CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DANNI DI RESPONSABILITÀ CIVILE E TUTELA LEGALE
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DANNI DI RESPONSABILITÀ CIVILE E TUTELA LEGALE
postaprotezione multiRC
La documentazione contrattuale contiene:
• Condizioni di Assicurazione comprensive di Glossario
Il Contraente deve ricevere il Set Informativo prima di sottoscrivere il Contratto.
Leggere con attenzione le Condizioni di Assicurazione.
Questo Contratto è stato redatto sulla base delle Linee Guida per la semplificazione dei contratti assicurativi del Tavolo Tecnico ANIA, Associazione dei Consumatori, Associazioni degli intermediari, secondo quanto previsto dalla Lettera al Mercato IVASS del 14/03/2018
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INDICE
Condizioni di Assicurazione PAG. 1/19
Cosa è utile sapere prima di firmare il Contratto .................................................................. PAG. 1/19
Art. 1 - In cosa consiste l’assicurazione? ................................................................................. PAG. 1/19
Art. 2 - Quando comincia la Copertura?.................................................................................... PAG. 1/19
Art. 3 - Quanto dura il Contratto? .............................................................................................. PAG. 1/19
Art. 4 - Come e quando si paga il Premio? ............................................................................... PAG. 1/19
Art. 5 - Dove valgono le Coperture? .......................................................................................... PAG. 2/19
Art. 6 - Chi paga le imposte? ...................................................................................................... PAG. 2/19
Art. 7 - Cosa succede se non si paga il Premio o le rate semestrali o mensili? ................... PAG. 2/19 Art. 8 - Entro quanto tempo si può chiedere l’Indennizzo?..................................................... PAG. 2/19 Art. 9 - Esiste un termine entro il quale Poste Assicura paga il Sinistro? ............................. PAG. 2/19 Art. 10 - Cosa succede se le dichiarazioni del Contraente o dell’Assicurato sono false,
inesatte o reticenti?........................................................................................................ PAG. 2/19
Cosa contengono le garanzie di questo Contratto...................................................................... PAG. 3/19
Copertura Responsabilità civile ......................................................................................... PAG. 3/19
Art. 11 - Cosa è assicurato? ......................................................................................................... PAG. 3/19
Art. 12 - Franchigia frontale.......................................................................................................... PAG. 9/19
Art. 13 - Opzione Annulla Franchigia........................................................................................... PAG. 9/19
Art. 14 - Ci sono casi in cui i danni non sono coperti dalla Responsabilità civile?................ PAG. 9/19 Art. 15 - Cosa si deve fare quando avviene un Sinistro di Responsabilità civile?.................. PAG. 10/19
Copertura Tutela legale PAG. | 12/19 |
Art. 16 - Cosa è assicurato? PAG. | 12/19 |
Art. 17 - Quali spese sono coperte dalla Tutela legale? PAG. | 12/19 |
Art. 18 - Quando opera la Tutela legale? E quando comincia l’evento all’origine del Sinistro? PAG. | 13/19 |
Art. 19 - Ci sono casi in cui la Tutela legale non vale? PAG. | 13/19 |
Art. 20 - Cosa si deve fare quando avviene un Sinistro di Tutela legale? PAG. | 14/19 |
Cosa è utile sapere durante il Contratto? PAG. | 16/19 |
Art. 21 - Come si può modificare il Contratto? PAG. | 16/19 |
Art. 22 - Cosa bisogna fare se il rischio aumenta o diminuisce? PAG. | 16/19 |
Art. 23 - Si può disdire il Contratto? PAG. | 17/19 |
Art. 24 - Come si presenta un reclamo? PAG. | 17/19 |
Art. 25 - Quali norme valgono per questo Contratto? PAG. | 18/19 |
Art. 26 - Poste Assicura può rivalersi verso il responsabile di un Sinistro? PAG. | 18/19 |
Art. 27 - Dopo un Sinistro, si può recedere dal Contratto? PAG. | 18/19 |
Art. 28 - Cosa si deve fare se sono state sottoscritte per il medesimo rischio anche | |
altre assicurazioni? PAG. | 19/19 |
Art. 29 - In caso di controversie, quale legislazione si applica e qual è il foro competente? PAG. | 19/19 |
Glossario PAG. | 1/2 |
Modulistica Modulo di Denuncia Sinistro Responsabilità Civile Modulo di Denuncia Sinistro Tutela Legale Tabella INAIL - Allegato 1 al D.P.R. 30.06.1965 n. 1124 |
Ai sensi del Codice delle Assicurazioni (D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 e s.m.i.) e delle disposizioni di attuazione le clausole che prevedono rischi, oneri e obblighi a carico dell’Assicurato, esclusioni, limitazioni e periodi di sospensione della garanzia, nullità, decadenze, nonché le avvertenze, sono riportate mediante caratteri di particolare evidenza.
COME LEGGERE QUESTO CONTRATTO
Poste Assicura S.p.A. (di seguito “Poste Assicura”) ha redatto questo Contratto perché sia facilmente consultabile e comprensibile.
Ci sono però parole che non sono di tutti i giorni e hanno un significato preciso per questo Contratto e per la legge.
Le DEFINIZIONI, cioè cosa si intende con un determinato termine, le trovi nel Glossario. Sono le parole utilizzate in queste condizioni di assicurazione che hanno l’iniziale maiuscola.
I rimandi ad altri punti specifici sono indicati dalla freccia ► In questo Contratto sono messi in evidenza:
▪ rischi, oneri e obblighi per l’Assicurato
▪ esclusioni, limitazioni, periodi di sospensione della Copertura
▪ nullità, decadenze e avvertenze
come richiesto dal Codice delle Assicurazioni (D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 e s.m.i.) e delle sue disposizioni di attuazione.
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Postaprotezione MultiRC
Cosa è utile sapere prima di firmare il Contratto
Art. 1 - In cosa consiste l’assicurazione?
Poste Assicura tiene indenne l’Assicurato o il suo Nucleo familiare per i danni provocati involontariamente a terzi, e garantisce loro supporto legale.
Art. 2 - Quando comincia la Copertura?
La Copertura inizia dalle ore 24 del giorno in cui il Contraente paga il Premio.
Art. 3 - Quanto dura il Contratto?
Il Contratto dura un anno e prevede il tacito rinnovo. Vuol dire che si rinnova automaticamente ogni anno se il Contraente o Poste Assicura non inviano o presentano la comunicazione di disdetta (► Art. 23 Si può disdire il Contratto?).
Art. 4 - Come e quando si paga il Premio?
Il Premio si può pagare in diversi modi:
RATA ANNUALE O PRIMA RATA SEMESTRALE O MENSILE
• addebito automatico sul conto BancoPosta o sul libretto di risparmio postale del Contraente
1/19
• addebito su Carta Postamat
• assegno circolare o bancario secondo le disposizioni di BancoPosta (solo per la rata annuale)
• in contanti, se il Premio annuo non supera i 750 euro.
RATE SEMESTRALI O MENSILI SUCCESSIVE
• addebito automatico sul conto BancoPosta o sul libretto di risparmio postale del Contraente.
La scelta della periodicità del pagamento delle rate dipende dall’ammontare del Premio totale annuo:
Premio totale annuo | Periodicità pagamento delle rate |
fino a 60 euro | solo annuale |
sopra i 60 euro e fino a 120 euro | semestrale o annuale |
sopra 120 euro | mensile, semestrale o annuale |
Il Premio annuale deve essere pagato per intero. Se si è scelta la modalità delle rate semestrali o mensili, devono essere tutte pagate affinché il Premio annuale si possa considerare pagato per intero.
Se si paga con addebito automatico sul conto BancoPosta o sul libretto di risparmio postale, l’im- porto del Premio o della rata di Premio deve essere disponibile dalle ore 24 del giorno prima di quello di scadenza.
Se si paga con assegno, circolare o bancario, questo deve essere intestato a Poste Italiane S.p.A. - Patrimonio BancoPosta e contenere la clausola di non trasferibilità (tranne le eccezioni previste dalla normativa antiriciclaggio). Gli assegni circolari di importo inferiore a quello stabilito dalla normativa antiri- ciclaggio possono essere intestati al Contraente e girati a Poste Italiane S.p.A. - Patrimonio BancoPosta, apponendo alla girata la clausola di non trasferibilità.
Il pagamento del Premio con assegno si considera avvenuto solo dopo la verifica del versa- mento. Se il pagamento del Premio o della prima rata non va a buon fine, la Copertura è sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente paga la rata.
Art. 5 - Dove valgono le Coperture?
La Copertura Responsabilità civile vale in tutto il mondo. La Copertura Tutela legale vale:
• in Europa o negli stati extraeuropei del bacino del Mar Mediterraneo, nei casi che riguardano il diritto al
risarcimento di danni extracontrattuali da Fatti illeciti di terzi o di procedimento penale, purché il foro in cui si procede si trovi in questi territori
• in Xxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx, in tutti gli altri casi.
Art. 6 - Chi paga le imposte?
Il Contraente. Se cambiano le leggi sulle imposte, Poste Assicura applica immediatamente il cambiamento alla tariffa e lo comunica opportunamente al Contraente.
Art. 7 - Cosa succede se non si paga il Premio o le rate semestrali o mensili?
La Copertura si sospende dalle ore 24 del 30° giorno dopo la scadenza dell’ultima rata non pagata.
Il Contratto si risolve di diritto se Poste Assicura, entro 6 mesi dalla scadenza del pagamento, non inter- viene per riscuotere il Premio o le rate di Premio scadute (art. 1901 del Codice civile), pur mantenendo il diritto di ricevere il Premio in corso e il rimborso delle spese. La riattivazione parte dalle ore 24 del giorno del pagamento. Le scadenze di pagamento successive rimangono invariate.
Art. 8 - Entro quanto tempo si può chiedere l’Indennizzo?
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La legge stabilisce che il termine di prescrizione, cioè il periodo di tempo in cui è ancora possibile far valere i propri diritti all’Indennizzo, è di 2 anni (art. 2952 del Codice civile) dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.
