Contratto di Assicurazione del Ramo Danni
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CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Contratto di Assicurazione del Xxxx Xxxxx
Formula Sicura
Prodotto esclusivo per i Soci del Touring Club Italiano
Il presente documento contenente:
◼ Glossario
◼ Condizioni di Polizza
deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della polizza
Indice
Area Riservata pag. 2
Glossario pag. 4
Condizioni di Assicurazione Generali pag. 7
Condizioni di Assicurazione Furto e rapina pag. 11
TOURING CLUB ITALIANO
Responsabilità civile verso terzi responsabilità civile pag. 16
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I N D I C E
AREA RISERVATA
In ottemperanza al Provvedimento XXXXX xx 0 xxx 00/00/0000, xx comunica che sul sito internet dell’Impresa - xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx - è disponibile la sezione “AREA RISERVATA”, che consente ad ogni Cliente di consultare la propria posizione assicurativa, registrandosi al Servizio.
Per registrarsi è sufficiente seguire le indicazioni riportate sul sito.
Per ottenere maggiori informazioni sul Servizio o ottenere assistenza sull’utilizzo del sistema è possibile rivolgersi al proprio Intermediario.
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A R E A
R I S E R V A T A
TOURING CLUB ITALIANO
Tabella Scoperti, Franchigie e Sottolimiti di
indennizzo
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Limiti di copertura sezione Furto
Garanzia o bene colpito da sinistro (se assicurato in base a quanto risulta in polizza) | Riferimento (art.) | Scoperto (per sinistro salvo diversa indicazione) | Franchigia (per sinistro salvo diversa indicazione) | Sottolimite di indennizzo o di risarcimento (per anno assicurativo, salvo diversa indicazione) |
Preziosi | 3.4 | Non previsto | Non prevista | Euro 500 |
Denaro | 3.4 | Non previsto | Non prevista | Euro 250 |
Dipendenze | 3.4 | Non previsto | Non prevista | Euro 300 |
Atti vandalici commessi dall'autore del furto o della rapina | 3.4 | Non previsto | Non prevista | Euro 1.000 |
Sostituzione delle serrature dell'abitazione | 3.4 | Non previsto | Non prevista | Euro 300 |
Duplicazione documenti | 3.4 | Non previsto | Non prevista | Euro 150 |
Xxxxxx, furto e rapina degli oggetti personali trasportati | 3.4 | Non previsto | Non prevista | Euro 250 |
Guasti ai locali ed agli infissi | 3.4 | Non previsto | Non prevista | Euro 1.000 |
Locali di villeggiatura, alberghi e pensioni | 3.4 | Non previsto | Non prevista | Euro 250 |
Caratteristiche costruttive dei locali difformi da laterizi, pietre, blocchi di cemento o altri materiali di pari robustezza) | 3.6 | 25% | Non prevista | Non previsto |
Mezzi di chiusura dei locali insufficienti | 3.6 | 25% | Non prevista | Non previsto |
Limiti di copertura sezione Responsabiltà Civile | ||||
Garanzia o bene colpito da sinistro (se assicurato in base a quanto risulta in polizza) | Riferimento (art.) | Scoperto (per sinistro salvo diversa indicazione) | Franchigia (per sinistro salvo diversa indicazione) | Sottolimite di indennizzo o di risarcimento (per anno assicurativo, salvo diversa indicazione) |
Danni a cose | 4.7 | Non previsto | Euro 500 | Non previsto |
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T A B E L L A
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Glossario
Assicurato
Il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione.
Consumatore
È inteso come la persona fisica che agisce per scopi estranei rispetto all’attività imprenditoriale commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.
Contenuto
il complesso mobiliare per l’arredamento dei locali di abitazione, impianti di prevenzione e/o allarme, armadi forti, casseforti, oggetti di vestiario ed indumenti in genere, effetti personali, oggetti pregiati, preziosi, come di seguito definiti, denaro, provviste di famiglia, elettrodomestici e quant’altro di inerente l’abitazione comprese tappezzerie, tinteggiature, rivestimenti e moquettes, il tutto anche se riposto nelle dipendenze, siano o no separate e, per i capi di vestiario, gli oggetti personali, i preziosi e il denaro, anche nei locali di villeggiatura o presso alberghi e pensioni. È compreso, altresì, il mobilio, l’arredamento e l’attrezzatura di uffici o studi professionali, purché di proprietà dell’Assicurato, ed esistente in locali comunicanti con l’abitazione stessa.
Contraente
il soggetto che stipula l’assicurazione.
Dati
Qualsiasi informazione digitale, indipendentemente dalla forma o modo in cui viene utilizzata o visualizzata (ad esempio testo, immagini, video, software), memorizzata all’esterno della memoria ad accesso casuale RAM.
Dati Personali
Qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale, sempreché relativi all’attività dell’Assicurato.
