POLIZZA DI ASSICURAZIONE FURTO e RAPINA
POLIZZA DI ASSICURAZIONE FURTO e RAPINA
La presente polizza è stipulata tra
CITTA’ di VENARIA REALE
e la
...........................................
(Società assicuratrice)
DEFINIZIONI
Alle seguenti denominazioni le parti attribuiscono il significato qui precisato: Assicurazione: il contratto di assicurazione
Polizza: il documento che prova l’assicurazione
Contraente: CITTA’ di VENARIA REALE
Assicurato: il soggetto il cui interesse è tutelato dall’assicurazione Società: la Compagnia di Assicurazioni
Premio: la somma dovuta dall’Assicurato alla Società
Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso - cioè l’insorgere della controversia – per il quale è prestata l’assicurazione
Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
Art. 1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - Variazioni del rischio
Qualora nel corso del contratto si verifichino variazioni che modificano il rischio, la Società può richiedere la relativa modificazione delle condizioni in corso.
Nel caso in cui l'Assicurato non accetti le nuove condizioni, la Società, nei termini di 30 giorni dalla ricevuta comunicazione della variazione, ha diritto di recedere dal contratto, con preavviso di 60 giorni. Se la variazione implica diminuzione di rischio, il premio é ridotto in proporzione a partire dalla scadenza annuale successiva alla comunicazione fatta dall'Assicurato.
L'omissione della dichiarazione da parte dell'Assicurato e/o del Contraente di una circostanza aggravante del rischio, come le incomplete ed inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione della polizza e durante il corso della medesima, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede.
Resta inteso che l'Assicurato avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionalmente al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si é verificata.
Art. 2 – Altre Assicurazioni
In deroga al disposto dell’art. 1910 del Codice Civile, il Contraente e gli Assicurati sono esonerati dall’obbligo di comunicare alla Società l’esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.
Art. 3 – Pagamento del premio
L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza ancorché il premio venga versato entro i 60 giorni successivi al medesimo.
Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che:
- l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto,
- Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.
Art. 4 – Modifiche dell’assicurazione
Le eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 5 – Recesso in caso di sinistro
Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, la Società può recedere dall’assicurazione con preavviso di 90 giorni. In tal caso essa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso.
Art. 6 - Obblighi della Società nella gestione dei sinistri
La Società alle scadenze semestrali, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:
- sinistri denunciati;
- sinistri riservati (con indicazione dell’importo a riserva per ciascun sinistro);
- sinistri liquidati (con indicazione dell’importo liquidato per ciascun sinistro).
La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto cartaceo e/o informatico compatibile ed utilizzabile dal Contraente stesso.
Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.
Art. 7 – Durata dell’assicurazione
Il contratto ha la durata indicata in frontespizio e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo.
Alle parti è concessa la facoltà di rescindere il contratto ad ogni scadenza annuale con lettera raccomandata da inviarsi due mesi prima della suddetta scadenza
E’ inoltre facoltà del Contraente richiedere alla Società una proroga temporanea della presente assicurazione, strettamente finalizzata al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione.
La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, si impegna sin d’ora a prorogare in tal caso l’assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo di 90 giorni decorrenti dalla scadenza.
Art. 8 – Obblighi del Contraente in caso di sinistro
In deroga a quanto disposto dall’art. 1913 del Codice Civile, il Contraente, in caso di sinistro, deve darne avviso scritto all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 30 giorni lavorativi da quando l’Ufficio competente del Contraente stesso ne ha avuto conoscenza.
Art. 9 – Oneri Fiscali
Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente.
Art. 10 – Foro competente
Per la soluzione di ogni controversia dipendente da questo contratto, le Parti eleggono come foro competente quello di Torino in via esclusiva.
Art. 11 – Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge nazionali e comunitarie in materia.
Art. 12 - Forma delle comunicazioni
Tutte le comunicazioni del Contraente e dell'Assicurato possono essere fatte a mezzo raccomandata, raccomandata a mano, telex, telegramma, telefax o altro mezzo idoneo atto a comprovare la data ed il contenuto.
Art. 13 - Interpretazione del contratto
Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato
/Contraente su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.
Art. 14 - Coassicurazione - Riparto e delega
Nel caso di coassicurazione il rischio è ripartito per quote tra le Società espressamente indicate nel riparto del premio; ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto, esclusa ogni responsabilità solidale.
