Documento per la consultazione
DCO 4/11
COMPLETAMENTO DELLA DISCIPLINA RELATIVA ALL’ESECUZIONE DEI CONTRATTI DI VENDITA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE NEI CASI DI PUNTI DI PRELIEVO/RICONSEGNA GIÁ ATTIVI E ALLINEAMENTO DEI DATI NELLA DISPONIBILITÀ DEI DIVERSI OPERATORI
Documento per la consultazione
Mercati di incidenza: energia elettrica e gas naturale 16 marzo 2011
Premessa
Il presente documento per la consultazione illustra gli orientamenti dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (di seguito: l’Autorità) in materia di completamento della disciplina relativa all’esecuzione dei contratti di fornitura di energia elettrica e gas naturale, con particolare riferimento ai casi di punti di prelievo/riconsegna già attivi e nella titolarità di altri clienti finali.
Il documento si inquadra nel procedimento avviato con la deliberazione dell’Autorità 16 marzo 2011 –ARG/com 21/11
Il documento per la consultazione viene diffuso per offrire l’opportunità, a tutti i soggetti interessati, di formulare osservazioni e proposte in merito agli argomenti trattati. Oltre agli spunti di consultazione presenti nel documento è possibile segnalare ulteriori problematiche non evidenziate, indicando anche le proposte per le possibili soluzioni.
I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all’Autorità osservazioni e suggerimenti entro e non oltre il 15 aprile 2011. Al fine di agevolare la pubblicazione dei contenuti dei documenti pervenuti in risposta alla presente consultazione si chiede di inviare, ove possibile, tali documenti in formato elettronico.
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È preferibile che i soggetti interessati inviino le proprie osservazioni e commenti attraverso il servizio interattivo messo a disposizione sul sito internet dell'Autorità. In alternativa, osservazioni e proposte dovranno pervenire al seguente indirizzo tramite uno solo di questi mezzi: e-mail (preferibile) con allegato il file contenente le osservazioni, fax o posta.
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PARTE I: ASPETTI GENERALI 5
1 INTRODUZIONE 5
1.1 Premessa 5
1.2 Le ragioni dell’intervento 6
1.3 Gli aspetti innovativi e le integrazioni necessarie alla regolazione vigente 7
2 LA REGOLAZIONE VIGENTE FUNZIONALE ALL’ESECUZIONE DI UN CONTRATTO DI VENDITA 8
2.1 Premessa 8
2.2 La prestazione di disattivazione della fornitura su richiesta del cliente finale 9
2.3 Il recesso dal contratto 10
2.4 La prestazione di attivazione della fornitura 11
2.5 La prestazione di voltura 13
2.6 La procedura di cambio del fornitore (switching) 13
2.7 Gli Standard di comunicazione rilevanti 14
2.8 Corrispettivi applicati alle prestazioni di attivazione, disattivazione e voltura 14
PARTE II: ASPETTI CONNESSI AL DIRITTO DI SOTTOSCRIZIONE E RECESSO DI UN CONTRATTO DI VENDITA 16
3 ASPETTI CONNESSI AL DIRITTO DEL CLIENTE ENTRANTE A SOTTOSCRIVERE UN CONTRATTO DI VENDITA RELATIVO AD UN PUNTO GIÀ ATTIVO 16
3.1 Premessa 16
3.2 Proposte di intervento 16
4 LA RICHIESTA DI RECESSO CON DISATTIVAZIONE DELLA FORNITURA DA PARTE DEL CLIENTE USCENTE 17
4.1 Premessa 17
4.2 Presenza della richiesta di recesso con o senza richiesta di disattivazione della fornitura 17
4.3 Assenza della richiesta di recesso 18
PARTE III: ASPETTI RILEVANTI E PROPOSTE DI MODIFICA ALLA REGOLAZIONE VIGENTE IN MATERIA DI ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA FINALIZZATE ALL’ESECUZIONE DI UN CONTRATTO DI UN PUNTO GIÀ ATTIVO 20
5 PREMESSA 20
6 MODIFICHE ALLE PROCEDURE FUNZIONALI ALL’ATTIVAZIONE E SPECIFICITÀ NEL CASO DI ATTIVAZIONE CON CONTESTUALE VARIAZIONE DEI DATI IDENTIFICATIVI DEL PUNTO 22
6.1 Informazioni funzionali alla richiesta di attivazione 22
6.2 Presentazione della richiesta di attivazione da parte del venditore all’impresa di distribuzione e suoi effetti in caso di variazione dei dati identificativi del punto 22
6.3 Standard per l’esecuzione della prestazione di attivazione con contestuale variazione dei dati identificativi del punto da parte del distributore 23
6.4 Comunicazioni al venditore uscente 24
6.5 Raccolta della misura 24
6.6 Settlement relativo a richieste di nuova attivazione in corso del mese 26
6.7 Trasferimento di capacità di trasporto e di stoccaggio 29
PARTE IV: ALLINEAMENTO DEI DATI NELLA DISPONIBILITÀ DEI DIVERSI OPERATORI 30
7 CRITICITÀ ESISTENTI 30
7.1 Premessa 30
8 PROPOSTE DI INTERVENTO 31
8.2 Prima procedura di allineamento dei dati 31
8.3 Disciplina pagamento dei contributi in quota fissa 32
8.4 Conseguenze del mancato allineamento dei dati 32
PARTE I: ASPETTI GENERALI
1 Introduzione
1.1 Premessa
1.1.1 A seguito della sottoscrizione di un contratto di vendita da parte di un cliente finale il venditore deve intraprendere una serie di attività funzionali all’esecuzione di tale contratto, interfacciandosi con l’impresa di distribuzione al fine di perfezionare tutti gli aspetti contrattuali e tecnici che consentano al cliente finale il prelievo di energia elettrica o gas naturale.
1.1.2 La regolazione vigente, sia con riferimento al settore elettrico che al settore gas, definisce in modo dettagliato le condizioni per l’esecuzione dei contratti di vendita con riferimento a punti di prelievo/riconsegna non attivi. In particolare le procedure di “attivazione” previste dalla vigente disciplina stabiliscono gli obblighi, i flussi informativi e le tempistiche attraverso le quali è assicurata la possibilità di dare esecuzione al contratto attivando la fornitura presso un punto non attivo, sia nel caso in cui tale punto non sia mai stato attivato in precedenza, sia nel caso in cui il punto sia non attivo a seguito di un intervento di disattivazione della fornitura1.
1.1.3 In modo analogo le disposizioni vigenti in materia di “switching” definiscono gli obblighi, i flussi informativi e le tempistiche finalizzate all’esecuzione di un contratto di vendita stipulato tra il cliente finale già titolare del punto di prelievo/riconsegna ed un nuovo venditore.
1.1.4 Oggetto della presente consultazione è il completamento delle procedure connesse all’esecuzione di un contratto di vendita anche nei casi in cui la fornitura del punto di prelievo/riconsegna sia attiva, garantendo il passaggio, da un cliente finale all’altro (di seguito: cliente entrante e cliente uscente), nella titolarità del medesimo punto. Ad oggi, infatti, la disciplina in materia di sostituzione di un cliente su un punto attivo, ma nella titolarità di un altro cliente, risulta non precisamente definita.
1.1.5 Tale disciplina deve altresì riferirsi ad un contesto liberalizzato caratterizzato dall’esigenza di garantire al cliente finale entrante la possibilità di scegliere il proprio venditore indipendentemente da chi sia il fornitore del punto e con il quale il cliente uscente ha in corso il contratto. Nel presente documento ci riferiremo a questa prestazione con il termine di “attivazione con contestuale variazione dei dati identificativi del punto”.
1.1.6 Le proposte illustrate nel presente documento, affiancandosi alle disposizioni già previste in materia di attivazione e di switching, hanno l’obiettivo di completare il quadro della regolazione in materia di esecuzione di un contratto di vendita, disciplinando in dettaglio le modalità attraverso le quali i diversi soggetti coinvolti (cliente finale, venditore e impresa di distribuzione) devono interagire.
citati.
1 Nel seguito documento con la dicitura “punto non attivo” si farà riferimento indistintamente ai casi
1.1.7 E’ opportuno infine precisare che le proposte formulate nel presente documento si propongo una finalità ulteriore rispetto a quella di migliorare e completare il contesto normativo vigente in materia di attivazione della fornitura sopra descritta. Il presente documento, infatti, ha l’intento di inserirsi coerentemente nell’ambito degli interventi necessari per consentire la partenza del Sistema Informatico Integrato (di seguito: SII), istituito ai sensi dell’articolo 1-bis della legge 129/10 e i cui i criteri generali di funzionamento e organizzativi sono stabiliti nella deliberazione ARG/com 201/10. Le previsioni riportate nei recenti interventi normativi per l’implementazione del SII stabiliscono infatti che:
l’Autorità definisca il disegno dei nuovi processi necessari per il funzionamento dei mercati esegetici che devono essere implementati con l’Introduzione del SII;
i primi processi applicativi da realizzare per il tramite SII siano quelli del settore elettrico inerenti, integranti e a supporto dello switching.
1.2 Le ragioni dell’intervento
1.2.1 In tutta generalità l’esigenza del cliente finale di stipulare un nuovo contratto di vendita2 e la conseguente necessità di dare esecuzione a tale contratto non dovrebbero trovare limitazioni di carattere temporale nella regolazione vigente: il cliente finale dovrebbe poter prelevare l’energia elettrica o il gas naturale attendendo il solo “tempo tecnico” necessario all’attivazione della fornitura e/o al perfezionamento di tutti i rapporti contrattuali funzionali all’esecuzione del contratto stesso.
1.2.2 Nel caso in cui tale necessità sia relativa ad un punto di prelievo/riconsegna già attivo e nella titolarità di un altro cliente che non ha più interesse alla fornitura, deve essere contemperata da un lato l’esigenza del cliente uscente di porre termine al prelievo di energia elettrica/gas in esecuzione del precedente contratto3 e dall’altra al cliente entrante di attivare la nuova fornitura con la stipula di un nuovo contratto con il precedente venditore o con un venditore diverso.
