Condizioni generali di assicurazione (CGA) BonusCard SBB Business Card Gold
Condizioni generali di assicurazione (CGA) BonusCard SBB Business Card Gold
Informativa per i clienti ai sensi della LCA
La seguente "Informativa per gli assicurati" fornisce un riepilogo chiaro e sintetico dell'identità dell'assicuratore e dei principali contenuti del contratto di assicurazione (art. 3 della legge federale sul contratto di assicurazione, LCA).
Chi è l'assicuratore?
L'assicuratore è la AWP P&C S.A., Saint-Xxxx (Parigi), succursale di Wallisellen (Svizzera), di seguito Allianz Global Assistance (AGA), con sede in Xxxxxxxxxxxx 0, 0000 Xxxxxxxxxxx. Assicuratore dell’assicurazione di protezione giuridica viaggi e della consulenza in materia di protezione legale viaggi (prestazioni di servizio) è la DAS Protezione Giuridica SA, Xxxxxxxxxxxxxxxx 0, 0000 Xxxxxxx (XXX).
Chi è lo stipulante?
Stipulante è la XxxxxXxxx.xx AG (di seguito detta BonusCard) con sede in Xxxxxxxxxx 00 a 0000 Xxxxxx.
Quali rischi sono assicurati e qual è l'estensione della copertura assicurativa?
I rischi assicurati e l'estensione della copertura assicurativa sono indicati nella conferma di assicurazione e nelle Condizioni generali di assicurazione (CGA).
Quali persone sono assicurate?
Sulla base del contratto collettivo di assicurazione con la stipulante, la AGA concede ai titolari di una carta Businesscard SBB Gold di BonusCard (di seguito detta “carta”) la copertura assicurativa e un diritto di credito diretto connesso alle prestazioni assicurative nei confronti di AGA o di DAS Protezione Giuridica SA. La copertura assicurativa vale solo in relazione a viaggi di lavoro e attività svolte per motivi di affari.
Quali sono le esclusioni principali?
L'elenco seguente comprende soltanto le esclusioni principali previste dalla copertura assicurativa. Ulteriori esclusioni sono indicate nelle relative disposizioni ("Eventi non assicurati") delle Condizioni generali di assicurazione e nella LCA:
– se un evento si è già verificato al momento dell'emissione della carta oppure al momento della prenotazione della rispettiva prestazione o dell'acquisto dell’oggetto in questione oppure se il suo verificarsi era percepibile per la persona assicurata al momento dell'emissione della carta oppure al momento della prenotazione o dell'acquisto, non sussiste alcun diritto alle prestazioni;
– eventi correlati a epidemie o pandemie;
– eventi correlati a viaggi privati o che avvengono lungo il tragitto verso o dal luogo di lavoro. La copertura assicurativa è valida in linea di principio solo in relazione a viaggi di lavoro.
Quali sono gli obblighi delle persone assicurate?
L'elenco seguente comprende soltanto gli obblighi più comuni. Ulteriori obblighi sono indicati nelle Condizioni generali di assicurazione e nella LCA.
- La persona assicurata deve adempiere pienamente i propri obblighi contrattuali e legali di notifica, informazione e comportamento (ad esempio informare immediatamente la AGA di un sinistro).
– La persona assicurata deve fare tutto il possibile per contribuire alla riduzione del danno e all'accertamento del sinistro (ad esempio autorizzare terzi a fornire alla AGA documenti, informazioni ecc. utili a chiarire il sinistro).
Se la persona assicurata o avente diritto viola i propri obblighi, la AGA può rifiutare o ridurre le proprie prestazioni.
Quando inizia e quando termina l'assicurazione?
La copertura assicurativa è valida a decorrere dall’emissione della carta Businesscard SBB Gold da parte di BonusCard. Per le componenti relative all’assicurazione viaggi, la copertura assicurativa è valida indipendentemente dalla data di prenotazione del viaggio e dal fatto che il possessore della carta sia già in viaggio. La copertura assicurativa termina con la cessazione del contratto relativo alla carta (disdetta da parte di BonusCard o da parte del titolare della carta) oppure con la cessazione del contratto collettivo di assicurazione tra BonusCard e la AGA che è alla base della presente assicurazione.
Come vengono trattati i dati da parte della AGA?
Il trattamento di dati personali costituisce un fondamento indispensabile dell'attività assicurativa. Per quanto concerne il trattamento di dati personali, la AGA rispetta la legge svizzera sulla protezione dei dati (LPD). Se necessario, nel modulo per la notifica dei sinistri la AGA richiede alla persona assicurata il consenso al trattamento dei dati.
I dati personali trattati dalla AGA comprendono i dati rilevanti per la stipulazione del contratto nonché per la sua gestione e per la liquidazione del danno. In primo luogo vengono trattati i dati di BonusCard o delle persone assicurate e i dati risultanti dall'avviso di sinistro. Nell'interesse di tutti gli stipulanti a volte c'è anche uno scambio di dati con gli assicuratori precedenti e i riassicuratori in Svizzera e all'estero. Inoltre la AGA elabora i dati personali anche in relazione all'ottimizzazione di prodotti e per i propri scopi di marketing.
La AGA custodisce i dati in forma elettronica o fisica, conformemente alle disposizioni di legge.
In base alla LPD, le persone i cui dati sono trattati dalla AGA possono richiedere informazioni su quali siano i loro dati tr attati dalla AGA; inoltre hanno il diritto di chiedere la rettifica dei dati non corretti.
Panoramica delle prestazioni assicurative e di assistenza della Businesscard SBB Gold
Assicurazione | Copertura assicurativa | Somma assicurata (massimale) | |
A Annullamento prima del viaggio | Assunzione dei costi in caso di annullamento prima dell’inizio del viaggio | per sinistro | CHF 10'000.- |
B Annullamento durante il viaggio (interruzione definitiva del viaggio) C Assistenza durante il viaggio D Assicurazione di esclusione della franchigia (CDW) E Bagagli F Protezione giuridica viaggi Prestazioni di assistenza G Consulenza in materia di protezione giuridica durante i viaggi | Organizzazione e assunzione dei costi Interruzione definitiva o temporanea del viaggio Per determinate prestazioni l'importo della copertura è limitato. | per sinistro | CHF 20’000 |
Organizzazione e assunzione dei costi Rimpatrio a domicilio con assistenza medica, rientro anticipato Per determinate prestazioni l'importo della copertura è limitato. | per sinistro | copertura illimitata | |
Franchigia in seguito a un danno al veicolo a noleggio/Mobility Basic durante il periodo di noleggio | per sinistro | CHF 2'000.– | |
Furto, rapina, danneggiamento e smarrimento, da parte di un’azienda di trasporti pubblici, del bagaglio al seguito durante un viaggio di lavoro. Per determinati oggetti l’importo massimo del risarcimento è limitato. Franchigia: CHF 200.- | per sinistro | CHF 2'000.– | |
Protezione giuridica in relazione a viaggi | per ogni caso Europa mondo | CHF 250'000.- CHF 100'000.- | |
Consulenza telefonica in materia di protezione giuridica durante i viaggi di lavoro |
Indirizzo di contatto
Allianz Global Assistance (Svizzera) Xxxxxxxxxxxx 0, XX-0000 Xxxxxxxxxxx
Tel. x00 00 000 00 00 - Fax: x00 00 000 00 00
Condizioni generali di assicurazione (CGA)
La AWP P&C S.A., Saint-Xxxx (Parigi), succursale di Wallisellen (Svizzera), di seguito detta Allianz Global Assistance (AGA), risponde delle prestazioni concordate secondo il contratto collettivo di assicurazione stipulato con la XxxxxXxxx.xx AG (BonusCard) ed elencate nel presente documento di assicurazione. Tali prestazioni sono definite dalle Condizioni generali di assicurazione (CGA) e, a integrazione, dalle disposizioni della legge svizzera sul contratto di assicurazione.