Dimora abituale
quella corrispondente alla residenza anagrafica dell’Assicurato e dei suoi familiari conviventi, oppure quella in cui gli stessi risiedono per la maggior parte dell’anno.
Fabbricato
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l’intera costruzione edile, destinata ad abitazione, comprese recinzioni e dipendenze (centrale termica, box e simili) costruite negli spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato, compresi fissi ed infissi ed opere di fondazione od interrate, impianti fissi: idrici, igienici, elettrici, di riscaldamento (esclusi i pannelli solari), e di condizionamento d’aria; gli ascensori, i montacarichi, le scale mobili e le antenne radiotelevisive come pure altri impianti od installazioni considerati immobili per natura o destinazione, ivi compresi affreschi e statue che non abbiano valore artistico, escluso quanto rientra per definizione nella voce contenuto.
Franchigia
l’importo contrattualmente pattuito che rimane a carico dell’Assicurato per ogni sinistro.
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Furto
è colpevole del reato di furto chiunque si impossessa della cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri (art. 624 del Codice Penale).
Impresa
VITTORIA ASSICURAZIONI S.p.A. ed eventuali Coassicuratrici.
Indennizzo
la somma dovuta dall’Impresa all’Assicurato in caso di sinistro.
Oggetti pregiati
quadri, sculture, oggetti d’arte non costituenti mobilio, pellicce, oggetti e servizi di argenteria, tappeti, arazzi e simili, escluso quanto indicato sotto la definizione preziosi.
Preziosi
gioielli, oggetti d’oro o di platino o montati su detti metalli, pietre preziose e perle naturali e di coltura, raccolte e collezioni, carte valori e titoli di credito in genere.
Primo rischio assoluto
forma di assicurazione in base alla quale l’indennizzo avviene sino alla concorrenza della somma assicurata, per anno assicurativo, senza applicazione dell’art. 1907 del Codice Civile (regola proporzionale).
Raccolte e collezioni
per “collezione” si intende una raccolta, ordinata secondo determinati criteri, di oggetti di una stessa specie e categoria, rari, curiosi o di un certo valore.
Rapina
è colpevole del reato di rapina chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia, si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene (art. 628 del Codice Penale).
Risarcimento
la somma dovuta dall’Impresa ai terzi danneggiati in caso di sinistro.
Scippo
furto commesso strappando di mano o di dosso alla persona capi di vestiario, pellicce ed oggetti personali, compresi oggetti pregiati, preziosi e denaro.
Scoperto
la percentuale di importo del danno liquidabile a termini di polizza che rimane ad esclusivo carico dell’Assicurato.
Sinistro
il verificarsi del fatto che provoca il danno per il quale è stata prestata l’assicurazione.
Sistema Informatico
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L’insieme dei computer, apparati e sottosistemi elettronici (server, database, mainframe, router, modem, terminali) e relative periferiche, tra loro interconnessi in rete, preposti all’elaborazione dei dati relativi all’attività svolta dall’Assicurato. Si considerano parte del sistema informatico anche i tablet, i phablet, gli smartphone ed il software.
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Supporti dati
Tutti i dispositivi informatici (come ad esempio dischi esterni, CDROM, DVD, nastri magnetici o dischi, chiavette USB) che vengono utilizzati per registrare e memorizzare i Dati.
Valore a nuovo
a) per il contenuto, esclusi gli oggetti pregiati, i preziosi e gli oggetti d’arte costituenti mobilio, ma comprese le pellicce: il costo di rimpiazzo delle cose danneggiate od asportate con altre nuove uguali oppure equivalenti;
b) per oggetti pregiati (escluse pellicce), oggetti d’arte costituenti mobilio e preziosi: il valore di mercato al momento del sinistro.
Valore commerciale
a) per il contenuto, esclusi gli oggetti pregiati, i preziosi e gli oggetti d’arte costituenti mobilio, ma comprese le pellicce: il valore a nuovo corretto applicando un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, alla qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante;
b) per oggetti pregiati (escluse pellicce), oggetti d’arte costituenti mobilio e preziosi: il valore di mercato al momento del sinistro.
Valori
Denaro, francobolli, carte valori, titoli di credito e valori bollati (escluse valute digitali e/o criptovalute).
Vita privata
tutte le attività, escluse quella lavorativa principale, secondaria ed occasionale.
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Nel testo i termini definiti sono riportati in grassetto
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Condizioni di Assicurazione Generali
2.1 - Assicurazione presso diversi assicuratori
Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, in caso di sinistro il Contraente/Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l’importo dovuto secondo la rispettiva polizza autonomamente considerata.
Qualora la somma di tali importi superi l’ammontare del danno, l’Impresa è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell’importo calcolato secondo la propria polizza, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.