1.2.3 Tali esigenze potrebbero essere soddisfatte attraverso la richiesta e l’esecuzione di due prestazioni già previste dalla regolazione vigente:
una richiesta di recesso con disattivazione della fornitura, da parte del cliente uscente;
una successiva richiesta di attivazione della fornitura, da parte del cliente entrante.
1.2.4 Al fine di ottimizzare tale processo, evitando l’esecuzione fisica da parte dell’impresa di distribuzione della disattivazione e della successiva riattivazione della fornitura, e per sopperire alla eventuale assenza della richiesta di recesso
2 Si pensi, a titolo di esempio, all’acquisto, alla locazione o all’occupazione a diverso titolo di una nuova unità abitativa o commerciale.
3 Si presuppone che, nella fattispecie che si vuole regolare, all’interesse di dare esecuzione ad un nuovo contratto del cliente entrante corrisponda un interesse opposto (quello di chiudere un rapporto contrattuale esistente) da parte del cliente uscente.
con disattivazione da parte del cliente uscente che, per esempio, si è reso irreperibile, la prassi vigente annovera la prestazione denominata “voltura contrattuale”; detta prestazione realizza la successione senza soluzione di continuità su un punto di prelievo o di riconsegna della fornitura per un cliente entrante a fronte del venir meno della fornitura per il cliente uscente.
1.2.5 L’attuale prestazione quindi consente al cliente entrante un rapido accesso al servizio di fornitura di energia elettrica o gas, ma può limitare la sua scelta in quanto tale prestazione può essere richiesta al solo venditore controparte del cliente uscente al quale il cliente entrante si sostituisce nella titolarità del punto di riconsegna/prelievo (di seguito: venditore uscente).
1.2.6 Il superamento di tale procedura diventa necessario in un mercato liberalizzato al fine di:
non limitare la libertà del cliente entrante, al quale deve essere consentito di scegliere il proprio fornitore;
non avvantaggiare il venditore uscente, prevedendo regole che non delineino alcuna procedura privilegiata in termini di tempistica e modalità di esecuzione a suo favore;
non aggravare le procedure per il cliente uscente e per il cliente entrante.
1.2.7 In sintesi, quindi, obiettivo del presente documento è quello di prevedere delle procedure che consentano al cliente interessato a stipulare un nuovo contratto di rivolgersi ad un qualsiasi venditore per richiedere un contratto di vendita indipendentemente da chi sia:
il cliente uscente e quale sia la tipologia di contratto da lui sottoscritto;
il venditore uscente.
In altri termini, quando il cliente entrante si trova nelle condizioni di potere e volere sottoscrivere un nuovo contratto di vendita, la conoscenza o meno delle informazioni di cui sopra non deve in alcun modo costituire un elemento condizionante nella scelta del venditore.
1.2.8 In un’ottica di semplificazione delle procedure, le proposte contenute nel presente documento si spingono fino a rendere del tutto neutrale per il cliente finale la conoscenza delle informazioni relative allo stato di attivazione o meno del punto di prelievo/riconsegna oggetto del contratto di fornitura. A seguito della sottoscrizione di un contratto di vendita gli adempimenti a carico del cliente finale devono essere i medesimi sia nel caso in cui l’esecuzione del contratto determini l’attivazione della fornitura di un punto non attivo, sia nel caso in cui il punto sia già attivo.
1.3 Gli aspetti innovativi e le integrazioni necessarie alla regolazione vigente
1.3.1 Con riferimento alle proposte contenute nel presente documento per la consultazione, rilevano i seguenti profili innovativi, che devono essere disciplinati:
i requisiti che il cliente entrante deve soddisfare al fine di acquisire la titolarità del punto di prelievo/riconsegna: tale aspetto si sostanzia nella definizione delle modalità con le quali il cliente entrante documenta il proprio diritto a sottoscrivere un contratto per la fornitura di energia elettrica o gas naturale presso quel punto di prelievo/riconsegna (si noti che, in realtà, tale aspetto rileva anche nel caso di esecuzione di un contratto di fornitura relativo ad un punto di prelievo/riconsegna non attivo);
le modalità con cui si debba dare esecuzione a tale contratto in assenza di un recesso per cessazione della fornitura da parte del cliente uscente;
gli aspetti relativi alla raccolta della misura al momento della modifica della titolarità del punto;
le informazioni che devono essere fornite al venditore uscente in relazione alla cessazione del contratto di fornitura del cliente uscente, specie nei casi in cui il cliente uscente non abbia inoltrato il recesso per cessazione della fornitura (si noti che tale aspetto, come vedremo, presenta le medesime esigenze informative a vantaggio del venditore uscente nei casi di switching);
le modifiche da introdurre alle procedure funzionali all’esecuzione del contratto in materia di servizi regolati (distribuzione, trasmissione/trasporto, dispacciamento e stoccaggio) e alle procedure di settlement4, al fine di consentire ad un qualsiasi venditore l’erogazione di energia elettrica o gas in un punto già attivo a far data da qualsiasi giorno del mese, limitatamente al caso in cui si modifichi la titolarità del punto.
1.3.2 L’implementazione degli interventi prospettati, in prima applicazione e sino alla piena operatività del SII, verrà realizzata alla luce del attuale disegno regolatorio, incentrato sulla interazione tra impresa distributrice e venditori così come definita anche dalla disciplina degli standard di comunicazione.
1.3.3 Nel presente documento quindi non si definiscono con precisione i flussi informativi tra i soggetti coinvolti a diverso titolo nelle richieste di attivazione, ma la cornice regolatoria all’interno della quale i suddetti flussi potranno essere stabiliti, transitoriamente, alla luce dell’attuale contesto regolatorio, e, in prospettiva, in base dell’introduzione del SII.
2 La regolazione vigente funzionale all’esecuzione di un contratto di vendita5
2.1 Premessa
2.1.1 Ai fini del presente documento viene di seguito illustrata la regolazione vigente in materia di prestazioni funzionali all’esecuzione di un contratto di vendita (attivazione/ cessazione con disattivazione, voltura e switching), per entrambi i settori, cercando di evidenziare gli aspetti relativi a:
4 Che attualmente incidono, nell’ambito del settore gas, sulle procedure di allocazione definite ai sensi delle deliberazioni n. 138/04 e ARG/gas 27/10, nell’ambito del settore elettrico, sulla determinazione delle partite fisiche dei energia elettrica prelevata regolazione dei corrispettivi di dispacciamento definita ai sensi del TIS.
5 Nel documento verrà utilizzato per semplicità il termine “venditore”, laddove non specificato diversamente, anche nei casi in cui ai sensi della regolazione vigente l’utente dei servizi di rete può essere diverso dal soggetto controparte contrattuale del cliente finale.
presentazione della richiesta da parte del cliente finale entrante;
azioni che gli operatori coinvolti (venditori e impresa di distribuzione) devono intraprendere;
obblighi del cliente finale uscente.
2.2 La prestazione di disattivazione della fornitura su richiesta del cliente finale
2.2.1 La disattivazione della fornitura su richiesta del cliente finale rientra tra le prestazioni erogate dall’impresa di distribuzione soggette alla regolazione della qualità commerciale sia per il settore elettrico, sia per il settore gas.
Settore elettrico
2.2.2 Ai sensi del Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di distribuzione, misura e vendita dell’energia elettrica (deliberazione n. 333/2007 e s.m.i.), la disattivazione della fornitura dei punti BT e MT consiste nella sospensione della fornitura eseguita con modalità idonea ad impedire il prelievo di energia, anche con sigillatura o rimozione del gruppo di misura.
2.2.3 Ai sensi del medesimo testo, in relazione alla tipologia di cliente finale, le modalità di presentazione della richiesta di disattivazione possono essere diverse:
il cliente allacciato in bassa tensione richiede la prestazione esclusivamente tramite il proprio venditore;
il cliente allacciato in media tensione, in presenza di un contratto di fornitura stipulato con un venditore, può richiedere la prestazione tramite il proprio venditore nel caso in cui abbia conferito mandato al venditore per la sottoscrizione dei contratti di trasporto e di dispacciamento, o direttamente al distributore (in quest’ultimo caso il distributore informa tempestivamente il venditore delle eventuali variazioni nella fornitura che abbiano risvolti di carattere contrattuale).
2.2.4 Nel caso in cui sia il venditore a inviare al distributore la richiesta ricevuta dal cliente finale, provvede a tale operazione entro due giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta.
2.2.5 La disattivazione della fornitura su richiesta del cliente finale deve avvenire nel rispetto dei seguenti standard specifici di qualità commerciale:
5 giorni lavorativi, per i clienti finali in BT;
7 giorni lavorativi, per i clienti finali in MT.
2.2.6 La rilevazione del tempo di disattivazione della fornitura su richiesta del cliente finale si effettua per tutti gli interventi di disattivazione della fornitura su richiesta del cliente finale, compresi quelli che comportano la rimozione del gruppo di misura.6 Tale rilevazione non si effettua per le richieste di
6 E’ inoltre assimilata alla disattivazione la semplice chiusura contrattuale, con acquisizione della raccolta della misura finale, che assicuri al cliente che non gli saranno addebitati ulteriori consumi.
disattivazione presentate contestualmente alle richieste di riattivazione per variazioni nella titolarità del contratto di fornitura che non richiedono intervento di disattivazione della fornitura.
Settore gas
2.2.7 A seguito della richiesta ricevuta dal cliente finale, il venditore provvede all’inoltro all’impresa di distribuzione che provvede alla disattivazione della fornitura attraverso la chiusura o rimozione del misuratore installato presso il punto di riconsegna e la rilevazione del valore del segnante del medesimo. Le modalità di esecuzione della prestazione sono descritte in dettaglio nell’ambito del Codice di rete tipo per la distribuzione del gas naturale (di seguito: CRDG).
