Contratto di Assicurazione a copertura dei commercianti per i rischi: Incendio, Furto, Responsabilità Civile,
Zurich Shop
Contratto di Assicurazione a copertura dei commercianti per i rischi: Incendio, Furto, Responsabilità Civile,
Tutela Legale, Salvareddito, Infortuni, Assistenza.
Versione esercente
Glossario e
Condizioni di Assicurazione
Documento redatto secondo le linee guida “Contratti Semplici e Chiari” del tavolo tecnico ANIA - Associazioni Consumatori - Associazioni Intermediari
Glossario e
Condizioni di Assicurazione
Zurich Shop Versione esercente
Indice
Glossario 12
Glossario giuridico valido per la Tutela Legale 17
Incendio e Danni alla proprietà
Sezione A 18
1.Che cosa è assicurato e come? 18
1.1.Oggetto dell’Assicurazione 18
1.2.Fabbricato 18
1.3.Contenuto 18
1.4.Caratteristiche costruttive del Fabbricato 19
1.5.Esplodenti e Infiammabili 19
1.6.Garanzia Base 19
1.7.Altre garanzie sempre operanti 19
1.7.1.Fenomeno elettrico 19
1.7.2.Elettronica 19
1.7.3.Eventi sociopolitici 20
1.7.4.Eventi atmosferici 20
1.7.5.Danni da acqua 21
1.7.6.Spese di ricerca, riparazione e ripristino 21
1.7.7.Danni indiretti 21
1.7.8.Spese di demolizione e sgombero 21
1.7.9.Indennità aggiuntiva 21
1.7.10.Xxxxx e attrezzature presso terzi 22
1.7.11.Rottura contenitori 22
1.7.12.Anticipo Indennizzi 22
1.7.13.Trasloco 22
1.8.Opzione con riduzione del Premio 23
1.8.1.Forma con Franchigia 23
1.9.Garanzie Premium 23
1.9.1.Rischio locativo 23
1.9.2.Ricorso terzi (Massimale per Ubicazione) 23
1.9.3.Rottura Lastre 24
1.9.4.Merci in refrigerazione 24
1.9.5.Gelo 24
1.9.6.Sovraccarico di neve 24
1.9.7.Grandine su fragili 24
1.9.8.Atti di terrorismo 25
1.9.9.Allagamento 25
1.9.10.Terremoto 25
1.9.11.Inondazione e Alluvione 26
1.10.Garanzie Premium Comuni 26
1.10.1.Ricorso terzi (Massimale unico) 26
1.10.2.Xxxxx e attrezzature trasportate 27
1.10.3.E-commerce: danni ai prodotti consegnati 27
Sezione B 28
2.Che cosa non è assicurato? 28
2.1.Esclusioni valide per tutte le garanzie 28
2.2.Garanzia base 28
2.3.Fenomeno elettrico 28
2.4.Elettronica 29
2.5.Eventi sociopolitici 29
2.6.Eventi atmosferici 29
2.7.Danni da acqua 29
2.8.Spese di ricerca, riparazione e ripristino 30
2.9.Danni indiretti 30
2.10.Spese di demolizione e sgombero 30
2.11.Indennità aggiuntiva 30
2.12.Rottura contenitori 30
2.13.Ulteriori esclusioni valide per le garanzie premium 30
2.13.1.Ricorso terzi (Massimale per Ubicazione) 30
2.13.2.Rottura Lastre 30
2.13.3.Merci in refrigerazione 30
2.13.4.Gelo 31
2.13.5.Sovraccarico di neve 31
2.13.6.Atti di terrorismo 31
2.13.7.Allagamento 31
2.13.8.Terremoto 31
2.13.9.Inondazione e Alluvione 32
2.13.10.Ricorso terzi (Massimale unico) 32
2.13.11.Xxxxx e attrezzature trasportate 32
2.13.12.E-commerce: danni ai prodotti consegnati 32
Sezione C 32
3.Cosa fare in caso di Sinistro? 32
3.1.Come procedere in caso di Sinistro 32
3.2.Esagerazione dolosa del danno 33
Sezione D 33
4.Come è gestito il Sinistro? 33
4.1.Procedura per la valutazione del danno 33
4.2.Tempi di gestione del Sinistro 34
4.3.Pagamento dell’Indennizzo 34
4.4.Mandato dei periti 34
4.5.Valore delle Cose assicurate e determinazione del danno 34
4.5.1.Assicurazione parziale - Tolleranza (valido per la forma a Valore totale) 35
4.5.2.Esempi di calcolo dell’Indennizzo 36
4.6.Assicurazione delle Merci al prezzo di vendita 36
4.7.Svolgimento delle operazioni peritali 36
4.8.Raccolte e collezioni 36
4.9.Limite massimo di Indennizzo 36
4.9.1.Esempi di applicazione di Franchigie e Scoperti 37
Furto
Sezione A 38
1.Cosa è assicurato e come? 38
1.1.Oggetto dell’Assicurazione 38
1.2.Eventi assicurati 38
1.3.Mezzi di chiusura dei locali 39
1.4.Mezzi di chiusura dei locali non conformi 39
1.5.Altre garanzie sempre operanti 40
1.5.1.Portavalori 40
1.5.2.Spese mediche da Infortunio 40
1.5.3.Indennità aggiuntiva 40
1.5.4.Trasloco 40
1.6.Garanzie Premium 41
1.6.1.Guasti causati dai ladri 41
1.6.2.Distributore automatico esterno 41
1.7.Opzioni con riduzione del Premio 41
1.7.1.Forma con Franchigia 41
1.7.2.Mezzi di chiusura rinforzati 41
1.7.3.Impianto d’allarme certificato I.M.Q. 42
1.7.4.Impianto d’allarme 42
1.8.Garanzia Premium Comune 42
1.8.1.Xxxxx e attrezzature trasportate 42
Sezione B 43
2.Che cosa non è assicurato? 43
2.1.Esclusioni valide per tutte le garanzie 43
Sezione C 43
3.Cosa fare in caso di Sinistro? 43
3.1.Come procedere in caso di Sinistro 43
3.2.Esagerazione dolosa del danno 44
Sezione D 44
4.Come è gestito il Sinistro? 44
4.1.Procedura per la valutazione del danno 44
4.2.Tempi di gestione del Sinistro 44
4.3.Pagamento dell’Indennizzo 45
4.4.Mandato dei periti 45
4.5.Valore delle Cose assicurate e determinazione del danno 45
4.6.Svolgimento delle operazioni peritali 46
4.7.Assicurazione delle Merci al prezzo di vendita 46
4.8.Raccolte e collezioni 46
4.9.Riduzione - Reintegro della somma assicurata 46
4.10.Limite massimo di Indennizzo 47
4.11.Recupero delle Cose asportate 47
Responsabilità civile
Sezione A 48
1.Cosa è assicurato e come? 48
1.1.Responsabilità Civile dell’esercizio dell’attività 48
1.1.1.Oggetto dell’Assicurazione 48
1.1.2.Persone non considerate terzi 48
1.2.Altre garanzie sempre operanti 49
1.2.1.Proprietà e conduzione dei Fabbricati 49
1.2.2.Lavori presso terzi 49
1.2.3.Attività di catering 50
1.2.4.Xxxxx alle Cose in consegna e custodia 50
1.2.5.Xxxxx provocati da Cose vendute o somministrate 50
1.2.6.Responsabilità civile personale 50
1.2.7.Leasing 50
1.2.8.Committenza 51
1.2.9.Xxxxx a mezzi sotto carico e scarico o in sosta 51
1.2.10.Xxxxx da inquinamento accidentale 51
1.2.11.Commercio ambulante 51
1.2.12.Errato trattamento dei dati personali 51
1.2.13.Proprietà e/o conduzione di aree da gioco 51
1.2.14.Affidamento minori 52
1.2.15.Responsabilità civile verso i clienti per Cose portate 52
1.2.16.Xxxxx ai capi in lavorazione 52
1.2.17.Parrucchieri e centri estetici 52
1.2.18.Toelettatura animali 52
1.2.19.Variazione del numero degli Addetti 52
1.2.20.Gestione delle vertenze di danno - Spese legali 52
1.3.Garanzie Premium 53
1.3.1.Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro (R.C.O.) 53
1.3.2.Malattie professionali 53
1.3.3.Xxxxxx a carattere temporaneo 53
1.3.4.Xxxxx da interruzione o sospensione di attività 54
1.3.5.Responsabilità civile postuma 54
1.3.6.Responsabilità civile verso i clienti per Cose portate 54
1.3.7.Danni ai veicoli a motore 54
Sezione B 55
2.Che cosa non è assicurato? 55
Responsabilità civile dell’esercizio dell’attività 55
2.1.Esclusioni valide per tutte le garanzie 55
2.2.Cose in consegna e custodia 56
2.3.Xxxxx provocati da Cose vendute o somministrate 56
2.4.Xxxxx a mezzi sotto carico e scarico o in sosta 56
2.5.Xxxxx da inquinamento accidentale 56
2.6.Errato trattamento dei dati personali 57
2.7.Proprietà e/o conduzione di aree da gioco 57
2.8.Responsabilità civile verso i clienti per Cose portate 57
2.9.Garanzie Premium 57
2.9.1.Xxxxxxxx professionali 57
2.9.2.Responsabilità civile Postuma 57
2.9.3.Responsabilità civile verso i clienti per Cose portate 57
2.9.4.Danni ai veicoli a motore 57
Sezione C 58
3.Cosa fare in caso di Sinistro? 58
3.1.Come procedere in caso di Sinistro 58
Sezione D 59
4.Come è gestito il Sinistro? 59
4.1.Tempi di gestione del Sinistro 59
4.2.Pagamento dell’Indennizzo o Risarcimento 59
Salvareddito
Sezione A 60
1.Cosa è assicurato e come? 60
1.1.Oggetto dell’Assicurazione 60
1.2.Determinazione del valore della Diaria 60
1.3.Assicurazione in caso di Società 60
1.4.Decorrenza della garanzia 60
Sezione B 61
2.Che cosa non è assicurato? 61
2.2.Esclusioni 61
Sezione C 62
3.Cosa fare in caso di Sinistro? 62
3.1.Come procedere in caso di Sinistro 62
Sezione D 62
4.Come è gestito il Sinistro? 62
4.1.Calcolo dell’Indennizzo – Limite di Indennizzo 62
4.2.Tempi di gestione del Sinistro 62
4.3.Pagamento dell’Indennizzo 63
Infortuni
Sezione A 64
1.Cosa è assicurato e come? 64
1.1.Oggetto dell’Assicurazione 64
1.2.Invalidità permanente 64
1.3.Indennità morte 65
1.4.Altre garanzie sempre operanti 65
1.4.1.Xxxxxx, tentata Rapina, estorsione e tentativo di sequestro 65
Sezione B 65
2.Che cosa non è assicurato? 65
2.1.Chi non è assicurabile 65
2.2.Variazione della professione svolta dall’assicurato 65
2.3.Esclusioni 65
Sezione C 66
3.Cosa fare in caso di Sinistro? 66
3.1.Come procedere in caso di Sinistro 66
Sezione D 67
4.Come è gestito il Sinistro? 67
4.1.Tempi di gestione del Sinistro 67
4.2.Pagamento dell’Indennizzo 67
4.3.Determinazione dell’Indennizzo Invalidità permanente 68
1.Tabella di valutazione medico-legale 68
2.Tabelle di Indennizzo:
a) Invalidità permanente con Franchigia 10% 70
b) Invalidità permanente con Franchigia 50% 71
4.4.Anticipo Indennizzo 72
4.5.Risoluzione controversie 72
Tutela legale
Premessa 73
Sezione A 73
1.Cosa è assicurato e come? 73
1.1.Tutela della attività – Forma Base 73
1.1.1.Oggetto dell’Assicurazione 73
1.1.2.Chi è assicurato 73
1.1.3.Dove vale la copertura assicurativa 73
1.1.4.Operatività della garanzia 73
1.1.5. Spese rimborsabili 74
1.1.6.Prestazioni aggiuntive valide all’estero 74
1.1.7.Consulenza legale telefonica 75
1.2.Tutela della attività- Forma Plus 75
1.2.1.Oggetto dell’Assicurazione 75
1.2.2.Chi è assicurato 75
1.2.3.Dove vale la copertura assicurativa 75
1.2.4.Operatività della garanzia 75
1.2.5.Spese rimborsabili 76
1.2.6.Prestazioni aggiuntive operanti all’estero 76
1.2.7.Consulenza legale telefonica 77
1.3.Vertenze di forniture e prestazioni effettuate 77
Sezione B 77
2.Che cosa non è assicurato? 77
2.1.Tutela dell’attività – Forma Base 77
2.2.Tutela dell’attività – Forma Plus 78
3.Quando comincia la copertura e quando finisce? 80
3.1.Tutela dell’attività - Forma Base 80
3.2.Tutela dell’attività - Forma Plus 80
Sezione C 80
4.Cosa fare in caso di Sinistro? 80
4.1.Come denunciare un Sinistro 80
Sezione D 81
5.Come è gestito il Sinistro? 81
5.1.Esonero di responsabilità 82
Assistenza
Premessa 83
Sezione A 83
1.Cosa è assicurato e come? 83
1.1.Oggetto dell’Assicurazione 83
1.2.Invio di un idraulico in caso di emergenza 83
1.3.Invio di un elettricista in caso di emergenza 84
1.4.Invio di un fabbro in caso di emergenza 84
1.5.Invio di un sorvegliante in caso di emergenza 84
1.6.Invio di un vetraio in caso di emergenza 84
1.7.Invio di un serrandista in caso di emergenza 84
1.8.Invio di un frigorista in caso di emergenza 85
1.9.Organizzazione Trasloco 85
1.10.Consulenza medica 85
1.11.Invio di un medico generico in casi d’urgenza 85
1.12.Trasporto in ambulanza in Italia 85
1.13.Rientro anticipato per gravi danni all’Esercizio in caso di viaggio 85
Sezione B 86
2.Che cosa non è assicurato? 86
2.1.Esclusioni applicate a tutte le Prestazioni 86
Sezione C 86
3.Cosa fare in caso di Sinistro? 86
3.1.Istruzioni per la richiesta di assistenza 86
Norme comuni a tutte le garanzie
1.Che impegni ed obblighi ho? 87
1.1.Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio 87
1.2.Aggravamento del Rischio 87
1.3.Assicurazione per conto altrui 87
1.4.Altre Assicurazioni 87
1.5.Titolarità dei diritti nascenti dalla Polizza 87
2.Che impegni ed obblighi ha la Compagnia? 88
2.1.Modifiche del contratto 88
2.2.Diminuzione del Rischio 88
2.3.Rinuncia al diritto di surrogazione 88
2.4.Buona fede 88
2.5.Colpa grave 88
3.Quali costi devo sostenere? 88
3.1.Pagamento del Premio 88
3.2.Oneri fiscali 89
4.Quando e come devo pagare? 89
4.1.Modalità di pagamento del Premio 89
5.Quando comincia e quando finisce la copertura? 89
5.1.Decorrenza della garanzia 89
6.Come posso disdire la Polizza? 89
6.1.Disdetta e recesso 89
Allegato 1: Modelli di denuncia Sinistro 91
Legenda
Sezione A - Che cosa è assicurato e come?
Identifica il perimetro geografico nel quale vale la copertura e descrive i contenuti e il funzionamento delle singole garanzie e delle eventuali limitazioni (ad esempio le Franchigie) e declina le garanzie che sono sempre operative e quelle opzionali.
Ricordati che le garanzie acquistate e le relative caratteristiche (ad esempio: limiti e Massimali) sono indicate in Polizza.
Sezione B - Che cosa non è assicurato?
Descrive le esclusioni ovvero danni od eventi e/o persone non assicurabili che sono esclusi dalla copertura assicurativa.
Sezione C - Cosa fare in caso di Sinistro?
Fornisce le istruzioni dettagliate su come comportarsi in caso di Xxxxxxxx (ad esempio quando e come fare la denuncia, quali documenti servono, chi contattare e come farlo).
Sezione D - Come è gestito il Sinistro?
Fornisce le informazioni sulla procedura e sulle tempistiche di accertamento del Sinistro da parte della Compagnia ed i tempi e le modalità di liquidazione dell’Indennizzo.
Che impegni ed obblighi ho?
Descrive gli obblighi e gli adempimenti che derivano al Contraente/Assicurato all’inizio del contratto e nel corso della sua durata.
Che impegni ed obblighi ha la Compagnia?
Descrive gli obblighi e gli adempimenti che derivano alla Compagnia all’inizio del contratto e nel corso della sua durata.
Quando e come devo pagare?
Fornisce le informazioni sulle modalità e la durata di pagamento dei Premi.
Quali costi devo sostenere?
Indica quali sono gli aspetti economici del contratto ovvero i costi che si sostengono a fronte della copertura assicurativa ma anche di eventuali modalità di pagamento e di aggiornamento del Premio in caso di contratti che hanno durata maggiore dell’anno.
Quando comincia e quando finisce la copertura?
Descrive le condizioni che regolano la data di inizio e fine del contratto ed anche le modalità di rinnovo.
Come posso disdire la Polizza?
Fornisce le informazioni sulle modalità di disdetta del contratto ed i tempi.
I Box di consultazione offrono spiegazioni di temi complessi. Il testo contenuto nel box è un esempio con finalità esplicative e non ha valore contrattuale. Per l’applicazione della Polizza dovrai sempre fare riferimento al testo contrattuale all’origine degli esempi stessi.
Alcune parole sono scritte sempre con la lettera maiuscola: sono quelle spiegate nel Glossario.
Glossario
Addetti: i titolari, i soci e i familiari coadiuvanti occupati nell’attività assicurata, nonché tutte le persone fisiche in rapporto di dipendenza con l’Assicurato da lui impiegate per l’esercizio dell’attività, con contratto di lavoro:
• a tempo indeterminato,
• a tempo determinato di durata superiore a 3 mesi,
• a tempo parziale/part time di durata superiore a 3 mesi;
• di apprendistato,
e sul cui numero è calcolato il Premio di Polizza.
Non rientrano comunque nella definizione di Addetti:
• gli appaltatori/subappaltatori e i loro Prestatori di lavoro,
• i liberi professionisti di cui si avvale l’Assicurato,
• i dipendenti di agenzie di somministrazione lavoro,
• gli stagisti e tirocinanti,
• i lavoratori a chiamata/intermittenti,
• i lavoratori con contratto di lavoro accessorio (cosiddetto “a voucher”), nonché eventuali altri soggetti non in rapporto di dipendenza con l’Assicurato.
Addizioni: opere eseguite su di un bene immobile da chi non è proprietario e che siano dotate di autonoma individualità (ad esempio: una statua).
Allagamento: presenza di acqua accumulatasi in luogo normalmente asciutto a seguito di formazione di ruscelli o accumulo esterno di acqua causato da eventi di natura atmosferica.
Alluvione: v. Inondazione e Alluvione
Animali domestici: cani, gatti, cavalli, asini, pesci, criceti, uccelli, conigli, tartarughe.
Annualità di Polizza: si intende il periodo di 12 mesi decorrenti dalla data di effetto della copertura alla scadenza annuale successiva.
Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall’Assicurazione.
Assicurazione: il contratto di Assicurazione.
Apparecchiature elettroniche: sistemi elettronici di elaborazione dati e le relative unità periferiche e di trasmissione e ricezione dati; gli elaboratori di processo o di automazione di processi industriali non al servizio di singole macchine; computer ed apparecchiature relative, macchine elettromeccaniche ed elettroniche per uso ufficio, registratori di cassa, bilance, fatturatrici, macchine per scrivere e per calcolare, telescriventi, telecopiatrici, fotocopiatrici, fax, centralini telefonici, impianti videocitofonici e di allarme. Non rientrano in questa definizione i telefoni cellulari, palmari, smartphones e tablets.
Atto di terrorismo: l’atto commesso, in via esemplificativa e non esaustiva, con la minaccia o l’uso della forza o della violenza da una persona o da un gruppo di persone su incarico od in connessione con organizzazioni terroristiche e/o governi, per scopi politici, religiosi, ideologici o comunque volti a destabilizzare il governo di qualsiasi nazione e/o a creare panico o sconcerto nella popolazione od in parti di essa.
Centro commerciale: struttura di vendita nella quale più Esercizi commerciali sono inseriti in una struttura a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente.
Colpo d’ariete: la rapida successione di oscillazioni della pressione, che si propagano ripetutamente nei due sensi, lungo una condotta chiusa di liquido, causata da una brusca variazione della portata e quindi della velocità di flusso, la cui sovrapposizione produce sovrappressioni locali che possono provocare la rottura della condotta e/o delle valvole. In genere ciò avviene per effetto di un blocco di chiusura, per l’apertura di un organo di intercettazione o per il brusco arresto di una pompa.
Commercio ambulante: vendita di Merci al dettaglio e/o somministrazione di alimenti e bevande, effettuata su area pubblica o privata di cui il Comune abbia la disponibilità e che viene data in concessione all’operatore autorizzato all’esercizio dell’attività ed in regola con la normativa vigente.
Committente: il soggetto che affida a terzi lo studio e/o la realizzazione di opere o servizi di qualsiasi natura.
Compagnia: la Società Assicuratrice, ovvero Zurich Insurance Plc - Rappresentanza Generale per l’Italia. Contenuto Incendio: V. “Incendio e Danni alla proprietà”, sezione A “Che cosa è assicurato e come?”. Contenuto Furto: V. “Furto”, sezione A “Che cosa è assicurato e come?”.
Contraente: il soggetto che stipula il contratto di Assicurazione nell’interesse proprio e/o di altri soggetti.
Cose: gli oggetti materiali e gli animali.
Costruzione Tradizionale: edificio a carattere permanente, costruito in calcestruzzo armato, laterizi, pietra, conglomerati artificiali Incombustibili, metallo, elementi prefabbricati cementizi, vetro cemento, avente manto di copertura del Tetto realizzato mediante impiego di materiali Incombustibili.
E’ ammesso l’impiego di materiali diversi da quelli sopra menzionati limitatamente ai Solai, alle strutture portanti del Tetto, ai rivestimenti e alle coibentazioni. Nelle porzioni di Fabbricato la cui superficie calpestabile non sia superiore al 20% della totale, sono ammessi materiali diversi anche nelle strutture portanti verticali, nelle tamponature e nelle tramezze.
Costruzione in Bioedilizia – edificio “a chalet” (tipo Blockhaus) o “a pareti portati stratificate” (tipo MHM o XLAM): edificio a carattere permanente costituto da un basamento gettato in opera con le medesime tecniche di Costruzione Tradizionale, sui quali è stabilmente ancorata un’opera edile interamente fuori terra, realizzata con le seguenti caratteristiche:
• Edificio a Chalet (tipo Blockhaus):
- Elementi strutturali in legno massiccio, lamellare o altri elementi giuntati, collegati tra loro tramite opportuna carpenteria metallica e giuntati tramite nodi di carpenteria tradizionale (tipo Chalet o Blockhaus) costituenti le pareti strutturali dell’opera.
- Gli elementi lineari devono avere dimensioni minime pari a 60 x 100 mm.
• Edificio “a pareti portanti stratificate” (tipo “Inchiodato” o “XLAM”):
- Assemblaggio di pareti portanti prefabbricate in legno massiccio, di spessore non inferiore a 60 mm, composte da strati incrociati di tavole inchiodate o incollate.
- I Solai e le strutture portanti del Tetto sono realizzati con travi portanti e/o tramite l’impiego di pannelli in legno massiccio.
In entrambi i casi è previsto l’utilizzo di altri materiali comunemente impiegati nell’edilizia tradizionale (quali ad es. fibrogessi o cartongessi) e nelle pareti sono previsti opportuni vani tecnici che prevedono altresì punti di ispezione al fine di garantire l’adeguata manutenzione all’opera come da piano di uso e manutenzione.
I Solai e le strutture portanti del Tetto sono realizzati con travi portanti e/o impiego di pannelli in legno massiccio o lamellare. La copertura del manto del Tetto è realizzata mediante impiego di materiali Incombustibili.
Sono ammesse porzioni di fabbricato realizzate in “Costruzione Tradizionale”.
Costruzione a “Chiosco”: edificio indipendente, elevato a un solo piano fuori terra e di superficie coperta non superiore a 100 mq, solidamente fissato al suolo, costruito e coperto in metallo, Vetro antisfondamento, elementi prefabbricati realizzati con materiali Incombustibili. E’ ammesso l’impiego di materiali diversi da quelli sopra menzionati limitatamente alle coibentazioni. Sono altresì ammesse coperture in legno lamellare.
Danno liquidabile: il danno accertato e indennizzabile in base alle condizioni di Polizza senza tener conto di eventuali Scoperti, Franchigie.
Diaria: importo giornaliero prestabilito.
Dipendenze: locali quali cantine, soffitte, box e depositi non comunicanti con l’Esercizio commerciale ma ubicati nell’area di pertinenza del Fabbricato, per i quali non è necessaria una specifica identificazione in Polizza.
Le cantine, soffitte, box e depositi direttamente comunicanti con l’Esercizio commerciale assicurato sono considerati Esercizio commerciale a tutti gli effetti.
Effetti personali: oggetti, Valori, indumenti e relativi accessori, il tutto di solo uso personale. Non sono considerati Effetti personali: biciclette, veicoli e Unità per la navigazione di qualsiasi tipo, comprese le loro parti.
Esercizio: negozio e relative Dipendenze per la vendita al dettaglio nel quale si svolge l’attività dichiarata in Polizza.
Esplodenti: sostanze e prodotti che, anche in piccola quantità:
a) a contatto con l’aria o con l’acqua, a condizioni normali, danno luogo ad Esplosione;
b) per azione meccanica o termica esplodono e comunque gli esplosivi considerati dall’art. 83 del R.D. n. 635 del 6 maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato A.
Esplosione: sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si auto-propaga con elevata velocità.
Fabbricato Incendio: V. “Incendio e Danni alla proprietà”, sezione A “Che cosa è assicurato e come?”.
Fenomeno elettrico: l’azione di correnti o scariche elettriche da qualunque causa provocate.
Forze dell’ordine: Carabinieri, organi di Polizia, Corpi dello Stato, Forze Armate dello Stato in servizio di pubblica sicurezza, Protezione Civile.
Franchigia: l’importo prestabilito, che, in caso di Sinistro, l’Assicurato tiene a suo carico e per il quale la Compagnia non riconosce l’Indennizzo o il Risarcimento. Nelle sezioni di garanzia “Incendio e danni alla proprietà” e “Furto” la Franchigia si deduce dal Danno liquidabile. La Franchigia può essere espressa in giorni, cifra fissa o in percentuale.
Furto: impossessamento di cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.
Impianto d’allarme: sistema elettronico composto di sensori e centralina di rilevazione atto a segnalare, mediante segnale acustico e/o collegamento automatico con guardia privata e/o pubblica, l’introduzione o il tentativo di introduzione di soggetti non autorizzati nei luoghi protetti dall’Impianto.
Impianto di videosorveglianza: sistema di telecamere a circuito chiuso installate con lo scopo di monitorare costantemente i locali assicurati. Il sistema comprende anche telecamere situate all’esterno dei locali assicurati e il sistema di videocitofono.
Impianto fotovoltaico: impianto destinato alla produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, installato a regola d’arte, fissato agli appositi sostegni, collaudato e collegato alla rete del Gestore Servizi Elettrici. L’impianto è comprensivo di supporti, staffe, moduli fotovoltaici, inverter, apparecchiature di controllo e rilevazione, sistemi antifurto dedicati e tutto quanto necessita al funzionamento dell’impianto.
Impianto idrico: insieme di apparecchiature idrauliche, Tubazioni, condutture, raccordi e valvole poste permanentemente a servizio del Fabbricato, o del suo Contenuto, per la distribuzione dell’acqua, il riscaldamento, il condizionamento, l’estinzione degli Incendi nonché per il convogliamento e lo smaltimento degli scarichi igienici e delle acque piovane, comprese le Tubazioni di adduzione dell’acqua e di scarico delle apparecchiature e degli elettrodomestici in uso.
Impianto solare termico: impianto destinato alla produzione di energia termica mediante conversione diretta della radiazione solare in calore, ad uno o più circuiti indipendenti per il riscaldamento di acqua sanitaria, riscaldamento e raffrescamento degli ambienti, il riscaldamento delle piscine, installato a regola d’arte, fissato agli appositi sostegni e con inclinazione adeguata, collaudato e collegato alla rete. L’impianto è costituito da collettori solari (pannelli solari), scambiatori di calore, serbatoio di accumulo dell’acqua, pompe centrifughe, supporti e altri componenti accessori.
Inabilità temporanea: incapacità parziale o totale di attendere alle ordinarie occupazioni.
I.N.A.I.L: l’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro.
Incendio: combustione con fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare che può autoestendersi e propagarsi. Non sono considerate Incendio le bruciature non accompagnate da sviluppo di fiamma.
Incombustibili: sostanze e prodotti che alla temperatura di 750° C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell’Interno.
Indennizzo: la somma dovuta dalla Compagnia all’Assicurato in caso di Sinistro.
Infiammabili: le sostanze e i prodotti, ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali, non classificabili come “Esplodenti” che rispondono alle seguenti caratteristiche:
• gas combustibili;
• liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 55° C;
• sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità a condizioni normali ed a contatto con l’aria, spontaneamente si infiammano;
• ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno.
Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17/12/1977 – allegato V.
Infortunio: ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali oggettivamente constatabili.
Inondazione/Alluvione: la fuoriuscita d’acqua e quanto da essa trasportato dalle usuali sponde di corsi d’acqua o bacini;
l’Inondazione si caratterizza come esteso Allagamento provocato dallo straripamento di corsi d’acqua o bacini, a seguito di qualsivoglia causa;
per Alluvione si intende una fattispecie più specifica di Inondazione provocata da piogge eccezionali.
I.N.P.S.: l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.
Intermediario assicurativo: persona fisica o giuridica, iscritta nel Registro unico elettronico degli Intermediari assicurativi e
riassicurativi di cui all’art. 109 del D. lgs. 7 settembre 2005, n. 209, che svolge a titolo oneroso l’attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa.
Invalidità permanente: la perdita o la diminuzione definitiva ed irrimediabile della capacità generica allo svolgimento di una qualsiasi attività, indipendentemente dalla professione svolta, avendo come riferimento la Tabella di valutazione medico- legale riportata nella sezione D “Come è gestito il Sinistro?” della garanzia Infortuni.
Lastre: i manufatti piani o curvi di cristallo, specchio e vetro - comprese iscrizioni, vetrofanie e decorazioni – esistenti all’interno dell’Esercizio commerciale identificato in Polizza o delle parti di Fabbricato di uso comune, anche se rivolte verso l’esterno, fisse nelle loro installazioni o scorrevoli su guide, comprese quelle impiegate nelle insegne anche se di materiale plastico rigido (purché stabilmente ancorati al Fabbricato).
Lucernario: apertura nel Tetto di un edificio dotata di un apposito Serramento con vetrata per dare luce a scale, soffitte, mansarde o altri vani sottostanti.
Malattia: ogni obiettiva alterazione dello stato di salute non dipendente da Infortunio.
Malattia mentale: ogni patologia mentale e del comportamento (come per esempio psicosi, nevrosi, sindrome depressive, disturbi dello sviluppo psicologico, anoressia, bulimia ecc.) ricomprese nell’articolo V della decima revisione della Classificazione Internazionale delle Malattie e dei problemi sanitari correlati (ICD – 10 del OMS).
Malattie professionali: quelle indicate nell’elencazione delle tabelle allegate al D.P.R. 30/06/1965 n. 1124, nonché quelle per le quali venga riconosciuta la causa di lavoro da parte della magistratura.
Massimale: l’obbligazione massima della Compagnia per ogni Sinistro e per ogni Periodo assicurativo annuo; per le garanzie Tutela legale e Assistenza l’obbligazione massima della Compagnia per ogni Sinistro.
Merci: prodotti inerenti l’attività assicurata compresi materie prime, ingredienti di lavorazione, prodotti semilavorati e finiti, scorte e materiali di consumo, imballaggi, supporti, scarti e ritagli di lavorazione, veicoli a motore che formano oggetto di vendita (esclusi i veicoli propri iscritti al PRA salvo quelli interessati da minivoltura), il tutto anche in conto vendita; nel valore delle Merci sono incluse le imposte di fabbricazione e i diritti doganali.
Occlusione: l’ostruzione che comporta l’interruzione o la riduzione di un flusso determinata da corpi estranei, escluse incrostazioni e sedimentazioni.
Onda sonica: l’onda d’urto provocata dal superamento della velocità del suono.
Partita: l’insieme dei beni appartenenti ad una o più categorie ed assicurati con un unico capitale, quali: Fabbricato, Contenuto.
Periodo di Assicurazione: il periodo di validità dell’Assicurazione.
Polizza: il documento che prova l’Assicurazione e che sintetizza i dati relativi al contratto, compresi quelli dell’Assicurato, quelli amministrativi (la durata, le scadenze, le Garanzie fornite e i dati tecnici delle coperture) e le dichiarazioni rese ai sensi del codice civile art. 1892 e seguenti.
P.R.A.: Pubblico Registro Automobilistico.
Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Compagnia quale corrispettivo per l’Assicurazione.
Prestatori di lavoro: tutte le persone fisiche di cui, nel rispetto della vigente legislazione in materia di occupazione e mercato del lavoro, l’Assicurato si avvalga nell’esercizio dell’attività dichiarata in Polizza.
Xxxxx Xxxxxxx assoluto (Assicurazione a): forma di Assicurazione in base alla quale l’Indennizzo avviene sino alla concorrenza della somma assicurata, senza applicazione dell’art. 1907 del Codice Civile “Assicurazione Parziale”.
Rapina: sottrazione di cosa mobile a chi la detiene mediante violenza o minaccia alla persona stessa o a quella di altri.
Regola proporzionale: (prevista dall’art.1907 del codice civile) si applica quando il valore del bene assicurato al momento del Sinistro risulta superiore a quello dichiarato nella Polizza. In questo caso, l’Indennizzo che spetta all’Assicurato non corrisponde all’intero ammontare del danno, ma viene ridotto in proporzione al rapporto tra il valore assicurato e il valore del bene al momento del Sinistro.
Ricovero: la degenza, che comporti almeno un pernottamento, in strutture ospedaliere pubbliche o private regolarmente autorizzate all’erogazione dell’assistenza ospedaliera.
Rigurgito: il riflusso di liquidi nelle condutture con verso contrario al flusso naturale.
Risarcimento: la somma dovuta dalla Compagnia per i danni causati a terzi dall’Assicurato.
Rischio: la probabilità che si verifichi il Sinistro.
Ristrutturazione: l’intervento edilizio finalizzato al miglioramento delle prestazioni di resistenza statica, meccanica e di funzionalità interessante la struttura portante del Fabbricato e/o complessivamente tutti gli Impianti idrici, di riscaldamento e igienici.
Scasso: forzatura o rottura di serrature e/o di mezzi di chiusura dei locali o dei mobili contenenti le Cose assicurate, ovvero praticando una apertura o breccia nei soffitti, nei pavimenti o nei muri dei locali medesimi.
Xxxxxx: Xxxxx commesso strappando la cosa di mano o di dosso alla persona che la detiene.
Scoperto: l’importo che rimane a carico dell’Assicurato e che viene calcolato in percentuale sull’ammontare del Danno liquidabile e dedotto da quest’ultimo.
Scoppio/Implosione: il repentino dirompersi o cedere di contenitori e Tubazioni per eccesso o difetto di pressione. Gli effetti del gelo e del Colpo d’ariete non sono considerati Scoppio o Implosione.
Serramento: manufatto per la chiusura dei vani di transito, illuminazione e areazione dei locali.
Sinistro: il verificarsi dell’evento dannoso per il quale è prestata l’Assicurazione.
Solaio: complesso degli elementi che costituiscono la partizione orizzontale tra due piani di un edificio, escluse pavimentazioni e soffittature.
Struttura Organizzativa: è la struttura di Mapfre Asistencia Italia, Xxxxxx Xxxxxx 00 – Xxxxxxx (XX) costituita da responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi, in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno, che, in virtù di specifica convenzione sottoscritta con la Compagnia, provvede, per incarico di quest’ultima, al contatto telefonico con l’Assicurato ed organizza ed eroga, con costi a carico della Compagnia stessa, le prestazioni di cui alla garanzia Assistenza.
Xxxxxxxxx: sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.
Tetto: il complesso degli elementi, portanti e non portanti (compresi orditura, tiranti e catene), destinati a coprire e proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici.
Tubazioni: insieme di tubi, condutture, valvole e raccordi per il convogliamento e trasporto di fluidi.
Ubicazione: luogo identificato in Polizza in cui si trovano i beni assicurati.
Unità per la navigazione: qualsiasi costruzione destinata alla navigazione di qualsiasi tipo e scopo.