I Disposizioni comuni per tutte le componenti dell'assicurazione e delle prestazioni di assistenza
Le disposizioni comuni per tutte le componenti assicurative e le prestazioni di assistenza valgono soltanto se le Condizioni particolari delle singole componenti assicurative o di servizio non prevedono nulla di diverso.
1 Persone assicurate
La copertura assicurativa si estende al/alla titolare della carta (di seguito detto/a “persona assicurata” o “assicurato”) di una Businesscard SBB Gold di BonusCard (di seguito detta la “carta”).
2 Validità territoriale
La protezione assicurativa vale in tutto il mondo, a meno che nelle condizioni speciali delle singole componenti assicurative o delle singole prestazioni di assistenza non sia prevista una validità territoriale differente.
3 Inizio, durata e requisito di base della copertura assicurativa
3.1 La copertura assicurativa vale a decorrere dalla data di emissione della carta Businesscard SBB Gold di BonusCard da parte di BonusCard a favore della persona assicurata e termina con la cessazione del contratto relativo alla carta tra BonusCard e la persona assicurata o con la cessazione del contratto collettivo di assicurazione tra BonusCard e AGA.
3.2 La copertura assicurativa vale solo in relazione a viaggi di lavoro.
4 Obblighi in caso di sinistro
4.1 La persona assicurata ha l'obbligo di intraprendere tutto ciò che può contribuire a ridurre e accertare il danno.
4.2 La persona assicurata ha l'obbligo di adempiere integralmente tutti i suoi obblighi contrattuali e legali di comunicazione, informazione e comportamento (fra i quali la comunicazione immediata dell'evento assicurato all'indirizzo di contatto menzionato nelle disposizioni comuni). I moduli AGA per la notifica di sinistri possono essere scaricati sul sito xxx.xxxxxxx-xxxxxxxxxx.xx/xx/xxxxx-xxxxxxx/xxxxxxxxxxxx-xx- un-sinistro/.
4.3 Se il danno si è verificato in seguito a malattia o lesione, la persona assicurata deve sciogliere i medici curanti dal segreto professionale nei confronti della AGA.
4.4 Se la persona assicurata può fare valere le prestazioni fornite dalla AGA anche nei confronti di xxxxx, deve tutelare tali diritti e cederli alla AGA.
4.5 I seguenti documenti devono essere inviati alla AGA all'indirizzo di contatto indicato nelle disposizioni comuni (in base all’evento assicurato):
– attestazione di un contratto relativo alla carta valido a favore della persona assicurata (numero della carta)
– conferma di prenotazione, titoli di trasporto (biglietti aerei e ferroviari), ricevute ecc. in originale
– attestazione del carattere lavorativo del viaggio (su richiesta)
– documenti o certificati ufficiali che attestano il verificarsi del sinistro (ad es. rapporto medico, certificato del datore di lavoro, rapporto di polizia,
– certificato di morte, rapporto sull’incidente, lettera di conferma del datore di lavoro ecc.)
– copia del passaporto con timbro di ingresso
– fatture delle spese aggiuntive assicurate in originale
– verbale di accertamento
– attestazione del ritardo da parte della compagnia aerea o dell'azienda di trasporti
– contratto di noleggio
– copia della licenza di condurre
– fattura dei costi di riparazione (in originale)
5 Violazione degli obblighi
Se la persona avente diritto viola i propri obblighi, la AGA può rifiutare o ridurre le proprie prestazioni.
6 Eventi non assicurati
6.1 Se un evento assicurato si è già verificato al momento dell'emissione della carta oppure al momento della prenotazione della rispettiva prestazione o dell'acquisto dell’oggetto in questione oppure se il suo verificarsi era percepibile per la persona assicurata al momento dell'emissione della carta oppure al momento della prenotazione o dell'acquisto, non sussiste alcun diritto alle prestazioni.
6.2 Non sono assicurati gli eventi, che la persona assicurata ha cagionato nel modo seguente:
– abuso di alcolici, droghe o farmaci
– suicidio o tentato suicidio
– partecipazione a scioperi o disordini
– partecipazione a competizioni e allenamenti con veicoli a motore o imbarcazioni
– partecipazione ad atti temerari con i quali ci si espone consapevolmente a un pericolo
– azioni/omissioni gravemente negligenti o intenzionali
– compimento di reati o infrazioni o tentativo di compierli
6.3 Non sono assicurati gli oneri in relazione a un evento assicurato, ad es. i costi per riacquistare le cose assicurate o per fini di polizia.
6.4 Non sono assicurati i seguenti eventi e le relative conseguenze: eventi bellici, atti terroristici, disordini di ogni genere, epidemie, pandemie, catastrofi naturali e incidenti con sostanze radioattive, biologiche o chimiche.
6.5 Non sono assicurate le conseguenze di eventi dovuti a decisioni delle autorità, come ad es. sequestro patrimoniale, arresto, divieto di espatrio o chiusura dello spazio aereo.
6.6 Gli eventi non sono assicurati se il perito (esperto, medico, ecc.) è un diretto beneficiario oppure è un consanguineo o un parente acquisito della persona assicurata.
6.7 Non sono assicurati i costi in relazione a rapimenti.
6.8 Non sono assicurati gli eventi correlati a viaggi privati o che avvengono lungo il tragitto verso o dal luogo di lavoro.
7 Definizioni
7.1 Agenzia di viaggi
Per agenzia di viaggi (organizzatori del viaggio, operatori turistici, compagnie aeree, autonoleggi, alberghi, organizzatori di corsi ecc.) si intendono tutte le imprese che forniscono servizi di viaggio assicurati per la persona assicurata sulla base di un contratto con quest’ultima.
