Con il Ccnl 23 giugno 2017 FEDER‐IacCt, Confimpreseitalia e AssoPmi con Fesica‐Confsal e Confsal‐ Fisals hanno rinnovato il c.c.n.l. per i dipendenti del terziario: attività collaterali al commercio, distribuzione e servizi. Il contratto decorre dal 9...
Terziario ‐ Attività collaterali ‐ Rinnovo del c.c.n.l.
Con il Ccnl 23 giugno 2017 FEDER‐IacCt, Confimpreseitalia e AssoPmi con Fesica‐Confsal e Confsal‐ Fisals hanno rinnovato il c.c.n.l. per i dipendenti del terziario: attività collaterali al commercio, distribuzione e servizi. Il contratto decorre dal 9 giugno 2017 e scadrà il 9 giugno 0000.Xx riportano di seguito le novità di maggior rilievo.
Minimi tabellari
A seguito degli aumenti stabiliti dal contratto con decorrenza giugno 2017, i nuovi minimi tabellari
sono i seguenti:
Livelli | Importi mensili |
Q | 1.665,00 |
1 | 1.565,00 |
2 | 1.450,00 |
3 | 1.305,00 |
4 | 1.270,00 |
5 | 1.245,00 |
6 | 1.220,00 |
Contributo di assistenza contrattuale
Le aziende che applicano il c.c.n.l. sono tenute al versamento, per ogni dipendente in forza al momento della prima applicazione del contratto, di un contributo per assistenza contrattuale all'Ente Bilaterale, pari a € 10,00.
Finanziamento dell'Ente bilaterale
La quota contrattuale per il finanziamento dell'EBIL è fissata nella misura dello 0,15% a carico dell'azienda e dello 0,05% a carico del lavoratore, da calcolarsi sulla paga base conglobata.
L'azienda che ometta il versamento delle suddette quote è tenuta a corrispondere al lavoratore un
E.a.r. di importo pari allo 0,20% della paga base conglobata, per 13 mensilità.
Aumenti periodici di anzianità
Per ciascun biennio di servizio prestato, fino ad un massimo di 5, ogni lavoratore ha diritto ad un aumento mensile nelle seguenti misure:
Livelli | Importi |
Q | 33,22 |
1 | 31,22 |
2 | 28,46 |
3 | 25,94 |
4 | 23,94 |
5 | 22,54 |
6 | 20,00 |
L'anzianità di servizio decorre dal giorno dell'assunzione (la frazione di mese superiore a 15 giorni è considerata come mese intero).
L'aumento decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si compie il biennio.
Indennità varie
Indennità speciale
Il personale addetto alla direzione tecnica o amministrativa o di un ufficio con diretta responsabilità dell'andamento dei servizi, non soggetto a limitazioni di orario, ha diritto a un'indennità speciale pari al 20% della paga base nazionale.
Indennità di incarico
Ai destinatari di un incarico specifico può essere corrisposta un'indennità pari ad € 80 mensili, per 12 mensilità massime, revocabile anticipatamente rispetto alla scadenza dell'incarico.
Mansioni
Salvo il caso di sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, l'assegnazione diviene definitiva dopo un periodo di svolgimento delle mansioni superiori di 6 mesi consecutivi o di 6 mesi frazionati in un anno di calendario.
Orario di lavoro
La durata normale dell'orario di lavoro è stabilita in 40 ore settimanali, distribuite su 5 o 6 giornate.
Tale durata può essere computata anche come durata media con riferimento a un periodo non superiore a 12 mesi, salvi diversi accordi aziendali.
La durata massima dell'orario di lavoro prevista in 48 ore come media settimanale, viene calcolata con riferimento a un periodo non superiore a 6 mesi (elevabile fino a 12 con accordi aziendali).
Flessibilità
Per il disagio legato alla flessibilità dell'orario di lavoro viene introdotta una maggiorazione dello
0,5%, della paga base.
Malattia
I lavoratori non in prova hanno diritto alla conservazione del posto per i seguenti periodi:
‐ 9 mesi (anzianità fino a 5 anni;
‐ 12 mesi (anzianità oltre i 5 anni).
In caso di più assenze, i periodi di conservazione del posto si intendono riferiti ad un arco temporale di 24 mesi.
I lavoratori affetti da patologie oncologiche certificate hanno diritto ad un prolungamento del periodo di comporto per ulteriori 12 mesi in un periodo di 24 mesi consecutivi senza oneri aggiuntivi per l'Azienda. Tale prolungamento verrà altresì esteso alle patologie per le quali venga riconosciuto lo stato di "grave infermità" da parte delle strutture ospedaliere e/o delle Asl.
Apprendistato
Per l'assunzione è necessario un contratto scritto con indicazione della prestazione, del periodo di prova, del livello di inquadramento, della qualifica finale, della durata e del piano formativo individuale.
Limiti numerici
Il numero di apprendisti occupabili non può superare il 100% dei lavoratori specializzati e qualificati in servizio presso l'azienda.
Nel caso in cui il datore di lavoro non abbia alle proprie dipendenze qualificati o specializzati, o qualora ne abbia in numero inferiore a 3, può assumere apprendisti in numero non superiore a 3.