Nell’assicurazione della responsabilità civile il termine di 2 anni inizia dal giorno in cui il terzo danneggiato ha chiesto il risarcimento dei danni o ha promosso azione contro l’Assicurato.
Art. 9 - Esiste un termine entro il quale Poste Assicura paga il Sinistro?
Sì, ed è di 30 giorni a partire dal completamento dell’istruttoria, cioè dalla verifica dei fatti e della documen- tazione completa.
Art. - 10 Cosa succede se le dichiarazioni del Contraente o dell’Assicurato sono false, inesatte o reticenti?
Il Contraente o l’Assicurato può perdere tutto o in parte il diritto all’Indennizzo e vedere annullato il Con- tratto o parte di esso (art. 1892, 1893 e 1894 del Codice civile).
Cosa contengono le garanzie di questo Contratto
Copertura Responsabilità civile
Art. 11 - Cosa è assicurato?
Poste Assicura protegge l’Assicurato e il suo Nucleo familiare dai risarcimenti da pagare per i danni pro- vocati involontariamente a terzi entro il Massimale di euro 750.000 per Sinistro.
La Copertura a colpo d’occhio
A | RC della Vita Privata |
B | RC Famiglia (garanzia opzionale) |
C | RC Animali domestici (garanzia opzionale) |
D | RC Proprietario Fabbricato (garanzia opzionale) |
E | RC B&B (garanzia opzionale solo in abbinamento a RC Proprietario Fabbricato) |
Le garanzie opzionali e l’opzione Annulla Franchigia prevedono il pagamento di un premio aggiuntivo.
Da chi è composto il Nucleo familiare?
Dalle persone legate da vincolo di parentela o di fatto con l’Assicurato e che convivono con lui stabilmente, come risulta dal certificato di stato di famiglia dell’Assicurato o da un certificato anagrafico equivalente.
Per semplicità, nel Contratto sono chiamati d’ora in poi assicurati.
3/19
Chi non è considerato terzo?
chi è coperto da questa assicurazione
il coniuge, i genitori e i figli dell’Assicurato, anche se non conviventi
qualsiasi altra persona, parente o affine, che convive stabilmente con l’Assicurato
i Collaboratori familiari in genere che subiscono il danno durante il lavoro o in servizio, per i danni a Cose.
Xxxx succede se nello stesso Sinistro sono coinvolti più assicurati?
Il Sinistro viene considerato unico e si applicano i limiti d’Indennizzo e i massimali indicati in Polizza.
A. RC della Vita Privata
Poste Assicura paga i risarcimenti (capitale, interessi e spese) dovuti dall’Assicurato per i danni provocati involontariamente a terzi da lui stesso o dagli altri assicurati.
I danni a terzi di cui l’Assicurato risponde sono per: morte e/o lesioni personali
danneggiamenti a Cose
Per la legge italiana, infatti, l’Assicurato ne è responsabile a livello civile.
Poste Assicura paga entro il Massimale indicato in Polizza con applicazione di franchigie, limiti di Indennizzo e/o scoperti se previsti.
I danni a terzi devono essere accaduti accidentalmente nell’ambito di:
• tempo libero
• vita in casa
• rapporto con i Collaboratori familiari
Significa che Poste Assicura non risarcisce i danni provocati nell’ambito di qualsiasi attività professionale, commerciale, industriale, agricola e lavorativa in genere.
Tempo libero: eventi coperti dall’assicurazione
esercizio di attività ricreative, di attività anche dimostrative o competitive di modellismo (anche a mo- tore), giardinaggio, bricolage, pesca e hobby in genere.
Non sono coperte le attività di carattere professionale od organizzativo.
fatto colposo in qualità di pedone o ciclista
partecipazione ad attività sociali o di volontariato.
Non sono coperte le attività di carattere sanitario e le mansioni di carattere organizzativo e/o diri- genziale.
esercizio di sport in qualità di dilettante anche se con partecipazione a gare, prove e relativi allenamenti.
Non sono comunque coperti i seguenti sport: pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme (comprese Thai Boxe, Full Contact, Karate e Judo), scalata di rocce, ghiacciai o pareti di allena- mento per free climbing, speleologia, salto dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico, bob, rugby, football americano, immersione con autorespiratore, paracadutismo o sport aerei in genere
inquinamento dell’aria, dell’acqua o del suolo solo se derivante da fatto improvviso e accidentale.
Il Limite d’Indennizzo per ciascun Anno Assicurativo è di 50.000 euro. Comprende le spese di bonifica, che non possono superare il 10% dell’importo totale.
4/19
pratica del campeggio, incluso l’uso in aree private di tende, roulotte, camper, autocaravan, carrelli trainabili e relative attrezzature solo se non vi sono traino o spostamento da parte di mezzi a motore proprietà di armi anche da fuoco, compreso il loro uso allo scopo di difesa, per il tiro a segno e il tiro a volo, se ciò avviene nel rispetto della normativa applicabile al caso concreto e alla persona che le usa
Non sono coperte le attività venatorie.
proprietà e uso di natanti di lunghezza non superiore a 6,50 metri e non azionati a motore, di windsurf, purché non dati in noleggio o in locazione e utilizzati nel rispetto della normativa applicabile
proprietà e uso di veicoli a braccia, giocattoli anche a motore comunque azionato, velocipedi
utilizzo in qualità di trasportato di veicoli e natanti di proprietà altrui, quando in circolazione, per dan- ni arrecati a terzi non trasportati su questi mezzi.
Se già prevista specifica Copertura nella Polizza di responsabilità civile per i rischi da circolazione, questa Copertura è a secondo rischio: vuol dire che il Massimale viene utilizzato per coprire la par- te di danno non indennizzato dall’altra Copertura.
Non sono coperti i danni al veicolo.
Incendio, Esplosione o Scoppio che deriva dalla proprietà o uso di Cose dell’Assicurato da parte dell’Assicurato stesso, inclusi i veicoli a motore, che causano danni a terzi.
Dall’Indennizzo per danni a Cose di terzi si detrae uno Scoperto del 10% con il minimo di 500 euro per singolo Sinistro, fino al 30% del Massimale per uno o più sinistri che avvengono nello stesso Anno Assicurativo.
Vita in casa: eventi coperti dall’assicurazione
conduzione della Dimora abituale e/o saltuaria dell’Assicurato, compresi il contenuto ed eventuali dipendenze e aree di pertinenza. Se i locali fanno parte di un Fabbricato condominiale o plurifamiliare, l’assicurazione comprende:
la responsabilità per i danni di cui l’Assicurato deve rispondere in proprio in quanto condòmino
i danni alle parti comuni del Fabbricato condominiale di cui l’Assicurato è responsabile per la sua quota parte.
La Copertura non copre il maggior onere eventualmente derivante da obblighi solidali con gli altri condòmini.
proprietà e uso di apparecchi domestici in genere
caduta di antenne e parabole radiotelevisive o per radioamatori, purché installate in modo fisso sul tetto o sui balconi del Fabbricato
esecuzione di lavori di Manutenzione ordinaria ai locali della Dimora abituale e/o saltuaria che l’As- sicurato esegue direttamente, che non richiedono l’impiego di personale specificamente abilitato e per i quali la legge non richiede il certificato di collaudo e/o conformità
somministrazione di cibi o bevande che causano intossicazione o avvelenamento agli ospiti se le conseguenze comportano il ricovero in un ospedale
eventi che hanno come conseguenza immediata e diretta un’interruzione o sospensione totale o parziale di:
• utilizzo di beni di terzi
• attività industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizi di terzi.
Dall’Indennizzo si sottrae uno Scoperto del 10% con il minimo di 500 euro per singolo Sinistro, fino al 30% del Massimale per uno o più sinistri che avvengono nello stesso Anno Assicurativo.
Incendio, Esplosione o Scoppio che deriva dalla conduzione della Dimora abituale e/o saltuaria e del suo contenuto se causa danni a terzi.
Dall’Indennizzo per i danni alle Cose di terzi si sottrae uno Scoperto del 10% con il minimo di 500 euro per singolo Sinistro, fino al 30% del Massimale per uno o più sinistri che avvengono nello stesso Anno Assicurativo.
Non sono coperti:
5/19
danni materiali diretti ai locali del proprietario della dimora stessa.
Spargimento di acqua o di qualsiasi altro liquido.
In questo caso sono considerati terzi anche i genitori e i figli dell’Assicurato se residenti nello stesso Fabbricato plurifamiliare, ma in unità immobiliari diverse.
Non sono coperti:
i danni dovuti a vetustà del Fabbricato i danni dovuti a difetto di manutenzione
i danni provocati da guasti o rotture accidentali degli impianti fissi al servizio del Fabbricato.
Rapporto con i Collaboratori familiari: eventi coperti dall’assicurazione
danni per la responsabilità civile che ricade sull’Assicurato se causati a terzi dai Collaboratori familiari in genere, purché regolarmente assunti, durante lo svolgimento delle loro mansioni
azioni di regresso o di surroga da parte di INAIL e/o INPS per gli infortuni subiti dai Collaboratori fami- liari in genere in base alle disposizioni di legge
danni per morte e lesioni personali (escluse le malattie professionali) che hanno provocato un’invalidità permanente superiore al 6% (in base all’allegato 1 del D.P.R. 1124/65), non indennizzati da INAIL e/o INPS, per i quali l’Assicurato è civilmente responsabile.
L’Assicurato è coperto se al momento del Sinistro è in regola con gli adempimenti dell’assicurazione obbligatoria INAIL e delle altre disposizioni normative in tema di occupazione e mercato del lavoro.
Per le lesioni personali o la morte sono considerati terzi i Collaboratori familiari che subiscono infor- tuni in conseguenza di lavoro o di servizio.