7.2 Mezzi di trasporto pubblici
Sono considerati mezzi di trasporto pubblici tutti i mezzi di spostamento che circolano regolarmente in base a un orario e per il cui utilizzo è necessario acquistare un titolo di viaggio. Taxi e veicoli a noleggio non sono considerati mezzi di trasporto pubblici.
7.3 Infortunio
È considerato infortunio qualsiasi influsso dannoso, improvviso e involontario, apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario.
8 Clausola di sussidiarietà
8.1 In caso di assicurazione multipla, la AGA fornisce le proprie prestazioni a titolo sussidiario. Il diritto di regresso passa alla AGA nella misura corrispondente ai risarcimenti erogati. Complessivamente i costi vengono risarciti una sola volta.
8.2 Se la AGA ha comunque erogato prestazioni per lo stesso sinistro, esse valgono come anticipo e la persona avente diritto cede in pari misura alla AGA i propri diritti nei confronti di terzi (assicurazione della responsabilità facoltativa od obbligatoria).
9 Prescrizione
I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal verificarsi dell'evento che comporta l'obbligo di prestazione.
10 Gerarchia delle norme
Le disposizioni speciali relative alle singole componenti dell’assicurazione hanno la priorità rispetto alle disposizioni comuni valide per tutte le componenti dell’assicurazione.
11 Foro competente e diritto applicabile
11.1 Per le azioni legali nei confronti della AGA si può adire il tribunale competente per la sede della società o per il domicilio svizzero della persona assicurata o avente diritto.
11.2 A integrazione della presente disposizione si applica la legge federale sul contratto di assicurazione (LCA).
12 Indirizzo di contatto
Allianz Global Assistance (Svizzera), Xxxxxxxxxxxx 0, Xxxxxxx xxxxxxx, 0000 Xxxxxxxxxxx
II Condizioni particolari delle singole componenti assicurative A Annullamento di viaggi di lavoro prima del loro inizio
1 Ambito di validità
La copertura assicurativa inizia con la prenotazione del viaggio di lavoro assicurato e termina con il suo inizio. Per inizio del viaggio si intende la salita sul mezzo di trasporto pubblico prenotato oppure, qualora non sia stato prenotato alcun mezzo di trasporto pubblico, l'arrivo presso l'albergo prenotato ecc.
2 Somma assicurata
La somma assicurata per ogni evento assicurato è indicata nella panoramica delle prestazioni assicurative.
3 Prestazioni assicurate
3.1 Spese di annullamento
Se in seguito a un evento assicurato la persona assicurata annulla il contratto con l'agenzia di viaggi, la AGA paga le spese di annullamento dovute come da contratto, fino a concorrenza della somma assicurata concordata. Se i biglietti per un evento non sono parte integrante di un pacchetto forfetario, viene detratta una franchigia di CHF 50.- per ogni biglietto. Le spese addebitate alla persona assicurata per i cambi di prenotazione effettuati prima dell'annullamento vengono assunte solo se il relativo cambio è riconducibile a un evento assicurato ai sensi della cifra II A 4. Non viene pagato nessun indennizzo per spese, tasse o diminuzioni patrimoniali in relazione alla perdita o scadenza di miglia aeree, vincite di premi o altri diritti di utilizzazione (time-sharing ecc.).
3.2 Ritardo della partenza
Se la persona assicurata parte in ritardo a causa di un evento assicurato, la AGA si assume, invece delle spese di annullamento (al massimo fino a concorrenza delle spese di annullamento):
– le spese di viaggio supplementari sostenute in relazione al ritardo della partenza;
– le spese per la parte di soggiorno non utilizzata, in proporzione al prezzo del pacchetto assicurato (senza costi di trasporto). Il giorno di arrivo conta come giorno utilizzato del pacchetto.
3.3 Le spese sostenute per spese amministrative eccessive o ripetute non vengono rimborsate.
4 Eventi assicurati
4.1 Malattia, infortunio, decesso, gravidanza
4.1.1 Malattia grave, infortunio grave, complicazioni della gravidanza o decesso, a condizione che l'evento in questione sia subentrato dopo la prenotazione:
– della persona assicurata;
– di un compagno di viaggio, che ha prenotato il medesimo viaggio e lo annulla;
– di una persona vicina alla persona assicurata che non partecipa al viaggio;
– del sostituto sul posto di lavoro, se la presenza della persona assicurata è indispensabile.
4.1.2 In caso di disturbi psichici la copertura assicurativa sussiste soltanto se:
– uno psichiatra conferma l'inabilità al viaggio e al lavoro e
– l'inabilità al lavoro è documentata anche presentando un attestato dell'assenza rilasciato dal datore di lavoro.
4.1.3 In caso di malattia cronica, la copertura assicurativa sussiste soltanto se il viaggio deve essere annullato a causa di un inatteso e acuto peggioramento attestato da un certificato medico. Ciò a condizione che, al momento di prenotare il viaggio, lo stato di salute fosse stabile e la persona in grado di viaggiare.
4.1.4 In caso di gravidanza la copertura assicurativa sussiste soltanto se la gravidanza è subentrata dopo la prenotazione del viaggio e la data del viaggio di ritorno è posteriore alla 24a settimana di gravidanza oppure se la gravidanza è subentrata dopo la prenotazione del viaggio e per il luogo di destinazione del viaggio è prescritta una vaccinazione che costituisce un rischio per il feto.
4.2 Danni ai beni presso il domicilio
Se al domicilio abituale i beni della persona assicurata subiscono gravi danni in seguito a furto, incendio, acqua o eventi naturali e pertanto la presenza di tale persona a domicilio risulta indispensabile.
4.3 Ritardo o soppressione del mezzo di trasporto alla partenza
Se l'inizio del viaggio prenotato è reso impossibile dal ritardo o dalla soppressione del mezzo di trasporto pubblico utilizzato per raggiungere il luogo di partenza previsto nel programma di viaggio.
4.4 Avaria del veicolo durante il viaggio di andata
Se durante il viaggio diretto di andata fino al luogo di partenza previsto nel programma di viaggio il veicolo privato utilizzato o il taxi non possono circolare a causa di un incidente o di un guasto. I contrattempi dovuti alla chiave o alla benzina non sono assicurati.
4.5 Scioperi
Se scioperi rendono impossibile lo svolgimento del viaggio.
4.6 Pericoli nel luogo di destinazione
Se eventi bellici, atti terroristici o disordini di qualsiasi tipo mettono a rischio la vita della persona assicurata nel luogo di destinazione e se servizi ufficiali svizzeri (Dipartimento federale degli affari esteri) sconsigliano di effettuare il viaggio; se catastrofi naturali nel luogo di destinazione costituiscono un pericolo per la vita della persona assicurata.
