ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI
Consiglio dell'Unione europea |
Bruxelles, 5° agosto 2016 (OR. en) |
5368/2/16 REV 2 |
Fascicolo interistituzionale: 2015/0073 (NLE) |
COTRA 3 CDN 3 |
ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI
Oggetto: | Accordo di partenariato strategico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Canada, dall'altra |
5368/2/16 REV 2
DGC 1A
LA/gma
IT
ACCORDO DI PARTENARIATO STRATEGICO TRA L'UNIONE EUROPEA
E I SUOI STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E IL CANADA, DALL'ALTRA
PREAMBOLO
L'UNIONE EUROPEA, in seguito denominata "Unione", e
IL REGNO DEL BELGIO,
LA REPUBBLICA DI BULGARIA, LA REPUBBLICA CECA,
IL REGNO DI DANIMARCA,
LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, LA REPUBBLICA DI ESTONIA,
L'IRLANDA,
LA REPUBBLICA ELLENICA, IL REGNO DI SPAGNA,
LA REPUBBLICA FRANCESE, LA REPUBBLICA DI CROAZIA, LA REPUBBLICA ITALIANA,
LA REPUBBLICA DI CIPRO,
LA REPUBBLICA DI LETTONIA, LA REPUBBLICA DI LITUANIA,
IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO, L'UNGHERIA
LA REPUBBLICA DI MALTA, IL REGNO DEI PAESI BASSI, LA REPUBBLICA D'AUSTRIA, LA REPUBBLICA DI POLONIA,
LA REPUBBLICA PORTOGHESE, LA ROMANIA,
LA REPUBBLICA DI SLOVENIA, LA REPUBBLICA SLOVACCA, LA REPUBBLICA DI FINLANDIA, IL REGNO DI SVEZIA,
IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,
parti contraenti del trattato sull'Unione europea e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in seguito "Stati membri",
da una parte, e
IL CANADA,
dall'altra,
in seguito denominate congiuntamente "parti",
ISPIRANDOSI all'amicizia di lunga data tra i popoli dell'Europa e del Canada, sviluppatasi grazie ai loro ampi legami storici, culturali, politici ed economici,
PRENDENDO ATTO dei progressi compiuti dai tempi dell'accordo quadro di cooperazione commerciale ed economica tra le Comunità europee e il Canada del 1976, della dichiarazione sulle relazioni transatlantiche tra la Comunità europea e i suoi Stati membri e il Canada del 1990, della dichiarazione politica congiunta sulle relazioni tra l'Unione europea e il Canada e del piano d'azione congiunto UE-Canada del 1996, del programma di partenariato UE-Canada del 2004 e dell'accordo tra l'Unione europea e il Canada del 2005, che istituisce un quadro per la partecipazione del Canada alle operazioni di gestione delle crisi dell'Unione europea,
RIBADENDO la grande importanza attribuita da entrambe le parti ai principi democratici e ai diritti umani, quali enunciati nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo,
CONCORDANDO nel ritenere che la proliferazione delle armi di distruzione di massa minacci pesantemente la sicurezza internazionale,
BASANDOSI sulla loro lunga tradizione di cooperazione nel promuovere i principi internazionali di pace e sicurezza e lo Stato di diritto,
RIAFFERMANDO la loro determinazione a lottare contro il terrorismo e la criminalità organizzata attraverso canali bilaterali e multilaterali,
CONDIVIDENDO l'impegno a ridurre la povertà, promuovere la crescita economica inclusiva e aiutare i paesi in via di sviluppo nel difficile cammino verso le riforme politiche ed economiche,
RICONOSCENDO il loro desiderio di promuovere lo sviluppo sostenibile nelle sue dimensioni economica, sociale e ambientale;
ESPRIMENDO l'orgoglio nei confronti degli ampi contatti interpersonali tra i loro cittadini e il loro impegno a favore della protezione e della promozione della diversità delle espressioni culturali,
RICONOSCENDO l'importante ruolo che possono svolgere organizzazioni multilaterali efficaci nel promuovere la cooperazione e ottenere risultati positivi su questioni e sfide globali,
CONSAPEVOLI della loro relazione dinamica nel campo del commercio e degli investimenti, che sarà ulteriormente rafforzata dall'effettiva attuazione di un accordo economico e commerciale globale,
RICORDANDO che le disposizioni del presente accordo, che rientrano nell'ambito di applicazione della parte terza, titolo V, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, vincolano il Regno Unito e l'Irlanda in quanto parti contraenti distinte e non in quanto facenti parte dell'Unione europea, a meno che l'Unione europea e il Regno Unito e/o l'Irlanda non abbiano notificato congiuntamente al Canada che il Regno Unito o l'Irlanda sono vincolati in quanto parte dell'Unione europea, conformemente al protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Se il Regno Unito e/o l'Irlanda non sono più vincolati in quanto parte dell'Unione europea conformemente all'articolo 4 bis del protocollo n. 21, l'Unione europea, unitamente al Regno Unito e/o all'Irlanda informano immediatamente il Canada di qualsiasi cambiamento intervenuto nella loro posizione, nel qual caso restano vincolati dalle disposizioni dell'accordo a titolo individuale. Le medesime disposizioni si applicano alla Danimarca, in conformità del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato ai suddetti trattati,
RICONOSCENDO i cambiamenti istituzionali intervenuti nell'Unione europea a seguito dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona,
AFFERMANDO il loro status di partner strategici e la loro determinazione a rafforzare ulteriormente e migliorare la loro relazione e la loro cooperazione internazionale sulla base del rispetto reciproco e del dialogo, al fine di portare avanti i loro interessi e valori condivisi,
CONVINTI che tale cooperazione dovrebbe prendere forma progressivamente e in modo pragmatico, di pari passo con lo sviluppo delle loro politiche,
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
TITOLO I
BASE DELLA COOPERAZIONE
ARTICOLO 1
Principi generali
1. Le parti esprimono il loro sostegno ai valori condivisi enunciati nella Carta delle Nazioni Unite.
2. Consapevoli della loro relazione strategica, le parti si adoperano per migliorare la coerenza nello sviluppo della loro cooperazione ai livelli bilaterale, regionale e multilaterale.