B. RC Famiglia (garanzia opzionale)
L’assicurazione comprende i danni a terzi che derivano da:
comportamenti dei figli minori quando sono affidati temporaneamente in custodia a titolo gratuito e di cortesia a persone che non compongono la famiglia anagrafica dell’Assicurato
Non sono coperti i danni al terzo che ha preso in affidamento il figlio minore, ai suoi familiari convi- venti e alle Cose di proprietà o in uso al minore.
minori di altri affidati temporaneamente all’Assicurato a titolo gratuito e di cortesia, comprese le lesioni che possono subire gli stessi minori.
Non sono coperti i danni all’Assicurato, ai suoi familiari conviventi e alle Cose di proprietà o in uso al minore.
danni causati da figli di età inferiore o uguale a 26 anni, non più conviventi in quanto all’estero per motivi di studio.
In USA, Canada e Messico sono coperti solo i danni materiali a persone e Cose; lo Scoperto è del 20% con il minimo di 1.500 euro.
conduzione di appartamenti o camere in affitto, al di fuori del comune di residenza, da parte dei figli di età inferiore o uguale a 26 anni non più conviventi per motivi di studio.
In USA, Canada e Messico sono coperti solo i danni materiali a persone e Cose; lo Scoperto è del 20% con il minimo di 1.500 euro.
eventi accidentali tra fratelli o sorelle di minore età che causano una lesione corporale che deter- mina un’invalidità permanente da infortunio superiore al 3% valutata secondo la Tabella INAIL allegata a questo Contratto. Solo in questo caso i figli minori dell’Assicurato sono considerati terzi.
Poste Assicura paga fino a 50.000 euro per Anno Assicurativo.
Non sono coperte le spese sanitarie sostenute a seguito delle lesioni subite.
6/19
guida di ciclomotore, motoveicolo o macchina agricola di proprietà dell’Assicurato da parte di figlio minore regolarmente abilitato alla guida per i danni corporali causati a terzi trasportati all’insaputa dei genitori.
Se già prevista specifica Copertura nella Polizza di responsabilità civile per i rischi da circolazione, questa Copertura è a secondo rischio: vuol dire che il Massimale viene utilizzato per coprire la par- te di danno non indennizzato dall’altra Copertura.
guida o messa in movimento di veicoli a motore e natanti di proprietà dell’Assicurato o di terzi da parte di figli minori o incapaci per legge e non abilitati alla guida, avvenuti all’insaputa del genitore.
Se già prevista specifica Copertura nella Polizza di responsabilità civile per i rischi da circolazione, questa Copertura è a secondo rischio: vuol dire che il Massimale viene utilizzato per coprire la parte di danno non indennizzato dall’altra Copertura. Non sono coperti i danni al veicolo.
Le coperture relative alla guida di un figlio minore regolarmente abilitato alla guida di un ciclomotore, motoveicolo o macchina agricola o non abilitato alla guida di veicoli a motore e natanti, valgono per:
• la rivalsa esercitata dall’Assicuratore della responsabilità civile auto nei confronti dell’Assicurato in caso di eccezioni inopponibili o dal fondo di garanzia per le vittime della strada (D.lgs. 209/2005 e successive modifiche e integrazioni)
• le richieste di risarcimento il cui importo supera il Massimale della Copertura di responsabilità civile per i rischi di circolazione o di quello del fondo di garanzia
• i veicoli a motore o natanti di proprietà di terzi, anche senza la Polizza di responsabilità civile per i rischi di circolazione
• i veicoli a motore o natanti di proprietà dell’Assicurato, solo se c’è la Polizza di responsabilità civile per i rischi di circolazione ed è in regola con il pagamento del Premio.
C. RC Animali domestici (garanzia opzionale)
Sono considerati Animali domestici: cani, gatti, altri animali domestici e da cortile, animali da sella, a con- dizione che:
sono tenuti nell’ambito domestico
sono rispettate le prescrizioni imposte dal regolamento di Polizia Veterinaria e dalla legge
non sono utilizzati dall’Assicurato per attività lavorative, anche senza scopo di lucro, o alimentazione.
Non sono coperti gli animali esotici.
La Copertura comprende i danni che derivano da:
Proprietà, possesso o uso di Animali domestici.
Non sono coperti i danni a terzi provocati da cani da caccia durante il loro impiego in attività venatorie.
Custodia e/o temporanea consegna a persone non rientranti nel Nucleo familiare dell’Assicurato, a titolo gratuito e di cortesia, degli Animali domestici dell’Assicurato, limitatamente al periodo di sorve- glianza o custodia.
Non sono compresi i danni subiti dal custode e dai suoi familiari conviventi.
Custodia e/o temporanea consegna all’Assicurato di Animali domestici di terzi, a titolo gratuito e di cortesia, per i danni a terzi accaduti nel periodo di sorveglianza o custodia.
Non sono compresi i danni subiti dagli Animali in custodia all’Assicurato e dallo stesso.
D. RC Proprietario Fabbricato (garanzia opzionale)
7/19
Se l’Assicurato è proprietario di una o più abitazioni destinate ad uso civile, Poste Assicura paga per suo conto i risarcimenti (capitale, interessi e spese) dovuti per i danni materiali e diretti provocati involontaria- mente a terzi per le seguenti cause:
Cause di danno a terzi |
1. Incendio, Esplosione e Scoppio |
2. Spargimento di acqua |
3. Inquinamento dell’aria, dell’acqua o del suolo |
4. Interruzione o sospensione totale o parziale dell’uso di beni o attività di terzi |
5. Caduta di neve o ghiaccio |
6. Caduta accidentale di alberi |
7. Committenza di lavori di Manutenzione ordinaria e/o straordinaria |
8. Conduzione e proprietà dei locali adibiti a uffici o studi professionali |
Incendio, Esplosione e Scoppio dell’abitazione che causa danni a terzi, inclusi i beni dei locatari degli immobili di proprietà dell’Assicurato.
Il Limite di Indennizzo per danni a Cose di terzi è il 30% del Massimale indicato in Polizza, per uno o più sinistri che avvengono nello stesso Anno Assicurativo. All’Indennizzo si sottrae uno Scoperto del 10% con il minimo di 500 euro.
Spargimento di acqua o di qualsiasi altro liquido che deriva da:
▪ rottura accidentale, anche se causata da gelo, di pluviali, grondaie, tubazioni, condutture di impianti idrici, igienico-sanitari, di riscaldamento o di condizionamento al servizio dell’abitazione di proprietà
▪ occlusione di tubazioni e condutture di impianti idrici, igienico-sanitari, di riscaldamento o condiziona- mento al servizio dell’abitazione di proprietà.
In questo caso sono considerati terzi anche i genitori e i figli dell’Assicurato se residenti nello stes- so Fabbricato plurifamiliare, ma in unità immobiliari diverse.
Inquinamento dell’aria, dell’acqua o del suolo dovuto alla fuoriuscita di liquidi.
Sono coperti solo i danni causati da rottura accidentale o guasto di impianti di riscaldamento e dei loro serbatoi.
Il Limite d’Indennizzo è di 50.000 euro per Anno Assicurativo. Comprende le spese per la bonifica, che non possono superare il 10% dell’importo totale.
Eventi che hanno come conseguenza immediata e diretta un’interruzione o sospensione totale o parziale di:
▪ utilizzo di beni di terzi
▪ attività industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizi di terzi.
Il Limite d’Indennizzo è il 30% del Massimale indicato in Polizza, per uno o più sinistri che avven- gono nello stesso Anno Assicurativo. All’Indennizzo si sottrae uno Scoperto del 10% con il minimo di 500 euro.
Caduta di neve o ghiaccio non rimosso tempestivamente dai tetti e da altre superfici di pertinenza dei fabbricati di proprietà dell’Assicurato
Caduta accidentale di alberi che si trovano negli spazi adiacenti e di pertinenza del Fabbricato Committenza di lavori di Manutenzione ordinaria e/o straordinaria, ampliamento, sopraelevazione o demolizione che rientrano nel campo di applicazione del D.lgs. 81/2008 e successive eventuali mo- dificazioni o integrazioni.
Sono coperti solo i danni a terzi che derivano dalla responsabilità del committente.
Non sono coperti i danni:
agli addetti ai lavori
che derivano da attività di manutenzione che espongono i lavoratori al rischio di caduta da un’altez- za superiore a 2 metri o al rischio di seppellimento o sprofondamento a una profondità superiore a 1,5 metri o a rischi di lavori in pozzi.
La Copertura è valida se:
l’Assicurato ha nominato i responsabili della sicurezza sul luogo di lavoro (Responsabile del servi- zio di prevenzione e protezione previsto dal D.lgs. 81/2008)
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i responsabili della sicurezza possiedono i requisiti di idoneità previsti dalle leggi vigenti e al mo- mento del Sinistro sono assicurati con Copertura valida per la responsabilità civile dell’attività
le imprese che eseguono i lavori sono regolarmente iscritte all’albo di categoria e al momento del Sinistro sono assicurate con Copertura valida per la responsabilità civile dell’attività
l’evento ha causato la morte o lesioni personali gravi o gravissime (art. 583 del Codice penale) nello svolgimento delle mansioni affidate
Conduzione e proprietà dei locali adibiti a uffici o studi professionali, ma devono essere co- municanti direttamente con l’immobile in cui risiede l’Assicurato
La responsabilità professionale è sempre esclusa.
Se le abitazioni fanno parte di un Fabbricato condominiale o plurifamiliare, l’assicurazione comprende:
la responsabilità per i danni di cui l’Assicurato deve rispondere in proprio in quanto condòmino
i danni alle parti comuni del Fabbricato condominiale di cui l’Assicurato è responsabile per la sua quo- ta parte.
La Copertura non copre il maggior onere eventualmente derivante da obblighi solidali con gli altri con- dòmini.
E. RC B&B (solo in abbinamento a RC Proprietario Fabbricato)
L’assicurazione è estesa alla responsabilità civile che deriva all’Assicurato per lo svolgimento del servizio di Bed & Breakfast.
