CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I DIRIGENTI DEI CONSORZI DI BONIFICA DEGLI ENTI SIMILARI DI DIRITTO PUBBLICO
S.N.E.B.I.
SINDACATO NAZIONALE ENTI BONIFICA IRRIGAZIONE E MIGLIORAMENTO FONDIARIO ROMA
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I DIRIGENTI DEI CONSORZI DI BONIFICA DEGLI ENTI SIMILARI DI DIRITTO PUBBLICO
E DEI CONSORZI DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO
Stipulato in data 29 marzo 2006 ed in vigore dal 1° gennaio 2004
Xxxx
Xxx xx X. Xxxxxx, 00
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I DIRIGENTI DEI CONSORZI DI BONIFICA, DEGLI ENTI SIMILARI DI DIRITTO PUBBLICO
E DEI CONSORZI DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO
Il giorno 29 marzo 2006, in Xxxx, Xxx xx X. Xxxxxx, 00
tra
lo SNEBI, rappresentato dal Presidente Prof. Xxxxxxxx Xx Xxxxx, dal Se- gretario Nazionale Avv. Xxxx Xxxxx Xxxxxxxxxxx e dai componenti la Com- missione trattative Sigg.: Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxx. Xxxxxx Xxxxxxx, Xxx Xxxx- gi, Avv. Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, assistiti dal Dott. An- xxxxx Xxxxx
e
il SINDICOB, rappresentato dal Presidente Avv. Xxxxxxxx Xxxxxxx, dal Se- gretario Nazionale Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx, dal componente la Com- missione trattative Avv. Xxxxxxx Xxxxxx, dal Presidente onorario Ing. An- gelo Xxxxxxx, dal Vice Presidente Avv. Xxxxx Xxxxxxxxxx, dal Tesoriere Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx e dai Consiglieri Sigg.: Avv. Xxxxxxxxx Xxxx, Dott. Xxxxxxx Xxxx, assistiti dal Dott. Xxxxxxx Xxxxxxx, Vice Segretario Generale C.I.D.A.;
premesso che le parti, come sopra costituite, riconoscono:
che la bonifica con le sue azioni contribuisce alla sicurezza territoriale, alimentare ed ambientale in quanto in essa rientrano azioni per la di- fesa e conservazione del suolo, per la provvista, regolazione e utiliz- zazione delle acque a usi prevalentemente irrigui e di salvaguardia del- l’ambiente;
che, pertanto, la bonifica è oggi caratterizzata da una significativa mul- tifunzionalità;
che per uno sviluppo economico sostenibile occorre in via prioritaria garantire protezione e salvaguardia alle risorse suolo e acqua, costi- tuenti fattori essenziali per la vita civile, economica e sociale;
che nel nostro Paese tali problemi sono fortemente avvertiti in ragione delle peculiari caratteristiche naturali del territorio, in prevalenza colli- nare e montano; della complessa ed articolata rete idrografica a diver- si livelli; della grave situazione di dissesto idrogeologico esistente e di vulnerabilità del territorio costantemente a rischio; dell’estrema varia- bilità del clima nel tempo e nello spazio; della ridotta disponibilità di ri- sorse idriche utilizzabili;
che in tale scenario occorre che sia lo Stato che le Regioni, nell’ambi- to delle rispettive competenze, valorizzino e potenzino l’azione della bonifica i cui interventi nel settore del suolo e delle acque offrono un contributo importante allo sviluppo sostenibile;
che nel rispetto del principio di sussidiarietà la gestione della bonifica nelle distinte fasi di realizzazione, manutenzione, esercizio e sorve- glianza delle opere e degli impianti va attribuita ai Consorzi di bonifica e di irrigazione quali enti pubblici di autogoverno, presenti diffusamen- te nel territorio, rientranti nell’ambito delle autonomie funzionali;
che i Consorzi per il loro funzionamento e per la gestione delle opere e degli impianti sono titolari di specifico potere impositivo sugli immo- bili agricoli ed extragricoli che traggono beneficio dall’attività consorti- le;
che le funzioni dei Consorzi caratterizzate da una forte intersettorialità, e la rappresentatività di collettività settoriali, impongono all’istituto con- sortile la ricerca di tutte quelle forme di collaborazione e concertazio- ne con le altre istituzioni che operano per il territorio e per le risorse idriche (Autorità di bacino, Regioni, Province, Comuni, Comunità mon- tane ed Autorità d’ambito per i servizi idrici integrati, Agenzie regionali per l’ambiente, Enti parco, ecc.);
che, secondo le norme di cui al titolo V parte seconda della Costitu- zione, la materia della bonifica e dei Consorzi rientra nell’ambito della legislazione concorrente Stato-Regioni.
Conseguentemente auspicano
• che sia lo Stato che le Regioni, nell’ambito delle rispettive competen- ze, riconoscano espressamente la multifunzionalità della bonifica nel senso sopraindicato, la natura dei Consorzi quali enti di autogoverno rientranti nell’ambito delle autonomie funzionali, cui compete la realiz- zazione e la gestione di tutte le opere pubbliche di bonifica e di irriga-
zione finalizzate alla sicurezza territoriale, alimentare ed ambientale.
Inoltre riconoscono
• con riferimento al conseguimento delle finalità istituzionali ed allo sco- po di perseguire l’obiettivo di una migliore efficacia operativa dei Con- sorzi, nel piano di organizzazione variabile, lo strumento organizzativo idoneo a garantire la migliore funzionalità degli uffici e l’efficienza dei servizi consortili.
Sottolineando che
• agli effetti dell’assolvimento delle finalità istituzionali, sono determinanti l’apporto e la collaborazione dei dirigenti.
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI
ART. 1
SFERA DI APPLICAZIONE
Il presente contratto disciplina i rapporti di lavoro subordinato intercor- renti tra i Consorzi di bonifica (ivi compresi i Consorzi di bonifica monta- na) ed Enti consortili similari di diritto pubblico, i Consorzi di miglioramen- to fondiario, di irrigazione, idraulici di scolo e loro raggruppamenti comun- que denominati aderenti al Sindacato Nazionale degli Enti di Bonifica, di Irrigazione e di Miglioramento Fondiario (SNEBI), ed i dirigenti di cui al successivo art. 2, i quali esplichino la propria attività in modo esclusivo e continuativo per i Consorzi ed Enti consortili anzidetti.
Ai rapporti di lavoro dei Direttori Generali, Direttori, Direttori unici e Di- rettori di area con contratto a termine si applicano le norme contenute nel titolo II.
Ai rapporti di lavoro di tutti i dirigenti in servizio alla data di applicazio- ne del presente contratto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato si applicano le norme contenute nel titolo III.
ART. 2 DEFINIZIONE CONTRATTUALE
E CLASSIFICAZIONE DEI DIRIGENTI
Agli effetti dell'applicazione delle norme contenute nel presente con- tratto, sono considerati dirigenti:
a) il Direttore Generale
b) il Direttore
c) il Direttore Unico
d) il Direttore di area
Sono considerati Direttori Generali i prestatori di lavoro i quali:
1) collaborino in via immediata con l'Amministrazione contribuendo, con
la prospettazione di idonee proposte, a dare impulso all'attività istitu- zionale dell'Ente;
2) abbiano potere di supremazia gerarchica su tutto il personale del Con- sorzio;
3) abbiano il compito di dirigere e coordinare il funzionamento dell'intera organizzazione del Consorzio che deve risultare strutturata in almeno due delle tre aree operative fondamentali (amministrativa, tecnica e agraria), intese come indicato al 6° comma del presente articolo, alle quali siano preposti, in posizione di subordinazione gerarchica, i Diret- tori di area.
Sono considerati Direttori i prestatori di lavoro i quali abbiano le fun- zioni previste ai numeri 1 e 2 del precedente comma nonché il compito di dirigere e coordinare il funzionamento dell'intera organizzazione del Con- sorzio che risulti strutturata in un’area operativa intesa come indicato al 6° comma del presente articolo, alla quale sia preposto, in posizione di su- bordinazione gerarchica, un Direttore di area.
Sono considerati Direttori Unici quei prestatori di lavoro i quali:
1) collaborino in via immediata con l'Amministrazione contribuendo, con la prospettazione di idonee proposte, a dare impulso all'attività istitu- zionale dell'ente;
2) abbiano potere di supremazia gerarchica su tutto il personale del Con- sorzio;
3) abbiano il compito di dirigere e coordinare il funzionamento dell'intera organizzazione del Consorzio che sia articolata in più settori operativi (uffici, reparti e simili) dotati di autonomia funzionale ed organizzativa ai quali siano preposti, in posizione di subordinazione gerarchica, qua- dri intermedi (cfr. declaratoria 7ª f.f., art. 2, 3° co., c.c.n.l. 1° giugno 2005 per i dipendenti consortili) e siano addetti dipendenti appartenenti alle altre fasce funzionali.
Sono considerati Direttori di area quei prestatori di lavoro i quali:
1) collaborino in via immediata con il Direttore del Consorzio o, in man- canza di questo, con l'Amministrazione;
2) siano in rapporto di subordinazione gerarchica esclusivamente nei con- fronti del Direttore, rispondendo del loro operato, in mancanza di que- st'ultimo, direttamente all’Amministrazione;
3) abbiano il compito di dirigere e coordinare il funzionamento di una del- le tre aree fondamentali (amministrativa, tecnica e agraria) in cui sia articolata l'intera organizzazione consortile;
4) abbiano potere di supremazia gerarchica su tutto il personale addetto all'area alla quale siano preposti.
Ai fini del presente articolo si intende per "area" quell'unità organizza- tiva autonoma che raggruppi più settori operativi delle attività istituzionali ordinaria e straordinaria del Consorzio, dotati di autonomia funzionale ed organizzativa, ai quali siano preposti quadri intermedi (cfr. declaratoria 7ª f.f., art. 2, 3° co., c.c.n.l. 1° giugno 2005 per i dipendenti consortili).
Rientrano altresì nella categoria dei dirigenti, cui si applica il presente contratto, i Vice Direttori Generali o figure similari a queste ultime.
In relazione al disposto dei precedenti commi, in assenza dei requisiti sopra indicati, il fatto che un dipendente ricopra il grado più elevato nella organizzazione del Consorzio non implica di per sé la qualifica di dirigen- te, cui si applica il presente contratto, anche se tale lavoratore risulti alle dipendenze dirette dell'Amministrazione, trovando applicazione, in tal caso, la disciplina prevista per i dipendenti consorziali non dirigenti.
ART. 3
PIANO DI ORGANIZZAZIONE VARIABILE
L'organizzazione delle aree operative del Consorzio è definita da un piano di organizzazione variabile che, in relazione alle funzioni istituzio- nali del Consorzio, individua le esigenze organizzative del Consorzio e le necessarie strutture nonché, sulla base delle declaratorie esistenti per le singole posizioni di dirigente, le relative qualifiche.
TITOLO II
DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO A TERMINE DEI DIRETTO- RI GENERALI, DIRETTORI, DIRETTORI UNICI E DIRETTORI DI AREA
ART. 4 ASSUNZIONE
I Direttori Generali, i Direttori ed i Direttori Unici sono assunti con con- tratto a termine, disciplinato dalle norme contenute nel presente titolo.
I Direttori di area possono essere assunti con contratto a termine di- sciplinato dalle norme contenute nel presente titolo.
L'assunzione a termine avviene mediante chiamata ed il contratto ha la durata massima di 5 anni ed è rinnovabile.
In deroga alla norma di cui al precedente 1° comma, è in facoltà del Consorzio promuovere, secondo le modalità di cui al secondo comma del successivo art. 19, alle funzioni di Direttore Generale o di Direttore, i Di- rettori di area già alle dipendenze del Consorzio stesso con rapporto di la- voro a tempo indeterminato. In tal caso non vi sarà instaurazione del con- tratto a termine, bensì prosecuzione del rapporto in atto, che rimane di- sciplinato secondo le norme previste nel titolo III del presente contratto.
Analoga possibilità è riconosciuta nell’ipotesi di promozione a Diretto- re Unico di un quadro già alle dipendenze del Consorzio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
ART. 5
REQUISITI PER L'ASSUNZIONE
Per l'assunzione è richiesto, oltre il diploma di laurea e la cittadinanza di uno Stato dell’Unione Europea, il possesso dei requisiti che il Consor- zio riterrà necessari in relazione alle funzioni da affidare.
ART. 6 COSTITUZIONE DEL RAPPORTO
Il rapporto di lavoro si costituisce con l'accettazione della lettera di as- sunzione nella quale devono essere indicati:
a) gli estremi della deliberazione consortile che dispone l'assunzione;
b) la durata del rapporto;
c) la specifica qualifica;
d) il trattamento economico nei suoi elementi costitutivi.
ART. 7 DOVERI
I dirigenti cui si applicano le norme del presente titolo hanno l'obbligo di prestare la propria opera in modo esclusivo a favore del Consorzio e di esplicare, nel rispetto della disciplina generale, dei regolamenti consor- ziali, e delle disposizioni ed istruzioni impartitegli, le funzioni commesse- gli svolgendo, a prescindere da limiti iniziali e finali di orario, ogni attività necessaria per assicurare il regolare e proficuo funzionamento dell'ente.
ART. 8
DIVIETO DI PRESTAZIONI A FAVORE DI XXXXX
Ai dirigenti cui si applicano le norme del presente titolo è vietato lo svol- gimento di attività di qualsiasi natura a favore di terzi.
La trasgressione al divieto di cui al precedente comma costituisce giu- sta causa di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro.
ART. 9 TRATTAMENTO ECONOMICO
Il trattamento economico annuo è di importo pari a 14 mensilità di sti- pendio, nella misura prevista dalla tabella allegato A al presente contratto per la classe in cui risulta inquadrabile la specifica qualifica riconosciuta,
aumentato dell'indennità fissa annua di cui al successivo comma.
Ai dirigenti cui si applicano le norme contenute nel presente titolo vie- ne corrisposta, quale specifico compenso connesso alla natura a termine del rapporto, un'indennità fissa annua il cui ammontare viene convenuto tra il dirigente ed il Consorzio, tenuto conto dei titoli professionali posse- duti dal dirigente, delle esperienze di lavoro già effettuate, degli eventua- li titoli ed incarichi accademici posseduti, delle eventuali produzioni scien- tifiche, delle specifiche capacità dirigenziali, con particolare riguardo alle capacità propositive ed organizzative ed alle attitudini connesse.
ART. 10 INFORTUNIO E MALATTIA
Nei casi di infortunio e di malattia viene conservato il posto per tre mesi senza diritto a retribuzione. Qualora lo stato di malattia od infortunio si pro- tragga oltre il terzo mese ed al direttore non sia possibile riprendere ser- vizio, il rapporto si risolve di diritto anticipatamente alla scadenza del pre- detto periodo di tre mesi.
Comunque, nell'arco di durata del rapporto convenzionalmente deter- minata, la durata complessiva dell'assenza per malattia con garanzia del- la conservazione del posto non può superare i sei mesi nei casi di rap- porto di durata fino a tre anni e gli otto mesi nei casi di rapporti di durata superiore a tre anni e fino a cinque anni.
Allo scopo di garantire, in caso di malattia e di infortunio professiona- le ed extraprofessionale, un trattamento assicurativo aggiuntivo a quello obbligatorio legislativamente sancito, viene stipulata a favore del diretto- re una polizza di assicurazione contro i predetti rischi i cui massimali, ri- spettivamente, per il caso di morte, invalidità permanente ed invalidità tem- poranea, saranno convenuti tra il Consorzio ed il dirigente.
ART. 11 TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
Per il trattamento di fine rapporto trovano applicazione le disposizioni di cui alla legge 29/5/1982, n. 297 e successive modificazioni.
ART. 12
CAUSE DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO
Sono cause di cessazione del rapporto:
a) la scadenza del termine prefissato;
b) la morte;
c) la perdita del requisito della cittadinanza di cui all’art. 5 del presente contratto;
d) la malattia e l'infortunio nei modi e nei termini previsti all'art. 10;
e) il licenziamento in tronco e quello di diritto per motivi disciplinari;
f) il recesso del dirigente successivamente al terzo anno di durata del rapporto ai sensi dell'art. 10, comma 4, del D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368;
g) la trasgressione al divieto di cui al precedente art. 8:
ART. 13 NORMA DI RINVIO
Per quanto non espressamente disciplinato nel presente titolo II trova- no applicazione gli articoli 18, 21, 22, 24, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45,
48, 64, 65, 66, 67, 68 e 69 del successivo titolo III e le norme di cui al
D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368.
ART. 14 NORMA TRANSITORIA
Ai Direttori Generali, ai Direttori ed ai Direttori Unici, in servizio alla data del 31/12/1985, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, si applica-
no le norme di cui al successivo titolo III.
Le norme del medesimo titolo III si applicano anche ai dirigenti e di- pendenti, in servizio presso il Consorzio, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, promossi dopo il 31/12/1985 ad una delle qualifiche di cui al precedente primo comma.
TITOLO III
DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO
A TEMPO INDETERMINATO DEI DIRETTORI DI AREA
SEZIONE 1a
DISCIPLINA COMUNE APPLICABILE AI DIRETTORI
DI AREA DEI CONSORZI DI BONIFICA E DEI CONSORZI DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO CON RAPPORTO
DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO
CAPO I
COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
ART. 15
ASSUNZIONE CON RAPPORTO A TEMPO INDETERMINATO
I Direttori di area dei Consorzi di bonifica e dei Consorzi di migliora- mento fondiario possono essere assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, disciplinato dalle norme del presente titolo.
ART. 16
MODALITA´ DI ASSUNZIONE CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO
All'assunzione presso i Consorzi di bonifica dei Direttori di area con rapporto di lavoro a tempo indeterminato si provvede mediante concorso o chiamata.
L'adozione della forma di assunzione dei Direttori di area con rappor- to di lavoro a tempo indeterminato rientra nel potere discrezionale del- l'Amministrazione.