Valore a nuovo:
• per il Fabbricato: il costo di ricostruzione a nuovo di un fabbricato con le stesse caratteristiche costruttive (esclusa l’area);
• per il Contenuto: il costo di rimpiazzo delle Cose assicurate (escluse quelle fuori uso e/o in condizioni di inservibilità) con altre nuove, uguali oppure equivalenti per uso e qualità (escluse le Merci).
Valore allo stato d’uso: è il valore reale del bene, scorporato della quota del degrado dipendente dall’utilizzo nel tempo, sia per il Fabbricato che per il Contenuto.
Valore totale (Assicurazione a): forma di Assicurazione che comporta, in caso di danno, l’applicazione della Regola proporzionale a carico dell’Assicurato.
Valori: denaro, buoni pasto, assegni e titoli di credito inerenti all’attività dichiarata in Polizza.
Vetro antisfondamento: manufatto costituito da più strati di vetro accoppiati fra loro rigidamente con interposto, tra vetro e vetro e per le intere superfici, uno strato di materiale plastico in modo da ottenere uno spessore totale massiccio non inferiore a 6 mm., oppure da unico strato di materiale sintetico (policarbonato) di spessore non inferiore a 6 mm.
Glossario giuridico valido per la Tutela Legale
Arbitrato: è una procedura alternativa al ricorso alla giurisdizione civile ordinaria, che le parti possono adire per definire una controversia o evitarne l’insorgenza.
Contravvenzione: è una tipologia di reato punita con l’arresto e/o l’ammenda.
Danno da responsabilità extracontrattuale: è il danno ingiusto derivante da un fatto illecito: tipicamente è il danno subito alla persona o a cose in conseguenza di un comportamento colposo di altre persone: ad esempio il danno subito alla propria abitazione, ma anche il danno subito dal derubato, dal truffato, ecc. Tra il danneggiato e il responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale o, se esiste, non ha alcun nesso con l’evento dannoso.
Delitto: è una tipologia di reato più grave della contravvenzione, che può essere commesso volontariamente o involontariamente. Più esattamente si definisce:
• delitto colposo se viene commesso involontariamente e cioè per negligenza, imprudenza o imperizia;
• delitto preterintenzionale se le conseguenze sono più gravi di quelle previste e volute;
• xxxxxxx doloso se viene commesso volontariamente e con la consapevolezza di commettere un delitto. Il delitto è punito con la multa o la reclusione.
Diritto civile: è il complesso di norme che regola i rapporti tra privati (aziende o persone): quando nasce un contrasto tra due soggetti privati questi si rivolgono al giudice perché, in base al diritto civile, decida chi ha ragione e chi ha torto. Nelle cause civili il giudice decide esclusivamente sulla base degli elementi forniti dalle parti ed è stabilito che chi afferma qualcosa è tenuto a provarlo.
Fase stragiudiziale: è l’attività che viene svolta tentando una mediazione tra le parti, al fine di comporre bonariamente una controversia ed evitare quindi il ricorso al giudice. Comprende procedure quali la mediazione civile, la negoziazione assistita, l’arbitrato, la conciliazione paritetica.
Reato: violazione della legge penale. I reati si distinguono in Contravvenzioni e Delitti (vedi alle voci relative) a seconda del tipo di pena prevista dalla legge.
Sanzione amministrativa: misura che l’ordinamento adotta per colpire un illecito amministrativo. Può consistere nel pagamento di una somma di denaro, fissa o proporzionale (sanzione amministrativa pecuniaria) o nella sospensione o decadenza da licenze o concessioni. L’applicazione di una sanzione amministrativa può essere di competenza dell’autorità amministrativa o dell’autorità giudiziaria.
Spese di giustizia: sono le spese del processo penale che vengono poste a carico dell’imputato in caso di sua condanna.
Spese di soccombenza: sono le spese che la parte che perde una causa civile dovrà pagare alla parte vittoriosa. Il giudice decide se e in che misura tali spese devono essere addebitate a una delle parti (vedi alla Voce Diritto civile).
DAS: l’impresa D.A.S. – Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A., con sede in Xxxxxx - Xxx Xxxxxx Xxxxx, 0/x – Telefono 045/0000000 – Fax 045/0000000, alla quale la Compagnia ha scelto di affidare la gestione e la liquidazione dei Sinistri per la garanzia Tutela legale a norma del D. Lgs. 7 Settembre 2005 N° 209 – Titolo XI, Capo II, Artt.163 e 164,
Spese peritali: sono quelle relative all’opera del perito nominato dal giudice (C.T.U.- consulente tecnico di ufficio) o dalle parti (consulente di parte).
Transazione: accordo con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già insorta o ne prevengono una che potrebbe nascere.
Incendio e Danni alla proprietà
Sezione A
1.Che cosa è assicurato e come?
1.1.Oggetto dell’Assicurazione
L’Assicurazione è operante per i danni occorsi esclusivamente nel territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino.
E’ assicurato l’Indennizzo dei danni materiali e diretti arrecati al Fabbricato e/o al Contenuto, secondo le seguenti modalità:
- nei limiti delle somme indicate in Polizza, con la precisazione che nel periodo compreso tra il 1° Dicembre ed il 31 Dicembre di ciascuna Annualità di Polizza la somma assicurata per il Contenuto è temporaneamente aumentata del 30%;
- per ciascuna Ubicazione identificata in Polizza;
- che siano conseguenza degli eventi assicurati indicati nel contratto.
Tutte le garanzie sono operanti con l’applicazione delle Franchigie e Scoperti ed entro le somme assicurate, i limiti di Indennizzo e i Massimali previsti in Polizza.
L’Assicurazione è prestata per il Valore a nuovo, salvo ove diversamente indicato. Con i termini Fabbricato e Contenuto si intende quanto di seguito specificato:
1.2.Fabbricato:
L’edificio o la porzione di edificio identificato in Polizza destinato allo svolgimento dell’attività dichiarata in Polizza, comprese opere di fondazione o interrate e le parti che costituiscono una proprietà comune.
Sono inoltre compresi:
• tutti gli impianti o installazioni considerati fissi per natura e destinazione, situati all’interno dell’xxxxxxxx xxxxxx x/x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx, compresi Serramenti, sanitari, caldaie, scaldabagni, impianti di condizionamento, ascensori e montacarichi, tettoie, aree giochi per bambini, recinzioni, cancellate, cancelli, insegne, ed anche gli impianti di prevenzione, allarme e di videosorveglianza, nonché Impianti fotovoltaici e Impianti solari termici di valore massimo pari a 50.000 Euro;
• i pavimenti flottanti anche sopraelevati, gli armadi a muro, le pannellature in cartongesso o altri materiali comunemente utilizzati in edilizia;
• le Dipendenze;
• le Lastre stabilmente collocate su porte, finestre, porte finestre, vetrate e pareti;
• gli affreschi e le statue non aventi valore artistico;
• gli alberi di esclusiva competenza del Fabbricato, per un valore massimo pari a 10.000 Euro;
nonché l’abitazione del titolare o socio dell’attività assicurata, qualora posta nello stesso edificio e qualora l’edificio sia occupato interamente dall’Assicurato e la Somma assicurata a Valore totale sia riferita all’intero edificio.
Non si considerano Fabbricato:
• l’area ove sorge l’edificio;
• i muri di contenimento;
• gli impianti eolici;
• tutto quanto previsto alla voce “Contenuto” (punto 1.3 della presente garanzia “Incendio e Xxxxx alla proprietà”).
1.3.Contenuto:
Merci, macchinari, Apparecchiature elettroniche, attrezzature ed arredamento in genere, distributori automatici, e tutto quanto inerente l’attività dichiarata anche se all’aperto, purché nell’area di pertinenza dell’Esercizio commerciale, anche se di proprietà di terzi.
Sono anche compresi:
• Addizioni e migliorie apportate dal locatario, anche se rientranti alla voce “Fabbricato” (punto 1.2 della presente garanzia “Incendio e Xxxxx alla proprietà”), con esclusione dei muri di contenimento;
• denaro, titoli di credito e carte valori sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il Contenuto, nonché buoni pasto sino alla concorrenza del 20% della somma assicurata per il Contenuto, il tutto con il massimo di
2.500 Euro;
• Effetti personali dell’Assicurato e dei suoi Prestatori di lavoro;
• Quadri ed oggetti d’arte di valore singolo non superiore a 5.000 Euro;
• Merci di natura diversa rispetto a quelle relative all’attività dichiarata sino al 20% della somma assicurata per il Contenuto;
nonchè il contenuto della casa del titolare dell’attività, di locali ad uso foresteria o assegnati a custodi e/o dipendenti dell’attività assicurata, purché facenti parte del Fabbricato.
1.4.Caratteristiche costruttive del Fabbricato
Le garanzie sono operanti a condizione che il Fabbricato rispetti la caratteristica costruttiva indicata in Polizza e la cui descrizione è riportata nel Glossario.
1.5.Esplodenti e Infiammabili
Le garanzie sono operanti a condizione che all’interno di ciascuna Ubicazione assicurata non siano depositati:
• Infiammabili in quantitativo superiore a Kg. 500;
• Esplodenti, ad eccezione di fuochi di artificio marchiati CE di tipologia e nel quantitativo per la cui commercializzazione le norme di Legge non prevedono obbligo di licenza.
1.6.Garanzia Base
Sono assicurati i danni dovuti a:
• Incendio;
• fulmine;
• Scoppio, Esplosione ed Implosione;
• caduta di aeromobili, meteoriti, corpi orbitanti-volanti, veicoli spaziali, nonché di parti dei medesimi e di Cose da essi trasportate;
• Onda sonica;
• caduta di ascensori e montacarichi a seguito di rottura dei congegni;
• urto di veicoli stradali in transito sulla pubblica via o di natanti in transito sulle acque pubbliche, purché non di proprietà o condotti dall’Assicurato o in suo uso o servizio;
• fumo, gas, vapori fuoriusciti a seguito di guasto accidentale degli impianti termici posti al servizio del Fabbricato, oppure sviluppatisi da eventi garantiti dalla presente garanzia “Incendio e Danni alla proprietà” che abbiano colpito anche Cose diverse da quelle assicurate;
• attività svolte per impedire o limitare le perdite a seguito degli eventi assicurati;
• acqua penetrata nel fabbricato per intasamento di grondaie e pluviali causato esclusivamente da neve o grandine;
• Rigurgito della rete fognaria di esclusiva pertinenza dell’Esercizio commerciale assicurato.
1.7.Altre garanzie sempre operanti
1.7.1.Fenomeno elettrico
La Compagnia indennizza i danni da Fenomeno elettrico a macchine, impianti, apparecchi e circuiti elettrici ed elettronici rientranti alle voci Fabbricato e Contenuto.
Questa garanzia è prestata nella forma a Primo Rischio assoluto, entro il Limite di Indennizzo per Sinistro e anno assicurativo e con l’applicazione della Franchigia indicati in Polizza.
1.7.2.Elettronica
La Compagnia indennizza i danni materiali e diretti arrecati esclusivamente alle Apparecchiature elettroniche relative all’attività dichiarata in Polizza, verificatisi per effetto di:
• imperizia, negligenza, errata manipolazione;
• xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, deficienza di isolamento, effetti di elettricità statica;
• mancato o difettoso funzionamento di apparecchiature di comando, controllo, condizionamento d’aria o di automatismi di regolazione o di segnalazione;
• sabotaggio dei Prestatori di lavoro;
• traboccamento, Rigurgito o rottura di fognature, infiltrazioni di acqua, rovesciamento di liquidi in genere;
• Inondazione, Alluvione, Allagamento, gelo, valanghe, neve, ghiaccio.
Supporti di dati - maggiori costi
In caso di Sinistro indennizzabile che colpisca sistemi di elaborazione dati e/o supporti dati, la Compagnia corrisponde, sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata, le spese effettivamente sostenute e documentate per la ricostituzione, da effettuarsi entro 120 giorni dal giorno del Sinistro, delle informazioni contenute nei supporti di dati danneggiati comprensive del valore dei supporti stessi ed i maggiori costi per l’utilizzo di un elaboratore equivalente. Per i supporti di dati non sono comunque indennizzabili i costi dovuti ad errata registrazione o cancellazione, a cestinature per svista, a smagnetizzazione.
Programmi operativi per sistemi di elaborazione dati (C.E.D.)
Limitatamente agli elaboratori elettronici si precisa che sono compresi in garanzia i costi necessari per il ripristino dei programmi operativi e dei programmi applicativi e/o personalizzati.
La garanzia è prestata nella forma a Primo Rischio assoluto, entro il Limite di Indennizzo per Sinistro e anno assicurativo e con l’applicazione della Franchigia indicati in Polizza.
Relativamente ai costi di ripristino dei programmi applicativi e/o personalizzati la garanzia è prestata entro il Limite di Indennizzo per Sinistro e anno assicurativo di 2.500 Euro e con l’applicazione della Franchigia indicata in Polizza.
1.7.3.Eventi sociopolitici
La Compagnia indennizza i danni materiali e diretti arrecati alle Cose assicurate da atti di danneggiamento volontario e dolosi ad opera di terzi, compresi i Prestatori di lavoro dell’Assicurato.
Qualora i danni siano conseguenti a scioperi, tumulti popolari e sommosse protrattisi per più di 5 giorni, sono indennizzati solo i danni da Incendio, Esplosione e Scoppio.
Sono inoltre compresi i danni materiali e diretti causati dall’intervento delle Forze dell’ordine in conseguenza di tali eventi.
La garanzia è prestata entro il Limite di Indennizzo percentuale indicato in Polizza, da applicarsi a ogni singola Partita, senza compensazione tra le stesse e con l’applicazione della Franchigia indicata in Polizza.
1.7.4.Eventi atmosferici
La Compagnia indennizza i danni materiali e diretti arrecati al Fabbricato assicurato, causati da uragani, bufere, tempeste, nubifragi, cicloni, grandine, vento, trombe d’aria e Cose da essi trasportate, nonché dalla caduta di alberi provocata dai predetti eventi.
Se al verificarsi degli eventi sopra indicati vi siano danni al Contenuto, la Compagnia indennizza anche i danni diretti causati al Contenuto assicurato, posto all’interno dei locali, da acqua, neve, grandine, sabbia o altri corpi trasportati dal vento, a condizione che gli stessi siano penetrati nel Fabbricato direttamente attraverso rotture, brecce o lesioni contestualmente provocate al Tetto, alle pareti o ai Serramenti dalla violenza del fenomeno atmosferico.
La garanzia opera a condizione che la violenza degli eventi sia riscontrabile su una pluralità di Cose simili nelle adiacenze del Fabbricato assicurato o sia comunque obiettivamente riscontrabile.
Per le Lastre di fibrocemento o materia plastica, la garanzia opera fino alla concorrenza del Limite di Indennizzo per Sinistro e per anno assicurativo di 5.000 Euro.
Sono inoltre compresi i danni subiti dalle strutture di sostegno o regolazione di tende da sole, tendoni, zanzariere, veneziane installati all’esterno del Fabbricato, fino alla concorrenza del Limite di Indennizzo per Sinistro e anno assicurativo di
5.000 Euro.
La garanzia è prestata entro il Limite di Indennizzo percentuale indicato in Polizza, da applicarsi singolarmente e senza compensazione tra le Partite assicurate, con applicazione dello Scoperto indicato in Polizza.
1.7.5.Danni da acqua
La Compagnia indennizza i danni materiali e diretti causati alle Cose assicurate a seguito di:
• fuoriuscita d’acqua conseguente a rottura, guasto accidentale e/o Occlusione degli Impianti idrici;
• rottura e/o guasto accidentale degli impianti automatici di estinzione.
La garanzia è prestata entro il Limite di Indennizzo percentuale indicato in Polizza, da applicarsi a ogni singola Partita senza compensazione tra le stesse.
Relativamente alla rottura e/o guasto accidentale degli impianti automatici di estinzione, il limite di indennizzo è ridotto a Euro 2.500 qualora i danni sono provocati da sostanze differenti dall’acqua.
La garanzia è prestata con applicazione della Franchigia indicata in Polizza.
1.7.6.Spese di ricerca, riparazione e ripristino
In caso di rottura, guasto od Occlusione accidentali che abbiano provocato la fuoriuscita di acqua condotta, la Compagnia rimborsa le spese sostenute per la ricerca e la riparazione della rottura o del guasto, compresa la sostituzione della tubazione danneggiata e dei relativi raccordi che hanno dato origine alla fuoriuscita di acqua, e per il ripristino delle parti di Fabbricato danneggiate.
La garanzia è prestata entro il Limite di Indennizzo per Sinistro e anno assicurativo e con l’applicazione della Franchigia indicati in Polizza.
1.7.7.Xxxxx xxxxxxxxx
A parziale deroga di quanto previsto al capitolo 2.1, lettera e) della sezione B “Che cosa non è assicurato?”, la Compagnia riconosce all’Assicurato un importo forfettario di 500 Euro per ogni giorno lavorativo di interruzione forzata totale o parziale dell’attività, causata da un Sinistro indennizzabile ai sensi della garanzia “Incendio e Danni alla proprietà”. L’interruzione forzata dell’attività deve avere una durata superiore a 7 giorni lavorativi.
L’Indennizzo è riconosciuto per un massimo di 90 giorni per Sinistro; se la forzata inattività è parziale l’importo forfettario giornaliero è ridotto della metà. Il massimo importo che la Compagnia è tenuta ad indennizzare per ogni Annualità di Polizza è di 60.000 euro.
Non si considerano periodo di interruzione di attività i giorni lavorativi durante i quali l’Esercizio commerciale assicurato sarebbe stato comunque chiuso.
La Compagnia non riconosce alcun importo forfettario qualora il Sinistro sia causato da Xxxxxxxxx, Inondazione e Alluvione.
1.7.8.Spese di demolizione e sgombero
La Compagnia rimborsa le spese, sostenute e documentate, necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica autorizzata i residuati del Sinistro, nonché le spese per smaltire e trattare i rifiuti in apposite discariche.
La presente garanzia è prestata sino alla concorrenza del 20% dell’Indennizzo liquidabile ai termini di Polizza ed opera solo in caso di Sinistro indennizzabile in base alla presente garanzia “Incendio e Danni alla proprietà”. Qualora l’Indennizzo sia inferiore a 2.500 Euro, il rimborso delle spese documentate viene riconosciuto sino alla concorrenza di 250 Euro.
1.7.9.Indennità aggiuntiva
A parziale deroga di quanto previsto al capitolo 2.1, lettera e) della sezione B “Che cosa non è assicurato?”, la Compagnia rimborsa le spese, complessivamente sostenute e documentate per:
• onorari di xxxxxx, consulenti, ingegneri, architetti , geometri e altri professionisti, esclusi professionisti incaricati ai sensi del capitolo “Procedura per la valutazione del danno” di cui alla sezione D “Come è gestito il Sinistro?”;
• oneri di urbanizzazione dovuti al Comune;
• ricostruzione di archivi e/o documenti, attestati, titoli di credito (procedura di ammortamento);
• rimozione e ricollocamento del Contenuto nei locali assicurati quando questi siano necessari per eseguire riparazione ai locali;
• mancato godimento dei locali.
Sono inoltre indennizzati i canoni di locazione che l’Assicurato non può percepire per i locali del Fabbricato assicurato, regolarmente locati a terzi e rimasti danneggiati. Ciò per il periodo di tempo necessario al loro ripristino e non oltre il limite di un anno, dal verificarsi del Sinistro.
Se la ricostruzione o il ripristino del fabbricato deve rispettare le “Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche” vigenti al momento del Sinistro, l’indennità aggiuntiva sarà comprensiva di eventuali maggiori costi dovuti all’adeguamento normativo. Tale condizione non si applica per i Fabbricati non rispondenti alle “Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche” in vigore all’epoca della realizzazione degli stessi.
La presente garanzia è prestata a condizione che il Sinistro sia indennizzabile ai termini della presente garanzia “Incendio e Danni alla proprietà”, sino al 10% dell’Indennizzo liquidato per “Fabbricato”, “Rischio locativo” e “Contenuto”, con il massimo di 20.000 Euro per Annualità di Polizza.
1.7.10.Xxxxx e attrezzature presso terzi
La Compagnia indennizza i danni alle Merci e alle attrezzature assicurate che si trovino temporaneamente in custodia o riparazione presso terzi, presso mostre e fiere o presso l’abitazione del titolare o dei soci dell’attività assicurata, conseguenti agli eventi garantiti dalla presente garanzia “Incendio e danni alla proprietà” e a condizione che il Fabbricato che le ospita presenti una delle caratteristiche costruttive previste tra “Costruzione Tradizionale”, “Costruzione in Bioedilizia” e “Costruzione a Chiosco”, la cui descrizione è riportata nel Glossario.
La presente garanzia è prestata fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il Contenuto, indicata nella Polizza per ogni Ubicazione assicurata.
1.7.11.Rottura contenitori
La Compagnia indennizza i danni da perdita dei liquidi, inerenti l’attività assicurata, che siano contenuti in contenitori di capacità pari o superiore a 200 litri. La dispersione dei liquidi deve essere conseguente a rottura o guasto accidentale dei contenitori, comprese valvole o rubinetti. Sono anche compresi i danni provocati alle Cose assicurate dai liquidi dispersi.
La presente garanzia è prestata fino alla concorrenza di 10.000 Euro per Sinistro e per anno assicurativo, con una Franchigia di 250 Euro per Sinistro.
1.7.12.Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx
In caso di Sinistro la Compagnia anticipa all’Assicurato un importo pari al 50% dell’ammontare del presunto Indennizzo a condizione che:
• l’Assicurato abbia adempiuto a quanto previsto dalle Condizioni di Assicurazione;
• l’Assicurato ne faccia esplicita richiesta;
• siano trascorsi almeno 60 giorni dalla data di presentazione della denuncia contenente la descrizione degli beni danneggiati o distrutti dal Sinistro;
• il presumibile Indennizzo sia superiore al 20% della somma assicurata o superiore a 50.000 Euro;
• non esistano contestazioni sull’indennizzabilità del danno.
L’acconto non può comunque essere superiore a 500.000 Euro.
1.7.13.Trasloco
Qualora il Contraente/Assicurato, con almeno 2 giorni lavorativi di preavviso, comunichi per iscritto all’Intermediario assicurativo la data di inizio trasloco in Ubicazione diversa da quella indicata in Polizza, l’Assicurazione si intende temporaneamente valida, a decorrere dalle ore 24 della data di inizio trasloco e nei limiti delle somme assicurate e dei limiti di Indennizzo previsti, anche per la nuova Ubicazione, purché si trovi nel territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano o della Repubblica di San Marino.
Decorse le ore 24 del 15° giorno successivo alla data di inizio trasloco la copertura tornerà a operare esclusivamente per le Ubicazioni indicate in Polizza.
1.8.Opzione con riduzione del Premio
La seguente condizione è operante solo se specificamente richiamata in Polizza per ogni Ubicazione assicurata.
1.8.1.Forma con Franchigia
Le garanzie “Incendio e Danni alla proprietà” sono prestate con l’applicazione di una Franchigia pari all’importo indicato in Polizza.
Nel caso in cui il cliente acquisti la presente opzione, le garanzie saranno operative con la Franchigia definita in questa opzione fatta eccezione per:
• le garanzie che prevedono una Franchigia di importo superiore rispetto a quella prevista dalla presente opzione;
• le eventuali garanzie che prevedono uno specifico Scoperto, indicato sulla Polizza;
• le garanzie “Rischio Locativo”, “Ricorso Terzi (Massimale per Ubicazione)” e “Ricorso Terzi (Massimale unico)”.
1.9.Garanzie Premium
Le seguenti condizioni sono operanti solo se specificamente richiamate in Polizza per ogni Ubicazione assicurata.
1.9.1Rischio locativo
La Compagnia risponde dei danni materiali e diretti cagionati ai locali tenuti in locazione causati da Incendio o altro evento garantito dalla presente sezione di garanzia “Incendio e danni alla proprietà”.
La garanzia opera esclusivamente per i casi di responsabilità dell’Assicurato ai termini degli artt. 1588 “Perdita e deterioramento della cosa locata”, 1589 “Incendio di cosa assicurata” e 1611 “Incendio di casa abitata da più inquilini” del Codice Civile, entro la somma e nella forma di Assicurazione indicati in Polizza.
La garanzia è prestata per il Valore allo stato d’uso.
1.9.2.Ricorso terzi (Massimale per Ubicazione)
La Compagnia risponde delle somme che l’Assicurato, quale civilmente responsabile, sia tenuto a pagare per capitale, interessi e spese, per danni materiali e diretti causati alle Cose di terzi e/o dei Locatari derivanti da Sinistro indennizzabile a termini della “Garanzia base” e delle garanzie “Fenomeno elettrico” e “Danni da acqua” della presente sezione di garanzia “Incendio e danni alla proprietà”.
Non sono comunque considerati Terzi:
• il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine, se con lui convivente;
• quando l’Assicurato non sia una persona fisica: il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
• quando l’Assicurato non sia una persona fisica: le Società che rispetto all’Assicurato siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi di Legge, nonché gli amministratori delle medesime.
La garanzia è operativa fino alla concorrenza del Massimale per Sinistro e per annualità assicurativa indicata in Polizza, per ogni Ubicazione assicurata.
La garanzia è estesa ai danni derivanti da:
- interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell’utilizzo di beni;
- interruzioni o sospensioni, totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;
a seguito di Sinistro indennizzabile ai sensi della presente garanzia “Ricorso Terzi” ed entro il sottolimite del 30% del Massimale assicurato per la presente garanzia.
In nessun caso la Compagnia corrisponderà per un unico evento una somma maggiore del Massimale indicato in Polizza.
Le spese giudiziali sono a carico della Compagnia entro il limite di un quarto della somma assicurata; nel caso in cui sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato le spese giudiziale si ripartiscono tra Compagnia e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse, come previsto dall’articolo 1917 del Codice civile.
L’Assicurato deve immediatamente informare l’Intermediario delle procedure civili o penali promosse contro di lui in relazione all’evento, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa. La Compagnia ha la facoltà di assumere la gestione della causa e la difesa dell’Assicurato.
L’Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Compagnia.
1.9.3.Rottura Lastre
La Compagnia indennizza i danni materiali e diretti conseguenti a rottura di Xxxxxx, anche qualora non assicurati Fabbricato o Contenuto, causata da eventi accidentali diversi da quelli assicurati dalla presente garanzia “Incendio e danni alla proprietà”.
La Compagnia rinuncia al diritto di surrogazione derivante dall’art. 1916 del Codice Civile verso il responsabile del danno, a condizione che non vi sia dolo e che l’Assicurato non eserciti egli stesso l’azione di regresso verso il responsabile medesimo.
La garanzia è prestata nella forma a Primo Rischio assoluto per la somma assicurata indicata in Polizza.
1.9.4.Merci in refrigerazione
La Compagnia indennizza i danni subiti dalle Merci in refrigerazione poste:
a) nei locali assicurati,
b) in veicoli frigoriferi, durante le attività di ommercio ambulante autorizzato svolto nel Territorio Italiano, a causa di mancata od anormale erogazione del freddo o fuoriuscita del fluido frigorigeno, conseguenti a:
• eventi previsti dalla presente sezione “Incendio e Danni alla proprietà”;
• l’accidentale verificarsi di guasti o rotture nell’impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e di sicurezza, negli impianti di adduzione dell’acqua, negli impianti di produzione e distribuzione dell’energia elettrica dell’Esercizio commerciale e delle relative pertinenze assicurate;
• black out conseguente a guasti o rotture accidentali verificatisi negli impianti di produzione e distribuzione dell’energia elettrica non di pertinenza dell’Esercizio commerciale e delle relative Dipendenze assicurate..
La garanzia è prestata nella forma a Primo Rischio assoluto, a parziale deroga di quanto previsto al capitolo 2.1, lettera d) della sezione B “Che cosa non è assicurato?” e opera:
• con l’applicazione della Franchigia e/o Scoperto indicati in Polizza;
• entro il Limite di Xxxxxxxxxx indicato in Polizza, relativamente ai danni subiti dalle Merci in refrigerazione poste nei locali assicurati;
• entro il 30% del Limite di Indennizzo indicato in Polizza, relativamente ai danni subiti dalle Merci in refrigerazione poste in veicoli frigoriferi.
1.9.5.Gelo
A seguito di spargimento d’acqua conseguente a rottura degli Impianti Idrici per effetto di gelo, la Compagnia indennizza:
• i danni materiali e diretti subiti dalle Cose assicurate;
• le spese necessariamente sostenute per la ricerca e la riparazione della rottura, alle condizioni previste dalla garanzia “Spese di ricerca, riparazione e ripristino” ed entro i relativi limiti indicati in Polizza per tale garanzia.
La garanzia è prestata a parziale deroga di quanto previsto al capitolo 2.1, lettera c) della sezione B “Che cosa non è assicurato?”, entro il Limite di Indennizzo per Sinistro e Annualità di Polizza e con l’applicazione dello Scoperto indicati in Polizza.
1.9.6.Sovraccarico di neve
La Compagnia indennizza i danni materiali e diretti causati alle Cose assicurate da collasso strutturale conseguente a sovraccarico di neve sul Tetto.
La garanzia è prestata a parziale deroga di quanto previsto al capitolo 2.1, lettera c) della sezione B “Che cosa non è assicurato?”, entro il Limite di Indennizzo e con applicazione dello Scoperto indicato in Polizza.
1.9.7.Grandine su fragili
La Compagnia indennizza i danni materiali e diretti causati dalla grandine a:
1) Serramenti, vetrate e Lucernari in genere;
2) Lastre di cemento-amianto, di fibrocemento e manufatti di materia plastica, anche se facenti parte di Fabbricati o tettoie aperte da uno o più lati.
La garanzia è prestata a parziale deroga di quanto previsto al capitolo 2.6 della sezione B “Che cosa non è assicurato?”, nella forma a Primo Rischio assoluto, con il limite di Indennizzo e con l’applicazione dello Scoperto indicati in Polizza.
1.9.8.Atti di terrorismo
La Compagnia indennizza i danni materiali e diretti alle Cose assicurate causati da eventi non altrimenti esclusi, verificatisi in occasione di Atti di terrorismo.
Questa garanzia è prestata a parziale deroga di quanto previsto al capitolo 2.1 lettera a) della sezione B “Cosa non è assicurato?”, entro il Limite di Indennizzo percentuale da applicarsi a ogni singola Partita, senza compensazione tra le stesse, e con applicazione della Franchigia indicati in Polizza.
La Compagnia e l’Assicurato hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla presente garanzia, con preavviso di trenta giorni dalla spedizione della relativa comunicazione, da farsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
In caso di recesso da parte della Compagnia, questa rimborsa all’Assicurato la quota del Premio della presente garanzia indicato in Polizza relativa al periodo di Rischio non corso, al netto delle imposte. In quest’ultimo caso è fatta salva la facoltà dell’Assicurato di recedere dall’intero contratto, comunicando il suo intendimento a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro la data in cui ha effetto il recesso della garanzia esercitato dalla Compagnia. In tal caso, la Compagnia rimborsa la parte di Premio imponibile di Polizza relativa al periodo di Rischio non corso.
Se il Contraente si avvale della garanzia “Trasloco”, la presente garanzia non si applica alla nuova Ubicazione, ma opera unicamente per l’Esercizio commerciale indicato in Polizza.
1.9.9.Allagamento
La Compagnia indennizza i danni materiali direttamente causati alle Cose assicurate da Allagamento verificatosi all’interno dei Fabbricati a seguito di:
• formazione di ruscelli od accumulo esterno di acqua;
• fuoriuscita d’acqua, non dovuta a rottura, da Impianti idrici, igienici e tecnici.
La garanzia è prestata a parziale deroga di quanto previsto al capitolo 2.1, lettera b) della sezione B “Che cosa non è assicurato?”, entro il Limite di Indennizzo e con applicazione dello Scoperto indicati in Polizza.
La Compagnia e l’Assicurato hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla presente garanzia, con preavviso di trenta giorni dalla spedizione della relativa comunicazione, da farsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata.
In caso di recesso da parte della Compagnia, questa rimborsa la quota del Premio imponibile della presente garanzia relativa al periodo di Rischio non corso. Resta altresì convenuto che, in quest’ultimo caso, è fatta salva la facoltà dell’Assicurato di recedere dall’intero contratto, comunicando il suo intendimento a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata, entro la data in cui ha effetto il recesso della garanzia esercitato dalla Compagnia. In tal caso, la Compagnia rimborsa la parte di Premio imponibile di Polizza relativa al periodo di Rischio non corso.
Se il Contraente si avvale della garanzia “Trasloco”, la presente garanzia non si applica alla nuova Ubicazione, ma opera unicamente per l’Esercizio commerciale indicato in Polizza.
1.9.10.Xxxxxxxxx
La Compagnia indennizza i danni materiali e diretti subiti dalle Cose assicurate esclusivamente nella forma di Assicurazione a Valore totale per effetto di Terremoto.
Le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al Sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico e i relativi danni sono considerati pertanto “singolo Sinistro”, purché avvenuti nel Periodo di Assicurazione.
La garanzia è prestata a parziale deroga di quanto previsto al capitolo 2.1, lettera b) della sezione B “Che cosa non è assicurato?”, entro il Limite di Indennizzo percentuale, da applicarsi singolarmente e senza compensazione alle voci Fabbricato e Contenuto se assicurate, con applicazione della Franchigia e/o Scoperto indicati in Polizza.
La Compagnia e l’Assicurato hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla presente garanzia, con preavviso
di trenta giorni dalla spedizione della relativa comunicazione, da farsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
In caso di recesso da parte della Compagnia, questa rimborsa la quota del Premio della presente garanzia relativa al periodo di Rischio non corso, al netto delle imposte. Resta altresì convenuto che, in quest’ultimo caso, è fatta salva la facoltà dell’Assicurato di recedere dall’intero contratto, comunicando il suo intendimento a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro la data in cui ha effetto il recesso della garanzia esercitato dalla Compagnia. In tal caso, la Compagnia rimborsa la parte di Premio imponibile di Polizza relativa al periodo di Rischio non corso.
Se il Contraente si avvale della garanzia “Trasloco”, la presente garanzia non si applica alla nuova Ubicazione, ma opera unicamente per l’Esercizio commerciale indicato in Polizza.
1.9.11.Inondazione e Alluvione
La Compagnia indennizza i danni materiali e diretti causati alle Cose assicurate esclusivamente nella forma di Assicurazione a Valore totale da Inondazione e Alluvione.
La garanzia è prestata a parziale deroga di quanto previsto al capitolo 2.1, lettera b) della sezione B “Che cosa non è assicurato?”, entro il Limite di Indennizzo percentuale indicato in Polizza, da applicarsi singolarmente e senza compensazione alle voci Fabbricato e Contenuto se assicurate, e con applicazione dello Scoperto indicati in Polizza.
La Compagnia e l’Assicurato hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla presente garanzia, con preavviso di trenta giorni dalla spedizione della relativa comunicazione, da farsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
In caso di recesso da parte della Compagnia, questa rimborsa la quota del Premio della presente garanzia relativa al Periodo di Rischio non corso, al netto delle imposte. Resta altresì convenuto che, in quest’ultimo caso, è fatta salva la facoltà dell’Assicurato di recedere dall’intero contratto, comunicando il suo intendimento a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro la data in cui ha effetto il recesso della garanzia esercitato dalla Compagnia. In tal caso, la Compagnia rimborsa la parte di Premio imponibile di Polizza relativa al Periodo di Rischio non corso.
Se il Contraente si avvale della garanzia “Trasloco”, la presente garanzia non si applica alla nuova Ubicazione, ma opera unicamente per l’Esercizio commerciale indicato in Polizza.
1.10.Garanzie Premium Comuni
Le seguenti condizioni sono operanti solo se specificamente richiamate in Polizza e sono comuni a ogni Ubicazione assicurata.
1.10.1.Ricorso terzi (Massimale unico)
La Compagnia risponde delle somme che l’Assicurato, quale civilmente responsabile, sia tenuto a pagare per capitale, interessi e spese, per danni materiali e diretti causati alle Cose di terzi e/o dei Locatari derivanti da Sinistro indennizzabile a termini della “Garanzia base” e delle garanzie “Fenomeno elettrico” e “Danni da acqua” della presente garanzia “Incendio e danni alla proprietà”.
Non sono comunque considerati Terzi:
• il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine, se con lui convivente;
• quando l’Assicurato non sia una persona fisica: il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
• quando l’Assicurato non sia una persona fisica: le Società che rispetto all’Assicurato siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi di Legge, nonché gli amministratori delle medesime.
La garanzia è operativa fino alla concorrenza del Massimale per Sinistro e per annualità assicurativa indicata in Polizza, per tutte le Ubicazioni assicurate.
La garanzia è estesa ai danni derivanti:
- da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell’utilizzo di beni;
- da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;
a seguito di Sinistro indennizzabile ai sensi della presente garanzia “Ricorso Terzi” ed entro il sottolimite del 30% del Massimale assicurato per la presente garanzia.
In nessun caso la Compagnia corrisponderà per un unico evento una somma maggiore del Massimale indicato in Polizza.