L'Assicurato ha affidato la gestione del presente contratto alla Marsh S.p.A. e le imprese assicuratrici hanno convenuto di affidarne la delega alla ..............…………….......; di
conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto dell'Assicurato dalla Marsh S.p.A. la quale tratterà con l'impresa Delegataria informandone le Coassicuratrici.
Queste ultime saranno tenute a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutte le comunicazioni, gli atti di gestione nonché ogni modificazione del contratto compiuti dalla Delegataria per conto comune.
Art. 15.1 - Clausola Broker
Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza alla società di brokeraggio assicurativo Marsh S.p.A. in qualità di broker ai sensi dell’art. 109 lett. b), D. Lgs. 209/2005.
La Società riconosce, pertanto, che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione avverrà per il tramite del Broker e tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto dell’Assicurato dalla Marsh S.p.A.
Art. 15.2 - Informazioni inerenti gli intermediari
Le Imprese aggiudicatarie hanno facoltà di avvalersi per l’amministrazione dei contratti di intermediari (art. 109 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni) appartenenti alla propria rete distributiva in conformità alle rispettive modalità di organizzazione territoriale.
La Contraente si avvale di Marsh, sede di Torino in qualità di Broker incaricato per l’assistenza nella stipulazione, gestione ed esecuzione dei contratti, inclusa ogni connessa attività amministrativa.
La remunerazione del broker è posta a carico dell’Impresa aggiudicataria del contratto, nella misura dell’12%. Tale remunerazione è parte dell’aliquota riconosciuta dall’impresa di Assicurazione alla propria rete di vendita e non potrà quindi, in ogni caso, rappresentare un costo aggiuntivo per l’Amministrazione Aggiudicatrice.
Qualora l’Impresa aggiudicataria, intenda affidare, ai sensi del primo comma del presente articolo, l’amministrazione dei contratti ad un’agenzia in appalto, non di meno garantirà il rispetto delle modalità e termini di rimessa premi previsti, convenuti o comunque riconosciuti dalle procedure amministrative vigenti in caso di gestione diretta o tramite gerenza, al fine di garantire l’adeguato collegamento tra le parti, per il tramite del broker.
Art. 16 – Disposizione finale
Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.
La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE FURTO E RAPINA
DEFINIZIONI FABBRICATI
Le costruzioni, comprese le dipendenze, tettoie, passaggi coperti, recinzioni e simili: egualmente rientrano in questa partita parchi, giardini anche con alberi ad alto fusto e quant'altro di analogo.
La costruzione edile comprende. a titolo esemplificativo e non riduttivo, fissi, infissi ed opere di fondazione od interrate, impianti idrici ed igienici, impianti elettrici fissi, impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento d'aria. Impianti di segnalazione e comunicazione, ascensori, montacarichi, scale mobili, come pure altri impianti od installazioni considerati immobili per natura o per destinazione. affreschi e statue non aventi valore artistico: sono compresi parquet, tappezzerie e moquette.
CONTENUTO
Complesso mobiliare per l’arredamento dei locali, oggetti d'arte (se non assicurati con apposita polizza), mezzi di custodia, cancelleria, registri, archivi, libri e documenti di biblioteche, collezioni, compreso quindi ogni bene di proprietà, in uso, in possesso a qualsiasi titolo, in consegna, in deposito presso la CITTA’ di VENARIA REALE(esclusi gli effetti personali di amministratori e dipendenti), nonché bandiere e stendardi (anche se esposti all’esterno dei locali), tutti gli impianti, le macchine impiegate per l'attività del Contraente ivi compresi gli elaboratori elettronici, gli impianti di prevenzione incendio, furti e rapine, i pezzi di ricambio, i componenti e tutti i materiali relativi all'attività del Contraente, le scorte, il tutto all'interno dei locali contemplati in polizza; attrezzature e macchinari sia sottotetto che all'aperto allorquando per dimensione e volume siano asportabili esclusivamente con l'ausilio di mezzi meccanici. Salva esplicita diversa pattuizione, dalla presente definizione sono esclusi macchinari ed attrezzature appoggiati a contratti di "leasing" qualora già coperti da apposita assicurazione per i medesimi rischi.
Sono esclusi i valori, le apparecchiature elettroniche, assicurate con altra polizza ed i veicoli iscritti al P.R.A.