2.2.8 La prestazione di disattivazione della fornitura di clienti BP rientra nell’ambito della qualità commerciale del servizio gas, ai sensi del Regolazione della Qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009- 2012 (RQDG). Fatte salve le esclusioni previste dal RQDG, il cliente finale, in presenza di un contratto di fornitura di gas stipulato con un venditore, può richiedere la disattivazione della fornitura esclusivamente tramite il proprio venditore, il quale ha l’obbligo di inviare tale richiesta all’impresa di distribuzione entro due giorni lavorativi dalla data di ricevimento.
2.2.9 La disattivazione della fornitura su richiesta del cliente finale deve avvenire nel rispetto dei seguenti standard:
5 giorni lavorativi, per i clienti finali con gruppo di misura fino alla classe G 25;
7 giorni lavorativi, per i clienti finali con gruppo di misura dalla classe G 40.
2.2.10 Come per il settore elettrico, la rilevazione del tempo di disattivazione della fornitura su richiesta del cliente finale si effettua per tutti gli interventi di disattivazione della fornitura su richiesta del cliente finale, compresi quelli che comportano la rimozione del gruppo di misura. Tale rilevazione non si effettua per le richieste di disattivazione presentate contestualmente alle richieste di riattivazione per variazioni nella titolarità del contratto di fornitura che non richiedono intervento di disattivazione, quali volture o subentri immediati.
2.3 Il recesso dal contratto
2.3.1 La richiesta di disattivazione della fornitura di norma avviene a seguito dell’esercizio del diritto di recesso da parte del cliente finale.
2.3.2 Il diritto di cui sopra è regolato in base alle previsioni contrattuali che devono comunque rispettare, per i clienti cui si applica, i termini di preavviso di cui alla deliberazione n. 144/07. In particolare, in caso di recesso non per cambio fornitore, l’articolo 5, comma 5.3, della deliberazione n. 144/07 prevede quanto segue: “Qualora il cliente finale titolare di un contratto di fornitura eserciti il diritto di recesso non al fine di cambiare esercente, ma al fine di cessare la fornitura ed i contratti ad essa collegati, inoltra direttamente il recesso al
proprio fornitore”. La predetta previsione non specifica se la manifestazione della volontà di recedere comprenda in sé anche la richiesta di disattivazione del punto di prelievo/riconsegna.
2.3.3 Per i clienti a cui è applicabile la deliberazione n. 144/07 ai fini del recesso non per cambio fornitore, il preavviso non può essere superiore a 30 giorni ed è esercitabile in qualsiasi momento.
2.3.4 Lo standard specifico di disattivazione della fornitura è ricompreso all’interno del temine di preavviso contrattuale.
2.4 La prestazione di attivazione della fornitura
2.4.1 La sottoscrizione di un contratto di vendita da parte del cliente finale, nei casi in cui il punto di prelievo/riconsegna non sia attivo, determina la formulazione di una richiesta di attivazione della fornitura. Anche tale prestazione, così come la prestazione di disattivazione su richiesta del cliente finale, rientra tra le prestazioni erogate dall’impresa di distribuzione soggette alla regolazione della qualità commerciale sia per il settore elettrico sia per il settore gas.
Settore elettrico
2.4.2 Il Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di distribuzione, misura e vendita dell’energia elettrica stabilisce chi è il soggetto titolato a richiedere l’attivazione di un punto di prelievo (nuovo o precedentemente disattivato) all’impresa distributrice. In particolare:
per un punto BT la richiesta di attivazione può essere formulata esclusivamente da parte di un venditore per conto di un cliente finale;
per un punto MT viene data al cliente la possibilità di richiedere l’attivazione solo in presenza di un contratto di fornitura (quindi di dispacciamento e trasporto) con un venditore; in quest’ultimo caso il distributore informa tempestivamente il venditore delle eventuali variazioni nella fornitura che abbiano risvolti di carattere contrattuale.
2.4.3 Il medesimo Testo integrato fissa in 2 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di prestazione il termine entro il quale il venditore debba inviare la richiesta di prestazione ricevuta dal cliente finale all’impresa distributrice. Analogamente, l’eventuale trasmissione al cliente finale della comunicazione dell’esito della prestazione o di altra documentazione deve avvenire dal venditore al cliente finale entro due giorni lavorativi dalla data di ricevimento da parte del distributore.
2.4.4 Sono definiti inoltre i tempi di attivazione, pari a 5 giorni lavorativi, e i conseguenti indennizzi in caso di mancato rispetto di tali tempi.
2.4.5 Inoltre le procedure definite dall’articolo 4 della deliberazione ARG/elt 42/08, con riferimento ad un punto di prelievo nuovo o non attivo, stabiliscono gli obblighi, i flussi informativi e le tempistiche con cui venditore e impresa di distribuzione devono relazionarsi. La deliberazione prevede che, contestualmente alla richiesta di attivazione della fornitura, disciplinata
nell’ambito della qualità commerciale, il venditore presenti all’impresa distributrice una richiesta di switching con riferimento al punto interessato indicando:
il POD e la partita IVA/codice fiscale del cliente finale;
l’indirizzo in cui è localizzato il punto di prelievo.
2.4.6 Infine la medesima deliberazione ARG/elt 42/08 stabilisce che la richiesta di switching venga eseguita contestualmente alla richiesta di attivazione, con le tempistiche previste da quest’ultima, e che pertanto non segua le normali tempistiche che prevedono che lo switching avvenga a partire dal 1 giorno del secondo mese successivo alla data in cui viene richiesto.
Settore gas
2.4.7 La prestazione di attivazione della fornitura rientra nell’ambito della qualità commerciale del servizio gas, ai sensi del Regolazione della Qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (RQDG). Fatte salve le esclusioni previste dal RQDG, il cliente finale, in presenza di un contratto di fornitura di gas stipulato con un venditore, può richiedere l’attivazione della fornitura esclusivamente tramite il proprio venditore, il quale ha l’obbligo di inviare tale richiesta entro due giorni lavorativi dalla data di ricevimento. Il medesimo testo definisce il tempo di attivazione della fornitura come uno degli indicatori finalizzato alla definizione degli obblighi di servizio e gli standard specifici relativi alla qualità commerciale del servizio di distribuzione7. I livelli specifici di qualità commerciale del servizio di distribuzione prevedono che l’attivazione della fornitura avvenga entro:
10 giorni lavorativi, per i clienti finali con gruppo di misura fino alla classe G 25;
15 giorni lavorativi, per i clienti finali con gruppo di misura dalla classe G 40.
2.4.8 A seguito della sottoscrizione di un contratto di fornitura da parte di un cliente finale, il venditore provvede a formulare all’impresa di distribuzione la richiesta di accesso per attivazione della fornitura. L’articolo 13 della deliberazione n 138/04, oltre a quanto previsto dalle disposizioni dell’Autorità in materia di attività di accertamento degli impianti di utenza gas ai fini dell’attivazione della fornitura, definisce in dettaglio quali sono le informazioni contenute nella richiesta.
2.4.9 L’impresa di distribuzione segnala al venditore la presenza di errori materiali o l’eventuale incompletezza di tali informazioni entro 2 giorni lavorativi dal ricevimento della stessa, consentendo la rettifica di eventuali errori materiali o l’eventuale completamento delle informazioni e dei dati.
7 Il tempo di attivazione della fornitura è il tempo, misurato in giorni lavorativi, intercorrente tra la data di ricevimento da parte dell’impresa distributrice della richiesta di attivazione della fornitura inviata dal venditore per conto del cliente finale e la data di attivazione della fornitura.
2.4.10 Entro 30 giorni dalla data di attivazione, l’impresa di distribuzione comunica o conferma al venditore i dati tecnici e contrattuali caratterizzanti ciascun punto di riconsegna, tra i quali anche la misura espressa dal totalizzatore del misuratore all’avvio del servizio di distribuzione, che consente al venditore di procedere alla fatturazione al cliente finale.
2.5 La prestazione di voltura
2.5.1 Come anticipato, attualmente non sono compiutamente definite nell’ambito della regolazione le procedure che garantiscano ad un cliente la possibilità di acquisire la titolarità di un punto attivo. Nella prassi quotidiana ciò è consentito attraverso la prestazione denominata “voltura contrattuale”, che di fatto si traduce nella sottoscrizione da parte del cliente di un nuovo contratto di vendita con il preesistente venditore associato al punto, alla presenza di elementi che consentano di presupporre la concorde volontà del cliente che cessa la fornitura (ad es. disponibilità dei dati presenti in bolletta).
2.5.2 Attualmente l’unica definizione presente è quella contenuta all’art. 1 dell’Allegato A della deliberazione 29 dicembre 2007, n. 348 (TIT) che recita: “in relazione al singolo punto di prelievo, la voltura è la cessazione del contratto di trasporto con un cliente e la contestuale stipula del contratto con un nuovo cliente, senza disalimentazione del punto di prelievo”.
2.6 La procedura di cambio del fornitore (switching)
Settore elettrico
2.6.1 L’articolo 3 della deliberazione ARG/elt 42/08 definisce le modalità di presentazione della richiesta di switching, i dati in essa contenuti e le modalità di rettifica degli eventuali errori, con riferimento a punti di prelievo attivi.
2.6.2 Lo switching può avere decorrenza dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di presentazione della richiesta o, qualora espressamente richiesto dall’utente, dal primo giorno degli ulteriori mesi successivi. In particolare il comma 3.3 della suddetta deliberazione definisce le tempistiche di presentazione della richiesta medesima.
Settore gas
2.6.3 A seguito della sottoscrizione di un nuovo contratto di fornitura da parte di un cliente finale, precedentemente fornito da un altro esercente la vendita, il venditore provvede a formulare all’impresa di distribuzione la richiesta di accesso per sostituzione nella fornitura ai punti di riconsegna, ai sensi delle disposizioni di cui all’articolo 14 della deliberazione n 138/04.
2.6.4 Ai sensi delle disposizioni di cui all’articolo 28 della medesima deliberazione lo switching può avere decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è pervenuta la richiesta medesima o, qualora espressamente richiesto dall’utente, dal primo giorno degli ulteriori mesi successivi.