2.2 - Decorrenza dell’assicurazione
L’assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno in cui è firmata la polizza e pagato il premio, salvo che la polizza stabilisca una data successiva; in caso diverso decorre dalle ore 24 del giorno di pagamento ferme restando le scadenze successive contrattualmente stabilite. Per le rate successive alla prima è concesso il termine di rispetto di 15 giorni, trascorso il quale l’assicurazione resta sospesa e rientra in vigore soltanto dalle ore 24 del giorno del pagamento del premio, ferme restando le scadenze contrattualmente stabilite (art. 1901 del Codice Civile).
2.3 - Modifiche dell’assicurazione e trasloco delle cose assicurate
Le eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.
In caso di trasloco delle cose assicurate, il Contraente/Assicurato deve darne preventivo avviso alla Vittoria Assicurazioni S.p.A.; in tale circostanza le garanzie di polizza, per un periodo massimo di 10 giorni, vengono prestate nelle due località indicate dal Contraente/Assicurato. Trascorso tale termine le garanzie saranno operanti esclusivamente per la nuova ubicazione. Restano comunque salve le disposizioni dell’art. 1898 del Codice Civile, se il trasloco comporta aggravamento del rischio, nonché le esclusioni previste alle singole Sezioni.
2.4 - Modalità per la denuncia dei sinistri
I sinistri devono essere denunciati alla Direzione dell’Impresa o all’Agenzia cui è assegnata la polizza entro 5 giorni da quando il Contraente ne sia venuto a conoscenza, con l’indicazione della data dell’evento e allegando la documentazione indicata.
Relativamente alle garanzie FURTO e RAPINA l’Assicurato deve:
a) fare, nei 5 giorni successivi, dichiarazione scritta all’Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell’inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l’entità approssimativa del danno; copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa all’Impresa;
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b) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino alla liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
c) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture e qualsiasi
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documento che possa essere richiesto dall’Impresa o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.
2.5 - Dolo e colpa grave
L’Impresa risponde dei danni indennizzabili/risarcibili a termini di polizza, determinati da colpa grave dell’Assicurato/Contraente, nonché da dolo e colpa grave delle persone di cui egli deve rispondere a norma di legge, compreso il personale addetto alla manutenzione del fabbricato designato sulla polizza, nonché il personale domestico in genere.
2.6 - Foro competente e mediazione obbligatoria
Fatto salvo il preventivo espletamento delle procedure previste in polizza per la soluzione delle eventuali controversie concernenti le richieste di indennizzo originate da sinistri regolarmente protocollati, per tutte le controversie nascenti o comunque collegate a questo contratto, per le quali non sia stato possibile raggiungere una soluzione amichevole e per le quali si intenda promuovere un giudizio, è condizione di procedibilità esperire un preliminare tentativo di mediazione, in base al disposto dell’art. 5 del D. Lgs n.28 del 4 marzo 2010 e successive modifiche (di seguito “Decreto 28”).
Il tentativo di mediazione si svolgerà davanti ad uno degli Organismi di mediazione di volta in volta scelti dalla parte richiedente, tra quelli presenti nel luogo del giudice territorialmente competente.
Si precisa che nel caso in cui il contratto sia stato stipulato con un “consumatore” ai sensi dell’art. 33 del Codice del Consumo, il tentativo di mediazione si svolgerà davanti ad uno degli Organismi di mediazione presenti nel luogo di residenza o domicilio elettivo del Contraente o Assicurato.
La parte che viene chiamata in mediazione (sia Xxxxxxxx, sia il contraente) si riserva il diritto di non partecipare alla procedura di mediazione, motivando per iscritto all’organismo di mediazione prescelto le ragioni che giustificano la propria mancata partecipazione.
Laddove il regolamento dell'Organismo prescelto preveda la possibilità di svolgere la mediazione in forma telematica (on line), si conviene che la mediazione sarà iniziata e svolta in tale forma anche se ad aderire sia solo una delle due parti.
In ogni caso la parte istante si impegna:
2. a richiedere all'Organismo di Mediazione un preavviso di almeno 15 giorni lavorativi per il primo incontro di mediazione.
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Si applicherà al tentativo il regolamento di mediazione, approvato dal Ministero della Giustizia, dell’Organismo prescelto. Le sedi, il regolamento, la modulistica e le tabelle delle indennità in vigore al momento dell’attivazione della procedura sono consultabili all’indirizzo internet dell’Organismo prescelto.
2.7 - Proroga della polizza
In mancanza di disdetta data da una delle Parti con lettera raccomandata almeno 30 giorni prima della scadenza, la polizza di durata non inferiore ad 1 anno è prorogata una o più volte, per una durata di 1 anno per ciascuna proroga.
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2.8 - Aggravamento del rischio
Il Contraente o l’Assicurato deve dare comunicazione scritta all’Impresa di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dall’Impresa possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo/risarcimento nonché la stessa cessazione della garanzia assicurativa ai sensi dell’art. 1898 del Codice Civile.
