SCHEMA DI CONTRATTO
SCHEMA DI CONTRATTO
OGGETTO: CONTRATTO FORNITURA DI UN SERVIZIO DI COMUNICAZIONE NELL’AMBITO DEL PROGETTO “SPERIMENTAZIONE INNOVATIVA PER LA MESSA A SISTEMA DEI SERVIZI DI MEDIAZIONE CULTURALE” – POR FSE 2014-2020, ASSE II: INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTÀ, OBIETTIVO SPECIFICO: 9.1 RIDUZIONE DELLA POVERTÀ, DELL’ESCLUSIONE SOCIALE E PROMOZIONE DELL’INNOVAZIONE, LINEA D’AZIONE: 9.1.2 SERVIZI SOCIALI INNOVATIVI DI SOSTEGNO A NUCLEI FAMILIARI MULTIPROBLEMATICI E/O A PERSONE PARTICOLARMENTE SVANTAGGIATE O OGGETTO DI DISCRIMINAZIONE.
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L'anno 2018 il giorno del mese di ------,------------------------------------------------------------------------------------
tra
- il Dott. , nato a il , nella sua qualità di Direttore Generale e Legale Rappresentante dell’Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro, con sede legale in Cagliari alla Via Is Mirrionis n. 195, (C.F. 92028890926), nel prosieguo indicata come “ASPAL”;--------------------------------------------------------------------
e
- il Sig.-------, nato a -------- il ------- ed ivi residente alla via ------ n. ----, C.F , che partecipa al presente atto nella sua
qualità di Rappresentante Legale/procuratore dell’Impresa/RTI ----, con sede in ------ (---) via -----, n , partita Iva e
codice fiscale n. ----, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di ---- n nel proseguo indicata come "Ditta";
Premesso
- che con Determinazione a contrarre del Servizio Sicurezza dei luoghi di lavoro, forniture e manutenzioni di beni mobili e immobili n. *** del *** è stata indetta procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, in lotto unico inscindibile, di un servizio di comunicazione nell’ambito del Progetto “Sperimentazione innovativa per la messa a sistema dei servizi di mediazione culturale” – POR FSE 2014-2020, Asse II: Inclusione sociale e lotta alla povertà, Obiettivo specifico: 9.1 Riduzione della povertà, dell’esclusione sociale e promozione dell’innovazione, Linea d’azione: 9.1.2 Servizi sociali innovativi di sostegno a nuclei familiari multiproblematici e/o a persone particolarmente svantaggiate o oggetto di discriminazione, per un importo complessivo a base d’asta di € 24.906,00 (Iva esclusa), da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, per l’intero lotto di gara, da espletarsi mediante procedura negoziata telematica sulla piattaforma on- line - xxx.xxxxxxxxxxx.xx ;
- che con Determinazione del Servizio Sicurezza dei luoghi di lavoro, forniture e manutenzioni di beni mobili e immobili n.
*** del *** si procedeva all'approvazione dei verbali di gara ed all’aggiudicazione definitiva della succitata fornitura in favore della Ditta****, per l'importo di Euro ***= IVA esclusa (diconsi euro ****), pari a € **** IVA inclusa ;
- che con nota prot. *** del *** il Direttore del Servizio Sicurezza dei luoghi di lavoro, forniture e manutenzione di beni mobili e immobili comunicava l'aggiudicazione definitiva della fornitura del servizio in oggetto in favore della Ditta ****; Tutto quanto premesso, le parti come sopra costituite previa conferma e ratifica della narrativa che precede e che dichiarano parte integrante e sostanziale del presente contratto convengono e stipulano quanto segue:
Art. 1 - Normativa e atti di riferimento
1. La Ditta ***, come in atti rappresentata, con il presente contratto si obbliga legalmente e formalmente ad eseguire la fornitura di cui all’oggetto, nel pieno rispetto delle norme e prescrizioni vigenti in materia (in particolare da quanto previsto dal D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii e dal codice civile), di quanto previsto da tutti gli atti di gara e dall'Offerta economica presentata dalla Ditta in data ***, che si allega al presente contratto sotto 1) per farne parte integrante e sostanziale.