Le spese giudiziali sono a carico della Compagnia entro il limite di un quarto della somma assicurata; nel caso in cui sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato le spese giudiziali si ripartiscono tra Compagnia e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse, come previsto dall’articolo 1917 del Codice civile.
L’Assicurato deve immediatamente informare l’Intermediario delle procedure civili o penali promosse contro di lui in relazione all’evento, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa. La Compagnia ha la facoltà di assumere la gestione della causa e la difesa dell’Assicurato.
L’Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Compagnia.
1.10.2.Xxxxx e attrezzature trasportate
La Compagnia indennizza i danni materiali e diretti subiti dalle Merci e dalle attrezzature, inerenti l’attività assicurata, durante:
• il trasporto, purché effettuato con veicolo di proprietà dell’Assicurato, o di un titolare, socio o familiare coadiuvante dell’Esercizio commerciale, o a disposizione dell’Assicurato con regolare contratto di noleggio;
• le attività di Commercio ambulante autorizzato svolto nel territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino;
causati da:
• Incendio;
• Fulmine;
• Esplosione e Xxxxxxx non causato da ordigni esplosivi;
• ribaltamento del veicolo o uscita del veicolo stesso dalla sede stradale, tali da non consentire il rientro con i propri mezzi;
• collisione con veicoli di terzi identificati, urto contro animali o corpi fissi, purché tale evento lasci tracce constatabili sul veicolo stesso.
La presente garanzia opera a Xxxxx Xxxxxxx assoluto sino alla concorrenza del Limite di Indennizzo e con lo Scoperto indicati in Polizza.
1.10.3.E-commerce: danni ai prodotti consegnati
La Compagnia indennizza i danni materiali e diretti alle Merci vendute on-line, tramite il sito Internet dell’Esercizio commerciale assicurato, o altri meccanismi di vendita a distanza, purché conseguenti a danneggiamenti avvenuti durante il trasporto per la consegna al cliente.
La garanzia è operante a condizione che:
• l’Assicurato possa documentare l’avvenuta consegna al vettore;
• la vendita e la consegna dei prodotti siano limitate all’Unione Europea ed effettuate ad indirizzi anagrafici con esclusione di caselle postali;
• il cliente abbia effettuato all’Assicurato le richieste di recedere dall’acquisto e di rimborso di quanto pagato per il prodotto restituito entro i limiti di tempo e secondo le norme previsti per legge, ovvero abbia richiesto la sostituzione delle Cose danneggiate con altre identiche per caratteristiche e valore;
• l’Assicurato abbia provveduto al rimborso al cliente di quanto gli spetta, ovvero abbia provveduto alla sostituzione delle Cose danneggiate con altre identiche per caratteristiche e valore;
• le Merci trasportate siano contenute in confezioni ed imballaggi adeguati alla loro natura.
Se il danneggiamento delle Merci sia avvenuto a seguito di eventi dolosi la garanzia è operante a condizione che sia stata fatta denuncia alle autorità competenti.
La garanzia è prestata nella forma a Primo Rischio assoluto, per la somma assicurata e con l’applicazione dello Scoperto indicati in Polizza.
Nel caso in cui risulti operante altra Assicurazione, la presente garanzia è operante a secondo Xxxxxxx, ovvero per la parte eccedente i Massimali dell’altra Assicurazione.
Sezione B
2.Che cosa non è assicurato?
2.1.Esclusioni valide per tutte le garanzie
Sono esclusi i danni:
a) causati con dolo dell’Assicurato e/o del Contraente, nonché di terzi, fatto salvo quanto previsto alla garanzia 1.7.3 “Eventi sociopolitici”;
b) conseguenti a Inondazioni e Alluvioni, Allagamenti, Terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, mareggiate e penetrazioni di acqua marina, valanghe e slavine, variazione dei livelli di falda, cedimento, franamento e smottamento del terreno, crollo e collasso strutturale;
c) causati da gelo, Colpo d’ariete, sovraccarico di neve, umidità, stillicidio, traboccamenti, Rigurgito e Occlusione dei sistemi di scarico, nonché da infiltrazioni di acqua piovana;
d) subiti dalle Merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno;
e) indiretti e che non riguardino la materialità delle Cose assicurate, fatto salvo quanto previsto alla garanzia 1.7.9“Indennità aggiuntiva”;
f) conseguenti, direttamente o indirettamente, a trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati, accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.);
g) causati da contaminazione di sostanze solide, liquide o gassose, chimiche o biologiche che risultino nocive, tossiche, inquinanti e le relative spese di decontaminazione, disinquinamento e risanamento delle Cose assicurate, salvo che non siano determinati da fumi o gas conseguenti ad Incendio, fulmine, Scoppio, Esplosione;
h) derivanti da Esplosione, Implosione o Scoppio di materie o sostanze esplosive detenute dall’Assicurato, salvo quanto previsto nella sezione A “Che cosa è assicurato e come?” al capitolo 1.5. “Esplodenti e Infiammabili”, o la cui detenzione non è consentita per legge;
i) conseguenti o verificatisi in occasione di Xxxxx, Rapina o Xxxxxx, anche solo tentati, a eccezione di quelli da Incendio;
j) limitatamente al capitolo 1.3 “Contenuto” sono esclusi macchinari ed attrezzature in leasing qualora già coperti da apposita Assicurazione.
2.2.Garanzia base
Sono inoltre esclusi:
• in caso di xxxxxxx, i danni ad apparecchi elettrici ed Apparecchiature elettroniche;
• in caso di Scoppio, Esplosione ed Implosione, i danni derivanti da ordigni esplosivi;
• in caso di caduta di aeromobili, meteoriti, corpi orbitanti-volanti, veicoli spaziali, nonché di parti dei medesimi e di Cose da essi trasportate, i danni derivanti da ordigni esplosivi.
2.3.Fenomeno elettrico
Sono inoltre esclusi i danni:
• alle Apparecchiature elettroniche;
• alle Merci;
• a lampadine e altre fonti di luce, valvole termoelettroniche, resistenze scoperte e fusibili, batterie e accumulatori;
• causati da usura, corrosione, logorio;
• riconducibili a mancata o inadeguata manutenzione, manomissione o uso inappropriato;
• agli impianti di erogazione di energia elettrica e telefonici di proprietà delle aziende erogatrici;
• agli impianti di irrigazione. L’esclusione non si applica alla centralina di comando dell’impianto, a condizione che sia installata all’interno dei locali del Fabbricato;
• verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova;
• dovuti a difetti dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore;
• dovuti a difetti noti all’Assicurato all’atto della stipulazione della Polizza.
2.4.Elettronica
Sono inoltre esclusi i danni:
• causati con dolo del Contraente o dell’Assicurato;
• alle Merci;
• da eventi previsti dalle garanzie “Incendio e danni alla proprietà” e “Furto”;
• derivanti da deperimento, logoramento, ossidazione, corrosione ed usura in genere;
• verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi;
• dovuti a difetti noti all’Assicurato all’atto della stipulazione della Polizza, nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o per contratto, il fornitore, il venditore o il locatore dei beni assicurati;
• dovuti a mancata o inadeguata manutenzione;
• a tubi e valvole elettroniche, lampade ed altre fonti di luce;
• di natura estetica che non compromettano la funzionalità dei beni assicurati.
2.5.Eventi sociopolitici
Sono inoltre esclusi i danni:
• derivanti da Atti di Terrorismo e atti di sabotaggio;
• verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione delle Cose assicurate per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto;
• verificatisi in occasione di atti di guerra, occupazione militare, invasione;
• di imbrattamento e deturpamento;
• conseguenti o verificatisi in occasione di Furto o Rapina, anche solo tentati, estorsione, saccheggio, smarrimento o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
• a palloni pressostatici, strutture geodetiche, tendostrutture, tensostrutture;
• a gazebo, dehors, bersò;
• subiti dagli enti all’aperto, ad eccezione di serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione.
2.6.Eventi atmosferici
Sono inoltre esclusi i danni:
• provocati da acqua e/o grandine penetrata attraverso finestre e/o Lucernari lasciati aperti o da aperture prive di protezione;
• derivanti da accumulo esterno di acqua, rottura, Rigurgito o traboccamento dei sistemi di scarico;
• a tende da sole, tendoni, zanzariere, veneziane installati all’esterno del Fabbricato, fatta eccezione per le relative strutture di sostegno e regolazione;
• a palloni pressostatici, strutture geodetiche, tendostrutture, tensostrutture;
• a gazebo, dehors, bersò comunque costruiti;
• ai collettori solari e alle antenne e simili installazioni esterne;
• a Cose mobili all’aperto, a fiori, piante e coltivazioni in genere;
• a Lastre di cemento-amianto, di fibrocemento, manufatti di materia plastica, Serramenti, vetrate e Lucernari in genere per effetto della grandine;
• provocati dall’acqua alle Merci poste in locali interrati e seminterrati collocate ad altezza inferiore a cm. 10 dal suolo.
2.7.Danni da acqua
Sono inoltre esclusi:
• i danni alle Cose contenute nei locali interrati o seminterrati collocate ad altezza inferiore a cm. 10 dal suolo;
tale limitazione non si applica in caso di danni derivanti dalla rottura dell’impianto di estinzione Incendi;
• le spese sostenute per la ricerca e la riparazione della rottura o del guasto, nonché le relative spese di ripristino.
2.8.Spese di ricerca, riparazione e ripristino
Sono inoltre escluse le spese sostenute per:
• i pannelli radianti installati anteriormente al 1° gennaio 2005;
• le Tubazioni interrate e quelle relative a impianti di irrigazione o piscine;
• rendere conformi alle normative vigenti gli impianti al servizio del Fabbricato.
2.9.Danni indiretti
La garanzia non è operativa se il Sinistro è causato da Terremoto, Inondazione e Alluvione.
2.10.Spese di demolizione e sgombero
Sono inoltre escluse tutte le spese per la bonifica delle parti di Fabbricato che non siano state direttamente danneggiate.
2.11.Indennità aggiuntiva
Sono inoltre escluse le spese complessivamente sostenute e documentate per i professionisti incaricati ai sensi di quanto previsto dal capitolo 4.1 “Procedura per la valutazione del danno”.
2.12.Rottura contenitori
Sono inoltre esclusi:
• i danni da stillicidio, usura, corrosione, logorio o imperfetta tenuta strutturale dei contenitori;
• i danni derivanti da difetto di manutenzione dei contenitori o da uso improprio degli stessi;
• le spese sostenute per la ricerca della rottura o del guasto e per la sua riparazione.
2.13.Ulteriori esclusioni valide per le garanzie premium
2.13.1.Ricorso terzi (Massimale per Ubicazione) Sono inoltre esclusi i danni:
• a Cose che l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell’Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell’ambito delle operazioni citate, e le Cose sugli stessi mezzi trasportate;
• di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo.
2.13.2.Rottura Lastre Sono inoltre esclusi:
• i danni dovuti a difettosa installazione o vizio di costruzione, nonché a rigature o scheggiature;
• i danni a Lucernari in genere, salvo quelli in Vetro antisfondamento;
• le rotture derivanti da traslochi, riparazioni o lavori in genere che richiedano la prestazione di manodopera, nonché quelle avvenute in occasione di lavori sulle Lastre stesse;
• i danni da Furto o tentato Furto.
2.13.3.Xxxxx in refrigerazione Sono inoltre esclusi i danni:
• dovuti a vizio di costruzione o difetto di manutenzione degli impianti di refrigerazione;
• derivanti da mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo di durata continuativa inferiore a 6 ore;
tale limitazione non è applicata per le Merci poste in veicoli o mezzi frigoriferi;
• alle Merci poste su mezzi sprovvisti di apparato frigorifero idoneo a produrre e mantenere la temperatura richiesta per la conservazione delle Merci assicurate.
2.13.4.Gelo
Sono inoltre esclusi i danni:
• derivanti dagli Impianti idrici interrati o installati all’esterno del Fabbricato;
• derivanti da rottura degli Impianti idrici posti in locali sprovvisti di riscaldamento o con impianto di riscaldamento non funzionante da oltre 48 ore consecutive.
2.13.5.Sovraccarico di neve Sono inoltre esclusi i danni:
• causati da gelo, anche se conseguente a evento coperto dalla presente garanzia;
• ai Fabbricati non conformi alle norme relative ai sovraccarichi di neve vigenti all’epoca della loro costruzione o della più recente Ristrutturazione delle strutture portanti del Tetto e del Contenuto, a meno che l’Assicurato sia comunque provvisto del relativo certificato di conformità;
• ai Fabbricati in costruzione nonché a quelli in corso di Ristrutturazione ed al loro Contenuto; l’esclusione non si applica qualora la Ristrutturazione riguardi parti diverse dalle strutture portanti dell’edificio, del Tetto o dei Solai;
• a Lucernari, vetrate, pensiline, gazebo, tettoie e Serramenti in genere, grondaie, lattonerie in genere, scossaline, tegole e coppi, nonché all’impermeabilizzazione, salvo il caso in cui il danneggiamento sia conseguenza diretta del collasso strutturale;
• da scivolamento della copertura del Fabbricato non conseguente a crollo del Tetto.
2.13.6.Atti di terrorismo
Sono inoltre esclusi i danni, le perdite, i costi, le spese:
• direttamente o indirettamente causati, derivanti o in connessione con inquinamento e/o contaminazione nucleare, biologica, chimica;
• di qualsiasi natura direttamente od indirettamente riconducibili a qualsiasi azione intrapresa per controllare, prevenire, reprimere o, a qualsiasi titolo, per contrastare un Atto di Terrorismo;
• causati da fuoriuscita d’acqua, e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d’acqua e/o di bacini, sia naturali che artificiali;
• da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia;
• indiretti o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle Cose assicurate.
2.13.7.Allagamento
Sono inoltre esclusi i danni:
• causati da fuoriuscita d’acqua, e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d’acqua o di bacini, quando detto evento sia caratterizzato da violenza riscontrabile su una pluralità di Cose assicurate o non, poste nelle vicinanze;
• causati da mareggiate, marea, xxxxxxxx e penetrazione di acqua marina;
• avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al Tetto, alle pareti o ai Serramenti dal vento o dalla grandine;
• causati dalla fuoriuscita d’acqua da impianti automatici di estinzione;
• causati da gelo, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, sebbene conseguenti all’evento coperto dalla presente garanzia,
• di franamento, cedimento o smottamento del terreno;
• alle Merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 10 cm. dal pavimento.
2.13.8.Xxxxxxxxx
Sono inoltre esclusi i danni:
• causati da Esplosione, emanazione di calore o radiazione provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo o da radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da Terremoto;
• causati da eruzione vulcanica, da Inondazione/Alluvione, da xxxxxxxx;
• causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del Terremoto sulle Cose assicurate;
• da Furto, smarrimento, Rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
• indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle Cose assicurate.
2.13.9.Inondazione e Alluvione Sono inoltre esclusi i danni:
• causati da Allagamento, maremoti, mareggiate, maree e azione del moto ondoso in genere, penetrazioni di acqua marina, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, variazioni dei livelli di falda;
• causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell’Inondazione o dell’Alluvione sulle Cose assicurate;
• derivanti da Terremoto;
• derivanti da Atti di Terrorismo;
• da franamento, cedimento o smottamento del terreno;
• alle Merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 10 cm. dal pavimento;
• indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle Cose assicurate.
2.13.10.Ricorso terzi (Massimale unico) Sono inoltre esclusi i danni:
• a Cose che l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell’Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell’ambito delle anzidette operazioni, nonché le Cose sugli stessi mezzi trasportate;
• di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo.
2.13.11.Xxxxx e attrezzature trasportate Sono inoltre esclusi i danni:
• al veicolo con il quale è stato effettuato il trasporto;
• a Merci e attrezzature trasportate su veicoli non idonei;
• alle Merci deperibili a seguito di mancata o errata erogazione della temperatura;
• a Merci usate e/o già danneggiate prima che venisse effettuato il trasporto;
• dovuti a difetto d’imballaggio o inadeguata preparazione delle Merci e attrezzature al trasporto;
• derivanti esclusivamente da urto contro marciapiedi, isole spartitraffico o salvagenti stradali;
• dovuti ad infedeltà dei Prestatori di lavoro.
2.13.12.E-commerce: danni ai prodotti consegnati Sono inoltre esclusi i danni:
• causati con colpa grave dell’Assicurato;
• indiretti di qualsiasi genere.
Sezione C
3.Cosa fare in caso di Sinistro?
3.1.Come procedere in caso di Sinistro
Il Contraente o l’Assicurato deve:
1. Presentare per iscritto la denuncia del Sinistro entro 5 giorni dall’evento o da quando ne ha avuto conoscenza;
2. sottoscrivere la denuncia, che deve contenere:
• descrizione dell’evento, giorno, ora, luogo e cause e conseguenze del Sinistro;
• generalità delle persone coinvolte, inclusi eventuali testimoni e potenziali corresponsabili;
• tipologia ed elenco dei danni ed indicazione del luogo ove i residui sono disponibili per le verifiche del perito;
• esistenza di eventuali altre assicurazioni a copertura del medesimo Rischio (se possibile indicare numero di Polizza e Compagnia);
• recapiti e-mail e telefonici del Contraente o dell’Assicurato.
L’inadempimento dell’obbligo di denuncia può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo (art. 1915 del Codice civile).
Per presentare la denuncia è possibile utilizzare il modello di denuncia allegato al presente Set Informativo. Oltre alla denuncia scritta dovranno essere consegnati i seguenti documenti:
• verbale Vigili del Fuoco e di altre autorità intervenute;
• in caso di danno di sospetta origine dolosa, copia denuncia autorità giudiziaria da inoltrare entro 3 giorni dalla presentazione;
• fattura e/o ricevuta e/o contratto di acquisto del bene sinistrato;
• foto del bene/componente danneggiato, scheda tecnica con descrizione dettagliata del tipo di intervento eseguito o del danno rilevato, fattura di riparazione
• foto e/o fattura (e/o ricevuta) del bene acquistato o del fabbricato riparato, per il riconoscimento dell’eventuale supplemento di indennità;
• foto e verbale di smaltimento con descrizione dei beni smaltiti, indicando la discarica utilizzata e allegando le dichiarazioni attinenti allo smaltimento delle Merci;
• contratto di locazione (se l’assicurato è in affitto);
• eventuali testimonianze, scritte e sottoscritte dal dichiarante;
• indicazione di eventuali soggetti terzi rimasti danneggiati e descrizione dei danni.
Inoltre, su richiesta motivata della Compagnia, potranno essere richiesti ulteriori specifici documenti (vedi sotto “4.2.Tempi di gestione del Sinistro”).
La denuncia e i documenti devono essere consegnati o inviati direttamente all’Intermediario assicurativo.
3.2.Esagerazione dolosa del danno
L’Assicurato che esagera dolosamente l’ammontare del danno, dichiara distrutte o perdute Cose che non esistevano al momento del Sinistro, nasconde, sottrae o manomette Cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce, gli indizi materiali ed i residui del Sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all’Indennizzo.
Sezione D
4.Come è gestito il Sinistro?
4.1.Procedura per la valutazione del danno
L’ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:
a) direttamente dalla Compagnia o persona da questa incaricata, con il Contraente e/o Assicurato o persona da lui designata;
oppure
b) su richiesta di una delle Parti, tra due Periti nominati uno dalla Compagnia ed uno dal Contraente con apposito atto unico.
In caso di disaccordo o su richiesta di uno di essi, i due Periti devono nominarne un terzo. Il terzo Xxxxxx interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Xxxxxxx Xxxxxx ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali senza avere alcun potere decisionale. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il Sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Xxxxxx, quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.
4.2.Tempi di gestione del Sinistro
Una volta ricevuta la denuncia e tutta la documentazione indicata alla sezione C “Cosa fare in caso di Sinistro?”, la Compagnia avrà 60 giorni di tempo per esaminare la documentazione ed effettuare le proprie valutazioni sul Sinistro.
Entro tale termine la Compagnia:
• formulerà una proposta di Xxxxxxxxxx; oppure
• respingerà la richiesta di Xxxxxxxxxx indicandone in modo chiaro ed esaustivo le motivazioni.
Entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione indicata, la Compagnia potrà richiedere della ulteriore e specifica documentazione indicando al Contraente o all’Assicurato il motivo di tale richiesta.
Dal ricevimento della documentazione integrativa la Compagnia avrà 30 giorni di tempo per confermare o respingere la richiesta di Xxxxxxxxxx.
Qualora la Compagnia ritenga necessario incaricare dei fiduciari (esempio, periti, accertatori…) il termine per confermare o respingere la richiesta di Xxxxxxxxxx sarà di 30 giorni dalla ricezione della perizia.
4.3.Pagamento dell’Indennizzo
Il pagamento dell’Indennizzo verrà effettuato dopo che alla Compagnia sia stata consegnata la seguente documentazione:
• atto di quietanza sottoscritto o documentazione equivalente circa la accettazione della offerta liquidativa;
• documento di riconoscimento valido e codice fiscale del beneficiario del pagamento;
• intestatario del conto corrente e codice IBAN del conto sul quale effettuare bonifico;
• nel caso di delega all’incasso, documento di riconoscimento valido, codice fiscale e IBAN del delegato.
Il pagamento dell’Indennizzo è eseguito dalla Compagnia entro 15 giorni dalla data in cui il Contraente o l’Assicurato ha consegnato tutta la documentazione necessaria per il pagamento.
4.4.Mandato dei periti
I Periti devono:
a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro;
b) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dalla Polizza e riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze aggravanti il Rischio e non comunicate, e verificare se il Contraente o l’Assicurato ha adempiuto a quanto descritto nella sezione C “Cosa fare in caso di Sinistro?”;
c) verificare l’esistenza, la qualità e la quantità delle Cose assicurate, determinando il valore che le Cose medesime avevano al momento del Sinistro secondo i criteri di valutazione previsti al capitolo 4.5 “Valore delle Cose assicurate e determinazione del danno” della presente sezione D;
d) procedere alla stima e alla liquidazione del danno in conformità alle disposizioni contrattuali.
Nel caso di procedura per la valutazione del danno, effettuata come indicato alla lettera b) capitolo 4.1 “Procedura per la valutazione del danno” della presente sezione D, ovvero tra due Periti, i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. Le parti sono tenute ad accettare i risultati delle valutazioni di cui ai punti c) e d), che non potranno essere contestati se non in caso di dolo, errore, violenza o violazione dei patti contrattuali.
Lo svolgimento delle operazioni peritali consente, tuttavia, azioni ed eccezioni relative all’indennizzabilità dei danni.
La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.
I Periti non sono tenuti all’osservanza di particolari formalità.
4.5.Valore delle Cose assicurate e determinazione del danno
La determinazione del danno viene effettuata, separatamente per ogni singola Partita secondo i seguenti criteri:
1) Fabbricato
Si stima:
a) la spesa necessaria per l’integrale costruzione a nuovo escludendo solo il valore dell’area;
b) il deprezzamento subito in relazione all’ età, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all’Ubicazione, alla destinazione e ad ogni altra circostanza concomitante.
L’ammontare del danno si ottiene applicando il deprezzamento di cui al punto b) alla spesa necessaria per ricostruire a nuovo le parti distrutte o per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui.
2) Macchinario - Attrezzatura – Arredamento – Apparecchiature elettroniche
Si stima:
a) il costo di rimpiazzo dei beni assicurati con altri nuovi o equivalenti per rendimento economico;
b) il deprezzamento subito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante.
L’ammontare del danno si determina deducendo dal costo di riparazione o di rimpiazzo, al netto del deprezzamento di cui al punto b), il valore di ciò che resta dopo il Sinistro nonché gli oneri fiscali non dovuti all’erario.
3) Merci
Si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali.
Ove le valutazioni così formulate superino i corrispondenti eventuali prezzi di mercato, si applicano questi ultimi. L’ammontare del danno si determina deducendo dal valore dei beni assicurati il valore di ciò che resta dopo il Sinistro, nonché gli oneri fiscali non dovuti all’erario.
Le spese di demolizione e sgombero dei residui del Sinistro devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra in quanto per esse non è operante il disposto dell’art. 1907 del Codice Civile “Assicurazione parziale”.
4) Supplemento di indennità
Si determina il supplemento che, aggiunto all’ammontare del danno calcolato con i criteri previsti ai capitoli 1,2,3, dà l’ammontare del danno calcolato in base al Valore a nuovo.
Esclusivamente per la forma a Valore totale tale supplemento di indennità, qualora la somma assicurata confrontata con il Valore a nuovo risulti:
• superiore od uguale, viene riconosciuto integralmente;
• inferiore, ma superiore al valore al “momento del Sinistro” (art. 1907 del Codice Civile “Assicurazione parziale”), viene ridotto in proporzione al rapporto tra la differenza “Somma assicurata” meno “Valore al momento del Sinistro” e la differenza “Valore a nuovo” meno “valore al momento del Sinistro”;
• uguale o inferiore al “valore al momento del Sinistro”, non viene riconosciuto.
Il pagamento del supplemento di indennità è subordinato all’effettivo rimpiazzo o alla ricostruzione ed avviene:
• in caso di rimpiazzo, entro 30 giorni dal comprovato rimpiazzo, purché questo avvenga entro 12 mesi dalla data del verbale definitivo di perizia o dell’elaborato peritale;
• in caso di ricostruzione, in base allo stato di avanzamento dei lavori documentato ogni 6 mesi dall’Assicurato e purché l’inizio dei lavori avvenga (salvo comprovata causa non imputabile all’Assicurato) entro 12 mesi dalla data del verbale definitivo di perizia o dell’elaborato peritale.
La ricostruzione del Fabbricato può avvenire su altra area del territorio nazionale, purché non ne derivi aggravio per la Compagnia.
5) Titoli di credito
Per quanto riguarda i titoli di credito, rimane stabilito che:
• il loro valore è dato dalla somma da essi portata;
• la Compagnia non pagherà l’importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
• per i titoli assoggettabili a procedura di ammortamento e i titoli per i quali è possibile chiederne un duplicato l’Assicurazione copre il minor importo tra il valore del titolo e le spese necessarie per la procedura di ammortamento / avere un duplicato.
Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l’Assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l’esercizio dell’azione cambiaria.
4.5.1.Assicurazione parziale - Tolleranza (valido per la forma a Valore totale)
Se dalle stime eseguite secondo le distinte modalità di cui sopra risulta che i Valori di una o più Partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del Sinistro le somme rispettivamente assicurate con le Partite stesse, la Compagnia risponde del danno in proporzione del rapporto tra il valore Assicurato e quello risultante al momento del Sinistro ai sensi dell’articolo 1907 del Codice Civile “Assicurazione parziale”.
A parziale deroga del comma precedente, non si fa luogo all’applicazione della Regola proporzionale per quelle Partite la cui somma assicurata maggiorata del 10% non sia inferiore al valore risultante al momento del Sinistro.
Se tale valore risulta superato, la Regola proporzionale viene applicata per la sola eccedenza.
4.5.2.Esempi di calcolo dell’Indennizzo
Somma assicurata: 100.000 Euro
Danno allo stato d’uso 40.000 Euro (viene applicato
Valore al momento del Sinistro (valore di preesistenza):
110.000 Euro
Danno: 50.000 Euro (40.000 Euro allo stato d’uso e 10.000 Euro per supplemento di indennità per Valore a nuovo)
Caso A: bene rimpiazzato/ricostruito con uno nuovo
Senza applicazione della tolleranza:
100.000 Euro
50.000 Euro x = 45.454 Euro
110.000 Euro
Con applicazione della tolleranza del 10%:
100.000 Euro + (100.000 Euro x 10%)
il medesimo coefficiente di degrado applicato per la preesistenza); il supplemento di Indennizzo per Valore a nuovo è pari a 10.000 Euro.
Poiché la somma assicurata al momento del Sinistro (100.000 Euro) è superiore al valore di preesistenza allo stato d’uso, il danno allo stato d’uso (40.000 Euro) viene riconosciuto per intero.
Il supplemento di Indennizzo per Valore a nuovo (10.000 Euro) verrà riconosciuto a lavori di ricostruzione/rimpiazzo ultimati, lavori da effettuarsi nel termine indicato in Polizza, nei seguenti termini:
(100.000 Euro – 88.000 Euro)
50.000 x
= 50.000
10.000 Euro x
= 5.455 Euro
Euro 110.000 Euro Euro
Caso B: bene non rimpiazzato/non ricostruito
Coefficiente di degrado stimato 20%, pertanto valore di preesistenza allo stato d’uso 88.000 Euro e valore di preesistenza a nuovo 110.000 Euro.
(110.000 Euro – 88.000 Euro)
Il supplemento non viene riconosciuto per intero poiché la somma assicurata è risultata sufficiente per lo stato d’uso, ma insufficiente per garantire il Valore a nuovo.
4.6.Assicurazione delle Merci al prezzo di vendita
Se a seguito di Sinistro risultano danneggiate Merci vendute in attesa di consegna, non assicurate dall’acquirente, e non risulti possibile sostituirle con equivalenti Merci illese, l’Indennizzo è basato sul prezzo di vendita convenuto, dedotte le spese risparmiate con la mancata consegna. Lo stesso criterio viene seguito nella valutazione della preesistenza agli effetti dell’applicazione di quanto previsto al capitolo 4.5.1. “Assicurazione parziale – Tolleranza” della presente sezione D. L’avvenuta vendita deve essere comprovata dalle prescritte scritture contabili.
4.7.Svolgimento delle operazioni peritali
In caso di Xxxxxxxx che colpisca uno o più reparti dell’Ubicazione assicurata, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare per quanto possibile l’attività, anche se ridotta, svolta nelle aree non direttamente interessate dal Sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.
4.8.Raccolte e collezioni
Qualora la raccolta o collezione venga asportata o danneggiata parzialmente, la Compagnia risarcisce soltanto il valore dei singoli pezzi perduti o danneggiati, escluso qualsiasi conseguente deprezzamento della raccolta o collezione o delle rispettive parti.
4.9.Limite xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx
Fatta eccezione per il caso previsto dall’art. 1914 del Codice Civile “Obbligo di salvataggio” e le ipotesi di Supplemento di Indennità, la Compagnia in nessun caso può essere tenuta a pagare una somma maggiore di quella assicurata.
4.9.1.Esempi di applicazione di Franchigie e Scoperti
Esempio 1: Garanzia soggetta ad applicazione di Franchigia in caso di Danno indennizzabile inferiore al limite di Indennizzo
Limite di Indennizzo: 100.000 euro Danno indennizzabile: 10.000 euro Franchigia: 1.500 euro
Indennizzo: 8.500 euro
Esempio 2: Garanzia soggetta ad applicazione di Franchigia in caso di Danno indennizzabile superiore al limite di Indennizzo
Limite di Indennizzo: 100.000 euro Danno indennizzabile: 150.000 euro Franchigia: 1.500 euro
Indennizzo: 100.000 euro
Esempio 3: Garanzia soggetta ad applicazione di Scoperto percentuale, che prevede un valore minimo in cifra assoluta, in caso di Danno indennizzabile inferiore al limite di Indennizzo e
Caso 1: Scoperto applicabile inferiore al minimo Limite di Indennizzo: 100.000 euro
Danno indennizzabile: 10.000 euro
Scoperto: 20% 2.000 euro
Minimo: 2.500 euro
Indennizzo: 7.500 euro
Caso 2: Scoperto applicabile superiore al minimo Limite di Indennizzo: 100.000 euro
Danno indennizzabile: 10.000 euro Scoperto: 20% 2.000 euro
Minimo: 1.500 euro
Indennizzo: 8.000 euro
Esempio 4: Garanzia soggetta ad applicazione di Scoperto percentuale, che prevede un valore minimo in cifra assoluta, in caso di Danno indennizzabile superiore al limite di Indennizzo
Caso 1: Scoperto applicabile inferiore al minimo Limite di Indennizzo: 100.000 euro
Danno indennizzabile: 120.000 euro
Scoperto: 20% 24.000 euro
Minimo: 25.000 euro
Indennizzo: 95.000 euro
Caso 2: Scoperto applicabile superiore al minimo Limite di Indennizzo: 100.000 euro
Danno indennizzabile: 120.000 euro Scoperto: 20% 24.000 euro
Minimo: 15.000 euro
Indennizzo: 96.000 euro
Furto
Sezione A
1.Che cosa è assicurato e come?
1.1.Oggetto dell’Assicurazione
L’Assicurazione è operante per i danni occorsi esclusivamente nel territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino.
L’Assicurazione copre i danni materiali e diretti subiti per la sottrazione o il tentativo di sottrazione del Contenuto posto nei locali delle Ubicazioni indicate in Polizza in conseguenza degli “Eventi assicurati”, descritti al capitolo 1.2.
Con il termine “Contenuto” si intende quanto di seguito specificato:
• Merci, macchinari, apparecchiature elettriche o elettroniche, attrezzature, arredamento in genere, anche se di proprietà di terzi, e quant’altro inerente all’attività;
• impianti di prevenzione, di allarme, di videosorveglianza, contenitori di sicurezza ma non il loro contenuto;
• Effetti personali dell’Assicurato, dei suoi familiari e dei Prestatori di lavoro, esclusi oggetti preziosi e Xxxxxx;
• Valori, sino alla concorrenza del 30% della somma assicurata per il Contenuto stesso con il massimo di 2.500 euro, elevabili a 5.000 euro se custoditi in contenitori di sicurezza;
• Merci e materie prime di natura diversa rispetto a quelle relative all’attività dichiarata, sino alla concorrenza del 20% della somma assicurata per il Contenuto stesso;
• quadri ed oggetti d’arte con un limite d’Indennizzo di 5.000 Euro per singolo pezzo.
L’Assicurazione è prestata nella Forma di Assicurazione a Primo Rischio assoluto ed entro i limiti della somma assicurata indicata in Polizza. La somma assicurata è da intendersi unica per tutte le Ubicazioni per le quali è stata acquistata la presente garanzia Furto.
L’Assicurazione è prestata per il Valore a nuovo.
Nel periodo compreso tra il 1°Dicembre ed il 31 Dicembre di ciascuna Annualità assicurativa, la somma assicurata per il Contenuto è da intendersi temporaneamente aumentata del 30%.
1.2.Eventi assicurati
a) Furto commesso:
- con rottura o Scasso delle difese esterne dei locali e dei relativi mezzi di protezione e di chiusura o commesso con uso fraudolento di chiavi, grimaldelli o arnesi simili, purché tali difese e mezzi abbiano almeno le caratteristiche di cui al capitolo 1.3 della presente sezione A;
- praticando un’apertura o breccia nei soffitti, nei pavimenti o nei muri dei locali stessi;
- mediante apertura di serrature digitali o elettroniche, senza rottura o Scasso delle stesse, purché dette serrature siano collegate ad una centralina di controllo tramite un mezzo trasmissivo e dotate di dispositivi atti a registrare le aperture e i tentativi di apertura;
- da persone nascostesi clandestinamente nei locali, e che abbiano successivamente asportato la refurtiva con mezzi di chiusura operanti e in assenza dell’Assicurato o dei suoi Prestatori di lavoro;
- mediante introduzione nei locali con modalità diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
- quando, durante i periodi di esposizione diurna o serale (tra le ore 8 e le 24), le vetrine fisse e le porte-vetrate, purché efficacemente chiuse, rimangano protette da solo vetro fisso;
- attraverso le maglie di saracinesche e di inferriate con rottura del vetro retrostante;
- con rottura dei vetri delle vetrine durante l’orario di apertura al pubblico e presenza di Prestatori di lavoro nell’Esercizio commerciale assicurato;
- dai Prestatori di lavoro fuori dall’orario di lavoro, a condizione che:
• l’autore del Furto non sia incaricato della sorveglianza dei locali né della custodia delle chiavi dei locali stessi, né di quelle dei mezzi di difesa interni o dei contenitori di sicurezza;
• il Furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il Prestatore di lavoro adempie alle sue mansioni nell’interno dei locali stessi.
b) Xxxxxx avvenuta nei locali anche quando le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall’esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.
c) Furto, Xxxxxx e atti di danneggiamento volontario da parte di terzi ad archivi e documenti, supporti informatici di archiviazione, attestati, titoli di credito (procedura di ammortamento), registri, disegni e simili; l’Assicurazione indennizza le spese necessarie per la loro ricostruzione sino alla concorrenza di un importo pari al 10% della somma assicurata per il Contenuto;
d) Furto, Rapina di Merci e attrezzature presso terzi cui siano state affidate per lavorazione, installazione, confezionamento, imballaggio e/o vendita, prescindendo dalle caratteristiche dei mezzi di chiusura indicate, sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il Contenuto;
e) Furto e Rapina di Valori di pertinenza dell’attività riposti nei locali dell’abitazione adibita a dimora abituale del titolare o del socio, prescindendo dalle caratteristiche dei mezzi di chiusura indicati e sino a concorrenza del 10% della somma assicurata per il Contenuto con il massimo di 2.500 Euro;
f) Furto di Merci e attrezzature inerenti l’attività riposte:
I. nelle vetrinette esterne al Fabbricato in cui è svolta l’attività commerciale solo se chiuse con idonei congegni di chiusura (vetro anche non antisfondamento);
II. all’aperto, purché nell’area antistante l’Esercizio commerciale assicurato, avvenuto durante le ore di apertura e con presenza delle persone addette al servizio;
sino a concorrenza del 10% della somma assicurata per il Contenuto, con il massimo di 5.000 Euro per Sinistro e anno assicurativo e con applicazione di una Franchigia di 250 Euro.