Il servizio di Bed & Breakfast offerto dall’Assicurato deve prevedere:
• alloggio e prima colazione con carattere saltuario o per periodi ricorrenti stagionali, svolto nell’immobile in cui risiede l’Assicurato o nei locali direttamente comunicanti o nelle eventuali dipendenze
• massimo 3 stanze dedicate per un massimo di 6 posti letto
• la normale organizzazione familiare e la conformità alle leggi in vigore al momento del Sinistro.
Sono coperti la morte o le lesioni personali causate agli ospiti, compresa la somministrazione di cibi e bevande se non di produzione dell’Assicurato, purché abbiano comportato il ricovero in ospedale.
Sono esclusi i danni causati alle Cose degli ospiti, anche se date in consegna e custodia all’Assicurato.
Art. 12 - Franchigia
In caso di Sinistro resta a carico dell’Assicurato una Franchigia fissa e assoluta di 150 euro.
La Franchigia frontale viene applicata una sola volta per i danni che derivano dalla stessa causa, indipen- dentemente dalla garanzia interessata.
Se sono previsti scoperti o franchigie a carico dell’Assicurato di importo superiore alla Franchigia frontale, questa non viene applicata.
Art. 13 - Opzione Annulla Franchigia
Acquistando questa opzione, la Franchigia viene annullata. Questo vuol dire che il risarcimento del danno è interamente a carico di Poste Assicura, restando invariati limiti di Indennizzo, le eventuali franchigie o scoperti previste da altre garanzie.
Art. 14 - Ci sono casi in cui i danni non sono coperti dalla Responsabilità civile?
Sono sempre esclusi i danni:
derivanti da atti dolosi dell’Assicurato; sono però coperti i danni causati da atti dolosi delle persone di cui l’Assicurato deve rispondere ai sensi di legge
derivanti da guerre, insurrezioni generali, operazioni e occupazioni militari ed invasioni conseguenti o derivanti dall’emissione o generazione di onde e campi elettromagnetici
derivanti dalla presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distri- buzione e/o stoccaggio di amianto e/o di prodotti contenenti amianto
derivanti da furto e da rapina
a Cose o animali di proprietà dell’Assicurato
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a Cose o animali in consegna o in custodia all’Assicurato derivanti dall’esercizio della caccia
conseguenti all’esercizio di attività professionali, commerciali, artigianali o, comunque, svolte a scopo di lucro derivanti da sport svolti a livello professionistico, esclusi comunque i seguenti: pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme (comprese Thai Boxe, Full Contact, Karate e Judo), scalata di rocce, ghiacciai
o pareti di allenamento per free climbing, speleologia, salto dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico, xxx, rugby, football americano, immersione con autorespiratore, paracadutismo o sport aerei in genere
derivanti dalla violazione di leggi e regolamenti relativi all’uso di armi derivanti dalla detenzione o da impiego di esplosivi
derivanti dall’impiego di veicoli e di macchinari da parte di persone senza i necessari requisiti psicofisici responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.) (tranne quanto descritto in ►A. RC della Vita
Privata - Rapporto con i Collaboratori familiari) causati dai prestatori d’opera
derivanti da umidità, stillicidio e insalubrità dei locali, vetustà, corrosione e difetto di manutenzione
derivanti da violazione di contratti di lavoro, discriminazione psicologica, razziale, sessuale o religiosa derivanti da attività di volontariato a carattere sanitario e/o con mansioni a carattere organizzativo-dirigenziale derivanti dalla proprietà di immobili e dei relativi impianti fissi (tranne se attiva ►D. RC Proprietario Fabbricato). Restano comunque sempre escluse le proprietà non in buone condizioni di statica e ma-
nutenzione oppure in corso di costruzione
derivanti dalla proprietà e/o conduzione di uffici privati o studi professionali dell’Assicurato (tranne se attiva ►D. RC Proprietario Fabbricato)
derivanti da lavori di straordinaria manutenzione della Dimora saltuaria o abituale (tranne se attiva ►D.
RC Proprietario Fabbricato)
derivanti da lavori di manutenzione di beni di proprietà o detenuti dall’Assicurato (tranne quanto de- scritto in ►A. RC della Vita Privata e ►D. RC Proprietario Fabbricato)
derivanti dallo svolgimento del servizio di Bed & Breakfast (tranne se attiva ► E. RC B&B)
conseguenti a deviazioni, alterazioni, interruzioni, impoverimento di sorgenti, corsi d’acqua, falde ac- quifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto si trova nel sottosuolo, suscettibile di sfruttamento
derivanti da proprietà, uso, guida di veicoli a motore, natanti a motore, aeromobili (tranne quanto de- scritto in ► A. RC della Vita Privata e in ► B. RC Famiglia)
riconducibili ai rischi di responsabilità civile per la circolazione dei veicoli a motore e la navigazione di natanti, per i quali è obbligatoria l’assicurazione (legge n. 990 e successive modifiche e integrazioni e normative analoghe nei paesi esteri)
causati dai figli minori alle persone che temporaneamente li hanno in custodia (tranne se attiva ► B. RC Famiglia)
causati da minori di terzi mentre sono temporaneamente affidati all’Assicurato (tranne se attiva ► B. RC Famiglia)
derivanti dalla proprietà e/o uso di animali (tranne se attiva ► C. RC Animali domestici)
derivanti da inquinamento (tranne quanto descritto in ►A. RC della Vita Privata e ►D. RC Proprietario Fabbricato)
provocati dall’Assicurato che si trovi in stato di ubriachezza o di alterazione psicofisica dovuta all’as- sunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope.
Art. 15 - Cosa si deve fare quando avviene un Sinistro di Responsabilità civile?
Entro 3 giorni lavorativi dalla data del Sinistro o da quando se ne è avuta conoscenza o materialmente la possibilità, l’Assicurato deve:
• redigere la denuncia o compilare il Modulo di Denuncia Sinistro - Responsabilità Civile allegato a que- sto Contratto, indicando:
▪ il luogo in cui è avvenuto l’evento
▪ il giorno e l’ora
▪ le cause che lo hanno determinato
▪ l’importo approssimativo del danno
• inviare il tutto a Poste Assicura con: comunicazione scritta
Poste Assicura S.p.A.
Ufficio Sinistri
Viale Beethoven, 11
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00144 Roma
Secondo la tipologia di Sinistro, Poste Assicura può richiedere documentazione specifica su come è avve- nuto e/o sulla relazione dell’Assicurato riguardo alle persone e i beni coinvolti.
Non rispettare anche uno solo di questi obblighi comporta la perdita del diritto all’Indennizzo: totale in caso di dolo, parziale in caso di colpa grave (art. 1915 del Codice civile).
Se l’Assicurato non osserva questi obblighi è responsabile dei danni che ciò potrebbe causare a Poste Assicura.
Poste Assicura non paga l’Indennizzo se l’Assicurato ha agito in accordo con i danneggiati o ne ha favorito le pretese.
Come si gestiscono le controversie, e chi paga le spese di difesa?
Fin quando ne ha interesse, Poste Assicura può assumere la gestione della controversia a nome dell’As- sicurato indicando, se necessario, legali e tecnici e avvalendosi della collaborazione dell’Assicurato e di tutti i diritti e azioni che gli spettano.
Poste Assicura paga le spese sostenute per resistere all’azione del danneggiato entro il limite di un quarto del Massimale per il danno a cui si riferisce la richiesta. Se la somma dovuta al danneggiato supera il Mas- simale, le spese vengono ripartite in proporzione del rispettivo interesse fra Poste Assicura e l’Assicurato.
Poste Assicura non paga le spese sostenute dall’Assicurato per legali o tecnici che non sono stati nominati da Poste Assicura, né multe, ammende o Spese di giustizia penale.
Come si valuta l’invalidità permanente dei figli minori?
L’invalidità permanente dei figli minori si valuta in base alla Tabella INAIL allegata a questo Contratto.
La perdita totale e irrimediabile dell’uso funzionale di un organo o di un arto comporta l’applicazione di una percentuale d’invalidità pari alla somma delle singole percentuali dovute per ciascuna lesione, fino al limite massimo del 100%.
Se il minore subisce una o più menomazioni dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, la valu-
tazione si ottiene sommando le percentuali delle menomazioni fino a raggiungere il valore corrispondente alla perdita totale dell’arto.
In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali sopra riportate sono ridotte tenendo conto del grado di invalidità preesistente.
Se l’invalidità permanente non può essere determinata sulla base della Tabella INAIL né secondo i criteri indicati nei due paragrafi precedenti, l’Indennizzo si stabilisce considerando, sulla base delle percentuali delle sue menomazioni, la diminuzione permanente della capacità generica dell’Assicurato a svolgere qualsiasi lavoro profittevole indipendentemente dalla sua professione.
Per valutare le menomazioni visive e uditive la quantificazione del grado di invalidità permanente conside- ra gli eventuali presidi correttivi.
Poste Assicura paga l’Indennizzo se le conseguenze dirette dell’Infortunio sono indipendenti dalle condizioni fisiche o patologiche preesistenti. Anche in caso di mutilazione o difetto fisico dell’Assicura- to, viene pagato l’Indennizzo per l’invalidità permanente solo con riferimento alle conseguenze dirette, come se l’Infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra.
Poste Assicura non paga l’Indennizzo se:
l’Infortunio si verifica come conseguenza indiretta delle condizioni preesistenti del minore
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le condizioni preesistenti del minore hanno pregiudicato l’esito delle lesioni prodotte dall’Infortunio.
Copertura Tutela legale
Art. 16 - Cosa è assicurato?
Poste Assicura paga gli oneri per la Tutela legale dell’Assicurato e dei soggetti che convivono stabilmente con lui per la difesa dei loro interessi in sede giudiziale ed extragiudiziale, entro il Massimale di 10.000 euro per Sinistro. Sono compresi gli oneri non ripetibili dalla controparte. La gestione e la liquidazione dei sinistri è affidata ad ARAG (Rappresentanza Generale e Direzione per l’Italia).
