CONVENZIONE
CONVENZIONE
PER LA DISCIPLINA DELLA STAZIONE UNICA APPALTANTE/SOGGETTO AGGREGATORE DELLA CITTA’ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE
La Città Metropolitana di Roma Capitale – C.F 80034390585, in persona del Sindaco metropolitano Xxxxxxx Xxxxxxxxx
e
la Prefettura di Roma – C.F 80197350582, in persona del Prefetto Xxxxxx Xxxxxxxxxx
e
Comune di Monteflavio – C.F. 86001870582, in persona del Sindaco Xxxxxxxx Xxxxxxx
PREMESSO:
− che la Prefettura, d'intesa con la Provincia di Roma (ora “Città Metropolitana di Roma Capitale”), ha elaborato alcune linee progettuali dirette a migliorare il funzionamento della Pubblica Amministrazione nell'ambito di interventi preordinati ad implementare la trasparenza e l’efficienza dell’attività amministrativa;
− che in tale contesto è stata valutata l’opportunità di promuovere l’esercizio associato della Stazione Unica Appaltante (di seguito denominata SUA) dell’allora Provincia di Roma al fine di aumentare l’efficacia e l’efficienza delle attività di acquisizione dei beni e servizi e di realizzazione dei lavori e di consentire un'azione più efficace di controllo e prevenzione, in un’ottica di contrasto ai tentativi di condizionamento della criminalità mafiosa;
− che la allora Provincia di Roma, con deliberazione del Commissario Straordinario n. 2 del 14.01.2014, ha approvato la Convenzione per la costituzione della Stazione Unica Appaltante per l’esercizio associato delle procedure di gara di appalti, sottoscritta dal Prefetto di Roma, dal Commissario Straordinario della Provincia di Roma e dai rappresentanti dei primi Comuni aderenti;
− che con successiva deliberazione del Commissario Straordinario n. 235 del 13.06.2014 sono stati approvati il Regolamento e le modifiche alla Convenzione per la costituzione della Stazione Unica Appaltante;
− che sono tuttavia successivamente intervenute incisive modifiche al quadro normativo di riferimento, da ultimo, il X.Xxx. 18 aprile 2016, n. 50;
− che le predette modifiche impongono una revisione della convenzione a suo tempo approvata, con un ulteriore conferimento di funzioni ed attività nell’ambito della procedura di gara alla S.U.A. e al Soggetto Aggregatore S.A. da parte dei singoli Enti Partecipanti, al fine di assicurare il pieno rispetto del dettato della disposizione da ultimo richiamata;
- che, con deliberazione n. 64 del 29.12.2016, il Consiglio metropolitano ha approvato in via definitiva lo “Schema di Convenzione tra la Città Metropolitana di Roma Capitale e i Comuni del territorio metropolitano per la disciplina della Stazione Unica Appaltante/Soggetto Aggregatore e del relativo Regolamento attuativo, in sostituzione dei precedenti testi, approvati con deliberazioni C.S. n. 2 del 14.01.2014 e n. 235 del 13.06.2014”;
VISTI:
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, in particolare l’art. 19, comma 1, lett. l);
- la Legge 13 agosto 2010, n. 136 recante il “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, in particolare l'art. 13;
- l’art. 37, comma 4, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- l’art. 1, commi 16 e 44, lett. c), della L. 7 aprile 2014, n. 56, il quale prevede che “D'intesa con i comuni interessati la città metropolitana può esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive”;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 2011 “Stazione Unica Appaltante, in attuazione dell'articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – Piano straordinario contro le mafie”;
- il D.M. 14 Marzo 2003 recante “Istituzione, ai sensi dell’art. 15, comma 5, del D.Lgs. 190/2002, del Comitato di coordinamento per l’Alta sorveglianza delle grandi opere”;
- l’art. 9, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il quale prevede che nell'ambito dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti, operante presso l'Autorità nazionale anticorruzione è istituito l'elenco dei soggetti aggregatori di cui fanno parte Consip S.p.A. e una centrale di committenza per ciascuna regione, qualora costituita ai sensi dell'art. 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- l’art. 9, comma 2, del predetto decreto-legge, il quale prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono definiti i requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti aggregatori di soggetti diversi da quelli di cui al comma 1 che svolgono attività di centrale di committenza, nonché i valori di spesa ritenuti significativi per le acquisizioni di beni e servizi con riferimento ad ambiti anche territoriali, da ritenersi ottimali ai fini dell'aggregazione e della centralizzazione della domanda;
- l’art. 9, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge di cui trattasi, il quale prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è istituito il Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori, coordinato dal Ministro dell'economia e delle finanze, e ne sono stabiliti i compiti, le attività e le modalità operative;