3. Le parti attuano il presente accordo basato su valori condivisi, i principi del dialogo, del rispetto reciproco, del partenariato equo, del multilateralismo, del consenso e del rispetto del diritto internazionale.
TITOLO II
DIRITTI UMANI, LIBERTÀ FONDAMENTALI, DEMOCRAZIA E STATO DI DIRITTO
ARTICOLO 2
Rispetto e promozione dei principi democratici, dei diritti umani e delle libertà fondamentali
1. Il rispetto dei principi democratici, dei diritti umani e delle libertà fondamentali enunciati nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, negli attuali trattati internazionali sui diritti umani e in altri strumenti giuridicamente vincolanti dei quali l'Unione o gli Stati membri e il Canada sono parti, è alla base delle rispettive politiche nazionali e internazionali e costituisce un elemento essenziale del presente accordo.
2. Le parti si adoperano per cooperare e difendere tali diritti e principi nelle loro politiche e incoraggiano gli altri Stati ad aderire ai detti trattati internazionali in materia di diritti umani e agli strumenti giuridicamente vincolanti nonché ad attuare i loro obblighi in materia di diritti umani.
3. Le parti si sono impegnate a far progredire la democrazia, anche attraverso processi elettorali liberi e corretti, in linea con le norme internazionali. Ciascuna parte informa l'altra parte delle proprie missioni di osservazione elettorale e la invita a parteciparvi, se del caso.
4. Le parti riconoscono l'importanza dello Stato di diritto per la salvaguardia dei diritti umani e per l'efficace funzionamento delle istituzioni di governo in uno Stato democratico. Ciò comporta la presenza di un sistema giudiziario indipendente, dell'uguaglianza davanti alla legge, del diritto a un processo equo e dell'accesso delle persone fisiche ad un ricorso effettivo.
TITOLO III
PACE E SICUREZZA INTERNAZIONALI E MULTILATERALISMO EFFICACE
ARTICOLO 3
Armi di distruzione di massa
1. Le parti ritengono che la proliferazione delle armi di distruzione di massa (ADM) e dei relativi vettori, a livello di attori statali o non statali, costituisca una delle più gravi minacce per la stabilità e la sicurezza internazionali.
2. Le parti convengono pertanto di cooperare e di contribuire alla prevenzione della proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori, garantendo il pieno rispetto e l'attuazione degli obblighi assunti nell'ambito di accordi internazionali sul disarmo e sulla non proliferazione e di risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell'ONU. Le parti continuano inoltre a cooperare, se opportuno, a sostegno degli sforzi di non proliferazione attraverso la partecipazione a regimi di controllo delle esportazioni di cui entrambi sono parti. Le parti convengono che questa disposizione costituisce un elemento fondamentale del presente accordo.
3. Le parti convengono inoltre di cooperare e di contribuire alla lotta contro la proliferazione delle ADM e dei relativi vettori:
a) se del caso, adottando le misure necessarie per firmare, ratificare o aderire a tutti i pertinenti trattati internazionali in materia di disarmo e di non proliferazione e per attuare pienamente tutti gli obblighi ai sensi dei trattati di cui sono parti e incoraggiare altri Stati membri ad aderire a tali trattati;
b) mantenendo un sistema efficace di controlli nazionali all'esportazione esteso tanto all'esportazione quanto alla prevenzione dell'intermediazione e del transito illeciti dei beni legati alle ADM, che verifichi anche l'impiego finale delle tecnologie a duplice uso in relazione alle ADM e preveda sanzioni efficaci in caso di violazione dei controlli all'esportazione;
c) lottando contro la proliferazione delle armi chimiche, biologiche e tossiniche. Le parti convengono di collaborare nei consessi pertinenti al fine di far progredire le prospettive di adesione universale alle convenzioni internazionali, inclusa la Convenzione sulle armi chimiche (convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione) e alla convenzione sulle armi biologiche e tossiniche (convenzione sull'interdizione dello sviluppo, produzione e immagazzinamento delle armi batteriologiche (biologiche) e tossiniche e sulla loro distruzione).
4. Le parti convengono di tenere riunioni periodiche ad alto livello tra l'Unione europea e il Canada per lo scambio di opinioni sulle modalità atte a potenziare la cooperazione su una serie di questioni di non proliferazione e disarmo.
ARTICOLO 4
Armi leggere e di piccolo calibro
1. Le parti riconoscono che la fabbricazione, il trasferimento e la circolazione illeciti di armi leggere e di piccolo calibro (SALW) e relative munizioni nonché la loro eccessiva accumulazione, le carenze nella gestione, i depositi non sufficientemente sicuri e la diffusione incontrollata continuano a rappresentare una grave minaccia per la pace e la sicurezza internazionali.
2. Le parti convengono di attuare i rispettivi impegni in materia di contrasto del commercio illecito di SALW e delle relative munizioni nell'ambito degli strumenti internazionali, fra cui il programma d'azione delle Nazioni Unite per prevenire, combattere e sradicare il commercio illegale di SALW in tutti i suoi aspetti nonché gli obblighi derivanti dalle risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell'ONU.
3. Le parti si adoperano per adottare misure di lotta contro il commercio illegale di SALW, per cooperare e ricercare il coordinamento, la complementarietà e la sinergia degli sforzi comuni volti ad assistere gli Stati membri a contrastare il traffico illegale di SALW e delle relative munizioni a livello mondiale, regionale e nazionale, come opportuno.
