ACCORDO ISTITUZIONALE
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Dipartimento per le Infrastrutture, i Sistemi Informativi e Statistici Provveditorato Interregionale alle OO.PP. Toscana - Marche – Umbria Sede Firenze xxx xxx Xxxxx x. 00 – 00000 Xxxxxxx | La stazione appaltante conferente Il Rappresentante dell’Amministrazione/ ente/ società Pubblica /Autorità |
Rep. del
ACCORDO ISTITUZIONALE
(Articolo 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241)
CONVENZIONE
OGGETTO: Accordo istituzionale ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241 – Convenzione per l’affidamento delle funzioni e attività di Committenza ausiliarie di cui agli artt. 3, lettera m) , 37 comma 8, 38 e 39 del D.lgs. n. 50 del 18.04.2016, per le attività di …………………………………
Nell’anno 2016, del mese di , il giorno nella sede del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Toscana - Marche – Umbria con sede in Firenze via dei Servi n. 15 - 50122
TRA
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Toscana, Marche, Umbria (C.F ) con sede in Firenze via dei Servi n. 15 - 50122 in persona
del Provveditore, in tale qualità come per legge, dott ……………………. per la carica ivi domiciliato (di seguito denominato Provveditorato)
E
Il ………………………, (C.F. ………………) con sede in in persona del
…………………… in tale qualità come per legge, dott per la carica ivi domiciliato (di
seguito denominato stazione appaltante conferente )
PREMESSO
Che l’articolo 38, comma 1, del D.lgs. 18.04.2016 n.50 stabilisce che i Provveditorati interregionali alle Opere Pubbliche sono iscritti di diritto nell’elenco delle stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parte anche le centrali di committenza;
Che i Provveditorati interregionali sono strutture statali territoriali eminentemente tecniche dotate di specifiche competenze sul piano tecnico e/o organizzativo in materia di appalti e di contratti pubblici per lavori servizi e forniture e, in quanto tali, possono svolgere supporto, assistenza tecnica e funzioni di stazione appaltante nei confronti di altri soggetti pubblici e privati e, in applicazione dei principi di dovuta collaborazione e sussidiarietà per il perseguimento dell’interesse pubblico a garantire la gestione omogenea dei contratti pubblici in conformità alle norme nazionali e comunitarie;
Che la stazione appaltante conferente per procedere alla realizzazione e acquisizione di lavori, servizi e forniture di propria competenza in relazione alle caratteristiche delle proprie professionalità interne ritiene necessario ricorrere alla collaborazione di un organismo pubblico statale con specifica e consolidata esperienza in materia di contratti pubblici;
Che per quanto sopra la stazione appaltante conferente con nota ……. /2017 n. di prot. ha richiesto di
avvalersi del Provveditorato Interregionale alle OO.PP. per la Toscana, le Marche, l’’Umbria sede di
……………. per affidare attraverso apposito Accordo di cui all’articolo 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241 tutto o in parte le funzioni di Centrale di Committenza e di Committenza ausiliare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 37, 38 e 39 del D.lgs. n. 50 del 18.04.2016 e, ove necessario, le ulteriori funzioni di stazione
appaltante per l’espletamento delle attività tecniche e amministrative volta alla progettazione, realizzazione ed al collaudo o verifica di conformità degli interventi;
Che tali forme di collaborazione tra amministrazioni ed enti sono previste dal citato articolo 15 della legge n. 241/1990 e, pertanto, il Provveditorato con nota ……………. 2017 n. …. di prot. ha espresso la propria disponibilità ad espletare i compiti e le funzioni tecniche ed amministrative di cui al Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 che la stazione appaltante conferente intende affidare e finanziare sulla base del presente Accordo istituzionale preventivamente condiviso e concordato ed approvato dalla stessa stazione appaltante conferente con determina (provvedimento/decreto) in data …………… n. …… di prot.;
OVVERO
Che tali forme di collaborazione tra amministrazioni ed enti sono previste dal citato articolo 15 della legge n. 241/1990 e, pertanto, il Provveditorato con nota ……………. 2017 n. …. di prot. ha espresso la propria disponibilità ad espletare i compiti e le funzioni tecniche ed amministrative di cui al Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 che la stazione appaltante conferente intende affidare condividendo a tal fine a sia le risorse umane che strumentali nonché le disponibilità economiche e finanziarie già destinate al medesimo obiettivo nei propri bilanci e atti di programmazione sulla base del presente Accordo istituzionale preventivamente condiviso e concordato ed approvato dalla stessa stazione appaltante conferente con determina (provvedimento/decreto) in data …………… n. …… di prot.;
Che a seguito di molteplici incontri è emersa la necessità per la gestione amministrativo-contabile dell’intervento di far confluire i finanziamenti che assicurano la copertura finanziaria del presente Accordo sul conto di contabilità speciale che sarà comunicato agli enti finanziatori e sottoscrittori dopo che l'Ispettorato Generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze avrà provveduto alla sua istituzione presso la Banca d'Italia, filiale di ………… - Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato sulla base di apposita istanza del Provveditorato Interregionale con allegato il presente Accordo sottoscritto e formalizzato .
TUTTO CIÒ PREMESSO PER REGOLARE L'ISTITUENDO RAPPORTO
LE PARTI SOPRA COSTITUITE STIPULANO E CONVENGONO AI SENSI DEL COMMA 1 DELL’ARTICOLO 15 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990 N. 241 QUANTO SEGUE
CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI
ART. 1
(Premesse)
1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo istituzionale.