Nell'ipotesi di assunzione per pubblico concorso della Commissione giudicatrice deve far parte un rappresentante designato dal Sindacato na- zionale dirigenti stipulante. Tale designazione deve essere effettuata en- tro 30 giorni dalla richiesta fatta dall'Amministrazione, debitamente pub-
blicata. Trascorso infruttuosamente tale termine il Sindacato dei dirigenti decade dal diritto di rappresentanza in seno alla Commissione stessa.
All'assunzione presso i Consorzi di miglioramento fondiario dei Diret- tori di area con rapporto di lavoro a tempo indeterminato si provvede me- diante chiamata.
ART. 17
REQUISITI DI ETA' E TITOLO DI STUDIO
Ai fini del’attribuzione della qualifica di Direttore di area costituiscono requisiti inderogabili, oltre a quelli prescritti per i quadri, in quanto compa- tibili, l'età di almeno 25 anni ed il possesso del diploma di laurea.
ART. 18 PERIODO DI PROVA
Il Direttore di area di nuova assunzione è soggetto ad un periodo di prova della durata massima di sei mesi.
Nei casi che danno luogo alla sospensione del rapporto (malattia, chia- mata alle armi e simili), il periodo di prova può essere prorogato dall'am- ministrazione per un periodo di tempo corrispondente.
CAPO II PROMOZIONE
ART. 19 PROMOZIONE
Le funzioni di Direttore di area possono essere affidate dall'Ammini- strazione a personale già alle dipendenze del Consorzio, mediante pro- mozione.
La promozione viene disposta in base a giudizio per merito compara- tivo tenuto conto dell'attitudine a disimpegnare le funzioni proprie della qualifica da ricoprire tra coloro che, muniti del prescritto titolo di studio, ab- biano prestato lodevole servizio, per almeno due anni, nel grado imme- diatamente inferiore a quello della qualifica da ricoprire.
CAPO III DOVERI DEI DIRIGENTI
ART. 20 DOVERI
Il Direttore di area ha l'obbligo di prestare la propria opera in modo esclusivo a favore del Consorzio e di esplicare, nel rispetto della discipli- na generale, dei regolamenti consorziali e delle disposizioni ed istruzioni impartitegli, le funzioni commessegli svolgendo, a prescindere da limiti ini- ziali e finali di orario, ogni attività necessaria per assicurare il regolare fun- zionamento del servizio.
Al Direttore di area è vietato lo svolgimento di attività di qualsiasi na- tura a favore di terzi, salve specifiche autorizzazioni da parte del Consor- zio.
Dal divieto sancito dal precedente comma rimangono esclusi gli inca- richi accademici e la partecipazione a consessi consultivi dello Stato o di Organizzazioni internazionali, sempreché sussista compatibilità tra lo svol- gimento di tali funzioni e l'espletamento dei compiti di Direttore di area.
In caso di contestazione sulla sussistenza del predetto limite della com- patibilità, il giudizio è demandato ad una Commissione di tre membri di cui uno, con funzioni di Presidente, nominato con la procedura contemplata per la designazione del Presidente della Commissione di cui al 4° comma dell'art. 71 e gli altri due nominati, rispettivamente, dal Consorzio e dal Di- rettore di area.
ART. 21
AGGIORNAMENTO CULTURALE - PROFESSIONALE
Nel comune interesse di promuovere un aggiornamento culturale e pro- fessionale consono alle funzioni dirigenziali, le amministrazioni consorziali adotteranno le idonee misure per favorire la partecipazione dei dirigenti a corsi, seminari od altre iniziative culturali, secondo le intese che interver-
ranno tra il Consorzio ed il dirigente interessato.
I Dirigenti hanno diritto a permessi retribuiti, non superiori a 15 giorni in un biennio, cumulabili anche in un solo anno, per la partecipazione a corsi di aggiornamento e formazione, di carattere generale o su temi spe- cifici, organizzati, a livello nazionale o regionale, dall’Associazione Nazio- nale Bonifiche e Irrigazioni (A.N.B.I.).
I permessi di cui al primo comma del presente articolo potranno esse- re utilizzati, in alternativa alla frequenza ai corsi organizzati dall’A.N.B.I., per la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale organizzati da enti o istituti specializzati e a convegni scientifici inerenti le specifiche competenze professionali.
I dirigenti devono fornire ai Consorzi l’attestazione di frequenza ai cor- si o convegni di cui al presente articolo.
Qualora la partecipazione del dirigente al corso o al convegno sia ri- chiesta dal Xxxxxxxxx, rimangono a carico di quest’ultimo anche gli oneri connessi all’iscrizione al corso e/o al soggiorno.
L’aggiornamento professionale è un impegno obbligatorio per il diri- gente per almeno tre giorni all’anno, per la fruizione dei quali il dirigente dovrà fornire al Consorzio il relativo attestato di frequenza.
CAPO IV PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
ART. 22 NORMA DI RINVIO
Per quanto riguarda i provvedimenti disciplinari e le relative sanzioni si applicano ai dirigenti le disposizioni di cui all’allegato H al presente con- tratto.
CAPO V DIRITTI DEI DIRIGENTI
ART. 23 RETRIBUZIONE
La retribuzione mensile, pagabile in via posticipata, è costituita dallo stipendio, dall'indennità di funzione e dagli aumenti periodici come disci- plinati dai successivi artt. 24, 26, 27 e 28 del presente capo.
Per ogni anno solare di servizio spettano al Direttore di area quattor- dici mensilità di retribuzione di cui dodici vengono corrisposte nel giorno consueto di ciascun mese, le altre due rispettivamente a metà giugno e a metà dicembre, in aggiunta alla retribuzione mensile spettante per tali mesi ed in misura pari all'importo della stessa.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante l'anno solare, il Direttore di area ha diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare del- le due mensilità previste al precedente 2° comma, quanti sono i mesi di servizio prestati e da prestarsi nell'anno medesimo.
Qualora all'espletamento del servizio sia connesso il godimento di beni in natura (alloggio, riscaldamento, energia elettrica e simili) viene deter- minato il corrispondente valore in denaro con conseguente trattenuta di pari importo sullo stipendio.
ART. 24 MINIMI DI STIPENDIO
I minimi di stipendio, distinti in classi, sono fissati nella tabella allega- to A che costituisce parte integrante del presente contratto.
Per la individuazione della classe si tiene conto dell’importanza del Con- sorzio valutata con riferimento, oltreché all'estensione del comprensorio e all'ammontare della contribuenza, alla intensità e complessità dell'attività svolta dal Consorzio stesso nonché all'organizzazione delle aree e degli
uffici consortili e al grado di responsabilità che l'espletamento delle fun- zioni di dirigente comporta.
Nell'ipotesi in cui sorga contestazione circa l'individuazione della clas- se del minimo di stipendio decide la Commissione prevista all'art. 68.
DICHIARAZIONE A VERBALE
Si conferma che gli stipendi di cui alla tabella allegato A costituiscono sol- tanto dei minimi.
ART. 25 CAMBIAMENTO DI MANSIONI - EFFETTI
Il dirigente deve essere adibito alle funzioni per le quali è stato assun- to o a quelle superiori che abbia successivamente acquisite ovvero a fun- zioni diverse, ma equivalenti a quelle di assunzione o a quelle successi- vamente affidategli, senza alcuna diminuzione della retribuzione.
L'assegnazione al dirigente di funzioni corrispondenti alla qualifica su- periore comporta, dall'inizio dell'effettivo espletamento delle suddette man- sioni, la corresponsione di un compenso di ammontare pari alla differen- za tra la classe di stipendio e l'indennità di funzione in godimento dal di- rigente interessato e la classe di stipendio e l'indennità di funzione corri- spondenti alla qualifica superiore.
Qualora l'assegnazione a funzioni superiori, salvo il caso di sostituzio- ne di dirigente assente con diritto alla conservazione del posto, si protragga oltre tre mesi il dirigente ha senz'altro diritto al passaggio nella nuova qua- lifica con conseguente applicazione del successivo art. 32 qualora ricorra uno dei casi ivi previsti; ovvero con il riconoscimento nella nuova posizio- ne retributiva, dell'intera anzianità di servizio già maturata dal dirigente nel- la precedente posizione agli effetti degli aumenti periodici, negli altri casi.
ART. 26
RIDUZIONE DEI MINIMI DI STIPENDIO
Nel determinare lo stipendio dei Direttori di area che dipendono dai Consorzi di bonifica ed enti similari di diritto pubblico aventi il comprenso- rio di estensione inferiore a 15.000 ettari, nonché la contribuenza annua di importo inferiore ad euro 500.000, può apportarsi una riduzione, fino al massimo del 12%, sull'importo dell'ultima classe degli stipendi minimi in- dicati nella tabella allegato A.
Nei confronti dei Direttori di area dei Consorzi di miglioramento fondia- rio, aventi il comprensorio di estensione inferiore ai 22.000 ettari, i minimi di stipendio possono essere ridotti fino al massimo del 13%, sull'importo dell'ultima classe degli stipendi minimi indicati nella tabella allegato A.
DICHIARAZIONE A VERBALE
Affinché possa applicarsi la riduzione di cui al primo comma del presente articolo, è necessaria la contemporanea presenza di entrambe le condi- zioni ivi previste. Pertanto, se una delle due anzidette condizioni non sus- siste, non può farsi luogo alla riduzione.
ART. 27 INDENNITA' DI FUNZIONE
In relazione alla particolare professionalità delle funzioni dirigenziali ed alle connesse responsabilità ed impegno è corrisposta ai Direttori di area un'indennità di funzione d'importo mensile pari a quello indicato alla ta- bella B allegata al presente contratto.
In sede aziendale, in presenza di assegnazione al dirigente di specifi- che e particolari responsabilità connesse con l’assetto organizzativo ed operativo dell’ente e con il suo funzionamento, richiedenti più elevate pre- stazioni qualitative e quantitative ed il conseguimento di specifici risultati, potrà essere contrattata, tra il Consorzio ed il singolo dirigente, un’inte- grazione della misura dell’indennità di funzione prevista dal c.c.n.l.
Costituiranno, tra gli altri, criteri di valutazione utili per la quantificazione dell’integrazione dell’indennità di funzione la disponibilità all’impegno spe- ciale richiesto per il conseguimento dei positivi risultati di cui al preceden- te comma e l’aggiornamento professionale.
ART. 28 AUMENTI PERIODICI
L'anzianità di servizio prestato con la qualifica di dirigente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato comporta il diritto ad aumenti periodici cia- scuno di ammontare pari agli importi in cifra fissa indicati al successivo quarto comma.
Il numero complessivo di aumenti periodici di cui al precedente com- ma non può essere superiore a otto.
I primi quattro aumenti hanno periodicità annuale, i successivi quattro biennale.
Gli importi in cifra fissa degli aumenti periodici sono i seguenti, distinti per qualifiche e classi di stipendio:
Direttore Generale 1ª e 2ª classe euro 98,00
Direttore 1ª e 2ª classe euro 98,00 3ª e 4ª classe euro 88,00
Direttore Unico 1ª e 2ª classe euro 95,00 3ª e 4ª classe euro 85,00
Direttore di area 4ª classe euro 81,00
5ª classe euro 78,00
6ª classe euro 76,00
In caso di promozione vengono attribuiti gli aumenti periodici necessari ai fini del successivo art. 32, calcolati sulla base dell'importo unitario pre- visto per la qualifica e la classe di stipendio alle quali il dirigente viene pro- mosso.
I dirigenti in servizio alla data del 30 gennaio 1996 conservano, a tito- lo personale, il numero di aumenti periodici e la periodicità già previsti dai
c.c.n.l. 28/7/1970 e 20/11/1970 e successivi accordi collettivi di rinnovo.
NOTA A VERBALE
Il ricalcolo degli scatti maturati fino al 31/12/1984 sull'indennità di contin- genza in vigore alla predetta data, effettuato all'1/1/1985, rimane acquisi- to come elemento invariabile della retribuzione.
ART. 29
INCENTIVI ALL’ATTIVITA’ DI PROGETTAZIONE
Nell’ipotesi in cui il Consorzio realizzi opere pubbliche in qualità di con- cessionario dello Stato o della Regione e comunque con relativo finan- ziamento a totale carico pubblico, per ogni opera pubblica agli incaricati della redazione del progetto esecutivo contierabile, al responsabile unico del procedimento, agli incaricati del piano di sicurezza, della direzione la- vori, del collaudo nonché ai collaboratori nelle predette specifiche attività è attribuito un incentivo ripartito in sede aziendale tra i diversi soggetti, non superiore all’1,5% dell’importo posto a base di gara della relativa opera, al netto dell’IVA.
L’individuazione delle specifiche prestazioni da svolgere, e la gradua- zione della percentuale effettiva, nel predetto limite massimo dell’1,5%, sono stabilite dalle parti in sede aziendale in rapporto all’entità e alla com- plessità dell’opera da realizzare.
Ugualmente in sede aziendale è fissata dalle parti la ripartizione di det- ta percentuale sulla base delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.
L’importo, derivante dalla percentuale di cui ai precedenti commi, è comprensivo di oneri fiscali, previdenziali e assicurativi sia a carico del da- tore di lavoro sia del lavoratore.
Occorrerà inoltre, in sede di riparto, tener conto delle prestazioni che non sono svolte dai dirigenti o da altri dipendenti in quanto affidate a per- sonale esterno al Consorzio. Le quote corrispondenti costituiranno eco- nomie.
Le specifiche prestazioni che determinano l’erogazione degli incentivi di cui al presente articolo non possono essere prese in considerazione ai fini dell’attribuzione del compenso speciale di cui all’art. 30.
ART. 30 COMPENSO SPECIALE
Il Consorzio può annualmente attribuire al Direttore di area un com- penso speciale, tenuto conto del grado di intensità dell'attività da lui svol- ta.
ART. 31
ANZIANITA' CONVENZIONALE AI FINI DEGLI AUMENTI PERIODICI
Il Consorzio può, non oltre la data del compimento del periodo di pro- va, riconoscere, in tutto o in parte, al Direttore di area, sotto forma di an- zianità convenzionale computabile ai fini degli aumenti periodici, il servi- zio prestato con funzioni analoghe e per congrua durata presso Consorzi di bonifica, di miglioramento fondiario, di irrigazione, idraulici, o di scolo, nonché presso enti similari ed amministrazioni pubbliche.
ART. 32
EFFETTI DELLA PROMOZIONE SUGLI AUMENTI PERIODICI
In caso di promozione da Direttore di area a Direttore o Direttore Ge- nerale deve essere assicurato un aumento di retribuzione almeno pari al-
l'importo risultante dalla differenza tra l'ammontare dello stipendio della nuova classe e l'ammontare dello stipendio della classe in cui l'interessa- to è inquadrato all'atto della promozione, mediante l'attribuzione, occor- rendo, del numero di aumenti periodici all'uopo necessari.
In caso di promozione alla categoria dei dirigenti, deve essere assicu- rato un aumento della retribuzione goduta all'atto della promozione alme- no pari all'importo risultante dalla differenza tra l'ammontare dello stipen- dio previsto per la classe 6ª, e l'ammontare dello stipendio, della fascia funzionale e livello in cui il quadro è inquadrato all’atto della promozione, mediante l'attribuzione, occorrendo, del numero di aumenti periodici al- l’uopo necessari.
Qualora la promozione coincida con la maturazione dell'aumento pe- riodico, competono ai dirigenti sia la maggiorazione di cui all’art. 28 sia l'aumento di cui ai due precedenti commi.
Nella nuova posizione, il primo aumento periodico, anche successivo a quelli eventualmente attribuiti ai sensi dei commi precedenti, compete al momento del compimento del periodo annuale o biennale (o triennale nell'ipotesi di dirigente in servizio alla data del 30 gennaio 1996), decor- rente dalla data dell'ultimo aumento periodico maturato nella precedente posizione.
ART. 33
ANZIANITA' PER BENEMERENZE BELLICHE AI FINI DEL TRATTAMENTO ECONOMICO
Ai fini del trattamento economico trovano applicazione le benemeren- ze belliche che, a tal fine, a norma di legge, diano luogo per il personale civile dello Stato, al riconoscimento di anzianità convenzionale.
Le maggiorazioni di anzianità di cui al precedente comma debbono es- sere richieste con domanda scritta, corredata da certificazione della com- petente autorità militare.
ART. 34
PRESTAZIONI A FAVORE DI PIU' CONSORZI
Al requisito dell'esclusività delle prestazioni può derogarsi unicamente nell'ipotesi in cui, a seguito ad appositi accordi intercorsi tra le rispettive amministrazioni, nonché tra queste e l'interessato, il Direttore di area espli- chi contemporaneamente le sue funzioni nell'interesse di due o più Con- sorzi.
In tal caso, ai soli effetti della determinazione del trattamento econo- mico, si intende instaurato un unico rapporto e i relativi oneri sono riparti- ti tra i Consorzi sulla base degli accordi intercorsi.
ART. 35 RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI
I Consorzi debbono stipulare apposite polizze assicurative che xxx- xxxxxx i dirigenti dalla responsabilità civile verso terzi, conseguente a col- pa, nello svolgimento delle loro funzioni.
I Consorzi, in particolare, debbono provvedere, in favore dei dirigenti che svolgano le attività previste dall’art. 17 della L. 11 febbraio 1994, n° 109 e successive modifiche, agli adempimenti assicurativi legislativamente previsti.
ART. 36 RIMBORSO SPESE LEGALI
Nel caso di sottoposizione a procedimento giudiziario, sia civile, sia pe- nale, di un dirigente per fatti connessi alle funzioni a lui affidate, le spese legali relative alla difesa del dirigente sono anticipate dal Consorzio sem- preché non sussista conflitto di interessi.
La sentenza passata in giudicato che affermi la responsabilità del diri- gente per dolo o colpa grave comporta il diritto del Consorzio al recupero delle spese legali anticipate nei limiti delle tariffe professionali medie.
Nel caso in cui i procedimenti giudiziari siano intentati nei confronti del dirigente in epoca successiva alla cessazione del rapporto di lavoro per fatti accaduti durante il rapporto stesso, il Consorzio è tenuto a rimborsa- re al dirigente le spese legali sostenute, sempreché risulti esclusa da sen- tenza passata in giudicato la responsabilità del dirigente per dolo o colpa grave.