2. La Ditta *** si impegna a rispettare tutte le clausole di cui al Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2016- 2018 approvato con Determinazione n. 3/ARL del 30.01.2015 (annualità 2015/2017), così come aggiornato con Determinazione DG n. 3/ARL del 29/01/2016 (annualità 2016/2018) e con Determinazione DG n. 70/ASPAL del 31/01/2017 (annualità 2017/2019), pubblicato, unitamente ai rispettivi aggiornamenti, sul sito dell’ASPAL sezione Amministrazione Trasparente, finalizzato anche alla prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.
3. La Ditta *** dichiara, inoltre, di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 53 comma 16 ter del D. Lgs. 161/2001 come modificato dall’art. 42 della Legge n. 190/2012 e di accettare il Patto di Integrità allegato al Piano triennale per la prevenzione della corruzione.
4. Si da atto che tutti i documenti sopra citati, seppur non tutti materialmente allegati al contratto, si intendono integralmente richiamati, conosciuti ed accettati dalle parti contraenti e che gli stessi formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.
Art. 2 – Ordine di validità dei documenti
1. Nel caso di discordanza tra i documenti relativi al contratto, nell'interpretazione delle norme avranno prevalenza nell'ordine i seguenti documenti:
a) Capitolato Tecnico; b Disciplinare di gara;
c) Offerta presentata dalla Ditta;
d) Contratto.
2. Nel caso di possibili diverse interpretazioni delle condizioni di fornitura, prevarrà l'interpretazione più favorevole all’ASPAL.
Art. 3 - Oggetto del contratto
1. Il presente contratto ha per oggetto la fornitura del servizio di comunicazione nell’ambito del Progetto “Sperimentazione innovativa per la messa a sistema dei servizi di mediazione culturale” – POR FSE 2014-2020, Asse II: Inclusione sociale e lotta alla povertà, Obiettivo specifico: 9.1 Riduzione della povertà, dell’esclusione sociale e promozione dell’innovazione, Linea d’azione: 9.1.2 Servizi sociali innovativi di sostegno a nuclei familiari multiproblematici e/o a persone particolarmente svantaggiate o oggetto di discriminazione, secondo le caratteristiche specificate nel Capitolato Tecnico e nell'offerta tecnica presentata dalla Ditta in sede di gara.
2. L’obiettivo principale del progetto è quello di favorire l’inserimento sociale, e ove possibile lavorativo, di persone straniere e, in particolar modo, di cittadine e cittadini extracomunitari garantendo servizi di mediazione interculturale omogenei e di qualità su tutto il territorio regionale. Nello specifico si intende:
- garantire la continuità e l’uniformità dei servizi di mediazione culturale su tutto il territorio regionale;
- uniformare e valorizzare le competenze professionali dei mediatori culturali sostenendone la formazione. La crescita e la stabilizzazione professionale;
- favorire la diffusione dei servizi in maniera capillare presso le istituzioni pubbliche, le aziende ed i soggetti privati.
3. La campagna di comunicazione oggetto del presente contratto è orientata a garantire una divulgazione capillare tra i cittadini stranieri e gli attori locali a vario titolo coinvolti nella tematica dei servizi attivati nell’ambito del progetto sopra indicato.
Art. 4 - Caratteristiche generali e tecniche dei servizi.
1. Secondo quanto dettagliatamente previsto all’art. 3 del Capitolato Tecnico e nell'offerta tecnica presentata dalla Ditta in sede di gara.
Art. 5 – Durata del contratto
1. Il presente contratto di fornitura del servizio pubblicitario, nell’ambito del Progetto “Sperimentazione innovativa per la messa a sistema dei servizi di mediazione culturale”, avrà decorrenza dalla data di stipula del presente contratto e dovrà concludersi entro il 31/12/2018.
2. L’avvio dell’esecuzione del presente contratto è subordinata alla comunicazione di registrazione del relativo impegno di spesa.