2. L’Accordo ha durata permanente e può essere revocato dalle parti in qualsiasi momento per sopravvenute valutazioni o per esigenze connesse alla propria organizzazione
OVVERO
Il presente Accordo ha la durata necessaria al completamento di tutte le fasi connesse al raggiungimento dell’obiettivo prestabilito fino alla conclusione di tutte le attività di rendicontazione finale della contabilità speciale per la sua estinzione.
3. Sono, comunque, fatte salve le attività e le progettazioni iniziate e in corso e gli appalti e affidamenti in corso di formalizzazione o esecuzione nonché tutte le prestazioni, comunque svolte, che saranno oggetto di pagamento e liquidazione.
Art. 2
(Ambito di operatività e tempistica)
1. Il presente Accordo e le condizioni in esso contenute, è da intendersi finalizzato a regolare i rapporti tra la stazione appaltante conferente ed il Provveditorato, ai sensi degli artt. 3, lettera m), 37, comma 8, 38 e 39 del D.lgs. n. 50 del 18/04/2016.
2. Le attività che vengono delegate al Provveditorato sono relative ai seguenti interventi:
- lavori di ……………………………………………. in …………. relativi a ………. per un costo complessivo stimato di euro …………………..
- lavori di ……………………………………………. in …………. relativi a ……….. per un costo complessivo stimato di euro …………………..
- lavori di ……………………………………………. in …………. relativi a ……….. per un costo complessivo stimato di euro …………………..
- lavori di ……………………………………………. in …………. relativi a ……….. per un costo complessivo stimato di euro …………………..
OVVERO
2. L'ambito di operatività del presente Accordo su mandato della Stazione Appaltante conferente, è relativa agli appalti di lavori pubblici di importo superiore ad euro 40.000,00, al netto di IVA, nonché agli eventuali appalti di servizi di architettura e dì ingegneria e di forniture connessi ai suddetti lavori.
L’Accordo è riferito ai seguenti complessi immobiliari della stazione appaltante conferente siti nella Regione ………. :
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3. Con apposita comunicazione scritta la stazione appaltante conferente formalizzerà al Provveditorato interregionale quali funzioni fra quelle elencate all’articolo 4 intende affidare sulla base del presente Accordo.
OVVERO
3. La stazione appaltante conferente affida al Provveditorato l’espletamento di tutte le attività e procedure dettagliatamente indicate al successivo articolo 4 per la realizzazione delle opere in argomento.
4. Le parti convengono che la stazione appaltante conferente assumerà per i lavori, servizi e forniture il totale onere finanziario nei modi e nei termini stabiliti al successivo articolo……
OVVERO
4. Le parti convengono che l’intervento ………………………………… prevede un impegno complessivo di risorse finanziarie pari ad euro …………………………… da trasferire sulla contabilità speciale che viene così ripartito per annualità:
……………. euro Esercizio pari al …%;
……………. euro Esercizio pari al …%;
……………. euro Esercizio pari al …%;
4. Le parti convengono che l’intervento ………………………………… prevede un impegno complessivo di risorse finanziarie pari ad euro …………………………… da trasferire sulla contabilità speciale che viene così ripartito tra i sottoscrittori del presente Accordo:
……………. euro a carico di …………………… Esercizio pari al …%;
……………. euro a carico di ................................ Esercizio pari al …%;
……………. euro a carico di …………………… Esercizio pari al …%;
5. Il Provveditorato Interregionale prima di iniziare le attività connesse alle funzioni di cui al comma 3 con apposita nota comunicherà alla stazione appaltante conferente il crono programma delle attività e funzioni conferite per consentire alla medesima stazione appaltante conferente di valutare la compatibilità con le proprie esigenze funzionali.
Art. 3
(Durata della Convenzione)
1. Il Provveditorato si impegna a svolgere le attività per conto della stazione appaltante conferente attraverso la propria struttura operativa tecnico - amministrativa, per l’espletamento di tutte le procedure al fine di consentire la realizzazione delle opere.
2. La durata della presente convenzione è pari al tempo necessario allo svolgimento delle attività necessarie per la realizzazione delle opere fino al collaudo definitivo.
Art. 4
(Funzioni e attività di Committenza ausiliare )
1. Il Provveditorato curerà la gestione delle funzioni affidate ai sensi del presente Accordo nei modi stabiliti all’articolo 2 in applicazione del Decreto legislativo 18 aprile 2016, delle Circolari del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e delle proprie disposizioni e decreti ovvero l’intero procedimento dalle fasi della progettazione, affidamento, aggiudicazione, stipula del contratto, collaudo, ivi compresa la Direzione dei lavori.