La garanzia inoltre comprende:
g) i danni materiali e diretti causati dai ladri in occasione di Xxxxx, tentato Furto o Rapina:
I. alle Cose assicurate, escluso denaro e Valori, sino alla concorrenza della somma assicurata per il Contenuto;
II. al Fabbricato, compresi i mezzi di chiusura, i mezzi di protezione, le recinzioni e i cancelli, allo scopo di sottrarre, o tentare di sottrarre le Cose assicurate, o provocati dalle Forze dell’ordine o da organi di vigilanza privata allo scopo di impedire o limitare i reati o fermarne gli autori, sino alla concorrenza del 20% della somma assicurata per il Contenuto;
h) le spese documentate per l’avvenuta sostituzione delle serrature dei locali contenenti le Cose assicurate, nel caso in cui le chiavi siano state sottratte all’Assicurato a seguito di Sinistro indennizzabile a termini di Polizza, con il limite massimo di 500 Euro per singolo Sinistro.
1.3.Mezzi di chiusura dei locali
Le garanzie di cui al capitolo 1.2. “Eventi assicurati” sono operanti a condizione che:
• le pareti ed i Solai dei locali contenenti le Cose assicurate, confinanti con l’esterno o con locali occupati da terzi o di uso comune, siano costruiti in almeno una delle caratteristiche costruttive, la cui descrizione è riportata nel Glossario, fra “Costruzione Tradizionale”, “Costruzione in Bioedilizia” o “Chiosco”; esclusivamente nel caso in cui i locali dell’Esercizio commerciale assicurato siano posti all’interno di un Centro commerciale è ammesso che le sole pareti interne possano avere diversa tipologia costruttiva;
• ogni apertura verso l’esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 m. dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall’esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti Serramenti di legno, materia plastica rigida, Vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti o altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall’interno, oppure protetta da inferriate fissate al muro. Nelle inferriate e nei Serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari, di superficie non superiore a 900 cm2 e con lato minore non superiore a 18 cm. oppure, se non rettangolari, di forma inscrivibile nei predetti rettangoli o di superficie non superiore a 400 cm2. Negli altri Serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cm2.
1.4.Mezzi di chiusura dei locali non conformi
Sono esclusi i danni avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di protezione e chiusura sopra indicati, oppure senza effrazione di strutture o congegni di chiusura di Serramenti o inferriate.
Se l’introduzione nei locali avviene forzando aperture difese da mezzi di protezione e di chiusura non conformi a quelli descritti al precedente capitolo 1.3“Mezzi di chiusura dei locali”, la Compagnia corrisponderà all’Assicurato, previa applicazione dell’eventuale Franchigia prevista, l’80% dell’importo liquidabile a termini delle Condizioni di Assicurazione, restando il rimanente 20% a carico dell’ Assicurato stesso, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto all’Indennizzo, farlo assicurare da altri.
L’Indennizzo verrà liquidato integralmente se l’autore del reato si sia introdotto nei locali forzando mezzi di protezione e di chiusura conformi a quelli descritti, anche in presenza di altre aperture difese da mezzi di protezione e di chiusura non conformi.
1.5.Altre garanzie sempre operanti
1.5.1.Portavalori
La Compagnia indennizza i danni di Furto dei Valori avvenuti:
a) in seguito ad Infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto;
b) con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto li ha indosso o a portata di mano;
c) strappandoli di mano o di dosso all’incaricato stesso;
d) mediante Rapina;
commessi sulla persona dell’Assicurato, dei suoi soci, dei suoi familiari o dei Prestatori di lavoro nello svolgimento delle funzioni di portavalori, mentre, al di fuori dei locali dell’Esercizio commerciale, detengono i Valori stessi durante il loro trasporto da o verso altre sedi o al domicilio dell’Assicurato, alle banche, ai fornitori e/o clienti o uffici aventi relazioni d’affari con l’Assicurato o viceversa.
Sono condizioni essenziali per l’efficacia della garanzia:
• che il Furto avvenga durante l’orario di servizio, in un periodo compreso tra 2 ore prima dell’orario di apertura dell’Esercizio commerciale e 2 ore dopo il relativo orario di chiusura;
• che la persona che effettua il trasporto abbia età superiore ai 18 anni e inferiore ai 70 anni e non abbia alcuna minorazione fisica (anche temporanea) che la renda inadatta all’effettuazione del trasporto;
• che, per trasporti eccedenti la somma di 25.000 Euro, la persona che effettua il trasporto stesso sia accompagnata da almeno un altro incaricato dell’Assicurato avente gli stessi requisiti previsti al punto precedente.
La garanzia non opera qualora i Valori complessivamente trasportati, indipendentemente dalla somma assicurata, eccedano i 75.000 Euro.
L’inadempimento di uno o più di tali obblighi comporta la perdita del diritto all’Indennizzo.
Questa garanzia è prestata nella forma a Primo Rischio assoluto, nei limiti della somma assicurata e dello Scoperto indicati in Polizza.
1.5.2.Spese mediche da Infortunio
La Compagnia rimborsa, entro il limite di 1.000 Euro, anche in eccedenza alla somma assicurata per il Contenuto, le spese sanitarie documentate per Infortunio:
• subito dall’Assicurato, da suoi Prestatori di lavoro o dai suoi familiari in occasione di Rapina avvenuta all’interno dei locali assicurati;
• subito dagli incaricati del trasporto dei Valori ai sensi della garanzia Portavalori, a seguito di Rapina avvenuta durante il trasporto.
1.5.3.Indennità aggiuntiva
La Compagnia riconosce all’Assicurato il rimborso delle seguenti spese, sostenute e documentate:
a) costi sostenuti per la documentazione del danno;
b) costi sostenuti per il potenziamento dei mezzi di chiusura e protezione danneggiati.
Il rimborso viene effettuato entro il limite del 10% dell’Indennizzo liquidato, fermo quanto previsto al capitolo “Limite massimo di Indennizzo” della sezione D “Come è gestito il Sinistro?”.
1.5.4.Trasloco
Qualora il Contraente e/o Assicurato, con almeno 2 giorni lavorativi di preavviso, comunichi per iscritto all’Intermediario
assicurativo la data di inizio trasloco in Ubicazione diversa da quelle indicate in Polizza, l’Assicurazione si intende temporaneamente valida, a decorrere dalle ore 24 della data di inizio trasloco e nei limiti delle somme assicurate e dei limiti di Indennizzo previsti, anche per la nuova Ubicazione, purché ubicata nel territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano o della Repubblica di San Marino.
Decorse le ore 24 del 15° giorno successivo alla data di inizio del trasloco la copertura tornerà ad operare esclusivamente per le Ubicazioni indicate in Polizza.
1.6.Garanzie Premium
Le seguenti condizioni sono operanti solo se richiamate in Polizza per ogni Ubicazione assicurata.
1.6.1.Guasti causati dai ladri
La garanzia comprende i danni materiali e diretti causati dai ladri al Fabbricato, compresi i mezzi di chiusura, i mezzi di protezione, le recinzioni e i cancelli, allo scopo di sottrarre, o tentare di sottrarre, le Cose assicurate, o provocati dalle Forze dell’ordine o da organi di vigilanza privata, allo scopo di impedire o limitare i reati o fermarne gli autori.
La garanzia è prestata:
• sino alla concorrenza della somma assicurata indicata in Polizza per ciascuna Ubicazione ed in eccedenza a quanto previsto nella presente sezione A “Che cosa è assicurato e come?” al Capitolo 1.2 “Eventi assicurati” lettera g) ,
• fermo restando quanto previsto nella sezione D “Come è gestito il Sinistro?” al capitolo 4.10 “Limite massimo di Indennizzo”.
1.6.2.Distributore automatico esterno
La garanzia è estesa ai danni da Furto del distributore automatico e del relativo contenuto, posto all’esterno del Fabbricato, a condizione che lo stesso sia stabilmente fissato al suolo e/o al muro e sia provvisto di apposita blindatura in ferro, acciaio, lamiera o materiali di pari robustezza. Sono parificati ai danni da Xxxxx i guasti causati dai ladri al distributore assicurato per commettere il Furto o per tentare di commetterlo, entro il limite del 20% della somma assicurata per il distributore stesso.
Questa garanzia è prestata nella forma a Primo Rischio assoluto, nei limiti della somma assicurata e con lo Scoperto indicati in Polizza.
1.7.Opzioni con riduzione del Premio
La seguente condizione è operante solo se specificamente richiamata in Polizza per ogni Ubicazione assicurata.
1.7.1.Forma con Franchigia
Se per le Ubicazioni elencate in Polizza è stata scelta ed espressamente indicata la “Forma con Franchigia”, le garanzie previste nella presente sezione di garanzia “Furto” sono prestate con l’applicazione di una Franchigia pari all’importo indicato in Polizza, fatta eccezione per:
• le garanzie che prevedono una Franchigia di importo superiore rispetto a quella prevista dalla presente clausola;
• le garanzie che prevedono uno specifico Scoperto.
Le seguenti condizioni sono operanti solo se specificamente richiamate in Polizza per tutte le Ubicazioni assicurate.
1.7.2.Mezzi di chiusura rinforzati
L’Assicurazione è prestata alla condizione, essenziale per l’efficacia del contratto, che ogni apertura verso l’esterno dei locali contenenti le Cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 m dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall’esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da almeno uno dei seguenti mezzi di protezione e chiusura:
1) Serramenti dello spessore minimo di 15 mm. se di legno pieno, di 0,8 mm. se di ferro o acciaio, senza luci di sorta, chiusi con serrature di sicurezza azionanti catenacci di adeguata robustezza e lunghezza, x xxxxxxxxx di sicurezza, o robusti catenacci manovrabili esclusivamente dall’interno;
2) inferriate di ferro a piena sezione dello spessore minimo di 15 mm., ancorate nel muro con luci, se rettangolari, aventi lati di misura rispettivamente non maggiore di 50 e 18 cm. oppure, se non rettangolari, di forma inscrivibile nei predetti rettangoli o di superficie non maggiore di 400 cmq.
Se l’introduzione nei locali avviene forzando aperture difese da mezzi di protezione e di chiusura non conformi a quelli descritti, la Compagnia paga all’Assicurato l’80% dell’importo liquidabile come indicato nella sezione D “Come è gestito il Sinistro?” della sezione di garanzia “Furto”, detratta la Franchigia se prevista. Il rimanente importo percentuale del 20% resta a carico dell’Assicurato stesso, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto all’Indennizzo, farlo assicurare da altri.
L’Indennizzo verrà liquidato integralmente qualora l’autore del reato si sia introdotto nei locali forzando mezzi di protezione e di chiusura conformi a quelli descritti, anche in presenza di altre aperture difese da mezzi di protezione e di chiusura non conformi. La garanzia è operativa in parziale deroga a quanto indicato nella presente sezione A “Cosa è assicurato e come?” al capitolo
1.3. “Mezzi di chiusura dei locali”.
Sono esclusi i danni da Xxxxx avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di protezione e chiusura indicati nel presente capitolo o al capitolo 1.3. “Mezzi di chiusura dei locali” oppure avvenuti senza effrazione di strutture o congegni di chiusura di Serramenti o inferriate.
1.7.3.Impianto d’allarme certificato I.M.Q.
Il Contraente e/o Assicurato dichiara che:
a) i locali contenenti le Cose assicurate sono protetti da impianto di allarme antifurto a Norme CEI, munito di registratore di funzione (di controllo) ed installato da ditta registrata presso l’I.M.Q.;
b) si impegna a mantenere in perfetta efficienza l’impianto di allarme descritto nel punto a) e ad attivarlo ogni qualvolta nei locali non vi sia presenza di persone;
c) ha stipulato un regolare contratto di manutenzione con la ditta installatrice registrata presso l’I.M.Q. e che prevede ispezioni almeno semestrali e rilascio del relativo certificato di manutenzione ordinaria;
d) farà effettuare esclusivamente alla ditta cui è affidata la manutenzione tutte le operazioni, sostituzioni e modifiche, e prenderà tutti i provvedimenti che si rendano necessari, in caso di guasto, per ripristinare l’efficienza dell’impianto nel più breve tempo possibile.
Se in caso di Sinistro risulta che l’impianto di allarme sia inefficiente, anche in modo parziale, o non attivato, la Compagnia, detratta la Franchigia se prevista, corrisponde l’80% dell’importo liquidabile a termini di Polizza, restando il 20% rimanente a carico dell’Assicurato stesso.
In caso di applicabilità di più Scoperti le percentuali dei medesimi vengono unificate nella misura del 30%.
1.7.4.Impianto d’allarme
Il Contraente e/o Assicurato dichiara che i locali contenenti le Cose assicurate sono protetti da impianto automatico di allarme antifurto.
L’Assicurato si impegna a mantenere detto impianto in perfetta efficienza e ad attivarlo ogni qualvolta nei suddetti locali non vi sia presenza di persone.
Se in caso di Sinistro risulta che l’impianto di allarme sia inefficiente, anche in modo parziale, o non attivato, la Compagnia, detratta l’eventuale Franchigia se prevista, corrisponde l’80% dell’importo liquidabile a termini di Polizza, restando il 20% rimanente a carico dell’Assicurato stesso.
In caso di applicabilità di più Scoperti le percentuali dei medesimi vengono unificate nella misura del 30%.
1.8.Garanzia Premium Comune
La seguente garanzia è operante per tutte le Ubicazioni assicurate solo se richiamata in Polizza.
1.8.1.Xxxxx e attrezzature trasportate
La Compagnia indennizza il Furto e la Rapina di Merci e/o attrezzature pertinenti all’attività dichiarata trasportate su autoveicoli in uso all’Assicurato e guidati dallo stesso, dai suoi familiari o dai Prestatori di lavoro. L’Assicurazione è operante esclusivamente durante i trasporti effettuati mediante autoveicoli completamente chiusi e non telonati per operazioni di consegna e/o prelievo; la garanzia vale anche nel caso in cui il veicolo venga lasciato momentaneamente incustodito, purché completamente chiuso e con le portiere bloccate.
Questa garanzia è prestata nella forma a Primo Rischio assoluto, nei limiti della somma assicurata e con lo Scoperto indicati in Polizza.
Nel caso di Assicurazione presso diversi Assicuratori, l’Indennizzo viene determinato ai sensi della sezione D “Come è gestito il Sinistro?” della sezione di garanzia “Furto”, senza tenere conto dello Scoperto che viene detratto successivamente dall’importo così calcolato.
Sezione B
2.Che cosa non è assicurato?
2.1.Esclusioni valide per tutte le garanzie
Sono esclusi dall’Assicurazione i danni:
1) a Cose all’aperto o poste in spazi di uso comune oppure poste in locali situati in Ubicazioni diverse da quelle indicate in Polizza, fatto salvo quanto previsto all’articolo 1.2. “Eventi assicurati”, lettera f);
2) verificatisi in occasione di Incendi, Esplosioni anche nucleari, scoppi, contaminazioni radioattive, trombe d’aria, uragani, Terremoti, eruzioni vulcaniche, Inondazioni, Alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura, atti di guerra anche civile, invasione, occupazione militare, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), terrorismo o sabotaggio organizzato, rivolta, insurrezione, esercizio di potere usurpato, scioperi, tumulti popolari, sommosse, confische, requisizioni, distruzioni o danneggiamenti, per ordine di qualsiasi Governo od Autorità di fatto o di diritto, purché il Sinistro sia in relazione con tali eventi;
3) agevolati dal Contraente e/o dall’Assicurato con dolo o colpa grave, nonché i danni commessi od agevolati con dolo o colpa grave da:
- persone che con il Contraente e/o l’Assicurato occupano i locali contenenti le Cose assicurate o locali con questi comunicanti;
- persone del fatto delle quali il Contraente e/o l’Assicurato devono rispondere;
- incaricati della sorveglianza delle Cose stesse o dei locali che le contengono;
- persone legate al Contraente e/o all’Assicurato da vincoli di parentela o affinità che rientrino nella previsione dell’art. 649 del Codice Penale (n. 1, 2, 3) anche se non coabitanti, nonché dai soci a responsabilità illimitata dell’Assicurato, se questi è una Società.
È fatto salvo quanto previsto alla sezione A “Cosa è assicurato e come?”, lett. a) relativamente al Furto commesso dai Prestatori di lavoro;
4) causati alle Cose assicurate da Incendi, Esplosioni o scoppi provocati dall’autore del Sinistro, anche se il Furto non è avvenuto;
5) di Furto del contenuto posto in locali rimasti continuativamente incustoditi per più di 60 giorni; per i Valori tale limite si intende ridotto a 15 giorni;
6) derivanti dal mancato godimento od uso delle Cose assicurate o dei profitti sperati ed altri eventuali pregiudizi;
7) agli oggetti preziosi e Valori dell’Assicurato, dei suoi familiari e dei Prestatori di lavoro.
Sezione C
3.Cosa fare in caso di Sinistro?
3.1.Come procedere in caso di Sinistro
Il Contraente o l’Assicurato deve:
1. Presentare per iscritto la denuncia del Sinistro entro 5 giorni dall’evento o da quando ne ha avuto conoscenza;
2. Sottoscrivere la denuncia, che deve contenere:
• descrizione dell’evento, giorno, ora, luogo e cause e conseguenze dello stesso;
• generalità delle persone coinvolte, inclusi eventuali testimoni e potenziali corresponsabili;
• tipologia ed elenco dei danni ed indicazione del luogo ove i residui sono disponibili per le verifiche del perito;
• esistenza di eventuali altre assicurazioni a copertura del medesimo Rischio (se possibile indicare numero di Polizza e Compagnia);
• recapiti e-mail e telefonici del Contraente o dell’Assicurato.
L’inadempimento dell’obbligo di denuncia può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo (art. 1915 del Codice civile).
Per presentare la denuncia è possibile utilizzare il modello di denuncia allegato al presente Set Informativo.
Oltre alla denuncia scritta dovranno essere consegnati i seguenti documenti:
• copia denuncia alla autorità giudiziaria;
• inventario dei beni dichiarati sottratti allegando elenco dettagliato;
• documentazione fiscale dei beni dichiarati sottratti;
• documentazione fiscale dei beni rimpiazzati;
• scritture contabili;
• documento di riconoscimento valido del legale rappresentante;
• eventuali fotografie;
• eventuali testimonianze, scritte e sottoscritte dal dichiarante.
Inoltre, su richiesta motivata di Zurich, potranno essere richiesti ulteriori specifici documenti (vedi sotto “4.2.Tempistiche di gestione del Sinistro”).
La denuncia e i documenti devono essere consegnati o inviati direttamente all’Intermediario assicurativo.
3.2.Esagerazione dolosa del danno
L’Assicurato che esagera dolosamente l’ammontare del danno, dichiara distrutte o perdute Cose che non esistevano al momento del Sinistro, nasconde, sottrae o manomette Cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce, gli indizi materiali ed i residui del Sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all’Indennizzo.
Sezione D
4.Come è gestito il Sinistro?
4.1.Procedura per la valutazione del danno
L’ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:
a) direttamente dalla Compagnia o persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata; oppure
b) a richiesta di una delle Parti, tra due Periti nominati uno dalla Compagnia ed uno dal Contraente con apposito atto unico.
I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Xxxxxx interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Xxxxxx ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali senza avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il Sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Xxxxxx, quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.
4.2.Tempi di gestione del Sinistro
Una volta ricevuta la denuncia e tutta la documentazione richiesta, Zurich avrà 60 giorni di tempo per esaminare la documentazione ed effettuare le proprie valutazioni sul Sinistro.
La Compagnia entro tale termine:
• Formulerà una proposta di Xxxxxxxxxx; oppure
• Respingerà la richiesta di Xxxxxxxxxx indicandone in modo chiaro ed esaustivo le motivazioni.
Entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione richiesta, la Compagnia potrà richiedere della ulteriore e specifica documentazione indicando al Contraente o all’Assicurato il motivo di tale richiesta.
Dal ricevimento della documentazione integrativa la Compagnia avrà 30 giorni di tempo per confermare o respingere la richiesta di Xxxxxxxxxx.
Qualora la Compagnia ritenga necessario incaricare dei fiduciari (esempio, periti, accertatori…) il termine per confermare o respingere la richiesta di Xxxxxxxxxx sarà di 30 giorni dalla ricezione della perizia.
4.3.Pagamento dell’Indennizzo
Il pagamento dell’Indennizzo verrà effettuato dopo che alla Compagnia sia stata consegnata la seguente documentazione:
• atto di quietanza sottoscritto o documentazione equivalente circa la accettazione della offerta liquidativa;
• documento di riconoscimento valido e codice fiscale del beneficiario del pagamento;
• intestatario del conto corrente e codice IBAN del conto sul quale effettuare bonifico;
• nel caso di delega all’incasso documento di riconoscimento valido, codice fiscale e IBAN del delegato.
Il pagamento dell’Indennizzo è eseguito dalla Compagnia entro 15 giorni dalla data in cui il Contraente o l’Assicurato ha accettato l’importo comunicato e ha consegnato tutta la documentazione necessaria per il pagamento.
4.4.Mandato dei periti
I Periti devono:
a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro;
b) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze aggravanti il Rischio e non comunicate, nonché verificare se il Contraente o l’Assicurato ha adempiuto a quanto descritto nella sezione C “Cosa fare in caso di Sinistro?”;
c) verificare l’esistenza, la qualità e la quantità delle Cose assicurate, determinando il valore che le Cose medesime avevano al momento del Sinistro secondo i criteri di valutazione previsti all’articolo 4.5.Valore delle cose assicurate e determinazione del danno;
d) procedere alla stima e alla liquidazione del danno in conformità alle disposizioni contrattuali.
Nel caso di procedura per la valutazione del danno, effettuata ai sensi del lett.b) della presente sezione, ovvero tra due Periti, i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.
I risultati delle valutazioni di cui ai punti c) e d) sono obbligatori per le parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione ed eccezione inerente l’indennizzabilità dei danni.
La perizia di cui sopra è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.
I Periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità.
4.5.Valore delle Cose assicurate e determinazione del danno
La determinazione del danno viene effettuata, separatamente per ogni singola Partita secondo i seguenti criteri:
1) Fabbricato
L’ammontare del danno si ottiene applicando un deprezzamento (in relazione all’ età, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all’Ubicazione, alla destinazione e ad ogni altra circostanza concomitante) alla spesa necessaria per ricostruire a nuovo le parti distrutte o per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui.
2) Macchinario - Attrezzatura - Arredamento
Si stima:
a) il costo di rimpiazzo dei beni assicurati con altri nuovi o con equivalente rendimento economico;
b) il deprezzamento subito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante.
L’ammontare del danno si determina deducendo dal costo di riparazione o di rimpiazzo, al netto del deprezzamento di cui al punto b) che precede, il valore di ciò che resta dopo il Sinistro nonché gli oneri fiscali non dovuti all’erario.
3) Merci
Si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali.
Ove le valutazioni così formulate superino i corrispondenti eventuali prezzi di mercato, si applicano questi ultimi. L’ammontare del danno si determina deducendo dal valore dei beni assicurati il valore di ciò che resta dopo il Sinistro, nonché gli oneri fiscali non dovuti all’erario.
Le spese di demolizione e sgombero dei residui del Sinistro devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra in quanto per esse non è operante il disposto dell’art. 1907 del Codice Civile “Assicurazione parziale”.
4) Supplemento di indennità
Si determina il supplemento che, aggiunto all’ammontare del danno calcolato con i criteri previsti ai capitoli 1 e 2 dà l’ammontare del danno calcolato in base al Valore a nuovo.
Esclusivamente per la forma a Valore totale tale supplemento di indennità, qualora la somma assicurata confrontata con il Valore a nuovo risulti:
• superiore od uguale, viene riconosciuto integralmente;
• inferiore, ma superiore al valore al “momento del Sinistro” (art. 1907 del Codice Civile “Assicurazione parziale”), viene ridotto in proporzione al rapporto tra la differenza fra “somma assicurata” e “valore al momento del Sinistro” e la differenza fra “Valore a nuovo” e “valore al momento del Sinistro”;
• uguale o inferiore al “valore al momento del Sinistro”, non viene riconosciuto.
Il pagamento del supplemento di indennità è subordinato all’effettivo rimpiazzo o alla ricostruzione ed avviene:
• in caso di rimpiazzo, entro 30 giorni dal comprovato rimpiazzo, purché questo avvenga entro 12 mesi dalla data (del verbale definitivo di perizia o dell’elaborato peritale;
• in caso di ricostruzione, in base allo stato di avanzamento dei lavori documentato ogni 6 mesi dall’Assicurato e purché l’inizio dei lavori avvenga (salvo comprovata causa non imputabile all’Assicurato) entro 12 mesi dalla data di del verbale definitivo di perizia o dell’elaborato peritale.
La ricostruzione del Fabbricato può avvenire su altra area del territorio nazionale, purché non ne derivi aggravio per la Compagnia.
5) Titoli di credito
Per quanto riguarda i Xxxxxx di credito, rimane stabilito che:
• il loro valore è dato dalla somma da essi portata;
• la Compagnia non pagherà l’importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
• per i titoli assoggettabili a procedura di ammortamento e i titoli per i quali è possibile chiedere un duplicato l’Assicurazione copre il minor importo tra il valore del titolo e le spese necessarie per la procedura di ammortamento o per avere un duplicato.
Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l’Assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l’esercizio dell’azione cambiaria.
4.6.Svolgimento delle operazioni peritali
In caso di Xxxxxxxx che colpisca uno o più reparti dell’Ubicazione assicurata, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare per quanto possibile l’attività, anche se ridotta, svolta nelle aree non direttamente interessate dal Sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.
4.7.Assicurazione delle Merci al prezzo di vendita
Se a seguito di Xxxxxxxx risultano danneggiate Merci vendute in attesa di consegna, purchè non siano assicurate dall’acquirente e non risulti possibile sostituirle con equivalenti Merci illese, l’Indennizzo è basato sul prezzo di vendita convenuto, dedotte le spese risparmiate con la mancata consegna. L’avvenuta vendita deve essere comprovata dalle prescritte scritture contabili.
4.8.Raccolte e collezioni
Qualora la raccolta o collezione venga asportata o danneggiata parzialmente, la Compagnia risarcisce soltanto il valore dei singoli pezzi perduti o danneggiati, escluso qualsiasi conseguente deprezzamento della raccolta o collezione o delle rispettive parti.
4.9.Riduzione - Reintegro della somma assicurata
La somma assicurata è il limite massimo di Indennizzo per Sinistro e per Periodo di Assicurazione annuo o di minor durata. Se in caso di Sinistro l’ammontare del danno è superiore al 20% della somma assicurata, la somma assicurata stessa ed i relativi limiti di Indennizzo si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del Periodo di Assicurazione in corso, di un importo uguale a quello indennizzato, al netto di eventuali Franchigie e/o Scoperti.
La somma assicurata, a richiesta dell’Assicurato e previa accettazione della Compagnia, può essere reintegrata mediante il pagamento della corrispondente quota di Premio.
4.10.Limite xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx
Fatta eccezione per la garanzia 1.5.2. “Spese mediche da Infortunio” prevista alla sezione A “Che cosa è assicurato e come?” e per il caso previsto dall’art. 1914 del Codice Civile “Obbligo di salvataggio”, per nessun titolo la Compagnia può essere tenuta a pagare una somma maggiore di quella assicurata.
4.11.Recupero delle Cose asportate
Se le Cose assicurate asportate vengono recuperate in tutto o in parte, l’Assicurato deve darne avviso alla Compagnia appena ne abbia notizia.
Le Cose recuperate diventano di proprietà della Compagnia se questa ha indennizzato integralmente il danno.
Se invece la Compagnia ha indennizzato il danno soltanto in parte, il valore del recupero spetta all’Assicurato fino alla concorrenza della parte di danno eventualmente rimasta scoperta di Assicurazione; il resto spetta alla Compagnia.
Responsabilità civile
Sezione A
1.Che cosa è assicurato e come?
L’Assicurazione è operante per i danni che avvengono nei territori di tutti i Paesi del mondo esclusi USA e Canada.
1.1.Responsabilità Civile dell’esercizio dell’attività
1.1.1.Oggetto dell’Assicurazione
La Compagnia si fa carico del Risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni che l’Assicurato, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, abbia involontariamente causato a terzi per morte, lesioni personali e danni materiali a Cose.
La garanzia è operativa se il Sinistro si è verificato in relazione all’Esercizio commerciale e all’attività dichiarata in Polizza, comprese quelle complementari ed accessorie, come ad esempio:
• la partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati, compreso il Rischio derivante dall’allestimento, dalla proprietà e dal montaggio e smontaggio degli stand;
• l’uso di macchine automatiche per la distribuzione di cibi e bevande in genere, compresi i danni provocati dai cibi e dalle bevande distribuiti;
• l’organizzazione di visite all’Esercizio commerciale assicurato e la presentazione e dimostrazione dei prodotti dello stesso, anche presso terzi;
• il servizio di vigilanza effettuato con guardiani anche armati;
• la proprietà e la manutenzione di insegne luminose e non, cartelli pubblicitari e striscioni, ovunque installati nel territorio nazionale, esclusi i danni alle opere ed alle Cose sulle quali sono applicati;
• la circolazione e l’uso, anche all’esterno dell’Esercizio commerciale assicurato, di velocipedi e ciclofurgoncini senza motore;
• la proprietà, l’uso o la detenzione di Animali domestici e cani da guardia;
• il servizio antincendio interno o l’intervento diretto di Prestatori di lavoro per tale scopo;
• il servizio di pulizia dei locali utilizzati per l’esercizio dell’attività assicurata, comprese le aree esterne di pertinenza del fabbricato, anche mediante mezzi meccanici quali tosaerba, sgombraneve e simili.
L’Assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato:
• per fatto doloso di persone di cui debba rispondere;
• per le azioni di rivalsa esperite dall’I.N.P.S. ai sensi dell’articolo 14) della legge 12 Giugno 1984, n. 222 “Revisione della disciplina dell’invalidità pensionabile” e successive modifiche e/o integrazioni.
A titolo esemplificativo e non limitativo, l’Assicurazione comprende anche:
• i danni derivanti dall’effettuazione di operazioni di prelievo, consegna e rifornimento merce, esclusi i Rischi derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e da navigazione di natanti;
• i danni provocati ai mezzi di trasporto sotto carico e/o scarico o in sosta nell’ambito di esecuzione di tali operazioni, con applicazione di una Franchigia di 250 Euro per ogni mezzo danneggiato;
• i danni derivanti dall’uso dei mezzi meccanici di sollevamento in azione anche all’esterno dell’Esercizio commerciale, esclusi comunque i rischi soggetti all’Assicurazione obbligatoria di cui alla Legge 24/12/1969 n. 990 e successive modifiche e/o integrazioni;
• i danni derivanti dall’ordinaria e straordinaria manutenzione di macchinari, impianti ed attrezzature utilizzati come beni strumentali per l’esercizio dell’attività assicurata, compresa la loro pulizia e riparazione.
1.1.2.Persone non considerate terzi
Non sono considerati terzi ai fini dell’Assicurazione per responsabilità civile terzi (R.C.T.):
a) il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori, i figli dell’Assicurato, e qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
b) il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto a), quando l’Assicurato non sia una persona fisica;
c) i Prestatori di lavoro dell’Assicurato che subiscono il danno in occasione di lavoro o di servizio;
d) le altre persone non qualificabili come Prestatori di lavoro dell’Assicurato che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l’Assicurato subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione alle attività cui si riferisce l’Assicurazione.
Sono tuttavia considerati “terzi”, limitatamente alle lesioni corporali (escluse le Malattie professionali):
a) i prestatori d’opera a rapporto libero professionale che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio;
b) i titolari e dipendenti di altre ditte non consociate o collegate all’Assicurato che, in via occasionale, possono partecipare ai lavori di carico e scarico o a quelli complementari all’attività oggetto dell’Assicurazione;
c) le persone addette al servizio di pulizia e/o manutenzione presso l’Esercizio commerciale Assicurato.
1.2.Altre garanzie sempre operanti
1.2.1.Proprietà e conduzione dei Fabbricati
L’Assicurazione della Responsabilità Civile della proprietà e conduzione dei Fabbricati è valida esclusivamente per Fabbricati ubicati nel territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino.
L’Assicurazione vale per la responsabilità civile derivante all’Assicurato nella sua qualità di proprietario e/o conduttore dei Fabbricati identificati in Polizza nei quali si svolge l’attività assicurata e degli impianti fissi destinati alla loro conduzione, compresi:
• ascensori e montacarichi;
• antenne radiotelevisive;
• spazi di pertinenza del Fabbricato, anche tenuti a giardino (compresi parchi, alberi di alto fusto, attrezzature sportive e per giochi);
• strade private e recinzioni in genere (esclusi comunque muri di sostegno o di contenimento di altezza superiore ai 2 metri);
• cancelli anche automatici.
L’Assicurazione vale anche per:
1) la responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere;
2) le azioni di rivalsa effettuate dall’I.N.P.S. ai sensi della Legge 12 giugno 1984, n. 222 “Revisione della disciplina dell’invalidità pensionabile” e successive modifiche e/o integrazioni;
3) la responsabilità civile derivante all’Assicurato dalla manutenzione ordinaria dei Fabbricati assicurati, e quella a lui derivante in qualità di Committente di lavori di ordinaria o straordinaria manutenzione degli stessi; per i lavori rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 81/2008 (TESTO UNICO SICUREZZA), la garanzia opera purché l’Assicurato abbia designato, ove richiesto, il Responsabile del Lavori, il Coordinatore per la Progettazione e il Coordinatore per l’Esecuzione dei Lavori, conformemente a quanto disposto dal D.Lgs. n. 81/2008 (TESTO UNICO SICUREZZA) e successive modifiche e/o integrazioni;
4) i danni a Cose prodotti da spargimento di acqua o da Rigurgito di fogne, purché conseguenti a rottura accidentale o Occlusione di Tubazioni, condutture, impianti e macchinari al servizio del Fabbricato, con applicazione di una Franchigia di 250 Euro per Sinistro;
5) i danni derivanti dalla caduta di neve e ghiaccio da alberi, Xxxxx e dalle coperture in genere.
La garanzia non comprende inoltre i danni da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali, inclusi quelli provocati da funghi e muffe.
Se l’Assicurazione sia stipulata da un condomino per la parte di sua proprietà, essa comprende sia la responsabilità per i danni di cui il condomino debba rispondere in proprio, sia la quota di cui deve rispondere per i danni a carico della proprietà comune, escluso il maggiore onere eventualmente derivante da obblighi solidali con gli altri condomini.
1.2.2.Lavori presso terzi
Se l’Assicurato effettua lavori accessori all’attività assicurata presso terzi, quali ad esempio operazioni di prelievo, consegna, rifornimento di Merci, installazione delle Cose vendute, somministrazione di cibi o bevande, la garanzia comprende:
a) i danni ai locali dove si eseguono i lavori, agli infissi e alle Cose che si trovano nell’ambito di esecuzione dei lavori stessi. La garanzia è prestata entro il limite di Risarcimento per Sinistro e per annualità assicurativa di 100.000 Euro e con applicazione di uno Scoperto del 10% con il minimo di 250 Euro;
b) i danni alle Cose altrui derivanti da Incendio di Cose dell’Assicurato o da lui detenute; la garanzia è prestata entro il limite di Risarcimento per Sinistro e per annualità assicurativa di 100.000 Euro e con applicazione della Franchigia di 250 Euro.
La garanzia è operativa a parziale deroga di quanto previsto al punto 22 del capitolo 2.1 “Esclusioni valide per tutte le garanzie” della sezione B “Che cosa non è assicurato?”.
1.2.3.Attività di catering
L’Assicurazione comprende i danni derivanti dall’attività di catering svolta in maniera complementare e accessoria all’attività principale, e purché attinente a quest’ultima.
La presente garanzia, limitatamente ai danni a cose, opera:
- con l’applicazione di uno Scoperto del 10% con il minimo di 250 euro;
- con il limite di Risarcimento di 100.000 euro per Sinistro e per Annualità assicurativa.
1.2.4.Xxxxx alle Cose in consegna e custodia
La garanzia comprende i danni alle Cose in consegna o custodia all’Assicurato o da lui a qualsiasi titolo detenute.
La garanzia è operativa a parziale deroga di quanto previsto al punto 15 del capitolo 2.1. “Esclusioni valide per tutte le garanzie” della sezione B “Che cosa non è assicurato?” ed è prestata con il massimo Risarcimento di 2.500 Euro per Sinistro e con applicazione di una Franchigia di 250 Euro per Sinistro.
