CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
Premessa
Il fine delle condizioni generali di contratto è il raggiungimento di un giusto equilibrio tra gli interessi del fotografo e quelli del cliente.
I. Definizioni
1. Lavoro fotografico. L’espressione “lavoro fotografico” definisce il risultato di un lavoro fornito dal fotografo al cliente in conformità all’accordo stipulato tra le parti.
2. Fotografo. il "fotografo" è la persona incaricata dello svolgimento del lavoro fotografico. Nelle presenti condizioni generali di contratto la definizione di «fotografo» si riferisce naturalmente a persone di entrambi i sessi. La stessa comprende altresì il «fotodesigner».
3. Cliente. Il "cliente" è la persona che commissiona il lavoro fotografico al fotografo. Nelle presenti condizioni generali di contratto la definizione di «cliente» si riferisce naturalmente a persone di entrambi i sessi.
4. Parti. Le «Parti» sono il fotografo e il cliente.
5. Copie del lavoro fotografico / Esemplari. Qualsiasi riproduzione del lavoro fotografico in formato analogico o digitale su un supporto dati, in particolare su carta, diapositive, CD-ROM, dischi fissi di computer o on- line (in particolar modo mediante reti informatiche, attraverso siti web) è considerata una «copia del lavoro fotografico» o «esemplare».
II. Esecuzione del lavoro fotografico
1. Fatte salve le prescrizioni scritte del cliente, la progettazione del lavoro fotografico è lasciata interamente alla discrezione del fotografo. In particolare, spetta unicamente a quest'ultimo decidere in merito agli elementi di progettazione tecnica e artistica, come l'illuminazione e la composizione dell'immagine, nonché la scelta degli strumenti per realizzarla.
2. Per l'esecuzione del lavoro fotografico, il fotografo può ricorrere a personale ausiliario da lui stesso selezionato.
3. L'attrezzatura fotografica necessaria per eseguire il lavoro fotografico viene preparata dal fotografo.
4. In mancanza di un accordo scritto che specifichi il contrario, il cliente è tenuto a garantire che i luoghi (le location), gli oggetti e le persone necessarie allo svolgimento del lavoro fotografico siano tempestivamente disponibili.
5. Se il cliente posticipa una sessione fotografica con un preavviso inferiore a due giorni dal termine prefissato, oppure se non adempie ai propri obblighi ai sensi della sezione II.4, il fotografo ha diritto al rimborso delle spese già sostenute (incluse le spese di terzi). Gli spetta, inoltre, un risarcimento. Quest'ultimo si basa sulla tariffa di SBF (linee guida SBF non vincolanti per il calcolo dei contratti fotografici) valida al momento della stipula del contratto e ammonta al 50% dell'onorario che sarebbe stato pagato al fotografo per l'esecuzione della sessione fotografica annullata.
6. La regola di cui alla sezione II.5 si applica, altresì, quando una sessione fotografica viene rinviata con un preavviso inferiore a due giorni dall'inizio della sessione stessa a causa di condizioni metereologiche sfavorevoli.
7. Il luogo di adempimento è la sede legale del fotografo. Qualora il cliente richiedesse al fotografo d'inviargli il lavoro fotografico eseguito o le copie di tale lavoro (materialmente o elettronicamente), i rischi connessi alla spedizione sono a carico del cliente.
8. L'onorario più IVA concordato tra le parti dev'essere pagato, fatto salvo un accordo scritto che specifichi il contrario, entro 30 giorni dalla data della fattura.
III. Responsabilità del fotografo
1. Il fotografo è responsabile, incluso il vizio della cosa, solo per il comportamento doloso e colposo.
La limitazione di responsabilità si applica anche al comportamento dei suoi dipendenti e assistenti.
2. Il cliente può presentare una denuncia scritta per difetti constatati nell'uso entro sei giorni lavorativi dalla data di consegna del lavoro, in caso contrario il lavoro si considera approvato e non si possono far valere ulteriori pretese.
IV. Utilizzo del lavoro fotografico da parte del cliente
a. In generale
1. Il cliente può utilizzare il lavoro fotografico solo per gli scopi concordati con il fotografo e per il periodo di tempo convenuto. Qualora non fosse stato concordato alcun periodo di tempo, la durata è determinata in base agli scopi del presente contratto. Qualsiasi utilizzo che esuli da quanto concordato obbliga il cliente a versare al fotografo un indennizzo pari al 150% del corrispettivo dovuto, calcolato secondo la tariffa stabilita dall'ASBI (Associazione svizzera delle Agenzie d'immagine e degli Archivi fotografici) e valida al momento della stipula del contratto.
2. Il diritto all'utilizzo del lavoro fotografico spetta esclusivamente al cliente, in base agli accordi presi con il fotografo. In mancanza di un accordo scritto che specifichi il contrario, il cliente non è autorizzato a trasferire a terzi il diritto all'utilizzo del lavoro fotografico.
3. Durante l'utilizzo del lavoro fotografico, il cliente è tenuto a menzionare il nome del fotografo nella forma adeguata. Deve essere utilizzato un carattere prestabilito Ø o simile, accompagnato da una nota definita di comune accordo con il fotografo (▇.▇▇. "Tutti i diritti su ..."). Qualora omettesse tale nota, il cliente è tenuto a versare, oltre all'onorario concordato, un risarcimento pari al 50% dell'onorario stesso, che è quanto stabilito dalla tariffa ASBI (Associazione svizzera delle Agenzie d'immagine e degli Archivi fotografici), valida al momento della stipula del contratto, in caso di utilizzo illegittimo del lavoro fotografico.
4. Sono fatte salve le disposizioni della Legge federale sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (LDA).
b. Diritti di terzi
1. Qualora il cliente indicasse al fotografo determinate persone da fotografare ai fini dell'esecuzione del lavoro fotografico, il cliente deve garantire che tali persone abbiano fornito il loro consenso a essere fotografate e all'utilizzo successivo del lavoro fotografico ai fini degli obiettivi contrattuali.
2. Qualora il cliente fornisse al fotografo oggetti e/o attrezzi oppure luoghi specifici da fotografare ai fini del lavoro fotografico, il cliente deve garantire che non esistano diritti di terzi per l'esecuzione del lavoro fotografico e il relativo utilizzo ai fini degli obiettivi contrattuali.
3. Nel caso in cui venissero violati gli obblighi di cui ai due precedenti paragrafi, il cliente s'impegna a risarcire il fotografo di qualsiasi importo (per es. un risarcimento danni) che quest'ultimo sarebbe costretto a pagare agli aventi diritto e a rimborsargli tutte le spese connesse all'intento di rimediare alla situazione (per es. spese derivanti dalle udienze dibattimentali e di conciliazione).
▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇ del lavoro fotografico da parte del fotografo
Qualora fosse stato espressamente convenuto per iscritto e nel dettaglio, che il cliente acquisisca il diritto d'autore per il lavoro fotografico, il fotografo manterrà il diritto di utilizzare il lavoro
fotografico per i propri scopi, in particolare sul proprio sito web, quale testimonianza della propria esperienza, in occasione di mostre d'arte, ecc.
VI. Riferimenti
Il fotografo ha diritto, in qualunque momento, in particolare in caso di pubblicazioni (su Internet o su carta), in occasione di mostre e colloqui con potenziali clienti, di fare riferimento alla collaborazione con il cliente e al lavoro fotografico per lui realizzato.
VII. Diritto applicabile e giurisdizione
1. I contratti stipulati tra il cliente e il fotografo sottostanno esclusivamente al diritto svizzero.