4.7 Disoccupazione/inattesa necessità di entrare in servizio al posto di lavoro
Se la persona assicurata, nei 30 giorni precedenti la partenza, deve entrare inaspettatamente in servizio o se l'entrata in servizio imprevista cade nel periodo del viaggio oppure se, senza alcuna colpa propria, la persona assicurata viene licenziata prima dell'inizio del viaggio.
4.8 Citazione delle autorità
Se la persona assicurata riceve inaspettatamente da un tribunale una citazione come testimone o come giurato. La data dell'udienza deve cadere nel periodo del viaggio.
4.9 Furto del passaporto o della carta d'identità
Se alla persona assicurata viene rubato il passaporto o la carta d'identità immediatamente prima della partenza e per tale motivo non può più iniziare il viaggio.
Avvertenza: in diversi aeroporti ci sono uffici per ottenere un passaporto provvisorio.
5 Eventi non assicurati (a integrazione della cifra I 6: Eventi non assicurati)
5.1 Difficile processo di guarigione
Se una malattia o le conseguenze di un infortunio, di un'operazione o di un intervento medico sussistevano già al momento della prenotazione del viaggio e la guarigione non è avvenuta entro la data del viaggio. Se le conseguenze di un'operazione/intervento medico già programmata/o al momento della prenotazione del viaggio, ma eseguita/o soltanto successivamente, non risultano risolte entro la data del viaggio.
5.2 Evento assicurato non accertato e attestato immediatamente da un medico nel momento in cui si verifica
Se un evento elencato alla cifra II A 4.1 non è stato immediatamente accertato da un medico nel momento in cui si è verificato e confermato mediante un certificato medico.
5.3 Disdetta da parte dell'agenzia di viaggi
Se l'agenzia di viaggi non è in grado di fornire integralmente le prestazioni contrattuali o può fornirle solo in parte, disdice il viaggio o deve disdirlo a motivo di circostanze concrete e in base alle disposizioni legali è tenuta a rimborsare le prestazioni non fornite. Tali circostanze concrete che comportano la disdetta del viaggio sono, tra l'altro, le raccomandazioni del Dipartimento federale degli affari esteri di evitare di recarsi nella zona interessata.
5.4 Ordini delle autorità
Se ordini delle autorità competenti rendono impossibile la regolare esecuzione del viaggio prenotato.
5.5 Non sono assicurate le spese di annullamento se l'annullamento è causato, secondo le circostanze, da una reazione psichica a un pericolo per la salute, un atto terroristico, un incidente aereo o una catastrofe naturale o è avvenuto sulla base di timori di disordini interni, eventi bellici, atti terroristici o a causa di aerofobia (paura di volare in aereo).
6 Obblighi in caso di sinistro (a integrazione della cifra I 4: Obblighi in caso di sinistro)
Per potersi avvalere delle prestazioni AGA, al verificarsi dell'evento assicurato, la persona avente diritto è tenuta ad annullare immediatamente il viaggio prenotato presso l'agenzia di viaggi o il locatore e quindi a notificare per iscritto il sinistro alla AGA.
Devono essere inoltrati i seguenti documenti:
– modulo di notifica sinistro AGA;
– fattura delle spese di annullamento;
– conferma di prenotazione;
– documenti o certificati ufficiali che attestino il verificarsi del sinistro (ad es. certificato medico dettagliato con diagnosi, certificato del datore di lavoro, rapporto di polizia, ecc.).
B Annullamento durante il viaggio (interruzione definitiva del viaggio)
1 Somma assicurata
Le somme assicurate per ogni evento assicurato sono indicate nella panoramica delle prestazioni assicurative.
2 Eventi e prestazioni assicurati
Per potersi avvalere delle prestazioni della AGA, al verificarsi dell'evento assicurato la persona assicurata o avente diritto deve informare immediatamente la Centrale AGA per le chiamate di emergenza e ottenere l'autorizzazione per le eventuali misure di assistenza o l'assunzione dei relativi costi. La Centrale AGA per le chiamate di emergenza è in funzione 24 ore su 24 (le conversazioni con la Centrale vengono registrate):
Telefono x00 00 000 00 00
Fax x00 00 000 00 00
2.1 Rientro in seguito all'interruzione del viaggio da parte di un compagno di viaggio o di un familiare
Se un compagno di viaggio vicino all'assicurato o un suo familiare partecipante al viaggio viene rimpatriato al proprio domicilio o deve interrompere il viaggio per un altro motivo assicurato, motivo per il quale la persona assicurata dovrebbe proseguire il viaggio da sola, la AGA organizza e paga i costi supplementari per il rientro fuori programma (biglietto ferroviario di 1ª classe, biglietto aereo in classe economica) della persona assicurata e/o del familiare assicurato.
2.2 Rientro anticipato a causa di malattia, infortunio o decesso di una persona vicina che non partecipa al viaggio o del sostituto sul posto di lavoro
Se una persona vicina che non partecipa al viaggio o il sostituto sul posto di lavoro si ammala gravemente, subisce ferite gravi o muore, la AGA organizza e paga le spese supplementari del viaggio di ritorno fuori programma (biglietto ferroviario di 1ª classe, biglietto aereo in classe economica) della persona assicurata fino al suo domicilio.
2.3 Rientro anticipato per altri motivi importanti
Se i beni al domicilio della persona assicurata subiscono gravi danni in seguito a furto, incendio, acqua o eventi naturali, la AGA organizza il rientro fuori programma della persona assicurata al proprio domicilio e paga i costi supplementari che lo stesso comporta (biglietto ferroviario di 1ª classe, biglietto aereo in classe economica).
2.4 Rientro temporaneo
La AGA organizza e paga, per i medesimi motivi di cui alle cifre ll B 2.2 e ll B 2.3, anche un rientro temporaneo a domicilio (biglietto ferroviario di 1ª classe, biglietto aereo in classe economica) per una persona assicurata (andata e ritorno). Le spese sostenute per la parte di viaggio non utilizzata non vengono rimborsate.
2.5 Rientro a causa di disordini, attacchi terroristici catastrofi naturali o scioperi
Se disordini, attacchi terroristici, catastrofi naturali o scioperi nel luogo di destinazione rendono dimostrabilmente impossibile il proseguimento del viaggio o costituiscono un pericolo concreto per la la vita e i beni della persona assicurata, la AGA organizza e paga i costi supplementari per il rientro fuori programma della persona assicurata (biglietto ferroviario di 1ª classe, biglietto aereo in classe economica).
