PROCEDURA DI SELEZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DELL’IMMOBILE ADIBITO A SEDE DELL’ENPAP
PROCEDURA DI SELEZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DELL’IMMOBILE ADIBITO A SEDE DELL’ENPAP
DOCUMENTAZIONE DI GARA
A - CAPITOLATO TECNICO
OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DELL’IMMOBILE ADIBITO A SEDE DELL’ENPAP PER LA DURATA DI 36 MESI – CIG. N. 7146089332.
ART. 1 - Prestazioni da eseguire
L’appalto ha per oggetto la prestazione del servizio di seguito descritto che dovrà essere eseguito puntualmente e con la massima cura, secondo quanto definito nel presente capitolato.
L’affidamento, in particolare, ha per oggetto:
a) il servizio di pulizia dei locali dell’Immobile di proprietà dell’ENPAP, sito in Xxxx, Xxx Xxxxxx Xxxxxxxxx x. 0, composto dai piani: seminterrato, primo, secondo, terzo e quarto, adibiti ad uso ufficio, dal magazzino e dall’archivio per una superficie complessiva di mq 1.050; oltre che da terrazze, balconi e cortile esterno, per una superficie complessiva di mq 400.
b) Il servizio di manutenzione delle aree verdi presenti all'interno della sede dell'Ente e negli spazi comuni della stessa, incluso il trasporto del materiale di risulta ai siti autorizzati.
Nell’affidamento è compresa la fornitura dei prodotti necessari per il servizio di pulizia (detergenti di qualità, sacchi per la spazzatura, attrezzature varie per l’idoneo svolgimento del servizio, ecc.), nonché la fornitura e la distribuzione del materiale igienico-sanitario (carta igienica, salviette asciugamani, sapone). Le prestazioni che l’Impresa dovrà fornire hanno lo scopo di mantenere costantemente elevato il livello di pulizia di tutte le superfici, sia interne che esterne (coperte e scoperte), di ciascun locale, con l’osservanza delle norme di igiene e sanità vigenti in materia e adottando corretti criteri tecnici di esecuzione ed adeguati mezzi, nel rispetto delle esigenze dell’Ufficio, nonché del personale dell’ENPAP e degli utenti dei servizi forniti dall’ENPAP.
La prestazione dovrà essere svolta da un minimo garantito di due unità di personale, presenti contemporaneamente, con le seguenti modalità:
• Con cadenza settimanale, nei giorni di lunedì - mercoledì – venerdì, nella fascia oraria dalle 16,30 alle 19,30, il servizio dovrà comprendere le seguenti attività: la pulizia a fondo degli uffici e dei servizi igienico-sanitari, compresi rivestimenti, porte, specchi e attrezzature a parete con prodotti ad azione detergente e sanitizzante; il posizionamento - negli appositi dispensatori della carta igienica - dei saponi liquidi e della carta per asciugamani; l’accurata spolveratura di mobili e arredi, sedie, attrezzature d’ufficio, la pulizia ad umido e la disinfezione degli apparati telefonici e delle maniglie, la pulizia delle scale e dell’ascensore.
• Con cadenza settimanale, nei giorni di martedì e giovedì, nella fascia oraria dalle 16,30 alle 19,00, il servizio dovrà comprendere le seguenti attività: la pulizia a fondo dei servizi igienico-sanitari, il posizionamento - negli appositi dispensatori della carta igienica - dei saponi liquidi, della carta per asciugamani; la raccolta e la movimentazione dei rifiuti, assimilati agli urbani, dagli uffici ai siti di accumulo temporaneo interni o esterni all’immobile stesso; la pulizia del cortile esterno e dei due terrazzi.
• Con cadenza mensile, nei giorni feriali e nella fascia oraria da concordare volta per volta, due unità di personale specializzato dovranno svolgere, durante 10 ore lavorative ciascuno, le seguenti attività: la pulizia delle apparecchiature di condizionamento e dei corpi illuminanti, la pulizia di vetri compresi infissi, tapparelle
e davanzali, nicchie, anche nelle parti non in vista, contro-soffittature, serrande ed imposte varie, punti elettrici, lampade d’emergenza, porte, bacheche, stipiti, corrimano, ringhiere, zoccolature, serramenti interni ed esterni, divisori fissi e mobili, targhe, radiatori, spolveratura di tutto il materiale di arredamento.
• Con cadenza semestrale nella fascia oraria dalle 16,30 alle 19,30, il servizio dovrà comprendere le seguenti attività: potatura e pulizia erbe infestanti; pulizia dei luoghi di taglio e trasporto del materiale di risulta ai siti autorizzati nel pieno rispetto delle leggi e delle normative vigenti in materia di rifiuti.
ART. 2 - Sopralluogo preliminare
Le imprese concorrenti sono tenute, prima di presentare l’offerta, ad effettuare un sopralluogo al fine di verificare lo stato dei luoghi oggetto del servizio. Il sopralluogo dovrà essere effettuato da persona munita di apposita delega. In particolare, il sopralluogo dovrà essere obbligatoriamente concordato con l’Ente, esclusivamente inviando una mail al seguente indirizzo di posta elettronica: xxxxxxxx@xxx.xxxxx.xx. Il sopralluogo potrà essere effettuato dal 28 agosto 2017 al 01 settembre 2017.
E’ esonerato dall’obbligo del sopralluogo il fornitore del servizio uscente.
La mancata effettuazione del sopralluogo sarà causa di esclusione dalla procedura di selezione, in quanto ritenuto adempimento essenziale ed imprescindibile per poter presentare una offerta tecnica mirata e consapevole.
ART. 3 - Durata del contratto, specifiche di esecuzione della prestazione
L’incarico avrà durata di 36 (trentasei) mesi e potrà essere prorogato, per scelta dell’Ente, per un periodo non superiore a un semestre; in tal caso, il servizio sarà regolato dalle stesse condizioni economiche e contrattuali.
Per il primo trimestre, a far data dalla sottoscrizione del contratto, l’incarico si intenderà conferito a titolo di prova al fine di consentire all’ENPAP una valutazione ampia e complessiva dell’affidamento.
Il servizio dovrà essere assicurato nelle giornate lavorative in cui l’Ente è operativo. Non è richiesta l’effettuazione del servizio nei giorni considerati quali festivi. Si precisa che l’Ente
– salvo circostanze eccezionali – osserva generalmente un periodo di chiusura estiva di due settimane in prossimità del Ferragosto.
Tenuto conto delle prestazioni da eseguire di cui al precedente articolo 1, lettera a), il numero minimo complessivo di ore di pulizia da svolgersi presso l’Ente è pari a 132 ore ogni 4 (quattro) settimane.
Il predetto monte ore dovrà essere attestato con timbratura elettronica presso la sede dell’Ente tramite apposito badge fornito ai dipendenti dalla ditta aggiudicataria e farà fede per la verifica dello svolgimento delle ore mensili richieste.
La Stazione appaltante si riserva la facoltà di apportare, in fase di esecuzione, delle variazioni al predetto cronoprogramma sulla base di esigenze verificatesi successivamente all’aggiudicazione. Pertanto, l’ENPAP potrà variare i tempi di esecuzione del servizio, dandone comunicazione scritta all’Impresa almeno 7 giorni prima e senza che la stessa Impresa possa pretendere compensi di sorta.
L’Impresa sarà tenuta a comunicare ogni eventuale variazione del calendario operativo delle prestazioni con frequenza periodica almeno tre giorni lavorativi prima della data di esecuzione programmata.
Qualora ne ricorra la necessità o per particolari esigenze connesse allo svolgimento del lavoro, su precise indicazioni dell’ENPAP, le prestazioni di pulizia potranno essere effettuate anche in fasce orarie diverse da quelle previste.
L’Impresa durante lo svolgimento dell’affidamento dovrà utilizzare attrezzature, materiali e prodotti idonei, garantendone la rispondenza alle norme di legge in materia di qualità e di sicurezza.
Le apparecchiature tecniche utilizzate non dovranno essere né molto rumorose né sproporzionate alle attività per cui sono destinate.
L’Impresa dovrà provvedere alla disinfezione dei locali, dei servizi igienici, dei mobili, suppellettili, apparecchiature, telefoni e quanto altro di uso quotidiano, mediante prodotti dichiarati idonei ed autorizzati per l’uso.