Art. 6 - Ammontare del contratto
1. Il valore complessivo della fornitura ammonta ad Euro **** IVA esclusa (diconsi euro ****).
Art. 7 - Prezzi e condizioni economiche della fornitura
1. La ditta si obbliga ad eseguire la fornitura del lotto unico, alle condizioni economiche indicate nell’ offerta economica, che si allega al presente contratto sotto 1) agli effetti formali e sostanziali.
2. I prezzi offerti sono sempre vincolanti per l’aggiudicatario e sono intesi onnicomprensivi ad esclusione dell'IVA (ove dovuta).
3. I prezzi offerti in sede di gara devono restare fermi ed invariati per tutta la durata della fornitura.
Art. 8 – Responsabilità e Penalità
1. La Ditta è responsabile dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali e della perfetta riuscita del servizio.
2. In caso di mancato rispetto delle condizioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse, che non comporti per la loro gravità l'immediata risoluzione del contratto, l'ASPAL provvederà all'applicazione delle penali dettagliatamente descritte all'art. 28 del disciplinare di gara.
Art. 9 - Risoluzione del contratto
1. Il presente contratto si risolve con provvedimento motivato e previa comunicazione del provvedimento stesso da parte dell'ASPAL nei casi e secondo le modalità espressamente indicate nell'art. 29 del disciplinare di gara.
Art. 10 – Clausola limitativa della proponibilità delle eccezioni
1. La ditta non può opporre, ex art. 1462 c.c., eccezioni al fine di evitare o ritardare la prestazione dovuta e disciplinata dal presente contratto.
2. Tutte le riserve che la ditta intende formulare a qualsiasi titolo devono essere avanzate mediante comunicazione scritta alla ASPAL e documentate con l'analisi dettagliata delle somme di cui ritiene aver diritto.
Art. 11 – Fatturazione e pagamenti
1. La Ditta dovrà emettere fattura secondo le modalità indicate nell’art. 26 del disciplinare di gara.
2. I pagamenti verranno effettuati nel termine di 30 giorni dalla data di protocollo in entrata della fattura e in subordine dall’accertamento della regolarità della fornitura (verifica di conformità). Nel caso in cui la fattura sia emessa prima dell’accertamento della regolarità della fornitura, il conteggio dei 30 giorni decorrerà dalla data del verbale di verifica di regolare esecuzione, in conformità a quanto indicato nel D. Lgs. 192/2012.
3. Eventuali comunicazioni di contestazione per difformità qualitativa/quantitativa relative ai servizi oggetto della fornitura a favore dell’ASPAL, interrompono i termini di pagamento dei servizi oggetto di contestazione, fino alla soluzione definitiva del problema.
Art. 12 - Adempimenti della Ditta relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari
1. La Ditta è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 così come modificata dalla Legge 217/2010 di conversione del D.L. 187/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al contratto in oggetto.
2. Il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, come previsti dall'art. 3 della legge 136/2010, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi di quanto previsto dal comma 9-bis dello stesso articolo 3.
3. Il conto corrente bancario o postale dedicato (o gli altri strumenti d'incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni) comunicato dalla Ditta relativamente al presente contratto è il seguente:
4. Le persone delegate a operare sullo stesso sono:
5. La Ditta si impegna a comunicare tempestivamente alla ASPAL ogni modifica intervenuta nei dati succitati.
Art. 13 - Codice Identificativo di Gara, Codice Unico di Progetto e Codice Locale Progetto
1. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi di quanto previsto dal comma 5, dell'art. 3 della legge n. 136/2010 così come modificata dalla Legge 217/2010 di conversione del D.L. 187/2010, gli strumenti di pagamento relativi al
presente contratto, con riferimento a ciascun movimento finanziario posto in essere dalla stazione appaltante, dovranno riportare:
- il codice identificativo di gara – CIG: **** e il Codice Unico di Progetto – CUP: E79D16002270008.