2.6 Viaggio di ritorno per indisponibilità del mezzo di trasporto
Se il mezzo di trasporto pubblico prenotato o utilizzato per il viaggio viene a mancare in seguito a guasto o incidente e di conseguenza non è più garantita la continuazione del viaggio come da programma, la AGA organizza e paga il rientro fuori programma o il proseguimento del viaggio con ritardo della persona assicurata. Eventuali deviazioni o ritardi dei mezzi di trasporto pubblici prenotati o utilizzati non rientrano in questo caso. Non sussiste alcun diritto per guasti o incidenti di veicoli privati utilizzati per il viaggio in qualità di conducente o passeggero.
2.7 Rimborso delle spese di viaggio
2.7.1 Rimborso delle spese per la parte di viaggio non utilizzata
Se una persona assicurata deve interrompere anticipatamente il viaggio a causa di un evento assicurato, AGA le rimborsa le spese per la parte di viaggio inutilizzata, in proporzione al prezzo del pacchetto assicurato. Il rimborso è limitato all'importo delle spese di annullamento assicurate. Non vengono rimborsati i costi del viaggio di ritorno a casa originariamente prenotato. Il diritto alla prestazione decade se, a motivo di un'assicurazione complementare, si ha diritto alla ripetizione del viaggio.
2.7.2 Spese impreviste in caso di xxxxxxxxx, rientro fuori programma, interruzione del viaggio o rientro ritardato
Se in relazione a un evento assicurato si devono affrontare spese impreviste (taxi, telefono ecc.), la AGA si assume tali spese supplementari per un importo fino a CHF 750.– per persona e per evento, con un’ulteriore limitazione del rimborso delle spese telefoniche a un massimo di CHF 150.– nell’ambito di tale limite.
3 Eventi e prestazioni non assicurati (a integrazione della cifra I 6: Eventi non assicurati)
3.1 Mancato consenso da parte della Centrale AGA per le chiamate di emergenza
Se la Centrale AGA per le chiamate di emergenza non ha dato preventivamente il proprio consenso alle prestazioni.
3.2 Interruzione da parte dell'agenzia di viaggi
Se l'agenzia di viaggi non è in grado di fornire integralmente le prestazioni contrattuali o può fornirle solo in parte oppure se interrompe il viaggio o dovrebbe disdirlo sulla base delle circostanze concrete e, in base alle disposizioni di legge, è tenuta a rimborsare le prestazioni non fornite e/o ad assumersi i costi del rientro. Le circostanze concrete che obbligherebbero l’agenzia di viaggi a disdire o interrompere il viaggio comprendono tra l'altro le raccomandazioni del Dipartimento federale degli affari esteri di evitare di recarsi nella zona interessata.
3.3 La AGA non copre le spese per i trattamenti ambulatoriali o stazionari
3.4 Spese per vitto, perdita di lavoro e altri danni patrimoniali.
4 Obblighi in caso di sinistro (a integrazione della cifra I 4: Obblighi in caso di sinistro)
Per potersi avvalere delle prestazioni della AGA, al verificarsi dell'evento assicurato la persona assicurata o avente diritto deve informare immediatamente la Centrale AGA per le chiamate di emergenza e ottenere l'autorizzazione per le eventuali misure di assistenza o l'assunzione dei relativi costi (cfr. cifra II B 2):
Telefono x00 00 000 00 00
Fax x00 00 000 00 00
C Assistenza viaggi
1 Somma assicurata
Le somme assicurate per ogni evento assicurato sono indicate nella panoramica delle prestazioni assicurative.
2 Eventi e prestazioni assicurati
Per potersi avvalere delle prestazioni della AGA, al verificarsi dell'evento assicurato la persona assicurata o avente diritto deve informare immediatamente la Centrale AGA per le chiamate di emergenza e ottenere l'autorizzazione per le eventuali misure di assistenza o l'assunzione dei relativi costi. La Centrale AGA per le chiamate di emergenza è in funzione 24 ore su 24 (le conversazioni con la Centrale vengono registrate):
Telefono x00 00 000 00 00
Fax x00 00 000 00 00
Per quanto concerne le prestazioni sanitarie, la decisione in merito a quali misure adottare e quando spetta esclusivamente ai medici della AGA.
2.1 Prestazioni di assistenza
2.1.1 Trasporto fino all'ospedale idoneo più vicino
Se durante il viaggio la persona assicurata si ammala o subisce gravi lesioni, oppure se sopravviene un peggioramento inatteso di una malattia cronica confermato da un certificato medico, la AGA, a fronte della relativa diagnosi medica, organizza e paga il trasporto all'ospedale più vicino e idoneo per le cure necessarie.
2.1.2 Rimpatrio con assistenza medica in un ospedale del luogo di domicilio
Se necessario per ragioni mediche, la AGA organizza e paga, con i medesimi presupposti di cui alla cifra II C 2.1.1, il rimpatrio con assistenza medica in un ospedale idoneo alle cure nel luogo di domicilio della persona assicurata.
2.1.3 Rimpatrio a domicilio senza assistenza medica
Sulla base del relativo referto medico e con i presupposti di cui alla cifra II C 2.1.1, la AGA organizza e paga il rimpatrio al domicilio della persona assicurata senza assistenza da parte di personale medico.
2.1.4 Custodia dei figli minorenni che partecipano al viaggio
Se entrambi i genitori o l'unico genitore partecipante al viaggio devono essere rimpatriati al proprio domicilio, la AGA organizza e paga anche la custodia dei figli minorenni che dovrebbero proseguire il viaggio o rientrare da soli, nonché le spese per il viaggio di andata e ritorno di una persona che li custodisca (biglietto ferroviario di 1ª classe, biglietto aereo in classe economica).
2.1.5 Rimpatrio in caso di decesso
Se una persona assicurata muore, la AGA si assume i costi della cremazione fuori dallo Stato di domicilio o le spese supplementari per l'adempimento delle norme della Convenzione internazionale concernente il trasporto dei cadaveri (prescrizioni minime come bara o rivestimento di zinco) come pure il rimpatrio della bara o dell'urna all'ultimo domicilio della persona assicurata. Anche lo smaltimento della bara di zinco è coperto.
2.1.6 In caso di furto di documenti personali (passaporto, carta d'identità, titoli di viaggio e voucher alberghiero), senza i quali la continuazione del viaggio o il ritorno in Svizzera diventano temporaneamente impossibili, la AGA, previa denuncia immediata all'ufficio di polizia competente, si assume i costi supplementari di soggiorno (albergo, spese di trasporto sul posto, costi supplementari per il viaggio di ritorno) fino a un massimo di CHF 2'000.–.