2.9 - Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione del rischio l’Impresa è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell’Assicurato, ai sensi dell’art. 1897 del Codice Civile, e rinuncia al relativo diritto di recesso.
2.10 - Facoltà dell’Impresa di modificare il premio in corso di polizza e conseguente diritto di recesso del Contraente
Ad ogni scadenza annuale, ferma la concessione dello sconto di durata nel caso di polizza poliennale, l’Impresa ha la facoltà di modificare il premio della presente polizza, comunicando al Contraente la variazione di premio almeno 60 giorni prima della predetta scadenza annuale.
Nel caso in cui il Contraente non accettasse le modificazioni di premio proposte, avrà la facoltà di risolvere il rapporto assicurativo astenendosi dal pagamento del premio; in caso contrario la polizza si intende rinnovata alle nuove condizioni di premio comunicate dall’Impresa.
2.11 - Variazioni della persona dell’assicurato – alienazione delle cose assicurate
Se l’Assicurato è anche il Contraente, stipula per sé e per i suoi eredi e questi ultimi sono solidalmente obbligati a continuare la polizza fino alla divisione dell’eredità.
Dopo la divisione la polizza continua con l’erede o con gli eredi cui siano state assegnate le cose assicurate, salvo che gli stessi non comunichino all’Impresa una loro diversa decisione.
2.12 - Imposte e tasse
Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per Xxxxx, presenti e futuri, relativi al premio, alla polizza ed agli altri atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dall’Impresa.
2.13 - Rinvio alle norme di Legge
Per quanto non espressamente regolato valgono le norme di legge.
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2.14 - Diritto di recesso in caso di vendita a distanza
In caso di vendita mediante tecniche di comunicazione a distanza, ove il contratto sia stipulato da un consumatore, così come definito dal codice del Consumo, il contraente ha diritto di recedere dal contratto nei 14 giorni successivi al perfezionamento della polizza avvenuto con il pagamento del premio, effettuando richiesta scritta da inviare tramite lettera
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raccomandata a/r a Vittoria Assicurazioni S.p.a. Xxx Xxxxxxx Xxxxxxxx 0 – 00000 Xxxxxx. In tal caso l’Impresa trattiene la frazione di premio relativa al periodo in cui il contratto ha avuto effetto.
Condizioni di Assicurazione Furto e Rapina
3.1 - Rischi assicurati
Premesso che l’assicurazione vale solo per i fabbricati adibiti a “dimora abituale”, l’Impresa si obbliga ad indennizzare, nei limiti della somma assicurata per ogni anno assicurativo pari a Euro 2.000,00, di quelli previsti al successivo art. 3.4 ed eccettuati i casi esclusi di cui all’art. 3.2, i danni materiali e diretti causati da:
Furto delle cose assicurate, anche se commesso od agevolato dal personale domestico, a condizione che l’autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose stesse:
a) violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, sia meccaniche che elettroniche, di grimaldelli o di arnesi simili (non equivale ad uso di chiavi false l’uso di chiave vera anche se fraudolento);
b) per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
c) in modo clandestino, purché l’asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, a locali chiusi. Per furto con introduzione clandestina si intende: furto commesso da persona che, dopo essersi introdotta nei locali clandestinamente, approfittando di particolari condizioni e senza destare sospetti nelle persone che si trovano nei locali stessi, vi si sia fatta rinchiudere ed abbia asportato la refurtiva mentre i locali erano chiusi.
Rapina
delle cose assicurate quando la stessa è avvenuta all’interno dei locali dell’abitazione e anche quando le persone sulle quali viene fatta violenza vengano prelevate dall’esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.
Atti vandalici
commessi dall’autore del furto o della rapina (consumati o tentati).
Guasti ai locali ed agli infissi,
e cioè quelli che, in occasione di furto o rapina (consumati o tentati) siano causati alle parti del fabbricato costituenti i locali contenenti le cose assicurate ed agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi.
Sostituzione serrature
dell’abitazione con altre uguali oppure equivalenti nel caso in cui le chiavi siano state sottratte all’Assicurato, ai familiari conviventi, al personale domestico od agli eventuali ospiti.
Duplicazione documenti personali
sottratti all’Assicurato od ai componenti il nucleo familiare con lui conviventi.
Xxxxxx, furto e rapina degli effetti personali trasportati
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Con la presente garanzia, fino a concorrenza della somma assicurata pari a Euro 1.000,00, si intendono garantiti gli effetti personali trasportati, ivi compresi gli indumenti, incluse pellicce, gli oggetti pregiati, preziosi e denaro per uso personale (esclusi pertanto quelli relativi ad ogni attività lavorativa) contro:
a) la rapina;
b) il furto, strappando le cose suddette di mano o di dosso (scippo);
c) il furto in seguito ad infortunio od improvviso malore, commessi sulle persone dell’Assicurato e dei familiari con lui conviventi mentre si trovano all’esterno dell’abitazione descritta in polizza, ovunque nel mondo, e portano su di sé o hanno a portata di mano le suddette cose.