2. Si riporta di seguito il Codice Locale Progetto: 1001062912M1150002
Art. 14 – Verifiche relative agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari
L'ASPAL, tramite il proprio settore Bilancio e con interventi di controllo ulteriori, verificherà in occasione di ogni pagamento a favore della Ditta, l'assolvimento, da parte della stessa, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
Art. 15 - Responsabile dell'esecuzione
1. Il responsabile dell'esecuzione del presente contratto, a supporto del RUP, ai sensi dell'art. 101, comma 1 del D. Lgs.
n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii , è il Sig. Xxxxxxx Xxxxxx – Servizio Politiche a favore di soggetti a rischio di inclusione.
Art. 16 – Obblighi della ditta nei confronti dei propri lavoratori dipendenti
1. Nell'esecuzione del contratto, la ditta si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, salute, assicurazioni e assistenza dei lavoratori.
Art. 17 - Cessione del contratto
1. Secondo quanto previsto dall’art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, il contratto di fornitura non può essere ceduto a terzi a pena di nullità, salvo quanto previsto nel comma 4 del citato articolo e nell'articolo 106, comma 1, lettera d).
Art. 18 - Cessione del credito
1. Alla Ditta aggiudicataria è vietato procedere alla cessione del credito senza parere favorevole dell’ASPAL e senza che questa abbia espresso parere favorevole.
Art. 19 – Privacy
1. I dati personali conferiti dalla Ditta saranno raccolti e trattati dall’ASPAL esclusivamente per le finalità connesse al presente contratto secondo le modalità e le finalità di cui al D. Lgs n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss.mm.ii.
Art. 20 - Foro competente
1. Qualunque controversia relativa all’applicazione ed interpretazione del presente contratto sarà devoluta alla competenza del Foro di Cagliari.
2. Nelle more di un eventuale giudizio la Ditta aggiudicataria non potrà sospendere o interrompere la fornitura; in caso contrario l’ASPAL potrà rivalersi senza alcuna formalità sulla cauzione disponibile ovvero sull’importo delle fatture in attesa di liquidazione, fatta salva la rivalsa per gli eventuali ulteriori danni subiti.
Art. 21 - Registrazione e spese contratto
1. Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico della Ditta che, agli effetti della registrazione, potrà avvalersi del Disposto art. 40 del D.P.R. 26.4.1986, n.131.
2. Il presente atto, bollato nei modi di legge ed integrato a tutti gli effetti dagli Allegati 1 e 2, viene dalle parti così sottoscritto.
Per la società affidataria Per l’ASPAL
Il Legale rappresentante Il Direttore Generale
Dott. Xxxxxxx Xxxxxxx
Allegati: 1) Offerta economica.
2) Patto di integrità.
(Art. 1, commi 5, lett. a) e 9 della legge 6 novembre 2012, n.190)
Approvato con DETERMINAZIONE n. 3/ARL del 29/01/2016
Allegato B Patto di integrità
PATTO DI INTEGRITÀ
Art. 1
Ambito di applicazione
1) Il Patto di integrità è lo strumento che la Regione Sardegna adotta al fine di disciplinare i comportamenti degli operatori economici e del personale sia interno che esterno alla Regione Autonoma della Sardegna ed al Sistema Regione di cui alla L.R. 24 /2014 nell’ambito delle procedure di affidamento e gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture di cui al D.Lgs. 163/2006.
2) Il patto di integrità stabilisce l’obbligo reciproco che si instaura tra le Amministrazioni aggiudicatrici e gli operatori economici di improntare i propri comportamenti ai principi di trasparenza e integrità.
3) Il Patto di integrità deve costituire parte integrante della documentazione di gara e del successivo contratto.
4) La partecipazione alle procedure di gara e l’iscrizione al Mercato elettronico regionale “SardegnaCAT” e ad eventuali altri elenchi e/o albi fornitori, è subordinata all’accettazione vincolante del Patto di integrità.
5) Il Patto di integrità si applica con le medesime modalità anche ai contratti di subappalto di cui all’articolo 118 del D.Lgs. 163/2006.
6) Per quanto non disciplinato dal presente Patto si rinvia al Codice di comportamento del personale della Regione Autonoma della Sardegna, degli Enti, delle Agenzie e delle Società partecipate al rispetto del quale sono tenuti i collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell’Amministrazione.