2.2 Viaggio di visita
Se la persona assicurata deve essere ricoverata in ospedale all'estero per più di 7 giorni, la AGA organizza e paga un viaggio per consentire a un massimo di due persone vicine alla persona ricoverata di farle visita (biglietto ferroviario di 1ª classe, biglietto aereo in classe economica, albergo di classe media) fino ad un massimo di CHF 5'000.–.
2.3 Servizi di assistenza AGA
Anticipo delle spese in caso di ricovero ospedaliero
Se la persona assicurata deve essere ricoverata o deve sottoporsi a un trattamento medico in ospedale al di fuori del proprio Stato di domicilio, la AGA versa, se necessario, un anticipo per i costi ospedalieri fino a CHF 5'000.–. La persona assicurata si impegna a rimborsare alla AGA l’intero anticipo delle spese, incluse eventuali spese di bonifico, entro 30 giorni dalla dimissione dall’ospedale al più tardi tuttavia dopo la fine del viaggio.
Per ottenere un anticipo la persona assicurata deve presentare alla AGA il relativo rapporto medico.
2.4 Rimborso delle spese di viaggio
2.4.1 Rimborso delle spese per la parte di viaggio non utilizzata
Se una persona assicurata deve interrompere anticipatamente il viaggio a causa di un evento assicurato, la AGA le rimborsa le spese per la parte di viaggio inutilizzata, in proporzione al prezzo del pacchetto assicurato. Il rimborso è limitato all'importo delle spese di annullamento assicurate. Non vengono rimborsati i costi del viaggio di ritorno a casa originariamente prenotato. Il diritto alla prestazione decade se, a motivo di un'assicurazione complementare, si ha diritto alla ripetizione del viaggio.
2.4.2 Spese impreviste in caso di xxxxxxxxx, rientro fuori programma, interruzione del viaggio o rientro ritardato
Se in relazione a un evento assicurato si devono affrontare spese impreviste (taxi, telefono ecc.), la AGA si assume tali spese supplementari per un importo fino a CHF 750.– per persona e per evento, con un’ulteriore limitazione del rimborso delle spese telefoniche a un massimo di CHF 150.– nell’ambito di tale limite.
3 Eventi e prestazioni non assicurati (a integrazione della cifra I 6: Eventi non assicurati)
3.1 Mancato consenso da parte della Centrale AGA per le chiamate di emergenza
Se la Centrale AGA per le chiamate di emergenza non ha dato preventivamente il proprio consenso alle prestazioni.
3.2 Interruzione da parte dell'agenzia di viaggi
Se l'agenzia di viaggi non è in grado di fornire integralmente le prestazioni contrattuali o può fornirle solo in parte oppure se interrompe il viaggio o dovrebbe disdirlo sulla base delle circostanze concrete e, in base alle disposizioni di legge, è tenuta a rimborsare le prestazioni non fornite e/o ad assumersi i costi del rientro. Le circostanze concrete che obbligherebbero l’agenzia di viaggi a disdire o interrompere il viaggio comprendono tra l'altro le raccomandazioni del Dipartimento federale degli affari esteri di evitare di recarsi nella zona interessata.
3.3 La AGA non copre le spese per i trattamenti ambulatoriali o stazionari.
3.4 Spese per vitto, perdita di lavoro e altri danni patrimoniali.
4 Obblighi in caso di sinistro (a integrazione della cifra I 4: Obblighi in caso di sinistro)
4.1 Se si verifica un evento assicurato, per poter esigere le prestazioni di AGA la persona assicurata o avente diritto deve informare immediatamente la Centrale AGA per le chiamate di emergenza e ottenere l'autorizzazione per le eventuali misure di assistenza o l'assunzione dei relativi costi (cfr. cifra II C 2):
Telefono x00 00 000 00 00
Fax x00 00 000 00 00
4.2 In caso di sinistro bisogna inoltrare per iscritto alla AGA i seguenti documenti:
– modulo di notifica sinistro AGA;
– conferma di prenotazione originaria;
– documenti o certificati ufficiali che attestano il verificarsi del sinistro (x.xx. certificato medico dettagliato con diagnosi);
– ricevute per spese impreviste/costi supplementari in originale.
D Assicurazione di esclusione della franchigia (CDW)
1 Veicolo assicurato
1.1 L’assicurazione si estende al veicolo a motore, immatricolato per la circolazione stradale, noleggiato dalla persona assicurata come conducente per o durante un viaggio di lavoro (autovetture fino a 3.5t di peso totale). I veicoli a motore di peso superiore a 3.5t non sono assicurati.
1.2 Sono assicurate inoltre le autovetture Mobility, fino a 3.5t di peso totale e immatricolate per la circolazione stradale, utilizzate dalla persona assicurata per o durante un viaggio di lavoro (esclusivamente nell’ambito dell’offerta Mobility Basic).
2 Ambito di validità
2.1 Per i veicoli assicurati secondo la cifra II D 1.1, la copertura assicurativa inizia a decorrere dalla data di inizio del noleggio indicata nel contratto di noleggio e cessa alla data di fine del noleggio prevista nel contratto di noleggio, al più tardi tuttavia con la restituzione del veicolo al noleggiatore. La copertura assicurativa vale solo per i danni che sono causati durante il contratto di noleggio.
2.2 Per i veicoli assicurati secondo la cifra II D 1.2, la copertura assicurativa inizia a decorrere dal momento della presa in consegna del veicolo Mobility e cessa al momento della restituzione del veicolo in questione. La copertura assicurativa vale solo per i danni che si verificano tra la presa in consegna e la restituzione del veicolo in questione.
3 Somme assicurate
Le somme assicurate per ogni evento assicurato sono indicate nella panoramica delle prestazioni assicurative.
4 Prestazioni assicurate
4.1 L'assicurazione va considerata un'assicurazione complementare per i veicoli a noleggio e per i veicoli Mobility Basic. In caso di sinistro, la AGA rimborsa alla persona assicurata la franchigia addebitata dal locatore o da Mobility (o da un’altra assicurazione).
4.2 L'ammontare della prestazione assicurata dipende dalla relativa franchigia, ma è limitata alla somma assicurata massima.
5 Eventi assicurati
5.1 È assicurata la franchigia dovuta a motivo di un danno al veicolo noleggiato o al veicolo Mobility oppure in seguito a un furto dello stesso durante il noleggio o il periodo di utilizzo. Presupposto per il risarcimento è un evento coperto da un’altra copertura assicurativa e l'applicazione della relativa franchigia.
5.2 Se il danno assicurato secondo la cifra II D 5.1 non raggiunge l'ammontare della franchigia, la AGA si assume il danno, sempre che si tratti di un evento assicurato.