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3.2 - Esclusioni, limiti per locali disabitati
Sono esclusi i danni:
a) determinati da atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, occupazione militare, invasione;
b) determinati da esplosione o emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell’atomo, come pure di radiazioni provocate dall’accelerazione di particelle atomiche;
c) causati con dolo dell’Assicurato o del Contraente;
d) verificatisi in occasione di incendio, fulmine, esplosione, scoppio, implosione, caduta di aeromobili, trombe d’aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, mareggiate, frane;
e) avvenuti a partire dalle ore 24 del 45° giorno, se i locali contenenti le cose assicurate rimangono disabitati per più di 45 giorni consecutivi. Relativamente ai preziosi ed al denaro l’esclusione decorre dalle ore 24 del 15° giorno;
f) da sottrazione di “dati” presenti nel sistema informatico dell’Assicurato causati da qualsiasi attacco contro il sistema informatico dell’Assicurato.
3.3 - Forma di assicurazione
Tutte le garanzie previste nella presente sono prestate a “primo rischio assoluto”.
3.4 - Limiti di indennizzo, scoperti a carico dell’assicurato
Preziosi:
in nessun caso l’Impresa sarà tenuta a corrispondere, rispetto alla somma assicurata alla partita contenuto, indennizzo superiore a Euro 500,00.
Denaro:
in nessun caso l’Impresa sarà tenuta a corrispondere, rispetto alla somma assicurata alla partita contenuto, indennizzo superiore a Euro 250,00.
Dipendenze:
in nessun caso l’Impresa sarà tenuta a corrispondere, rispetto alla somma assicurata alla partita contenuto, indennizzo superiore a Euro 300,00 per singolo oggetto per le cose contenute nei locali di ripostiglio, di pertinenza del fabbricato, non comunicanti con i locali di abitazione. La garanzia in detti locali è limitata al mobilio, arredamento, vestiario, provviste, attrezzi e dotazioni comuni.
Atti vandalici commessi dall’autore del furto o della rapina:
in nessun caso l’Impresa sarà tenuta a corrispondere, rispetto alla somma assicurata alla partita contenuto, indennizzo superiore a Euro 1.000,00.
Sostituzione delle serrature dell’abitazione:
in nessun caso l’Impresa sarà tenuta a corrispondere indennizzo superiore a Euro 300,00 a titolo di rimborso delle spese sostenute e documentate.
Duplicazione documenti:
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in nessun caso l’Impresa sarà tenuta a corrispondere indennizzo superiore a Euro 150,00 a titolo di rimborso delle spese sostenute e documentate.
Xxxxxx, furto e rapina degli oggetti personali trasportati:
relativamente al denaro l’Impresa non indennizzerà importo superiore a Euro 250,00.
Guasti ai locali ed agli infissi:
in nessun caso l’Impresa sarà tenuta a pagare indennizzo superiore a Euro 1.000,00.
Locali di villeggiatura, alberghi e pensioni:
per i capi di vestiario, gli oggetti personali, i preziosi ed il denaro portati con sé dall’Assicurato e/o dai suoi familiari conviventi in locali di villeggiatura, alberghi e pensioni, temporaneamente occupati dagli stessi e limitatamente al periodo della loro permanenza in luogo, ubicati nel territorio della Repubblica Italiana, Repubblica di X. Xxxxxx e Stato Città del Vaticano, l’Impresa non sarà tenuta a corrispondere, rispetto alla somma assicurata alla partita contenuto, indennizzo superiore a Euro 250,00;
3.5 - Mezzi di chiusura dei locali
L’assicurazione è prestata su dichiarazione del Contraente/Assicurato che ogni apertura verso l’esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall’esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, è difesa, per tutta la sua estensione, da serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, totalmente fissi o chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall’interno, oppure protetta da inferriate (considerando tali anche quelle costituite da robuste barre di metallo o di lega metallica diversa dal ferro) fissate nel muro. Nelle inferriate e nei serramenti sono ammesse luci purché le loro dimensioni non consentano l’accesso ai locali contenenti le cose assicurate.
Quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti anche solo in parte i mezzi di protezione e chiusura sopraindicati, l’Impresa corrisponderà all’Assicurato il 75% della somma liquidata a termini di polizza, restando il 25% rimanente a carico dell’Assicurato stesso senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto all’indennizzo, farlo assicurare da altri. Detto scoperto del 25% non verrà applicato quando le difformità riguardano aperture diverse da quelle usate dai ladri per introdursi nei locali e verrà ridotto al 20% in caso di furto avvenuto durante la presenza in casa dell’Assicurato o delle persone con lui conviventi, di età non inferiore a 14 anni e a loro insaputa.