Periodo di prova
La durata del periodo prova è quella prevista per il lavoratore inquadrato al medesimo livello di assunzione.
Qualificazione professionale e durata
L'apprendistato è ammesso per le qualifiche dei livv. dal II al V. La durata del contratto è la seguente:
Livelli Durata/mesi
II, III e IV 36
V 24
La contrattazione integrativa può prevedere durate diverse.
Retribuzione
Il trattamento economico è pari alle seguenti percentuali della retribuzione base del livello di inquadramento:
‐ primi 12 mesi: 60%;
‐ dal 13° mese al 24° mese: 70%;
‐ dal 25° mese: 90%.
Attività formativa
La formazione (professionalizzante) è pari ad un monte ore complessivo di almeno 120 ore per anno.
Trattamento normativo
Il periodo di apprendistato è utile ai fini dell'anzianità di servizio.
Lavoro a termine
Il contratto a termine deve avere la forma scritta e contenere l'indicazione del termine.
E' consentita l'apposizione di un termine al contratto di durata non superiore a 36 mesi
comprensiva delle 5 eventuali proroghe.
Il numero complessivo di contratti a termine non può eccedere il limite del 20% sulla media annuale dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione. Nelle aziende che occupano fino a 5 dipendenti è sempre possibile stipulare 1 contratto a termine.
La contrattazione di 2° livello può prevedere una modifica di tali limiti.
Diritto di precedenza
I dipendenti, genitori di portatori di handicap e di tossicodipendenti hanno diritto di precedenza nella richiesta di passaggio a tempo parziale.
Trasformazione del rapporto
I dipendenti affetti da patologie gravi riconosciute dalla ASL, hanno diritto alla trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale e viceversa.
Lavoro a tempo parziale
Tipologie di contratti
Il contratto a tempo parziale comporta lo svolgimento della prestazione ad orario inferiore rispetto a quello ordinario.
Clausole flessibili o elastiche
Possono essere previste clausole flessibili ed elastiche da concordarsi in sede di contrattazione integrativa. La collocazione temporale delle prestazioni può essere modificata nel caso di esigenze di carattere tecnico, produttivo o sostitutivo.
A compensazione del disagio viene corrisposta un'indennità pari allo 0,5% della paga base.
L'atto di ammissione alle clausole flessibili ed elastiche deve prevedere il diritto del lavoratore a di denunciare il patto almeno nei seguenti casi: esigenze di tutela della salute certificate dal servizio sanitario pubblico, instaurazione di altra attività lavorativa, attività di studio e formazione gravi esigenze di natura familiare, esigenze personali debitamente comprovate.
Lavoro supplementare
In considerazione delle particolari caratteristiche del settore, sono ammesse prestazioni di lavoro supplementare nei limiti del 50% dell'orario a tempo pieno.
Per le prestazioni di lavoro supplementare spetta una maggiorazione del 10% fino al raggiungimento dell'orario contrattuale a tempo pieno settimanale di 40 ore.
Lavoro intermittente
Con il contratto di lavoro intermittente, anche a termine, il lavoratore si pone a disposizione dell'impresa che ne può utilizzare la prestazione nei casi ed alle condizioni che seguono.
L'azienda può farvi ricorso per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente, per esigenze tecniche, organizzative o sostitutive individuate dalla contrattazione di 2° Livello.
Il contratto deve essere stipulato per iscritto e contenere i seguenti elementi: durata e ipotesi che consentono la stipulazione del contratto, luogo e modalità della disponibilità eventualmente garantita al lavoratore e del relativo preavviso di chiamata che, in ogni caso, non può essere inferiore ad 1 giorno lavorativo, modalità con cui il datore di lavoro è legittimato a richiedere l'esecuzione della prestazione nonché modalità di rilevazione della prestazione, trattamento economico e normativo spettante e relativa indennità di disponibilità, tempi e modalità di pagamento della retribuzione, eventuali misure di sicurezza specifiche necessarie in relazione al tipo di attività dedotta in contratto.
E' demandata alla contrattazione di 2° livello la definizione dei limiti percentuali di utilizzo.
Indennità di disponibilità
Per i periodi in cui garantisce la propria disponibilità in attesa di utilizzazione al lavoratore compete, oltre alla retribuzione per le ore effettivamente lavorate, un'indennità mensile di disponibilità, non utile ai fini del computo degli istituti legali e contrattuali né del t.f.r., in misura pari al 20% della retribuzione, a tal fine composta da minimo, ratei di 13ª mensilità, indennità di ferie. Per la determinazione delle quote orarie si assume come divisore orario 173 (195 per i discontinui).
In caso di malattia o di altro evento indipendente dalla volontà del lavoratore che renda temporaneamente impossibile rispondere alla chiamata, il lavoratore è tenuto ad informare l'impresa preventivamente specificando la durata dell'impedimento con le modalità previste dalla legge e dal
c.c.n.l. e documentandone la motivazione. Nel periodo di temporanea indisponibilità non matura il diritto all'indennità di disponibilità. Se il lavoratore non vi provvede, perde l'indennità di disponibilità per un periodo di 15 giorni.