ART. 37
RIMBORSO DANNI ALL'AUTOMEZZO DI PROPRIETA' DEL DIRIGENTE
I Consorzi debbono stipulare in favore di quei dirigenti che si impegni- no ad utilizzare per ragioni di servizio l'automezzo di loro proprietà, poliz- ze collettive, con franchigia di euro 77,47, destinate a sollevare i dirigenti interessati dagli eventuali danni ai propri automezzi, causati da essi stes- si per colpa in occasione degli spostamenti necessari allo svolgimento del- le loro funzioni.
ART. 38 MISSIONI E TRASFERTE
Al Direttore di area che si rechi per ragioni di servizio fuori dalla loca- lità ove ha sede il proprio Ufficio compete il rimborso delle spese di viag- gio, vitto, alloggio e simili, nonché delle altre riconosciute necessarie al- l'assolvimento del servizio.
Il Consorzio può, con l'adesione del Direttore di area, determinare im- porti forfettizzati per il rimborso di tali spese.
ART. 39
INDENNITA' DI TRASFERIMENTO
Il dirigente non può essere trasferito se non per comprovate ragioni tec- niche ed organizzative.
Ricorre l'ipotesi di trasferimento quando il dirigente viene destinato ad altra sede abituale di lavoro dello stesso Consorzio che renda necessario il cambiamento di residenza anagrafica.
Il trasferimento deve essere comunicato dal Consorzio al dirigente con preavviso di mesi sei.
Qualora improrogabili esigenze di trasferimento non consentano al Con- sorzio di concedere il preavviso di cui al precedente comma, al dirigente che deve prendere servizio presso altra sede del Consorzio prima di sei mesi, verrà corrisposto, nei limiti della minor durata del periodo di preav- viso, il trattamento di trasferta.
Al dirigente trasferito spetta il rimborso delle spese effettivamente so- stenute per il trasporto suo, della sua famiglia e degli arredi , con i mezzi convenuti col Consorzio, maggiorate del 10%.
Qualora il trasferimento comporti un maggior onere per la pigione, a parità di condizione di alloggio, al dirigente trasferito spetta il rimborso di tale maggiore spesa.
Detto rimborso spetta anche in caso di trasferimento da alloggio con- sorziale, calcolandosi in tale ipotesi il predetto maggior onere sulla base della differenza tra l'importo della nuova pigione e l'importo dei canoni di affitto vigenti nel luogo di provenienza, a parità di condizioni di alloggio.
Il dirigente trasferito ha diritto in tutti i casi di cessazione del rapporto di lavoro, escluso quello per dimissioni volontarie rassegnate entro i cin- que anni successivi alla data di trasferimento, al rimborso di cui al 5° com- ma per il ritorno nel luogo di provenienza, purché il predetto ritorno sia ef- fettuato entro sei mesi dalla cessazione del rapporto.
CHIARIMENTO A VERBALE
Le parti si danno atto che non ricorre l'ipotesi di trasferimento in tutti i casi di cambiamento della sede degli uffici del Consorzio e che, pertanto, in tali ipotesi non trova applicazione la disciplina di cui al presente articolo.
ART. 40 MANTENIMENTO DELL'ALLOGGIO
Il caso di malattia o di infortunio, al Direttore di area viene mantenuto l'alloggio consorziale, eventualmente in godimento, per tutto il periodo di conservazione del posto, salva la disposizione del comma seguente.
Qualora il mantenimento dell'alloggio risulti incompatibile con le esi- genze del servizio ed in particolare con quelle della sostituzione, è corri- sposta un'indennità di ammontare pari al valore locativo dell'alloggio, de- terminato ai sensi del 4° comma dell'art. 23.
CAPO VI
INTERRUZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE DEL SERVIZIO
ART. 41 FESTIVITA'
Sono considerati giorni festivi quelli riconosciuti come tali per i Pubbli- ci Uffici nonché il giorno di ricorrenza del Santo Patrono della località ove il dirigente presta servizio.
Per quanto riguarda la disciplina delle prestazioni lavorative effettuate nei giorni in cui ricadono le festività soppresse dalla legge 5 marzo 1977,
n. 54 e successive modifiche, trova applicazione la normativa dell’allega- to I al presente contratto.
ART. 42 FERIE
Per ogni anno di servizio spettano al Direttore di area le ferie, di dura- ta complessiva non inferiore rispettivamente a 26 giorni lavorativi nel caso in cui l'orario ordinario settimanale del personale d’ufficio sia distribuito su sei giorni od a 22 giorni giorni lavorativi nel caso in cui l'orario ordinario settimanale del personale d’ufficio sia distribuito su cinque giorni.
ART. 43 PERMESSI STRAORDINARI
Possono accordarsi ai Direttori di area, in circostanze speciali e su- bordinatamente alle esigenze di servizio, permessi straordinari non com- putabili nelle ferie, della durata non superiore a due giorni consecutivi l’an- no, con la corresponsione dei normali emolumenti.
ART. 44 CONGEDO MATRIMONIALE
Al Direttore di area che contrae matrimonio spetta un congedo straor- dinario retribuito di 15 giorni, non computabili nelle ferie.
ART. 45 RICHIAMO ALLE ARMI
Al Direttore di area richiamato alle armi, oltre alla conservazione del posto, spetta il trattamento previsto dalle leggi 10 giugno 1940, n. 653, 13
settembre 1946, n. 303 e 3 maggio 1955, n. 370 e successive modifiche ed integrazioni.
Il periodo trascorso sotto le armi per servizio obbligatorio in seguito al richiamo va computato agli effetti degli aumenti periodici di anzianità e del trattamento di fine rapporto per il quale si calcolerà l'equivalente della re- tribuzione a cui il dirigente avrebbe avuto diritto in caso di normale svol- gimento del rapporto di lavoro.
Il periodo di cui al precedente comma va altresì computato agli effetti del- l'anzianità utile per il calcolo della pensione prevista agli artt. 70, 71 e 81.
Al Direttore di area chiamato o richiamato alle armi viene conservato, compatibilmente con le esigenze di servizio ed in particolare con quelle del- la sostituzione, l'alloggio di proprietà del Consorzio di cui fruisca insieme con i familiari conviventi ed a suo carico all'atto della chiamata o del richiamo. In caso contrario deve essere corrisposta un'indennità di ammontare pari al valore locativo dell'alloggio, già determinato ai sensi dell'art. 23.
ART. 46
ASPETTATIVA E PERMESSI DEI DIRETTORI DI AREA CHIAMATI A FUNZIONI PUBBLICHE ELETTIVE
I Direttori di area con rapporto a tempo indeterminato chiamati a rico- prire funzioni pubbliche elettive, hanno diritto di disporre del tempo ne-
cessario per l'esercizio del mandato nei limiti e secondo le modalità sta- bilite dall’art. 274 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifi- cazioni.
ART. 47
ASPETTATIVA DEI DIRETTORI DI AREA ELETTI MEMBRI DEL PARLAMENTO NAZIONALE O DEL PARLAMENTO EUROPEO
O DI ASSEMBLEE REGIONALI
I Direttori di area con rapporto a tempo indeterminato che siano eletti membri del Parlamento nazionale o del Parlamento europeo o di Assem- blee regionali possono, a richiesta, esser collocati in aspettativa non re- tribuita per tutta la durata del loro mandato.
I periodi di aspettativa di cui al precedente comma, secondo quanto previsto dall'art. 31 della L. 20/5/1970, n. 300, sono considerati utili, a ri- chiesta dell'interessato, ai fini del riconoscimento del diritto e della deter- minazione della misura della pensione a carico dell'assicurazione gene- rale obbligatoria di cui al R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive mo- difiche ed integrazioni, nonché a carico di enti, fondi, casse e gestioni per forme obbligatorie di previdenza sostitutive dell'assicurazione predetta, o che ne comportino comunque l'esonero.
Durante i periodi di aspettativa l'interessato, in caso di malattia, con- serva il diritto alle prestazioni a carico dei competenti enti preposti alla ero- gazione delle prestazioni medesime.
Le disposizioni di cui al secondo e al terzo comma non si applicano qualora a favore dei dirigenti siano previste forme previdenziali per il trat- tamento di pensione e per malattia, in relazione all'attività espletata du- rante il periodo di aspettativa.
ART. 48
CONGEDI PER EVENTI E CAUSE PARTICOLARI
Ai sensi dell’art. 4 della legge n. 53 dell’8 marzo 2000, i dirigenti con-
sortili hanno diritto a 3 giorni di permesso retribuito all’anno in caso di de- cesso o di documentata grave infermità del coniuge o di un parente entro il 2° grado o del convivente purché la stabile convivenza con il lavoratore risulti da certificazione anagrafica.
In alternativa, nei casi di documentata grave infermità dei soggetti di cui al precedente comma, i dirigenti interessati possono concordare con il Consorzio diverse modalità di espletamento dell’attività lavorativa.
I dirigenti consortili possono richiedere, per gravi e documentati motivi familiari, un periodo di congedo non retribuito, continuativo o frazionato, non superiore a 2 anni. Durante tale periodo il dirigente ha diritto alla con- servazione del posto di lavoro e non può svolgere alcun tipo di attività la- vorativa.
Il congedo non è computabile nell’anzianità di servizio né ai fini previ- denziali.
Per l’assistenza al minore con handicap grave spettano i permessi pre- visti dalla L. 5 febbraio 1992, n. 104, come modificata dalla L. 8 marzo 2000, n. 53.
ART. 49 GRAVIDANZA E PUERPERIO
In caso di gravidanza o di puerperio trovano applicazione le disposi- zioni del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, recante il T.U. delle disposizioni di legge in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità.
A parziale deroga di quanto stabilito nelle disposizioni di legge ri- chiamate al precedente comma, alle lavoratrici madri verrà corrisposto, per tutto il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro prevista dall'art. 16 del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, l'importo globale della retribuzio- ne ordinaria mensile goduta per il periodo di paga immediatamente pre- cedente a quello nel corso del quale ha inizio l'astensione obbligatoria dal lavoro.
Lo stesso trattamento economico di cui al precedente comma verrà corrisposto ai lavoratori padri durante l’astensione dal servizio nei primi 3 mesi dalla nascita del figlio in caso di morte o di grave infermità della ma- dre ovvero di abbandono del figlio da parte della madre nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre.
Qualora durante il periodo di gravidanza o di puerperio, considerato dalle disposizioni richiamate al 1° comma, intervenga una malattia, alla di- rigente spetta, a decorrere dall'inizio della malattia, il trattamento di cui al- l'art. 51 se risulti ad essa più favorevole.
ART. 50 ASPETTATIVA
Il Direttore di area con rapporto di lavoro a tempo indeterminato che abbia compiuto almeno tre anni di servizio effettivo ha diritto, qualora ne faccia richiesta per giustificati motivi personali o di famiglia, ad essere col- locato in aspettativa per una durata che, in un quinquennio, non può es- sere complessivamente superiore a dodici mesi.
Durante il periodo di aspettativa, che non viene computato ad alcun ef- fetto, al dirigente non spettano emolumenti di sorta.
La concessione dell'aspettativa può essere revocata per sopravvenu- te imprescindibili esigenze di servizio.
ART. 51
INFORTUNIO E MALATTIA EXTRA PROFESSIONALI
Nei casi di infortunio o di malattia non dipendenti da causa di servizio, al Direttore di area, che abbia superato il periodo di prova, deve essere garantita, mediante integrazione delle somme a tale titolo corrisposte da- gli Istituti assistenziali e previdenziali, l'intera retribuzione per i primi dieci mesi di assenza e la metà di essa per i successivi cinque.
Qualora lo stato di malattia o di infortunio si protragga oltre il quindice-
simo mese e sempreché sussista, a giudizio del Collegio medico di cui agli artt. 71 e 77, prognosi di guarigione con efficiente ripresa del servizio, al Direttore di area, viene, a sua richiesta, conservato il posto per un ulte- riore periodo di quindici mesi. Durante tale periodo, che non viene com- putato ad alcun effetto, non spettano emolumenti di sorta.
Trascorso il termine di cui al precedente comma senza che il Direttore di area abbia potuto riprendere servizio, ovvero anteriormente a tale sca- denza, qualora in seguito a nuova prognosi risulti che lo stesso non pos- sa efficientemente riprendere servizio, il rapporto si risolve di diritto.
Qualora entro tre mesi dalla fine di un periodo di malattia se ne verifi- chi un altro, l'assenza relativa a quest'ultimo periodo di malattia viene con- siderata come prosieguo del primo a tutti gli effetti.
Lo stato di malattia o di infortunio deve essere tempestivamente do- cumentato dal Direttore di area mediante certificato medico.
Il Consorzio ha facoltà di fare eseguire visite di controllo attraverso i ser- vizi ispettivi dei competenti organi pubblici preposti al Servizio Sanitario.
ART. 52
INVALIDITA' TEMPORANEA CONSEGUENTE AD INFORTUNIO O MALATTIA PROFESSIONALI
In caso di infortunio o di malattia dipendenti da causa di servizio se al Direttore di area sia derivata invalidità temporanea che non gli consenta l'espletamento delle funzioni commesse, allo stesso deve essere garanti- ta, per tutto il periodo dell'inabilità, la conservazione del posto, nonché, mediante integrazione delle somme a tale titolo corrisposte dagli Istituti previdenziali ed assistenziali, l'intera retribuzione percepita all'atto del ve- rificarsi della malattia o dell'infortunio.
Il Direttore di area ha, altresì, diritto al rimborso delle spese di cura e degenza previe opportune intese con l'Amministrazione.
CAPO VII
NORME DI CARATTERE PREVIDENZIALE
ART. 53
ANTICIPAZIONE DEI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI
Nelle ipotesi previste al primo comma dell'art. 51 ed all'art. 52, il Con- sorzio anticipa al Direttore di area mensilmente, in coincidenza con la cor- responsione delle quote a suo carico, le somme dovutegli dagli Istituti pre- videnziali e assicurativi. Tali somme dovranno essere rimborsate dal Di- rettore di area al Consorzio all'atto della liquidazione delle stesse da par- te dei predetti Istituti.
Le somme corrisposte mensilmente al dirigente a titolo di anticipazio- ne delle prestazioni economiche di malattia ed infortunio, ai sensi del pre- cedente comma sono assoggettate esclusivamente alle ritenute fiscali le- gislativamente previste.
Le somme versate mensilmente dal Consorzio a titolo di integrazione delle prestazioni economiche di malattia ed infortunio, dovute dagli istitu- ti previdenziali ed assistenziali sono, viceversa, assoggettate oltreché alle ritenute fiscali anche alle trattenute per contributi previdenziali ed assi- stenziali secondo le disposizioni legislative vigenti.
ART. 54
CUMULO E DETRAZIONE DELLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E PREVIDENZIALI
In caso di invalidità temporanea o permanente ovvero di morte, non di- pendenti da cause di servizio, le somme liquidate e le prestazioni eroga- te dagli Istituti ed Enti, presso i quali il Direttore di area è assicurato per l'assistenza di malattia o contro i rischi di infortunio in forza di legge o di altre disposizioni obbligatorie, rimangono a suo beneficio, ad eccezione di quanto previsto all'art. 51, 1° comma.
Nell'ipotesi in cui gli eventi indicati al primo comma siano dipendenti da
causa di servizio, l'ammontare delle spese di cura e di degenza liquidato dagli enti previdenziali viene detratto dall'importo dovuto dal Consorzio ai sensi dell'art. 51; le somme liquidate e le prestazioni erogate al Direttore di area da Istituti previdenziali o assicurativi presso i quali esso sia iscrit- to, tanto in forza di legge che di altre disposizioni obbligatorie, per la co- petura dei rischi di infortunio o per l'istituzione di fondi di previdenza, ri- mangono a suo beneficio ad eccezione di quanto previsto all'art. 52.
ART. 55 PREVIDENZA INTEGRATIVA
È istituita una Commissione paritetica, composta da quattro rappre- sentanti nominati dallo SNEBI quattro rappresentanti nominati dal SINDI- COB, avente il compito di individuare una disciplina per l’istituzione di un fondo di previdenza complementare al quale possano aderire i dirigenti consortili.
L’istituzione del fondo di previdenza complementare, che non compor- terà aggravio di costi per i Consorzi, verrà effettuata secondo le disposi- zioni di legge in vigore nella specifica materia e secondo gli orientamenti espressi nel protocollo d’intesa sulla previdenza integrativa, allegato G al presente contratto collettivo.
ART. 56
ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA
Ai dirigenti in servizio è garantita, secondo le modalità e nei limiti pre- visti dall’a.c.n.l. 12 dicembre 1984, allegato D al presente contratto, un’as- sistenza sanitaria integrativa delle prestazioni fornite dal Servizio sanita- rio nazionale, mediante il FASI.
Per i dirigenti che non possono o non vogliono più avvalersi dell’assi- stenza sanitaria integrativa di cui al precedente comma è consentita l’a- desione all’ASSIDAI o ad altro Fondo sanitario diverso dal FASI oppure la stipula di polizza assicurativa di malattia. In tali casi l’onere per il Consor- zio sarà di importo annuo pari a quello sostenuto dal Consorzio in caso di
adesione del dirigente al FASI. A tal fine è necessaria la trasmissione al Consorzio della relativa documentazione.
CAPO VIII
CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
ART. 57
CAUSE DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO
Sono cause di cessazione del rapporto:
a) la morte;
b) la perdita del requisito della cittadinanza di cui all’art. 5 del presente contratto;
c) la malattia e l'infortunio, nei modi e nei termini previsti agli artt. 51 e 76;
d) la dispensa nell'interesse del servizio di cui agli articoli 71 e 77;
e) il licenziamento in tronco e quello di diritto, per motivi disciplinari;
f) le dimissioni volontariamente rassegnate o dichiarate di ufficio;
g) il recesso del Direttore di area motivato dal fatto, addebitabile al Con- sorzio, lesivo della posizione morale e della sua dignità avente una ri- levanza tale da non consentire la prosecuzione, neanche provvisoria, del rapporto. Il giudizio in ordine alla rilevanza della causa del recesso è demandato ad una Commissione nominata in conformità al disposto di cui al 2° comma dell'art. 58;
h) il raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età, salvo il dispo- sto dei commi 2 e 3 dell'art. 60.
i) il recesso del Consorzio dal rapporto a tempo indeterminato nei limiti e con le modalità stabiliti dalla legge 15 luglio 1966, n. 604.