Art. 2
Obblighi degli operatori economici nei confronti della stazione appaltante
1) L’operatore economico:
a) dichiara di non aver fatto ricorso e si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all’aggiudicazione e/o gestione del contratto;
b) dichiara di non avere condizionato, e si impegna a non condizionare, il procedimento amministrativo con azioni dirette a influenzare il contenuto del bando o altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente;
c) dichiara di non aver corrisposto, né promesso di corrispondere, e si impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno, direttamente o tramite terzi, ivi compresi soggetti collegati o controllati, somme di danaro o altre utilità finalizzate all’aggiudicazione o a facilitare la gestione del contratto;
d) dichiara con riferimento alla specifica procedura di affidamento di non aver preso parte né di aver praticato intese o adottato azioni, e si impegna a non prendere parte e a non praticare intese o adottare azioni, tese a restringere la concorrenza o il mercato, vietate ai sensi della normativa vigente, ivi inclusi gli artt. 101 e successivi del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) e gli artt.2 e successivi della L. 287/1990; dichiara altresì che l’offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa;
e) si impegna a segnalare all’Amministrazione aggiudicatrice qualsiasi tentativo illecito da parte di terzi di turbare o distorcere le fasi della procedura di affidamento e dell’esecuzione del contratto;
f) si impegna a segnalare all’Amministrazione aggiudicatrice qualsiasi richiesta illecita o pretesa da parte di dipendenti dell’Amministrazione o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento o di esecuzione del contratto con le modalità e gli strumenti messi a disposizione dalla Regione Autonoma della Sardegna;
g) si impegna, qualora i fatti di cui ai precedenti punti e) ed f) costituiscano reato, a sporgere denuncia all’autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria.
2) L’operatore economico aggiudicatario si impegna ad adempiere con la dovuta diligenza alla corretta esecuzione del contratto.
Art. 3
Obblighi dell’Amministrazione aggiudicatrice
1) L’Amministrazione aggiudicatrice Agenzia regionale per il lavoro della Regione Autonoma della Sardegna:
a) si obbliga a rispettare i principi di trasparenza e integrità già disciplinati dal Codice di comportamento del personale della Regione Autonoma della Sardegna, degli Enti, delle Agenzie e delle Società partecipate nonché le misure di prevenzione della corruzione inserite nel Piano triennale di prevenzione vigente;
b) si obbliga a non influenzare il procedimento amministrativo diretto a definire il contenuto del bando o altro atto equipollente, al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente;
c) si obbliga a non richiedere, a non accettare ed a non ricevere direttamente o tramite terzi, somme di danaro o altre utilità finalizzate a favorire la scelta di un determinato operatore economico;
d) si obbliga a non richiedere, a non accettare ed a non ricevere direttamente o tramite terzi, somme di danaro o altre utilità finalizzate a influenzare in maniera distorsiva la corretta gestione del contratto;
e) si impegna a segnalare al proprio Responsabile per la prevenzione della corruzione qualsiasi tentativo illecito da parte di terzi di turbare o distorcere le fasi di svolgimento delle procedure di affidamento e/o l’esecuzione del contratto, con le modalità e gli strumenti messi a disposizione dalla Regione Autonoma della Sardegna;
f) si impegna a segnalare al proprio Responsabile per la prevenzione della corruzione qualsiasi richiesta illecita o pretesa da parte di operatori economici o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento o di esecuzione del contratto, con le modalità e gli strumenti messi a disposizione dalla Regione Autonoma della Sardegna;
g) si impegna, qualora i fatti di cui ai precedenti punti e) ed f) costituiscano reato, a sporgere denuncia all’autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria.
h) si impegna all’atto della nomina dei componenti della commissione di gara a rispettare le norme in materia di incompatibilità e inconferibilità di incarichi di cui al D. Lgs. n. 39/2013;
i) si impegna a far sottoscrivere ai componenti della predetta Commissione la dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità e inconferibilità di incarichi e quella con cui ciascuno dei componenti assume l’obbligo di dichiarare il verificarsi di qualsiasi situazione di conflitto di interesse e in particolare di astenersi in tutte le situazioni in cui possano essere coinvolti, oltre che interessi propri e dei suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, interessi di:
- persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale;
- soggetti ed organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi;
- soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente;
- enti, associazioni, anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore, o gerente, o nelle quali ricopra cariche sociali e/o di rappresentanza;
- in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di opportunità e convenienza.