2. Il Provveditorato assumerà, pertanto, le funzioni di centrale di Committenza ausiliarie, ai sensi e per gli effetti degli artt. 3, lettera m) e 37, comma 8 del D.lgs. 18/04/2016 n. 50 ed in tale veste svolgerà le attività conferite tra quelle elencate al comma 3 con l'espletamento della procedura di gara per l’appalto dei lavori, con la predisposizione ove necessario dell’indagine di Mercato previo Avviso, bando di gara/lettera di invito, disciplinari e capitolati d’appalto e stipula dei relativi contratti e scritture private nel rispetto della normativa vigente in materia dei contratti pubblici;
3 La stazione appaltante conferente sulla base del presente Accordo può affidare al provveditorato Interregionale che accetta, tutte le funzioni di Stazione Appaltante di cui al decreto legislativo n. 50/2016 per l’esecuzione dei lavori /servizi/ forniture di cui all’ articolo 2 conferendo, in particolare, mandato unitario per lo svolgimento delle seguenti funzioni:
a.) Stazione appaltante con la nomina al proprio interno il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dall’art. 31 del D.lgs. 50/2016;
b) costituzione del gruppo di progettazione – su proposta del responsabile unico del procedimento e nomina del coordinatore della sicurezza in fase di progettazione in relazione alle risorse finanziarie disponibili, avvalendosi eventualmente, di soggetti esterni per supporto e/o consulenza di natura tecnica;
c) redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica/progetto preliminare, ai sensi dell'art. 23, comma 5 e 6, del D.lgs. 18/04/2016 n. 50 e relative disposizioni transitorie di cui alla Parte IV Titolo III del medesimo decreto legislativo. Il progetto redatto sarà trasmesso alla Stazione Appaltante conferente per il preventivo vincolante assenso al prosieguo delle attività di progettazione;
d) redazione del progetto definitivo, ai sensi dell'art. 23, comma 7, del D.lgs. 18/04/2016 n. 50 e relative disposizioni transitorie di cui alla Parte IV Titolo III del medesimo decreto legislativo. Il progetto sarà trasmesso alla Stazione Appaltante conferente per conseguire il preventivo vincolante assenso per il prosieguo delle attività di progettazione. Il Provveditorato procederà agli eventuali affidamenti a operatori economici delle indagini, studi, sondaggi, nonché integrazioni specialistiche che si rendessero necessarie per le attività di progettazione;
e) convocazione e gestione di "Conferenza di Servizi" finalizzata ad ottenere tutte le autorizzazioni, pareri e nulla osta comunque necessari alla realizzazione delle opere, ai sensi dell'ex art. 81 del D.P.R. 616/77, del D.P.R. n. 383/94 per le opere di interesse statale e della legge 7 agosto 1990 n. 241 per le opere di interesse locale ai sensi dell’articolo 27 del D.lgs. 18.04.2016 n. 50;
f} redazione del progetto esecutivo e eventuali stralci funzionali di esso, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del D.lgs. n. 50 del 18/04/2016 e relative disposizioni transitorie di cui alla Parte IV Titolo III del medesimo decreto legislativo. Il progetto sarà trasmesso alla Stazione Appaltante conferente per conseguire il preventivo vincolante assenso per il prosieguo delle attività di verifica;
g) verifica e validazione del progetto, ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. 18.04.2016, n. 50, ed emissione dell'atto di validazione da parte del responsabile del procedimento da trasmettere alla Stazione Appaltante conferente per l’adozione del provvedimento di approvazione e autorizzazione all'avvio della procedura di gara ovvero indagine di mercato
h) nomina della Commissione di gara ed espletamento della procedura di gara;
i) verifica di anomalia delle offerte, ai sensi dell'art. 97 del D. X.xx. n. 50 del 18/04/2016;
j) esame e decisione delle eventuali opposizioni alla procedura di gara;
k) formulazione della graduatoria di merito sia provvisoria che definitiva, accertamento del possesso dei requisiti richiesti nei modi e nei termini previsti dalla normativa vigente e aggiudicazione definitiva dell'appalto;
l) acquisizione dall’operatore economico dei documenti necessari per la stipula del contratto o della scrittura privata;
m) trasmissione degli atti negoziali, riferiti alle opere da realizzare e completi della prescritta documentazione, alla Stazione Appaltante conferente per l'approvazione e conseguente assunzione dell'impegno di spesa; dell'adozione del provvedimento la Stazione Appaltante conferente darà comunicazione al Provveditorato per il seguito delle attività, qualora affidate, di esecuzione;
(OVVERO trasmissione degli atti negoziali, riferiti alle opere da realizzare e completi della prescritta documentazione, alla Stazione Appaltante conferente per il trasferimento delle risorse sul conto di contabilità speciale all’uopo istituito su richiesta del Provveditorato stesso in base al presente Accordo dall'Ispettorato Generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni presso la Banca d'Italia, filiale di
………… - Sezioni di Tesoreria Provinciale dello Stato)
n) svolgere le funzioni di cui agli articoli 101 e 111 del D.lgs. 50/2016 per la direzione e contabilità dei lavori ed il coordinamento per la sicurezza sia nella fase progettuale che di esecuzione dei lavori, eventualmente anche avvalendosi di professionisti esterni;
o) Autorizzare eventuali subappalti nei modi e nei termini stabiliti dall’articolo 105 del D.lgs. 50/2016; p} nomina dei collaudatori statici e specialistici nonché delle commissioni di collaudo tecnico - amministrativo, anche in corso d'opera, ai sensi dell'art. 102 del X.X.xx. 18/04/2016, n. 50 con oneri a carico della Stazione Appaltante conferente e da inserire nelle previsioni di spesa del quadro economico dell'intervento, fra le somme a disposizione, ove i relativi incarichi siano affidati ad operatori economici esterni di servizi di architettura e ingegneria;