2.7 Gli Standard di comunicazione rilevanti
2.7.1 Con la deliberazione n. 294/06, come successivamente modificata ed integrata con deliberazioni ARG/com 134/08 e ARG/gas 185/08, l’Autorità ha definito standard nazionali di comunicazione tra gli operatori del settore gas per alcune prestazioni, mentre con deliberazione Arg/elt.13/10 ha definito gli analoghi standard di comunicazione per alcune prestazioni del settore elettrico.
2.7.2 In data 14 gennaio 2011 sono state ulteriormente aggiornate con determinazione n.1/11 da parte del Direttore della Direzione Consumatori e qualità del servizio le istruzioni operative che definiscono il flusso di comunicazione ed i contenuti minimi indispensabili a garantire la correttezza degli scambi informativi per tutte le prestazioni di qualità commerciale regolate dal RQDG, comprese attivazione e disattivazione della fornitura.
2.7.3 Con determinazioni n.2/10, 3/10 e 9/10 del Direttore della Direzione Consumatori e qualità del servizio sono altresì state introdotte le istruzioni operative che definiscono il flusso di comunicazione ed i contenuti minimi indispensabili a garantire la correttezza degli scambi informativi per le prestazioni di qualità commerciale regolate dal TIQE comprese attivazione e disattivazione della fornitura.
2.8 Corrispettivi applicati alle prestazioni di attivazione, disattivazione e voltura
Settore elettrico
2.8.1 Per le prestazioni in argomento, il TIT e il TIC regolano i corrispettivi applicati delle imprese distributrici, qualora previsti, mentre il TIV definisce quelli dovuti dal cliente finale all’esercente la maggior tutela. Per quanto attiene ai venditori nel mercato libero tali corrispettivi sono determinati in accordo a quanto previsto dal contratto. Pertanto gli stessi potranno essere uguali, inferiori o superiori di quelli regolati.
2.8.2 Con riferimento alle prestazioni di attivazione e di voltura, in caso di richiesta di prestazione da parte di un cliente finale del servizio di maggior tutela sono addebitati:
a) un contributo in quota fissa pari a € 26,98; detto contributo, che viene aggiornato una volta all’anno, è pagato al distributore dal venditore, che poi ne effettua il riaddebito al cliente finale (TIC);
b) un contributo in quota fissa, in favore dell’esercente la maggior tutela, pari a
€ 23,00 (TIV).
2.8.3 Per quanto riguarda la prestazione di disattivazione non è previsto allo stato della regolazione alcun corrispettivo per il distributore in caso di disattivazione della fornitura per cessazione. Il TIV invece prevede un contributo in quota fissa, in favore dell’esercente la maggior tutela, pari a € 23,00.
Settore gas
2.8.4 Per le analoghe prestazioni nel settore gas, l’eventuale costo richiesto dall’impresa di distribuzione deve essere coerente con quanto contemplato nei titoli concessori/affidamento in base ai quali l’impresa di distribuzione svolge il servizio. Con riferimento ai venditori, in qualità di esercenti il servizio di tutela, il TIVG non prevede l’applicazione di alcun corrispettivo. In relazione, invece, a contratti del mercato libero, i corrispettivi devono essere determinati in accordo a quanto previsto dal contratto.
PARTE II: ASPETTI CONNESSI AL DIRITTO DI SOTTOSCRIZIONE E RECESSO DI UN CONTRATTO DI VENDITA
3 Aspetti connessi al diritto del cliente entrante a sottoscrivere un contratto di vendita relativo ad un punto già attivo
3.1 Premessa
3.1.1 Come già anticipato nella parte introduttiva, nella fattispecie che si intende regolare rileva il diritto del cliente entrante ad acquisire la titolarità del punto. In particolare tale aspetto risulta di fondamentale importanza in tutti i casi in cui il cliente uscente non abbia esercitato il diritto di recesso o non abbia comunque richiesto la disattivazione della fornitura. L’assenza di tali presupposti non deve infatti precludere al cliente entrante, che ne abbia titolo, di ottenere la fornitura qualora relativamente al punto non ci sia più un cliente finale ma lo scioglimento del contratto non sia avvenuto.
3.2 Proposte di intervento
3.2.1 Obiettivo delle proposte contenute nel presente paragrafo è quello di disciplinare le modalità con le quali il cliente che richiede di acquisire la titolarità del punto attesta il suo diritto alla titolarità del punto di prelievo/riconsegna.
3.2.2 Tale esigenza potrebbe essere soddisfatta richiedendo al cliente entrante una autocertificazione che attesti quanto previsto al precedente punto, tuttavia l’introduzione dell’obbligo di autocertificazione potrebbe essere percepito come un aggravio in capo al cliente entrante finalizzato all’ottenimento della fornitura. Al riguardo l’Autorità ritiene infatti che, in alternativa, la disponibilità dei dati quali gli estremi della registrazione del contratto di locazione e/o gli estremi catastali dell’immobile oggetto della fornitura possano essere sufficienti a legittimare senza ulteriori oneri dimostrativi, la richiesta di avvio di fornitura.
3.2.3 La richiesta dei dati catastali è già ad oggi un dato che deve essere comunicato dal cliente agli operatori ai fini del trasferimento dell’informazione all’amministrazione finanziaria. Inoltre gli estremi catastali sono dati in possesso del proprietario che voglia eventualmente intestare a sé la fornitura, come anche del conduttore in quanto elementi che devono essere inseriti nei contratti di locazione e sono inoltre informazioni facilmente recuperabili e comunicabili. Dall’1 luglio 2010 è infatti diventata obbligatoria l'indicazione dei dati catastali degli immobili nelle richieste di registrazione di contratti di locazione, affitto e comodato di beni immobili situati nel territorio dello Stato. L’obbligo della comunicazione dei dati catastali opera anche nei casi di cessioni, risoluzioni e proroghe, anche tacite, dei contratti di locazione o di affitto di beni immobili, già registrati al 1° luglio 2010. Gli adempimenti sono previsti dall'articolo 19, comma 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, (pubblicato nel Suppl.Ord. alla G.U. n. 114 del 31 maggio 2010), e sono diventati "operativi" con l'approvazione della nuova modulistica da parte del Direttore dell'Agenzia delle entrate in data 25 giugno 2010, prot. 2010/83561.
3.2.4 Il problema del diritto alla titolarità a stipulare un contratto di vendita con riferimento ad un determinato punto di prelievo/riconsegna, qui rappresentato
nel caso di un punto già attivo, si potrebbe evidenziare anche nel caso in cui il punto non sia attivo. L’Autorità ritiene che lo strumento di legittimazione individuato secondo quanto sopra rappresentato, possa essere richiesto al cliente entrante indipendentemente dal fatto che il punto sia attivo o non attivo e che quindi il cliente, in tutti i casi di sottoscrizione di un nuovo contratto, debba comunicare al venditore prescelto i dati catastali/estremi di registrazione del contratto di locazione dell’immobile in cui è ubicato il punto di prelievo/riconsegna. Tale dato, ovviamente, si aggiunge agli altri dati funzionali alla sottoscrizione e all’esecuzione del contratto, che il venditore è titolato a richiedere al cliente finale, ivi inclusi i dati contenuti nella richiesta di attivazione da formulare all’impresa di distribuzione.
3.2.5 L’Autorità ritiene inoltre che il cliente che richiede una attivazione abbia diritto ad essere informato qualora la procedura non vada a buon fine in analogia a quanto previsto all’articolo 11, comma 11.1, lettera b), punto ii), dell’Allegato A alla deliberazione ARG/com.104/10.
Q1: Si condividono le proposte formulate in materia di diritto del cliente a sottoscrivere un contratto di vendita relativo ad un punto già attivo?
Q2: Si ritiene che gli estremi della registrazione del contratto di locazione e/o gli estremi catastali dell’immobile oggetto della fornitura possano essere sufficienti a legittimare senza ulteriori oneri dimostrativi, la richiesta di avvio di fornitura da parte del cliente entrante?
Q3: Quale altra documentazione potrebbe risultare idonea allo scopo?
Q4: Si condivide l’ipotesi di estendere lo strumento di legittimazione individuato alla generalità dei casi di attivazione?
4 La richiesta di recesso con disattivazione della fornitura da parte del cliente uscente
4.1 Premessa
4.1.1 Al fine di agevolare l’esecuzione di un nuovo contratto di vendita, anche nel caso di contestuale variazione nella titolarità del punto, l’Autorità ritiene opportuno perfezionare la disciplina del recesso nei casi in cui quest’ultimo non sia associato ad un cambio del fornitore.
4.2 Presenza della richiesta di recesso con o senza richiesta di disattivazione della fornitura
4.2.1 Come già ricordato, attualmente nessuna previsione regolatoria prescrive che il cliente nel formulare il proprio recesso debba anche richiedere la disattivazione del punto. A tal fine ed in mancanza di specifiche previsioni a riguardo che possano garantire una disciplina univoca, l’Autorità ritiene opportuno introdurre una modifica alla già richiamata deliberazione n. 144/07. In particolare, si ritiene opportuno prevedere che il recesso manifestato dal cliente finale non per cambio fornitore – ed il caso per prassi definito “voltura” rientra in tale fattispecie in quanto il cliente finale “uscente” recede non per cambio fornitore – debba essere
accompagnato dalla contestuale richiesta di disattivazione del punto di prelievo/riconsegna.
4.2.2 La disattivazione della fornitura dovrà essere eseguita in coerenza ai tempi contrattualmente previsti per la cessazione del rapporto contrattuale.
4.2.3 Qualora il recesso, non fosse accompagnato dalla richiesta di disattivazione l’Autorità ritiene che potrebbe essere valutata l’opportunità di considerare comunque la richiesta di disattivazione come sottointesa, in una prospettiva di tutela del cliente finale che manifestando la volontà di recedere lasciando il punto ha interesse a non vedersi attribuiti oneri e consumi successivi all’ultimo giorno di efficacia del contratto. Tale esigenza può essere soddisfatta prevedendo che il venditore metta a disposizione dei propri clienti un modulo per il recesso nel quale sia specificato che il recesso vale anche come richiesta di disattivazione.