ARTICOLO 5
Corte penale internazionale
1. Le parti affermano che i crimini più gravi riguardanti l'intera comunità internazionale non devono rimanere impuniti e che deve essere assicurato il loro effettivo perseguimento adottando provvedimenti a livello nazionale e rafforzando la cooperazione internazionale, anche nell'ambito della Corte penale internazionale (CPI).
2. Le parti condividono un comune impegno a promuovere la ratifica universale o l'adesione allo statuto di Roma della CPI e a operare per una efficace attuazione dello statuto a livello nazionale negli Stati parti della CPI.
ARTICOLO 6
Cooperazione nella lotta al terrorismo
1. Le parti riconoscono che la lotta al terrorismo è una priorità condivisa e sottolineano che deve essere condotta nel rispetto dello Stato di diritto, del diritto internazionale, in particolare della Carta delle Nazioni Unite e delle pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, dei diritti umani, della normativa internazionale sui rifugiati, del diritto umanitario e delle libertà fondamentali.
2. Le parti continuano a tenere consultazioni ad alto livello in materia di lotta al terrorismo e contatti ad hoc al fine di promuovere sforzi operativi congiunti di antiterrorismo efficaci e meccanismi di collaborazione, ove possibile. Ciò comprende scambi regolari sugli elenchi di terroristi, sulla lotta alle strategie di estremismo violento e sugli approcci alle nuove problematiche della lotta al terrorismo.
3. Le parti condividono un comune impegno per la promozione di un approccio globale alla lotta al terrorismo sotto l'egida delle Nazioni Unite. Le parti si impegnano in particolare a cooperare per rafforzare il consenso internazionale in questo settore al fine di promuovere la piena attuazione della strategia globale antiterrorismo delle Nazioni Unite e delle pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell'ONU, ove opportuno.
4. Le parti continuano a cooperare strettamente nel quadro del forum globale antiterrorismo e dei suoi gruppi di lavoro.
5. Le parti seguono le raccomandazioni internazionali del Gruppo di azione finanziaria sul riciclaggio dei capitali per combattere il finanziamento del terrorismo.
6. Le parti continuano a lavorare insieme, ove opportuno, per migliorare la capacità antiterrorismo di altri Stati in modo da prevenire, rilevare e rispondere alle attività terroristiche.
ARTICOLO 7
Cooperazione per la promozione della pace e della stabilità internazionali
Per tutelare i loro interessi comuni nella promozione della pace e della sicurezza internazionali e di istituzioni e politiche multilaterali efficaci, le parti:
a) continuano ad adoperarsi per rafforzare ulteriormente la sicurezza transatlantica, tenuto conto del ruolo centrale dell'attuale architettura di sicurezza transatlantica tra l'Europa e l'America del Nord;
b) intensificano il loro impegno comune a sostegno della gestione delle crisi e del rafforzamento delle capacità e potenziano ulteriormente la loro cooperazione al riguardo, anche su operazioni e missioni dell'UE. Le parti si adoperano per agevolare la partecipazione a tali attività, anche mediante consultazioni tempestive e la condivisione delle informazioni per la pianificazione, qualora lo ritengano opportuno.
ARTICOLO 8
Cooperazione in consessi e organizzazioni multilaterali, regionali e internazionali
1. Le parti condividono l'impegno a favore del multilateralismo e gli sforzi per migliorare l'efficacia dei consessi e delle organizzazioni regionali e internazionali come le Nazioni Unite e le sue agenzie e organismi specializzati, l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), l'Organizzazione del trattato del Nord Atlantico (NATO), l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) e altri consessi multilaterali.
2. Le parti mantengono meccanismi di consultazione efficaci a margine dei consessi multilaterali. Presso le Nazioni Unite, in aggiunta ai loro attuali dialoghi in materia di diritti umani e democrazia, le parti istituiscono meccanismi di consultazione permanente in sede di Consiglio dei diritti umani, dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite e degli uffici delle Nazioni Unite a Vienna nonché in altra sede, se del caso e previo accordo di entrambe le parti.
3. Le parti si impegnano inoltre a consultarsi in merito alle elezioni per cercare di ottenere un'efficace rappresentanza nell'ambito di organizzazioni multilaterali.
TITOLO IV
SVILUPPO ECONOMICO SOSTENIBILE
ARTICOLO 9
Dialogo e leadership globale su questioni economiche
Riconoscendo che la globalizzazione sostenibile e una maggiore prosperità possono essere realizzate soltanto attraverso un'economia mondiale aperta, basata sui principi di mercato, regolamentazioni efficaci e istituzioni mondiali forti, le parti si adoperano per:
a) dare prova di leadership nella promozione di politiche economiche sane e di una prudente gestione finanziaria a livello nazionale e attraverso i propri impegni internazionali e regionali;
b) tenere un regolare dialogo politico ad alto livello sulle questioni macroeconomiche, anche con rappresentanti delle banche centrali ove opportuno, al fine di cooperare su questioni di reciproco interesse;
c) promuovere, ove opportuno, il dialogo e la cooperazione tempestivi ed efficaci su questioni economiche globali di interesse comune in organizzazioni e consessi multilaterali ai quali le parti partecipano quali l'OCSE, il G7, il G20, il Fondo monetario internazionale (FMI), la Banca mondiale e l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC).
ARTICOLO 10
Promuovere il libero scambio e gli investimenti
1. Le parti cooperano al fine di promuovere un incremento ed uno sviluppo sostenibile del commercio e degli investimenti a reciproco vantaggio, come previsto in un accordo economico e commerciale globale.
2. Le parti si adoperano per cooperare per rafforzare ulteriormente l'OMC quale quadro più efficace per un sistema commerciale mondiale forte basato su regole e inclusivo.