ART. 58 DIMISSIONI D'UFFICIO
Le dimissioni d'ufficio vengono dichiarate qualora il Direttore di area, quantunque diffidato dal Consorzio con lettera a.r.:
a) contravvenga al divieto sancito dall'art. 20;
b) si astenga dal prestare servizio per un periodo superiore a 15 giorni, senza fornire giustificazione.
Il provvedimento per il motivo di cui alla lettera a) va adottato, previa contestazione dell'addebito e concessione di un termine per deduzioni,
non inferiore a venti giorni, su parere di apposita Commissione composta da cinque membri, di cui uno, con funzioni di Presidente, nominato in confor- mità al disposto del quarto comma degli articoli 71 e 77, due nominati dal- lo SNEBI e due dal SINDICOB.
ART. 59 DIMISSIONI VOLONTARIE
Il Direttore di area che intenda rassegnare le dimissioni deve notificar- le per iscritto a mezzo foglio raccomandato con avviso di ricevimento, ri- spettando i termini di preavviso di cui al successivo art. 61, ridotti a metà.
ART. 60 LIMITI DI ETA'
Il rapporto di lavoro si risolve automaticamente con decorrenza dal 1° giorno del mese successivo a quello nel corso del quale il Direttore di area compie il 65° anno di età.
Qualora il Consorzio, per esigenze organizzative e funzionali, ritenga necessario continuare ad avvalersi, oltre i limiti di età di cui al precedente comma, delle prestazioni lavorative del Direttore di area, il rapporto di la- voro, d'intesa con il dirigente interessato, può essere prorogato al massi- mo fino all'ultimo giorno del mese nel corso del quale il dirigente compie il 67° anno di età.
Al Direttore di area al quale al compimento del 65° anno di età manchi ancora un anno di anzianità contributiva per il conseguimento del diritto alla pensione INPS o sostitutiva di quella dell’INPS è consentito, previa domanda scritta, di rimanere in servizio fino al conseguimento del diritto alle predette pensioni.
ART. 61 PREAVVISO
Nell'ipotesi indicata alla lett. c), d) ed i) dell'art. 57, il Consorzio è te- nuto a dare il preavviso con rispetto dei termini di seguito indicati, decor- renti dall'inizio o dalla metà del mese, ed il rapporto cessa con la scaden- za dei termini stessi:
quattro mesi per anzianità effettiva di servizio fino a cinque anni;
sei mesi per anzianità effettiva di servizio superiore a 5 e fino a 10 anni; otto mesi per anzianità effettiva di servizio superiore a 10 e fino a 15 anni;
dieci mesi per anzianità effettiva di servizio superiore a 15 e fino a 20 anni;
dodici mesi per anzianità effettiva di servizio superiore a 20 anni:
Nell'ipotesi di inosservanza dei termini di cui al comma precedente nonché nel caso di morte, il Consorzio è obbligato a corrispondere, ai sen- si degli artt. 2118 e 2122 c.c., una indennità pari all'importo della retribu- zione spettante per il periodo di preavviso.
Al pagamento dell'indennità sostitutiva è tenuto il Direttore di area nel caso di mancato rispetto dei termini di preavviso indicati all'art. 59.
ART. 62
COMPUTO DEL PERIODO DI PREAVVISO
Tranne il caso di morte, il periodo di preavviso, da concedersi da par- te del Consorzio, anche se sostituito dalla corrispondente indennità, è con- siderato a tutti i fini come servizio effettivo salvo che il Consorzio, dietro ri- chiesta scritta dell'interessato, abbia consentito alla risoluzione immedia- ta del rapporto, esonerandolo dal prestare servizio.
ART. 63 CERTIFICATO DI SERVIZIO
All'atto della cessazione del rapporto viene rilasciato al Direttore di area che ne faccia richiesta un certificato di servizio con le indicazioni relative alla durata del servizio stesso, alla qualifica e alle mansioni disimpegnate.
ART. 64 CONSEGNE
Alla cessazione del servizio, è fatto obbligo al Direttore di area di con- segnare senza indugio quanto gli fosse stato affidato, ivi compresi i fasci- coli delle pratiche in sospeso in suo possesso e di rilasciare a libera di- sposizione del Consorzio gli immobili eventualmente avuti in godimento.
Verificata la regolarità della riconsegna e del rilascio, è data ricevuta a discarico.
Se il Direttore di area non rilascia, anche per sua colpa o negligenza, a libera disposizione del Consorzio, gli immobili eventualmente avuti in go- dimento, è tenuta sospesa la liquidazione delle somme spettantigli fino al- l'avvenuta riconsegna o rilascio, senza pregiudizio di ogni altra azione nei suoi confronti.
ART. 65
DIVIETO DI CONTRATTO D'OPERA CON EX DIRIGENTI CONSORZIALI
Xxxx ex dirigenti consortili, il cui rapporto di lavoro sia cessato per rag- giunti limiti di età o per le altre cause indicate alle lettere da c) ad h) del- l’art. 57 del presente contratto collettivo non possono, di norma, essere conferiti incarichi professionali, da parte dei Consorzi.
CAPO IX
DIRITTI SINDACALI E CONTROVERSIE
ART. 66 CONTRIBUTI SINDACALI
I Consorzi opereranno sulle retribuzioni la trattenuta dei contributi sin- dacali e per assistenza contrattuale dovuti dai dirigenti al Sindacato na- zionale dirigenti firmatario del presente contratto, previo rilascio di dele- ghe individuali firmate dagli interessati, in conformità alle modalità di cui al regolamento allegato E al presente contratto.
ART. 67 RAPPRESENTANZE SINDACALI
Il Sindacato nazionale dirigenti firmatario del presente contratto può istituire rappresentanze sindacali a carattere provinciale o regionale, ove non sia possibile costituire la rappresentanza sindacale aziendale.
Lo stesso Xxxxxxxxx provvederà a comunicare i nominativi dei dirigenti investiti di tale rappresentanza ai Consorzi interessati e allo SNEBI.
ART. 68 CONTROVERSIE
Per la risoluzione delle controversie individuali e collettive che potes- sero comunque insorgere nell'applicazione del presente contratto è isti- tuita una Commissione i cui compiti, composizione e funzionamento sono disciplinati dalle norme contenute nel regolamento allegato C, che costi- tuisce parte integrante del presente contratto.
CAPO X NORMA DI RINVIO
ART. 69 NORMA DI RINVIO
Per quanto non disciplinato dal presente contratto si applicano le nor- me di legge relative ai rapporti di lavoro dei dirigenti e, sempreché com- patibili con il rapporto di lavoro dirigenziale, le norme di legge relative ai quadri intermedi.
Qualora in sede di applicazione del contratto collettivo dei quadri, il Consorzio abbia introdotto nel piano di organizzazione variabile un com- plesso di disposizioni normative ed economiche più favorevoli in misura rilevante, analogo trattamento deve essere praticato ai Direttori di area ri- spetto ai quali l'ente si sia limitato ad applicare puramente e semplice- mente le norme del presente contratto collettivo.
SEZIONE 2a
DISCIPLINA SPECIFICA DEI RAPPORTI DI LAVORO DEI DIRETTORI DI AREA, DEI CONSORZI DI BONIFICA ED ENTI SIMILARI
DI DIRITTO PUBBLICO, CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO
ART. 70
TRATTAMENTO DI QUIESCENZA IN CASO DI INFORTUNIO O MALATTIA PROFESSIONALI
In caso di infortunio o di malattia dipendenti da causa di servizio si fa luogo al seguente trattamento di quiescenza:
a) se al Direttore di area sia derivata invalidità permanente che lo renda inabile all'espletamento delle sue funzioni, il rapporto è automatica- mente risolto con decorrenza dalla data di accertamento dello stato di invalidità permanente e, oltre al rimborso di quanto previsto dall'art. 52, allo stesso è corrisposto il trattamento di fine rapporto nella misura di cui al successivo art. 73.
Nell'ipotesi in cui sia derivata invalidità permanente che li renda inabi- li all'espletamento delle loro funzioni, ai Direttori di area con anzianità di servizio effettivo pari o superiore a 20 anni, viene corrisposto, in luogo del trattamento di fine rapporto, un trattamento annuo di pensione pari ai 9/10 dell'importo della retribuzione mensile, determinata ai sensi del successi- vo comma del presente articolo, goduta all'atto del verificarsi dell'evento, moltiplicato per 14.
La retribuzione utile su cui calcolare il trattamento di cui al precedente comma è costituita dal minimo di stipendio, dall'indennità di funzione e da- gli aumenti periodici goduti all'atto della cessazione del rapporto e dal- l'importo del ricalcolo degli aumenti periodici sull'indennità di contingenza in vigore al 1° luglio 1984 nei confronti dei dirigenti in servizio prima del 1° luglio 1984.
L'ammontare del trattamento annuo di pensione è corrisposto in dodi- ci o in quattordici rate mensili a seconda della richiesta dell'interessato al-
l'atto del collocamento a riposo; le due rate eccedenti le prime dodici ven- gono corrisposte una nel mese di giugno e l'altra nel mese di dicembre.
La pensione va corrisposta unitamente a prospetto esplicativo.
L'ammontare della pensione come determinato ai sensi del presente articolo non è suscettibile di variazioni per adeguamento al costo della vita.
Ai fini della determinazione dell'importo della pensione, dall'ammonta- re determinato ai sensi dei precedenti commi del presente articolo, ven- gono detratti i 2/3 dell'importo annuo della pensione corrisposta dall'INPS o della pensione sostitutiva di quella INPS, corrisposta da altri enti previ- denziali all'ex Direttore di area od ai suoi aventi causa, esclusa la parte af- ferente al riscatto eventualmente dallo stesso effettuato ed esclusa, altre- sì, la parte afferente ai versamenti eventualmente effettuati per il servizio prestato presso altri datori di lavoro e non riconosciuti dal Consorzio a ti- tolo di anzianità convenzionale agli effetti del trattamento di quiescenza.
Nell'importo annuo della pensione previdenziale detraibile non vanno altresì calcolate le quote costituenti maggiorazioni della pensione stessa sia per carichi di famiglia, sia per anzianità per benemerenze belliche, ivi compresi il servizio di leva e di richiamo alle armi, qualora non riconosciuti ai fini del trattamento di quiescenza.
L'importo della quota di pensione previdenziale detraibile, determina- to all'atto del collocamento a riposo non subisce, successivamente a tale data, alcuna variazione, tranne l'ipotesi in cui intervenga una riliquidazio- ne della pensione INPS o di pensione sostitutiva, determinata da accer- tamenti di maggiori importi retributivi e contributivi a carico del Consorzio;
b) in caso di invalidità permanente totale che non consenta l'espletamento di alcuna attività o di morte del Direttore di area in conseguenza del- l'infortunio o della malattia riconosciuti per causa di servizio, oltre al rimborso di cui all'art. 52, all'interessato o agli aventi diritto indicati al successivo art. 72 compete il trattamento di fine rapporto di cui al suc- cessivo art. 73.
In deroga a quanto previsto al precedente comma, in caso di invalidità
permanente totale o di morte del Direttore di area con anzianità di servi- zio effettivo pari o superiore a 20 anni, in luogo del trattamento di fine rap- porto, viene corrisposto un trattamento annuo di pensione calcolato come previsto al secondo ed al terzo comma della precedente lettera a).
Ai fini del computo dell'anzianità di servizio di cui al 2° e 3° comma del- la precedente lett. a) e al precedente comma della presente lett. b), le fra- zioni di anno superiore a sei mesi valgono come un anno intero.
Gli accertamenti e il giudizio sul grado di invalidità sono affidati ad un Collegio medico costituito nel modo previsto al successivo art. 71.
E' fatta comunque salva la facoltà di opzione, sia nella ipotesi di cui alla precedente lett. a), sia nell'ipotesi di cui alla presente lett. b), per il tratta- mento di fine rapporto maturato all'atto del verificarsi dell'evento che ha dato luogo alla cessazione del rapporto.
ART. 71
DISPENSA NELL'INTERESSE DEL SERVIZIO
Il Direttore di area può essere dispensato dal servizio per sopravve- nuta inabilità determinata da motivi di salute o per accertata inidoneità ge- nerale all'adempimento delle sue funzioni.
Il provvedimento di dispensa dal servizio per sopravvenuta inabilità de- terminata da motivi di salute è adottato dal Consorzio sulla base del pa- rere espresso da un Collegio medico composto da un sanitario di fiducia del Consorzio, da uno di fiducia dell'interessato e da un terzo designato dall'Ordine dei medici della Provincia ove ha sede il Consorzio, su richie- sta di uno dei due anzidetti sanitari.
Qualora una delle parti, debitamente invitata dall'altra, non provveda alla designazione del sanitario di sua fiducia, la nomina di quest'ultimo spetta allo stesso Ordine dei medici.
Il provvedimento di dispensa per inidoneità generale deve essere pre- ceduto dal conforme parere di una Commissione composta da undici mem-
bri nominati come segue:
tre, di cui uno con funzione di Presidente, nominati dal Presidente del- la Corte di appello nel cui distretto ha sede il Consorzio, tra i magistrati di questa, ovvero, in mancanza di tale nomina, dal Consiglio dell'Ordi- ne degli Avvocati nel cui circondario ha sede il Consorzio;
quattro, dallo SNEBI; quattro, dal SINDICOB.
Qualora entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta i Sin- dacati non abbiano provveduto ad effettuare le nomine di loro spettanza, queste sono devolute all’Assessorato regionale al lavoro o, in caso di man- cata designazione da parte di quest’ultimo nello stesso termine, all’Ufficio provinciale del lavoro competente per la provincia ove ha sede il Consor- zio.
Ai Direttori di area con almeno 20 anni di anzianità effettiva viene rico- nosciuto, in caso di dispensa dal servizio, un trattamento annuo di pen- sione, pari a tanti trentesimi dei 9/10 dell'importo della retribuzione men- sile, determinata ai sensi del successivo comma del presente articolo, go- duta all'atto della cessazione del rapporto, moltiplicato per 14, quanti sono gli anni di anzianità di servizio effettiva e convenzionale conseguita all'at- to della cessazione del rapporto, con il massimo di 30/30.
La retribuzione utile su cui calcolare il trattamento di cui al precedente comma è costituita dal minimo di stipendio, dall'indennità di funzione e da- gli aumenti periodici goduti all'atto della cessazione del rapporto e dal- l'importo del ricalcolo degli aumenti periodici sull'indennità di contingenza in vigore al 1° luglio 1984 nei confronti dei dirigenti in servizio prima del 1° luglio 1984.
Ai fini della determinazione dell'importo della pensione consortile, dal- l'ammontare determinato ai sensi del precedente comma vengono detrat- ti i 2/3 della pensione previdenziale secondo quanto disposto ai commi 7, 8 e 9 della lett. a) del precedente art. 70.
L'ammontare del trattamento annuo di pensione è corrisposto in dodi- ci o in quattordici rate mensili posticipate; in quest'ultima ipotesi le due rate eccedenti le prime 12 vengono pagate, rispettivamente, nei mesi di giu- gno e di dicembre.
L'ammontare della pensione come determinato ai sensi del presente articolo non è suscettibile di variazioni per adeguamento al costo della vita.
Ai fini del computo dell'anzianità di servizio di cui al precedente 6° com- ma le frazioni di anno inferiori a 6 mesi valgono come anno intero. La pen- sione va corrisposta unitamente a prospetto esplicativo.
E' fatta comunque salva la facoltà di opzione per il trattamento di fine rapporto maturato alla data del provvedimento di dispensa dal servizio.
ART. 72
REVERSIBILITA' DEI TRATTAMENTI DI PENSIONE LIQUIDATI FINO AL 31/5/1982 O SPETTANTI NEI CASI SPECIALI
DI CUI AGLI ARTT. 70, 71 E 81
Alla morte del pensionato nonché nell'ipotesi in cui il Direttore di area con rapporto a tempo indeterminato ed anzianità di servizio pari o supe- riore a 20 anni deceda per infortunio o malattia riconosciuti per causa di servizio, la pensione è reversibile:
a) al coniuge superstite fino a quando non contragga nuove nozze;
b) ai figli legittimi, legittimati, adottivi, naturali riconosciuti e agli affiliati du- rante il periodo di minore età, salvo che trattandosi di figlie nubili con- traggano matrimonio;
c) ai figli di cui alla precedente lettera b) anche se maggiorenni purché inabili al lavoro;
d) ai figli, di cui alla precedente lettera b) fino al conseguimento del di- ploma di laurea e comunque non oltre il compimento del 26° anno di età.
La pensione di reversibilità compete nelle seguenti misure:
a) il 60 per cento al coniuge;
b) il 20 per cento a ciascun figlio se ha diritto a pensione anche il coniu- ge, oppure il 40 per cento se hanno diritto a pensione soltanto i figli.
La pensione ai superstiti non può, in ogni caso, essere complessiva- mente né inferiore al 60 per cento, né superiore all'intero ammontare del- la pensione diretta.
La vedova non ha diritto a pensione quando il matrimonio sia stato con- tratto dal pensionato dopo il compimento del settantaduesimo anno di età ed il matrimonio sia durato meno di due anni, e quando sussista separa- zione personale per colpa della vedova in virtù di sentenza passata in giu- dicato.
Si prescinde dal requisito di età del pensionato e dalla durata del ma- trimonio quando sia nata prole anche postuma, o il decesso del pensio- nato sia avvenuto per causa di infortunio sul lavoro, di malattia professio- nale o per causa di guerra o di servizio.
I figli adottivi e gli affiliati nonché gli adottanti e gli affilianti non hanno diritto a pensione se l'adozione o l'affiliazione hanno effetto dopo la ces- sazione del rapporto di lavoro.