6 Eventi non assicurati (a integrazione della cifra I 6: Eventi non assicurati)
6.1 Danni, per i quali l'assicurazione che fornisce la prestazione non prevede una franchigia.
6.2 Danni dovuti a grave negligenza del conducente.
6.3 Danni causati dal conducente in stato di ebbrezza (superamento del tasso di alcolemia massimo previsto dalla legge dello Stato in questione) o sotto l'influsso di droghe o farmaci.
6.4 Non sono assicurati i danni correlati a una violazione contrattuale nei confronti del noleggiatore del veicolo/di Mobility.
6.5 Non sono assicurati i danni che si verificano su strade che non sono pubbliche né ufficiali.
6.6 Non sono assicurati i danni subiti da roulotte e altri tipi di rimorchi.
E Bagagli
1 Oggetti assicurati
È assicurato il bagaglio della persona assicurata, cioè tutti gli oggetti per uso personale e per lo svolgimento dell’attività professionale (se non esclusi dalla copertura più sotto) portati con sé durante un viaggio di lavoro o consegnati a un vettore per il trasporto e che sono di proprietà della persona assicurata o del suo datore di lavoro.
2 Ambito di validità
L'assicurazione è valida in tutto il mondo.
3 Somma assicurata
Le somme assicurate per ogni evento assicurato sono indicate nella panoramica delle prestazioni assicurate.
4 Eventi e prestazioni assicurati
4.1 In caso di furto, rapina (furto con minacce o uso di violenza nei confronti della persona assicurata), danneggiamento e distruzione, perdita e danneggiamento durante il trasporto da parte di un'impresa di trasporti pubblici vengono fornite per ogni sinistro, tenendo conto della somma assicurata concordata, le prestazioni seguenti.
4.1.1 In caso di danno o perdita totale viene rimborsato il valore di acquisto attuale.
4.1.2 In caso di danno parziale i costi per la riparazione degli oggetti danneggiati sono limitati al massimo al valore attuale.
4.1.3 Per attrezzature cinematografiche, fotografiche e video, dispositivi musicali (lettori MP3, Discman ecc.), hardware informatico (desktop, laptop, accessori ecc.), per proiettori e apparecchi di proiezione, viene pagato il valore attuale.
4.1.4 Per valore attuale si intende il valore pagato al momento dell'acquisto meno un ammortamento annuo del 20% a partire dall'anno successivo a quello dell'acquisto.
4.1.5 Nel caso di film e supporti dati, immagini e audio viene risarcito il valore del materiale.
4.1.6 Per i documenti personali e dei veicoli, come pure per le chiavi l'indennizzo è limitato ai costi della loro sostituzione.
4.1.7 Per gli omaggi e/o i ricordi di viaggio vengono pagati al massimo CHF 100.–.
4.2 Per ogni sinistro è prevista una franchigia di CHF 200.– a carico della persona assicurata.
5 Oggetti non assicurati
– Veicoli a motore, imbarcazioni, tavole da surf, sci, snowboard e velivoli, sempre con relativi accessori
– Oggetti di valore coperti da un'assicurazione particolare
– Xxxxxx, documenti, documenti di affari, biglietti di viaggio e buoni, contanti, carte di credito e carte clienti, francobolli
– Metalli preziosi, pietre preziose e perle sciolte, articoli commerciali, campioni di merce, oggetti con valore artistico o da collezione e attrezzi professionali
– Software di qualsiasi tipo
– Oggetti di valore che vengono lasciati in un veicolo (che sia chiuso a chiave o meno)
– Xxxxxxx lasciati su un veicolo o che durante la notte (dalle ore 22:00 alle ore 6:00) rimangono all’interno di un veicolo o su un veicolo in cui il contraente dell’assicurazione non pernotta.
– Attrezzature cinematografiche, fotografiche e video, gioielli e pellicce, finché durante il trasporto in un mezzo pubblico si trovano sotto la responsabilità del vettore
– Occhiali contro il danneggiamento e la distruzione
6 Eventi non assicurati (a integrazione della cifra I 6: Eventi non assicurati)
Non sono assicurati i danni imputabili a:
– inosservanza del normale obbligo di diligenza da parte della persona assicurata;
– smarrimento, perdita e dimenticanza;
– il fatto di lasciare o posare cose, anche per breve tempo, in un luogo accessibile a chiunque al di fuori della sfera di influenza personale diretta della persona assicurata;
– modalità di custodia degli oggetti preziosi non adeguata al loro valore (cfr. cifra II E 7: Obblighi di comportamento durante il viaggio);
– la caduta di perle o pietre preziose dal loro castone;
– influssi termici e meteorologici nonché usura;
– direttamente o indirettamente imputabili a disordini, saccheggi, disposizioni delle autorità e scioperi.
7 Obblighi di comportamento durante il viaggio
Gli oggetti di valore quali pellicce, gioielli e orologi con o in metallo prezioso, pietre preziose o perle, laptop, apparecchiature fotografiche, cinematografiche, video e audio, inclusi gli accessori, devono, se non vengono portati con sé o utilizzati, essere custoditi in un luogo chiuso non accessibile a chiunque, dotato di apposita serratura (valigia, armadio, cassaforte). Il tipo di custodia deve comunque essere adeguato al valore dell'oggetto.
8 Obblighi in caso di sinistro (a integrazione della cifra I 4: Obblighi in caso di sinistro)
8.1 La persona assicurata deve provvedere immediatamente a far confermare dettagliatamente causa, circostanze ed entità del sinistro:
– in caso di furto o rapina, da parte del posto di polizia più vicino al luogo del fatto;
– in caso di danneggiamento, da parte dell'impresa di trasporto, di un terzo responsabile o della direzione del viaggio o dell'albergo;
– in caso di xxxxxxx o ritardo nella consegna, da parte dell'impresa di trasporti pubblici competente.
8.2 Se la perdita o il danneggiamento durante il trasporto a cura di un'impresa di trasporti pubblici vengono scoperti soltanto dopo la consegna al domicilio, il fatto deve essere notificato per iscritto entro due giorni lavorativi all'impresa di trasporto competente, che lo deve confermare.
8.3 L'ammontare del danno va comprovato con le ricevute originali. Se ciò non fosse possibile, la AGA può ridurre o rifiutare le prestazioni.
8.4 L'evento assicurato deve essere comunicato immediatamente alla AGA per iscritto. La pretesa va motivata e documentata.
8.5 Fino alla liquidazione definitiva del sinistro gli oggetti danneggiati devono essere tenuti a disposizione della AGA e ad essa spediti, su richiesta, a proprie spese per una perizia.
F Protezione giuridica viaggi
1 Somma assicurata
1.1 Le somme assicurate per ogni evento sono indicate nella panoramica delle prestazioni assicurate.
1.2 In caso di più sinistri, oggettivamente correlati e con lo stesso evento di base, il massimale assicurato è a disposizione delle persone assicurate una volta sola.
