CONSIDERATO CHE
Accordo operativo tra l’Università Ca’ Foscari Venezia e il Comune di Venezia per una collaborazione istituzionale nel campo della ricerca scientifica, dell’attività didattica e di terza missione, finalizzata alla realizzazione del progetto bando pubblico “Innovazione di Comunità” per l’avvio di imprese sociali in aree degradate VE.3.3.1.e, CUP F79G20000660007 PON Metro Venezia 2014 -2020
(Determina Dirigenziale DD 2021-2525 del 3.12.2021)
CONSIDERATO CHE
L’Università Ca’ Foscari Venezia, ai sensi dell’art. 2, comma 11, dello Statuto di Ateneo: “Favorisce i rapporti con le istituzioni pubbliche e private, con le imprese e le altre forze produttive, partecipando attivamente alla definizione delle politiche che riguardano lo sviluppo della ricerca e del territorio e promuovendo l’inserimento dei propri studenti nella società e nel mondo del lavoro”;
L’Università Ca’ Foscari Venezia intende favorire forme di collaborazione con Enti pubblici e privati sia per quanto riguarda le attività di ricerca e consulenza sia in relazione alla sperimentazione di nuove attività didattiche;
Comune di Venezia
Data: 13/01/2022, PG/2022/0017226
Il Comune di Venezia, nell’ambito delle azioni della strategia“La Città SIcura di sé”, attuata con il contributo finanziario del Programma Operativo Nazionale “Città Metropolitane” FESR/FSE 2014-20 (PON METRO), intende promuovere e sostenere la realizzazione di servizi innovativi di comunità gestiti in chiave imprenditoriale e che, a tale fine, ha avviato un percorso culminato nella pubblicazione del bando Innovazione di comunità” (Determina dirigenziale n.1122 del 07/06/2021) volto a supportare gli Enti del Terzo Settore o gruppi di cittadini che decidono di avviare una impresa sociale con l'obiettivo di rivitalizzare le aree urbane caratterizzate da maggiori condizioni di degrado e migliorare l’inclusione sociale dei cittadini più fragili;
Visto il progetto del Comune di Venezia, l’Università Ca’ Foscari ritiene di supportare l’Ente, mettendosi a servizio della cittadinanza (nella funzione della terza missione), sostenendo un'iniziativa che ha lo scopo di creare quattro startup ad alto impatto sociale per la città e offrendo un’esperienza importante per gli studenti e neolaureati cafoscarini, sfruttando la volontà del Comune di valorizzarne le competenze;
I due Enti ritengono di reciproco interesse una collaborazione nello sviluppo del progetto sopra individuato attraverso azioni comuni nel campo della informazione e formazione che potranno riguardare la collaborazione e interazione nelle attività istituzionali dei due Enti.
TRA
L’Università Ca’ Foscari Venezia, codice fiscale 80007720271, con sede in Venezia, Dorsoduro n. 3246, di seguito indicata come “Università”, rappresentata dalla Rettrice prof.ssa Xxxxxxx Xxxxxxxxx domiciliata per la sua funzione presso la sede dell’Ateneo;
E
il Comune di Venezia, con sede in Venezia, Ca Farsetti – S. Marco 4136, codice fiscale 00339370272 (di seguito come “Ente”), in persona del Direttore della Direzione Coesione Sociale, dr. Xxxxxx Xxxxx
congiuntamente indicati come “Parti” e singolarmente anche come “Parte”
SI STIPULA QUANTO SEGUE:
Art. 1 – Premesse e individuazione dei contraenti
Le premesse e l’individuazione dei contraenti fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.
Art. 2 – Oggetto della collaborazione
L'Università e il Comune di Venezia si propongono di conseguire un più stretto collegamento tra le due realtà, attuando una collaborazione nelle attività istituzionali dei due Enti, finalizzata alla realizzazione dell’Operazione “Innovazione di comunità” VE.3.3.1.e, CUP F79G20000660007 PON Metro Venezia 20214 -2020.