La Copertura vale per le controversie relative a: vita privata
attività svolte in qualità di lavoratore dipendente
proprietà e/o conduzione dell’abitazione in cui risiede l’Assicurato.
Vita Privata: casi coperti dalla Tutela legale
richieste di risarcimento per danni personali e/o a Cose subiti dall’Assicurato per Xxxxx illeciti di terzi controversie che nascono da presunte inadempienze contrattuali eventualmente derivanti dall’acquisto di beni, solo se il valore della lite è superiore a 100 euro ed inferiore a 52.000 euro
controversie relative a rapporti di lavoro con Collaboratori familiari regolarmente assunti
difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni; la Copertura vale anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato
controversie con istituti o enti pubblici di assicurazioni previdenziali o sociali
richieste di risarcimento che derivano da incidenti stradali nei quali le persone assicurate sono rimaste coinvolte come pedoni, ciclisti, alla guida di veicoli non soggetti all’assicurazione obbligatoria o come passeggeri di veicoli a motore, di proprietà di terzi, privati o pubblici.
Attività svolte in qualità di lavoratore dipendente: casi coperti dalla Tutela legale
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richieste di risarcimento per danni personali e/o a Cose subiti dall’Assicurato per Fatti illeciti di terzi richieste di risarcimento che l’Assicurato vuole far valere in quanto alle dipendenze di terzi; la Copertu- ra vale solo per i pubblici dipendenti anche in sede amministrativa per i ricorsi ai Tribunali Amministra- tivi Regionali (TAR)
controversie con istituti o enti pubblici di assicurazioni previdenziali o sociali
difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni riguardanti le mansioni svolte; la Co- pertura vale anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato.
La Copertura non vale per le professioni mediche, qualsiasi attività di lavoro autonomo, di impresa e/o altre tipologie di collaborazione.
Proprietà e/o conduzione dell’abitazione in cui risiede l’Assicurato: casi coperti dalla Tutela legale
La Copertura sostiene l’Assicurato nelle azioni per ottenere la condanna al risarcimento per danni a per- sone e/o a Cose derivanti da Fatti illeciti di terzi.
Non sono coperte le controversie derivanti o connesse alla locazione e ai diritti reali relativi all’immo- bile o a parti di esso e per le controversie condominiali.
Art. 17 - Quali spese sono coperte dalla Tutela legale?
L’assicurazione comprende:
le spese per l’intervento del legale incaricato della gestione del Sinistro
le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell’Assicurato o di transazione autorizzata da ARAG
le spese per l’intervento del consulente tecnico d’ufficio, del consulente tecnico di parte e di periti in genere purché scelti in accordo con ARAG
le spese processuali nel processo penale (art. 535 del Codice di procedura penale) le Spese di giustizia
le spese necessarie allo svolgimento di arbitrati per la risoluzione di controversie garantite in Polizza; sono comprese le spese degli arbitri sostenute dall’Assicurato.
È garantito l’intervento di un unico legale territorialmente competente per ogni grado di giudizio.
Art. 18 - Quando opera la Tutela legale? E quando comincia l’evento all’origine del Sinistro?
La Copertura vale per le controversie che si verificano nel periodo di validità dell’assicurazione e che ven- gono denunciate nei 12 mesi successivi alla sua cessazione.
In ogni caso l’evento che ha originato il Sinistro deve essere avvenuto:
• durante il periodo di validità dell’assicurazione, in caso di esercizio di pretese al risarcimento di danni extra-contrattuali o di procedimenti penali
• dopo un mese dall’inizio dell’assicurazione, ma solo per la prima sottoscrizione e non per gli eventuali rinnovi, in tutti gli altri casi.
L’evento che ha originato il Sinistro si ritiene cominciato:
• quando si è verificato il primo fatto che ha originato il diritto al risarcimento, nel caso di esercizio di pre- tese al risarcimento di danni extracontrattuali
• quando una delle parti ha o avrebbe iniziato a violare norme di legge o di Contratto, in tutti gli altri casi.
In presenza di più violazioni della stessa natura, l’evento si ritiene cominciato alla data della prima violazione.
Non sono coperti i casi che nascono da contratti che al momento della sottoscrizione erano stati già disdet- ti da una delle parti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione era già stata chiesta da una delle parti.
Si considerano come unico Sinistro:
• le controversie promosse da o contro più persone che riguardano lo stesso fatto o richieste identiche o connesse
• procedimenti che riguardano lo stesso evento-fatto, anche se di natura diversa.
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La Copertura è offerta a tutti gli assicurati coinvolti, ma il Massimale resta unico e viene ripartito tra loro a prescindere dal numero e dagli oneri sopportati da ciascuno di essi.
Se la controversia è tra più persone assicurate, è coperto solo l’Assicurato indicato in Polizza.
Se sullo stesso rischio coperto da questo Contratto coesistono una o più assicurazioni di Tutela legale, questa Copertura vale dopo che le altre assicurazioni hanno pagato.
Art. 19 - Ci sono casi in cui la Tutela legale non vale?
Si, la Tutela legale non vale per:
pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere
oneri fiscali (bollatura documenti, spese di registrazione di sentenze e atti in genere, ecc.) richiesti dalla legge per regolarizzare i documenti necessari per la gestione del Sinistro e per ogni altro onere fiscale che si presenta nel corso o alla fine della causa
controversie che riguardano il diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni controversie in materia fiscale e amministrativa
fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, insurrezioni, ope- razioni militari, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoti, scioperi e serrate, detenzione o impiego di sostanze radioattive
controversie che riguardano diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale, rapporti tra soci e/o amministratori
controversie di natura contrattuale nei confronti di ARAG, di Poste Assicura o del Gruppo Poste Italiane controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili o di veicoli soggetti all’assicurazione obbligatoria (D.lgs. 209/2005 e successive modifiche e integrazioni) (tranne quanto
previsto in ►Vita Privata: casi coperti dalla Tutela legale) fatti dolosi da parte delle persone assicurate
fatti non accidentali relativi ad inquinamento ambientale
qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile se l’Assicurato viene perseguito in sede penale qualsiasi caso assicurativo che riguarda o deriva dall’esercizio della professione medica e di attività di
lavoro autonomo, di impresa, e/o altre tipologie di collaborazione
controversie su contratti di concessione dei locali a terzi a titolo gratuito, oneroso (per esempio loca- zione) o in qualsiasi altra forma; controversie relative a diritti reali relativi ad immobili o parte di essi e controversie condominiali
contratti di compravendita di immobili e per le operazioni di costruzione, trasformazione, ristrutturazio-
ne immobiliare per le quali è necessaria la concessione edilizia rilasciata dal comune controversie relative a sinistri causati da impiego di sostanze radioattive
controversie per le quali è ipotizzabile la responsabilità professionale del legale incaricato.
Art. 20 - Cosa si deve fare quando avviene un Sinistro di Tutela legale?
Entro 3 giorni da quando è avvenuto il fatto o ne è venuto a conoscenza o ne ha materialmente la possi- bilità, l’Assicurato deve:
• redigere la denuncia o compilare il Modulo di Denuncia Sinistro Tutela legale allegato a questo Contrat- to, precisando
▪ il luogo in cui è avvenuto l’evento
▪ il giorno e l’ora
▪ le cause che lo hanno determinato
• inviare il tutto a Poste Assicura con: comunicazione scritta
Poste Assicura S.p.A.
Ufficio Sinistri
Viale Beethoven, 11
00144 Roma
In caso di denuncia l’Assicurato deve:
• informare immediatamente in modo completo e veritiero su tutti i particolari del Sinistro
• indicare i mezzi di prova ed i documenti e metterli a disposizione se Poste Assicura lo richiede
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• conferire il mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi ed informarlo in modo completo e ve- ritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e i documenti necessari.
In ogni caso deve informare Poste Assicura di ogni atto notificato, entro 3 giorni dalla data della notifica.
Non rispettare anche uno solo di questi obblighi comporta la perdita del diritto all’Indennizzo: totale in caso di dolo, parziale in caso di colpa grave (art. 1915 del Codice civile).
Come gestisce il Sinistro ARAG?
Ricevuta la denuncia di Xxxxxxxx ARAG tenta di raggiungere un accordo amichevole.
Nel frattempo, l’Assicurato non deve prendere iniziative, compiere azioni, raggiungere accordi o tran- sazioni senza prima informare ARAG.
Se l’Assicurato non informa ARAG non ha più diritto all’Indennizzo del Sinistro.
Se non è possibile arrivare a un accordo o la controversia è tale da escludere questa possibilità o se c’è un conflitto di interessi fra ARAG e l’Assicurato o è necessaria una difesa penale, l’Assicurato ha il diritto di scegliere un legale di sua fiducia tra coloro che esercitano nel distretto della Corte d’Appello sede degli uffici giudiziari competenti e deve segnalarne il nome ad ARAG.
Se la Corte d’Appello competente è in un luogo diverso da quello di residenza, l’Assicurato può scegliere un legale che esercita nel distretto di Corte d’Appello di propria residenza e deve segnalarne comunque il nome ad ARAG. ARAG rimborsa anche le eventuali spese sostenute esclusivamente in sede giudiziale per un legale se rientrano nei limiti indicati in Polizza e, quando l’impugnazione presenta possibilità di successo, anche per ogni grado superiore del procedimento.
L’ Assicurato che non può o non vuole scegliere un legale di sua fiducia, può chiedere ad ARAG di incari- care un legale al quale affidare la tutela dei propri interessi. L’ Assicurato deve dargli la procura e fornirgli tutta la documentazione necessaria. ARAG poi conferma l’incarico al legale.
Se è necessario nominare un perito di parte, la nomina deve essere concordata con ARAG.
ARAG rimborsa in ogni caso le spese di un legale e/o perito, anche se l’Assicurato ha dato l’incarico a più legali/periti.
Poste Assicura o ARAG non sono responsabili dell’operato di legali, consulenti tecnici e periti.
Quali sono gli obblighi dell’Assicurato?