VALORI
Denaro (banconote e monete), libretti di risparmio, monete d'oro, medaglie auree, lingotti, metalli preziosi, gemme, pietre preziose e semipreziose, certificati azionari, azioni, obbligazioni, cartelle fondiarie, cedole o qualsiasi altro titolo nominativo o al portatore. polizze a carico, ricevute e fedi di deposito, assegni, tratte, cambiali, vaglia postali, francobolli, valori bollati, coupon, buoni benzina, polizze di assicurazione e tutti gli altri titoli o contratti di obbligazioni di denaro negoziabili e non o di altri beni immobili o mobili o interessi relativi che ad esse si riferiscono e tutti gli altri documenti rappresentanti un valore, il tutto sia di proprietà del Contraente.
OGGETTI D'ARTE
Arredi, dipinti, quadri, bronzi, sculture, mobili di antiquariato, lampadari, porte chiambrane e sovraporte all'interno di fabbricati, cornici, tappezzerie, vasellame, orologi antichi, terrecotte, libri e manoscritti. Le rarità bibliografiche, e oggetti e servizi di argenteria, tappeti arazzi, preziosi costituenti arredamento, raccolte scientifiche, di antichità, di documenti, di numismatica e simili, pietre perle e metalli preziosi ed altri oggetti, lampadari, quadri, mobili, tappeti, monete, sculture, arazzi. bronzi, cere ed altri oggetti che possono essere identificati come tali, a condizione che non siano già assicurati con apposita polizza.
DIPENDENTI
Le persone che hanno con il Contraente un rapporto di lavoro subordinato, anche se soltanto in via temporanea o occasionale.
Sono parificati ai dipendenti:
- le persone che svolgono attività per conto della CITTA’ di VENARIA REALE con contratto di lavoro. interinale;
- i consulenti esterni nell'esercizio delle mansioni loro affidate dal Contraente con specifico mandato o mediante convenzione:
- i dipendenti di imprese terze addette alla pulizia e alla manutenzione degli insediamenti assicurati e dei relativi impianti, che prestano servizio per il Contraente anche in via temporanea;
- le persone che operano e svolgono attività di collaborazione presso Regione Piemonte.
PRIMO RISCHIO ASSOLUTO
La. forma di assicurazione ove il danno viene risarcito sino alla concorrenza della somma assicurata (capitale) con rinuncia da parte della Società alla applicazione della regola proporzionale di cui all'Art. 1907 del Codice Civile.
Art. 1 - BENI ASSICURATI
I beni assicurati sono:
PARTITA N°1) il CONTENUTO
PARTITA N° 2) VALORI
A) comunque custoditi, durante l'orario di apertura degli uffici; custoditi in cassaforti o in armadi o in cassetti. chiusi a chiave, durante gli orari di chiusura;
B) trasportati da persone incaricate, mentre svolgono il servizio di portavalori [Art.2/C)];
Art. 2 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
Oggetto dell'assicurazione sono:
A - le perdite di beni di cui all'Art. 1 Beni Assicurati, verificatisi in conseguenza anche di uno solo dei reati di seguito elencati, compresi i danneggiamenti subiti da detti beni nel commettere tali reati o nel tentativo di commetterli:
A/1 - FURTO, intendendosi per tale il reato di cui all'Art. 621 del Codice Penale, purché l'autore del reato si sia introdotto nei locali contenenti i beni assicurati mediante uno dei seguenti modi:
• scasso, rottura e/o forzatura delle porte, delle finestre. delle pareti o dei soffitti, oppure
non apertura delle serrature con chiavi false o non, comunque ottenute, grimaldelli o simili arnesi, oppure tramite via diversa da quella destinata al transito ordinario, purché con superamento di ostacoli o ripari tali da non poter essere superato se non con mezzi artificiali o con agilità personale in modo clandestino, anche se l'asportazione della refurtiva sia avvenuta poi, a locali chiusi.
• FURTO CON DESTREZZA E MISTERIOSA SPARIZIONE intendendosi per tali reati quelli avvenuti durante le ore di apertura al pubblico con speciale abilità della persona che ha commesso il reato e anche se non sono operanti i mezzi di protezione e di chiusura dei locali purché vi sia la costante presenza di dipendenti della CITTA’ di VENARIA REALE o di persone dallo stesso
incaricate della sorveglianza dei locali o dei beni assicurati, e purché l'evento sia constatato e denunciato dalla CITTA’ di VENARIA REALE alle competenti Autorità di PS. entro i 10 giorni lavorativi successivi al compimento del reato o al momento in cui ne è venuto a conoscenza.
