SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI DI DURATA TRIENNALE (PRESUNTO 1/2/2022 – 31/1/2025)
SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI DI DURATA TRIENNALE (PRESUNTO 1/2/2022 – 31/1/2025)
TRA
L’Amministrazione Comunale di Novate Milanese con sede in Xxx Xxxxxxxx Xxxxxx 00, C.F. e P.I. 02032910156, rappresentata dal Dirigente dell’Area Servizi Generali e alla Persona legittimato alla stipulazione del presente contratto, di seguito Ente
E
[• ]
di seguito Società o Appaltatore.
PREMESSE
[• ]
1. Con determinazione a contrarre n. del [• ], il Comune ha indetto, ai sensi degli
artt. 35 e 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito denominato Codice), una gara comunitaria a procedura aperta per l’affidamento dell’appalto concernente i ser- vizi di pulizie degli edifici del Comune di Novate Milanese, da aggiudicare con il crite- rio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 del Codice, identificata dal CIG 8786474BB6
3. Ai sensi della normativa vigente, il Bando di gara è stato pubblicato sul sito internet dell’Ente in data [• ], sulla GUCE n. [• ]del [• ], sulla Gazzetta Ufficiale della Repub- blica Italiana n. [• ]del [• ] nonché sui quotidiani [• ] [• ] [• ] [• ] [• ] [• ]
4. A seguito dell’espletamento della procedura di gara con determinazione n. [• ] del
[• ].
[• ]l’appalto è stato aggiudicato in favore di
5. L’aggiudicatario dell’appalto (di seguito denominato Appaltatore) è stato sottopo- sto, con esito positivo, alle verifiche di cui agli artt. 80 e 85, comma 5, del Codice.
6. L’Appaltatore conviene che il contenuto del presente contratto e dei suoi allegati – ivi compreso il Capitolato speciale come integrato dall’offerta tecnico-organizzativa presentata in sede di gara, nonché il bando – definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da eseguire e, in ogni caso, l’Appaltatore ha potuto acquisi- re tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell’offerta.
7. L’Appaltatore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne for- ma parte integrante e sostanziale.
NORME REGOLATRICI
1. Le premesse al contratto, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non material- mente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto così come l’offerta economica, il capitolato speciale e le risposte ai chiarimenti forniti nel corso della procedura di gara.
2. Xxxxx parte integrante e sostanziale del presente contratto d’appalto il Capitolato speciale d’appalto, l’offerta tecnico-organizzativa e l’offerta economica sottoscritti dal concorrente, e, ancorché non materialmente allegati allo stesso, i seguenti documen- ti: Documento Unico Valutazione rischi da interferenza (DUVRI) e
n. 24 planimetrie dei locali oggetto dei servizi.
3. L’esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:
a) dalle disposizioni del Codice, dal D.P.R. n. 207/2010 per quanto non abrogato
dal Codice e, in generale, dalle norme applicabili ai contratti della pubblica am- ministrazione;
b) dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di dirit- to privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
c) dal codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Novate Milanese.
4. Le clausole del contratto sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che en- treranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove in- tervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Comune di Novate Milanese, l’Appaltatore rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
5. In caso di discordanza o contrasto, gli atti e i documenti tutti della gara prodotti dall’Amministrazione prevarranno sugli atti ed i documenti della gara prodotti dall’Appaltatore, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dall’Appal- tatore ed accettate dall’Amministrazione.
6. Il presente appalto viene affidato ed accettato con osservanza piena ed assoluta di quanto previsto dal presente Schema di Contratto, dal D.P.R. n. 207/2010 per quanto non abrogato, dal D.Lgs. n. 50/2016 e, in generale, da tutte le altre leggi e regola- menti ad esso applicabili vigenti all’atto della pubblicazione del bando di gara.
7. Sono da ritenersi compresi nell’appalto tutte le prestazioni, le forniture e le provvi- ste necessarie per dare l’appalto interamente compiuto secondo le condizioni stabili- te dal presente schema di contratto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal Disciplinare di gara e dai documenti allegati al Bando di gara nella loro interezza.
Tutto ciò premesso, tra le Parti si conviene e si stipula quanto segue Articolo 1 – Oggetto
1. Il presente contratto ha per oggetto il servizio di pulizie degli edifici del Comune di Novate Milanese adibiti a uffici comunali e palestre. -------------------------------------------
2. Per una descrizione dettagliata degli immobili e delle attività da svolgere si rinvia alle previsioni di cui al capitolato d’appalto, allegato al presente contratto ----------------
Articolo 2 – Durata
1. Il contratto d’appalto avrà una durata di tre anni dalla richiesta di attivazione del servizio da parte dell’Amministrazione; l’attivazione del servizio è prevista in data 1/2/2022.
2. Alla scadenza, cesserà automaticamente la propria operatività senza necessità di alcuna comunicazione formale da ognuna delle parti. -----------------------------------------
3. In nessun caso il contratto potrà intendersi tacitamente ed unilateralmente rinnova- to oltre il predetto termine di durata, e cesserà alla sua naturale scadenza senza ob- bligo di preavviso, salva la facoltà dell’Amministrazione di avvalersi della proroga tec- nica del contratto, ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016. ----------
4. In nessun caso l’Appaltatore potrà sospendere la prestazione dei servizi e, comun- que, delle attività previste nel contratto, salvo quanto diversamente previsto nel con- tratto medesimo.