ART. 4 - Importo a base d’asta
L’importo a base d’asta fissato per il triennio è pari ad Euro 90.000,00 (euro novantamila/00), IVA esclusa, per il servizio di pulizia inerenti l’immobile sito in Roma, Xxx Xxxxxx Xxxxxxxxx x. 0 (xxx dei locali adibiti esclusivamente o prevalentemente ad ufficio, sia dei locali adibiti esclusivamente o prevalentemente ad uso servizi igienici, magazzino o archivio, incluse le aree esterne), di cui € 1.000,00, oltre IVA, quali oneri per la sicurezza derivanti da rischi interferenziali non soggetti a ribasso.
Nel caso in cui venga richiesta all’Impresa lo svolgimento di prestazioni straordinarie non rientranti nelle attività descritte nelle prescrizioni tecniche, l’ammontare del corrispettivo verrà determinato concordemente tra le parti sulla base del tipo di lavoro richiesto, del tempo occorrente per l’esecuzione, del costo orario della manodopera nel settore delle imprese di pulizia risultante dalle tabelle approvate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
L’esecuzione delle prestazioni straordinarie verrà, dunque, autorizzata solo previa presentazione e approvazione del preventivo.
L’importo a base d’asta deriva da fondi propri di bilancio dell’ENPAP.
L’Impresa, nell’esecuzione del servizio, sarà tenuta all’osservanza di tutte le norme e di tutte le prescrizioni tecniche in vigore in materia di sicurezza e salute dei lavoratori previste dal D.lgs. 9 aprile 2008 (Testo Unico Sicurezza) e successive modificazioni ed integrazioni.
L’Impresa provvederà, a propria cura e spese e sotto la propria responsabilità, a tutte le opere occorrenti per garantire la completa sicurezza durante l’esecuzione dei lavori descritti nell’offerta tecnica e per evitare incidenti o danni materiali di qualsiasi natura a persone o cose, esonerando, di conseguenza, l’ENPAP da ogni responsabilità.
ART. 5 - Importo effettivo del contratto
L’importo del contratto per la realizzazione dei servizi di cui all’art. 1 è determinato dal prezzo indicato nell’offerta economica; esso è invariabile per tutta la durata del contratto e comprende tutte le attività e gli oneri, anche se non previsti dal presente disciplinare, necessari a consegnare a regola d'arte il servizio affidato. Non è ammessa la revisione prezzi. L’aggiudicatario avrà diritto al pagamento esclusivamente per i servizi effettivamente erogati. L’eventuale mancata erogazione dei servizi, dovuta a responsabilità dell’aggiudicatario, comporta inoltre l’applicazione delle penali previste al successivo art. 15.
ART. 6 - Requisiti di partecipazione
Per esigenze di buon andamento dell’azione amministrativa, ai sensi degli artt. 61 e 91 del D.lgs. 50/2016, saranno invitati a presentare offerta un numero massimo di n. 6 (sei) operatori. Oltre all’impresa uscente, i restanti n. 5 (cinque) operatori da invitare, saranno individuati tramite pubblica estrazione a sorte dall’elenco delle imprese, che abbiano manifestato interesse a partecipare alla selezione e che siano in possesso dei requisiti richiesti dal bando di gara.
6.1 - Soggetti ammessi a partecipare alla Procedura di Gara
Potranno partecipare alla selezione gli operatori economici, i quali abbiano positivamente completato la procedura di iscrizione all’Albo Fornitori dell’E.N.P.A.P. (xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxx/xxxxxxx Albo Fornitori) e all’Albo Fornitori del M.E.P.A. nella categoria “Beni e Servizi per gli immobili > Servizi di pulizia e igiene ambientale”, che siano in possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. a), del d.lgs. 50/2016 (iscrizione nel registro delle Imprese per l’attività oggetto della presente procedura) e che si trovino in assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016 (il “Codice”).
Il controllo del possesso dei requisiti avverrà attraverso il documento “PASSOE”, rilasciato dal servizio AVCPASS disponibile presso l’Autorità Nazionale Anticorruzione (Servizi – AVCpass – Accesso riservato all’Operatore economico, secondo le istruzioni ivi contenute), da inserire sulla piattaforma telematica del MePA all’interno della RdO firmato digitalmente. Nel caso in cui partecipino alla presente procedura concorrenti che, pur avendone la possibilità, non risultino essere registrati presso la predetta AVCpass, la Stazione appaltante provvederà, con apposita comunicazione, ad assegnare un termine congruo per l’effettuazione della registrazione medesima e l’integrazione della documentazione amministrativa.
6.2 - Requisiti di carattere tecnico
Gli operatori interessati a partecipare alla selezione dovranno dimostrare, inoltre, quale requisito minimo, di possedere contemporaneamente le seguenti certificazioni di qualità: ISO 9001:2008 - ISO 14001:2004 - OHSAS 18001:1999.
ART. 7 - Osservanza di norme previdenziali, assistenziali e a tutela della mano d’opera
L’aggiudicatario è unico responsabile nei confronti del personale impiegato e dei terzi nell’espletamento del Servizio. Esso è obbligato ad osservare la normativa vigente a tutela dei lavoratori, sotto ogni profilo, anche quello previdenziale e della sicurezza.
L’aggiudicatario ha l’obbligo di garantire i lavoratori per le ipotesi di infortunio di qualsiasi genere che possano verificarsi nello svolgimento anche di quella parte di attività dagli stessi prestata direttamente all’interno dei locali della Stazione appaltante, manlevando quest’ultima da ogni eventuale richiesta di risarcimento.
L’aggiudicatario ha l’obbligo di osservare, oltre che il presente Capitolato, ogni altra norma di legge, decreto e regolamento, vigenti od emanati in corso d’opera in tema di assicurazioni sociali ed è tenuto al rispetto di tutte le normative relative alle assicurazioni sociali del personale addetto ed alla corresponsione dei relativi contributi, esonerando di conseguenza la Stazione appaltante da ogni e qualsiasi responsabilità civile in merito.
L’aggiudicatario è obbligato ad applicare ai lavoratori dipendenti, occupati per l’esecuzione del Servizio, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti nella località e nei tempi in cui si svolgono i servizi affidati.
I suddetti obblighi vincolano l’aggiudicatario per tutta la durata del Servizio anche se egli non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura e dimensioni dell’aggiudicatario di cui titolare o legale rappresentante e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.
ART. 8 – Oneri ed obblighi dell’aggiudicatario
Oltre a quanto stabilito in precedenza sono a totale carico dell’aggiudicatario, senza dar luogo ad alcun compenso aggiuntivo a nessun titolo, i seguenti oneri ed obblighi:
- tutte le spese sostenute per la partecipazione alla gara;
- tutte le eventuali spese di bollo e di registro inerenti agli atti occorrenti per la fornitura del Servizio dal giorno della comunicazione dell’aggiudicazione della stessa e per tutta la sua durata;
- la ripetizione di quei servizi oggetto del contratto che a giudizio della Committente non risultassero eseguiti a regola d’arte;
l’obbligo di segnalare per iscritto immediatamente alla Committente ogni circostanza o difficoltà relativa alla realizzazione di quanto previsto.
Art. 9 - Subentro Impresa cessante
L’appaltatore si impegna all’osservanza delle norme di legge e regolamento e degli accordi applicativi vigenti in tema di salvaguardia occupazionale, come previsto dal vigente CCNL per il personale dipendente da imprese di pulizia e servizi integrati / multiservizi, nonché di eventuali norme regionali. I dati relativi al personale attualmente impiegato nel servizio saranno resi disponibili alle imprese concorrenti in sede di sopralluogo preliminare.
ART. 10 - Cauzione
L’aggiudicatario è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria pari al 10% del valore del contratto.
La garanzia fideiussoria, a scelta dell’aggiudicatario, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 106 del D.lgs. 385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.
La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, co. 2, del Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo dell’80% dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’aggiudicatario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo, pari al 20% dell’iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell’impresa per la quale la garanzia è prestata.
La mancata costituzione della garanzia fideiussoria determina la decadenza dell’affidamento e l’aggiudicazione dell’appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.
ART. 11 - Criterio di aggiudicazione
L’Appalto viene aggiudicato con il criterio dell’Offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’articolo 95 del Codice sulla base del punteggio attribuito secondo le modalità illustrate nel prosieguo. L’ENPAP procederà alla valutazione delle Offerte secondo il criterio dell'Offerta economicamente più vantaggiosa, tenuto conto:
a) dell’Offerta Tecnica, alla quale sarà complessivamente attribuito un punteggio massimo pari a 60 (sessanta) su 100 (cento);
b) dell’Offerta Economica, alla quale sarà attribuito un punteggio massimo pari a 40 (quaranta) su 100 (cento).