1.2.5.Xxxxx provocati da Cose vendute o somministrate
La garanzia comprende il Risarcimento dei danni che l’Assicurato, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, abbia causato a terzi, incluso l’acquirente, per morte, lesioni personali e danni a Cose che siano stati causati dalle Cose vendute o somministrate.
L’Assicurazione opera purché i danni si siano verificati entro un anno dalla consegna e/o somministrazione e comunque durante il periodo di validità della Polizza.
Relativamente ai soli prodotti alimentari di produzione propria, la garanzia opera anche qualora il danno sia dovuto a vizio originario del prodotto stesso.
La garanzia è operativa a parziale deroga di quanto previsto al punto 27 del capitolo 2.1 “Esclusioni valide per tutte le garanzie” della sezione B “Che cosa non è assicurato?”.
1.2.6.Responsabilità civile personale
L’Assicurazione comprende la responsabilità civile personale degli Addetti, dei lavoratori con contratto a tempo determinato di qualsiasi durata, degli stagisti e dei tirocinanti, per danni conseguenti a fatti colposi verificatisi durante lo svolgimento delle proprie mansioni, arrecati:
• alle persone considerate “terzi” (escluso l’Assicurato e/o Contraente) in base alle condizioni di Polizza, entro il limite del Massimale per responsabilità civile terzi (R.C.T.);
• agli altri Prestatori di lavoro, limitatamente alle lesioni corporali dagli stessi subite in occasione di lavoro o di servizio, esclusivamente se attivata la garanzia Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro (R.C.O.) ed entro il limite del Massimale pattuito per la stessa.
In caso di danni per morte e per lesioni personali, la presente garanzia è estesa anche alla responsabilità civile personale degli Addetti, compresi i lavoratori con contratto a tempo determinato di qualsiasi durata, nonché gli stagisti e i tirocinanti, nella loro qualità di Responsabili o addetti del servizio di prevenzione e protezione di cui al D. Lgs. n. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza) e successive modifiche e/o integrazioni, solo se in possesso dei requisiti eventualmente previsti ai sensi della normativa vigente.
1.2.7.Leasing
L’Assicurazione comprende la responsabilità civile di società di Leasing che siano proprietarie di beni immobili o mobili concessi in locazione al Contraente/Assicurato.
Ai fini della presente garanzia il Contraente e/o Assicurato non è considerato terzo. Sono tuttavia considerati terzi i Prestatori di lavoro del Contraente/Assicurato nel limite del Massimale previsto per la garanzia Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro (R.C.O.), se operativa.
Nel caso in cui risulti operante altra Assicurazione, la presente garanzia è prestata a secondo Xxxxxxx, ovvero è prestata solo se l’importo del Risarcimento supera i Massimali dell’altra Assicurazione.
1.2.8.Committenza
La Compagnia si fa carico del Risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente causati a terzi dall’Assicurato, civilmente responsabile ai sensi dell’art. 2049 del Codice Civile “Responsabilità dei padroni e dei Committenti”, nella sua qualità di Committente:
• delle attività complementari e accessorie all’esercizio dell’attività assicurata;
• in relazione alla guida da parte dei Prestatori di lavoro di autovetture, ciclomotori, motocicli, purché i medesimi non siano di proprietà o in usufrutto all’Assicurato o allo stesso intestati al P.R.A., ovvero a lui locati. Per i danni verificatisi all’estero questa garanzia vale purché il proprietario o il conducente del veicolo siano in possesso di “Carta Verde” ed i danni si verifichino nei Paesi per i quali la stessa sia operante. La garanzia non è operante per i danni provocati da Prestatori di lavoro non abilitati alla guida secondo le disposizioni vigenti.
1.2.9.Xxxxx a mezzi sotto carico e scarico o in sosta
L’Assicurazione comprende i danni ai veicoli da trasporto (esclusi natanti e aeromobili) sotto carico e scarico, nonché agli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori di terzi e di dipendenti che si trovano nell’ambito dei luoghi ove si svolge l’attività assicurata e vengano danneggiati in conseguenza di tale attività. Non è, in ogni caso, assicurata la responsabilità riconducibile alla custodia di veicoli in sosta.
Sono anche esclusi i danni:
• da Furto;
• conseguenti a mancato uso dei veicoli;
• alle Cose che si trovano all’interno dei veicoli stessi.
La garanzia è operativa a parziale deroga di quanto previsto al punto 28 del capitolo 2.1 “Esclusioni valide per tutte le garanzie” della sezione B “Che cosa non è assicurato?”.
1.2.10.Xxxxx da inquinamento accidentale
La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato per danni involontariamente causati a terzi da inquinamento non graduale dell’acqua, dell’aria o del suolo. L’inquinamento deve essere stato provocato da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti, condutture o attrezzature dell’Esercizio commerciale.
La garanzia è operante esclusivamente per le conseguenze dirette dell’evento dannoso e non per le sue conseguenze indirette come mancato uso, interruzioni d’esercizio e simili.
Questa garanzia opera a parziale deroga di quanto previsto al punto 29 del capitolo 2.1.”Esclusioni valide per tutte le garanzie” della sezione B “Che cosa non è assicurato?”, ed è prestata con l’applicazione di uno 10% con il minimo di 500 Euro ed entro limite di Risarcimento, per Sinistro ed annualità assicurativa di 50.000 Euro.
1.2.11.Commercio ambulante
Tutte le garanzie previste dalla presente sezione di garanzia “Responsabilità civile” sono estese alla responsabilità civile derivante all’Assicurato dallo svolgimento dell’attività di Commercio ambulante, purché complementare all’attività principale.
1.2.12.Errato trattamento dei dati personali
La garanzia è estesa alla responsabilità civile dell’Assicurato per le perdite patrimoniali provocate a terzi da errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo n.196 del 30 giugno 2003 e successive modifiche e/o integrazioni e del Regolamento UE n.2016/679 (Regolamento Generale sulla protezione dei dati) e s.m.i., purché conseguenti a fatti involontari e non derivanti da comportamento illecito continuativo.
La garanzia è prestata:
- sino a un massimo Risarcimento per Sinistro e per anno assicurativo di 50.000 Euro;
- con l’applicazione di uno Scoperto del 10% con un minimo di 1.000 Euro;
a parziale deroga di quanto previsto al punto 19 del capitolo 2.1 “Esclusioni valide per tutte le garanzie” della sezione B “Che cosa non è assicurato?”.
Ai fini della presente garanzia sono considerati terzi i Prestatori di lavoro dell’Assicurato, a parziale deroga del capitolo “Persone non considerate terzi”.
1.2.13.Proprietà e/o conduzione di aree da gioco
La garanzia comprende la Responsabilità Civile dell’Assicurato per i danni da morte e lesioni personali dalle quali sia derivata un’Invalidità permanente in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione alla proprietà e/o conduzione di aree da gioco per bambini poste nell’area di pertinenza dell’Esercizio commerciale.
La garanzia è operativa a condizione che le attrezzature, le aree da gioco ed i relativi rivestimenti siano sottoposti a regolare manutenzione e rispettino, se applicabili, le norme UNI EN 1176 “ Attrezzature per aree da gioco”, UNI EN 1177 “Rivestimenti di superfici di aree da gioco” e UNI 11123 “Progettazione dei parchi e aree da gioco all’aperto” e successive modifiche e integrazioni.
La garanzia è prestata fino alla concorrenza del 50% del Massimale relativo alla Responsabilità Civile dell’esercizio dell’attività indicato in Polizza, con il massimo di 1.000.000 euro per Sinistro ed Annualità assicurativa.
1.2.14.Affidamento minori
La garanzia comprende i danni per morte e lesioni personali in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all’affidamento
temporaneo all’Assicurato di minori da parte dei clienti dell’Esercizio commerciale. La garanzia opera purché la custodia dei minori avvenga nell’ambito dell’Esercizio commerciale stesso e sia affidata a personale specificatamente incaricato.
La garanzia è prestata fino alla concorrenza del 50% del Massimale relativo alla Responsabilità Civile dell’esercizio dell’attività indicato in Polizza, con il massimo di 1.000.000 di euro per Sinistro ed Annualità assicurativa e con l’applicazione di una Franchigia di 250 euro per Sinistro.
1.2.15.Responsabilità civile verso i clienti per Cose portate
Ad integrazione dei capitoli 1.1. ”Responsabilità Civile dell’esercizio dell’attività” e 1.2.4. “Danni alle Cose in consegna e custodia”, la garanzia è estesa ai danni derivanti da sottrazione, perdita, distruzione o deterioramento delle Cose portate dai clienti nell’Esercizio commerciale.
La garanzia è prestata con applicazione di una Franchigia di 250 Euro ed entro il limite di Risarcimento per singolo Cliente danneggiato di 1.000 Euro.
1.2.16.Xxxxx ai capi in lavorazione
Per le attività assicurate di tintoria, stireria, lavanderia o sartoria, la garanzia vale anche per i danni causati ai capi in lavorazione, a parziale deroga di quanto previsto al punto 25 del capitolo 2.1. “Esclusioni valide per tutte le garanzie” della sezione B “Che cosa non è assicurato?”.
La garanzia è prestata con il massimo Risarcimento di 2.500 Euro per ogni Sinistro e per Annualità assicurativa e con applicazione di una Franchigia di 250 Euro per Sinistro.
1.2.17.Parrucchieri e centri estetici
Per le attività assicurate di parrucchiere e centro estetico, la garanzia vale anche per i danni ai capi di vestiario indossati dai clienti, derivanti dall’applicazione di tinture, decoloranti, lacche e prodotti per capelli o per il corpo, a parziale deroga di quanto previsto al punto 25 del capitolo 2.1. “Esclusioni valide per tutte le garanzie” della sezione B “Che cosa non è assicurato?”.
La garanzia è prestata con il massimo Risarcimento di 2.500 Euro per ogni Sinistro e per Annulità assicurativa e con applicazione di una Franchigia di 250 Euro per Sinistro.
1.2.18.Toelettatura animali
Se l’Esercizio commerciale assicurato svolge anche attività accessoria di pulizia e toelettatura di animali la garanzia comprende i danni per morte e lesioni gravi agli animali in consegna e custodia, a parziale deroga di quanto previsto al punto 25 del capitolo 2.1. “Esclusioni valide per tutte le garanzie” della sezione B “Che cosa non è assicurato?”.
La garanzia è prestata con il massimo Risarcimento di 2.500 Euro per ogni Sinistro e per Annulità assicurativa e con applicazione di una Franchigia di 250 Euro per Sinistro.
Sono esclusi i danni derivanti da Furto degli animali.
1.2.19.Variazione del numero degli Addetti
Il Premio relativo all’Assicurazione della responsabilità civile dell’esercizio dell’attività è determinato sulla base del numero degli Addetti dichiarato dal Contraente e indicato in Polizza.
Se il numero di tali Addetti dovesse aumentare, l’Assicurato deve darne comunicazione alla Compagnia che adegua il Premio alla prima scadenza annuale di rata.
Se, nel corso del contratto, l’Assicurato dovesse omettere di segnalare l’aumento del tale numero di Addetti, in caso di Sinistro la Compagnia risarcirà il danno in proporzione tra il numero degli Addetti indicati in Polizza ed il numero degli Addetti accertati, ai sensi dell’art. 1898 del Codice Civile “Aggravamento del Rischio”, a meno che:
• il numero degli Addetti accertati sia comunque pari o inferiore a 5;
• il numero degli Addetti accertati sia compreso fra 6 e 15 e superi di 3 sole unità quanto indicato in Polizza;
• il numero degli Addetti accertati sia superiore a 16 e superi di al massimo 5 unità quanto indicato in Polizza.
Tale disciplina non opera però qualora il numero degli Addetti indicato in Polizza sia pari a 1. In tal caso si applicherà integralmente il disposto dell’art. 1898 del Codice Civile “Aggravamento del Rischio” e la Compagnia risarcirà il danno in proporzione al Premio che avrebbe richiesto per il numero di Addetti accertati.
1.2.20.Gestione delle vertenze di danno - Spese legali
La Compagnia assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze in sede stragiudiziale e giudiziale, sia civile che Penale, a nome dell’Assicurato, incaricando, se necessario, legali e/o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso.
Sono a carico della Compagnia le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato entro il limite di un quarto del Massimale indicato in Polizza per la tipologia di danno a cui si riferisce l’azione.
Se la somma dovuta al danneggiato supera il Massimale, le spese sono ripartite fra la Compagnia e l’Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.
La Compagnia non riconosce spese sostenute dall’Assicurato per i legali o tecnici che non siano stati da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle Spese di giustizia penale.
1.3.Garanzie Premium
Le seguenti garanzie sono valide solo se espressamente indicate in Polizza.
1.3.1.Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro (R.C.O.)
La Compagnia si fa carico del Risarcimento (capitale, interessi e spese) dei danni per morte, lesioni personali, dovuto dall’Assicurato, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, in conseguenza di Infortuni sul lavoro subiti dagli Addetti, dai lavoratori con contratto a tempo determinato di qualsiasi durata, dagli stagisti e dai tirocinanti di cui l’Assicurato si avvale per lo svolgimento delle attività per le quali è prestata l’Assicurazione.
L’Assicurazione vale anche per le azioni promosse da:
• I.N.A.I.L. ai sensi degli articoli 10 e 11 del D.P.R. 30/06/1965 n. 1124 “Testo unico per l’Assicurazione obbligatoria contro gli Infortuni sul lavoro e le Malattie professionali” e successive modificazioni nonché per gli effetti del D.Lgs. 23/2/2000 n. 38, contenente aggiornamenti del testo unico di cui in precedenza;
• I.N.P.S. ai sensi dell’art. 14 della Legge 222 del 12/6/1984 “Revisione della disciplina dell’invalidità pensionabile” e successive modifiche.
L’Assicurazione è efficace a condizione che, al momento del Sinistro:
• l’Assicurato sia in regola con l’obbligo di corrispondere il Premio assicurativo all’I.N.A.I.L., se l’obbligo ricada in tutto o in parte sull’Assicurato;
• il rapporto o la prestazione di lavoro avvenga nel rispetto della vigente legislazione in materia.
Tuttavia, se l’irregolarità derivi da errate interpretazioni delle norme di legge vigenti in materia, l’Assicurazione conserva la propria validità.
I titolari e soci del Contraente, e loro collaboratori familiari e gli associati in partecipazione sono parificati, ai fini della presente garanzia, ai dipendenti.
Questa garanzia è prestata entro il limite del Massimale e con applicazione del limite di Risarcimento per prestatore di lavoro infortunato indicati in Polizza, e con applicazione di una Franchigia di 2.500 Euro.
1.3.2.Malattie professionali
La garanzia “Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro (R.C.O.)” è estesa al Rischio delle Malattie professionali, intendendosi per tali:
• le Malattie professionali per le quali, al momento del Sinistro, venga riconosciuta la causa di lavoro da parte della magistratura;
• le Malattie professionali tassativamente indicate nell’elencazione delle tabelle, in vigore al momento del contratto di lavoro, allegate al D.P.R. 30/06/1965 n. 1124 “Testo unico per l’Assicurazione obbligatoria contro gli Infortuni sul lavoro e le Malattie professionali” e successive modifiche e/o integrazioni.
La garanzia opera a condizione che le Malattie si manifestino durante la validità della presente Polizza o di altre Polizze precedentemente in vigore con la Compagnia senza soluzione di continuità e siano conseguenza di fatti colposi verificatisi per la prima volta in tale periodo.
La presente garanzia è prestata a parziale deroga di quanto previsto al punto 18 del capitolo 2.1 “Esclusioni valide per tutte le garanzie” della sezione B “Che cosa non è assicurato?”, entro il limite del Massimale e con applicazione del limite di Risarcimento per Prestatore di lavoro previsto in Polizza per la Garanzia “Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro (R.C.O.)”.
Tali limiti rappresentano comunque la massima esposizione della Compagnia:
• per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di Malattia professionale manifestatasi;
• per più danni verificatisi in uno stesso Periodo di Assicurazione.
La Compagnia ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli esercizi dell’Assicurato, ispezioni per le quali l’Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessarie.
1.3.3.Xxxxxx a carattere temporaneo
Nel caso in cui l’Assicurato si avvalga, per lavori a carattere temporaneo o stagionale e nel rispetto della legislazione vigente in tema di occupazione, di Prestatori di lavoro di tipologia diversa da quelli previsti alla voce “Addetti” del Glossario, e il cui numero è indicato in Polizza, le garanzie:
• Responsabilità Civile Personale
• Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro (R.C.O.), se operante sono estese anche a tali soggetti, e pertanto a tutti i Prestatori di lavoro.
1.3.4.Xxxxx da interruzione o sospensione di attività
La garanzia comprende i danni derivanti da interruzione o sospensione, totale o parziale, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguente a Sinistro indennizzabile a termini della garanzia “Responsabilità Civile”.
La garanzia è prestata a parziale deroga di quanto previsto al punto 17 del capitolo 1.2 “Esclusioni valide per tutte le garanzie” della sezione B “Che cosa non è assicurato?”, entro il limite di Risarcimento per Sinistro e per anno assicurativo di
150.000 Euro e con applicazione di uno Scoperto del 10% con il minimo di 250 Euro.
1.3.5.Responsabilità civile postuma
Se l’Assicurato svolge attività di montaggio e posa in opera presso terzi delle Merci vendute, a parziale deroga di quanto previsto al punto 26 del capitolo 2.1. “Esclusioni valide per tutte le garanzie” della sezione B “Che cosa non è assicurato?”, sono compresi i danni causati dalle Cose vendute e installate dopo l’esecuzione dei lavori.
La garanzia è prestata:
- per i lavori eseguiti durante il periodo di validità della presente Assicurazione;
- a condizione che i danni si siano verificati entro 180 giorni dalla data di esecuzione dei lavori;
- se i danni siano stati denunciati alla Compagnia durante il periodo di validità dell’Assicurazione;
- entro il limite di Risarcimento per Sinistro e per anno assicurativo e con applicazione dello Scoperto indicato in Polizza.
1.3.6.Responsabilità civile dell’albergatore per Cose portate dai clienti
A parziale deroga di quanto previsto al punto 16 del capitolo 2.1 “Esclusioni valide per tutte le garanzie” della sezione B “Che cosa non è assicurato?”, è assicurata la responsabilità derivanti all’Assicurato ai sensi degli articoli del codice civile 1783 “Responsabilità per le Cose portate in albergo”, 1784 “Responsabilità per le Cose consegnate e obblighi dell’albergatore”, 1785 bis “Responsabilità per colpa dell’albergatore” per i danni sofferti dai Clienti in seguito a deterioramento, distruzione o sottrazione delle Cose da loro portate nell’Esercizio commerciale.
La garanzia è prestata con il limite di Risarcimento per Cliente indicato in Polizza, con l’intesa che per ogni Sinistro, in caso di più Clienti danneggiati, il Risarcimento non potrà superare il limite complessivo di 10 volte quello previsto per ciascun Cliente.
Relativamente ai Valori e preziosi:
• laddove questi non siano stati consegnati all’esercente, o quest’ultimo si sia rifiutato di riceverli in custodia, la garanzia è prestata con l’applicazione di uno Scoperto del 20%;
• laddove questi fossero custoditi in casseforti a muro messe a disposizione dei Clienti nelle camere, la garanzia è prestata senza applicazione di alcuno Scoperto, purché in caso di sottrazione la stessa avvenga con comprovata effrazione del mezzo di custodia;
• laddove questi siano presi in consegna dall’esercente, la garanzia sarà operante a condizione che tali beni vengano rinchiusi in armadi di sicurezza, casseforti o in blocchi di cassette di sicurezza.
1.3.7.Danni ai veicoli a motore
L’Assicurazione è estesa alla Responsabilità civile derivante all’Assicurato per danni agli automezzi di terzi, custoditi nelle autorimesse o nei parcheggi recintati di esclusiva pertinenza dell’Esercizio commerciale assicurato.
La garanzia è operativa a parziale deroga di quanto previsto al punto 15 del capitolo 2.1. “Esclusioni valide per tutte le garanzie” della sezione B “Che cosa non è assicurato?” ed è prestata entro il limite di Risarcimento per Sinistro e anno assicurativo e con applicazione, per ogni veicolo danneggiato, dello Scoperto indicato in Polizza.
Sezione B
2.Che cosa non è assicurato?
Responsabilità civile dell’esercizio dell’attività
2.1.Esclusioni valide per tutte le garanzie
Sono esclusi dall’Assicurazione i danni:
1. da detenzione o impiego di Esplodenti, ad eccezione di fuochi di artificio marchiati CE, di tipologia e nel quantitativo per la cui commercializzazione le norme di legge non prevedono obbligo di licenza;
2. verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
3. provocati da prodotti anticoncezionali e RU 480, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxx-xxxxxxxx xd altri prodotti od organi di origine umana, vaccini in genere e/o agenti immunizzanti composti da virus o batteri, vaccini contro la peste suina, fluoxetina, fenilpropanolamina (PPA), metil- fenidato, troglitazone, thimerosal, prodotti a base di statine, prodotti a base di fibrati, schiume e/o resine di urea formaldeide, DES dietilstilbestrolo, oxichinolina, cloranfenicolo, prodotti derivanti da innesti e/o implantologie di prodotti contenenti silicone, prodotti e/o composti a base di lattice e derivati (latex), prodotti dietetici a base di ephedra;
4. derivanti da tabacco (compreso fumo passivo) e da qualsiasi prodotto a base di tabacco;
5. derivanti da immunodeficienza acquisita e patologie correlate;
6. derivanti da fatti di guerra e insurrezioni, Terremoti, Inondazioni, Alluvioni, eruzioni vulcaniche, eventi atmosferici;
7. derivanti da amianto o Chrysotile;
8. derivanti da encefalopatia spongiforme trasmissibile (TSE);
9. risultanti dalla generazione di campi elettrici o magnetici o di radiazioni elettromagnetiche da parte di qualsiasi apparecchiatura o impianto;
10. derivanti da sostanze o organismi in genere geneticamente modificati e derivati o frutto di ingegneria genetica o bioingegneria;
11. derivanti da violazione di brevetti e/o marchi;
12. provocati da diacetile (Diacetyl);
13. derivanti dai pesticidi e/o biocidi che contengono le sostanze chimiche indicate dalla Convenzione di Rotterdam nella PIC List (Prior Informed Consent List);
14. derivanti da Atrazina, CCA (Arseniato di Rame Cromato), vernici al piombo, Tris (2, 3 – dibromo- propil) fosfato e che dipendano da violazioni di leggi e/o regolamenti emanati da qualunque Autorità competente a disciplinare le modalità di immissione e trattazione delle suddette sostanze (es. divieto di immissione sul mercato, limiti di tolleranza ecc.);
15. a Cose che l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, fatto salvo quanto previsto ai capitoli 1.2.4.“Danni alle Cose in consegna e custodia” e 1.3.7.“Danni ai veicoli a motore” qualora applicabili;
16. di cui l’Assicurato debba rispondere ai sensi degli art. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile, salvo quanto previsto dal capitolo 1.3.6.“Responsabilità civile dell’albergatore per Cose portate dai clienti”, qualora applicabile;
17. derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, salvo quanto previsto dal capitolo 1.3.4. “Danni da interruzione o sospensione di attività”, qualora applicabile;
18. derivanti da Malattie professionali, salvo quanto previsto dal capitolo 1.3.2.“Malattie professionali”, qualora applicabile;
19. derivanti dall’inosservanza delle norme previste Decreto Legislativo 101 del 10.8.2018 e successive modifiche per il trattamento e la tutela dei dati personali, salvo quanto previsto dall’articolo 1.2.12.“Errato trattamento dei dati personali”.
Sono inoltre esclusi dall’Assicurazione R.C.T. i danni:
20. provocati da persone non qualificabili come Prestatori di lavoro dell’Assicurato e della cui opera questi si avvalga nell’esercizio della propria attività, salvo quanto previsto alle lettere a) b) c) del 1.1.2.“Persone non considerate terzi”;
21. da Furto;
22. alle Cose altrui derivanti da Incendio, Esplosione o Scoppio di Cose dell’Assicurato o da lui detenute, salvo quanto previsto dai capitoli 1.2.2.“Lavori presso terzi”;
23. da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili; dalla proprietà o uso di droni; dalla proprietà o uso di veicoli spaziali;
24. da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni di Legge in vigore;
25. alle Cose e/o opere di terzi sulle quali si eseguono i lavori, salvo quanto previsto dai capitoli 1.2.16.“Danni ai capi in lavorazione”, 1.2.17.“Parrucchieri e centri estetici” e 1.2.18.“Toelettatura animali” qualora applicabili;
26. cagionati da opere o installazioni in genere dopo l’ultimazione dei lavori, salvo quanto previsto dal capitolo 1.3.5.“Responsabilità civile postuma”, qualora applicabile;
27. cagionati da Merci, prodotti e Cose in genere dopo la consegna a terzi, fatto salvo quanto previsto al capitolo 1.2.5.“Danni provocati dalle Cose vendute o somministrate”;
28. alle Cose trasportate e/o movimentate e ai mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell’ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, fatto salvo quanto previsto al capitolo 1.2.9.“Danni ai mezzi sotto carico o scarico o in sosta”;
29. conseguenti ad inquinamento dell’aria, dell’acqua o del suolo, salvo quanto previsto al capitolo “Danni da inquinamento accidentale” della sezione A “Che cosa è assicurato e come?”;
30. da interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d’acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto si trovi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
31. derivanti da responsabilità volontariamente assunte dal Contraente o dall’Assicurato e non direttamente derivantigli dalla legge o da violazione di norme che ne regolano l’attività.
Sono anche esclusi gli importi che l’Assicurato sia tenuto a pagare a titolo di multe, ammende, penali e, comunque, a carattere sanzionatorio o di altre norme imperative di legge.
2.2.Cose in consegna e custodia
Sono anche esclusi i danni:
• alle Cose utilizzate per l’esercizio dell’attività assicurata o che sono, in tutto o in parte, oggetto di lavorazione;
• da Incendio, Furto, smarrimento;
• da spargimento d’acqua;
• a veicoli a motore e natanti;
• alle Cose trasportate e/o movimentate;
• da mancato uso delle Cose danneggiate.
2.3.Xxxxx provocati da Cose vendute o somministrate
Sono anche esclusi:
• i danni dovuti a vizio originario del prodotto, fatta eccezione per i generi alimentari di produzione propria;
• i danni subiti dalle Cose vendute;
• le spese per le relative riparazioni o sostituzioni;
• i danni conseguenti a mancato uso o mancata disponibilità;
• i danni derivanti da forme di distribuzione o di vendita diverse da quelle autorizzate dall’Assicurato;
• i danni riconducibili a modifiche apportate intenzionalmente dal venditore e/o distributore del prodotto.
2.4.Xxxxx a mezzi sotto carico e scarico o in sosta
Sono anche esclusi i danni:
• da Furto;
• conseguenti a mancato uso dei veicoli;
• alle Cose che si trovano all’interno dei veicoli stessi.
2.5.Xxxxx da inquinamento accidentale
La garanzia non comprende anche i danni di cui l’Assicurato o le persone delle quali egli debba rispondere siano responsabili a titolo di Danno Ambientale ai sensi del D. lgs. 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale” e successive modifiche e/o integrazioni.
2.6.Errato trattamento dei dati personali
Sono anche escluse dalla garanzia eventuali perdite patrimoniali dovute a danno d’immagine.
2.7.Proprietà e/o conduzione di aree da gioco
Sono anche esclusi i danni derivanti dalla proprietà e dalla conduzione di giochi gonfiabili, nonché di tappeti, reti e trampolini elastici.
2.8.Responsabilità civile verso i clienti per Cose portate
Sono anche esclusi dalla garanzia:
• le responsabilità derivanti all’Assicurato ai sensi del Codice Civile agli artt. 1783 “Responsabilità per le cose portate in albergo”, 1784 “Responsabilità per le cose consegnate e obblighi dell’albergatore”, 1785 bis “Responsabilità per colpa dell’albergatore”;
• i danni causati da Incendio e da bruciature per contatto con apparecchi di stiratura e di riscaldamento, nonché quelli causati da lavatura, smacchiatura e simili;
• i danni subiti da oggetti preziosi, denaro, Valori e valori bollati, marche da bollo, titoli di credito, veicoli a motore in genere e Cose in essi contenute.
2.9.Garanzie Premium 2.9.1.Xxxxxxxx professionali La garanzia non vale inoltre:
1) per quei Prestatori di lavoro per i quali si sia manifestata ricaduta di Malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
2) per le Malattie professionali conseguenti:
• all’intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dei rappresentanti legali dell’azienda;
• all’intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell’azienda.
La presente esclusione non opera per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, siano stati intrapresi accorgimenti ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze;
3) per l’asbestosi e la silicosi e le altre patologie provocate dall’amianto o dalla silice;
4) per le Malattie professionali provocate da diacetile (Diacetyl);
5) per le Malattie professionali provocate da ritenuti soprusi o comportamenti vessatori in genere quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, discriminazioni, demansionamenti, molestie di varia natura (ivi incluse quelle a sfondo sessuale) posti in essere da colleghi e/o superiori al fine di emarginare e/o allontanare singole persone o gruppi di esse dall’ambiente di lavoro (c.d. “mobbing”, “bossing”).
2.9.2.Responsabilità civile Postuma
La garanzia non comprende inoltre i danni:
• a impianti, attrezzature o Cose installate, e qualsiasi spesa inerente alla sostituzione o riparazione degli stessi;
• derivanti da vizio o difetto originario di prodotti da chiunque fabbricati;
• derivanti da inidoneità o mancata rispondenza all’uso a cui le Cose sono destinate.
2.9.3.Responsabilità civile dell’albergatore per Cose portate dai clienti La garanzia non vale inoltre per:
• oggetti preziosi, denaro, Valori e valori bollati, marche, titoli di credito,
• i danni a veicoli e natanti in genere e alle Cose in essi contenute.
2.9.4.Danni ai veicoli a motore Sono inoltre esclusi i danni:
1) da Furto;
2) conseguenti a mancato uso dei veicoli;
3) alle Cose che si trovano all’interno dei veicoli stessi.
Sezione C
3.Cosa fare in caso di Sinistro?
3.1.Come procedere in caso di Sinistro
Il Contraente o l’Assicurato deve:
1. Presentare per iscritto la denuncia del Sinistro entro 5 giorni dall’evento o da quando ne ha avuto conoscenza;
2. sottoscrivere la denuncia, che deve contenere:
• descrizione dell’evento, giorno, ora, luogo e cause e conseguenze dello stesso;
• generalità delle persone coinvolte, inclusi eventuali testimoni o potenziali corresponsabili;
• tipologia ed elenco dei danni;
• esistenza di eventuali altre assicurazioni a copertura del medesimo Rischio.
L’inadempimento dell’obbligo di denuncia può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo (art. 1915 del Codice civile).
Per presentare la denuncia è possibile utilizzare il modello di denuncia allegato al presente Set Informativo. Oltre alla denuncia scritta dovranno essere consegnati i seguenti documenti:
• relazione dell’Assicurato sulla sua responsabilità;
• eventuale richiesta danni;
• documenti attestanti il rapporto con il danneggiato (contratto, lettera d’incarico, commissione);
• eventuali atti giudiziari;
• sopralluogo/Verbale autorità intervenute;
• documentazione attestante l’entità del danno, se disponibile;
• abilitazione alla guida ed alla conduzione di veicoli e carrelli (se pertinente con la dinamica del Sinistro);
• attestazione di conformità alle disposizioni di legge delle attrezzature ed impianti messe a disposizione della clientela (se pertinente con la dinamica del Sinistro);
• visura camerale alla data dell’evento;
• libro Unico del Lavoro.
• in caso di Sinistro RCO, oltre a quanto richiesto per il Sinistro Responsabilità Civile:
• denuncia dell’Infortunio a INAIL e documentazione attestante la regolarità del rapporto di lavoro;
• diffide/Rivalse INAIL;
• documentazione inerente l’inquadramento del lavoratore (busta paga ed indicazione della mansione svolta);
• documentazione inerente la formazione dell’infortunato e attestazione dell’espletamento dei relativi obblighi di legge (copia attestati di formazione ed informazione del lavoratore nonché ricevuta di consegna DPI);
• piano di Sicurezza e Copia DUVRI (se presenti).
Inoltre, su richiesta motivata di Zurich, potranno essere richiesti ulteriori specifici documenti (vedi sotto Tempi di gestione del Sinistro).
La denuncia e i documenti devono essere consegnati o inviati direttamente all’Intermediario assicurativo.
Sezione D
4.Come è gestito il Sinistro?
4.1.Tempi di gestione del Sinistro
Una volta ricevuta la denuncia e tutta la documentazione richiesta, la Compagnia avrà 60 giorni di tempo per esaminare la documentazione ed effettuare le proprie valutazioni sul Sinistro.
La Compagnia entro tale termine comunicherà l’eventuale non operatività della Polizza per il Sinistro.
Entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione richiesta, la Compagnia potrà richiedere della ulteriore e specifica documentazione indicando al Contraente o all’Assicurato il motivo di tale richiesta.
Dal ricevimento della documentazione integrativa la Compagnia avrà 30 giorni di tempo per confermare o respingere la richiesta di Xxxxxxxxxx.
Qualora la Compagnia ritenga necessario incaricare dei consulenti (esempio, medici, periti, accertatori…) il termine per confermare o respingere la richiesta di Indennizzo sarà di 30 giorni dalla ricezione della perizia.
4.2.Pagamento dell’Indennizzo o Risarcimento
Il pagamento dell’Indennizzo verrà effettuato dopo che alla Compagnia sia stata consegnata la seguente documentazione:
• atto di quietanza sottoscritto o documentazione equivalente circa la accettazione della offerta liquidativa;
• documento di riconoscimento valido e codice fiscale del beneficiario del pagamento;
• intestatario del conto corrente e codice IBAN del conto sul quale effettuare bonifico;
• nel caso di delega all’incasso documento di riconoscimento valido e codice fiscale e IBAN del delegato.
Il pagamento dell’Indennizzo è eseguito dalla Compagnia entro 15 giorni dalla data in cui il Contraente, l’Assicurato o il
Salvareddito
Sezione A
1.Che cosa è assicurato e come?
1.1.Oggetto dell’Assicurazione
La Compagnia rimborsa la Diaria scelta dal Contraente/Assicurato e indicata in Polizza, in conseguenza di Infortunio o Malattia subiti dal titolare o dai soci dell’Esercizio Commerciale identificati in Polizza da cui derivi una Inabilità temporanea totale a svolgere l’attività professionale.
La garanzia è operativa a condizione che l’Inabilità temporanea totale abbia una durata superiore a 30 giorni continuativi.
L’Assicurazione vale per gli Infortuni e le Malattie accaduti in tutto il mondo; la liquidazione dei Sinistri sarà eseguita in Italia e in Euro.
1.2.Determinazione del valore della Diaria
Il valore della Diaria è quello scelto dal Contraente/Assicurato ed è indicato in Polizza per ogni Assicurato.
1.3.Assicurazione in caso di Società
Nel caso di Società è condizione essenziale che vengano identificati in Polizza e quindi assicurati tutti i Soci o Titolari che prendono parte all’attività dichiarata in Polizza.
L’Assicurato/Contraente è tenuto a comunicare immediatamente alla Compagnia eventuali mutamenti nella compagine sociale, segnalando in particolare se i soggetti assicurati hanno cambiato professione o comunque non rivestono più la qualifica di titolare o socio.
1.4.Decorrenza della garanzia
La garanzia decorre dalle ore 24 della data di effetto della Polizza nei seguenti casi:
1) Infortunio;
2) varicella, rosolia, morbillo, scarlattina, difterite, pertosse, parotite, poliomielite, meningite cerebrospinale, dissenteria, febbre tifoide e paratifoide, colera, vaiolo, peste e tifo esantematico.
La garanzia decorre dalle ore 24 del 180° giorno successivo alla data di effetto della Polizza per tutte le altre Malattie, a condizione che la prima constatazione medica della Malattia stessa avvenga dopo il suddetto periodo.
Se la Polizza è stata emessa in sostituzione, con continuità, di altra Polizza riguardante gli stessi Assicurati, i termini di cui sopra operano:
3) dal giorno in cui aveva avuto effetto la Polizza sostituita, per le prestazioni ed i Xxxxxxxxx da quest’ultima previsti;
4) dal giorno in cui ha effetto la presente Assicurazione, decorsi i termini di cui sopra, limitatamente alle maggiori somme ed alle diverse prestazioni da essa previste.
Quanto previsto ai capitoli 3 e 4 che precedono vale anche in caso di variazioni intervenute nel corso di uno stesso contratto.
Sezione B
2.Che cosa non è assicurato?