5. Qualora l’Appaltatore si rendesse inadempiente al predetto obbligo, il contratto si potrà risolvere mediante semplice ed unilaterale dichiarazione dell’Amministrazione che verrà comunicata a mezzo pec.
Articolo 3 – Corrispettivo
1. L’importo contrattuale complessivo per lo svolgimento delle prestazioni relative al
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servizio indicato all’art. 2, viene determinato in € cui vanno aggiunti € 4.485,00
quali oneri per la sicurezza stimati dall’Amministrazione nell’ambito del DUVRI e l’IVA nella misura di legge.
]
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2. Pertanto, l’importo contrattuale complessivo, IVA e oneri per la sicurezza compre- si, è pari a €.
3. Il corrispettivo di cui al precedente comma 2 è versato all’Appaltatore dal Comune alle scadenze previste dal Capitolato.
4. Per tutto il primo anno contrattuale i prezzi praticati dall’Appaltatore non verranno aggiornati e non potranno essere maggiorati. Dal secondo anno contrattuale verrà applicata su richiesta dell’Appaltatore la revisione prezzi così come prevista dall’art.
106 comma 1 lett. A) D.lgs 50/2016 sulla base degli indici ISTAT del mese di giugno riferiti ai prezzi al consumo.
Articolo 4 – Condizioni e modalità di esecuzione
1. Le prestazioni contrattuali devono essere eseguite secondo le specifiche contenu- te nel capitolato speciale e nell’offerta presentata in sede di gara. L’Appaltatore si im- pegna ad eseguire le predette prestazioni, senza alcun onere aggiuntivo, salvaguar- dando le esigenze del Comune di Novate Milanese, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all’attività lavorativa in atto. L’Appaltatore, inoltre, rinuncia a qualsiasi pre- tesa o richiesta di compenso nel caso in cui lo svolgimento delle prestazioni contrat - tuali dovesse essere ostacolato o reso più oneroso dalle attività svolte dal Comune di Novate Milanese.
2. L’Appaltatore dichiara, con ciò confermando quanto già dichiarato in sede di gara, di aver esaminato la documentazione di gara, di essersi recato sul luogo di esecuzio-
ne del servizio, di aver preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di ac- cesso, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione del servizio e di ritenere lo stesso realizzabile, il progetto adeguato e i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto. -------------------------------
3. L’Appaltatore dichiara, con ciò confermando le dichiarazioni rese in sede di gara, di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria per l’esecuzione dell’appalto, nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia delle prestazioni oggetto dell’appalto. ------------------------------------------
4. L’esecuzione delle prestazioni è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e l’Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi.
5. L’Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al X.Xxx.
n. 81/2008, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili all’appalto in og- getto. L’Appaltatore è tenuto ad attenersi alle prescrizioni in materia di sicurezza con- tenute nel Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI), ri- spetto al quale ha la facoltà di proporre eventuali modifiche e integrazioni che saran- no esaminate dall’Amministrazione.
6. In merito a quanto sopra l’Amministrazione si intende sollevata da qualsiasi respon- sabilità.
Articolo 5 – Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro
1. L’Appaltatore deve ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivan- ti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumen-
do a proprio carico tutti gli oneri relativi. -----------------------------------------------
2. L’Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti oc- cupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risul- tanti da successive modifiche ed integrazioni. ----------------------------------------------
3. L’Appaltatore si obbliga, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i sopra indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. ----------------------------------------------------
4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi prece - denti vincolano l’Appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associa- zioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto. ------------
5. L’Appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell’Amministrazione, l’adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti. ----------------------------------------------
6. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 30, comma 5 bis, del Codice, in caso di otteni- mento del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un’inadem- pienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contrat- to (compreso il subappaltatore), il responsabile del procedimento provvederà a tratte- nere l’importo corrispondente all’inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC verrà disposto dal Comune di Novate Mi- xxxxxx direttamente agli enti previdenziali e assicurativi. ---------------------
7. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute a uno o più soggetti im-
piegati nell’esecuzione del contratto (compreso il subappaltatore), di cui al periodo precedente, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto ina- dempiente, ed in ogni caso l’affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici gior- ni.
8. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della ri- chiesta entro il termine sopra assegnato, il Comune paga anche in corso d’opera di- rettamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappalta- tore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell’art. 105 del Codice.