Per l’OFFERTA TECNICA vi sarà l’attribuzione di un punteggio massimo di 60 punti su 100, articolati secondo il criterio indicato nella tabella seguente:
CRITERIO DI VALUTAZIONE | PUNTEGGIO MAX | CRITERI ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO |
Qualità dei contenuti ed efficacia dell’organizzazione del processo di lavoro proposto per l’esecuzione dell’incarico | 50 | Il punteggio massimo sarà attribuito all’offerta caratterizzata: a) dal progetto organizzativo del servizio pulizie che riporti la più adeguata articolazione dei piani di lavoro giornalieri e periodici (punti 14); b) dalla qualità delle attrezzature impiegate e dei prodotti utilizzati (punti 14); c) dalla più efficace organizzazione del processo di lavoro proposto per l’esecuzione dell’incarico, con riferimento al numero, livello ed esperienza del gruppo di lavoro (punti 14); d) dai più validi criteri e metodi di controllo e verifica dell’attività svolta (punti 8). |
Qualità, completezza ed efficacia della proposta di servizi migliorativi e/o aggiuntivi da svolgere presso la sede E.N.P.A.P. | 10 | Il punteggio massimo sarà attribuito all’offerta nella quale siano proposti e descritti i migliori e maggiormente attinenti servizi aggiuntivi. |
Il punteggio dell’offerta tecnica sarà determinato applicando ai sub criteri di valutazione di cui sopra i seguenti parametri.
Valutazione | Peso | Note |
Inadeguato | 0% | L’offerta non reca alcuna informazione, ovvero alcuna informazione comprensibile, in merito al profilo esaminato |
Parzialmente adeguato | 25% | La soluzione formulata risulta appena soddisfacente o le informazioni fornite implicano caratteristiche del servizio appena accettabili |
Adeguato | 50% | La soluzione formulata risulta soddisfacente o le informazioni fornite implicano caratteristiche del servizio accettabili |
Più che adeguato | 75% | La soluzione formulata risulta più che soddisfacente o le informazioni fornite implicano caratteristiche del servizio che garantiscono un apprezzabile valore aggiunto |
Ottimo | 100% | La soluzione formulata risponde nel migliore dei modi alle caratteristiche richieste del servizio |
La valutazione dell’offerta tecnica, con conseguente attribuzione del punteggio, verrà condotta con le seguenti modalità:
ciascun commissario, per ciascuna offerta, attribuirà discrezionalmente ad ogni elemento di valutazione, il proprio punteggio, sulla base delle indicazione sopra riportate;
successivamente verrà calcolata la media dei punteggi attribuiti dai singoli commissari per ogni elemento di valutazione; tale media costituirà il punteggio attribuito a ciascuna offerta, per il relativo elemento di valutazione;
il punteggio complessivo da assegnare a ciascuna offerta tecnica sarà determinato dalla somma dei punteggi attribuiti ai singoli elementi di valutazione.
Per l’OFFERTA ECONOMICA (max. 40/100), i 40 punti destinati alla valutazione dell'offerta economica saranno assegnati in base alla percentuale unica di sconto da indicarsi con un massimo di tre decimali, offerta sull’importo a base d'asta.
All''offerta economica che risulterà essere la migliore la Commissione attribuirà il punteggio finale di 40 (quaranta).
Ai fini dell’attribuzione del punteggio, si adotterà il seguente metodo di calcolo:
P
R = P migliore
x 40
R = punteggio da attribuire all’Offerta in esame
P migliore = percentuale più conveniente/migliore indicata nelle Offerte P = percentuale offerta dall’Offerta in esame.
Il punteggio finale valevole ai fini dell’aggiudicazione provvisoria sarà uguale alla sommatoria del punteggio attribuito complessivamente all’Offerta Tecnica con quello complessivamente attribuito all’Offerta Economica.
L’aggiudicazione verrà effettuata a favore del concorrente che otterrà il punteggio complessivo più vicino a cento sulla base della graduatoria ottenuta seguendo i suddetti criteri.
Nel caso in cui due o più concorrenti abbiano conseguito la parità del punteggio complessivo come sopra determinato, ma con disparità del punteggio attribuito all’Offerta Tecnica ed all’Offerta Economica complessiva, risulterà aggiudicataria la concorrente che avrà conseguito il punteggio più alto nell’Offerta Tecnica.
In caso di parità del punteggio attribuito sia all’Offerta Tecnica e sia all’Offerta Economica, si procederà alla richiesta di migliorie sulla Offerta Economica. Nel caso tale situazione perduri anche in seguito a tale miglioria e/o nel caso in cui nessun concorrente voglia migliorare l’Offerta Economica, si procederà a sorteggio.
L’Amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione del Servizio nell’ipotesi in cui, a suo insindacabile giudizio, sia venuta meno la necessità delle prestazioni richieste o non vengano ritenute adeguate le offerte pervenute.
L’Amministrazione aggiudicatrice si riserva, altresì, di valutare se aggiudicare il servizio nel caso di una sola offerta ritenuta valida.
ART. 12 - Coordinamento e gestione
La Stazione appaltante farà riferimento al/la responsabile indicato/a dall’Impresa nell’offerta per la soluzione di tutti gli aspetti organizzativi connessi alla gestione del contratto.
Per tutte le comunicazioni tra le parti, viene privilegiata la PEC - posta elettronica certificata - anche senza il vincolo della firma digitale, purché destinatario e mittente rientrino tra il personale della stazione appaltante ed il/la responsabile dell’aggiudicatario. Deve essere utilizzato obbligatoriamente il documento cartaceo esclusivamente per fatture (fermo restando gli obblighi di fatturazione elettronica come da legge), applicazione di penali, controversie e risoluzioni anticipate del contratto.
ART. 13 – Subappalto e subcontratto
Non è ammesso il ricorso al subappalto.
ART. 14 - Fatturazione e modalità di effettuazione dei pagamenti
Ai fini del pagamento del corrispettivo, l’Impresa dovrà emettere, con cadenza mensile, una fattura elettronica, ai sensi del Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, attinente l’obbligo di fatturazione elettronica per le Pubbliche Amministrazioni.
La fattura dovrà portare in evidenza la causale del pagamento nonché il codice identificativo di gara (C.I.G.) n. 7146089332.
Gli importi relativi all’esecuzione di prestazioni straordinarie verranno fatturati separatamente. Le suddette fatture dovranno indicare espressamente la causale del pagamento ed essere corredate da una nota dell’Impresa attestante la perfetta esecuzione delle prestazioni richieste.
Il pagamento, previo riscontro, verrà effettuato entro trenta giorni dal ricevimento delle fatture elettroniche.
Ai sensi dell’articolo 1, commi da 209 a 213 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e del Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, attinenti l’obbligo di fatturazione elettronica per le Pubbliche Amministrazioni, l’ENPAP può accettare e liquidare solo fatture originate attraverso il Sistema di Interscambio istituito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e gestito dall’Agenzia delle Entrate. Il codice ufficio dell’ENPAP, attivo e consultabile anche all’interno dell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (xxx.xxxxxxxx.xxx.xx), è il seguente: 218EIM – Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Psicologi - Nucleo Contabilità e Bilancio.
Le fatture dovranno essere intestate a:
ENPAP – Funzione Amministrazione
Via Xxxxxx Xxxxxxxxx n. 1 – 00000 XXXX Codice Fiscale 05410091002
con l’indicazione del codice identificativo della presente gara – 7146089332.
In applicazione dell’art. 1 del D.L. n. 50 del 24/04/2017, tutte le fatture elettroniche inviate all’ENPAP, attraverso il Sistema di Interscambio, dovranno obbligatoriamente essere assoggettate a esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti).
Ne consegue che l’Ente effettuerà il pagamento del corrispettivo al netto dell’iva indicata in fattura e verserà l’imposta direttamente all’Erario.
L’ENPAP procederà ai pagamenti solo a seguito di apposita verifica della permanenza della regolarità contributiva, assicurativa e fiscale dell’aggiudicatario, nonché della regolare esecuzione della prestazione, fermo quanto disposto ai seguenti paragrafi. Qualora siano contestate inadempienze, l’ENPAP, ferma l'applicazione delle eventuali penali, può sospendere i pagamenti fino a che l'aggiudicatario non sia in regola con gli obblighi contrattuali.
In ordine alla modalità e alla tracciabilità dei pagamenti si applica l’art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i..
L’ENPAP effettuerà i pagamenti esclusivamente mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Ogni transazione riporterà il codice identificativo della presente gara.