A/2 - RAPINA e/o XXXXXX, intendendosi per tale il reato di cui all'Art. 628 del Codice Penale.
Per rapina si intende la sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia avvenute nei locali indicati in polizza quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.
La garanzia rapina è prestata anche se i beni assicurati si trovano fuori da eventuali mezzi di custodia, sempreché la rapina sia avvenuta nei locali descritti in polizza quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.
A/3 - ESTORSIONE, intendendosi per tale il reato di cui all'Art. 629 del Codice Penale.
A/4 - DOLO e/o COLPA GRAVE. Si intendono coperti anche i danni commessi od agevolati con dolo e/o colpa grave da:
• dipendenti della Regione Piemonte;
• incaricati della sorveglianza delle cose assicurate o dei locali che le contengono;
• persone del fatto delle quali la CITTA’ di VENARIA REALE deve rispondere;
A/5 - EVENTI SOCIOPOLITICI. Si dà atto che l'assicurazione comprende i danni di furto, rapina ed estorsione verificatisi in occasione di atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi.
A/6 - ATTI VANDALICI. L'assicurazione comprende i danni materiali e diretti alle cose assicurate cagionati da atti vandalici, commessi dagli autori del furto, della rapina. dell'estorsione consumati o tentati;
B. il rimborso delle spese comunque sostenute dalla CITTA’ di VENARIA REALE a seguito del verificarsi di uno degli eventi di cui al presente articolo:
B/1 per riparare i guasti cagionati dai ladri ai locali ed ai relativi fissi, infissi, inferriate etc., per potenziare i mezzi di chiusura e protezione danneggiati inclusi i vetri posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi ivi comprese le camere di sicurezza e corazzate e le rispettive porte nonché i mezzi di custodia in occasione di furto, rapina od estorsione consumati o tentati;
B/2 a titolo di corrispettivo per prestazioni professionali, comunque necessarie a definire l'entità dei danni subiti, od anche finalizzate al rifacimento ed alla riparazione dei beni danneggiati, nonché gli oneri sopportati per produrre prove, informazioni ed ogni altro elemento laddove la CITTA’ di VENARIA REALE ne abbia l'obbligo. Sono compresi inoltre gli onorari del perito di parte e la quota parte relativa al terzo perito in caso di perizia collegiale come disciplinato dal successivo Art. 9 Procedure per la valutazione del danno;
B/3 relative alla procedura di ammortamento, per i titoli;
B/4 per i danni direttamente causati dalla mancanza temporanea o definitiva dei registri e documenti sottratti o distrutti, comprese le spese necessarie per la ricostruzione degli stessi e gli indennizzi eventualmente dovuti per legge a terzi;
B/5 per l'avvenuta sostituzione delle serrature di protezione dei LOCALI contenenti i beni assicurati, nel caso in cui le chiavi siano state sottratte nei fabbricati in utilizzo alla CITTA’ di VENARIA REALE a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza.
C. - PORTAVALORI
La Società nei limiti ed alle condizioni di polizza, indennizza il Contraente dei danni a lui derivanti da sottrazione di VALORI a seguito di: .
- furto avvenuto in occasione di infortunio o di improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei valori;
- furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso o a portata di mano i valori stessi;
- rapina;
- furto strappando di mano o di dosso alla persona i valori medesimi;
- scippo;
- commessi sulla persona incaricata del trasporto dei VALORI.
I1 portavalori può essere un Amministratore, un Dipendente (anche occasionale) o altra persona incaricata per questo servizio (di età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 70) dal Contraente di trasferire i valori fuori dai locali, alle banche, a fornitori o a clienti, ad altri uffici, e viceversa. La copertura si intende operante anche per il servizio svolto internamente ai FABBRICATI. L'efficacia della garanzia non è limitata a specifici orari.
La garanzia è prestata in Xxxxxx, Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxxx.