Art. 3 – Impegni delle parti
Nell’ambito del presente Accordo Operativo l’Università si impegna a supportare il Comune di Venezia attraverso:
a) la pubblicizzazione del progetto, mediante i propri canali web, social e attraverso l’utilizzo della propria mailing list del bando;
b) supporto dell’Ufficio Career Service nel pubblicare all'interno della bacheca virtuale delle offerte e opportunità di lavoro e stage del portale di Ca’ Foscari, nelle pagine riservate agli studenti, ai laureandi e neolaureati, annunci o messaggi che permettano di far incontrare studenti e ETS, anche attraverso l’utilizzo e l’invio di e-mail specifiche e di comunicazioni attraverso i canali web e social, in un reciproco interesse ad essere coinvolti in progetti che possano concorrere al bando Innovazione di comunità;
Comune di Venezia
Data: 13/01/2022, PG/2022/0017226
c) partecipazione al programma webinar previsto nella fase di apertura del bando con i seguenti contributi: “Innovare attraverso le reti” (a cura del xxxx. Xxxxxxx) e “Punti di vista ‘ibridi’: conciliare impatto sociale e sostenibilità economica” (a cura del prof. Rullani);
d) la consulenza da parte di docenti dell’Ateneo (in particolare i professori Xxxxxxx ed Ellero) svolta a favore dei vincitori del bando comunale, avvalendosi inoltre del supporto di uno o due stagisti individuati attraverso la procedura di pubblicazione dell’offerta e di individuazione dei candidati come previsto dall’Ufficio Career Service dell’Ateneo; i tirocinanti dell’Università di Ca’ Foscari saranno selezionati direttamente dai docenti sulla base delle candidature pervenute.
Nell’ambito del presente Accordo Operativo il Comune di Venezia si impegna a:
a) predisporre l’avviso per la selezione delle idee imprenditoriali e gestione dei fondi PON Metro 2014 – 2020 per l’erogazione dei contributi;
b) promuovere l’avviso e i materiali di comunicazione relativi alle operazioni PON Metro 2014-2020Azione 3.3.1. attraverso i propri canali di divulgazione dell’iniziativa (sito internet del Comune e Pagina Facebook “La città SIcura di sé”);
c) gestire le procedure amministrative connesse al bando Innovazione di Comunità ;
d) predisporre un disegno della valutazione partecipata del progetto, e xxxxxxlo;
e) gestire le procedure di monitoraggio e rendicontazione ;
Nell’ambito del presente Accordo Operativo entrambe le Parti si impegnano a svolgere di comune accordo la realizzazione di seminari specialistici online a favore dei partecipanti al bando comunale che avranno, tra i propri relatori, anche docenti dell’Ateneo (in particolare, trattasi di due seminari tenuti dai professori Xxxxxxx e Rullani).
La realizzazione delle attività di cui sopra potranno essere definite tra le parti di volta in volta tramite specifici accordi, che regoleranno: modalità, tempistiche, risorse ecc. necessarie alla realizzazione delle specifiche iniziative, tenendo conto delle esigenze istituzionali delle parti.
Art. 4 – Riservatezza
Si definiscono Informazioni Riservate: tutte le informazioni fornite in forma tangibile e non tangibile tra le quali, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, atti, documenti, disegni, campioni di prodotto, dati, analisi, rapporti, studi, rappresentazioni grafiche, elaborati, valutazioni, relazioni relative alla tecnologia ed a processi produttivi, modelli, tavole che siano comunicate dall’Ente o dall’Università (di seguito, ciascuna, “Parte Divulgante”) all’Università o all’Ente (di seguito, ciascuna, “Parte Ricevente”) nell’ambito delle attività oggetto del presente atto, inclusi altresì i risultati, ed espressamente individuate come confidenziali/riservate. La natura riservata delle Informazioni Confidenziali dovrà essere evidenziata mediante indicazione dell’apposita dicitura “riservato”, “confidenziale” o con simile legenda. Le informazioni riservate comunicate verbalmente o acquisite visivamente, dovranno essere qualificate come tali per iscritto dalla Parte divulgante prima che si concluda il colloquio/incontro nel corso del quale tali informazioni sono state veicolate dalla Parte divulgante alla Parte ricevente.
Con la sottoscrizione del presente atto la Parte Ricevente si impegna a mantenere la confidenzialità e a non divulgare a terzi il contenuto delle Informazioni Riservate senza la previa autorizzazione scritta della Parte Divulgante. La Parte Ricevente si impegna in ogni caso a trattare e proteggere le Informazioni Riservate con la massima diligenza possibile e, in ogni caso, ad applicare tutte le misure che la Parte Ricevente adotta per trattare e proteggere le proprie informazioni riservate di uguale natura. Gli obblighi di confidenzialità stabiliti dal presente contratto dovranno essere rispettati dalla Parte Ricevente per il periodo di 5 (cinque) anni dalla data in cui ciascuna delle Informazioni Riservate viene comunicata alla Parte Ricevente.