3.6 - Caratteristiche costruttive dei locali
L’assicurazione è prestata su dichiarazione del Contraente/Assicurato che le cose assicurate sono poste in locali aventi pareti perimetrali, solai o copertura di vivo, cotto, calcestruzzo, vetrocemento armato, vetro antisfondamento, cemento armato o non. Inoltre, quando i locali fanno parte di fabbricato elevato a solo piano terra, la linea di gronda del tetto si trova, in linea verticale, a non meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall’esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale,oppure, trovandosi ad altezza inferiore, il tetto deve essere in cemento armato o laterizio armato senza lucernari od in vetrocemento armato totalmente fisso.
In caso di sinistro avvenuto quando, per qualsiasi motivo, le caratteristiche costruttive dei locali siano differenti da quelle sopra indicate, l’Impresa corrisponderà all’Assicurato il 75 % della somma liquidata a termini di polizza, restando il 25% rimanente a carico dell’Assicurato stesso senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto all’indennizzo, farlo assicurare da altri.
Detto scoperto non viene applicato quando le difformità riguardano aperture diverse da quelle usate dai ladri per introdursi nei locali.
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3.7 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno L’ammontare del danno è dato dalla differenza fra il valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro ed il valore di ciò che resta dopo il sinistro.
La valutazione andrà fatta a “valore a nuovo”.
3.8 - Esagerazione dolosa del danno
L’Assicurato che esagera dolosamente l’ammontare del danno o dichiara danneggiate cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate od
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adopera, a giustificazione, mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all’indennizzo.
3.9 - Procedura per la valutazione del danno
L’ammontare dell’indennizzo è definito direttamente tra l’Assicurato/Contraente e l’Impresa.
Nell’eventualità di mancato accordo le parti possono concordemente conferire, per iscritto, mandato a due periti nominati uno dall’Impresa e uno dal Contraente/Assicurato. I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Xxxxxx interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Xxxxxx ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non procede alla nomina del proprio Perito, o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine sono demandate al Presidente del tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto, su istanza anche di una sola delle Parti. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.
3.10 - Mandato dei periti
I Periti devono:
a) indagare su circostanze, natura, causa, tempo, luogo e modalità del sinistro;
b) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atticontrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate;
c) verificare se l’Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all’art. 2.7;
d) verificare l’esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all’art. 3.7;
e) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese di salvataggio, in conformità alle disposizioni contrattuali.
I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi, oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale unitamente alle stime dettagliate, da redigersi in due esemplari, uno per ognuna delle Parti.
I risultati delle valutazioni di cui ai punti d) ed e) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin d’ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all’indennizzabilità del danno.
La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità.
3.11 - Pagamento dell’indennizzo
Verificata l’operatività della garanzia, valutato il danno e se dalla documentazione attestante il risultato delle indagini preliminari relative al sinistro non si evidenzia nessuno dei casi previsti all’art. 3.2, lettera c), l’Impresa deve provvedere al
pagamento dell’indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione.
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3.12 - Titoli di credito
Per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che:
a) l’Impresa, salvo diversa pattuizione, non pagherà l’importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
b) l’Assicurato deve restituire all’Impresa l’indennizzo per essi percepito non appena, per
effetto della procedura di ammortamento - se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
c) il loro valore è dato dalla somma da essi portata.
Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari rimane inoltre stabilito che l’assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l’esercizio dell’azione cambiaria.
3.13 - Riduzione della somma assicurata a seguito di sinistro
In caso di sinistro la somma assicurata si intende ridotta, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno indennizzabile, al netto di eventuali franchigie o scoperti.
Qualora, a seguito di pagamento del sinistro una delle parti decidesse di recedere dalla polizza così come previsto all’art. 2.12 , entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso l’Impresa mette a disposizione del Contraente la parte di premio, al netto dell’imposta, relativa alla somma ancora assicurata e per il periodo di rischio non corso.
3.14 - Recupero delle cose rubate
Se le cose sottratte vengono recuperate in tutto o in parte, l’Assicurato deve darne avviso all’Impresa appena ne ha avuto notizia. Le cose recuperate od il ricavato della vendita spetteranno all’Assicurato fino alla concorrenza della parte di danno che fosse eventualmente rimasta scoperta di assicurazione, il resto spetterà all’Impresa.
Per le cose sottratte che siano recuperate prima del pagamento dell’indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, l’Impresa è obbligata soltanto per i danni eventualmente subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro.
3.15 - Coesistenza di scoperti, franchigie
Qualora, per lo stesso sinistro e per la stessa cosa danneggiata, risultino operanti più
scoperti e/o franchigie, l’indennizzo verrà calcolato in base a quanto segue:
a) per gli scoperti verrà considerato quello di percentuale più elevata;
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b) la franchigia verrà considerata un importo minimo che resta comunque a carico dell’Assicurato.