2.1.Chi non è assicurabile
Sono considerate non assicurabili le persone affette da alcolismo, insulinodipendenza, tossicodipendenza, sieropositività HIV, A.I.D.S., sindromi organico – cerebrali, schizofrenia, forme maniaco – depressive, stati paranoidi. La Compagnia non avrebbe acconsentito a stipulare la Polizza se fosse stata a conoscenza che l’Assicurato era affetto dalle patologie di cui sopra. Di conseguenza, nel caso in cui l’Assicurato sia colpito dalle patologie sopra indicate nel xxxxx xxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx cessa alla prima scadenza annuale successiva alla data in cui le patologie sono state diagnosticate.
Nel periodo che intercorre tra la diagnosi e la prima scadenza annuale saranno indennizzabili solo gli Infortuni non connessi alle patologie che sono causa di inassicurabilità.
Quanto sopra, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute dell’Assicurato.
L’incasso di Premi scaduti non può essere considerato come requisito di operatività della garanzia; in quest’ultimo caso i Premi verranno restituiti al Contraente al netto delle imposte.
Quando l’Assicurato compie il 70° anno di età durante il periodo di validità del contratto (a seguito di tacito rinnovo), la copertura assicurativa cessa alla prima scadenza annua successiva.
2.2.Esclusioni
La garanzia non è operante per l’Inabilità temporanea a seguito di:
1) conseguenze di Infortuni accaduti prima della stipula della Polizza che si verifichino nei primi 3 anni dalla stipula della Polizza stessa;
2) Infortuni accaduti nella pratica di sport aerei in genere (compreso deltaplani e ultra leggeri) ed alle partecipazioni a corse o gare motoristiche/nautiche ed alle relative prove ed allenamenti;
3) Infortuni accaduti nella partecipazione ad allenamenti, corse, gare e relative prove quando l’Assicurato svolge tale attività a livello professionistico o a carattere internazionale o comunque in modo tale da essere prevalente per impegno temporale a qualsiasi altra occupazione;
4) Infortuni accaduti nell’esercizio delle seguenti discipline sportive anche se a carattere ricreativo: alpinismo in solitario con scalata di rocce o ghiacciai, pugilato, lotta e arti marziali nelle loro forme, football americano, freeclimbing, discesa di rapide, atletica pesante, salti dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico e sci estremo, discesa con xxxxxxxx xxx o slittino da gara, rugby, hockey, immersione con autorespiratore, speleologia, paracadutismo, parapendio;
5) Infortuni accaduti in stato di ebbrezza quando l’Assicurato è alla guida di veicoli e natanti a motore, con un livello di alcolemia che supera del doppio i limiti previsti dalla legge;
6) Infortuni accaduti a causa di uso non terapeutico di stupefacenti, allucinogeni e simili;
7) Infortuni accaduti nel compimento di delitti dolosi dell’Assicurato o del/dei Beneficiari;
8) Infortuni accaduti durante Inondazioni, Alluvioni, eruzioni vulcaniche, insurrezioni, fatti di guerra e Terremoti, se avvenuti nel territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino;
9) Infortuni accaduti durante uno stato di guerra, quando l’Assicurato si trovi già all’estero e gli Infortuni si siano verificati dopo quattordici giorni dallo scoppio degli eventi bellici;
10) Infortuni accaduti a causa di trasformazioni, dirette o indirette, o assestamenti energetici dell’atomo naturali o provocati e le accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.)
11) Malattie, malformazioni e stati patologici che abbiano dato origine a cure, esami o diagnosi anteriormente alla stipulazione dalla presente Polizza;
12) eliminazione o correzione di difetti fisici preesistenti alla stipulazione della Polizza;
13) Malattie mentali, disturbi psichici, comportamenti nevrotici, sindromi organico cerebrali, schizofrenie, forme maniaco depressive, stati paranoidi;
14) cura dell’A.I.D.S. e della sieropositività;
15) Ricoveri allo scopo di effettuare check-up clinici;
16) prestazioni aventi finalità estetiche (salvo gli interventi di chirurgia plastica o stomatologica ricostruttiva resi necessari da Infortunio);
17) Malattie tropicali;
18) intossicazioni conseguenti ad alcoolismo, ad abuso di psicofarmaci e all’uso di stupefacenti o allucinogeni.
Sezione C
3.Cosa fare in caso di Sinistro?
3.1.Come procedere in caso di Sinistro
Il Contraente o l’Assicurato deve:
1.Presentare per iscritto la denuncia del Sinistro entro 5 giorni dall’evento o da quando ne ha avuto conoscenza;
2.sottoscrivere la denuncia, che deve contenere:
• descrizione dell’evento, giorno, ora, luogo e cause e conseguenze dello stesso;
• esistenza di eventuali altre assicurazioni a copertura del medesimo Rischio.
L’inadempimento dell’obbligo di denuncia può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo (art. 1915 del Codice civile).
Per presentare la denuncia è possibile utilizzare il modello di denuncia allegato al presente Set Informativo. Oltre alla denuncia scritta dovranno essere consegnati i seguenti documenti:
• primo certificato medico (e successivi) contenente diagnosi e prognosi della ripresa, anche parziale, dell’attività lavorativa o delle ordinarie occupazioni;
• certificato di guarigione clinica;
• documentazione relativa alle spese mediche sostenute;
• in caso di Ricovero, la cartella clinica.
Inoltre, su richiesta motivata della Compagnia, potranno essere richiesti ulteriori specifici documenti (vedi sotto 4.2. “Tempi di gestione del Sinistro”).
La denuncia e i documenti devono essere consegnati o inviati direttamente all’Intermediario assicurativo.
Sezione D
4.Come è gestito il Sinistro?
4.1.Calcolo dell’Indennizzo – Limite di Indennizzo
In caso di Xxxxxxxx, l’Indennizzo sarà calcolato moltiplicando l’importo della Diaria assicurata indicato in Polizza per il numero dei giorni di totale inabilità al lavoro accertata.
Esempio
Giorni di totale inabilità al lavoro accertata: 38 - Importo Diaria: 200 Euro – Indennizzo: (200 Euro x 38) = 7.600 Euro
Verrà considerata come unico Sinistro l’eventuale prima ricaduta, purché si sia verificata in un intervallo di tempo inferiore a trenta giorni dalla cessazione dell’Inabilità temporanea totale determinata dalla medesima patologia. Tutte le eventuali successive ricadute verranno considerate come nuovi Sinistri. L’Indennizzo non potrà in alcun caso essere pagato per più di centottanta giorni per evento e per anno assicurativo ed in ogni caso non sarà più dovuto dalla data di cessazione dell’attività professionale dichiarata.
4.2.Tempi di gestione del Sinistro
Una volta ricevuta la denuncia e tutta la documentazione richiesta, Compagnia avrà 60 giorni di tempo per esaminare la documentazione ed effettuare le proprie valutazioni sul Sinistro.
La Compagnia entro tale termine:
• formulerà una proposta di Xxxxxxxxxx; oppure
• respingerà la richiesta di Xxxxxxxxxx indicandone in modo chiaro ed esaustivo le motivazioni.
Entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione richiesta, la Compagnia potrà richiedere della ulteriore e specifica documentazione indicando al Contraente o all’Assicurato il motivo di tale richiesta.
Dal ricevimento della documentazione integrativa la Compagnia avrà 30 giorni di tempo per confermare o respingere la richiesta di Xxxxxxxxxx.
Qualora la Compagnia ritenga necessario incaricare dei consulenti (esempio, medici, periti, accertatori…) il termine per confermare o respingere la richiesta di Indennizzo sarà di 30 giorni dalla ricezione della perizia.
4.3.Pagamento dell’Indennizzo
Il pagamento dell’Indennizzo verrà effettuato dopo che alla Compagnia sia stata consegnata la seguente documentazione:
• atto di quietanza sottoscritto o documentazione equivalente circa la accettazione della offerta liquidativa;
• valido documento di riconoscimento e codice fiscale del beneficiario del pagamento;
• intestatario del conto corrente e codice IBAN del conto sul quale effettuare bonifico;
• nel caso di delega all’incasso, valido documento di riconoscimento, codice fiscale e IBAN del delegato.
Il pagamento dell’Indennizzo è eseguito dalla Compagnia entro 15 giorni dalla data in cui il Contraente o l’Assicurato ha consegnato tutta la documentazione necessaria per il pagamento.
Infortuni
Sezione A
1.Che cosa è assicurato e come?
1.1.Oggetto dell’Assicurazione
Sono assicurati esclusivamente i titolari e i soci dell’Esercizio commerciale assicurato, nonché le persone fisiche da loro impiegate per l’esercizio dell’attività dichiarata in Polizza con contratto di lavoro:
• a tempo indeterminato;
• a tempo determinato;
• a tempo parziale/part time;
• di apprendistato,
• di tirocinio o stage.
Sono assicurate le conseguenze degli Infortuni che l’Assicurato identificato in Polizza subisca in conseguenza dello svolgimento dell’attività professionale per conto dell’Esercizio commerciale, salvo quanto riportato al capitolo “Delimitazioni ed esclusioni” della sezione B “Che cosa non è assicurato?”.
Sono considerati Infortuni anche:
• l’asfissia per involontaria aspirazione di gas o vapori;
• l’avvelenamento, le intossicazioni e/o lesioni prodotte dall’ingestione involontaria di sostanze in genere;
• le morsicature, le ustioni provocate da animali o da vegetali in genere, nonché le punture di insetti in genere, tranne quelle che causino malaria e malattie tropicali;
• le infezioni, comprese quelle tetaniche, conseguenti ad Infortuni in garanzia;
• l’annegamento;
• le lesioni determinate da sforzi, esclusi gli infarti, le ernie e le rotture sottocutanee dei tendini;
• le conseguenze fisiche di operazioni chirurgiche e di altre cure rese necessarie da Infortunio;
• gli effetti della temperatura esterna e degli agenti atmosferici, compresa l’azione del fulmine, nonché scariche elettriche e l’improvviso contatto con corrosivi.
Sono inoltre compresi gli Infortuni:
• avvenuti in stato di malore e/o incoscienza;
• conseguenti ad imperizia, imprudenza o negligenza anche dovuti a colpa grave;
• derivanti da tumulti popolari, atti di vandalismo, terrorismo, attentati, aggressioni o atti violenti che abbiano movente politico, sociale o sindacale ai quali l’Assicurato non abbia preso parte attiva e volontaria;
• conseguenti ad Inondazioni, Alluvioni, Terremoto, maremoto ed eruzioni vulcaniche, in deroga all’art. 1912 del codice civile “Terremoto, guerra, insurrezione, tumulti popolari”.
1.2.Invalidità permanente
La Compagnia liquida un Indennizzo calcolato in percentuale sulla somma assicurata nel caso in cui entro due anni dal giorno dell’Infortunio le lesioni riportate abbiano quale conseguenza una Invalidità permanente, con le modalità descritte al capitolo “Determinazione dell’Indennizzo Invalidità permanente” della sezione D “Come è gestito il Sinistro?”.
Se l’Assicurato decede per cause indipendenti dall’Infortunio prima che l’Indennizzo sia stato pagato, la Compagnia è tenuta a corrispondere agli eredi o agli aventi causa:
- l’importo oggetto di sua eventuale offerta o di accordo con l’Assicurato,
- in assenza di un’offerta della Compagnia o di un accordo con l’Assicurato , l’importo oggettivamente determinabile sulla base di quanto previsto alle Sezioni C “Cosa fare in caso di Sinistro?” e D “Come è gestito il Sinistro?”.
1.3.Indennità morte
La Compagnia paga la somma assicurata ai beneficiari se, entro due anni dal giorno dell’Infortunio, le lesioni riportate hanno quale conseguenza la morte dell’Assicurato.
La Compagnia paga la somma assicurata ai beneficiari, se a seguito di annegamento o incidente della circolazione terrestre, navigazione marittima o aerea, il corpo dell’Assicurato non venga più ritrovato e se ne presuma la morte. Il pagamento viene effettuato a condizione che siano trascorsi almeno sei mesi dalla data della presentazione della domanda di morte presunta, secondo gli articoli del Codice civile nn. 60 “Altri casi di dichiarazione di morte presunta” e 62 “Condizioni e forme della dichiarazione di morte presunta”.
Nel caso in cui, dopo il pagamento della somma assicurata per il caso di morte, si abbiano notizie sicure dell’esistenza in vita dell’Assicurato, la Compagnia avrà diritto alla restituzione di quanto pagato.
In quest’ultima ipotesi, l’Assicurato che nell’Infortunio abbia riportato lesioni indennizzabili potrà fare valere i diritti derivanti dal contratto, sempre che nel frattempo non sia decorso il termine di prescrizione di due anni previsto dall’art. 2952 del Codice civile.
1.4.Altre garanzie sempre operanti
1.4.1.Xxxxxx, tentata Rapina, estorsione e tentativo di sequestro
Qualora l’Infortunio sia conseguente a Rapina, tentata Rapina, estorsione e tentativo di sequestro perpetrati a danno dell’Assicurato ed avvenuti:
• all’interno dell’Esercizio commerciale assicurato,
• o durante il trasporto dei Valori inerenti l’Esercizio commerciale assicurato da o verso altre sedi o al domicilio dell’Assicurato, alle banche, ai fornitori e/o clienti o uffici aventi relazioni d’affari con l’Assicurato o viceversa,
le somme assicurate per il caso Morte e Invalidità permanente si intendono aumentate del 30%.
Sezione B
2.Che cosa non è assicurato?
2.1.Chi non è assicurabile
Quando l’Assicurato compie il 70° anno di età durante il periodo di validità del contratto (a seguito di tacito rinnovo), la copertura assicurativa cessa alla prima scadenza annua successiva.
Sono considerate non assicurabili le persone affette da alcolismo, insulinodipendenza, tossicodipendenza, sieropositività HIV, A.I.D.S., sindromi organico – cerebrali, schizofrenia, forme maniaco – depressive, stati paranoidi. La Compagnia non avrebbe acconsentito a stipulare la Polizza se fosse stata a conoscenza che l’Assicurato era affetto dalle patologie di cui sopra.
Di conseguenza, nel caso in cui l’Assicurato sia colpito dalle patologie sopra indicate nel xxxxx xxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx cessa alla prima scadenza annuale successiva alla data in cui le patologie sono state diagnosticate e saranno indennizzabili solo gli Infortuni non connessi a tali patologie.
Quanto sopra, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute dell’Assicurato.
L’incasso di Premi scaduti non può essere considerato come requisito di operatività della garanzia; in quest’ultimo caso i Premi verranno restituiti al Contraente al netto delle imposte.
2.2.Variazione della professione svolta dall’Assicurato
Se i soggetti assicurati dovessero cambiare professione durante la validità del contratto, l’Assicurazione cessa dal momento in cui tale variazione ha effetto, senza che in contrario possa essere opposto l’eventuale incasso di Premi scaduti, che in tal caso sono restituiti al Contraente al netto delle imposte.
2.3.Esclusioni
Sono esclusi dall’Assicurazione gli Infortuni conseguenti:
1) alla pratica di attività sportive, attività del tempo libero o qualsiasi attività di carattere non professionale;
2) alla guida di veicoli e natanti a motore per i quali l’Assicurato non sia regolarmente abilitato a norma delle
disposizioni in vigore. L’esclusione non si applica per gli Infortuni subiti dall’Assicurato in possesso di patente scaduta a condizione che l’Assicurato stesso ottenga il rinnovo del documento entro 180 giorni dall’Infortunio. L’Assicurazione si intende tuttavia valida se il mancato rinnovo sia conseguenza dei postumi invalidanti dell’Infortunio stesso;
3) a viaggi aerei effettuati in qualità di pilota, allievo pilota o qualunque altro membro dell’equipaggio;
4) alla guida di veicoli e natanti a motore, quando il livello di alcolemia dell’Assicurato supera del doppio i limiti previsti dalla Legge;
5) all’uso non terapeutico di stupefacenti, allucinogeni e simili;
6) a delitti dolosi dell’Assicurato e/o degli eredi legittimi o testamentari, ad atti di autolesionismo e a suicidio;
7) a operazioni chirurgiche non rese necessarie da Infortunio;
8) a insurrezioni o fatti di guerra;
9) a stato di guerra, quando l’Assicurato si trovi già all’estero e gli Infortuni si siano verificati dopo 14 giorni dallo scoppio degli eventi bellici e in tutti i casi in cui l’Assicurato si rechi volontariamente in Paesi interessati da operazioni belliche;
10) a dirette o indirette trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati, e ad accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.);
11) a contaminazione di sostanze chimiche o biologiche, allo stato solido, liquido o gassoso, che risultino nocive, tossiche o inquinanti, se provocate da Atto terroristico.
Sono inoltre esclusi dall’Assicurazione gli infarti e le ernie di qualsiasi tipo e le rotture sottocutanee dei tendini. L’Indennizzo è dovuto solo per le conseguenze dirette ed esclusive dell’Infortunio denunciato.
Non sono, perciò, indennizzabili le conseguenze dell’Infortunio che derivino da condizioni fisiche o patologiche
preesistenti all’Infortunio o manifestatesi successivamente all’Infortunio ma non imputabili ad esso.
Non sono indennizzabili eventuali aggravamenti delle conseguenze dell’Infortunio che si manifestino successivamente al pagamento dell’Indennizzo.
Sezione C
3.Cosa fare in caso di Sinistro?
3.1.Come procedere in caso di Sinistro
Il Contraente o l’Assicurato deve:
1. Presentare per iscritto la denuncia del Sinistro entro 5 giorni dall’evento o da quando ne ha avuto conoscenza;
2. sottoscrivere la denuncia, che deve contenere:
• descrizione dell’evento, giorno, ora, luogo e cause e conseguenze dello stesso;
• esistenza di eventuali altre assicurazioni a copertura del medesimo Rischio.
L’inadempimento dell’obbligo di denuncia può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo (art. 1915 del Codice civile).
Per presentare la denuncia è possibile utilizzare il modello di denuncia allegato al presente Set Informativo. Oltre alla denuncia scritta dovranno essere consegnati i seguenti documenti:
• primo certificato medico (e successivi) contenente diagnosi e prognosi della ripresa, anche parziale, dell’attività lavorativa o delle ordinarie occupazioni;
• certificato di guarigione clinica;
• documentazione relativa alle spese mediche sostenute;
• in caso di Ricovero, la cartella clinica;
• patente di guida, se l’Infortunio è avvenuto alla guida di veicoli;
• copia dei verbali dell’eventuale intervento dell’autorità o di inchieste in corso.
Se l’Infortunio ha causato la morte immediatamente o durante il periodo di cura, oltre a quanto sopra:
• certificato di morte;
• certificato di famiglia, se necessario;
• atto notorio o dichiarazione sostitutiva di atto notorio da cui risulti l’eventuale presenza di un testamento e l’identità degli eredi;
• in caso vi siano minorenni o soggetti incapaci di agire tra i beneficiari e/o gli aventi causa, decreto del giudice tutelare che autorizzi la liquidazione ed esoneri la Compagnia dall’obbligo di reimpiego dalla quota spettante al minorenne o al soggetto incapace, se necessario;
• certificato di non gravidanza della vedova, se in età fertile e se necessario;
• dichiarazione di non intervenuto provvedimento di separazione o sentenza di divorzio, se necessario.
Se l’Assicurato muore per cause diverse dall’Infortunio prima che siano stati effettuati gli accertamenti necessari per la quantificazione dell’Invalidità permanente, gli eredi, beneficiari e/o aventi diritto devono inviare:
• un certificato di guarigione o altro equivalente che attesti la stabilizzazione dei postumi (ad esempio, una relazione medico
– legale o certificazioni INAIL) e tutta la documentazione medica;
• attestazione che la causa del decesso è estranea all’Infortunio.
Inoltre, su richiesta motivata della Compagnia, potranno essere richiesti ulteriori specifici documenti (vedi sotto Tempi di gestione del Sinistro).
La denuncia e i documenti devono essere consegnati o inviati direttamente all’Intermediario assicurativo.
Le spese relative a certificati medici, cartella clinica e ogni altra documentazione richiesta sono a carico dell’Assicurato.
Sezione D
4.Come è gestito il Sinistro?
4.1.Tempi di gestione del Sinistro
Una volta ricevuta la denuncia e tutta la documentazione richiesta, la Compagnia avrà 60 giorni di tempo per esaminare la documentazione ed effettuare le proprie valutazioni sul Sinistro.
La Compagnia entro tale termine:
• formulerà una proposta di Xxxxxxxxxx oppure
• respingerà la richiesta di Xxxxxxxxxx indicandone in modo chiaro ed esaustivo le motivazioni.
Entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione richiesta, la Compagnia potrà richiedere della ulteriore e specifica documentazione indicando al Contraente o all’Assicurato il motivo di tale richiesta.
Dal ricevimento della documentazione integrativa la Compagnia avrà 30 giorni di tempo per confermare o respingere la richiesta di Xxxxxxxxxx.
Qualora la Compagnia ritenga necessario incaricare dei consulenti (esempio, medici, periti, accertatori…) il termine per confermare o respingere la richiesta di Indennizzo sarà di 30 giorni dalla ricezione della perizia.
4.2.Pagamento dell’Indennizzo
Il pagamento dell’Indennizzo verrà effettuato dopo che alla Compagnia sia stata consegnata la seguente documentazione:
• atto di quietanza sottoscritto o documentazione equivalente circa la accettazione della offerta liquidativa;
• valido documento di riconoscimento e codice fiscale del beneficiario del pagamento;
• intestatario del conto corrente e codice IBAN del conto sul quale effettuare bonifico;
• nel caso di delega all’incasso, valido documento di riconoscimento e codice fiscale e IBAN del delegato.
Il pagamento dell’Indennizzo è eseguito dalla Compagnia entro 15 giorni dalla data in cui il Contraente o l’Assicurato ha accettato l’importo comunicato e ha consegnato tutta la documentazione necessaria per il pagamento.
4.3.Determinazione dell’Indennizzo Invalidità permanente
Le percentuali di Invalidità permanente vengono accertate in base alla “Tabella di valutazione medico-legale” sotto riportata, con le precisazioni che seguono:
• la perdita totale ed irrimediabile dell’uso funzionale di un organo o di un arto è considerata come perdita anatomica dello stesso; in caso di diminuzione della funzionalità, le percentuali sono ridotte in proporzione della funzionalità perduta;
• nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi o arti, l’indennità è stabilita sommando le percentuali corrispondenti ad ogni singola lesione, fino al limite massimo del 100%;
• negli altri casi, il grado di Invalidità si determina secondo la loro gravità comparata a quella dei casi elencati nella “Tabella di Valutazione medico-legale” sotto riportata.
In caso di mancinismo, per le menomazioni degli arti superiori, le percentuali di Invalidità previste per il lato destro si applicano per il lato sinistro e viceversa.
La percentuale di Invalidità permanente così accertata viene, quindi, applicata alla Tabella di Xxxxxxxxxx richiamata in Polizza scelta alla stipula del contratto tra quelle sotto riportate al successivo capitolo “Tabelle di Indennizzo”, e la percentuale che se ne ricava viene, infine, applicata alla somma assicurata.
1.Tabella di valutazione medico-legale
Tabella di valutazione del grado percentuale di Invalidità permanente | Tabella di valutazione Zurich | |
a destra | a sinistra | |
Sordità completa di un orecchio | 10 | |
Sordità completa bilaterale | 40 | |
Perdita totale della facoltà visiva di un occhio | 25 | |
Perdita anatomica o atrofia del globo oculare senza possibilità di applicazione di protesi | 28 | |
Stenosi nasale assoluta unilaterale | 4 | |
Stenosi nasale assoluta bilaterale | 10 | |
Perdita di molti denti in modo che risulti gravemente compromessa la funzione masticatoria con possibilità di applicazione di protesi efficace | 7 | |
Perdita di molti denti in modo che risulti gravemente compromessa la funzione masticatoria senza possibilità di applicazione di protesi efficace | 20 | |
Perdita di un rene con integrità del rene superstite | 15 | |
Perdita della milza senza alterazioni della crasi ematica | 8 | |
Perdita di un testicolo | 0 | |
Esiti di frattura della clavicola bene consolidata, senza limitazione dei movimenti del braccio | 0 | |
Anchilosi completa dell'articolazione scapolo-omerale con arto in posizione favorevole quando coesista immobilità della scapola | 25 | 20 |
Anchilosi completa dell'articolazione scapolo-omerale con arto in posizione con normale mobilità della scapola | 20 | 16 |
Perdita del braccio per disarticolazione scapolo-omerale | 70 | 60 |
Perdita del braccio per amputazione al terzo superiore | 65 | 55 |
Perdita del braccio destro al terzo medio o totale dell'avambraccio | 60 | 50 |
Perdita del avambraccio destro al terzo medio o perdita della mano | 60 | 50 |
Perdita di tutte le dita della mano | 60 | 50 |
Perdita del pollice e del primo metacarpo | 30 | 25 |
Perdita totale del pollice | 18 | 16 |
Perdita totale dell'indice | 14 | 12 |
Perdita totale del medio | 8 | 6 |
Perdita totale dell'anulare | 8 | 6 |
Perdita totale del mignolo | 12 | 10 |
Tabella di valutazione del grado percentuale di Invalidità permanente | Tabella di valutazione Zurich | |
a destra | a sinistra | |
Perdita della falange ungueale del pollice | 9 | 8 |
Perdita della falange ungueale dell'indice | 1/3 del dito | |
Perdita della falange ungueale del medio | 1/3 del dito | |
Perdita della falange ungueale dell'anulare | 1/3 del dito | |
Perdita della falange ungueale del mignolo | 1/3 del dito | |
Perdita delle ultime due falangi dell'indice | 2/3 del dito | |
Perdita delle ultime due falangi del medio | 2/3 del dito | |
Perdita delle ultime due falangi dell'anulare | 2/3 del dito | |
Perdita delle ultime due falangi del mignolo | 2/3 del dito | |
Anchilosi totale dell'articolazione del gomito con angolazione tra 110 - 75 in semipronazione | 25 | 20 |
Anchilosi totale dell'articolazione del gomito con angolazione tra 110 - 75 in pronazione | 30 | 25 |
Anchilosi totale dell'articolazione del gomito con angolazione tra 110 - 75 in supinazione | 35 | 30 |
Anchilosi totale dell'articolazione del gomito con angolazione tra 110 - 75 quando l’anchilosi sia tale da permettere i movimenti di pronosupinazione | 20 | 15 |
Anchilosi totale del gomito in flessione massima o quasi | 40 | 35 |
Anchilosi totale dell'articolazione del gomito in estensione completa o quasi in semipronazione | 30 | 25 |
Anchilosi totale dell'articolazione del gomito in estensione completa o quasi in pronazione | 35 | 30 |
Anchilosi totale dell'articolazione del gomito in estensione completa o quasi in supinazione | 45 | 40 |
Anchilosi totale dell'articolazione del gomito in estensione completa o quasi quando l'anchilosi sia tale da permettere i movimenti di pronosupinazione | 25 | 20 |
Anchilosi completa dell'articolazione radio carpica in estensione rettilinea | 12 | 10 |
Anchilosi completa dell'articolazione radio carpica se vi è contemporaneamente abolizione dei movimenti di pronosupinazione in semipronazione | 15 | 12 |
Anchilosi completa dell'articolazione radio carpica se vi è contemporaneamente abolizione dei movimenti di pronosupinazione in pronazione | 20 | 15 |
Anchilosi completa dell'articolazione radio carpica se vi è contemporaneamente abolizione dei movimenti di pronosupinazione in supinazione | 25 | 20 |
Anchilosi completa coxo-femorale con arto in estensione e in posizione favorevole | 35 | |
Perdita totale di una coscia per disarticolazione coxo-femorale o amputazione alta, che non renda possibile l'applicazione di un apparecchio di un apparecchio di protesi | 70 | |
Perdita di una coscia in qualsiasi altro punto | 70 | |
Perdita totale di una gamba o amputazione di essa al terzo superiore, quando non sia possibile l'applicazione di un apparecchio articolato | 50 | |
Perdita di una gamba al terzo superiore quando sia possibile l'applicazione di un apparecchio articolato | 50 | |
Perdita di una gamba al terzo inferiore o di un piede | 40 | |
Perdita dell'avampiede alla linea tarso-metatarso | 25 | |
Perdita dell'alluce e corrispondente metatarso | 10 | |
Perdita totale del solo alluce | 5 | |
Per la perdita di ogni altro dito di un piede non si fa luogo ad alcuna indennità, ma ove concorra di più ogni altro dito perduto è valutato il | 2 | |
Anchilosi completa rettilinea del ginocchio | 25 | |
Anchilosi tibio-tarsica ad angolo retto | 10 | |
Semplice accorciamento di un arto inferiore che superi i tre centimetri e non oltrepassi i cinque centimetri | 7 | |
Perdita della voce | 25 |
N.B.: In caso di constatato mancinismo le percentuali di riduzione della attitudine al lavoro stabilite per l’arto superiore destro si intendono applicate all’arto sinistro e quelle del sinistro al destro.
2.Tabelle di Indennizzo
a) Invalidità permanente con Franchigia 10%
Grado di Invalidità Accertata | Percentuale da liquidare | Grado di Invalidità Accertata | Percentuale da liquidare | Grado di Invalidità Accertata | Percentuale da liquidare | Grado di Invalidità Accertata | Percentuale da liquidare |
1 | 0 | 26 | 26 | 51 | 51 | 76 | 100 |
2 | 0 | 27 | 27 | 52 | 52 | 77 | 100 |
3 | 0 | 28 | 28 | 53 | 53 | 78 | 100 |
4 | 0 | 29 | 29 | 54 | 54 | 79 | 100 |
5 | 0 | 30 | 30 | 55 | 55 | 80 | 100 |
6 | 0 | 31 | 31 | 56 | 56 | 81 | 100 |
7 | 0 | 32 | 32 | 57 | 57 | 82 | 100 |
8 | 0 | 33 | 33 | 58 | 58 | 83 | 100 |
9 | 0 | 34 | 34 | 59 | 59 | 84 | 100 |
10 | 0 | 35 | 35 | 60 | 60 | 85 | 100 |
11 | 3 | 36 | 36 | 61 | 61 | 86 | 100 |
12 | 4 | 37 | 37 | 62 | 62 | 87 | 100 |
13 | 5 | 38 | 38 | 63 | 63 | 88 | 100 |
14 | 6 | 39 | 39 | 64 | 64 | 89 | 100 |
15 | 7 | 40 | 40 | 65 | 65 | 90 | 100 |
16 | 8 | 41 | 41 | 66 | 100 | 91 | 100 |
17 | 10 | 42 | 42 | 67 | 100 | 92 | 100 |
18 | 12 | 43 | 43 | 68 | 100 | 93 | 100 |
19 | 14 | 44 | 44 | 69 | 100 | 94 | 100 |
20 | 16 | 45 | 45 | 70 | 100 | 95 | 100 |
21 | 20 | 46 | 46 | 71 | 100 | 96 | 100 |
22 | 22 | 47 | 47 | 72 | 100 | 97 | 100 |
23 | 23 | 48 | 48 | 73 | 100 | 98 | 100 |
24 | 24 | 49 | 49 | 74 | 100 | 99 | 100 |
25 | 25 | 50 | 50 | 75 | 100 | 100 | 100 |
b) Invalidità permanente con Franchigia 50%
Grado di Invalidità Accertata | Percentuale da liquidare | Grado di Invalidità Accertata | Percentuale da liquidare | Grado di Invalidità Accertata | Percentuale da liquidare | Grado di Invalidità Accertata | Percentuale da liquidare |
1 | 0 | 26 | 4 | 51 | 53 | 76 | 100 |
2 | 0 | 27 | 6 | 52 | 56 | 77 | 100 |
3 | 0 | 28 | 8 | 53 | 59 | 78 | 100 |
4 | 0 | 29 | 10 | 54 | 62 | 79 | 100 |
5 | 0 | 30 | 12 | 55 | 65 | 80 | 100 |
6 | 0 | 31 | 14 | 56 | 68 | 81 | 100 |
7 | 0 | 32 | 16 | 57 | 71 | 82 | 100 |
8 | 0 | 33 | 18 | 58 | 74 | 83 | 100 |
9 | 0 | 34 | 20 | 59 | 77 | 84 | 100 |
10 | 0 | 35 | 22 | 60 | 80 | 85 | 100 |
11 | 0 | 36 | 24 | 61 | 83 | 86 | 100 |
12 | 0 | 37 | 26 | 62 | 86 | 87 | 100 |
13 | 0 | 38 | 28 | 63 | 89 | 88 | 100 |
14 | 0 | 39 | 29 | 64 | 92 | 89 | 100 |
15 | 0 | 40 | 30 | 65 | 95 | 90 | 100 |
16 | 0 | 41 | 32 | 66 | 100 | 91 | 100 |
17 | 0 | 42 | 34 | 67 | 100 | 92 | 100 |
18 | 0 | 43 | 36 | 68 | 100 | 93 | 100 |
19 | 0 | 44 | 38 | 69 | 100 | 94 | 100 |
20 | 0 | 45 | 40 | 70 | 100 | 95 | 100 |
21 | 0 | 46 | 42 | 71 | 100 | 96 | 100 |
22 | 0 | 47 | 44 | 72 | 100 | 97 | 100 |
23 | 2 | 48 | 46 | 73 | 100 | 98 | 100 |
24 | 2 | 49 | 48 | 74 | 100 | 99 | 100 |
25 | 3 | 50 | 50 | 75 | 100 | 100 | 100 |
Il diritto all’indennità per Invalidità permanente è di carattere personale e non è trasmissibile.
4.4.Anticipo Indennizzo
Su richiesta dell’Assicurato, la Compagnia liquida un acconto del presumibile ammontare dell’Indennizzo a condizione che:
• sia stata presentata documentazione medico legale;
• siano trascorsi almeno sei mesi dalla data di presentazione della denuncia;
• la percentuale di Invalidità permanente stimata dalla Compagnia sia superiore al 25%;
• non siano sorte contestazioni sull’indennizzabilità del Sinistro.
L’importo liquidabile è pari al 50% del presumibile Indennizzo con il massimo di euro 30.000.
4.5.Risoluzione controversie
Nel caso di controversie di natura medica sulle conseguenze invalidanti del Sinistro, nonché sull’applicazione dei criteri di indennizzabilità previsti dalla Polizza, è facoltà delle Parti ricorrere ad un Collegio Arbitrale, composto da tre medici, nominati uno per Parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell’Ordine dei Medici avente giurisdizione ove deve riunirsi il Collegio dei Medici.
Il Collegio avrà sede nella città dove ha sede l’Istituto di Medicina Legale più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato salvo che le Parti non concordino, in alternativa, di scegliere la città sede della direzione della Compagnia o la città sede dell’Intermediario al quale è assegnata la Polizza.
Rimane comunque ferma la possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria o avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie.
Tutela legale
Premessa
La Compagnia ha scelto di affidare la gestione dei sinistri rientranti nella garanzia Tutela legale a
D.A.S.
Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A., con sede in Xxx Xxxxxx Xxxxx 0/x – 37135 Verona. Questa opzione è consentita dagli artt. 163 e 164 del D.Lgs. 209/2005.
Per le modalità di denuncia dei sinistri si rinvia alla sezione C – “Cosa fare in caso di Sinistro?”.
La Compagnia si riserva la facoltà di modificare in qualsiasi momento il soggetto fornitore la garanzia Tutela legale con altro fornitore che sarà comunicato con le modalità previste all’art. 37 comma 2 - Reg. ISVAP n. 35/2010 mediante pubblicazione sul sito internet della Compagnia o nell’area riservata.
La sostituzione del fornitore avverrà senza modifiche in peggioramento delle condizioni contrattuali e di Premio pattuite con il Contraente.
Sezione A
1.Che cosa è assicurato e come?
1.1.Tutela della attività – Forma Base
1.1.1.Oggetto dell’Assicurazione
La Compagnia si fa carico del Rischio dell’assistenza giudiziale che si renda necessaria a tutela dei diritti dell’Assicurato nell’ambito dell’attività d’impresa dichiarata in Polizza e, inoltre, nell’ambito della conduzione ed eventuale proprietà degli immobili ove viene svolta l’attività, indicati in Polizza.
1.1.2.Chi è assicurato
Le garanzie operano a favore del Contraente e per:
a) Ditte individuali e le Imprese familiari: il Titolare, i Dipendenti ed i familiari del titolare che collaborano nell’attività;
b) Società di Persone: i Soci, i Dipendenti, i familiari del titolare d’Impresa che collaborano nell’attività ed i collaboratori regolarmente inquadrati a norma di legge;
c) Società di Capitali: il Legale Rappresentante, gli Amministratori, i Dipendenti e tutti gli altri collaboratori regolarmente inquadrati a norma di legge; le altre persone fisiche cui la legge attribuisce funzioni di rappresentanza della Contraente oppure imputa loro le attività da esso svolte.
1.1.3.Dove vale la copertura assicurativa
Le garanzie riguardano i Sinistri che insorgano e debbano essere processualmente trattati ed eseguiti:
a) in caso di Procedimento Penale: nei Paesi dell’Unione Europea e in Svizzera, Principato di Monaco, Liechtenstein, Andorra, Regno Unito, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano;
b) nell’ipotesi di opposizione alle Sanzioni Amministrative: in Xxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx.