Tali versamenti saranno effettuati su uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, accesi dall’aggiudicatario presso banche o presso la società Poste italiane S.p.A. ed i cui estremi identificativi dovranno essere comunicati dall’aggiudicatario alla stazione appaltante entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. Nello stesso termine, l’aggiudicatario deve comunicare alla stazione appaltante le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. L’aggiudicatario si impegna altresì a comunicare alla stazione appaltante ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Qualora le transazioni finanziarie relative al presente appalto siano eseguite senza avvalersi del/i suddetto/i conto/i corrente/i e/o con strumenti inidonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, si procederà alla automatica risoluzione del contratto.
Con il prezzo offerto l’aggiudicatario si intende compensato di tutti gli oneri impostigli con le presenti norme e per tutto quanto occorre per fornire la prestazione compiuta in ogni sua parte.
ART. 15 - Penalità e risoluzione del contratto
Fatta salva la risarcibilità del danno ulteriore, il mancato o non puntuale rispetto degli obblighi contenuti nel presente capitolato comporta l'applicazione da parte dell’ENPAP di una penale pari all’1 per mille dell'importo netto contrattuale per ogni modifica o ritardo rispetto a quanto previsto nella presente documentazione di gara.
Qualora l'importo complessivo delle penali superi il limite massimo del 10% del corrispettivo stabilito per l’incarico, l’Ente avrà la facoltà di revocare di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., l’affidamento del servizio.
L’ENPAP provvederà a contestare per iscritto, a mezzo raccomandata A/R o PEC, l’inadempimento all’aggiudicatario e ad applicare la penale ove ritenga che le motivazioni addotte (da inviarsi alla stazione appaltante entro 10 giorni consecutivi dalla contestazione) non siano sufficienti ad escludere l’imputabilità dell’inadempimento all’aggiudicatario.
Si prescinde dall’applicazione delle penali nel caso di forza maggiore tempestivamente comunicato dall’aggiudicatario nonché in tutti i casi in cui è stata concessa dalla stazione appaltante specifica autorizzazione scritta alla variazione.
In caso di applicazione delle penali, la stazione appaltante ha facoltà di rivalersi sui pagamenti dovuti all’aggiudicatario in relazione al presente contratto ovvero di incamerare in tutto o in parte la cauzione.
Il contratto potrà essere risolto dall’Ente, ai sensi degli articoli 1453 e 1454 del Codice Civile, per negligenza e/o inadempienza agli obblighi stabiliti e/o per gravi ritardi e sospensioni delle attività affidate all’aggiudicatario. In tali casi, la risoluzione del rapporto non potrà dichiararsi se non dopo formale diffida ad adempiere entro il termine di giorni 15, trascorso il quale, il contratto stesso si intenderà risolto di diritto ed in danno all’ Impresa . La risoluzione del contratto comporterà l’incameramento della cauzione da parte della stazione appaltante a titolo di penale e di copertura dei costi derivanti dalla procedura di nuovo affidamento, nonché la sospensione dei pagamenti per le prestazioni effettuate e non ancora liquidate, e fatto salvo l’eventuale ulteriore risarcimento del danno.
ART. 16 – Recesso
L’ENPAP si riserva la facoltà di recedere dallo stesso contratto, con comunicazione da inviarsi con almeno 60 giorni di preavviso, mediante raccomandata A.R. o PEC. Resta inteso che in questi casi di recesso da parte della stazione appaltante l'aggiudicatario non potrà
avanzare alcuna richiesta di risarcimento e/o indennizzo di alcun tipo, e si procederà esclusivamente al pagamento dei servizi prestati fino al momento dell'efficacia della comunicazione di recesso da parte della stazione appaltante.
II recesso avrà effetto dalla data del ricevimento da parte dell’ Impresa della relativa informazione.
ART. 17 – Variazioni in aumento del servizio
Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto si renda necessaria una variazione in aumento del servizio richiesto, l’aggiudicatario è obbligato ad eseguire la richiesta di variazione alle stesse condizioni del contratto. Tali variazioni, di natura sia quantitativa che qualitativa, potranno essere richieste per un valore che non potrà superare un quinto dell'importo contrattuale.
L’aggiudicatario riconosce che le variazioni derivanti dalle condizioni di mercato possono indurre a un rialzo dei costi e dichiara, pertanto, di assumere il rischio relativo. Resta, pertanto, esclusa l'applicabilità delle disposizioni di cui al comma 1 degli artt. 1467 e 1664
c.c. .
ART. 18 – Codice Etico
Con l’aggiudicazione della gara, l’ Impresa dichiara di ricevere copia del Codice Etico ENPAP e di impegnarsi a rispettarne le norme ivi contenute, consapevole che la violazione di una delle norme di detto Codice comporta la risoluzione ipso iure dell’incarico.
ART. 19 – Riservatezza e trattamento dati
I dati e gli elementi ed ogni informazione acquisita in sede di offerta sono utilizzati dall’Amministrazione aggiudicatrice esclusivamente ai fini del procedimento di gara e dell’individuazione dell’aggiudicatario, garantendo l’assoluta sicurezza e riservatezza, anche in sede di trattamento dati con sistemi automatici e manuali.
Qualsiasi notizia, documento, informazione concernente direttamente o indirettamente il lavoro svolto o l'organizzazione, l'attività e/o il know-how specifico dell’Ente di cui l’ Impresa o il suo personale, venisse in qualunque modo a conoscenza, dovrà essere considerato riservato e, come tale, trattato a termini di legge e non potrà essere comunicato a terzi neanche parzialmente, fatte salve notizie o informazioni che siano o divengano di dominio pubblico o che siano state già legittimamente portate a conoscenza dell’ Impresa da terzi, chiedendo, comunque, in tale ultimo caso, autorizzazione all’Ente. L’aggiudicatario, dunque, si impegna ad osservare la piena riservatezza su informazioni, documenti, conoscenze o altri elementi forniti dall’Amministrazione aggiudicatrice.
ART. 20 - Spese contrattuali – registrazione
La stipulazione del contratto avviene in forma di scrittura privata tra la stazione appaltante e l’aggiudicatario entro il termine comunicato dalla stazione stessa. Il contratto è registrabile in caso d'uso, trattandosi di prestazioni rientranti nel campo di applicazione dell’I.V.A..
Sono, inoltre, a completo ed esclusivo carico dell’ Impresa gli oneri finanziari generali e particolari, ivi comprese la cauzione e le polizze assicurative, le imposte, le tasse e ogni altra spesa, nessuna eccettuata o esclusa.
ART. 21 – Responsabilità
L’ Impresa assume a proprio ed esclusivo carico la più completa e assoluta responsabilità sia in sede civile, che penale per sinistri e danni causati dal proprio personale a dipendenti o beni dell’Ente, nonché a terzi e/o cose di terzi in genere, sollevando espressamente e tenendo indenne l’Ente da ogni responsabilità ed onere al riguardo.
L’ Impresa è tenuta a segnalare al committente tutti gli eventi dannosi a persone e/o cose verificatisi in dipendenza o in occasione dell’esecuzione del contratto.
L’ Impresa si impegna ad adempiere con diligenza specifica di cui all'art. 1176, comma 2 c.c., a tutte le obbligazioni richieste e assume, a proprio carico, tutti gli oneri e i rischi, sia connessi ad eventuali danni a persone o cose, sia connessi ai danni causati da virus informatici.
Nessun ulteriore onere o responsabilità potrà, dunque, derivare a carico della Stazione Appaltante, oltre al pagamento del corrispettivo contrattuale.
ART. 22 - Cessione del contratto e del credito
È fatto espresso divieto all’aggiudicatario di cedere, anche solo parzialmente, il presente contratto e/o i crediti da esso nascenti a terzi, a pena di nullità.
ART. 23 – Controversie
Dei danni cagionati a terze persone nell’esecuzione dell’appalto, risponde direttamente ed esclusivamente l’aggiudicatario. Per qualsiasi controversia inerente il presente contratto, ove la stazione appaltante sia attore o convenuto, resta intesa tra le parti la competenza del Foro di Roma, con espressa rinuncia alla clausola arbitrale e/o di ogni altro foro alternativo e/o concorrente.
ART. 24 - Clausola finale
La partecipazione alla gara comporta la piena e incondizionata accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente capitolato e nell’avviso di gara.
Per quanto non espressamente disciplinato nel presente capitolato di gara, si applicano gli articoli del D.lgs. n. 50/2016 e quelli del Codice Civile in quanto applicabili.