4.2.4 Il cliente che recede deve essere tutelato in termini di certezza della cessazione del contratto di fornitura e di disattivazione del punto, salvo quanto meglio precisato nel seguito, al fine di non vedere addebitati consumi successivi alla cessazione del contratto stesso. In tal senso, il cliente finale uscente avrà interesse a vedersi garantita la chiusura del punto e la rilevazione a quel giorno del dato di misura.
4.2.5 Si propone inoltre di prevedere che, qualora il distributore riceva una richiesta di disattivazione per un punto in relazione al quale, entro i successivi 5 giorni, riceva una richiesta di attivazione con contestuale variazione dei dati identificativi del punto, non proceda alla disattivazione fisica, ma provveda alle attività di propria competenza, come specificato nel seguito del documento.
Q5: Si concorda con le modifiche proposte alla procedura di recesso per cessazione della fornitura? Se no, per quali motivi?
Q6: Si concorda con la proposta di dare priorità alla richiesta di attivazione qualora essa giunga nell’intervallo compreso fra l’inoltro della richiesta di disattivazione e la sua esecuzione? Se no per quali motivi?
4.3 Assenza della richiesta di recesso
4.3.1 Più complesso appare il caso in cui il cliente finale uscente non abbia provveduto ad inoltrare la richiesta di recesso.
4.3.2 In questo caso, infatti, rilevano gli aspetti relativi alla tutela del venditore uscente, che vedrebbe in questo modo reso inefficace il proprio contratto, in assenza di qualsiasi comunicazione da parte del proprio cliente (il cliente finale uscente). A tal proposito dovranno essere previste le opportune comunicazioni a tutela del venditore uscente, per il cui dettaglio si rimanda al paragrafo 6.4. Tali tutele risultano superflue nel caso in cui il venditore entrante ed il venditore uscente coincidano.
4.3.3 Come già accennato, l’assenza della richiesta di recesso non deve in alcun modo pregiudicare il buon esito della richiesta formulata dal venditore entrante e finalizzata a dare esecuzione al nuovo contratto di fornitura. Ciò in relazione alla legittimità del nuovo contratto, sulla base dei dati acquisiti dal venditore di cui al paragrafo 3.
Q7: Si condividono il principio secondo il quale l’assenza della richiesta di recesso non deve in alcun modo pregiudicare il buon esito della richiesta formulata dal venditore entrante?
PARTE III: ASPETTI RILEVANTI E PROPOSTE DI MODIFICA ALLA REGOLAZIONE VIGENTE IN MATERIA DI ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA FINALIZZATE ALL’ESECUZIONE DI UN CONTRATTO DI UN PUNTO GIÀ ATTIVO
5 Premessa
5.1.1 In tutta generalità, a seguito di una richiesta di attivazione formulata da un venditore al fine di dare esecuzione ad un contratto di vendita, l’impresa distributrice è tenuta ad aggiornare le informazioni in suo possesso, iscrivendo:
a) i dati relativi al nuovo cliente finale connessi al set di dati identificativi del punto di prelievo/riconsegna e,
b) il nuovo abbinamento tra il set di dati identificativi del punto di prelievo/riconsegna e l’utente dei servizi di rete (distribuzione e trasporto/dispacciamento), qualora tale richiesta sia formulata da un venditore/utente dei medesimi servizi diverso dal preesistente, prevedendo:
i. l’inserimento ex-novo del punto nel contratto di distribuzione e trasporto/dispacciamento di cui il venditore richiedente risulta titolare, nel caso la richiesta sia formulata con riferimento ad punto di prelievo/riconsegna non attivo;
ii. il trasferimento del punto di prelievo/riconsegna da un utente dei servizi di rete ad un altro, qualora il venditore/utente richiedente sia diverso dal preesistente, nel caso la richiesta sia formulata con riferimento ad un punto già attivo.
5.1.2 Come già illustrato la vigente disciplina, in ambedue i settori, presenta alcune limitazioni che ostacolano l’efficace svolgimento dell’attività di cui al precedente punto ii.
5.1.3 Al fine di trovare soluzione a tale limitazione, le proposte di seguito indicate sono sviluppate nell’ottica di contemperare le seguenti esigenze:
tutela dell’interesse del cliente finale (e pertanto del venditore entrante, anche diverso dal precedente venditore) a dare esecuzione ad un nuovo contratto relativo ad un punto già attivo;
consentire che l’esecuzione di tale contratto abbia decorrenza in un qualsiasi giorno del mese;
minimizzazione degli impatti sulla regolazione vigente.
5.1.4 Le proposte di seguito prospettate possono potenzialmente comportare modifiche ed integrazioni alla regolazione vigente, su diversi aspetti, quali:
a) le modalità di gestione dell’aggiornamento delle anagrafiche nella disponibilità dei diversi operatori;
b) le procedure di attivazione/switching, con riferimento all’integrazione delle informazioni attualmente richieste, al fine di completarle con le nuove informazioni che si ritengono necessarie all’esecuzione di contratti di vendita su punti già attivi e rendere tali procedure indifferenziate in relazione allo stato di punto attivo o non attivo;
c) tempi di esecuzione della richieste di attivazione con contestuale variazione dei dati identificativi del punto;
d) le procedure di raccolta della misura;
e) le procedure di settlement, o più specificamente di profilazione convenzionale, per quanto attiene alla determinazione del gas/dell’energia elettrica del punto di riconsegna/prelievo oggetto di una richiesta di attivazione con contestuale variazione dei dati identificativi del punto, dal momento che questa può avere decorrenza in qualsiasi giorno del mese;
f) il trasferimento della capacità di trasporto, ed eventualmente di stoccaggio, con riferimento al settore del gas naturale.
5.1.5 In particolare le procedure di cui alla precedente lettera e) sono determinanti nella definizione delle tempistiche che potrebbero essere adottate nelle procedure finalizzate a risolvere le criticità espresse.
5.1.6 Nel settore elettrico, in considerazione dei potenziali maggiori oneri impliciti nelle soluzioni prospettate con particolare riferimento alle procedure di settlement, come verrà meglio illustrato nel paragrafo 6.6, si prevede che la possibilità di dare esecuzione ad un contratto di vendita su un punto già attivo avvenga:
a) in corso del mese con riferimento a punti di prelievo non trattati orari;
b) mantenendo le tempistiche attualmente vigenti per lo switching (decorrenza a partire dal primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui viene formulata la richiesta), per i punti di prelievo trattati orari.
5.1.7 Nel settore gas, in considerazione delle procedure di settlement ad oggi vigenti, come meglio illustrato nel medesimo paragrafo 6.6, si prevede che la possibilità di dare esecuzione ad un contratto di vendita su un punto già attivo avvenga in corso del mese con riferimento a tutti i punti di riconsegna.8 La coerenza delle proposte viene altresì vista rispetto a quanto proposto dall’Autorità con il DCO 46/10.
Q8: Si condividono le tempistiche descritte circa la possibilità di dare esecuzione ad un contratto di vendita su un punto già attivo?
8 Si veda il paragrafo 6.6.14.
6 Modifiche alle procedure funzionali all’attivazione e specificità nel caso di attivazione con contestuale variazione dei dati identificativi del punto
6.1 Informazioni funzionali alla richiesta di attivazione
6.1.1 Per entrambi i settori, in relazione alle considerazioni in materia di legittimità del cliente finale entrante a sottoscrivere un contratto di vendita, sviluppate nella Parte II del presente documento, la richiesta di attivazione (non solo nel caso di contestuale variazione dei dati identificativi del punto) formulata dal venditore entrante all’impresa di distribuzione dovrà essere subordinata al possesso dati catastali/estremi di registrazione del contratto di locazione di cui al paragrafo 3.
6.1.2 Per quanto attiene ai dati a corredo della richiesta formulata dal venditore, si prevede, che quest’ultimo debba trasmettere tutte le informazioni funzionali alla corretta gestione della procedura, con particolare riferimento a:
dati di cui al comma 4.1 dell’Allegato A della deliberazione ARG/elt 42/08, per i punti di prelievo di energia elettrica;
dati di cui al comma 13.3, lettera a) della deliberazione n. 138/04, per i punti di riconsegna di gas naturale;
misura espressa dal totalizzatore numerico del gruppo di misura;
eventuale diritto al bonus sociale.
Q9: Xx ritiene che il set di dati e informazioni a corredo della richiesta formulata dal venditore sia esaustivo? Quali altre informazioni si ritengono eventualmente necessarie?
6.2 Presentazione della richiesta di attivazione da parte del venditore all’impresa di distribuzione e suoi effetti in caso di variazione dei dati identificativi del punto
6.2.1 Come già illustrato la richiesta di attivazione, formulata dal venditore all’impresa distributrice, dovrà produrre un nuovo abbinamento tra il codice identificativo del punto di prelievo/riconsegna e i dati identificativi del cliente e, qualora venga formulata da un utente dei servizi di rete diverso dal preesistente, un nuovo abbinamento tra i dati identificativi del punto di prelievo/riconsegna e quelli dell’utente richiedente.
6.2.2 In relazione alla sostanziale indifferenza della richiesta di attivazione rispetto allo stato di punto già attivo o meno, si propone di confermare anche al caso di variazione dei dati identificativi del punto le tempistiche già previste dallo standard specifico “tempo massimo di trasmissione della richiesta” di cui alla deliberazione ARG/com 147/10. Si propone che tale termine decorra dal giorno in cui il venditore medesimo dispone di tutti gli elementi necessari per la prestazione, (il contratto di fornitura valido e i dati di cui al paragrafo 6.1.2).
6.2.3 La richiesta di attivazione, anche nel caso di variazione dei dati identificativi del punto (quindi nel caso di punto già attivo nella titolarità di un altro cliente) deve comportare l’aggiornamento dei registri anagrafici nella disponibilità
dell’impresa distributrice di cui ai commi 8.3 della deliberazione n. 138/04 e
37.1 del TIS, dove attualmente risiedono gli abbinamenti tra ciascun codice identificativo del punto di prelievo/riconsegna e i dati del cliente titolare del punto e tra questi e i dati identificativi dell’utente dei servizi di rete controparte del cliente.