D. - FURTO COMMESSO DA DIPENDENTI (esclusi gli ADDETTI AI SERVIZI DI PULIZIA E MANUTENZIONE). La garanzia si intende prestata anche se l'autore del furto sia un dipendente della CITTA’ di VENARIA REALEe sempre che si verifichino le seguenti circostanze:
a) che l'autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali. né di quelle dei particolari mezzi di difesa interni previsti dalla polizza, o della sorveglianza dei locali stessi;
b) che il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie alle sue mansioni all'interno dei locali stessi;
E. - FURTO COMMESSO DAGLI ADDETTI AI SERVIZI DI PULIZIA E MANUTENZIONE.
La garanzia si intende prestata contro il furto delle cose assicurate commesso dagli addetti ai lavori di pulizia e manutenzione in servizio anche non continuativo ed anche se non a libro paga dell'Ente Contraente, alla condizione essenziale che il Contraente denunci l'infedeltà del lavoratore all'Autorità Giudiziaria competente ed esibisca copia di tale denuncia, vistata dall'Autorità stessa.
Art. 3 - ESCLUSIONI
La Società non risarcisce i danni verificatisi in occasioni di:
atti di guerra, operazioni militari, invasioni, insurrezioni;
- esplosioni od emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in conseguenza di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- terremoti, eruzioni vulcaniche, mareggiate.
Art. 4 - DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO - FORMA DI ASSICURAZIONE A PRIMO RISCHIO ASSOLUTO
4.1 L'ammontare del danno risarcibile, entro i1 limite delle somme assicurate, è determinato in conformità alle modalità di seguito indicate:
4.1.1. per i danni ai beni di cui all'Art. 1 partita n. 1 - CONTENUTO) verificatisi in conseguenza degli eventi elencati alla lettera A dell'Art. 2 - Oggetto dell’Assicurazione:
• in caso di danno parziale, la spesa per riparare o ripristinare le parti del bene danneggiato con il massimo del valore commerciale;
• in caso di danno totale, il valore commerciale del bene.
4.1.2. per i danni. ai beni indicati all'Art. 1 partita n. 2 - DENARO, TITOLI. VALORI etc., il valore nominale di detti beni;
4.1.3. per i danni ai beni indicati all'Art. 1 partita n. 1 - OGGETTI D'ARTE, verificatosi in conseguenza degli eventi elencati alla lettera A dell'Art. 2;
• in caso di danno parziale le spese sostenute per restaurare l'oggetto danneggiato più l'eventuale deprezzamento con l'intesa che la somma di tali importi non può superare il valore commerciale che l'oggetto ha al momento del sinistro;
• in caso di danno totale il valore commerciale dell'oggetto al momento del sinistro.
4.1.4. per i danni indicati all'Art. 2 punto B), l'importo delle spese sostenute oltre ai risarcimenti sopra indicati.
4.2 Relativamente a danni riguardanti biblioteche, raccolte. collane, enciclopedie, collezioni e simili di libri o volumi in genere. la Società non provvederà ad indennizzare il valore intero delle opere ma soltanto il relativo prezzo proporzionale dei volumi trafugati e/o danneggiati, salvo il caso in cui non fosse possibile, né alla CITTA’ di VENARIA REALE né alla Società. di trovare in commercio, entro 90 Giorni dal sinistro, i volumi medesimi separatamente dal resto dell'opera da sostituire
4.3 La Società si obbliga a risarcire il danno nella forma di assicurazione A PRIMO RISCHIO ASSOLUTO, senza quindi l'applicazione della regola proporzionale di cui all'Art. 1907 del Codice Civile.
Art. 5 -SOMME ASSICURATE - LIMITI DI INDENNIZZO - FRANCHIGIE
5.1 Relativamente alla PARTITA N° 1 - CONTENUTO), il massimo risarcimento da parte della Società, per danni indennizzabili a termini di polizza viene stabilito in:
€ 50.000,00 per sinistro ed € 100.000 per periodo assicurativo annuo. Si stabiliscono inoltre i seguenti limiti di indennizzo:
5.1.1 per danni avvenuti a seguito di FURTO CON DESTREZZA E MISTERIOSA SPARIZIONE € 2.500,00 per sinistro € 10.000,00 per periodo assicurativo annuo.
5.1.2 per danni ad attrezzature e macchinari sia sottotetto ed all'aperto (DEFINIZIONE CONTENUTO), limite massimo per sinistro e per periodo assicurativo annuo il 10% della somma assicurata al punto 5.1.