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R A P I N A
Responsabilità civile verso terzi responsabilità civile
4.1 - Rischi assicurati
L’Impresa si obbliga a tenere indenne il Contraente ed i familiari con lui conviventi, nei limiti del massimale di Euro 300.000,00 ed eccettuati i casi esclusi di cui all’art. 4.4, di quanto questi siano tenuti a pagare quali civilmente responsabili ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) per i danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a cose e animali in conseguenza di un evento accidentale verificatosi nell’ambito della vita privata.
L’assicurazione opera, inoltre, per la responsabilità civile derivante agli Assicurati per danni arrecati a terzi in conseguenza di un fatto commesso da:
a) FIGLI MINORI, anche nell’eventualità in cui gli stessi siano affidati al coniuge separato o divorziato, oppure temporaneamente ad altri familiari. La responsabilità delle predette persone, anche se non conviventi con il Contraente, si intende in questo caso assicurata;
b) MINORI e PERSONE “ALLA PARI”, temporaneamente ospiti degli Assicurati; BABY SITTER e ADDETTI AI SERVIZI DOMESTICI, anche se prestatori d’opera occasionali;
c) INCAPACI DI INTENDERE E VOLERE (art. 2047 del Codice Civile) in tutela agli Assicurati.
Inoltre, per quanto relativo alla responsabilità civile verso i prestatori di lavoro,l’Impresa si obbliga, nei limiti del massimale assicurato.
a) a tenere indenni gli Assicurati di quanto questi siano tenuti a pagare (capitali,interessi e spese) quali civilmente responsabili ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30/6/65, n. 1124, per gli infortuni (escluse le malattie professionali) sofferti dagli addetti ai servizi domestici assicurati presso l’Inail per gli infortuni sul lavoro;
b) al risarcimento delle somme che gli Assicurati siano tenuti a pagare quali civilmente responsabili per danni corporali subìti dagli addetti ai servizi domestici, “personale a ore”, “baby sitter” e “persone alla pari”, non soggetti all’obbligo di assicurazione infortuni ai sensi del D.P.R. 30/6/65 n. 1124.
4.2 - Precisazioni circa la portata della garanzia
Fermo restando quanto convenuto al precedente art. 4.1 “Rischi assicurati”, nonché al successivo art. 4.4 “Esclusioni”, la garanzia opera anche per:
a) proprietà ed uso di apparecchi domestici, compresi fonoaudiovisivi e limitatamente alle lesioni corporali - i danni a terzi derivanti da incendio, scoppio ed esplosione degli stessi;
b) intossicazione ed avvelenamenti causati agli ospiti da cibi o bevande avariati;
c) utenza della strada in qualità di pedone;
d) proprietà ed uso di velocipedi, tricicli, vetturette, carrozzine e simili;l’assicurazione si estende anche ai mezzi provvisti di motore, purché aventi caratteristiche di giocattolo, nonché a biciclette con pedalata assistita da motore elettrico ausiliario e a carrozzette elettriche per disabili, ma esclusi tutti i rischi assicurabili secondo quanto disciplinato dalla legge n. 990 del 24/12/69 e successive modifiche;
e) pratica del campeggio nei luoghi dove è consentito, compresi i danni derivanti da incendio, scoppio, esplosione, ma esclusi tutti i rischi assicurabili secondo quanto disciplinato dalla legge n. 990 del 24/12/69 e successive modifiche;
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f) partecipazione del Contraente o dei Familiari conviventi, in qualità di genitori accompagnatori, a qualsiasi attività indetta ed autorizzata dalle Autorità Xxxxxxxxxxx, comprese gite, visite culturali, manifestazioni sportive e ricreative, intendendosi altresì compresa la responsabilità derivante da fatto di minori affidati alla loro sorveglianza;
g) proprietà ed uso di imbarcazioni a remi ed a vela, senza motore né entro né fuoribordo, nonché di tavole con o senza vela;
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h) esercizio di attività ricreative non retribuite, escluse la pratica dell’aeromodellismo e l’attività venatoria;
i) esercizio di sport in qualità di dilettante, esclusi il paracadutismo, gli sport aerei in genere e quelli motoristici;
j) proprietà, detenzione ed uso di armi, anche da fuoco, per difesa, tiro “a segno” e “a volo”, ma escluso l’uso delle stesse per l’attività venatoria;
k) uso o guida da parte dei figli minori di veicoli o natanti a motore, non in usufrutto o di proprietà degli Assicurati, od agli stessi locati, nel caso di azione di rivalsa della società assicuratrice di tali mezzi;
l) proprietà, uso o possesso di animali domestici, esclusi i cani ed i rischi derivanti dalla proprietà dei cavalli.