La garanzia vale nei limiti del Massimale e delle condizioni previste in Polizza e alle condizioni che seguono.
1.1.4.Operatività della garanzia
La garanzia vale esclusivamente nel caso in cui l’Assicurato:
a) sia sottoposto a procedimento penale per Delitto Colposo o per contravvenzione, compresi i procedimenti derivanti da:
• violazioni in materia fiscale ed amministrativa,
• eventi della circolazione stradale effettuata per ragioni di servizio con veicoli a motore non detenuti in leasing e non di proprietà del Contraente;
b) sia sottoposto a procedimento penale per Delitto Doloso, compreso quello derivante da violazioni in materia fiscale ed amministrativa, se si verifica una delle seguenti condizioni:
• l’Assicurato venga prosciolto o assolto con decisione passata in giudicato,
• sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di xxxxx, ai sensi dell’Art. 408 del Codice di Procedura Penale “Richiesta di archiviazione per infondatezza della notizia di reato”,
• il reato sia derubricato da doloso a colposo.
La Compagnia provvederà all’anticipo delle spese legali e/o peritali nei limiti di 3.000 Euro, in attesa della definizione del giudizio. Nel caso in cui il giudizio si concluda con sentenza diversa da derubricazione, archiviazione per infondatezza della notizia di reato, assoluzione o proscioglimento pronunciata con sentenza inappellabile, la Compagnia richiederà all’Assicurato il rimborso di tutte le spese eventualmente anticipate in ogni grado di giudizio;
c) xxxxx presentare opposizione davanti all’Autorità competente contro una Sanzione Amministrativa. Nei casi di sanzione relativa al solo pagamento di una somma di denaro, la garanzia vale purché la somma ingiunta, per singola violazione, sia pari o superiore a 500 Euro.
Ad esempio, la garanzia vale nei casi di contestazione di inosservanza degli obblighi ed adempimenti stabiliti dalle seguenti normative:
i. Decreto Legislativo n. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza) in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, norme analoghe e successive integrazioni;
ii. Decreto Legislativo n. 196/03 (Codice della Privacy) e Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR, General Data Protection Regulation- Regolamento UE 2016/679) e Decreto legislativo 101/2018 in tema di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei loro dati personali, norme analoghe e successive integrazioni e modificazioni;
iii. Decreto Legislativo n. 193/07 in tema di controlli sulla sicurezza alimentare e norme analoghe;
iv. Decreto Legislativo n. 152/2006 (Codice dell’ambiente) in tema di riordino e coordinamento della legislazione in materia ambientale, norme analoghe e successive integrazioni.
La garanzia si estende inoltre, con le modalità indicate al capitolo 1.1.4., alla difesa legale dell’Assicurato a seguito di attacco informatico, in caso di:
a) Furto d’identità e/o di utilizzo contrario alla legge da parte di terzi dei propri dati personali o finanziari;
b) Violazione dei dati personali, come previsto dall’art. 4 comma 12 e artt. 33-34 del Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali 2016/679 e successive modificazioni e integrazioni.
1.1.5. Spese rimborsabili
Per gli eventi indicati al capitolo 1.1.4. “Operatività della garanzia”, la Compagnia offre assistenza legale e assume a proprio carico o rimborsa le seguenti spese:
a) spese per l’intervento di un legale incaricato della gestione del Sinistro;
b) onorari di un legale domiciliatario, qualora l’Assicurato scelga un legale non residente presso il circondario del tribunale competente a decidere la controversia, nel limite di 3.000 Euro per Sinistro;
c) Spese Peritali;
d) Spese di Giustizia nel procedimento penale;
e) spese per accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica del Sinistro;
f) spese investigative per la ricerca di prove a difesa, nei procedimenti penali;
g) spese per redazione di denunce, querele, istanze all’autorità giudiziaria, nei limiti del Massimale di 500 Euro;
h) contributo unificato di iscrizione a ruolo.
1.1.6.Prestazioni aggiuntive valide all’estero
In caso di arresto, minaccia di arresto o di procedimento penale all’estero, in uno dei Paesi dove la garanzia è operante, la Compagnia assicura, entro il limite del Massimale indicato in Polizza:
a) le spese per l’assistenza di un interprete;
b) le spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento;
c) l’anticipo della cauzione, disposta dall’autorità competente. L’importo anticipato dovrà essere restituito alla Compagnia entro 60 giorni dalla sua erogazione.
1.1.7.Consulenza legale telefonica
Per i medesimi eventi la Compagnia provvede inoltre, su richiesta dell’Assicurato, ad erogare consulenza legale telefonica, al fine di affrontare in modo corretto una controversia di natura legale, per impostare correttamente comunicazioni rivolte a una controparte (ad esempio richieste di Risarcimento o diffide) e per ottenere chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti.
1.2.Tutela della attività - Forma Plus
1.2.1.Oggetto dell’Assicurazione
La Compagnia si fa carico del Rischio dell’assistenza stragiudiziale e giudiziale che si rendano necessarie a tutela dei diritti dell’Assicurato nell’ambito dell’attività d’impresa indicata in Polizza, e nella conduzione ed eventuale proprietà degli immobili dove viene svolta l’attività, indicati in Polizza.
1.2.2.Chi è assicurato
Le garanzie operano a favore del Contraente e per:
• Ditte individuali e le Imprese familiari: il Titolare, i Dipendenti ed i familiari del titolare che collaborano nell’attività;
• Società di Persone: i Soci, i Dipendenti, i familiari del titolare d’Impresa che collaborano nell’attività ed i collaboratori regolarmente inquadrati a norma di legge;
• Società di Capitali: il Legale Rappresentante, gli Amministratori, i Dipendenti e tutti gli altri collaboratori regolarmente inquadrati a norma di legge; le altre persone fisiche cui la legge attribuisce funzioni di rappresentanza della Contraente oppure imputa loro le attività da esso svolte.
1.2.3.Dove vale la copertura assicurativa
Le garanzie riguardano i Sinistri che insorgano e debbano essere processualmente trattati ed eseguiti:
a) nell’ipotesi di Xxxxx da responsabilità extracontrattuale, Controversia contrattuale (capitolo 1.1.5. lett. f) della presente sezione A “Che cosa è assicurato e come?” o di Procedimento penale: nei Paesi dell’Unione Europea e in Svizzera, Principato di Monaco, Liechtenstein, Andorra, Regno Unito, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano;
b) nell’ipotesi di opposizione a Sanzioni Amministrative e Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx “Vertenze di Forniture e Prestazioni Effettuate”:
in Xxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx.
La garanzia vale nei limiti del Massimale e delle condizioni previste in Polizza e alle condizioni che seguono.
1.2.4.Operatività della garanzia
La garanzia vale esclusivamente nel caso in cui l’Assicurato:
a) sia sottoposto a procedimento penale per Delitto Colposo o per contravvenzione, compresi i procedimenti derivanti da:
• violazioni in materia fiscale ed amministrativa,
• eventi della circolazione stradale effettuata per ragioni di servizio con veicoli a motore non detenuti in leasing e non di proprietà del Contraente;
b) sia sottoposto a procedimento penale per Delitto Doloso, compreso quello derivante da violazioni in materia fiscale ed amministrativa, se si verifica una delle seguenti condizioni:
• l’Assicurato venga prosciolto o assolto con decisione passata in giudicato,
• sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di xxxxx, ai sensi dell’Art. 408 del Codice di Procedura Penale “Richiesta di archiviazione per infondatezza della notizia di reato”,
• il reato sia derubricato da doloso a colposo.
La Compagnia provvederà all’anticipo delle spese legali e/o peritali nei limiti di 3.000 Euro, in attesa della definizione del giudizio. Nel caso in cui il giudizio si concluda con sentenza diversa da derubricazione, archiviazione per infondatezza della notizia di reato, assoluzione o proscioglimento pronunciata con sentenza inappellabile, la Compagnia richiederà all’Assicurato il rimborso di tutte le spese eventualmente anticipate in ogni grado di giudizio;
c) xxxxx presentare opposizione davanti all’Autorità competente contro una Sanzione Amministrativa. Nei casi di sanzione relativa al solo pagamento di una somma di denaro, la garanzia vale purché la somma ingiunta, per singola violazione, sia pari o superiore a 500 Euro.
Ad esempio, la garanzia vale nei casi di contestazione di inosservanza degli obblighi ed adempimenti stabiliti dalle seguenti normative:
i. Decreto Legislativo n. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza) in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, norme analoghe e successive integrazioni;
ii. Decreto Legislativo n. 196/03 (Codice della Privacy) e Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR, General Data Protection Regulation- Regolamento UE 2016/679) e Decreto Legislativo 101/2018 in tema di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei loro dati personali, norme analoghe e successive integrazioni e modificazioni;
iii. Decreto Legislativo n. 193/07 in tema di controlli sulla sicurezza alimentare e norme analoghe;
iv. Decreto Legislativo n. 152/2006 (Codice dell’ambiente) in tema di riordino e coordinamento della legislazione in materia ambientale, norme analoghe e successive integrazioni;
d) subisca Xxxxx da responsabilità extracontrattuale a causa di un fatto illecito di terzi;
e) debba sostenere controversie relative a richieste di Risarcimento di Xxxxx da responsabiltà extracontrattuale avanzate da terzi nei suoi confronti, in conseguenza di un suo presunto comportamento illecito. Tale garanzia opera soltanto nel caso in cui il Sinistro sia coperto da una apposita Assicurazione di Responsabilità Civile e solo a seguito dell’intervento dell’Assicuratore della Responsabilità Civile e dopo l’esaurimento dell’intero Massimale, per spese di resistenza e di soccombenza ai sensi dell’articolo 1917 del Codice Civile “Assicurazione della responsabilità civile”. Se la Polizza di Responsabilità civile, pur essendo esistente, non può essere attivata in quanto non operante per effetto di un’esclusione o perché l’evento non è previsto tra i rischi assicurati, la garanzia di tutela legale opera in primo Rischio.
L’Assicurato è tenuto a dichiarare a DAS al momento della denuncia di Xxxxxxxx l’esistenza e l’operatività della Polizza di responsabilità civile e ad esibirne copia su semplice richiesta di DAS.
f) debba sostenere controversie di Diritto civile, il cui valore sia superiore a 250 Euro, relative a:
• contratti con fornitori di beni e/o servizi;
• controversie, incluse quelle relative alla locazione e al diritto di proprietà o altri diritti reali, riguardanti gli immobili indicati in Polizza in cui viene svolta l’attività;
• vertenze con agenti e rappresentanti;
• contratti individuali di lavoro con propri dipendenti e collaboratori regolarmente inquadrati a norma di legge.
La garanzia si estende, nei termini sopra indicati al capitolo 1.2.4 lett. a), b) e c) alla difesa legale dell’Assicurato a seguito di attacco informatico, in caso di:
• Furto d’identità e/o di utilizzo contrario alla legge da parte di terzi dei propri dati personali o finanziari;
• Violazione dei dati personali, come previsto dall’art. 4 comma 12 e artt. 33-34 del Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali 2016/679 e successive modificazioni e integrazioni.
1.2.5. Spese rimborsabili
In relazione agli eventi di cui al capitolo 1.1.4., la Compagnia offre assistenza legale e assume a proprio carico o rimborsa le seguenti spese:
a) spese per l’intervento di un legale incaricato della gestione del Sinistro;
b) onorari di un legale domiciliatario, qualora l’Assicurato scelga un legale non residente presso il circondario del tribunale competente a decidere la controversia, nel limite di 3.000 Euro per Sinistro;
c) Spese Peritali;
d) Spese di Giustizia nel procedimento penale;
e) spese di Soccombenza liquidate a favore della controparte;
f) spese legali conseguenti ad una Transazione purché siano state autorizzate da DAS, secondo le regole previste alla sezione D “Come è gestito il Sinistro?”;
g) spese per accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica del Sinistro;
h) spese investigative per la ricerca di prove a difesa, nei procedimenti penali;
i) spese per redazione di denunce, querele, istanze all’autorità giudiziaria, nei limiti del Massimale di 500 Euro;
j) spese degli arbitri e del legale intervenuti in Arbitrato, nel caso in cui una controversia debba essere deferita e risolta davanti a uno o più arbitri;
k) spese di avvio di una mediazione civile e indennità del mediatore, spettante agli organismi di mediazione;
l) spese per l’esecuzione forzata di ciascun titolo esecutivo, nel limite di 2 tentativi;
m) contributo unificato di iscrizione a ruolo.
1.2.6.Prestazioni aggiuntive operanti all’estero
In caso di arresto, minaccia di arresto o di procedimento penale all’estero, in uno dei Paesi dove la garanzia è operante, la Compagnia assicura, entro il limite del Massimale indicato in Polizza:
a) le spese per l’assistenza di un interprete;
b) le spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento;
c) l’anticipo della cauzione, disposta dall’autorità competente. L’importo anticipato dovrà essere restituito alla Compagnia entro 60 dalla sua erogazione.
1.2.7.Consulenza legale telefonica
Per i medesimi eventi la Compagnia provvede inoltre, su richiesta dell’Assicurato, ad erogare consulenza legale telefonica, al fine di affrontare in modo corretto una controversia di natura legale, per impostare correttamente comunicazioni rivolte a una controparte (ad esempio richieste di Risarcimento o diffide) e per ottenere chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti.
1.3.Vertenze di forniture e prestazioni effettuate
Questa garanzia opera solo se indicata come assicurata in Polizza.
La garanzia è estesa alle vertenze relative a forniture di beni o Prestazioni di servizi effettuate dall’Assicurato, compreso il recupero di crediti, per le quali il valore di lite sia superiore a 250 Euro.
La garanzia è operativa:
- per le spese legali relative all’intervento di DAS, direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati, per la sola fase stragiudiziale con il limite di due Sinistri per anno assicurativo.
- limitatamente ad un Sinistro per ciascun anno assicurativo, dei due indicati sopra, anche per la fase giudiziale.
La garanzia vale per le controversie che insorgano e debbano essere processualmente trattate ed eseguite in Xxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx.
Sezione B
2.Che cosa non è assicurato?
2.1.Tutela dell’attività – Forma Base
La garanzia è esclusa per:
a) danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo;
b) fatti conseguenti a eventi bellici, Atti di terrorismo, tumulti popolari, scioperi e serrate;
c) sanzioni amministrative il cui valore economico sia inferiore a 500,00 Euro;
d) procedimenti derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli, salvo quanto espressamente previsto nella sezione A “Che cosa è assicurato e come?” - Tutela dell’Attività – Forma base - al capitolo 1.1.4. lettera a), imbarcazioni o natanti e aerei;
e) controversie o procedimenti in materia fiscale e amministrativa, ad eccezione per i procedimenti penali derivanti da violazioni di legge in tali materie e per l’opposizione a sanzioni amministrative;
f) controversie e procedimenti riferibili a beni immobili diversi da quello in cui si svolge l’attività;
g) operazioni di acquisto, vendita o costruzione di beni immobili;
h) controversie di diritto civile;
i) controversie relative a rapporti fra Soci e/o Amministratori o ad operazioni di trasformazione, fusione, partecipazione societaria e acquisto / cessione / affitto di azienda;
j) attività svolte come azienda edile;
k) fatti dolosi dell’Assicurato. Se l’Assicurato è imputato per Delitto Doloso o Contravvenzione di natura dolosa, la garanzia è esclusa a meno che non vi sia assoluzione o proscioglimento pronunciata con sentenza inappellabile o vi sia derubricazione del reato da doloso a colposo, archiviazione per infondatezza della notizia di reato. Nel caso in cui il giudizio si concluda con sentenza diversa da quelle sopra indicate, la Compagnia richiederà allo stesso, il rimborso di tutte le spese eventualmente anticipate in ogni grado di giudizio.
l) Inoltre, la garanzia è esclusa relativamente alla circolazione stradale:
• se il conducente non è abilitato o non è in possesso dei requisiti alla guida secondo la normativa vigente;
• se il conducente guida il veicolo con patente non regolare o diversa da quella prescritta o non ottempera agli obblighi stabiliti in patente.
Nei casi indicati nei due punti precedenti, tuttavia, se il conducente non ha ancora ottenuto la patente, pur avendo superato gli esami di idoneità alla guida o è munito di patente scaduta, ma ottenga il rilascio o il rinnovo della stessa entro i 60 giorni successivi al Sinistro, la garanzia diventa operante;
• se il conducente è imputato di guida in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope;
• se al conducente siano state applicate le sanzioni ai sensi degli artt. 186 “Guida sotto l’influenza dell’alcool” e 187 “Guida in stato di alterazione psico-fisica per l’uso di sostanze stupefacenti” C.d.S.;
• se il conducente è imputato di fuga o omissione di soccorso (art.189 C.d.S. “Comportamento in caso di incidente”), o di un diverso reato se questo è stato commesso in stato di ebbrezza, sotto l’influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope o con omissione di soccorso.
Qualora il conducente venga successivamente prosciolto o assolto dall’imputazione di guida in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope o di fuga o omissione di soccorso, la Compagnia rimborserà le spese legali sostenute per la sua difesa, quando la sentenza sia passata in giudicato e purché non vi sia stata estinzione del reato per qualsiasi causa;
• se il veicolo non è coperto da regolare Assicurazione obbligatoria R.C.A.;
• se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione.
La Compagnia non si farà carico di:
a) spese, anche preventivate, non concordate con DAS, secondo le regole previste alla successiva sezione C “Cosa fare in caso di Sinistro?” – Gestione delle prestazioni;
b) spese del legale per attività che non siano state effettivamente svolte e dettagliate in parcella;
c) spese di viaggio e di soggiorno dovute all’avvocato che, per l’esecuzione dell’incarico ricevuto, xxxxx trasferirsi fuori dal proprio domicilio professionale;
d) onorari per l’intervento di ulteriori legali nell’ambito dello stesso grado di giudizio. Se per gestire la causa è necessario incaricare un avvocato domiciliatario, è esclusa ogni duplicazione di onorari e si applica quanto indicato nella sezione A “Che cosa è assicurato e come?” - Tutela dell’Attività – Forma base - capitolo 1.1.4 lettera b);
e) spese dovute da altri soggetti debitori poste a carico dell’Assicurato secondo il principio di solidarietà (art. 1292 Codice Civile “Nozione della solidarietà”);
f) costi relativi all’esecuzione forzata del titolo esecutivo oltre il secondo tentativo;
g) anticipo superiore ai 3.000 Euro delle spese in caso di procedimento penale per delitto doloso;
h) spese del legale in caso di procedimento penale per delitto doloso nei casi di sentenza di condanna passata in giudicato, estinzione del reato e di applicazione della pena su richiesta delle parti (Patteggiamento);
i) pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
j) oneri fiscali, ad eccezione dell’IVA indetraibile per l’Assicurato esposta nelle fatture dei professionisti incaricati e del contributo unificato di iscrizione a ruolo;
k) spese per redazione di denunce, querele, istanze all’autorità giudiziaria per la parte eccedente i 500 Euro.
2.2.Tutela dell’attività – Forma Plus
La garanzia è esclusa per:
a) danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo;
b) fatti conseguenti a eventi bellici, Atti di terrorismo, tumulti popolari, scioperi e serrate;
c) controversie o procedimenti il cui valore economico è inferiore a 200 Euro; salvo non sia previsto un valore superiore nelle specifiche garanzie e salva la prestazione di consulenza legale telefonica;
d) sanzione amministrativa il cui valore economico oggetto della è inferiore a 500 Euro;
e) procedimenti e controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli, salvo quanto espressamente previsto nella sezione A “Che cosa è assicurato e come?” - Tutela dell’Attività – Forma Plus - capitolo 1.1.4. lettera a), imbarcazioni o natanti e aerei;
f) controversie o procedimenti di natura fiscale e amministrativa con eccezione per i procedimenti penali derivanti da violazioni di legge in tali materie e per l’opposizione a sanzioni amministrative;
g) controversie e procedimenti riferiti a beni immobili diversi da quello dove si svolge l’attività;
h) operazioni di acquisto, vendita o costruzione di beni immobili;
i) operazioni di compravendita di beni mobili registrati;
j) vertenze relative a forniture di beni o a prestazione di servizi che l’Assicurato effettui, salvo che sia stata attivata la Garanzia Aggiuntiva “Vertenze relative a forniture o prestazioni rese a terzi”;
k) vertenze con Istituti o Enti Pubblici di Assicurazioni Previdenziali e Sociali;
l) controversie relative a diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva e concorrenza sleale;
m) controversie relative a rapporti fra Soci e/o Amministratori o ad operazioni di trasformazione, fusione, partecipazione societaria e acquisto / cessione / affitto di azienda;
n) attività svolte come azienda edile;
o) fatti dolosi dell’Assicurato. Se l’Assicurato è imputato per Delitto Doloso o Contravvenzione di natura dolosa, la garanzia è esclusa a meno che non vi sia assoluzione o proscioglimento pronunciata con sentenza inappellabile o vi sia derubricazione del reato da doloso a colposo, archiviazione per infondatezza della notizia di reato. Nel caso in cui il giudizio si concluda con sentenza diversa da quelle sopra indicate, la Compagnia richiederà allo stesso, il rimborso di tutte le spese eventualmente anticipate in ogni grado di giudizio.
p) controversie relative a richieste di Risarcimento di Danni extracontrattuali avanzate da terzi:
• se non esiste una apposita Polizza di Responsabilità Civile,
• nel caso di dolo dell’Assicurato,
• se il Sinistro rientra nei casi di Scoperto e/o Franchigia della Polizza di Responsabilità civile,
• se tale Polizza non è in regola con il pagamento dei Premi.
q) Inoltre, la garanzia è esclusa relativamente alla circolazione stradale:
• se il conducente non è abilitato o non è in possesso dei requisiti alla guida secondo la normativa vigente oppure guida il veicolo con patente non regolare o diversa da quella prescritta o non ottempera agli obblighi stabiliti in patente; se tuttavia il conducente non ha ancora ottenuto la patente, pur avendo superato gli esami di idoneità alla guida o è munito di patente scaduta, ma ottenga il rilascio o il rinnovo della stessa entro i 60 giorni successivi al Sinistro, la garanzia diventa operante;
• se il conducente è imputato di guida in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope, ovvero gli siano state applicate le sanzioni ai sensi degli artt. 186 “Guida sotto l’influenza dell’alcool” e 187 “Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti” C.d.S., o se è imputato di fuga o omissione di soccorso (art.189 C.d.S. “Comportamento in caso di incidente”), o di un diverso reato se questo è stato commesso in stato di ebbrezza, sotto l’influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope o con omissione di soccorso. Qualora il conducente venga successivamente prosciolto o assolto dall’imputazione di guida in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope o di fuga o omissione di soccorso, la Compagnia rimborserà le spese legali sostenute per la sua difesa, quando la sentenza sia passata in giudicato e purché non vi sia stata estinzione del reato per qualsiasi causa;
• se il veicolo non è coperto da regolare Assicurazione obbligatoria R.C.A.;
• se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione.
La Compagnia non si farà carico di:
a) spese, anche preventivate, non concordate con DAS, secondo le regole previste alla successiva sezione C “Cosa fare in caso di Sinistro?” – Gestione delle prestazioni;
b) spese per la gestione di una controversia prima dell’azione in giudizio, per incarichi conferiti dall’Assicurato a professionisti diversi da quelli autorizzati da DAS;
c) spese del legale per attività che non siano state effettivamente svolte e dettagliate in parcella;
d) spese di viaggio e di soggiorno dovute all’avvocato che, per l’esecuzione dell’incarico ricevuto, xxxxx trasferirsi fuori dal proprio domicilio professionale;
e) spese rimborsate dalla controparte. Se tali spese sono state anticipate dalla Compagnia, l’Assicurato dovrà restituirle alla Compagnia entro 60 giorni dal momento in cui ha ricevuto il rimborso;
f) onorari per l’intervento di ulteriori legali nell’ambito dello stesso grado di giudizio. Se per gestire la causa è necessario incaricare un avvocato domiciliatario, è esclusa ogni duplicazione di onorari e si applica quanto indicato nella sezione A “Che cosa è assicurato e come?” - Tutela dell’Attività – Forma Plus - capitolo 1.1.4. lettera b);
g) spese dovute da altri soggetti debitori poste a carico dell’Assicurato secondo il principio di solidarietà (art. 1292 Codice Civile “Nozione della solidarietà”);
h) costi relativi all’esecuzione forzata del titolo esecutivo oltre il secondo tentativo;
i) anticipo delle spese superiore ai 3.000 Euro in caso di procedimento penale per delitto doloso;
j) spese del legale in caso di procedimento penale per delitto doloso nei casi di sentenza di condanna passata in giudicato, estinzione del reato e di applicazione della pena su richiesta delle parti (Patteggiamento);
k) pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
l) oneri fiscali, ad eccezione dell’IVA indetraibile per l’Assicurato esposta nelle fatture dei professionisti incaricati e del contributo unificato di iscrizione a ruolo;
m) spese per redazione di denunce, querele, istanze all’autorità giudiziaria per la parte eccedente i 500 Euro.
3.Quando comincia la copertura e quando finisce?
3.1.Tutela dell’attività - Forma Base
Un evento è considerato in garanzia dalle ore 24 del giorno di decorrenza dell’Assicurazione. Per determinare la data in cui avviene un evento, la Compagnia considera:
a) la data in cui viene compiuto il primo atto di accertamento della violazione, nei casi di opposizione a Sanzioni Amministrative;
b) la data in cui è avvenuta la prima violazione, anche presunta, di una norma di legge o di contratto, da parte dell’Assicurato, della controparte o di un terzo, nelle restanti ipotesi.
Se l’evento si protrae attraverso più violazioni successive della stessa natura, la Compagnia prenderà in considerazione la data in cui si è verificata la prima violazione, anche presunta.
La garanzia si estende agli eventi manifestatisi entro 360 giorni dalla cessazione del contratto, se avvenuti nel periodo contrattuale.
La garanzia opera anche prima della notifica all’Assicurato dell’Informazione di Garanzia, nei casi di Presentazione spontanea, Invito a presentarsi e Accompagnamento coattivo (artt. 374-376 del Codice di Procedura Penale).
3.2.Tutela dell’attività - Forma Plus
Un evento è considerato in garanzia:
• dopo 90 giorni dalla data di decorrenza dell’Assicurazione, in caso di controversie contrattuali previste nella sezione A “Che cosa è assicurato e come?” - Tutela dell’Attività – Forma plus - ai capitoli 1 lett. f) e 1.3;
• dalle ore 24 del giorno di decorrenza dell’Assicurazione, negli altri casi.
Per determinare la data in cui avviene un evento, la Compagnia considera:
a) la data del primo evento che ha dato origine al diritto al Risarcimento, nei casi di richieste di Risarcimento di Danni da responsabilità Extracontrattuale;
b) la data in cui viene compiuto il primo atto di accertamento della violazione, nei casi di opposizione a Sanzioni Amministrative;
c) la data in cui è avvenuta la prima violazione, anche presunta, di una norma di legge o di contratto, da parte dell’Assicurato, della controparte o di un terzo, nelle restanti ipotesi.
Se l’evento si protrae attraverso più violazioni successive della stessa natura, la Compagnia prenderà in considerazione la data in cui si è verificata la prima violazione, anche presunta.
La garanzia si estende agli eventi manifestatisi entro 360 giorni dalla cessazione del contratto, se avvenuti nel periodo contrattuale.
La garanzia opera anche prima della notifica all’Assicurato dell’Informazione di Garanzia, nei casi di Presentazione spontanea, Invito a presentarsi e Accompagnamento coattivo (artt. 374-376 del Codice di Procedura Penale).
Sezione C
4.Cosa fare in caso di Sinistro?
4.1.Come denunciare un Sinistro
Per richiedere le prestazioni previste dall’Assicurazione l’Assicurato dovrà segnalare tempestivamente l’accaduto alternativamente a:
a) DAS chiamando il numero verde 800 345543. DAS raccoglierà la richiesta (denuncia di Xxxxxxxx), indicherà i documenti necessari per l’attivazione della garanzia in funzione della tipologia di evento accaduto, fornirà tutte le informazioni relative alle modalità di gestione del caso e rilascerà un numero identificativo della pratica;
b) il proprio Intermediario, che ha in carico la Polizza e che si attiverà direttamente con DAS per la denuncia di Xxxxxxxx.
Tutta la documentazione dovrà essere regolarizzata a spese dell’Assicurato, se previsto dalle vigenti norme fiscali di bollo e di registro.
L’Assicurato dovrà far pervenire tempestivamente a DAS copia di ogni ulteriore atto o documento pervenuto successivamente alla denuncia di Xxxxxxxx e ogni notizia utile alla gestione del suo caso.
Per richiedere una consulenza legale telefonica l’Assicurato dovrà chiamare il numero verde 800 345543, fornendo il numero di Polizza e un recapito telefonico al quale essere ricontattato.
In caso di procedimento penale, l’Assicurato è tenuto a denunciare il Sinistro nel momento in cui ha inizio l’azione penale o comunque nel momento in cui ha avuto notizia di coinvolgimento nell’indagine penale.
In caso di danno da responsabilità extracontrattuale avanzata da terzi, al momento della denuncia di Xxxxxxxx l’Assicurato è tenuto a dichiarare a DAS l’esistenza e l’operatività della Polizza di responsabilità civile e ad esibirne copia su semplice richiesta di DAS.
Sezione D
5.Come è gestito il Sinistro?
1. Prima dell’eventuale azione in giudizio, la gestione del caso è riservata esclusivamente a DAS, secondo le seguenti disposizioni:
a) ricevuta la denuncia del Sinistro, DAS svolge ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia, direttamente o con l’ausilio di professionisti da essa individuati (secondo quanto previsto dall’art. 164 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni Private - D. Lgs. 209/05). A tal fine l’Assicurato dovrà rilasciare, ove richiesto da DAS, apposita procura per la gestione della controversia;
b) per la risoluzione della controversia, DAS valuterà l’opportunità di ricorrere o aderire a procedure di risoluzione amichevole delle controversie, come ad esempio mediazione civile, negoziazione assistita, conciliazione paritetica;
c) l’Assicurato potrà scegliere fin da questa fase un legale di propria fiducia se si verifica una situazione di conflitto di interessi con DAS.
2. DAS autorizzerà l’eventuale azione in giudizio:
a) sempre, quando è necessaria la difesa dell’Assicurato in un procedimento penale o amministrativo o per resistere ad un’azione civile promossa da terzi;
b) se la composizione amichevole non riesce e le pretese dell’Assicurato presentino possibilità di successo, negli altri casi. L’Assicurato comunica a DAS le informazioni e argomentazioni su cui fondare l’azione o la resistenza in giudizio al fine di consentire a DAS di valutare le possibilità di successo.
3. Per la fase giudiziale DAS trasmette la pratica al legale designato in base alle seguenti disposizioni:
a) l’Assicurato può indicare a DAS un legale di propria fiducia;
b) se l’Assicurato non fornisce tale indicazione, DAS può individuare direttamente il legale;
c) l’Assicurato deve conferire in ogni caso regolare mandato al legale individuato fornendo allo stesso tutte le informazioni e la documentazione necessarie per consentire la miglior tutela dei propri interessi;
d) qualora nel corso dello stesso grado di giudizio l’Assicurato decida di revocare l’incarico professionale conferito a un legale e di dare incarico a un nuovo legale, DAS non rimborserà le spese del nuovo legale riferite ad attività già svolte dal primo avvocato. Tale disposizione non si applica nel caso di rinuncia all’incarico da parte del legale.
4. DAS gestirà a tutti gli effetti un unico Sinistro:
a) in presenza di vertenze, promosse da o contro una o più persone e aventi per oggetto domande identiche o connesse;
b) in presenza di procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al medesimo evento-fatto nei quali siano coinvolti uno o più Assicurati;
c) qualora l’evento che dà diritto alle prestazioni si protragga attraverso più violazioni successive della stessa natura.
5. Al termine delle verifiche amministrative, DAS si impegna ad effettuare al beneficiario il pagamento delle spese in copertura, sempre entro i limiti del Massimale, entro 30 giorni dalla definizione dell’importo dovuto.
6. Per avere diritto alle prestazioni l’Assicurato deve:
a) denunciare il Sinistro tempestivamente e comunque entro il tempo utile per la sua difesa;
b) aggiornare tempestivamente DAS su ogni circostanza rilevante ai fini dell’erogazione delle prestazioni previste;
c) prima di incaricare un legale o un perito, avvisare DAS e ottenere conferma a procedere;
d) prima di sottoscrivere un accordo economico o un preventivo di spesa del legale o del perito incaricato, ottenere conferma a procedere da parte di DAS.
Inoltre, senza la preventiva autorizzazione di DAS, l’Assicurato non può concludere con la controparte alcuna Transazione o accordo a definizione della controversia che preveda a carico di DAS spese ulteriori rispetto alle competenze del suo legale. Se l’Assicurato procede senza autorizzazione, DAS garantirà il rimborso degli oneri a suo carico solo a seguito di verifica di un’effettiva urgenza nel concludere l’operazione e se la stessa è conveniente.
5.1.Esonero di responsabilità
1. La Compagnia e DAS non sono responsabili dell’operato di legali e periti.
2. La Compagnia e DAS non sono responsabili di eventuali ritardi nell’erogazione delle prestazioni che siano stati determinati dalla mancanza di idonea documentazione a supporto delle richieste dell’Assicurato.
Arbitrato per conflitto di interesse o disaccordo sulla gestone delle prestazioni
1. In caso di conflitto di interessi o di disaccordo tra l’Assicurato e DAS sulla gestione delle prestazioni, sia l’Assicurato sia DAS possono chiedere di demandare la questione ad un arbitro designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile.
2. L’Assicurato e DAS contribuiscono ciascuno alla metà delle spese arbitrali, salvo diverso accordo tra le Parti.
3. L’arbitro decide secondo equità. Qualora la decisione dell’arbitro sia sfavorevole all’Assicurato, questi potrà ugualmente procedere per proprio conto e Xxxxxxx. Se dalla sua azione l’Assicurato ottiene un risultato più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito da DAS, in linea di fatto o di diritto, può richiedere a DAS il rimborso delle spese sostenute e non rimborsate dalla controparte, nei limiti del Massimale previsto dalla Polizza.
4. Qualora l’Assicurato intenda in alternativa adire le vie giudiziarie, l’azione civile potrà essere preceduta dal tentativo di mediazione come previsto dal D.Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010.
Assistenza
Premessa
La Compagnia ha scelto di affidare la gestione dei sinistri relativi alla garanzia Assistenza a
Mapfre Asistencia Compañia Internacional de Seguros y Reaseguros S.A.
(di seguito “Mapfre Asistencia S.A.”), con sede a Verrone (BI) – Xxxxxx Xxxxxx x. 00.
Questa opzione è consentita dagli ’artt. 163 e 164 del D.Lgs. 209/2005.
Per le modalità di denuncia dei sinistri si rinvia alla sezione C “Cosa fare in caso di Sinistro?”.
La Compagnia si riserva la facoltà di modificare in qualsiasi momento il soggetto fornitore la garanzia Assistenza con altro fornitore che sarà comunicato con le modalità previste all’art. 37 comma 2 - Reg. ISVAP n. 35/2010 mediante pubblicazione sul sito internet della Compagnia o nell’area riservata.
La sostituzione del fornitore avverrà senza modifiche in peggioramento delle condizioni contrattuali e di Premio pattuite con il Contraente.
Sezione A
1.Che cosa è assicurato e come?
1.1.Oggetto dell’Assicurazione
L’assistenza opera nei confronti dell’Assicurato e del suo Esercizio commerciale ubicato in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino e viene fornita 24 ore su 24 entro i limiti ed alle condizioni che seguono.
Ogni prestazione deve essere preventivamente richiesta alla Struttura Organizzativa che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l’effettuazione.
Ogni prestazione viene fornita fino a tre (3 volte) per ciascun tipo, entro il periodo annuale.
Nel caso in cui l’Assicurato sia titolare di altra Assicurazione per lo stesso Xxxxxxx, le presenti Prestazioni di assistenza saranno operanti, nei limiti ed alle condizioni previste, esclusivamente quale rimborso all’Assicurato degli eventuali maggiori costi a lui addebitati dall’impresa assicuratrice che ha erogato la Prestazione di assistenza.
Se l’Assicurato non usufruisce di una o più delle Prestazioni previste dalla Polizza, la Compagnia non è tenuta a fornire Indennizzi o Prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.
La Compagnia non si assume la responsabilità per i danni causati dall’intervento delle Autorità del paese nel quale è prestata l’assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile.
Per tutto quanto non è qui espressamente disciplinato si applicano le disposizioni di legge.