2 Oggetto e ambito di validità
Le persone assicurate (cifra I 1) sono assicurate per le controversie e i procedimenti legali correlati al viaggio (esclusivamente viaggi di lavoro). Assicuratore è la DAS Protezione Giuridica SA con sede a Lucerna.
3 Controversie e procedimenti assicurati
3.1 Richieste di risarcimento danni dopo i seguenti eventi durante il viaggio: incidenti, atti violenti, furti o rapine. La protezione assicurativa sussiste anche per procedere attivamente in procedimenti penali allo scopo di far valere tali pretese.
3.2 Richieste di indennizzo secondo la Legge federale svizzera concernente l'aiuto alle vittime di reati (LAV) e azioni nell’ambito di procedimenti penali allo scopo di far valere tali pretese.
3.3 Difesa dell’assicurato in procedimenti penali davanti a tribunali e autorità amministrative, qualora sia accusato di un reato colposo.
3.4 Controversie derivanti dal rapporto di assicurazione con un assicuratore privato o pubblico e correlate a un evento accaduto durante il viaggio.
3.5 Controversie contrattuali derivanti dai seguenti contratti stipulati per il viaggio: contratto di viaggio, contratto di trasporto, alloggio, vitto, deposito/parcheggio, noleggio, comodato d’uso, riparazione, vaccinazione.
3.6 Consulenza giuridica per telefono: Il servizio della DAS assiste il viaggiatore nell’ambito delle proprie possibilità e capacità.
4 Prestazioni assicurate
4.1 Prestazioni del servizio giuridico della DAS.
4.2 Spese legali in misura conforme agli usi locali. Gli accordi riguardo all’onorario non sono vincolanti per la DAS.
4.3 Spese per perizie commissionate previ accordi con la DAS o su ordine del tribunale.
4.4 Tasse di giustizia e spese processuali.
4.5 Indennità processuale alla controparte.
4.6 Spese di viaggio dell’assicurato per recarsi a udienze in tribunale, nella misura in cui la sua presenza sia indispensabile e fino a un importo di
CHF 5‘000.- per caso giuridico.
4.7 Perdita di xxxxxxx dimostrata dell’assicurato causata dalle udienze in tribunale nella misura in cui la sua presenza sia indispensabile e fino a un importo di CHF 5‘000.- per caso giuridico.
4.8 Spese per traduzioni necessarie in cause giuridiche non condotte in una delle lingue nazionali svizzere.
4.9 Anticipo delle spese legali all’estero fino a un importo di CHF 5‘000.- per caso giuridico.
4.10 Cauzioni penali volte a evitare la detenzione preventiva. Queste prestazioni vengono fornite solo a titolo di anticipo e l’assicurato è tenuto a rimborsarle alla DAS entro 6 mesi a decorrere dalla data del pagamento.
4.11 In linea di principio i costi sono a carico della parte soccombente. Le indennità a titolo di ripetibili ottenute in via giudiziaria o extragiudiziaria a favore dell’assicurato spettano a DAS fino a concorrenza delle prestazioni da essa fornite. In caso di transazione DAS partecipa alle spese a carico dell’assicurato proporzionalmente al risultato ottenuto. Accordi tra le parti in deroga a queste regole non vincolano DAS, salvo preventivo consenso.
5 Esclusioni
5.1 I sinistri nei quali il conducente non è in possesso di una valida licenza di condurre o quando non è autorizzato a condurre il veicolo in oggetto.
5.2 Le controversie correlate alla partecipazione a corse o competizioni e ai relativi allenamenti.
5.3 Le controversie tra l’assicurato ed il proprio assicuratore di protezione giuridica, nonché con la AGA e la BonusCard.
5.4 Le controversie con avvocati, periti o altri mandatari intervenuti nell’ambito di un sinistro coperto dalla DAS.
5.5 Le controversie e i conflitti di interesse fra persone coperte dalla medesima polizza assicurativa (questa esclusione non concerne il titolare della carta stesso).
5.6 I sinistri nei quali l’evento base (incidente, prima violazione del diritto o contrattuale) si è verificato prima dell’inizio dell’assicurazione o per i quali la necessità di assistenza giuridica venga notificata dopo il termine dell'assicurazione.
5.7 Le spese e i costi amministrativi di un mandato penale o di una misura amministrativa.
6 Notifica di un caso giuridico
L’assicurato notifica immediatamente a DAS ogni caso che può dare luogo ad una prestazione. indicando il numero della polizza G1220191. L’assicurato trasmette senza indugio alla DAS tutti gli atti e tutte le informazioni concernenti il caso (corrispondenza, citazioni, sentenze e decisioni con le buste d’intimazione, ecc.) all’indirizzo:
DAS Protezione Giuridica SA, Xxxxxxxxxxxxxx 000, Xxxxxxx xxxxxxx, 0000 Xxxxxx.
7 Gestione del caso giuridico
7.1 Il servizio giuridico della DAS informa l’assicurato in merito ai suoi diritti e ne tutela gli interessi. L’assicurato conferisce alla DAS tutte le necessarie procure.
7.2 L’assicurato non si immischia nella gestione del caso da parte della DAS. In assenza di un consenso scritto della DAS, l’assicurato non conferisce mandati ad avvocati, periti ecc., non avvia procedimenti, non adotta rimedi giuridici e non stipula transazioni. L’assicurato inoltre non concorda alcun onorario con l’avvocato incaricato.
7.3 Se, a seguito di un conflitto d’interessi (rappresentanza di più assicurati con interessi divergenti) o, in caso di procedura giudiziaria o amministrativa, il patrocinio da parte di un avvocato esterno è necessario (monopolio degli avvocati ), l’assicurato può proporre un avvocato, che disponga dei necessari requisiti. Se la DAS rifiuta l’avvocato desiderato, l’assicurato propone altri tre avvocati di diversi studi, con sede nel circondario, tra i quali la DAS ne sceglierà uno. Il rifiuto di un legale non deve essere motivato.
7.4 La DAS ha facoltà di limitare la garanzia di assunzione dei costi per singoli passi giuridici o a determinate fasi della procedura.
7.5 La DAS si riserva il diritto di delegare la fornitura di singoli servizi a un avvocato esterno.
7.6 L’assicurato libera il proprio avvocato dal segreto professionale nei confronti della DAS.
II Condizioni particolari delle singole componenti dell’assistenza G Consulenza in materia di protezione giuridica durante i viaggi
1 Servizi
1.1 Consulenza giuridica per telefono
Il servizio della DAS assiste il viaggiatore nell’ambito delle proprie possibilità e capacità sotto forma di consulenza telefonica una tantum.