L’Assicurato non può raggiungere accordi con la controparte, sia in sede extragiudiziaria sia giudiziaria, senza il consenso di ARAG.
Se non rispetta questi obblighi l’Assicurato può perdere il rimborso delle spese sostenute.
Cosa succede se l’Assicurato e ARAG non sono d’accordo?
Se l’Assicurato e ARAG non sono d’accordo sull’interpretazione della Polizza e/o la gestione del Sini- stro, di comune accordo possono affidare la decisione a un arbitro che decide secondo equità. Se non si accordano sull’arbitro la decisione spetta al Presidente del tribunale territorialmente competente per la controversia.
Le spese dell’arbitrato sono ripartite al 50% fra ciascuna delle parti. L’arbitrato non esclude la facoltà di rivolgersi all’autorità giudiziaria.
A chi spettano le somme recuperate?
• All’Assicurato spettano i risarcimenti ottenuti e le somme recuperate o corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi
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• a Poste Assicura o ad ARAG spettano gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente, già sostenute.
Cosa è utile sapere durante il Contratto?
Art. 21 - Come si può modificare il Contratto?
Sì. Il Contraente può recarsi in ufficio postale fino al 16° giorno prima della scadenza della rata di Premio. Per richiedere le modifiche bisogna essere in regola con il pagamento dei premi.
La modifica del Contratto decorre dalle ore 24 del giorno in cui è effettuata. La scadenza contrattuale ri- mane quella originaria.
Il Contraente in coerenza con le sue esigenze assicurative può scegliere di:
modificare le garanzie opzionali di Responsabilità civile eventualmente scelte al momento della sotto- scrizione del Contratto
Se il Contraente vuole attivare RC B&B deve aver prima selezionato RC Proprietario Fabbricato.
modificare la periodicità e le modalità di pagamento del Premio.
Se la modifica della periodicità del pagamento del Premio determina il passaggio da annuale o semestrale a mensile, oppure è da annuale a semestrale, può essere richiesta a partire da 60 giorni prima della scadenza annuale o semestrale della rata.
La modifica della periodicità della rata da annuale a semestrale o mensile decorre dalla scadenza annuale, in tutti gli altri casi dalla rata successiva.
Se si modifica il Contratto, Poste Assicura applica le condizioni in vigore al momento della modifica con riguardo alle tariffe, condizioni, coperture, esclusioni, limiti di Indennizzo, franchigie, scoperti ed eventuali iniziative commerciali attive.
Se dopo la modifica del Contratto l’importo del nuovo Premio è:
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• superiore al precedente, il Contraente paga a Poste Assicura la differenza di Premio al momento della modifica
• inferiore al precedente, Poste Assicura accredita l’importo in più sul conto corrente BancoPosta o li- bretto di risparmio postale del Contraente entro 30 giorni. Se il Contraente non ha un conto corrente BancoPosta o libretto di risparmio postale, Poste Assicura invia un assegno a lui intestato.
Per richiedere modifiche diverse da quelle elencate bisogna scrivere a:
Poste Assicura S.p.A. Ufficio Portafoglio Xxxxx Xxxxxxxxx 00
00000 Xxxx
Ogni modifica del Contratto deve essere provata per iscritto.
Art. 22 - Cosa bisogna fare se il rischio aumenta o diminuisce?
Se il rischio aumenta o diminuisce, il Contraente lo deve comunicare a Poste Assicura:
comunicazione scritta
Poste Assicura S.p.A. Ufficio Portafoglio Xxxxx Xxxxxxxxx 00
00000 Xxxx
Se l’aumento del rischio non è stato comunicato, perché non noto, o se noto, non sarebbe stato co- munque accettato da Poste Assicura, l’Assicurato può perdere in tutto o in parte il diritto all’Indennizzo (art.1898 Codice civile).
Se il Contraente comunica la diminuzione del rischio, Poste Assicura riduce il Premio alla prima scadenza (mensile, semestrale o annuale) successiva alla comunicazione.
Poste Assicura può decidere di recedere dal Contratto dopo la ricezione della comunicazione (artt. 1897 e 1898 Codice civile).
Art. 23 - Si può disdire il Contratto?
Sì. Il Contraente può disdire il Contratto almeno 30 giorni prima della scadenza annuale in uno di questi modi:
• scrivendo a
raccomandata a/r
Poste Assicura S.p.A. Ufficio Portafoglio Xxxxx Xxxxxxxxx 00
00000 Xxxx
• presentando richiesta scritta presso l’ufficio postale dove è stata stipulata la Polizza.
Poste Assicura può disdire il Contratto inviando comunicazione al Contraente almeno 30 giorni prima della scadenza annuale.
La disdetta decorre dalla scadenza annuale successiva alla richiesta.
Art. 24 - Come si presenta un reclamo?
Chi vuole presentare un reclamo sul rapporto contrattuale e/o la gestione di un Sinistro, deve farlo per iscritto e inviare il reclamo a:
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Funzione Customer Care Poste Assicura S.p.A. Gestione Reclami
Xxxxx Xxxxxxxxx 00
00000 Xxxx
@ email: xxxxxxx@xxxxx-xxxxxxxx.xx
Se contiene dati personali, la risposta al reclamo viene inviata all’indirizzo che l’Assicurato ha indicato in Polizza (Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali 2016/679/UE GDPR).
I reclami che riguardano le attività dell’intermediario Poste Italiane S.p.A. - Patrimonio BancoPosta devono essere inviati per iscritto a:
Poste Italiane S.p.A. Patrimonio BancoPosta Gestione Reclami
Xxxxx Xxxxxx 000
00000 Xxxx
PEC Posta Elettronica Certificata: xxxxxxx.xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx
sito web: xxx.xxxxx.xx/xxxxxxx.xxxx
Poste Assicura e l’intermediario devono rispondere entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo.
Se il cliente non riceve risposta o la risposta non lo soddisfa, può:
• scrivere all’IVASS, l’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni
IVASS
Servizio Tutela del Consumatore Xxx xxx Xxxxxxxxx 00
00000 Xxxx
Sul sito xxx.xxxxx-xxxxxxxx.xx è disponibile il modello di presentazione del reclamo all’IVASS, da com- pilare e corredare con la documentazione necessaria
• ricorrere alla mediazione civile obbligatoria (d.lgs. n. 28/2010, modificato dal d.l. n. 69/2013 e convertito con modificazioni in legge n. 98/2013).
Solo dopo aver tentato di risolvere la controversia con la mediazione civile è possibile rivolgersi al giudice.
Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all’IVASS o attivare direttamen- te il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet: xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxx_xxxxxx/xxx-xxx/xxxxx_xx.xxx).
Le informazioni sulla gestione dei reclami, i recapiti e le modalità di presentazione, i tempi di risposta sono disponibili sul sito xxx.xxxxx-xxxxxxxx.xx.
Art. 25 - Quali norme valgono per questo Contratto?
Per questo Contratto e per i criteri di liquidazione dei sinistri valgono le norme della legge italiana in materia.
Art. 26 - Poste Assicura può rivalersi verso il responsabile di un Sinistro?
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Poste Assicura non si rivale solo verso le persone delle quali il Contraente o l’Assicurato deve rispondere a norma di legge, per esempio i suoi figli minorenni. Fanno eccezione due casi:
• il Sinistro è doloso
• sono il Contraente o l’Assicurato a rivalersi verso il responsabile.
Se Poste Assicura ha pagato l’Indennizzo è surrogata, fino al suo ammontare, nei diritti dell’Assicurato verso i terzi responsabili (art. 1916 del Codice civile).
Art. 27 - Dopo un Sinistro, si può recedere dal Contratto?
Sì, il Contraente può recedere dal Contratto dopo la denuncia di un Sinistro e fino al 60° giorno dal paga- mento o dal rifiuto dell’Indennizzo. Per farlo deve inviare a:
raccomandata a/r
Poste Assicura S.p.A. Ufficio Portafoglio Xxxxx Xxxxxxxxx 00
00000 Xxxx
Poste Assicura può recedere dal Contratto dopo la denuncia del Sinistro inviando comunicazione al Con- traente fino al 60° giorno dal pagamento o dal rifiuto dell’Indennizzo.
Il recesso decorre dal 30° giorno in cui il Contraente o Poste Assicura inviano la comunicazione per rac- comandata a/r. Poste Assicura rimborsa la parte di Premio relativa al periodo di rischio non corso, al netto delle imposte.
Art. 28 - Cosa si deve fare se sono state sottoscritte per il medesimo rischio anche- altre assicurazioni?
In ogni caso, il Contraente o l’Assicurato devono:
• comunicarlo a tutte le compagnie (art. 1910 del Codice civile)
• richiedere a ogni compagnia l’Indennizzo dovuto secondo il relativo Contratto.
La mancata comunicazione può comportare la perdita dell’Indennizzo (art. 1910 del Codice civile).
Art. 29 - In caso di controversie, quale legislazione si applica e qual è il foro competente?
19/19
Per ogni controversia che riguarda questo Contratto è competente l’autorità giudiziaria del comune di re- sidenza o di domicilio del Contraente o dell’Assicurato o degli aventi diritto. Il primo passo, obbligatorio, è ricorrere alla mediazione civile (d.lgs. n. 28/2010, modificato dal d.l. n. 69/2013 e convertito con modifica- zioni in legge n. 98/2013). La domanda di mediazione va presentata presso un organismo di mediazione accreditato presso il ministero della giustizia, nel luogo del giudice competente territorialmente. Solo se la mediazione non dà esiti positivi è possibile ricorrere all’autorità giudiziaria.
GLOSSARIO
Anno Assicurativo: l’annualità del Contratto, cioè il periodo in cui le coperture sono valide.
Assicurato: la persona residente in Xxxxxx, Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx x Xxxxx xxx Xxxxxxxx il cui interesse è protetto dal Contratto.
Assistenza stragiudiziale: l’attività svolta al fine di comporre qualsiasi vertenza, prima del ricorso al giu- dice e per evitarlo.