4.3 - Persone non considerate nel novero dei terzi
Non sono considerati terzi ai fini dell’assicurazione:
a) il coniuge, i genitori, i figli degli Assicurati, nonché qualsiasi altro parente od affine con gli stessi convivente;
b) le persone che, essendo in rapporto anche occasionale di dipendenza con gli Assicurati, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio, fatta eccezione per quanto stabilito all’art. 4.1 - Rischi Assicurati limitatamente alla responsabilità civile verso i prestatori di lavoro.
4.4 - Esclusioni
L’assicurazione non comprende i danni derivanti da:
a) conduzione dei locali costituenti la dimora, abituale e/o saltuaria, del Contraente, compresa l’esecuzione di lavori di ordinaria manutenzione nonché, in qualità di committente, di lavori di straordinaria manutenzione affidati a terzi;
b) danni derivanti da spargimento d’acqua conseguenti alla conduzione dei locali di cui al punto precedente;
c) esercizio di qualsiasi attività a carattere professionale, commerciale, industriale o di qualsiasi altra attività comunque retribuita;
d) inadempimenti od errori di natura contrattuale o fiscale;
e) furto e quelli a cose altrui derivanti da incendio delle cose degli Assicurati o che gli stessi detengano a qualsiasi titolo eccettuati, per i danni da incendio, quelli avvenuti durante la pratica del campeggio svolto come indicato al precedente art. 4.2;
f) proprietà, possesso, uso e guida di mezzi di locomozione, navigazione o trasporto in genere, salvo quanto precisato al precedente art. 4.2;
g) pratica dell’aeromodellismo, paracadutismo, sport aerei e motoristici in genere, nonché dall’esercizio dell’attività venatoria;
h) proprietà di immobili;
i) espletamento, compresa la committenza, di lavori edili rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 494/96;
j) proprietà, uso e possesso di cani o di animali non domestici, nonché dalla proprietà di cavalli;
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k) contagio che comporti sindrome di immunodeficienza acquisita (AIDS); inquinamento dell’aria, dell’acqua o del suolo; interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d’acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
l) trasformazioni od assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
m) da furto, xxxxxxx, divulgazione non autorizzata di “dati personali” non pubblici;
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n) da alterazione, cancellazione o danneggiamento di “dati” presenti nel “sistema informatico” dell’Assicurato compresi i “supporti dati”, causati da qualsiasi attacco contro il sistema informatico dell’Assicurato;
L’assicurazione non comprende, inoltre, i danni a cose ed animali che gli Assicurati abbiano in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione.
4.5 - Estensione territoriale
L’assicurazione vale per i danni che si verifichino in tutto il mondo.
4.6 - Pluralità di assicurati
La garanzia viene prestata nel limite dei massimali convenuti in polizza per ogni sinistro, limite che resta a tutti gli effetti anche nel caso siano coinvolti più Assicurati. Tuttavia il massimale verrà utilizzato in via prioritaria a copertura della Responsabilità Civile dell’Assicurato/Contraente ed in via subordinata, per l’eccedenza, a copertura della Responsabilità Civile degli altri Assicurati. Nel caso di conflitto di interessi tra l’Assicurato/Contraente e gli altri Assicurati la garanzia opera solo a favore del primo.
4.7 - Franchigie
L’Impresa risarcisce i danni detraendo per ogni sinistro relativo ai danni a cose Euro 500,00.
4.8 - Gestione delle vertenze di danno e spese legali
L’Impresa assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell’Assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso. Sono a carico dell’Impresa le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta ai danneggiati superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra l’Impresa e l’Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.
L’Impresa non riconosce spese incontrate dall’Assicurato per legali e tecnici che non siano da essa designati e non risponde altresì di multe od ammende né di spese di giustizia penale.
4.9 - Pagamento del risarcimento
Verificata l’operatività della garanzia, accertata la legittimazione del danneggiato o di chi per esso, ricevuta la necessaria documentazione, quantificato e concordato il danno, la Società provvede alla liquidazione del risarcimento entro 30 giorni, inviando l’apposito atto di transazione e quietanza.
L’Impresa paga il risarcimento concordato nel termine di 15 giorni dal ricevimento dell’atto di transazione e quietanza sottoscritto, corredato degli eventuali documenti specificati nell’atto stesso.
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Se in relazione al SINISTRO è stata aperta una procedura giudiziaria (civile, penale e/o amministrativa), oppure se è stata avviata una procedura di natura conciliativa, la SOCIETÀ si riserva la facoltà di attendere la conclusione definitiva della procedura, prima di procedere con la liquidazione nei termini sopra descritti.
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siamo noi!
RILASSATI..
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Le presenti Condizioni di Assicurazione sono state aggiornate in data 01/01/2019
PB058192-FUR-RCT-TCI-EDZ-0119 - FORMULA SICURA