Articolo 6 – Obblighi di riservatezza
1. L’Appaltatore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi compre- se quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente contratto. In particolare, si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza dovranno essere rispettati an- che in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con il Comune di Novate Milanese e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il ma- teriale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto. ----------------------
3. L’obbligo di cui al primo comma non concerne i dati che siano o divengano di pub- blico dominio.
4. L’Appaltatore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, con- sulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. --------------------
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’Amministrazione ha la fa- coltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l’Appalta- tore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all’Amministrazione. --
6. L’Appaltatore potrà citare i termini essenziali del presente contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell’Appaltatore stesso a gare e appalti, previa comunicazione al Comune di Novate Milanese. ----------------------------
Articolo 7 – Informativa e trattamento dati personali
1. L’Appaltatore dichiara:
- di essere consapevole che i dati che tratterà nell’espletamento dell’incarico ricevuto sono dati personali riservati la cui titolarità è del Comune di Novate Milanese e che, come tali, sono soggetti all’applicazione della normativa vigente italiana ed europea per la protezione dei dati personali;---------------------
-di ottemperare agli obblighi previsti dal regolamento europeo n. 679/2016 e Codice della Privacy 196/2003 come modificato dal D. Lgs 101/2018 nonché in generale dalla normativa afferente la protezione dei dati personali;-----------
- di ottemperare agli obblighi previsti dal regolamento europeo n. 679/2016 e Codice della Privacy 196/2003 come modificato dal D. Lgs 101/2018 nonché in generale dal- la normativa afferente la protezione dei dati personali;-----------
- di adottare le istruzioni specifiche che saranno ricevute dal Comune di Novate Milanese per il trattamento dei dati personali o di integrarle nelle procedure
già in essere;
2. L’Appaltatore è responsabile ai sensi dell’art. 28 del Regolamento 679/2016/UE del trattamento dei dati personali trasmessi dal Comune di Novate Milanese che saranno trattati per conto di quest’ultimo esclusivamente
per le finalità dettate dall’incarico ricevuto contrattualmente. L’Appaltatore si obbliga ad autorizzare il proprio personale ai suddetti trattamenti e ad istruire ogni autorizzato sulle modalità con le quali andranno trattati i dati personali, sugli obblighi relativi alla protezione degli stessi e sugli eventuali rischi connessi.
3. Ai sensi della normativa vigente sul trattamento dei dati personali, il Comune fornisce le informazioni di seguito indicate:--------------------------------------
a) Il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria per la stipulazione del contratto.
b) I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione:----------------------
- al personale dipendente dell’Amministrazione, responsabile del procedimento o, comunque, in esso coinvolto per ragioni di servizio e/o terzi coinvolti in quanto responsabili esterni del trattamento;------------------------------------------
- ad altri soggetti pubblici, in presenza di una norma di legge o di regolamento, ovvero quando tale comunicazione sia comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali;
- a privati o enti pubblici economici qualora ciò sia previsto da una norma di legge o regolamento.
c) Il trattamento dei dati avverrà con strumenti prevalentemente informatici, e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire anche mediante:
- verifiche dei dati contenuti nelle dichiarazioni con altri dati in possesso del
Comune di Novate Milanese;
- verifiche dei dati contenuti nelle dichiarazioni con dati in possesso di altri organismi (quali, ad esempio, istituti previdenziali, assicurativi, camere di commercio, Autorità ecc.).
d) Il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Novate Milanese che può avvalersi di soggetti nominati “responsabili.”-----------------------------
e) I diritti spettanti agli interessati al trattamento dei dati sono quelli previsti dalla normativa e richiamati nell’informativa che l’Appaltatore dichiara di aver visionato.
Articolo 8 – Responsabilità per infortuni e danni – Obblighi di manleva
1. L’Appaltatore, nell’esecuzione del presente contratto, assume in proprio ogni re- sponsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell’Appaltatore quanto dell’Amministrazione e/o di terzi.
2. Inoltre, l’Appaltatore si obbliga a manlevare e mantenere indenne il Comune di No- vate Milanese da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest’ultima in ragione dei suddetti inadempimenti e violazioni normative direttamente e indirettamente connessi all’esecuzione del presente contratto. ----------
3. A copertura dei danni di cui sopra, l’Appaltatore dovrà essere assicurato contro i danni a cose e/o persone che dovessero essere arrecati dal proprio personale nell’effettuazione dei servizi oggetto di appalto, mediante apposita polizza assicurati- va RCT/RCO (responsabilità civile verso terzi e responsabilità civile verso i prestatori di lavoro) con massimale unico di € 6.000.000,00 ---------------------------------------------
4. Nella suddetta polizza RCT l’Amministrazione dovrà essere considerata terzo e gli utenti dovranno essere considerati terzi tra loro. ------------------------------------------------
5. A dimostrazione dell’adempimento agli obblighi sopra indicati, la polizza, debita- mente quietanzata, dovrà essere trasmessa all’Amministrazione entro 30 gg. dall’aggiudicazione, e comunque prima dell’inizio del servizio. Le quietanze relative alle annualità successive dovranno essere tempestivamente trasmesse all’Ammini- strazione alle relative scadenze. Nel caso in cui l’Appaltatore sia già dotato di un co- pertura assicurativa per tipologie di rischio e massimali adeguati alle prescrizioni del presente articolo, dovrà provvedere a comprovare l’inclusione dei rischi derivanti dal- la gestione delle strutture oggetto del presente appalto nell’ambito della polizza già attivata, allegando altresì le quietanze a comprova del regolare versamento dei premi dovuti. Si precisa che la polizza non dovrà prevedere limiti al numero di sinistri. -------
6. Resta inteso che l’esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicu- rativa di cui al presente articolo è condizione essenziale di efficacia del contratto e, pertanto, qualora l’Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolverà di diritto con conseguen- te incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
7. L’Appaltatore, in caso di danni ai beni concessi in uso dall’Amministrazione, dovrà
provvedere alla pronta riparazione degli stessi; in difetto, vi provvederà l’Amministra- zione, addebitando all’Appaltatore il relativo importo, maggiorato del 20% a titolo di spese generali.