3. Le parti continuano ad impegnarsi nella cooperazione doganale.
ARTICOLO 11
Cooperazione in ambito fiscale
Al fine di rafforzare e sviluppare la loro cooperazione economica, le parti aderiscono a e applicano i principi di buona gestione del settore fiscale, ad esempio la trasparenza, lo scambio di informazioni e la prevenzione di pratiche fiscali dannose nel quadro del forum dell'OCSE sulle pratiche fiscali dannose e del codice di condotta dell'Unione in materia di tassazione delle imprese, a seconda del caso. Le parti si impegnano a collaborare per promuovere e migliorare l'attuazione di tali principi a livello internazionale.
ARTICOLO 12
Sviluppo sostenibile
1. Le parti ribadiscono il loro impegno a soddisfare i bisogni dell'attuale generazione senza compromettere i bisogni delle generazioni future. Esse riconoscono che, per essere sostenibile nel lungo termine, la crescita economica deve rispettare i principi dello sviluppo sostenibile.
2. Le parti continuano a promuovere l’uso responsabile ed efficiente delle risorse e a sensibilizzare in merito ai costi economici e sociali dei danni ambientali e al relativo impatto sul benessere umano.
3. Le parti continuano a incoraggiare gli sforzi intesi a promuovere lo sviluppo sostenibile attraverso il dialogo, la condivisione delle buone pratiche, del buon governo e di una sana gestione finanziaria.
4. Le parti condividono l'obiettivo comune di ridurre la povertà e sostenere lo sviluppo economico inclusivo a livello globale e si adoperano per collaborare, ove possibile, al fine di conseguire tale obiettivo.
5. A tal fine, le parti instaurano un dialogo politico costante sulla cooperazione allo sviluppo al fine di migliorare il coordinamento delle politiche su questioni di comune interesse e migliorare la qualità e l'efficacia della loro cooperazione allo sviluppo, in linea con i principi internazionalmente riconosciuti sull'efficacia degli aiuti. Le parti collaborano al fine di rafforzare la responsabilità e la trasparenza, con una particolare attenzione al miglioramento dei risultati di sviluppo, e riconoscono l'importanza di coinvolgere una serie di attori, compresi il settore privato e la società civile, nella cooperazione allo sviluppo.
6. Le parti riconoscono l'importanza del settore dell'energia per la prosperità economica e la pace e la stabilità internazionali. Esse convengono sulla necessità di migliorare e diversificare l'approvvigionamento energetico, promuovere l'innovazione e aumentare l'efficienza energetica al fine di rafforzare le prospettive energetiche, la sicurezza energetica e un'energia sostenibile e a prezzi accessibili. Le parti mantengono un dialogo ad alto livello sull'energia e continuano a collaborare attraverso strumenti bilaterali e multilaterali al fine di sostenere mercati aperti e competitivi, condividere le migliori pratiche, promuovere una normativa su base scientifica e trasparente e discutere gli ambiti di cooperazione sulle questioni energetiche.
7. Le parti attribuiscono grande importanza alla protezione e alla conservazione dell'ambiente e riconoscono la necessità di un livello elevato di protezione dell'ambiente al fine di conservarlo per le generazioni future.
8. Le parti riconoscono la minaccia globale costituita dai cambiamenti climatici e la necessità di adottare immediate e ulteriori misure di riduzione delle emissioni al fine di stabilizzare le concentrazioni di gas a effetto serra nell'atmosfera a un livello tale da prevenire una pericolosa interferenza antropica nel sistema climatico. In particolare, esse condividono la volontà e l'ambizione di trovare soluzioni innovative per mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici e adattarvisi. Le parti riconoscono la natura globale della sfida e continuano a sostenere gli sforzi internazionali per un regime equo, efficace, completo e basato sulle regole ai sensi della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC), che si applichi a tutte le parti della convenzione, e che comprenda un lavoro congiunto per far avanzare l'accordo di Parigi.
9. Le parti mantengono dialoghi ad alto livello sull'ambiente e sui cambiamenti climatici al fine di condividere le migliori pratiche e promuovere una cooperazione efficace e inclusiva sui cambiamenti climatici e altre questioni relative alla tutela dell'ambiente.
10. Le parti riconoscono l'importanza del dialogo e della cooperazione bilaterali o multilaterali nel settore dell'occupazione, degli affari sociali e del lavoro dignitoso, in particolare nel contesto della globalizzazione e dei cambiamenti demografici. Esse si adoperano per promuovere la cooperazione e gli scambi d'informazione e di esperienze sull'occupazione e sulle questioni sociali. Le parti ribadiscono inoltre l'importanza che attribuiscono al rispetto, alla promozione e alla messa in atto di norme sul lavoro riconosciute a livello internazionale per le quali si sono impegnate, quali quelle contenute nella dichiarazione sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro dell'Organizzazione internazionale del lavoro (ILO) del 1998 e nei suoi sviluppi.
ARTICOLO 13
Dialogo su altre questioni di reciproco interesse
Riconoscendo il loro obiettivo comune di approfondire e ampliare il loro impegno di lunga data nonché riconoscendo l'attuale cooperazione, le parti si adoperano, ove opportuno, per incoraggiare il dialogo tra esperti e lo scambio di buone pratiche nei settori politici di interesse comune negli opportuni fora bilaterali e multilaterali. Fra questi figurano anche, ma non solo, i settori dell'agricoltura, della pesca, della politica internazionale marittima e sugli oceani, dello sviluppo rurale, dei trasporti internazionali, dell'occupazione e tematiche circumpolari che comprendono scienza e tecnologia. Ove opportuno, potrebbero essere compresi anche scambi sulle prassi legislative, normative e amministrative, nonché sui processi decisionali.
ARTICOLO 14
Benessere dei cittadini
1. Riconoscendo l'importanza di ampliare e approfondire il dialogo e la cooperazione su un'ampia gamma di questioni che influiscono sul benessere dei loro cittadini e sulla più ampia comunità internazionale, le parti incoraggiano e agevolano il dialogo e la consultazione e, ove possibile, la cooperazione su questioni attuali ed emergenti di reciproco interesse relative al benessere dei cittadini.