q) definizione delle controversie in via amministrativa con l’attivazione di accordi bonari di cui all’articolo 205 (OVVERO 206) del D.lgs. 50/2016. Il Provveditorato indica nel bando o nell'avviso con cui indice la gara ovvero, per le procedure senza bando, nella lettera d’invito che il contratto ovvero la scrittura privata non contiene la clausola compromissoria di cui all’articolo 209 del medesimo decreto legislativo escludendo, quindi, esplicitamente il ricorso all’Arbitrato per le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto stesso ovvero della scrittura privata. Per prevenire l’insorgere di contenzioso il Provveditorato può valutare in sede di predisposizione degli atti di affidamento l’opportunità di istituire prima dell’esecuzione del contratto ovvero della scrittura privata l’istituzione di un collegio consultivo tecnico di cui all’articolo 207 del citato D.lgs. con la partecipazione anche di soggetti qualificati indicati dalla stazione appaltante conferente. Tale opportunità sarà indicato negli atti di relativi all’affidamento;
r) assicurare la difesa giuridico amministrativa nel rispetto del codice civile ai sensi dell’articolo 208 del D.lgs. 50/2016 per la definizione transattiva ovvero in via giudiziaria di eventuali controversie che dovessero insorgere nel corso dell'affidamento e/o dell'esecuzione dei lavori non risolte in sede di Accordo bonario rimanendo la stazione appaltante conferente unico referente nei confronti del soggetto aggiudicatario sia per una eventuale soluzione del contenzioso in via transattiva che in sede giudiziaria OVVERO solidale con il Provveditorato con riferimento alle quote di partecipazione finanziaria al presente Accordo nei confronti del soggetto aggiudicatario sia per una eventuale soluzione del contenzioso in via transattiva che in sede giudiziaria.;
s) in caso di affidamento da parte del Provveditorato-Centrale di Committenza ad operatori economici esterni di servizi di architettura ed ingegneria, necessari per le attività di progettazione, coordinamento sicurezza in fase di progettazione e/o esecuzione, direzione lavori e collaudo, delegate dalla Stazione Appaltante conferente, il Provveditorato-Centrale di Committenza procederà all'espletamento delle procedure di gara per gli appalti dei servizi di architettura e ingegneria, nel rispetto della normativa vigente in materia dei contratti pubblici, dettagliatamente di seguito indicate:
1. Nomina del R.U.P.;
2. Predisposizione del Capitolato d'oneri relativo al servizio, compreso calcolo del corrispettivo a base di gara, comprensivo di onorario e spese;
3. Predisposizione del bando/lettera d'invito e del disciplinare di gara ovvero dell’avviso di indagine di mercato;
4. protocollazione di tutti gli atti di gara;
5. nomina della Commissione di gara ed espletamento della procedura di gara;
6. valutazione delle offerte presentate, ivi compresa la valutazione di eventuali offerte anomale e fatte ovviamente salve diverse indicazioni impartite al riguardo da Decreti Ministeriali e/o Direttive e/o disposizione normativa e/o Linee Guida dell'ANAC, emanate ai sensi del D.lgs. 18 aprile 2016 n.50;
7. formulazione della graduatoria di merito sia provvisoria che definitiva, accertamento del possesso dei requisiti richiesti nei modi e nei termini previsti dalla normativa vigente;
8. aggiudicazione definitiva dell'appalto;
9. acquisizione del soggetto aggiudicatario dei documenti necessari per la stipula del contratto o scrittura privata;
10. esame e decisione delle eventuali opposizioni alla procedura di gara;
11. trasmissione degli atti negoziali, riferiti a tali servizi, completi della prescritta documentazione, alla Stazione Appaltante conferente per l'approvazione e conseguente assunzione dell'impegno di spesa; dell'adozione del provvedimento la Stazione Appaltante conferente darà comunicazione al Provveditorato per il proseguo delle attività di progettazione, qualora affidate;
(OVVERO trasmissione degli atti negoziali, riferiti a tali servizi, completi della prescritta documentazione, alla Stazione Appaltante conferente per il trasferimento delle risorse sul conto di contabilità speciale all’uopo istituito su richiesta del Provveditorato stesso in base al presente Accordo dall'Ispettorato Generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni presso la Banca d'Italia, filiale di
………… - Sezioni di Tesoreria Provinciale dello Stato)
12. la direzione dell’esecuzione del servizio, ai sensi dell’articolo n. 101 del D.lgs. n. 50/2016;
13. la verifica di conformità e I' accertamento delle regolare esecuzione del servizio, ai sensi dell’art. 102 del D.lgs. n. 50/2016.
Art. 5
(Attività di competenza della stazione appaltante conferente ) Restano di competenza della Stazione Appaltante:
a) le attività di individuazione delle funzioni da attribuire e delle opere da realizzare;
b) L’attivazione della procedura per ciascuna funzione e intervento;
c) l'adozione della determina a contrattare;
d) tutti gli adempimenti connessi alla corretta corresponsione dei pagamenti sulla base degli stati di avanzamento lavori/servizi;
OVVERO
d) tutti gli adempimenti connessi al trasferimento delle risorse sulla contabilità speciale;
RAPPORTI FRA I SOGGETTI SOTTOSCRITTORI DELL’ACCORDO ART. 6
(Piano finanziario)
1. La stazione appaltante conferente assicura il finanziamento e l’erogazione dei fondi per la copertura delle spese relative alla realizzazione delle opere e/o all’acquisizione dei servizi e forniture.
2. L’importo complessivo delle opere sarà esattamente definito dal quadro economico del progetto approvato e posto a base di appalto.
3. I lavori saranno comunque finanziati nel limite di spesa scaturente dall’importo aggiudicato in seguito all’espletamento della gara.
4. L’eventuale impiego delle somme disponibili dopo il ribasso d’asta, potrà essere preventivamente autorizzato solo in caso di interventi connessi a documentati eventi imprevedibili.
5 La stazione appaltante conferente per il tramite dei propri Uffici, assicurerà direttamente il pagamento di tutti i titoli emessi a fronte delle prestazioni rese per la realizzazione dell’intervento/servizio/fornitura oggetto del presente Accordo dietro espressa richiesta di erogazione delle somme inoltrata da parte del Provveditorato.