8. Eventuali danni derivanti a personale, utenti e terzi causati dalla struttura, reste- ranno a carico dell’Appaltatore qualora lo stesso non abbia provveduto ad avvisare tempestivamente l’Amministrazione di imperfezioni, rotture e simili agevolmente rile- vabili dal personale in servizio.
Articolo 9 – Subappalto
1. L’Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, affida in su- bappalto, in misura non superiore al 30% dell’importo contrattuale l’esecuzione delle seguenti prestazioni: [• ]
2. In caso di subappalto:
d) per le prestazioni rese in subappalto, l’Amministrazione provvederà a effettuare il relativo pagamento all’Appaltatore, ad eccezione delle ipotesi indicate dall’art. 105, co.13, del Codice;
e) in caso di pagamenti effettuati all’Appaltatore, quest’ultimo dovrà trasmettere al Comune di Novate Milanese, entro venti giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal/dai subappaltatore/i; --------------------------------------
f) qualora l’Appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro venti giorni dal relativo pagamento, l’Amministrazione sospende il successivo pa- gamento a favore dell’Appaltatore;
g) l’Appaltatore è responsabile dei danni che dovessero derivare all’Amministrazione o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddet- te attività;
h) i subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata del presente contratto, i requisiti prescritti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia, per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate; ------------------------------
i) l’Appaltatore deposita presso l’Amministrazione il contratto di subappalto, in copia autentica, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni. Il contratto di subappalto, corredato della documentazio- ne tecnica e amministrativa direttamente derivata dagli atti del contratto affidato,
indica puntualmente l’ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici;
j) l’Appaltatore allega al suddetto contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggrup- pamento temporaneo, società o consorzio; --------------------------------------------------
k) al momento del deposito del contratto l’Appaltatore trasmette:
- la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti
di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione subappalta- ta;
- la dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza in capo al medesimo
dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice; -----------------------------------
l) in caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine pre- visto, l’Amministrazione non autorizzerà il subappalto; ----------------------------------
m) in caso di non completezza dei documenti presentati, l’Amministrazione proce- derà a richiedere all’Appaltatore l’integrazione della suddetta documentazione, assegnando all’uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il su- bappalto non verrà autorizzato;
n) resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto. -----------------------
3. L’Appaltatore è altresì obbligato di acquisire nuova autorizzazione integrativa qua- lora l’oggetto del subappalto subisca variazioni e l’importo dello stesso sia incremen- tato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 del citato art. 105.-------------------
4. Nel caso in cui l’Appaltatore, per l’esecuzione del presente appalto, stipuli sub-con- tratti che non configurano subappalto, deve all’Amministrazione, prima dell’inizio della prestazione e per ciascuno dei sub-contratti, i seguenti dati: nome del sub-contraen- te, importo del sub-contratto, oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.
5. L’Appaltatore deve inoltre comunicare all’Amministrazione le eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. -----------------------------------------
6. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’Appaltatore, il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti all’Ammini- strazione, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata. L’Appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, nei modi e nei casi indicati al comma 8 dell’art. 105 del Codi- ce.
7. L’Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne l’Amministrazione da qualsi- voglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari. --
8. L’Appaltatore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto qua- lora, durante l’esecuzione dello stesso, vengano accertati all’Amministrazione ina- dempimenti, da parte del subappaltatore, di rilevanza tale da giustificare la risoluzio- ne, avuto riguardo all’interesse dell’Amministrazione. In tal caso l’Appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte dell’Amministrazione, né al differimento dei termini di esecuzione del contratto.
9. L’Appaltatore si obbliga, ai sensi dell’art. 105, comma 14, del Codice, a praticare
per le prestazioni affidate in subappalto gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudi- cazione, con ribasso non superiore al venti per cento (20%), nel rispetto degli stan- dard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto. ------------------------------
10. L’esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore su- bappalto.
11. In caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore agli obblighi di cui ai prece- denti commi, l’Amministrazione può risolvere il contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.
12. L’affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice.
13. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 105 del Co- dice.