Resta inteso che non saranno considerate Informazioni Riservate le informazioni che:
Comune di Venezia
Data: 13/01/2022, PG/2022/0017226
• siano di pubblico dominio al momento della loro rivelazione o lo diventino in seguito a condizione che ciò non derivi dall’inadempimento agli obblighi di confidenzialità della Parte ricevente;
• siano note alla Parte ricevente prima della loro rivelazione o siano acquisite o sviluppate in modo indipendente dalla Parte ricevente o dal proprio personale, inclusi i borsisti, stagisti e dottorandi;
• sia previsto che debbano essere rivelate per effetto di legge o per ordine dell’autorità giudiziaria, purché la Parte ricevente ne dia notizia alla Parte Divulgante prima di rivelarle, affinché possano essere predisposte tutte le misure necessarie per garantire la divulgazione limitatamente ai requisiti di legge o all’ordine dell’autorità giudiziaria;
• siano ottenute dalla Parte Xxxxxxxxx per il tramite di un terzo il quale le conosce in buona fede e ha pieno e legittimo titolo di disporne.
Con riferimento alle “Informazioni riservate” la Parte Ricevente:
• utilizzerà le “Informazioni riservate” per il solo e unico scopo dell’esecuzione delle attività di cui al presente atto;
• non utilizzerà le “Informazioni riservate” in alcun modo che possa rivelarsi dannoso, anche solo indirettamente, alla Parte Divulgante;
• non potrà riprodurre, in tutto o in parte, le “Informazioni riservate” se non quanto espressamente autorizzato con apposito atto scritto dalla Parte Divulgante;
• restituirà, a seguito di semplice richiesta scritta della Parte Divulgante, tutta la documentazione relativa alle “Informazioni riservate” che sia stata consegnata, nonché tutte le riproduzioni della stessa documentazione che siano state autorizzate;
• distruggerà, a seguito di semplice richiesta scritta della Parte Divulgante, tutta la documentazione relativa alle “Informazioni riservate” che sia stata consegnata, nonché tutte le riproduzioni della stessa documentazione che siano state autorizzate.
Nel caso in cui la Parte Divulgante non chieda la restituzione o la distruzione della documentazione relativa alle “Informazioni riservate” o delle riproduzioni della stessa che siano state autorizzate allo scadere del presente Accordo Operativo la Parte Xxxxxxxxx conserverà tale documentazione e tali riproduzioni con la cura del buon padre di famiglia e provvederà a distruggerle scaduto il periodo di 5 (cinque) anni dalla data in cui la citata documentazione è stata consegnata o le citate riproduzione sono state eseguite.
La Parte Ricevente si impegna a limitare la diffusione delle Informazioni Riservate all’interno della propria organizzazione ai soli soggetti che ne debbano venire a conoscenza in ragione della natura del loro incarico.
Art. 5 – Proprietà dei risultati e loro pubblicazione
Le Parti concordano nelle seguenti definizioni:
Background: tutte le informazioni detenute dalle Parti prima dell'adesione del presente Accordo Operativo, nonché ogni bene immateriale protetto ai sensi della normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia di proprietà intellettuale e industriale realizzati o comunque conseguiti da una Parte prima del periodo di efficacia del presente Accordo Operativo
Sideground: tutte le conoscenze, informazioni nonché ogni bene immateriale protetto ai sensi della normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia di proprietà intellettuale e industriale realizzati o comunque conseguiti da una Parte durante il periodo di efficacia del presente Accordo Operativo, ma non in esecuzione della stessa anche se rientranti nel medesimo settore tecnico o scientifico oggetto del presente Accordo Operativo
Foreground: tutti i risultati conseguiti in esecuzione del presente Accordo Operativo
Comune di Venezia
Data: 13/01/2022, PG/2022/0017226
Ciascuna Parte rimane proprietaria del proprio Background che sarà messo a disposizione dell’altra parte solamente ai fini dell'attuazione del presente Accordo Operativo e per il tempo strettamente necessario.