In caso di decesso della moglie, dirigente consorziale o pensionata, la pensione di reversibilità spetta al marito quando questi sia riconosciuto inabile al lavoro.
Il marito non ha diritto a pensione qualora sussista separazione per- sonale per colpa del marito medesimo in virtù di sentenza passata in giu- dicato.
Qualora non vi siano né coniuge né figli superstiti la pensione spetta ai genitori superstiti di età superiore ai 65 anni che alla data della morte del pensionato risultino a suo carico. In mancanza anche di genitori, la pen- sione spetta ai fratelli xxxxxx e alle sorelle nubili superstiti sempreché al mo-
mento della morte del xxxxx causa risultino permanentemente inabili al la- voro ed a suo carico. La pensione spettante ai genitori ed ai fratelli e so- relle è dovuta nella misura del 15 per cento per ciascuno. Nel caso di con- corso di più aventi diritto, fermo rimanendo il limite inferiore del 15 per cen- to, la pensione non può essere complessivamente superiore all'intero im- porto della pensione diretta.
ART. 73 TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
In tutti i casi di cessazione del rapporto di lavoro, fatta eccezione per le ipotesi di cui agli artt. 70, 71 e 81, spetta al Direttore di area il tratta- mento di fine rapporto di cui alla legge 29/5/1982, n. 297 e successive mo- dificazioni.
Per quanto riguarda la concessione delle anticipazioni del trattamento di fine rapporto di cui all'art. 1, commi 6 e seguenti, della citata L. 29/5/1982,
n. 297, trova applicazione la disciplina contenuta nell’allegato L al presente contratto.
ART. 74 ARROTONDAMENTO DELLE FRAZIONI DI MESE
Ai fini della determinazione della quota di trattamento di fine rapporto maturata fino al 31/5/1982 per la quale trova applicazione la tabella alle- gato F al presente contratto, le frazioni di anno vanno computate in dodi- cesimi calcolandosi come mese intero le frazioni di mese superiori a 15 giorni.
ART. 75
ANZIANITA' PER BENEMERENZE BELLICHE AI FINI DEL TRATTA- MENTO DI FINE RAPPORTO MATURATO FINO AL 31/5/1982
DAI DIRETTORI DI AREA DIPENDENTI DAI CONSORZI DI BONIFICA
Ai fini del computo degli anni di servizio utili per la determinazione del-
la quota di T.F.R. maturata fino al 31/5/1982 dai Direttori di area dipendenti dai Consorzi di bonifica trovano applicazione le benemerenze belliche già riconosciute che, in base alle leggi vigenti per il personale civile dello Sta- to, diano luogo al riconoscimento ai dipendenti statali di anzianità con- venzionale per il trattamento di pensione. Dette benemerenze si applica- no in ragione di un ventesimo dell'anzianità convenzionale complessiva per ogni anno di effettivo servizio prestato, alle dipendenze del Consorzio, fino al 31/5/1982, con un massimo di 20 ventesimi.
Le anzidette benemerenze belliche vengono anche computate in au- mento dell'anzianità utile per i calcolo del trattamento di pensione nei casi previsti agli artt. 70, 71 e 81 del presente contratto.
Le stesse benemerenze non valgono invece per il conseguimento del- l'anzianità di servizio minima per avere diritto al trattamento di pensione nei casi previsti ai sopra citati articoli.
SEZIONE 3a
DISCIPLINA SPECIFICA DEI RAPPORTI DI LAVORO DEI DIRETTORI DI AREA DEI CONSORZI DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO, CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO
ART. 76
TRATTAMENTO DI QUIESCENZA IN CASO DI INFORTUNIO O MALATTIA PROFESSIONALI
In caso di infortunio o di malattia dipendenti da causa di servizio che rendano il Direttore di area permanentemente inabile all'espletamento del- le sue funzioni o ne provochino la morte, il rapporto di lavoro con il Diret- tore di area è automaticamente risolto con decorrenza dalla data di ac- certamento dello stato di invalidità permanente e, oltre al rimborso di cui al precedente art. 52, al Direttore di area è liquidato il trattamento di fine rapporto di cui al successivo art. 78.
Gli accertamenti ed il giudizio sull'esistenza e sulla natura dell'invali- dità sono deferiti ad un Collegio costituito nel modo previsto al successi- vo art. 77.
ART. 77
DISPENSA NELL'INTERESSE DEL SERVIZIO
Il Direttore di area può essere dispensato dal servizio per sopravve- nuta inabilità determinata da motivi di salute o per accertata inidoneità ge- nerale all'adempimento delle sue funzioni.
Il provvedimento di dispensa dal servizio per sopravvenuta inabilità de- terminata da motivi di salute è adottato dal Consorzio sulla base del pa- rere espresso da un Collegio medico composto da un sanitario di fiducia del Consorzio, da uno di fiducia dell'interessato e da un terzo designato dall'Ordine dei medici della Provincia ove ha sede il Consorzio, su richie- sta di uno dei due anzidetti sanitari.
Qualora una delle parti, debitamente invitata dall'altra, non provveda
alla designazione del sanitario di sua fiducia, la nomina di quest'ultimo spetta allo stesso Ordine dei medici.
Il provvedimento di dispensa per inidoneità generale deve essere pre- ceduto dal conforme parere di una Commissione composta da 11 membri nominati come segue:
tre, di cui uno con funzioni di Presidente, nominati dal Presidente del- la Corte di appello nel cui distretto ha sede il Consorzio, tra i magistrati di questa, ovvero, in mancanza di tale nomina, dal Consiglio dell'Ordi- ne degli Avvocati nel cui circondario ha sede il Consorzio;
quattro, dallo SNEBI; quattro, dal SINDICOB.
Qualora entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta i Sin- dacati non abbiano provveduto ad effettuare le nomine di loro spettanza, queste sono devolute all’Assessorato regionale del lavoro o, in caso di mancata designazione da parte di quest’ultimo nello stesso termine, al- l’Ufficio provinciale del lavoro competente per la provincia ove ha sede il Consorzio.
ART. 78 TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
In tutti i casi di cessazione del rapporto di lavoro spetta il trattamento di fine rapporto di cui alla legge 29/5/1982, n. 297 e successive modifica- zioni.
Per quanto riguarda la concessione delle anticipazioni del trattamento di fine rapporto di cui all'art. 1, commi 6 e seguenti, della citata L. 29/5/1982,
n. 297, trova applicazione la disciplina, contenuta nell’allegato L al pre- sente contratto.
Quei Consorzi di miglioramento fondiario che sulla base dei contratti collettivi nazionali del 20/4/1951 e 29/1/1965 e successive modifiche, ab-
biano istituito o mantenuto anche per i dirigenti a tempo indeterminato un trattamento di pensione alle condizioni e nei limiti previsti dagli anzidetti contratti collettivi sono tenuti, con decorrenza 1/6/1982, a corrispondere tale trattamento soltanto nei casi, nei limiti, alle condizioni e nella misura prevista ai precedenti artt. 70, 71 e 81.
ART. 79 ARROTONDAMENTO DELLE FRAZIONI DI MESE
Ai fini della determinazione della quota di trattamento di fine rapporto maturata fino al 31/5/1982, le frazioni di anno vanno computate in dodi- cesimi, calcolandosi come mese intero le frazioni di mese superiori a 15 giorni.
ART. 80
ANZIANITA' PER BENEMERENZE BELLICHE AI FINI DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO MATURATO
DAI DIRIGENTI DEI CONSORZI DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO FINO AL 31/5/1982
Ai fini del computo degli anni di servizio utili per la determinazione del- la quota di trattamento di fine rapporto maturata sino al 31/5/1982 dai di- rigenti dei Consorzi di miglioramento fondiario trovano applicazione le be- nemerenze belliche già riconosciute a norma della legislazione sugli ex combattenti antecedente alla L. 24/5/1970, n. 336, e successive modifi- che che diano luogo per il personale civile dello Stato al riconoscimento di anzianità convenzionale per il trattamento di quiescenza.
Le anzidette benemerenze si applicano ai fini del computo degli anni di servizio utili per la determinazione della quota di trattamento di fine rap- porto maturata sino al 31/5/1982, in ragione di un ventesimo dell'anzianità convenzionale complessiva per ogni anno di effettivo servizio prestato alle dipendenze del Consorzio, dall'inizio del rapporto sino al 31/5/1982, fino ad un massimo di venti ventesimi.
TITOLO IV DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
SEZIONE 1a DISPOSIZIONI TRANSITORIE
ART. 81
DIRITTI ACQUISITI - MANTENIMENTO A TITOLO PERSONALE DELLA STABILITA' DEL RAPPORTO DI LAVORO
I dirigenti in servizio, con rapporto di ruolo alla data del 30 gennaio 1996, mantengono a titolo personale la stabilità del rapporto che era loro garantita dal posto di ruolo nonché gli istituti concernenti la cessazione del rapporto ed i relativi trattamenti di quiescenza già in atto per i rapporti di ruolo ai sensi del c.c.n.l. 28/7/1970 e successivi accordi di rinnovo. Tali trattamenti vengono mantenuti anche nel caso di accorpamento o fusio- ne di Consorzi. Tali trattamenti vengono conservati a titolo personale an- che dai dirigenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e con an- zianità di servizio, alla data del 30 gennaio 1996, pari o superiore a 20 anni.
I trattamenti in questione vengono conservati a titolo personale anche dai dirigenti dei Consorzi di miglioramento fondiario che si trovano nelle condizioni di cui al primo comma del presente articolo e al 3° comma del precedente art. 78.
SEZIONE 2a DISPOSIZIONI FINALI
ART. 82
DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO
In applicazione di quanto previsto dal Protocollo 23 luglio 1993 tra Go- verno e Sindacati datoriali e dei lavoratori, il presente contratto collettivo nazionale, ha durata quadriennale per la parte normativa e biennale per la parte economica.
In sede di rinnovo biennale dei minimi di stipendio si fa riferimento ai tassi di inflazione programmata per il biennio. Ulteriore punto di riferimen- to del negoziato è costituito dalla comparazione tra l’inflazione program- mata e quella effettiva intervenuta nel precedente biennio, da valutare an- che alla luce delle eventuali variazioni delle ragioni di scambio del Paese nonché dell’andamento delle retribuzioni.
Il presente contratto, salvo specifiche decorrenze diverse, decorre dal 1° gennaio 2004 e avrà vigore fino al 31 dicembre 2007. Per la parte eco- nomica il primo biennio avrà vigore fino al 31 dicembre 2005. Il secondo biennio avrà vigore fino al 31 dicembre 2007.
Il contratto si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno qualora non intervenga disdetta di una delle parti contraenti almeno otto mesi pri- ma della scadenza mediante raccomandata A.R. In caso di disdetta il con- tratto continuerà a produrre i suoi effetti sino a che non sia intervenuta nuo- va regolamentazione collettiva.
ART. 83
PROCEDURE DI RINNOVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO
La parte che ha disdetto il c.c.n.l. ai sensi del precedente articolo pre- senterà le proposte per il rinnovo del contratto collettivo almeno sei mesi prima della scadenza. L'apertura della trattativa avverrà tre mesi prima
della scadenza del contratto collettivo.
Durante il periodo di tre mesi di cui al precedente comma e per il mese successivo alla scadenza del contratto collettivo, le parti non assumeran- no iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette. Se la presenta- zione delle proposte per il rinnovo del contratto avviene in data successi- va a quella dei tre mesi precedenti la scadenza del contratto, le parti si im- pegnano a non assumere iniziative unilaterali e a non procedere ad azio- ni dirette per un periodo di quattro mesi dalla data di presentazione della piattaforma.
Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza del c.c.n.l., ai dirigenti, ai quali si applica il contratto medesimo non ancora rinnovato sarà corrisposto, a partire dal mese successivo, un elemento provvisorio della retribuzione.
L'importo di tale elemento sarà pari al 30% del tasso annuo di inflazio- ne programmata, applicato ai minimi di stipendio.
Dopo sei mesi di vacanza contrattuale, detto importo sarà pari al 50% del tasso annuo di inflazione programmata applicato sulla voce retributi- va di cui al precedente comma. Dalla decorrenza dell'accordo di rinnovo del contratto l'indennità di vacanza contrattuale cessa di essere erogata.
La data di inizio della corresponsione dell'indennità di vacanza con- trattuale di cui ai precedenti commi slitta, in caso di ritardata presentazio- ne del documento di proposte per il rinnovo del contratto, di un periodo pari ai giorni di ritardo.
La violazione del periodo di raffreddamento di cui al secondo comma del presente articolo comporterà, come conseguenza, a carico della par- te che vi avrà dato causa, l'anticipazione o lo slittamento di tre mesi del termine a partire dal quale decorre l'indennità di vacanza contrattuale di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 del presente articolo.
Le proposte per l'adeguamento biennale dei minimi di stipendio do- vranno essere presentate almeno tre mesi prima della scadenza. Le trat- tative inizieranno entro i 15 giorni successivi.
ART. 84
RIASSORBIMENTO DEGLI ASSEGNI AD PERSONAM
Con l'applicazione del presente contratto, salvo quanto previsto al suc- cessivo comma, vengono a cessare gli assegni ad personam ed ogni al- tro emolumento di qualsiasi specie, eventualmente già attribuiti o comun- que corrisposti ai dirigenti in aggiunta alla retribuzione, ad eccezione di quelli attribuiti per l'espletamento di compiti superiori o estranei alle fun- zioni di competenza.
Qualora l’ammontare della nuova retribuzione - risultante alla data di decorrenza del presente contratto, dallo stipendio determinato ai sensi del precedente art. 24 - sia inferiore a causa della sussistenza di assegni o di indennità indicati al precedente comma, all’importo del complesso degli emolumenti precedentemente goduti dal dirigente, la differenza deve es- sere corrisposta a titolo di assegno personale.
CHIARIMENTO A VERBALE
Le parti si danno atto che, ovviamente, le disposizioni di cui al preceden- te articolo non riguardano l’integrazione dell’indennità di funzione pattuita ai sensi del punto 2 dell’a.c.n.l. 16 maggio 2002, di rinnovo del c.c.n.l. dei dirigenti.
ART. 85
APPLICAZIONE DISCIPLINA DEL PERSONALE NON DIRIGENTE
Nei confronti dei dirigenti in servizio alla data di stipulazione del pre- sente contratto, ai quali è applicata la disciplina contrattuale del persona- le non dirigente ai sensi del punto 1°, ultimo comma, dell’a.c.n.l. 14 di- cembre 2004 e dell'art. 3 del c.c.n.l. 20 novembre 1970, la disciplina me- desima resta confermata, salva specifica diversa determinazione del- l'Amministrazione consortile.
ART. 86 ALLEGATI
Gli allegati A – B – C – D – E – F – G – H – I – L – M al presente con- tratto costituiscono parte integrante ed essenziale del contratto stesso.
ALLEGATI
A) TABELLA DELLE CLASSI DEI MINIMI DI STIPENDIO
B) TABELLA DEGLI IMPORTI MENSILI DELL'INDENNITA' DI FUNZIO- NE
C) REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE PER LA RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE INDIVIDUALI E COLLETTIVE
D) ACCORDO ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA
E) REGOLAMENTO DELLE TRATTENUTE PER CONTRIBUTI SINDA- CALI
F) TABELLA DELLE MENSILITA' DI RETRIBUZIONE SPETTANTI A TI- TOLO DI INDENNITA' DI ANZIANITA' PER SERVIZIO PRESTATO FINO AL 31 MAGGIO 1982
G) PROTOCOLLO DI INTESA SULLA PREVIDENZA INTEGRATIVA
H) SANZIONI DISCIPLINARI
I) ACCORDO SULLE “FESTIVITA’ SOPPRESSE”
L) ACCORDO PER LA CONCESSIONE DELLE ANTICIPAZIONI SUL
T.F.R. DI CUI ALL’ART. 2120 COD. CIV., NUOVO TESTO
M) ACCORDO PER L’ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULL’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI
ALLEGATO “A”
TABELLA DELLE CLASSI DEI MINIMI DI STIPENDIO
(art. 24 del contratto collettivo)
Decorrenza Decorrenza Decorrenza Decorrenza Decorrenza 1/1/2004 1/7/2004 1/1/2005 1/1/2006 1/1/2007
I^ classe | 3.058,34 | 3.108,94 | 3.157,37 | 3.239,94 | 3.297,18 |
II^ classe | 2.926,56 | 2.973,97 | 3.019,34 | 3.096,70 | 3.150,33 |
III^ classe | 2.780,19 | 2.824,01 | 2.865,95 | 2.937,46 | 2.987,04 |
IV^ classe | 2.723,63 | 2.765,86 | 2.806,28 | 2.875,19 | 2.922,96 |
V^ classe | 2.669,61 | 2.710,65 | 2.749,92 | 2.816,88 | 2.863,30 |
VI^ classe | 2.617,13 | 2.656,97 | 2.695,10 | 2.760,11 | 2.805,18 |
Al Direttore Generale sono applicabili la I e la II classe; al Direttore e Di- rettore Unico le classi comprese tra la I e la IV; al Direttore di area le clas- si comprese tra la IV e la VI.
ALLEGATO “B”
TABELLA DEGLI IMPORTI MENSILI DELL' INDENNITA' DI FUNZIONE
IN VIGORE DALL’1 GENNAIO 2005 (art. 27 del contratto)
Direttore Generale e Direttore euro 410,00
Direttore Unico euro 325,00
Direttore di area euro 300,00
ALLEGATO “C”
REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE PER LA RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE INDIVIDUALI E COLLETTIVE
(art. 68 del contratto)
Articolo 1 - Ai sensi dell'art. 68 del contratto cui è allegato il presente regolamento, è istituita in Roma la Commissione per la ri- soluzione delle controversie che possono sorgere nell'in- terpretazione e applicazione del suddetto contratto.
Articolo 2 - La Commissione è composta da tre membri, di cui uno no- minato dallo SNEBI, uno nominato dall'Organizzazione sin- dacale dei dirigenti stipulante il presente contratto e uno, con funzioni di Presidente, nominato dal Ministero del lavo- ro e della previdenza sociale tra i funzionari aventi grado al- meno pari a quello di dirigente superiore.
Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di tutti i membri.
Articolo 3 - Per ciascuna delle anzidette Organizzazioni può partecipa- re ai lavori della Commissione, senza voto, un consulente.
Articolo 4 - La Commissione è investita delle vertenze su istanza di una delle Organizzazioni stipulanti. Tale istanza deve essere co- municata all'altra Organizzazione a mezzo di foglio racco- mandato con avviso di ricevimento.
Articolo 5 - Per ogni vertenza sottoposta all'esame della Commissione viene redatto un verbale.
Le decisioni sono prese a maggioranza di voti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
I singoli membri possono far constatare a verbale quelle "di- chiarazioni di voto" che ritengono opportune.
Articolo 6 - I membri di cui all'art. 2 non possono essere amministrato-
ri o dipendenti del Consorzio al quale si riferisce la questio- ne in esame.
Articolo 7 - Le riunioni della Commissione avranno luogo presso la sede di una delle Organizzazioni stipulanti, o in altra località, d'in- tesa tra le Organizzazioni stesse.
La scelta della data di convocazione avviene d'accordo fra le Organizzazioni, restando peraltro stabilito che le varie questioni debbono essere esaminate entro due mesi dalla comunicazione dell'istanza di cui all'art. 4.
La designazione dei componenti la Commissione e di un uguale numero di supplenti deve avvenire almeno 15 gior- ni prima della riunione, con comunicazioni scambiate fra le parti.
Articolo 8 - Per le vertenze di carattere applicativo riguardanti casi spe- cifici le due Organizzazioni si impegnano a convocare le par- ti interessate (Consorzio e dirigente) entro 15 giorni dalla decisione, per la sottoscrizione del relativo verbale.
Articolo 9 - Il presente regolamento ha la decorrenza e la durata del contratto collettivo richiamato al precedente art. 1.
ALLEGATO “D”
ACCORDO ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA
(art. 56 del contratto)
Il giorno 12 dicembre 1984 in Roma, presso la sede dello SNEBI, via di X.
Xxxxxx n. 23
tra
lo SNEBI, rappresentato dal Presidente Xxxx. Xxxxxxx Xxxxx, dal Vice-Pre- sidente Xxxx. Xxxxxx Xxxxxx, dal Segretario Nazionale Avv. Xxxx Xxxxx Mar- tuccelli e dai componenti la Commissione trattative Sigg.: Xxxxx Xxxxx,
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Avv. Xxxxx Xxxxx e Prof. Xxxxxxxx Xx Xxxxx
e
il Sindacato Nazionale dirigenti dei Consorzi di bonifica e di enti similari, rappresentato dai Signori: Avv. Xxxxxxxxx Xxxx, Xxx. Xxx Xxxxxxx e Xxx.
Xxxx Xxxxxx
premesso
che con l'accordo collettivo nazionale stipulato tra le parti sopraindi- cate in data 20 settembre 1984 è stata garantita ai dirigenti consor- ziali in servizio alla data dell'1/1/1985 un'assistenza sanitaria integra- tiva delle prestazioni spettanti ai medesimi in virtù dell'assistenza sa- nitaria obbligatoria il cui onere sarà ripartito pariteticamente tra Con- sorzi e dirigenti;
che con il medesimo accordo è stato convenuto che le parti si sareb- bero incontrate nel mese di novembre 1984 per l'individuazione del- lo strumento contrattuale assicurativo più conveniente e più idoneo;
che, nel rispetto di tali impegni, tra le parti hanno avuto luogo nel mese di novembre 1984 due incontri in sede tecnica;
che in tale sede, nella riunione del 15 novembre, lo SNEBI ha fatto presente che le soluzioni praticabili sono due:
1) l'iscrizione a fondi previdenziali già costituiti integrativi dell'assistenza fornita dal servizio sanitario nazionale, in particolare CAMPA e FASI operante nel settore dell'industria;
2) la stipula di polizze assicurative collettive che prevedano il rimborso integrale delle spese di cura e degenza per malattia ed infortunio (ope- razioni chirurgiche, degenza, accertamenti diagnostici, ecc.) entro il tet- to del massimale garantito, da convenirsi, e quindi senza limiti presta- biliti e differenziati per ogni singola prestazione;
che il Sindacato dirigenti nella stessa sede ha convenuto che non vi sono altre soluzioni all'infuori di quelle indicate dallo SNEBI riservan- dosi di far conoscere nell'incontro successivo quale sistema sia rite- nuto dalla categoria più valido e più idoneo allo scopo;
che nella stessa riunione sono stati esaminati gli aspetti positivi e quel- li meno favorevoli delle diverse soluzioni nonché i connessi problemi di carattere previdenziale e fiscale;
che nella successiva riunione del 30 novembre il Sindacato dirigenti ha comunicato che la categoria ritiene più valida, per la garanzia di una assistenza sanitaria integrativa, l'adesione ad un "Fondo", sia per- ché in tal guisa l'assicurazione concerne il nucleo familiare, sia per le prestazioni generiche e specifiche che coprono le ipotesi di malattia più ricorrenti, sia per la garanzia connessa discendente da una rego- lamentazione collettiva; in particolare è stata espressa la preferenza per l'adesione al FASI (Fondo assistenza sanitaria integrativa) atteso che al medesimo sono iscritti in via volontaria già parecchi dirigenti consorziali i quali hanno espresso la loro soddisfazione per le pre- stazioni ricevute;
che è stato esaminato quindi in sede tecnica quali strumenti fossero necessari per poter aderire al FASI alle condizioni indicate nell'ac- cordo 20/9/1984;
che dopo contatti assunti con i competenti uffici del FASI è emerso che i Consorzi non possono iscriversi al FASI mentre è ammessa l'i- scrizione per i singoli dirigenti, per cui è necessario che i dirigenti con- sorziali provvedano alle loro iscrizioni dandone comunicazione al Con- sorzio;
che, sempre dai contatti assunti con i competenti uffici del FASI è al- tresì emerso che i Consorzi potranno effettuare i versamenti dei con- tributi ma solo attraverso bollettini di versamento prestampati, inte- stati ai singoli dirigenti;
che esaurita la fase tecnica, le parti si sono incontrate in sede di trat- tativa, per stipulare un accordo disciplinante la specifica materia;
che lo SNEBI ha aderito alla proposta del Sindacato dirigenti di iscri- zione dei dirigenti consorziali al FASI per l'assitenza sanitaria inte- grativa di cui al punto c) dell'accordo 20 settembre 1984.
Tutto ciò premesso e considerato si stipula quanto segue:
1) a decorrere dall'1/1/1985 i dirigenti consorziali in servizio si iscriveran- no in xxx xxxxxxxxxxxxx xx XXXX (Xxxxx assistenza sanitaria integrati- va, vedi Statuto regolamento approvato con l'accordo sindacale del 9/12/1981 tra FNDAI, Confindustria, Intersind e ASAP), comunicando ai Consorzi dai quali dipendono l'avvenuta iscrizione tramite lo sche- ma di lettera che, allegato al presente accordo, ne forma parte inte- grante ed essenziale:
2) a decorrere dall'1/1/1985 i Consorzi si impegnano a versare al FASI, per ciascun dirigente in servizio, che abbia comunicato la propria iscri- zione al FASI medesimo, il relativo contributo nel suo intero ammonta- re esclusa la quota destinata al Fondo pensionati. Tale versamento sarà effettuato tramite i bollettini intestati a ciascun dirigente interessato.
Il 50% dell'ammontare del contributo di cui sopra è assunto a carico dei Consorzi; l'ulteriore 50% rimane a carico dei dirigenti e viene riscosso dai Consorzi attraverso una ritenuta sulle retribuzioni lorde effettuata trime- stralmente in coincidenza con il versamento della contribuzione al FASI.
Le norme contenute nel presente accordo trovano applicazione con de- correnza 1/1/1985 ed hanno validità sino al 31/12/1987.
L'accordo si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno qualora non intervenga disdetta da una delle parti contraenti entro sei mesi dalla data di scadenza a mezzo di lettera raccomandata A.R..
X.xx S.N.E.B.I. X.xx Sindacato Nazionale Dirigenti dei Consorzi di bonifica
e di Enti similari
Fac - simile
Al Consorzio
.................................
Il sottoscritto .........................................................................................…..
comunica con la presente di aver aderito in via convenzionale al FASI (Fon- do assistenza sanitaria integrativa) a decorrere dall'1/1/1985, in conse- guenza invita codesto Consorzio a voler versare al predetto fondo, alle scadenze trimestrali, la necessaria contribuzione, esclusa soltanto la quo- ta destinata al fondo pensionati.
Il sottoscritto, in conformità a quanto previsto nell'accordo 12/11/1984 assume a proprio carico il 50% dell'ammontare della predetta contribu- zione e conseguentemente autorizza codesto Consorzio a trattenere tri- mestralmente sulla propria retribuzione, in coincidenza con i versamenti contributivi da effettuare al FASI, l'importo corrispondente a detto 50%.
Distinti saluti.
ALLEGATO “E”
REGOLAMENTO DELLE TRATTENUTE
PER CONTRIBUTI SINDACALI (art. 66 del contratto)
Articolo 1 - Le trattenute per contributi sindacali, da effettuarsi qualora sia stata rilasciata apposita delega da parte dell'interessa- to, vengono operate dal Consorzio nei confronti dei dirigenti tanto in servizio quanto in pensione nonché degli eventuali aventi causa di questi ultimi, beneficiari di pensione di re- versibilità, il cui rapporto di lavoro, ovvero trattamento di pen- sione, sia disciplinato dal contratto cui si riferisce il presen- te regolamento.
Articolo 2 - La delega di cui all'articolo precedente deve essere redatta su apposito modulo, conforme all'accluso fac-simile, predi- sposto dal SINDICOB (CIDA) firmatario del summenziona- to accordo.
Articolo 3 - L'importo dei contributi sindacali da trattenere sarà stabilito di anno in anno dal SINDICOB, che ne darà tempestiva co- municazione, e sarà versato in due quote semestrali posti- cipate in coincidenza con il pagamento delle mensilità sup- pletive dei mesi di giugno e di dicembre.
Articolo 4 - Contestualmente alla riscossione delle trattenute il Consor- zio dispone il versamento delle quote sindacali a favore del- la Organizzazione interessata, mediante accredito su ap- posito conto corrente che la Organizzazione stessa prov- vederà a precisare tempestivamente ai singoli Consorzi.
Articolo 5 - La delega ha efficacia dal primo giorno del mese successi- vo a quello del rilascio e fino al 31 dicembre di ogni anno e si intende tacitamente rinnovata per ogni anno solare ove non venga revocata dall'interessato entro la data del 31 ot- tobre, salve le ipotesi di cessazione del rapporto senza cor- responsione della pensione consorziale.
La revoca può essere contenuta anche in una nuova delega. In caso di revoca della delega, la trattenuta viene a cessa- re dal semestre solare successivo a quello nel quale la re- voca stessa risulti pervenuta al Consorzio, sempreché ef- fettuata entro il predetto termine del 31 ottobre.
Articolo 6 - Il rilascio e la revoca della delega, nonché la cessazione dal servizio con la corresponsione del trattamento di fine rap- porto debbono essere comunicati nominativamente e se- mestralmente dai Consorzi al SINDICOB.
FAC - SIMILE
DELEGA PER LA TRATTENUTA DEL CONTRIBUTO SINDACALE
Al Consorzio di bonifica
..............................................
..............................................
Io sottoscritto ....................................................................................
con la presente delego codesto Consorzio, ai sensi del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro a trattenere sulla mia (1) ................................................
in due quote semestrali coincidenti col pagamento delle mensilità supple- tive dei mesi di dicembre e giugno di ogni anno, la somma annua indica- ta, ai sensi del regolamento delle trattenute per contributi sindacali , dal SINDICOB (CIDA) e ad effettuarne il versamento per mio conto, quale mio contributo sindacale, a favore del predetto Sindacato ...............................................
a partire dal mese (2) ............................................... dell'anno .................
In fede
...........................................
Data .....................................
(1) retribuzione o pensione
(2) dicembre o giugno
ALLEGATO “F”
Anni di servizio utile | Mensilità di retribuzione spettanti |
1 | 1 |
2 | 2 |
3 | 3 |
4 | 4 |
5 | 5 |
6 | 6 1/2 |
7 | 8 |
8 | 9 1/2 |
9 | 11 |
10 | 12 1/2 |
11 | 14 1/2 |
12 | 16 1/2 |
13 | 18 1/2 |
14 | 20 1/2 |
15 | 22 1/2 |
16 | 24 1/2 |
17 | 26 1/2 |
18 | 28 1/2 |
19 | 30 1/2 |
20 | 32 1/2 |
21 | 34 1/2 |
22 | 36 1/2 |
23 | 38 1/2 |
24 | 40 1/2 |
25 | 42 1/2 |
26 | 44 1/2 |
27 | 46 1/2 |
28 | 48 1/2 |
29 | 50 1/2 |
30 | 52 1/2 |
ecc. | ecc. |
TABELLA DELLE MENSILITA' SPETTANTI A TITOLO DI TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO PER SERVIZIO PRESTATO FINO AL 31/5/1982
ALLEGATO “G”
“Protocollo di intesa sulla “previdenza integrativa”
Premesso
che nel corso delle trattative per il rinnovo dei c.c.n.l. 28 luglio 1970 e 20 novembre 1970 per i dirigenti dei Consorzi di bonifica e dei Consorzi di miglioramento fondiario le parti hanno proseguito il confronto, iniziato in occasione della stipula dell’a.c.n.l. 30 gennaio 1996 di rinnovo dei c.c.n.l. dei dirigenti consorziali, per l’istituzione di un sistema di previdenza com- plementare nel settore consortile, ai sensi e nei limiti del D. Lgs. 21 aprile 1993, n. 124 e successive modificazioni;
che l’istituzione del sistema di previdenza complementare che si ag- giunge a quello obbligatorio potrebbe determinare il venir meno di ulterio- ri forme pensionistiche;
che dagli approfondimenti fatti è stata confermata l’impossibilità di isti- tuire un ”Fondo chiuso”, specifico nel settore consortile, in considerazio- ne dell’esiguo numero degli addetti, del tutto insufficiente a garantire, al netto dei costi di esercizio, rendimenti adeguati agli accantonamenti dei lavoratori;
che è stata inoltre ribadita l’inopportunità di risolvere il problema dell’i- stituzione della previdenza complementare nel settore consortile preve- dendo la possibilità per i dipendenti di aderire ad un “Fondo di previden- za complementare aperto”, che sfugge a qualunque valutazione puntua- le di gestione e di funzionamento;
che le parti hanno di conseguenza riconfermato l’opportunità che la previdenza complementare nel settore consortile sia realizzata negozian- do l’adesione dei Consorzi e dei dipendenti consortili ad un “Fondo chiu- so” di altra categoria produttiva;
che tale “Fondo chiuso” deve essere costituito da una categoria di la- voratori numericamente consistente, sufficiente a garantire un numero di adesioni al “Fondo” tale da ammortizzarne le spese di funzionamento e da garantire idonei rendimenti della contribuzione accantonata;
che l’individuazione del “Fondo chiuso” al quale dovrebbe aderire il set- tore consortile comporta una serie di valutazioni ed accertamenti che van- no compiuti con riferimento specifico alle norme delegate che saranno emanate in attuazione della legge delega sulla previdenza pubblica e per il sostegno della previdenza complementare 23 agosto 2004, n. 243;
ALLEGATO “H”
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
(art. 22 del c.c.n.l.)
Art. 1 DISPOSIZIONI GENERALI
che il testo della legge delega, tra gli altri, all’art. 1, comma 3, consen- te anche all’ENPAIA la gestione di fondi di previdenza complementare con ciò permettendo ai Consorzi di utilizzare tutti gli strumenti che verranno istituiti per la realizzazione della previdenza complementare;
tutto ciò premesso
le parti convengono di acquisire tutti gli ulteriori elementi di giudi- zio indispensabili per assumere orientamenti definitivi in ordine all’indivi- duazione del “Fondo” con il quale negoziare l’adesione del settore con- sortile nonché di ridefinire le norme contrattuali contemplanti forme pen- sionistiche diverse.
SNEBI SINDICOB
Le norme relative alle sanzioni disciplinari, alle infrazioni in relazione alle quali ciascuna di esse può essere applicata ed alla procedura di con- testazione delle stesse, devono essere portate a conoscenza dei dirigen- ti mediante affissione in luogo accessibile a tutti.
Il Consorzio non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei con- fronti del dirigente senza avergli preventivamente e specificamente con- testato per iscritto l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa.
La contestazione dell'addebito al dirigente deve essere effettuata en- tro 30 giorni dalla completa conoscenza del fatto mediante lettera racco- mandata con avviso di ricevimento, assegnando al dirigente stesso un ter- mine di 15 giorni per la presentazione delle deduzioni e discolpe per iscrit- to e per l'audizione personale dello stesso.
Il dirigente potrà farsi assistere da un rappresentante dell'Organizza- zione sindacale cui aderisce o ha conferito mandato.
Dell'incontro tra le parti deve essere redatto apposito verbale in cui ri- sulti la rispettiva posizione delle parti stesse in ordine alla sussistenza e alla gravità della infrazione contestata.
In tale ipotesi i provvedimenti disciplinari, da adottarsi dal competente organo collegiale del Consorzio, non possono essere applicati prima che sia reso noto al dirigente il verbale di cui al precedente comma.
Nell'ipotesi in cui, decorso il termine di 15 giorni di cui al terzo comma, il dirigente non si sia comunque presentato per essere ascoltato, i prov-
vedimenti disciplinari non possono essere applicati prima che siano tra- scorsi venti giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa.