- l’art. 9, comma 3, del citato decreto-legge n. 66/2014, come da ultimo modificato dalla Legge 28/12/2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016), il quale stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, entro il 31 dicembre di ogni anno, sulla base di analisi del Tavolo dei soggetti aggregatori, sono individuate le categorie di beni e di servizi nonché le soglie al superamento delle quali, tra gli altri, le Amministrazioni statali, centrali e periferiche, le regioni, gli enti del servizio sanitario nazionale e gli enti locali di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono tenuti a ricorrere a Consip S.p.A. o altro soggetto aggregatore per lo svolgimento delle relative procedure di acquisizione; per le categorie di beni e servizi individuate dal d.p.c.m. di cui sopra l’ANAC non rilascia il codice identificativo di gara (CIG) alle stazioni appaltanti che, in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma, non ricorrono a Consip S.p.A. o ad altro soggetto aggregatore;
- l’art. 9, comma 2, del più volte citato decreto-legge n. 66/2014, come modificato dall’art. 1, comma 499 della L. 208/2015, ove si prevede ora che i soggetti possono stipulare, per gli ambiti territoriali di competenza, le convenzioni di cui all’articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni e che, per le categorie merceologiche e le soglie individuate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al punto precedente, l’ambito territoriale di competenza dei soggetti aggregatori aventi natura di Città Metropolitana o di Provincia coincide con la regione di riferimento;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 novembre 2014 di attuazione dell’articolo 9 comma 2 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 che individua i requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti aggregatori, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66;
- la deliberazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione del 23 luglio 2015 con la quale l’Autorità stessa ha proceduto all’iscrizione nell’elenco dei 33 soggetti in possesso dei prescritti requisiti, tra i quali figura anche la Città Metropolitana di Roma Capitale, che aveva presentato apposita istanza in tal senso;
- l'art. 23-ter, comma 3, legge n. 114 del 2014, come modificato dall'art. 1, comma 501, lettera b), della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, ai sensi del quale i comuni possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro;
- l’art. 1, comma 512, della citata legge n. 208/2015, in forza del quale al fine di garantire l’ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip SpA o i soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti;
- l’art. 5, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 2014, recante norme in materia di istituzione del tavolo tecnico dei soggetti aggregatori, ove si dispone che “Ciascun soggetto aggregatore, entro il 15 ottobre di ogni anno, trasmette alla segreteria tecnica una programmazione di massima riferita all’anno successivo redatto sulla base di un modello condiviso dal Tavolo tecnico”;
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” ed in particolare gli articoli 37-39;
CONSIDERATO:
- che le procedure che la Città Metropolitana bandirà nella sua veste di Soggetto Aggregatore per l’acquisizione di beni e servizi nell’ambito delle categorie merceologiche individuate dal citato d.p.c.m. previsto dall’art. 9, comma 3, del decreto legge 66/2014 saranno finalizzate all’attivazione di speciali accordi quadro aperti (cd. convenzioni) del tutto analoghi a quelli fino ad ora messi a disposizione da Xxxxxx s.p.a., e pertanto avranno come potenziali beneficiari non solo i Comuni del territorio ma, come si è visto, una pluralità di amministrazioni pubbliche presenti sul territorio regionale;
- che, conseguentemente, l’utilizzo da parte dei Comuni del territorio metropolitano degli strumenti di cui al punto precedente che saranno attivati dalla Città Metropolitana non può essere disciplinato da una convenzione ex art. 30 del Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000) tra quest’ultima ed i Comuni medesimi, ma dovrà invece necessariamente trovare la propria regolamentazione nella normativa sopra richiamata e negli atti amministrativi generali che il soggetto aggregatore di volta in volta adotterà in occasione dell’avvio di ciascuna specifica procedura selettiva;
- che lo strumento della convenzione ex art. 30 del TUEL risulta invece assolutamente necessario per disciplinare tutte le altre attività che la Stazione Unica Appaltante/Soggetto Aggregatore della Città Metropolitana di Roma Capitale può svolgere a vantaggio dei Comuni del proprio territorio, vale a dire sia
gare specifiche su richiesta dei singoli Comuni aderenti, sia procedure costruite per soddisfare contestualmente le esigenze prospettate da più Comuni rispetto ad una data categoria merceologica;
