CONTRATTO DI COMODATO GRATUITO DI BENI MOBILI REGISTRATI
CONTRATTO DI COMODATO GRATUITO DI BENI MOBILI REGISTRATI
Con la presente scrittura privata redatta in triplice copia, da valersi ad ogni effetto di legge:
TRA
il Sig./la Sig.ra1 , nato/a a , il ,
residente in via , C.F./ Partita IVA
,
○ in proprio quale persona fisica;
○ quale legale rappresentante pro tempore della Ditta , con sede legale in , CAP , Via iscritta la n. del Registro delle imprese della Camera di Commercio di _ ; (barrare l’opzione che interessa)
di seguito indicato/a quale “comodante”
E
il Sig./la Sig.ra2 , nato/a a , il ,
residente in via , C.F./ Partita IVA
,
○ in proprio quale persona fisica;
○ quale legale rappresentante pro tempore della Ditta , con sede legale in , CAP , Via iscritta la n. del Registro delle imprese della Camera di Commercio di _ ; (barrare l’opzione che interessa)
di seguito denominato/a “comodatario”:
1 Qualora una delle parti, o entrambe, siano società di persone o di capitale, la legge 88/2009, all’articolo 42, prevede che debbano essere indicate obbligatoriamente le seguenti informazioni:
- sede della società
- ufficio del Registro Imprese dove trovasi iscritta e relativo numero di iscrizione
- capitale effettivamente versato e quale risulta esistente dall’ultimo bilancio (società di capitali)
- stato di liquidazione in seguito allo scioglimento
- stato di unipersonalità (società di capitali)
Tutte le società che omettano o ritardino gli adempimenti previsti, incorreranno nella sanzione stabilita da un minimo di 206 euro ad un massimo di 2.065 euro - secondo la previsione dell’art. 2630 del codice civile – da porsi a carico di ciascun componente l’organo amministrativo.
Il contratto dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante della società.
2 Vale quanto affermato nella nota precedente.
premesso
- che il comodante è proprietario del seguente bene mobile registrato (moto, autovettura per trasporto persone, camion) marca , modello , targata .
- che il predetto comodante , nell'esercizio della propria attività di
, intende fornire tale bene a ;
si conviene e si stipula quanto segue:
1) Oggetto
1 Il Comodante consegna al Comodatario, che accetta, un bene mobile registrato (moto, autovettura per trasporto persone, camion) marca , modello , targata .
2 Il bene è un veicolo nel seguente stato di conservazione , esente da vizi e del tutto idoneo alla sua funzione convenuta tra le parti.
3 Il Comodatario si servirà del bene sopra descritto, con la dovuta diligenza esclusivamente per il seguente utilizzo: impegnandosi a non destinare il bene a scopi differenti3.
4 □ Il Comodatario si obbliga a conservare e custodire il bene in comodato con la dovuta diligenza, e non potrà, senza il consenso scritto del Comodante, assumere soci nella utilizzazione e gestione dei beni qui in oggetto, concederne a terzi il godimento, seppure temporaneo, sia a titolo gratuito sia a titolo oneroso, pena la richiesta sin d'ora espressa dal Comodante per danni a qualsiasi titolo derivanti da tali comportamenti illeciti.
Oppure
□ Il Comodatario si obbliga a conservare e custodire il bene comodato con la dovuta diligenza ed ha facoltà di concedere l’uso del bene comodato anche al Sig. ».
2) Durata e restituzione del bene comodato
1 Il Comodatario che, contestualmente alla sottoscrizione [oppure dalla data del ], riceve in consegna il bene oggetto del presente contratto, si impegna a restituirlo entro il giorno
(oppure: non prima del raggiungimento dell’utilizzo convenuto).
2 Il Comodatario, che nel prendere in consegna i beni qui in oggetto dichiara non esservi nulla di anormale da rilevare in merito ad essi, riscontrandoli confacenti alle proprie esigenze ed in normali condizioni generali, potrà restituire il bene consegnatoli anche prima della scadenza fissata alla precedente clausola.
3 Il bene comodato verrà restituito nello stato in cui viene consegnato salvo il normale deterioramento per effetto dell’uso e della vetustà.
4 Nel caso il Comodatario ritardi la restituzione del bene comodato, pagherà al Comodante una penale, che le parti convengono pari a Euro ( ) per ogni giorno di ritardo.
3 Oppure: «potrà liberamente disporre del veicolo per tutti gli usi consentiti dalla legge».
5 Resta inteso che se alla parte comodante sopravviene un urgente ed imprevedibile bisogno, questa ha facoltà di esigere la restituzione immediata della cosa comodata (salvo preavviso di gg.
) mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento
6 Nel caso, tuttavia, della morte del Comodatario prima della scadenza del termine, il Comodante potrà esigere l’immediata restituzione del bene.
3) Stima del bene
1 Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1806 cod. civ., il Comodante e il Comodatario convengono di stimare il valore del bene comodato nella somma complessiva di Euro ( ) .