5.2 € 5.000,00 per sinistro, per le spese di cui all'Art. 2 - lettera B/1;
5.3 € 5.000,00 per sinistro, per le spese di cui all'Art. 2 - lettera B/2;
5.4 € 10.000,00 per sinistro, per le spese di cui all'Art. 2 - lettera B/4;
5.5 € 2.500,00 per sinistro, per le spese di cui all'Art. 2 - lettera B/5;
5.6 € 2.500,00 per sinistro per le spese di cui all'Art. 2 - lettera E;
5.7 Relativamente alla PARTITA N° 2 – lett. A) VALORI, il massimo risarcimento della Società, per danni indennizzabili a termini di polizza viene stabilito in € 10.000,00 per sinistro e Fabbricato.
5.8 Relativamente alla PARTITA N° 2 – lett. B) PORTAVALORI, il massimo risarcimento della Società, per danni indennizzabili a termini di polizza viene stabilito in € 5.000,00 per sinistro e anno assicurativo.
Le garanzie di cui alla presente polizza sono prestate con l’applicazione di una franchigia fissa e assoluta di € 500 per sinistro
Art. 6 - UBICAZIONE DEI RISCHI
I beni assicurati all'Art. 1) si devono intendere riposti in tutti i "FABBRICATl", nessuno escluso, a qualsiasi titolo in uso alla CITTA’ di VENARIA REALE.
La Società si impegna inoltre a ritenere assicurate, oltre alle ubicazioni attuali della CITTA’ di VENARIA REALE e senza obbligo di preventiva comunicazione. anche quelle successivamente gestite dalla CITTA’ di VENARIA REALE stesso nel corso del periodo di assicurazione.
Art. 7 - MEZZI DI CHIUSURA LOCALI
La garanzia assicurativa è operante anche quando, per qualsiasi motivo, presso i fabbricati non esistano o non siano operanti mezzi di protezione e di chiusura sufficienti.
Art. 8 - DENUNCIA DI SINISTRO - ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO
La CITTA’ di VENARIA REALE fornirà un elenco dettagliato dei beni rubati o danneggiati con l'indicazione del rispettivo valore nonchè allegato elenco una copia della denuncia fatta all'Autorità.
II Contraente che dolosamente esagera l'ammontare del danno, occulta. sottrae o manomette cose non rubate, altera le tracce o gli indizi materiali del reato, perde il diritto all'indennizzo.
Art. 9 - PROCEDURE PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO
L'ammontare del danno è dato dal valore che le cose sottratte avevano al momento del sinistro o dal costo di riparazione delle cose danneggiate - col limite del valore che le stesse avevano al momento del sinistro - senza tenere conto dei profitti sperati, né dei danni del mancato godimento od uso e di altri eventuali pregiudizi.
L'ammontare del danno è determinato concordemente dalle parti direttamente oppure - a richiesta di una di esse - mediante periti nominati uno dalla Società ed uno dall'Amministrazione Regionale con apposito atto unico.
Nell'ipotesi di mancato accordo, diretto o fra i periti, la vertenza verrà deferita ad un collegio di tre arbitri nominati uno dalla Società, uno dall'Amministrazione Regionale ed il terzo d'accordo fra i primi due o, in difetto - anche su istanza di una sola delle parti - dal Presidente del Tribunale del Foro ove ha sede la Regione Piemonte.
Ciascuno perito e/o arbitro ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali. senza però avere alcun voto deliberativo.
Gli arbitri, tenendo presenti le condizioni negoziali contenute nel presente contratto, decideranno a maggioranza. La loro decisione sarà impegnativa per le parti ed inappellabile anche in eventuale mancanza di sottoscrizione dell'arbitro dissenziente.
Art. 10 - MODALITA PER LA LIQUIDAZIONE DELL'INDENNIZZO
La Società, ricevuta la documentazione richiesta per la valutazione della risarcibilità del danno e del relativo ammontare, provvederà a sottoporre alla CITTA’ di VENARIA REALE una proposta di liquidazione o a segnalare eventuali eccezioni, riserve, rifiuti, entro 60 giorni dal ricevimento di tali documenti ed a corrispondere il relativo importo entro i 30 giorni successivi all'accettazione della suddetta proposta.
Gli indennizzi da liquidare oltre il termine indicato nel comma precedente per effetto di contestazioni che si risolvono con il ricorso all'arbitrato, saranno ricalcolati e saranno maggiorati degli eventuali interessi legali.
Art. 11 - MANDATO DEI PERITI E DEGLI ARBITRI
I periti e/o gli arbitri devono:
1) indagare su circostanze, natura. causa e modalità del sinistro:
2) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui ai precedenti artt. 4 e 9;
3) procedere alla stima del danno e delle spese risarcibili a termini di contratto.