2) L’Amministrazione aggiudicatrice si impegna ad adempiere con la dovuta diligenza alla corretta esecuzione del contratto e a verificare nel contempo la corretta esecuzione delle controprestazioni.
Art. 4
Violazione del Patto di integrità
1) La violazione da parte dell’operatore economico, sia in veste di concorrente che di aggiudicatario, di uno degli impegni previsti a suo carico dall’articolo 2. può comportare, secondo la gravità della violazione rilevata e la fase in cui la violazione è accertata, le seguenti sanzioni:
a) l’esclusione dalla procedura di affidamento;
b) la risoluzione di diritto del contratto;
c) l’escussione totale o parziale, dal 10% al 50%, dei depositi cauzionali o altre garanzie depositate ai fini della partecipazione alla procedura di affidamento;
d) l’interdizione del concorrente a partecipare ad altre gare indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo di tempo compreso tra sei mesi e tre anni.
2) L’applicazione delle sanzioni conseguenti alla violazione di cui al presente Patto avviene con garanzia di adeguato contradditorio dall’amministrazione aggiudicatrice, secondo le regole generali degli appalti pubblici.
3) Le stazioni appaltanti debbono individuare le sanzioni da applicare in concreto secondo il criterio di colpevolezza, gradualità e proporzionalità in rapporto alla gravità della violazione rilevata.
4) In ogni caso, per le violazioni di cui all’art. 2 comma 1, lett. a), b), c), d) del presente Patto, è sempre disposta l’escussione del deposito cauzionale o altra garanzia depositata ai fini della partecipazione alla procedura di affidamento, l’esclusione dalla gara o la risoluzione ipso iure del contratto, salvo che le stazioni appaltanti, con apposito atto, decidano di non avvalersi della predetta risoluzione, qualora ritengano che la stessa sia pregiudizievole agli interessi pubblici di cui all’articolo 121, comma 2 del D.Lgs. 104/2010, nonché l’interdizione del concorrente a partecipare ad altre gare indette dalla medesima stazione appaltante per sei mesi decorrenti dalla comunicazione del provvedimento di applicazione della sanzione. Nei casi di recidiva nelle violazioni di cui al superiore art. 2 c. 1 lett. a), b), c), d), e per le medesime violazioni, si applica l’interdizione del concorrente a partecipare ad altre gare indette dalla medesima stazione appaltante per tre anni decorrenti dalla comunicazione del provvedimento di applicazione della sanzione.
5) L’Amministrazione aggiudicatrice, ai sensi dell’art. 1382 c.c., si riserva la facoltà di richiedere il risarcimento del maggior danno effettivamente subito, ove lo ritenga superiore all'ammontare delle cauzioni o delle altre garanzie di cui al precedente comma 2, lett. c) del presente articolo.
6) Qualora le violazioni attengano a comportamenti che implicano il coinvolgimento anche dell’ufficio appaltante le stesse saranno accertate dalla commissione di cui alle linee guida sul whistelblowing di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 30/15 del 16/06/2015 e le sanzioni saranno applicate dall’organismo ad esso direttamente superiore.
Art. 5
Efficacia del Patto di integrità
Il presente Patto di Integrità e le sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto sottoscritto a seguito della procedura di affidamento e all’estinzione delle relative obbligazioni.
Il contenuto del presente documento può essere integrato dagli eventuali futuri Protocolli di legalità sottoscritti dalla Regione Autonoma della Sardegna.
Cagliari, / /
L’operatore economico L’Amministrazione aggiudicatrice
L’Operatore economico dichiara di aver letto, e di accettare espressamente, le disposizioni contenute nell’art. 2 e nell’art. 4 c. 3 della presente scrittura.
Cagliari, / /
L’operatore economico