Ferma restando la facoltà di adire l'autorità giudiziaria, il dirigente al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare può promuovere, nei venti giorni successivi, anche per mezzo dell'Organizzazione alla quale sia iscritto ovvero conferisca mandato, la costituzione, tramite la Direzio- ne provinciale del lavoro , di un Collegio di conciliazione ed arbitrato, com- posto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro scelto di comune accordo o, in difetto di accordo, nominato dal Direttore provinciale del lavoro. La sanzione disciplinare resta sospesa fino alla pro- nuncia da parte del Collegio.
Qualora il Consorzio non provveda, entro 10 giorni dall'invito rivoltogli dalla Direzione del lavoro, a nominare il proprio rappresentante in seno al Collegio di cui al comma precedente, la sanzione disciplinare non ha ef- fetto.
Se il Consorzio adisce l'Autorità giudiziaria, la sanzione disciplinare re- sta sospesa fino alla definizione del giudizio.
Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari de- corsi due anni dalla loro applicazione.
Art. 2 SANZIONI DISCIPLINARI
Il dirigente che non adempia ai propri doveri è soggetto alle seguenti sanzioni disciplinari:
a) censura scritta;
b) sospensione dal servizio;
c) licenziamento in tronco;
d) licenziamento di diritto.
Art. 3 CENSURA SCRITTA
La censura scritta è una dichiarazione di biasimo che viene inflitta nei seguenti casi:
a) per negligenza o per lievi mancanze in servizio;
b) per abuso di fiducia che non abbia recato danno al Consorzio;
c) per insufficiente rendimento;
d) in genere per trasgressioni all'osservanza dei regolamenti, delle istru- zioni particolari o degli ordini di servizio.
Art. 4 SOSPENSIONE DAL SERVIZIO
La sospensione dal servizio consiste nell'allontanamento dal posto con privazione della retribuzione per un periodo:
1) sino a tre giorni:
a) per maggiori gravità nelle infrazioni previste dall’articolo preceden- te;
b) per recidiva nelle mancanze commesse nello stesso anno, per le quali fu inflitta la sanzione della censura scritta;
c) per simulazione di malattia;
d) per contegno scorretto verso l'Amministrazione consortile, i colle- ghi, i dipendenti, il pubblico;
e) per insubordinazione;
f) per inosservanza del segreto d'ufficio che non abbia prodotto con- seguenze dannose al Consorzio;
g) per tolleranza di irregolarità di servizio, di atti di indisciplina, di con- tegno scorretto o di abusi da parte del personale dipendente;
h) per denigrazione dell'Amministrazione consortile o dei superiori;
i) in genere per mancanze che, senza rivestire carattere di partico- lare gravità, siano lesive del decoro, della funzione o della discipli- na;
2) da quattro a dieci giorni:
l) per maggiori gravità o per recidiva entro due anni, nelle infrazioni previste alle lettere da c) ad i);
m) per ripetizione entro l’anno della recidiva di cui alla lettera b);
n) per uso dell'impiego a fini personali;
o) per abuso di autorità o di fiducia che abbia recato danno al Con- sorzio;
p) per inosservanza del segreto d'ufficio che abbia recato danno al Consorzio.
La condanna a pena detentiva, qualora non dia luogo a licenziamen- to, comporta la sospensione di diritto dal servizio fino a quando non sia stata scontata la pena, prescindendosi dal limite di dieci giorni.
Art. 5 LICENZIAMENTO IN TRONCO
Il licenziamento in tronco viene inflitto:
a) per notevoli gravità o per recidiva nelle infrazioni previste alla lettere da n) a p) dell'art. 4;
b) per reiterazione, rispettivamente , entro il biennio o entro l’anno della recidiva prevista alle lettere l) e m) dell’art. 4;
c) per atti che rivelino mancanza del senso dell'onore o del senso mora- le e che arrechino grave pregiudizio al prestigio del Consorzio;
d) per violazione dolosa dei doveri d'ufficio con grave pregiudizio del Con- sorzio o di privati ovvero con perturbazione della sicurezza pubblica;
e) per illecito uso o distrazione di somme amministrate o tenute in depo- sito o per connivente tolleranza di tali abusi commessi dai dipendenti;
f) per furto o danneggiamento doloso, anche se soltanto tentati, alle ope- re od ai materiali di pertinenza del Consorzio;
g) per accettazione o richiesta di compensi, partecipazione a benefici in relazione agli affari trattati per ragioni di ufficio;
h) per reiterato insufficiente rendimento.
Il licenziamento in tronco è adottato dall'Amministrazione consortile,
esperita la procedura di contestazione degli addebiti di cui al 3° comma dell'art. 1, sulla base del parere di un'apposita Commissione composta da:
- un rappresentante del Consorzio designato dal Consorzio stesso;
- un rappresentante del dirigente, designato a pena di decadenza entro il termine di 15 giorni, decorrenti dalla data di ricezione della richiesta del Consorzio effettuata con lettera raccomandata A.R., dalla delegazione regionale dell’ Organizzazione nazionale firmataria del presente con- tratto cui il dipendente sia iscritto o abbia conferito mandato;
- un terzo membro, con funzioni di Presidente designato dall'Assessora- to regionale al lavoro della Regione ove ha sede il Consorzio ovvero, in mancanza di tale designazione, dalla Prefettura della Provincia ove ha sede il Consorzio.
Nell'ipotesi di mancata designazione nei termini di cui al precedente comma del rappresentante del dipendente, tale designazione è devoluta all'Organizzazione sindacale nazionale cui il dipendente sia iscritto od ab- bia conferito mandato, su richiesta del Consorzio e con gli stessi termini di cui al precedente comma.
ll licenziamento in tronco non comporta la perdita del trattamento di quiescenza maturato.
Art. 6 LICENZIAMENTO Dl DIRITTO
ll licenziamento di diritto viene inflitto:
a) per condanna, passata in giudicato, per i delitti contro la moralità pub- blica ed il buon costume previsti agli artt. da 519 a 521 del codice pe- nale, all'art. 3 della L. 20-2-1958, n. 75 e all'art. 537 del codice penale;
b) per condanna, passata in giudicato, per i delitti di rapina, estorsione, millantato credito, furto, truffa, appropriazione indebita;
c) per condanna, passata in giudicato, per i delitti di xxxxxxxx, malversa- zione, concussione, corruzione e per i delitti contro la fede pubblica esclusi quelli di cui agli artt. 457, 495, 498 del codice penale;
d) per condanna, passata in giudicato, per i delitti contro la personalità dello Stato, esclusi quelli previsti al titolo I capo IV del libro II del codi- ce penale;
e) in genere per condanna, passata in giudicato, che comporti l'interdi- zione perpetua dai pubblici uffici ovvero l'applicazione di una misura di sicurezza detentiva o della libertà vigilata.
Il licenziamento di diritto è inflitto dall'Amministrazione subordinata- mente all'esperimento di apposito procedimento disciplinare secondo le forme e con le modalità previste all'art. 1.
Il licenziamento di cui al presente articolo non dà diritto a preavviso e non comporta la perdita del trattamento di fine rapporto maturato.
Art. 7
SOSPENSIONE CAUTELARE OBBLIGATORIA
Xxx sia emesso mandato di cattura il Consorzio sospende il dirigente dal servizio.
Art. 8
SOSPENSIONE CAUTELARE FACOLTATIVA
Il Consorzio, nelle ipotesi di cui all'art. 5, può sospendere il dirigente dal servizio, con conseguente sospensione della retribuzione, anche pri- ma che sia esaurito od iniziato il procedimento ivi previsto.
Nella seconda ipotesi, la sospensione perde ogni effetto con conse- guente diritto del dirigente alla riammissione in servizio ed alla corre- sponsione degli emolumenti non percepiti, se la contestazione scritta de- gli addebiti non viene effettuata entro 30 giorni dalla data di notifica del provvedimento di sospensione.
Se alla sospensione cautelare non segue il provvedimento di licenzia- mento in tronco, la sospensione cautelare perde ogni effetto, con conse-
guente applicazione del disposto di cui al precedente comma.
Tranne l'ipotesi di pendenza del procedimento penale, qualora il pro- cedimento disciplinare instaurato non si concluda entro 6 mesi dalla data della contestazione degli addebiti, il dirigente viene riammesso in servizio con diritto alla retribuzione da tale data, fermo restando il prosieguo del procedimento disciplinare in corso ed i conseguenti provvedimenti.
Art. 9
SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE IN PENDENZA Dl GIUDIZIO PENALE
Qualora per il fatto addebitato al dirigente sia stata iniziata azione pe- nale, il procedimento disciplinare non può essere promosso fino al termi- ne di quello penale e, se già iniziato, deve essere sospeso, salve le so- spensioni cautelari di cui agli articoli precedenti.
Art. 10
EFFETTI DEL GIUDICATO PENALE SUL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE
Quando il procedimento penale si concluda con sentenza di proscio- glimento o di assoluzione passata in giudicato, perché il fatto non sussi- ste o perché il dirigente non lo ha commesso, il procedimento disciplina- re non può essere instaurato né proseguito venendo meno ogni effetto de- gli atti posti in essere, compreso il provvedimento di sospensione caute- lare eventualmente emanato, con conseguente applicazione del disposto del 2° comma dell'art. 8.
Qualora il procedimento penale si concluda con sentenza di proscio- glimento o di assoluzione, passata in giudicato, per motivi diversi da quel- li indicati nel comma precedente, il procedimento disciplinare può essere iniziato o proseguito entro un mese dalla data in cui il dirigente abbia no- tificato al Consorzio la sentenza anzidetta, con la conseguenza che la so- spensione cautelare dal servizio, eventualmente già disposta, rimane fer- ma, salva diversa determinazione del Consorzio.
La notifica della sentenza di cui al precedente comma deve essere ef- fettuata dal dirigente entro un mese dalla data di pubblicazione della sen- tenza stessa.
Scaduto infruttuosamente il termine di cui al 2° comma del presente ar- ticolo, l'azione disciplinare si estingue e la sospensione dal servizio even- tualmente già disposta, perde ogni effetto, con conseguente applicazione del disposto del 2° comma dell'art. 8.
Art. 11 ASSEGNO ALIMENTARE
Nell'ipotesi di adozione del provvedimento di sospensione della retri- buzione di cui all'art. 8 va con testualmente disposta la corresponsione mensile, ai familiari del dirigente che continuano a fruire del diritto agli as- segni familiari in dipendenza del rapporto di lavoro in atto con il Consor- zio, di un assegno alimentare di ammontare pari alla metà della retribu- zione che sarebbe spettata al dirigente.
Le somme corrisposte a questo titolo vanno detratte dagli emolumen- ti eventualmente spettanti al dirigente in applicazione del 2° comma del- l'art. 8 e delle altre disposizioni che fanno rinvio a questa norma.
Art. 12
OPPOSIZIONE AVVERSO IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE
Nelle ipotesi di cui all'art. 5, entro 20 giorni dalla data di notifica a mez- zo lettera raccomandata A.R. del provvedimento assunto, può esser pro- posta opposizione davanti lo stesso Organo collegiale che lo ha emana- to.
Salvo il ricorso alla competente autorità giurisdizionale e, limitatamen- te ai dirigenti dai Consorzi di bonifica, il ricorso ai competenti organi di tu- tela e vigilanza previsti dalla legge, sulla opposizione, che non ha effetto sospensivo, si decide entro 2 mesi dalla data di notifica della medesima, mediante provvedimento definitivo.
Art. 13
PREMORIENZA DEL DIRIGENTE ALLA DECISIONE SUL RICORSO
Se il dirigente decede prima della sentenza di assoluzione in sede di revisione del giudicato penale, o prima del proscioglimento da ogni adde- bito in sede di revisione del provvedimento disciplinare, ai familiari del di- rigente aventi diritto a fruire degli assegni familiari spettano tutti gli asse- gni non percepiti durante il periodo della sospensione o del licenziamen- to, nonché gli eventuali aumenti periodici di stipendio successivamente maturati sino alla data del decesso del dirigente stesso.
A tale data deve essere altresì ricalcolato il trattamento di quiescenza eventualmente già corrisposto.
ALLEGATO “I”
DISCIPLINA DEL RECUPERO DELLE FESTIVITA' SOPPRESSE DALLA LEGGE 5 MARZO 1977, N. 54
E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI
Art. 1 - A tutti i dirigenti rientranti nella sfera di applicazione del CCNL cui è allegato il presente accordo collettivo che prestino la loro opera nelle quattro festività soppresse con legge 5 marzo 1977, n. 54 e successive modificazioni, sono concessi 4 giorni di riposo compensativo1.
Qualora in alcune delle predette festività soppresse non venga effettuata prestazione lavorativa, il numero dei giorni di riposo compensativo sarà proporzionalmente ridotto in relazione al numero dei giorni di omessa pre- stazione lavorativa.
Il periodo di godimento del predetto riposo compensativo, non cumulabi- le con le ferie ordinarie annuali, sarà concordato tra il dirigente ed il Con- sorzio, in relazione alle esigenze funzionali ed organizzative degli uffici e degli impianti consortili e tenuto anche conto, per quanto possibile, delle richieste del dirigente interessato.
Art. 2 - Qualora alla concessione del riposo compensativo ostino esigen- ze di produttività, funzionali ed organizzative, può concordarsi tra il Con- sorzio e il dirigente che, in luogo del riposo compensativo di cui al prece- dente articolo, si attribuisca il seguente trattamento economico: per le pre- stazioni lavorative effettuate nelle 4 festività soppresse con legge 5 mar- zo 1977, n. 54 e successive modificazioni, viene corrisposta, in aggiunta alla retribuzione mensile, una giornata di retribuzione ordinaria (costituita da minimo di stipendio, aumenti periodici, ed indennità di funzione) per ogni giorno di lavoro effettuato in occasione di festività soppresse.
Art. 3, Per la festività nazionale del 4 novembre, la cui celebrazione è sta- ta spostata, alla prima domenica di novembre, trova applicazione la nor- ma di cui all’art. 1 della legge 31 marzo 1954, n. 90 e successive modifi- che, che disciplina l’ipotesi di festività nazionale coincidente con la do- menica. La medesima norma di legge trova applicazione in caso di coin- cidenza con la domenica della festività nazionale del 2 giugno.
Qualora il 4 novembre non ricada di domenica e ci sia prestazione lavo- rativa, è riconosciuto il corrispondente giorno di riposo compensativo in aggiunta e con le stesse modalità stabilite ai precedenti articoli 1 e 2.
Art. 4 - Le norme contenute nel presente accordo trovano applicazione an- che per i dirigenti dei Consorzi di miglioramento fondiario.
1 Si ricorda che, a seguito dell’entrata in vigore del D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 792, sono stati ripristinati gli effetti civili dell’Epifania, e che, a seguito dell'entrata in vigore della L. 20 novembre 2000, n. 336, la Festa della Repubblica è stata ricollocata nel giorno del 2 giugno.
ALLEGATO “L”
DISCIPLINA DELLA CONCESSIONE DELLE ANTICIPAZIONI SUL TFR DI CUI ALL’ART. 2120 COD. CIV. NUOVO TESTO
Premesso
- che ai sensi dell’art. 1 della L. 29 maggio 1982, n. 297 i dirigenti e di- pendenti consorziali in possesso di specifici requisiti indicati nella legge stessa possono chiedere, in costanza di rapporto di lavoro, un’anticipa- zione sul trattamento di fine rapporto, d’importo non superiore al 70% del trattamento cui avrebbero diritto nel caso di cessazione del rappor- to alla data della richiesta;
- che la stessa legge 29 maggio 1982, n. 297 prevede che su tale mate- ria possono intervenire accordi collettivi anche allo scopo di stabilire cri- xxxx di priorità per l’accoglimento delle richieste;
- che da parte del SINDICOB sono state avanzate richieste volte, da un lato, a stabilire i criteri di priorità per un'equa applicazione della legge e, dall’altro, condizioni di miglior favore in ordine alla sfera di applicabilità;
- che dopo un'attenta valutazione congiunta delle diverse richieste si è convenuto di rinvenire un accordo che pone in essere una disciplina di miglior favore rispetto a quella legislativa, nei termini di seguito indicati;
- che, per un’esigenza di completezza, si è ritenuto di riportare altresì nel- l’accordo le disposizioni già vigenti per effetto delle norme contenute nel- la legge stessa;
Tutto ciò premesso, si stipula quanto segue:
1) le premesse formano parte integrante ed essenziale del presente ac- cordo;
2) i dirigenti consorziali, con almeno otto anni di servizio presso lo stesso
Consorzio, possono chiedere, in costanza di rapporto di lavoro, un’an- ticipazione, non superiore al 70 per cento, sul trattamento di fine rap- porto cui avrebbero diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta.
L’anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del rap- porto di lavoro e viene detratta, a tutti gli effetti, dal trattamento di fine rap- porto;
3) le richieste degli aventi diritto di cui al precedente numero 2) sono sod- disfatte annualmente entro i limiti del 10 per cento calcolato sul nume- ro complessivo dei dirigenti e dei dipendenti aventi titolo a richiedere l'anticipazione perché in possesso del requisito di anzianità di servizio di cui al precedente numero 2) e comunque del 4 per cento della som- ma del numero dei dirigenti e dipendenti in servizio presso il Consor- zio.