Ciascuna Parte è proprietaria del proprio Sideground.
Con riguardo al Foreground, le Parti convengono che per i progetti di ricerca e sviluppo concordati e sviluppati nell’ambito del presente Accordo Operativo, la titolarità degli eventuali risultati seguirà il criterio della natura e del grado di apporto ai progetti conferito dalle parti. Nel caso in cui entrambe le Parti abbiano contribuito al conseguimento di tali risultati, esse saranno tenute a stipulare un apposito accordo per la allocazione e i termini della comproprietà. In caso di risultati tutelabili, tale accordo dovrà comunque prevedere la facoltà di ciascuna Parte di ottenere una licenza esclusiva di utilizzo e/o di esercitare la prelazione all’acquisto nel caso in cui l’altra Parte decida di cedere la propria quota di titolarità risultati.
Resta salvo, in ogni caso, il diritto morale di autore ai sensi della vigente legislazione in materia.
L’Università si riserva il diritto di utilizzazione scientifica dei risultati e di pubblicarli a seguito di autorizzazione scritta dell’Ente, la quale autorizzazione non potrà essere negata, salvo motivate e comprovate ragioni legate alla tutelabilità.
Art. 6 – Risoluzione del presente Accordo Operativo per inadempienza
Qualora una delle Parti non adempia ai propri obblighi, l’altra Parte - senza ricorrere ad alcuna procedura giudiziaria - potrà di diritto risolvere l’atto previa diffida ad adempiere.
Art. 7 – Recesso unilaterale o scioglimento consensuale
Ogni Parte ha facoltà di recedere unilateralmente dal presente Accordo Operativo prima della data di scadenza, mediante comunicazione scritta da notificare alla controparte mediante raccomandata AR o mediante PEC. Il recesso unilaterale ha effetto decorsi tre mesi dalla notifica dello stesso.
Le parti hanno facoltà di sciogliere consensualmente il presente Accordo Operativo e prima della data di scadenza mediante accordo da formalizzare per iscritto.
Sia nel caso di recesso unilaterale che di scioglimento consensuale, è comunque fatto salvo l’obbligo delle Parti di portare a conclusione le attività in essere al momento del recesso o dello scioglimento.
Art. 8 - Responsabilità delle parti e obblighi assicurativi
Le Parti sono reciprocamente sollevate da responsabilità per eventuali danni ad esse non imputabili che dovessero subire il personale e i beni della controparte coinvolti nell’attività convenzionale.
Ogni Parte assicurerà il proprio personale per gli infortuni e i danni da responsabilità civile che dovesse subire nello svolgimento dell’attività di collaborazione.
Ogni attività si svolgerà nel rispetto delle leggi nazionali e delle normative interne di sicurezza che regolano l'attività di entrambe le Parti.
Art. 9 – Oneri finanziari
Comune di Venezia
Data: 13/01/2022, PG/2022/0017226
L’attuazione del presente Accordo Operativo non comporterà all’Università e al Comune di Venezia alcun onere finanziario.
Art. 10 – Oneri fiscali
Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso, a cura e a spese della parte richiedente. L’imposta di bollo è a carico dell’Ente.
Art. 11 – Trattamento dei dati personali
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del Regolamento (Ue) 2016/679 (“Regolamento”), ciascuna delle Parti, in qualità di titolare del trattamento (“Titolare”), informa che i dati personali dei legali rappresentanti, dei responsabili della protezione dei dati personali, dei referenti e di coloro che, a vario titolo, collaborano nell’ambito del presente Accordo Operativo (“Accordo”), verranno trattati per l’esecuzione di tutte le operazioni e le attività connesse all’Accordo e per ottemperare ad adempimenti di legge riguardanti le attività di gestione dello stesso, ovvero per finalità istituzionali.
La base giuridica del trattamento è quindi rappresentata dagli artt. 6.1.b) del Regolamento (“adempimento del contratto”), 6.1.c) (“adempimento di un obbligo di legge”) e 6.1.e) (“esecuzione di un compito di interesse pubblico”).
I dati verranno conservati per tutta la durata dell’Accordo e per i successivi 10 (dieci) anni.
Le Parti si impegnano a comunicare la presente informativa anche ai propri legali rappresentanti, responsabili della protezione dei dati, nonché ai predetti referenti e collaboratori.