ART. 25 – Responsabile del Procedimento
Il Responsabile del Procedimento è la Sig.ra Moira De Lucchi, Responsabile della Funzione Acquisti e Servizi Interni presso ENPAP.
Roma, 14 luglio 2017
Il Responsabile del Procedimento
B - BOZZA CONTRATTO
L’ENPAP – Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Psicologi, (nel seguito indicata come “ENPAP”) con sede e domicilio fiscale in Xxxx, Xxx Xxxxxx Xxxxxxxxx x. 0 (00161), Codice Fiscale 05410091002, rappresentata dal Dottor Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, nato ad Acquaviva delle Fonti (BA) il 22/11/1966, C.F. TRRFCD66S22A048M, nella sua qualità di Presidente e rappresentate legale, elettivamente domiciliato ai fini del presente contratto presso la Sede legale dell’ENPAP
E
l’Impresa (nel seguito indicata come “Impresa”), con sede e domicilio fiscale in
, Via n. (CAP ), C.F. e X.XXX , iscritta al R.E.A di al n.
rappresentata dal Signor , nato a il , nella sua qualità di
Amministratore unico, elettivamente domiciliato ai fini del presente contratto in Via
n. (CAP ) ;
PREMESSO CHE
a) L’ENPAP è un Ente previdenziale istituito come fondazione di diritto privato secondo il D.lgs. 10 febbraio 1996, n. 103 e disciplinato dalle norme del predetto decreto, nonché da quelle del decreto 30 giugno 1994, n. 509.
b) Con delibera Presidenziale n. del / /2017, l’ENPAP ha deliberato all’Impresa l’aggiudicazione dell’appalto per l’affidamento dei servizi di pulizia per i locali, adibiti a Sede dell’E.N.P.A.P., relativi all’immobile sito in Roma, via Xxxxxx Xxxxxxxxx n. 1, codice CIG: 7146089332.
c) L’ Impresa ha accettato tutte le condizioni indicate nel Capitolato tecnico allegato al presente Contratto (Allegato A).
d) L’Impresa ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016 e, in ogni caso, l’efficacia del presente contratto è condizionata risolutivamente all’esito positivo delle verifiche, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000.
e) L’Impresa dichiara di essere in regola con quanto stabilito dalla legge n. 82 del 25.1.1994 e con il D.M. 7 luglio 1997, n. 274, nonché di possedere l’organizzazione, le persone ed i mezzi necessari per effettuare il servizio alle condizioni tutte di cui al presente contratto.
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
Articolo 1
DISPOSIZIONI GENERALI
1. Il servizio è regolato dal presente contratto, dalle prescrizioni contenute nel capitolato, nonché dall’offerta tecnico-economica presentata dall’Impresa.
2. Le premesse e gli atti menzionati nel presente contratto ne costituiscono parte integrante e sostanziale, anche se non materialmente allegati.
3. Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si farà riferimento alle norme del Codice Civile ed alle disposizioni di legge, ai regolamenti ed ai Contratti Collettivi di Categoria regolanti la materia ed il settore delle imprese di pulizia.
Articolo 2
OGGETTO
1. L’oggetto del presente Contratto è costituito dal servizio di pulizia dell’immobile adibito a Sede dell’ENPAP, incluse le aree esterne, come meglio precisato nel Capitolato Tecnico, da svolgersi secondo le modalità e le condizioni minime in esso indicate e come migliorate dall’Offerta dell’aggiudicatario.
Qualora, nel corso del contratto, si rendano necessarie e/o opportune variazioni alle modalità di espletamento dei Servizi, in conseguenza di modifiche normative e/o della variazione della normativa dell’ENPAP e/o di variazioni dell’assetto organizzativo e/o dell’immobile dell’ENPAP, le Parti concorderanno le necessarie modifiche contrattuali. Gli accordi relativi alle modifiche saranno formalizzati mediante scambio di corrispondenza.
Articolo 3
DURATA E PERIODO DI PROVA - PROROGA
1. Il presente contratto ha la durata di 36 (trentasei) mesi, a decorrere dal novembre 2017 fino al novembre 2020.
2. Successivamente a tale data, il contratto potrà essere prorogato, per scelta dell’Ente, per un periodo non superiore a sei mesi; in tal caso, il servizio sarà regolato dalle stesse condizioni economiche e contrattuali.
3. Per i primi tre mesi, a far data dalla sottoscrizione, l’affidamento si intenderà conferito a titolo di prova al fine di consentire all’ENPAP una valutazione ampia e complessiva del rapporto.
4. Al termine del predetto periodo, qualora l’Impresa, nonostante gli inviti rivolti al riguardo dall’ENPAP non abbia dato prova di affidabilità e serietà, l’ENPAP potrà recedere dal contratto, mediante semplice preavviso di dieci giorni da comunicare all’Impresa con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC.
5. Nell’eventualità del recesso di cui al comma precedente, all’Impresa spetterà il solo corrispettivo dei servizi espletati, esclusi ogni altro rimborso o indennizzo a qualsiasi titolo e ogni ragione di qualsiasi genere.
Articolo 4
ARTICOLAZIONE E MODALITA’ DEL SERVIZIO
1. L’Impresa assicura la resa del servizio, senza soluzione di continuità per tutta la durata contrattuale, e si impegna a svolgere, con personale, organizzazione di mezzi, attrezzature e materiali di consumo propri e con gestione a proprio rischio, il servizio di pulizia, compresa la disinfezione, secondo le modalità, i tempi e le prescrizioni di cui al presente contratto, garantendo la perfetta esecuzione del servizio a regola d’arte e con la massima cura e diligenza.
2. L’Impresa, senza il consenso dell’ENPAP, non potrà apportare variazioni alle modalità di esecuzione del servizio prescritte; l’ENPAP si riserva, tuttavia, il diritto di apportare quelle variazioni e/o integrazioni alle modalità di esecuzione del servizio che si rendessero necessarie per migliorarne l’esecuzione stessa. Tali variazioni saranno tempestivamente rese note all’Impresa con apposita comunicazione indicante, altresì, le modalità ed il termine di decorrenza.
Articolo 5
LOCALI PRESSO I QUALI DOVRA’ ESSERE ESEGUITO IL SERVIZIO
1. L’Impresa prende espressamente atto che i locali e le aree esterne presso i quali dovrà essere eseguito il servizio hanno l’ubicazione, la consistenza e le superfici indicate nell’art. 1 del Capitolato Tecnico, di cui l’Impresa ha preso visione.
2. Il programma operativo evidenziato nell’art. 1 del Capitolato Tecnico, eventualmente migliorato dalla proposta tecnica dell’Impresa, costituisce il documento
organizzativo/esecutivo per il controllo e le verifiche che l’ENPAP effettuerà sulla puntualità dell’esecuzione delle prestazioni da parte dell’Impresa.
Articolo 6
ATTIVITA’ COMPRESE NEL SERVIZIO E PRESTAZIONI STRAORDINARIE
1. Il servizio oggetto del presente contratto comprende tutte le operazioni necessarie per la pulizia degli spazi, degli impianti, mobili, arredi e di quanto altro pertinente ai locali ed alle aree esterne dell’immobile sopra indicato.
2. L’Impresa è tenuta, in particolare, ad eseguire esattamente le prestazioni descritte nel Capitolato Tecnico e si impegna, in ogni caso, a svolgere tutte le attività, anche non espressamente indicate nel predetto documento, che si rendessero necessarie per il migliore svolgimento del servizio.
3. L’Impresa è tenuta a comunicare ogni eventuale variazione del calendario operativo delle prestazioni con frequenza periodica almeno tre giorni lavorativi prima della data di esecuzione programmata.
4. Nel caso in cui venga richiesta all’Impresa lo svolgimento di prestazioni straordinarie non rientranti nelle attività descritte nel capitolato Tecnico, l’ammontare del corrispettivo verrà determinato sulla base dei parametri indicati nel comma 4 dell’articolo 15 del presente contratto. L’esecuzione delle prestazioni straordinarie di cui al presente comma deve essere autorizzata previa presentazione e approvazione del preventivo.
Articolo 7
ORARIO DEL SERVIZIO
1. Il servizio di pulizia dovrà essere assicurato nelle giornate lavorative in cui l’ufficio è operativo. L’Impresa si impegna a far eseguire il servizio di pulizia, in base all’articolazione degli orari concordata con l’ENPAP.