- che, inoltre, anche alla luce del quadro normativo medio tempore profondamente mutato, la Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Roma Capitale (SUA) può comunque associare al nuovo ruolo di soggetto aggregatore recentemente riconosciutole le funzioni previste dall'art. 37 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, promuovendo ed attuando interventi idonei a creare condizioni di sicurezza, trasparenza e legalità favorevoli al rilancio dell'economia e dell'immagine delle realtà territoriali ed al ripristino delle condizioni di libera concorrenza, anche assicurando, con un costante monitoraggio, la trasparenza e la celerità delle procedure di gara e l'ottimizzazione delle risorse e dei prezzi;
- che ai sensi dell’articolo 1, comma 16, della Legge 7 aprile 2014, n. 56 – “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”, dal 1° gennaio 2015 la Città Metropolitana di Roma Capitale è subentrata alla Provincia omonima alla quale succede in tutti i rapporti attivi e passivi”;
VISTA
- la determinazione n. 11 del 23 settembre 2015 dell’Autorità nazionale Anticorruzione, recante “Ulteriori indirizzi interpretativi sugli adempimenti ex art. 33, comma 3-bis, decreto legislativo 12 aprile 2006 n.163 e ss.mm.ii.”, con la quale sono stati dettati nuovi indirizzi sulla corretta organizzazione delle centrali di committenza, con particolare riferimento, per quanto qui interessa, al riparto di competenze tra Comuni e Stazioni Uniche Appaltanti rispetto alle procedure di gara a queste ultime conferite;
CONSIDERATO
- che la Città Metropolitana di Roma Capitale, dopo attento esame della predetta determina, ha ritenuto necessario presentare all’ANAC, con nota in data 30/11/2015, una richiesta di parere in merito alla concreta applicazione del modello delineato dall’Autorità, con particolare riferimento all’ascrivibilità alla SUA, alla stregua della normativa vigente, della verifica delle offerte anomale e della nomina della commissione giudicatrice;
- che l’ANAC ha risposto con nota in data 21/1/2016, nella quale tra l’altro si precisa che, alla luce del quadro normativo vigente, si deve ritenere che i due sub-procedimenti de quibus rientrino a pieno titolo tra le attività da rimettere alle centrali di committenza/SUA;
- che, conseguentemente, si rende necessario apportare ulteriori modifiche allo schema di convenzione precedentemente approvato dal Commissario Straordinario;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Oggetto della convenzione
1. La Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Roma Capitale (di seguito denominata SUA)
– ai sensi dell’art. 1, comma 44, della legge 7 aprile 2014, n. 56 - svolge procedure di gara di appalto di lavori, servizi e forniture per i soggetti sottoscrittori della presente Convenzione ricadenti territorialmente nella Città Metropolitana di Roma Capitale.
2. La SUA riveste anche la qualifica di soggetto aggregatore ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto- legge 24 aprile 2014, n. 66. In forza di tale qualifica, ai fini della presente convenzione la SUA opera prioritariamente, anche se non esclusivamente, attraverso procedure di gara che aggreghino le esigenze di più Comuni aderenti rispetto ad una medesima categoria merceologica.
3. La presente convenzione è aperta all’adesione dei Comuni del territorio metropolitano e delle loro forme associative (di seguito anche Enti convenzionati).
Art. 2
Attività degli Enti sottoscrittori
1. Gli Enti sottoscrittori della Convenzione, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
a) individuano le opere da realizzare e/o i beni e i servizi da acquisire definendo in ogni caso i requisiti tecnici minimi dei medesimi;
b) nominano il Responsabile Unico del Procedimento (RUP);
c) adottano la determinazione a contrarre;
d) curano la redazione e l’approvazione dei progetti tecnici;
e) definiscono di concerto con la SUA/SA, per le gare di interesse di un singolo Ente convenzionato le procedure per l’individuazione degli offerenti e i criteri per la determinazione della migliore offerta. Per le gare che interessino congiuntamente più Enti convenzionati la scelta delle procedure per l’individuazione degli offerenti e dei criteri per la determinazione della migliore offerta è effettuata dalla SUA/SA, sentiti gli Enti medesimi;
f) stipulano il contratto;
g) curano l’attività concernente l’esecuzione del lavoro o l’acquisizione del servizio o della fornitura;
h) pubblicano i dati sul proprio sito per l’adempimento degli obblighi previsti dalla L. 6/11/2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.
2. Gli Enti convenzionati, con oneri a proprio carico, possono delegare alla SUA/SA, previo accordo con i competenti uffici della medesima, l’attività di validazione dei progetti e tutta l’attività dalla progettazione definitiva al collaudo dell’opera.