I pagamenti saranno erogati, su certificato di pagamento prodotto dal responsabile del procedimento secondo le modalità previste dal Decreto Ministeriale di cui al comma 1 dell’articolo 111 d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e relative disposizioni transitorie di cui alla Parte IV Titolo III del medesimo decreto legislativo.
L'inoltro dal Provveditorato alla stazione appaltante conferente degli stati di avanzamento e certificati di pagamento, quindi, l'autorizzazione al pagamento, avverrà prima dell'emissione delle relative fatture che dovranno essere intestata a……………………………………………………………… – Via
……………… - Codice Fiscale: ……………….
Il Provveditorato non risponderà dei ritardi sui pagamenti e dei relativi interessi di mora non dipendenti dal suo operato.
La stazione appaltante provvederà sia all’erogazione delle competenze di cui agli articoli precedenti, che al pagamento degli acconti (certificati di pagamento su S.A.L. - stati di avanzamento lavori/servizi/forniture) ed eventuali ulteriori somme di saldi in favore del soggetto aggiudicatario, ivi compresi quelli per riserve riconosciute, danni, competenze professionali, collaudo statico e tecnico-
amministrativo/verifica di conformità, accordi bonari ex artt. 205/206 del d.lgs. n. 50/2016. Il provveditorato procederà direttamente alla richiesta di Pareri di precontenzioso all’ANAC ai sensi dell’articolo 211 del d.lgs. n. 50/2016.
In sede di definizione, ai sensi dell’articolo 208 del D.lgs. 50/2016, transattiva ovvero giudiziaria di eventuali controversie che dovessero insorgere nel corso dell'affidamento e/o dell'esecuzione dei lavori in sede di Accordo bonario la stazione appaltante conferente rimane unico referente nelle spese sostenute e da sostenere nei confronti del soggetto aggiudicatario per una eventuale soluzione del contenzioso OVVERO solidali con riferimento alle quote di partecipazione finanziaria al presente accordo di cui all’articolo 2 nelle spese sostenute e da sostenere nei confronti del soggetto aggiudicatario per una eventuale soluzione del contenzioso. Gli oneri per l’attività svolta e le spese da riconoscere al Provveditorato di cui all’articolo 7 del presente Accordo saranno valutati e certificati ogni bimestre dal Responsabile del procedimento e dal Provveditore nell’ambito delle rispettive competenze.
OVVERO
5 Ai finì della gestione amministrativa-contabile, i finanziamenti che assicurano la copertura finanziaria degli interventi oggetto al presente Accordo confluiranno sul conto di contabilità speciale che sarà comunicato dal Provveditorato alla stazione appaltante conferente dopo che l'Ispettorato Generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze avrà provveduto alla sua istituzione presso la Banca d'Italia, filiale di Sezioni di Tesoreria Provinciale dello Stato
- sulla base del presente Accordo che stabilisce:
a) Il responsabile della realizzazione del programma stesso nel Provveditore interregionale alla Toscana, Marche e Umbria protempore già titolare di pubbliche funzioni;
b) La durata dell'Accordo connessa ai tempi strettamente necessari alla realizzazione dell'intervento ed alla sua rendicontazione
c) L'adozione di una contabilità speciale, quale strumento gestionale;
d) L'approvazione del presente Accordo da parte delle singole amministrazioni partecipanti a mezzo di provvedimento formale da sottoporre all'esame dei rispettivi organi di controllo;
e) L' apertura di una contabilità speciale da parte del responsabile della realizzazione del programma facendo ricorso alla procedura di cui all'art. 10 del medesimo D.P.R. 367/94 per consentire al funzionario responsabile di utilizzare con una unica modalità le disponibilità finanziarie;
f) L'accreditamento dei fondi di cui all’articolo 2 a favore del titolare della contabilità speciale da parte delle singole amministrazioni sottoscrittori del presente Accordo prima dell’attivazione delle procedure di affidamento sia delle attività progettuali che dei lavori;
g) L'applicazione delle procedure contrattuali e di gestione previste dalla vigente legge di contabilità generale dello Stato e dal relativo regolamento;
h) La relazione annuale sull'attuazione del programma e sui risultati della gestione da parte del responsabile della realizzazione del programma;
i) La trasmissione alla stazione appaltante conferente con le modalità previste dalla legge di contabilità generale dello Stato e dal relativo regolamento - del rendiconto annuale dell'intera gestione da parte del funzionario delegato, corredato, dei documenti giustificativi della spesa
j) Il controllo del rendiconto da parte della competente Ragioneria territoriale di riferimento del Provveditorato Interregionale
k) Le modalità di fatturazione elettronica derivante dai rapporti con l'appaltatore dei lavori e/o eventuali altri soggetti fornitori di beni e servizi necessari alla esecuzione delle opere previste in progetto saranno indicate nel contratto di appalto.
I) I flussi finanziari messi a disposizione dagli enti finanziatori dovranno pervenire in tempo utile al fine di assicurare la tempistica dei pagamenti secondo le norme contenute dalle leggi e regolamenti in materia di esecuzione di appalti pubblici vigenti.
m) Il contratto di appalto e altri eventuali rapporti contrattuali conseguenti all'esecuzione dell’intervento saranno approvati con Decreto Provveditoriale reso esecutivo dopo la registrazione alla Ragioneria dello Stato di ………….
n) I rapporti contrattuali con l'appaltatore e relativa contabilità sono soggetti all’art.3 della legge 13.08.2010 n.136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.