Art. 10 – Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari
In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal D.L. 12 novembre 2010, n. 187 e dalla legge di conversione 17 dicembre 2010, n. 217, l’Appaltatore si obbliga ad utilizzare, per ogni operazione fi- nanziaria connessa al contratto, conti correnti bancari o postali “dedicati”, anche non in via esclusiva; gli estremi identificativi dei conti utilizzati dovranno essere comunica- ti all’Amministrazione, contestualmente alle generalità e al codice fiscale delle perso- ne delegate ad operare su di essi, entro sette giorni dalla loro accensione, ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni fi - nanziarie connesse al presente contratto. ----------------------------------------------------
2. L’Appaltatore si obbliga, inoltre, ad utilizzare, per ogni movimento finanziario ine- rente il contratto, lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, indicando in ogni operazione registrata il codice CIG (Codice Identificativo Gara) n. 8786474BB6,
salva la facoltà di utilizzare strumenti diversi nei casi espressamente esclusi dall’art. 3, commi 2 e 3, della legge 136/2010 (pagamenti in favore di: enti previdenziali, assi- curativi e istituzionali, gestori e fornitori di pubblici servizi, pagamenti di tributi, spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro, fermi restando il divieto di im- piego del contante e l’obbligo di documentazione della spesa). Si precisa che, ai sen- si dell’art. 3, comma 2, della citata legge, i pagamenti destinati a dipendenti, consu- lenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, dovranno essere eseguiti tramite il sopra citato conto corrente dedicato, anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l’intero im- porto dovuto, anche se questo non è riferibile in via esclusiva al presente contratto.
3. L’Appaltatore si impegna a indicare il CIG 8786474BB6, in ogni documento conta- bile afferente il presente contratto, e si obbliga ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessa- te al contratto, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010; l’Appaltatore si impegna a trasmettere tempestivamente la documentazio- ne a comprova del rispetto degli obblighi di cui al periodo precedente. L’Appaltatore si impegna altresì a comunicare l’eventuale inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procedendo all’immediata risoluzione del rap- porto contrattuale e informandone contestualmente l’Amministrazione e la prefettura- ufficio territoriale del Governo territorialmente competente; uguale impegno dovrà es- sere assunto dai subappaltatori e subcontraenti a qualsiasi titolo interessati al con-
tratto oggetto della presente proposta.
4. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.
5. Con riferimento ai contratti di subfornitura, l’Appaltatore si obbliga a trasmettere al Comune di Novate Milanese, oltre alle informazioni di cui all’art. 105, comma 2, del Codice, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assolu- ta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabi- lità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata. Resta inteso che l’Amministrazio- ne si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguar- do attestato, richiedendo all’uopo la produzione dei subcontratti stipulati, e, di adotta- re, all’esito dell’espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
6. In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti corren- ti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, l’Appaltatore è tenuto a co- municarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, l’Appaltatore non potrà tra l’altro sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati. -------------------
7. In caso di cessione dei crediti si applica quanto disposto al punto 4.9 della determi- nazione 7 luglio 2011, n. 4 della soppressa Autorità per la Vigilanza sui contratti pub- blici (attuale ANAC).
Articolo 11 – Cauzione definitiva
1. A garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali deri- vanti dal presente contratto, l’Appaltatore ha depositato idonea garanzia dell’importo di € [• ], resa ai sensi dell’art. 103 del Codice, in favore del Comune di Novate Mila- nese.
2. La garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte del Comune di Novate Mi- xxxxxx, con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto. -----------
3. La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di quindici giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta scritta dell’Amministrazione qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell’Appaltatore. In caso di inadempimento a tale obbli- go, il Comune di Novate Milanese ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.
4. La garanzia fideiussoria in questione è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo dell’ottanta percento dell’inizia- le importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventi- va consegna all’istituto garante, da parte dell’Appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l’avve- nuta esecuzione.
5. L’ammontare residuo pari al venti per cento dell’iniziale importo garantito, è svinco-
lato secondo la normativa vigente.
6. Il Comune ha diritto di valersi della cauzione per l’applicazione delle penali, nei casi di risoluzione del contratto e/o per la soddisfazione degli obblighi di cui agli artt. 5 e 8 del presente contratto.
Articolo 12 – Recesso
L’Amministrazione ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di moti- vazione, di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi all’Appaltatore tramite PEC. ------------------
Dalla data di efficacia del recesso, l’Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno al Comune di Novate Milanese.
In caso di recesso, l’Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente ese- guito a regola d’arte
Art. 13 - Recesso per giusta causa
1. In caso di sopravvenienze normative interessanti il Comune di Novate Milanese che abbiano incidenza sull’esecuzione del servizio, l’Amministrazione potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto, con un preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi all’Appaltatore mediante PEC. ---------------------------------
2. Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, l’Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d’arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all’art. 1671 codice civile.------------------------------------------
Art. 14 - Divieto di cessione del contratto; cessione del credito
1. Fatte salve le vicende soggettive dell’esecutore del contratto disciplinate dall’art.
106, comma 1, lett. d) n. 2 del Codice, è fatto divieto all’Appaltatore di cedere il pre- sente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 106 del Codice. -----------------------------------------
2. L’Appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità espresse all’art. 106, comma 13, del Codice. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate al Comune di Novate Milanese. Si applicano le disposizioni di cui alla legge n. 52/1991. È fatto, altresì, divieto all’Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all’incasso.
3. L’Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG n.
8786474BB6 al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all’Appaltatore, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell’Appaltatore me- desimo, riportando il CIG.
4. In caso di inosservanza da parte dell’Appaltatore agli obblighi di cui al presente ar- ticolo, fermo restando il diritto dell’Amministrazione al risarcimento del danno, il pre- sente contratto si intende risolto di diritto.