Art. 3
Attività della SUA/SA
1. La SUA/SA:
a) favorisce la stipula delle Convenzioni con i Comuni richiedenti, curando le attività informative e propedeutiche generali, la predisposizione della convenzione e l’acquisizione delle firme digitali;
b) provvede, all’occorrenza, agli adeguamenti della convenzione e del regolamento allo ius superveniens, curandone il recepimento da parte degli enti aderenti;
c) gestisce i rapporti con gli Enti convenzionati, tra cui le attività di assistenza tecnico-amministrativa e di coordinamento generale tramite circolari, atti amministrativi trasversali generali, atti istruttori circa questioni giuridico-amministrative di interesse trasversale, l’organizzazione di riunioni;
d) redige la programmazione delle proprie attività;
e) cura le varie fasi della procedura di gara fino alla dichiarazione di efficacia dell’aggiudicazione;
f) procede al versamento del contributo a favore dell'ANAC ai sensi della normativa vigente;
g) trasmette i dati ai Comuni, per la pubblicazione sul loro sito istituzionale, ai fini dell’adempimento degli obblighi previsti dalla L. 6/11/2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
h) relaziona al Sindaco Metropolitano sulle attività svolte con cadenza annuale;
i) cura l’eventuale fase pre-contenziosa e contenziosa tramite l’Avvocatura.
2. Alla SUA è conferito, da parte degli Enti firmatari della presente convenzione, lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 rispetto alle procedure di affidamento:
A. aventi ad oggetto appalti o concessioni di lavori pubblici di importo pari o superiore a € 150.000,00;
B. aventi ad oggetto concessioni e appalti per l’acquisto di beni e servizi:
o il cui importo a base di gara al netto degli oneri fiscali sia superiore o uguale a € 209.000,00 (o comunque superiore alla soglia di rilevanza comunitaria ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50), salvo che i Comuni non abbiano autonomamente aderito alle Convenzioni Consip ove presenti;
o il cui importo a base di gara al netto degli oneri fiscali sia pari o superiore a € 40.000,00 e inferiore a € 209.000,00 (o comunque inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50) per l’acquisto di beni e servizi che non siano presenti sul MEPA, ovvero siano ivi in astratto reperibili, ma in versioni inidonee a far fronte alle concrete esigenze dell’Ente convenzionato.
3. In ogni caso le disposizioni di cui sopra sono da interpretarsi nel senso che in linea di principio si intendono sempre demandate all’Ente aderente le procedure che lo stesso può svolgere autonomamente alla stregua dell’ordinamento vigente, salvo diverso accordo con la SUA/SA.
4. La SUA opera di norma mediante le procedure aperte e ristrette di cui agli articoli 60 e 61 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 nonché mediante le procedure negoziate di cui all’art. 36, comma 2, lett. c) D.Lgs. cit. Sono in ogni caso escluse dall’ambito di operatività della presente
convenzione le procedure negoziate di cui all’art. 63 D.Lgs. cit. Restano parimenti escluse tutte le forme di affidamento diretto comunque denominate, con particolare riferimento ai lavori da ordinarsi in casi di somma urgenza ex art. 148, comma 7, D.Lgs. cit.
5. E’ comunque facoltà dell’Ente convenzionato svolgere procedure di gara senza ricorrere alla SUA nei casi in cui ciò sia ammesso dalla normativa vigente.
6. Salvo diverso accordo con gli Enti aderenti, resta di norma escluso dall’ambito di attività conferite alla SUA lo svolgimento di procedure di affidamento inerenti i contratti esclusi nonché le concessioni.
Art. 4
Programmazione dell’attività della SUA/SA
1. Gli Enti aderenti si impegnano, con la sottoscrizione della presente Convenzione, a fornire alla SUA/SA le informazioni ed i dati necessari per consentire alla stessa una adeguata programmazione delle proprie attività anche ai fini di cui all’art. 1, comma 2, della presente convenzione. A tale scopo, gli enti aderenti provvedono tra l’altro alla trasmissione del Piano annuale e triennale delle opere pubbliche, nonché degli atti di programmazione in materia di acquisizioni di beni e servizi previsti dalla vigente normativa subito dopo l’approvazione dei bilanci preventivi degli Enti medesimi.
2. Oltre agli atti di cui al comma precedente, al fine di assicurare un pieno e tempestivo soddisfacimento delle proprie esigenze, l’Ente convenzionato trasmette alla SUA/SA, entro il 30 settembre di ogni anno, l’elenco dei lavori, dei servizi e delle forniture che intende affidare nel corso dell’anno successivo mediante ricorso alla SUA/SA.