2. Qualora ne ricorra la necessità o per particolari esigenze connesse allo svolgimento del lavoro, su precise indicazioni dell’ENPAP, le prestazioni di pulizia potranno essere effettuate anche in fasce orarie diverse da quelle sopra previste. In ogni caso l’ENPAP potrà variare, in qualsiasi momento, i tempi di esecuzione del servizio, dandone comunicazione scritta all’Impresa almeno 7 giorni prima e senza che la stessa Impresa possa pretendere compensi di sorta.
Articolo 8
PERSONALE ADDETTO
1. L’Impresa garantisce che il personale addetto offre idonee garanzie di addestramento e capacità professionali.
2. L’Impresa si impegna ad utilizzare per l’espletamento del servizio le unità lavorative indicate nell’offerta tecnico-economica e, comunque, il personale necessario per la perfetta esecuzione delle prestazioni richieste.
3. Resta inteso che, laddove il personale impiegato si rivelasse comunque insufficiente ad eseguire esattamente le prestazioni oggetto del presente contratto, l’Impresa sarà obbligata ad integrarlo con un congruo numero di addetti.
4. L’Impresa si impegna a rilasciare, entro dieci giorni dalla sottoscrizione del presente contratto, un elenco nominativo del personale di cui al precedente secondo comma specificando la qualifica e il numero delle ore giornaliere che ciascun operatore deve espletare; l’elenco comprenderà sia il personale fisso che quello previsto per eventuali sostituzioni, nonché il personale specializzato da adibire a lavori periodici. Uguale comunicazione dovrà essere effettuata all’ENPAP nel caso di variazioni del personale impiegato ed entro cinque giorni da ciascuna variazione.
5. In caso di assenza prolungata dell’addetto al servizio, l’Impresa, in ottemperanza alle leggi in vigore, dovrà provvedere alla sostituzione con altro dipendente all’uopo incaricato,
senza far ricorso al personale già operante presso i locali interessati, in maniera tale da garantire la perfetta esecuzione del servizio.
6. L’Impresa si impegna a garantire la disciplina (buona condotta, puntualità, osservanza delle disposizioni inerenti il servizio ecc.) da parte del personale impiegato, il quale dovrà essere scelto tra quello che offre la massima affidabilità di adempimento delle obbligazioni contrattuali.
7. Il personale predetto dovrà risultare di gradimento dell’ENPAP che, in caso contrario, si riserva la facoltà di richiederne in qualsiasi momento la sostituzione; in tale ipotesi l’Impresa si impegna a soddisfare le richieste dell’ENPAP con la massima sollecitudine possibile, in modo che non abbiano a verificarsi carenze o ritardi nella regolare esecuzione del servizio, compatibilmente con la normativa vigente.
8. L’Impresa si impegna inoltre a dotare i propri dipendenti durante l’esecuzione del servizio, di un camice o tuta recante il nome dell’Impresa, con tesserino di riconoscimento al fine di evitare che personale estraneo non autorizzato possa circolare abusivamente negli uffici.
9. L’Impresa si impegna a vietare al personale l’uso di tutti i macchinari, attrezzature ed impianti installati negli uffici ed, in special modo, computer e altre apparecchiature informatiche, telefax, fotocopiatrici; l’uso dei telefoni è consentito solo in caso di necessità e per motivi connessi alla sicurezza dell’ambiente di lavoro.
10. L’Impresa dovrà vietare al personale di effettuare nei locali qualsiasi attività che non sia conforme o direttamente e strettamente connessa con le attività di pulizia previste nel presente contratto.
11. L’Impresa si impegna a tenere, comunque, indenne l’ENPAP da ogni pretesa possa venire avanzata a qualsiasi titolo verso di esso dal personale impiegato nel servizio.
12. L’Impresa si impegna, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni subiti dall’ENPAP, a non divulgare - anche successivamente alla scadenza del contratto - notizie relative all’attività svolta dall’ENPAP cui sia venuta a conoscenza nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché a non eseguire e a non permettere che altri eseguano copia, estratti, note od elaborazioni di qualsiasi genere degli atti e documenti di cui sia, eventualmente, venuta in possesso in ragione dell’incarico affidatole con il presente contratto.
Articolo 9
RAPPORTI TRA LE PARTI
1. L’Impresa provvederà a designare un proprio rappresentante, responsabile del servizio, al quale l’ENPAP potrà rivolgersi per ogni esigenza connessa all’esecuzione del contratto.
2. Per l’ENPAP, i rapporti relativi alla gestione del contratto verranno intrattenuti con la persona designata dal Direttore.
Articolo 10
ATTREZZATURE E MATERIALI IMPIEGATI NEL SERVIZIO
1. L’Impresa si impegna ad utilizzare attrezzature, materiali e prodotti idonei, garantendone la rispondenza alle norme di legge in materia di qualità e di sicurezza.
2. Le apparecchiature tecniche utilizzate non dovranno essere né molto rumorose né sproporzionate alle attività per cui sono destinate.
3. L’Impresa dovrà provvedere alla disinfezione dei locali, dei servizi igienici, dei mobili, suppellettili, apparecchiature, telefoni e quanto altro di uso quotidiano, mediante prodotti dichiarati idonei ed autorizzati per l’uso.
Articolo 11
ONERI ACCESSORI
1. Restano a carico dell’ENPAP la fornitura dell’acqua e dell’energia elettrica, nonché l’eventuale - ove possibile - messa a disposizione di un locale per l’immagazzinamento dei
materiali di consumo e delle attrezzature e di un locale spogliatoio per il personale dell’Impresa.
Articolo 12
IMPEGNI SPECIFICI DELL’IMPRESA
1. L’Impresa si impegna a curare, mediante personale specializzato, il costante accertamento delle prestazioni contrattuali effettuate e da effettuare ed il controllo della loro buona esecuzione ed il livello di qualità del servizio sulla base di quanto disposto dall’articolo 13.
2. L’Impresa si impegna a consentire e ad agevolare l’esercizio, da parte dell’ENPAP dei controlli, di cui al successivo articolo 13, sullo svolgimento del servizio e sull’osservanza degli obblighi assunti con il presente contratto, fornendo tutte le informazioni richieste e predisponendo gli opportuni interventi idonei allo scopo.
3. Per nessun motivo, neppure in caso di controversia, l’Impresa potrà sospendere o ridurre di sua iniziativa il servizio, salvo i casi di comprovata forza maggiore per i quali l’Impresa si obbliga a dare tempestiva comunicazione all’ENPAP.
4. L’Impresa prende, inoltre, atto che nel corso dell’esecuzione del servizio gli immobili continueranno ad essere utilizzati, per la loro destinazione d’uso, da personale dell’ENPAP e da terzi; l’Impresa si impegna pertanto ad eseguire il servizio in armonia con le esigenze dell’ENPAP e di quelle di terzi, senza recare intralci, disturbi o interruzione nell’attività lavorativa in corso.
5. L’Impresa rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui lo svolgimento delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolato o reso più oneroso dalle attività svolte dall’ENPAP e/o da terzi e/o da situazioni contingenti, che si venissero a determinare nei locali presso i quali deve essere svolto il servizio.
6. L’Impresa prende atto che, in caso di inadempimento degli impegni di cui al presente articolo, sarà facoltà dell’ENPAP di risolvere il contratto, ai sensi del successivo articolo 22.
7. L’Impresa dovrà espletare di sua iniziativa ed a sue spese tutte le pratiche occorrenti presso gli uffici per eventuali denunce, concessioni, permessi, autorizzazioni e quant’altro occorra per la completa esecuzione del servizio.
8. L’Impresa si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti che sono impiegati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni; si obbliga infine a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
9. Ai sensi dell'art. 3, comma 8, Legge 136/2010, come sostituito dal D.L. 187/2010, convertito con modificazioni con Legge 217/2010, l’Impresa assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge.
Articolo 13
VERIFICHE E CONTROLLI DEL LIVELLO DI SERVIZIO
1. L’ENPAP, sia direttamente mediante propri incaricati, sia in contraddittorio con il responsabile del Servizio dell’Impresa, procederà alla valutazione ed al controllo del livello di servizio al fine di verificare l’efficacia del servizio in termini di qualità resa e di accertare, al contempo, la regolarità e la puntualità garantita nell’esecuzione delle prestazioni.
2. Le modalità di controllo, i livelli di qualità del servizio e gli strumenti di misurazione delle due tipologie di verifica sono definiti nelle prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico e nell’offerta economica.
3. A seguito di esiti negativi delle verifiche effettuate dall’ENPAP l’Impresa dovrà adottare gli opportuni accorgimenti per assicurare il rispetto delle condizioni contrattuali e dei livelli di qualità del servizio.