Art. 15 - Risoluzione per inadempimento
1. L’Amministrazione si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell’Appaltatore. In tal caso l’Amministrazione ha la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché
di procedere all’esecuzione in danno dell’Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarci- mento dell’eventuale maggior danno.
2. In ogni caso si conviene che il Comune di Novate Milanese, senza bisogno di as- segnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il pre- sente contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all’Appaltatore con PEC, nei seguenti casi:
a) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa, entro il termine di quindici giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte del Comune;
b) mancata prestazione del servizio giornaliero di pulizia di cui al Capitolato specia- le descrittivo e prestazionale, per tre giorni lavorativi consecutivi o per un totale di sei giorni lavorativi nell’arco temporale di 365 giorni; ----------------------------------
c) reiterato e ingiustificato mancato versamento dei contributi previdenziali e assi- stenziali obbligatori, accertato dagli enti competenti; -------------------------------------
d) reiterata e ingiustificata inosservanza alle prescrizioni in materia di sicurezza im- partite dall’Amministrazione;
e) ricorso a subappalti non autorizzati dall’Amministrazione;-------------------------------
f) violazione del divieto di cessione del contratto o delle norme in materia di cessio- ne del credito.
3. Costituisce causa di risoluzione di diritto la fattispecie prevista dall’art. 108, comma 4, del Codice (mancato rispetto dei termini di adempimento per negligenza dell’Appal- tatore).
4. Costituisce altresì causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 3, co. 9 bis, della L. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri
strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento. -----
5. In caso di risoluzione del contratto, l’Appaltatore si impegnerà a fornire all’Ammini- strazione tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere di- rettamente o tramite terzi all’esecuzione dello stesso. ----------------------------------------
6. L’Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente ese- guite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. --------
7. In caso di risoluzione del contratto in base al presente articolo, l’Amministrazione incamererà la cauzione definitiva a titolo di risarcimento, salva la facoltà di esigere il risarcimento degli eventuali maggiori danni. ------------------------------------------------------
8. Ai sensi dell’art. 110 del Codice, l’Amministrazione interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dell’esecuzio- ne del contratto. L’affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall’ori- ginario aggiudicatario in sede in offerta.
9. Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore
offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario. ---------------
Articolo 16 – Risoluzione per decadenza dei principi morali
1. Il Comune di Novate Milanese procederà alla risoluzione del presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, qua- lora nei confronti dell’Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che di- spone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione. ------------------------------------------------
2. In ogni caso, l’Amministrazione potrà risolvere il contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dal citato art. 80. ---------------------
3. L’Amministrazione può inoltre risolvere il contratto, durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora ricorra una o più delle condizioni indicate all’art. 108 co.1 del Codice.
4. L’Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente ese- guite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. --------
Articolo 17 – Penali
2. In caso di prestazioni non conformi a quanto indicato nelle modalità di espletamen- to descritte nel capitolato tecnico oppure offerte dall’Appaltatore in sede di formula- zione dell’offerta tecnico-organizzativa, verrà applicata una penale variabile tra lo 0,05% (zerovirgolazerocinquepercento) e I’0,1% (zerovirgolaunopercento) dell’impor- to contrattuale triennale, IVA ed oneri della sicurezza esclusi, per ogni inadempimen- to riscontrato e a seconda della gravità del medesimo.
3. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali saranno contestati all’Appaltatore per iscritto dal direttore dell’esecuzione del contratto. L’Appaltatore dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al diret- tore nel termine massimo di cinque giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora l’Amministrazione ritenga non fondate dette deduzioni ovvero non vi sia stata rispo- sta o la stessa non sia giunta nel termine, potranno essere applicate le penali sopra indicate.
4. Nel caso di applicazione delle penali, l’Amministrazione provvederà a recuperare l’importo in sede di liquidazione delle relative fatture, ovvero in alternativa ad incame- rare la cauzione per la quota parte relativa ai danni subiti. -----------------------------------
Art. 18 - Fallimento dell’Appaltatore o morte del titolare
1. Il fallimento dell’Appaltatore comporta lo scioglimento ope legis del presente con- tratto di appalto, salvo quanto previsto dall’art. 110 del Codice. Qualora l’Appaltatore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà dell’Amministrazione proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ov- vero recedere dal contratto.
2. In caso di RTI e consorzi ordinari, si applicano le disposizioni di cui all’art. 48 – commi 17 e 18 – del Codice.
3. Ai sensi dell’art. 110 del Codice, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e con - cordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell’appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 108 del Codice ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell’art. 88, comma 4- ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, l’Amministrazione interpella progressivamente i soggetti che hanno parteci- pato all’originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di sti- pulare un nuovo contratto per l’affidamento del completamento del servizio oggetto dell’appalto. L’affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall’origi- nario aggiudicatario in sede in offerta.
Art. 19 – Modifica del contratto durante il periodo di efficacia
1. L’Amministrazione, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumen- to o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del presente contratto, può imporre all’Appaltatore l’esecuzione alle stesse condizioni del medesimo. In tal caso l’Appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
2. Le modifiche e le varianti sono regolate dall’art. 106 del Codice, cui integralmente
si rinvia.