6.2.4 È utile sottolineare che tale aggiornamento è effettuato anche nel caso la richiesta nuova attivazione comporti esclusivamente la variazione delle informazioni identificative del punto di prelievo/riconsegna con riferimento ai dati anagrafici del cliente, ovvero nel caso in cui la medesima richiesta venga formulata da parte del venditore che risulta già utente dei servizi per il punto di prelievo/riconsegna interessato.
6.2.5 E’ opportuno infine evidenziare che l’aggiornamento delle relazioni tra i dati identificativi dei punti di prelievi/riconsegna e quelli del cliente finale e tra questi e quelli dell’utente dei servizi di rete controparte del cliente, rappresenta un elemento centrale del SII. Tali informazioni verranno infatti custodite nel Registro Centrale Ufficiale (ovvero il registro contenente l’elenco completo dei punti di prelievo di energia elettrica e di gas naturale e tutti i dati fondamentali alla gestione dei Processi effettuati per il tramite del SII).
Q10: Si condivide l’ipotesi di confermare anche al caso di variazione dei dati identificativi del punto le tempistiche già previste dallo standard specifico “tempo massimo di trasmissione della richiesta” di cui alla deliberazione ARG/com 147/10?
6.3 Standard per l’esecuzione della prestazione di attivazione con contestuale variazione dei dati identificativi del punto da parte del distributore
6.3.1 In coerenza con le considerazioni svolte nella Parte I del presente documento e in relazione alle medesime esigenze del cliente finale sottostanti alla sottoscrizione di un contratto di fornitura sia nel caso in cui il punto sia non attivo, sia nel caso in cui invece sia già attivo ma nella titolarità di un altro cliente, la prestazione dovrà concludersi entro le medesime tempistiche ad oggi previste per l’attivazione della fornitura in caso di punto non attivo, con riferimento alla specifica categoria di appartenenza del cliente finale.
6.3.2 Si propone che il distributore nel dare seguito alla richiesta di attivazione con contestuale variazione dei dati identificativi del punto si attenga alle tempistiche attualmente previste per l’attivazione sia nel settore elettrico, sia nel settore gas, gia illustrate nella Parte I del presente documento, fatte salve le specificità relative alla possibile decorrenza dell’attivazione in caso di contestuale variazione dei dati identificativi, di cui ai paragrafi 5.1.6 e 5.1.7.
Q11: Si condivide l’ipotesi che il distributore dia seguito alla richiesta di attivazione con contestuale variazione dei dati identificativi del punto attenendosi alle tempistiche attualmente previste per l’attivazione?
6.4 Comunicazioni al venditore uscente
6.4.1 Come già accennato al punto 4.3.2, la richiesta di attivazione in caso di variazione dei dati identificativi del punto dovrà comportare la trasmissione da parte dell’impresa di distribuzione al venditore uscente (nel caso quest’ultimo non abbia formulato una richiesta di disattivazione) della comunicazione relativa alla richiesta di attivazione sopraggiunta da un altro venditore. Tale informativa, nei casi di assenza della richiesta di disattivazione della fornitura da parte del cliente uscente, consentirà al venditore uscente di conoscere il venir meno degli obblighi di fornitura con riferimento al punto interessato. Tale informativa, inoltre, consente al venditore uscente di porre in atto le azioni necessarie in materia programmazione dei consumi, di chiusura del rapporto contrattuale e fatturazione al cliente finale uscente.
Q12: Si condivide la necessità di prevedere la comunicazione al venditore uscente? Se no, per quali motivi?
6.5 Raccolta della misura
6.5.1 A seguito di una richiesta di attivazione con contestuale variazione dei dati identificativi del punto, la raccolta della misura espressa dal misuratore è necessaria ai fini della fatturazione:
a) dei clienti (entrante ed uscente) da parte dei venditori interessati, e
b) dei servizi di rete ai venditori che eventualmente si susseguono nella titolarità del punto.
6.5.2 Nel caso la richiesta di attivazione con contestuale variazione dei dati identificativi del punto sia formulata dal venditore che risulta l’attuale titolare dei contratti relativi ai servizi di rete per il punto in questione, la raccolta delle misure potrebbe essere effettuata dal venditore, dal cliente o richiesta direttamente al distributore. Nell’ambito di tale ipotesi il ricorso all’autolettura sembrerebbe la soluzione preferibile (ed ottimale anche per quanto riguarda i costi di gestione); la raccolta da parte del distributore potrebbe infatti allungare i tempi della procedure ed elevarne i costi.
6.5.3 Invece, nel caso in cui la richiesta di attivazione sia formulata da un venditore diverso dal preesistente, la determinazione della misura del momento di modifica del venditore avrebbe una rilevanza ulteriore in quanto sulla base del medesimo dato verrebbero stabilite ed imputate ai venditori coinvolti le partite economiche inerenti le attività connesse ai servizi di rete. In generale pertanto sarebbe opportuno prevedere che a seguito di una richiesta di attivazione con contestuale variazione dei dati identificativi del punto sia possibile prevedere modalità e tempistiche di raccolta delle misure analoghe a quelle attualmente adottate in occasione dello switching del punto.
6.5.4 A tal proposito l’attuale regolazione prevede i seguenti obblighi di raccolta e messa a disposizione del dato di misura in occasione dello switching del cliente finale:
a) con riferimento al settore del gas, la raccolta delle misure deve essere effettuata tra il quinto giorno lavorativo precedente e il quinto giorno lavorativo successivo alla decorrenza della sostituzione e che la messa a disposizione del dato di misura deve avvenire entro il 15esimo giorno successivo alla data di sostituzione delle fornitura;
b) nel settore elettrico, la messa a disposizione del dato di misura raccolto e valicato in concomitanza dello switching deve avvenire entro e non oltre il giorno 20 del mese relativo alla data di switching. La raccolta della misura avviene in momenti diversi a seconda del trattamento del punto di prelievo ma comunque in concomitanza dell’ultimo giorno del mese.
6.5.5 Al fine di garantire che la fatturazione dei diversi servizi avvenga sulla base di misure corrispondenti alla data di cessazione della precedente fornitura e contestuale avvio della fornitura del nuovo cliente, si intende pertanto proporre che la rilevazione del dato di misura avvenga (da parte dell’impresa distributrice) in concomitanza della data in cui la richiesta di attivazione viene eseguita.
6.5.6 A tal fine è utile evidenziare che, mentre nel settore elettrico la diffusione dei misuratori telegestiti consente la registrazione “asincrona” della misura dal termine del mese ovvero in un qualsiasi giorno del mese, tale possibilità ad oggi non esiste con riferimento al settore gas, dove un eventuale obbligo di rilevazione dei consumi in corso del mese non potrebbe che essere garantito dall’accesso fisico al punto di riconsegna. Nel settore elettrico si intende valutare la fattibilità della messa a disposizione della registrazione estemporanea del dato ed i relativi costi. Nel settore gas, in attesa della diffusione dei sistemi di telegestione, si intende prevedere il ricorso all’autolettura che, in linea di principio, per evitare comportamenti opportunistici di uno o dell’altro cliente che si susseguono nella titolarità del punto, dovrebbe essere tuttavia effettuata con la contestuale presenza di entrambi i clienti.
6.5.7 Il dato così raccolto, trasmesso all’impresa di distribuzione dal venditore entrante, se validato, verrebbe utilizzato come “misura in esito ad una nuova attivazione” e, conseguentemente, utilizzato dall’impresa di distribuzione ai fini della profilazione convenzionale e dagli esercenti la vendita per la fatturazione ai clienti finali. Al fine di consentire la chiusura del rapporto contrattuale con il venditore uscente e l’emissione dell’ultima fattura da parte di quest’ultimo al cliente finale, la raccolta della misura in esito ad una nuova attivazione effettuata con eventuale autolettura, che avrebbe valenza di “raccolta effettiva”, non deve essere soggetta a rettifica a seguito di successiva rilevazione del dato di misura effettuata dall’impresa di distribuzione.9
6.5.8 Al fine di superare l’eventualità della non presenza simultanea dei due clienti finali come sopra ipotizzato (per esempio perché il cliente entrante non conosce il cliente uscente) si propone di ricorrere all’autolettura del cliente finale entrante. L’eventuale contestazione relativa all’attribuzione dei consumi da parte del cliente uscente verrà gestita come una rettifica di fatturazione ai sensi del TIQV.
9 La possibilità di rettifica di un’autolettura a seguito della raccolta di una misura effettiva secondo le disposizioni contenute nella deliberazione n. 229/01, in tale contesto, ovvero nel caso di autolettura contestuale ad una richiesta di prestazione, non sarebbe applicabile.
Q13: Quali criticità si ravvedono in materia di raccolta della misura?
6.6 Settlement relativo a richieste di nuova attivazione in corso del mese
6.6.1 La possibilità di rendere efficace in corso del mese una richiesta di attivazione con contestuale variazione dei dati identificativi del punto da parte di un venditore diverso dal preesistente associato al punto comporta la necessità di attribuire al venditore entrante e a quello uscente le partite fisiche rilevanti ai fini della regolazione dei servizi di rete.
6.6.2 Di seguito vengono esposti gli interventi che si ritiene necessario introdurre in materia di settlement al fine di rispondere alla suddetta esigenza. Le proposte vengono formulate in relazione all’attuale articolazione del settlement al fine di evidenziare le criticità che si potrebbero riscontrare in ciascuna attività che caratterizza tale articolazione.
6.6.3 Infine, considerata la complessità sottostante la regolazione delle partite fisiche ed economiche del settlement e al fine di limitare gli adempimenti posti in capo ai soggetti coinvolti in tale attività, gli orientamenti illustrati nel seguito, riguardano esclusivamente l’attribuzione delle suddette partite relativa ai dati di misura dei punti di prelievo/riconsegna profilati convenzionalmente.