2. Le parti riconoscono l'importanza della protezione dei consumatori e incoraggiano lo scambio di informazioni e di buone pratiche in tale ambito.
3. Le parti incoraggiano la cooperazione reciproca e lo scambio di informazioni su questioni afferenti la salute globale e sulla preparazione e la risposta alle emergenze di salute pubblica a livello globale.
ARTICOLO 15
Cooperazione sulle conoscenze, sulla ricerca, sull'innovazione e sulla tecnologia della comunicazione
1. Considerando l'importanza di nuove conoscenze per affrontare le sfide globali, le parti continuano a incoraggiare la cooperazione nel settore della scienza, della tecnologia, della ricerca e dell'innovazione.
2. Riconoscendo l'importanza delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione come elementi chiave della vita moderna e dello sviluppo economico e sociale, le parti si adoperano, all'occorrenza, per collaborare e a scambiarsi opinioni sulle politiche nazionali, regionali e internazionali in questo campo.
3. Riconoscendo che la sicurezza e la stabilità di Internet nel pieno rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali è una sfida globale, le parti si adoperano per cooperare a livello bilaterale e multilaterale attraverso il dialogo e lo scambio di esperienze.
4. Le parti riconoscono che l'uso dei sistemi spaziali è sempre più importante per il conseguimento dei loro obiettivi di politica socioeconomica, ambientale e internazionale. Le parti continuano a promuovere la loro cooperazione per lo sviluppo e l'uso dei dispositivi spaziali a sostegno di cittadini, imprese e amministrazioni pubbliche.
5. Le parti si adoperano per proseguire la cooperazione in ambito statistico, con un'attenzione particolare alla promozione attiva della condivisione delle migliori pratiche e politiche.
ARTICOLO 16
Promozione della diversità delle espressioni culturali, istruzione e gioventù e contatti interpersonali
1. Le parti sono fiere dei legami culturali, linguistici e tradizionali di lunga durata che hanno consentito di creare una base d'intesa reciproca. I legami transatlantici esistono a tutti i livelli di governo e della società e l'impatto di tale rapporto è significativo nella società europea e canadese. Le parti si adoperano per incoraggiare questi legami e trovare nuovi modi per favorire le relazioni mediante contatti interpersonali. Le parti si adoperano per utilizzare gli scambi mediante organizzazioni non governative e gruppi di riflessione che riuniscono i giovani, i partner economici e le parti sociali in modo tale da ampliare e approfondire queste relazioni e arricchire il flusso di idee a favore della soluzione di sfide comuni.
2. Riconoscendo gli ampi rapporti in ambito accademico, dell'istruzione, dello sport, della cultura, del turismo e della mobilità dei giovani che si sono sviluppati tra di loro nel corso degli anni, le parti accolgono con favore e continuano a promuovere la cooperazione al fine di estendere tali legami, ove opportuno.
3. Le parti si adoperano per favorire la diversità delle espressioni culturali, anche mediante la promozione, se del caso, dei principi e degli obiettivi della convenzione UNESCO del 2005 sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali.
4. Le parti si adoperano per incoraggiare e agevolare gli scambi, la cooperazione e il dialogo tra istituzioni culturali e professionisti del settore, a seconda dei casi.
ARTICOLO 17
Resilienza alle catastrofi e gestione delle emergenze
Per ridurre al minimo l'impatto delle catastrofi naturali e di origine umana e migliorare la resilienza della società e delle infrastrutture, le parti confermano il loro impegno comune a promuovere le misure di prevenzione, preparazione, risposta e recupero, anche mediante la cooperazione, se del caso, a livello bilaterale e multilaterale.
TITOLO V
GIUSTIZIA, LIBERTÀ E SICUREZZA
ARTICOLO 18
Cooperazione giudiziaria
1. Per quanto riguarda la cooperazione giudiziaria in materia penale, le parti si adoperano per migliorare la cooperazione esistente in materia di assistenza giudiziaria reciproca ed estradizione in base agli accordi internazionali pertinenti. Le parti si adoperano inoltre, nell’ambito dei rispettivi poteri e competenze, per rafforzare i meccanismi esistenti e, se del caso, considerare lo sviluppo di nuovi meccanismi per agevolare la cooperazione internazionale in questo settore. Questo includerebbe, se del caso, l'adesione agli strumenti internazionali pertinenti e la loro applicazione nonché una più stretta cooperazione con Eurojust.
2. Le parti, nel quadro delle rispettive competenze, convengono di sviluppare, ove opportuno, la cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale, in particolare per quanto riguarda la negoziazione, la ratifica e l'attuazione di convenzioni multilaterali sulla cooperazione giudiziaria in materia civile, incluse le convenzioni della Conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato in materia di cooperazione giudiziaria e controversie internazionali e di protezione dei minori.
ARTICOLO 19
Cooperazione in materia di droghe illecite
1. Conformemente ai rispettivi poteri e delle rispettive competenze, le parti collaborano per garantire un approccio equilibrato e integrato nella lotta contro le droghe illecite. Le parti concentrano i loro sforzi su:
- il rafforzamento delle strutture esistenti per la lotta contro le droghe illecite;
- la riduzione dell'offerta, del traffico e della domanda di droghe illecite;
- le conseguenze sanitarie e sociali dell'abuso di droghe illecite e come affrontarle;
- la massimizzazione dell'efficacia delle strutture volte a ridurre la diversione dei precursori chimici utilizzati per la produzione illecita di stupefacenti e sostanze psicotrope.