3. Sulla base degli elenchi trasmessi ai sensi del punto precedente, la SUA/SA redige la propria programmazione. Le procedure di gara non inserite dall’Ente aderente nell’elenco di cui al precedente comma 2 e dallo stesso segnalate alla SUA/SA nel corso dell’anno saranno prese in carico dalla SUA/SA medesima compatibilmente con le risorse disponibili e comunque calendarizzate in modo da non pregiudicare lo svolgimento nei tempi prefissati delle procedure debitamente programmate.
CAPO II
FUNZIONAMENTO DELLA STAZIONE UNICA APPALTANTE METROPOLITANA E
DEL SOGGETTO AGGREGATORE
Art. 5
Regole di organizzazione e funzionamento
1. Il funzionamento della SUA e del SA è disciplinato in apposito Regolamento della Città Metropolitana di Roma Capitale. La Stazione Unica Appaltante è costituita presso la Città Metropolitana di Roma Capitale ove svolge la propria attività.
2. La SUA funziona secondo le modalità di organizzazione definite in apposito e separato Regolamento della Città Metropolitana di Roma Capitale, da concordare con la Prefettura.
3. Gli Enti contraenti, per garantire il miglior collegamento della SUA con le proprie strutture provvederanno all’adozione delle modifiche regolamentari eventualmente necessarie.
4. Spetta al Responsabile Unico del Procedimento nominato dall’Ente contraente apposita richiesta
di predisposizione della gara (c.d. manifestazione d’interesse). Il Dirigente della SUA/SA ricevuta dall’Ente aderente richiesta formale di avvio di una specifica gara, procede ad individuare un gruppo di lavoro, tra dipendenti in servizio presso la SUA, presso il Soggetto Aggregatore, presso l’Ufficio Contratti o altro Dipartimento dell’Ente, nonché a nominare un Responsabile del procedimento di gara, che provvede alla gestione di tutti i rapporti intercorrenti tra la SUA/SA e l’Ente aderente. Il nominativo ed i recapiti del Responsabile sono comunicati tempestivamente dalla SUA/SA all’Ente aderente che ha richiesto l’avvio della procedura di gara.
5. Gli Enti contraenti sono tenuti a comunicare alla SUA, su richiesta della medesima, ogni informazione utile in merito all’esecuzione dei contratti affidati in applicazione della presente Convenzione. Devono essere in ogni caso portate a conoscenza della SUA tutte le varianti intervenute nel corso dell’esecuzione dei contratti medesimi.
Art. 6
Schemi tipo e clausole d’obbligo
1. Gli Enti aderenti si impegnano ad adottare gli schemi di atti (disciplinare e capitolato speciale d’appalto) secondo gli schemi tipo definiti dalla SUA/SA.
2. Nel disciplinare di gara, ai fini delle necessarie verifiche antimafia di cui al successivo art. 8, è disciplinato l’impegno dell’ impresa a comunicare all’Ente committente i dati relativi alle società e alle imprese, anche con riferimento agli assetti societari, chiamati a realizzare l’intervento, compresi i nominativi delle ditte chiamate a svolgere le seguenti forniture o servizi sensibili: trasporto di materiale a discarica, smaltimento rifiuti, fornitura e/o trasporto terra, acquisizioni, dirette e indirette, di materiale di cava per inerti e di materiale di cava a prestito per movimento terra, fornitura e/o trasporto di calcestruzzo, fornitura e/o trasporto di bitume, noli a freddo di macchinari, fornitura e posa in opera e noli a caldo qualora debbano essere assimilati al subappalto ai sensi dell’art. 105, comma 2, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, servizio di autotrasporto, guardiania di cantiere.
3. Il disciplinare contiene la previsione di clausole di risoluzione espressa, da inserire nei contratti conseguenti alle procedure concorsuali, in caso di esito interdittivo delle informative antimafia emesse dalla Prefettura competente. Nel disciplinare è inserita la clausola che sull’obbligo dell’aggiudicatario a riferire tempestivamente all’Ente procedente ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione avanzata nel corso dell’esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente. Analogo obbligo è assunto dalle imprese subappaltatrici e da ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nella realizzazione dell’intervento. Gli obblighi sopra indicati non sostituiscono in alcun caso l’obbligo di denuncia all’Autorità Giudiziaria. L’accertata violazione dei suddetti obblighi comporterà l’immediata risoluzione del rapporto contrattuale.