Settore elettrico
6.6.4 È utile evidenziare che l’attività di settlement si articola in due fasi distinte:
una fase mensile in cui sono determinate, tramite meccanismi di profilazione convenzionale, con riferimento al mese precedente, le partite fisiche attribuite (fase ex-ante- profilazione convenzionale);
una fase di conguaglio in cui vengono regolate le differenze fra l’energia elettrica effettivamente prelevata e quella convenzionalmente attribuita (fase ex-post-conguaglio).
6.6.5 Con riferimento ai punti non trattati orari a cui si applicano le presenti proposte, ai fini di consentire la corretta ripartizione dei quantitativi di energia elettrica da attribuire a ciascun venditore titolare del punto antecedentemente e successivamente alla data di esecuzione di una richiesta di nuova attivazione con contestuale variazione dei dati identificativi del punto si può intervenire su una e/o l’altra fase.
6.6.6 Se l’attribuzione venisse effettuata nell’ambito del mese di riferimento in cui non è ancora perfezionata la fase ex ante, ciò permetterebbe la ripartizione, già al termine del mese di riferimento, tra ciascun venditore (entrante ed uscente) dei quantitativi di energia elettrica prelevati dal punto per i giorni in cui i medesimi utenti sono risultati effettivamente i soggetti aventi titolo a prelevare. Ciò dipende essenzialmente dal fatto che il settlement mensile nel settore elettrico è effettuato sulla base di informazioni10 che sono nella disponibilità dei diversi
10 Si fa riferimento ai CRPU che devono essere comunicati dall’impresa distributrice a Terna e agli utenti per il servizio di dispacciamento (ai fini di una corretta programmazione dei consumi e del carico) entro il sest’ultimo giorno
soggetti interessati con anticipo rispetto al mese oggetto di settlement e pertanto qualsiasi variazione successiva di tali informazioni (dovuta alla richiesta di nuova attivazione) dovrebbe andare a rettificare quelle precedentemente scambiate, determinando pertanto non poche criticità in termini di implementazione.
6.6.7 Tale soluzione comporta, pertanto, un impatto nelle procedure di aggregazione delle misure/profilazione svolte dai responsabili dei servizi regolati, peraltro sovvertendo il principio alla base della robustezza del settlement che attribuisce al flusso dell’anagrafica del sestultimo giorno del mese n–111 il ruolo di elemento fondante a tutta la regolazione disciplinata delle partite fisiche e della fase ex-ante, nonché nei flussi informativi conseguenti che sarebbero da ridisciplinare. E’ infine utile evidenziare che eventuali benefici che potrebbero discendere dalla rideterminazione convenzionale dei CRPU in esito all’attivazione di un nuovo contratto sarebbero di ordine indubbiamente ridotto rispetto a errori imputabili alle stime della quota di prelievo residuo di area attribuibile a ciascun venditore. Tali stime sono infatti formulate sulla base dei dati di consumo di ciascun punto di prelievo dell’anno precedente.
6.6.8 Viceversa se gli effetti della richiesta di nuova attivazione con contestuale variazione dei dati identificativi del punto venissero considerati nella fase ex post, l’aggravio delle procedure e dei flussi informativi sarebbe pressoché trascurabile. Tale soluzione, preferibile sul piano della semplificazione, comporta lo spostamento all’anno successivo della regolazione delle partite fisiche risultanti da una errata attribuzione convenzionale ex-ante dei consumi12.
Q14: Quali ulteriori considerazioni si ritengono importanti in materia di settlement per il settore elettrico?
Settore gas
6.6.9 Per quanto riguarda il settore gas, in previsione di una revisione strutturale del processo di allocazione, gli orientamenti di seguito proposti sono formulati considerando il quadro di regole attualmente vigenti13. Le attuali modalità di determinazione dei dati di allocazione (sia con riferimento all’attribuzione che alla determinazione delle partite fisiche) sono le medesime in entrambe le fasi (mensile e di conguaglio)14.
lavorativo del mese n-1, con riferimento al mese successivo n e in caso di doppia prestazione dovrebbero essere rideteminati per ciascun UDD interessato successivamente alla fine del mese n+1 e comunicati agli utenti interessati, nonché a Terna.
11 Comma 35.6 del TIS
12 I CRPU del mese di successione della titolarità del punto di ciascun venditore rimarrebbero immutati rispetto alla perdita e/o acquisizione del cliente. La differenza fra l’energia effettivamente prelevata nel mese da ciascun utente del dispacciamento e l’energia attribuitagli nel medesimo periodo temporale nell’ambito della fase ex-ante verrebbe contabilizzata nella fase ex post di conguaglio.
13 La deliberazione n. 138/04 prevede, all'articolo 29, modalità transitorie per la determinazione su base giornaliera dei dati di allocazione. Le modalità invece definitive di cui all'articolo 19 della medesima deliberazione prevedono la determinazione dei dati con dettaglio giornaliero da parte dell’impresa distributrice a decorre, secondo quanto stabilito che le previsioni introdotte con la deliberazione ARG/gas 27/10, dal 30 settembre 2011.
14 Inoltre, la revisione strutturale del processo di allocazione avviata con la deliberazione n. 69/09, se effettuata successivamente alla regolazione relativa alla doppia prestazione, terrà anche in considerazione le scelte intraprese su tale tema.
6.6.10 Il processo di allocazione consente l’attribuzione convenzionale agli utenti responsabili del bilanciamento dei quantitativi di gas immessi nel sistema e prelevati dai clienti finali. I quantitativi di gas allocato a ciascun utente del trasporto sono determinati a partire dal dato giornaliero allocato a ciascun utente del servizio di distribuzione. In particolare tale quantitativo giornaliero per ciascun utente è determinato considerando:
a) il totale giornaliero dei prelievi misurati giornalmente;
b) il totale giornaliero dei prelievi stimati , ossia dei prelievi stimati sulla base dei profili di prelievo attribuiti a ciascun punto di riconsegna nella titolarità del medesimo utente.
6.6.11 Dal momento che le procedure di allocazione non prevedono attualmente dati pubblicati anticipatamente per permettere la previsione all’utente della distribuzione per il mese a seguire, nell’ipotesi di un intervento nella fase mensile, risulta necessario, con riferimento al punto di riconsegna oggetto di una richiesta di nuova attivazione con contestuale variazione dei dati identificativi del punto, attribuire in modo corretto i quantitativi di gas a ciascun utente del servizio di distribuzione che si sussegue sul punto.
6.6.12 L’impresa di distribuzione, utilizzando la misura acquisita alla data di esecuzione di una richiesta di nuova attivazione, è in grado di determinare la corretta attribuzione dei consumi all’utente uscente e all’utente entrante. In particolare, coerentemente con quanto disposto per l’allocazione dei volumi di gas di ciascun punto di riconsegna profilato, con riferimento alle partite di settlement relative all’utente entrante, qualora non disponibile un dato di misura proveniente da raccolta effettiva in corrispondenza della fine del mese in cui si è registrata la richiesta di nuova attivazione, il dato relativo alla parte di mese di competenza dell’utente entrante sarà determinato utilizzando i vigenti criteri di stima, eventualmente considerando anche la misura di switching ai fini dell’adeguamento del profilo di prelievo del punto di riconsegna.
6.6.13 La disponibilità di eventuali rilevazioni del dato di misura successive, nell’ipotesi di non rettificabilità della misura di switching, non produrranno effetto sull’attribuzione avvenuta per l’utente uscente.
6.6.14 Per quanto attiene, invece, alla coerenza con le proposte contenute nei documenti di consultazione n. 45/10 e 46/10, si rileva che tali proposte delineano con riferimento al settlement del settore gas procedure e logiche analoghe a quanto previsto nel settore elettrico. Conseguentemente hanno piena validità le considerazioni espresse nei paragrafi precedenti che porterebbero a definire, anche per il settore gas, una limitazione alla possibilità di dare esecuzione ad un contratto di vendita su un punto già attivo in corso del mese con riferimento a punti di riconsegna non trattati giornalieri.
Q15: Quali ulteriori considerazioni si ritengono importanti in materia di settlement per il settore gas?
6.7 Trasferimento di capacità di trasporto e di stoccaggio
6.7.1 Nell’attuale contesto regolatorio, le procedure di trasferimento di capacità di trasporto e stoccaggio da un utente ad un altro per la fornitura di gas naturale al cliente finale non risultano coerenti con la possibilità di eseguire la richiesta di nuova attivazione infra-mese. Per quanto attiene al servizio di trasporto, ad esempio, il codice di rete di Snam Rete Gas prevede che il trasferimento di capacità presso un Punto di Riconsegna della RR possa avere decorrenza in un qualsiasi giorno dell’Anno Termico, a partire dal secondo giorno successivo all’esito del trasferimento stesso, ma che la richiesta debba essere presentata dal soggetto subentrante entro il quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione mensile delle capacità disponibili. Entro nove giorni lavorativi dal medesimo termine l’impresa comunica l’esito del trasferimento, che comunque non può avere decorrenza che dopo due giorni lavorativi da tale comunicazione.
6.7.2 Di fatto tale tempistica non consente ad un utente che richieda un’eventuale prestazione di switching al fine di dare esecuzione ad una richiesta di nuova attivazione di avvalersi del trasferimento di capacità di trasporto contestualmente alla data di decorrenza della prestazione.
6.7.3 Con la delibera ARG/gas 184/09 è già stato avviato un procedimento per la modifica dei criteri di conferimento della capacità di trasporto nei punti di entrata, uscita e di riconsegna della rete di trasporto, che potrà tenere in considerazione le esigenze derivanti dalle proposte delineate nella presente nota ed apportare alla regolazione vigente le necessarie modifiche.
6.7.4 Nelle more dell’adozione del relativo provvedimento, si ritiene comunque che ciascun utente entrante possa verosimilmente sopportare il rischio di eventuali scostamenti o, comunque, valutarli in sede di contrattualizzazione del cliente finale, anche in relazione alla tipologia dei clienti coinvolti (domestici), per i quali il trasferimento della capacità potrebbe non risultare strettamente necessario, specie nei periodi non di punta.