3. Si precisa, con specifico riferimento alla stima quantitativa delle superfici da pulire che l’Amministrazione fornisce con il Capitolato, che saranno possibili eventuali in- crementi o riduzioni delle aree indicate; le variazioni, in aumento o riduzione, daranno titolo ad una proporzionale variazione del corrispettivo. Qualora l’Amministrazione determinasse di valersi della facoltà di riduzione, l’Appaltatore non avrà diritto ad al- cun indennizzo per il mancato guadagno.
4. L’Appaltatore espressamente accetta di eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dall’Amministrazione, purché non muti- no sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell’esecutore maggiori oneri.
5. Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dall’Appaltatore se non sia stata approvata dal Comune di Novate Milanese.---------------------------------
Art. 20 - Direttore dell’esecuzione del contratto
1. Il Direttore dell’esecuzione del contratto è il soggetto nominato dall’Amministrazio- ne preposto alla vigilanza sull’esecuzione del medesimo ed alla verifica del rispetto delle norme che regolano la materia.
2. Salvo diverse disposizioni, l’Amministrazione, di norma, effettuerà e riceverà tutte le dichiarazioni e, in generale, le comunicazioni inerenti alle attività tecniche del con- tratto attraverso il Direttore dell’esecuzione del contratto. ------------------------------------
3. Detto soggetto avrà il compito di predisporre, in accordo con l’Appaltatore, il verba- le di inizio delle attività, di controllare che l’appalto sia eseguito tecnicamente secon- do i tempi, le modalità ed i programmi contenuti nel Contratto e nei documenti di rife - rimento, di controllare, in accordo con i competenti uffici dell’Amministrazione, che
tutti gli atti amministrativi e contabili inerenti alle attività siano corretti e comunque conformi a norme e prassi dell’Amministrazione, nonché di procedere a verifica di conformità in corso di esecuzione.
4. L’Appaltatore indicherà il nominativo del responsabile che interagirà con la com- mittenza, in nome e per conto dell’Appaltatore medesimo, in ordine all’esecuzione dell’appalto di cui trattasi.
Art. 21 - Fatturazione e pagamenti
1. Il compenso spettante all’Appaltatore verrà corrisposto mensilmente, su presenta- zione delle relative fatture.
2. L’Appaltatore dovrà inviare ogni mese all’Amministrazione fatture separate, rispet- tivamente per le pulizie ordinarie e la pulizia delle palestre. In entrambi i casi le fattu- re dovranno contenere il riferimento al presente contratto e al CIG (Codice Identifica- tivo Gare) 8786474BB6.
3. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in paga- mento, l’Amministrazione procederà ad acquisire, anche per il subappaltatore, il do- cumento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. ----------------------------
4. L’Amministrazione provvederà al pagamento entro trenta giorni dal ricevimento della fattura, previa verifica della regolarità delle prestazioni eseguite. --------------------
5. La liquidazione delle fatture potrà essere sospesa qualora l’Amministrazione abbia contestato all’Appaltatore l’inadempimento o il negligente adempimento di una o più obbligazioni previste dal presente contratto. La sospensione sarà preceduta dal pro- cedimento di cui all’articolo “Penali”. Una volta esaurito il procedimento di contesta-
zione, l’Amministrazione procederà alla liquidazione di tutto o parte dell’importo previ- sto dalla fattura.
6. L’Amministrazione, in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del
D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di im- porto superiore a euro 5.000,00 (IVA inclusa), procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui all’Agenzia delle Entrate-Riscossione risulti un inadempimento a carico del bene- ficiario l’Amministrazione applicherà quanto disposto dall’art. 3 del decreto di attua- zione di cui sopra.
7. Ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui al presente articolo non venga corrisposta dall’Amministrazione, non produrrà alcun in- teresse.
8. Ai sensi dell’art. 30, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, a garanzia dell’osservanza del- le norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo della fornitura/dei lavori/del servizio è operata una rite- nuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede finale successivamente all’emissione dell’attestazione di regolare esecuzione. ----------------------------------------
9. Le fatture, redatte secondo le norme fiscali in vigore, saranno intestate al Comune di Novate Milanese, Viale Xxxxxxxx Veneto 18, 20026 Novate Milanese (C.F. - P.I. 02032910156) e riporteranno le modalità di pagamento, comprensive del codice IBAN.
10. Le fatture dovranno essere emesse in formato elettronico secondo le specifiche di cui al D.M. 55/2013. Non potranno essere accettate fatture emesse in altre modali- tà. Il Codice Unico Ufficio per le fatture delle pulizie è: BH1SS6 ----------------------------
11. L’importo delle predette fatture verrà pagato a mezzo bonifico dall’Amministrazio- ne sul conto corrente dedicato dichiarato dall’Appaltatore.-----------------------------------
Art. 22 - Obblighi ed adempimenti a carico dell’Appaltatore
1. Sono a carico dell’Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrat- tuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all’inte- grale espletamento dell’oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificati- vo e non esaustivo, gli oneri relativi alle spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della prestazione, nonché i connessi oneri assicurativi. ---------------------------------------------------------------------------------------------
2. L’Appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d’arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di si- curezza in vigore, e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescri- zioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati. Resta espressamente con- venuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall’osservanza delle predette nor- me e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell’Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. L’Appaltatore non potrà, per- tanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti dell’Amministrazione.