4. Nel disciplinare di gara è inserita la clausola seguente:
1. "La sottoscritta impresa si obbliga a dare comunicazione tempestiva alla Stazione appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa.
2. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto stesso, ai sensi dell’art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 del c.p., nonché318, 319, 319 quater e 322 c.p. in relazione a condotte poste in essere in qualunque fase della procedura di affidamento ed esecuzione del presente contratto.
La Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all’art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell’impresa, con funzioni specifiche relative all’affidamento, alla stipula e all’esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319- bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.”.
3. Nei casi previsti dalla clausola n. 1 l’esercizio della potestà risolutoria da parte della Stazione appaltante è subordinato alla previa intesa con l’Autorità Nazionale Anticorruzione.
4. A tal fine, la Prefettura competente, avuta comunicazione da parte della Stazione appaltante della volontà di quest’ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c., ne darà comunicazione all’Autorità Nazionale Anticorruzione che potrà valutare se, in alternativa all’ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra la Stazione appaltante e l’impresa aggiudicataria, ovvero per l’applicazione delle misure di cui all’art. 32 del decreto legge n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014”.
Art. 7
Monitoraggio e verifiche successive di contrasto ai tentativi di infiltrazione mafiosa
1. L’attività di individuazione del terzo contraente e di esecuzione dei contratti di appalto svolte dalla SUA/SA nonché dagli Enti convenzionati, ai fini della prevenzione e del contrasto alle infiltrazioni della criminalità nel settore dei contratti pubblici, è improntata ai principi statuiti nel Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 recante “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli art. 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136” come integrato e corretto dal Decreto Legislativo 15 novembre 2012, n. 218, nel codice degli appalti pubblici e nelle ulteriori normative di regolamentazione ed attuazione nonché alla direttiva del Ministro dell’Interno del 23 giugno 2010, n. 4610, avente ad oggetto “Controlli antimafia preventivi nelle attività a rischio di infiltrazione da parte delle organizzazioni criminali”.
2. La documentazione antimafia è acquisita dalla SUA/SA, attraverso la consultazione della Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia, prima della stipula o dell’autorizzazione di contratti e subcontratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in base alle seguenti soglie di valore:
• per i contratti di importo superiore a € 150.000,00 ed inferiore alla soglia comunitaria, è richiesta la comunicazione antimafia di cui agli artt. 87-89 del D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii.;
• per i contratti di importo pari o superiore alla soglia comunitaria e per l’autorizzazione di subcontratti di importo superiore a € 150.000,00, è richiesta l’informazione antimafia di cui agli artt. 90-95 del D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii.
3. Le forniture e/o servizi sensibili di cui all’articolo 6 saranno sempre soggette alle verifiche antimafia. Qualora le verifiche effettuate dalla SUA/SA diano esito positivo, troverà applicazione l’art. 94 del D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii.; qualora la stipula non sia ancora intervenuta, l’Ente convenzionato non potrà stipulare, approvare o autorizzare il contratto o il subcontratto; qualora la stipula sia già intervenuta, l’Ente dovrà revocare l’autorizzazione o recedere dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite ed il rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.
4. Per le attività imprenditoriali di cui all’art. 1, comma 53, della legge 190/2012 l’informazione antimafia di cui ai commi precedenti non dovrà essere acquisita dall’Ente Aggiudicatore qualora, e fino a quando, l’Operatore economico è iscritto, presso le Prefetture della Provincia in cui ha la propria sede, nell’elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa. L’iscrizione nell’elenco (cd. “white list”) ex art. 29 del decreto legge 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, equivale al rilascio dell’informazione antimafia liberatoria.
Art. 8 Anomalie nell’esecuzione
1. Gli Enti aderenti alla presente Convenzione si impegnano a segnalare alla Prefettura, attraverso il R.u.P. dell’intervento, eventuali casi di dilazione o ritardo nell’esecuzione della prestazione che non presentino giustificazioni apparenti, le richieste di varianti in corso d’opera o la formulazione di riserve, nonché altre circostanze che possano costituire anomalie, dando comunicazione dei provvedimenti adottati.
2. La Prefettura effettuerà su quanto segnalato le opportune verifiche con l’ausilio del Gruppo Interforze.
CAPO III
RAPPORTI FRA SOGGETTI CONVENZIONATI
Art. 9
Decorrenza e durata della convenzione
1. La presente Convenzione decorre dalla data della sua stipula, avrà durata triennale e si intenderà tacitamente rinnovata se, allo scadere di detto termine, gli Enti aderenti non avranno manifestato formalmente la volontà di non dare corso al rinnovo medesimo.