2. Le parti collaborano per raggiungere tali obiettivi anche, se possibile, coordinando i loro programmi di assistenza tecnica e incoraggiando i paesi che non lo hanno ancora fatto a ratificare e applicare le convenzioni internazionali esistenti in materia di controllo delle droghe, delle quali l'Unione o gli Stati membri e il Canada sono parte. Le parti basano le loro azioni su principi comunemente accettati in linea con le convenzioni internazionali pertinenti in materia di controllo delle droghe e rispettano gli obiettivi generali della dichiarazione politica e del piano d'azione dell'ONU del 2009 sulla cooperazione internazionale verso una strategia integrata e bilanciata di lotta per affrontare il problema mondiale della droga.
ARTICOLO 20
Cooperazione delle autorità di contrasto
e lotta alla criminalità organizzata e alla corruzione
1. Le parti condividono l'impegno a cooperare nell'ambito della lotta alla criminalità organizzata, economica e finanziaria, alla corruzione, alla contraffazione e alle transazioni illegali adempiendo ai loro obblighi internazionali reciproci in tale settore, compresa la cooperazione effettiva per il recupero di beni o fondi derivanti da atti di corruzione.
2. Le parti ribadiscono il loro impegno a sviluppare la cooperazione delle autorità di contrasto, anche mediante il proseguimento della cooperazione con Europol.
3. Inoltre, le parti si adoperano per collaborare in consessi internazionali al fine di promuovere, all'occorrenza, l'adesione e l'applicazione della convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, integrata dai relativi protocolli, di cui entrambe sono parte.
4. Le parti si adoperano inoltre per promuovere, ove opportuno, l'attuazione della convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione, anche mediante l'applicazione di un forte meccanismo di revisione, tenendo conto dei principi di trasparenza e di partecipazione della società civile.
ARTICOLO 21
Riciclaggio e finanziamento del terrorismo
1. Le parti riconoscono la necessità di cooperare per impedire che i propri sistemi finanziari siano utilizzati per il riciclaggio dei proventi di attività illecite, quali traffico di droga e corruzione, e per il finanziamento del terrorismo. Tale cooperazione si estende al sequestro dei beni o dei fondi derivanti da attività illecite, conformemente ai rispettivi quadri giuridici e normativi.
2. Le parti si scambiano informazioni pertinenti, ove opportuno, conformemente ai rispettivi quadri giuridici e normativi e applicano le misure appropriate per lottare contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo, basandosi sulle raccomandazioni del gruppo di azione finanziaria internazionale e sulle altre norme adottate dagli organismi internazionali competenti attivi in tale settore.
ARTICOLO 22
Criminalità informatica
1. Le parti riconoscono che la criminalità informatica è un problema mondiale che richiede risposte globali. A tal fine, le parti rafforzano la cooperazione per prevenire e combattere la criminalità informatica mediante lo scambio di informazioni e di conoscenze pratiche, conformemente ai rispettivi quadri giuridici e normativi. Le parti si adoperano per collaborare, ove opportuno, per fornire assistenza e sostegno ad altri Stati nello sviluppo di leggi, politiche e pratiche efficaci al fine di prevenire e combattere la criminalità informatica ovunque si manifesti.
2. Ove opportuno e conformemente ai rispettivi quadri giuridici e normativi, le parti scambiano informazioni, anche nei settori dell'istruzione e della formazione di investigatori specializzati in criminalità informatica, indagini sulla criminalità informatica e informatica forense.
ARTICOLO 23
Migrazione, asilo e gestione delle frontiere
1. Le parti ribadiscono il loro impegno a cooperare e a scambiare opinioni nell'ambito delle rispettive legislazioni e normative nel settore della migrazione (migrazione legale e irregolare, traffico di esseri umani, migrazione e sviluppo compresi), dell'asilo, dell'integrazione, dei visti e della gestione delle frontiere.
2. Le parti condividono l'obiettivo di esenzione dal visto tra l'Unione e il Canada per tutti i rispettivi cittadini. Le parti cooperano e compiono ogni sforzo per raggiungere quanto prima l'esenzione del visto di viaggio tra i loro territori per tutti i cittadini con un passaporto valido.
3. Le parti concordano di cooperare per prevenire e controllare la migrazione irregolare. A questo scopo:
a) il Canada accetta di riammettere tutti i suoi cittadini presenti illegalmente sul territorio di uno Stato membro, su richiesta di quest'ultimo e, salvo diversamente disposto da un accordo specifico, senza ulteriori formalità;
b) ogni Stato membro accetta di riammettere tutti i suoi cittadini presenti illegalmente sul territorio del Canada, su richiesta di quest'ultimo e, salvo diversamente disposto da un accordo specifico, senza ulteriori formalità;
c) gli Stati membri e il Canada forniscono ai propri cittadini gli appropriati documenti di viaggio a tal fine;
d) le parti si impegnano a negoziare un accordo specifico che stabilisca gli obblighi in materia di riammissione, compresa la riammissione di cittadini di paesi terzi e di apolidi.
ARTICOLO 24
Protezione Consolare
1. Il Canada consente ai cittadini dell'Unione di godere in Canada della protezione delle autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi Stato membro, se lo Stato membro di cui hanno la cittadinanza non dispone di una rappresentanza permanente accessibile in Canada.
2. Gli Stati membri consentono ai cittadini canadesi di godere della protezione delle autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi altro Stato designato dal Canada, nel territorio di qualsiasi Stato membro, se il Canada non dispone di una rappresentanza permanente accessibile nel territorio di tale Stato membro.
3. I paragrafi 1 e 2 esentano dall’eventuale necessità di procedere ad una notifica e di ottenere un consenso che altrimenti potrebbero essere richiesti per consentire ai cittadini dell'Unione o del Canada di essere rappresentati da uno Stato diverso da quello di cui sono cittadini.
4. Le parti riesaminano con cadenza annuale il funzionamento amministrativo dei paragrafi 1 e 2.
ARTICOLO 25
Protezione dei dati personali
1. Le parti riconoscono la necessità di proteggere i dati personali e si adoperano per collaborare per promuovere elevati standard internazionali.