I pagamenti saranno erogati, su certificato di pagamento prodotto dal responsabile del procedimento secondo le modalità previste dal Decreto Ministeriale di cui al comma 1 dell’articolo 111 d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e relative disposizioni transitorie di cui alla Parte IV Titolo III del medesimo decreto legislativo.
La rendicontazione finale delle spese sostenute per la realizzazione dell'intervento dovrà essere conclusa entro tre mesi dalla emissione del relativo certificato di collaudo.
Le economie a qualsiasi titolo conseguite in sede di rendicontazione finale delle spese, e quelle eventualmente ottenute dal ribasso d'asta tornano nella disponibilità dei sottoscrittori dell’Accordo e potranno, qualora concordato, essere utilizzate per altre attività connesse al medesimo obiettivo.
In sede di definizione, ai sensi dell’articolo 208 del D.lgs. 50/2016, transattiva ovvero giudiziaria di eventuali controversie che dovessero insorgere nel corso dell'affidamento e/o dell'esecuzione dei lavori non risolte in sede di Accordo bonario ogni soggetto rimane solidale con gli altri sottoscrittori con riferimento alle quote di partecipazione finanziaria al presente accordo di cui all’articolo 2 nelle spese sostenute e da sostenere nei confronti del soggetto aggiudicatario per una eventuale soluzione del contenzioso.
Gli oneri per l’attività svolta e le spese da riconoscere al Provveditorato di cui all’articolo 7 del presente Accordo saranno valutati e certificati ogni bimestre dal Responsabile del procedimento e dal Provveditore nell’ambito delle rispettive competenze.
ART. 7
(Risorse per la gestione associata, rapporti finanziari e garanzie-Regolamentazione degli aspetti economici relativi al conferimento delle attività di Committenza ausiliare per i lavori)
1. Lo svolgimento delle competenze esercitate dal Provveditorato derivanti dal presente atto è a titolo oneroso per la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 15 della Legge 241/1990 e le relative spese risultano definite entro i ristretti limiti del riconoscimento di un corrispettivo forfettario a copertura delle spese vive sostenute, con imputazione al finanziamento disponibile per la realizzazione dell’intervento in apposite voci del quadro economico del relativo intervento che sarà predisposto nei limiti del finanziamento disponibile per la realizzazione dell'opera.
2. Nel quadro economico dell'intervento ed in particolare fra le •somme a disposizione", oltre agli importi adeguati per la totalità delle voci e prestazioni di cui all'art. 16 del D.P.R. n. 207/2010 e ss. mm. ed ii., fino a quando vigente, saranno indicate le spese effettivamente occorrenti per la pubblicazione, duplicazione di elaborati progettuali, e in generale le spese strumentali di cui all'art. 113 del D.lgs.18/04/2016 n. 50 (quali consumi per utenze, spese di pulizia, carburante, noleggi, missioni, straordinari al personale non dirigenziale del Provveditorato, cancelleria, strumenti, hardware e software, eliografia, ecc.) da rimborsare al Provveditorato per l’espletamento dell’attività affidata con il presente Accordo quantificate, nella misura forfettaria non soggetta a rendicontazione, pari al 2% dell’importo a base di gara dei lavori, servizi e forniture.
3. Saranno riconosciuti gli incentivi di cui all’art. 113, commi 2, 3 e 4, del D. Lgs. 50/2016, secondo il regolamento vigente presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, oltre ai riconoscimento delle spese tecniche per prestazioni professionali affidate all’esterno del Provveditorato. Sono esclusi gli oneri derivanti dall’acquisizione di eventuali pareri da rilasciarsi da parte di altri enti ed amministrazioni statali, regionali, provinciali e comunali previsti dalle norme vigenti ed applicabili all’intervento nonché le spese per la verifica del progetto stesso sia effettuata all’interno che tramite operatore professionale esterno.
4. Nel caso in cui le funzioni affidate al Provveditorato siano limitate al solo espletamento della procedura di gara sarà riconosciuto dalla Stazione Appaltante conferente alla Centrale di Committenza, in conformità al comma 5 del suddetto art. 113, oltre al compenso complessivo spettante alla Commissione di gara, quantificato come indicato al successivo comma 8, una quota parte dell'incentivo previsto al comma 2 del richiamato art. 113, quantificata nella misura massima di un quarto dell'incentivo stesso; sempre in tale caso sarà anche riconosciuto dalla Stazione Appaltante conferente alla Centrale di Committenza un ulteriore importo per spese strumentali di funzionamento, quantificato nella misura del 50% dell' aliquota percentuale fissata dall' art. 113, comma 4, del D.lgs. 50/2016, e dunque nella misura percentuale massima dello 0,2% dell'importo a base di affidamento.
5. La Stazione Appaltante conferente si impegna a corrispondere direttamente ai soggetti interessati le spese e gli incentivi, come sopra determinati, previa trasmissione da parte del Provveditorato alla Stazione Appaltante conferente delle relative specifiche, debitamente liquidate dal Responsabile Unico del Procedimento.
6 Eventuali affidamenti ad operatori economici esterni di indagini, studi, sondaggi, nonché per servizi di architettura e ingegneria saranno imputati su apposita somma inserita nel quadro finanziario del progetto e supportati dai relativi documenti giustificativi di spesa.
7 Le spese tecniche di collaudo statico, impiantistico e tecnico amministrativo in corso d'opera, nonché le spese tecniche connesse all’ incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ex D.lgs. 81/08 ove tali funzioni siano affidate ad operatori economici esterni, saranno anche esse imputate su apposita somma inserita fra gli importi delle somme a disposizione dell'amministrazione, nel quadro economico del progetto di fattibilità/definitivo e/o esecutivo approvato e supportate dai relativi documenti giustificativi di spesa.