Questa stima è effettuata unicamente al fine di risarcimento per un eventuale deperimento del bene comodato e non per la vendita, restando inteso infatti che la proprietà rimane per legge al Comodante.
4) Responsabilità del comodatario
Il perimento del bene oggetto del comodato è ad esclusivo rischio del comodatario, salvo il caso fortuito e la forza maggiore.
Parimenti, se il bene viene impiegato per un uso diverso da quello previsto nel contratto o non viene restituito nei termini, l'eventuale perimento sarà a carico del comodatario, salvo che questi provi che il bene sarebbe comunque perito nonostante l'uso diverso o la mancata restituzione4.
Il Comodatario sarà responsabile per eventuali danni a terzi (persone, animali e cose) derivanti da quanto forma oggetto del presente comodato, così come il Comodatario nulla potrà pretendere per eventuali danni alla sua persona, suoi famigliari ed eventuali dipendenti nonché a propri animali e cose in conseguenza dell'utilizzo dei beni qui in oggetto.
5) Luogo dell’adempimento
1 Alla scadenza del contratto di Comodato gratuito, il Comodatario restituirà il bene comodato al
domicilio del Comodante, vale a dire in
n. .
in via
6) Clausola risolutiva espressa
Ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., si conviene espressamente che il contratto di comodato si risolverà di diritto nel caso in cui il comodatario utilizzi il bene per un uso diverso da quello pattuito.
7) Spese
1 Sono a carico del comodatario le spese necessarie all’utilizzazione del bene concesso in comodato.
2 Le spese del presente atto e tutte quelle accessorie, comprese quelle di registro e di bollo, sono a
4 Art. 1805 cod. civ. “Perimento della cosa”: «1. Il comodatario è responsabile se la cosa perisce per un caso fortuito a cui poteva sottrarla sostituendola con la cosa propria, o se, potendo salvare una delle due cose, ha preferito la propria.
– 2. Il comodatario che impiega la cosa per un uso diverso o per un tempo più lungo di quello a lui consentito, è responsabile della perdita avvenuta per causa a lui non imputabile, qualora non provi che la cosa sarebbe perita anche se non l'avesse impiegata per l'uso diverso o l'avesse restituita a tempo debito».
carico del Comodatario. Quest’ultimo ha diritto al rimborso delle spese straordinarie sostenute per la conservazione del bene, se ritenute necessarie ed urgenti, come da art. 1808 cod. civ.
3 Tutte le spese derivanti dall'utilizzo della suddetta autovettura sono completamente a carico del comodatario, il quale si impegna a mantenerla nello stesso stato di conservazione in cui l'ha ricevuta.
4 Si intendono inoltre a carico del comodatario anche tutte le spese per manutenzioni ordinarie e straordinarie ed ogni altro onere derivante dalla disponibilità e dall'uso del suddetto veicolo.
5 Si precisa che in caso di contravvenzione il comodatario si impegna a comunicare su richiesta delle autorità i dati identificativi del conducente.
6 Si precisa che il contratto di assicurazione R.C.A. continuerà ad essere intestato al proprietario comodante e le tasse di possesso continueranno a riportare l'indicazione del comodante, in quanto proprietario ai sensi di legge dell'autovettura, ma il sostenimento finanziario sarà a totale carico del comodatario.
7 Faranno fede i documenti quietanzati.
8) Migliorie e addizioni
Le migliorie, riparazioni o modifiche eseguite dal comodatario resteranno acquisite al comodante senza obbligo di rimborso o indennizzo, anche quando eseguite con il consenso del comodante e fatto salvo, in ogni caso, il diritto del comodante di pretendere il ripristino della situazione quo ante.
9) Risoluzione delle controversie
Tutte le controversie nascenti dal presente contratto saranno devolute a un tentativo di conciliazione presso l’Organismo di mediazione della Camera di Commercio di e risolte secondo il Regolamento da questa adottato5.
10) Tutela dei dati personali
Il Comodante e il Comodatario si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati anagrafici e personali in relazione ad adempimenti connessi col rapporto di comodato secondo le modalità prescritte dal d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
Letto, approvato e sottoscritto Data e luogo
Lì , in
Il Comodatario
Il Comodante
Si dichiara di aver preso esatta visione delle clausole e condizioni di cui sopra, e in particolare delle condizioni di cui ai cui punti: 1 (Oggetto), 6 (Clausola risolutiva espressa), 9 (Risoluzione delle controversie), 10 (Tutela dei dati personali), le cui clausole – rilette e approvate – vengono dal
5 Nel caso di contratto concluso con un consumatore si dovrà aggiungere la presente clausola: «Qualora le Parti intendano adire l’Autorità giudiziaria ordinaria, il Foro competente è quello del luogo di residenza o di domicilio elettivo del Consumatore, inderogabile ai sensi dell’art. 33, comma 2, lett. u) del d.lgs. 206/2005».
Depositante stesso accettate a ogni conseguente effetto, e in particolare ai sensi e agli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ.
Letto, approvato e sottoscritto Data e luogo
Lì , in