2. Le parti riconoscono l'importanza di tutelare i diritti e le libertà fondamentali, tra cui il diritto alla vita privata in relazione alla protezione dei dati personali. A tal fine le parti si impegnano, conformemente alle rispettive disposizioni legislative e regolamentari, a onorare gli impegni assunti in relazione a tali diritti, anche nel quadro della prevenzione e della lotta al terrorismo e di altri reati gravi di natura transnazionale, tra cui la criminalità organizzata.
3. Le parti continuano a cooperare, conformemente alle rispettive legislazioni e normative, a livello bilaterale e multilaterale attraverso il dialogo e lo scambio di conoscenze in relazione alla protezione dei dati personali, a seconda del caso.
TITOLO VI
MECCANISMI DI DIALOGO POLITICO E DI CONSULTAZIONE
ARTICOLO 26
Dialogo politico
Le parti si adoperano per intensificare il dialogo e la consultazione in un modo efficace e pragmatico al fine di sostenere e far avanzare le loro relazioni, nonché promuovere i loro interessi e valori comuni mediante un impegno multilaterale.
ARTICOLO 27
Meccanismi di consultazione
1. Le parti avviano un dialogo mediante gli esistenti contatti, scambi e consultazioni, tra cui i seguenti:
a) vertici a livello di leader su base annuale o come concordato tra le parti, da tenere a turno nell'Unione e in Canada;
b) riunioni a livello dei ministri degli Esteri;
c) consultazioni a livello ministeriale su questioni politiche di interesse reciproco;
d) consultazioni di funzionari e alti funzionari su questioni di interesse reciproco o incontri informativi sui principali sviluppi internazionali e nazionali;
e) promozione di scambi di delegazioni tra il Parlamento europeo e il Parlamento del Canada.
2. Comitato ministeriale misto
a) È istituito un comitato ministeriale misto (CMM).
b) Il CMM:
i) sostituisce il Dialogo transatlantico;
ii) è copresieduto dal ministro degli Affari esteri del Canada e dall'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza;
iii) si riunisce su base annuale o, all'occorrenza, come concordato dalle parti;
iv) adotta il proprio ordine del giorno e le proprie norme e procedure;
v) adotta decisioni con l'approvazione di entrambe le parti;
vi) riceve dal comitato misto di cooperazione (CMC) una relazione annuale sullo stato delle relazioni e formula raccomandazioni pertinenti per le attività del CMC, anche per quanto riguarda nuovi settori di cooperazione futura e la risoluzione di eventuali controversie derivanti dall'applicazione del presente accordo;
vii) è composto dai rappresentanti delle parti.
3. Comitato misto di cooperazione
a) Le parti istituiscono un comitato misto di cooperazione (CMC).
b) Le parti assicurano che il CMC:
i) raccomandi le priorità in materia di cooperazione tra le parti;
ii) segua gli sviluppi nelle relazioni strategiche tra le parti;
iii) proceda a uno scambio di opinioni e formuli proposte su ogni questione di interesse comune;
iv) formuli raccomandazioni per aumentare l'efficienza, l'efficacia e le sinergie tra le parti;
v) garantisca il corretto funzionamento del presente accordo;
vi) presenti una relazione annuale al CMM sullo stato delle relazioni che le parti rendono pubblico conformemente alle disposizioni del paragrafo 2, lettera b), punto vi), del presente articolo;
vii) affronti in modo appropriato ogni questione ad esso sottoposta dalle parti ai sensi del presente accordo;
viii) istituisca sottocomitati per assisterlo nell'esecuzione delle proprie funzioni. Tali sottocomitati, tuttavia, non devono duplicare gli organismi istituiti nell'ambito di altri accordi tra le parti;
ix) esamini le situazioni in cui una delle parti ritiene che i suoi interessi siano stati, o potrebbero essere, pregiudicati da processi decisionali nei settori di cooperazione non disciplinati da un accordo specifico.
c) Le parti assicurano che: il CMC si riunisca annualmente, a turno nell'Unione e in Canada; le riunioni straordinarie del CMC, convocate su richiesta di una delle parti, siano copresiedute da un alto funzionario del Canada e da un alto funzionario dell'Unione; il CMC stabilisca il proprio regolamento interno, compresa la partecipazione degli osservatori.
d) Il CMC è composto dei rappresentanti delle parti, con la dovuta attenzione alla promozione dell'efficienza, anche in termini economici, nello stabilire i livelli di partecipazione.
e) Le parti convengono che il CMC possa chiedere ai comitati e organismi simili, istituiti nell'ambito di accordi bilaterali esistenti tra le parti, di fornire al CMC aggiornamenti periodici sulle loro attività nel quadro di una visione globale delle relazioni tra le parti.
ARTICOLO 28
Adempimento degli obblighi
1. Nello spirito di rispetto reciproco e di cooperazione che ispira il presente accordo, le parti adottano tutte le misure, di portata generale o specifica, necessarie per l'adempimento dei loro obblighi a norma del presente accordo.
2. In caso di questioni o di divergenze nell'applicazione o nell'interpretazione del presente accordo, le parti intensificano i loro sforzi di consultazione e cooperazione al fine di risolvere i problemi con tempestività e in termini amichevoli. Su richiesta di una delle parti, le questioni o le divergenze sono sottoposte al CMC per ulteriore discussione e studio. Le parti possono inoltre decidere di comune accordo di sottoporre tali questioni a sottocomitati speciali che fanno riferimento al CMC. Le parti assicurano che il CMC, o il sottocomitato designato, si riunisca entro un lasso di tempo ragionevole per risolvere eventuali differenze nell'applicazione o nell'interpretazione del presente accordo mediante una comunicazione tempestiva, un attento esame dei fatti, compresi all'occorrenza pareri di esperti e prove scientifiche, nonché un dialogo efficace.