8 Per gli appalti da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, nelle more dell'emanazione del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di cui all'art. 77, comma 10 del D.lgs. n. 50/2016, le parti concordano che i compensi spettanti, al presidente, ai componenti ed all'Ufficio di segreteria della Commissione di gara qualora figure esterne al Provveditorato -Centrale di Committenza, saranno determinati in base al D.M. delle Infrastrutture prot. n. 0014154 del 31/10/2007.Successivamente all'emanazione del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di cui all'art. 77, comma 10 del D.lgs. n. 50 del 18/04/2016, si applicheranno i compensi da esso stabiliti.
9 A norma di quanto previsto dall'art.77, comma 1O, ultimo capoverso, ai dipendenti pubblici appartenenti alla Stazione Appaltante conferente non spetta alcun compenso, relativamente alle funzioni di componente di Commissione di gara. Nessun compenso spetta ai funzionari del provveditorato qualora sia conferita al Provveditorato stesso la funzione di stazione appaltante.
10 La Stazione Appaltante conferente provvederà, pertanto, al pagamento di tutte le spese, incentivi e compensi, direttamente a favore dei creditori, su presentazione di documentazione contabile.
11 Il Provveditorato curerà la predisposizione di tutti gli atti contabili e di spesa, necessari all'erogazione del corrispettivi a favore delle imprese esecutrici ed onorari e compensi a favore dei professionisti esterni all'amministrazione e funzionari incaricati, liquidati dal Responsabile Unico del Procedimento, nel rispetto della tempistica fissata dalla normativa vigente in materia di lavori pubblici e dai contratti e disciplinari d'incarico stipulati con le imprese appaltatrici e con operatori economici esterni, da inoltrare alla Stazione Appaltante, per il relativo pagamento da disporre, direttamente in favore degli aventi diritto.
12 La Stazione Appaltante conferente comunicherà, di volta in volta, al Provveditorato l'avvenuta disposizione di pagamento.
13 Al pagamento delle spese di cui al comma 2 e per le pubblicazioni provvederà la stazione appaltante conferente su presentazione di fatture intestate alla Stazione Appaltante debitamente liquidate dal Responsabile Unico del Procedimento ed inoltrate alla Stazione Appaltante conferente stessa; per quanto concerne le spese strumentali di cui al suindicato comma 4 dell'art. 113, in riferimento ad eventuali spese di acquisto di materiale di cancelleria e di attrezzature informatiche, sia hardware che software, necessarie all'assolvimento delle funzioni di cui alla presente convenzione, il Provveditorato procederà all'acquisto e comunicherà al fornitore di emettere la relativa fattura intestata alla Stazione Appaltante conferente, che provvederà al pagamento; in alternativa la Stazione Appaltante conferente procederà all'acquisto, su indicazioni dettagliate da parte del Provveditorato delle caratteristiche richieste per le succitate forniture.
14. Sono altresì a carico della Stazione Appaltante conferente le spese per le polizze di cui all'art. 24, comma 4, del D.lgs. n. 50 del 18/04/2016, relative ai dipendenti incaricati della progettazione.
15. A conclusione dei lavori, gli atti di contabilità finale, certificati di collaudo o regolare esecuzione, verranno trasmessi alla Stazione Appaltante conferente per il formale provvedimento di approvazione e pagamento delle rate di saldo.
16. Per quanto concerne le somme spettanti ai funzionari tecnici ed amministrativi del Provveditorato, la Stazione Appaltante conferente si impegna a corrispondere direttamente ai funzionari tecnici ed amministrativi segnalati dal Provveditore le somme ad essi spettanti, ad operare le ritenute fiscali di legge e a redigere nonché a trasmettere ai soggetti percettori i relativi CUD, nei tempi e modi di legge, rientrando tali redditi nella fattispecie di cui all'art. 50, comma 1,lettera b) del Testo Unico delle Imposte sui Redditi.
Art. 8 (Dotazione del personale)
Il Provveditorato assicura la dotazione delle risorse umane alla Centrale di Committenza e regolamenta, con separato atto interno, gli aspetti economici connessi al funzionamento della struttura.
CAPO III DISPOSIZIONI FINALI
Art. 9
(Esenzione per bollo e registrazione)
Per tali adempimenti si osservano le norme di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, allegato b), art. 16 e al
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
Art. 10 (Contenzioso)
1. Il Provveditorato avvalendosi anche della competente Avvocatura Distrettuale dello Stato, cura gli eventuali contenziosi insorti in relazione alle procedure di affidamenti degli appalti, con riferimento a tutte le attività di gestione dei contenziosi stessi, fornendo anche gli elementi tecnico-giuridici per la difesa in giudizio.
2. Gli oneri economici eventualmente conseguenti ai contenziosi di cui al comma 1 restano a carico della stazione appaltante conferente.
3. In conformità a quanto disposto dalla Nota n.4016 del 25/03/2009 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti-Dipartimento per le Infrastrutture, gli Affari Generali ed il Personale - Direzione Generale per l’Edilizia Statale e gli Interventi Speciali-Divisione 1°, la stazione appaltante conferente si impegna espressamente a convenire in giudizio in caso di contenzioso relativo alle procedure di appalto e ad assumere i relativi oneri nei propri bilanci, in qualità di Ente titolare e proprietario dell’opera, in quanto soggetto deputato ed obbligato al pagamento di ogni eventuale onere derivante ed attinente al contenzioso.