2. È ammesso il recesso unilaterale dei singoli Enti partecipanti mediante comunicazione scritta indirizzata alla SUA e per conoscenza alla Prefettura di Roma. In tal caso, salvo diverso accordo, la SUA porterà a termine per quanto di propria competenza le procedure di gara il cui Xxxxx risulti già pubblicato, mentre restituirà all’Ente gli atti relativi ai procedimenti che non abbiano ancora raggiunto tale fase.
Art. 10
Risorse per la gestione associata, rapporti finanziari e garanzie
1. Le risorse dovute alla SUA/SA, sono quantificate secondo quanto stabilito nel presente articolo. In particolare, la quota destinata ad incentivare il personale di cui al successivo comma 3 è ripartita con le modalità indicate nel presente articolo come integrato, se del caso, dalle ulteriori specifiche norme regolamentari che la Città Metropolitana di Roma Capitale potrà adottare al riguardo.
2. Per ciascun intervento in materia di lavori, servizi e forniture svolto dalla SUA/SA, l’Ente convenzionato è tenuto a versare una somma complessiva pari a: 0,50% dell’importo a base di gara per importi fino ad € 500.000,00; 0,25% per la quota di importo a base di gara eventualmente eccedente la richiamata soglia fino complessivi € 1.000.000,00; 0,20% per la quota di importo a base di gara ulteriormente eccedente fino a complessivi € 1.500.000,00; 0,15% per la quota di importo a base di gara ulteriormente eccedente fino a complessivi € 2.000.000,00; 0,10% per la quota di importo a base di gara ulteriormente eccedente fino a complessivi € 2.500.000,00; 0,05% per la quota di importo a base di gara ulteriormente eccedente. Nel caso invece di procedure negoziate ex art. 36, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 50/2016, quale che ne sia l’importo, la somma che l’Ente convenzionato è tenuto a versare alla Città Metropolitana è pari allo 0,25% dell’importo a base di gara. Le somme versate dall’Ente convenzionato sono destinate, nella misura di 2/3 dell’importo corrisposto, ad incentivare il personale della SUA/SA ai sensi e per gli effetti delll’art. 113, comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e, quanto ad 1/3 dell’importo medesimo, al finanziamento delle spese generali della Città Metropolitana per il funzionamento della SUA/SA.
3. La quota della somma di cui al comma 2 destinata ad incentivare il personale della SUA/SA è ripartita, tenuto conto delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni da svolgere nonché del criterio della rotazione nell’attribuzione degli incarichi relativi, tra le figure (dipendenti in servizio
presso la SUA, presso il Soggetto Aggregatore, presso l’Ufficio Contratti o altro Dipartimento dell’Ente) che intervengono nei lavori, servizi e forniture della SUA/SA e che siano effettivamente impegnate nella realizzazione della singola procedura di cui trattasi, con specifico riferimento ai seguenti compiti: responsabilità del procedimento di gara secondo quanto previsto dal Regolamento; predisposizione degli atti amministrativi generali propedeutici all’avvio della specifica gara; preparazione e gestione degli atti di gara; verifica dei requisiti generali; verifica dei requisiti di ordine speciale; monitoraggio esecuzione contratti.
4. L’atto di attribuzione degli incentivi è di competenza del Dirigente della SUA/SA, sia in fase preventiva, nell’indicazione delle professionalità necessarie al gruppo di lavoro, sia in fase successiva, nella liquidazione finale degli incentivi stessi, cui provvederà sulla base degli atti di affidamento degli incarichi e dell’effettiva partecipazione dei soggetti impiegati.
5. Gli incentivi sono liquidati, con riferimento agli incarichi affidati, dal Dirigente della SUA/SA, su proposta di liquidazione redatta dal Responsabile del procedimento di gara, decorsi 30 giorni dall’aggiudicazione della gara, in conformità a quanto previsto dal Regolamento di funzionamento della SUA/SA.