6.7.5 Per quanto attiene al servizio di stoccaggio, valgono le medesime considerazioni espresse per il servizio di trasporto, con riferimento alla necessità di adeguare le tempistiche previste per le procedure di trasferimento o cessione della capacità di stoccaggio, che prevedono la decorrenza del trasferimento dal primo giorno del mese.
Q16: Quali ulteriori considerazioni si ritengono importanti in materia di trasferimento della capacità di trasporto e stoccaggio gas?
PARTE IV: ALLINEAMENTO DEI DATI NELLA DISPONIBILITÀ DEI DIVERSI OPERATORI
7 Criticità esistenti
7.1 Premessa
7.1.1 In questa parte del documento si intende formulare alcune proposte al fine di mantenere l’allineamento del contenuto informativo delle anagrafiche nella disponibilità dei venditori e delle imprese di distribuzione (di seguito: allineamento dei dati), in particolare con riferimento all’associazione del codice identificativo del punto (POD/PDR) e il codice fiscale o partita IVA del cliente finale titolare del medesimo punto, controparte del contratto di vendita attivo per il punto in questione.
7.1.2 L’assenza di corrispondenza nell’associazione del codice identificativo del punto e della partita IVA/codice fiscale si rileva normalmente al momento di una richiesta di switching, allorché i dati comunicati all’impresa distributrice dal venditore entrante non coincidono con le informazioni nella disponibilità della medesima impresa. Tale assenza di corrispondenza delle informazioni comporta, di fatto, l’impossibilità per i venditori di redigere correttamente le richieste da inviare alle imprese distributrici generando un congruo numero di switching che non vanno a buon fine.
7.1.3 Una delle principali cause che determina l’assenza di corrispondenza dei dati in esame riguarda, attualmente, la mancata comunicazione, sia da parte del cliente finale al venditore, sia da parte del venditore all’impresa distributrice, della prestazione di voltura contrattuale eseguita nella prassi dai diversi operatori. L’associazione del codice identificativo del punto (POD/PDR) e il codice fiscale o partita IVA, infatti, si aggiorna, successivamente all’attivazione del punto, in occasione di ogni nuovo contratto di vendita sottoscritto da un cliente finale diverso dal preesistente titolare del punto. L’assenza di coincidenza tra le informazioni nella disponibilità del venditore e quelle nella disponibilità dell’impresa di distribuzione non può che risultare, conseguentemente, dal mancato aggiornamento delle informazioni relative al titolare del punto da parte del venditore controparte del cliente finale. In aggiunta a tale fattispecie si rilevano casi in cui il “reale utilizzatore” della fornitura di energia elettrica o gas naturale risulta differente dall’intestatario del contratto di vendita a causa della mancata richiesta della voltura contrattuale da parte dell’utilizzatore stesso, il quale in questo modo si sottrae al pagamento degli oneri richiesti per la voltura.
7.1.4 Con riferimento a quest’ultima fattispecie potrebbe essere utile al sistema prevedere delle procedure atte a sanare tale situazione, incentivando l’emersione del fenomeno ed eventualmente consentendo al reale utilizzatore di assumere la titolarità del contratto, anche a titolo non oneroso. A tal fine ciascun venditore sarebbe tenuto a richiedere ad ogni cliente che risulti controparte di un contratto di vendita di confermare l’associazione tra il codice identificativo del punto e la partita IVA/codice fiscale che risulta in esito alla conclusione del contratto di vendita. L’Autorità non intende in questa fase prevedere tale procedura in relazione alle seguenti motivazioni:
a) tale procedura potrebbe risultare estremamente gravosa per i venditori;
b) si potrebbero indurre comportamenti opportunistici da parte dei clienti finali morosi che dichiarano una diversa titolarità del punto al fine di sottrarsi alle proprie obbligazioni nei confronti del venditore.
7.1.5 Al fine di mantenere l’allineamento dei dati le proposte di seguito sintetizzate sono volte a:
a) consentire di “sanare” la situazione attuale attraverso l’aggiornamento una tantum delle informazioni nella disponibilità di ciascuna impresa distributrice, utilizzando gli effettivi dati corrispondenti all’effettivo titolare del contratto di vendita relativo a ciascun punto;
b) definire un meccanismo che permetta di incentivare l’allineamento dei dati tra i diversi soggetti coinvolti ad ogni variazione della titolarità del punto.
7.1.6 Come già sottolineato nella Parte I, l’allineamento dei dati risulta essenziale anche per l’introduzione del Sistema Informativo Integrato (SII). Per l’attuazione del suddetto SII è infatti necessario che a decorrere da un determinato momento sia assicurata e condivisa la stessa dotazione informativa da parte di tutti i soggetti coinvolti e che tale informazione sia sempre aggiornata tempestivamente.
8 Proposte di intervento
8.1.1 Le proposte di seguito riportate riguardano sia il settore elettrico, sia il settore del gas naturale. In particolare:
a) le proposte dei paragrafi 8.2 e 8.3 descrivono la prima procedura di allineamento dei dati e coinvolgono il venditore, con riferimento a tutti i punti di cui il medesimo venditore risulta responsabile dei prelievi, e l’impresa distributrice, alla cui rete i medesimi punti risultano connessi;
b) le proposte riportate nel paragrafo 8.4 riguardano invece gli interventi nel rapporto tra venditori e clienti finali, necessari al fine di consentire la procedura di allineamento dati.
8.2 Prima procedura di allineamento dei dati
8.2.1 Per effettuare l’allineamento dei dati, ciascun venditore sarà tenuto a comunicare all’impresa distributrice entro un determinato termine, le seguenti informazioni relative ai punti nella propria titolarità:
il codice identificativo del punto;
la partita IVA o il codice fiscale del cliente finale che risulta essere il titolare del punto.
8.2.2 L’impresa distributrice sarà tenuta a verificare il contenuto delle informazioni ricevute e verificare che le medesime coincidano con quella nella propria disponibilità. In assenza di tale corrispondenza, l’impresa distributrice dovrà provvedere ad aggiornare il dato nella sua disponibilità con quello trasmesso dal venditore e a tenere evidenza dell’aggiornamento effettuato.
8.2.3 I dettagli tecnici della procedura di allineamento dei dati descritta saranno definiti in considerazione delle pratiche attuali relative agli scambi informativi tra i soggetti coinvolti, al fine di minimizzare l’impatto sui costi sostenuti dai medesimi soggetti, anche in relazione allo sviluppo del SII.
8.3 Disciplina pagamento dei contributi in quota fissa
8.3.1 Con riferimento all’attuale regolazione del settore elettrico, l’aggiornamento dei dati tramite la prima procedura di allineamento dei dati sopra descritta dovrebbe comportare, per ciascun punto di prelievo per il quale risultano presenti incongruenze, il pagamento di un contributo in quota fissa (perché di fatto si andrebbe a registrare una variazione contrattuale precedentemente non effettuata).15 Tuttavia, al fine di svolgere efficacemente la procedura di allineamento in esame ed incentivare i venditori a comunicare le informazioni che effettivamente e correttamente individuano l’associazione tra cliente finale e codice identificativo del punto, si ritiene opportuno prevedere la possibilità che, con riferimento al primo riallineamento, l’impresa distributrice non applichi il contributo in quota fissa a ciascuna operazione di allineamento eseguita.
8.3.2 Nel settore gas non sono invece attualmente presenti analoghe previsioni circa l’applicazione di contributi in quota fissa, anche se è verosimile ritenere che le imprese distributrici richiedano comunque dei corrispettivi ai venditori, laddove non diversamente dettagliato dai titoli concessori/affidamento. Per questo, si ritiene opportuno prevedere, anche per il settore gas, nei casi in cui i contributi in quota fissa vengono applicati, che nella procedura iniziale di allineamento dati non siano applicati i citati contributi, al fine di consentire di migliorare e sanare le situazioni in cui permangono eventuali incoerenze tra le dotazioni informative tra i diversi soggetti.
Q17: Si condividono le ragioni e l’impostazione della prima procedura di allineamento dei dati?
8.4 Conseguenze del mancato allineamento dei dati
Aggiornamento allineamento dati
8.4.1 Successivamente alla prima procedura di allineamento dei dati sopra descritta, le uniche variazioni relative all’associazione del codice identificativo del punto (POD/PDR) e il codice fiscale o partita IVA del cliente finale dovrebbero avvenire in esito ad una successiva procedura di attivazione con contestuale variazione dei dati identificativi del punto, disciplinata secondo le proposte contenute nel presente documento.
8.4.2 Qualora, successivamente alla prima procedura di allineamento dei dati sopra descritta, l’impresa distributrice rilevi, con riferimento ad una richiesta di switching, la non corrispondenza tra i dati anagrafici contenuti nella richiesta e
15 Si confronti quanto riportato al paragrafo 2.8.
quelli in suo possesso, la medesima impresa segnalerà tale incongruenza entro le tempistiche già previste nella disciplina dello switching per la correzione delle richieste non correttamente formulate.
8.4.3 La richiesta di switching formulata dal venditore entrante, in questo caso, non potrà essere accolta e dovrà essere commutata in una richiesta di attivazione con contestuale variazione dei dati identificativi del punto.
8.4.4 In questi casi al cliente finale non dovranno essere applicati i contributi in quota fissa connessi alla richiesta di attivazione con contestuale variazione dei dati identificativi, qualora il medesimo cliente risultasse l’effettiva controparte del contratto di vendita del venditore uscente (ad es. in qualità di intestatario dei documenti di fatturazione). In tal caso risulterebbe evidente che il venditore uscente ha precedentemente omesso gli obblighi di comunicazione all’impresa di distribuzione, connessi all’attivazione del contratto di vendita. I suddetti oneri verranno pertanto applicati al venditore uscente, unitamente agli eventuali indennizzi a favore del cliente finale che potranno essere previsti.
Q18: Si condivide l’ipotesi di attribuire al venditore uscente gli oneri relativi alla procedura di riallineamento dei dati, ivi inclusi eventuali indennizzi, nel caso in cui il cliente finale risulti l’effettiva controparte del contratto di vendita?