Collaboratori familiari: chi svolge in rapporto di subordinazione attività lavorative per l’Assicurato, per esempio baby-sitter, badanti, domestici.
Contraente: il soggetto che stipula l’assicurazione.
Contratto: queste condizioni di assicurazione. Copertura: le garanzie prestate da Poste Assicura. Cose: gli oggetti materiali e gli animali.
Dimora abituale: il luogo in cui l’Assicurato e il suo Nucleo familiare abitano di solito.
Dimora saltuaria: il luogo nel quale l’Assicurato e il suo Nucleo familiare abitano di tanto in tanto.
Esplosione: lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica, che si autopropaga con elevata velocità.
1/2
Fabbricato (abitazione o immobile): il complesso della costruzione edile che si trova in Italia, Repubbli- ca di San Marino o Città del Vaticano, che sia stato completato secondo quanto previsto dal progetto di costruzione e che sia adibito a civile abitazione.
Sono compresi:
dipendenze e/o pertinenze cantine e box auto, ad uso civile opere di fondazione o interrate tettoie, terrazzi (esclusi i pergolati) fissi e infissi
recinzioni, cancelli anche elettrici, cisterne/serbatoi per stoccaggio combustibili al servizio dell’abitazio- ne, muri di cinta, piscine
tinteggiature, tappezzeria, moquette, parquet
antenne e parabole radiotelevisive o per radioamatori (purché fissate al Fabbricato); statue, affreschi e decorazioni che non abbiano valore artistico
ascensori, montacarichi, scale mobili, impianti fissi elettrici ed elettronici, idrici, igienici, di riscaldamen- to, di condizionamento, comprese caldaie autonome di riscaldamento e/o di produzione di acqua calda e impianti autonomi di condizionamento, Pannelli solari termici e i pannelli fotovoltaici, impianti di allar- me e prevenzione, impianti citofonici e videocitofonici, tutti purché fissi e stabilmente installati, nonché ogni altra installazione al servizio del Fabbricato considerata fissa
eventuali uffici o studi professionali privati intercomunicanti
parti in comune con condomini, ville a schiera o plurifamiliari, pro-quota.
Sono incluse le aree all’aperto, i parchi, i giardini, gli alberi, le pavimentazioni all’aperto, gli impianti sporti- vi, le tende anche se rigidamente fissate al fabbricato, le tendo-tensostrutture e i gazebo.
Fatti illeciti: l’inosservanza di una norma giuridica posta a tutela della collettività o comportamento che violi un diritto assoluto del singolo. Determina responsabilità e obbligo al risarcimento. Non è inadempi- mento, ossia violazione di norme contrattuali.
Franchigia: la parte del danno, espressa in percentuale o in cifra fissa, per la quale l’Assicurato non riceve l’Indennizzo.
Incendio: la combustione, con sviluppo di fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può auto estendersi e propagarsi.
Indennizzo: la somma che Poste Assicura si impegna a pagare in caso di Xxxxxxxx.
Infortunio: l’evento dovuto a causa fortuita violenta ed esterna che produce lesioni fisiche obiettivamente constatabili.
Invalidità permanente: l’incapacità fisica definitiva e irrimediabile dell’Assicurato a svolgere, in tutto o in parte, un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla professione esercitata.
Limite di Indennizzo: l’importo massimo che Poste Assicura si impegna a pagare in caso di Xxxxxxxx.
Manutenzione ordinaria: sono considerati interventi di manutenzione ordinaria, quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento o sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie a integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.
Manutenzione straordinaria: sono considerati interventi di manutenzione straordinaria, tutti gli interventi che non rientrano nella definizione di Manutenzione ordinaria, nonché in generale i lavori edili di amplia- mento, sopraelevazione o demolizione di fabbricati, purché non comportino modifiche delle destinazioni d’uso.
Massimale: l’importo massimo che Poste Assicura paga per ciascun Sinistro e per anno.
Nucleo familiare: l’insieme delle persone legate da vincolo di parentela o di fatto con l’assicurato e sta- bilmente conviventi con lui, come risulta dallo stato di famiglia o da un documento anagrafico equivalente.
Occlusione: la chiusura o la riduzione dello spazio interno di una conduttura determinata da corpi estranei.
2/2
Sono escluse incrostazioni o sedimentazioni.
Polizza: il documento che prova il Contratto.
Premio: la somma dovuta dal Contraente a Poste Assicura per attivare la Copertura.
Scoperto: la parte del danno, espressa in percentuale, che rimane a carico dell’Assicurato.
Scoppio: il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto a Esplosione.
Non sono considerati Scoppio gli effetti del gelo e del “colpo d’ariete”.
Sinistro: l’evento dannoso coperto dal Contratto. Per la Tutela legale si intende la controversia civile, stragiudiziale o giudiziale, o il procedimento penale o amministrativo nel quale è coinvolto l’Assicurato.
Spese di giustizia: le spese del processo che in un procedimento penale il condannato deve pagare allo Stato. Nel giudizio civile, invece, le spese processuali vengono pagate da ognuna delle parti; a conclusio- ne del giudizio la parte che perde può essere condannata a rifonderle.
Transazione: l’accordo con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite fra di loro o la prevengono.
FAC-SIMILE DA FOTOCOPIARE PRIMA DELLA COMPILAZIONE
MODULO DI DENUNCIA SINISTRO RESPONSABILITÀ CIVILE
Postaprotezione MultiRC
Questo Modulo è da spedire a
Poste Assicura S.p.A. - Ufficio Sinistri - Xxxxx Xxxxxxxxx, 00, 00000 Xxxx
Per qualsiasi chiarimento chiamare il Numero Verde 000.00.00.00 di Poste Assicura S.p.A.
Polizza N° ...................................................................................................................................................
Dati del Contraente
Cognome .....................................................................................................................................................
Nome ...........................................................................................................................................................
Codice Fiscale
Recapito telefonico ......................................................................................................................................
Indirizzo e-mail ............................................................................................................................................
Luogo di residenza ......................................................................................................................................
È assicurato per tali eventi presso altre compagnie (se sì quali)? ..............................................................
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Dati dell’Assicurato (se diverso dal Contraente)
Cognome .....................................................................................................................................................
Nome ...........................................................................................................................................................
Codice Fiscale
Recapito telefonico ......................................................................................................................................
Indirizzo e-mail ............................................................................................................................................
Luogo di residenza ......................................................................................................................................
È assicurato per tali eventi presso altre compagnie (se sì quali)? ..............................................................
......................................................................................................................................................................
Dati dei danneggiati / controparti
Nominativi: ...................................................................................................................................................
Recapiti (cellulare, mail): .............................................................................................................................
Esiste un rapporto di parentela tra l’Assicurato e il danneggiato/controparte (se sì quale)?
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Dichiarazioni riguardanti il Sinistro
Data del Sinistro: ....../....../........
Luogo in cui si è verificato (comune, provincia, località) .............................................................................
Descrizione particolareggiata e circostanziata dell’avvenimento
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......................................................................................................................................................................
Descrizione lesioni alle persone e danni materiali
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......................................................................................................................................................................
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......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
Si è verificato un intervento delle forze dell’ordine? (se sì di quali - polizia, carabinieri, vigili)?
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Documentazione allegata
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.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
Autorizzazione al rilascio di informazioni a terzi
Cognome e Nome ......................................................................................................................................
Codice fiscale
Tipologia di documento ....................................................... n° ..................................................................
Email ............................................................................................................................................................
Telefono .......................................................................................................................................................
Presa visione dell’Informativa Privacy resa ai sensi del Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali 2016/679/UE (GDPR), ricevuta all’atto di sottoscrizione della Polizza e comunque reperibile sul sito xxx.xxxxx-xxxxxxxx.xx, acconsento al trattamento dei miei dati personali relativi alla salute, per le attività di gestione e di liquidazione dei sinistri.
Data ....../....../........
Firma dell’Assicurato (o di chi ne fa le veci)
........................................................................
Grazie della sua collaborazione!
Possiamo avviare l’istruttoria di liquidazione, e quindi valutare rapidamente il danno, solo se il modulo è completo, firmato e accompagnato dalla documentazione necessaria.
Se fosse necessario, Poste Assicura potrebbe chiederle di fornire ulteriore documentazione.
FAC-SIMILE DA FOTOCOPIARE PRIMA DELLA COMPILAZIONE
MODULO DI DENUNCIA SINISTRO TUTELA LEGALE
Postaprotezione MultiRC
Questo Modulo è da spedire a
Poste Assicura S.p.A. - Ufficio Sinistri - Xxxxx Xxxxxxxxx, 00, 00000 Xxxx
Per qualsiasi chiarimento chiamare il Numero Verde 000.00.00.00 di Poste Assicura S.p.A.
Polizza N° ...................................................................................................................................................
Dati del Contraente
Cognome .....................................................................................................................................................
Nome ...........................................................................................................................................................
Codice Fiscale
Recapito telefonico ......................................................................................................................................
Indirizzo e-mail ............................................................................................................................................
Luogo di residenza ......................................................................................................................................
È assicurato per tali eventi presso altre compagnie (se sì quali)? ..............................................................
......................................................................................................................................................................
Dati dell’Assicurato (se diverso dal Contraente)
Cognome .....................................................................................................................................................
Nome ...........................................................................................................................................................
Codice Fiscale
Recapito telefonico ......................................................................................................................................
Indirizzo e-mail ............................................................................................................................................
Luogo di residenza ......................................................................................................................................
È assicurato per tali eventi presso altre Compagnie (se sì quali)? ..............................................................
......................................................................................................................................................................
Dati della controparte
Cognome .....................................................................................................................................................
Nome ...........................................................................................................................................................
È assicurato per tali eventi presso altre compagnie (se sì quali)?
......................................................................................................................................................................
Dichiarazioni riguardanti il Sinistro
Data del Sinistro: ....../....../........
Luogo in cui si è verificato (comune, provincia, località) .............................................................................