Il trattamento sarà svolto ad opera di soggetti che agiscono sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine alle finalità e modalità del trattamento medesimo, in
ottemperanza a quanto previsto dall’art. 29 del Regolamento e dell’art. 2-quaterdecies del D.Lgs. 196/2003, ovvero da soggetti esterni nominati responsabili del trattamento, ai sensi dell’art. 28 del Regolamento, che svolgono attività strumentali o accessorie.
L’elenco aggiornato dei responsabili del trattamento nominati dall’Università Ca’ Foscari Venezia è disponibile sul sito internet istituzionale alla pagina: xxxxx://xxx.xxxxx.xx/xxx/00000/; l’elenco aggiornato dei responsabili del trattamento nominati dal Comune di Venezia può essere ottenuto scrivendo all’indirizzo email: xxx@xxxxxx.xxxxxxx.xx, o xxx.xxxxxx.xxxxxxx@xxx.xx.
Gli interessati hanno diritto di ottenere da ciascun Titolare, nei casi previsti dal Regolamento, l’accesso ai propri dati personali, la rettifica, l’integrazione, la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento ovvero di opporsi al trattamento medesimo (artt. 15 e ss. del Regolamento). La richiesta potrà essere presentata, senza alcuna formalità, contattando:
• per l’Università Ca' Foscari Venezia, il Responsabile della Protezione dei Dati (scrivendo all’indirizzo email xxx@xxxxx.xx o al seguente recapito: Università Ca’ Foscari Venezia, Responsabile della Protezione dei Dati, Dorsoduro n. 3246, 30123 Venezia) ovvero il Titolare del trattamento (scrivendo all’indirizzo PEC xxxxxxxxxx@xxx.xxxxx.xx.);
• per il Comune di Venezia, il Responsabile della Protezione dei Dati (scrivendo all’indirizzo email xxx@xxxxxx.xxxxxxx.xx, o xxx.xxxxxx.xxxxxxx@xxx.xx) o al seguente recapito: Comune di Venezia, Responsabile della Protezione dei Dati, Ca’Farsetti S.Marco, 4136) ovvero il Titolare del trattamento (scrivendo al Direttore Xxxx. X.Xxxx all’indirizzo mail: xxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xxxxxxx.xx )
Comune di Venezia
Data: 13/01/2022, PG/2022/0017226
Gli interessati, che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento, hanno, inoltre, il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall’art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).
Art. 12 – Durata del presente Accordo Operativo
Il presente Accordo Operativo scade il 31/12/2022 e potrà essere prorogato a seguito di accordo tra le parti. Nell’ipotesi in cui la collaborazione si concluda anticipatamente, le Parti si impegnano a portare a termine le attività programmate al momento della risoluzione del rapporto.
Art. 13 – Risoluzione delle controversie e legge applicabile
Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia dovesse sorgere dalla interpretazione o applicazione del presente atto.
Qualora non fosse possibile raggiungere tale accordo, ai sensi dell’art. 133, lettera a), punto 2) del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, la giurisdizione esclusiva spetta al Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente.
Art. 14 - Codici di comportamento e Codice etico
L’Università di Ca’ Foscari dichiara di aver preso visione e impegnarsi a osservare gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento interno dei dipendenti del Comune di Venezia di cui alla Deliberazione di Giunta n. 314 del 10.10.2018.
Il Comune di Venezia dichiara di aver preso visione e impegnarsi a osservare il DPR 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165” (pubblicato all’indirizzo xxxxx://xxx.xxxxx.xx/xxx/0000/) e impegnarsi a osservare gli obblighi di condotta previsti
dal "Codice etico e di comportamento" dell'Università Ca’ Foscari Venezia emanato con
D.R. n. 1116 del 05/11/2019 (pubblicato all’indirizzo xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxx/0000/).
Per l’Università Ca’ Foscari Venezia La Rettrice, prof.ssa Xxxxxxx Xxxxxxxxx (documento firmato digitalmente1)
per il Comune di Venezia
Il Dirigente Settore Agenzia Coesione Sociale
Comune di Venezia
Data: 13/01/2022, PG/2022/0017226
xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx (documento firmato digitalmente1)
1: Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. D. Lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter D. Lgs. 7/3/2005 n. 82.