3. L’Appaltatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l’Ammini- strazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti. ---------------------------------------
4. L’Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all’esecuzione con- trattuale che dovessero essere impartite dall’Amministrazione, nonché a dare imme- diata comunicazione all’Amministrazione di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione del contratto.
5. L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contrat- to. L’Appaltatore si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consen- tire lo svolgimento di tali verifiche.
6. L’Appaltatore è tenuto a comunicare all’Amministrazione ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire all’Amministrazione entro dieci giorni dall’inter- venuta modifica.
7. Tutta la documentazione creata o predisposta dall’Appaltatore nell’esecuzione del presente contratto non potrà essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi, senza la preventiva approvazione espressa da parte dell’Amministrazione. -------------
8. In caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore a quanto stabilito nei prece- denti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l’Amministrazione avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell’art. 15. -----------------
Art. 23 - Disposizioni anticorruzione
1. Nell’espletamento del servizio oggetto dell’appalto vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento approvato ai sensi della legge 6 novembre 2012 n. 190 (“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della cor- ruzione e dell'illegalità nella pubblica stazione appaltante”) e visibile sul sito istituzio- nale dell’Amministrazione, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del con-
tratto.
2. L’Appaltatore collabora con il Responsabile della prevenzione della corruzione del Comune di Novate Milanese, segnalando le eventuali difficoltà incontrate nell’adem- pimento delle prescrizioni contenute nel piano per la prevenzione della corruzione dell’Ente e segnalando situazioni di illecito nell’Amministrazione di cui sia venuto a conoscenza.
Art. 24 - Foro di competenza
Per tutte le controversie dipendenti dalla presente commessa è competente il Foro di Milano.
Art. 25 - Forma del contratto, oneri fiscali, spese contrattuali e rimborso delle spese di pubblicazione
1. Il contratto è stipulato in modalità elettronica ai sensi del combinato disposto dell’art. 32 co. 14 del Codice e dell’articolo 6 del D.L. 23 dicembre 2013, n. 145 con - vertito con Legge 21 febbraio 2014, n. 9.
2. Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri relativi alla stipula del contratto, ivi comprese le spese di registrazione in caso d’uso ed ogni altro onere tributario. L’imposta di bollo è dovuta nella misura di € 16,00 ogni quattro facciate del presente atto.
3. L’Appaltatore, ai sensi del combinato disposto dell’art. 73 del Codice e del D.M.
2.12.2016 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, deve provvedere, entro sessanta giorni dall’aggiudicazione, a corrispondere al Comune di Novate Milanese le spese relative alla pubblicazione del bando di gara e dell’avviso pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, su n. 2 quotidiani a diffusione nazionale e su n. 2 quotidiani a maggiore diffusione locale, per l’importo indicativo di euro
3.600,00 (tremila/00) IVA inclusa. L’importo dovrà essere rimborsato mediante bonifi- co avente come beneficiario la Tesoreria del Comune di Novate Milanese, da appog- giare al conto corrente di cui all’IBAN XX00X0000000000000000000000 costituito presso il Monte dei Paschi di Siena, Xxx Xxxxxxxx 0, Xxxxxxx Xxxxxxx, con la se - guente causale: “Rimborso spese di pubblicazione gara identificata dal CIG 8786474BB6”.
4. L’Appaltatore dichiara che le prestazioni in esame sono effettuate nell’esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette ad IVA, che l’Appaltatore è tenuto a ver- sare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72. Conseguentemente, al pre- sente atto dovrà essere applicata l’imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. n. 131/86 con ogni relativo onere a carico dell’Appaltatore medesimo. -
5. Le Parti di questo atto consentono il trattamento dei loro dati personali ai sensi del- la legge vigente; gli stessi dati potranno essere inseriti in banche dati, archivi infor- matici e sistemi telematici solo per fini e formalità dipendenti dal presente atto ed ef- fetti fiscali connessi.
Xxxxx, approvato e sottoscritto
Per il Comune di Novate Milanese Per l’Appaltatore
Clausole vessatorie
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 del Codice Civile si richiamano ed espressa- mente si approvano i seguenti articoli:
Art. 4 - Condizioni e modalità di esecuzione Art. 5 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro Art. 6 - Obblighi di riservatezza
Art. 8 - Responsabilità per infortuni e danni – Obbligo di manleva Art. 9 - Subappalto
Art. 11 - Cauzione definitiva Art. 12 - Recesso
Art. 13 - Recesso per giusta causa
Art. 14 - Divieto di cessione del contratto; cessione del credito Art. 15 - Risoluzione per inadempimento
Art. 16 - Risoluzione per decadenza dei requisiti morali Art. 17 - Penali
Art. 21 - Fatturazione e pagamenti
Art. 22 - Obblighi ed adempimenti a carico dell’Appaltatore Art. 24 - Foro di competenza