Descrizione dell’avvenimento
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
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Facoltà di scelta del Legale:
❑ Lascio a ARAG SE (Rappresentanza Generale e Direzione per l’Italia) la scelta del legale
❑ Dichiaro sin d’ora di scegliere il legale di seguito indicato (che secondo le condizioni generali di assicu- razione deve risiedere nel luogo ove ha sede l’ufficio giudiziario competente per la controversia):
......................................................................................................................................................................
Documentazione da allegare:
- Documento di identità del Contraente
- Copia di eventuali atti notificati
Modalità di pagamento (barrare con “x” la modalità prescelta):
❑ Accredito sul c/c dell’Assicurato N° ............................................................................
IBAN
❑ Accredito sul libretto di risparmio postale dell’Assicurato Libretto N°
❑ Assegno intestato all’Assicurato
Autorizzazione al rilascio di informazioni a terzi
Cognome e Nome .......................................................................................................................................
Codice ..........................................................................................................................................................
fiscale ...........................................................................................................................................................
Tipologia di documento ....................................................... n° ..................................................................
Email ............................................................................................................................................................
Telefono .......................................................................................................................................................
Presa visione dell’Informativa Privacy resa ai sensi del Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali 2016/679/UE (GDPR), ricevuta all’atto di sottoscrizione della Polizza e comunque reperibile sul sito xxx.xxxxx-xxxxxxxx.xx, acconsento al trattamento dei miei dati personali relativi alla salute, per le attività di gestione e di liquidazione dei sinistri.
Data ....../….../.......
Firma dell’ Assicurato (o di chi ne fa le veci)
.........................................................................
Grazie della sua collaborazione!
Possiamo avviare l’istruttoria di liquidazione, e quindi valutare rapidamente il danno, solo se il modulo è completo, firmato e accompagnato dalla documentazione necessaria.
Se fosse necessario, Poste Assicura potrebbe chiederle di fornire ulteriore documentazione.
Tabella INAIL
TABELLA DI LEGGE PER I CASI DI INVALIDITÀ PERMANENTE Allegato n. 1 del D.P.R. 30 giugno 1965, N. 1124 | ||
Descrizione | Percentuale | |
Destro | Sinistro | |
Sordità completa di un orecchio | 15 | |
Sordità completa bilaterale | 60 | |
Perdita totale della facoltà visiva di un occhio | 35 | |
Perdita anatomica o atrofia del globo oculare senza possibilità di applicazione di protesi | 40 | |
Altre menomazioni della facoltà visiva (vedasi relativa tabella) Stenosi nasale assoluta unilaterale | 8 | |
Stenosi nasale assoluta bilaterale | 18 | |
Perdita di molti denti in modo che risulti gravemente compromessa la funzione masticataria: a) con possibilità di applicazione di protesi efficace b) senza possibilità di applicazione di protesi efficace | 11 30 | |
Perdita di un rene con integrità del rene superstite | 25 | |
Perdita della milza senza alterazioni della crasi ematica | 15 | |
Per la perdita di un testicolo non si corrisponde indennità | ||
Esiti di frattura della clavicola bene consolidata, senza limitazione dei movi- menti del braccio | 5 | |
Anchilosi completa dell’articolazione scapolo-omerale con arto in posizione favorevole quando coesista immobilità della scapola | 50 | 40 |
Anchilosi completa dell’articolazione scapolo-omerale con arto in posizione con normale mobilità della scapola | 40 | 30 |
Perdita del braccio: a) per disarticolazione scapolo-omerale b) per amputazione al terzo superiore | ||
85 80 | 75 70 | |
Perdita del braccio destro al terzo medio o totale dell’avambraccio | 75 | 65 |
Perdita dell’avanbraccio al terzo medio o perdita della mano | 70 | 60 |
Perdita di tutte le dita della mano | 65 | 55 |
Perdita del pollice e del primo metacarpo | 35 | 30 |
Perdita totale del pollice | 28 | 23 |
Perdita totale dell’indice | 15 | 13 |
Perdita totale del medio | 12 | |
Perdita totale dell’anulare | 8 | |
Perdita totale del mignolo | 12 | |
Perdita della falange ungueale del pollice | 15 | 12 |
Perdita della falange ungueale dell’indice | 7 | 6 |
Perdita della falange ungueale del medio | 5 | |
Perdita della falange ungueale dell’anulare | 3 | |
Perdita della falange ungueale del mignolo | 5 | |
Perdita delle due ultime falangi dell’indice | 11 | 9 |
Perdita delle due ultime falangi del medio | 8 | |
Perdita delle due ultime falangi dell’anulare | 6 | |
Perdita delle due ultime falangi del mignolo | 8 | |
Anchilosi totale dell’articolazione del gomito con angolazione tra 110 - 75 | ||
a) in semipronazione b) in pronazione c) in supinazione d) quando l’anchilosi sia tale da permettere i movimenti di pronosupinazione | 30 35 45 25 | 25 30 40 20 |
Anchilosi totale del gomito in flessione massima o quasi | 55 | 50 |
Anchilosi totale dell’articolazione del gomito in estensione completa o quasi: | ||
a) in semipronazione b) in pronazione c) in supinazione d) quando l’anchilosi sia tale da permettere i movimenti di pronosupinazione | 40 45 55 35 | 25 40 50 30 |
Anchilosi completa dell’articolazione radio carpica in estensione rettilinea | 18 | 15 |
Se vi è contemporaneamente abolizione dei movimenti di pronosupinazione: a) in semipronazione b) in pronazione c) in supinazione | 22 25 35 | 18 22 30 |
Anchilosi completa coxo-femorale con arto in estensione e in posizione favorevole | 45 | |
Perdita totale di una coscia per disarticolazione coxo-femorale o amputazione alta, che non renda possibile l’applicazione di un apparecchio di un apparec- chio di protesi | 80 | |
Perdita di una coscia in qualsiasi altro punto | 70 | |
Perdita totale di una gamba o amputazione di essa al terzo superiore, quando non sia possibile l’applicazione di un apparecchio articolato | 65 | |
Perdita di una gamba al terzo superiore quando sia possibile l’applicazione di un apparecchio articolato | 55 | |
Perdita di una gamba al terzo inferiore o di un piede | 50 | |
Perdita dell’avampiede alla linea tarso-metatarso | 30 | |
Perdita dell’alluce e corrispondente metatarso | 16 | |
Perdita totale del solo alluce | 7 | |
Per la perdita di ogni altro dito di un piede non si fa luogo ad alcuna indennità, ma ove concorra di più ogni altro dito perduto è valutato il | 3 | |
Anchilosi completa rettilinea del ginocchio | 35 | |
Anchilosi tibio-tarsica ad angolo retto | 20 | |
Semplice accorciamento di un arto inferiore che superi i tre centimetri e non oltrepassi i cinque centimetri | 11 |
N.B.: In caso di constatato mancinismo le percentuali di riduzione della attitudine al lavoro stabilite per l’arto superiore destro si intendono applicate all’arto sinistro e quelle del sinistro al destro.
Tabella menomazioni acutezza visiva
Visus perduto | Visus residuo | Indennizzo dell’occhio con acutezza visiva minore (occhio peggiore) | Indennizzo dell’occhio con acutezza visiva maggiore (occhio migliore) |
1/10 | 9/10 | 1% | 2% |
2/10 | 8/10 | 3% | 6% |
3/10 | 7/10 | 6% | 12% |
4/10 | 6/10 | 10% | 19% |
5/10 | 5/10 | 14% | 26% |
6/10 | 4/10 | 18% | 34% |
7/10 | 3/10 | 23% | 42% |
8/10 | 2/10 | 27% | 50% |
9/10 | 1/10 | 31% | 58% |
10/10 | 0 | 35% | 65% |
NOTE:
(1) In caso di menomazione binoculare, si procede a conglobamento delle valutazioni effettuate in ciascun occhio.
(2) La valutazione è riferita all’acutezza visiva quale risulta dopo la correzione ottica, sempre che la corre- zione stessa sia tollerata; in caso diverso la valutazione è riferita al visus naturale.
(3) Nei casi la valutazione è riferita all’acutezza visiva raggiunta con correzione, il grado di Inabilità perma- nente, calcolato secondo le norme che precedono, viene aumentato in misura variabile da 2 a 10 punti a seconda dell’entità del vizio di refrazione.
(4) Le perdite di 5/10 di visus in un occhio, essendo l’altro normale, è valutata il 16% se si tratta di infortu- nio agricolo.
(5) In caso di afachia monolaterale:
con visus corretto di 10/10, 9/10, 8/10 15%
con visus corretto di 7/10 18%
con visus corretto di 6/10 21%
con visus corretto di 5/10 24%
con visus corretto di 4/10 28%
con visus corretto di 3/10 32%
con visus corretto inferiore a 3/10 35%
(6) In caso di afachia bilaterale, dato che la correzione ottica è pressoché uguale e pertanto tollerata, si applica la tabella di valutazione delle menomazioni dell’acutezza visiva, aggiungendo il 15% per la correzione ottica e per la mancanza del potere accomodativo.
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Mod. 009 Ed. gennaio 2020
Poste Assicura S.p.A. • 00144, Xxxx (XX), Xxxxx Xxxxxxxxx, 00 • Tel.: (x00) 00 000000 • Fax: (x00) 00 00000000
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• PEC: xxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxx-xxxxxxxx.xx • xxx.xxxxx-xxxxxxxx.xx • Partita IVA e Codice Fiscale 07140521001, Capitale Sociale Euro 25.000.000,00 i.v. • Registro Imprese di Roma n. 07140521001, REA n. 1013058
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• Iscritta alla Sezione I dell’Albo delle imprese di assicurazione al n. 1.00174 • Autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa in base alla delibera ISVAP n. 2788/2010 • Società appartenente al gruppo assicurativo Poste Vita, iscritto all’albo dei gruppi assicurativi al n. 043 • Società con socio unico, Poste Vita S.p.A., soggetta all’attività di direzione e coordinamento di quest’ultima.