4. L’ENPAP, comunque, potrà in qualunque momento, anche senza preavviso, sia in proprio sia per mezzo di altre persone all’uopo delegate, eseguire ispezioni e controlli per verificare ed accertare l’adempimento e la qualità del servizio, nonché la conformità alle modalità esecutive ed alle indicazioni prescritte nel presente contratto e nelle leggi; nel caso di risultanze negative, l’ENPAP ne darà comunicazione all’Impresa per le vie brevi, cui seguirà conferma scritta con obbligo dell’Impresa medesima di adottare gli opportuni provvedimenti.
Articolo 14
OSSERVANZA DELLE NORME DI SICUREZZA E SALUTE NEL LAVORO
1. L’Impresa nell’esecuzione del servizio è tenuta all’osservanza di tutte le norme e di tutte le prescrizioni tecniche in vigore in materia di sicurezza e salute dei lavoratori previste dal D.lgs. 9 aprile 2008 (Testo Unico Sicurezza) e successive modificazioni ed integrazioni, e relative circolari esplicative in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate nel corso della durata del presente contratto.
2. L’Impresa si obbliga a provvedere, a propria cura e spese e sotto la propria responsabilità, a tutte le opere occorrenti per garantire la completa sicurezza durante l’esecuzione dei lavori descritti nelle prescrizioni tecniche e per evitare incidenti o danni materiali di qualsiasi natura a persone o cose, esonerando, di conseguenza, l’ENPAP da ogni responsabilità.
3. L’ENPAP assicura che nei locali nei quali verrà espletato il servizio di pulizia siano osservate le disposizioni di legge in materia di sicurezza ed igiene dei luoghi di lavoro e si obbliga a fornire all’Impresa dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui la stessa è destinata ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, nonché a coordinare gli interventi di protezione e di prevenzione dai rischi cui sono esposti gli addetti alle pulizie.
4. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall’osservanza delle norme e prescrizioni tecniche di cui sopra, resteranno ad esclusivo carico dell’Impresa che non potrà, pertanto, avanzare pretese di compensi, ad alcun titolo, nei confronti dell’ENPAP.
5. L’Impresa si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l’ENPAP da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche predette.
6. L’Impresa è l’unica responsabile dell’osservanza di ogni obbligo derivante dalle normative vigenti e segnatamente di quelle attinenti allo svolgimento del servizio in oggetto, normative delle quali l’Impresa dichiara di essere e si impegna a mantenersi ben edotta.
Articolo 15
CORRISPETTIVO
1. Tenuto conto della durata complessiva del contratto di cui all’articolo 3 del presente documento, l’ENPAP corrisponderà all’Impresa il prezzo omnicomprensivo di € ,00 (euro /00) oltre I.V.A., da corrispondersi in acconti mensili pari a € (euro
/00), oltre I.V.A. .
2. Il corrispettivo predetto si riferisce all’immobile sito in Xxxx, Xxx Xxxxxx Xxxxxxxxx x. 0 per il servizio di pulizia sia dei locali adibiti esclusivamente o prevalentemente ad ufficio, sia dei locali adibiti esclusivamente o prevalentemente ad uso servizi igienici, magazzino o archivio, incluse le aree esterne.
3. Tale corrispettivo ha carattere forfetario ed è comprensivo di ogni onere e spesa ed è remunerativo di tutte le prestazioni ed esecuzioni connesse rese dall’Impresa in attuazione
del presente contratto, salvo il caso di svolgimento di prestazioni straordinarie di cui al comma 5 dell’articolo 6.
4. I corrispettivi per le prestazioni straordinarie di cui al comma 5 dell’articolo 6 del presente contratto verranno determinati concordemente tra le parti sulla base del tipo di lavoro richiesto, del tempo occorrente per l’esecuzione, del costo orario della manodopera nel settore delle imprese di pulizia risultante dalle tabelle approvate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
5. Le fatture, trasmesse nella modalità di cui al successivo articolo 17, saranno liquidate su conto corrente bancario dedicato intestato all’impresa, mediante bonifico, al fine di consentire la piena tracciabilità delle operazioni come previsto dal successivo articolo 17 in conformità dell’art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i.
6. Inoltre, la liquidazione delle fatture sarà subordinata all’esito positivo della verifica di regolarità che l’Ente effettuerà mediante acquisizione presso i competenti uffici del “Documento unico di regolarità contributiva” (DURC).
7. Ove il DURC acquisito ai sensi del comma precedente dovesse risultare irregolare, l’Ente procederà ai sensi dell’art. 4, comma 2 del D.P.R. n. 207/10.
Articolo 16
ESTENSIONE E RIDUZIONE DEL SERVIZIO
1. L’ENPAP ha la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento nel corso del rapporto contrattuale, modifiche e/o ristrutturazioni anche sostanziali dei locali di ciascun immobile senza che da ciò derivi la variazione del corrispettivo convenuto, salva unicamente l’ipotesi di una contemporanea variazione della superficie complessiva dei locali stessi, nel qual caso, in accordo tra le parti, sarà proporzionalmente determinato l’aumento o la riduzione da apportare al corrispettivo in funzione della maggiore o minore superficie dell’immobile.
Articolo 17
FATTURAZIONE E MODALITA’ DI PAGAMENTO
1. Ai fini del pagamento del corrispettivo di cui al precedente articolo 15, l’Impresa dovrà emettere, con cadenza mensile, una fattura elettronica, ai sensi dell’articolo 1, commi da 209 a 213 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e del Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, attinenti l’obbligo di fatturazione elettronica per le Pubbliche Amministrazioni. L’ENPAP potrà accettare e liquidare solo fatture originate attraverso il Sistema di Interscambio istituito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e gestito dall’Agenzia delle Entrate. Il codice ufficio dell’ENPAP, consultabile anche all’interno dell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (xxx.xxxxxxxx.xxx.xx) è il seguente: 218EIM – Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Psicologi - Nucleo Contabilità e Xxxxxxxx.
2. La fattura di cui al precedente primo comma dovrà portare in evidenza la causale del pagamento nonché il codice identificativo di gara (C.I.G.) n. 7146089332.
3. In applicazione dell’art. 1 del D.L. n. 50 del 24/04/2017, tutte le fatture elettroniche inviate all’ENPAP, attraverso il Sistema di Interscambio, dovranno obbligatoriamente essere assoggettate a esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
Ne consegue che l’Ente effettuerà il pagamento del corrispettivo al netto dell’iva indicata in fattura e verserà l’imposta direttamente all’Erario.
4. Gli importi relativi all’esecuzione di prestazioni straordinarie di cui al comma 5 dell’articolo 6 del presente contratto verranno fatturati separatamente. Le suddette fatture dovranno indicare espressamente la causale del pagamento ed essere corredate da una nota dell’Impresa attestante la perfetta esecuzione delle prestazioni richieste.
5. Il pagamento, previo riscontro, verrà effettuato entro trenta giorni dal ricevimento delle fatture elettroniche.
Articolo 18
RESPONSABILITA’
1. L’Impresa si impegna espressamente a tenere indenne l’ENPAP da qualunque pretesa e/o addebito e/o risarcimento richiesti all’ENPAP a qualsiasi titolo a causa di fatti e/o atti ascrivibili all’Impresa o al personale di cui l’Impresa risponda per legge e relativi al presente contratto.
2. L’Impresa assume in proprio ogni responsabilità impegnandosi a tenere indenne l’ENPAP, anche in sede giudiziale, per infortuni o danni subiti da persone, cose e locali, tanto dell’ENPAP che di terzi, in dipendenza dell’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto.
3. L’Impresa deve adottare tutte le cautele necessarie per garantire l’incolumità delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, assumendo in proprio ogni responsabilità ed impegnandosi a tenere indenne l’ENPAP anche in sede giudiziale, per infortuni o danni subiti da persone, cose e locali tanto dell’ENPAP che di terzi in dipendenza della esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, compresi i danni derivanti dall’uso di materiali/attrezzature inadatti e/o da incuria del personale addetto al servizio.
4. L’Impresa ha l’obbligo, in ogni caso, di procedere tempestivamente ed a proprie spese alla riparazione e sostituzione delle cose/locali/impianti danneggiati nell’ambito degli spazi interessati al servizio; l’ENPAP si riserva, comunque, in caso di inottemperanza dell’Impresa la facoltà di procedere, con addebito delle spese a quest’ultima, all’esecuzione d’ufficio per il ripristino delle cose danneggiate.