Nel caso in cui il numero degli aventi titolo sia inferiore a 10 unità ed il numero complessivo dei dirigenti e dipendenti sia inferiore a 25 unità, si avrà diritto ad un'anticipazione annua;
4) nell’accoglimento delle richieste di anticipazione, nei limiti indicati al precedente numero 3), i Consorzi seguiranno il seguente ordine di prio- xxxx:
a) interventi chirurgici di notevole onerosità e complessità in Italia o al- l’estero dietro presentazione di idonea documentazione medica;
b) l’acquisto di prima casa di abitazione per il dirigente o dipendente con familiari conviventi sul quale grava un provvedimento giudizia- rio che rende esecutivo lo sfratto, sempreché il coniuge convivente non risulti proprietario di alloggio idoneo e disponibile nel comune sede di lavoro del dirigente o dipendente, o in zona che consenta il raggiungimento quotidiano della sede di lavoro;
c) acquisto di prima casa di abitazione per il dirigente o dipendente senza familiari conviventi sul quale grava un provvedimento giudi- ziario che rende esecutivo lo sfratto;
d) acquisto di prima casa di abitazione per il dirigente o dipendente con familiari conviventi, alle condizioni: che il coniuge convivente non risulti proprietario di alloggio idoneo e disponibile come indica- to alla lett. b); che l’alloggio da acquistare sia situato nel comune sede di lavoro o in zona che consenta il raggiungimento quotidiano della sede di lavoro; che l’interessato o il coniuge convivente non abbiano alienato alloggio idoneo e disponibile dopo la data di en- trata in vigore della legge;
e) costruzione di prima casa di abitazione nella stessa ipotesi di cui alla precedente lett. d), a condizione che il suolo risulti nella piena proprietà e disponibilità del richiedente. In tale ipotesi la richiesta di anticipazione verrà ritenuta ammissibile solo se alla domanda sarà allegata la copia autenticata della concessione edilizia accompa- gnata dal preventivo di spesa per la costruzione. L’erogazione del- la somma oggetto di anticipazione avverrà per “tranches” sulla base degli stati di avanzamento dei lavori, e secondo le modalità in vi- gore per la corresponsione di mutui ipotecari per la costruzione del- le case di abitazione da parte dell’ENPAIA.
Le domande accolte ai sensi della presente lettera e) rientrano tra quel- le dell’anno di formazione della graduatoria, ferme restando, sulle quote non ancora erogate, le rivalutazioni previste dalla legge fino alla eroga- zione dell’intero importo richiesto;
f) costruzione in cooperativa di prima casa di abitazione nelle stesse ipotesi di cui alla precedente lett. d);
g) ristrutturazione della prima casa di abitazione, necessaria a rende- re la medesima idonea alle esigenze abitative del nucleo familiare del dipendente;
h) acquisto della prima casa di abitazione per i figli o costruzione del- la medesima alle condizioni e nei limiti di cui alla precedente lett. e);
i) spese sanitarie per terapie ed interventi anche per i familiari a cari- co, non rientranti nella lett. a), la cui necessità va documentata con certificato rilasciato dalla competente Unità Sanitaria Locale all’at-
to della richiesta di anticipazione. La spesa dovrà risultare da re- golare fattura attestante la spesa sostenuta in data successiva al 31 maggio 1982.
Sarà valido anche il preventivo di spesa, riconosciuto dall’Unità Sani- taria Locale, purché accompagnato da una dichiarazione d’impegno a pre- sentare la regolare fattura;
L’anticipazione sul trattamento di fine rapporto potrà essere ricono- sciuta, nelle ipotesi contemplate dalla lett. b) alla lett. h) comprese, anche a lavoratori che abbiano perfezionato l’acquisto dell’abitazione per sé o per i figli o ne abbiano iniziato la costruzione in un momento antecedente alla data di richiesta dell’anticipazione purché non risulti ancora saldato il prezzo od estinto il mutuo. L’anticipazione in tali ipotesi verrà riconosciu- ta nei limiti del residuo prezzo da saldare o delle residue rate di mutuo;
5) le domande di anticipazione per i titoli di cui alle lettere da b) ad e) del precedente numero 4) dovranno essere accompagnate da atto noto- rio, con dichiarazione di responsabilità attestante che il richiedente ver- sa in una delle condizioni previste alle lettere testé citate. Farà segui- to la documentazione relativa.
Nell’ipotesi di cui alla lett. f) del precedente numero 4) la domanda di anticipazione deve essere accompagnata:
- dall’atto notorio di cui al primo comma;
- dalla dichiarazione del Presidente della cooperativa, con sottoscrizione autenticata, da cui risulti: che la cooperativa è iscritta al Tribunale Civi- le; che il richiedente è socio della cooperativa; che la cooperativa ha ac- quisito la proprietà del suolo; che la cooperativa ha ottenuto il rilascio della concessione edilizia assumendo l’impegno degli oneri concessori e risulti altresì l’entità dell’importo previsto per l’alloggio;
- dall’atto di assegnazione provvisoria comprovata dall’estratto notarile della relativa deliberazione del Consiglio di Amministrazione della coo- perativa;
- da una dichiarazione resa davanti a un notaio con la quale il richieden- te si impegna a presentare l’atto notarile di assegnazione definitiva del- l’immobile, con trasferimento della proprietà in capo all’assegnatario en- tro 90 giorni dalla data della medesima.
Il richiedente dovrà inoltre produrre annualmente una dichiarazione del Presidente della cooperativa, con sottoscrizione autenticata, attestante il permanere della qualità di socio. In caso di cessione della quota il lavora- tore è obbligato a restituire le somme conseguite a titolo di anticipazione, maggiorate secondo quanto previsto al successivo numero 12).
L’erogazione della somma oggetto dell’anticipazione avverrà nei tem- pi e con le modalità previste alla precedente lett. e) del precedente nu- mero 4) e sarà effettuata a favore della cooperativa. A tale scopo l’inte- ressato dovrà rilasciare al Consorzio apposita delegazione di pagamento;
6) tutte le domande di anticipazione dovranno essere inoltrate a mezzo di lettera raccomandata A.R.;
7) l’accettazione della domanda di anticipazione per l’acquisto della casa nei limiti sopra indicati è subordinata alla presentazione di una copia dell’atto notarile di compravendita. L’anticipazione viene concessa an- che qualora, prima dell’acquisto, sia stato stipulato compromesso di vendita con atto notarile da allegarsi alla domanda. Per i soci di coo- perative l’anticipazione verrà erogata dietro presentazione dell’atto no- tarile di assegnazione definitiva o della documentazione di cui al pre- cedente numero 5);
8) le domande di anticipazione, motivate e documentate come indicato agli alinea del precedente numero 5), dovranno essere presentate en- tro il 28 febbraio di ogni anno e la graduatoria, previa consultazione delle R.S.A./R.S.U. costituite nell'ambito delle Organizzazioni sindacali firmatarie di contratto collettivo applicato nell'unità produttiva, sarà for- mata entro i due mesi successivi ed approvata entro gli ulteriori due mesi dal Comitato appositamente istituito presso l’ENPAIA, ovvero dai competenti organi del Consorzio qualora quest’ultimo non risulti iscrit- to al Fondo di accantonamento gestito dall’ENPAIA.
Il calcolo delle domande accoglibili e degli aventi diritto si effettuerà con riferimento alla data del 28 febbraio di ogni anno;
9) per i casi urgenti di cui alla lett. a) del numero 4) si riconoscerà, d’inte- sa con le R.S.A./R.S.U. di cui al precedente punto 8), l’anticipazione in qualsiasi momento, con scomputo delle richieste così accolte dal nu- mero di quelle accoglibili nell’anno, o dal numero di quelle accoglibili nell’anno successivo quando l’anticipazione sia stata concessa dopo il raggiungimento del limite massimo di anticipazione previsto dalla leg- ge.
Nei casi urgenti è compreso il caso di richiesta di anticipazione per spe- se per il sostentamento delle lavoratrici madri e dei lavoratori padri durante i periodi di astensione facoltativa di cui all’art. 7, 1° comma, della legge n. 1204 del 30 dicembre 1971 come sostituito dall’art. 3, 2° comma, della leg-
ge n. 53 dell’8 marzo 2000.
L’anticipazione, nel rispetto dei limiti previsti dalla L. 29 maggio 1982,
n. 297, può essere richiesta nella misura massima necessaria a garanti- re, mediante integrazione dell’indennità spettante ai sensi dell’art. 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, una retribuzione mensile pari a quella perce- pita dalla lavoratrice o dal lavoratore nel mese precedente l’inizio dell’a- stensione obbligatoria. Resta fermo che l’interessato, qualora l’importo complessivo delle somme anticipate non raggiunga il 70% dell’accanto- nato, potrà, in un momento successivo, chiedere un’ulteriore anticipazio- ne per ottenere la differenza tra quanto già percepito e il predetto 70% del- l’accantonato, nelle ipotesi, alle condizioni e con le modalità previste nel presente accordo;
10) nei casi di cui al comma 2 del numero 9) l’anticipazione è corrisposta nel mese precedente la data di inizio del congedo;
11) fermi restando i criteri di priorità di cui al precedente numero 4), l’or- dine di graduatoria, ad eccezione dell’ipotesi di cui alla lett. a) del nu- mero 4) e al numero 9), sarà predisposto sulla base dell’ordine cro- nologico di presentazione delle domande;
12) in tutti i casi di anticipazione, qualora non venga esibita entro i tempi
tecnici necessari la documentazione definitiva, o essa non risulti confor- me a condizioni che abbiano dato luogo a preferenza nella graduato- ria, il dirigente dovrà restituire la somma ricevuta con un interesse pari al tasso ufficiale di sconto maggiorato di 4 punti; qualora la restitu- zione avvenga mediante trattenute sulla retribuzione queste non po- tranno eccedere il quinto della medesima. Rimane salva l’applicazio- ne dei provvedimenti disciplinari;
13) i dirigenti consorziali, i quali abbiano percepito l’anticipazione del trat- tamento di fine rapporto ai sensi della L. 29 maggio 1982, n. 297, ed il cui rapporto di lavoro cessi per infortunio o malattia professionale, per dispensa nell’interesse del servizio o per collocamento in dispo- nibilità nell’ipotesi di godimento, a titolo personale, della stabilità di impiego, possono optare per il trattamento di pensione consortile, sempre che sussistano le condizioni previste dal CCNL cui è allega- ta la presente disciplina, previa restituzione delle somme ottenute come anticipazione, maggiorate degli interessi legali;
14) il presente accordo ha validità fino al 31 dicembre 2007 e s’intenderà rinnovato di anno in anno, salvo disdetta di una delle parti almeno tre mesi prima della scadenza.
In caso di disdetta l’accordo rimarrà in vigore fino all’eventuale rinnovo.
ALLEGATO “M”
DISCIPLINA DELL’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCIOPERO
Nelle more della definizione di un accordo per l’attuazione della legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, recante norme sull’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici es- senziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tu- telati e per l’individuazione delle prestazioni indispensabili, le parti fanno formale rinvio alla disciplina collettiva applicabile ai quadri, contenuta nel
c.c.n.l. per i dipendenti dei Consorzi di Bonifica e dei Consorzi di Miglio- ramento Fondiario.
INDICE | CAPO I Costituzione del rapporto di lavoro | |||||
Premessa | pag. | 5 | art. 15 - Assunzione con rapporto a tempo indeterminato art. 16 - Modalità per l'assunzione con rapporto | pag. | 16 |
TITOLO I
Disposizioni generali pag. 8
a tempo indeterminato pag. 16
art. 17 - Requisiti di età e titolo di studio pag. 17
art. 18 - Periodo di prova pag. 17
art. | 1 - Sfera di applicazione | pag. | 8 | CAPO II | ||
art. | 2 - Definizione contrattuale e classificazione dei dirigenti | pag. | 8 | Promozione | ||
art. | 3 - Piani di organizzazione variabile | pag. | 10 | |||
art. 19 - Promozione | pag. | 18 |
TITOLO II
Disciplina del rapporto di lavoro a termine pag. 11
CAPO III
Doveri dei dirigenti pag. 19
art. | 4 | - Assunzione | pag. | 11 | art. 20 - Doveri | pag. | 19 |
art. | 5 | - Requisiti per l'assunzione | pag. | 11 | art. 21 - Aggiornamento culturale - professionale | pag. | 19 |
art. | 6 | - Costituzione del rapporto | pag. | 12 | |||
art. | 7 | - Doveri | pag. | 12 | CAPO IV | ||
art. | 8 | - Divieto di prestazioni a favore di terzi | pag. | 12 | Provvedimenti disciplinari | pag. | 21 |
art. | 9 | - Trattamento economico | pag. | 12 | |||
art. | 10 - Infortunio e malattia | pag. | 13 | art. 22 - Norma di rinvio | pag. | 21 | |
art. | 11 - Trattamento di fine rapporto | pag. | 14 | ||||
art. | 12 - Cause cessazione del rapporto | pag. | 14 | CAPO V | |||
art. | 13 - Norma di rinvio | pag. | 14 | Diritti dei dirigenti | pag. | 22 | |
art. | 14 - Norma transitoria | pag. | 14 | art. 23 - Retribuzione | pag. | 22 |
TITOLO III
Disciplina del rapporto di lavoro a tempo indeterminato
dei Direttori di area pag. 16
SEZIONE 1a
Disciplina comune applicabile ai direttori di area dei
Consorzi di bonifica e dei Consorzi di miglioramento fondiario,
con rapporto di lavoro a tempo indeterminato pag. 16
art. 24 - Minimi di stipendio base pag. 22
art. 25 - Cambiamento di mansioni - Effetti pag. 23
art. 26 - Riduzione dei minimi di stipendio base pag. 24
art. 27 - Indennità di funzione pag. 24
art. 28 - Aumenti periodici pag. 25
art. 29 - Incentivi all’attività di progettazione pag. 26
art. 30 - Compenso speciale pag. 27 art. 31 - Anzianità convenzionale ai fini degli aumenti periodici pag. 27 art. 32 - Effetti della promozione sugli aumenti periodici pag. 27
art. 33 - Anzianità per benemerenze belliche
ai fini del trattamento economico pag. 28 art. 34 - Prestazioni a favore di più Consorzi pag. 29
art. 35 - Responsabilità civile verso terzi pag. 29
art. 36 - Rimborso spese legali pag. 29 art. 37 - Rimborso danni all'automezzo
di proprietà del dirigente pag. 30 art. 38 - Missioni e trasferte pag. 30
art. 39 - Indennità di trasferimento pag. 30
art. 40 - Mantenimento dell'alloggio pag. 32
CAPO VI
Interruzioni ordinarie e straordinarie del servizio pag. 33
art. 41 - Festività pag. 33
art. 42 - Ferie pag. 33
art. 43 - Permessi straordinari pag. 33
art. 44 - Congedo matrimoniale pag. 34
art. 45 - Richiamo alle armi pag. 34
art. 46 - Aspettativa e permessi ai Direttori
di area chiamati a funzioni pubbliche elettive pag. 34 art. 47 - Aspettativa dei Direttori di area eletti membri
del Parlamento nazionale o del Parlamento europeo
o di Assemblee regionali pag. 35 art. 48 - Congedi per eventi e cause particolari pag. 35
art. 49 - Gravidanza e puerperio pag. 36
art. 50 - Aspettativa pag. 37
art. 51 - Infortunio e malattia extra professionali pag. 37 art. 52 - Invalidità temporanea conseguente
ad infortunio o malattia professionali pag. 38
CAPO VII
Norme di carattere previdenziale pag. 39
art. 53 - Anticipazione dei trattamenti previdenziali pag. 39 art. 54 - Xxxxxx e detrazione delle prestazioni assicurative
e previdenziali pag. 39
art. 55 - Previdenza integrativa pag. 40
art. 56 - Assistenza sanitaria integrativa pag. 40
CAPO VIII
Cessazione del rapporto di lavoro pag. 42
art. 57 - Cause di cessazione del rapporto pag. 42
art. 58 - Dimissioni d'ufficio pag. 42
art. 59 - Dimissioni volontarie pag. 43
art. 60 - Limiti di età pag. 43
art. 61 - Preavviso pag. 44
art. 62 - Computo del periodo di preavviso pag. 44
art. 63 - Certificato di servizio pag. 45
art. 64 - Consegne pag. 45
art. 65 - Divieto di contratto d'opera con
ex dirigenti consorziali pag. 45
CAPO IX
Diritti sindacali e controversie pag. 46
art. 66 - Contributi sindacali pag. 46
art. 67 - Rappresentanze sindacali pag. 46
art. 68 - Controversie pag. 46
CAPO X
Xxxxx di rinvio pag. 47
art. 69 - Norma di rinvio pag. 47
SEZIONE 2a
Disciplina specifica dei rapporti di lavoro dei direttori di area dei Consorzi di bonifica ed enti similari
di diritto pubblico con rapporto di lavoro
a tempo indeterminato pag. 48
art. 70 - Trattamento di quiescenza in caso di infortunio
e malattia professionali pag. 48
art. 71 - Dispensa nell'interesse del servizio pag. 50
art. 72 - Reversibilità del trattamento di pensione
liquidati fino al 31/5/1982 o spettanti nei casi speciali
di cui agli artt. 69, 70 e 80 pag. 52
art. 73 - Trattamento di fine rapporto pag. 54
art. 74 - Arrotondamento delle frazioni di mese pag. 54 art. 75 - Anzianità per benemerenze belliche ai fini
del t.f.r. maturato al 31/5/1982 dai Direttori di area
dipendenti dai Consorzi di bonifica pag. 54
SEZIONE 3a
Disciplina specifica dei rapporti di lavoro dei direttori di area dei Consorzi di miglioramento fondiario
con rapporto di lavoro a tempo indeterminato pag. 56
art. 76 - Trattamento di quiescenza in caso di infortunio
e malattia professionali pag. 56
art. 77 - Dispensa nell'interesse del servizio pag. 56
art. 78 - Trattamento di fine rapporto pag. 57
art. 79 - Arrotondamento delle frazioni di mese pag. 58
art. 80 - Anzianità per benemerenze belliche pag. 58 ai fini del t.f.r. maturato dai dirigenti dei Consorzi
di miglioramento fondiario fino al 31/5/1982
art. 85 - Applicazione disciplina del personale non dirigente pag. 62 art. 86 - Allegati pag. 63
TITOLO IV Disposizioni transitorie e finali | pag. | 59 |
SEZIONE 1a Disposizioni transitorie | pag. | 59 |
art. 81 - Diritti acquisiti - Mantenimento a titolo personale della stabilità del rapporto di lavoro | pag. | 59 |
SEZIONE 2a Disposizioni finali | pag. | 60 |
art. 82 - Decorrenza e durata del contratto | pag. | 60 |
art. 83 - Procedure di rinnovo del contratto collettivo di lavoro | pag. | 60 |
art. 84 - Riassorbimento degli assegni "ad personam" | pag. | 62 |
Finito di stampare aprile 2006 Stampa: Tipografica La Piramide - Roma Fotocomposizione: €urografica - Roma