)
Il/La Sottoscritto/a
Nome ................................................................ Cognome ...................................................................................................
Nato/a .............................................................................................................................................. il ...................................
Codice Fiscale ........................................................................................................................................................................
E-Mail …………………………………………………………………………………………………………………………………….
Tel. ……………………………………………………………..…… Cell. ……………………………………………………………..
Residente in Via .....................................................................................................................................................................
Comune .......................................................................... Cap ........................ Provincia..................................................
POD (fornitura energia elettrica) PDR (fornitura gas naturale)
(Codici rintracciabili nella proposta di fornitura sottoscritta e/o nella bolletta emessa dall’attuale fornitore)
Residente Non residente
Qualifica del titolare dell’utenza:
proprietario usufruttuario
titolare di altro diritto sull’immobile
Comune amministrativo
Comune catastale [solo se diverso da comune amministrativo]
Indirizzo [solo per immobili urbani]
[Via – Piazza – Corso – etc.]
[Numero Civico]
[Edificio]
[Scala]
[Piano]
[Interno]
Dati catastali dell’immobile
Codice comune catastale Tipo catasto
Sezione urbana [compilare per immobile urbano solo se presente]
T=terreni; F= fabbricati
Foglio
Particella
Segue particella
Subalterno
rappresentante legale o volontario di uno degli aventi titolo sopra indicati
ATTENZIONE: se la sezione “dati catastali identificativi dell’immobile” non è stata compilata, deve essere barrata una delle seguenti caselle, per segnalare il motivo della mancata comunicazione. Selezionare una sola casella.
Immobile non ancora iscritto al catasto
Utenza non relativa ad un immobile ovvero immobile non iscrivibile in catasto Dati non disponibili
Il cliente dichiara di essere a conoscenza dell’obbligo di fornirli ed è informato delle sanzioni in caso di mancata, incompleta o inesatta comunicazione.
Data ……………………………… In fede …………………………………………..
Si allega alla presente una fotocopia, in carta semplice, di un documento di identità del richiedente.
IL CLIENTE HA L’OBBLIGO DI FORNIRE I DATI CATASTALI ALL’ATTO DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO.
Gentile Cliente,
desideriamo sottoporre alla Sua cortese attenzione il modello di comunicazione riportato sul fronte della presente, che va utilizzato al fine di ottemperare a quanto previsto dalla Legge finanziaria 2005 (legge 30/12/2004 n. 311). Tale legge, all’articolo 1, commi 332, 333 e 334, impone a tutte le Società che svolgono attività di somministrazione di energia elettrica, gas e servizi idrici, di richiedere ai Clienti i dati catastali identificativi dell’immobile presso cui è attivata la fornitura a loro intestata, anche nel caso in cui non siano proprietari o titolari di un diritto reale (usufrutto, uso, abitazione, ecc…) sull’immobile stesso, ma ne siano ad esempio conduttori o comodatari.
La comunicazione sopra menzionata, debitamente sottoscritta, deve essere restituita a INEnergy. inviandola all’indirizzo: Xxx 00 Xxxxxxx, 000 - 00000 Xxxxxxxx, via e-mail: xxxxxxxxx@xxx.xx-xxxxxx.xx compilando l’apposito forma sul portale clienti xxx.xx-xxxxxx.xx.
Sarà cura di INEnergy, una volta ricevuta la comunicazione, provvedere alla trasmissione dei dati in essa contenuti all’Anagrafe
Tributaria, così come stabilito dalla stessa Xxxxx finanziaria 2005, dal provvedimento dei Direttori delle Agenzie delle Entrate e del Territorio del 16.3.2005. Considerata l’importanza dell’adempimento richiesto dalla legge, La invitiamo a compilare la comunicazione in tutte le sue parti, precisandoLe che INEnergy, provvederà all’invio dei dati dichiarati, rimanendo estranea ad ogni responsabilità nel caso in cui la comunica-zione richiesta non venga prodotta dal Cliente, ovvero venga resa in modo incompleto o con indicazione di dati non corretti.