1.2.Invio di un idraulico in caso di emergenza
Se presso l’Esercizio commerciale sia necessario l’intervento di un idraulico per guasti che compromettano la prosecuzione dell’attività, la Struttura Organizzativa provvede al suo invio e la Compagnia sostiene i costi relativi al diritto di uscita e alla manodopera fino ad un Massimale di 200 Euro per Sinistro. L’Assicurato sostiene i costi relativi al materiale necessario per la riparazione e il ripristino dell’Esercizio commerciale.
La Garanzia è operante per i seguenti casi:
Impianto idraulico
a. Allagamento nei locali dell’Esercizio commerciale provocato da una rottura, un’otturazione, un guasto di tubature fisse dell’impianto idraulico del fabbricato;
b. mancanza d’acqua nei locali provocata da una rottura, un’otturazione, un guasto di tubature fisse dell’impianto idraulico del fabbricato;
c. mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari presenti nei locali dell’Esercizio commerciale provocato da un’otturazione delle tubature di scarico fisse dell’impianto idraulico del fabbricato.
Impianto di riscaldamento
a. mancanza totale di riscaldamento provocato dalla rottura o guasto di Tubazioni o di valvole, oppure di ostruzione della circolazione dell’acqua dell’impianto di riscaldamento nei locali dell’Esercizio commerciale;
b. Allagamento provocato da un guasto delle valvole o dei tubi dell’impianto di riscaldamento.
La garanzia non è operante per i seguenti casi:
Per l’Impianto idraulico, sono esclusi i sinistri dovuti a:
- guasti di rubinetti e di tubature mobili;
- negligenza dell’Assicurato;
- interruzione di fornitura da parte dell’ente erogatore o rottura delle tubature esterne del fabbricato;
- tracimazione dovuta a Rigurgito di fogna, otturazione delle tubature mobili e dei servizi igienico-sanitari.
Per l’Impianto di riscaldamento, sono esclusi i sinistri dovuti a:
- guasti o cattivo funzionamento della caldaia e del bruciatore.
1.3.Invio di un elettricista in caso di emergenza
Se presso l’Esercizio commerciale sia necessario un elettricista, la Struttura Organizzativa provvede al suo invio e la Compagnia sostiene i costi relativi al diritto di uscita e alla manodopera fino ad un Massimale di 200 Euro per Sinistro.
L’Assicurato sostiene i costi relativi al materiale necessario per la riparazione e il ripristino dell’Esercizio commerciale.
La garanzia è operante nel caso di mancanza di corrente elettrica in tutti i locali, dovuta a guasti:
- agli interruttori di accensione,
- agli impianti di distribuzione interna o alle prese di corrente.
1.4.Invio di un fabbro in caso di emergenza
Se presso l’Esercizio commerciale sia necessario un fabbro per un intervento di emergenza, la Struttura Organizzativa provvede al suo invio e la Compagnia sostiene i costi relativi al diritto di uscita e alla manodopera fino ad un Massimale di 200 Euro per Sinistro. L’Assicurato sostiene i costi relativi al materiale necessario per la riparazione e il ripristino dell’Esercizio commerciale.
La prestazione è operante per i seguenti casi:
- Furto, smarrimento o rottura delle chiavi, guasto o Scasso della serratura dei locali dell’Esercizio che ne rendano impossibile l’accesso all’Assicurato;
- compromessa funzionalità dei sistemi di chiusura dei locali dell’Esercizio commerciale, tale da non garantirne la sicurezza, a seguito di Furto o di tentato Furto, Incendio, Esplosione, Scoppio, Allagamento.
1.5.Invio di un sorvegliante in caso di emergenza
Se a seguito di Incendio, Esplosione, Scoppio, danni causati dall’acqua, Furto o tentato Furto che abbiano colpito l’Esercizio commerciale dell’Assicurato, la sicurezza dello stesso è compromessa, la Struttura Organizzativa provvederà, dietro richiesta dell’Assicurato, a contattare una società di vigilanza che invierà una persona per poter garantire la sicurezza dell’Esercizio commerciale. La Compagnia sostiene le spese fino ad un massimo di 12 ore ed in ogni caso, per le ore oltre la dodicesima, garantisce le tariffe concordate con l’Istituto di vigilanza.
1.6.Invio di un vetraio in caso di emergenza
Se a seguito di rottura dei vetri perimetrali dell’Esercizio commerciale sia necessario l’invio di un vetraio, la Struttura Organizzativa provvede al suo invio, con esclusione del sabato, domenica e festivi.
La Compagnia sostiene i costi relativi al diritto di uscita e alla manodopera fino ad un Massimale di 200 Euro per Sinistro. L’Assicurato sostiene i costi relativi al materiale necessario per la riparazione e il ripristino dell’Esercizio commerciale.
1.7.Invio di un serrandista in caso di emergenza
Se l’Assicurato necessita di un serrandista per interventi di emergenza presso il proprio Esercizio commerciale, la Struttura Organizzativa provvede al suo invio e la Compagnia sostiene i costi relativi al diritto di uscita e alla manodopera necessaria al ripristino fino ad un Massimale di 200 Euro per Sinistro.
L’Assicurato sostiene i costi relativi al materiale necessario per la riparazione e il ripristino dell’Esercizio commerciale.
La prestazione è operante per i seguenti casi:
- smarrimento o rottura delle chiavi, guasto o Scasso della serratura delle saracinesche che rendano impossibile l’accesso ai locali;
- quando sia compromessa la funzionalità dei sistemi di chiusura delle saracinesche dei locali, in modo tale da non garantirne la sicurezza, a seguito di Furto o di tentato Furto, Incendio, Esplosione, Scoppio, Allagamento.
1.8.Invio di un frigorista in caso di emergenza
Se l’Assicurato necessita di un frigorista per interventi di emergenza presso il proprio Esercizio commerciale, la Struttura Organizzativa provvede al suo invio e la Compagnia sostiene i costi relativi al diritto d’uscita e alla manodopera necessaria al ripristino fino ad un Massimale di 200 Euro per Sinistro.
L’Assicurato sostiene i costi relativi al materiale necessario per la riparazione e il ripristino dell’Esercizio commerciale.
La prestazione è operante nel caso di mancato o irregolare funzionamento dell’impianto di refrigerazione, a seguito di guasto elettrico del frigorifero e/o della valvola termostatica.
1.9.Organizzazione Trasloco
Se, a seguito di Incendio, Esplosione, Scoppio, danni causati dall’acqua, atti vandalici, Furto o tentato Furto, l’Esercizio commerciale risulti inagibile per un periodo non inferiore a 30 giorni dall’accadimento del Sinistro, e l’Assicurato ne fa richiesta entro e non oltre i 30 giorni successivi alla data stessa, la Struttura Organizzativa provvede ad organizzare il trasloco del contenuto dell’Esercizio commerciale ad un altro fabbricato di proprietà dell’Assicurato in Italia o presso un deposito in Italia, con esclusione del sabato, domenica e festivi.
Se l’Assicurato ha già provveduto a trasportare una parte del contenuto presso altri luoghi, la Struttura Organizzativa organizzerà il trasloco soltanto di quanto rimasto nell’Esercizio commerciale.
La Compagnia sostiene le spese fino ad un Massimale di 500 Euro per Sinistro e per anno.
1.10.Consulenza medica
Se l’Assicurato a seguito di Infortunio o Malattia necessita di una consulenza medica, può mettersi in contatto direttamente o tramite il proprio medico curante con i medici della Struttura Organizzativa che valuteranno quale sia la prestazione più idonea da effettuare in suo favore.
1.11.Invio di un medico generico in casi d’urgenza
Se l’Assicurato, a seguito di Infortunio o Malattia, in Italia, necessiti di un medico dalle ore 20 alle ore 8 o nei giorni festivi e non riesca a reperirlo, la Struttura Organizzativa, accertata la necessità della prestazione, provvede ad inviare a spese della Compagnia uno dei medici convenzionati.
In caso di impossibilità da parte di uno dei medici convenzionati ad intervenire personalmente, la Struttura Organizzativa predispone, in via sostitutiva, il trasferimento dell’Assicurato nel centro medico idoneo più vicino mediante taxi o autoambulanza.
In caso di emergenza, l’Assicurato dovrà contattare gli organismi di soccorso (servizio 118). La Compagnia non potrà in alcun caso sostituirsi né costituire alternativa al servizio pubblico di pronto intervento sanitario.
1.12.Trasporto in ambulanza in Italia
Se, a seguito di Infortunio o Malattia, l’Assicurato necessita di un trasporto in autoambulanza successivamente al Ricovero di primo soccorso, la Struttura Organizzativa invia direttamente un’autoambulanza. La relativa spesa sarà a carico della Compagnia per un importo pari a quello necessario per compiere 200 km di percorso complessivo (andata/ritorno).
1.13.Rientro anticipato per gravi danni all’Esercizio in caso di viaggio
Se l’Assicurato deve interrompere il viaggio a causa di gravi danni materiali all’Esercizio commerciale, causati da Incendio, a patto che sia necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco, Xxxxx denunciato alle forze dell’ordine o Allagamento grave, purché l’evento si sia manifestato posteriormente alla sua partenza, la Struttura Organizzativa mette a disposizione un biglietto aereo in classe economica e/o ferroviario ordinario in prima classe. La Compagnia sostiene le relative spese fino ad un Massimale di 750 Euro per Sinistro e per anno.
Sezione B
2.Che cosa non è assicurato?
2.1.Esclusioni applicate a tutte le Prestazioni
La copertura non è operante per i Sinistri provocati o dipendenti da:
• guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale o fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo, radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche, epidemie, pandemie;
• scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, Atti di terrorismo e di vandalismo;
• dolo o colpa grave dell’Assicurato o delle persone di cui deve rispondere, xxx compreso il suicidio o il tentato suicidio;
• abuso di alcolici o psicofarmaci, nonché dall’uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni;
• Infortuni derivanti dallo svolgimento delle seguenti attività: alpinismo con scalata di rocce o accesso a ghiacciai, salti dal trampolino con sci o idro sci, guida e uso di guidoslitte, sport aerei in genere, atti di temerarietà, corse e gare automobilistiche, motonautiche e motociclistiche e relative prove e allenamenti, nonché tutti gli Infortuni sofferti in conseguenza di attività sportive svolte a titolo professionale.
Le Prestazioni non sono fornite negli Stati che si trovino in stato di guerra dichiarata o di fatto.
Sezione C
3.Cosa fare in caso di Sinistro?
3.1.Istruzioni per la richiesta di assistenza
Per ottenere le Prestazioni di assistenza, il Contraente o l’Assicurato, dovunque si trovi ed in qualsiasi momento, deve rivolgersi alla Struttura Organizzativa attraverso una delle seguenti modalità:
- telefonando al numero verde 800-181515 (valido solo in Italia),oppure +39. 015-2559790 (valido anche all’estero).
- scrivendo a MAPFRE ASISTENCIA S.A. - Strada Trossi 66 – 13871 Verrone (BI), se impossibilitato a telefonare, al seguente indirizzo e-mail xxxxxxxxxx@xxxxxx.xxx
- inviando un fax al numero 000-0000000
L’Assicurato dovrà fornire:
- descrizione del tipo di assistenza di cui ha bisogno;
- nome e cognome;
- numero di Polizza;
- indirizzo del luogo in cui si trova;
- recapito telefonico al quale la Struttura Organizzativa lo richiamerà nel corso dell’assistenza;
- tutta la documentazione richiesta per la conclusione dell’assistenza. La Struttura Organizzativa è in funzione 24 ore su 24.
L’Assicurato ha l’obbligo di richiedere preventivamente ogni prestazione alla Struttura Organizzativa, che
interverrà direttamente o ne dovrà espressamente autorizzare l’effettuazione.
Se non si rivolge alla Struttura Organizzativa, l’Assicurato perde il diritto ad ottenere le Prestazioni di assistenza. L’Assicurato deve inoltre inviare alla Struttura Organizzativa, se richiesto, gli originali dei documenti di spesa (fatture, ricevute fiscali e altri giustificativi).
Norme comuni a tutte le garanzie
L’Assicurazione è regolata dalla legge italiana. Il foro competente per eventuali azioni giudiziarie è quello della sede legale del convenuto oppure, a scelta di chi agisce, quello dove ha sede l’Intermediario assicurativo a cui è assegnato il contratto. Se l’Assicurato è un consumatore, ai sensi dell’art. 3 comma 1, lettera a) del D. lgs. N. 206/2005 “Codice del consumo”, è competente il foro di residenza o di domicilio eletto dell’Assicurato.
1.Che impegni ed obblighi ho?
1.1.Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio
• L’Assicurato e/o Contraente è tenuto a fornire alla Compagnia tutte le informazioni che possono influire sulla valutazione del Rischio. La violazione di questo obbligo può comportare conseguenze negative.
Infatti, le dichiarazioni inesatte o reticenti fatte con dolo o colpa grave su circostanze che l’Assicurato conosce o che, facendo uso della normale diligenza, potrebbe conoscere, sono causa di annullamento del contratto e comportano la perdita totale del diritto all’Indennizzo, così come indicato nell’’art. 1892 del Codice civile.
Se, invece, le dichiarazioni inesatte o reticenti sono state effettuate senza dolo o colpa grave, ovvero in riferimento a circostanze sconosciute e che non potevano essere accertate con la normale diligenza, la Compagnia ha il diritto di recedere dal contratto, così come indicato nell’art. 1893 del Codice civile ed in caso di Sinistro l’Indennizzo sarà ridotto in proporzione alla differenza tra il Premio pagato e quello che sarebbe stato dovuto se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.
Nei casi di cui sopra, la Compagnia può chiedere l’annullamento del Contratto o recedere dal Contratto entro tre mesi. La Compagnia ha diritto di trattenere tutti i Premi già riscossi, quello relativo al Periodo di Assicurazione in corso e, nel caso di dolo o colpa grave, il Premio dovuto per il primo anno.
Il contratto non prevede particolari casi di nullità se non quelli previsti dalla Legge.
1.2.Aggravamento del Rischio
• L’Assicurato ha l’obbligo di avvisare immediatamente l’Assicuratore se nel corso del contratto si modifichi lo stato di cose considerato al momento in cui il contratto è stato concluso e la modifica sia tale da aumentare la probabilità che l’evento dannoso si verifichi (cd. aggravamento del Rischio). La violazione di questo obbligo, previsto dall’art. 1898 del Codice civile, può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo.
1.3.Assicurazione per conto altrui
• In caso di Polizza stipulata per conto di altri soggetti, gli obblighi derivanti dalla Polizza, secondo quanto previsto dall’art. 1891 del Codice civile, spettano al Contraente. Fanno eccezione gli obblighi che, per loro natura, non possono essere assolti che dall’Assicurato, come ad esempio quelli relativi alle dichiarazioni che possono influire sulla valutazione del Rischio.
1.4.Altre Assicurazioni
• Il Contraente deve avvisare per iscritto la Compagnia dell’esistenza di altre assicurazioni che coprono lo stesso Xxxxxxx, così come previsto dall’art.1910 del Codice civile.
In caso di Xxxxxxxx, la denuncia deve essere inviata a tutte le compagnie indicando a ciascuna di esse il nome delle altre. Se il Contraente è una persona fisica e l’Assicurato è un soggetto diverso, l’obbligo è esteso anche all’Assicurato. Se volontariamente le comunicazioni di cui sopra non vengono effettuate, la Compagnia può rifiutare l’Indennizzo. Il Contraente e/o l’Assicurato sono tenuti a richiedere a ciascuno degli assicuratori l’Indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Qualora la somma di tali Xxxxxxxxxx, escluso dal conteggio l’Indennizzo dovuto dall’Assicuratore insolvente, superi l’ammontare del danno, la Compagnia è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell’Indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, escluso comunque ogni obbligo solidale con gli altri Assicuratori.
1.5.Titolarità dei diritti nascenti dalla Polizza
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla Polizza possono essere esercitati solo dal Contraente e dalla Compagnia. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all’accertamento ed alla liquidazione dei danni.
L’accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l’Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L’Indennizzo liquidato a termini di Polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o con il consenso dei titolari dell’interesse Assicurato.
2.Che impegni ed obblighi ha la Compagnia?
2.1.Modifiche del contratto
Le eventuali modificazioni del contratto devono essere concordate tra le parti e formalizzate per iscritto su apposito documento.
2.2.Diminuzione del Rischio
La Compagnia rinuncia al diritto di recedere dal contratto previsto dall’art. 1897 del Codice civile in caso di diminuzione del Rischio.
Si ha diminuzione del Rischio quando nel corso del contratto la probabilità che si verifichi un Sinistro diminuisce, ad esempio quando l’Assicurato passa da una professione più rischiosa ad una meno rischiosa (solo a titolo esemplificativo da antennista a impiegato); in questo caso l’Assicurato ha il diritto di ottenere una riduzione del Premio successivo alla data in cui abbia comunicato alla Compagnia i cambiamenti che producono la diminuzione.
2.3.Rinuncia al diritto di surrogazione
La Compagnia rinuncia al diritto di surrogazione derivante dall’articolo 1916 del Codice Civile (cioè rinuncia alla possibilità di agire per il recupero delle somme pagate all’Assicurato) nei confronti di:
• persone delle quali l’Assicurato deve rispondere a norma di legge;
• clienti dell’Assicurato;
• organizzatori di eventi o fiere a cui l’Assicurato partecipa;
• società che abbiano la proprietà o la gestione del Centro commerciale presso il quale è ubicata l’attività assicurata;
• Società controllate, consociate e collegate ai sensi dell’articolo 2359 del Codice Civile.
La rinuncia è valida a condizione che non vi sia stato dolo da parte del responsabile del danno e che l’Assicurato stesso non eserciti l’azione di regresso verso il responsabile.
2.4.Buona fede
Non comportano decadenza dal diritto all’Indennizzo né riduzione dello stesso le dichiarazioni inesatte o incomplete rese all’atto della stipulazione della Polizza, e la mancata comunicazione di mutamenti aggravanti il Rischio da parte del Contraente/Assicurato.
Le inesattezze od omissioni non devono riguardare le caratteristiche essenziali e durevoli del Rischio e il Contraente/Assicurato deve aver agito senza dolo o colpa grave. In questo caso la Compagnia ha il diritto di percepire la differenza di Premio corrispondente al maggior Rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.
2.5.Colpa grave
I danni garantiti dal presente contratto sono indennizzati anche se causati con colpa grave:
• del Contraente o dell’Assicurato e/o dei loro familiari conviventi;
• delle persone di cui l’Assicurato deve rispondere a norma di legge.
3.Quali costi devo sostenere?
3.1.Pagamento del Premio
• Il Contraente è tenuto a pagare il Premio.
Se la forma “Indicizzazione” è indicata in Polizza, in occasione di ogni scadenza annuale della Polizza le somme assicurate, il Premio e gli eventuali limiti di Indennizzo possono variare sulla base dell’indice FOI – Prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati (senza tabacchi) pubblicato dall’ISTAT – Istituto Nazionale di Statistica.
Il calcolo della variazione è effettuato nel modo che segue:
- alla Polizza è assegnato come riferimento iniziale l’indice del mese di giugno dell’anno solare antecedente quello della sua data di effetto;
- alla scadenza annuale della Polizza si considera l’indice FOI del mese di giugno dell’anno solare precedente a quello della scadenza;
- si effettua il confronto tra i due indici;
- l’aumento o la riduzione conseguenti decorrono dalla scadenza della rata annua.
L’indicizzazione non verrà applicata alle sezioni di garanzia “Tutela legale” e “Assistenza”.
E’ importante evidenziare che il calcolo di cui sopra può comportare non solo un aumento, ma anche una diminuzione del Premio, delle somme assicurate e dei limiti di Xxxxxxxxxx.
3.2.Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi al contratto sono a carico del Contraente.
4.Quando e come devo pagare?
4.1.Modalità di pagamento del Premio
Il Premio deve essere pagato alla Compagnia o all’Intermediario assicurativo che gestisce la Polizza al momento della firma del contratto.
Se la Polizza ha durata annuale, il Contraente può chiedere di pagare il Premio in due rate semestrali senza che questo comporti costi aggiuntivi.
Su richiesta del Contraente, il Premio può anche essere suddiviso e pagato in più di due rate.
Se la Polizza ha una durata di più anni, il Premio può essere pagato:
- anticipatamente, in un’unica soluzione;
- in più rate, alle scadenze indicate in Polizza.
Il Premio deve sempre essere pagato per tutta la durata della Polizza.
Il pagamento può essere effettuato con assegno bancario o circolare, bonifico bancario, carte di debito o credito e danaro contante entro i limiti stabiliti dalla legge, salvo non vi sia l’oggettiva impossibilità tecnica all’utilizzo.
5.Quando comincia e quando finisce la copertura?
5.1.Decorrenza della garanzia
L’Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno:
- indicato in Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati;
- del pagamento del Premio se questo avviene successivamente alla data indicata in Polizza.
Se il Contraente non paga i Premi o le rate di Premio successive alla prima, l’Assicurazione rimane sospesa dalla ore 24 del trentesimo giorno successivo alla data di scadenza e si riattiva dalle ore 24 del giorno del pagamento.
Il Contraente deve pagare il Premio alle scadenze stabilite al momento della sottoscrizione del contratto. La Polizza può avere durata annuale o poliennale e finisce alla data indicata.
Le Polizze che hanno durata annuale o poliennale possono prevedere o meno il tacito rinnovo annuale, in funzione dell’opzione scelta. La Polizza rimane in vigore indipendentemente da ogni obbligo di legge relativo alla sua stipula.
6.Come posso disdire la Polizza?
6.1.Disdetta e recesso
Per disdire la Polizza, è necessario inviare alla Compagnia a mezzo raccomandata o posta elettronica certificata una comunicazione scritta.
La disdetta deve essere inviata, nelle modalità di cui sopra, entro trenta giorni dalla data di scadenza della Polizza.
Se la Polizza si è già rinnovata a seguito della scadenza originaria, la disdetta deve essere inviata entro trenta giorni dalla data della scadenza annuale successiva.
La normativa vigente non prevede l’esercizio del diritto di recesso nei contratti di Assicurazione diversi da quelli sulla vita. L’Assicurato e/o la Compagnia possono, però, recedere dal contratto dopo ogni Sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o dal rifiuto dell’Indennizzo con un preavviso di trenta giorni.
In questo caso, il diritto di recesso può essere esercitato per l’intera Polizza o solo per alcune delle garanzie previste. In caso di Polizza di durata maggiore di quella annuale, il Contraente:
- può recedere dal contratto ad ogni scadenza annuale se non ha goduto della riduzione del Premio prevista per le Polizze di durata superiore ad un anno;
- può recedere dal contratto se la durata della Polizza è superiore a cinque anni, anche se ha goduto di una riduzione del Premio, ma solo dopo che siano trascorsi i primi cinque anni;
- non può recedere dal contratto prima della scadenza se la durata della Polizza sia pari o inferiore a cinque anni e se la Compagnia gli ha riconosciuto una riduzione del Premio.
Il diritto di recesso si esercita inviando una comunicazione scritta alla Compagnia o all’Intermediario assicurativo che gestisce la Polizza mediante raccomandata o posta elettronica certificata.
La comunicazione deve essere inviata con preavviso di almeno sessanta giorni e il recesso avrà effetto alla scadenza dell’annualità assicurativa in cui è stato esercitato il diritto.
In presenza di una clausola di vincolo, il Contraente non potrà esercitare il diritto di recesso in corso di contratto.
A seguito del recesso la Compagnia provvederà a rimborsare la parte di Premio imponibile pagata relativa al periodo di Rischio non corso. In caso di copertura poliennale la Compagnia conserva la facoltà di recedere dal contratto assicurativo in ogni Annualità di Polizza ai medesimi termini e condizioni riconosciuti all’Assicurato.
Data ultimo aggiornarnamento: gennaio 2020
Allegato 1: Modelli di denuncia Xxxxxxxx
Gentile cliente,
per presentare la denuncia di Xxxxxxxx può utilizzare il presente modello preparato al solo scopo di agevolare la completezza della denuncia.
La invitiamo a compilarlo con attenzione e a consegnarlo o inviarlo all’Intermediario assicurativo entro 5 giorni dall’evento o da quando ne è venuto a conoscenza.
Le ricordiamo inoltre che, in caso di danni di origine dolosa, occorrerà consegnare o inviare entro 3 giorni dalla presentazione della denuncia di Xxxxxxxx anche la denuncia fatta all’autorità giudiziaria.
Xxxxxx denuncia Sinistro Incendio e Danni alla proprietà
Zurich Shop Esercente
Polizza numero:
Assicurato:
(nome cognome o ragione sociale)
Contatti:
Descrizione
(telefono, email)
Indicare di seguito: • descrizione dell’evento, giorno, ora, luogo, cause e conseguenze dello stesso • generalità delle persone coinvolte, inclusi eventuali testimoni e potenziali corresponsabili • elenco dei danni con indicazione della tipologia e del luogo ove i residui sono disponibili per le verifiche del perito • eventuali altre assicurazioni a copertura del medesimo Rischio (se possibile indicare numero di Polizza e Compagnia) |
Modulistica
Allegare:
• verbale Vigili del Fuoco e di altre autorità intervenute;
• in caso di danno di sospetta origine dolosa, copia denuncia autorità giudiziaria da inoltrare entro 3 giorni dalla presentazione;
• fattura e/o ricevuta e/o contratto di acquisto del bene danneggiato;
• foto del bene/componente danneggiato, scheda tecnica con descrizione dettagliata del tipo di intervento eseguito o del danno rilevato, fattura di riparazione
• foto e/o fattura (e/o ricevuta) del bene acquistato o del fabbricato riparato, per il riconoscimento dell’eventuale supplemento di indennità;
• foto e verbale di smaltimento con descrizione dei beni smaltiti, indicando la discarica utilizzata e allegando le dichiarazioni attinenti allo smaltimento delle Merci;
• contratto di locazione (se l’Assicurato è in affitto);
• eventuali testimonianze, scritte e sottoscritte dal dichiarante;
• indicazione di eventuali soggetti terzi rimasti danneggiati e descrizione dei danni.
Consenso al trattamento dei dati
Preso atto dell’informativa ricevuta in ordine al trattamento dei dati personali come previsto dal Regolamento EU n. 2016/679 e s.m.i., acconsento/iamo al trattamento dei dati personali inclusi quelli appartenenti alle categorie particolari, tra cui quelli relativi alla salute, per le finalità del trattamento illustrate nell’informativa privacy e contenuti nella presente denuncia di Sinistro e relativi allegati. Acconsento/iamo altresì, per le finalità di gestione del Sinistro, alla comunicazione di detti dati ad avvocati, periti, accertatori, Intermediari assicurativi, brokers. Compagnie di Assicurazione, IVASS, UCI, nonché se necessario per la gestione, al loro trasferimento all’estero.
Tale consenso è subordinato al rispetto della vigente normativa.
Data e luogo Firma (leggibile) del Contraente
Data e luogo Firma (leggibile) dell’Assicurato
(quando non sia lo stesso Contraente)
Xxxxxx denuncia Sinistro Furto
Zurich Shop Esercente
Polizza numero:
Assicurato:
(nome cognome o ragione sociale)
Contatti:
Descrizione
(telefono, email)
Indicare di seguito: • descrizione dell’evento, giorno, ora, luogo e cause e conseguenze dello stesso • generalità delle persone coinvolte, inclusi eventuali testimoni e potenziali corresponsabili • elenco dei danni con indicazione della tipologia e del luogo ove i residui sono disponibili per le verifiche del perito • esistenza di eventuali altre assicurazioni a copertura del medesimo Rischio (se possibile indicare numero di Polizza e Compagnia) |
Modulistica
Allegare:
• copia denuncia alla autorità giudiziaria
• inventario dei beni dichiarati sottratti allegando elenco dettagliato
• documentazione fiscale dei beni dichiarati sottratti
• documentazione fiscale dei beni rimpiazzati
• scritture contabili
• fotocopia del Documento d’identità del legale rappresentante
• eventuali fotografie
• eventuali testimonianze, scritte e sottoscritte dal dichiarante.
Consenso al trattamento dei dati
Preso atto dell’informativa ricevuta in ordine al trattamento dei dati personali come previsto dal Regolamento EU n. 2016/679 e s.m.i., acconsento/iamo al trattamento dei dati personali inclusi quelli appartenenti alle categorie particolari, tra cui quelli relativi alla salute, per le finalità del trattamento illustrate nell’informativa privacy e contenuti nella presente denuncia di Sinistro e relativi allegati. Acconsento/iamo altresì, per le finalità di gestione del Sinistro, alla comunicazione di detti dati ad avvocati, periti, accertatori, Intermediari assicurativi, brokers. Compagnie di Assicurazione, IVASS, UCI, nonché se necessario per la gestione, al loro trasferimento all’estero.
Tale consenso è subordinato al rispetto della vigente normativa.
Data e luogo Firma (leggibile) del Contraente
Data e luogo Firma (leggibile) dell’Assicurato
(quando non sia lo stesso Contraente)
Xxxxxx denuncia Sinistro
Responsabilità Civile dell’esercizio dell’attività
Zurich Shop Esercente
Polizza numero:
Assicurato:
(nome cognome o ragione sociale)
Contatti:
Descrizione
(telefono, email)
Indicare di seguito: • descrizione dell’evento, giorno, ora, luogo, cause e conseguenze dello stesso • generalità delle persone coinvolte, inclusi eventuali testimoni o potenziali corresponsabili • tipologia ed elenco dei danni • esistenza di eventuali altre assicurazioni a copertura del medesimo Rischio |
Modulistica
Consenso al trattamento dei dati
Preso atto dell’informativa ricevuta in ordine al trattamento dei dati personali come previsto dal Regolamento EU n. 2016/679 e s.m.i., acconsento/iamo al trattamento dei dati personali inclusi quelli appartenenti alle categorie particolari, tra cui quelli relativi alla salute, per le finalità del trattamento illustrate nell’informativa privacy e contenuti nella presente denuncia di Sinistro e relativi allegati. Acconsento/iamo altresì, per le finalità di gestione del Sinistro, alla comunicazione di detti dati ad avvocati, periti, accertatori, Intermediari assicurativi, brokers. Compagnie di Assicurazione, IVASS, UCI, nonché se necessario per la gestione, al loro trasferimento all’estero.
Tale consenso è subordinato al rispetto della vigente normativa.
Allegare:
• relazione dell’Assicurato sulla sua responsabilità;
• eventuale richiesta danni;
• documenti attestanti il rapporto con il danneggiato (contratto, lettera d’incarico, commissione);
• eventuali atti giudiziari;
• sopralluogo/Verbale autorità intervenute;
• documentazione attestante l’entità del danno;
• abilitazione alla guida ed alla conduzione di veicoli e carrelli (se pertinente con la dinamica del Sinistro);
• attestazione di conformità alle disposizioni di legge delle attrezzature ed impianti messe a disposizione della clientela (se pertinente con la dinamica del Sinistro);
• visura camerale alla data dell’evento;
• libro Unico del Lavoro
In caso di Xxxxxxxx rientrante nella garanzia R.C.O., oltre a quanto richiesto per il Sinistro rientrante nella garanzia Responsabilità Civile generale, occorrerà consegnare:
• denuncia dell’Infortunio a INAIL e documentazione attestante la regolarità del rapporto di lavoro;
• diffide/Rivalse INAIL;
• inquadramento del lavoratore (busta paga ed indicazione della mansione svolta);
• attestato di formazione dell’infortunato e attestazione dell’espletamento dei relativi obblighi di legge (copia attestati di formazione ed informazione del lavoratore nonché ricevuta di consegna DPI);
• piano di Sicurezza e Copia DUVRI (se presenti).
Data e luogo Firma (leggibile) del Contraente
Data e luogo Firma (leggibile) dell’Assicurato
(quando non sia lo stesso Contraente)
Xxxxxx denuncia Sinistro Salvareddito
Zurich Shop Esercente
Polizza numero:
Assicurato:
(nome cognome o ragione sociale)
Contatti:
Descrizione
(telefono, email)
Indicare di seguito: • descrizione dell’evento, giorno, ora, luogo, cause e conseguenze dello stesso • esistenza di eventuali altre assicurazioni a copertura del medesimo Rischio |
Modulistica
Allegare:
• primo certificato medico (e successivi) contenente diagnosi e prognosi della ripresa, anche parziale, dell’attività lavorativa o delle ordinarie occupazioni;
• certificato di guarigione clinica
• documentazione relativa alle spese mediche sostenute;
• in caso di Ricovero, la cartella clinica.
Consenso al trattamento dei dati
Preso atto dell’informativa ricevuta in ordine al trattamento dei dati personali come previsto dal Regolamento EU n. 2016/679 e s.m.i., acconsento/iamo al trattamento dei dati personali inclusi quelli appartenenti alle categorie particolari, tra cui quelli relativi alla salute, per le finalità del trattamento illustrate nell’informativa privacy e contenuti nella presente denuncia di Sinistro e relativi allegati. Acconsento/iamo altresì, per le finalità di gestione del Sinistro, alla comunicazione di detti dati ad avvocati, periti, accertatori, Intermediari assicurativi, brokers. Compagnie di Assicurazione, IVASS, UCI, nonché se necessario per la gestione, al loro trasferimento all’estero.
Tale consenso è subordinato al rispetto della vigente normativa.
Data e luogo Firma (leggibile) del Contraente
Data e luogo Firma (leggibile) dell’Assicurato
(quando non sia lo stesso Contraente)
Xxxxxx denuncia Sinistro Infortuni
Zurich Shop Esercente
Polizza numero:
Assicurato:
(nome cognome o ragione sociale)
Contatti:
Descrizione
(telefono, email)
Indicare di seguito: • descrizione dell’evento, giorno, ora, luogo, cause e conseguenze dello stesso • esistenza di eventuali altre assicurazioni a copertura del medesimo Rischio. |
Modulistica
Allegare:
• primo certificato medico (e successivi) contenente diagnosi e prognosi della ripresa, anche parziale, dell’attività lavorativa o delle ordinarie occupazioni;
• certificato di guarigione clinica
• documentazione relativa alle spese mediche sostenute;
• in caso di Ricovero, la cartella clinica.
• patente di guida, se l’Infortunio è avvenuto alla guida di veicoli;
• copia dei verbali dell’eventuale intervento dell’autorità o di inchieste in corso;
Se l’Infortunio ha causato la morte immediatamente o durante il periodo di cura, oltre a quanto sopra:
• certificato di morte;
• certificato di famiglia;
• atto notorio o dichiarazione sostitutiva di atto notorio da cui risulti l’eventuale presenza di un testamento e l’identità degli eredi;
• in caso vi siano minorenni o soggetti incapaci di agire tra i beneficiari e/o gli aventi causa, decreto del giudice tutelare che autorizzi la liquidazione ed esoneri la Compagnia dall’obbligo di reimpiego dalla quota spettante al minorenne o al soggetto incapace;
• certificato di non gravidanza della vedova, se in età fertile;
• dichiarazione di non intervenuto provvedimento di separazione o sentenza di divorzio.
Se l’Assicurato muore per cause diverse dall’Infortunio prima che siano stati effettuati gli accertamenti necessari per l’accertamento e la quantificazione dell’Invalidità permanente, gli eredi, beneficiari e/o aventi diritto devono inviare:
• certificato di guarigione o altro equivalente che attesti la stabilizzazione dei postumi (ad esempio, una relazione medico – legale o certificazioni INAIL) e tutta la documentazione medica relativa all’Infortunio;
• attestazione che la causa del decesso è estranea all’Infortunio.
Consenso al trattamento dei dati
Preso atto dell’informativa ricevuta in ordine al trattamento dei dati personali come previsto dal Regolamento EU n. 2016/679 e s.m.i., acconsento/iamo al trattamento dei dati personali inclusi quelli appartenenti alle categorie particolari, tra cui quelli relativi alla salute, per le finalità del trattamento illustrate nell’informativa privacy e contenuti nella presente denuncia di Sinistro e relativi allegati. Acconsento/iamo altresì, per le finalità di gestione del Sinistro, alla comunicazione di detti dati ad avvocati, periti, accertatori, Intermediari assicurativi, brokers. Compagnie di Assicurazione, IVASS, UCI, nonché se necessario per la gestione, al loro trasferimento all’estero.
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Data e luogo Firma (leggibile) del Contraente
Data e luogo Firma (leggibile) dell’Assicurato
(quando non sia lo stesso Contraente)
Zurich Insurance plc
Sede a Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxxxx Xxxx, Xxxxxxx 0, Xxxxxxx Registro del Commercio di Dublino n. 13460
Sottoposta alla vigilanza dell’Autorità Irlandese preposta alla regolamentazione dei servizi finanziari
Rappresentanza Generale per l’Italia: Xxx Xxxxxxx Xxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx Telefono +39.0259661 - Fax +39.0259662603
Iscritta all’Albo Imprese IVASS (Elenco I) il 3.1.08 al n. I.00066 C.F./P.IVA/R.I. Milano 05380900968
Rappresentante Generale per l’Italia: X. Xxxxxxxxxx
Indirizzo PEC: xxxxxx.xxxxxxxxx.xxx@xxx.xxxxxx.xx - xxx.xxxxxx.xx
modello P.0348.CGA - xx. 00.0000