I risultati delle operazioni dei periti o del collegio arbitrale devono essere riportati in apposito verbale.
Art. 12 -RECUPERO DELLE COSE RUBATE
Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, la CITTA’ di VENARIA REALE deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia.
Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che CITTA’ di VENARIA REALE rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, la CITTA’ di VENARIA REALE ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere.
In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli.
Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro. La CITTA’ di VENARIA REALE ha tuttavia facoltà di abbandonare alla Società le cose recuperate che siano d'uso personale o domestico, salvo il diritto della Società di rifiutare l'abbandono pagando l'indennizzo dovuto.
Art. 13 - ANTICIPO INDENNIZZI
II Contraente ha diritto di richiedere, trascorsi almeno 40 giorni dalla data di presentazione della denuncia di sinistro, il pagamento di un acconto sino ad un massimo del 50% del presumibile indennizzo, a condizione che non siano sorte contestazioni sulla indennizzabilità e che 1’ammontare complessivo indennizzabile del sinistro superi sicuramente l'importo di € 10.000,00.
L'obbligo della Società dovrà essere soddisfatto entro 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.
Art. 14 - RIDUZIONE DELLE SOMME ASSICURATE A SEGUITO DI SINISTRO E LORO REINTEGRO
In caso di sinistro le somme assicurate con le singole partite di polizza ed i relativi limiti di indennizzo si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie o scoperti senza corrispondente restituzione di premio.
Qualora a seguito del sinistro stesso la Società decidesse invece di recedere dal contratto, si farà luogo al rimborso del premio netto non goduto sulle somme assicurate rimaste in essere.
Su richiesta del Contraente e previo esplicito consenso della Compagnia dette somme e detti limiti potranno essere reintegrati nei valori originali; la Contraente corrisponderà il rateo di premio relativo all’importo reintegrato per il tempo intercorrente fra la data del reintegro stesso e il termine del periodo di assicurazione in corso.
L'eventuale reintegro non pregiudica la facoltà della Società di recedere dal contratto ai sensi dell'Art.
5) delle NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE (Recesso in caso di sinistro).
Art. 15 - DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE
Il Contraente è esonerato dal fornire dichiarazioni in ordine allo stato dei rischi assicurati.
Art. 16 - LIMITE MASSIMO DELL'INDENNIZZO
Salvo il caso previsto dall'Art. 1914 del Codice Civile, per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.
Art. 17 - TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente o dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per il Terzo interessato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termine di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso del titolare dell'interesse assicurato.
Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla L.n. 136/2010
a) La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010.
b) Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.
c) L’Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all’appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l’assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
La Società s’impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.
d) Secondo quanto previsto dall’art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all’altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all’art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.
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(compilare una singola scheda per ogni variante):
Numero variante | |||
Progressivo | Titolo | ||
Testo di clausola:
L’articolo n° s'intende annullato/integrato/ sostituito dal seguente:
Sottoscrizione del legale rappresentante o del
procuratore
SITUAZIONE SINISTRI (dal 31/12/2006)
DATA | STATO | ||
06/01/07 | Liquidato | € | 560,00 |
11/01/07 | senza seguito | € | - |
13/01/07 | Liquidato | € | 230,00 |
13/01/07 | Liquidato | € | - |
10/09/07 | Liquidato | € 6.890,00 | |
07/11/07 | Liquidato | € | - |
07/11/07 | Liquidato | € | 240,00 |
27/03/08 | Liquidato | € | 186,00 |
08/04/08 | Liquidato | € 1.660,00 | |
14/04/08 | Liquidato | € | 372,00 |
18/04/08 | Liquidato | € | - |
18/04/08 | Liquidato | € | 264,00 |
07/04/08 | Liquidato | € | - |
07/04/08 | Liquidato | € | 456,00 |
19/03/09 | Liquidato | € | 780,00 |
03/07/09 | Liquidato | € | 984,00 |
29/09/09 | Liquidato | € 5.300,00 | |
29/09/09 | Liquidato | € | - |
06/11/09 | Liquidato | € 5.100,00 | |
06/11/09 | Liquidato | € | - |
30/12/09 | senza seguito | € | - |
29/06/10 | Liquidato | € 2.400,00 | |
17/09/10 | Liquidato | € 5.000,00 | |
27/09/10 | Liquidato | € | 80,00 |