Al riguardo La informiamo che, ai sensi dell’art. 13, comma 1, lett. c del D.P.R. 29.9.1973 n. 605 (modificato dall’art. 2 del D.L. 30.9.2005 n. 203, convertito nella L. 2.12.2005 n. 248), qualora venga omessa la comunicazione dei dati catastali da parte del Cliente alla Società che svolge attività di somministrazione di energia elettrica, gas e servizi idrici, ovvero qualora tali dati vengano comunicati in maniera inesatta, è applicabile al Cliente la sanzione amministrativa da 103 € a 2.065 €.
Inoltre, in base a quanto previsto dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate 44/E del 19.10.2005, nell’ipotesi di mancata comunicazione dei dati catastali, da parte del Cliente, la Società di somministrazione deve farne segnalazione all’Agenzia delle Entrate, per i controlli fiscali a carico del Cliente stesso.
Per eventuali ulteriori informazioni riguardanti la normativa che prevede l’obbligo di comunicazione dei dati catastali, potrà rivolgersi direttamente agli uffici dell’Agenzia delle Entrate, oppure consultare il sito internet dell’Agenzia delle Entrate (xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx).
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO
Il modello è predisposto per la lettura ottica; si prega, quindi, di scrivere con chiarezza, in carattere stampatello, utilizzando una penna di colore scuro e di riportare una sola lettera (o un solo numero) in ogni singola casella, al fine di evitare un’errata o incompleta trasmissione dei dati.
Le caselle non utilizzate devono essere lasciate in bianco, senza scrivere nulla al loro interno.
Devono essere indicati i dati rilevabili dal catasto edilizio urbano (per i fabbricati urbani) o del catasto terreni (per tutti gli altri immobili diversi dai fabbricati urbani, compresi i fabbricati rurali). Tali dati sono riportati nell’atto di acquisto o nella denuncia di successione (se l’immobile è stato ereditato), in una denuncia o comunicazione ICI presentata in anni precedenti, ovvero in un certificato catastale.
Nel caso di più unità immobiliari con autonomi identificativi catastali, collegate ad una sola utenza (es. appartamento, cantina, box), oc-corre indicare solo i dati identificativi catastali dell’unità immobiliare principale (es. appartamento).
Per gli immobili condominiali, occorre indicare i dati identificativi catastali dello stabile condominiale nel suo complesso, per il quale l’utenza è stata attivata unitariamente.
Se, invece, nel condominio è presente l’immobile del portiere ovvero altri vani e locali condominiali non destinati al godimento comune dei condomini (es. esercizi commerciali, garage, concessi in locazione a terzi), nella comunicazione vanno indicati anche i dati catastali di tali immobili, fino al momento in cui il conduttore non acquisisca la titolarità dell’utenza e diventi, per questo, oggetto di richiesta separata.
ATTENZIONE: IL MODELLO DEVE ESSERE DATATO E FIRMATO
INFORMATIVA SULL’USO DEI DATI PERSONALI
Il sottoscritto dichiara di essere informato che, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n.196/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") e ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), in materia di protezione dei dati personali, i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. Ai dati accedono dipendenti e collaboratori di InEnergy Gas & Power srl e società del Gruppo o terzi soggetti in qualità di incaricati, responsabili del trattamento, amministratori di sistema.
L’informativa completa è contenuta nelle condizioni generali di contratto, già consegnate all’interessato e consultabili su xxx.xx-xxxxxx.xxx
Data ………………………………. In fede ………………………………………….
InEnergy Gas & Power srl Società sottoposta a controllo e coordinamento da parte di Altair spa Sede Legale: Viale dell’Industria, n.22 – 00000 - Xxxxxxxxxxxx (XX)
Capitale sociale € 50.000,00 - Iscritta al Registro Imprese del Verbano Cusio Ossola REA VB-208113 C.F./P.I. 02648550032