4. La stazione appaltante conferente si impegna espressamente ad assumere a proprio carico le spese di duplicazione degli Atti di gara, anche conseguenti alle attività di contenzioso e/o a richieste dell’Autorità Giudiziaria.
5 Nel caso di riserve apposte dal soggetto aggiudicatario con richieste di maggiori compensi, di richieste di danni e, in generale, nel caso in cui si presenti l'obbligo di dover corrispondere ulteriori somme oltre quelle preventivate, il Provveditorato informerà tempestivamente la stazione appaltante conferente affinché questa possa assumere tempestivamente le proprie determinazioni al riguardo e verificare la possibilità di integrazione finanziaria ovvero rideterminazione dell’intervento.
6 Le parti prendono esplicitamente atto che è esclusa qualsiasi possibilità di far gravare sul Provveditorato Interregionale alle OO.PP. e sul Ministero delle Infrastrutture e Trasporti oneri e costi per la risoluzione del contenzioso ovvero per spese di giudizio inerenti il soggetto aggiudicatario ovvero prestatori di attività professionali connesse all’intervento rimanendo la stazione appaltante conferente unico referente dell’operatore economico.
OVVERO
6 Le parti prendono esplicitamente atto che è esclusa qualsiasi possibilità di far gravare sul Provveditorato Interregionale alle OO.PP. e sul Ministero delle Infrastrutture e Trasporti maggiori oneri e costi rispetto alla quota di partecipazione al presente Accordo stabilita all’articolo 2 comma 4 per la risoluzione del contenzioso ovvero per spese di giudizio inerenti il soggetto aggiudicatario ovvero prestatori di attività professionali connesse all’intervento rimanendo ogni soggetto sottoscrittore solidale con riferimento alle percentuali di partecipazione finanziaria.
Art. 11
(Controversie relative all’attivazione della convenzione)
1 Qualora insorgessero contestazioni relative all’interpretazione, esecuzione, validità od efficacia del presente Accordo le parti si obbligano ad esperire un tentativo di conciliazione in via amministrativa.
A tal fine, chiederanno il parere di una Commissione composta da membri scelti da ognuna delle parti e da un Presidente nominato di comune accordo.
2 Ove il tentativo di conciliazione non riuscisse, le eventuali controversie saranno devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi degli art. 11 e 15 della Legge n° 241/1990 e s.m.i.
Articolo 12 Comunicazioni
1 Le parti s’impegnano reciprocamente a prestare la massima collaborazione nello svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione in conformità ai doveri di buona fede e alla prassi di mercato relativa a questo genere di attività.
2 In particolare, il Provveditorato terrà informata la stazione appaltante conferente su tutte le fasi significative delle attività di cui al presente Accordo ed invierà alla stessa, ad avvenuto collaudo tutta la documentazione tecnica dell’intervento comprese le attestazioni e certificazioni che ne attestino l’agibilità e l’utilizzo.
Il Provveditorato coordinerà incontri periodici con personale all’uopo incaricato dalla stazione appaltante per monitorare in fase di progettazione e di esecuzione lo stato di attuazione dei procedimenti.
Articolo 13
(Referenti per l'attuazione della convenzione) Referenti per l'attuazione della convenzione sono:
•per la Stazione Appaltante conferente:………………………………………………………….……………
(tel. …………………. e-mail pec ).
• per il Provveditorato : …………………………………………………………………………
(tel. …………………. e-mail pec ).
Articolo 14 Potere sostitutivo
In caso di inerzia o di mancato rispetto dei tempi di attuazione per cause imputabili al Provveditorato la Stazione Appaltante conferente potrà invitare ad adempiere entro il termine perentorio di 30 giorni scaduto il quale potrà sostituirsi in ogni atto negoziale assunto dal Provveditorato medesimo che metterà a disposizione gli atti documentali e progettuali in suo possesso.
La presente disposizione deve essere richiamata in ogni contratto stipulato dal Provveditorato con soggetti terzi per la prosecuzione e il subentro della stazione appaltante conferente nei medesimi atti negoziali senza soluzione di continuità per l'esecuzione degli interventi oggetto del presente Accordo.
Articolo 15 Trattamento Dati Personali
Ai sensi dell'art. 29 del d.lgs.196/2003 il Provveditorato interregionale alle 00.PP assume la qualifica di responsabile del trattamento dei dati trattati in esecuzione del presente Accordo.
Titolare del trattamento è, per il Ministero, il Provveditore Interregionale per le Opere Pubbliche Toscana- Marche-Umbri a, che nomina quale Responsabile del trattamento …………………….
Responsabile del trattamento interno all’ Accordo è …………………………………...
Il Provveditorato:
a) Dichiara di essere consapevole che i dati che tratta nell'espletamento dell'incarico ricevuto sono dati personali e quindi, come tali, essi sono soggetti all'applicazione del Codice per la protezione del dati personali.
b) Si impegna ad ottemperare agli obblighi previsti dal d.lgs.196/2003 anche con riferimento alla disciplina ivi contenuta rispetto ai dati personali sensibili e giudiziari.
Articolo 16 Efficacia
Il presente Accordo sarà efficace solo dopo l’approvazione da parte della stazione appaltante conferente con apposito provvedimento, di cui verrà data tempestiva comunicazione al Provveditorato.
LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO
La centrale di committenza Il legale Rappresentante del Provveditorato Interregionale alle OO.PP. Toscana Marche Umbria ………………………………………………… | La stazione appaltante conferente Il Rappresentante dell’Amministrazione/ ente/ società pubblica /Autorità /………… ………………………………………………… |