5. Ai sensi dell'art.101 del D.lgs. n. 50/16, incaricato della direzione e dell'esecuzione del Contratto e della verifica delle prestazioni a quelle pattuite con il presente Contratto è il Responsabile della Funzione Acquisti e Servizi interni, Signora Moira De Lucchi (indirizzo di posta elettronica: xxxxxxxx@xxxxx.xx); tel. 06/00000000.
6. Il Responsabile per il trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. n.196/2003 e s.m.i. ("Codice in materia di trattamento dei dati personali") è il Presidente e rappresentante legale dell’Ente, xxxx. Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxx (indirizzo di posta elettronica: xxxxxxxxxx@xxxxx.xx); tel. 06/00000000).
7. L'interessato al quale si riferiscono i dati ha diritto di accedere ai dati stessi con richiesta, inoltrata presso la sede sociale in Xxxx, Xxx Xxxxxx Xxxxxxxxx x. 0, all’ENPAP, in qualità di Titolare del trattamento ovvero al suddetto Responsabile.
Articolo 19
DIVIETO DI SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO
1. E’ fatto divieto all’Impresa di subappaltare e/o cedere il presente contratto, in tutto o in parte.
2. In caso di violazione, l’Ente procederà alla risoluzione del contratto, salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno subito. Non è consentita la cessione dei crediti se non espressamente autorizzata dall’Ente.
3. In caso di cambio di ragione sociale e/o di accorpamenti e/o conferimenti aziendali, che non comportino mutamenti soggettivi o cambiamenti di struttura che possano riflettersi negativamente nello svolgimento delle prestazioni contrattuali, l’Impresa dovrà inviare tempestiva comunicazione all’ENPAP.
Articolo 20
FORO COMPETENTE
1. Per tutte le questioni e le controversie che dovessero sorgere in ordine all’interpretazione ed esecuzione del presente contratto è competente il Tribunale di Roma.
2. Qualunque sia l'entità o la natura delle controversie, l’Impresa si obbliga ad eseguire le prestazioni sopra specificate e non potrà sospendere o interrompere l'esecuzione del servizio oggetto del presente Contratto.
Articolo 21
RECESSO
1. L’ENPAP si riserva la facoltà di recedere dal presente contratto, con comunicazione da inviarsi con almeno 60 giorni di preavviso, mediante raccomandata A.R. o PEC. Resta inteso che in questi casi di recesso da parte della stazione appaltante l'aggiudicatario non potrà avanzare alcuna richiesta di risarcimento e/o indennizzo di alcun tipo, e si procederà esclusivamente al pagamento dei servizi prestati fino al momento dell'efficacia della comunicazione di recesso da parte della stazione appaltante.
2. II recesso avrà effetto dalla data del ricevimento da parte dell’ Impresa della relativa informazione.
3. In caso di recesso, l’Impresa ha diritto al pagamento dei servizi prestati, purché eseguiti correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 c.c.
Articolo 22
PENALITA’, RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
1. Fatta salva la risarcibilità del danno ulteriore, il mancato o non puntuale rispetto degli obblighi contenuti nel presente contratto comporta l'applicazione da parte dell’ENPAP di una penale pari all’1 per mille dell'importo netto contrattuale per ogni modifica o ritardo rispetto a quanto concordato.
2. Qualora l'importo complessivo delle penali superi il limite massimo del 10% del corrispettivo stabilito per l’incarico, l’Ente avrà la facoltà di revocare di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., l’affidamento del servizio.
3. L’ENPAP provvederà a contestare per iscritto, a mezzo raccomandata A/R o PEC, l’inadempimento all’affidatario e ad applicare la penale ove ritenga che le motivazioni addotte (da inviarsi alla stazione appaltante entro 10 giorni consecutivi dalla contestazione) non siano sufficienti ad escludere l’imputabilità dell’inadempimento all’aggiudicatario.
4. Si prescinde dall’applicazione delle penali nel caso di forza maggiore tempestivamente comunicato dall’aggiudicatario nonché in tutti i casi in cui è stata concessa dalla stazione appaltante specifica autorizzazione scritta alla variazione.
5. In caso di applicazione delle penali, la stazione appaltante ha facoltà di rivalersi sui pagamenti dovuti all’affidatario in relazione al presente contratto ovvero di incamerare in tutto o in parte la cauzione.
6. Il contratto potrà essere risolto dall’Ente, ai sensi degli articoli 1453 e 1454 del Codice Civile, per negligenza e/o inadempienza agli obblighi stabiliti e/o per gravi ritardi e sospensioni delle attività affidate all’impresa. In tali casi, la risoluzione del rapporto non potrà dichiararsi se non dopo formale diffida ad adempiere entro il termine di giorni 15, trascorso il quale, il contratto stesso si intenderà risolto di diritto ed in danno all’ Impresa .
7. La risoluzione del contratto comporterà l’incameramento della cauzione da parte della stazione appaltante a titolo di penale e di copertura dei costi derivanti dalla procedura di nuovo affidamento, nonché la sospensione dei pagamenti per le prestazioni effettuate e non ancora liquidate, e fatto salvo l’eventuale ulteriore risarcimento del danno.
8. L’Ente si riserva, altresì, la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c., oltre che in caso di violazione delle disposizioni di cui agli articoli 12, 19, 20 e 25.
Articolo 23
TRATTAMENTO DEI DATI
1. Il trattamento dei dati personali sarà svolto in modo informatico e cartaceo nel rispetto del “codice in materia di protezione dei dati personali” Decreto Legislativo 30 giugno 2003,
n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni e dei diritti per l’interessato in esso contenuti.
Articolo 24
GARANZIE
1. L’impresa, a garanzia dell'esecuzione del Contratto costituisce la garanzia fideiussoria nella misura e secondo le modalità previste dall'art. 103 del D.lgs. n. 50/16, mediante garanzia fideiussoria n. rilasciata da .
2. Lo svincolo della garanzia avverrà nei tempi e nei modi previsti dal citato art. 103 del D.lgs. n. 50/16.
Articolo 25
ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI
1. La stipulazione del contratto avverrà in forma di scrittura privata tra l’Enpap e l’aggiudicatario. Il contratto è registrabile in caso d'uso, trattandosi di prestazioni rientranti nel campo di applicazione dell’I.V.A..
Articolo 26
CODICE ETICO
1. Con la sottoscrizione del presente contratto, l’Impresa dichiara di ricevere copia del Codice Etico ENPAP e di impegnarsi a rispettarne le norme ivi contenute, consapevole che la violazione di una delle norme di detto Codice comporta la risoluzione ipso iure dell’incarico.
Il presente contratto, unitamente agli allegati, è completa e precisa espressione della volontà delle parti, le quali lo leggono, lo confermano e lo sottoscrivono in segno di accettazione.
Roma, xx/xx/2017
ENPAP – Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Psicologi Il Presidente Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxx | xxxxx Il legale rappresentante Sig. xxxxx |
Postilla
L’Impresa dichiara di conoscere ed espressamente approva, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c., tutte le clausole e condizioni di seguito elencate:
Art. 3 Durata e periodo di prova - proroga, commi 3, 4, 5; Art. 4 Articolazione e modalità del servizio, comma 2; Art. 7 Orario del servizio, comma 2;
Art. 8 Personale addetto, commi 3, 7, 10, 11 e 12; Art. 10 Attrezzature e materiali impiegati nel servizio; Art. 12 Impegni specifici dell’Impresa;
Art. 13 Verifiche e controlli del livello di servizio;
Art. 14 Osservanza delle norme di sicurezza e salute nel lavoro, commi 2, 4, 5, 6;
Art. 15 Corrispettivo, comma 3;
Art. 16 Estensione e riduzione del servizio; Art. 17 Fatturazione e modalità di pagamento; Art. 18 Responsabilità;
Art. 19 Divieto di subappalto e cessione del contratto; Art. 20 Foro competente;
Art. 21 Recesso;
Art. 22 Penalità, Risoluzione del contratto e Clausola risolutiva espressa; Art. 23 Trattamento dei dati;
Art. 24 Garanzie;
Art. 25 Oneri fiscali e spese contrattuali; Art. 26 Codice Etico.
Xxxxx, approvato e sottoscritto. Roma, xx/xx/2017
Prot. ENPAP n. 2017/0xxx/
ENPAP – Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Psicologi Il Presidente Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxx | xxxx Il legale rappresentante Sig. xxx |
Allegati al contratto:
A. Capitolato.
B. Offerta tecnico-economica.