3. Riaffermando il loro fermo impegno comune in materia di diritti umani e non proliferazione, le parti considerano che un'inosservanza particolarmente grave e sostanziale degli obblighi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, e all'articolo 3, paragrafo 2, può essere trattata come un caso di particolare urgenza. Le parti considerano "un'inosservanza particolarmente grave e sostanziale" di cui all'articolo 2, paragrafo 1, una situazione la cui gravità e natura sono eccezionali, ad esempio un colpo di stato o crimini gravi che costituiscono una minaccia per la pace, la sicurezza e il benessere della comunità internazionale.
4. Qualora una situazione in un paese terzo possa essere considerata, in termini di gravità e natura, un caso di particolare urgenza, le parti si adoperano per tenere consultazioni urgenti, su richiesta di una di esse, per scambiare opinioni sulla situazione e valutare possibili risposte.
5. Nell'improbabile e inattesa eventualità che si verifichi un caso di particolare urgenza sul territorio di una delle parti, ciascuna di esse può sottoporre la questione al CMM. Il CMM può invitare il CMC a tenere consultazioni urgenti entro 15 giorni. Le parti forniscono le informazioni pertinenti e le prove necessarie per consentire un esame approfondito e una risoluzione efficace e tempestiva della situazione. Se il CMC non è in grado di risolvere la situazione, può sottoporre la questione all'esame urgente del CMM.
6. a) In una situazione di particolare urgenza, in cui il CMM non è in grado di risolvere la situazione, ciascuna parte può decidere di sospendere le disposizioni del presente accordo. Nell'Unione, la decisione di sospensione richiederebbe l'unanimità. In Canada, la decisione di sospensione sarebbe adottata dal governo del Canada conformemente alle proprie disposizioni legislative e regolamentari. Una parte informa immediatamente, per iscritto, l'altra parte della decisione e applica la decisione di sospensione per il periodo di tempo minimo necessario a risolvere la questione in modo accettabile per entrambe le parti;
b) le parti sottopongono a una verifica permanente gli sviluppi della situazione all'origine di tale decisione e che potrebbero servire da base per altre misure appropriate adottate al di fuori del quadro del presente accordo. La parte che invoca la sospensione o altre misure, le ritira non appena vengono meno i presupposti.
7. Le parti riconoscono inoltre che la violazione particolarmente grave e sostanziale dei diritti umani o del principio di non proliferazione, di cui al paragrafo 3, potrebbe altresì fungere da motivo di risoluzione dell'accordo economico e commerciale globale UE-Canada (CETA) conformemente all'articolo 30.9 di detto accordo.
8. Il presente accordo non condiziona né pregiudica l'interpretazione o l'applicazione di altri accordi tra le parti. In particolare, le disposizioni sulla risoluzione delle controversie contenute nel presente accordo non sostituiscono né condizionano in alcun modo le disposizioni sulla risoluzione delle controversie di altri accordi tra le parti.
TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI
ARTICOLO 29
Sicurezza e diffusione delle informazioni
1. L'accordo non è interpretato in modo da pregiudicare le leggi e i regolamenti dell'Unione, degli Stati membri o del Canada in materia di accesso del pubblico ai documenti ufficiali.
2. Il presente accordo non può essere inteso in modo tale da chiedere a una delle parti di fornire un'informazione se tale parte ritiene che divulgare tale informazione sia contrario ai propri interessi essenziali di sicurezza.
ARTICOLO 30
Entrata in vigore denuncia
1. Le parti si notificano reciprocamente allorquando hanno completato le procedure interne necessarie per l'entrata in vigore del presente accordo. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data dell'ultima notifica.
2. In deroga al paragrafo 1, l'Unione e il Canada applicano su base provvisoria parti del presente accordo, conformemente al presente paragrafo, in attesa della sua entrata in vigore e conformemente alle rispettive legislazioni e procedure interne applicabili.
L'applicazione provvisoria ha inizio il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui l'Unione e il Canada si sono notificati reciprocamente:
a) per l'Unione, il completamento delle procedure interne a tal fine necessarie, con l'indicazione delle parti dell'accordo che si applicano in via provvisoria; e
b) per il Canada, il completamento delle procedure interne a tal fine necessarie, con la conferma del proprio assenso alle parti dell'accordo che si applicano in via provvisoria.
3. Ciascuna delle parti può comunicare per iscritto all'altra la propria intenzione di denunciare il presente accordo. La denuncia prende effetto sei mesi dopo la notifica.
ARTICOLO 31
Modifiche
Le parti possono modificare il presente accordo mediante accordo scritto. La modifica entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data dell'ultima notifica mediante cui le parti si comunicano reciprocamente che tutte le procedure interne necessarie per l'entrata in vigore della modifica sono complete.
ARTICOLO 32
Notifiche
Le parti presentano tutte le notifiche effettuate conformemente agli articoli 30 e 31 al segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea e al Dipartimento canadese per gli affari esteri, il commercio e lo sviluppo o ai loro rispettivi successori.
ARTICOLO 33
Applicazione territoriale
Il presente accordo si applica, da una parte, ai territori in cui si applicano i trattati sui cui è fondata l'Unione europea e alle condizioni precisate in detti trattati e, dall'altra, al Canada.
ARTICOLO 34
Definizione delle parti
Ai fini del presente accordo, per "parti" si intendono l'Unione europea o i suoi Stati membri oppure l'Unione europea e i suoi Stati membri, secondo le rispettive competenze, da una parte, e il Canada, dall'altra.
Il presente accordo è fatto in duplice copia in bulgaro, croato, ceco, danese, neerlandese, inglese, estone, finlandese, francese, tedesco, greco, ungherese, italiano, lettone, lituano, maltese, polacco, portoghese, rumeno, slovacco, sloveno, spagnolo e svedese, ciascun testo facente ugualmente fede.
IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati a questo fine, hanno firmato il presente accordo.