6. L’Ente aderente è tenuto al rimborso alla Città Metropolitana delle spese vive, tra le quali, a titolo meramente esemplificativo:
a) il contributo dovuto all’Autorità nazionale Anticorruzione (Anac) a seguito della richiesta del Codice Identificativo Gara (CIG);
b) le spese di pubblicazione su GURI, GUCE e su quotidiani locali e nazionali, in tutti i casi in cui la normativa vigente al momento del bando imponga dette pubblicazioni (in base alla normativa vigente al momento della stipula della presente convenzione, l’Ente aderente potrà a sua volta recuperare le spese di pubblicazione su quotidiani dall’aggiudicatario all’atto della stipula del contratto);
c) il corrispettivo dovuto ai membri esterni della commissione giudicatrice, qualora per qualsiasi motivo non sia stato possibile utilizzare risorse umane interne dell’Ente convenzionato e/o della Città Metropolitana, ovvero la normativa imponga comunque nel caso di specie il ricorso a commissari esterni;
d) quanto eventualmente dovuto ai sensi dell’art. 14 della Convenzione per la liquidazione dei compensi professionali spettanti agli Avvocati della Città metropolitana qualora dalla procedura di gara scaturisca un contenzioso con uno o più operatori economici, nel solo caso di sentenza favorevole con compensazione delle spese di lite, oltre all’eventuale rimborso del contributo unificato in caso di condanna alle spese processuali.
7. In caso di gara che aggreghi le esigenze di più enti aderenti, l’onere del rimborso delle spese di cui al precedente comma 6 è ripartito tra gli enti medesimi. Ciascun ente sarà tenuto al pagamento di una quota di dette spese pari al peso percentuale sul complessivo importo a base di gara della parte di appalto di propria competenza.
8. La SUA/SA redige un rendiconto per ciascun esercizio finanziario, entro il 31 marzo dell’anno successivo, relativamente alle spese anticipate ai sensi del comma 6, e lo invia all’Ente convenzionato.
Art. 11 Beni e strutture
1. La sede della SUA è individuata presso la Città Metropolitana di Roma Capitale che provvede a mettere a disposizione tutte le risorse necessarie per le attività assegnate.
Art. 12
(Strumenti di comunicazione fra i contraenti)
1. Annualmente è prevista una riunione dei soggetti convenzionati per un’analisi delle attività svolte dalla SUA.
CAPO IV DISPOSIZIONI FINALI
Art. 13
(Esenzione per bollo e registrazione)
1. Per la presente convenzione si osservano le norme di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642– allegato B – punto 16 – e al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
Art. 14 Contenzioso di gara
1. La SUA/SA cura l’eventuale fase pre-contenziosa e contenziosa della gara rappresentando la SUA stessa e l’Ente convenzionato anche in giudizio, in ogni stato e grado, tramite l’Avvocatura della Città Metropolitana di Roma Capitale.
2. L’Ente convenzionato assume a proprio carico gli oneri professionali degli Avvocati dell’Avvocatura della Città Metropolitana di Roma Capitale per il singolo giudizio, nei limiti di cui alla regolamentazione adottata dalla Città Metropolitana in esecuzione di quanto previsto dall’art. 37 del CCNL 1998-2001 e 27 del CCNL 2000 e ssmmii. A tal fine, in caso di contenzioso, l’Ente convenzionato impegna per ciascun grado di giudizio la somma di €.2.500,00 a titolo di presumibile importo per la liquidazione dei compensi professionali dovuti agli Avvocati della Città Metropolitana in caso di sentenza favorevole con compensazione delle spese di lite. Ove, all’esito del giudizio, l’importo impegnato in linea di massima non risultasse sufficiente, l’Ente convenzionato procede alla sua integrazione.
3. In caso di pronuncia favorevole con condanna della controparte al pagamento delle spese, l’Avvocatura provvederà al loro recupero per la successiva liquidazione in favore dei legali dell’Ente. Nulla è dovuto da parte dell’Ente rappresentato.
4. In caso di pronuncia sfavorevole, nulla è dovuto all’Avvocatura da parte dell’Ente rappresentato.
Art. 15
Contenzioso relativo all’attivazione della convenzione
1. La gestione del contenzioso che dovesse insorgere tra la SUA e l’Ente convenzionato è devoluta – fatta salva l’eventuale applicazione, anche su base volontaria, delle norme sulla mediazione- all’autorità giudiziaria di Roma.
Art. 16 Clausola di adesione
1. Il presente atto è aperto all’adesione di Enti diversi dai sottoscrittori. L’adesione si perfeziona mediante l’invio di manifestazione di volontà in tal senso alla Città Metropolitana di Roma Capitale.
2. Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si procederà con intese da definirsi di volta in volta con i singoli enti aderenti.
Art. 17 Adeguamenti
1. La presente Convenzione recepisce automaticamente le eventuali successive modifiche normative ed indicazioni dell’Autorità nazionale anticorruzione.
Letto, confermato e sottoscritto digitalmente
Il Sindaco metropolitano Il Prefetto di Roma
Xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx
Il Sindaco
del Comune di Monteflavio Xxxxxxxx Xxxxxxx